CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DEL CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA SEDE DI AMENDOLARA (CS) – LOCALITÀ TORRE SPACCATA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DEL CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA SEDE DI AMENDOLARA (CS) – LOCALITÀ TORRE SPACCATA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA XXXXX XXXXX
CIG: 865561791A (FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE) CIG: 86792030E5 (IMPIANTO ELETTRICO E CABLAGGIO STRUTTURATO)
Sommario
Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 ‐ FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO ‐ OPERE COMPRESE ‐ VARIAZIONI AL PROGETTO
.....................................................................................................................................................3
ART. 3 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 4
ART. 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 4
ART. 5 – CONTROLLI 4
ART. 6 – PAGAMENTI 5
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 6
ART. 8 – TERMINE PER L’ESECUZIONE – PENALI 6
ART. 9 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 7
ART. 10 – GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA 8
ART 11 – SUBAPPALTO 8
Art. 11.1 Responsabilità in materia di subappalto 10
ART. 12 – PIANI DI SICUREZZA 11
ART. 13 – ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI 11
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 15 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO 13
ART. 16 – CONTROVERSIE 14
ART. 17 ‐ ONERI DIVERSI 14
ART. 18 – NORME FINALI 14
Contratto per la fornitura e posa in opera dell’impianto di climatizzazione, dell’impianto elettrico e del cablaggio strutturato presso la sede di Amendolara (CS) – località Torre Spaccata della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx
CIG: 865561791A (fornitura e posa in opera impianto di climatizzazione) CIG: 86792030E5 (impianto elettrico e cablaggio strutturato)
TRA
• Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx il quale interviene in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Napoli, Villa Comunale SNC, in nome e per conto della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx – codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
• Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Lagonegro il 30/10/1961 codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
– con residenza in xxx Xx Xxxxxx Xxxxxx, xxx – Xxxxxxxxxx (XX) in qualità dei legale rappresentante dell’impresa Fabam Impianti s.r.l. con sede in xxxxx xxxxx xxxxxxx, 000 – Xxxxxxxxxx (XX), P.IVA 02186440786
La Fabam Impianti s.r.l. ‐ codice fiscale 02186440786 ‐ partita I.V.A. n. 02186440786 ‐ d’ora innanzi sarà indicata come CONTRAENTE.
Premesso che:
• con Determina del Direttore Generale n. 155 del 24‐03‐2021 è stato determinato l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020 per la fornitura e posa in opera dell’impianto di climatizzazione, dell’impianto elettrico e del cablaggio strutturato presso la sede di Amendolara (CS) – località Torre Spaccata della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx per un importo totale pari ad euro 149.025,15 + IVA così ripartito:
CIG: 865561791A (fornitura e posa in opera impianto di climatizzazione): euro 75.000,00 + IVA CIG: 86792030E5 (impianto elettrico e cablaggio strutturato) euro 74.025,15 + IVA.
• sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
• ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la Società Fabam Impianti s.r.l. si è costituita fideiussore con polizza n. 2321868 emessa in data 13/02/2021 dalla compagnia COFACE, nell’interesse dell’impresa esecutrice ed a favore della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la Società si riterrà obbligata in solido con l’impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
• nei confronti del rappresentante dell'impresa, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Lagonegro il 30/10/1961, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
le parti, come sopra rappresentati, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera dell’impianto di climatizzazione, dell’impianto elettrico e del cablaggio strutturato presso la sede di Amendolara (CS) – località Torre Spaccata della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx.
Le opere oggetto del presente contratto sono quelle risultanti o desumibili dal progetto redatto dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx (ns protocollo 123/B4 del 13‐01‐2021), già trasmesse al CONTRAENTE e da questi formalmente accettate.
Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, nel corso dell’appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 2 ‐ FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO ‐ OPERE COMPRESE ‐ VARIAZIONI AL PROGETTO
L’appalto è dato a misura, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 59 comma 5bis d.lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii. nel rispetto del computo metrico predisposto in sede di progettazione e dei ribassi offerti dal contraente con formale preventivo.
Il quadro economico è il seguente:
Descrizione dei lavori | Importo |
Fornitura e posa in opera impianto di climatizzazione | Euro: 75.000,00 Costi della sicurezza aziendali euro 1000,00 Costi della manodopera euro 20000,00 |
Fornitura e posa in opera impianto elettrico e cablaggio strutturato | Euro: 74.025,15 Costi della sicurezza aziendali euro 2000,00 |
Le opere, come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto esecutivo a base d'appalto. Sono compresi nel prezzo offerto dal CONTRAENTE tutti gli oneri necessari o anche semplicemente utili, le attività, le prestazioni, le forniture e le provviste per dare l’opera compiuta a regola d’arte nei tempi e nei termini di contratto.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dal CONTRAENTE se non è disposta dal R.U.P. e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 106 d.lgs. n.50/2016 e xx.xx. e ii.
In caso d’inadempienza è previsto il ripristino delle opere secondo il progetto approvato, a carico del CONTRAENTE, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.
In caso di occorrenza delle condizioni di cui all’articolo 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.
Sono ammesse varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 149 d.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii.
Il CONTRAENTE ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel Contratto.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al CONTRAENTE l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo dell’art. 149 d.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii.
ART. 3 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
La programmazione dell’esecuzione dei lavori è stata concordata da CONTRAENTE e dalla D.L. tenendo conto della specificità e della complessità dei lavori da effettuare e costituisce parte integrante del presente contratto.
Nel programma sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
ART. 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Gli atti contabili e i documenti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
ART. 5 – CONTROLLI
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico‐contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:
• verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
• provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.
ART. 6 – PAGAMENTI
Ai sensi del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30% da corrispondere all’appaltatore dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
I certificati di pagamento sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art.106, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il pagamento degli importi dovuto per l’avvenuta esecuzione dei lavori in appalto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, c.2, del Codice Civile.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 8 – TERMINE PER L’ESECUZIONE – PENALI
I lavori devono comunque avere inizio entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il tempo per l'esecuzione è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale giornaliera di €.0,5 (zero/cinque) per mille dell’importo netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
ART. 9 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art.1382 del Codice Civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto
degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
ART. 10 – GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di aggiudicazione.
Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art.103, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa n. 2017/03/2285361 per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, ai sensi dell'art.103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., emessa il 25/11/2020 da REALE MUTUA.
ART 11 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo di contratto per la categoria prevalente, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16), modificato dal D.L. n.32 del 18 aprile 2019, così come prorogato dall’art. 13, comma 2, del D.L. 183/2020 (fino al 31/12/2021).
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 Dlgs.50/2016 e
s.m.i. del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
• che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto (art. 105, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.).
che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
‐ se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
L’affidamento di lavori in subappalto o comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto
n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 11.1 Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del contratto di affidare.
5. Non si configurano come subappalti le attività elencate dell’art. 105 comma 3 del Codice dei contratti, per le quali occorre effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
7. L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. L’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nel caso di pagamento diretto al subappaltatore nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice dei Contratti, modificato dal D.L. n.32/2019.
ART. 12 – PIANI DI SICUREZZA
L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
ART. 13 – ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI
Art.13 ‐ Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori L'appaltatore è obbligato:
• ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
• a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
• ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n.68/1999.
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, e fatte salve le ipotesi espressamente contemplate nella documentazione di gara, la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
• mancata consegna dei Lavori per causa dell’Esecutore;
• mancato inizio dei Lavori entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi;
• conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dei Lavori oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
• conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dei Lavori comportante l’applicazione di penali di un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’intero ammontare netto contrattuale;
• esito negativo del Collaudo;
• abbandono del cantiere per oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi;
• mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, pareri, licenze, concessioni nulla‐osta, assensi, comunque denominati, occorrenti per l’avvio e l’esecuzione dei Lavori, per fatto imputabile all’Esecutore;
• mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
• mancato rispetto della normativa vigente in materia di bonifica e smaltimento dei rifiuti e, in particolare, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei Lavori;
• mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle polizze assicurative di cui ai precedenti articoli;
• reati accertati e sospensione e decadenza dell’attestazione di qualificazione ai sensi degli articoli 38 e 135 del Codice;
Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all’Esecutore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r. entro 10 giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Stazione Appaltante.
Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Esecutore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Stazione Appaltante dallo scioglimento del Contratto /ivi comprese le maggiori spesi per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti dalla Stazione Appaltante medesima.
ART. 15 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo.
Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
ART. 16 – CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.205 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia /alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
ART. 17 ‐ ONERI DIVERSI
Ai sensi degli artt.105, c.9 e art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
• a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
• a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
ART. 18 – NORME FINALI
Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 149.025,15 oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. n.633/1972 e s.m.i.
Di quanto sopra viene redatto il presente atto che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art.1, c.1, lettera s) del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
Per la Stazione Appaltante Per il Contraente
Il Direttore Generale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx