LODO ARBITRALE
LODO ARBITRALE
reso dal Collegio Arbitrale di Primavera Forense composto dall’Arbitro Unico Avv. Xxxxxxx Xxxxxx
* * *
Nel procedimento arbitrale rituale n. 38/2018 promosso da
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx in proprio (c.f. TRN GNE 73T28 H501A) e n.q. di legale rapp.te dell’Associazione professionale Studio Legale Associato a Xxxxxx, Xxxxxx & Xxxxxxxx, Tranchino, Santarelli (C.F./P.I. 07228281007), nonché l’ Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (C.F. SNT LVZ 69A30 H501E), rappresentati e difesi dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, Piazza Navona n. 49, pec xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
nei confronti di:
Appalti Nuovi Srl (nome di fantasia)
Sede dell’arbitrato:
istanti
convenuta
Camera Arbitrale di Primavera Forense in Roma, Via Santamaura n. 46
Convenzione di arbitrato:
Clausola compromissoria rubricata “8-Clausola di mediazione civile e arbitrato” contenuta nella lettera di incarico stipulata inter partes in data 23.03.2016 del seguente tenore:
“Le parti, a seguito di discussione e trattativa sul punto, concordano e statuiscono che, in caso di controversia nascente dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto o ad esso connessa, le stesse daranno corso a un tentativo di conciliazione secondo le disposizioni contenute del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e, in caso di esito negativo della mediazione, convengono che tale controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto avanti l’Organismo di Mediazione e Arbitrato “Primavera Forense”, iscritto al n. 322 del registro tenuto dal ministero di Giustizia, con sede legale in Roma, via Santa Xxxxx 46 (00192), e in ottemperanza al Regolamento di tale organismo, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.
Le parti concordano altresì che, in caso di controversie nascenti e relative a prestazioni e servizi resi dallo studio legale, non ricomprese specificatamente nella presente lettera di incarico, le stesse, anche per tali dispute, daranno comunque corso al tentativo di conciliazione sopra richiamato secondo le disposizioni del d.leg. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e, anche in tale caso, laddove la mediazione non dovesse definire la disputa, procederanno alla risoluzione mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento Arbitrale dell’organismo di mediazione e arbitrato Primavera Forense, che le parti dichiarano di conoscere e accettare. All’uopo le parti, sin d’ora di comune accordo, designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura di mediazione e/o la procedura di arbitrato sopra richiamata l’Organismo di Mediazione e Arbitrato “Primavera Forense”.
Le parti sin da ora danno atto di aver trattato e discusso la presente clausola e di accettarne consapevolmente i contenuti”.
Segue, alle sottoscrizioni di entrambe le parti, la seguente dicitura:
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e seguenti del codice civile, la parte Appalti Nuovi S.r.l. prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente la clausola di cui al punto 8 “Clausola di mediazione civile e arbitrato””.
Conclusioni delle parti
PER LA PARTE ISTANTE:
1 accertare e dichiarare il diritto dello Studio Legale istante alla corresponsione da parte della Appalti Nuovi Srl, con sede legale in Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx– iscritta presso il Registro delle imprese in data 00/00/2000, con il n. REA RM-… e P.IVA n. 0…, nella persona dell’Amministratore Unico Dott. …, della somma di Euro 48.280,00, di cui alla proforma n. 59550993-3, oltre accessori di legge e interessi legali;
2 per l’effetto, condannare la società Appalti Nuovi Srl, al pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 48.280,00, di cui alla proforma n. 59550993-3, oltre accessori e interessi come per legge;
3 Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento.
PER LA PARTE RESISTENTE (CONTUMACE):
nessuna conclusione
* * *
Svolgimento del procedimento arbitrale
Con domanda di arbitrato depositata presso la Camera Arbitrale di Primavera Forense in data 17.12.2018, avendo avuto esito negativo il previo
tentativo di mediazione, l’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx in proprio e n.q. di legale rapp.te dell’Associazione professionale Studio Legale Associato a Xxxxxx, Xxxxxx & Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Santarelli, nonché l’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx promuovevano il procedimento arbitrale n. 38/2018 per la soluzione della controversia insorta con la Appalti Nuovi Srl sulla base della clausola compromissoria contenuta nella lettera di incarico del 23.03.2016, deducendo:
i) di aver ricevuto incarico dal Dott. …, Amministratore Unico della Appalti Nuovi Srl, di promuovere un’azione revocatoria al fine di rendere inefficace l’atto con il quale la Montebello Srl aveva alienato alla Europe Srl il proprio ed unico patrimonio immobiliare per un valore di 18 milioni di euro; ii) di aver studiato approfonditamente la controversia, redatto nell’interesse della Appalti Nuovi Srl l’atto di citazione, notificato lo stesso ed iscritto a ruolo la causa, trascrivendo altresì il predetto atto di citazione in revocatoria nei R.R.I.I. di Roma; iii) di aver curato la difesa della Appalti Nuovi Srl nel procedimento cautelare di urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso dalla Europe Srl, teso ad ottenere la riduzione della trascrizione; iv) di aver condotto trattative per il bonario componimento della lite, giunte ad una transazione in data 20.01.2017 che ha posto fine alle cause pendenti; v) di aver emesso proforma di euro 45.172,16, oltre Iva e Cpa, per l’attività svolta nell’interesse della Appalti Nuovi Srl, che non veniva pagata da quest’ultima, neanche in parte, inducendo gli istanti, in applicazione della clausola contenuta all’art. 8 della lettera di incarico del 23.03.2016, a promuovere un procedimento di arbitrato rituale, previo esperimento di un tentativo di mediazione ex D.lgs. 28/2010.
Sulla base di quanto dedotto, gli istanti hanno quindi chiesto di condannare la Appalti Nuovi Srl al pagamento in favore dello Studio Legale della somma di euro 48.280,00 di cui alla proforma emessa.
La domanda di arbitrato veniva trasmessa dalla Segreteria alla Appalti Nuovi Srl sia a mezzo pec in data 18.12.2018, come da ricevute di accettazione e consegna in atti, sia a mezzo posta con racc. a/r del 18.12.2018, consegnata in data 20.12.2018, come da avviso di ricevimento in atti. La società convenuta non depositava memoria di risposta, rimanendo pertanto contumace.
Con delibera n. 12 del 04.02.2019 il Consiglio Arbitrale nominava quindi l’Arbitro Unico Avv. Xxxxxxx Xxxxxx, il quale, resa previamente la dichiarazione di accettazione e indipendenza, con verbale in data 04.03.2019 assegnava termine per il deposito di memoria contenente la precisazione e/o modificazione delle eccezioni e dei quesiti, eventuali istanze istruttorie e
produzione documentale, fissando quindi l’udienza del 01.04.2019 per la comparizione delle parti e trattazione.
All’udienza del 01.04.2019 compariva per parte istante l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e, a seguito di trattazione, l’Arbitro rinviava la causa all’udienza dell’8.04.2019 per la precisazione delle conclusioni, concedendo termine fino a detta udienza per brevi note di chiarimento e deposito documentale, come richiesto da parte attrice.
All’udienza del 08.04.2019 l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per la parte istante discuteva le questioni oggetto di causa e precisava le proprie conclusioni; all’esito l’Arbitro tratteneva la causa in decisione senza concessione di termini per atti conclusionali in quanto espressamente rinunciati da parte istante.
Successivamente l’Arbitro rimetteva la causa sul ruolo per chiarimenti, che la parte istante rendeva con deposito di note autorizzate e produzione documentale, per cui all’udienza fissata in data 20 maggio 2019 gli avv.ti Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx, per la parte istante, discutevano le questioni oggetto di causa e precisavano le conclusioni; all’esito l’Arbitro tratteneva la causa in decisione senza concessione di termini per atti conclusionali in quanto espressamente rinunciati da parte istante.
Motivi della decisione
1. La clausola compromissoria, posta da parte istante a fondamento della domanda di arbitrato, è contenuta nella lettera di conferimento di incarico professionale del 23 marzo 2016 (cfr. allegato n. 2 alla domanda di arbitrato), ove le parti hanno fatto esplicito riferimento all’attività di assistenza legale concernente l’azione revocatoria dell’atto di trasferimento immobiliare compiuto dalla Monticello 2008 Srl, pregiudizievole delle ragioni creditorie vantate dalla Appalti Nuovi Srl nei confronti del Sig. Xxxxxx …. e della Montebello Srl, azione sulla quale la Appalti Nuovi Srl contava per raggiungere una auspicata transazione con le controparti entro il 30 settembre 2016 (v. art.
3.1 della lettera di incarico).
La clausola appare valida ed efficace, espressamente pattuita nonché specificatamente approvata per iscritto mediante doppia sottoscrizione, in relazione alle controversie nascenti dal contratto, non aventi per oggetto diritti indisponibili, trattandosi infatti delle obbligazioni connesse all’esecuzione di un incarico di assistenza legale, che, come detto, è stato dalle parti esplicitamente indicato nell’azione revocatoria nei confronti della Montebello Srl per la tutela del credito vantato dalla Appalti Nuovi Srl.
Peraltro, parte istante ha compiutamente rappresentato di aver svolto, sulla base di due distinte lettere di incarico, diverse attività, da un lato quella oggetto del procedimento arbitrale, svolta nell’interesse della Appalti Nuovi Srl sulla base della lettera di incarico del 23.03.2016; dall’altro quella svolta nell’interesse della Appalti Vecchi S.r.l. sulla base di una successiva lettera di incarico del 4.05.2016, correttamente rimunerata ed esulante pertanto dalla presente controversia; attività distinte e separate, sebbene poi confluite nella medesima scrittura transattiva del 20 gennaio 2017, svolte nell’interesse di due differenti società, entrambe amministrate dal Sig. …..
2. Il negozio compromissorio, contenuto nella lettera del 23.03.2016 avente ad oggetto l’assistenza legale nell’interesse della Appalti Nuovi Srl, è intercorso con lo Studio Legale Associato a Xxxxxx, Xxxxxx & Xxxxxxxx, Tranchino, Santarelli. Sussiste quindi, da un lato la legittimazione passiva della Appalti Nuovi Srl, dall’altro lato la legittimazione attiva dello Studio legale associato, la cui amministrazione è regolata dall’accordo tra gli aderenti che attribuisce all’associazione da essi creata la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati e/o personalmente curati dai singoli professionisti; con esclusione pertanto della legittimazione di questi ultimi (x. Xxxx. civ., sez. III, 09.03.2018, n. 5653).
3. Per quanto concerne le prestazioni giudiziali svolte dalla parte attrice su incarico della parte convenuta, dalla documentazione prodotta dalla prima risulta provato il compimento delle fasi di studio della controversia e di introduzione del giudizio, sia in relazione al procedimento r.g. n. xxx/2016 (cfr. atto di citazione in revocatoria ordinaria, all. 3; trascrizione domanda, all. 4; verbale di prima udienza, all. 5), sia con riferimento al sub-procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa dalla Europe Srl, al fine di ridurre la trascrizione della domanda di revocatoria (cfr. memoria di costituzione ricorso ex art. 700 c.p.c., all. 6; verbale di prima udienza, all. 7).
Risulta altresì provata la transazione della controversia, raggiunta per il tramite dei rispettivi procuratori e formalizzata nella scrittura transattiva del 20 gennaio 2017 (cfr. all. memoria 25.03.2019).
4. Come risulta dalla lettera di incarico del 23.03.2016, le parti hanno convenuto un onorario, in misura percentuale rispetto a quanto recuperato per effetto dell’azione revocatoria e della relativa transazione, unicamente nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse intervenuta entro il 30.09.2016, impegnandosi in caso contrario “a trovare una nuova formulazione degli onorari professionali” (v. art. 3.1 lettera di incarico).
Essendo la transazione intervenuta solo in data 20.01.2017 e non avendo parte attrice dato prova di aver raggiunto con parte convenuta un accordo sulla “nuova formulazione” degli onorari professionali, ne deriva, in assenza di accordo sul punto, che il compenso per le prestazioni giudiziali svolte da parte attrice su incarico della società convenuta deve pertanto essere liquidato dall’arbitro secondo il criterio residuale stabilito dall’art. 2233, comma 1, c.c., tenendo conto delle tariffe pro tempore applicabili e, nel caso di specie, avendo riguardo ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 ossia ai parametri vigenti al momento in cui l’incarico è stato conferito, espletato e concluso (cfr. Cass., SS.UU., 17405/2012).
5. Per quanto concerne la determinazione del valore della controversia, secondo l’art. 5 D.M. 55/2014: “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta”. A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che: “Nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17.03.2004, n. 5402).
6. Appare pertanto infondata la pretesa di parte attrice di considerare quale valore della controversia il valore del bene alienato dalla Montebello Srl, indicato in 18 milioni di euro.
Come affermato da parte attrice e come peraltro emerge dall’atto di citazione in revocatoria e dalla scrittura transattiva del 20.01.2017, risulta invece che il credito che l’azione revocatoria mirava a tutelare, vantato dalla Appalti Nuovi S.r.l. nei confronti della Montebello S.r.l., fosse pari ad euro 600 mila, derivando lo stesso da una cessione del credito vantato dal Sig. Xxxxxx X…. nei confronti della Montebello a titolo di rimborso di un finanziamento soci, cessione realizzata a garanzia del pagamento di una parte dell’ingente credito che la Appalti Nuovi vantava nei confronti del Sig. Xxxxxx X….
Poiché quindi il credito sulla base del quale si è agito in revocatoria era pari ad euro 600 mila, ritiene l’arbitro che debba farsi riferimento a tale somma per la determinazione del valore della controversia, sia in relazione al giudizio
di revocatoria, sia in relazione al procedimento cautelare, venendo dunque in considerazione lo scaglione da euro 520.000,01 ad euro 1 milione.
7. Quanto all’attività svolta per la transazione, si ritiene possa trovare applicazione l’art. 4, comma 6, D.M. 55/2014, secondo cui “nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”.
8. Tanto premesso, ritiene l’arbitro che, alla luce dei parametri tutti previsti dal D.M. 55/2014, il compenso possa essere determinato nella misura massima prevista, ovvero aumentando i valori medi fino all’80 per cento, tenendo conto delle caratteristiche (azione revocatoria comportante la trascrizione della relativa domanda), dell’urgenza (indotta dall’interesse della società, da un lato di conservare la garanzia del proprio credito, dall’altro di suscitare un auspicabile accordo conciliativo nel più breve tempo possibile) e del pregio dell’attività prestata (per la quale non risultano contestazioni, ma al contrario una costante attività di consultazione e corrispondenza informativa con il cliente), dei risultati conseguiti (transazione intervenuta a seguito della prima udienza), del numero di parti convenute (alienante e acquirente).
L’arbitro ritiene altresì che – al fine di riconoscere l’aumento fino all’80 per cento dei valori standard di tariffa – si possa tenere conto, oltre che delle circostanze sopra dette, anche della condotta assunta dalla parte convenuta, che al primo incontro di mediazione non è stata disponibile a partecipare alla conciliazione, rifiutando persino di sottoscrivere il relativo verbale. Tale comportamento può in via analogica essere ricondotto all’ipotesi di mancata partecipazione, per la quale, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., potendo dunque costituire elemento integrativo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata, e concorrere alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (Trib. Torino, sez. I, 27.02.2019, n. 940).
9. Pertanto – avuto riguardo all’aumento fino all’80 per cento dei valori medi previsti per la fase di studio della controversia e introduttiva del giudizio ed avuto altresì riguardo all’aumento fino ad un quarto rispetto al compenso liquidabile per la fase decisionale, previsto nell’ipotesi di transazione della controversia – il compenso per le prestazioni svolte dalla parte attrice può essere così liquidato: i) per il giudizio di cognizione, € 7.898,00 per la fase di studio,
€ 5.211,00 per la fase introduttiva, € 3.434,00 per la transazione, per un totale di € 16.543,00; ii) per il procedimento cautelare, € 8.213,00 per la fase di studio,
€ 3.476,00 per la fase introduttiva, € 1.421,50 per la transazione, per un totale di € 13.110,50.
Il compenso spettante alla parte attrice per l’intera attività da quest’ultima svolta, dunque, può essere liquidato in complessivi euro 29.653,50, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
10. Poiché parte attrice non ha percepito alcun acconto, la società convenuta – in parziale accoglimento delle domande attoree – deve essere condannata al pagamento in favore dell’istante Studio Legale associato della somma di euro 29.653,50, oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Per questi motivi
L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel merito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così dispone:
- in ragione dell’intercorso rapporto di mandato professionale tra le parti, accerta e dichiara il diritto dello Studio Associato a Xxxxxx, Xxxxxx & Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Santarelli a ricevere dalla Appalti Nuovi Srl il compenso per le prestazioni rese, determinato in € 29.653,50, oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali;
- per l’effetto, condanna la Appalti Nuovi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dello Studio Associato a Xxxxxx, Xxxxxx & Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Santarelli della somma di € 29.653,50, quale compenso per le prestazioni rese, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, oltre interessi legali dal 17.12.2018 fino a soddisfazione;
- pone a carico della Appalti Nuovi Srl le spese di arbitrato, liquidate in conformità al tariffario della Camera Arbitrale di Primavera Forense in € 2.700,00 più Iva, come da delibera del Consiglio Arbitrale n. 5 dell’08.04.2019, disponendo pertanto che la società convenuta provveda al rimborso alla parte istante dell’importo di dette spese corrisposto alla Camera Arbitrale di Primavera Forense;
- condanna la Appalti Nuovi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese legali di difesa in favore dello Studio Associato a Xxxxxx, Xxxxxx & Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Santarelli, determinate nell’importo di
€ 5.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Il presente lodo viene redatto in tre originali, uno per ciascuna delle parti e uno per la Camera Arbitrale di Primavera Forense presso cui rimarrà depositato. Manda al Segretario per la comunicazione del lodo alle parti costituite.
Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in Xxx Xxxxxxxxxx x. 00. Xxxx, 26 maggio 2019
L’Arbitro Unico Avv. Xxxxxxx Xxxxxx