COMUNE DI CASTROLIBERO
COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Cosenza)
Rep. n. 2
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI: "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA SITO IN VIA XXXXXXXX XXXXXXXXX" – CODICE EDIFICIO 0780311433- CUP: D33H16000000002 - CIG: 8481729032
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di aprile, nella Residenza Comunale di Castrolibero, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Xxxxxx Xxxx, Segretario Generale del Comune di Castrolibero, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Paola (CS) il 26/03/1959, domiciliato per le funzioni presso l’Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Castrolibero, codice fiscale 80003730787 e partita IVA 00352800783, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ente”;
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Cosenza il 10/06/1982 e residente in Xxxxx (XX) xxxx xxx Xxxxx x. 00, in qualità di legale rappresentante dell’impresa “TIERRE SRL” con sede legale in Xxxxxxxxxxxx (XX) Xxx Xxx XX, x. 00, codice fiscale e PARTITA IVA 02690420787, che agisce quale impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Appaltatore”.
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- Che il presente contratto è stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs 56/2017 (nel seguito “Codice dei contratti”);
- che questo Comune è proprietario di un edificio scolastico sito alla località Xxxxxxxx - Via X. Xxxxxxxxx adibito a scuola primaria e dell'infanzia;
- che con Delibera di Giunta Comunale n° 30 di data 28/03/2017, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria e dell'infanzia - Via X. Xxxxxxxxx", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di € 2.250.000,00;
- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali (MIUR), ha emanato "Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)";
- che con Determinazione Area Tecnica n° 113 del 12/02/2018 è stata approvata la procedura di partecipazione al suddetto Avviso e la rimodulazione del Q.T.E. di progetto secondo le voci di spesa previste nella procedura del suddetto bando, fermo restando l'importo originario di progetto pari ad € 2.250.000,00;
- che questo Ente è risultato inserito nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per il suddetto intervento di "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria e dell'infanzia
- Via X. Xxxxxxxxx", per l'importo complessivo di € 2.250.000,00, giusto decreto interministeriale Miur 1 febbraio 2019, pubblicato sulla G.U. n° 104 del 06/05/2019;
- che con Determinazione Area Tecnica n° 457 del 09/10/2019 è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità per l’intervento di che trattasi, all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con studio in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x.x.x. - 00000 Xxxxx (XX);
- che con determinazione dell’Area Tecnica n. 249 del 04/08/2020 è stato affidato all'Associazione "IISBE Italia" con sede in Torino, Via Xxxxx Xxxxxxxxxx n. 38, quale Ente Terzo nominato dalla Regione Calabria per l'attuazione del processo di valutazione e la certificazione degli edifici, l’incarico professionale per le attività relative al Processo di Certificazione Protocollo ITACA;
- che con verbale redatto in data 14/10/2020 dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il progettista Xxx. X. Xxxxxxxx, il progetto risulta validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- che con Determinazione Area Tecnica n.333 di data 15/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori, redatto dallo stesso Tecnico incaricato, dell'importo complessivo di € 2.250.000,00, di cui € 1.730.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 22.680,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 497.320,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con Determinazione Area Tecnica n° 357 di data 27/10/2020 è stata indetta gara d’appalto mediante “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n° 50/2016 e con il criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 c. 2 dello stesso Decreto, con proposta migliorativa, per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico della scuola di proprietà comunale sita in Castrolibero via
X. Xxxxxxxxx” –“Codice Edificio 0780311433”, per un importo a base d'asta, a misura, di € 1.752.680,00, di cui € 1.730.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 22.680,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- che la stessa gara è stata espletata e gestita in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla SUA.CS cui questo "Ente" ha aderito;
- che a seguito di esperimento di gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all’ “Appaltatore”, per l'importo di € 1.505.100,00 al netto del ribasso d'asta del 13,00%, oltre € 22.680,00 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di € 1.527.780,00 oltre Iva (diconsi Euro unmilionecinquecentoventiset- temilasettecentottanta/00), giusta Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 55 del 08/02/2021;
- che si è proceduto alla relativa comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016 trasmettendo l’esito di gara sia a tutti i partecipanti, “Appaltatore” incluso, oltre alle pubblicazioni previste per legge;
- che per la realizzazione del presente intervento si è proceduto all'impegno della spesa con imputazione sul cap. 6006 del Bilancio 2020
e sul cap. 6006 del Bilancio 2021con Determinazione Area Tecnica n. 357 del 27/10/2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. L’“Ente” concede all’“Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa.
L’“Appaltatore” si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al “Codice dei contratti”.
ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL
CONTRATTO. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali e di quelli costituenti l’offerta migliorativa presentata in sede di gara, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non materialmente allegati.
ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L’importo contrattuale ammonta ad € 1.505.100,00 al netto del ribasso d'asta del 13,00%, oltre € 22.680,00 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di € 1.527.780,00 oltre Iva (diconsi Euro unmilionecinquecentoventiset- temilasettecentottanta/00). Il contratto è stipulato a “misura" ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del “Codice dei contratti”.
ART. 4. VARIAZIONE AL CONTRATTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora
l’ “Ente”, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del “Codice dei contratti”, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi del relativo elenco sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni d’opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del “Codice dei contratti”.
Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere autorizzate dal R.U.P..
ART. 5. INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO. Non è prevista alcuna revisione prezzi, per come disposto dall'art. 5 del Capitolato speciale d’Appalto ed ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del “Codice dei contratti”.
ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del “Codice dei contratti” e dell’art. 26 del Capitolato speciale di appalto è dovuta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori, e comunque entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
All’ “Appaltatore” verranno inoltre corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori, per come previsto dall'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto, di importo netto non inferiore ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) ed al netto della ritenuta dello 0,50% per infortuni.
Tutti i pagamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto nella convenzione di finanziamento, prot. n. 8514 del 23/12/2020, del dirigente del dipartimento 6 - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità SETTORE 5 – LL.PP. Politiche Edilizia Abitativa U.O. 5.4 – EDILIZIA SCOLASTICA della Regione Calabria.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’ “Appaltatore”, si provvederà alla redazione dello Stato di avanzamento e all’emissione del Certificato di pagamento prescindendo dall’importo minimo di cui sopra.
I pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in favore dell’“Appaltatore”, mediante accredito sul proprio c/c, dopo l’avvenuto accredito da parte dell’Ente finanziatore.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso “Appaltatore” dovrà comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto.
ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall’emissione del Certificato di regolare esecuzione e di collaudo.
L’emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666 secondo comma del Codice civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni precisate dall’art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto.
Tutti i pagamenti saranno comunque effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla convenzione di finanziamento, prot. n. 8514 del 23/12/2020. ART. 8. TERMINE PER L’AVVIO E L’ULTIMAZIONE DELLE
PRESTAZIONI, AMMONTARE DELLE PENALI. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 546 (cinquecentoquarantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo.
Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
La penale, nella stessa misura di cui al presente articolo, e con le modalità previste del Capitolato speciale d’appalto - art. 18, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.
ART. 9. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE IN
SEDE DI GARA. L'esecuzione delle lavorazioni relative alle migliorie presentate in sede di gara dall' “Appaltatore”, dovrà avvenire, nel rispetto di quanto proposto dallo stesso Xxxxxxxxxxx, sulla base di una progettazione esecutiva da presentare a sua cura ed a firma di Tecnico abilitato. Detta progettazione dovrà essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto ed approvata dal RUP, previa verifica di conformità alla proposta migliorativa da parte della Direzione Lavori.
L’esecuzione dei lavori relativi alle migliorie presentate in sede di gara, dovrà avvenire in conformità al cronoprogramma e non potrà costituire motivo di ritardo nell’esecuzione dei lavori oggetto di contratto.
La Direzione lavori potrà valutare la durata per l’esecuzione delle migliorie oltre il termine di ultimazione lavori riportato al precedente articolo, aggiungendo i giorni necessari per l'esecuzione delle stesse opere migliorative proposte.
ART. 10. REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo, e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto - quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. Fino all’approvazione del certificato, la stazione appaltante ha facoltà di effettuare nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo. Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il Responsabile del procedimento si atterrà a quanto previsto dall’art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, nonché alle disposizioni dell’art.102 c. 3 del “Codice dei contratti”. Nell’arco di tale biennio l’“Appaltatore” è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’“Appaltatore” risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’“Ente” prima del Certificato di collaudo.
Trascorsi due anni dalla sua emissione il Certificato assume carattere definitivo.
ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’“Ente” ha facoltà di
risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’ “Appaltatore” senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto. Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei pagamenti potranno essere considerati “giustificato motivo” ai fini del presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
L’“Appaltatore” è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.
ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’“Appaltatore” ha prestato apposita Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del “Codice dei contratti”, mediante polizza n.06/01/21/3071743 di data 03/03/2021 rilasciata dalla Società “Finanziaria Romana" Agenzia di Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxx, per l’importo di € 79.445,00 (euro settantanovemilaquat-
trocentoquarantacinque/00), ridotta del 50% in quanto in possesso della certificazione di qualità ISO 9001, dell’importo del presente contratto e di un ulteriore 20% per il possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016.
La garanzia deve essere rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta che l’“Ente” abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del Certificato di collaudo.
ART. 13. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. L‘“Appaltatore”
assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ “Ente” da ogni responsabilità al riguardo. Si dà atto che l’“Appaltatore” ha stipulato la polizza “allrisks” n. 10005490000093 di data 15/02/2021 rilasciata dalla “bene Assicurazioni" Agenzia di Via X. Xxxxxxx 15/17 – Roma (cod. interm. 100054/00001), ai sensi dell’art. 103 c.7 del “Codice dei contratti”, che tiene indenne l’“Ente” da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell’esecuzione dei lavori.
ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA. L’“Appaltatore” è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
L’“Appaltatore” è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Risulta acquisito il seguente D.U.R.C.:prot. n. INPS_24256880 rilasciato in data 21/12/2020 con il quale si attesta la regolarità contributiva dell' "Appaltatore" con scadenza validità 20/04/2021.
L’Ente richiederà d’Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Appaltatore prima della liquidazione delle singole prestazioni e, nel caso di irregolarità contributiva, il Responsabile del procedimento è tenuto
a trattenere dal Certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
ART. 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.
L’appaltatore risulta inserito nella “white list” della Prefettura di Cosenza e formano parte integrante e sostanziale del presente atto le allegate clausole contrattuali, stipulate tra la Prefettura di Cosenza ed il Comune di Castrolibero in data 05/07/2011, riportate nel Protocollo d’intesa riguardanti gli obblighi posti a carico dell’impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.
Risulta, inoltre, acquisita la Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio di Cosenza tramite portale A.N.A.C. e risulta l‘“Appaltatore” iscritto con X. XXX 183262 del 23/03/2005.
ART.16. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
L’“Appaltatore” ha l'obbligo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, presso l’“Ente” il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 96 c. 1 lett. g) del D.Lgs 81/2008, del quale il Coordinatore della sicurezza dovrà verificarne l’idoneità.
L’“Appaltatore” dovrà fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al punto precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ “Appaltatore”, previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ART. 17. SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’“Appaltatore”, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lett. b) del “Codice dei contratti”, in sede di gara ha dichiarato che non intende subappaltare alcuna opera.
ART. 18. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento, sentito l’“Appaltatore”, formula all’“Ente”, entro novanta giorni dalla apposizione
dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale l’“Ente” delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’“Appaltatore” cessa la materia del contendere.
Tutte le controversie derivanti dell’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Cosenza.
ART. 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI. Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel “Codice dei contratti”.
ART. 20. NORME SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il
presente Contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ed i relativi provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni. L’“Appaltatore”, ai sensi dell’art. 3 della predetta Legge, dovrà effettuare la comunicazione prevista dal suddetto articolo, relativamente al quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi.
Si dà atto che il CIG del presente intervento è il seguente: 8481729032 ed il CUP è: D33H16000000002.
ART. 21. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le
imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico dell’“Appaltatore”, comprese quelle di registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Xxx, se ne richiede la registrazione a tassa fissa.
Xxxxxxxxx, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, con firma autografa sul documento cartaceo.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, con firma autografa sul documento cartaceo.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, su undici pagine a video sin qui, oltre n. 1 allegato contrassegnato con la lettera A, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, scannerizzato e firmato digitalmente.
Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è Windows 2017. Il software di visualizzazione utilizzato è Adobe Reader XI. Letto, confermato e sottoscritto.
ALLEGATI:
- Protocollo d’intesa tra il Comune di Castrolibero e la Prefettura di Cosenza citato all’art. 15 del presente contratto.
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx L’APPALTATORE Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx.ssa Xxxx Xxxxxx