· [1] VERBALE DI STIPULA E DECORRENZA CONTRATTUALE · [2] ART. 1 PARI OPPORTUNITÀ ED AZIONI POSITIVE · [3] ART. 2 SICUREZZA SUL LAVORO, ATTIVITÀ NOCIVE · [4] ART. 3 PORTATORI DI HANDICAP · [5] ART. 4 PERMESSI PARENTALI · [6] ART. 5 TOSSICODIPENDENTI ED...
AUTOFERROTRANVIERI - ( DAL 01/05/1994 AL 30/04/1998 ) CCNL 11/4/1995
INDICE
· [1] VERBALE DI STIPULA E DECORRENZA CONTRATTUALE
· [2] ART. 1 PARI OPPORTUNITÀ ED AZIONI POSITIVE
· [3] ART. 2 SICUREZZA SUL LAVORO, ATTIVITÀ NOCIVE
· [4] ART. 3 PORTATORI DI HANDICAP
· [5] ART. 4 PERMESSI PARENTALI
· [6] ART. 5 TOSSICODIPENDENTI ED ETILISTI
· [7] ART. 6 VOLONTARIATO
· [8] ART. 7 MERCATO DEL LAVORO, CONTRATTI ATIPICI
· [9] ART. 8 NORME RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
· [10] ART. 9 QUALIFICHE ESCLUSE DALLA QUOTA DI RISERVA DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 223/1991
· [11] ART. 10 ORARIO DI LAVORO
· [12] ART. 11 DISCIPLINA LEGISLATIVA
· [13] ART. 12 FLESSIBILITÀ
· [14] ART. 13 DECORRENZA E DURATA DEL C.C.N.L., AUMENTI RETRIBUTIVI
· [15] ART. 14 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
· [16] ART. 15 FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA
· [17] ART. 16 LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
· [18] ART. 17 R.S.U.
· [19] ART. 18 PERMESSI SINDACALI EX ART.27 C.C.N.L. 23/7/76 (FEDERTRASPORTI
- FENIT).
· [20] ART. 19 INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 30 DEL C.C.N.L. 23/7/76
· [21] ART. 20 CONTRIBUTI SINDACALI
· [22] ART. 21 RIQUALIFICAZIONE DEL C.C.N.L.
· [23] ALLEGATI
· [24] ALLEGATO 1 - PROTOCOLLO D'INTENTI
· [25] VERBALE DI STIPULA
· [26] 1. RIORDINO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ED AMMORTIZZATORI SOCIALI
· [27] 2. CRITERI DI GUIDA PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L.
· [28] VERBALE D'INTESA
· [29] VERBALE D'INCONTRO
· [30] ALLEGATO 2 - ACCORDO NAZIONALE ANAC 7/3/90
· [31] ALLEGATO 3 - IPOTESI DI ACCORDO 20/11/90
· [32] ALLEGATO 4 - ACCORDO NAZIONALE 26/7/94
· [33] PROTOCOLLO AGGIUNTIVO SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA
· [34] ART. 3 INQUADRAMENTO
· [35] ART. 4 DISCIPLINA DEI QUADRI
· [36] ART. 17 INDENNITÀ MANEGGIO DENARO
· [37] ART. 18 INDENNITÀ DOMENICALE
· [38] ART. 27 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
· [39] ART. 32 ISTITUTI RISERVATI ALL'AREA NAZIONALE
· [40] ART. 33 CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
· [41] ART. 35 RELAZIONI INDUSTRIALI, OSSERVATORIO
· [42] ART. 40 AIDS, VOLONTARIATO, HANDICAP
· [43] ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI
· [44] ART. XXXX (NUOVO) ETILISMO
· [45] ART. 41 DECORRENZA E DURATA
· [46] CLAUSOLA FINALE
· [47] TABELLE
· [48] TABELLA A - RETRIBUZIONE MINIMA BASE
( DAL 01/05/1994 AL 30/04/1998 ) CCNL 11/4/1995
[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno 11/4/95 si sono riunite la FEDERTRASPORTI, l’ANAC, la FENIT e la FILT-CUIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI del settore autoferrotranvieri ed internavigatori.
Visti il verbale d'intesa del 13/12/94 e il verbale d'incontro del 9/3/95; le note del 16/2/95 e del 28/3/95 relative allo scioglimento delle riserve sull'esecutività dell'ipotesi di accordo del 13/12/94, unitamente alla bozza del 10/1/95 della nota relativa ai chiarimenti ed alle integrazioni alla predetta ipotesi di accordo; l'invito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, comunicato con nota del 3/4/95. E’ stata elaborata, così come convenuto in occasione dell'ipotesi di accordo 13/12/94, la seguente definitiva stesura del testo contrattuale che tiene conto dei chiarimenti e delle integrazioni concordati dalle parti.
Il presente testo sostituisce, quindi, a tutti gli effetti l’ipotesi di accordo 13/12/94.
Il protocollo di intenti del 3/11/94, il verbale d'intesa del 13/12/94 e il verbale di incontro del 9/3/95 vengono riportati in allegato (allegato 1).
Il presente C.C.N.L. avrà decorrenza dall’1/5/94 ed avrà efficacia fino al 30/4/96 per quanto concerne l'istituto delle retribuzioni minime base e fino al 30/4/98 per i rimanenti istituti.
[2] Art. 1 Pari opportunità ed azioni positive
Si costituisce a livello nazionale, in armonia con quanto previsto dalla normativa U.E. e dalla legislazione nazionale in tema di pari opportunità uomo - donna ed azioni positive nel lavoro, un comitato bilaterale paritetico che si dovrà riunire minimo tre volte l'anno, con funzioni di osservatorio per l'individuazione di strumenti atti a garantire l'effettiva parità uomo - donna nel lavoro.
Il comitato avanzerà proposte, per tale finalità, sulle parti normative del C.C.N.L., per difesa e la valorizzazione del lavoro delle donne, promuovendo coerenti sperimentazioni di azioni positive.
I comitati esistenti a livello aziendale faranno riferimento a quello costituito a livello nazionale.
Il comitato nazionale verrà formato da quattro rappresentanti datoriali e altrettanti rappresentanti sindacali.
[3] Art. 2 Sicurezza sul lavoro, attività nocive
Le parti convengono sull’esigenza di realizzare un’intesa quadro, con particolare riferimento alle norme di legge, alle direttive U.E. ed all'ultimo decreto legislativo n. 626/1994.
In tale quadro potranno essere considerate, tra l'altro, le problematiche riguardanti i requisiti fisici ai fini della garanzia dell'esercizio e l’individuazione di eventuali fattispecie da ricondurre alle malattie professionali.
[4] Art. 3 Portatori di handicap
Con riferimento a quanto previsto dalla legge 5/2/92, n. 104, e ferme restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità, le parti interverranno sulle autorità competenti affinché, al fine di agevolare gli utenti portatori di handicap, pongano in essere concreti interventi atti ad eliminare o superare le barriere architettoniche e ogni fattore limitativo all'uso del mezzo pubblico.
[5] Art. 4 Permessi parentali
Per la malattia del bambino, entro i primi tre anni di vita, spettano alla madre lavoratrice, dietro presentazione di certificato medico, un numero massimo di permessi retribuiti, pari complessivamente nel triennio a dieci giornate intere, frazionabili a richiesta in mezze giornate.
Il permesso predetto spetta, in alternativa, al padre, ove la madre lavoratrice rinunci alla fruizione dello stesso con apposita nota comunicata sia all'azienda della lavoratrice che a quella del padre.
[6] Art. 5 Tossicodipendenti ed etilisti
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 13 dell'accordo nazionale 2/10/89 aggiungere i seguenti commi.
"Ove il programma terapeutico di riabilitazione lo consenta, il lavoratore tossicodipendente a tempo indeterminato, può avanzare all'azienda formale richiesta, corredata dalla relativa documentazione, per ottenere una diversa posizione di lavoro idonea alle proprie capacità lavorative nonché alla possibilità di prosecuzione della terapia di recupero. Ove possibile, l'azienda farà ricorso alle procedure di cui al penultimo comma dell'articolo 3 del regolamento allegato A) al regio decreto 8/1/31, n. 148, a seconda delle condizioni del lavoratore interessato.
I periodi di aspettativa non retribuita e/o quelli trascorsi nella nuova posizione di lavoro assegnata ai sensi del comma che precede non possono eccedere complessivamente la durata del programma di riabilitazione e, comunque, il limite di 3 anni.
Ai lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, troveranno applicazione i due commi che recedono".
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa, l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
[7] Art. 6 Volontariato
In relazione a quanto previsto dall'art.17 della legge 11/8/91, n. 266, le parti concordano che i lavoratori che fanno parte delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni in atto aziendalmente.
A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
[8] Art. 7 Mercato del lavoro, contratti atipici
Le parti convengono sull'opportunità dell’introduzione nel settore dei contratti di lavoro atipici di seguito regolamentati, al fine di contribuire allo sviluppo e al rilancio dei pubblici servizi di trasporto.
Data la portata innovativa dei relativi istituti contrattuali, le parti convengono altresì procedere ad una verifica della loro attuazione, anche allo scopo di assumere le conseguenti determinazioni nell'ambito del rinnovo del presente contratto. In questo contesto, sono fatte salve le eventuali discipline introdotte contrattualmente a livello aziendale.
A) Contratto a termine ex art.23, legge n. 56/87
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate, secondo gli specifici ambiti di applicazione, dall'articolo 8 del R.D.L. 8/1/31, n. 148; dalla legge 18/4/62 n. 230, dall'articolo 8/BIS della legge 25/3/83, n. 79 e dall'articolo 61 C.C.N.L. 23/7/76.
Le parti concordano che contratti a tempo determinato possono essere attivati nei casi previsti dalle disposizioni indicate al capoverso che precede nonché, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28/2/87, n. 56, nelle seguenti casistiche:
1) nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, aspettativa;
2) per l'esecuzione di lavori predeterminati nel tempo, a carattere temporaneo, che non sia possibile eseguire in base ai normali programmi di lavoro.
La durata minima del contratto a termine è pari a 30 giorni di calendario. La durata massima è pari a 10 mesi.
L’azienda darà adeguata informativa preventiva scritta alle R.S.A., ovvero alle R.S.U. se costitute, sull'instaurazione dei contratti a termine.
B) Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalla legge n. 863 del 19/12/84, dalle vigenti disposizioni anche contrattuali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della citata legge, nonché dalla seguente disciplina:
a) Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua).
b) La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale.
c) La variazione con carattere di continuità dell'orario di lavoro, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere concordata per iscritto col lavoratore interessato.
d) Al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese.
e) La retribuzione oraria e giornaliera si determinano secondo quanto stabilito dall'art.15 del C.C.N.L. 23/7/76, in relazione alla lettera di assunzione ed alle eventuali modifiche di cui alla lettera c).
f) Per i tempi relativi alle operazioni accessorie e complementari all'attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
g) Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'indennità di trasferta e alla diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A, 21/A (FEDERTRASPORTI, FENIT) e 20/B e 21/B (ANAC), e successive modificazioni, C.C.N.L. 23/7/76.
h) I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall'articolo 50 del
C.C.N.L. 23/7/76, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione di cui al punto c) che precede.
i) Ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate.
l) Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti.
m) Laddove, per effetto di condizioni esterne, si verifichino eventuali eccedenze dell'orario di cui alle lettere a) e c), queste andranno retribuite con la maggiorazione del 9% nei limiti di 8 ore mensili per i part-time orizzontali e di 88 ore annuali per i part-time verticali. Il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 18%.
n) Xxxxx restando il consenso dell'azienda, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un determinato periodo di tempo.
o) Per quanto attiene il part-time nel settore movimento, ferme restando le disposizioni di legge, l'azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio.
p) Nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza.
Contratti a termine ed a tempo parziale
I contratti a termine di cui al paragrafo A), punti 1 e 2, ed i contratti a tempo parziale di cui al paragrafo B), possono essere conclusi:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 15% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
Se dall'applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
C) Contratto di formazione e lavoro
Premessa
Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione e lavoro, prevedendone l’attivabilità per le qualifiche di assunzione nonché per le qualifiche iniziali per ogni settore organizzativo (condotta - guida, movimento, officina, deposito, uffici, ecc.) e con esclusione delle qualifiche apicali con responsabilità diretta di comando, quale strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Procedure di verifica di conformità
Le parti convengono che con il presente articolato si considera superata la necessità dell'approvazione preventiva dell'organismo previsto dalle disposizioni vigenti, qualora i progetti presentati siano dichiarati conformi dalle parti stipulanti, attraverso le loro strutture di categoria territoriali o regionali ovvero nazionali, alle norme del presente articolo. Copia del presente articolo verrà depositata a cura delle parti presso il Ministero del lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende associate a FEDERTRASPORTI, ANAC, FENIT del nullaosta da parte degli uffici del collocamento.
Durata del contratto ed attività formativa
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
a) le professionalità inquadrate nei livelli dal 1° al 3° sono considerate "elevate";
b) le professionalità inquadrate nei livelli dal 4° all'8° sono considerate "intermedie".
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni di cui alla lettera precede, che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 130 ore;
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni di cui alla lettera precede, che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 80 ore.
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 16, comma 2, lett. b) della legge 19/7/94, n. 451, che prevedano una durata del rapporto di formazione superiore a 12 mesi ed una formazione minima di base non inferiore a 20 ore, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti di cui all'articolo 16, comma 2, lett. b) della legge 451/1994 possono essere stipulati sia per le qualificazioni corrispondenti alle professionalità intermedie ed elevate ad eccezione delle qualificazioni inquadrate nel nono livello,
con le quali le parti convengono di identificare le professionalità di cui all'articolo 8, comma 5, della legge n. 407/1990. Ai fini di cui al presente paragrafo C) si considerano, quindi, di assunzione nonché iniziali per ogni settore organizzativo le qualifiche a partire dal livello 8°.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10/4/91 n. 125.
Rapporto di lavoro
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 12 mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi.
In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato.
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro, per i contratti fino a 12 mesi.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell’arco dell'intera durata per i contratti fino a 24 mesi.
I periodi complessivi di conservazione del posto previsti nei due capoversi che precedono vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 12 ed a 24 mesi.
L'insorgenza della malattia, della maternità e la prestazione del servizio militare di leva comportano un corrispondente prolungamento del contratto di formazione e lavoro.
In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando
presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle
singole imprese.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale.
Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a venti dipendenti: una mensilità retributiva composta da retribuzione conglobata e contingenza riferiti al livello di inquadramento, per contratti di durata di ventiquattro mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto;
- dalle aziende con oltre venti dipendenti: due mensilità retributive composte da retribuzione conglobata e contingenza riferiti al livello d'inquadramento, per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
Limitazione dell'utilizzo dei C.F.L.
Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano comunque a tal fine i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste di cui al punto 2) delle clausole integrative della nuova tabella di inquadramento Accordo Nazionale 13/5/87), nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Non si computano inoltre i contratti di formazione e lavoro non trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a un contratto.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Inquadramento
Il contrattista di formazione e lavoro è inquadrato nel livello professionale inferiore a quello previsto dalla classificazione per la relativa qualifica di destinazione.
Retribuzione
La retribuzione per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è costituita dalla retribuzione conglobata, dall'ex indennità di contingenza, dall’indennità di mensa e dall’indennità domenicale.
Utilizzo dei C.F.L.
Il lavoratore con contratto di formazione e lavoro non può essere utilizzato in prestazioni straordinarie. Eventuali eccedenze dell'orario derivanti da cause esterne dovranno essere recuperate con corrispondenti periodi di riposo fatta salva la maggiorazione dovuta.
Per le aziende soggette all'equo trattamento, l'età massima di assunzione con contratto di formazione e lavoro di giovani con qualifiche di esercizio è fissata in 30 anni, fermo restando la possibilità di chiedere all'autorità competente l'assunzione in deroga al predetto limite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento allegato A) al R.D. 8/1/31 n. 148.
Incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei C.F.L.
a) Al fine di incentivare le aziende alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro alla loro naturale scadenza, si conviene che per un tempo di attestazione ed inserimento non superiore a 15 mesi successivo a tale data al dipendente che venga confermato venga riconosciuto il seguente trattamento normativo ed economico:
- trattamento normativo: livello d'inquadramento di destinazione finale;
- trattamento economico: corresponsione della retribuzione normale di cui al punto 9 C.C.N.L. 2/10/89 e delle indennità previste dall'accordo nazionale 21/5/81, così come modificato dal C.C.N.L. 2/10/89.
Tale possibilità è concessa alle aziende che abbiano convertito a tempo indeterminato almeno l'80% dei contratti di formazione e lavoro complessivamente scaduti nel corso del precedente anno solare, con lo stesso metodo di computo di cui, al paragrafo sulla limitazione dell'utilizzo dei C.F.L..
b) In considerazione dei processi di riorganizzazione produttiva e dei servizi in atto, per il rilancio del trasporto pubblico locale, ad integrazione di quanto già previsto dalla norma sull’incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei C.F.L., si da atto che il trattamento economico individuato è da considerarsi quale articolazione di un unico livello retributivo in due attestazioni economiche, una iniziale e l'altra conclusiva, alla scadenza dei 15 mesi. In tal senso la previsione di un trattamento retributivo convenzionale per il periodo suddetto di 15 mesi è funzionale ad un iter di inserimento, collegato alle esperienze ed alla maturazione delle attitudini necessarie al conseguimento di una professionalità compiuta nella qualifica finale.
[9] Art. 8 Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Inserire, dopo i primi due commi dell'articolo 9 dell'accordo nazionale 24/4/87, il seguente periodo:
"Considerata la contiguità delle mansioni proprie di qualifiche appartenenti a diversi profili professionali nell'ambito dello stesso settore di inquadramento, le aziende potranno affidare ai lavoratori, in caso di attribuzione di livelli superiori, in relazione a specifiche esigenze tecnico-organizzative, fermo restando il livello retributivo, mansioni proprie del livello di inquadramento immediatamente inferiore purché le stesse non risultino quantitativamente prevalenti.
L'azienda darà adeguata informativa alle R.S.A., ovvero alle R.S.U. se costituite, per la verifica applicativa della predetta disposizione circa la non prevalenza quantitativa dell’adibizione alle diverse mansioni».
[10] Art. 9 Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 223/1991
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, secondo comma, della legge 23/7/91, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge citata e successive modificazioni, non si tiene conto delle assunzioni dei lavoratori:
- con qualifica di quadro;
- con funzioni di concetto.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza degli impianti.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5° comma dell'articolo 25 della legge n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 25 citato quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
[11] Art. 10 Orario di lavoro
Le parti concordano sulla necessità di avvicinare al massimo, con l'obiettivo di raggiungere la coincidenza, la prestazione effettiva a quella contrattualmente vigente a livello nazionale o aziendale ove prevista.
Tenendo conto delle diverse situazioni organizzative e territoriali, su iniziativa della direzione aziendale, verranno congiuntamente individuati ed esaminati gli aspetti organizzativi e quelli normativi, definiti a livello aziendale o locale, che ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo.
La prima fase degli interventi di cui sopra dovrà essere conclusa entro il 30/9/95, con l'individuazione di tutte le modalità normative ed organizzative utilizzate per la realizzazione delle finalità di cui al 1° comma.
A tal fine le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati nonché delle R.S.A./R.S.U. a non assumere comportamenti in alcun modo contrastanti con gli obiettivi concordemente assunti. A far data dal 30/6/95 viene costituita una commissione paritetica nazionale il compito di:
- esaminare e valutare i risultati raggiunti in sede aziendale, conseguenti agli interventi di cui al presente articolo ed ai processi e piani di risanamento o ristrutturazione aziendale;
- coadiuvare l'esame congiunto in sede aziendale laddove se ne ravvisi la necessità;
- monitorare l'andamento degli orari di fatto.
Tre mesi prima della scadenza del C.C.N.L., la commissione riferirà alle delegazioni incaricate del rinnovo del contratto tanto per quel che riguarda le valutazioni sulle quali stata raggiunta l'unanimità di pareri della commissione, quanto le valutazioni che costituiscano la posizione di una sola delle componenti la commissione stessa.
Alla commissione paritetica nazionale è altresì affidato il compito di approfondire le problematiche inerenti ai servizi di linea a lungo raggio esercitati con il doppio conducente. Dei risultati raggiunti in materia sarà data notizia nel rapporto conclusivo di cui al comma precedente.
[12] Art. 11 Disciplina legislativa
In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 12/7/88, n. 270, si concorda di costituire una commissione paritetica fra le parti firmatarie del presente accordo al fine di verificare la possibilità di ricorrere all'applicazione della procedura prevista dalla norma predetta, in ordine agli istituti regolamentati dalle disposizioni contenute nell'allegato A) al R.D. 8/1/31 n. 148, fatta comunque salva l’invarianza dei costi.
[13] Art. 12 Flessibilità
Le parti riconoscono che, per far fronte a variazioni di offerta di trasporto, possono insorgere esigenze di flessibilità della prestazione.
A tal fine, per il calcolo della prestazione media di orario di lavoro settimanale verrà utilizzato, a modifica di tutte le previgenti normative in materia, un arco temporale di undici settimane, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4A, 4B e 4C del C.C.N.L. 23/7/76.
[14] Art. 13 Decorrenza e durata del C.C.N.L., aumenti retributivi
Fermo restando quanto disposto per le aziende del settore dall'art.7 della legge 438/92, il C.C.N.L. avrà scadenza il 31/12/95.
Viene concordato in L. 150.000 lorde mensili l'aumento a regime per il 5° livello della vigente scala parametrale, così suddiviso:
-L. 75.000 lorde mensili con decorrenza dall’1/12/94;
- L. 75.000 lorde mensili con decorrenza 1/10/95.
Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui al presente accordo rientranti nella retribuzione normale, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: APA, lavoro straordinario, festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, T.F.R.. Ogni altro compenso nazionale ed aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima della relativa base di calcolo.
Ai lavoratori in forza all’1/12/94 verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate ed a copertura integrale del periodo pregresso, un importo forfettario lordo pro-capite erogato secondo la seguente tabella:
+---------+-------------+
| Livelli | Importo |
| | forfettario |
+---------+-------------+
| 1° | 2.185.000 |
+---------+-------------+
| 2° | 2.000.000 |
+---------+-------------+
| 3° | 1.825.000 |
+---------+-------------+
| 4° | 1.680.000 |
+---------+-------------+
| 5° | 1.545.000 |
+---------+-------------+
| 5° bis | 1.615.000 |
+---------+-------------+
| 6° | 1.470.000 |
+---------+-------------+
| 7° | 1.285.000 |
+---------+-------------+
| 8° | 1.145.000 |
+---------+-------------+
| 9° | 1.020.000 |
+---------+-------------+
Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo 1/1/94 - 30/11/94, sarà corrisposto un importo riproporzionato con il criterio del pro-rata, in relazione ai periodi di effettiva prestazione o a quelli ad essa equiparati per forza di legge o di contratto resi dall’1/1 al 30/11/94.
A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
Le somme erogate a titolo di importo forfettario di cui al quarto comma, saranno assoggettate, ai sensi della vigente disciplina in materia, alla contribuzione previdenziale e saranno inserite nella retribuzione pensionabile, come elementi
costitutivi della base sulla quale si determina la misura della pensione.
L'importo forfettario di cui al quarto comma non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del T.F.R..
L'importo forfettario di cui al quarto comma verrà corrisposto in due soluzioni:
- il 50% con la retribuzione del mese di gennaio 1995;
- l'ulteriore 50% con la retribuzione del mese di agosto 1995.
[15] Art. 14 Previdenza complementare
In relazione alla riforma del sistema previdenziale del settore, le parti condividono l'obiettivo di operare per l’introduzione della previdenza complementare.
A tal fine le parti convengono sull'istituzione di una commissione di lavoro paritetica per stabilire, a seguito delle necessarie modifiche legislative e del riordino del Fondo speciale di previdenza, da accertare in apposito incontro, le forme e le modalità che potranno risultare più opportune.
La commissione valuterà altresì gli aspetti costitutivi di un eventuale fondo di previdenza complementare a carattere volontario. A tal fine, è accantonata una somma "una tantum", di L. 150.000, per essere versata nel fondo, alla data del 31/12/95.
[16] Art. 15 Fondo integrativo di previdenza
Premesso che tutto il personale autoferrotranviario con decorrenza 1/1/95 ai fini previdenziali e pensionistici sarà iscritto presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria, sulla base della proposta avanzata dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e contenuta nel protocollo del 3/11/94 concordato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- che allo scopo di garantire un trattamento pensionistico complementare che consenta di integrare il sistema obbligatorio dopo la trasformazione del Fondo speciale degli autoferrotranvieri, tenendo conto anche della normativa legislativa vigente in materia, è istituito contrattualmente un Fondo integrativo di Previdenza degli
autoferrotranvieri-internavigatori (FIPAI) alimentato inizialmente dalle somme una tantum di cui appresso, ed in futuro con la partecipazione e la solidarietà di tutti i lavoratori interessati;
- che tutte le organizzazioni stipulanti il C.C.N.L., consapevoli della necessità di rendere, fin dall'inizio concreta ed efficiente la funzionalità del Fondo hanno concordemente ritenuto, nell'interesse di tutti gli
autoferrotranvieri-internavigatori, di dotare il Fondo di adeguate disponibilità finanziarie ed a tale scopo hanno destinato
al Fondo stesso la somma di L. 150.000 di cui al precedente art.14 per ogni lavoratore in servizio alla data di versamento della medesima somma.
Pertanto sulle premesse di cui sopra convengono:
1) Le somme di cui alla premessa saranno destinate al Fondo integrativo di Previdenza degli
autoferrotranvieri-internavigatori (FIPAI). Le stesse saranno direttamente versate dalle aziende entro il 31/12/95, sull'apposito conto corrente bancario che tutte le parti stipulanti il presente accordo accenderanno appositamente entro la data della sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. presso l'Istituto di credito che sarà individuato di comune accordo.
2) Il prelievo di somme da tale c/c avverrà esclusivamente con la firma congiunta dei responsabili protempore di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente accordo. Le somme in tal modo prelevate dovranno essere destinate unicamente al Fondo di Previdenza integrativo autoferrotranvieri-internavigatori (FIPAI) nel momento in cui sarà formalmente costituito e gli organi funzionanti.
3) Le parti stipulanti il presente C.C.N.L. si impegnano a realizzare la costituzione del Fondo integrativo di Previdenza autoferrotranvieri-internavigatori e a renderlo compiutamente operante entro il 31/12/95.
4) Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale che, sulla base dell'accordo del 23/793, ha svolto una funzione di vigilanza e supervisione per il rinnovo del C.C.N.L. ed ha preso atto della prevista costituzione del FIPAI, vigilerà sull'utilizzo e la destinazione dei prelievi che non potranno essere effettuati per nessun titolo o ragione fino a quando il FIPAI non sarà realizzato.
5) Resta espressamente stabilito che qualora alla data del 31/12/95 tale Fondo non sia ancora realizzato, con le somme accreditate e/o versate sul sopramenzionato c/c, attesa la scarsa redditività di detti depositi, saranno acquistati Buoni Ordinari del Tesoro a scadenza ravvicinata (massimo 6 mesi). Tali titoli saranno custoditi presso lo stesso Istituto bancario in cui è in essere il conto corrente.
6) Qualora per sopravvenute disposizioni legislative o per altre ragioni gravemente ostative, il FIPAI non potesse comunque funzionare, le somme affluite sul c/c di cui al punto 1) o i titoli di cui al punto 5) saranno concordemente destinati a fini sociali e/o solidaristici all'interno della categoria degli autoferrotranvieri, anche attraverso eventuale intervento del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
[17] Art. 16 Livelli di contrattazione
Le parti convengono, nel quadro del protocollo 23/7/93, sulla necessità di regolare, entro il 30/6/95, tempi, materie ed
ambiti di competenza cui dovrà attenersi la contrattazione aziendale al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni con il livello nazionale.
In questa fase, la contrattazione aziendale non è attivabile prima dell'1/10/96.
Per quanto attiene ai piani ed ai processi di risanamento e le eventuali ristrutturazioni aziendali, anche conseguenti alla riorganizzazione dei bacini di traffico da parte degli enti concedenti, il confronto tra le parti avverrà in coincidenza con l'esame di tali problematiche.
In tale sede, potranno formare oggetto di verifica, in particolare, gli accordi che prevedono orari e turnazioni, nonché gli accordi che disciplinano i tempi per prestazioni accessorie e complementari, con l'obiettivo di incrementare la produttività.
[18] Art. 17 R.S.U.
Le parti convengono sul riconoscimento delle R.S.U. anche con riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia, tenuto conto delle specificità del settore, e si impegnano a definire la regolamentazione relativa entro il 30/4/95.
[19] Art. 18 Permessi sindacali ex art.27 C.C.N.L. 23/7/76 (FEDERTRASPORTI - FENIT).
Le parti convengono di ridurre del 20%, entro il 30/6/95, il monte ore dei permessi sindacali spettante alle organizzazioni sindacali che ne hanno titolo.
Le parti a partire dal 15/4/95 si incontreranno per definire entro la data suddetta le modalità applicative e per regolamentare diversamente la materia.
Si dà per inteso che la base di riferimento per il computo dei permessi comprende i lavoratori con contratto atipico.
[20] Art. 19 Integrazione all'articolo 30 del C.C.N.L. 23/7/76
In sede di applicazione dell'accordo sulle R.S.U., le parti, a livello aziendale, in rapporto al loro funzionamento, interverranno sui permessi previsti nelle diverse realtà con l'obiettivo di determinare quanto prima una loro diversa regolamentazione, anche in relazione ai limiti quantitativi previsti dalla norma contrattuale in epigrafe.
Si da per inteso che la base di riferimento per il computo dei permessi comprende i lavoratori con contratto atipico.
[21] Art. 20 Contributi sindacali
L'art.25 del C.C.N.L. 23/7/76 e dell'accordo nazionale 25/7/80 sono sostituiti come segue:
"Le aziende autoferrotranviarie-internavigatrici associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti provvederanno a trattenere l'importo del contributo associativo sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta con specifica delega sottoscritta ed inoltrata con lettera dell'organizzazione sindacale a cui aderisce.
Alle aziende verranno consegnate le deleghe individuali debitamente sottoscritte dal lavoratore. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato.
Le deleghe sottoscritte dai lavoratori al momento della firma del presente C.C.N.L. restano valide salvo eventuali revoche individuali.
La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all'organizzazione sindacale interessata ed all'azienda per gli adempimenti relativi.
L'importo del contributo sindacale ed il numero delle quote mensili nell'anno sono indicate dalle organizzazioni sindacali territoriali.
Le aziende trasferiscono gli importi della trattenuta al sindacato, di spettanza, mediante le modalità che saranno indicate dalla stessa organizzazione sindacale territorialmente competente.
La trattenuta ed i versamenti verranno effettuati dalle aziende mensilmente.
A richiesta dell’organizzazione sindacale territorialmente competente le aziende forniranno l'elenco degli iscritti alla stessa organizzazione sindacale.
Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in atto presso le singole aziende".
[22] Art. 21 Riqualificazione del C.C.N.L.
In considerazione dei processi di riforma e di riordino che interessano il comparto del trasporto pubblico locale nella prospettiva del potenziamento di sistemi regionali integrati, si conviene di avviare una ricognizione delle normative contrattuali in atto, anche al fine di individuare specificità proprie dei diversi sottosistemi omogenei per soluzioni tecniche e professionalità.
A tal fine, viene istituita tra le parti firmatarie del presente contratto, una commissione paritetica per l'elaborazione di proposte operative da perseguire a far data dal prossimo contratto nazionale di lavoro come contratto di riferimento dei pubblici servizi di trasporto di interesse locale.
[23] ALLEGATI
[24] ALLEGATO 1 - Protocollo d'intenti
[25] Verbale di stipula
Il giorno 3/11/94, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sottosegretario di Stato, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Sottosegretario al Ministero dei Trasporti si sono incontrati con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro interessate al settore del trasporto pubblico locale: CGIL-CISL-UIL, FAISA-CISAL, FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT.
Premesso che l'incontro ha rappresentato la sede di lavoro in cui individuare le ipotesi risolutive delle questioni inerenti il riordino della gestione previdenziale, la riorganizzazione del settore e della situazione di indebitamento delle aziende, nonché i criteri guida del C.C.N.L..
Considerato lo specifico stato di dissesto in cui si trova attualmente il settore e le connesse esigenze di risanamento e ristrutturazione in un'ottica di riorganizzazione aziendale così come individuato nell'ambito del D.L. n. 563/1994.
Quanto definito nell'ambito dell'Accordo sul costo del lavoro del 23/7/93 in materia di assetti contrattuali e di politiche del lavoro.
L'entità delle risorse individuate dal Governo nell'ambito della Legge Finanziaria per l’anno 1995 e di quelle rivenienti da specifici fondi già a disposizione del Ministero dei trasporti finalizzate alla definizione e predisposizione degli interventi necessari alla composizione definitiva delle questioni indicate in premessa.
Che quanto stabilito è previsto dai provvedimenti assunti dal Governo in materia di previdenza nell'ambito della Legge Finanziaria 1995.
Il Governo, a seguito di un approfondito e lungo confronto, indica i principi e le linee direttive per la definizione dell'intero intervento come segue:
[26] 1. Riordino del sistema previdenziale ed ammortizzatori sociali
In ordine al riordino della tutela previdenziale del settore, il Governo intende perseguire un radicale risanamento del sistema previdenziale attraverso l'adeguamento all norme generali dell'Ago a partire dall’1/1/95. Nell'ambito delle risorse individuate e rese disponibili dal Governo considerate le linee di lavoro già individuate nei precedenti incontri, saranno definite le forme e le modalità di un intervento complessivo che:
- preveda il non incremento dell'attuale livello dell'aliquota contributiva tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio futuro della gestione in linea con quanto definito dalla Legge Finanziaria 1995 e dal relativo provvedimento di accompagno;
- individui le modalità del passaggio al trattamento generale anch'esso in linea con quanto sarà definito dalla delega in materia previdenziale conferita al Governo nella Legge Finanziaria 1995;
- individui le modalità più funzionali e meno onerose per facilitare l'esodo di personale funzionale al processo di
riorganizzazione aziendale che accompagna il processo di risanamento e ristrutturazione del settore.
A tale proposito il Governo inserirà nel provvedimento legislativo di riordino previdenziale relativo alla legge delega presentata sulla materia in Parlamento, le relative soluzioni sulla base delle linee emerse nell'incontro tenutosi al Ministero del Lavoro il giorno 24/10/94 e contenute nella nota allegata. Su tale nota il Governo attiverà i necessari approfondimenti tecnici e normativi nei tempi necessari alla tempestiva attivazione delle norme.
Sarà portata a conclusione la verifica già avviata presso il Ministero dei trasporti del disegno di legge di riforma del settore al fine di sottoporlo al vaglio definitivo delle Camere.
In tale quadro il Ministero dei Trasporti si impegna ad istituire attraverso il menzionato disegno di legge di riforma del settore - "l'Osservatorio" con compiti di monitoraggio circa gli obiettivi e gli strumenti da adottarsi da parte delle aziende e delle amministrazioni locali ai fini del raggiungimento della produttività nell'ambito del settore stesso.
[27] 2. Criteri di guida per il rinnovo del C.C.N.L.
Il Governo invita le parti a proseguire il confronto in sede sindacale per il rinnovo, in tempi ravvicinati, del C.C.N.L. nel quadro di applicazione di quanto previsto dall'Accordo del 23/7/93, rapportando l'adeguamento delle retribuzioni per gli anni 1994 e 1995 al tasso di inflazione programmato anche utilizzando gli strumenti, da individuare in sede di trattativa, relativi al mercato del lavoro e alla flessibilità dell'utilizzo della manodopera, e la contestuale crescita di efficienza e di produttività complessiva del comparto. Il rinnovo del C.C.N.L. dovrà prevedere la scadenza del 31/12/95.
In tale ambito saranno inoltre individuate e valutate le soluzioni tecniche per l’eventuale definizione di un regime di previdenza integrativa.
Il Governo conviene sulla necessità di regolare nelle medesime sedi, tempi, materie ed ambiti di competenza cui dovrà attenersi la contrattazione aziendale al fine di ovviare a sovrapposizioni e duplicazioni con il livello nazionale. In questa fase saranno definiti i tempi specifici per la contrattazione decentrata. Successivamente la contrattazione di secondo livello sarà posizionata in termini ordinari a metà della vigenza contrattuale nazionale. Per quanto attiene i piani di risanamento e le eventuali ristrutturazioni aziendali il confronto tra le parti avverrà in coincidenza con l'esame di tali problematiche.
Nel medesimo quadro il governo invita le parti sull'aggiornamento della normativa sui permessi sindacali e sul riconoscimento delle R.S.U. anche con riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia con l'obiettivo di definirne il relativo regolamento entro il corrente mese.
Le parti si incontreranno nei prossimi giorni per definire i testi specifici e le problematiche connesse al rinnovo del
C.C.N.L. al fine di una loro verifica congiunta in un successivo incontro da definire nei successivi 15 giorni. La sede competente per la verifica dello stato delle contrattazioni nonché per la composizione delle eventuali controversie sarà il Ministero del Lavoro.
Roma, 3/11/94
- Dichiarazione delle XX.XX. -
La firma del presente Protocollo è subordinata alla consegna ed alla visione della nota di cui al punto 1.
[28] Verbale d'intesa
Il giorno 13/12/94, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Sottosegretario, del Ministro del Lavoro, si sono riuniti i rappresentanti della FEDERTRASPORTI assistiti dalla CISPEL, dell'ANAC e della FENIT assistiti dalla FEDERTRASPORTI e dalla CONFINDUSTRIA e delle XX.XX. CGIL, CISL, UIL e FILT, FIT, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL.
Le parti, confermando il protocollo d'intenti del 3/11/94; considerato che in attuazione di esso, il Governo si impegna ad adottare, entro un mese dall’approvazione della legge finanziaria e comunque entro il 31/1/95, provvedimenti legislativi, inclusi quelli, se del caso, di immediata esecutività, tali da garantire gli obiettivi annunziati ed in particolare:
- la parziale copertura dei disavanzi pregressi accumulati dalle imprese di trasporto o di cui al D.L. 660/94, ivi compresa la prevista integrazione per Lazio, Campania e Regioni a Statuto Speciale, nonché la possibilità dell'accensione dei mutui da parte delle Regioni, verificando la possibilità di stralciare gli articoli 1 e 2 del citato D.L. 660/94;
- il non incremento dell'aliquota contributiva del Fondo di Previdenza autoferrotranvieri, mediante la necessaria disapplicazione dell'art.2/BIS della legge 70/93 e dell'art.10 della legge 155/81; verificando la possibilità di inserire la norma relativa nel citato D.L. 660/1994.
- la contestuale agevolazione all'esodo del personale tramite la costituzione delle posizioni assicurative nell'AGO, precedenti l'1/1/95 mediante un indice di valorizzazione per ciascun anno di anzianità assicurativa acquisita, stimabile nell'ordine di 1,25, in relazione alle disponibilità destinate al riordino del sistema previdenziale.
Considerato che il rinnovo del C.C.N.L. ha seguito i criteri guida prefissati nel citato protocollo d’intenti, hanno proceduto alla sottoscrizione dei testi relativi al rinnovo del C.C.N.L..
[29] Verbale d'incontro
Il giorno 9/3/95, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Sottosegretario di Stato, a seguito di precedenti incontri svoltisi con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ed il Ministro del Lavoro, ha incontrato le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, e le Associazioni datoriali FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT stipulanti il verbale d'Intesa del 13/12/94 nel settore del trasporto locale.
In ottemperanza agli impegni in quella sede assunti, il Governo varerà, sin dai prossimi giorni, un decreto legge
finalizzato al non incremento dell’attuale livello dell'aliquota contributiva. Il Governo si impegna, altresì, alla presentazione delle restanti norme in materia previdenziale previste dall'intesa del 13/12/94, entro il 27 marzo p.v. e, comunque, a seguito di un confronto con le Federazioni di categoria, la CGIL, la CISL, la UIL, la FEDERTRASPORTI, l'ANAC e la FENIT da tenersi entro il 20 marzo p.v..
Il Governo si impegna, inoltre, a riprendere l'iniziativa in materia di riordino, del settore del trasporto pubblico locale, mediante legge quadro, sviluppando il confronto con le parti sociali.
Infine, per quanto riguarda la conversione in legge del D.L. n. 28/1995, il Governo prende atto del testo approvato dalla Camera dei Deputati, nella seduta del I'8/3/95, in materia di trasporto locale, con le risorse ivi previste, e si adopera per una rapida approvazione del provvedimento stesso.
In presenza degli impegni sottoscritti e delle azioni poste in essere dal Governo anche verso il Parlamento secondo i tempi annunciati, le parti datoriali si impegnano all'applicazione dell'intesa contrattuale del 13/12/94 e a darne esecutività entro il mese di marzo, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori all’immediata revoca degli scioperi previsti.
[30] ALLEGATO 2 - Accordo nazionale ANAC 7/3/90
Il giorno 7/3/90 presso la sede dell'ANAC, tra l'ANAC e le Federazioni sindacali autoferrotranvieri FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, si è convenuto quanto segue:
Le Parti visto l'accordo 16/7/87, fermo restando i punti 1, 2 e 5 del citato accordo ed in attuazione a quanto previsto all'ultimo capoverso dell'accordo medesimo, concordano di rivalutare nelle seguenti misure i valori dell'indennità di trasferta e di concorso pasti:
Dall’1/1/90
+----------------+-----------+
| Intera | L. 60.000 |
+----------------+-----------+
| 2/3 | L. 40.000 |
+----------------+-----------+
| 1/3 | L. 20.000 |
+----------------+-----------+
| Concorso pasti | L. 5.000 |
+----------------+-----------+
Dall’1/1/91
+----------------+-----------+
| Intera | L. 63.000 |
+----------------+-----------+
| 2/3 | L. 42.000 |
+----------------+-----------+
| 1/3 | L. 21.000 |
+----------------+-----------+
| Concorso pasti | L. 5.250 |
+----------------+-----------+
Il presente accordo ha validità fino al 31/12/91.
Le Parti, qualora non fosse realizzata una soluzione unitaria nell'ambito intersettoriale della materia in oggetto si incontreranno per l'aggiornamento dei valori di cui sopra.
- Nota a verbale -
Il presente accordo è stato sottoscritto il 24/4/90.
[31] ALLEGATO 3 - Ipotesi di accordo 20/11/90
Il giorno 20/11/90, in Roma, si sono riunite la FILT-CGIL, la FIT-CISL settore autoferrotranvieri-internavigatori, la UILTRASPORTI settore autoferrotranvieri-internavigatori ed ANEF; le parti:
- presa in esame la situazione di oggettiva difficoltà economica del settore, provocata dal negativo andamento delle ultime stagioni, che ha impedito alle imprese di condurre un equilibrato esercizio di gestione, come del resto riconosciuto anche da alcuni - sia pur parziali - provvedimenti legislativi;
- acclarato che tutto ciò non consente al settore di poter disporre delle risorse e dei presupposti di compatibilità per dar corso compiutamente in questa fase al rinnovo del C.C.N.L. - scaduto il 30/4/90 - tuttavia, nel contempo, nel preciso concorde intento di salvaguardare e sviluppare questo importante momento di confronto a livello nazionale e nell'auspicio che in futuro possano ricrearsi le condizioni economiche essenziali a dare i necessari contenuti a tale
strumento;
- preso atto che le XX.XX. hanno presentato all'ANEF con lettera del 15/6/90, un’articolata piattaforma di richieste per il rinnovo del C.C.N.L., nella quale peraltro viene espressa la preoccupazione per la riconosciuta situazione di difficoltà del settore, contestualmente alla proposizione di indicazioni politiche espresse nella premessa che la Delegazione ANEF si riserva di approfondire.
Tutto ciò premesso, hanno concordato quanto segue:
1) A copertura del periodo 1/5/90 - 30/4/91 sarà corrisposta ai lavoratori in forza alla data dell’1/11/90 una somma forfettaria a titolo di una tantum, che non avrà effetti su alcun istituto legale e contrattuale, ma utile al solo fine del computo del T.F.R. e così riparametrata per livello:
+-----------+---------+
| Parametri | Importo |
+-----------+---------+
| 190 | 990.000 |
+-----------+---------+
| 180 | 940.000 |
+-----------+---------+
| 160 | 835.000 |
+-----------+---------+
| 147 | 765.000 |
+-----------+---------+
| 134 | 700.000 |
+-----------+---------+
| 123 | 640.000 |
+-----------+---------+
| 118 | 615.000 |
+-----------+---------+
| 100 | 520.000 |
+-----------+---------+
Detta somma verrà erogata con le competenze del mese di novembre.
- Nota -
Per il 4° livello su una scala parametrale 100-190 l’importo è di L. 700.000
2) Le parti senza pregiudizio alcuno si impegnano a continuare la valutazione delle richieste avanzate in piattaforma fissando il primo incontro nel mese di marzo 1991.
La suddetta intesa è subordinata alle approvazioni di rito.
[32] ALLEGATO 4 - Accordo nazionale 26/7/94
Il giorno 26/7/94, in Roma, tra l’ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari) e la FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI settore autoferrotranvieri; si è convenuto di rinnovare il C.C.N.L. 6/6/91 per gli addetti agli impianti di trasporto a fine, alle condizioni di seguito indicate.
[33] Protocollo aggiuntivo sulla previdenza integrativa
«Le parti, anche con riferimento alla riforma in atto del sistema previdenziale ed ai contenuti del D.L. 30/12/92, n. 503 e del D.L. 21/4/93, n. 124, convengono sull'esigenza di nuovi provvedimenti normativi che consentano un efficace sviluppo della previdenza integrativa a capitalizzazione. A tal fine concordano di sostenere nell’ambito delle proprie responsabilità, ogni azione utile a superare gli ostacoli ed a facilitare una concreta realizzazione di tale nuovo istituto. Ove nel corso del periodo quadriennale di validità del presente accordo, si verifichi un’evoluzione normativa della materia, le parti si riservano di valutarne congiuntamente gli effetti, anche al fine di predisporre un'eventuale soluzione in proposito per il settore».
[34] Art. 3 Inquadramento
Al punto "Il livello", al secondo periodo, dopo la parola «sciovie", sono aggiunte le seguenti: «responsabile delle operazioni complesse di innevamento programmato delle piste".
Al punto "IV livello", al terzo periodo, dopo la parola "(battipista)" sono aggiunte le seguenti: «addetto alla gestione di operazioni di innevamento programmato, anche mediante attività di coordinamento e controllo".
Al punto "VII livello", dopo le parole "addetti alla spalatura manuale della neve" sono aggiunte le seguenti: «addetti ad
operazioni semplici di innevamento programmato in esecuzione di apposite disposizioni".
[35] Art. 4 Disciplina dei quadri
Il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L importo complessivo della predetta indennità di funzione pari a L. 150.000 dall’1/5/93, sarà elevato dall’1/9/94 a L. 170.000; dall’1/9/95 a L. 190.000; dall’1/9/96 a 210.000; dall’1/9/97 a L. 230.000".
[36] Art. 17 Indennità maneggio denaro
Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Dall’1/5/96 la misura della predetta indennità è elevata al 9% della retribuzione minima base contrattuale della categoria di appartenenza».
[37] Art. 18 Indennità domenicale
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'importo complessivo di tale indennità pari a L. 8.000 dall’1/5/93, sarà elevato dall’1/5/95 a L. 9.500; dall’1/5/96 a L. 11.00; dall’1/5/97 a L. 14.000".
[38] Art. 27 Provvedimenti disciplinari
È abrogato l'ultimo comma e sono aggiunti i seguenti:
"Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore; tale contestazione deve essere notificata tempestivamente, di norma entro 20 giorni, una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione, delle relative circostanze e delle responsabilità personali.
Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione aziendale, e può farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato ovvero da un dirigente della Rappresentanza Sindacale Aziendale.
L'eventuale comminazione del provvedimento disciplinare deve essere notificata per iscritto al lavoratore nel termine ordinatorio di dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. L'azienda che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno".
[39] Art. 32 Istituti riservati all'area nazionale
Fanno inoltre parte della competenza nazionale le seguenti problematiche:
- AIDS;
- volontariato;
- handicap;
- etilismo.
[40] Art. 33 Contrattazione di secondo livello
Il testo dell’art.33 è sostituito come segue:
Al fine di adeguare gli assetti contrattuali al contenuto del Protocollo 23/7/93 che si intende integralmente richiamato, si conviene che gli assetti contrattuali prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale.
La contrattazione di secondo livello, come sopra prevista nello spirito della previgente prassi negoziale con particolare riferimento alle piccole imprese, sarà riferita ad erogazione strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Gli accordi di secondo livello, secondo quanto previsto dal Protocollo 23/7/93, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili, nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, nella seconda metà dell'arco temporale di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le richieste di rinnovo dell'accordo di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
- Nota a verbale (regime transitorio) -
Le parti stipulanti di eventuali accordi di secondo livello in scadenza nel primo biennio di vigenza del presente accordo provvederanno a raccordare i predetti accordi a quanto sopra previsto.
[41] Art. 35 Relazioni industriali, osservatorio
Dopo il V comma inserire il seguente:
"In considerazione, inoltre, di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e dell'importanza che una costante valorizzazione professionale delle risorse umane riveste, tale materia si pone come un'esigenza per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi ed i lavori dell'osservatorio. I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese;
- sviluppare professionalità più adeguate alle trasformazioni in atto;
- rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni;
- migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l'efficienza, l’efficacia e la produttività aziendale;
- valorizzare le potenzialità occupazionali favorendo l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e consentendo una maggiore flessibilità nell'impiego professionale dei lavoratori.
Alla luce di queste indicazioni, progetti e di queste esigenze si concorda altresì sulI'utilità, con riguardo alle particolari situazioni locali, di attivare, tramite gli strumenti messi a disposizione anche dalla C.E.E., appositi programmi di formazione presso le strutture pubbliche esistenti a livello locale.
In ordine all'attuazione dei programmi predetti potrà valutarsi l'opportunità di coinvolgere, al fine di realizzare ogni utile sinergia, gli enti locali e gli operatori anche turistici la cui attività e sviluppo siano collegati alla presenza nel territorio delle strutture funiviarie, attraverso la costituzione, là ove possibile, di enti bilaterali che comunque dovranno raccordarsi con quelli previsti dagli accordi interconfederali".
[42] Art. 40 AIDS, volontariato, handicap
Le imprese considereranno con attenzione, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, con le caratteristiche della propria attività produttiva e nel rispetto delle normative di sicurezza, la possibilità di facilitare le richieste avanzate:
- ai sensi della legge 5/6/90, n. 135, da lavoratori che risultino affetti da informazioni da HIV;
- ai sensi della legge 11/8/91, n. 266, da lavoratori che partecipano ad organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri prefettizi;
- ai sensi della legge 5/2/92, n. 104, da lavoratori che assistono parenti portatori di handicap in situazione di gravità.
- Nota a verbale -
Le parti si danno atto che, al fine di operare una ricognizione più articolata delle normative predette nonché di quelle di cui agli artt.37 e 38, si incontreranno a partire dal settembre 1994.
[43] Art. 40 Disposizioni generali
È abrogata la "dichiarazione a verbale".
[44] Art. XXXX (Nuovo) Etilismo
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i Servizi Sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
L'aspettativa prevista dal comma 2 costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto. Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
[45] Art. 41 Decorrenza e durata
Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:
«In conformità a quanto in materia previsto dal protocollo 23/7/93, il presente contratto, salvo diverse decorrenze previste nei singoli articoli, entra in vigore l’1/5/94 ed avrà efficacia fino al 30/4/96 per quanto concerne l'istituto delle retribuzioni minime base e fino al 30/4/98 per i rimanenti istituti.
La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune. Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell'occupazione, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l'unione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dell’andamento delle retribuzioni.
Qualora, con riferimento agli istituti predetti, non sia disdettato da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima delle scadenze sopra indicate, si intenderà rinnovato di anno in anno e così di seguito.
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni correnti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette".
- Dichiarazioni a verbale -
"Le parti, in relazione alle tematiche inerenti le cd. "attività usuranti" di cui all'art.3, comma 1, lettera f), della legge 23/10/92, n. 421 e al D.Lgs. 11/8/93, n. 374, considerata la novità della materia e preso atto che la stessa è in fase di approfondimento, quanto ad ambiti di applicazione e ad effetti sul costo del lavoro, in sede confederale, si riservano di formulare valutazioni e di esperire ogni più opportuna iniziativa in merito, alla luce dei necessari chiarimenti e del futuro assetto del sistema previdenziale nel suo complesso".
[46] Clausola finale
Le parti preso atto che nel Protocollo del 23/7/93 è stata concordata l'istituzione di nuove rappresentanze sindacali aziendali denominate R.S.U., in luogo delle esistenti, e che con l'accordo confederale del 20/12/93 è stata configurata la disciplina di riferimento per la costituzione dei nuovi organismi, si impegnano a riprendere il negoziato, a partire dal mese di settembre 1994, per giungere ad una definizione per il settore del relativo regolamento negoziale.
In tale occasione le parti si impegnano altresì alla sistemazione delle disposizioni del contratto nazionale, a parità di trattamento legislativo e contrattuale nonché a parità di costi per l'azienda.
[47] TABELLE
[48] TABELLA A - Retribuzione minima base
La retribuzione minima base della classificazione unica dei lavoratori di cui al precedente art.3 C.C.N.L. 26/7/94 è determinata nelle seguenti misure:
+---------+-----------+-------------+-------------+--------------+
| Livelli | Parametri | In vigore | In vigore | In vigore |
| | | dall’1/9/94 | dall’1/5/95 | dall’1/11/95 |
+---------+-----------+-------------+-------------+--------------+
| 1° S | 210 | 1.241.000 | 1.306.000 | 1.349.500 |
+---------+-----------+-------------+-------------+--------------+
| 1° | 195 | 1.152.500 | 1.213.000 | 1.253.000 |
+---------+-----------+-------------+-------------+--------------+
| 2° | 176 | 1.040.000 | 1.094.500 | 1.131.000 |
+---------+-----------+-------------+-------------+--------------+
| 3° | 160 | 945.500 | 995.000 | 1.028.000 |
+---------+-----------+-------------+-------------+--------------+
| 4° | 145 | 857.000 | 902.000 | 932.000 |
+---------+-----------+-------------+-------------+--------------+
| 5° | 130 | 768.000 | 808.500 | 835.500 |
+---------+-----------+-------------+-------------+--------------+
| 6° | 120 | 709.000 | 746.000 | 771.000 |
+---------+-----------+-------------+-------------+--------------+
| 7° | 100 | 591.000 | 622.000 | 642.500 |
+---------+-----------+-------------+-------------+--------------+
Le sopraindicate retribuzioni minime base si applicano, negli importi indicati per ciascun livello, al personale in forza alle rispettive scadenze.
Ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato in forza alla data di stipula del presente accordo sarà corrisposta, unitamente alle competenze del mese di agosto 1994, una somma forfettaria lorda a titolo di una tantum, che non avrà effetti su alcun istituto legale e contrattuale, salvo che ai fini previdenziali ed al computo del T.F.R., così riparametrata per livello:
+---------+---------+
| Livelli | Importi |
+---------+---------+
| 1° S | 434.500 |
+---------+---------+
| 1° | 403.500 |
+---------+---------+
| 2° | 362.000 |
+---------+---------+
| 3° | 331.000 |
+---------+---------+
| 4° | 300.000 |
+---------+---------+
| 5° | 269.000 |
+---------+---------+
| 6° | 248.000 |
+---------+---------+
| 7° | 207.000 |
+---------+---------+
Per i predetti lavoratori assunti dall’1/5/ al 31/8/94 l'una tantum verrà riproporzionata in base ai mesi di effettivo servizio. La frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario viene considerata come mese intero.