CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DI PARTE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA TUTELA E AL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA DI CUI ALLA L.R. 27/2000 NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE.
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DI PARTE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA TUTELA E AL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA DI CUI ALLA L.R. 27/2000 NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE.
L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno _ del mese di _ , in Carpi (MO), presso il competente Ufficio del Settore Ambiente del Comune di Carpi;
FRA
il/la sig./sig.ra , che interviene in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Carpi, incaricato/a per il gattile dell'Unione delle Terre d'Argine, con sede in Carpi – via X. Xxxxxxx n. 2, incaricato/a dalla Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine con delibera n. 66 del 22.12.2010 (C.F./P.I. 03069890360) a sottoscrivere la presente convenzione, parte che qui di seguito, per brevità, potrà essere qualificata come “Unione” o “Amministrazione”;
E
l’Associazione zoofila denominata _, che in seguito sarà chiamata “Associazione” o “Associazione convenzionata”, C.F./P.I. , con xxxx xxxxxx xx ( ), xxx x.
, xxxxxxxx nel Registro Regionale del Volontariato dal _ , rappresentata da , residente a _ _ ( ), via n. , in qualità di _ dell’Associazione stessa;
PREMESSO
• che la Legge 14 Agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii. e la L.R. 07.04.2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e ss.mm.ii., affidano alla competenza dei Comuni l’esercizio di una serie di attività, specificate dalla legge medesima, connesse alla tutela e controllo della popolazione felina;
• che per l’esercizio delle attività rientranti nelle suddette competenze, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della
L.R. 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e ss.mm.ii. , i comuni possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di associazioni aventi finalità zoofile e animaliste, previa stipula di apposita convenzione;
• che la legge 11 Agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e ss.mm.ii., riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
• che la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con la L.R. 21 febbraio 2005 n. 12 e ss.mm.ii. “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37”, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, ha disciplinato i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, ivi compresa la possibilità di stipulare convenzioni per l’erogazione di prestazioni ed attività (art. 13), stabilendo, al contempo criteri di priorità per la scelta delle organizzazioni, finalizzati a comprovarne l’attitudine e la capacità operativa (art. 14);
• che l’Unione, con delibera di Giunta n. 66 del 22.12.2010 “Esercizio delle competenze in materia di tutela e controllo della popolazione felina di cui alla L.R. 27/2000. Conferma degli indirizzi per la selezione dell’associazione zoofila con cui collaborare nell’esecuzione di parte delle attività”, ha confermato, fino a diversa determinazione, la volontà di avvalersi, per l’esecuzione delle suddette attività, di un’associazione zoofila senza finalità di lucro, previa stipula di apposita convenzione;
• che con Determinazione dirigenziale n. 560 del 23/06/2017, in conformità alla citata L.R. 12/2005, l’Unione ha approvato:
– le procedure per la selezione dell'associazione zoofila con cui stipulare apposita convenzione per l’esercizio di parte delle attività rientranti nelle competenze attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/00 in materia di tutela e controllo della popolazione felina;
– i criteri di priorità e parametri di valutazione per la scelta dell'associazione zoofila;
– lo schema di convenzione teso a regolare i rapporti fra Unione e Associazione zoofila;
• che l’Unione, dopo avere espletato le procedure di selezione previste, con Determinazione dirigenziale n.
del _ ha attribuito all’Associazione parte delle attività connesse alla tutela e controllo della popolazione felina di cui alla L.R. 27/2000 per il territorio dei Comuni dell’Unione.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
La convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, come meglio dettagliato nel disciplinare allegato:
- gestione delle colonie feline censite sul territorio dei Comuni dell’Unione e aggiornamento del censimento;
- recupero e custodia temporanea nella struttura di ricovero (gattile) ubicata in xxx Xxxxxxxx x. 0, xxxxxxxx
X. Xxxxxx xx Xxxxx, dei gatti il cui stato di disagio e/o malessere ne limiti o impedisca l’autosufficienza e le attitudini etologiche alla sopravvivenza;
- inserimento permanente, nella suddetta struttura, dei soli esemplari per i quali non risulti possibile, per ragioni di ordine sanitario o etologico, il collocamento in colonie feline;
- attività complementari, collaterali e di carattere amministrativo funzionali all’esercizio di quelle specificate ai punti precedenti.
Le suddette attività sono svolte ad esclusivo beneficio dei Comuni dell'Unione (Carpi, Novi di Modena, Soliera e Campogalliano), i quali compartecipano proporzionalmente alle spese secondo le seguenti quote: Carpi 66%, Novi di Modena 11%, Soliera 15%, Campogalliano 8%.
Le attività oggetto di convenzione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente atto e dalla vigente legislazione in materia di controllo della popolazione felina, con particolare riferimento alle seguenti norme:
- D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” e ss.mm.ii.;
- Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 07.04.2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina” e ss.mm.ii.;
- Circolare Ministero Sanità 19.03.1992 n. 9;
- Circolare Ministero Sanità 12.08.1993 n. 33;
- D.M. 14.10.96 “Norme in materia di affidamento dei cani randagi” e ss.mm.ii.;
- Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria, in vigore dal 04.07.1991;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii.;
- Legge 29.07.2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” con particolare riferimento all’ art. 31 recante modifiche agli artt. 177 e 189 del D.Lvo n. 285/92 in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 aprile 2013 n. 49 “Recepimento dell’accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 16 Settembre 2013 n. 1302 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”.
Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le eventuali direttive e/o disposizioni, non espressamente previste dal presente atto e comunicate per iscritto all’Associazione attraverso circolari e/o note di servizio, emanate dall'Unione o dal Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio, finalizzate a garantire il buon andamento della gestione.
Art. 2 - Finalità
Le attività di tutela e controllo della popolazione felina oggetto della convenzione sono svolte, nel rispetto dei principi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e nell'ambito delle competenze attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/2000, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo felino, di favorire la corretta convivenza
uomo/animale e di garantire il benessere degli animali presenti nelle colonie feline e di quelli ospitati nel gattile.
Art. 3 - Attività di competenza dell’Associazione
Le attività di competenza dell’Associazione e le modalità di svolgimento delle stesse, sono descritte nell’Allegato 1 al presente atto, “Disciplinare per la gestione delle attività connesse al servizio di tutela e controllo della popolazione felina”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutte le attività convenzionate saranno svolte in stretta collaborazione con l’Unione e con il Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio, e saranno rese ad esclusivo beneficio dei Comuni dell’Unione.
Eventuali attività rese al di fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con utilizzo di mezzi, attrezzature e strutture messe a disposizione dall'Amministrazione ai sensi della presente convenzione, potranno essere svolte esclusivamente previo rilascio di specifica autorizzazione, scritta o verbale, dell'Unione, che stabilirà anche le modalità di esecuzione e l'eventuale possibilità di far rientrare tali attività nell'ambito di quelle soggette a rimborso spese; in caso di mancata segnalazione e relativa autorizzazione, le attività svolte saranno a totale carico dell'Associazione.
Art. 4 – Ulteriori impegni dell’Associazione
Oltre a quanto previsto in Allegato 1 al presente atto, l’Associazione, nello svolgimento delle attività affidate, si impegna a:
1. Osservare pienamente quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di controllo della popolazione felina, dalla presente convenzione, nonché dalle eventuali direttive e disposizioni emanate dall'Unione o dal Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio, per garantire il buon andamento della gestione.
2. Instaurare stretti rapporti di collaborazione con l’Unione, a cui dovrà rendere conto dell’attuazione delle attività affidate, e con il Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio, a cui dovrà fare riferimento per gli aspetti sanitari e per ogni altro adempimento richiesto dal Servizio stesso in relazione alle vigenti normative in materia di tutela e controllo della popolazione felina.
3. Svolgere con continuità, per il periodo concordato, le attività oggetto di convenzione.
4. Utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e, prioritariamente, quelli residenti nei Comuni per i quali vengono svolte le attività affidate.
In particolare, per la prestazione delle attività convenzionate, l’Associazione metterà a disposizione
n. volontari (anche a rotazione).
Secondo necessità potranno essere utilizzati anche uno o più operatori regolarmente assunti, purché le attività oggetto del rapporto convenzionale siano svolte con l’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari, come previsto dall’art. 13, co. 3, lettera a) della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato….”.
5. Dare immediata comunicazione all’Unione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché delle eventuali sostituzioni degli addetti (volontari e/o operatori assunti).
6. Comunicare all’Unione e al Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio il nominativo del Medico Veterinario che assumerà le funzioni di responsabile dell’assistenza sanitaria (Direttore Sanitario).
7. Comunicare all’Unione i nominativi delle persone che saranno, in via esclusiva, adibite all'utilizzo dell’Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA).
8. Garantire che gli addetti inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste.
9. Garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266, come da polizza/e n. __ _ stipulata/e con la Compagnia di Assicurazione _ .
10. Garantire, per il personale eventualmente assunto, il pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di quella in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
11. Collaborare con l’Unione e con la Regione per l’organizzazione di corsi di istruzione e aggiornamento per gli operatori e per i volontari addetti ai servizi per il controllo della popolazione felina.
12. Garantire l’autosufficienza nella gestione ordinaria della struttura e delle attività, con obbligo di presentare annualmente il bilancio di previsione e il conto consuntivo (con dettaglio delle spese e delle entrate), nonché, a richiesta dell’Unione, relazioni dettagliate in merito alle attività svolte e proposte inerenti eventuali progetti di sviluppo.
13. Destinare le eventuali offerte di terzi pro-gattile per finanziare, prioritariamente, le attività previste dal presente atto e, in subordine, gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall’Associazione in collaborazione con l’Unione e volti a migliorare i servizi (ad esempio: campagne pubblicitarie per favorire le adozioni, ecc). Delle entrate suddette, dovrà essere fornito rendiconto all’Unione.
Art. 5 - Impegni dell’Unione
L’Unione si impegna a:
1. Mettere a disposizione dell’Associazione le seguenti aree, strutture, attrezzature e mezzi di proprietà dell’Amministrazione Pubblica:
- area adibita a gattile, ubicata in xxx Xxxxxxxx x. 0, xxxxxxxx X. Xxxxxx xx Xxxxx, comprese tutte le strutture, arredi, attrezzi e impianti ivi presenti;
- fabbricato adibito ad isolamento gatti, posto nell’area di pertinenza del gattile, xxx Xxxxxxxx x. 0, xx. 66, map. 202;
- locali adibiti a ufficio dell’Associazione e a degenza post-operatoria dei gatti, posti nel fabbricato ubicato in Carpi, xxx Xxxxxxxx x. 0/X, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 4;
- locali ad uso comune (corridoio, bagno, antibagno, ripostiglio/vano tecnico), posti nel medesimo fabbricato, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 3 (parte);
- n. 1 automezzo di servizio per trasporto animali e alimenti nelle colonie presenti sul territorio di riferimento;
- quant’altro specificato in eventuale verbale di consistenza, predisposto, ove necessario, successivamente alla stipula della presente convenzione.
2. Mettere a disposizione, previa valutazione delle effettive necessità e disponibilità (da formalizzare con atto dirigenziale), altre strutture, mezzi e attrezzature non comprese nei punti precedenti, utili al corretto svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
3. Fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l’Associazione, che è tenuta ad assicurare la partecipazione dei volontari alle iniziative di cui sopra.
4. Collaborare con l’Associazione, anche attraverso eventuali impegni finanziari specifici, secondo disponibilità di bilancio, nella progettazione e realizzazione di campagne divulgative, promozionali ed educative in materia di tutela degli animali, rivolte ai cittadini del territorio di competenza e organizzate, preferibilmente, in modo congiunto con l’Associazione a cui sono affidate le attività di tutela e controllo della popolazione felina.
5. Xxxxxxxx l’Associazione a far parte della Consulta per l’Ambiente, nonché a consultare l’Associazione in occasione di scelte inerenti le problematiche connesse alla presenza in ambiente urbano degli animali da affezione, per rendere effettivo, nei confronti dell’Associazione, il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale del volontariato.
Art. 6 – Rimborso spese
1. Per lo svolgimento delle attività convenzionate l’Unione si impegna a rimborsare all'Associazione, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L. 266/91 e ss.mm.ii. "Legge quadro sul volontariato" e dell’art. 13 comma 3 lettera d) della LR 12/2005 e ss.mm.ii., le spese rientranti nell’elenco seguente, fino ad un massimo annuo complessivo non superiore a euro 71.500,00, pari a euro 143.000,00 massimi nel periodo 01/08/2017-31/07/2019, corrispondente a circa il 46,50% del totale delle spese sostenute per lo svolgimento delle medesime attività nel biennio 2015-2016 dall’Associazione allora convenzionata.
Voci di spesa ammesse a rimborso
A. Spese generali di funzionamento quali:
- Carburante, bollo e assicurazione del veicolo assegnato
- Manutenzioni ordinarie
- Utenze (telefono, luce, acqua e gas)
B. Personale eventualmente assunto
C. Coperture assicurative
D. Assistenza veterinaria, farmaci, vaccini e materiale ambulatoriale vario
E. Alimentazione animali
F. Pulizie, disinfezioni e disinfestazioni
G. Materiale vario di consumo
2. Le spese di bollo e di assicurazione del veicolo assegnato, di proprietà dell’Amministrazione, e le spese inerenti la tariffa rifiuti saranno interamente e direttamente sostenute dall’Unione; le spese per l’approvvigionamento del carburante saranno invece sostenute dall’Unione nella misura massima di euro 2.500,00; la somma eccedente tale cifra sarà a carico dell’Associazione e sarà detratta dal rimborso massimo annuo riconosciuto.
3. Le spese sopra elencate si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall’Associazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all’Associazione per spese sostenute nello svolgimento di attività presso strutture o territori diversi.
4. Nelle spese generali di funzionamento rientrano tutte le spese sostenute dall'Associazione per le utenze specificate in elenco e per le manutenzioni ordinarie di aree, strutture, fabbricati, mezzi, attrezzature, impianti ecc., utilizzati per lo svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione, mentre restano a carico dell’Unione le spese inerenti le manutenzioni straordinarie.
5. Tutte le spese sostenute dall’Associazione per l’esecuzione delle attività convenzionate dovranno essere debitamente documentate. Eventuali spese non documentabili potranno essere rimborsate esclusivamente dietro presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente dell’Associazione, che si assumerà la responsabilità amministrativa, civile e penale di quanto dichiarato; la dichiarazione dovrà riportare le motivazioni che non consentono di documentare la spesa.
L’importo complessivo delle spese non documentabili dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (massimo 5% del totale rimborsabile).
6. Entro i limiti quantitativi sopra definiti, i rimborsi delle spese sostenute dall’Associazione saranno liquidati entro 30 giorni dall’accettazione di specifica richiesta, corredata di idonea documentazione giustificativa, (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della documentazione giustificativa), da presentare con cadenza, di norma, mensile.
7. L’Amministrazione, inoltre, si riserva la possibilità di valutare, fatte salve le disponibilità di bilancio, l’eventuale erogazione di rimborsi straordinari, entro il limite massimo del 5% del totale delle spese ammesse a rimborso (Euro 143.000,00), per eventi straordinari e non prevedibili che determinino un oggettivo incremento delle spese rispetto all’importo massimo indicato al punto 1 del presente articolo. A titolo esemplificativo, possono rientrare nelle casistiche suddette: eventi riconducibili a problematiche di natura igienico-sanitaria (es. epidemie verificatesi all’interno della struttura); eventi che determinino ingressi massivi di animali all’interno della struttura (es. calamità naturali, problematiche di natura sociale, ecc.); altro da valutare di caso in caso. L’evento e le cause che determinano l’incremento di spesa devono essere adeguatamente motivati tramite relazione scritta del Presidente dell’Associazione, corredata del rapporto del Direttore Sanitario della struttura, contenente il dettaglio delle spese aggiuntive e straordinarie sostenute/da sostenere.
Art. 7 - Mantenimento e manutenzioni delle dotazioni assegnate
Per quanto riguarda il mantenimento e la manutenzione delle dotazioni assegnate, si assumono i seguenti impegni reciproci:
a. l’Associazione si impegna a mantenere in perfetta efficienza le strutture, le attrezzature, i mezzi, gli arredi e ogni altra dotazione, di proprietà dell'Amministrazione e assegnata all’Associazione nell’ambito
dei rapporti convenzionali, evitandone l’uso improprio ed effettuando tempestivamente le manutenzioni ordinarie necessarie;
b. le manutenzioni ordinarie sono a carico dell’Associazione, che ne curerà l’esecuzione e la liquidazione delle spese. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le stesse vengano eseguite a cura dell'Amministrazione, si provvederà al recupero delle somme impiegate detraendole dalla quota ammessa a rimborso;
c. l’Associazione s’impegna, altresì, ad individuare idonei programmi di manutenzione straordinaria da sottoporre all’approvazione ed esecuzione dell'Amministrazione, nonché a indicare eventuali esigenze di integrazione/ampliamento delle strutture stesse, che saranno valutate dall'Amministrazione e realizzate secondo disponibilità di spazi e di risorse economiche;
d. in particolare, per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, fatto salvo quanto specificato in Allegato 7 per i casi eccezionali ivi contemplati, le esigenze d’intervento, se presenti, dovranno essere fatte pervenire all’Amministrazione almeno a cadenza trimestrale (primo trimestre: 31 marzo), tramite invio di elenchi contenenti la descrizione puntuale degli interventi necessari, in modo da consentire all’Amministrazione la programmazione degli stessi;
e. le manutenzioni straordinarie sono a carico dell’Amministrazione che ne curerà direttamente l’esecuzione (salvo quanto specificato in Allegato 7 per i casi eccezionali ivi contemplati) e la liquidazione delle spese;
f. per la suddivisione degli interventi fra manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all’elenco in Allegato 6. Le voci elencate in tale allegato sono da intendersi a titolo esemplificativo, nel senso che eventuali interventi non compresi nella lista saranno di volta in volta valutati e attribuiti, in accordo fra Amministrazione e Associazione, all’una o all’altra categoria;
g. è assolutamente vietato apportare modifiche strutturali ai fabbricati e all'assetto delle aree di pertinenza senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione;
h. l’Amministrazione si riserva di rivalersi nei confronti dell’Associazione nel caso di danni o avarie alle strutture, aree, mezzi, arredi, attrezzature, ecc. provocati da dolo o uso improprio, secondo quanto previsto all’art. 11 della presente convenzione, fatta salva l'eventuale applicazione delle penali ivi previste;
Art. 8 - Competenze del Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio
Ai sensi di quanto previsto dalla LR 27/2000 e in relazione ai contenuti della presente convenzione, al Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio, compete:
- promuovere e collaborare ad iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie dei gatti che vivono in libertà;
- collaborare con l’Associazione e con l’Unione al censimento ufficiale e alla gestione delle colonie feline, monitorando e fornendo indicazioni in merito ad aspetti di natura igienico-sanitaria, epidemiologica ed etologica;
- effettuare, previa valutazione delle condizioni generali dell’animale, interventi di sterilizzazione per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà (colonie feline), sulla base dei programmi di cui agli art. 23 e 29 della LR 27/2000, provvedendo ad identificare gli individui sterilizzati con apposito microchip e a contrassegnare gli stessi in modo visibile (incisione a V all’esterno dell’orecchio destro). Saranno ammessi all’intervento di sterilizzazione solo animali provenienti da colonie feline presenti nel censimento ufficiale effettuato dall’Associazione ed in possesso dell’Az. USL locale;
- effettuare il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei gatti, al fine di verificarne l’idoneità igienico- sanitaria, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- collaborare con l’Unione e con la Regione per organizzare corsi di istruzione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi convenzionati;
- promuovere, in collaborazione con l’Unione, i servizi di controllo e tutela della popolazione felina sul territorio.
Art. 9 - Referenti
L’Unione e l’Associazione, all’inizio della gestione, individueranno ciascuna un proprio referente.
I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli addetti rispettino i diritti, la dignità e le esigenze degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative vigenti specifiche di settore e della presente convenzione. I referenti verificano lo svolgimento delle attività anche attraverso incontri periodici, visite sul
posto e colloqui con gli utenti, effettuati anche disgiuntamente, nonché, secondo necessità, mediante relazioni periodiche sull’attività svolta.
L’Unione è tenuta a comunicare immediatamente al referente nominato dall’Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
Il referente dell’Associazione è tenuto a comunicare all’Unione ogni evento che possa incidere negativamente sullo svolgimento delle attività convenzionate; in particolare ogni scostamento significativo nello svolgimento delle attività rispetto agli impegni assunti dall’Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione, deve essere tempestivamente segnalato al Referente dell’Unione.
Art. 10 - Durata
La presente convenzione ha validità fino al 31.07.2019.
L’eventuale rinnovo sarà soggetto alle disposizioni di legge vigenti al momento.
Art. 11 - Penali e garanzie
Per le violazioni ai patti convenzionali sono previste, a carico dell'Associazione, le seguenti penali:
1. euro 100,00 (cento) per ogni violazione accertata e contestata agli obblighi contenuti nella presente convenzione, nonché a quelli contenuti in eventuali direttive e/o disposizioni comunicate per iscritto all’Associazione ed emanate dall'Unione, o dal Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio, per garantire il buon andamento della gestione;
2. euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dalle eventuali direttive e/o disposizioni sopra menzionate;
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza e l’Associazione avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.
Le penali non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, oggettivamente valide e fondate
L’Amministrazione avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell’Associazione inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, delle attività non eseguite.
Le penali sono cumulabili fra loro; l'importo dovuto sarà automaticamente detratto dal/dai rimborso/i spese da liquidare successivamente alla formazione della sanzione.
A garanzia del corretto utilizzo delle strutture, aree, mezzi, arredi, attrezzature, impianti, ecc. di proprietà dell'Unione e dati in uso all'Associazione, quest'ultima, per la stipula della convenzione, deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo della convenzione. Per la costituzione della garanzia si applica quanto previsto agli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016. Su tale garanzia l'Unione, potrà rivalersi per ogni danno accertato e contestato per iscritto, salvo che l'Associazione, entro i termini stabiliti dall'’Unione, non provveda a propria cura e spese alla rimessione in pristino.
Qualora il danno superi l'importo garantito dalla polizza fidejussoria, e salvo che l'Associazione non provveda autonomamente, l'Unione detrarrà l'importo residuo del danno accertato dai rimborsi spese da liquidare successivamente alla contestazione d'addebito.
Art. 12 - Norme sulla privacy
L’Unione delle Terre d’Argine, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti del gattile, designa l’Associazione responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
E’ fatto divieto all’Associazione e al personale volontario/dipendente impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
L’Associazione tratterà i dati personali e sensibili di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione delle attività previste dalla convenzione, in qualità di “titolare” ai sensi della Legge 196/2003 e ss.mm.ii, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.
La pubblicazione di eventuali prodotti multimediali e/o fotografie realizzati durante le attività svolte con utenti minori, è subordinata all’acquisizione di specifico documento liberatorio da parte dei genitori.
In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l’Associazione deve comunque fornire ogni informazione utile all’Amministrazione nell’adempimento della Legge n. 190/2012 e del successivo D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, ove applicabili.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l’Unione delle Terre d’Argine tratterà i dati personali forniti dall’Associazione esclusivamente per le finalità indicate nella presente convenzione. In qualunque momento l’Associazione potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, contattando il Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Carpi nella persona del Dirigente pro-tempore.
L’informativa completa denominata “Utenti Servizi Ambiente trasferiti all’Unione delle Terre d’Argine”, può essere consultata su xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx, oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213.
Art. 13 - Norme transitorie e finali
Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che l'Unione e/o il Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all’Associazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza.
L’Unione, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di ridurre in parte la convenzione nei casi di corrispondente contrazione parziale del servizio affidato, ovvero di recedere dalla convenzione medesima, dandone avviso all’Associazione mediante Raccomandata A.R. con un preavviso di mesi tre. In tal caso all’Associazione non compete alcun corrispettivo per il recesso.
La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Associazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute.
L’Associazione, su richiesta dell’Unione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione.
L'Unione, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Associazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli.
L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione.
Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte dell'Unione, sia da parte dell'Associazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto.
Le parti danno atto che non è prevista, da parte del Committente, la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, poiché non si rilevano rischi interferenziali tra l'Associazione e il personale del Committente o tra differenti appaltatori. Relativamente alle varie manutenzioni è ragionevole presumere che essi non possano superare i 5 uomini- giorno, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008. Per lo stesso motivo non sono previsti costi per la sicurezza interferenziali.
Le parti danno atto che il Presidente dell’Associazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 – comma 1 della Legge n. 266/1991.
Per l’UNIONE Per L’ASSOCIAZIONE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL PRESIDENTE SETTORE AMBIENTE DEL COMUNE DI CARPI
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DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE
AL SERVIZIO DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA
Premessa
Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conforme, con gli opportuni adattamenti legati alla realtà locale, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000” e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 e trasmesso dalla Provincia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015.
Il presente documento, in attesa del recepimento in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate all’art. 1, anche al fine di meglio definire i rapporti con l’Associazione convenzionata.
Definizioni
Ai fini del presente Disciplinare, si definisce:
- Addetto: persona che svolge le attività di cui al presente disciplinare, sia esso volontario, dipendente o prestatore d’opera (operatore).
- Adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un gatto proveniente da una struttura di ricovero autorizzata, con registrazione in anagrafe regionale degli animali d’affezione.
- Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.
- Affido: consegna temporanea del gatto ad un soggetto affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna dell’animale, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevoli che l’affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all’esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del gatto in caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria.
- Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione (ARAA): sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.
- Anagrafe Nazionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.
- Associazione convenzionata (o Associazione): Associazione avente finalità zoofile con cui l’Unione ha stipulato apposita convenzione ai sensi dell’art. 14, comma 3 della L.R. 27/2000 per la gestione delle attività connesse al servizio di tutela e controllo della popolazione felina.
- Colonia felina: si definisce colonia felina un luogo dove gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000.
- Formazione: insieme di strumenti forniti obbligatoriamente dall’Associazione convenzionata per informare e formare adeguatamente i volontari e gli operatori, affinché i rischi per la sicurezza e per la salute, e le specifiche competenze, così come le misure di prevenzione e protezione adottate, siano riconosciute e rispettate dagli addetti.
- Gatto identificato: gatto identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (artt. 8 e 9, L.R. 27/2000, DGR 139/2010).
- Gatto iscritto all’Anagrafe: gatto registrato all’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione (ARAA).
- Gatto vagante di proprietà: gatto con accesso all’esterno dell’abitazione di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà in caso di verifica.
- Oasi felina: struttura permanente di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono l’allontanamento degli animali in modo autonomo.
- Operatore: dipendente o prestatore d’opera specifica nell’ambito di un rapporto di lavoro comunque regolato.
- Referente di colonia felina: cittadino autorizzato e adeguatamente formato anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell’accudimento delle colonie feline.
- Responsabile dell’assistenza sanitaria (o Direttore Sanitario): laureato in Medicina Veterinaria iscritto all’Albo Professionale, che assicura le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi.
- Responsabile della gestione della struttura di ricovero per gatti: persona facente parte dell’Associazione convenzionata che ha il compito di coordinare le attività della struttura di ricovero.
- Servizio di Controllo/Tutela della popolazione felina: organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione delle presenza felina sul territorio.
- Struttura di ricovero per gatti: struttura, sia pubblica che privata, destinata al ricovero dei gatti gestita direttamente dai Comuni singoli o associati o da associazioni non a fini di lucro o Cooperative sociali o privati, con apposita convenzione.
- Volontario: colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell’art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte.
Art. 1 - Oggetto
Il presente documento disciplina le seguenti attività:
- gestione delle colonie feline censite sul territorio dei Comuni dell’Unione;
- recupero e custodia temporanea nella struttura di ricovero (gattile) ubicata in xxx Xxxxxxxx x. 0, xxxxxxxx
X. Xxxxxx xx Xxxxx, dei gatti il cui stato di disagio e/o malessere ne limiti o impedisca l’autosufficienza e le attitudini etologiche alla sopravvivenza;
- inserimento permanente, nella suddetta struttura, dei soli esemplari per i quali non risulti possibile, per ragioni di ordine sanitario o etologico, il collocamento in colonie feline;
- attività complementari, collaterali e di carattere amministrativo funzionali all’esercizio di quelle specificate ai punti precedenti.
In particolare l’Associazione convenzionata ha il dovere di perseguire i seguenti obiettivi:
a) assicurare la salute ed il benessere dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
b) promuovere la struttura di ricovero gatti quale punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale e quale centro servizi con l’obiettivo principale di reintegrare nella società il gatto ospitato in struttura;
c) incentivare la collaborazione e l’interazione di più soggetti, istituzionali e non (associazioni di promozione sociale, di volontariato, ecc.), a diverso titolo interessati nell’ambito dei servizi di tutela del benessere animale;
d) contribuire, mediante attuazione di programmi e progetti specifici concordati con l’Unione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura zooantropologica, a partire dalla costituzione di un sano equilibrio relazionale uomo-animale, mantenendo quali obiettivi principali l’adozione e la prevenzione dell’abbandono;
e) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, realizzando progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili.
Art. 2 - Luogo di esecuzione del servizio e strutture
L’Associazione ha l’obbligo di svolgere le attività convenzionate presso:
a) la struttura del gattile dell’Unione, sita in Carpi, xxx Xxxxxxxx x. 0, per quanto riguarda le attività di ricovero, custodia (temporanea o permanente), cura e sostentamento dei gatti e le attività d’ufficio.
Il gattile sorge in un'area di ca. 3.540 mq, ha una capienza totale massima di circa 350 gatti e si compone di vari edifici, con funzioni e forme differenti a seconda dei diversi usi. In particolare:
- area adibita a gattile, ubicata in xxx Xxxxxxxx x. 0, xxxxxxxx X. Xxxxxx xx Xxxxx, comprese tutte le strutture, arredi, attrezzi e impianti ivi presenti;
- fabbricato adibito ad isolamento gatti, posto nell’area di pertinenza del gattile, xxx Xxxxxxxx x. 0, xx.
66, map. 202;
- locali adibiti a ufficio dell’Associazione e a degenza post-operatoria dei gatti, posti nel nuovo fabbricato ubicato in Carpi, xxx Xxxxxxxx x. 0/X, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 4;
- locali ad uso comune (corridoio, bagno, antibagno, ripostiglio/vano tecnico), posti nel medesimo fabbricato, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 3 (parte);
b) l’intero territorio dell’Unione delle Terre d’Argine per quanto riguarda le attività di cattura e recupero gatti vaganti, randagi o feriti.
Art. 3 - Gestione degli addetti
E’ obbligo dell’Associazione garantire che tutte le attività convenzionate siano svolte da un numero sufficiente di addetti (volontari e/o eventuali operatori assunti) dotati di adeguate conoscenze e competenze in relazione alle specifiche attività a cui saranno adibiti.
L’Associazione convenzionata deve fornire l’elenco degli addetti, distinto fra volontari ed eventuali operatori assunti, con indicazione del ruolo attribuito a ciascuno, del relativo mansionario e delle competenze possedute. Tra le mansioni deve essere individuato anche il Responsabile della struttura e il Responsabile delle attività di cattura e recupero dei gatti randagi, vaganti, feriti o incidentati.
L’Associazione convenzionata deve fornire altresì il nominativo del Medico Veterinario incaricato della funzione di Direttore Sanitario della struttura.
La presenza dei volontari deve essere prevalente rispetto agli operatori, in quanto elemento di valore aggiunto in relazione al funzionamento della struttura. E’ compito del Presidente dell’Associazione convenzionata, del Responsabile della struttura e del Responsabile delle attività di cattura e recupero dei gatti randagi, vaganti, feriti o incidentati, in funzione dei rispettivi ruoli, coordinare e organizzare l’attività dei volontari, affinché l’apporto degli stessi possa costituire un valido supporto qualificante ai fini della gestione delle attività.
L’Associazione convenzionata ha altresì il dovere di garantire l’adeguata formazione di tutti gli addetti, siano essi volontari, dipendenti o prestatori d’opera. Le attività di formazione ed aggiornamento sono a carico dell’Associazione che è obbligata a partecipare anche agli eventuali interventi formativi organizzati dalle istituzioni territorialmente competenti. Le attività di formazione debbono essere realizzate mediante percorsi specifici (istruzioni interne, corsi di formazione e percorsi di affiancamento) rivolti agli addetti, con particolare riferimento alle mansioni di ciascuno. Le attività di cui sopra devono essere documentabili e possono essere oggetto di verifica da parte delle Autorità preposte al coordinamento, alla vigilanza e al controllo di cui all’art. 13 del presente Disciplinare.
E’ fatto obbligo all’Associazione di garantire, nell’ambito delle attività svolte dagli addetti, il pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del presente Disciplinare in materia di sicurezza.
Art. 4 - Animali recuperati, custoditi e ricoverati
Nel gattile saranno ospitati gli animali per i quali sussiste l'obbligo di recupero, custodia e mantenimento ai sensi delle leggi vigenti.
Al momento dell’accesso alla struttura gattile l’animale deve essere accompagnato da uno dei seguenti documenti:
- Scheda di cattura/raccolta;
- Documento di consegna/rinuncia;
- Verbale attestante disposizioni di sequestro/ricovero da parte delle Autorità competenti in materia;
- Altri ed eventuali, in funzione di eventuali modifiche intervenute nella vigente normativa in materia;
Nella struttura sono ricoverati e custoditi i gatti con accertate abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere ed in ogni caso non reimmissibili in stato di libertà per comprovate ragioni di natura sanitaria, quindi ad esclusione dei gatti di colonia, in base a quanto stabilito dall’art. 29 comma 6 della LR 27/2000, secondo i seguenti criteri e modalità:
a) gatti morsicatori, su formale richiesta del Servizio Veterinario dell’Azienda USL, per il periodo di osservazione sanitaria di 10 gg., al termine del quale il gatto sarà restituito al proprietario, previo nulla osta del Servizio Veterinario stesso;
b) gatti oggetto di ordinanza di sequestro emessa ai sensi dell’art. 15 della LR 27/00, relativa a casi di detenzione o allevamento in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico o a situazioni di pericolo accertato;
c) gatti rinvenuti sul territorio dell’Unione in condizioni di pericolo, incidentati o traumatizzati, di cui non venga individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento, limitatamente al tempo strettamente necessario ad un recupero fisico tale da consentirne l’inserimento sul territorio di ritrovamento, la restituzione ai legittimi proprietari o l’affidamento ad eventuali richiedenti;
d) gatti appartenenti alle colonie feline, sottoposti nell’ambito dei piani di limitazione delle nascite a sterilizzazione da parte del Servizio Veterinario Az. USL, che necessitano di ricovero temporaneo presso la struttura, fino al superamento del periodo post-operatorio, per poi essere reinseriti nella colonia felina di provenienza;
e) gatti di colonia provenienti dal territorio dell’Unione qualora malati, feriti o non autosufficienti, su indicazione specifica del Servizio Veterinario Az. USL;
f) gatti rinunciati, provenienti da operazioni di ritiro dai proprietari, residenti o dimoranti nel territorio dell’Unione, che abbiano sottoscritto la richiesta di cessione. L'inserimento in struttura sarà disposto in base ad una apposita lista di attesa redatta e detenuta dall’Associazione.
I seguenti motivi costituiscono criteri di priorità per l'ammissione alla lista di attesa:
- ospedalizzazione di lunga degenza, sfratto, decesso del proprietario;
- gravi problemi di salute del proprietario derivanti dalla detenzione dell'animale (es. allergie), comprovati mediante certificazione medica.
In tutti i casi il periodo massimo di attesa non dovrà comunque superare indicativamente i 90 giorni dalla data della richiesta di cessione al gattile, formulata del proprietario.
Art. 5 - Recupero, cattura e trasporto gatti
L’Associazione ha l’obbligo di garantire il servizio di recupero e cattura dei gatti di cui all’art. 4 del presente Disciplinare, 365 giorni all’anno, con reperibilità 24 ore su 24 per gli animali incidentati, con metodi e strumenti che comportino il minor stress possibile per gli animali.
Come previsto dall’art. 3 del presente Disciplinare, è inoltre obbligo dell’Associazione garantire che gli addetti a tale servizio, siano essi volontari, dipendenti o prestatori d’opera, siano idonei ed adeguatamente formati in relazione allo svolgimento della suddetta mansione. Gli addetti dovranno essere necessariamente in possesso di una comprovata esperienza nel recupero e nella cattura di animali vaganti, feriti o in condizioni di pericolo, anche in relazione alla potenziale pericolosità dell’animale stesso. A tale proposito l’Associazione dovrà promuovere e garantire la frequenza degli addetti di cui sopra a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni competenti del territorio.
Per quanto riguarda i gatti di cui alla lettera c) del precedente art. 4, l’intervento di recupero deve essere svolto entro un tempo massimo di 6 ore dalla ricezione della segnalazione.
Il recupero degli animali di cui ai restanti punti del precedente articolo, deve invece essere effettuato nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati dal Servizio Veterinario dell’Az. USL competente.
L’intervento deve essere compiuto in modo sollecito ed essere documentato mediante compilazione di una specifica scheda di cattura/raccolta.
Qualora l’animale recuperato sia ferito o sia in condizioni di malessere fisico, gli addetti devono contattare immediatamente il Direttore Sanitario della struttura (o altro Medico Veterinario da esso incaricato), che presterà le cure urgenti necessarie, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario di cui all’art. 10 del presente Disciplinare.
Qualora il recupero/cattura si presenti particolarmente complesso o pericoloso, gli addetti dovranno richiedere l'intervento della Direzione Sanitaria, oppure del Servizio Veterinario dell’Az. USL di riferimento.
Onde evitare il rischio di contagio in caso di possibili malattie infettive, il trasporto deve avvenire con modalità che evitino la promiscuità tra animali provenienti da contesti diversi.
Gli automezzi utilizzati per il recupero devono essere a norma, in riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada.
L’Unione garantisce che la Polizia Municipale sia dotata di almeno un dispositivo per la lettura del microchip, funzionale allo svolgimento dei controlli previsti dalla Legge e si attiva affinché il Comando fornisca ai cittadini che ne fanno richiesta, adeguate informazioni ed indicazioni in merito al servizio di recupero, funzionali a ottimizzare la tempistica e le modalità del recupero stesso.
In tutti i casi sopra elencati:
- le spese per il recupero e per l’eventuale ricovero degli animali in struttura, saranno determinate applicando le specifiche tariffe deliberate annualmente dall’Unione;
- le spese per l'assistenza sanitaria dell'animale, invece, data la loro estrema variabilità, saranno determinate di volta in volta in base alle cure effettivamente prestate;
- l’addebito delle tariffe ai responsabili degli incidenti o ai proprietari degli animali, sarà effettuato dall’Unione su segnalazione scritta dell’Associazione stessa accompagnata da tutta la documentazione
giustificativa utile alla corretta applicazione delle tariffe (luogo e data dell’avvenuta cattura, giorni di permanenza in gattile, ecc.) e dai dati del soggetto debitore (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- i costi vivi sostenuti per le spese sanitarie (cure prestate, medicinali somministrati, ecc.), dovranno essere recuperati, a titolo di rimborso e senza alcun ricarico, direttamente dall’Associazione mediante nota spesa e ricevuta di pagamento da consegnare ai responsabili degli incidenti o ai proprietari degli animali. La nota spesa dovrà essere accompagnata da apposito rendiconto e da idonea documentazione giustificativa (parcelle dei medici veterinari intervenuti, scontrini o fustelle dei farmaci somministrati, ecc). In caso di mancato rimborso delle spese suddette da parte dei responsabili degli incidenti o dei proprietari degli animali, tutta la documentazione dovrà essere inviata all’Amministrazione per il prosieguo di competenza e potrà concorrere al riconoscimento del rimborso straordinario indicato all’art. 6 punto 7 della convenzione;
- l’Associazione e l’Unione si scambieranno reciprocamente tutta la documentazione di addebito e i relativi allegati per conservarne copia agli atti d’archivio e per i successivi adempimenti.
Qualora non sia possibile individuare i responsabili degli incidenti o i proprietari degli animali recuperati, i costi di recupero, cura e ricovero saranno sostenuti direttamente dall’Associazione e rimborsati dall’Unione nell’ambito dell’importo massimo annuo fissato all’art. 6 punto 1 della convenzione. Anche in questo caso, tuttavia, l'Associazione dovrà fornire all’Unione, per ogni singolo evento, copia della documentazione inerente le spese sostenute; tale rendicontazione avrà fini puramente statistici, in quanto, per il servizio di recupero, ricovero e cura degli animali incidentati non è previsto alcun rimborso spese aggiuntivo rispetto all'importo massimo annuo fissato all’art. 6 punto 1 della convenzione, il cui ammontare tiene già conto, in stima, delle spese sostenute per l'esecuzione di tale servizio non altrimenti recuperabili in danno dei responsabili degli incidenti o dei proprietari.
Art. 6 - Attività di ufficio: servizio di relazione con il pubblico, adempimenti burocratici ed informativi
Orari di apertura e servizio di relazione con il pubblico
L’Associazione convenzionata, come da proposta tecnica formulata per partecipare alla selezione, ha l’obbligo di garantire l'apertura al pubblico del gattile per almeno _ ore settimanali, distribuite su un minimo di giorni, e per almeno ore durante il fine settimana, suddivise fra sabato e domenica.
L’orario di apertura al pubblico deve essere esposto, a cura dell'Associazione, all’ingresso della struttura, oltre che sul sito web di riferimento.
Negli orari di apertura al pubblico gli addetti incaricati dall’Associazione accolgono i visitatori, accompagnano in visita all’interno della struttura coloro che ne fanno richiesta e forniscono informazioni ed indicazioni relative agli affidi, al funzionamento del servizio gattile e alla corretta relazione uomo-animale.
Per salvaguardare il benessere degli animali, tutelare la loro salute e per garantire la sicurezza dei visitatori, è fatto divieto a questi ultimi di accedere alle aree di isolamento. Nell’ambito del servizio pubblico può essere concessa una tantum l’autorizzazione da parte dell’Unione, per l’accesso guidato alle suddette aree a chi ne faccia espressa e motivata richiesta scritta.
Adempimenti burocratici ed informativi
L'Associazione convenzionata deve garantire il puntuale ed efficiente svolgimento delle seguenti mansioni ed adempimenti di ufficio:
a) ricezione delle telefonate, raccolta delle segnalazioni, riscontro telefonico al cittadino attraverso informazioni ed indicazioni specifiche;
b) comunicazione tempestiva alla squadra di recupero/cattura delle richieste di intervento, previa individuazione del grado di priorità delle stesse;
c) ricezione e gestione delle segnalazioni di animali smarriti/ritrovati; informazione e supporto al segnalante; annotazione scritta su apposite schede di tutte le informazioni utili (caratteristiche dell’animale, dati del segnalante, circostanze dello smarrimento/ritrovamento), diffusione delle informazioni relative alle segnalazioni raccolte agli Enti competenti, a tutte le strutture gattile del territorio, nonché alle associazioni animaliste e zoofile;
d) ricerca del proprietario dell’animale recuperato, entro 48 ore dall’ingresso dell’animale in struttura, attraverso tutti i canali utili a tale scopo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricerca nell’Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione e attivazione di tutte le procedure di cui alla precedente lettera c);
e) svolgimento delle operazioni e delle procedure di cui all’art. 7 del presente Disciplinare (compilazione ed aggiornamento dei registri, della modulistica e dell’Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione – ARAA).
In sintonia con le disposizioni regionali in materia, si prevede l’utilizzo di metodi informatici e telematici per lo svolgimento delle pratiche di cui ai punti precedenti e di ogni altro dato utile al fine di una più efficiente e tempestiva gestione del servizio.
Come previsto dall’art. 3 del presente Disciplinare, l’Associazione ha l’obbligo di garantire che gli addetti ai servizi di cui sopra, siano essi volontari, dipendenti, o prestatori d’opera, siano idonei ed adeguatamente formati in relazione allo svolgimento delle suddette mansioni. Tali addetti dovranno infatti avere una buona conoscenza dell’uso del computer, nonché esperienza e competenza nella gestione del rapporto con il pubblico. A tale proposito l’Associazione dovrà promuovere e garantire la frequenza degli addetti incaricati a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni territorialmente competenti.
L’Associazione provvede inoltre a redigere e a rendere disponibile presso il gattile un elenco aggiornato di riferimenti da contattare in caso di necessità di vario tipo, con particolare riferimento alle altre strutture del territorio provinciale, alle associazioni animaliste e zoofile del territorio, ivi comprese quelle che si occupano della tutela di animali selvatici ed esotici.
Art. 7 - Registri, modulistica e aggiornamento dell’Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA)
L'Associazione deve garantire il puntuale, sistematico e corretto svolgimento delle seguenti operazioni e procedure obbligatorie:
Per gli animali in entrata
a) Per gli animali di cui ai punti c) ed e) dell’art. 4 del presente Disciplinare (gatti rinvenuti sul territorio in condizioni di pericolo, incidentati o traumatizzati, di cui non venga individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento), recuperati sul territorio dell’Unione, deve essere compilata una specifica scheda di cattura/raccolta in cui devono essere annotate tutte le informazioni utili all’identificazione e alla restituzione dell'animale al proprietario. A titolo esemplificativo e non esaustivo: dati identificativi di ogni animale; luogo, data e ora della cattura; generalità di chi ha effettuato la chiamata; altre informazioni sulle condizioni e sulle circostanze in cui l’animale è stato trovato.
b) Per gli animali di cui alla lettera f) dell’art. 4 del presente Disciplinare, rinunciati da proprietari residenti o dimoranti nel territorio dell’Unione, deve essere compilato uno specifico modulo di rinuncia, sottoscritto in duplice copia sia dal proprietario dell’animale, sia dal Responsabile della struttura.
c) Compilazione, entro e non oltre 5 giorni dall’ingresso in struttura, dell’allegata Scheda Sanitaria di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1302/2013, a cui devono essere allegate, ad esclusivo uso interno, le informazioni relative alle circostanze dell’ingresso in struttura (compresi i dati dell’ex proprietario, per gli animali rinunciati, o quelli del segnalante, per gli animali recuperati); eventuali informazioni disponibili in merito alla storia pregressa dell’animale. La suddetta scheda deve essere compilata in formato digitale e archiviata nel computer presente presso l’ufficio della struttura, da cui potrà essere stampata al bisogno.
d) Raccordo con la Direzione Sanitaria della struttura che, come previsto dal Protocollo Sanitario di cui all’art. 10 del presente Disciplinare, dopo aver provveduto a visitare l’animale in ingresso in struttura, procede ad integrare la Scheda Sanitaria con i dati di propria competenza.
e) Registrazione, mediante aggiornamento in tempo reale dell’allegato Registro di Carico e Xxxxxxx informatizzato di cui alla DGR 1302/2013, il quale dovrà essere vidimato dal Servizio Veterinario dell’Az. USL competente. Le movimentazioni dei gatti devono essere tenute separate, mediante utilizzo di due distinti registri;
f) Applicazione a tutti gli animali che ne risultano privi, entro e non oltre 5 giorni dall’ingresso in struttura, di un microchip identificativo fornito dall’Unione. Come previsto dal Protocollo Sanitario di cui all’art. 10 del presente Disciplinare, l’impianto del microchip deve essere effettuato dal Direttore Sanitario della struttura (o altro Medico Veterinario), o dal Servizio Veterinario dell’Az. USL competente;
g) Aggiornamento, in collaborazione con il Direttore Sanitario, entro e non oltre 5 giorni dall’ingresso in struttura, dell’Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA): procedura di iscrizione degli animali di cui alla precedente lettera f) e procedura di acquisizione degli animali rinunciati, precedentemente iscritti nell’anagrafe e ceduti dal proprietario.
Per gli animali in uscita
h) Aggiornamento, entro e non oltre 5 giorni dall’uscita dalla struttura, della Scheda Sanitaria dell’animale in formato digitale con data e motivo dell’uscita dalla struttura (ritiro da parte del proprietario, adozione, decesso).
i) In caso di ritiro dell’animale da parte del proprietario (animale di proprietà): compilazione di uno specifico modulo contenente i dati del proprietario e compilazione di una nota recante le spese sostenute dalla struttura per l’animale, secondo il tariffario approvato dall’Unione.
j) In caso di adozione (animali senza proprietario): compilazione in duplice copia e sottoscrizione, sia da parte del Responsabile della Struttura (o suo delegato) sia da parte dell’adottante, di una specifica scheda di adozione o affidamento temporaneo. In caso di adozione o affidamento di animali affetti da zoonosi e/o patologie infettive, con particolare riferimento alla leishmaniosi, è inoltre necessaria la sottoscrizione, in duplice copia, da parte dell’adottante (o affidatario) di uno specifico modulo di consenso informato.
k) In caso di decesso: raccordo con la Direzione Sanitaria, che, come previsto dal Protocollo Sanitario di cui all’art. 10 del presente Disciplinare, provvede a certificare nella Scheda Sanitaria la causa del decesso e l’eventuale eutanasia.
l) Registrazione mediante aggiornamento, in tempo reale, dell’allegato Registro di Carico e Xxxxxxx informatizzato di cui alla DGR 1302/2013, il quale dovrà essere vidimato dal Servizio Veterinario dell’Az. USL competente.
m) Aggiornamento, entro e non oltre 5 giorni dall’uscita dalla struttura, dell’Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA): procedura di cessione in favore del nuovo proprietario o procedura di notifica del decesso.
Art. 8 - Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali
L'Associazione ha l’obbligo di garantire che le attività di custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali all’interno della struttura siano svolte da addetti, siano essi volontari, dipendenti, o prestatori d’opera, idonei ed in possesso di adeguate e necessarie competenze inerenti i criteri di gestione degli animali. A tale proposito l'Associazione dovrà promuovere e garantire la frequenza degli addetti di cui sopra a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni territorialmente competenti del territorio.
L'Associazione ha l’obbligo di valutare il livello di socializzazione dell’animale e di riportare tale valutazione sulla Scheda Sanitaria, al fine di fornire indicazioni in merito a:
- inserimento degli animali all’interno dei box/recinti ed eventuale composizione di gruppi;
- approccio in sicurezza con gli animali da parte degli addetti alla struttura;
- adottabilità dell’animale.
Come dettagliato al successivo art. 12 del presente Disciplinare, sarà inoltre compito dell'Associazione assicurare che tutte le attività di custodia, governo e mantenimento degli animali, nonché di pulizia e disinfezione dei diversi reparti della struttura, vengano svolte in conformità con quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.
L'Associazione dovrà assicurare il puntuale ed efficiente svolgimento delle seguenti attività, sulla base delle modalità indicate dal presente Disciplinare e nel rispetto della normativa in vigore:
Inserimento degli animali all’interno della struttura
Una volta verificata l’eventuale presenza di microchip identificativo o tatuaggio leggibile, i gatti di nuova introduzione dovranno essere custoditi nei rispettivi reparti di isolamento per un periodo di almeno 15 giorni.
Decorso tale termine, su indicazione della Direzione Sanitaria e in conformità con quanto emerso dalla valutazione di cui sopra, gli animali verranno trasferiti nel reparto più idoneo in relazione alle loro caratteristiche specifiche.
L’abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box/recinto dovrà avvenire secondo criteri di omogeneità di taglia, precedenti situazioni di convivenza, sesso o altro, al fine di evitare morsicature, lotte o conflitti di altra natura.
Dovranno, inoltre, essere limitati, compatibilmente con il numero delle presenze, spostamenti frequenti che potrebbero causare stress nei gruppi degli animali coinvolti.
I gatti con aggressività non controllata o mordaci verso i propri simili dovranno essere custoditi in box isolati.
Profilassi vaccinali
Le attività di profilassi vaccinale dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario di cui all’art. 10 del presente Disciplinare.
Attività di pulizia e disinfezione
Le attività di pulizia e disinfezione devono garantire la vivibilità e la salubrità dell'ambiente per gli animali ricoverati presso le strutture, per gli addetti e per gli utenti del gattile.
A tal fine tutti gli ambienti (fabbricati, reparti, uffici, infermeria, magazzini, ecc.) devono risultare puliti e, per quanto possibile, privi di odore. La pulizia e la sanificazione deve riguardare tutti i reparti e loro pertinenze, inclusa la raccolta delle deiezioni e lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
L'Associazione dovrà provvedere alla disinfezione di tutti i locali sanitari, di servizio e reparti adibiti al ricovero degli animali, con particolare attenzione a quelli di transito/isolamento sanitario; particolare cura dovrà essere posta riguardo alle attrezzature e ai locali eventualmente utilizzati per le attività relative ai gatti di colonia.
Dovrà essere inoltre eseguita una derattizzazione razionale di tutte le aree della struttura, con particolare attenzione agli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti.
Profilassi specifiche e relative certificazioni
Le procedure di profilassi specifica, e relative certificazioni, verranno effettuate in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario di cui all’art. 10 del presente Disciplinare.
Alimentazione
E’ compito dell'Associazione provvedere alla somministrazione quotidiana del cibo, assicurandosi che ogni animale abbia consumato la propria razione, avendo cura al tempo stesso di evitare zuffe o scontri che non consentano una completa alimentazione di ogni animale.
Il cibo da somministrare deve essere completo nella sua formulazione ed essere appetibile. In relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali dovranno essere somministrate specifiche formulazioni alimentari che tengano conto dei seguenti parametri: 1) taglia, stato di salute, età dell'animale; 2) femmine in gestazione od allattamento; 3) cuccioli; 4) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.
La Direzione Sanitaria della struttura è responsabile delle scelte relative al regime alimentare degli animali.
L'alimentazione dei gatti deve essere suddivisa in più pasti giornalieri ed adeguata rispetto alle singole necessità (gatti adulti in salute, malati, anziani, cuccioli, gatte gravide od in allattamento, ecc.).
Monitoraggio dello stato psicofisico degli animali
L’attività di monitoraggio dello stato psicofisico degli animali deve essere svolta quotidianamente nell’ambito delle normali attività di mantenimento, al fine di evidenziare eventuali anomalie degli animali ospitati. Tutte le anomalie e informazioni necessarie (ad esempio inappetenza, deperimento, deiezioni anomale, anomale manifestazioni psicofisiche, aggressività, ecc.) devono essere annotate in modo attento, puntuale e dettagliato dagli addetti e consegnate al Responsabile della Struttura, che provvederà, a sua volta, a raccordarsi con la Direzione Sanitaria per la programmazione di controlli e di interventi sanitari specifici.
Servizio di toelettatura degli animali
Il servizio di toelettatura degli animali deve essere calendarizzato in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali e deve prevedere, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura, spazzolature per la rimozione del pelo morto od infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni medicati, ecc.
È compito dell'Associazione garantire che tale servizio venga svolto esclusivamente da personale competente ed idoneo in relazione a tale mansione.
Attività di relazione degli animali
Sarà cura degli addetti, in vari momenti della giornata, nelle attività quotidiane come in quelle periodiche, predisporre e organizzare attività di relazione con gli animali al fine di aumentare la flessibilità e l’adattabilità degli stessi a situazioni nuove e varie in previsione dell’adozione.
Contenimento degli animali durante i trattamenti medico-sanitari
Nell'attività di gestione rientra anche il compito di contenimento degli animali durante le operazioni di carattere medico-veterinario svolte da parte del Servizio Veterinario dell’Az. USL o dalla Direzione Sanitaria.
Smaltimento delle spoglie e dei rifiuti sanitari
In caso di decesso degli animali l'Associazione provvede alla corretta conservazione delle spoglie e allo smaltimento delle stesse secondo la normativa vigente in materia, avvalendosi del servizio specifico affidato dall’Amministrazione ad operatore specializzato, nonché alla compilazione del "Registro animali morti" e alla trasmissione dello stesso, a cadenza bimestrale, all'Amministrazione. Gli eventuali rifiuti sanitari prodotti all’interno della struttura devono essere smaltiti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Art. 9 - Adozione di gatti
L'Associazione convenzionata ha l’obbligo di incentivare le adozioni degli animali ospiti della struttura, attraverso le seguenti attività specifiche:
- pubblicizzazione dei recapiti della struttura gattile;
- garanzia della massima disponibilità per l’accesso alla struttura;
- individuazione nominale e formale dei responsabili delle procedure di adozione e loro specifica formazione;
- assistenza ai cittadini interessati da parte di addetti adeguatamente formati;
- collaborazione con l’Unione, con l’Az. USL e con altre associazioni zoofile animaliste per la realizzazione di campagne di promozione e sensibilizzazione in tema di adozione consapevole, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2000.
Gli animali ospiti della struttura possono essere adottati in forma definitiva qualora il proprietario non li abbia reclamati entro un tempo pari a 60 giorni (per cuccioli tale periodo è ridotto a 10 giorni), o affidati in forma temporanea secondo la legislazione vigente in materia.
La persona che richiede l’adozione deve:
a) avere capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
b) dichiarare le proprie generalità, residenza e recapiti telefonici ed esibire copia di un valido documento di riconoscimento (il cui identificativo verrà trascritto sulla scheda di adozione o affido temporaneo di cui alla lettera j) dell’art. 7 del presente Disciplinare);
c) sottoscrivere il proprio impegno ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell’animale;
d) conoscere le esigenze fondamentali della specie;
e) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
f) non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà su gatti (salvo dichiarazione illustrativa delle ragioni di ogni precedente rinuncia).
L'Associazione deve supportare l’interessato nella scelta dell’animale, fornendo un adeguato sostegno pre e post adozione, con particolare riferimento a quanto emerso nell’ambito del percorso di valutazione del livello di socializzazione dell’animale di cui all’art. 8 del presente Disciplinare e relativi eventuali interventi educativi e di socializzazione.
Al momento dell’adozione devono essere consegnate all’adottante, a cura del Responsabile della struttura o di un suo incaricato, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, copia della scheda di adozione o di affidamento temporaneo, nonché copia della Scheda Sanitaria dell’animale. Nella Scheda Sanitaria devono essere riportante anche informazioni ed indicazioni in merito ad eventuali problemi comportamentali dell’animale e deve essere fornito materiale informativo idoneo ad approfondire la conoscenza dell’animale stesso, del comportamento e altre nozioni utili a facilitare la convivenza. L'adozione di gatti posti sotto sequestro può avvenire solo previa specifica valutazione concordata tra l’Associazione, il Servizio Veterinario dell’Az. USL e l’Unione, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. In caso di adozione o affidamento di animali con zoonosi e patologie infettive, con particolare riferimento alla leishmaniosi,deve essere inoltre consegnata all’adottante (o affidatario) copia dello specifico modulo di consenso informato e devono essere rispettate eventuali ulteriori misure preventive indicate dal Direttore Sanitario e/o dal Servizio Veterinario Az. USL.
I gatti adulti devono essere dati in adozione solo previa sterilizzazione chirurgica.
L’Associazione ha inoltre il dovere di effettuare controlli a campione post-adozione su almeno il 20% delle adozioni effettuate, documentando l’esito del controllo mediante redazione di una specifica relazione.
Art. 10 - Protocollo Sanitario
In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 1302/2013 il presente Disciplinare fa riferimento all’allegato Protocollo Sanitario, che ne costituisce parte integrante. Eventuali modifiche al suddetto Protocollo dovranno essere approvate dagli Uffici competenti dell’Unione, previo parere favorevole del Servizio Az. USL competente, senza tuttavia implicare la necessità di modifica del presente Disciplinare.
Art. 11 - Iniziative di informazione e sensibilizzazione
L'Associazione ha il dovere di realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione volte a diffondere la cultura della corretta relazione uomo-animale, nonché a promuovere le adozioni.
L'Associazione ha altresì il compito di supportare la realizzazione di iniziative analoghe poste eventualmente in essere dai Comuni dell’Unione e dal Servizio Veterinario Az. USL.
Art. 12 - Sicurezza e gestione delle emergenze
L'Associazione convenzionata ha l’obbligo di garantire che tutte le attività previste dal presente Disciplinare siano svolte nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modificazioni.
Nello specifico l'Associazione deve predisporre e garantire l’utilizzo di adeguati dispositivi e procedure di sicurezza, con particolare riferimento ai seguenti fattori di rischio:
- Trasmissione di zoonosi (patologie trasmissibili dall’animale all’uomo e viceversa);
- Infortuni (sia connessi all’ambiente di lavoro, sia dovuti all’aggressione da parte degli animali ospiti in struttura);
- Movimentazione manuale dei carichi;
- Intossicazione da agenti chimici (con particolare riferimento alle attività di disinfezione e disinfestazione degli ambienti).
I suddetti fattori di rischio devono essere contrastati mediante l’adozione delle seguenti misure di sicurezza:
- Prevenzione collettiva (interventi strutturali e di manutenzione della struttura);
- Misure igieniche;
- Organizzazione del lavoro;
- Procedure di lavoro;
- Uso di adeguati D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale);
- Formazione;
- Informazione.
L'Associazione ha infine l’obbligo di stipulare opportune polizze assicurative in relazione alle attività della struttura.
Art.13 - Coordinamento, vigilanza e controllo
L'Unione delle Terre d’Argine, tramite il Comune di Carpi, assume il compito di collegamento e coordinamento, di verifica delle prestazioni erogate e della loro qualità.
La vigilanza e il controllo sullo svolgimento e l’attuazione delle attività oggetto del presente Disciplinare sono svolti dall’Unione e dal Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio.
PROTOCOLLO SANITARIO STRUTTURE DI RICOVERO PER GATTI
Art. 1 - Assistenza medico veterinaria
E' compito dell’Associazione convenzionata garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture di ricovero per gatti attraverso un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più Medici Veterinari Liberi Professionisti, regolarmente iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari, per l’assistenza ordinaria e urgente degli animali.
Il Medico Veterinario incaricato:
a) rivestirà la funzione di Direttore Sanitario della struttura di ricovero per gatti (in caso di presenza di più veterinari dovrà essere indicato il nominativo di colui che rivestirà la carica di Direttore Sanitario);
b) assumerà la responsabilità di vigilare ed intervenire in relazione al benessere psico-fisico degli animali ricoverati temporaneamente e/o ospitati permanentemente presso la struttura che si presentino in stato di malessere, effettuando su di essi le prestazioni veterinarie idonee/necessarie e fornendo all’Associazione e all’Unione indicazioni e norme su come prevenire e fronteggiare eventuali emergenze sanitarie ed incrementare il benessere degli animali.
Le competenze di cui sopra verranno attuate sulla base delle modalità di seguito riportate.
Art. 2 - Presenza del Direttore Sanitario
Deve essere garantita la presenza del Direttore Sanitario (o di un Medico Veterinario da esso incaricato) per un numero di ore settimanali sufficiente ad assicurare l’effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici da ripartirsi secondo le seguenti modalità: almeno un giorno alla settimana presso la struttura per un minimo di tre ore e comunque per il tempo necessario e disponibilità per visite in ambulatorio privato ogni volta che si renda necessario.
Art. 3 - Compiti del Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario (o un Medico Veterinario da esso incaricato) dovrà svolgere tutte le attività di seguito riportate:
a) Visita sanitaria in ingresso e compilazione della scheda sanitaria:
- controllo tempestivo di ogni animale in ingresso nella struttura, mediante visita clinica nella quale si procederà anche a verificare la presenza di tatuaggio o microchip;
- installazione nel più breve tempo possibile del codice identificativo (microchip) e raccordo con l’Associazione per garantire l’iscrizione nell’Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione – ARAA entro i termini previsti; per tutti gli animali non di proprietà, dovrà altresì essere prevista la contestuale effettuazione dei trattamenti di vaccinazione, sverminazione e antiparassitari.
b) Interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive:
Predisposizione e presentazione al Servizio Veterinario dell’Az. USL di un programma di trattamenti terapeutici e profilattici delle malattie infettive e parassitarie per tutti gli animali ricoverati, inclusa la prevenzione contro la filariosi e il rispetto degli adempimenti previsti nel Piano regionale di controllo per la leishmaniosi, da effettuarsi a cura della Direzione Sanitaria o dell’Associazione nei periodi indicati.
I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura.
c) Assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati:
Deve essere garantita la reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, di un Medico Veterinario che dovrà assicurare il soccorso ad animali in pericolo di vita, feriti, incidentati sulla strada, nonché degli animali bisognosi di cure urgenti ricoverati all’interno della struttura anche nelle ore notturne e/o festive, entro e non oltre 1 ora dalla chiamata da parte dell’addetto di turno presso la struttura.
d) Assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti:
- visite cliniche, interventi terapeutici e chirurgici per gli animali ospiti presso la struttura secondo le esigenze riscontrate, nonché interventi in caso d'urgenza e adozione dei necessari protocolli veterinari specifici in relazione ad emergenze sanitarie;
- verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati, effettuate dai volontari o dagli operatori, visite cliniche, attuazione di trattamenti terapeutici medici e degli interventi chirurgici ritenuti necessari in base alle richieste, nonché alla epidemiologia locale della struttura e del territorio;
- controllo delle razioni del cibo nonché prescrizioni di eventuali variazioni di dieta in caso di inappetenza, disagio, malattia o convalescenza;
- compilazione e aggiornamento delle schede di identificazione/sanitarie degli animali ospitati presso la struttura nella parte relativa alle specifiche veterinarie: diagnosi, cura, esiti, terapie, vaccinazioni, interventi, con sottoscrizioni leggibili del Veterinario compilatore;
- effettuazione degli interventi di soppressione eutanasica previa anestesia, nei casi previsti dall’art. 22 della LR 27/2000;
- produzione, in caso di decesso degli animali, di opportuna certificazione e registrazione sulla scheda sanitaria dell’animale, provvedendo ad indicare la causa del decesso e l’eventuale eutanasia;
- collaborazione con il Responsabile della struttura per la definizione dei protocolli operativi riguardanti il corretto espletamento, da parte degli addetti, siano essi volontari, dipendenti o prestatori d’opera, delle attività di alimentazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione emergenze sanitarie, profilassi ed altre attività;
- controllo e vigilanza sullo stato di salute e sul benessere psico-fisico degli animali ospitati presso la struttura attraverso l’osservazione del loro comportamento;
- coordinamento e assistenza per l’inserimento degli animali nella struttura: individuazione, in collaborazione con gli addetti, della collocazione dei gatti nei box/recinti, individuali e collettivi;
- collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Az. USL territorialmente competente per lo svolgimento delle attività di competenza secondo quanto previsto dalla LR 27/2000;
- predisposizione di un programma di interventi di disinfezioni e disinfestazioni degli animali, dei locali e delle attrezzature, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Az. USL, da effettuarsi a cura dell’Associazione convenzionata nei periodi indicati;
- gestione, controllo e responsabilità dell’utilizzo dei farmaci presso la struttura, nonché corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci, se presente la scorta farmaci, e dell’emissione di ricette per fornitura di medicinali;
- gestione, controllo e responsabilità dell’apposito registro per i rifiuti speciali; il Medico Veterinario coadiuva l’Associazione nell’effettuare – in convenzione con apposita ditta – la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti sanitari, come previsto dalla normativa vigente;
- in caso di sequestri giudiziari, compilazione tempestiva, dopo accurata visita medico veterinaria, della relazione sullo stato psico-fisico degli animali posti sotto sequestro e in custodia presso la struttura, evidenziando in modo particolare eventuali segni di maltrattamento o sofferenza da documentarsi con fotografie.
Art. 4 - Compiti del Servizio Veterinario Az. USL
E' compito del Servizio Veterinario dell’Az. USL pianificare specifica attività di vigilanza sulla struttura di ricovero per gatti e sulle oasi feline. L’attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei gattili.
Il Servizio Veterinario Az. USL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall’art. 23 della L.R. 27/2000, garantisce, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria, così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.
CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA FAC-SIMILE COLONIE CENSITE
INFORMAZIONI SULLA COLONIA FELINA
DENOMINAZIONE COLONIA | |
SEDE DELLA COLONIA (COMUNE E INDIRIZZO) “punto di alimentazione autorizzato” | |
COORDINATE GEOGRAFICHE | |
N. IDENTIFICATIVO DELLA COLONIA |
COMPONENTI DELLA COLONIA FELINA
NUMERO TOTALE GATTI PRESENTI NELLA COLONIA | n. femmine | n. maschi | ||||
DI CUI STERLIZZATI | ||||||
PRESENZA CUCCIOLATA | SI | NO | ||||
NOME | RAZZA | SESSO | ETA’ | XXXXXXXX | VISTO | NOTE |
Il punto di alimentazione è situato su area pubblica 🞎 privata 🞎
Se su area privata, è a uso esclusivo del proprietario 🞎 uso comune (es. condominio) 🞎
Dispone di strutture di rifugio (cantina, garage, tettoie, cucce, ecc.)? sì 🞎 no 🞎
Orari di distribuzione del cibo
_
Ci sono altre persone che offrono cibo
_
Sono facilmente catturabili (almeno le femmine)
_
Ci sono discussioni con il vicinato?
_
_
_
_
DATI REFERENTE DELLA COLONIA FELINA
NOME _ | COGNOME
| NATO A
|
PROV. | IL | CODICE FISCALE |
_ |
|
|
TEL. | CELL. | |
_ |
|
|
Eventuali osservazioni
_
_
_
Data
Consegnato da (firma)
Ritirato da (firma)
Nota: il presente fac-simile, previo accordo fra le parti, può essere adattato in funzione delle esigenze dell’Associazione convenzionata e dell’Unione, ma quanto meno deve contenere tutti gli elementi indicati.
CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA FAC-SIMILE REGISTRO DI CARICO E SCARICO
MESE DI
GATTI PRESENTI AL 1° DEL MESE: N.
ALLEGATO 4
Pag. n.
DATI RELATIVI ALL’INGRESSO | DATI RELATIVI AL GATTO | DATI RELATIVI ALL’USCITA | |||||||||||||||
N. prog. | Data entrata | Motivazione entrata | Luogo di cattura o ritrovamento | Consegnato da | X. xxxxxx ingresso | N. microchip o tatuaggio | Nome del gatto | Data di nascita | Segnalamento | Data uscita | Motivazione ..uscita | Ritirato da | X. xxxxxx affido | ||||
Già presente | Applicato in gattile | Razza | Taglia | Xxxxxxxx | Xxxxx | ||||||||||||
Nota: il presente fac-simile, previo accordo fra le parti, può essere adattato in funzione delle esigenze dell’Associazione convenzionata e dell’Unione, ma quanto meno deve contenere tutti gli elementi indicati
F:\DATI\AMBIENTE\Canile-gattile & co\Convenzione Gattile2017-2019\DETERMINA_CONTRATTARE\Allegato F-Convenzione_Gatti_Compilata.doc Pagina 23 di 29
CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA FAC-SIMILE SCHEDA SANITARIA
Box n. | N. registro: | tatuaggio/ microchip n. | ||
Data di ingresso al gattile: | Data inserimento microchip: | |||
Motivo ingresso: | ||||
Data prima visita: | Razza: | |||
Stato generale prima visita | 🞎 Normale 🞎 Scadente 🞎 Terminale | Sesso: 🞎 M 🞎 F | Nato il: | |
Colore mantello: | ||||
Note: | Valutazione della socializzazione | |||
Sospetto diagnostico/diagnosi: | ||||
Note terapeutiche: | ||||
Interventi particolari: | ||||
Data di uscita dal gattile: | ||||
Motivo uscita: |
Accertamenti diagnostici:
Data | Ricerca | Esito |
Trattamenti endo-ectoparassiti:
Data prevista/ effettuata | Farmaco utilizzato |
…………/ ………… | |
…………/ ………… | |
…………/ ………… | |
…………/ ………… |
Vaccinazioni
Data prevista/ effettuata | Vaccino utilizzato (nome e fabbricante) | Lotto | Firma |
…………/ ………… | |||
…………/ ………… | |||
…………/ ………… | |||
…………/ ………… | |||
…………/ ………… |
Sterilizzazione …………………………………………..… Castrazione …………………………….…………….…… Note ……………………………………………………………………………………………….……………………..…… | |||
Prelievo Leishmania esito | 🞎 🞎 | Negativo Dubbio | titolo ……………………………..…... |
🞎 | Positivo | titolo ………………………..….…….. | |
Prelievo Leishmania esito | 🞎 🞎 | Negativo Dubbio | titolo …………………….…..………. |
🞎 | Positivo | titolo …….……………………….….. | |
Prelievo Leishmania esito | 🞎 🞎 | Negativo Dubbio | titolo ……..…………………….……. |
🞎 | Positivo | titolo ………………………..……….. |
Stato generale visita del ……………………….…… | 🞎 Normale 🞎 Scadente 🞎 Terminale |
Note: | |
Diagnosi: | |
Note terapeutiche: | |
Interventi particolari: | |
Stato generale visita del ……………………….…… | 🞎 Normale 🞎 Scadente 🞎 Terminale |
Note: | |
Diagnosi: | |
Note terapeutiche: | |
Interventi particolari: | |
Nota: il presente fac-simile, previo accordo fra le parti, può essere adattato in funzione delle esigenze dell’Associazione convenzionata e dell’Unione, ma quanto meno deve contenere tutti gli elementi indicati.
GATTILE - Suddivisione fra Manutenzione Straordinaria (MS) e Manutenzione Ordinaria (MO) Elenco esemplificativo
1 - Impianto d'illuminazione e distribuzione dell'energia elettrica | ||
MS - A carico dell’Unione | MO - A carico dell’Associazione | |
a | Rifacimento integrale dell'impianto elettrico interno ed esterno alle strutture | Riparazione dell'impianto elettrico per cortocircuito dovuto a negligenza o dolo. La gravità e l’entità della stessa non determinano competenza alcuna per il Comune di Carpi |
b | Riparazione straordinaria dell'impianto elettrico per vetustà | Sostituzione delle apparecchiature elettriche guaste (lampade di vario genere, interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti, segnalatori acustici e luminosi, ecc.) |
2 - Impianto idrico - sanitario - gas | ||
MS - A carico dell’Unione | MO - A carico dell’Associazione | |
a | Rifacimento integrale dell'impianto idrico, sanitario e gas | Sostituzione degli organi di intercettazione o delle apparecchiature igienico-sanitarie in caso di uso negligente o colpa. |
b | Sostituzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda | Pulizia dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda in conseguenza dell'uso e loro sostituzione in caso di uso negligente o colpa. |
c | Sostituzione delle rubinetterie (gas e acqua) per vetustà | Riparazione delle rubinetterie (acqua e gas) in conseguenza dell'uso e loro sostituzione in caso di uso negligente o colpa. |
d | Sostituzione di sifoni, delle cassette di scarico o apparecchiature similari in caso di uso negligente o colpa. | |
e | Rimozione delle ostruzioni in tutti gli elementi che compongono le reti. Sostituzione di tutti gli elementi che compongono le reti in caso di uso negligente o colpa. |
3 - Rete di deflusso delle acque meteoriche e di scarico | ||
MS - A carico dell’Unione | MO - A carico dell’Associazione | |
a | Rifacimento della rete di deflusso delle acque di origine meteorica e di scarico | Spurgo e rimozione delle ostruzioni in tutti gli elementi che compongono le reti di deflusso e/o di scarico. Sostituzione anche integrale di tali elementi in caso di uso negligente o colpa. |
b | Rimozione delle ostruzioni nei pozzetti di confluenza e nelle tubazioni di deflusso delle acque di scarico otturate per cause non riconducibili alla gestione del bene |
4 - Pareti e soffitti | ||
MS - A carico dell’Unione | MO - A carico dell’Associazione | |
a | Rifacimento di intonaci con relative tinte, vernici e parati | Rifacimento di intonaci se dovuto a uso negligente o colpa |
b | Tinteggiatura e verniciatura periodica delle pareti e dei soffitti quando necessario |
5 - Pavimenti e rivestimenti | ||
A carico dell’Unione | A carico dell’Associazione | |
a | Rifacimento di pavimenti e di rivestimenti | Riparazione di pavimenti e rivestimenti per uso negligente e colpa |
b | Riparazione di pavimenti e rivestimenti per vetustà |
6 - Riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda | ||
MS - A carico dell’Unione | MO - A carico dell’Associazione | |
a | Sostituzione impianto termico per vetustà. | Gestione e manutenzione impianto termico. Sostituzione dell’impianto termico in caso di uso negligente o colpa. |
7 - Serramenti e infissi | ||
MS - A carico dell’Unione | MO - A carico dell’Associazione | |
a | Sostituzione di porte, telai, finestre, serrande, avvolgibili, recinzioni e relativi muretti di sostegno per vetustà | Sostituzione di porte, telai, finestre, serrande, avvolgibili, recinzioni e relativi muretti di sostegno in caso di uso negligente o colpa. |
b | Riparazione delle porte e dei telai delle finestre, nonché sostituzione di parti accessorie delle stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici) per vetustà | Riparazione e sostituzione delle cordelle di attacco al rullo e delle molle nelle serrande avvolgibili |
c | Riparazione delle porte e dei telai delle finestre, nonché sostituzione di parti accessorie delle stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici) per uso negligente o colpa |
8 - Estintori Portatili | ||
MS - A carico dell’Unione | MO - A carico dell’Associazione | |
a | Conferimento, manutenzione, controllo perio- dico e sostituzione degli estintori portatili |
9 - Vegetazione, pulizia disinfestazione e derattizzazione aree. | ||
MS - A carico dell’Unione | MO - A carico dell’Associazione | |
a | Monitoraggio sugli esemplari arborei interni ed esterni all’area (controllo statico e fitosanitario), potature straordinarie, abbattimenti. Contenimento, a mezzo di sfalci, potature periodiche e relative operazioni complementari effettuate al bisogno, della vegetazione erbacea, arborea e arbustiva presente all’esterno dell’area, se in proprietà comunale. | Contenimento, a mezzo di sfalci, potature periodiche e relative operazioni complementari effettuate al bisogno, della vegetazione erbacea, arborea e arbustiva presente all’interno dell’area. Conferimento del materiale di risulta derivante dalle operazioni sopra elencate conformemente alla normativa vigente in materia di rifiuti. |
b | Disinfezione e derattizzazione (periodica e al bisogno) delle aree esterne di proprietà comunale. | Pulizia di tutte le superfici interne, naturali e/o artificiali, nonché di quelle esterne di immediata pertinenza, da ogni materiale di rifiuto, ivi comprese le foglie. Xxxxxxxx, disinfezione e derattizzazione (periodica e al bisogno) delle aree interne. |
10 - Automezzi | ||
MS - A carico dell’Unione | MO - A carico dell’Associazione | |
Revisioni ed interventi di manutenzione e/o riparazione diversi da quelli indicati a carico dell'Associazione | Tagliandi periodici da libretto di uso e manutenzione del veicolo e cambio gomme |
Nota:
Le voci elencate sono da intendersi a titolo esemplificativo, nel senso che eventuali interventi non compresi nell’allegato saranno di volta in volta valutati e attribuiti, in accordo fra Unione e Associazione, all’una o all’altra categoria.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EMERGENZIALI
Qualora sia indispensabile eseguire interventi urgenti di manutenzione straordinaria, e qualora l’Amministrazione non sia in grado di dar corso agli interventi suddetti nei tempi necessari ad assicurare la continuità funzionale della struttura e del servizio, oppure a garantire le condizioni minime di sicurezza, l'Associazione può proporre di intervenire direttamente tramite ditte da essa incaricate.
Gli interventi suddetti debbono essere finalizzati a ripristinare urgentemente la cessata funzionalità di fabbricati, aree, strutture varie, impianti elettrici, idrici e di riscaldamento in uso all’Associazione e di proprietà dell’Amministrazione, determinatasi a causa di eventi eccezionali e non prevedibili, o per cause non connesse alla normale usura, alla carenza di manutenzione ordinaria o alla mancata segnalazione, nei tempi indicati all’art. 7 lettera d. della convenzione, degli interventi di manutenzione straordinaria necessari.
Nei casi suddetti l'Associazione, per dar corso alla proposta di esecuzione degli interventi tramite ditte da essa incaricate, dovrà procedere tassativamente nel modo seguente:
1. inviare la segnalazione "guasto-urgente" (tale, cioè, da pregiudicare la funzionalità del servizio) al Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio del Comune di Carpi, tramite e-mail all'indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx, oppure tramite Fax al n. 000 000000;
2. attendere la comunicazione del competente ufficio del Settore A3 – Lavori Pubblici, relativa all'impossibilità d’intervenire, da parte dell’Amministrazione, nei tempi necessari ad assicurare la continuità funzionale dei fabbricati, aree, strutture, impianti, ecc.;
3. inviare preventivo di spesa relativo all'intervento da eseguire, tenendo conto che l'importo massimo per l’esecuzione degli interventi di cui al presente allegato, è fissato in Euro 5.000,00 all’anno (attività accorpabile a quella indicata al punto 2);
4. attendere la successiva autorizzazione ad intervenire da parte del competente ufficio del Settore A3 – Lavori Pubblici, corredata di specifico parere;
5. ad intervento concluso, la ditta esecutrice, previo contatto con il Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio del Comune di Carpi, dovrà emettere fattura elettronica intestata all’Amministrazione.
Il mancato rispetto della procedura suddetta, nel caso in cui l’Associazione proceda comunque ad eseguire gli interventi tramite ditte da essa incaricate, determina automaticamente che i costi sostenuti restano a carico dell’Associazione, fatta salva la possibilità di ammetterli a rimborso esclusivamente nell’ambito del limite massimo stabilito all’art. 6, punto 1 della convenzione.