Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità Nazionale Anticorruzione
Bando-tipo n. 2 Relazione AIR
Schema di disciplinare di gara
Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
PARTE PRIMA/GENERALE 3
Analisi di Impatto della Regolazione 3
1. Premessa 3
2. Il quadro normativo di riferimento 4
3. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità 4
4. Esiti attesi del Disciplinare-tipo 5
5. Procedura di consultazione effettuata 5
6. Sviluppi della procedura di consultazione 6
PARTE SECONDA SPECIALE 7
1. Premesse 7
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 9
3. Oggetto dell’appalto e suddivisione in lotti 9
4. Durata dell’appalto, importo a base di gara, opzioni 10
5. Soggetti ammessi in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione 12
6. Requisiti generali 14
7. Requisiti speciali e mezzi di prova 14
8. Avvalimento 28
9. Subappalto 30
10. Garanzia provvisoria 30
11. Sopralluogo 30
12. Pagamento a favore dell’Autorità 32
13. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 32
14. Soccorso istruttorio 32
15. Contenuto della busta “A” – documentazione amministrativa 32
16. Contenuto della busta “B” – offerta tecnica 32
17. Contenuto della busta “C” - offerta economica 33
18. Criterio di aggiudicazione 34
19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta “A” – verifica documentazione amministrativa 39
20. Commissione giudicatrice 39
21. Apertura delle buste “B” e “C” – valutazione delle offerte tecniche ed economiche 39
22. Verifica di anomalia delle offerte 39
23. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 40
24. CAM - Criteri ambientali minimi 40
25. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione 40
26. Definizione delle controversie 42
27. Trattamento dei dati personali 42
Allegato 1 - Quantificazioni ambienti superfici e frequenze 42
Allegato 2 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 42
Allegato 3 - Schema di presentazione dell’offerta tecnica 45
PARTE PRIMA/GENERALE
Analisi di Impatto della Regolazione
1. Premessa
L’Autorità ha adottato, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice), il secondo schema tipo del disciplinare di gara finalizzato a regolare lo svolgimento della procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia. Si tratta, come già avvenuto per il Bando tipo di servizi e forniture in generale, di gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La suddetta approvazione rappresenta il proseguimento dell’attività di aggiornamento e rivisitazione dei Bandi – tipo, predisposti nella vigenza del D. lgs 163/2006 e, successivamente, sospesi prima della pubblicazione, a causa del recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.
Il lavoro di aggiornamento, iniziato sulla scorta del Codice, ha ricompreso le modifiche intervenute anche ad opera del D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo). Pertanto, il documento è predisposto alla luce della normativa vigente e tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità, sia degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza del Codice abrogato, che rivestono ancora carattere di attualità, in ragione dell’identità di disciplina, in relazione ai singoli istituti o a singoli aspetti dei medesimi. Il Disciplinare sui servizi di pulizia deriva, più in particolare, dal coordinamento del modello redatto nella vigenza della disciplina previgente, del Bando tipo generale, nei limiti di compatibilità con le specificità dei servizi, e dell’esito della relativa consultazione.
A differenza del Disciplinare generale, Il Disciplinare dei servizi di pulizia è opportunamente integrato da clausole di dettaglio mirate ad affrontare aspetti specifici e tipici del servizio stesso. Il Bando tipo 2, ad esempio, introduce e applica i Criteri Ambientali Minimi (CAM) specificamente adottati dal Ministero dell’ambiente per i servizi di pulizia, sia con riguardo alle specifiche tecniche, sia con riguardo agli eventuali criteri premiali; regola le certificazioni di qualità più adatte al servizio stesso; introduce scelte di opportunità quali l’obbligatorietà del sopralluogo e le modalità di svolgimento dello stesso, relativamente ai termini, ai soggetti, anche associati etc.; valorizza le più idonee formule matematiche per il calcolo dei punteggi dell’offerta tecnica tenuto conto delle specificità di settore; applica la clausola sociale specifica del settore servizi di pulizia, caratterizzato da particolare intensità di manodopera; affronta e risolve questioni relative ai requisiti di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese di pulizia e ne disciplina il possesso anche in relazione ai soggetti associati. Il modello è corredato, infine, di allegati, costituenti parte integrante della lex specialis, volti a fornire elementi di indirizzo per l’esatta individuazione dei fabbisogni nonché a declinare (possibili) criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il presente documento – in ossequio agli obblighi di legge previsti con riguardo alle attività regolatorie delle Autorità amministrative indipendenti (l. 29 luglio 2003, n. 229) e ai relativi Regolamenti adottati a tal fine (in particolare, Anac Regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), pubblicato in G.U.R.I. n. 278 del 27 novembre 2013, di seguito, “Regolamento AIR”) - descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione del Bando- tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione delle scelte effettuate, in relazione alle osservazioni pertinenti ricevute, con particolare riguardo a quelle che presentano elementi di difformità rispetto all’atto definitivo adottato (art. 8, Regolamento AIR). In tal senso, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento AIR, il mancato accoglimento delle osservazioni è stato sottoposto a uno stringente obbligo di motivazione, che ha esplicitato - articolo per articolo e osservazione per osservazione - le ragioni che hanno portato l’Autorità a non accogliere determinate proposte, mentre ha direttamente recepito nell’articolato le osservazioni ritenute meritevoli.
A tal proposito, preme osservare che – diversamente da altre attività regolatorie, che richiedono scelte dettate esclusivamente o prevalentemente da criteri di analisi costi/benefici di carattere economico – la redazione dei Bandi tipo appare largamente condizionata dall’applicazione di norme preesistenti e implica scelte che comportano di aderire o meno a orientamenti interpretativi diversi e talvolta contrastanti. Pertanto, la lettura dell’analisi, oggetto della presente AIR - oltre a tener conto della fase di consultazione pubblica, svolta secondo il metodo notice and comment, nel quale si motivano le singole scelte rispetto ai contributi dei soggetti interessati che hanno proposto osservazioni – dovrà essere opportunamente integrata dalla considerazione di quanto espresso in nota illustrativa al fine di ricostruire la più completa comprensione delle scelte regolatorie.
La relazione di analisi di impatto della regolazione contiene, nella tabella che segue la presente parte introduttiva, il resoconto dettagliato dei motivi per cui non sono stati accolti i singoli suggerimenti.
2. Il quadro normativo di riferimento
Il Codice dispone che “(l’)ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che «successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi» (art. 71), precisando ulteriormente che “le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando- tipo” (ibidem).
La scelta di adottare i bandi- tipo, nella forma del disciplinare di gara, nasce dall’opportunità di fornire, alle stazioni appaltanti, indicazioni per l’affidamento dei contratti pubblici, più puntali ed articolate rispetto a quelle riportate nei formulari resi disponibili dalla Commissione Europea. Tale insieme di regole è contenuto proprio nel disciplinare di gara – anche noto come “norme integrative del bando di gara”, e a cui lo stesso bando rinvia – che consiste in un corpus di disposizioni di dettaglio volto a regolare le modalità di partecipazione alla gara degli operatori economici e di aggiudicazione del contratto pubblico.
3. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità
La scelta di procedere all’adozione del disciplinare- tipo in materia di affidamenti di contratti pubblici di servizi di pulizia è dettata dalla necessità di adottare un modello standard utilizzabile per tutti gli affidamenti in argomento.
Il Disciplinare è predisposto per venire incontro alle criticità riscontrate dalle stazioni appaltanti non tenute all’acquisto centralizzato (cfr. art. 9 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014 nonché D.P.C.M. 11 novembre 2014 e D.M. 24 dicembre 2015), tra cui gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, ovvero dalle stesse stazioni appaltanti che seppur tenute a rivolgersi ai soggetti aggregatori di riferimento possono aver necessità di bandire in autonomia, in caso di assenza di convenzioni o accordi quadro stipulati dai soggetti aggregatori medesimi, ovvero sospensioni o ritardi delle gare per il relativo affidamento.
In particolare, l’aggiornamento del Disciplinare sui servizi di pulizia trova, tra i suoi destinatari certi, le scuole di ogni ordine e grado, soggetti pubblici esclusi dall’obbligo di acquisto centralizzato. In tal senso, esso intende rispondere all’esigenza concreta di fornire un pratico ausilio per ovviare al fenomeno delle proroghe, ancorché previste per legge dal D. L. n. 58/2014 convertito dalla legge n. 87/2014, particolarmente diffuso in tale ambito dell’amministrazione statale e già oggetto di segnalazione da parte dell’ANAC al Governo e al Parlamento (cfr Delibera n. 376 del 2 marzo 2016).
Per la redazione del presente atto, l’Autorità ha proceduto alla rielaborazione e revisione sistematica del precedente lavoro svolto sul Bando tipo servizi di pulizia n. 1/2014. Le scelte regolatorie di fondo sono state oggetto di approfondimenti e analisi, anche alla luce della disciplina, comunitaria e nazionale, sopravvenuta.
4. Esiti attesi del Disciplinare-tipo
L’adozione del Disciplinare- tipo agevolerà le stazioni appaltanti nella predisposizione dei documenti di gara, semplificando altresì gli adempimenti connessi alla partecipazione da parte degli operatori economici. Tale prassi favorirà, inoltre, la standardizzazione delle procedure di gara, riducendo scelte discrezionali della stazione appaltante con conseguenti maggiori garanzie in termini di legittimità, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
L’utilizzazione del disciplinare- tipo potrà in tal senso comportare vantaggi apprezzabili anche in termini di riduzione del contenzioso, con particolare riferimento alle ipotesi di impugnazione dei bandi di gara e dei provvedimenti di esclusione.
5. Procedura di consultazione effettuata
Nell’adunanza del 5 settembre 2017, il Consiglio dell’Autorità ha disposto l’avvio della consultazione relativa al Bando-tipo sui contratti pubblici di servizi di pulizia al fine di acquisire osservazioni e commenti da parte degli operatori del mercato. La documentazione posta in consultazione è costituita da un disciplinare- tipo, di carattere vincolante, e tre allegati, con finalità meramente indicative, liberamente adattabili alle esigenze delle stazioni appaltanti, nonché da una nota illustrativa che fornisce istruzioni operative per l’utilizzo del modello. Il disciplinare ha ad oggetto l’affidamento degli appalti di servizi di pulizia nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La consultazione si è svolta, sulla piattaforma informatica on line dell’Autorità, dalla data del 11 settembre 2017 alla data del 10 ottobre 2017. Sono pervenuti all’Autorità n. 11 contributi. Più esattamente hanno presentato osservazioni:
a) soggetti pubblici, quali pubbliche amministrazioni e/o società pubbliche, come in appresso indicati: Consip S.p.A.;
b) associazioni ed enti di categoria, comunque denominati, come in appresso indicati: Confartigianato Imprese, Accredia – Ente Unico Italiano di Accreditamento, Legacoop Servizi, ANIP - Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati;
c) operatori economici o altri enti, comunque denominati, come in appresso indicati: Dussmann Service S.r.l, Pegaso S.r.l., S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà Onlus, nonché tre soggetti che hanno chiesto l’oscuramento sui dati identificativi.
L’Autorità ha preso atto di tutti i contributi pervenuti, così come sopra elencati, procedendo all’esame analitico di ciascuna osservazione presente nei documenti citati.
All’esito dell’esame dei contributi, in considerazione della rilevanza delle scelte operate, dell’entità delle novità introdotte e dell’impatto che le stesse possono avere sul mercato, l’Autorità ritiene di approvare con carattere di definitività il Bando servizi di pulizia e di procedere alla pubblicazione.
La presente relazione dà atto delle modifiche intervenute a seguito delle osservazioni della consultazione. In modo particolare, conformemente all’art. 8 del Regolamento AIR, preme evidenziare che in alcuni casi sono pervenuti contributi che contengono mere istanze di chiarimento o suggerimenti di approfondimento, privi di alcun carattere di innovatività rispetto all’atto in consultazione, oppure contributi non chiari o non comprensibili rispetto all’argomento trattato e quindi non idonei a essere valutati o, ancora, non sufficientemente argomentati o anche assorbiti da precedenti indicazioni di modifica o contenenti meri auspici o indicazioni di indirizzo. In tali casi non è stato fornito riscontro alcuno alle osservazioni da considerarsi non pertinenti.
6. Sviluppi della procedura di consultazione
L’impostazione del documento di consultazione sarà oggetto di una ulteriore verifica di impatto della regolazione, a dodici mesi dalla pubblicazione in GURI, in modo tale da rendere lo strumento coerente con gli obiettivi di fondo e con i principi di efficienza e standard di qualità dell’azione amministrativa.
PARTE SECONDA SPECIALE
2. OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE
OSSERVAZIONI | VALUTAZIONE | ||
1. Premesse | |||
CONSIP S.p.A. | Preliminarmente si richiamano le considerazioni già | Si accoglie. La specificazione è stata | |
svolte in sede di consultazione relativa al Bando-tipo n. | inserita nella nota illustrativa, precisando | ||
1/2017. | che non è obbligatorio l’utilizzo del | ||
Con riguardo allo schema tipo in oggetto, e | presente Bando tipo in caso di gare | ||
relativamente ai soggetti vincolati all’utilizzo dello | bandite dai soggetti aggregatori aventi ad | ||
stesso in oggetto si richiede di chiarire in via preliminare | oggetto l’acquisto centralizzato dei | ||
la portata della previsione contenuta nella nota | servizi di pulizia mediante convenzioni o | ||
illustrativa, secondo cui “Il Disciplinare in commento | accordi quadro. La medesima è stata | ||
riguarda la gestione di gare per l’approvvigionamento | riportata anche nel paragrafo relativo | ||
del servizio di pulizia per tutte le amministrazioni non | all’ambito di applicazione e istruzioni per | ||
soggette all’obbligo di acquisto centralizzato per le | la compilazione del Disciplinare. | ||
categorie merceologiche di cui al D.M. 24 dicembre | |||
2015 … nonché per tutte le amministrazioni che, pur | |||
essendo tenute all’obbligatorio acquisto centralizzato, | |||
non avendo disponibilità di convenzioni e/o accordi | |||
quadro (il cui affidamento fosse in atto), necessitano di | |||
bandire autonomamente la gara”. Dal tenore letterale | |||
della suddetta previsione, sembrerebbe doversi | |||
escludere l’obbligatorietà di utilizzo del presente Bando | |||
tipo in caso di gare bandite dai soggetti aggregatori | |||
aventi ad oggetto l’acquisto centralizzato dei servizi di | |||
pulizia mediante convenzioni o accordi quadro. Tale | |||
interpretazione sembra avvalorata anche dal fatto che | |||
talune previsioni ivi contenute (es. le schede A-B-C e D | |||
previste all’Allegato 1 per il rilevamento del fabbisogno, | |||
la tabella E per l’applicazione della clausola sociale, gli | |||
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, | |||
il sopralluogo obbligatorio, etc.) difficilmente possono | |||
trovare applicazione in presenza di una domanda | |||
meramente presuntiva che non consente di conoscere | |||
in maniera certa il soggetto ordinante; la tipologia ed | |||
estensione dell’immobile/i; l’accessibilità al pubblico, | |||
l’esistenza di ambienti con esigenze particolari; ecc.. | |||
Resta in ogni caso auspicabile per la scrivente l’utilizzo | Si accoglie. La specificazione è stata | ||
del presente bando tipo anche per i soggetti aggregatori, | inserita nella nota illustrativa, precisando | ||
limitatamente alle parti compatibili con le peculiarità | che, in caso di gare bandite dai soggetti | ||
degli stessi. | aggregatori aventi ad oggetto l’acquisto | ||
Si chiede pertanto di confermare quanto sopra esposto. | centralizzato dei servizi di pulizia | ||
mediante convenzioni o accordi quadro, | |||
è nella facoltà della stazione appaltante | |||
utilizzare il Bando tipo n. 2, | |||
limitatamente alle parti compatibili con le | |||
specificità delle gare da essi bandite. | |||
Dussmann | P- Nella delibera n. 396 del 12.4.2017 resa da ANAC in | Si prende atto di quanto evidenziato. | |
Service S.r.l.. | ordine ad un’istanza di parere relativa alla lex specialis di | Non trattandosi di una specifica | |
una gara in cui non era prevista la possibilità per i | osservazione sul disciplinare tipo, non si | ||
concorrenti di formulare nell’offerta tecnica proposte di | è proceduto ad integrazioni dello stesso. | ||
soluzioni progettuali migliorative nella quale si | |||
richiamano appunto le Linee Guida n. 2 si afferma che i |
parametri di attribuzione dei punteggi ivi previsti possono “realizzare un appiattimento delle offerte su medesimi valori, ponendo l’evidente rischio di vedere vanificato l’obiettivo previsto dal legislatore, quale quello di ricercare il miglior rapporto prezzo/qualità insito nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la conseguenza che l’offerta economica, espressa in termini di ribasso, con attribuzione di punteggio massimo pari a 40, xxxxxx quale elemento per determinare la migliore offerta”. - l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, imposta dall’art. 95 comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, risponde ad una precisa scelta legislativa volta a garantire per tale tipologia di appalti “la piena espressione della progettualità degli operatori economici e del terzo settore, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale” (VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati, in sede consultiva, 6 ottobre 2015) | ||
ANIP | ANIP CONFINDUSTRIA si onora di collaborare con l’Autorità nazionale anticorruzione attraverso la presentazione di proprie osservazioni al bando tipo sui servizi di pulizia, ora in consultazione. Il comparto dei Servizi integrati e Multiservizi per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani pubblici (manutenzione, pulizia, igiene ambientale, energia, security, logistica, ecc.) è un settore di mercato “labour intensive”, cui appartengono migliaia di PMI e diversi grandi e medi operatori, in continua e costante crescita (+10,4 % in termini di fatturato nel solo 2012 – dati ANAC e addirittura +68% dal 2005 al 2012, passando da 27.399 imprese coinvolte a 46.027), nonostante la crisi che ha portato alla contrazione di altri settori, con un impatto enorme in termini occupazionali: 2,5 milioni di occupati potenziali del comparto, 135 miliardi di euro è il mercato potenziale complessivo stimato per il settore. Dal 23 luglio 2015 la nostra Associazione è entrata a far parte del Sistema confederale nella qualità di socio diretto di Confindustria, attraverso un percorso avviato sin dal 2013. ANIP è membro fondatore di EFCI- FENI, Federazione Europea delle Imprese di Pulizia, con sede e uffici a Bruxelles, che rappresenta le Associazioni nazionali della categoria di 17 Paesi europei e partecipa al Dialogo Sociale settoriale presso la Commissione europea. L'oggetto principale delle osservazioni può essere sintetizzato nel modo seguente: occorre garantire al meglio legalità e qualità, obiettivi prioritari dell'azione di ANIP CONFINDUSTRIA ed essenziali in un settore di mercato che è esposto a fenomeni di lavoro nero, di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, di forme di concorrenza sleale o poco coerenti con gli standard di qualità richiesti. Per questo ANIP CONFINDUSTRIA ha salutato con piacere le innovazioni contenute nel codice dei contratti del 2016 in materia di "progetto di servizio", criteri minimi ambientali, costo legale della | Si prende atto di quanto evidenziato. Non trattandosi di una specifica osservazione sul disciplinare tipo, non si è proceduto ad integrazioni dello stesso. |
manodopera, offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione in luogo del prezzo più basso, requisiti di legalità e di qualità delle imprese. | ||
Cogliamo l’opportunità, gradita quanto utile, di partecipare alla consultazione indetta da codesta Spettabile Autorità in ordine al “Bando-tipo n. 2/2017 – Schema di disciplinare di gara procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, riportando di seguito alcuni contributi in merito a specifici punti dei documenti in consultazione. | Si prende atto di quanto evidenziato. Non trattandosi di una specifica osservazione sul disciplinare tipo, non si è proceduto ad integrazioni dello stesso. | |
Legacoop | Il bando non dice niente riguardo al numero di pagine, | Non accolta. Un vincolo al numero delle |
Servizi | dimensione carattere, ecc. Sarebbe utile che gli enti | pagine ed al carattere con cui redigere |
fossero guidati nell’indicare le poche regole da fissare | l’offerta non è previsto dalla norma. Per | |
nel disciplinare. In caso di limite di pagine dovrebbe | altro verso, una standardizzazione in tal | |
essere indicato per l’intera offerta senza vincolare ogni | senso prevista nel Bando tipo | |
singolo criterio. | rischierebbe di ingessare eccessivamente | |
la discrezionalità delle stazioni appaltanti, | ||
le uniche deputate a valutare, caso per | ||
caso, tenuto conto della complessità | ||
dell’offerta, quale siano le giuste | ||
dimensioni della documentazione da | ||
presentare. | ||
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni | ||
ANIP | Il "progetto di servizio" è un fondamentale presupposto | Si tratta di istituti già esaustivamente |
dell'efficienza della gara poiché solo un committente | disciplinati dal Codice. La progettazione | |
consapevole di ciò che è opportuno pretendere, alle | obbligatoriamente prevista, in genere in | |
concrete condizioni di mercato, può contrattare le | un solo livello, dall’art. 23, commi 15 e | |
migliori prestazioni per costi e qualità. | 16 del Codice, il secondo rimesso alla | |
È noto che, nella maggioranza dei casi, questa cultura | facoltà della stazione appaltante circa il | |
risulta carente nelle amministrazioni pubbliche che da | suo utilizzo, nei casi in cui ciò si | |
tempo conoscono il “progetto dell’opera pubblica” ma | rendesse necessario per le ragioni | |
assai meno il “progetto di servizio”. | espressamente indicate nell’art 66. Il | |
Dunque essa va implementata, anche attraverso | richiamo al progetto di servizio è, | |
l'acquisizione di elementi di conoscenza utili tramite le | peraltro, contenuto nel disciplinare al | |
"consultazioni di mercato", previste dall'art. 66 del | punto 16 - Busta B offerta tecnica. | |
codice dei contratti. | ||
"Progetto di servizio" e "consultazione di mercato" | ||
sono istituti stabiliti ora dal Codice e dunque devono | ||
essere richiamati nel bando tipo. | ||
3. Oggetto dell’appalto e suddivisione in lotti | ||
CONSIP S.p.A. | A pag. 7 del bando tipo, quale modalità esemplificativa | Il lotto geografico non è un tertium genus |
di suddivisione in lotti viene indicata: “geografica; lotti | ma è da ritenersi rientrante tra i lotti di | |
funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lett. qq); lotti | tipo funzionale e come tale, sarà | |
prestazionali di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del | necessario motivare solo nel caso in cui | |
Codice, etc.)”. Dal dettato letterale, il bando tipo | non si ricorra alla suddivisione | |
sembrerebbe quindi individuare differenti tipologie di | dell’appalto in lotti neanche geografici. | |
lotti, in aggiunta a quelli funzionali e prestazionali | Qualora questi siano stati previsti non | |
previsti dal Codice. Nella nota illustrativa (pagg. 4/5), | sussiste obbligo di motivazione. | |
nel prediligere la suddivisione in lotti funzionali, codesta | ||
Autorità individua “l’opportunità di tale suddivisione nel | ||
caso in cui il servizio debba essere svolto su più | ||
immobili o sedi eventualmente dislocati sul territorio”. | ||
Tale previsione sembrerebbe al contrario ricondurre i | ||
lotti suddivisi in base a criteri territoriali o geografici tra |
quelli funzionali. Alla luce di ciò, ed in considerazione del fatto che l’art. 51 del Codice impone l’obbligo motivazionale per la mancata suddivisione in lotti di natura prestazionale e funzionale si chiede di chiarire se: 1) Il lotto geografico o territoriale debba essere ritenuto un tertium genus rispetto ai lotti prestazionali e funzionali previsti espressamente dal Codice, (e quindi soggetto a motivazione in ogni caso); | ||
2) In alternativa, se, così come sembrerebbe doversi intendere nella nota illustrativa, il criterio territoriale o geografico debba esser inteso come articolazione dei lotti funzionali o prestazionali, da intendersi pertanto (alla luce anche di quanto stabilito dal Codice) come le uniche tipologie di lotti ammesse. Ne conseguirebbe pertanto che la motivazione, anche in caso di lotti territoriali o geografici, sia dovuta solo in caso di mancata suddivisione in lotti. | La specificazione proposta è conforme alle indicazioni fornite nella nota illustrativa e nel bando tipo, come sopra esplicitato. | |
ANIP | Fermi i principi del diritto comunitario che favoriscono l'accesso delle PMI ai mercati, è necessario che sia precisato che nell'esercizio discrezionale della suddivisione in lotti degli appalti sia tenuto nel debito conto che "sia evitato l'aumento dei costi finali e la diminuzione della qualità ", obiettivo prioritario sia ai fini della miglior cura dell’interesse pubblico che di mercati efficienti e competitivi. | Non accolta. Diversamente da quanto previsto nel Codice previgente (cfr. art. 2, comma 1-bis), l’attuale Codice non contiene più alcun riferimento alla necessità che la suddivisione in lotti sia effettuata “ove possibile ed economicamente conveniente”. È da ritenersi, pertanto, rimessa alla stazione appaltante ogni valutazione circa l’opportunità di procedere o meno alla suddetta suddivisione, tenendo conto, tuttavia, che l’indirizzo comunitario e della legislazione interna è di netto favor per la citata suddivisione. |
Legacoop Servizi | 3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI Al fine di una completa rappresentazione delle possibilità e delle modalità di partecipazione in caso di appalto suddiviso in lotti, si propone di inserire la seguente tabella contenente le diverse opzioni da scegliere (la tabella è riportata nell’allegato 1 in calce al presente atto). | Non accolta. Pur apprezzando il contributo fornito, non è possibile recepire la tabella all’interno del disciplinare in quanto, in alcune parti non perfettamente allineata con le clausole del bando che non prevedono, neanche facoltativamente, l’imposizione di un vincolo alla forma di partecipazione dei soggetti associati qualora sia previsto un limite ai lotti contendibili. Inoltre la tabella, in alcune parti, ha una natura meramente esemplificativa - e come tale sarà pubblicata tra i contributi - ciò che la rende inadeguata ad essere adottata come schema prescrittivo volto ad instradare l’esercizio della discrezionalità delle stazioni appaltanti; ciò soprattutto se si considera che gli esempi non possono ritenersi esaustivi delle diverse casistiche che la realtà può presentare. |
4. Durata dell’appalto, importo a base di gara, opzioni | ||
CONSIP S.p.A. | 4.1 Durata Non è chiaro se la specifica relativa alla fornitura dei prodotti igienico-sanitari debba intendersi obbligatoria | La clausola è stata riformulata in modo facoltativo ed è da ritenersi riferita alle ipotesi di forniture accessorie al servizio |
o facoltativa. Deve infatti rilevarsi che di norma la fornitura dei prodotti indicati è meramente accessorio all’esecuzione del servizio di pulizia, non avendo carattere autonomo rispetto all’espletamento del servizio di pulizia. Pertanto anche la stessa fornitura dei prodotti non richiede l’esplicitazione dei tempi di consegna, ma più semplicemente segue le tempistiche di esecuzione del servizio. | di pulizia (es. fornitura di carta asciugamani, detergenti per le mani, ecc.) | |
4.2 Importo a base di gara Con riferimento al par. 2 della Nota si precisa che per la stima del più corretto valore dell’appalto in relazione al servizio di pulizia progettato, oltre ai dati di censimento indicati nella Tabella E, la SA deve anche valutare altre variabili, quali, a titolo di esempio, la resa media teorica di ogni singola operazione di pulizia rilevata o desunta dalla letteratura in materia, il coefficiente di ponderazione da utilizzare nelle diverse aree omogenee, le frequenze degli interventi che possono cambiare da appalto ad appalto, ecc. In ogni caso si ritiene che alcuni dati della Tabella E dell’allegato 1, siano eccessivamente dettagliati ai fini di cui sopra. | Le osservazioni sul livello di dettaglio dei dati posti nella Tabella E (ma ciò vale anche per la Tabella E-bis, redatta per la stima della manodopera nell’appalto bandito) hanno una loro ragion d’essere se si ha riguardo alle gare bandite da centrali di committenza. Dal momento che il Bando è tarato sulle stazioni appaltanti non sottoposte all’obbligo di acquisto centralizzato (ed è utilizzabile dalle centrali di committenza nei limiti di compatibilità con le specificità delle gare da essi bandite) l’osservazione non può essere accolta. | |
Inoltre, alla luce di quanto sopra, la SA potrebbe arrivare ad una stima del costo della manodopera diversa da quella risultante dai dati della Tabella E riguardanti il personale attualmente impiegato. | Osservazione non pertinente, dal momento che per la stima del personale nell’appalto bandito si deve utilizzare la tabella E-bis. | |
Si suggerisce di alleggerire il dettaglio da pubblicare nel bando, relativamente ai dati di cui alla “Tabella A – Rilevazione superfici e finitura” e “Tabella B – Rilevazioni elementi oggetto del servizio” dell’allegato 1, in quanto le informazioni così dettagliate sono di difficile reperimento per le SA, e comunque poco significative ai fini della definizione della base d’asta. | Premesso che le tabelle richiamate hanno natura esemplificativa, nel merito vale richiamare l’osservazione fornita in ordine al punto 4.2 sopra descritta. | |
4.3 Opzioni Si propone di integrare le modifiche del contratto consentite ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice (oggetto, durata e prezzo), anche con la voce quantità. | È stata riformulata la clausola, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, attraverso l’indicazione di “portata e natura” delle modifiche. La nuova formulazione ricomprende concettualmente anche la “quantità”. | |
S. Lucia soc. Cooperativa sociale di solidarietà Onlus | 4.2 Importo a base di gara. “Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze – non soggetti a ribasso- sono pari ad €. iva esclusa (indicare valore pari ad € 0 in caso di assenza di rischi)” – Si ritiene di dover eliminare l’indicazione inserita tra parentesi al fine di non trarre in inganno la PA nella quantificazione degli oneri per la sicurezza. Trattasi della fornitura di un servizio da svolgersi nei locali di proprietà della PA, tale presupposto fa ritenere quindi che l’interferenza ci sia e pertanto il rischio 0 non possa esistere. | Accolto. la clausola è stata modificata nel senso di espungere dalla stessa il riferimento ad un valore pari a “0”. |
Legacoop Servizi | 4.2 Importo a base di gara Sarebbe opportuno specificare, magari con l’inserimento di una nota a piè pagina, che “a base di gara” non va inteso come tetto massimo rispetto al quale presentare ribassi. | Non accolta. L’importo a base di gara costituisce il tetto massimo del prezzo contrattuale, che potrà essere più basso se vi è stato, in gara, rilancio competitivo sul prezzo. |
Per appalti in ambito sanitario è fatto esplicito richiamo | Si sottolinea al riguardo che il metodo di |
ai prezzi di riferimento di cui alla delibera ANAC n° 213 del 2 marzo 2016; è assolutamente necessario che la stazione appaltante verifichi comunque la compatibilità tra questi e il costo della manodopera ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del Codice e degli oneri per la sicurezza. | calcolo dei prezzi di riferimento è esplicitamente definito sulla base di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l. 98/2011 e s.m.i., il quale prevede che “Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate. Il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l'omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni”. È quindi la stessa norma a prevedere in maniera circostanziata che i prezzi di riferimento siano elaborati sulla base dei valori presenti sul mercato, derivanti dall’incontro tra la domanda espressa dalle stazioni appaltanti e l’offerta prodotta dagli operatori economici, e non su metodologie di stima delle singole componenti del costo di produzione, operazione che sarebbe peraltro di ardua praticabilità, essendo a tal fine necessarie informazioni molto specifiche e dettagliate, assai difficili da reperire e trattare, su tutta la struttura dei costi del servizio. | |
5. Soggetti ammessi in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione | ||
CONSIP S.p.A. | In considerazione della rilevanza che ne scaturisce relativamente alle regole di partecipazione (possibilità di partecipare alla stessa procedura, in lotti distinti, in forma singola e/o associata), è di primaria importanza chiarire in modo inequivocabile cosa debba intendersi per lotti ‘distinti ed indipendenti’, e a quale tipologia di lotti (prestazionali, funzionali, e geografici, laddove questi ultimi non siano riconducibili ad alcuno di essi, come argomentato al precedente punto 3) debbano ricondursi. | La problematica sollevata trova soluzione nella prevista sussunzione del concetto di lotto geografico all’interno del più ampio genus di lotto funzionale. In relazione alla definizione dei lotti come “distinti e indipendenti”, tenuto conto che la stessa può generare confusione, il disciplinare è stato modificato, espungendo gli aggettivi “distinti e indipendenti” dalla clausola in questione, dal momento che, peraltro, la regola vale in tutti i casi in cui vi siano semplicemente dei lotti a prescindere da eventuale interdipendenze (che possano sussistere) tra loro. |
Inoltre, in aggiunta a quanto già evidenziato in occasione della precedente consultazione circa la proposta di eliminazione della motivazione, qualora “in caso di limitazione della partecipazione/aggiudicazione ad un numero massimo di lotti” si imponga “ai concorrenti che presentano offerta per più lotti, di partecipare nella medesima forma (singola o associata)”, si richiede, nell’ipotesi in cui l’attuale formulazione dovesse esser confermata, di indicare, anche solo a titolo esemplificativo, le ragioni che possono essere sottese a tale scelta. | Le ragioni della previsione in commento sono state esplicitate nella nota illustrativa di cui al Bando tipo n. 1. Essere risiedono, essenzialmente, nella necessità di evitare che possa essere aggirato il limite di aggiudicazione dei lotti, attraverso la partecipazione dello stesso concorrente a diversi lotti sotto varie forme (cfr. par. 8, terzultimo capovero della nota illustrativa) | |
Legacoop | Nel caso dei consorzi di cui all’art. 45 lettera b) e c), | Osservazione accolta. Al riguardo il |
Servizi | occorre specificare che gli stessi sono tenuti a presentarsi nella medesima forma su più lotti ma che, rispetto alle cooperative indicate a valle, è possibile coinvolgere su lotti diversi assegnatarie diverse. | Disciplinare contiene specifica clausola (facoltativa) dal seguente tenore: “I concorrenti che presentano offerta per più lotti devono partecipare nella medesima forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto, ma alle medesime è vietato partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese” |
Inoltre, il disciplinare tipo prevede che: “ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, ….. salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata”. Tale clausola non è in linea con quanto stabilito dall’articolo 48, comma 7 bis, del Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal d.lgs. 56/17, che ha previsto una generale possibilità di sostituzione della consorziata esecutrice, in ragione della natura del rapporto esistente tra consorzio e consorziata, che anche ANAC così descrive nel suo parere 7/2013: “eventuali mutamenti interni della struttura rilevano come mutamenti di rapporti interorganici interni alla struttura, senza assumere valenza intersoggettiva a rilevanza esterna. A differenza della riunioni temporanee di imprese, infatti il Consorzio è l’unica controparte del rapporto d’appalto sia nella fase di gara che in quella di esecuzione del contratto….” Ancora: la designazione dell’impresa esecutrice “è un atto meramente interno al consorzio, che non vale ad istaurare un rapporto contrattuale tra la consorziata e la stazione appaltante … ne deriva che l’autonoma soggettività del consorzio consente la possibilità di designare una nuova cooperativa come esecutrice ove per motivi sopravvenuti la prima designata non sia in condizione di svolgere compiutamente la prestazione”. Infatti il comma 7-bis dell’articolo 48 recita “E' consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata” Riterremo pertanto necessario riformulare la clausola tenendo maggiormente in considerazione il dato normativo, che consente ampiamente la sostituzione del consorziato esecutore, fatto salvo quando tale sostituzione serva ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione. | L’osservazione è accolta. Il Bando non contiene più tale divieto. Nessuna clausola al riguardo è stata inserita, in quanto si è ritenuto di evitare una reiterazione di norma chiaramente formulata , rispetto alla quale vale il mero rinvio contenuto al punto 5, secondo capoverso, del Disciplinare che rimanda alle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, ivi compreso il comma 7-bis cit. | |
Si suggerisce di modificare l’art. 5 del Disciplinare inserendo la seguente clausola: “nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del | Accolta |
contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch’esso un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c). In tal caso anche quest’ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre. E' consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’articolo 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata”. Motivazione La correzione serve a chiarire che nel caso in cui il socio indicato per l’esecuzione dal consorzio cooperativo, artigiano o stabile che abbia partecipato alla gara sia anch’esso un consorzio della stessa natura, anche quest’ultimo è tenuto già in sede di gara ad indicare l’esecutore designato. Rimane salva ovviamente la possibilità di sostituzione dell’esecutore indicato così come previsto e disciplinato dall’articolo 48, comma 7- bis, disposizione che sarebbe, inoltre, opportuno riportare nel bando tipo. L’Autorità già nella delibera n. 1 del 10/01/2007 PREC41/06 aveva stabilito che: - un consorzio di cooperative costituito ai sensi della legge n. 422/1909 può designare quale soggetto esecutore dell'appalto un consorziato che è a sua volta un consorzio, il quale deve individuare, fin dalla presentazione dell’offerta, l’impresa esecutrice dell’appalto. Infine, più recentemente, la stessa Autorità (delibera AG 49/2013 del 09/10/2013) aveva stabilito che non sono ammissibili quelle designazioni cd “a cascata”, rivolte a soggetti terzi (quindi non ai consorziati), non concorrenti direttamente alla gara (quindi non indicati in sede di gara). | Non accolta in quanto afferente alla fase dell’esecuzione. | |
6. Requisiti generali | ||
Anonimo | Xx non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016. | Il bando prevede già l’esclusione dalla gara di quegli operatori per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80. |
Legacoop Servizi | Sarebbe opportuno richiedere che ANAC predisponesse un format standard del patto di integrità (come già fatto in sede Ministero degli Interni - CCASGO in passato), in modo da ridurre le forme di discrezionalità delle stazioni appaltanti e contenere clausole non vessatorie nei confronti delle imprese. | Non accolta. Osservazione che non implica modifiche al disciplinare che potrà essere tenuta in considerazione ad altri fini. |
7. Requisiti speciali e mezzi di prova | ||
CONSIP S.p.A. | 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. Fermo restando che il requisito dell’iscrizione di cui al punto 7.1, lett. a) (iscrizione nel registro CCIA per una determinata fascia) può essere soddisfatto dalla | Accolta. La clausola del Disciplinare è stata modificata nel senso suggerito. |
sommatoria delle fasce possedute dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici, si suggerisce di specificare che, in ogni caso, costituisce condizione necessaria al fine del possesso del requisito il fatto che la totalità delle imprese che eseguono servizi di pulizia debbono essere in possesso dell’iscrizione, a prescindere dal valore della fascia. | ||
Anonimo | Il rapporto debiti finanziari/margine operativo lordo e Totale Debiti/(totale Patrimonio – Attività Immateriali) (di cui all’art. 7.2 lett. e) non sembrano conformi ai principi di proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento e favor partecipationis, come imposti dagli artt. 30 e 83 del d.lgs. 50/2016, producendo degli effetti distorsivi nella valutazione della solidità delle aziende. Detti rapporti non sono, in realtà, di per sé indicativi della concreta solidità economico finanziaria di un’azienda; sarebbe più attendibile una valutazione attraverso la valutazione complessiva dei debiti e non solo di quelli finanziari. I debiti finanziari rappresentano infatti soltanto una parte dei debiti di un’azienda e quindi la solidità finanziaria va valutata attraverso l’analisi complessiva dell’indebitamento. Si segnala dunque l’opportunità di espungere la lett. e) dell’art. 7.2 della bozza di bando tipo che, se utilizzato in futuro dalle stazioni appaltanti (già di recente utilizzato per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'aeroporto di Bergamo — Orio al Serio” - CIG 7179644DA5), costringerebbe la quasi totalità delle imprese operanti nel settore a partecipare alla gara esclusivamente attraverso lo strumento dell’avvalimento, rendendone ingiustificatamente gravosa ed onerosa la partecipazione. In subordine, si chiede di: i) aumentare l’indice del rapporto Debiti Finanziari/Margine Operativo Lordo ad un valore di 7, più correttamente in grado di qualificare l’affidabilità e la solidità globale di un concorrente e abitualmente utilizzato nella valutazione delle aziende di servizi da parte degli istituti bancari; ii) adottare un sistema di valutazione economico – finanziaria basato su indicatori multipli che attribuisca un rating alle aziende sulla base di un punteggio differenziato, per singolo indicatore, alla stregua dei sistemi di valutazione del rating utilizzati dagli istituti bancari per affidare i clienti. L’utilizzo dei debiti finanziari: i) a prescindere dalla scadenza, porta a valutare allo stesso modo Soc. con forte indebitamento a breve rispetto a quelle che fanno ricorso a finanziamenti a medio-lungo termine; ii) è fuorviante rispetto all’utilizzo della Posizione Finanziaria Netta (i.e. debiti finanziari meno disponibilità liquide) che esprime l’effettivo indebitamento finanziario. Si pensi ai seguenti effetti distorsivi: 1) le scelte adottate da alcune Soc. attraverso il ritardato pagamento di tasse, personale e fornitori, possono rendere in apparenza virtuose Soc. con minori debiti finanziari a fronte di elevati debiti totali. Tali Soc. | In considerazione delle posizioni contrastanti assunte dai diversi Stakeholders che hanno fornito contributi alla consultazione, in un’ottica di semplificazione e con l’intento di fugare ogni rischio di uso improprio degli indici finanziari (in quanto non correttamente attagliati alla struttura del mercato), i relativi esempi sono stati espunti dal testo del Disciplinare. Si è ritenuto, pertanto, di riservare il tema alla più ampia discrezionalità della stazione appaltante, tenuta a declinare il requisito in parola secondo le necessità e le specificità del caso, in considerazione della struttura del mercato e delle caratteristiche degli operatori. |
soddisferebbero il requisito richiesto, a differenza di altre (quali la Nostra) che si avvalgono delle banche in un’ottica di seria gestione d’impresa. Parimenti Soc. con ricavi in crescita (quali la Nostra), atteso che i nuovi appalti comportano oneri iniziali a fronte di incassi differiti, necessitano di finanziare il “gap” temporale. Per le stesse ragioni, benché gli oneri finanziari, compatibili con l’indebitamento, non determinino ricadute sul risultato economico e non rappresentino un segnale di difficoltà dell’azienda, anche il rapporto Totale Debiti/(totale Patrimonio – Att. Immateriali) e Margine Op.Lordo/Interessi passivi potrà essere non sufficiente rispetto al valore richiesto dalla bozza (> di 5 e > di 2,5). Si consideri che la Scrivente risulterebbe fortemente penalizzata dai predetti indici, sebbene sia valutata da CRIBIS con un rating “1A”, ossia un rischio minimo. 2) l’ambito pulizie ha un’alta incidenza di costi del personale (Noi > del 70% dei ricavi), con effetti finanziari rilevanti: il personale viene pagato a mese e gli incassi avvengono a 90/120 gg. Tale discrasia viene finanziata con il ricorso al credito bancario, che aumenta i debiti finanziari. Diversamente, una Soc che ricorre al subappalto, con pagamenti dilazionati, presenterà bilanci con debiti finanziari minori a parità di indebitamento totale. | ||
S. Lucia soc. Cooperativa sociale di solidarietà Onlus | “[Facoltativo] e) rispetto dei seguenti rapporti tra attività e passività (indici finanziari) di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni ........................... [indicare da uno a max due esercizi di riferimento] [specificare il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso, ad esempio Xxxxxx Xxxxxxxxxx/Margine Operativo Lordo: minore o uguale a 5 Margine Operativo Lordo/Interessi Passivi: maggiore di 2,5 Totale Debiti/(totale Patrimonio - Attività Immateriali): inferiore a 5]”. Si ritiene che tali indici siano validi ed utili ad evidenziare un eventuale stato di squilibrio finanziario dell’impresa ed un eccessivo indebitamento, pertanto l’indicazione di tali requisiti deve essere resa obbligatoria e non facoltativa al fine di una più corretta valutazione di capacità economica finanziaria dell’operatore economico. Inoltre si segnala l’opportunità di indicare anche il seguente indice al fine di evidenziare eventuali fragilità dell’impresa. L’indice è il seguente: Autonomia finanziaria (Equity assets ratio)= Patrimonio netto/Totale attivo (Patrimonio netto = Capitale sociale al netto di eventuali versamenti ancora da effettuare + riserve patrimoniali diverse + risultato di esercizio)- Indice medio di riferimento>= 35%. | In considerazione delle posizioni contrastanti assunte dai diversi Stakeholders che hanno fornito contributi alla consultazione, in un’ottica di semplificazione e con l’intento di fugare ogni rischio di uso improprio degli indici finanziari (in quanto non correttamente attagliati alla struttura del mercato), i relativi esempi sono stati espunti dal testo del Disciplinare. Si è ritenuto, pertanto, di riservare il tema alla più ampia discrezionalità della stazione appaltante, tenuta a declinare il requisito in parola secondo le necessità e le specificità del caso, in considerazione della struttura del mercato e delle caratteristiche degli operatori. |
Si ritiene infine che gli esercizi finanziari di riferimento debbano essere almeno tre e non da uno a max due come indicato. | Non accolta. Analogamente al bando tipo n. 1 servizi e forniture. L’estensione temporale a tre anni del periodo cui riferire gli indici richiesti non risulta particolarmente utile a capire lo stato di |
salute dell’azienda e, per contro, può avere effetti anticoncorrenziali. | ||
Accredia | 7. 3 sostituire la lettera i) con quanto segue: i) possesso di valutazioni di conformità – rilasciate da Organismo o Laboratorio accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA - indicare dettagliatamente quali tra: - certificazioni (di sistemi di gestione, prodotto/servizio, professionisti) - rapporti di ispezione - rapporti di prova - certificati di taratura - dichiarazioni ambientali di prodotto - verifiche dei gas effetto serra - verifiche di sistemi di calcolo Carbon Footprint oppure possesso di prove equivalenti, come certificazioni: - accreditate da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN; - riconosciute da Enti autorizzati dall’Unione o per legge da uno Stato Membro (es. EMAS); - riconosciute da Enti che stipulano Accordi di Mutuo Riconoscimento con EA/IAF/ILAC (es. IEC); - riconosciute da Enti riconosciuti dall’ISO, IEC, o dai sui Membri, es. Enti di Normazione nazionali, europei o internazionali (es. ANFIA per le norme automotive ISO/TS 16949); Note 1. Gli Organismi che certificano XX 0000, schema proprietario, sono accreditati solo dall’organismo privato SAI 2. Nel sistema AVCPass confluiscono solo le certificazioni ISO 9001 sett. EA 28, in attuazione della convenzione in essere tra ACCREDIA e AVCP (ora ANAC) 3. La banca dati ACCREDIA fornisce informazioni al mercato, che potranno esser confermate esclusivamente dagli OdC che restano gli unici responsabili dei dati ivi contenuti | La clausola del bando è stata riformulata analogamente a quanto previsto nel Bando n. 1. L’osservazione è stata accolta nelle parti compatibili con la natura dei servizi oggetto del Bando tipo n. 2. |
Anonimo | con riferimento alla richiesta del possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, si chiede che il bando non contenga tale previsione neppure facoltativamente in considerazione della tipologia di prestazione cui si riferisce il presente bando tipo, i cui rischi possono essere coperti esclusivamente da una polizza RCT/RCO. Infatti, sentiti più assicuratori, l'assicurazione per rischio professionale può essere riferita solo a persone fisiche che svolgono una professione. | Non accolta. La previsione della polizza è contenuta nell’art. 83 comma 4 lett. c) del Codice. |
Legacoop Servizi | 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria d) fatturato specifico minimo o medio annuo Tale requisito può essere dimostrato con le medesime modalità alternative di comprova dei servizi analoghi previste al punto g) del paragrafo 7.3 sui requisiti di | Non accolta. In ordine alla comprova del requisito si è optato per un rinvio chiaro alle previsioni di cui all’art. 86, comma 4 e all’allegato XVII, parte I, rimettendo alla discrezionalità della stazione |
capacità tecnica e professionale ovvero anche alternativamente attraverso: - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) o professionista terzo, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; - copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; - copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono; -produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. | appaltante l’individuazione dell’esatto mezzo di prova. In tal senso nulla osta all’utilizzo degli stessi mezzi di prova previsti per i servizi analoghi, dal momento che gli stessi concorrono alla formazione del fatturato specifico dell’operatore, riferito al “settore di attività oggetto dell’appalto”. Non è sempre, invece, vero il contrario: ciò che è spendibile come fatturato specifico non è detto che sia utile ai fini della dimostrazione dei servizi analoghi, essendo gli stessi dimostrativi di una esperienza più specificamente affine all’oggetto dell’appalto e non al settore di attività, come avviene per il fatturato specifico. | |
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale La lettera h) richiede la comprova dei requisiti dell’elenco dei tecnici o organismi tecnici con l’inserimento nel portale AVCP: occorre specificare quali siano i certificati richiesti a comprova. | Non accolta. È stata rimessa alla stazione appaltante la scelta di indicare il mezzo di prova idoneo rispetto al tipo di qualifica richiesta. | |
Alla lettera l) occorre specificare quali documenti produrre a comprova del requisito e, in caso di subappalto qualificante, quali sono i requisiti che devono essere dimostrati dal subappaltatore. | Non accolta. È stata rimessa alla stazione appaltante la scelta di indicare il mezzo di prova idoneo rispetto alle attrezzature tecniche, al materiale ed all’equipaggiamento richiesti. Il subappalto qualificante è stato eliminato. | |
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE. Nel caso di raggruppamento orizzontale deve essere specificato l’obbligo della stazione appaltante di indicare la percentuale minima dei requisiti di cui al punto 7.3 lettera g) posseduti dall’impresa mandante, specificando altresì – nella nota illustrativa – se sia ammissibile un RTI con impresa mandante che non ha alcun requisito. | Accolta. È stata riformulata la clausola, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1. Si è previsto che, in un RTI orizzontale, il requisito di cui al punto 7.3 lettera g) (elenco servizi analoghi) debba essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti. È stata lasciata alla stazione appaltante la facoltà di indicare la misura minima del requisito che deve essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti, fermo restando che queste ultime debbono essere in possesso di una percentuale del requisito (non è ammesso il requisito pari a zero). A tale proposito si ribadisce quanto chiarito nella Nota illustrativa del bando tipo n. 1 circa la distinzione tra i requisiti economico-finanziari (fatturato specifico) |
e requisiti tecnici (l’elenco servizi analoghi). Riguardo al requisito economico ed in particolare al fatturato specifico, si è consentita la cumulabilità piena per i RTI orizzontali e parziale (limitatamente al fatturato richiesto per le prestazioni secondarie) per quelli verticali. Per i requisiti di carattere tecnico organizzativo, invece, in particolare per l’elenco dei servizi analoghi, si è consentita comunque la cumulabilità ma con regole più stringenti, legate in ogni caso al tipo di RTI. Nel caso di raggruppamento orizzontale, è ammessa una certa cumulabilità in quanto, di fatto, le prestazioni sono omogenee e, in ordine alle medesime, scatta una responsabilità di tipo solidale tra tutti i componenti del RTI; ciò comporta una più agevole attività di direzione e coordinamento in capo alla mandataria nonché un altrettanto agevole intervento sostitutivo della medesima in forza della perfetta solidarietà che la astringe alle imprese raggruppate. Tale cumulabilità tuttavia non esclude che la mandante debba essere in possesso del requisito seppur in minima percentuale (non è dunque ammessa l’ipotesi di zero requisiti). Nel caso di RTI verticali, l’elenco dei servizi deve essere richiesto sia alla mandataria che alle mandanti in relazione alle attività di competenza. | ||
Nel medesimo punto inserire che in caso di pluralità di servizi il contratto di punta può essere soddisfatto dalla mandataria e/o (va aggiunta la “o” prevedendo alternativamente le due opzioni) dalle imprese mandanti. | Il rilevo è superato dalla nuova formulazione analoga a quanto previsto dal bando tipo n. 1. Il Disciplinare prescrive, in caso di richiesta di unico servizio di punta nella prestazione principale, che questo sia posseduto dalla mandataria e che, in caso di più servizi di punta, richiesti anche in prestazioni secondarie, sarà la stazione appaltante a indicare quali soggetti devono possederli. | |
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. Riteniamo corretta l’indicazione fornita dal bando tipo su chi debba possedere l’iscrizione al registro delle imprese di pulizia presso la CCIAA ovvero il consorzio o in alternativa il consorziato. | Confermata la clausola del Disciplinare. | |
7.2 lett. e) Rapporti tra attività e passività (indici finanziari) Occorre premettere che, in materia di requisiti di capacità economica e finanziaria, le Stazioni Appaltanti possono richiedere nel bando di gara, ai sensi del quarto comma dell'art. 83 del Codice, che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro | Non accolta. Per non vincolare la stazione appaltante, ed in analogia con il bando tipo n. 1, gli indici finanziari sono stati tolti dal disciplinare ed inseriti, nella nota illustrativa quali esempi utilizzabili a sua scelta dalla stazione appaltante. Si è ritenuto infatti che la sede più |
conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività, senza ulteriore indicazione su parametri minimi di qualificazione. Anche la direttiva europea 2014/14/UE prevede all’articolo 58 (Criteri di selezione), paragrafo 3, terzo periodo, che “…. è possibile tenere conto del rapporto tra attività e passività se l’amministrazione aggiudicatrice specifica, nei documenti di gara, i metodi e i criteri per prendere in considerazione tale rapporto. Tali metodi e criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori”. Pertanto, per quanto la normativa vigente non precluda alle Stazioni appaltanti la possibilità di richiedere requisiti di qualificazione ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, tale discrezionalità deve, comunque, manifestarsi all’interno di limiti di logicità e ragionevolezza. Gli indici finanziari previsti da ANAC non hanno alcun legame diretto con l’oggetto di gara (pulizie sopra soglia comunitaria) e non possono essere considerati, per come formulati, comprova della solidità economica dell’operatore economico. L’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 perimetra l'ambito nel quale la Stazione Appaltante può esercitare la propria discrezionalità, che dovrebbe conformarsi al principio di cui al secondo comma del medesimo articolo, secondo il quale i criteri di selezione discrezionali ivi previsti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Pertanto i ratios indicati da ANAC nei bandi tipo n. 1 e n. 2 dovrebbero essere finalizzati a valutare la performance economica e finanziaria di un’azienda secondo una prassi di mercato (sostanziata dai principi generali dell’Economia Aziendale). Tuttavia, gli studi di ragioneria riconoscono la necessità di utilizzare tale strumento in ottica “sistemica”, ossia mediante più indici tra loro connessi che riescano ad evidenziare tutti gli aspetti della gestione aziendale, anche quelli di natura “straordinaria”, atipici e/o non ripetibili nel tempo. La teoria contabile presenta una vastissima serie di indici di tipo economico, patrimoniale o misto, pur non affermando mai la preferenza su uno di essi (o di un sotto-sistema degli stessi) se non rispetto alla specificità del caso (tipologia di azienda, dimensioni aziendali, scelte strategiche sulla struttura organizzativa, etc.). Ne consegue che fissare in maniera rigida il tema valutativo in 3 indici di carattere generale, senza aver chiarito né reso noto i presupposti – che dovrebbero essere oggettivi – con cui sono state calcolate le relative soglie, può risultare contrario ai principi generali della stessa teoria economica da cui gli stessi sono stati desunti. Infatti, anche la Nota Illustrativa al bando tipo riporta una apertura a prevedere ulteriori o diversi requisiti derivanti dal bilancio, sempre nell’ottica della proporzionalità, ragionevolezza e logica connessione alle dimensioni ed all’oggetto dell’appalto. Inoltre avendoli trattati da requisiti di qualificazione (operazione dubbia visto quanto previsto dall’articolo | opportuna per valutare la specificità degli indici finanziari da riportare nel disciplinare sia quella in cui si esprime la discrezionalità della stazione appaltante, l’unica che può conoscere e dunque tenere conto del proprio mercato di riferimento. |
84, comma 8), XXXX avrebbe anche il dovere di introdurre direttamente - non rimettendo quindi alle singole Amministrazioni - ogni ulteriore specifica dovesse rendersi necessaria per consentire la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure pubbliche di gara. Occorre a questo punto, nel merito, evidenziare che gli indici prescelti rapportano grandezze di bilancio non definite in maniera chiara e univoca, con la conseguenza di creare possibili difformità interpretative. I principi contabili utilizzati per la redazione dei bilanci aziendali dalle società che partecipano alla Gara possono essere infatti difformi ed influenzano la comparabilità delle dichiarazioni effettuate. Pur nel rispetto delle norme generali contenute nel Codice Civile, nel mercato italiano i bilanci sono presentati secondo principi contabili c.d. “Nazionali” (emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità, OIC, che commentano e interpretano le norme contenute negli art. 2423 e seguenti del C.C.) oppure secondo i principi contabili c.d. “Internazionali” (International Financial Reporting Standards, IFRS, emessi dall’International Accounting Standards Board, IASB). Questi ultimi in particolare sono adottati dalla grande maggioranza delle società quotate per espresso obbligo regolamentare e da alcuni importanti Gruppi industriali per scelta volontaria (come nel caso di alcuni gruppi cooperativi, che hanno adottato tali principi sia per il bilancio consolidato che per il proprio bilancio civilistico separato). In ambito di società cooperative (non bancarie) e Consorzi Cooperativi non emergono casi di società che presentino un bilancio individuale diverso da quello OIC mentre vi sono alcuni casi di bilanci consolidati di tipo IFRS. I principi contabili OIC ed IFRS presentano alcune importanti differenze di esposizione dei prospetti e di contabilizzazione delle voci di bilancio, che rendono l’interpretazione della richiesta informativa del bando tipo ulteriormente difficoltosa. Caso molto comune è quello relativo all’Avviamento: tale posta nel bilancio IFRS è trattata come una attività immateriale che non si ammortizza nel tempo ma è soggetta a c.d. “Impairment test”, con eventuale svalutazione che impatta sul conto economico solo nel momento in cui dovessero emergere elementi di non recuperabilità del valore attraverso flussi finanziari futuri. Nel caso di società con bilanci OIC, invece, l’avviamento è ammortizzato a conto economico in un periodo di 10-18 anni e tende quindi a diminuire per quote costanti nel corso del periodo di ammortamento. Ulteriore esempio di difformità espositiva può essere quello relativo ai c.d. “Ratei e Risconti” passivi, che nel prospetto di Stato Patrimoniale previsto dal Codice Civile all’art 2424 (utilizzato dalle società che adottano i principi contabili OIC) sono esclusi dalla voce D) Debiti mentre nel Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria (che è il prospetto previsto dallo IAS 1 per le società che adottano i principi |
contabili internazionali) costituiscono parte integrante delle voci relative alle passività correnti e non correnti, anche di tipo finanziario. Dal punto di vista delle grandezze economiche (MOL e Interessi Passivi nel caso degli indici proposti da ANAC) è inoltre generalmente accettato dalla pratica finanziaria l’utilizzo di dati “normalizzati”, che non comprendono cioè tutti gli elementi di costo o di ricavo relativi a fatti aziendali considerati “di natura non ricorrente”, ossia non ripetibili con frequenza nel consueto svolgimento dell’attività aziendale. Una valutazione delle performance economico- monetarie in presenza di tali elementi non ricorrenti è alterata e si discosta da un giudizio sulle performance future, in una logica di “continuità aziendale”. Si veda in merito ad esempio quanto riportato nella Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28/07/2006 (recante “Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all’art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98”), che si ritiene essere un’autorevole fonte in tema di pratica contabile in quanto indirizzata a società quotate nei mercati regolamentati. Dal punto di vista patrimoniale, inoltre, rileviamo che le grandezze finanziarie richiamate negli indici proposti (ed in particolare, i Debiti ed i Debiti Finanziari) possono essere concettualmente non rappresentative della potenziale solvibilità di società tipiche di un mercato come quello dei servizi alle Pubbliche Amministrazioni ed alla Sanità Pubblica. Tali aziende infatti presentano fisiologicamente uno stock significativo di debiti operativi collegati al tema della gestione del personale (spesso particolarmente numeroso in aziende del mercato delle Pulizie) e ai debiti commerciali, che comprendono i debiti per l’acquisizione degli altri fattori produttivi correnti (tra cui le prestazioni di subappaltatori). In un’ analisi di solvibilità tale dato non è correttamente interpretabile se non affiancato a quello relativo alle attività correnti, ed in particolare ai crediti commerciali: se la società è infatti orientata prevalentemente a clienti di tipo “Pubbliche Amministrazioni” e “Sanità Pubblica” il DSO medio (inteso come l’indicatore che esprime il numero di giorni che intercorrono dalla prestazione del servizio alla data di incasso della fattura emessa) va ben oltre i tempi di pagamento che le norme di legge impongono come scadenza delle fatture relative a forniture pubbliche. Pur a fronte di un grado di solvibilità del cliente molto elevato (con rischio di credito altamente contenuto, in quanto riferito a un soggetto pubblico), le società che operano in tale mercato subiscono quasi cronicamente la condizione di “finanziatrici” della PA. Per mantenere il proprio equilibrio finanziario, dunque, devono gestire in maniera oculata il proprio ciclo degli incassi e pagamenti, oltre a garantirsi fonti di debito consolidato per far fronte a flussi finanziari non allineati tra il pagamento dei debiti e l’incasso dei crediti da clienti. |
Ne consegue che la grandezza “Debiti” (di cui in particolare all’indice n. 3) non risulta particolarmente significativa per valutare tale equilibrio finanziario se considerata “stand alone” e nella pratica di mercato è più diffuso il c.d. Capitale Circolante Netto (CCN, dato dalla differenza tra Attività operative correnti e Passività operative correnti) che rappresenta l'ammontare di risorse che compongono e finanziano l'attività operativa di una azienda ed è un indicatore utilizzato allo scopo di verificare l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine. E’ altresì utilizzabile il c.d. “Current Ratio”, definito come il rapporto Attivo Corrente / Passivo Corrente, che confronta gli impieghi in grado di generare liquidità nel breve periodo con gli esborsi di liquidità richiesti nel medesimo periodo. Quando è > 1 l’impresa può prevedersi solvibile nel breve termine. Il current ratio è tuttavia solo uno degli indici di bilancio che la pratica economica propone per analizzare grandezze patrimoniali “nette”, ossia determinate da somma algebrica di fonti (o parti di esse) e impieghi (o parte degli stessi). Qualora infatti l’attivo di una società sia prevalentemente “corrente” (ossia tendenzialmente realizzabile nel breve periodo), le fonti della stessa possono allinearsi su analoghi tempi di pagamento (e, tra le altre, utilizzare meno fonti di capitale proprio). Qualora ad esempio una società, oltre allo sviluppo di attività operative legata al core business, svolga alcune funzioni centrali (quale può essere la gestione centralizzata della finanza) potrebbe mostrare tra i propri impieghi un ammontare di “Disponibilità liquide ed equivalenti” sovradimensionato rispetto alle esigenze della società stand-alone poiché essa tenderà a fungere da “banca” del Gruppo stesso (avendo un merito creditizio superiore rispetto a quello delle sue partecipate, magari di minori dimensioni) potendo redistribuire risorse finanziarie attraverso prestiti infragruppo o meccanismi di conto corrente finanziario/cash pooling. Tali poste dell’attivo si rendono disponibili a vista per far fronte agli impegni finanziari e dovrebbero correttamente “nettare” le fonti di debito che la società si è garantita. Per ciò che concerne nello specifico i Debiti finanziari va sottolineato che la pratica di mercato utilizza quale indicatore finanziario non il Debito c.d. “lordo” (così come richiesto nell’indice n. 3) ma l’”Indebitamento finanziario netto” o “Posizione Finanziaria Netta” (rispettivamente, IFN o PFN), ossia l’indicatore che sottrae al Debito lordo le disponibilità liquide e gli altri crediti di tipo finanziario con scadenza entro 12 mesi: ciò proprio nella logica di considerare, oltre alla provvista finanziaria, anche gli impieghi di quest’ultima che risultano disponibili per far fronte alle obbligazioni future. La PFN è una c.d. “Non Gaap Measure”, ossia non è definita esplicitamente nel framework dei principi contabili e potrebbe anch’essa essere interpretata in maniera difforme da soggetti diversi. I principali operatori economici nazionali tuttavia si rifanno nei propri bilanci alle indicazioni contenute nella già citata Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del |
28/07/2006. E’ inoltre plausibile che una società che operi quale holding industriale di un gruppo societario sostenga costi generali di gestione non interamente remunerati da ricavi per fatturazioni di service o ribalto di costi sostenuti alle controllate servite. Dal punto di vista degli oneri finanziari (indice n. 2), ad esempio, non si comprende perché non sia previsto utilizzare una grandezza che escluda da tale voce di costo almeno la quota che viene “distribuita” ad altre società mediante la corresponsione di proventi finanziari sulla liquidità che a queste viene garantita. E’ inoltre indiscutibile che nel caso della società holding la remunerazione dell’attività di direzione e coordinamento del gruppo sia coperta dai dividendi che le società partecipate garantiscono e che costituiscono un movimento monetario tra le società stesse. In generale dunque, quanto detto sulle grandezze patrimoniali “nette” da utilizzarsi nel calcolo dei ratios vale tout court sul piano economico per tutti i costi e proventi, anche di natura non operativa. Nella pratica bancaria tale concetto trova ampia applicazione nei “covenant ratios” proposti a fronte di concessione di finanziamenti, per definizione strumenti di valutazione di condizioni di solvibilità e di merito creditizio. Si evidenzia infine, con riferimento all’indice n. 3, una mancanza di sistematicità rispetto agli indici 1 e 2. L’indice in oggetto comporta infatti uno svantaggio tecnicamente ingiustificato per quelle società che hanno iscritto nel proprio attivo una voce significativa di Avviamento. La presenza di un elevato valore dello stesso è legata infatti a storie societarie caratterizzata da aggregazioni aziendali (fusioni, conferimenti) che costituiscono scelte strategiche che rendono non confrontabili aziende pur simili nel business di riferimento. La struttura societaria di cui si è dotata un’azienda rispecchia da un lato le scelte strategiche di lungo periodo di quest’ultima e dall’altro comporta una conformazione del patrimonio aziendale che, pur non rientrando nei canoni degli indici proposti dal bando, non è in ogni caso indicativa di una situazione di possibile squilibrio finanziario. Valutare a priori negativamente realtà aziendali che si sono dotate di mezzi propri relativamente limitati rispetto al proprio debito (anche per sfruttare il meccanismo virtuoso della leva finanziaria) costituisce una sorta di critica alle scelte imprenditoriali, in particolare a quelle che si sono orientate a crescita per linee esterne, alla ricerca di economie di scala ed efficienze organizzative, con il risultato di costruire un soggetto aziendale di maggiori dimensioni. Lo scopo principale delle previsioni di ANAC dunque, ossia la valutazione tecnica dei soggetti che partecipano ad una gara per garantire alla stazione appaltante un fornitore affidabile sul piano della solvibilità e della stabilità sul mercato (seppur con tutte le critiche sin qui sviluppate), appare superata da una valutazione sulla mera struttura aziendale, e finisce per favorire una certa tipologia di soggetti, a prescindere da risultati aziendali |
meritevoli sul piano economico-finanziario conseguiti dagli operatori economici interessati dal processo di gara. In particolare, poi, questi indicatori avvantaggiano le aziende private aventi scopo di lucro, che hanno una struttura normalmente meno sbilanciata sulla remunerazione del lavoro, rispetto alle società cooperative, che rappresentano inoltre in questo settore una parte molto significativa degli operatori, sia per numero che per dimensione. Pertanto, se l’obiettivo è quello di valutare la solidità Patrimoniale e Finanziaria dei vari operatori economici che a diverso titolo operano nel contesto italiano, allora si propongono di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni indici che, anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 83, comma 4, non debbono comunque essere soddisfatti contemporaneamente, ma possono rappresentare uno strumento utile alle amministrazioni per valutare in maniera più informata le imprese. Occorre comunque sempre consentire a queste ultime di poter dimostrare la propria solidità anche attraverso ulteriori indici sistematici utili a soddisfare la richiesta della stazione appaltante. Margine di struttura secondario: Fonti Consolidate/Attivo Immobilizzato netto Fonti consolidate = capitale proprio + fondi + debiti M/L termine Indice molto importante per valutare se l’azienda ha coperto in modo corretto le proprie immobilizzazioni, ovvero gli investimenti realizzati; i valori di riferimento nell’ambito della valutazione del merito creditizio: • Ottimo >1,25 • Buono >1-1,20 • Sufficiente 1 • Critico < 1 Indice di disponibilità (current ratio): Attivo Circolante/Passività a Breve Attivo circolante = crediti + liquidità + magazzino Passività a breve = fornitori + debiti a breve + banche BT Evidenzia la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni a breve attraverso l’utilizzo del capitale circolante. I valori correnti di riferimento sono i seguenti: • Ottimo > 1,40 • Buono > 1,20 • Sufficiente > 1,0 • Critico < 1 Risultato operativo / interessi passivi (ebit interest coverage ratio) Capacità di far fronte al pagamento degli interessi correnti tramite il risultato dell’area operativa. Il reddito operativo approssima i FCN al lordo delle imposte se l’impresa attua investimenti di mantenimento della capacità produttiva pari agli ammortamenti. EBIT: reddito prima degli interessi e delle imposte deve |
essere maggiore di 2. ROI (Reddito Operativo/Capitale Investito): intervallo di riferimento fino a 5 | ||
ANIP | Per diffondere la cultura della legalità tra le imprese è necessario che il bando tipo preveda espressamente che le «stazioni appaltanti, ai fini della esclusione delle imprese e quale requisito premiale ai fini dell'aggiudicazione, valutano positivamente il possesso da parte delle imprese dei requisiti di self cleaning o prevenzione dei reati ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice dei contratti e della relativa Linea guida». È necessario, a nostro avviso, che il bando tipo, in coerenza con il Codice, promuova in concreto la cultura della legalità tra le imprese premiando coloro che si dotano di sistemi documentati di risanamento e di prevenzione dei reati. | Al riguardo, pur apprezzando il contributo, si ritiene che la norma, di derivazione puramente comunitaria, sia sufficientemente chiara ed esaustiva. Quanto alla sua valenza positiva in un’ottica di prevenzione corre l’obbligo evidenziare che la norma agisce con riferimento ad ipotesi in cui dei reati siano stati già commessi e le misure adottate siano volte ad evitarne ulteriori. Peraltro essa non agisce con riferimento a tutti i reati ma alle limitate ipotesi in cui la pena detentiva non sia superiore ai 18 mesi. Da ultimo, data la specificità della fattispecie normativa e tenuto conto della portata generale del bando si ritiene di non accogliere l’osservazione formulata. |
Al punto 7.3 dell’attuale schema di bando-tipo in consultazione sono disciplinati i “requisiti di capacità tecnica e professionale”. Le lett. g), h), i), j), k) e l) prevedono requisiti che costituiscono oggettivi indicatori di efficienza delle imprese, utili per una valutazione che non voglia limitarsi al solo criterio del prezzo più basso. Tali requisiti, a giudizio di ANIP, devono essere previsti come ordinari con conseguente abrogazione della dicitura “FACOLTATIVO”, che renderebbe altrimenti il settore soggetto alle più ampie e irragionevoli disparità di trattamento, senza alcun beneficio per la qualità delle prestazioni e l’efficienza dei mercati. | Non accolta. La norma li prevede come facoltativi. | |
In più proponiamo che al punto 7.3 sia aggiunta la seguente «lett. m): possesso dei requisiti di rating di impresa e reputazionali delle imprese, ai sensi dell’art. 83, comma 10, del Codice». Si tratta di un rinvio “dinamico”, che fa salvi gli effetti del regime transitorio e dell’evoluzione, che non può tuttavia mancare se si vogliono rendere concreti gli intenti di promozione della qualità e dell’efficienza delle imprese nello specifico mercato. | Non accolta. Il possesso del rating di impresa, sia come requisito di partecipazione (art. 83, comma 10) sia come criterio premiante (art. 95, comma 13), potrà essere utilizzato solo dopo l’emanazione della previste linee guida di cui al citato art. 83, c. 10. | |
Fermo il richiamo in via generale dell’art. 83, comma 10, proponiamo che sia indicata la possibilità di attestare i seguenti requisiti: • Livello di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza. Un’amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste quando essa abbia accertato che l’operatore economico ha conflitti di interesse che possono influire negativamente sull’esecuzione del contratto. | Non accolta. La norma attualmente non lo prevede. Tale osservazione potrà essere riproposta nell’ambito della consultazione sulle linee guida relative al rating d’impresa. | |
• Nelle procedure d’appalto per forniture che | Non accolta. Requisito di partecipazione |
necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. • Livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza (ad esempio, un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti). | già previsto dalla norma (servizi analoghi). | |
• L’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione. | Non accolta. Tale requisito di partecipazione, ancorché previsto dall’allegato XVII, non è stato inserito nel bando in quanto ritenuto poco attinente. La stazione appaltante resta comunque libera di inserirlo tra i requisiti di ammissione. | |
• Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale delle imprese candidate di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. | Vedi sopra. | |
• Formazione costante del personale. | Non accolta. La norma attualmente non lo prevede quale requisito di ammissione. Tenuto conto delle disposizioni del d.lgs 81/2008 e del d.m. 24.5.2012-CAM, il Disciplinare-tipo ha indicato la qualità della formazione specialistica dedicata al personale, nonché il numero di ore dedicate alla medesima, quale criterio premiale. | |
Con riferimento ai paragrafi 7.2, lettera d) e 7.3, lettera g) dello Schema di disciplinare di gara. In merito al requisito di fatturato specifico di cui al paragrafo 7.2, lettera d) e del requisito afferente ai servizi eseguiti di cui al paragrafo 7.3, lettera g), si propone di aggiungere ai fini della loro comprova, in alternativa alla produzione della copia conforme delle fatture, la produzione di dichiarazioni “di asseverazione” rilasciate dal Collegio Sindacale o dai revisori contabili della società – ovverosia dai soggetti incaricati del controllo contabile/legale – che attestino la correttezza/veridicità o meno di quanto dichiarato dal concorrente in ordine, rispettivamente, all’entità del fatturato specifico posseduto (requisito di cui al paragrafo 7.2, lettera d)) ed al valore dei servizi eseguiti (requisito di cui paragrafo 7.3, lettera g)). Tale alternativa appare idonea a snellire l’attività dei concorrenti e, ancor più, l’attività delle Stazioni appaltanti rendendo più veloce la verifica di detti requisiti, senza pregiudicare in alcun modo l’esito e la correttezza del “sub-procedimento” di comprova. La comprova dei requisiti in parola tramite la produzione delle relative fatture si traduce, infatti, nel | Accolta. È stata riformulata la clausola, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, lasciando libera la stazione appaltante di indicare, nell’esercizio della sua discrezionalità, i mezzi di prova che ritiene più idonei (tra cui anche le dichiarazioni di asseverazione), per la dimostrazione del requisito. |
“caricamento” a sistema da parte della singola impresa concorrente di centinaia – che spesso diventano migliaia – di fatture e, dall’altro lato, appesantisce, rallentandole notevolmente, le attività di verifica delle Stazioni appaltanti chiamate ad esaminare l’ingente mole di documenti prodotta dal concorrente; lavoro questo che diventa ancor più gravoso nel caso di concorrenti che partecipano alla gara in forma aggregata (R.T.I., Consorzi ecc.), con corrispondente maggior rallentamento dell’iter procedurale. | ||
ANIP | Con riferimento al paragrafo 7.3, lettera j) dello Schema di disciplinare di gara. Anche in virtù del fatto che la richiesta di un tale requisito è subordinata all’emanazione del Regolamento UE ecolabel per i servizi di pulizia, .... .si propone di eliminare in questa fase nella esemplificazione delle misure di gestione ambientale adottate il riferimento alla registrazione EMAS, atteso che risulta essere quella maggiormente gravosa tra le misure di gestione ambientale adottabili e quella meno presente nel mercato di riferimento. La proposta è finalizzata soprattutto a consentire alle imprese di settore di avere il tempo necessario per adeguarsi al fine di adottare le misure di gestione ambientale più efficaci alla luce delle disposizioni contenute nel menzionato Regolamento UE Ecolabel per servizi di pulizia. | Non accolta. La certificazione delle misure di gestione ambientale è prevista dalla norma (cfr. art. 87, co. 2 del Codice). Recentemente, peraltro. la Commissione europea ha allineato il Regolamento EMAS (1221/2009/CE) alla nuova edizione della norma ISO 14001:2015 ciò in quanto la registrazione EMAS implica, tra gli altri presupposti, la conformità alla citata norma ISO 14001. Il Regolamento Ecolabel per i servizi di pulizia, è stato richiamato quale notizia utile per le stazioni appaltanti, in vista della sua prossima adozione. |
8. Avvalimento | ||
Accredia | Riteniamo opportuno inserire nel documento, come esempio di requisiti personali, il riferimento alle certificazioni dei sistemi di gestione, così come esemplificato nell'analogo paragrafo dello "Schema tipo di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo" posto in consultazione con scadenza 5 agosto 2017. | È stata inserita, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, un’apposita clausola relativa alla certificazione del sistema di gestione per la quale è ammesso l’avvalimento alle condizioni indicate nel Disciplinare. |
Le valutazioni di conformità, difatti (tra le quali rientra la certificazione dei sistemi di gestione), mirano ad accertare che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi o dei propri prodotti, il che consente di assimilare tali valutazioni ad un requisito strettamente soggettivo in quanto attinente ad uno specifico “status” dell’imprenditore: l’aver ottemperato determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto di determinati standard. Per completare l'argomento, pur se non strettamente pertinente alla presente consultazione, si può affermare che, a maggior ragione, dunque, dovrà essere sottratto alla possibilità di ricorso all’avvalimento, non solo il requisito del possesso di una valutazione di conformità, ma anche lo status di soggetto accreditato per il rilascio delle valutazioni di conformità, trattandosi, per l’appunto, di una competenza personalissima e | Non accolta. La possibilità di ricorrere all’avvalimento è stata estesa anche alle certificazioni di qualità e, di conseguenza, a tutte le valutazioni di conformità (cfr. CdS 3710/2017 e legge 11/2016, art. 1, co. 1 lett. zz). |
soggettiva che non può essere “prestata”, così come non possono essere oggetto di prestito i requisiti morali e generali dell’operatore economico. | ||
Xxxxxxx | si chiede di specificare che nel caso in cui l’impresa ausiliaria assuma anche il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e tale ruolo venga dichiarato in sede di gara, non sia necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori ma sia sufficiente l'indicazione dell'impresa ausiliaria come subappaltatrice. | L’art. 89 co. 8 del Codice prevede che l’ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, in tale caso non è richiesto al concorrente di indicare il nominativo nella terna |
Legacoop Servizi | Occorre specificare se l’impresa ausiliaria che assume il ruolo di subappaltatore possa (qualora il requisito prestato superi il 30%) eseguire le attività anche in misura superiore al limite di legge imposto al subappaltatore. | La disposizione conferma solo il limite generale, previsto dall’ordinamento, della corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni eseguibili sulla base dei predetti requisiti e va rapportata alla disciplina generale del subappalto. La disposizione è infatti estremamente essenziale e non si preoccupa del coordinamento con la disciplina dell’art. 105 del Codice in materia di subappalto. L’utilizzo del subappalto, anche nel perimetro tracciato dall’avvalimento, deve essere coordinato con le prescrizioni contenute nell’art. 105 non espressamente derogate dalla disciplina sull’avvalimento. Il subappalto, quindi, non potrà superare i limiti previsti dal Codice e sarà sottoposto alle condizioni ivi previste in fase di esecuzione del contratto. Ne consegue che, a normativa vigente, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l’avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest’ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita (cfr. Determinazione n. 2/2012 AVCP). |
Inoltre occorre specificare analiticamente quali siano le modalità di sostituzione della impresa ausiliaria quando ricorrano i motivi di esclusione (specificando quali sono) e quando l’impresa ausiliaria non soddisfi i criteri di selezione. | Sono stati specificati, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, sia i presupposti sia le modalità di sostituzione, coordinando le previsioni con il caso di false dichiarazioni. | |
Infine, l’impresa ausiliaria può essere sostituita, ai sensi dell’art. 89 comma 3, in sede di comprova dei requisiti? | È stato precisato che, al di fuori dei casi di dichiarazioni mendaci, la sostituzione può avvenire in ogni fase della procedura. In ogni caso corre l’obbligo distinguere a seconda che si tratti di comprova dei requisiti generali o speciali. Nel primo caso è difficilmente ipotizzabile, visto il carattere oggettivo della comprova, una carenza che non sia allo stesso tempo legata ad un mendacio; nel secondo caso, considerata la maggiore elasticità nella valutazione della pertinenza ed idoneità dei requisiti speciali, può accadere che al di fuori delle ipotesi di mendacio, si verifichi un mero difetto di requisiti emergente in fase di comprova che consente la sostituzione. |
9. Subappalto | ||
Legacoop Servizi | È necessario che sia previsto l’obbligo per la stazione appaltante di identificare le prestazioni omogenee ai fini della corretta identificazione della terna. | Accolta. |
E’ inoltre opportuno specificare che sia ammissibile indicare un numero di subappaltatori superiore a 3 per ciascuna prestazione omogenea. Infatti, seppur il tenore letterale del primo periodo del comma 6, dell’articolo 105, possa condurre ad una interpretazione diversa (è obbligatoria l’indicazione di una terna…), la possibilità di subappaltare non dovrebbe essere preclusa anche in caso di indicazione di un numero di subappaltatori superiori a tre, visto che la ratio della norma (previsione di una terna e non di un singolo subappaltatore) sta proprio nell’offrire una maggiore possibilità di scelta all’appaltatore in considerazione del tempo che separa la partecipazione ad una gara e l’esecuzione della prestazione. Infine la direttiva europea 2014/24/UE, all’articolo 71, anche quando prevede la possibilità di richiedere da parte della stazione appaltante, prima dell’esecuzione dei lavori, l’indicazione dei subappaltatori, non impone mai un numero minimo o massimo di subappaltatori da indicare, poiché dovrebbe essere una scelta che rimane in capo all’appaltatore. | La formulazione della norma non sembra essere interpretabile come limite minimo poiché non ricorre ad espressioni quali “almeno tre” oppure” non meno di tre”. Al contrario sembra che il legislatore abbia fatto una valutazione ex ante, in ordine alle problematiche insite nella preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore, ritenendo che l’indicazione di tre nominativi possa ovviare all’inconveniente dell’indisponibilità sopravvenuta del subappaltatore indicato ex ante. Autorizzare un numero maggiore, del resto, sconta problematiche connesse al divieto di gold plating ossia di non aggravamento degli oneri amministrativi in questo caso a carico delle stazioni appaltanti, che sarebbero tenute a verificare i requisiti generali per un numero di subappaltatori maggiore di quello indicato dalla norma. | |
10. Garanzia provvisoria | ||
Xxxxxxx | Si chiede di eliminare il riferimento all'art. 104 del Codice in quanto riferito a lavori | Accolta. |
Legacoop Servizi | La copertura della garanzia provvisoria anche per le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento dall’impresa ausiliaria comporta una modalità peculiare di rilascio della polizza? | I modelli di polizza sono conformi ai sensi dell’art. 103 comma 9, agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro delle Infrastrutture e trasporti. L’ANAC ha provveduto a segnalare la necessità che il modello riporti espressamente tra gli eventi oggetto di copertura anche le dichiarazioni mendaci in fase di avvalimento. |
11. Sopralluogo | ||
CONSIP S.p.A. | Si segnala che, mentre nelle istruzioni per la compilazione (pag. 3) il sopralluogo viene indicato come parte eventuale/facoltativa, al punto 11 (pag. 23) lo stesso non viene indicato come facoltativo. | Accolta. è stato cambiato l’esempio nelle istruzioni per la compilazione, analogamente a quanto previsto nel bando tipo n. 1. |
Xxxxxxx | si chiede che, in conformità con l'art. 79, co.2 del Dlgs 50/2016, le stazioni appaltanti possano prevedere il sopralluogo anche solo facoltativo e non necessariamente obbligatorio in tutte le gare. | Non accolta. Ai fini della formulazione di un’offerta completamente informata nell’ambito delle pulizie non si può prescindere da un previo sopralluogo dei luoghi. |
Legacoop Servizi | Il sopralluogo è obbligatorio. Non sono previsti casi in cui non lo sia. Occorre però aggiungere “fatto salvo nei casi di convenzioni e, più in generale, nei casi nei quali non è indicato l’oggetto specifico nel quale sarà erogato il servizio”. | La soluzione al problema è stata già fornita con un’integrazione alla Nota illustrativa ed al paragrafo relativo all’ambito di applicazione del Disciplinare nel quale è stata evidenziata la facoltà dei soggetti aggregatori/centrali |
di committenza di utilizzare il bando | ||
anche per l’affidamento di gare aventi ad | ||
oggetto convenzioni o accordi quadro, | ||
nei limiti di compatibilità del modello | ||
con la tipologia di gare citate. | ||
In caso di RTI è prevista solo la possibilità di delega da | Accolta. è stata inserita nel Disciplinare – | |
tutti gli operatori, non sono previste alternative, mentre | analogamente a quanto previsto nel | |
dovrebbe essere previsto il caso specifico in cui la | bando tipo n. 1 - una clausola in base alla | |
decisione di fare una RTI potrebbe essere assunta dopo | quale in alternativa, alla delega, | |
che sono scaduti i termini per fare il sopraluogo. | l’operatore | |
raggruppando/aggregando/consorziando | ||
può effettuare il sopralluogo | ||
singolarmente. | ||
Pertanto gli operatori potranno effettuare | ||
separatamente il sopralluogo e, | ||
successivamente, decidere di | ||
raggrupparsi. | ||
ANIP | Appare opportuno prevedere che nel caso di RTI | Accolta analogamente a quanto previsto |
costituito al sopralluogo obbligatorio possa partecipare, | nel bando tipo n. 1. | |
nell’interesse dell’intero RTI, il rappresentante | ||
legale/procuratore/direttore tecnico della sola impresa | ||
mandataria o persona da questi delegata. | ||
La proposta trova motivazione in questioni e | ||
problematiche di natura prettamente pratica e | ||
gestionale che spesso vengono in rilievo quando il RTI | ||
è formato da diverse realtà imprenditoriali, alcune delle | ||
quali peraltro dotate di strutture gestionali e di | ||
governance complesse. In tali ipotesi, infatti, spesso il | ||
rilascio di deleghe rischia di diventare oltremodo | ||
gravoso. | ||
Tale aggravio di attività risulta essere di nessuna utilità e | ||
comunque non necessario nei casi di RTI costituiti, | ||
atteso che in queste ipotesi la delega all’impresa | ||
mandataria ai fini dell’effettuazione del sopralluogo | ||
anche nell’interesse delle imprese mandanti può essere | ||
espressamente prevista nell’atto costitutivo del RTI o, | ||
comunque, considerata intrinseca alla funzione ed al | ||
ruolo di rappresentanza del RTI nei confronti della | ||
Stazione appaltante che l’ordinamento attribuisce alla | ||
mandataria. |
12. Pagamento a favore dell’Autorità | ||
13. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara | ||
Anonimo | Elettronica con firma digitale. | Non accolto. Sarà oggetto di apposito disciplinare tipo dedicato alle gare telematiche. |
14. Soccorso istruttorio | ||
15. Contenuto della busta “A” – documentazione amministrativa | ||
Legacoop Servizi | 15.2 DGUE In caso di ricorso al subappalto il concorrente non deve presentare per ciascun subappaltatore il PASSOE (dato che non fa elenco dei soggetti indicati nell’art. 80). Il PASSOE deve essere richiesto solo nel caso in cui il concorrente si avvalga di un subappaltatore necessario (come previsto nei paragrafi successivi). | Non accolta. Il subappaltatore, alla stessa stregua dell’appaltatore, deve indicare i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80, pertanto è necessario presentare il relativo PASSOE, anche alla luce della conseguente esclusione del concorrente nel caso di carenza dei requisiti generali del subappaltatore. |
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 15.3.1 Dichiarazioni integrative Al punto 11 occorre prevedere che il concorrente possa presentare in alternativa dichiarazione sostitutiva o copia conforme della certificazione comprovante la possibilità di avvalersi della riduzione della cauzione provvisoria. | Accolta. Analogamente al bando tipo n. 1 è stata prevista solo la presentazione della copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione. | |
15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti inserire la lettera “e” come alternativa alla possibilità di indicare le parti del servizio e della fornitura che saranno eseguiti dai singoli operatori (in particolare o si indica una percentuale o si indicano le parti di servizio di competenza di ciascun concorrente). | Accolto. Analogamente al bando tipo n. 1 è stata modificata la clausola prevedendo la parte o, in caso di servizi indivisibili, la percentuale. | |
16. Contenuto della busta “B” – offerta tecnica | ||
Pegaso S.r.l. | Si rileva la seguente richiesta: "L’operatore economico indica, [...], il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione dello specifico contratto.". Tale richiesta appare inappropriata in virtù dell'applicazione contestuale della Clausola Sociale e della Tutela della Privacy. Il rispetto della Clausola Sociale impone la assunzione dei dipendenti dell'Azienda cessante, quindi l'Offerente dovrebbe conoscerne i nomi, con relative attuali mansioni, qualifiche e retribuzione (cfr. tabella E dell'Allegato 1). Tali dati dovrebbero essere, quindi, pubblicati nei documenti di gara e accessibili a tutti. | L’art. 45 comma 4 prevede che la stazione appaltante possa richiedere appunto l’indicazione delle persone fisiche incaricate della prestazione. Tale clausola è stata prevista facoltativa in quanto rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta più opportuna con riferimento al caso concreto. Il bilanciamento dei contrapposti interessi, tra cui la privacy, è stato già operato dal legislatore all’interno della norma sopra citata. |
Si suggerisce di richiedere solo le qualifiche professionali degli operatori fisici. | Xxxxxxx le stesse considerazioni di cui sopra. | |
Per quanto riguarda il Responsabile dell’Appalto, si potrà richiedere sia il nome che la qualifica ed, eventualmente, valutarne l’esperienza professionale. | Xxxxxxx le stesse considerazioni di cui sopra. | |
Legacoop Servizi | La richiesta di indicare i nominativi delle persone fisiche dovrebbe innanzitutto essere, proprio ai sensi | Accolta. L’art. 45 comma 4 deve essere riferito |
dell’articolo 45, comma 4 che recepisce l’articolo 19 della direttiva 2014/24/UE, “facoltativo”. Infatti dovrebbe essere previsto solo nei casi particolari in cui sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori da impiegare per motivi legati alla tipologia del servizio. Dovrebbe quindi essere lasciato alla valutazione della stazione appaltante. Infine non dovrebbero trascurarsi i problemi di applicazione pratica, in caso di imposizione di un obbligo generalizzato, che derivano dalla normativa sulla privacy e dall’applicazione delle clausole sociali. Soprattutto in quest’ultimo caso le persone fisiche dovrebbero essere per la maggior parte addetti dipendenti delle ditte uscenti e quindi come possono essere indicati in fase di gara dagli altri concorrenti? | non alla generalità dei dipendenti ma a specifiche tipologie di servizi per i quali, viste le loro peculiarità è necessario conoscere ex ante i nominativi e le qualifiche dei dipendenti addetti, senza che ciò si traduca in un obbligo generalizzato di indicare per tutti i servizi i relativi dipendenti/qualifiche. In tale ottica è stata rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sia l’utilizzo della clausola, in quanto facoltativa, sia il contenuto della medesima, dovendo essere dettagliati nello specifico appalto i servizi in relazione ai quali l’esigenza conoscitiva in parola si appalesa come necessaria. | |
Legacoop Servizi | Il bando tipo non dice niente riguardo al numero di pagine, dimensione carattere, ecc. Sarebbe utile che gli enti fossero guidati nell’indicare le poche regole da fissare nel disciplinare. In caso di limite di pagine dovrebbe essere indicato per l’intera offerta senza vincolare ogni singolo criterio. | Non accolta in quanto si correrebbe il rischio di comprimere eccessivamente la discrezionalità della stazione appaltante soprattutto con riferimento a quelle ipotesi in cui la complessità tecnica dell’offerta esige l’assenza di limiti in ordine alla sua redazione. In quanto rimessa all’ambito di operatività discrezionale della stazione appaltante, nulla osta a che la medesima integri il disciplinare ponendo dei limiti al numero di pagine tenuto conto delle specifiche esigenze dell’appalto bandito. |
ANIP | La disciplina del «contenuto della busta B – offerta tecnico-organizzativa» è di decisivo rilievo per garantire la qualità delle prestazioni ed una selezione degli offerenti basata sulla qualità, secondo il metodo dell’offerta OEPV, prioritario nel nuovo codice. A tal fine osserviamo che la disciplina prevista al punto 16 (pag. 35) del bando-tipo appare carente e non del tutto coerente con la priorità innanzi indicata. Proponiamo, quantomeno, di indicare alla lett. c) del testo «i documenti comprovanti i requisiti previsti dall’art. 95, comma 13, del Codice, utili ai fini premiali». Il richiamo costituisce, a nostro avviso, un obbligo di legge poiché l’attuale dizione (« indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti») appare generica, troppo discrezionale, non coerente con i principi del codice che tende a premiare i requisiti di professionalità e di qualità. Analogamente, si propone l’eventuale abrogazione del paragrafo successivo, con riferimento alla lett. d) poiché il requisito del rating di legalità è assorbito nel testo della lett. c), come proposto, in modo più stringente rispetto alla mera facoltatività dell’attuale previsione. | L’indicazione è volutamente generica perché riguarda documenti a complemento e corredo della relazione tecnica (all’interno della quale sono già ricompresi gli elementi di cui all’art. 95, comma 13), in tal senso è stata modificata la clausola esplicitando che deve trattarsi di quella specifica tipologia di documentazione. e, quindi, non anche di documenti che possano recare elementi ulteriori di valutazione non connessi alla relazione. |
17. Contenuto della busta “C” - offerta economica | ||
Dussmann Service S.r.l. | Nello Schema di disciplinare di gara 18.3 (metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica viene previsto che “[Oppure] Formula “…....................” [Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta tra quelle riportate nelle | Accolta. La formula è stata indicata suggerendo un coefficiente 0 <α< 1. |
linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. IV o altre] si chiede che venga riportato integralmente nel testo (in luogo del mero rinvio operato) che oltre alla Formula con interpolazione lineare e alla Formula “bilineare” secondo le linee guida dell’ANAC n. 2/2016 è possibile utilizzare : (Ri/Rmax) elevato ad α ( alfa). Dove Ri è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo; Rmax è il ribasso dell'offerta più conveniente ; α coefficiente >0. | ||
Legacoop Servizi | Invece di stabilire, in caso di discordanza, la prevalenza della percentuale di ribasso sul prezzo, sarebbe preferibile scegliere se inserire la lettera a) o lettera b). | Analogamente al bando tipo n. 1, la clausola è stata riformulata prevedendo l’inserimento di un unico valore. |
Pare opportuno indicare tra le scelte possibili anche la formula non lineare quadratica, come previsto dalle linee guida dell’ANAC e quella inversamente proporzionale individuata nella guida sviluppata dall’EFCI (European Federation of Cleaning Industries) unitamente ad UNI Europa. Anche se le linee guida ANAC in materia di OEPV hanno individuato alcune criticità di quest’ultima formula, le ragioni sociali tendenti a contenere l’influenza del prezzo negli appalti di servizi di pulizie sembra giustificare in questo settore il suo utilizzo, del resto previsto dalla legge fino all’entrata in vigore del DPR 207/10. | È stata inserita la formula quadratica, la formula relativa alla proporzionalità inversa non è stata riportata per le ragioni indicate nella Linea guida n. 2/2016. | |
Infine occorrerebbe invitare le stazioni appaltanti a favorire criteri che tengano in adeguata considerazione la qualità dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. | È difficile standardizzare un modello attraverso il quale far emergere in modo oggettivo la qualità del lavoro sì da evitare disparità di trattamento tra le diverse imprese. | |
18. Criterio di aggiudicazione | ||
CONSIP S.p.A. | Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica indicati nell’Allegato 2 sarebbe opportuno, per maggior chiarezza, specificare per ciascuna voce dei criteri, se il relativo punteggio debba avere natura discrezionale e/o tabellare. Il fac-simile proposto infatti potrebbe indurre le stazioni appaltanti ad utilizzare, in maniera inopportuna, punteggi tabellari per voci che sono oggettivamente discrezionali, o viceversa. | Non accolta. Tranne alcuni casi in cui la natura del criterio non può che essere che inequivocabilmente discrezionale o tabellare, in altri non appare opportuno predeterminare a priori la natura essendo essa strettamente connessa a scelte discrezionali che la stazione appaltante può legittimamente operare a partire dalle specifiche tecniche del capitolato ma soprattutto in sede di determinazione dello specifico criterio utilizzato. Tuttavia, onde evitare applicazioni distorte di una tabella esemplificativa, è stato specificato nella nota illustrativa che alcuni criteri hanno natura esclusivamente discrezionale mentre altri possono essere sia discrezionali sia tabellari a seconda della loro strutturazione da parte della stazione appaltante, anche in relazione alle previsioni del capitolato speciale. La specificazione è stata recepita nella Nota illustrativa. |
Dussmann Service S.r.l. | Si chiede che venga chiarito nello Schema di disciplinare di gara all’art.18. Criterio di aggiudicazione 18.1 criteri di valutazione dell’offerta tecnica, che, in ogni caso, nelle procedure indette per il servizio: - debba essere prevista la predisposizione di un’offerta tecnica che consenta alle imprese la proposta di soluzioni progettuali specifiche e migliorative del servizio e che debbano essere utilizzati criteri di valutazione e attribuzione di punteggi idonei a valorizzare effettivamente le caratteristiche qualitative delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente. - non sia ammissibile, l’adozione, con riferimento a tutti gli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, di criteri di attribuzione dei punteggi di natura esclusivamente tabellare, mediante il sistema SI/NO, poichè gli stessi sviliscono la progettualità delle imprese, l’innovazione e determinano un appiattimento delle offerte sui medesimi valori ed il sostanziale annullamento della funzione dell’offerta tecnica stessa. | Accolta. La specificazione è stata concettualmente recepita nella Nota illustrativa. |
Confartigianato Imprese | Con la premessa che auspichiamo che le Stazioni Appaltanti graduino le richieste di requisiti, soprattutto quelli di carattere economico e finanziario, in funzione dell’importo dell’appalto e quindi della possibilità di accesso delle micro e piccole imprese, suggeriamo la valorizzazione di aspetti che crediamo inclusivi delle imprese di minore dimensione con l’auspicio che esse possano iniziare a contrarre con la pubblica amministrazione. Si rammenta pure l’importanza di considerare, nell’ambito dei criteri premianti, il cosiddetto chilometro zero che permetterebbe la valorizzazione delle imprese di prossimità, l’economia territoriale e il raggiungimento di obiettivi a carattere ambientale. Si propone quindi di contemplare alcuni criteri premianti al punto 18.1 come di seguito definiti. Elementi esterni all’impresa Criteri: Valorizzazione imprese locali: distanza in km dal luogo di esecuzione dell’appalto; Valorizzazione dell’indotto locale mediante il coinvolgimento nel subappalto di aziende ‘di prossimità’ rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; Impegno ad utilizzare manodopera locale; Disponibilità all’assistenza/manutenzione – mantenimento delle opere realizzate; Interferenze con l’ambiente esterno: gestione del traffico – rumore – polveri; Materiali utilizzati: proposte migliorative per tipologia e/o forniture locali; Partecipazione ad aggregazioni di OE Motivazione: Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (infortuni in itinere); Tutela dell’ambiente in termini di emissioni e CO2; Contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali; Ricadute socio economiche e occupazionali; Tempestività della risposta Elementi interni all’impresa Criteri: Storicità dell’azienda; Personale operativo calcolato come rapporto rispetto al n. degli addetti (compresi titolari, soci e collaboratori); Numero | Non accolta in quanto i criteri indicati sono di difficile applicazione al settore delle pulizie non trovando peraltro un’espressa copertura normativa nel comma 13 dell’art 95, laddove l’espressione “beni o prodotti da filiera corta o km zero” sembra doversi intendere come riferita principalmente riferita al settore alimentare. Né, per altro verso, appare conforme al diritto europeo poter premiare la vicinanza della sede dell’impresa che, nell’esecuzione del servizio di pulizia che già prevede una presenza costante dell’impresa, non è un elemento idoneo ad esprimere aspetti qualitativi dell’offerta. Infine, per quanto riguarda gli aspetti di tutela dell’ambiente si fanno ampiamente carico di tale interesse giuridicamente protetto i CAM specificamente dettati in ambito pulizie. |
dipendenti propri impiegati (rapportato all’importo a base di appalto); Anzianità prof. del personale qualificato; CV professionale dei dipendenti e del DT; Limitato turnover dei lavoratori; Reperibilità del DT in cantiere; Rispetto dell’inquadramento previsto dal CCNL; Presenza di apprendisti; Organigramma di commessa; Certificazioni o abilitazioni dell’impresa o/e del personale dipendente; Disponibilità di attrezzature (proprietà, leasing, noleggio) Motivazione: Valorizzazione della struttura imprenditoriale; Garanzia di serietà e realizzazione del contratto; Gestione della salute e sicurezza Criteri: Infortuni - indice di gravità e frequenza; Autovalutazione di rispondenza a SGSL utilizzando, a per es. le linee guida ITACA o altri strumenti; Cronoprogramma operativo dei lavori; Modalità di impostazione e organizzazione: risorse umane e mezzi; Gestione dei subappalti e delle interferenze; Motivazione: Tutela della salute e dell’ambiente | ||
Legacoop Servizi | L’articolo 95 comma 8 non prevede una soglia minima di sbarramento. Sarebbe comunque utile prevedere un criterio per definire la congruità del punteggio soglia. | Non accolta. L’art. 95, comma 8, quanto alla ponderazione dei criteri di valutazione, consente la previsione di una forcella tra un punteggio minimo ed un punteggio massimo. In tal senso il punteggio minimo configura una soglia di sbarramento. La determinazione della soglia è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante che la declina in funzione del criterio al quale intende applicarla. Nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1, è stato specificato, peraltro, che una soglia troppo alta rischia di escludere offerte qualitativamente valide e un soglia troppo bassa rischia di essere inutile. |
Occorrerebbe anche inserire obbligatoriamente la doppia riparametrazione del punteggio tecnico, quindi sia sul singolo criterio che complessivamente. | Non accolta. La doppia riparametrazione è stata inserita nel testo del disciplinare ma rimane una clausola facoltativa per la stazione appaltante. Fermo restando che la sua previsione (singola o doppia che sia) è condizione imprescindibile per la sua applicazione, stante l’assenza di una norma ad hoc che la contempli. | |
Infine occorre sottolineare la necessità di rispettare quanto previsto dall’articolo 95, comma 10-bis del Codice che chiede di individuare criteri che garantiscono un’effettiva competitività delle offerte tecniche, escludendo quindi la prevalenza di quei criteri on/off, che inducono le imprese a rispondere sempre positivamente (vedi recenti bandi SDAPA di Consip), producendo un appiattimento dei punteggi sull’offerta tecnica e riducendo il criterio di aggiudicazione ad un minor prezzo (vietato esplicitamente dal codice per questo tipo di appalti). | Accolta. La specificazione è stata concettualmente recepita nella Nota illustrativa. | |
ANIP | Il nuovo criterio di aggiudicazione stabilito dalla direttiva europea e dal Codice, costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior | I servizi di pulizia sono sicuramente riconducibili alla categoria dei servizi ad alta intensità di manodopera. Tn quanto |
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, merita una più esplicita e precisa indicazione dei requisiti e dei criteri. In proposito, ci permettiamo di richiamare in sintesi la linea guida elaborata dall’EFCI (European Federation of cleaning industries) e da UNI Europa, con il sostegno finanziario della Commissione europea che ci permettiamo unire in allegato alle presenti osservazioni ( v. all. 2). La linea guida è stata elaborata di concerto con le parti sociali europee dell’industria dei servizi di pulizia e sin dal titolo, «Selezionare il miglior valore (best value)», indica un approccio unico alla selezione del miglior valore ai fini dell’aggiudicazione delle gare nei mercati europei. Xxx si afferma che «l’articolo 67 della normativa europea impone alle autorità pubbliche di aggiudicare gli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT). L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla base di:• Prezzo o costo, utilizzando un approccio costo/efficacia, come l’approccio sui costi del ciclo di vita delineato all’articolo 67 2) c). In qualità di parti sociali, raccomandiamo di non prendere solo questo criterio in considerazione; i criteri di qualità sono di importanza fondamentale e devono essere tenuti presenti nell’aggiudicare gli appalti.• Pertanto, raccomandiamo il miglior rapporto prezzo/qualità, che sarà valutato sulla base di criteri che comprendono elementi qualitativi, ambientali e/o sociali. Questi criteri possono comprendere, per esempio, la qualità, incluso il pregio tecnico; qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto. L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. • In ogni caso, il criterio di aggiudicazione deve sempre avere un collegamento con l’oggetto dell’appalto. In altre parole, il criterio deve essere collegato con l’appalto specifico e la relativa necessaria esecuzione. Non può riguardare elementi che non sono collegati all’appalto né, per esempio, alle politiche aziendali. L’articolo 69 delle norme UE sugli appalti pubblici fornisce anche informazioni procedurali riguardo alle offerte anormalmente basse. In caso di offerte anormalmente basse, le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. Le spiegazioni richieste potranno riguardare, in particolare, la conformità agli obblighi di cui all’articolo 18.2, come gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro e i contratti collettivi. Un’offerta anormalmente bassa a causa del mancato rispetto di tali disposizioni deve essere respinta. Infine, per far sì che gli aspetti relativi alla qualità siano presi in considerazione nell’aggiudicare il contratto di appalto pubblico, le norme UE stabiliscono che le | tali, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del Codice, devono obbligatoriamente essere aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più basta sul miglior rapporto qualità/prezzo. Ciò premesso è da considerare, inoltre, che all’interno dei criteri specificamente indicati dallo stesso art. 95, comma 6, lett. c), sono ricompresi anche gli elementi salienti del costo del ciclo di vita, così come dettagliati nell’art. 96 del Codice. Con riferimento, pertanto, ai proposti criteri qualitativi relativi al ciclo di vita e, in particolare al risparmio energetico e al minor impatto ambientale, l’All. II, tabella C, prevede una serie di criteri che attengono alla riduzione e al contenimento degli impatti ambientali ai sensi del d.m. 24 maggio 2012, da considerarsi esaustivi anche in ordine alle prescrizioni del Codice in materia di ciclo di vita. Utile appare, invece, il suggerimento in ordine Controllo qualità, con riferimento al quale si è provveduto ad integrare, ove non già espressamente previsto, le schede di cui agli allegati 2 e 3. |
amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto (articolo 70). Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione. In particolare, per i CRITERI DI AGGIUDICAZIONE si propone quanto segue. «Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la quale si basa sui seguenti elementi:• prezzo o costo utilizzando l’approccio relativo al costo del ciclo di vita;• miglior rapporto qualità/prezzo, che sarà valutato in base a criteri qualitativi, ambientali e sociali. Questi possono comprendere: - la qualità, compreso il pregio tecnico; - qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto. L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. La valutazione è comprensiva dei seguenti criteri di qualità: • Struttura, organizzazione e conoscenza specifica del contratto da parte del responsabile del contratto/gruppo di gestione • Competenze ed esperienza del personale operativo e dirigenziale da assegnare al contratto • Disponibilità, tempo di risposta, rapidità d’intervento • Metodologia di turnazione, avvio delle attività di pulizia nella società, termini di consegna, capacità di back-up, procedure specifiche del cliente e generali • Relazioni; comunicazione relativa al sito e al cliente; risposta a determinati requisiti • Controllo qualità; frequenza dei controlli; documentazione della qualità, sistema di miglioramento della qualità, modo e frequenza con cui la società valuta l’esecuzione del contratto • Manutenzione e uso dell’attrezzatura e dei materiali, pulizie adattate alle caratteristiche dell’edificio, uniformi e dotazioni di sicurezza». Per calcolare il costo totale, secondo il criterio del CICLO DI VITA, occorre considerare : 1. Costi di manodopera, per lo più determinati dai contratti collettivi in relazione al numero di ore, alle norme in materia di salute e sicurezza, ai contributi previdenziali, alla fiscalità e ai costi di supervisione 2. Consumo di energia 3. Consumo di materiali di pulizia e fornitura di materiale sanitario per gli utenti 4. Costi di smaltimento I criteri elencati dovrebbero integrare il punto 18.1 del bando tipo, alle lett. a) e seguenti. A giudizio di ANIP Confindustria, gli elementi suggeriti sono fattori essenziali da indicare nel bando tipo, al fine di affermare il criterio della migliore qualità dell'offerta nella procedura di aggiudicazione | ||
ANIP | Con riferimento al paragrafo 18.3 dello Schema di disciplinare di gara. | Accolta. È stata inserita la formula quadratica di cui alle Linee guida n. |
Relativamente alle formule per la determinazione del punteggio economico da attribuire alle offerte, suggerite al paragrafo 18.3 del Disciplinare di gara in consultazione, si propone: 1) in prima istanza, di sostituire l’esempio della formula lineare con la formula con coefficiente esponenziale tra 0 e 1 contenuta nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate da codesta Spettabile Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016; | 2/2016. | |
2) in subordine, qualora la richiesta di cui al precedente numero 1) non venisse accolta, di modificare la descrizione della formula lineare indicando “Ra = ribasso offerto dal concorrente i-esimo” e “Rmax = ribasso maggiore offerto”, così come peraltro chiarito nelle richiamate Linee Guida n. 2. Tali richieste e la loro “graduazione” sono motivate dalla circostanza che tra le formule previste nelle Linee Guida n. 2 quella lineare presenta – così come puntualmente evidenziato nelle medesime Linee Guida – il rischio (anzi, la certezza) di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare i ribassi (“ribassi eccessivi”) da parte dei concorrenti. Ciò, in un settore come quello delle imprese di pulizia in cui il costo della manodopera è ben al di sopra del 50% dei costi complessivi di impresa, può determinare conseguenze nefaste per i lavoratori, per le condizioni di lavoro, per la sostenibilità delle offerte presentate per le diverse gare, per la qualità dei servizi ottenuti dalle amministrazioni committenti e per la tenuta economico-finanziaria di un intero settore produttivo; questo è quanto, peraltro, da sempre ha avuto modo di rilevare la scrivente Associazione anche nel corso delle precedenti consultazioni ANAC alle quali ha preso parte. Tra le formule per la determinazione del punteggio economico contenute nelle..... ....richiamate Linee Guida n. 2, quelle che appaiono idonee a limitare i predetti rischi sono la formula bilineare con coefficiente X è pari a 0,90 e, ancor più, la formula non lineare con coefficiente esponenziale < 1. Per tale ordine di motivi si propone, in sintesi, di inserire al riguardo nel Disciplinare di gara in consultazione, a titolo di suggerimento per le Stazioni appaltanti, la “formula bilineare” e quella con coefficiente esponenziale tra 0 e 1, non già la formula lineare. | Non accolta in quanto il Disciplinare riporta il testo delle Linee guida n. 2/2016 che recano “offerta più conveniente”, espressione, peraltro, già utilizzata, con riferimento alla vecchia nozione di offerta economicamente più vantaggiosa (corrispondente all’attuale rapporto qualità/prezzo) dall’allegato P al D.P.R. n. 207/2010, senza che sia mai stato posto in dubbio che per offerta più conveniente debba intendersi quella di maggior ribasso, trattandosi di formula riferita al calcolo del punteggio riferito agli elementi di natura quantitativa (ivi compreso il prezzo, naturalmente). | |
19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta “A” – verifica documentazione amministrativa | ||
20. Commissione giudicatrice | ||
21. Apertura delle buste “B” e “C” – valutazione delle offerte tecniche ed economiche | ||
22. Verifica di anomalia delle offerte |
23. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto | ||
CONSIP S.p.A. | In considerazione del fatto che si prevede un recupero dei costi di pubblicazione proporzionale al valore del lotto si chiede di chiarire se tale ripartizione è applicabile anche alle diverse modalità di suddivisione in lotti. | La ripartizione proporzionale è applicabile a tutte le modalità di suddivisione in lotti. È stato espunto dal Disciplinare il termine “funzionali”. |
Qualora il recupero dei costi proporzionale al valore sia da ricondursi a tutte le tipologie di divisione in lotti, si chiede se debba essere dato conto nel disciplinare della modalità con la quale verrà fatta detta ponderazione. L’indicazione preliminare del metodo che si utilizzerà potrebbe essere utile agli OE al fine di una corretta formulazione dell’offerta. | Posto che il metodo di ripartizione delle spese è quello proporzionale rispetto al valore del lotto, ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno, può fornire ulteriori dettagli in ordine ai valori a carico degli aggiudicatari dei singoli lotti. In tal senso si è provveduto ad integrare il Disciplinare inserendo una clausola aperta da completare con l’indicazione del preciso metodo di calcolo applicato. | |
Inoltre, si chiede di precisare se i costi da recuperare siano la totalità dei costi di pubblicazione sostenuti (bando, eventuali rettifiche e/o proroghe e avvisi di aggiudicazione) ovvero solo i costi di pubblicazione del Bando. | La risposta è affermativa. Ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 sono a carico dell’aggiudicatario le spese obbligatorie di pubblicazione del bando e degli avvisi che ricomprendono la totalità delle spese di pubblicazione sostenute. | |
24. CAM - Criteri ambientali minimi | ||
25. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione | ||
CONSIP S.p.A. | Ferme le considerazioni già svolte in sede di consultazione relativa al Bando-tipo n. 1/2017, si suggerisce di generalizzare il riferimento ai contratti di settore applicabili, in quanto seppure sia maggioritario, il CCNL del servizi integrati/multiservizi non è l’unico vigente in tema di servizi di pulizia. | Accolta. Il Disciplinare è stato riformulato sul punto nel senso indicato. |
Si intende precisare che, in ossequio alle clausole di cessazione di appalto i lavoratori “assorbiti” dal fornitore subentrante non hanno un’esclusiva per lo stesso posto di lavoro e lo stesso appalto, prevalendo a tal fine le ragioni organizzative dell’impresa subentrante. | La questione può ritenersi già risolta attraverso la riformulazione della clausola che prevede la necessaria armonizzazione della stessa con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto | |
Stante la difficoltà che potrebbero incontrare le Stazioni Appaltanti di indicare una quota percentuale di lavoratori svantaggiati da inserire nell’appalto nell’ambito delle nuove assunzioni si suggerisce di eliminare tale riferimento. | Accolta | |
Con riferimento alla tabella E - allegato 1, si suggerisce di inserire l’indicazione del contratto di riferimento, di specificare cosa s’intende per qualifica e di eliminare l’indicazione della retribuzione comunque desumibile dalle restanti informazioni. | Accolta | |
Inoltre, per quanto riguarda la tabella E-bis - allegato 1 si suggerisce di eliminarla integralmente in quanto oltre | Accolta |
ad essere di difficile determinazione si limiterebbe la capacità e la libertà imprenditoriale del concorrente e si svilirebbe il concetto di “servizio” per le pulizie. | ||
Confartigianato | Si segnala che nel capitolo è citato solo il CCNL | Accolta. Il Disciplinare è stato |
Imprese | relativo al personale dipendente dalle aziende del | riformulato nel senso di prevedere un |
settore “imprese di pulizia e servizi | generico riferimento ai CCNL di settore | |
integrati/multiservizi”. | applicabili. | |
In proposito si evidenzia che nel settore sono operanti | ||
più contratti collettivi nell’ambito dello stesso comparto | ||
merceologico. | ||
In particolare il riferimento è il “CCNL per i dipendenti | ||
delle imprese artigiane esercenti Servizi di pulizia, | ||
Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e | ||
Sanificazione” siglato il 18 settembre 2014 tra le | ||
organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese di | ||
Pulizia, CNA Servizi alla comunità, Casartigiani, Claai e | ||
organizzazioni sindacali Filcams – CGIL, Fisascat – | ||
CISL, Uiltrasporti – UIL, che disciplina le clausole | ||
sociali nell’ambito della cessazione di appalto (Rif. art. | ||
43). | ||
L’esplicita menzione di una tipologia di contratto, | ||
appare in contrasto con i principi di libertà e pluralismo | ||
sindacale garantiti dall’art. 39 della Costituzione, e | ||
riconosciuti da un consolidato orientamento | ||
giurisprudenziale, in quanto parrebbe legittimare - | ||
nell’ambito dei contratti pubblici - un solo CCNL per la | ||
categoria. Se così fosse, tale disposizione inciderebbe | ||
d’imperio sul dinamismo intersindacale, realizzando | ||
un’indebita estensione soggettiva dell’efficacia di un | ||
contratto rispetto alle parti non firmatarie. | ||
In considerazione dell’importanza che la disciplina sui | ||
contratti pubblici riveste sulle micro e piccole imprese | ||
si auspica che in sede di scrittura del bando tipo si | ||
risolva tale criticità sul punto della contrattazione | ||
collettiva al fine di scongiurare i riflessi negativi che | ||
simili disposizioni potrebbero spiegare sulle MPI, già | ||
oggi fortemente penalizzate quanto alla partecipazione | ||
agli appalti pubblici. | ||
Nel caso specifico, quindi, si chiede di integrare il | ||
documento con il riferimento all’art. 43 del “Contratto | ||
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle | ||
imprese artigiane esercenti Servizi di pulizia, | ||
Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione". | ||
ANIP | Con riferimento al paragrafo 25 dello Schema di | Non accolta in quanto la l. 381/1991 dà |
disciplinare di gara. | facoltà alle stazioni appaltanti di | |
Si propone di prevedere “la promozione | prevedere negli atti di gara, quali | |
dell’inserimento di lavoratori svantaggiati” come | condizioni particolari di esecuzione, | |
criterio di valutazione premiante delle offerte, evitando | l’obbligo di eseguire l’appalto ricorrendo | |
allo stesso tempo la prescrizione di una percentuale | a persone svantaggiate (art. 5, comma 4) | |
fissa. | e non la facoltà di prevedere | |
La richiesta trova la sua motivazione in una delle | l’inserimento di lavoratori svantaggiati | |
peculiarità che caratterizza il settore di riferimento, | come criterio premiale. Inoltre, essendo | |
ovverosia la cosiddetta “clausola sociale”. In tale | l’impiego dei lavoratori svantaggiati | |
settore, l’avvio delle attività di esecuzione del contratto | identificato normativamente come | |
a seguito dell’aggiudicazione di una gara comporta, | “condizione di esecuzione” e non come | |
infatti, una serie di complicazioni organizzative e | “criterio di selezione” osta | |
gestionali esogene rispetto all’impresa aggiudicataria ed | all’inquadramento proposto il quadro | |
alla sua organizzazione, legate alla circostanza che | normativo vigente. | |
l’impresa subentrante “eredita” i lavoratori impiegati | È stato, comunque, riformulato il |
nella commessa dall’appaltatore uscente. Sovente, l’impresa subentrante è, infatti, chiamata ad una serie di attività volte alla formazione, al miglior inserimento nell’organizzazione aziendale ed alla qualificazione di detti lavoratori al fine di garantire determinati livelli di qualità delle prestazioni oggetto di appalto ed adempiere correttamente alle obbligazioni contrattualmente assunte. In un tale peculiare contesto, sembra dunque opportuno lasciare alle singole realtà imprenditoriali la libertà di valutare e determinare la propria offerta in materia di inserimento di lavoratori svantaggiati. | Disciplinare sul punto rendendo tale clausola facoltativa e stabilendo che la quota percentuale sarà definita, in sede contrattuale, in accordo con la stazione appaltante, che terrà conto delle esigenze organizzative dell’aggiudicatario medesimo. | |
26. Definizione delle controversie | ||
27. Trattamento dei dati personali | ||
Allegato 1 - Quantificazioni ambienti superfici e frequenze | ||
Pegaso S.r.l. | Si rileva, preliminarmente, che il grado di dettaglio richiesto, difficilmente è in possesso delle Amministrazioni. Si ritiene opportuno suddividere le "Aree Tecniche" in più "Tipologia di aree", viste le differenti frequenze di utilizzo e le diverse peculiarità: 1 - Palestre, impianti sportivi coperti e spogliatoi; 2 - Impianti sportivi scoperti; 3 - Piscina; 4 - Laboratori; 5 - Archivi, Magazzini e Ripostigli; 6 - Autorimesse; 7 - Locali tecnici (che ospitano impianti), Stanze server e macchinari informatici. | Accolta. |
Analogamente si ritiene opportuno separare i Servizi Igienici dalle Cucine e Mense. | Accolta | |
Manca la trattazione dei Luoghi di cultura, dei luoghi di detenzione e Aree sanitarie. | Non accolta. La tabella, che comunque può essere modificata ed adattata, prevede anche ulteriori campi vuoti da riempire a seconda delle caratteristiche degli immobili. | |
Si ritiene opportuno dettagliare la "Rilevazione elementi oggetto del servizio", di cui alla Tabella B, per "Tipologia di area". La frequenza di esecuzione delle operazioni su un singolo elemento, infatti, varia in base alla Tipologia di area in cui è allocato. | Accolta | |
Allegato 2 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica | ||
Pegaso S.r.l. | Si suggerisce l'inserimento di uno specifico criterio di valutazione per la "Logistica" che potrebbe essere inclusa nella "Qualità della Struttura organizzativa". | Accolta. |
Si suggerisce l’inserimento di uno specifico criterio di valutazione per “L’incremento della frequenza di esecuzione delle attività” e per “l’offerta di attività aggiuntive” che potrebbero essere incluse nella “Qualità del Piano di Lavoro e delle apparecchiature utilizzate”. | Accolta. | |
Si suggerisce l'inserimento di uno specifico criterio di | Accolta. |
valutazione per la “pulizia e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature” che potrebbe essere inclusa nella “Qualità del Piano di Lavoro e delle apparecchiature utilizzate”. | ||
Nel criterio “Qualità del Piano di Lavoro e delle apparecchiature utilizzate” potrebbe essere inserita anche la possibilità di effettuare lavorazioni in orario notturno. | Non accolta. La valutazione è rimessa alla piena discrezionalità della stazione appaltante | |
Si suggerisce di inserire specifici criteri di valutazione per la gestione delle attività extracanone, dalla richiesta alla rendicontazione. | Accolta | |
Si suggerisce di inserire specifici criteri di valutazione per la gestione dell'inserimento lavorativo per il personale svantaggiato. | Non accolta. Le esigenze sociali rappresentate nel contributo possono valere come condizione di esecuzione ai sensi dell’art. 100 del Codice. Non sussiste, per contro, base giuridica per la valorizzazione di dette esigenze sociali in sede di valutazione dell’offerta, valutazione che deve sempre essere volta a premiare la qualità in un’ottica di migliore capacità di performance. | |
Anonimo | Si segnala che l'allegato 2 non contiene, contravvenendo al disposto del Dlgs. 50 del 2016 e ss. modifiche, punteggi attribuibili ad Aziende virtuose in possesso del Rating di Legalità. | L’osservazione non può essere accolta. Si tratta di un contributo che sarà tenuto in considerazione nella stesura di apposite linee guida sui criteri premiali di cui all’art. 95, comma 13 del Codice. In effetti il rating di legalità, per i limiti soggettivi che lo connotano e per la maggiore o minore pertinenza con lo specifico oggetto dell’appalto, può essere premiato con un punteggio anche variabile seppur contenuto, vista la sua natura. |
Si segnala inoltre che l’allegato 2 non valorizza aspetti rilevanti come i software e le implementazioni informatiche inserite nelle offerte tecniche. Sarebbe interessante se si aggiungesse un criterio nel punto B quale ad esempio: B.3: Innovazione tecnologica applicata al servizio. B.3.1: Proposta di standard di qualità personalizzati sulle aree oggetto di appalto. B.3.2: Adozione di sistemi tecnologici ed innovativi per garantire la qualità del servizio reso e il raggiungimento degli standard di qualità definiti. B.3.3: Adozione di un contratto a risultato legato agli effettivi livelli di qualità raggiunti dal concorrente. | B.3 B.3.2 Accolta con riferimento ad alcuni elementi relativi ai sistemi tecnologici. B.3.1 Non accolta. La declinazione di tale criterio dipende dalla natura delle specifiche aree descritte nel Capitolato e da specifiche esigenze legate alla medesima. Potrebbe essere fuorviante la formulazione di un generico criterio legato a generali standard di qualità tarati sulle specifiche aree. B.3.3 Non pertinente il criterio relativo all’adozione ad un contratto di risultato trattandosi di materia non suscettibile di definizione in sede di offerta ma in sede di adozione di uno schema contrattuale che la SA è tenuta a pubblicare unitamente agli atti di gara. | |
S. Lucia soc. cooperativa sociale di solidarietà Xxxxx | Xx ritiene che le procedure di affidamento di contratti pubblici, di servizi di pulizia, debbano obbligatoriamente contenere criteri di valutazione dell’offerta tecnica coerenti con l’impiego di soggetti SVANTAGGIATI, MOLTO SVANTAGGIATI E DISABILI (secondo le definizioni previste dall’art. 2 | Non accolta. Le esigenze sociali rappresentate nel contributo possono valere come condizione di esecuzione ai sensi dell’art. 100 del Codice. Non sussiste, per contro, base giuridica per la valorizzazione di dette esigenze sociali in |
punti 18, 19 e 20 del Regolamento CE 800/2008). In particolare dovrebbero essere valutati il numero di soggetti inseriti e il progetto di inserimento sociale che deve contenere un numero di soggetti da inserire e tipologia di svantaggio, con indicazione del monte ore complessivo di impiego, mansioni e condizioni contrattuali, eventuali percorsi formativi assegnati ai lavoratori fino al raggiungimento della quota complessiva del 30% del personale impiegato nell’appalto. | sede di valutazione dell’offerta, valutazione che deve sempre essere volta a premiare la qualità in un’ottica di migliore capacità di performance. | |
Legacoop Servizi | A.1.5 Questo punto deve valere solo per le gare non sanitarie; per quelle sanitarie la formazione è richiesta al C.2.2 | A.1.5 Accolta. È stato previsto un unico criterio di valutazione della formazione al punto A.1.5 applicabile anche alle gare sanitarie. |
A.2.1 Monte ore per addetto. Viene invece valutato il monte ore complessivo, perché non chiedere espressamente questo? | A.2.1 Non accolta in quanto il monte ore per addetto è funzionale alla dimostrazione della coerenza tra le varie componenti dell’offerta e il personale impiegato. In tal senso il criterio è stato meglio esplicitato. | |
A.2.2 Produttività media oraria: il concetto di “resa” non è confrontabile poiché solitamente riferito ad un insieme di attività previste per un’area omogenea che prevede frequenze differenti per destinazione d’uso e per attività, poi ci sono le pulizie periodiche. La definizione meriterebbe di essere approfondita. | A.2.2 Il riferimento alla produttività media è stato espunto e, in luogo della stessa, quale elemento atto a dimostrare la coerenza tra le varie componenti dell’offerta e il personale impiegato, è stato meglio specificata la valenza del monte ore per tipologia di addetto. Ciò anche in forza della considerazione secondo cui il concetto di produttività media poteva essere foriero di interpretazioni fuorvianti laddove non correttamente interpretato ed applicato. | |
B.2 Declinare il “controllo di processo” prevedendo anche l’adeguamento del modulo di autocontrollo per: - modalità di rendicontazione offline dei controlli - gestione del controllo di processo. | B.2 Accolta | |
C.1.2 “Illustrare in che termini la frequenza proposta comporti una riduzione del consumo di prodotti”. Manca un riferimento: rispetto a cosa? Cosa significa? Minore frequenza = minor consumo? | C.1.2 Accolta. Eliminato il riferimento alla frequenza. | |
C.2.1 Consumo energetico a m2. Mese? Anno? | C.2.1 Accolta. | |
C.4.1 Quota percentuale di prodotti con etichetta di tipo I. Occorre chiarire che la quota sia relativa alla quantità utilizzata e non al numero di prodotti. Altrimenti si rischia di produrre un punteggio uguale per tutti i partecipanti. | C.4.1 Accolta | |
ANIP | Con riferimento all’Allegato 2. Si propone di eliminare il sub-criterio “Adeguatezza del monte ore proposto per l’esecuzione del servizio”. La motivazione di tale proposta risiede nella circostanza che tale criterio di valutazione nell’applicazione pratica si traduce, lato concorrenti, in una sterile competizione sull’entità del monte ore offerto e, lato Stazioni appaltanti (soprattutto per quelle meno qualificate), nell’attribuzione del punteggio più alto previsto per tale criterio al concorrente che abbia offerto il monte ore | Non accolta. L’indicazione del monte- ore per l’esecuzione del servizio è necessaria al fine verificare la sostenibilità dell’offerta, in relazione all’immobile e alla struttura organizzativa del servizio offerto, tenuto conto degli altri elementi di valutazione. Tuttavia si è provveduto a migliorare la descrizione del criterio. |
maggiore. In entrambi i casi, senza tenere in alcuna considerazione la vera ratio del criterio di valutazione, ovverosia l’effettiva adeguatezza delle ore di attività impiegate rispetto alla caratteristica dei luoghi ed alle modalità con le quali le attività devono essere eseguite. Tutto ciò incide ha dirette ripercussioni sull’offerta economica. Il valore dell’offerta economica, soprattutto in settori labor intensive quale quello dei servizi di pulizia, è infatti strettamente legato alla forza lavoro impiegata e, quindi, alle ore di attività offerte. Pertanto, la voce di valutazione in parola rischia di creare soltanto conseguenze negative, per le imprese e per le Stazioni appaltanti, senza apportare un effettivo valore aggiunto alla qualità delle offerte da selezionare. Peraltro, nell’ambito dell’Allegato 2 sono contenuti diversi altri criteri che sembrano essere molto più idonei ai fini della valutazione degli aspetti afferenti all’adeguatezza e qualità dell’organizzazione del lavoro e delle modalità di erogazione delle prestazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli di cui ai punti 1.1 e 2.1. | ||
Allegato 3 - Schema di presentazione dell’offerta tecnica | ||
Pegaso S.r.l. | Si osserva, in generale, che una forte standardizzazione della struttura del progetto tecnico porterà, inevitabilmente, ad una omologazione dei contenuti, con conseguente penalizzazione delle Imprese che puntano su offerte innovative nei vari ambiti di applicazione. Il diritto di richiesta di "Accesso agli atti", infatti, consentirà a tutti i concorrenti di individuare le migliori soluzioni applicabili ai singoli argomenti, restringendo la possibilità di valutazione delle Commissione. Si ritiene, quindi, preferibile lasciare piena libertà di costruzione dei contenuti del progetto tecnico alle singole Amministrazioni Appaltanti, che avrebbero la possibilità di contestualizzarlo alle proprie problematiche e di renderlo UNICO. Le osservazioni puntuali sugli argomenti costituenti il progetto tecnico ricalcano quelle esposte in merito all'Allegato 2. | Non accolta. La corrispondenza richiesta tra gli elementi da fornire nell’offerta e i criteri di valutazione è posta a presidio della imparzialità e della trasparenza delle valutazioni rimesse alla commissione giudicatrice. La questione relativa alla libertà di costruzione dei contenuti del progetto tecnico da lasciare in capo alle stazioni appaltanti si pone su un piano di natura diversa ed afferisce ai contenuti dei singoli criteri tecnici, utilizzati in armonia con le previsioni del capitolato tecnico/specifiche tecniche, che rimangono nella totale discrezionalità della stazione appaltante. Gli allegati predisposti, pur essendo di contenuto dettagliato, costituiscono un’indicazione esemplificativa di possibili parametri di valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta, i quali nel dettaglio dovranno essere, selezionati/ modificati/ integrati dalla stazione appaltante in base alle specifiche esigenze della medesima e in relazione al caso concreto. Si rappresenta, inoltre, che le offerte tecniche sono riconducibili alla tipologia di atti per i quali sono previste limitazioni al diritto di accesso in funzione della tutela degli interessi economici e commerciali dei controinteressati (cfr. art. 5-bis, co. 2 lett. a) d.lgs 33/2013 e art. 53, co. 5 lett. a) d. lgs. 50/2016). |
Legacoop Servizi | C.1.1 A questo criterio non è associato nessun argomento specifico, viene valutata la completezza del piano, che nella sostanza è costituito dagli altri punti. | Accolta. |
ALL.1
TABELLA LEGACOOP SERVIZI
A quanti lotti si può partecipare? | 🞎 Tutti | 🞎 Fino a un massimo di … secondo le seguenti regole:…. | ||
A quanti lotti si può risultare aggiudicatari? | 🞎 Tutti | 🞎 Fino a un massimo di … secondo le seguenti regole:…. | ||
In caso di partecipazione a più lotti – forma di partecipazione | 🞎 Gli operatori che intendano partecipare a più lotti possono modificare la forma di partecipazione, ad es: Lotto 1 Rti impresa A capogruppo + impresa B mandante Lotto 2 impresa A singolarmente (e impresa B non partecipa) Lotto 3 impresa A e impresa B, ciascuna singolarmente Lotto 4 impresa A e impresa B non partecipano Lotto 5 ati impresa B capogruppo + impresa A mandante Lotto 6. Consorzio X con impresa esecutrice A - Consorzio X con impresa esecutrice B Lotto 7. Raggruppamento tra Consorzio X con impresa esecutrice B + Consorzio Z con impresa esecutrice C Lotto 8 …. Nel caso di limiti alla possibilità di aggiudicare più lotti tali limiti si applicano: 🞎 Al medesimo operatore economico, cioè nel caso di identità soggettiva, anche solo parziale, tra due soggetti aggiudicatari. oppure 🞎 Qualora ad una stessa impresa siano stati assegnati - in forma singola e/o in qualità di componente di un raggruppamento – il numero massimo di lotti aggiudicabili | 🞎 L’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. Per i consorzi di cui alla lettera b) e c) dell’art. 48 D.lgs. 50/2016 vedi punto 5. Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorzia nde potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. | ||
In caso | di | 🞎 In caso di aggiudicabilità di tutti i lotti o di un | 🞎 In caso di aggiudicabilità di max 1 lotto: | |
partecipazione | a | numero ristretto di lotti: | una cauzione provvisoria dell’ importo pari a | |
più lotti – deposito | tante cauzioni provvisorie quanti sono i lotti a | quella richiesta per il lotto maggiore fra quelli a cui | ||
cauzionale | cui si partecipa oppure | si partecipa | ||
una cauzione provvisoria di importo pari alla | ||||
somma delle singole cauzioni richieste per i | ||||
lotti a cui si partecipa | ||||
In caso | di | 🞎 In caso di aggiudicabilità di tutti i lotti o di un | 🞎 In caso di aggiudicabilità di max 1 lotto: | |
partecipazione | a | numero ristretto di lotti: | devono essere posseduti in misura pari a quanto | |
più lotti – possesso | devono essere posseduti in misura pari alla | richiesto per il | lotto maggiore fra quelli a cui si | |
dei requisiti | somma di quanto richiesto per i singoli lotti a | partecipa | ||
cui si partecipa | ||||
In caso | di | 🞎 Nel caso in cui gli operatori che intendano | 🞎 Nel caso in cui gli operatori che intendano partecipare a | |
partecipazione | a | partecipare a più lotti possano modificare la forma di | più lotti non possano modificare la forma di partecipazione: | |
più lotti | – | partecipazione: | presentare un solo plico contenente una Busta | |
presentazione | presentare tanti plichi completi quante sono le | Amministrativa | e tante Buste Tecniche ed | |
della documentazione | forme di partecipazione omogenee | Economiche quanti sono i lotti a cui si partecipa |