COMUNE DI VIDIGULFO
COMUNE DI VIDIGULFO
PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE IV GOVERNO DEL TERRITORIO INFRASTRUTURE E POLITICHE AMBIENTALI
( 0382/69003-69004 - fax 619125) Xxxxxx X Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXXXXX (XX)
Capitolato speciale d’appalto per l'affidamento della gestione dei servizi di pulizia strade, manutenzione delle aree pubbliche e sensibilizzazione raccolta rifiuti differenziata per 2 (due) anni;
Art. 1 - Oggetto
L’oggetto del presente appalto consiste nella prestazione dei servizi di cui all'oggetto, in conformità alle indicazioni e alle modalità d’intervento individuate negli allegati tecnici del presente capitolato. I servizi che formano oggetto del presente contratto sono i seguenti pulizia strade, manutenzione delle aree pubbliche e sensibilizzazione raccolta rifiuti differenziata.
Pulizia di tutte le strade comunali come da allegato tecnico sia mediante operatore che spazzatrice meccanica;
falciatura e pulizia in genere di tutti i giardini comunali, compreso lo svuotamento dei cestini ed il controllo sulla funzionalità dei giochi per bambini presenti all’interno dei parchi giochi;
pulizia in genere di tutte le diverse aree verdi;
rastrellatura delle foglie dalle vie, dai selciati, dai giardini, e ovunque si presentassero potatura degli diserbo con attrezzature lungo i cigli delle strade e dove occorre nell'ambito delle zone oggetto dell'appalto;
raccolta materiali abbandonati lungo le strade e nelle aree verdi e giardini; svuotamento cestini posizionati nelle vie e piazze al bisogno;
segnalazione danni ai cassonetti o altri manufatti posti nelle aree e strade oggetto dell'appalto; informazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti;
distribuzioni di materiali per la raccolta differenzia;
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la possibilità di richiedere, secondo necessità: piccole manutenzioni immobili comunali e segnaletica stradale, posizionamento segnaletica stradale verticale provvisoria e permanente, altri servizi di piccola entità, il tutto nel limite massimo delle ore contrattualmente definite, non inferiori a n. 100 ore annue.
I mezzi messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto dalla ditta Appaltatrice, dovranno avere le opportune certificazioni.
I mezzi e le attrezzature di proprietà Comunale, saranno concesse in comodato d’uso gratuito.
Art. 2 - Entità delle prestazioni
L’entità delle prestazioni dovute e riportate negli allegati tecnici connesse a ciascun servizio devono ritenersi indicative in quanto l’Amministrazione ha la facoltà di variarne il numero in più o in meno, in relazione a specifiche esigenze che si possano presentare. In tal caso l’ordine viene impartito dal responsabile del settore come indicato dal Comune di Vidigulfo.
La variazione dell’entità delle prestazioni dovrà essere ottemperata dall’appaltatore senza che il medesimo possa avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura, purché queste non superino il 3% (tre per cento) rispetto l’ammontare originariamente previsto.
Art. 3 - Durata ed importo dell'appalto
La durata dell’appalto è di anni 2 (due) e diviene efficace dalla Convenzione.
Art. 3 bis – Oneri a carico del Comune
Rimangono a carico del Comune la messa a disposizione della spazzatrice meccanica, di un autocarro/furgone e dei materiali di consumo quali cemento, viti, bulloni ecc.
Art. 4 - Personale
4.a L’appaltatore dovrà provvedere con proprio personale dipendente (n. 2 operatori a 30 ore/settimanali, n. 1 operatore 14 ore/settimanali e n. 1 impiegato a 30 ore/settimanali), in possesso
dei requisiti professionali e con composizione, per entità numerica ed orario di servizio, a garantire costantemente l’ottimale esplicazione delle attività oggetto dei servizi appaltati. Nel caso di assenza, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione immediata delle unità mancanti al fine di non interrompere il pubblico servizio. Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate al Comune per l’approvazione formale. In mancanza di tale approvazione la ditta appaltatrice non può procedere ad alcuna variazione.
4.b L’appaltatore, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Ditte uscenti e la liquidazione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa, dovrà garantire alle unità di personale che alla data di inizio dell’appalto si trovava in servizio presso la gestione cessante, la continuità del rapporto di lavoro con tutti gli effetti giuridico economici maturati. Inoltre la Ditta vincitrice esclude, in maniera tassativa, l’obbligo per il personale assunto di cui al precedente paragrafo l’iscrizione alla cooperativa, se questa risultasse tale.
4.c L’appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto del servizio) in materia di obblighi assicurativi (anche antinfortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti,nonché in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.
L’appaltatore dovrà, in ogni momento e a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale, dimostrare di aver provveduto all’assolvimento degli obblighi summenzionati. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituirà causa di risoluzione del contratto. L’impresa appaltatrice si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale durante l’esecuzione del servizio del presente capitolato, nonché a sollevare la stessa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1676 del c.c.
4.d L’appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. Il mancato rispetto dei contratti collettivi sarà oggetto di risoluzione del contratto.
Art. 5 - Responsabile del servizio
La direzione, il coordinamento ed il controllo di ogni attività oggetto del servizio dovrà essere affidata ad un responsabile il cui nominativo, recapito telefonico mobile ed indirizzo e-mail comunicati al Comune.
Art. 6 - Disciplina comune a tutto il personale in servizio. Norme comportamentali
Il personale in servizio dovrà:
- tenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità, in relazione anche alle specifiche condizioni ed all’utenza nei confronti della quali il servizio si svolge;
- segnalare tempestivamente al responsabile del servizio, per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale anomalia rilevata durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- ricevere disposizioni esclusivamente dai soggetti ed organi competenti;
- mantenere il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento del servizio.
Vestiario
L’appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a dotare tutto il personale in servizio di adeguata uniforme, nel rispetto delle prescrizioni specifiche a tal fine previste dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il personale dovrà inoltre essere munito di idoneo cartellino di identificazione personale immediata.
Formazione ed aggiornamento professionale
L’appaltatore dovrà garantire la formazione ed il costante aggiornamento professionale nei confronti del personale di servizio, con referto periodico all’Amministrazione comunale.
Responsabilità
Per lo svolgimento del servizio la Ditta appaltatrice, e per essa il personale addetto, ha la possibilità di accedere a locali di proprietà del Comune oggetto del servizio stesso.
Di conseguenza essa ha il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso ed ogni possibile entrata, in quanto responsabile della custodia degli immobili (anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo). Tutte le chiavi dovranno essere custodite con la massima cura e sicurezza, sotto responsabilità della Ditta stessa.
Art.7 - Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore sarà pienamente responsabile con obbligo di risarcimento al Comune dei danni causati per negligenza e/o atti vandalici del proprio personale dipendente, stipulando a tal fine idonea polizza assicurativa come previsto di seguito nel presente capitolato.
L’appaltatore ha l’obbligo di presentare, prima dell’inizio del servizio appaltato, un piano particolareggiato di lavoro che indichi tra l’altro:
- il nominativo del responsabile del servizio;
- il numero complessivo del personale impiegato;
- il nominativo ed i dati anagrafici del personale addetto;
- i turni di lavoro, suddivisi per tipologia di servizio;
- gli orari di svolgimento del servizio, il numero, il nominativo degli addetti, le attrezzature, i macchinari, le schede tecniche dei prodotti utilizzati, per ogni tipologia di servizio;
- il calendario degli interventi periodici.
Nel caso di variazioni del piano, l’Amministrazione Comunale deve essere preventivamente informata. Inoltre, il personale in servizio deve quotidianamente registrare la presenza utilizzando il sistema di rilevazione del Comune..
Art. 8 - Disposizioni in materia di sicurezza
L’appaltatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel pieno rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
L’Amministrazione Comunale consegnerà all’aggiudicatario, prima dell’inizio dell’appalto, copia dei documenti di valutazione dei rischi redatti per tutti i luoghi di lavoro dove l’azienda opererà, e l’appaltatore dovrà a tale proposito compilare il DUVRI, per quanto di sua competenza.
Art. 9 - Attività di vigilanza
E’ piena facoltà del Comune di Vidigulfo di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall’appaltatore con le prescrizioni contrattuali e normative previste dal presente capitolato. I controlli non dovranno comunque comportare ingerenze nello svolgimento del servizio. Art. 10 - Responsabilità dell’appaltatore - Polizza assicurativa
L’appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l’Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione a regola d’arte nel rispetto del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificatamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
L’appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo ed esclusivo carico qualunque risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore dell’impresa da parte delle compagnie di assicurazione.
L’appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, per un massimale minimo non inferiore a € 5.000.000,00, con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, per qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare,al Comune di Vidigulfo, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, nonché a copertura dei danni
che lo stesso potrebbe arrecare a immobili e mobili dell'amministrazione contraente dati in uso all'appaltatore.
L’esistenza di tali polizze non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall’appaltatore all’Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto.
Art. 11 – Corrispettivi e pagamenti
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore verrà pagato in forma mensile posticipata mediante mandato a 60 giorni dall’emissione delle fatture, emesse alla fine di ciascun mese di servizio in proporzione effettivo rispetto all’ammontare annuo dell’importo contrattuale.
Art. 12 – Divieti di cessione e subappalto
È vietato subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente capitolato o di cedere in tutto o in parte il relativo contratto, eccezion fatta per il servizio di pulizia con spazzatrice, con specifica indicazione, nell’ambito dei documenti di gara, della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto.
Art. 13 – Inadempienze e penalità
Qualora l’appaltatore non attenda a tutti gli obblighi, o violi qualunque disposizione del presente capitolato e delle relative schede tecniche, è tenuto al pagamento di una penalità, variante da un minimo di € 200,00 (duecento) in aumento fino a € 1.000,00 (mille), in rapporto alla gravità dell’inadempienza e della recidività, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta della inadempienza, alla quale la Xxxxx appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
Inoltre, qualora l’appaltatore ometta di eseguire anche parzialmente il servizio, l’Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra Ditta, senza oneri di forma e previa comunicazione, l’esecuzione parziale o totale del servizio omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune.
Al recupero delle penalità e degli eventuali costi e/o danni subiti si procederà mediante ritenuta diretta sul canone del mese di riferimento.
Art. 14 – Risoluzione del contratto
L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:
a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
c) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
d) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
e) mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
f) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso al servizio;
g) accertata consapevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
h) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
i) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 1453 del C.C.
In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.
Art. 15 – Facoltà di recesso
La ditta appaltatrice riconosce espressamente all’Amministrazione Comunale la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso scritto di almeno trenta giorni da comunicare all’appaltatore tramite lettera raccomandata a.r., con esclusione di ogni indennità per il mancato guadagno, anche in deroga all’art. 1671 C.C., e senza che da tale recesso possano conseguire diritto o pretese di sorta che non siano, per la ditta, l’obbligo delle prestazioni e, per il Comune, l’obbligo del pagamento dei corrispettivi, dalla data di comunicazione della disdetta alla data di scadenza dei termini di preavviso.
Art. 16 – Oneri fiscali
Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto del servizio.
Art. 17 – Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere dagli obblighi del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, mediante citazione da notificarsi alla controparte entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione della risoluzione della controversia in via amministrativa.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al C.C., nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto del servizio.