COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
(Allegato 4 ter)
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
Informazioni generali sull'Intermediario
x. Xxxxxxx : ; Nome: ;
b. Ruolo: ; Sezione e numero del registro di appartenenza: ;
Data di iscrizione: ;
Informazioni Impresa distributrice
Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Sede legale: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx 00 - 00000 Xxxxxx Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:
a) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione; di mettere a disposizione del pubblico nei locali del distributore il presente allegato, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia del documento Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
c) hanno l'obbligo di consegnare al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d) hanno l'obbligo di raccomandare o proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, hanno l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f) hanno l'obbligo di valutare se il contraente rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartenga alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g) hanno l'obbligo di fornire al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4- bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
b) hanno l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
c) hanno l'obbligo, in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto sia adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
d) hanno l'obbligo, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il prodotto sia inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto. Nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, hanno obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
f) hanno obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
(Allegato 3)
Ai sensi della normativa vigente il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente:
x. Xxxxxxx : ; Nome: ;
b. Ruolo: ; Sezione e numero del registro di appartenenza: ;
Data di iscrizione: ;
c. Indirizzo della sede operativa presso la quale l'Intermediario svolge l'attività ;
d. Recapito telefonico dell'Intermediario: ; Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario principale:
;
e. Indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività:
f. Informazioni generali sull'Intermediario di II livello (iscritto in sez. E) per cui svolge l'attività:
- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: ;
- Sezione E del registro di appartenenza ; Data iscrizione: ;
g. Informazioni sull'Intermediario di I livello (iscritto in Sez. A del RUI) per cui svolge l'attività:
- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: ; iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione ; data iscrizione ;
- Indirizzo della sede operativa: ;
- Recapito telefonico dell'Intermediario: ;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC):
.
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni
NOTA BENE
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario iscritto al RUI sopra descritto possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:
Sono a disposizione nei locali del distributore (e sono pubblicati sul sito internet dell'intermediario) i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
Qualora l'offerta sia effettuata fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub 1.
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
a. l'intermediario
detiene
non detiene
partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
b. l'Impresa di Assicurazione Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
detiene
non detiene
partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente per la quale l'intermediario opera.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. L'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;
b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:
Sono da intendersi di pertinenza dell'Intermediario e dunque riferite alla gestione di quest'ultimo i reclami afferenti all'attività di intermediazioni assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza delle regole di comportamento di cui agli articoli da 53 a 59 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.
La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00 00000 000 - Pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass (xxx.xxxxx.xx - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
Si ricorda che il reclamante potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non superi i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto
c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP
(Allegato 4)
Ai sensi della vigente normativa, distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, prima della conclusione di ciascun contratto, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente
g. Cognome : ; Nome: ;
h. Ruolo: ; Sezione e numero del registro di appartenenza: ;
Data di iscrizione: ;
Informazioni Impresa distributrice
Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Sede legale: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx 00 - 00000 Xxxxxx Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione
Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:
Agisce su incarico del contraente in nome e per conto esclusivo della Compagnia Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Agisce su incarico del contraente in nome e per conto delle seguenti Compagnie di assicurazioni: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. e della Società (specificare)
Dichiara :
Che il contratto viene distribuito in collaborazione con altro intermediario, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 così identificato:
Identità Sezione Ruolo
Nel caso di contratto proposto da intermediario iscritto in sezione E, l'intermediario dichiara di svolgere l'attività per conto di :
Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale Indirizzo della sede operativa/legale Numero di iscrizione
E per conto di:
Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale Indirizzo della sede operativa/legale Numero di iscrizione Collaboratore orizzontale dell'Intermediario principale
Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto:
a) L'intermediario:
fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice ovvero una raccomandazione personalizzata indicando le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice, in quanto fondata su una analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consentono di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto più adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
b) L'intermediario:
in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo i contratti di (indicare la denominazione delle Imprese): Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
c) L'intermediario fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:
La natura del compenso:
l'onorario corrisposto direttamente dal cliente pari a €… / al ….% del premio pagato o viene esplicitato a cura
dell'Intermediario il metodo di calcolo ;
la commissione inclusa nel premio assicurativo;
altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo
Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi
Con riferimento al pagamento dei premi:
I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00
Con riferimento alle modalità di pagamento dei premi, si possono ricevere, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line , che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nel rispetto dei limiti di trasferimento del contante previsti dalla normativa vigente al momento della conclusione del contratto.
Agenzia di PONTE NELLE ALPI CADORE
Polizza n° a seguito di Proposta n°
Gentile cliente, la compilazione del presente questionario è mirata ad acquisire le informazioni necessarie al fine di proporLe un contratto coerente con le Sue esigenze assicurative. Le chiediamo pertanto la Sua collaborazione per aiutarci a offrirLe le garanzie assicurative maggiormente rispondenti alle Sue esigenze.
La mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del fabbisogno assicurativo e non consente, quindi, l'emissione della presente polizza.
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL CONTRATTO
RAMI DANNI NON AUTO
1) DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE
Contraente:
Cognome nome o ragione sociale: C.F./X.Xxx:
sesso: data di nascita: comune di nascita: prov luogo di residenza: prov
2) INFORMAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
3) ESIGENZE ASSICURATIVE
Nel rammentarLe che le garanzie possono prevedere limiti di età, esclusioni, rivalse, limiti di risarcimenti, indennizzi totali e/o parziali, eventuali scoperti e/o franchigie che restano a Suo carico, il tutto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, rimarchiamo che quanto sopra deve essere oggetto di opportuno approfondimento con l'Intermediario.
In relazione alle Sue esigenze assicurative e in funzione della professione/attività dichiarata, quali di queste intende garantire*?:
1. protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
2. protezione dei beni per il rischio incendio e/o altri danni ai beni acquisiti (acqua condotta, cristalli, ricerca guasti ecc.)
3. protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
4. protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, civili
5. protezione da garanzia cauzione/fideiussoria
6. protezione all risk
7. protezione della persona per il rischio infortunio e/o malattia Se rischio infortuni a quale forma è interessato:
individuale
nucleo familiare
Cumulativa
8. patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
9. esigenze assicurative rientranti nel ramo assistenza.
10. esigenze assicurative rientranti nei rischi tecnologici
11. esigenze assicurative rientranti nel ramo trasporti
12. esigenze assicurative rientranti nel ramo perdite pecuniarie
13. esigenze assicurative collegate al possesso o alla conduzione di animali
Con riferimento alle Sue esigenze assicurative:
ha necessità di ottemperare a obblighi di legge?: si - no.
ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi?: si - no.
ha necessità di indicare soggetti quali beneficiari in polizza?: si - no.
modulo coerenza
4) DURATA COPERTURA RISCHI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Quale è la durata per la quale intende coprire i Suoi rischi?:
un anno o un anno e rateo con tacito rinnovo annuale
un anno o un anno e rateo senza tacito rinnovo
poliennale con tacito rinnovo - poliennale senza tacito rinnovo - inferiore all'anno
Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?:
annuale - semestrale - unico anticipato - altro -
Analizzate le risposte date ai quesiti sopra riportati, il Distributore dichiara che la polizza RISULTA COERENTE con le richieste ed esigenze del cliente.
Luogo e data: PONTE NELLE ALPI , 08/04/2021
IL CLIENTE
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