REPUBBLICA ITALIANA CITTA’ DI CIAMPINO
REPUBBLICA ITALIANA CITTA’ DI XXXXXXXX
(Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx) XXX. X. 0 DEL 12.02.2019
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI AXEL DI VIA ISONZO E GIRASOLE DI VIA XXXXXXXX XXXXXX
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Febbraio, in Ciampino, nella Sede Comunale, dinanzi a me Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, Segretario Generale, Ufficiale Rogante abilitato a ricevere i contratti del Comune ai sensi dell’Art. 97 comma 4° lettera “c” del T.U. 267/2000, senza l’assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono personalmente comparsi:
1) Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Roma l’1.07.1961 che interviene in qualità di Dirigente del COMUNE DI CIAMPINO in nome per conto e nell’interesse del quale dichiara di agire e presso il quale è per la carica domiciliato come da Decreto del Commissario Straordinario n. 2/c, prot. 2016 del 15.01.2019 - P.I.V.A. 01115411009 - C.F. 02773250580;
2) Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato ad Agrigento (AG) il 2.05.1968, CF: CCLRTR68E02A089W il quale interviene in qualità di Amministratore Unico dell’Azienda ASP S.p.A. - con sede a Ciampino, in Largo Felice Armati n. 1, C.F. e Partita IVA 02315031001, come da verifica di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio di Roma n. P V3314585 del 31.01.2019.
Le suddette parti contraenti d’ora innanzi saranno chiamate
rispettivamente “Comune” e “Azienda”, comparenti della cui identità e capacità io Ufficiale rogante sono personalmente certo.
P R E M E S S O
che con atto n. 25 del 28.12.2018, esecutivo ai sensi di legge, il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha deliberato, l’affidamento all’A.S.P. S.p.A., del servizio di gestione degli asili nido comunali dal 1 gennaio al 31 luglio 2019 per l’importo annuo di Euro 798.636,36 (settecentonovantottomilaseicentotrentasei/36), I.V.A. esente;
che con determinazione dirigenziale II Settore n. 41 del 31.01.2019 si è proceduto all’approvazione dello schema del presente atto, da sottoscrivere tra le parti;
che a completa garanzia degli obblighi contrattuali previsti nel presente articolato, l’A.S.P. S.p.A. ha prodotto polizza fidejussoria n. 1389612 emessa il 30.01.2019 dall’Elba Assicurazioni S.p.A., con durata dall’1.01.2019 al 31.07.2019 per un valore di Euro 79.863,64 pari al 10% del valore complessivo dell’affidamento ;
che, inoltre, che, inoltre, l’ASP S.p.A. ha prodotto copia conforme della polizza assicurativa RTC e RCO n. 380541931 della Compagnia di Assicurazioni Generali Italia S.p.A. - Agenzia Ascoli Xxxxxx, con decorrenza dal 31.03.2018 e scadenza al 31.03.2020, con un massimale di Euro 3.000.000,00 per RCT ed un massimale di Euro 1.500.000,00 per RCO per persona che sarà rinnovata senza soluzione di continuità per tutta la durata del presente contratto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
ART. 1) PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2) OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il Comune di Ciampino affida all’A.S.P. S.p.A., come sopra rappresentata, che accetta, senza riserva alcuna, l’esecuzione del servizio di gestione degli asili nido comunali “Axel” di Via Isonzo e “Girasole” di Via X.xxx Xxxxxx per il periodo dal 1 gennaio al
31 luglio 2019 per l’importo complessivo di Euro 798.636,36 (settecentonovantottomilaseicentotrentasei/36), I.V.A. esente, per lo svolgimento delle prestazioni del servizio, comprensivo del costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale e dell’importo previsto per migliorie all’art. 6 del presente contratto.
Il servizio funzionerà tutti i giorni feriali dall’1.01.2019 al 31.07.2019, fatti salvi eventuali periodi di chiusura disposti dal Comune.
L’orario di apertura giornaliera, come da Regolamento, sarà garantito dal lunedì al venerdì, con possibilità di apertura anche il sabato fino alle ore 13,30.
Per l’articolazione oraria si rimanda all’art. 16 del regolamento degli asili nido comunali.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono:
PRESTAZIONI EDUCATIVE
-quelle dirette ai bambini frequentanti gli asili nido al fine di rispondere correttamente ai loro complessi bisogni affettivi, fisici, cognitivi, motori e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione
all’ambiente e la scelta delle proposte educative in esso contenute, adeguate alle
varie fasi di sviluppo in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- quelle dirette alla famiglia, per fornire le dovute informazioni assicurando un dialogo costante e la continuità educativa.
SERVIZIO DI MENSA
Per il servizio mensa è fatto obbligo di utilizzare operatori che abbiano il
titolo professionale di cuoco.
I pasti saranno prodotti sul posto e dovranno essere presentate le relative tabelle dietetiche nonché le caratteristiche merceologiche delle derrate utilizzate.
I pasti, le tabelle, le caratteristiche merceologiche saranno sottoposte all’approvazione del servizio materno-infantile della ASL RM H e potranno essere modificate secondo le indicazioni del servizio medesimo senza che l’A.S.P. S.p.A. possa pretendere alcuna variazione del costo del servizio.
I menù saranno adeguatamente pubblicizzati tra le famiglie utenti.
Per bambini al di sotto del primo anno di età, il menù e le tabelle dietetiche saranno predisposte secondo le prescrizioni del Pediatra di fiducia delle famiglie degli utenti e previo accordo con la A.S.L.
L’A.S.P. S.p.A. è tenuta ad effettuare a proprie spese il servizio di autocontrollo concernente l’igiene dei prodotti alimentari, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 193/07. Deve quindi, individuare ogni fase della produzione e somministrazione dei pasti che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP previsto dal D. Lgs. n. 155/1997, predisponendo e compilando i moduli necessari per la registrazione delle verifiche quotidiane e periodiche.
GESTIONE PORTALE ISCRIZIONI E SISTEMA DI PAGAMENTO –
RISCOSSIONE PAGAMENTI
Nell’ottica di un costante miglioramento qualitativo del servizio si intende attivare, con l’affidamento all’Azienda, il sistema per la gestione del servizio a domanda individuale “Asili Nido” tramite un sistema che comprenda le seguenti funzioni:
-Iscrizione utenti: tramite una gestione avanzata delle anagrafiche di utenti e genitori con modulo di iscrizione on line, a disposizione dei genitori, anche con indicazione di eventuale ISEE, e la possibilità di importare i dati da archivi diversi e in particolare da file LAC (Lista Anagrafiche Comunali).
Il database delle informazioni anagrafiche, inoltre, dovrà essere basato sul concetto di nucleo familiare in modo tale da consentire di tenere conto dell’effettiva composizione della famiglia nella gestione dell’espletamento dei servizi.
-Sistema di pagamento multicanale: Pagamento tramite POS, installati presso le farmacie comunali, tramite RID, tramite carta di credito.
-Gestione situazione pagamenti: il nuovo sistema da adottare dovrà essere dotato di una gestione completa dei solleciti di pagamento, differenziata tra sollecito bonario e procedura di sollecito.
Quest’ultima dovrà prevedere la possibilità di procedere con messa a ruolo o con altre attività previste dalla normativa vigente in materia.
-Comunicazioni alle famiglie: dovrà essere previsto un sistema capillare di comunicazione con le famiglie, multicanale. In tal modo sarà possibile fornire in tempo reale informazioni sul servizio, notizie, stato dei pagamenti, etc.
L’Azienda deve garantire, a propria cura e spese, la gestione automatizzata di
tale sistema presenze, in considerazione delle caratteristiche generali di
seguito rappresentate:
- Sistema cartaceo e informatizzato tramite rete Internet (sistema WEB based) per le comunicazioni con gli utenti e applicazione web riservata per la consultazione del proprio stato contabile da parte degli utenti;
-accesso totale, da parte degli uffici comunali competenti, alle informazioni contenute nel Sistema;
-la banca dati e l'intero sistema informatico devono risiedere presso un server farm in grado di garantire la massima protezione dei dati trattati, con particolare attenzione ai dati sensibili. Il sistema informatico proposto deve rispettare le norme espresse dal D.Lgs n.196/03 convertito con modifiche dalla Legge n. 45 del 26 febbraio 2004.
ART. 3) COSTI DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO
1. L’ammontare del servizio per la sua intera durata viene stimato in Euro 798.636,36 (settecentonovantottomilaseicentotrentasei/36), IVA esente, per lo svolgimento delle prestazioni del servizio, l’importo è comprensivo del costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale e dell’importo previsto per migliorie all’art. 6 del presente contratto.
2. Nel caso di ammissione al servizio di bambini con handicap l’Azienda deve procedere ad attivare il sostegno opportuno, assumendone gli oneri a proprio carico.
3. L’importo per l’espletamento del servizio sarà fatturato con cadenza mensile posticipata, con esclusione del mese di agosto. Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate previa fatturazione e determinazione di liquidazione
del Responsabile del servizio.
4. Gli importi verranno liquidati all’Azienda dietro presentazione di: fatture elettroniche regolari e visti di regolare esecuzione dei servizi rilasciati dal referente della struttura di riferimento. Il DURC dovrà essere valido al momento della liquidazione della fattura.
5. Con la liquidazione del corrispettivo prestabilito l’Azienda si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretesa nei confronti del Comune per i servizi di che trattasi o connessi o conseguenti i servizi stessi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
6. I termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all’Azienda inadempienze nella esecuzione del servizio che abbiano comportato l’applicazione delle penali; in tali casi i termini di pagamento
decorreranno dalla data di definizione del contenzioso.
-
ART. 4) MODALITA’ DI GESTIONE E DI CONTROLLO
La gestione degli asili nido dovrà avvenire nel rispetto del “Regolamento Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx” xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx X.X. x. 00 del 10.07.2015 delle Leggi statali e regionali in materia di asili nido di assistenza e sanità, nonché di quanto definito nel presente contratto.
PERSONALE
a) Educatori: il rapporto numerico educatore/bambino deve essere conforme a quanto previsto dalle normative regionali vigenti, tenendo conto del numero dei bambini iscritti. L’inserimento nell’asilo nido di un bambino portatore di handicap prevede una riduzione del rapporto numerico educatore-bambino. Nel caso in cui esistano segnalazioni specifiche effettuate dai Servizi Asl o Comunali preposti è opportuno, ai sensi degli art. 12 e 13 della Legge 104/92,
prevedere personale di appoggio. Tale personale costituisce un appoggio
all’intera sezione e non al singolo bambino con difficoltà. Tutto il personale del nido è pertanto coinvolto nell’integrazione del bambino portatore di handicap nel gruppo dei coetanei e nella elaborazione e realizzazione degli obiettivi educativi che lo riguardano.
b) Addetti ai servizi generali: uno ogni 16 bambini, tra cui un cuoco.
Il personale educativo, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge e/o dal presente contratto.
Il personale educativo deve adottare una metodologia di lavoro in equipe ed essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca. Il personale effettuerà riunioni periodiche con finalità di programmazione, progettazione e verifica, nonché attività di aggiornamento. Per tali attività l’Azienda deve garantire al personale educatore almeno 65 ore da effettuare nel corso dell’anno scolastico.
ALIMENTAZIONE - A tutti gli utenti dei nidi verranno garantite la colazione, il pranzo e la merenda secondo le tabelle dietetiche autorizzate dall’A.S.L. RM H.
Il servizio verrà fornito dalla cucina degli asili nido comunali.
ASPETTI IGIENICO SANITARI
Le norme igienico-sanitarie previste per gli ambienti, il personale ed i minori sono quelle stabilite dai competenti Servizi dell’A.S.L. RM H.
L’Azienda dovrà garantire la perfetta tenuta igienico-sanitaria dei locali che accolgono i bambini, tutti gli accessori dei nidi (cortile, giardino, ingresso, cucina, ecc.) e della biancheria, impegnandosi ad acquistare tutti i prodotti ed i materiali necessari per la pulizia dei locali e della biancheria, conformi alla
normativa vigente.
PROGRAMMAZIONE
La programmazione delle attività educative e didattiche sarà svolta dagli operatori dell’Azienda avvalendosi della consulenza del Coordinatore Psicopedagogico e dei Coordinatori che, eserciteranno funzioni di verifica.
ART. 5) AMMISSIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA
L’ufficio comunale preposto sulla base di quanto stabilito dal vigente regolamento degli asili nido comunali, predispone i bandi e le graduatorie di ammissione agli stessi e comunica all’Azienda i nominativi dei bambini aventi diritto al servizio distinti in tre fasce di età (piccoli, medi e grandi).
L’ufficio comunale preposto provvede altresì:
-a gestire le rinunce e le ammissioni nel corso dell’anno educativo;
-ad autorizzare, su richiesta degli utenti, eventuali variazioni dell’orario di frequenza;
-ad espletare gli adempimenti di natura amministrativa connessi alla gestione dei rapporti con l’utenza, con esclusione del servizio di riscossione delle rette, a carico dell’Azienda;
-ad adottare gli opportuni provvedimenti in casi di morosità di utenti evidenziati dall’Azienda, che dovrà segnalare tempestivamente al Comune eventuali morosità;
La ricettività complessiva delle due strutture è di n. 125 bambini.
Il Comune si riserva la facoltà, anche nel corso dell’anno, di inserire fino ad un massimo di n. 3 utenti come previsto dall’art. 22 del Regolamento Asili nido dell’Ente.
Potranno accedere al servizio di Asilo nido tutti i bambini di età inferiore ai
tre anni, residenti nel Comune di Ciampino e, previo esaurimento della
graduatoria dei residenti, i bambini non residenti che abbiano almeno un genitore che presti attività lavorativa nella zona stessa. Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psicofisica, né differenza di razza, di religione o simili. Per l’ammissione al nido verrà compilata apposita graduatoria utilizzando i criteri stabiliti nel regolamento comunale.
L’ammissione dei bambini avverrà sulla base della suddetta graduatoria.
Nel caso in cui l’utenza si riduca in modo anomalo, il Comune, con atto motivato, potrà decidere di accorpare il servizio in un unico asilo dandone comunicazione all’Azienda almeno quindici giorni prima.
Il Comune sarà tenuto al pagamento all’A.S.P. S.p.A. della quota relativa al solo asilo rimasto in funzione, senza che l’Azienda possa pretendere alcunché né per lucro cessante né per danno emergente, con conseguente proporzionale decurtazione della quota a carico dell’Ente.
Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di sciogliere il contratto nel caso in cui l’utenza si riduca al di sotto di quaranta bambini iscritti, senza che l’Azienda possa pretendere alcunché né per lucro cessante né per danno emergente. In questo caso il Comune provvederà con atto gestionale motivato di cui sarà data comunicazione all’Azienda almeno trenta giorni prima.
Sarà cura dell’Azienda:
-far precedere l’inserimento al nido di ogni bambino da colloqui individuali, fra genitori ed educatori, purché si stabilisca fra loro una reciproca informazione finalizzata ad una fattiva collaborazione;
-consentire la presenza di un genitore al nido durante il periodo di inserimento secondo modalità concordate con il coordinatore pedagogico.
Per garantire una partecipazione attiva dei genitori alla gestione del servizio
oggetto del presente contratto vengono attivati gli Organi di Gestione. In particolare funzioneranno il Comitato di Gestione e l’Assemblea dei genitori. Per garantire il reale coinvolgimento dei genitori anche nell’ambito della programmazione educativa e dell’attività didattica verranno effettuati incontri periodici almeno due nel corso dell’anno per presentare, discutere e verificare la pianificazione e lo svolgimento delle attività educative avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva.
Altre forme di partecipazione e coinvolgimento dell’utenza potranno essere previste e proposte nel corso del rapporto contrattuale da parte dell’Azienda. Le stesse potranno essere attivate una volta approvate dal Comune.
ART. 6) STRUTTURE E ATTREZZATURE COMUNALI DATE IN USO
L’Azienda utilizzerà in uso gratuito, per l’intero periodo contrattuale, gli edifici sedi del nido Axel di Via Isonzo e del nido Girasole di Via X.xxx Xxxxxx, con le annesse pertinenze, comprese le attrezzature, gli arredi, gli utensili, le suppellettili ed i giochi ivi costruiti e provvederà alla loro manutenzione o sostituzione.
I beni immobili e mobili, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature necessarie saranno consegnati all’ Azienda per tutta la durata del contratto nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell’attività.
Il Comune provvederà alla consegna dei locali, delle attrezzature ed arredi sopra descritti, previo apposito verbale di consegna ed inventario, da effettuare in contraddittorio con il Responsabile dell’Azienda.
Alla scadenza l’Azienda è tenuta a riconsegnare i beni, immobili e mobili, gli
impianti fissi, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall’uso.
Per le migliorie apportate, per l’acquisto di nuove attrezzature ludiche o per le Cucine l’Azienda riceverà la somma complessiva di Euro 11.052,65 per tutto il periodo di gestione (Euro 1.578,95 al mese già comprese nel costo mensile di Euro 114.090,91 del servizio). L’acquisto e la realizzazione delle migliorie sarà oggetto di esame preventivo del Comune. Le somme relative saranno liquidate previa presentazione di rendicontazione delle spese sostenute.
Nell’uso delle strutture, arredi ed attrezzature, l’Azienda dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene necessarie, nonché tutte le disposizioni vigenti (o che saranno emanate dalle autorità nazionali e locali) relative all’esercizio dei servizi richiesti.
ART. 7) ORGANIZZAZIONE: GESTIONE FORNITURE ED ONERI A CARICO DELL’AZIENDA
L’Azienda assume l’obbligo della responsabilità di gestire il servizio oggetto del presente contratto, con propria organizzazione e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.
All’Azienda compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico- aziendale di:
-assicurare l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 3 del presente contratto (Prestazioni educative, preparazione dei pasti e collaborazione nella somministrazione, riscossione delle rette);
-assicurare il sostegno opportuno in caso di inserimento di bambini con handicap;
--assicurare l’esecuzione delle prestazioni di cui al D.Lgs. 81/2008, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata adempienza;
- garantire idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità per danni,
infortuni o altro che dovessero occorrere agli utenti del servizio, al proprio personale o a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto, alla responsabilità per danni all’edificio, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature nonché relativa ai rischi del servizio compreso furto, incendio, scoppio, inviando copia della polizza al Comune prima dell’avvio del servizio;
-- rispettare il Regolamento per il funzionamento degli Asili nido;
- organizzare le pulizie dei locali e dell’area esterna con propri materiali ed attrezzature;
- provvedere alla disinfestazione e derattizzazione delle aree interne ed esterne;
- provvedere alla manutenzione periodica degli spazi esterni di pertinenza degli asili nido;
- organizzare il servizio di guardaroba e lavanderia;
Per l’espletamento del servizio l’Azienda dovrà provvedere con oneri a proprio carico a quanto segue:
- fornire materiale di consumo igienico-sanitario e per l’igiene personale dei bambini, compresa una fornitura base di pannolini;
- fornire il materiale ludico-didattico di consumo;
- acquisto delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti;
-effettuare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere la struttura in perfetto stato d’uso;
-effettuare la manutenzione straordinaria ed ordinaria corrente intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere le attrezzature, gli arredi ed ogni altro materiale presente in perfetto stato d’uso;
- sostenere la spesa relativa alle bollette telefoniche dei Nidi, per la fornitura
di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento e Tassa Rifiuti Solidi Urbani.
Restano a carico dell’Azienda tutti gli eventuali danni che dovessero essere arrecati per negligenza e/o uso improprio alle attrezzature e alla struttura da parte del personale addetto al servizio.
L’ Azienda si impegna a riconsegnare con provvedimento formale firmato dalle parti le unità immobiliari ed i relativi arredi e attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, pena il risarcimento del danno.
ART. 8) TIPOLOGIA, ORGANICO E DOTAZIONE DEL PERSONALE
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: L’Azienda si avvarrà, per l’espletamento dei servizi di cui al presente contratto, di personale alle sue dipendenze, di assoluta fiducia e provata riservatezza. L’organizzazione dei servizi rimane totalmente a carico e sotto la responsabilità dell’Azienda.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEL SERVIZIO:
L’Azienda, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l’affidamento ivi comprese le modalità di smaltimento dei rifiuti come previsto dalla vigente normativa.
L’Azienda è obbligata ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 del c.c. e vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali e di
qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in
vigore. L’Azienda deve esibire, a richiesta, i libri matricola delle persone incaricate dei servizi oggetto dell’appalto.
L’Azienda, ove l’Amministrazione lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate, restando inteso che la mancata richiesta da parte del Comune non esonera in alcun modo la stessa dalle sue responsabilità. L’Azienda garantisce comunque, in ogni tempo, l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali e delle disposizioni regolanti la specifica attività e lo smaltimento di rifiuti.
PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI:
L’Azienda deve svolgere i servizi con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e quantitativamente, alle necessità connesse con gli obblighi contrattuali.
Per l’attuazione delle prestazioni si richiede personale con le seguenti mansioni:
-coordinatori tecnico-organizzativi;
-coordinatore psico-pedagogico;
-educatrici;
-cuoco, aiuto cuoco e personale ausiliario.
Tutto il personale deve essere munito della documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti.
Inoltre, tutte le figure professionali debbono attestare di non avere subito condanne penali o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla Legge Regionale 3 agosto 1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione della pornografia, del turismo sessuale in danno
di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).
Per ciascuna delle categorie professionali di che trattasi è tassativamente richiesto il possesso del titolo di studio specifico o equipollente.
In caso di assenze temporanee del personale preposto dovrà farsi ricorso all’istituto della supplenza per garantire che tali rapporti siano applicati tra organico e bambini presenti.
L’Azienda si impegna a comunicare preventivamente i nominativi ed i dati anagrafici del personale che di volta in volta è impiegato nell’espletamento del servizio.
Il suddetto personale è tenuto ad osservare durante il servizio un contegno irreprensibile ed improntato alla massima correttezza.
OBBLIGHI DEL PERSONALE: Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e professionalmente corretto, garantendo costantemente l’impegno a cui è preposto.
L’Azienda si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.
Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’Azienda.
Il Comune ha la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che per comportamento scorretto o inadeguato, non risultasse idoneo o abbia arrecato pregiudizio alla salute degli utenti, restando a carico dell’Azienda le responsabilità civili e penali.
L’Azienda è ritenuta responsabile unico dell’operato del proprio personale impiegato nello svolgimento dei servizi. L’Azienda è tenuta a svolgere la propria attività senza arrecare molestia e comunque senza ostacolare l’attività
svolta direttamente dall’Amministrazione e/o da altri appaltatori o fornitori
che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro.
L’Azienda dovrà garantire tempestivamente ed a proprio carico la continuità del servizio, anche in caso di assenza di qualsivoglia natura del personale preposto, con sostituzione, utilizzando personale di professionalità equivalente.
ART. 9) OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, nonché ogni indennizzo, del personale impiegato, sono a carico dell’Azienda che ne è sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
ART. 10) CARTA DI QUALITÀ DEI SERVIZI
L’Azienda è tenuta a emanare una carta di qualità dei servizi da redigere e pubblicizzare in conformità a intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziali.
ART. 11) ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Il Comune vigila sull’andamento del servizio attraverso l’esame di report quadrimestrali redatti dall’Azienda e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi.
Il report fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli
standard operativi e agli obiettivi programmati in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi e qualitativi previsti dalle normative vigenti di settore.
L’Azienda predispone, entro la fine dei mesi di giugno e dicembre, un report che dovrà essere indirizzato al Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e consegnato al protocollo del Comune contenente le seguenti informazioni:
- numero dei dipendenti impegnati suddivisi per qualifiche e orario effettivo di lavoro, costo e relative assunzioni;
- piano e calendario di formazione del Personale;
- piano acquisti del materiale, relativo costo, fornitori e modalità di acquisto. Il Comune vigilerà sull’andamento dei servizi, anche mediante apposite riunioni con i responsabili dall’Azienda.
Gli Uffici dell’Area Servizi al Cittadino, hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni e di chiedere la sostituzione degli operatori in caso di inadempienza o in presenza di situazioni di incompatibilità lesive del buon andamento del servizio.
ART. 12) PENALITÀ
Le inadempienze ritenute lievi a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, da qualunque obbligo derivanti dal presente contratto, comporteranno l’applicazione della penalità fino a Euro 600,00 (seicento/00), con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti, comunicata anche a mezzo fax e del provvedimento del Responsabile comunale del servizio.
Per lieve inadempienza, si riporta a titolo di esempio: qualora l’Azienda
trasgredisca agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l’esecuzione, riveli
carenze nell’organizzazione del lavoro producendo disservizi, non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, agli orari e tempi da osservare, nonché all’ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all’Ente.
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di penale doppia, oppure, a giudizio del Responsabile, l’adozione di più severe misure per le inadempienze più gravi ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione la grave inadempienza che risolva il contratto. Il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dal Responsabile comunale del servizio.
A seguito dell’inadempimento contestato l’Azienda è tenuta a fornire, entro i successivi quindici giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che l’Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l’inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l’inadempimento contestato.
Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell’Azienda. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla rata del corrispettivo.
ART. 13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
In caso di grave inadempienza, accertata dal Responsabile del Servizio, si farà
luogo alla risoluzione del presente contratto, con esclusione di ogni formalità
legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.
ART. 14) INFORTUNI E DANNI
L’Azienda deve porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento e usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose nello svolgimento del servizio.
L’Azienda risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’Azienda da parte di società assicuratrici.
L’Azienda è tenuta ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro l’Amministrazione in relazione ai fatti di cui al presente articolo.
ART. 15) DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’Azienda di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto.
In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l’Azienda.
ART. 16) SEGRETO D’UFFICIO
L’Azienda è tenuta, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a rendere edotti gli stessi, all’osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in
genere, riguardanti il Comune di Ciampino.
ART. 17) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Azienda degli obblighi derivanti dall’affidamento, disciplinati dagli artt. 4 e seguenti, il contratto può essere risolto dall’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
La risoluzione opera di diritto in caso di violazione delle norme in materia di trattamento dei lavoratori, con particolare riferimento alle norme retributive, previdenziali, assicurative, sanitarie e di sicurezza sul lavoro.
L’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Azienda il rimborso delle eventuali maggiori spese di quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.
ART. 18) RISERVE
In caso di eventuali controversie, l’Azienda è obbligata a non sospendere il servizio. Tutte le riserve che l’Azienda intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Amministrazione e documentate con l’analisi dettagliata delle somme cui l’Azienda stessa ritiene di aver diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall’emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando l’Azienda le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, essa decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nel termine sopra indicati, saranno prese in esame dall’Amministrazione solo in sede di liquidazione finale a saldo. E’ tuttavia facoltà dell’Amministrazione anticipare, in taluni casi, l’esame delle riserve o di una parte di esse.
L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto
sottoscritto dall’Amministrazione e dall’Azienda.
ART. 19) ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Ai fini della stipulazione del presente contratto è stata acquisita la seguente ulteriore documentazione:
- cauzione di cui al successivo art. 18;
- polizza assicurativa di responsabilità civile di cui al successivo art. 19;
- DURC in corso di validità;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- deposito spese contrattuali.
Contestualmente alla stipula del contratto, l’Azienda ha firmato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e fornire le dichiarazioni indicate nel DUVRI.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Azienda. Le prestazioni di cui al presente atto sono esenti da I.V.A..
ART. 20) CAUZIONE
L’Azienda ha costituito preliminarmente al presente atto di stipulazione, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l’affidamento per fatto dell’affidatario a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio - apposita cauzione, pari al 10% dell’importo netto contrattuale. Tale cauzione costituita mediante polizza fideiussoria, rilasciata dalla Compagnia Elba
Assicurazioni S.p.A. a ciò autorizzata, prevede espressamente:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- mancata produzione di effetti nei confronti dell’Ente a causa dell’omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;
- svincolo della fideiussione previo assenso scritto dell’Ente;
- clausola di pagamento a semplice richiesta dell’Ente, entro 15 giorni dalla richiesta.
ART. 21) POLIZZE ASSICURATIVE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e degli altri cui per legge è tenuta l’Azienda ha prodotto polizza R.C.T. e RCO e polizza fidejussoria come meglio descritte in narrativa.
ART. 22) FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente atto sono devolute all’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Velletri.
ART. 23) REGISTRAZIONE
Ai fini fiscali, si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto, il cui valore ammonta ad Euro 798.636,36 (settecentonovantottomilaseicentotrentasei/36), I.V.A. esente, ai sensi del comma 21, art. 10 del DPR 633/72, con imposta di bollo forfettaria di Euro 45,00 assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007.
ART. 24) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con il presente atto l’Azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010. Il contratto, inoltre, si risolverà di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane S.p.a..
ART. 25) D.U.R.C.
Il Comune di Ciampino ha ottenuto dall’INAIL–INPS – Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. n. INAIL _14709298 dell’11.01.2019, con validità fino all’11.05.2019.
ART. 26) ANTIMAFIA
Le Parti danno atto che ai sensi dell’Art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche, per il presente affidamento non va richiesta la Certificazione antimafia.
ART. 27) ANTICORRUZIONE
Ai sensi del vigente Piano comunale di Anticorruzione, approvato con atto di Giunta municipale n. 3 del 22.01.2019, è fatto divieto all'ASP S.p.A., durante l’esecuzione del presente contratto, di intrattenere rapporti di servizio e fornitura o professionali in genere, con gli Amministratori e Dirigenti e i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
ART. 28) – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’ASP S.p.A. dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del paragrafo 4.4 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2019/2021, adottato dal Comune di Ciampino con Deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 22.01.2019, di averne preso visione e di essere consapevole dell’obbligo di osservanza dello stesso da parte sua e di tutti i suoi collaboratori. La violazione degli obblighi derivanti da detto codice è causa di risoluzione o di decadenza dal rapporto derivante
dal presente atto.
ART. 29 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE VIETATI
L’ ASP S.p.A. ha reso apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, prot.
n. 4188 del 29.01.2019, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
ART. 30) – CODICE CIG
Il presente affidamento avviene ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 28.12.2018 nelle modalità proprie dell’“in house providing” conseguentemente, secondo gli indirizzi espressi dall’ANAC con determinazione n. 4 del 7.07.2011, non è stato richiesto il CIG.
ART. 31) – XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Le Parti accettano e sottoscrivono le clausole vessatorie del presente atto secondo quanto riportato nell’Allegato A.
Il presente contratto, che stipulato nel luogo sopraindicato e redatto in formato elettronico, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, come disposto dall’Art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.163/2006, modificato dal D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con Legge 17.12.2012 n. 221, da persona di mia fiducia, si compone di n. ventiquattro facciate e la venticinquesima sin qui oltre le firme, è stato pubblicato mediante lettura da me datane ai Contraenti, i quali lo approvano, dichiarandolo conforme alla volontà da loro espressa e come appresso lo sottoscrivono, insieme a me Ufficiale Xxxxxxx, come segue:
IL COMUNE DI CIAMPINO - Dirigente II Settore – Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (firmato digitalmente)
A.S.P. – AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. – L’Amministratore
Unico Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente previa verifica della validità del certificato avente scadenza l’1.08.2021)
IL SEGRETARIO GENERALE - Xxxx. Xxxxxxxx XXXX
(firmato digitalmente)