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Bozza di testo unificato
fra
XX.XX. 2039, 2090, 2127 e 2218
in materia di lavoro nel settore artistico e creativo
Bozza di testo unificato fra
XX.XX. 2039, 2090, 2127 e 2218
in materia di lavoro nel settore artistico e creativo
Disciplina del lavoro nel settore creativo e delle arti performative
Capo I Princìpi generali
Art. 1.
(Princìpi)
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai
sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1° ottobre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):
a) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
b) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
c) riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni del settore artistico e creativo e rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;
d) riconosce le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della performance riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;
e) riconosce l'importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario tener conto;
f) riconosce le peculiarità del settore artistico e creativo, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi;
g) promuove e sostiene le arti creative e performative quali strumenti per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione;
h) riconosce il valore formativo ed educativo delle arti creative anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;
i) promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti creative, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;
l) riconosce l'utilità sociale del settore artistico e creativo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Art. 2.
(Il settore artistico e creativo)
1. Il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.
2. Il settore artistico e creativo ricomprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.
3. Sono ricomprese nel settore artistico e creativo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e
corali; alle attività musicali popolari contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche.
4. Sono altresì ricomprese nel settore artistico e creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.
Art. 3.
(Osservatorio per il settore artistico e creativo)
1. Al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Ministero della cultura è istituito lo
«Osservatorio per il settore artistico e creativo», di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:
a) un elenco delle tipologie di lavoro e delle professioni artistiche, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali;
b) un elenco delle diverse professioni rientranti nel settore creativo;
c) informazioni in ordine alla disciplina vigente in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, diritto alla salute, nonché ricostruzione di carriera e pensione, dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo;
d) informazioni sulle procedure per l'organizzazione degli eventi di artistici e creativi e per il relativo svolgimento, in Italia e all'estero;
e) informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo.
2. L'Osservatorio cura altresì la tenuta del registro che include i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo, ad eccezione di quelli di cui al Capo IV.
3. Il registro di cui al comma 2 non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione ad esso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni nel settore artistico e creativo. Il registro di cui al presente comma è pubblicato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei siti internet istituzionali dei Ministeri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.
4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dello Osservatorio sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di raccolta e gestione delle informazioni, nonché di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 2. In ordine alla definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione dal registro di cui al comma 2 sono altresì sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI).
5. L'Osservatorio, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle amministrazioni interessate, individuate dai decreti di cui al comma 4, le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche.
Capo II
Contratti di lavoro
Art. 4.
(Contratti di lavoro nel settore artistico e creativo)
1. Nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore artistico e creativo e delle arti performative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore artistico e creativo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore artistico e creativo con gli artisti e i lavoratori del settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.
2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto all'artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell'ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dall'articolo 1.
3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore, nel settore artistico e creativo, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.
4. Il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo e delle arti performative ha in ogni
caso forma scritta.
5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:
a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente legge;
b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;
c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d'opera richieste al lavoratore;
d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;
e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;
f) la regolazione dell'orario di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene all'indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.
6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma 5.
7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del settore artistico e creativo in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.
Art. 5
(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)
1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell'esercizio principale professionale o d'impresa, nel settore artistico e creativo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.
3. Il prestatore ha diritto all'assicurazione Invalidità vecchiaia superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri
contributivi sono posti interamente a carico dell'utilizzatore.
4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l'assicurazione IVS.
5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi della legislazione vigente.
6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.
7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.
8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all'attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.
Capo III
Tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative
Art. 6.
(Tutele previdenziali e sociali)
1. Gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS, indipendentemente dall'attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.
2. L'iscrizione e l'assicurazione degli artisti e dei lavoratori del settore artistico e creativo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L'iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un'unica posizione previdenziale e assicurativa.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono in ogni caso escluse dall'ambito del decreto le attività lavorative già assoggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Il decreto è adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottati con la medesima procedura di cui al comma 2-bis, sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS, tenendo a tal fine conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all'articolo 24.
5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.
6. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS si applicano le norme previste in materia di minimali e massimali contributivi secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, i commi 15 e 16 sono abrogati.
Art. 7.
(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:
« Art. 2. – (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l'INPS) – 1. Nell'ambito delle categorie per le quali viga l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS, ai fini dell'individuazione dei
requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i
lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:
a) xxxxxxxx con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore artistico e creativo;
b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a)
del comma 1;
b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b)
del comma 1.
3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente, per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla
corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.
4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, "tra quelle soggette all'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS" , nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.
6. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato».
2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede altresì ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo. A tal fine si tiene conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all'art.24.
3. In fase di prima attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del FPLS, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall'avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.
Art. 8.
(Indennità di discontinuità)
1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro dei lavoratori autonomi iscritti nel FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall'indennità di discontinuità, di cui al comma 2.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso il FPLS la gestione dell'indennità di discontinuità dei lavoratori del settore artistico e creativo per l'assolvimento delle relative funzioni, di seguito denominata «indennità di discontinuità».
3. L'indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al FPLS sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:
a) i lavoratori non devono essere iscritti a un altro fondo di previdenza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore artistico e creativo;
b) l'accesso ad essa è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei dodici mesi precedenti alla richiesta dell'indennità abbiano raggiunto 51 giornate di
contribuzione versata o accreditata nel FPLS. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, nonché quelle relative ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al raggiungimento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 giornate, ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS sono riconosciute ulteriori 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accreditamento figurativo delle 3 giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento dell'accreditamento stesso;
c) è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel FPLS nei dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;
d) l'indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità;
e) l'indennità giornaliera di discontinuità, calcolata ai sensi della lettera d), è erogata nella misura dell'80 per cento ai lavoratori con il requisito di 51 giornate accreditate nel FPLS e dell'85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS;
f) l'entità dell'indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
g) per le giornate di percezione dell'indennità di discontinuità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione in caso di invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS);
h) è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;
i) non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all'indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti al FPLS si applica il trattamento più favorevole.
4. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell'aliquota dell'1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le
risorse disponibili dall'avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre 2019.
6. Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
« d-ter) ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dell'INPS ».
7. La disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dal comma 6 del presente articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Tutela e sostegno alla genitorialità )
1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull'indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.
Art. 10.
(Indennità di malattia)
1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.
2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell'indennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.
3. L'indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o scadenza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.
4. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge è dovuto un contributo dell'1,28 per cento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.
5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.
6. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto comma è sostituito dal seguente:
« L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni ».
Art. 11.
(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)
1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.
2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente:
«2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».
3. L'indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l'indennità di discontinuità.
Art. 12.
(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore artistico e creativo si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali delle gestioni « Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività » e relative modalità di applicazione.
2. Per i lavoratori iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l'INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l'INPS e l'INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:
a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all'assicurazione INAIL;
b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;
c) all'esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;
d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;
e) all'erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.
Art. 13.
(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)
1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il
certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.
2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.
3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.
4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.
5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Art. 14.
(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)
1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.
Capo IV
Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo
Art. 15.
(Professione di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra)
1. Le professioni di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra sono ricomprese nel settore artistico e creativo di cui all'art.2 e, per quanto non disposto nel presente Capo, sono disciplinate ai sensi dei Capi I, II e III.
2. Il titolo di artista d'opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS di cui all'articolo 6, comma 1 o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia.
Art. 16.
(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)
1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, di seguito denominato « Registro ».
2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione artistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:
a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;
b) artisti dell'Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale in un Paese dell'Unione europea;
c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
3. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera lirica e direttore d'orchestra operante, anche in maniera non continuativa, nel territorio italiano.
4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica di cui all'articolo 18, dall'artista o dal suo agente o rappresentante artistico. L'ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica che l'artista sia iscritto al Registro.
5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell'artista, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli, ossia primario, comprimario o entrambi, nell'ambito dell'opera lirica, nonché l'anzianità di carriera.
6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:
a) certificato anagrafico;
b) iscrizione al Centro per l'impiego competente per territorio;
c) autocertificazione recante l'elenco dei titoli e delle scritture teatrali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L'iscritto al Registro comunica alla Commissione di cui all'articolo 18 i nuovi titoli e le scritture conseguite successivamente alla sua iscrizione.
7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.
8. Il Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
9. La Commissione di cui all'articolo 18 definisce i casi in cui un artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.
Art. 17.
(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)
1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato « Registro degli agenti».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l'iscrizione al Registro degli agenti è necessario:
a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell'Unione europea;
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.
3. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l'iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l'esercizio dell'attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all'iscrizione. I richiedenti l'iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'iscrizione al Registro degli agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla Commissione di cui all'articolo 18 e al superamento di un esame orale presso la Commissione stessa. All'esame sono ammessi solo i soggetti che attestino di aver esercitato un periodo di praticantato di due anni presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione specifico.
5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1° gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.
6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti iscritti all'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all'articolo 18 provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a iscrivere d'ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti l'esercizio dell'attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.
7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.
8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
Art. 18.
(Commissione tecnica per la tenuta e l'aggiornamento del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)
1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da:
a) il Ministro della cultura, o suo delegato;
b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;
c) il presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;
d) il presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), o suo delegato;
e) il presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), o suo delegato;
f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani;
g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.
2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione è pubblico.
3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.
4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Registri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.
Art. 19.
(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)
1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato « agente », quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati dal presente Capo. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di xxxxx, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;
b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base a un esplicito mandato;
c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista. A tale fine l'artista elegge quale proprio domicilio il domicilio fiscale dell'agente;
e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse dell'artista.
2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Commissione di cui all'articolo 18 quando:
a) l'iscritto decede ovvero cessa l'attività;
b) l'iscritto non esercita l'attività professionale per oltre due anni senza giustificato
motivo;
c) l'iscritto rinuncia all'iscrizione;
d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requisito per l'iscrizione.
3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.
4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano la professione di agente sono puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
Art. 20.
(Compensi per gli agenti)
1. Dal 1° gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all'artista rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico dell'artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l'evento.
2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un estratto conto sulla base del quale l'agente emette regolare fattura, anche elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si applicano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea maggiorato di sette punti.
3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti « agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spettacoli ». Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.
4. Dal 1° gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo deve riportare il nome dell'agenzia che rappresenta l'artista e deve essere sottoscritto dall'artista e dal legale rappresentante dell'agenzia. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 18 provvede a predisporre il modello di contratto di scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanziamento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della cultura ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per ciascuna di loro.
Art. 21.
(Compensi per l'artista)
1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all'articolo 18 predispone per ciascun artista iscritto un elenco dei compensi
indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l'artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. È fatta salva la possibilità dell'artista di richiedere un compenso minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell'elenco.
3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:
a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l'importo lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale l'ente scritturante ha condotto la trattativa;
b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell'accordo. I contratti devono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scritturato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per comprovati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il documento, il contratto è nullo;
c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di ritardato pagamento dei compensi;
d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali trasmissioni via radio, televisione, streaming, film-opera, e altri supporti multimediali, così definito:
1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una liberatoria pari al 10 per cento dell'importo di una recita;
2) in caso di diffusione televisiva, streaming, o altro contenuto multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell'importo pari a una recita;
3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell'importo pari a una recita;
e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:
1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;
2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;
3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.
4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all'artista deve avvenire nei seguenti termini:
a) l'importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il giorno successivo alla prova generale;
b) l'importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente scritturante. Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di accettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell'ente scritturante.
5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, i festival e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:
a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana;
b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d'orchestra e i professionisti dello spettacolo.
6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere di chiara fama;
b) essere chiamati a ricoprire ruoli per il quali si ritenga assolutamente indispensabile la loro presenza o per i quali non vi siano artisti italiani disponibili o preparati per il ruolo;
c) non interpretare ruoli secondari o comprimariali.
7. La Commissione di cui all'articolo 18:
a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i programmi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verificare che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;
b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazionale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario nel rispetto dei seguenti princìpi:
1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per autore, relativamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli enti scritturanti sono tenuti all'impiego di artisti italiani o aventi residenza fiscale in Italia;
2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni categoria di ruolo pari a:
2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;
2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite;
2.3) per ruoli comprimariali: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;
2.4) per ruoli comprimariali: da 1.000 a 2.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite.
8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato in euro 5.000 a recita.
9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l'anno 2023 i contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.
Capo V
Liceo delle arti e dei mestieri
Art. 22.
(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri
dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curricolo e il piano orario del liceo di cui al comma 1.
Capo VI Disposizioni finali
Art. 23.
(Credito d'imposta per le produzioni teatrali)
1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della
produzione teatrale, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 6.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al credito d'imposta previsto dal presente articolo non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della cultura e dell'effettività del diritto al credito medesimo, il credito d'imposta è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.
6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i limiti di importo e le aliquote di cui al comma 1 per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, i termini per usufruire del credito di imposta, i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che i crediti siano concessi nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito, e i casi di revoca e decadenza.
Art. 24.
(Istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo)
1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, di seguito denominato «Tavolo», con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del medesimo settore per l'individuazione ed il superamento delle criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore al fine di mitigare gli effetti economici della pandemia da COVID-19.
2. Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:
a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo;
b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo, di cui al capo IV, anche al fine di elaborare eventuali conseguenti proposte normative, che tengano conto delle peculiarità della prestazione nel settore artistico e creativo derivanti dalla natura atipica dei metodi di lavoro;
c) il monitoraggio e l'eventuale elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore artistico e creativo;
3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuati ai sensi del decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 25.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Dall'attuazione dell'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.