Convenzione doganale
Traduzione 1
Convenzione doganale
concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR
(Convenzione TIR)
Conchiusa a Ginevra il 14 novembre 1975
Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 19772
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 febbraio 1978 Entrata in vigore per la Svizzera il 3 agosto 1978
(Stato 10 gennaio 2007)
0.631.252.512
Le Parti Contraenti,
Desiderose di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali,
Considerando che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale allo sviluppo della reciproca collaborazione,
Dichiarandosi favorevoli ad una semplificazione e armonizzazione delle formalità amministrative nell’ambito dei trasporti internazionali, segnatamente alle frontiere,
Hanno convenuto quanto segue:
Capo I
Disposizioni generali
a) Definizioni
Art. 1
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
a)3 «trasporto TIR», il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto regime TIR, disciplinato nella presente Convenzione;
b)4 «operazione TIR», la parte di un trasporto TIR effettuato in una Parte contraente, da un ufficio di partenza o di entrata (di passaggio) a un ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio);
RU 1978 1281; FF 1977 I 1289
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1978 1280
3 Nuovo testo giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
4 Introdotta dalla modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
c)5 «inizio di un’operazione TIR», il fatto che il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore sono stati presentati, a scopo di controllo, all’ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio), con il carico e il libretto TIR relativi, e che il libretto TIR è stato accettato dall’ufficio doganale;
d)6 «fine di un’operazione TIR», il fatto che il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore sono stati presentati, a scopo di controllo, all’ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio), con il carico e il libretto TIR relativi;
e)7 «appuramento di un’operazione TIR», l’attestazione da parte delle autorità doganali che un’operazione TIR si è conclusa secondo le norme di una Parte contraente. Esso è effettuato dalle autorità doganali in base a un confronto tra i dati o le informazioni disponibili all’ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio) e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio);
f)8 «tributi d’entrata e d’uscita», i dazi e tutti gli altri tributi, imposte, tasse e aggravi diversi riscossi all’atto dell’importazione o dell’esportazione, oppure in correlazione con l’importazione o l’esportazione di merci, escluse le tasse e gli aggravi il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
g)9 «veicolo stradale», non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio costruito in modo da poter essere agganciato ad un autoveicolo;
h)10 «autotreno», i veicoli agganciati l’uno all’altro, inseriti nel traffico stradale come un’unità;
ij)11 «contenitore», un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovi- bile o altro dispositivo analogo):
i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, desti- nato a contenere merci;
ii) di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adope- rato più volte;
iii) costruito particolarmente per agevolare il trasporto di merci, senza trasbordo, in uno o più generi di trasporto;
iv) costruito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all’atto del trasbordo da un genere di trasporto all’altro;
5 Introdotta dalla modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
6 Introdotta dalla modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
7 Introdotta dalla modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002
(RU 2003 915).
8 Originaria lett. b
9 Originaria lett. c
10 Originaria lett. d
11 Originaria lett. e
v) costruito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e
vi) d’un volume interno di almeno un metro cubo;
Le «carrozzerie amovibili» sono equiparate ai contenitori;
k)12 «ufficio doganale di partenza», ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove inizia, per l’intero carico o per una parte di esso, il trasporto TIR;
l)13 «ufficio doganale di destinazione», ogni ufficio doganale di una Parte con- traente dove termina, per l’intero carico o una parte di esso, il trasporto TIR;
m)14 «ufficio doganale di passaggio», ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un conteni- tore entra in questa parte contraente o la lascia nel corso di un trasporto TIR;
n)15 «persone», tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche;
o)16 «titolare» di un libretto TIR, la persona a cui è stato rilasciato un libretto TIR conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione e in nome della quale è stata fatta una dichiarazione doganale sotto forma di un libretto TIR indicante la volontà di assoggettare merci al regime TIR all’ufficio doganale di partenza. Il titolare è responsabile della presentazione del veico- lo stradale, dell’autotreno o del contenitore, con il carico e il libretto TIR relativi, all’ufficio doganale di partenza, all’ufficio doganale di passaggio e all’ufficio doganale di destinazione, nel debito rispetto delle pertinenti disposizioni della Convenzione;
p)17 «merci ponderose o voluminose», tutte le merci ponderose o voluminose che a cagione del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate nè in un veicolo stradale chiuso, nè in un contenitore chiuso;
q)18 «associazione garante», un’associazione riconosciuta dalle autorità doganali di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR.
12 Originaria lett. f. Nuovo testo giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
13 Originaria lett. g. Nuovo testo giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
14 Originaria lett. h. Nuovo testo giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
15 Originaria lett. ij
16 Introdotta dalla modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
17 Originaria lett. k
18 Originaria lett. l
b) Campo d’applicazione
Art. 2
La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza trasbordo, attraverso una o parecchie frontiere, eseguiti da un ufficio doganale di partenza d’una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un’altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, con veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l’inizio e la fine del trasporto TIR19 sia effettuato su strada.
Art. 320
Per applicare le disposizioni della presente Convenzione:
a) i trasporti devono essere effettuati:
i) con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi a tenore delle condizioni menzionate al capo III a); o
ii) con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, sempreché siano adempiute le condizioni menzionate al capo III c);
iii) con veicoli stradali o veicoli speciali come torpedoni, gru, spazzatrici, betoniere ecc., esportati e dunque equiparati a merci che si spostano con i propri mezzi da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione a tenore delle condizioni menzionate nel capo III c). Quando questi veicoli trasportano altre merci, si applicano di conse- guenza le condizioni di cui nei commi i) o ii) qui sopra.
b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni riconosciute conforme- mente all’articolo 6 ed essere effettuati sulla scorta di un libretto TIR conforme al modello riprodotto nell’allegato 1 della presente Convenzione.
c) Principi
Art. 4
Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all’obbligo di pagare o di depositare i tributi d’entrata o d’uscita.
19 Nuova espressione giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal
12 mag. 2002 (RU 2003 915). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
20 Nuovo testo giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
Art. 5
1. Per principio, le merci trasportate nel regime TIR con veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non devono essere sottoposte alla visita presso gli uffici doga- nali di passaggio.
2. Per impedire abusi le autorità doganali possono tuttavia, in casi straordinari e segnatamente allorché sospettano irregolarità, procedere alla visita delle merci presso detti uffici.
Capo II
Rilascio dei libretti TIR
Responsabilità delle associazioni garanti
Art. 6
1.21 Fintanto che saranno rispettate le condizioni e prescrizioni minime convenute nella prima parte dell’Allegato 9, ogni Parte contraente può autorizzare delle asso- ciazioni a rilasciare libretti TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni con le quali esse sono in relazione, nonché ad assumerne la garanzia. L’autorizza- zione è revocata se sono disattese le condizioni e prescrizioni minime contenute nella prima parte dell’Allegato 9.
2. Un’associazione può essere riconosciuta in un Paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti, in tale Paese, da trasporti di merci effettuati sulla scorta di libretti TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui è affiliata l’associazione garante.
2bis.22 Un’organizzazione internazionale di cui nel paragrafo 2 è autorizzata dal Comitato di gestione ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzio- namento efficaci di un sistema internazionale di garanzia nella misura in cui accetti siffatta responsabilità.
3.23 Un’associazione rilascia i libretti TIR unicamente a persone alle quali le auto- xxxx competenti delle Parti contraenti sul cui territorio dette persone risiedono o sono domiciliate non abbiano rifiutato l’accesso al regime TIR.
4.24 Le persone che adempiono le condizioni e le prescrizioni minime convenute nella seconda parte dell’Allegato 9 alla presente Convenzione possono essere auto- rizzate ad accedere al regime TIR. Senza pregiudicare le disposizioni dell’arti- colo 38, l’autorizzazione è revocata qualora non fosse più garantito il rispetto di questi criteri.
21 Nuovo testo giusta la modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
22 Introdotto dalla modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
23 Introdotto dalla modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
24 Introdotto dalla modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998
in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
5.25 L’accesso al regime TIR è accordato in virtù delle procedure definite nella seconda parte dell’allegato 9 alla presente Convenzione.
Art. 7
I moduli di libretti TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni estere con le quali sono in relazione o da organizzazioni internazionali, saranno ammessi in esen- zione da tributi d’entrata o d’uscita e non saranno assoggettati nè a divieti, nè a restrizioni d’importazione e d’esportazione.
Art. 8
1. L’associazione garante s’impegna a pagare i tributi d’entrata o d’uscita esigibili, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del Paese in cui è stata accertata un’irregolarità in correlazione con un’operazione TIR. L’associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.
2. Allorché le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il paga- mento dei tributi d’entrata o d’uscita nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l’associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all’importo dei tributi d’entrata o d’uscita, più gli eventuali interessi di mora.
3. Ogni Parte contraente fissa l’importo massimo, per ogni libretto TIR, delle som- me che possono essere richieste dall’associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.
4. La responsabilità solidale dell’associazione garante verso le autorità del Paese nel quale è sito l’ufficio doganale di partenza sorge all’atto in cui il libretto TIR è accet- tato dall’ufficio doganale. Rispetto agli altri Paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR, la responsabilità sorge all’entrata delle merci in questi Paesi, oppure, allorché il trasporto TIR è sospeso giusta l’articolo 26 paragrafi 1 e 2, all’atto dell’accettazione del libretto TIR da parte dell’ufficio doga- nale presso il quale il trasporto TIR riprende.26
5. L’associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel libretto TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel libretto TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o in un contenitore piombato; essa non è invece tenuta a rispondere di altre merci.
6. Per la determinazione dei tributi menzionati ai paragrafi 1 e 2 fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel libretto TIR.
25 Introdotto dalla modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
26 Nuovo testo della frase giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
7. Allorché le somme menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esi- gibili, prima di reclamarle all’associazione garante le autorità competenti devono possibilmente chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle.
Art. 9
1. L’associazione garante fissa la durata di validità del libretto TIR, specificando l’ultimo giorno di validità dopo il quale il libretto non può più essere presentato, per l’accettazione, all’ufficio doganale di partenza.
2. Se il libretto è stato accettato dall’ufficio doganale di partenza al più tardi l’ultimo giorno della sua validità, conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimarrà valevole sino al termine dell’operazione TIR presso l’ufficio doganale di destinazione.
Art. 1027
1. L’appuramento di un’operazione TIR deve essere effettuato senza ritardo.
2. Se hanno appurato un’operazione TIR, le autorità doganali di un Paese non pos- sono più esigere dall’associazione garante il pagamento dei tributi menzionati all’articolo 8 paragrafi 1 e 2, tranne nel caso in cui l’attestazione della fine dell’operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente o non vi sia stata la fine dell’operazione.
Art. 11
1.28 In caso di non appuramento di un’operazione TIR, le autorità competenti pos- sono esigere dall’associazione garante il pagamento degli importi giusta l’articolo 8 paragrafi 1 e 2 soltanto se entro un termine di un anno, a decorrere dall’accettazione del libretto TIR da parte delle autorità doganali, esse hanno notificato per iscritto all’associazione garante che l’appuramento non è stato effettuato. Detta disposizione è applicabile anche allorché l’attestazione della fine dell’operazione TIR è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notifi- cazione è di due anni.
2. La richiesta di pagare le somme menzionate all’articolo 8 paragrafi 1 e 2 dev’es- sere inviata all’associazione garante al più presto tre mesi e al più tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l’associazione è stata informata che l’operazione TIR non era stata appurata o che l’attestazione della fine dell’operazione TIR era stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente.29 Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di paga-
27 Nuovo testo giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
28 Nuovo inizio di per. giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
29 Nuovo testo giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal
12 mag. 2002 (RU 2003 915).
xxxxx dovrà essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è cresciuta in giudicato.
3. L’associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all’associazione garante allorché entro un termine di due anni, a decorrere dalla data della richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfare delle autorità doga- nali che durante la rispettiva operazione di trasporto non è stata commessa nessuna irregolarità.
Capo III
Trasporto di merci con libretto TIR
a) Ammissione di veicoli e di contenitori
Art. 12
Per usufruire delle disposizioni giusta le sezioni a) e b) del presente Capo, ogni vei- colo stradale deve adempiere, riguardo al tipo di costruzione e all’equipaggiamento, le condizioni fissate nell’Allegato 2 della presente Convenzione ed essere stato am- messo secondo la procedura stabilita nell’Allegato 3 della presente Convenzione. Il certificato d’ammissione dev’essere conforme al modello riprodotto nell’Allegato 4.
Art. 13
1. Le disposizioni delle sezioni a) e b) del presente Capo sono applicabili solo se i contenitori sono costruiti secondo le norme fissate nell’Allegato 7, Parte I, e se sono stati ammessi conformemente alla procedura stabilita nella Parte II di detto Allegato.
2. Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede i contenitori ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale in applicazione della Conven- zione doganale concernente le casse mobili, del 1956, dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l’egida delle Nazioni Unite, della Convenzione doganale con- cernente i contenitori, 197230, o di qualsiasi altro trattato internazionale che sosti- tuisse o modificasse detta Convenzione; i succitati contenitori devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova ammissione.
Art. 14
1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell’ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti evite- ranno tuttavia un ritardo del trasporto quando le lacune accertate sono di poco conto e non implicano il pericolo di contrabbando.
30 RS 0.631.250.112
2. Se un veicolo stradale o un contenitore non adempie più le condizioni che ave- vano giustificato la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall’autorità competente.
b) Procedura di trasporto sulla scorta di un libretto TIR
Art. 15
1. Per l’importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o contenitori utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non è richiesto un documento doganale par- ticolare. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori non è richiesta una garan- zia.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo non impediscono ad una Parte contraente di esigere che presso l’ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalità prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il vei- colo stradale, l’autotreno o il contenitore sia riesportato al termine dell’operazione TIR.
Art. 16
I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare trasporti TIR devono essere provvisti, sulla parte anteriore e su quella posteriore, di una targa rettangolare avente le caratteristiche menzionate nell’Allegato 5 e recante la dicitura «TIR». Tali targhe devono essere apposte in modo che siano ben visibili; esse devono essere amovibili. Devono essere amovibili o fissate o concepite in modo da poter essere rigirate, ricoperte o piegate o da poter comunque indicare che non è in corso un’operazione di trasporto TIR.
Art. 17
1. Dev’essere allestito un libretto TIR separatamente per ogni veicolo stradale e ogni contenitore. È tuttavia possibile rilasciare un solo libretto TIR per un autotreno, risp. per parecchi contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso il manifesto delle merci del libretto TIR deve menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente parte di un autotreno o di ogni contenitore.
2. Il libretto TIR è valevole soltanto per un viaggio. Esso deve contenere almeno i tagliandi staccabili necessari per il trasporto TIR in questione.31
31 Nuovo testo giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
Art. 1832
Un trasporto TIR può comprendere diversi uffici doganali di partenza e di desti- nazione, ma il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev’essere superiore a quattro. Il libretto TIR può essere presentato agli uffici doga- nali di destinazione soltanto se è stato approvato da tutti gli uffici doganali di partenza.
Art. 19
Le merci e il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore vanno presentati all’ufficio doganale di partenza insieme con il libretto TIR. Le autorità doganali del Paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l’esattezza del manifesto delle merci e per l’apposizione delle chiusure doganali, oppure per con- trollare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilità delle citate autorità doganali, dalle persone debitamente autorizzate.
Art. 20
Le autorità doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro Paese ed esigere che il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore segua un itinera- rio prestabilito.
Art. 21
Il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore devono essere presentati con il carico e il rispettivo libretto TIR, per il controllo, ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.
Art. 22
1. Sempreché siano intatte, gli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accetteranno, di regola, le chiusure doganali apposte dalle autorità doganali delle altre Parti contraenti, a meno che essi procedano ad una visita delle merci giusta l’articolo 5 paragrafo 2. Se necessario agli effetti del controllo, essi possono tuttavia apporre, di sopraggiunta, le proprie chiusure doganali.
2. Le chiusure doganali così accettate da una Parte contraente fruiscono, sul suo territorio, della medesima protezione giuridica prevista per le chiusure doganali nazionali.
Art. 23
Solo in casi straordinari le autorità doganali possono
– far scortare sul loro territorio, a spese dei trasportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori,
32 Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 giu. 1988, in vigore dal 1° ago. 1988 (RU 1988 1304).
– procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori.
Art. 24
Se le autorità doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un conte- nitore, esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonché il genere dei controlli eseguiti, nei tagliandi del libretto TIR impiegati nel loro Paese, nelle rispet- tive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR.
Art. 25
Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, una chiusura doganale è deteriorata in corso di viaggio o se delle merci sono state distrutte o danneggiate senza lesione delle chiusure doganali, il libretto TIR dovrà essere utilizzato confor- memente alla procedura prevista nell’Allegato 1 della presente Convenzione, salva restando l’eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali; si dovrà inoltre stendere il processo verbale di accertamento inserito nel libretto TIR.
Art. 26
1. Se un trasporto effettuato sulla scorta di un libretto TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non è Parte contraente della presente Con- venzione, il trasporto TIR è sospeso durante detto tragitto. In tal caso le autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il trasporto è quindi proseguito accetteranno il libretto TIR, per la ripresa del trasporto TIR, sempreché le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento siano rimasti intatti. Se le chiusure doganali non sono più intatte, le autorità doganali possono accettare il libretto TIR per la ripresa del trasporto TIR conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.33
2. Ciò vale anche per la parte del tragitto durante la quale il libretto TIR non è utilizzato dal titolare del libretto, sul territorio di una Parte contraente, perché può usufruire di procedure doganali di transito più semplici o quando per il transito non è richiesta una procedura doganale.
3. In tali casi gli uffici doganali presso i quali il trasporto TIR è interrotto o ripreso saranno reputati uffici di passaggio in uscita, rispettivamente in entrata.
Art. 27
Verso riserva delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente dell’arti- colo 18, l’ufficio doganale di destinazione inizialmente designato può essere sosti- tuito con un altro ufficio doganale di destinazione.
33 Per. introdotto dalla modifica approvata dal CF il 26 mag. 2004 ed in vigore dal 19 set. 2004 (RU 2005 703).
Art. 2834
1. La fine di un’operazione TIR deve essere attestata senza ritardo dalle autorità doganali. Esse possono farlo con o senza riserve; qualora vengano formulate, even- tuali riserve devono essere basate su fatti legati all’operazione TIR stessa. Questi fatti devono essere chiaramente annotati nel libretto TIR.
2. Nei casi in cui le merci siano assoggettate a un altro regime doganale o a un altro sistema di sorveglianza doganale, tutte le irregolarità che possono essere state accer- tate sotto questo altro regime doganale o sotto questo altro sistema di sorveglianza doganale non devono essere attribuite al titolare del libretto TIR nella sua veste di titolare o a qualsiasi altra persona agente in suo nome.
c) Disposizioni concernenti i trasporti di merci ponderose o voluminose
Art. 29
1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente ai trasporti di merci ponderose o voluminose definite all’articolo 1 lettera p)35 della presente Convenzione.
2. Allorché le disposizioni della presente sezione sono applicabili, spetta alle auto- xxxx dell’ufficio doganale di partenza decidere se il trasporto di merci ponderose o voluminose può essere effettuato con veicoli o contenitori non piombati.
3. Le disposizioni della presente sezione saranno applicate soltanto se le autorità dell’ufficio doganale di partenza reputano che sulla scorta della descrizione presen- tata è senz’altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonché, dato il caso, gli accessori trasportati contemporaneamente, o se le merci possono essere provviste di chiusure doganali e/o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili.
Art. 30
Sempreché le prescrizioni particolari della presente sezione non prevedano delle deroghe, tutte le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili al traspor- to di merci ponderose o voluminose nel regime TIR.
Art. 31
L’associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel libretto TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo annotate nel libretto, si trovassero sulla superficie di carico o tra le merci menzionate nel libretto TIR.
34 Nuove testo giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
35 Nuove parole giusta la modifica approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).
Art. 32
Il libretto TIR utilizzato deve recare sulla copertina e su tutti i tagliandi l’indicazione
«merci ponderose o voluminose», scritta in grassetto in lingua inglese o francese.
Art. 33
L’ufficio doganale di partenza può esigere che al libretto TIR siano allegati liste dei colli, fotografie, piani, ecc., occorrenti per identificare le merci trasportate. In tal caso esso deve apporre un visto su tali documenti, indi appuntare un esemplare di ognuno di essi sul verso della copertina del libretto TIR; tutti i manifesti delle merci dovranno parimenti menzionare detti documenti.
Art. 34
Gli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accetteranno le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. Essi possono tuttavia apporre di sopraggiunta altre chiusure doga- nali e/o altri segni di riconoscimento, annotando poscia nei tagliandi del libretto TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR, le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento suppletori.
Art. 35
Se a cagione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le autorità doganali sono costrette a danneggiare le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento, esse dovranno annotare nei tagliandi del libretto TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR, le nuove chiusure doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.
Capo IV Irregolarità
Art. 36
Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà il contrav- ventore, nel Paese in cui l’infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legislazione di detto Paese.
Art. 37
Allorché non è possibile stabilire dove un’irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.
Art. 38
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definiti- vamente, dalle agevolezze della presente Convenzione chiunque avesse commesso una grave infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci.
2.36 Detta esclusione sarà notificata entro una settimana alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, alla (alle) associazione(i) del Paese o del territorio doganale nel quale l’infrazione è stata commessa e alla Commissione di controllo TIR.
Art. 39
Se del rimanente le operazioni TIR sono reputate conformi alle prescrizioni, vale quanto segue:
1. Le Parti contraenti trascureranno le divergenze di poco conto inerenti all’obbligo di osservare il termine e l’itinerario prestabiliti.
2. Parimenti, le sconcordanze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del libretto TIR e il carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore non saran- no considerate infrazioni a carico del titolare del libretto TIR, a tenore della presente Convenzione, allorché sarà addotta la prova, a soddisfazione delle autorità compe- tenti, che le sconcordanze non sono dovute a errori commessi con piena cognizione di causa o per negligenza all’atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto.
Art. 40
Le amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputeranno al titolare del libretto TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorché le stesse concernono procedure doganali svoltesi prima, rispettivamente dopo un trasporto TIR, cui il titolare del libretto TIR non ha partecipato.
Art. 41
Allorché è accertato, a soddisfazione delle autorità doganali, che le merci menziona- te nel manifesto di un libretto TIR sono state distrutte o sono irrimediabilmente perse a cagione di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per cause connesse alla loro natura, sarà accordata l’esenzione dal pagamento dei dazi e di altri tributi normalmente esigibili.
36 Nuovo testo giusta la modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
Art. 42
Verso domanda motivata di una Parte contraente, le autorità competenti delle Parti contraenti interessate ad un trasporto TIR comunicheranno alla stessa tutte le infor- mazioni disponibili, necessarie per l’applicazione degli articoli 39, 40 e 41 che precedono.
Art. 42a37
Le autorità competenti, in stretta collaborazione con le associazioni, adottano tutte le misure atte a garantire una corretta utilizzazione dei libretti TIR. All’uopo dette autorità possono prendere adeguate misure di controllo nazionali e internazionali. Le misure di controllo nazionali adottate in questo contesto dalle autorità competenti sono immediatamente comunicate alla Commissione di controllo TIR che verifi- cherà la loro conformità con le disposizioni della Convenzione. Le misure di controllo internazionali sono adottate dal Comitato di gestione.
Art. 42b38
1. Se del caso, le autorità competenti delle Parti contraenti forniscono alle associa- zioni autorizzate le informazioni di cui esse necessitano per poter soddisfare i loro impegni conformemente al paragrafo 1 lettera f) iii) della parte prima dell’Alle- gato 9.
2. L’Allegato 10 stabilisce quali informazioni devono essere fornite in casi partico- lari.
Capo V
Note esplicative
Art. 43
Le note esplicate degli Allegati 6 e 7 (Parte III) contengono l’interpretazione di certe disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati. Esse menzionano pari- menti certe pratiche raccomandate.
Capo VI Disposizioni diverse
Art. 44
Ciascuna Parte contraente accorderà alle associazioni garanti interessate delle facili- tazioni per il trasferimento delle valute necessarie al pagamento:
37 Introdotto dalla modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
38 Introdotto dalla modifica approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).
a) delle somme richieste dalle autorità delle Parti contraenti in base alle dispo- sizioni dell’articolo 8 della presente Convenzione; e
b) di moduli di libretti TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere con le quali sono in relazione o dalle organizzazioni internazionali.
Art. 45
Ciascuna Parte contraente pubblicherà una lista degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR. Le Parti contraenti i cui territori sono limitrofi designeranno di comune accordo i rispettivi uffici doganali di confine e le ore d’apertura degli stessi.
Art. 46
1. Per le operazioni ufficiali menzionate nella presente Convenzione, svolte dal per- sonale delle dogane, non saranno riscosse delle tasse, tranne allorché esse fossero effettuate fuori dei giorni, delle ore e dei luoghi previsti di regola per tali operazioni.
2. Per quanto possibile le Parti contraenti agevoleranno, presso gli uffici doganali, lo sdoganamento delle merci facilmente deperibili.
Art. 47
1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono né l’applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali concernenti la pubblica moralità e la pubblica sicurezza, l’igiene o la salute pubblica, nonché le misure di polizia veterinaria o fitopatologica, né la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono l’applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.
Art. 48
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti, formanti un’unione doganale o economica, di emanare particolari norme disciplinanti i trasporti di merci che iniziano o terminano nei loro territori o transi- tano attraverso quest’ultimi, a condizione che tali norme non riducano le agevolezze previste dalla presente Convenzione.
Art. 49
La presente Convenzione non impedisce l’applicazione di agevolezze più ampie che le Parti contraenti accordano o intendessero accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali age- volezze non intralcino l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente lo svolgimento delle operazioni TIR.
Art. 50
Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente, verso domanda, le infor- mazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente quelle concernenti l’ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione.
Art. 51
Gli Allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Conven- zione.
Capo VII Disposizioni finali
Art. 52 Firma, ratificazione, accettazione, approvazione e adesione
1. Tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, nonché qualsiasi Stato che ha aderito allo statuto della Corte internazionale di Giu- stizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite possono diventare Parte contraente della presente Convenzione:
a) firmandola, senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
b) depositando uno strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, dopo averla firmata verso riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione; o
c) depositando uno strumento d’adesione.
2. La presente Convenzione sarà aperta dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, incluso, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo detta data, essa sarà aperta alla loro adesione.
3. Le unioni doganali o economiche possono parimenti, giusta le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, diventare Parti contraenti della presente Convenzione contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati Parti contraenti di detta Conven- zione. Tuttavia, tali unioni non avranno diritto di voto.
4. Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione saran- no depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 53 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore nove mesi dopo la data alla quale cin- que degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 l’avranno firmata senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, oppure avranno
depositato il loro strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’ade- sione.
2. Dopo che cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 l’avranno firmata senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratificazione, d’accettazione, d’appro- vazione o d’adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, sei mesi dopo la data del deposito del loro strumento di ratifica- zione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
3. Ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà reputato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione.
4. Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l’accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione alla data dell’entrata in vigore dell’emenda- mento.
Art. 54 Disdetta
1. Ciascuna Parte contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante notifi- cazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La disdetta avrà effetto quindici mesi dopo, a contare dalla data in cui la notifi- cazione sarà pervenuta al Segretario generale.
3. La validità dei libretti TIR accettati dall’ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la disdetta non sarà infirmata dalla disdetta e la garanzia prestata dalle associazioni garanti conserverà la sua validità a tenore delle condizioni della presente Convenzione.
Art. 55 Abrogazione
Se, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti risulta inferiore a cinque durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, la presente Convenzione sarà abrogata a contare dalla scadenza di detto periodo di dodici mesi.
Art. 56 Abrogazione della Convenzione TIR (1959)
1. All’atto della sua entrata in vigore la presente Convenzione abrogherà e sostitui- rà, agli effetti delle relazioni tra le Parti contraenti della presente Convenzione, la Convenzione TIR (1959)39.
2. I certificati di nullaosta rilasciati per i veicoli stradali e i contenitori secondo le condizioni della Convenzione TIR (1959) saranno accettati dalle Parti contraenti alla presente Convenzione, per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, nell’ambito del loro periodo di validità o verso riserva di rinnovo, sempreché tali veicoli e con-
39 RS 0.631.252.511
tenitori adempiano ancora le condizioni che avevano inizialmente giustificato la loro ammissione.
Art. 57 Componimento di controversie
1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione sarà regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le Parti contendenti o in altro modo.
2. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non può essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sarà sottoposta, a richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle Parti contendenti nomi- nerà un arbitro; gli arbitri designati nomineranno a loro volta un altro arbitro che fungerà da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle Parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, ciascuna delle Parti potrà allora chiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
3. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 avrà forza obbligatoria per le Parti contendenti.
4. Il tribunale arbitrale redigerà il suo proprio regolamento interno.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese alla maggioranza.
6. Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le Parti contendenti riguardo all’interpretazione e all’esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere portata, da una delle Parti, davanti al tribunale arbitrale che ha emanato la sentenza, per il giu- dizio da parte di quest’ultimo.
Art. 58 Riserve
1. All’atto della firma o della ratificazione della presente Convenzione o in occa- sione della sua adesione ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell’articolo 57 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da tali paragrafi rispetto alla Parte contraente che avrà espresso una siffatta riserva.
2. La Parte contraente che avrà espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Tranne le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.
Art. 58a40 Comitato di gestione
È istituito un Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti. La sua compo- sizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 8.
Art. 58b41 Commissione di controllo TIR
Il Comitato di gestione istituisce una Commissione di controllo TIR che fungerà da organo sussidiario e adempirà in suo nome i compiti che le sono trasmessi nell’am- bito della Convenzione. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 8.
Art. 59 Procedura d’emendamento della presente Convenzione
1. La presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel pre- sente articolo.
2. Ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sarà esaminata dal Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti, conformemente al Rego- lamento interno oggetto dell’Allegato 842. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sarà comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, per l’accettazione.
3. Verso riserva delle disposizioni dell’articolo 60, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d’un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all’emendamento proposto sia stata notificata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.
4. Se un’obiezione all’emendamento proposto è stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l’emendamento sarà reputato non accettato e non avrà alcun effetto.
40 Introdotto dalla modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
41 Introdotto dalla modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
42 Nuovo testo giusta la modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998
in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
Art. 60 Procedura speciale d’emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 1043
1. Ogni proposta di emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 esami- nata conformemente44 alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 59, entrerà in vigore ad una data che sarà fissata dal Comitato di gestione all’atto della sua accet- tazione, tranne se a una data anteriore, che il Comitato di gestione fisserà simulta- neamente, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro l’emendamento45. Le date menzionate nel presente paragrafo saranno fissate dal Comitato di gestione alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti.
2. All’atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituirà, per tutte le Parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.
Art. 61 Domande, comunicazioni e obiezioni
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 della presente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù dei succitati articoli 59 e 60, nonché la data dell’entrata in vigore di un emenda- mento.
Art. 62 Conferenza di revisione
1. Uno Stato che è Parte contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convoca- zione di una conferenza al fine di sottoporre la presente Convenzione a revisione.
2. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52, sarà indetta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite allorché entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà trasmesso la notificazione almeno un quarto degli Stati che sono Parti contraenti gli avranno comunicato che acconsentono alla domanda.
3. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52, sarà parimenti indetta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite tosto che avrà ricevuto una corrispondente richiesta da parte del Comitato di gestione. Il Comitato di gestio-
43 Nuovo testo giusta la modifica approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).
44 Nuovo testo di parte del per. giusta la modifica approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).
45 Nuovo testo giusta la modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998
in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
ne deciderà alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti se dev’essere presentata una tale richiesta.
4. Se una conferenza è indetta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o 3 del presente articolo, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne informerà tutte le Parti contraenti, invitandole a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà a tutte le Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d’apertura della conferenza, l’or- dine del giorno provvisorio della conferenza e i testi di tali proposte.
Art. 63 Notificazioni
Oltre alle notificazioni e comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati menzionati all’articolo 52:
a) le firme, ratificazioni, accettazioni, approvazioni e adesioni a tenore dell’ar- ticolo 52;
b) le date d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’articolo 53;
c) le disdette a tenore dell’articolo 54;
d) l’abrogazione della presente Convenzione, a tenore dell’articolo 55;
e) le riserve formulate conformemente all’articolo 58.
Art. 64 Testo autentico
Dopo il 31 dicembre 1976 l’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 che non sono Parti contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il quattordici novembre millenovecentosettantacinque in un solo esemplare, in francese, inglese e russo, testi che fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Modello del libretto TIR47
Allegato 1 46
Versione 1
1. Il libretto TIR è stampato in francese, tranne la pagina 1 della copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese; le «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sono riprodotte in inglese a pagina 3 della copertina. Il «Procès-verbal de con- stat» può, secondo i bisogni, figurare sul retro in una lingua diversa dal francese.
2. I libretti utilizzati per le operazioni TIR nell’ambito di una catena di garanzia regionale possono essere stampati in una delle lingue ufficiali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tranne la pagina 1 della copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese o in francese. Le «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sono stampate a pagina 2 della copertina nella lingua ufficiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite utilizzata, come pure in inglese o in francese, a pagina 3 di detta copertina.
Versione 2
3. Per il trasporto del tabacco e dell’alcool ai fini dei quali in conformità della nota esplicativa 0.8.3 dell’allegato 6 può essere chiesta una garanzia più elevata all’associazione garante, le autorità doganali dovranno esigere i libretti TIR recanti chiaramente sulla copertina e su tutti i fogli la menzione «TABAC/ALCCOL» e
«TOBACCO/ALCOHOL». Detti libretti devono inoltre recare almeno in inglese e in francese, su un foglietto separato posto dopo la pagina 2 della copertina, precisazioni concernenti le categorie di tabacco e di alcool garantite.
46 Nuovo testo giusta la modifica approvata dal CF il 16 giu. 1986 (RU 1986 1395). Aggiornato giusta le modifiche approvate dal CF il 20 giu. 1988 (RU 1988 1304), il 29 giu. 1994 (RU 1994 1921), il 12 mag. 1995 (RU 1997 881), l’8 mar. 2002 (RU 2003 915) e il 21 dic. 2005, in vigore dal 1o apr. 2006 (RU 2006 1157).
47 Il modello non è pubblicato nella RS, per lo stato attuale vedi le modifiche qui avanti. Può essere ottenuto presso la Direzione generale delle dogane,
Sezione Franchigia doganale e transiti, 0000 Xxxxx.
Allegato 248
Prescrizioni
sulle condizioni tecniche applicabili
ai veicoli stradali che possono essere ammessi
al trasporto internazionale sotto chiusura doganale
Art. 1 Principi
Per il trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale saranno ammessi soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico è costruito in modo che:
a) nessuna merce possa essere asportata né introdotta dalla parte piombata del contenitore senza lasciare tracce visibili di manomissione o senza danneg- giare la chiusura doganale;
b) la chiusura doganale possa esservi apposta in modo semplice ed efficace;
c) non comportino ricettacoli in cui possano essere celate merci;
d) tutti gli spazi atti a contenere merci siano facilmente accessibili per il controllo doganale.
Art. 2 Struttura del compartimento riservato al carico
1. Affinché i compartimenti riservati al carico soddisfino alle condizioni del succi- tato articolo 1 è richiesto quanto segue:
a) gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico (pareti, pavi- menti, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest’ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere suffi- cientemente resistenti;
b) le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d’uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta l’apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest’ultima dev’essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli;
48 Aggiornato dalle modificazioni in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 1258), approvate dal CF il 16 giu. 1986 (RU 1986 1395), il 23 mag. 1990 (RU 1990 1160), il 1° lug. 1992
(RU 1992 1408), il 29 giu. 1994 (RU 1994 1921), il 2 mag. 2001 (RU 2002 2646) ed il
14 set. 2005 (RU 2006 2045).
c) le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l’accesso all’interno del compartimento riservato al carico. Tale dispositivo sarà costruito in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili.
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci vale quanto segue:
i) se il rivestimento interno del compartimento ricopre la parete su tutta la sua altezza dal pavimento al tetto o, in altri casi, se lo spazio tra il rivestimento e la parete esterna è interamente chiuso, detto rivestimento dovrà essere appli- cato in modo che non possa essere smontato e riapplicato senza lasciar trac- ce visibili; e
ii) se il rivestimento non ricopre la parete su tutta la sua altezza e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui la costruzione genera degli spazi, il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo e tali spazi dovranno essere facilmente acces- sibili per il controllo doganale.
3. I lucernari sono permessi a condizione che siano costituiti da materiali sufficien- temente resistenti e che non possano essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili. Il vetro può essere ammesso; se è però utilizzato un vetro di- verso da quello di sicurezza i lucernari dovranno essere provvisti di una rete metal- lica fissa, inamovibile dall’esterno. La dimensione delle maglie della rete non deve superare 10 mm.
4. Le aperture praticate nel pavimento a scopi tecnici, come la lubrificazione, la manutenzione, il riempimento della sabbiera, sono ammesse soltanto se provviste di un coperchio fissato in modo tale che non sia possibile accedere dall’esterno al com- partimento riservato al carico.
Art. 3 Veicoli provvisti di copertone
1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli 1 e 2 delle presenti prescrizioni fanno stato anche per i veicoli provvisti di copertone. Quest’ultimi dovranno inoltre adempiere le condizioni del presente articolo.
2. Il copertone dev’essere di tela olona, oppure di tessuto gommato o ricoperto di materia plastica, inestensibile e sufficientemente resistente. Esso dev’essere in buono stato e confezionato in modo che dopo l’apposizione del dispositivo di chiu- sura non sia possibile accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili.
3. Se il copertone è costituito da diversi pezzi, gli orli di quest’ultimi saranno ripie- gati l’uno nell’altro e commessi mediante due cuciture distanti tra loro almeno 15 mm. Le cuciture vanno eseguite conformemente all’illustrazione n. 1 allegata alle presenti prescrizioni; tuttavia, se certe parti del copertone non possono essere com- messe in tal modo (ad es. trattandosi di raddoppiature e di angoli rinforzati), basterà ripiegare l’orlo della parte superiore ed eseguire le cuciture secondo le illustrazioni
n. 2 o 2a) allegate alle presenti prescrizioni. Una delle due cuciture dev’essere visibi- le solo dall’interno ed eseguita con filo di colore nettamente diverso da quello dell’altra cucitura e dal colore del copertone. Tutte le cuciture saranno eseguite a macchina.
4. Se il copertone è costituito da diversi pezzi di tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica, i pezzi possono essere commessi anche mediante saldatura, conformemente all’illustrazione n. 3 allegata alle presenti prescrizioni. Gli orli dei pezzi vanno sovrapposti su almeno 15 mm e fusi insieme su tutta la larghezza di 15 mm. Il bordo del lato esterno dev’essere ricoperto di un nastro di materia plastica, della larghezza di almeno 7 mm, che sarà fissato con il medesimo procedimento di saldatura. Sul nastro di materia plastica, nonché ai due lati dello stesso, su una larghezza di almeno 3 mm, si imprimerà un rilievo uniforme e ben visibile. La saldatura va eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e poi ricon- giunti senza lasciare tracce visibili.
5. Le raccomandature saranno eseguite conformemente all’illustrazione n. 4 allegata alle presenti prescrizioni; a tal uopo gli orli dovranno essere ripiegati l’uno nell’altro e congiunti mediante due cuciture visibili e distanti tra loro almeno 15 mm; il colore del filo visibile dall’interno dev’essere diverso da quello del filo visibile dall’esterno e dal colore del copertone. Tutte le cuciture vanno eseguite a macchina. Se un coper- tone deteriorato ai bordi deve essere raccomodato inserendo delle toppe nei punti danneggiati, le cuciture possono essere eseguite anche secondo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all’illustrazione n. 1 allegata alle presenti prescri- zioni. I copertoni costituiti da tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica pos- sono essere riparati anche secondo il metodo descritto al paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la toppa va applicata sulla faccia interna e il nastro apposto su entrambe le facce del copertone.
6. Il copertone dev’essere fissato al veicolo in modo che siano integralmente adem- pite le condizioni menzionate all’articolo 1 lettere a) e b) delle presenti prescrizioni. Sono possibili i seguenti sistemi di fissazione:
a) Il copertone può essere fissato mediante:
i) anelli metallici apposti al veicolo;
ii) occhielli praticati nell’orlo del copertone;
iii) un mezzo di chiusura introdotto negli anelli, sopra il copertone, visibile dall’esterno su tutta la sua lunghezza.
Il copertone deve ricoprire le parti solide del veicolo su una larghezza di almeno 250 mm misurata dal centro degli anelli di fissazione, tranne nei casi in cui il veicolo sia già costruito in modo da impedire qualsiasi accesso al compartimento riservato al carico.
b) Se l’orlo di un copertone dev’essere fissato durevolmente al veicolo, la com- mettitura sarà eseguita senza lasciare interstizi e impiegando dispositivi solidi.
c) Se è utilizzato un dispositivo di chiusura a catenaccio, allo stato chiuso esso dovrà unire saldamente il copertone all’esterno del compartimento riservato al carico (vedi a titolo d’esempio l’illustrazione n. 6).
7. Il copertone sarà sorretto da un’adeguata sovrastruttura (montanti, pareti, archi, panconcelli, ecc.).
8. Lo spazio tra gli anelli e quello tra gli occhielli non dev’essere superiore a 200 mm. Può essere però superiore a detto limite ma non a 300 mm tra gli anelli e tra gli occhielli apposti su ambedue i lati del montante, se il genere di costruzione del veicolo e del copertone impedisce l’accesso alla superficie di carico. Gli occhiel- li vanno rinforzati.
9. Per fissare il copertone si utilizzeranno:
a) cavi di acciaio d’un diametro di almeno 3 mm;
b) corde di canapa o di sisal d’un diametro di almeno 8 mm, provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile;
c) cavi costituiti da un certo numero di fibre di vetro incorporate in una guaina in acciaio ritorto, provvista a sua volta di una guaina di materia plastica tra- sparente e inestensibile; oppure
d) cavi con anima di materia tessile avvolta in almeno quattro trefoli, costituiti esclusivamente da fili d’acciaio ricoprenti interamente l’anima, a condizione che il diametro di detti cavi sia di almeno 3 mm (misurato senza l’eventuale guaina di materia plastica trasparente).
I cavi di cui alla lettera a) o d) possono essere provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.
Se il copertone deve essere fissato all’armatura in un sistema di costruzione peraltro conforme alle disposizioni del paragrafo 6a) del presente articolo, può essere utiliz- zata una correggia per fissazione (l’illustrazione n. 7 qui aggiunta mostra un esempio di sistema di costruzione di questo tipo). La correggia deve essere conforme alle prescrizioni previste nel paragrafo 11a) iii) per quanto riguarda il materiale, le di- mensioni e la forma.
10. Ogni cavo o corda di qualsiasi tipo dovrà essere d’un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Ogni ghiera di metallo dovrà permettere il passaggio della cordicella o del nastro metallico della chiusura doganale. Il dispo- sitivo d’aggancio di ogni ghiera alle estremità del cavo o della corda di cui al para- grafo 9 lettere a), b) o d) sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurvi la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinché si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5 allegata alle presenti prescrizioni).»
11. Nelle aperture serventi al caricamento e allo scaricamento delle merci, le due superfici devono essere congiunte. Si potrà far uso dei seguenti sistemi:
a) I due orli del copertone devono essere sufficientemente sovrapposti. La loro chiusura sarà inoltre assicurata mediante:
i) una raddoppiatura cucita o saldata conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;
ii) anelli e xxxxxxxxx rispondenti alle condizioni del paragrafo 8 del presente articolo; gli anelli devono essere di metallo; e
iii) una cinghia , costituita da materiale idoneo, d’un sol pezzo e inestensi- bile, d’una larghezza di almeno 20 mm e d’uno spessore di almeno 3 mm, la quale sarà introdotta negli anelli in modo da riunire entrambi gli orli del copertone e la raddoppiatura; la correggia dev’essere fissata alla parte interna del copertone e provvista:
– sia di un occhiello per introdurvi il cavo o la corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo,
– sia di un occhiello per accogliere l’anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo e fissato dal cavo o dalla corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo.
Non è necessaria una raddoppiatura allorché il veicolo è già munito di un dispositivo speciale (bloccaggio ecc.) che impedisce di accedere al comparti- mento riservato al carico senza lasciare tracce visibili. Sui veicoli dotati di copertoni scorrevoli non è necessario neppure un dispositivo di fissazione.
b) Uno speciale sistema di chiusura di sicurezza che mantiene gli orli dei copertoni strettamente uniti quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato. Questo sistema sarà munito di un’apertura attraverso la quale si farà passare l’anello metallico menzionato al paragrafo 6 del pre- sente articolo per poi assicurarlo con una corda o un cavo menzionati al paragrafo 9 del presente articolo (v. ad es. l’illustrazione n. 8 acclusa al presente allegato).
Art. 4 Veicoli provvisti di copertoni scorrevoli
1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli da 1 a 3 delle presenti prescrizio- ni fanno stato anche per i veicoli dotati di copertoni scorrevoli. Questi veicoli devo- no inoltre adempiere le disposizioni del presente articolo.
2. Copertoni scorrevoli, pavimenti, porte e altri componenti del compartimento di carico devono adempiere sia i requisiti prescritti dall’articolo 3 paragrafi 6, 8, 9 e 11 sia quelli prescritti nelle lettere a)-f) di seguito:
a) copertoni scorrevoli, pavimento, porte e altri componenti del compartimento di carico devono essere commessi in maniera tale da impedire che vengano aperti o chiusi senza lasciare tracce visibili;
b) il copertone deve ricoprire la parte fissa sul tetto del veicolo per almeno 1/4 della distanza effettiva che separa le cinghie di tensionamento. Il copertone deve ricoprire per almeno 50 mm la parte fissa sul pavimento del veicolo. L’apertura orizzontale tra il copertone e la parte fissa del compartimento di carico, misurata perpendicolarmente in un punto qualsiasi lungo l’asse longi- tudinale, non deve essere superiore ai 10 mm nel caso in cui il compar- timento di carico sia stato sottoposto a chiusura doganale;
c) la guida dei copertoni scorrevoli e tutte le altre parti mobili devono essere commesse in maniera tale da impedire che le porte sottoposte a chiusura doganale e le altre parti mobili possano venire aperte o chiuse dall’esterno senza lasciare tracce visibili. La guida dei copertoni scorrevoli e tutte le altre parti mobili devono essere commesse in maniera tale da impedire l’accesso
al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili. Il sistema è ripro- dotto nell’illustrazione 9 allegata alle presenti prescrizioni;
d) la distanza orizzontale tra gli anelli per la chiusura doganale dai componenti fissi del veicolo non deve superare i 200 mm. La distanza può essere anche maggiore ma non deve comunque superare i 300 mm su ogni lato del mon- tante se la tipologia costruttiva del veicolo e il copertone impediscono l’ac- cesso al compartimento di carico. Le norme di cui alla lettera b) vanno comunque soddisfatte;
e) lo spazio che separa le cinghie di tensionamento non deve essere superiore ai 600 mm;
f) i dispositivi per il fissaggio della fodera di protezione sui componenti fissi del veicolo devono soddisfare i requisiti prescritti dall’articolo 3 paragrafo 9.
Illustrazione n. 1
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Illustrazione n. 2
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Illustrazione n. 2a)
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Illustrazione n. 3
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante saldatura
Illustrazione n. 4
Raccomodatura del copertone
Illustrazione n. 5
Modello di una ghiera
Illustrazione n. 6
Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni
Descrizione
Il presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estre- mità delle sponde. Le aperture adibite all’introduzione dell’anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell’anello. La parte visibile dell’anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura allorquando il dispositivo è chiuso.
Illustrazione n. 7
Esempio di copertone fissato ad un’armatura specialmente concepita
Descrizione
È ammessa la fissazione del copertone ai veicoli sempre che gli anelli siano inca- strati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.
Illustrazione n. 8
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Descrizione
Grazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del coperto- ne utilizzate per il caricamento e lo scaricamento sono collegati da un’asta di chiusu- ra di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l’intera lunghezza, d’una corda o d’un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell’asta di chiusura di sicurezza. L’occhiello si trova all’esterno ed è saldato secondo le pre- scrizioni del paragrafo 4 dell’articolo 3 dell’allegato 2 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell’asta di chiusura di sicurezza in allu- minio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l’asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All’estremità superiore dell’apertura l’asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione
n. 8.2). L’asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l’asportazione del fermaglio quando il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell’asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un’apertura per lasciar passare l’anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell’anello (v. illu- strazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l’asta di chiusura di sicurezza.
Illustrazione n. 9
Esempio della struttura di un veicolo dotato di copertoni scorrevoli
Illustrazione n. 9.1
Illustrazione n. 9.2
Labbro di tenuta
Cinghia di tensionamento
Anello di fissazione
Fune di fissazione
Fune di fissazione
Illustrazione n. 9.1
Illustrazione n. 9.3
Illustrazione n. 9.2
Illustrazione n. 9.3
Labbro
di tenuta
Tetto
Rotaia di guida per cin-
ghia di tensionamento
Telaio superiore
Montante
Copertone scorrevole
Compartimento di carico
Copertone
scorrevole
Occhiello del copertone
Montante
Telaio inferiore
Il copertone deve sporgere almeno 50 mm
Cinghia di tensionamento
Il copertone deve ricoprire almeno ¼ dello spazio
tra le cinghie
di tensionamento
Gancio per la cin- ghia di tensionamento
Fune di fissazione Anello sul telaio inferiore
Rotaia del montante
Dispositivo
di tensionamento
DISPOSITIVO DI FISSAZIONE INFERIORE
DEL COPERTONE
GUIDA DEL COPERTONE
E DISPOSITIVO DI FISSAZIONE SUPERIORE
Distanza tra le cinghie di tensionamento
Copertone
Pavimento del compar- timento di carico
Allegato 3
Procedura per l’ammissione dei veicoli stradali
che adempiono le condizioni tecniche dell’allegato 2
In generale
1. I veicoli stradali possono essere ammessi secondo una delle seguenti procedure:
a) singolarmente, oppure
b) secondo il tipo di costruzione (serie di veicoli stradali).
2. Per ciascun veicolo ammesso è rilasciato un certificato d’ammissione conforme al modello riprodotto nell’allegato 4. Il certificato è stampato nella lingua del Paese nel quale è emesso e in francese o inglese. Esso sarà corredato, se l’autorità che concede l’ammissione lo giudica opportuno, di fotografie o di disegni autenticati da tale
autorità. Il numero dei documenti dovrà in tal caso essere annotato dalla citata autorità nella rubrica 6 del certificato.
3. Il certificato dovrà trovarsi a bordo del veicolo stradale.
4. I veicoli stradali saranno presentati, ogni due anni, per la verificazione e, se occorre, per il rinnovo dell’ammissione, alle autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo, o, se trattasi di veicoli non immatricolati, del Paese nel quale il proprietario o l’utente è domiciliato.
5. Se un veicolo stradale non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci con libretto TIR dovrà
essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adem- pia nuovamente le condizioni tecniche.
6. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci con libretto TIR il veicolo stradale dovrà essere nuovamente ammesso dall’autorità competente.
7. Le autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo o, quando trattasi di veicoli per i quali non occorre l’immatricolazione, le autorità competenti del Paese in cui il proprietario o l’utente del veicolo è domiciliato, possono, dato il caso, ritirare o rinnovare il certificato d’ammissione o rilasciare un nuovo certificato d’ammissione nelle circostanze menzionate all’articolo 14 della presente Conven- zione e ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente allegato.
Procedura d’ammissione singola
8. L’ammissione singola è chiesta all’autorità competente dal proprietario, dal detentore o dal rappresentante dell’uno o dell’altro. L’autorità competente procede al controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle regole generali previ- ste ai paragrafi 1–7 che precedono, si accerta che il veicolo adempie le condizioni
tecniche prescritte nell’allegato 2 e rilascia, dopo l’ammissione, un certificato con- forme al modello dell’allegato 4.
Procedura d’ammissione secondo il tipo di costruzione (serie di veicoli stradali)
9. Quando dei veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo un medesimo tipo di costruzione, il costruttore può chiedere all’autorità competente del Paese di xxxxxx- cazione che essi siano ammessi secondo il tipo di costruzione.
10. Il costruttore dovrà indicare nella sua domanda i numeri o le lettere di ricono- scimento che egli intende assegnare al tipo di veicolo stradale per il quale chiede l’ammissione.
11. Tale domanda dovrà essere scortata da piani e da una descrizione particolareg- giata della costruzione del tipo di veicolo stradale da ammettere.
12. Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto:
a) a presentare all’autorità competente i veicoli del tipo che essa desidera esa- minare;
b) a permettere all’autorità competente di esaminare in qualsiasi momento altre unità, nel corso della fabbricazione della serie del rispettivo tipo;
c) a informare l’autorità competente su qualsiasi modificazione dei piani o del- le descrizioni, senza riguardo all’importanza, prima ch’essa sia attuata;
d) ad apporre sui veicoli stradali, in un posto ben visibile, i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo di costruzione, nonché il numero progressivo di ogni veicolo nella serie del rispettivo tipo (numero di fabbricazione);
e) a tenere un elenco dei veicoli fabbricati secondo il tipo ammesso.
13. Dato il caso, l’autorità competente indicherà le modificazioni da apportare al tipo di costruzione previsto, al fine di poter accordare l’ammissione.
14. Non sarà accordata alcuna ammissione secondo il tipo di costruzione senza che l’autorità competente abbia accertato, mediante esame di uno o più veicoli fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i veicoli di detto tipo soddisfano alle condizioni tecniche prescritte nell’allegato 2.
15. L’autorità competente notificherà per iscritto al costruttore la sua decisione d’ammissione del tipo. La decisione sarà datata, numerata e designerà in modo pre- ciso l’autorità che l’ha presa.
16. L’autorità competente prenderà i provvedimenti necessari per rilasciare, per ogni veicolo costruito conformemente al tipo di costruzione ammessa, un certificato d’ammissione da essa debitamente autenticato.
17. Se necessario, prima di impiegare il veicolo per il trasporto di merci con libretto TIR, il titolare del certificato d’ammissione deve completare il certificato con
– l’indicazione del numero d’immatricolazione attribuito al veicolo (rubrica 1),
o
– quando trattasi di un veicolo non soggetto all’immatricolazione, l’indicazione del suo nome e della sede della sua azienda (rubrica 8).
18. Allorché un veicolo ammesso secondo il tipo di costruzione è esportato in un altro Paese che ha aderito alla presente Convenzione, non è richiesta una nuova pro- cedura d’ammissione di tale Paese per effetto dell’importazione.
Procedura per l’apposizione di annotazioni nel certificato d’ammissione
19. Quando un veicolo ammesso, trasportante merci vincolate a libretto TIR, pre- senta dei difetti di notevole importanza, le autorità competenti delle Parti contraenti potranno rifiutare al veicolo il permesso di continuare il viaggio con libretto TIR, oppure permettere al veicolo la continuazione del viaggio sul loro proprio territorio dopo aver preso adeguati provvedimenti di controllo. Il veicolo ammesso dovrà essere riassettato entro il più breve termine, al più tardi però prima di qualsiasi nuovo impiego per il trasporto con libretto TIR.
20. In ciascuno dei due casi le autorità doganali apporranno un’adeguata annota- zione nella rubrica 10 del certificato d’ammissione del veicolo. Tosto che il veicolo sarà rimesso in uno stato che giustifica l’ammissione, esso sarà presentato alle autorità competenti d’una Parte contraente, le quali convalideranno nuovamente il certificato aggiungendo nella rubrica 11 una menzione che annulla le annotazioni precedenti. Nessun veicolo il cui certificato reca un’annotazione nella rubrica 10 in virtù delle precitate disposizioni potrà essere riutilizzato per il trasporto di merci con libretto TIR se non è stato riassettato e se le annotazioni nella rubrica 10 non sono state annullate nel modo suesposto.
21. Ogni annotazione apposta sul certificato dovrà essere datata e autenticata dalle autorità competenti.
22. Allorché le autorità doganali reputano che un veicolo presenta dei difetti d’im- portanza secondaria che non implicano un rischio di frode, si potrà permettere l’im- piego ulteriore di detto veicolo per il trasporto di merci con libretto TIR. Il titolare del certificato d’ammissione sarà reso attento sui citati difetti e dovrà far riassettare il veicolo entro adeguati termini.
Allegato 4
Modello del certificato d’ammissione d’un veicolo stradale49
49 Il modello non è pubblicato nella RS, vedi RU 1978 1281 1997 881. Può essere ottenuto presso la Direzione generale delle dogane, Sezione Franchigia doganale e transiti,
0000 Xxxxx.
Targhe TIR
Allegato 5
1. Le targhe avranno le seguenti dimensioni: 250 mm su 400 mm.
2. Le lettere TIR, in caratteri latini maiuscoli, avranno un’altezza di 200 mm e i loro tratti una larghezza di almeno 20 mm. Esse saranno di colore bianco su fondo azzurro.
Allegato 650
Note esplicative
Introduzione
i) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 43 della presente Conven- zione, le note esplicative contengono l’interpretazione di certe disposizioni della Convenzione e dei suoi allegati. Esse riportano pure certe pratiche rac- comandate.
ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della Convenzione o dei suoi allegati; esse ne precisano unicamente il contenuto, il significato e l’importanza.
iii) Visti i principi statuiti dalle disposizioni dell’articolo 12 e dell’allegato 2 della presente Convenzione, concernenti le condizioni tecniche d’ammis- sione dei veicoli stradali per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, le note esplicative specificano segnatamente, ove occorra, le tecniche di costruzione che devono essere riconosciute dalle Parti contraenti come con- formi a dette disposizioni. Esse precisano inoltre, dato il caso, le tecniche di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni.
iv) Le note esplicative permettono di applicare le disposizioni della presente Convenzione e dei suoi allegati tenendo conto dell’evoluzione tecnica e del- le esigenze d’ordine economico.
0 Tenore principale della Convenzione
0.1 Articolo 1
0.1 b) Dall’articolo 1 lettera b) risulta che se in uno o più Paesi vi sono più uffici doganali di partenza o di destinazione, nella stessa Parte con- traente vi può essere più di un’operazione TIR. In queste condizioni il segmento nazionale di un trasporto TIR realizzato tra due uffici doganali consecutivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di uffici di partenza, di destinazione o di passaggio, può essere conside- rato un’operazione TIR.
0.1 f) Per eccezioni (tasse e aggravi) previste alla lettera f) dell’articolo 1 s’intendono tutte le somme diverse dai tributi riscossi dalle Parti con- traenti all’atto dell’importazione o dell’esportazione o in correlazione con l’importazione o l’esportazione. Gli importi di tali somme saran-
50 Aggiornato giusta le modifiche approvate dal CF il 1° ago. 1979 (RU 1979 1258), il 2 giu. 1980 (RU 1980 1017), l’8 lug. 1981 (RU 1981 1434), l’11 ago. 1982
(RU 1982 1994), l’11 apr. 1984 (RU 1984 738), il 14 ago. 1985 (RU 1985 1254),
il 16 giu. 1986 (RU 1986 1395), il 4 nov. 1987 (RU 1988 216), il 23 mag. 1990
(RU 1990 1163), il 18 dic. 1991 (RU 1992 86), il 29 giu. 1994 (RU 1994 1921),
il 12 mag. 1995, (RU 1997 881), dalla modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF
il 24 set. 1998 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293), approvate dal CF l’8 mar. 2002
(RU 2003 915), il 26 set. 2003 (RU 2004 2421), il 14 set. 2005 (RU 2006 2045) e dalla
modifica in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1345).
no limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non dovranno costituire un mezzo indiretto di protezione dei prodotti nazionali o una tassa di carattere fiscale riscossa su le importazioni o le esporta- zioni. Tali tasse e aggravi comprendono, tra altro, i versamenti concernenti
– i certificati d’origine, qualora siano necessari per il transito,
– le analisi effettuate dai laboratori delle dogane a scopi di con- trollo,
– i controlli doganali e le altre operazioni di sdoganamento effettuati fuori delle ore normali d’ufficio e dell’area ufficiale dell’ufficio doganale,
– i controlli eseguiti per motivi d’ordine sanitario, veterinario o fitopatologico.
0.1 ij) Per «carrozzeria amovibile» s’intende un compartimento di carico sprovvisto di mezzi di locomozione e concepito in particolare per essere trasportato su veicolo stradale; il telaio del veicolo e la parte inferiore della carrozzeria devono essere specialmente adattati a tal fine. Questa definizione si applica anche alle casse mobili che sono compartimenti di carico specialmente concepiti per il trasporto intermodale strada/ferrovia.
0.1 ij)i) Con il termine «parzialmente chiuso», applicabile all’attrezzatura menzionata alla lettera ij) i) dell’articolo 1, s’intende un’attrezzatura generalmente costituita da un pavimento e da una sovrastruttura delimitanti uno spazio di carico corrispondente a quello di un conte- nitore chiuso. La sovrastruttura è di solito composta di elementi metallici formanti la carcassa di un contenitore. I contenitori di siffatto genere possono parimenti essere provvisti di una o più pareti laterali o frontali. Taluni di detti contenitori sono costituiti solo da un tetto collegato al pavimento mediante montanti verticali. I contenitori di tal genere sono segnatamente utilizzati per il trasporto di merci voluminose (ad esempio autovetture).
02 Articolo 2
0.2.1 L’articolo 2 prevede che un trasporto con libretto TIR può iniziare e terminare nello stesso Paese a condizione che durante il percorso attraversi territorio estero. In tal caso le autorità doganali del Paese di partenza possono esigere, oltre al libretto TIR, un documento nazio- nale destinato a garantire la libera reimportazione delle merci. Si raccomanda tuttavia alle autorità doganali di rinunciare ad un tale documento, sostituendolo con un’annotazione particolare sul libretto TIR.
0.2.2 Le disposizioni di detto articolo permettono il trasporto di merci con libretto TIR anche quando solo una parte del tragitto è percorsa per strada. Esse non precisano quale parte del tragitto debba essere percorsa per strada e basta che tale parte si trovi tra l’inizio del tra-
sporto TIR e la sua fine. Tuttavia, contrariamente alle intenzioni del mittente alla partenza, può capitare per motivi imprevisti, di carattere commerciale o accidentale, che nessuna parte del tragitto possa essere percorsa per strada. In tali casi straordinari le Parti contraenti accetteranno il libretto TIR e la responsabilità delle associazioni garanti rimarrà immutata.
0.5 Articolo 5
Tale articolo non esclude il diritto di eseguire dei controlli saltuari delle merci, ma specifica che detti controlli dovranno essere di numero molto limitato. Infatti il sistema internazionale del libretto TIR offre maggiori garanzie rispetto a quelle derivanti dalle procedure nazionali; da un canto, le indicazioni nel libretto TIR riferentisi alle merci devono corrispondere con le menzioni contenute nei documenti doganali eventualmente stesi nel Paese di partenza; d’altro canto, ai Paesi di passaggio e di destinazione sono già date delle garanzie dai controlli effettuati alla partenza e convalidati con il visto dell’ufficio doganale di partenza (v. anche la nota esplicativa all’articolo 19).
0.6 Articolo 6
0.6.2 Secondo le disposizioni di tale paragrafo, le autorità doganali di un Paese possono ammettere più associazioni, ciascuna delle quali assume la responsabilità derivante da operazioni effettuate con libretti che essa ha rilasciato o che sono stati rilasciati dalle associazioni con cui essa è in relazione.
0.6.2bis-1 Le relazioni tra un’organizzazione internazionale e le sue associa- zioni membro sono definite in accordi scritti che trattano del funzio- namento del sistema di garanzia internazionale.
0.6.2bis-2 L’autorizzazione di cui all’articolo 6.2bis deve essere stabilita in un accordo scritto concluso tra la CEE-ONU e l’organizzazione inter- nazionale. Nell’accordo occorre indicare che l’organizzazione inter-
nazionale soddisfa le disposizioni pertinenti della Convenzione, rispetta le competenze delle Parti contraenti della Convenzione, ottempera alle decisioni del Comitato di gestione TIR e osserva le domande presentate dalla Commissione di controllo TIR. Con la firma dell’accordo, l’organizzazione internazionale conferma di accettare le responsabilità connesse con l’autorizzazione. L’accordo è parimenti applicabile alle responsabilità dell’organizzazione inter- nazionale menzionate nell’articolo 10 lettera b) dell’Allegato 8, sempre che l’attività di stampa e di rilascio centralizzato dei libretti TIR venga espletata dalla citata organizzazione internazionale sum- menzionata. L’accordo viene approvato dal Comitato di gestione.
0.8 Articolo 8
0.8.2 Le disposizioni del presente paragrafo si applicano se, in caso di irre- golarità come quelle previste dal paragrafo 1 dall’articolo 8, le leggi e
i regolamenti di una parte contraente prevedono il pagamento di somme diverse dai tributi d’entrata e d’uscita, come le ammende amministrative o altre sanzioni pecuniarie. La somma da pagare non deve però essere superiore all’importo dei tributi d’entrata e d’uscita che avrebbero dovuto essere pagati se le merci fossero state importate o esportate secondo le disposizioni doganali pertinenti, più gli even- tuali interessi di mora.
0.8.3 Si raccomanda alle autorità doganali di limitare a una somma corri- spondente a 50 000 dollari degli Stati Uniti, per libretto TIR, l’importo massimo eventualmente esigibile dall’associazione garante.
Per un trasporto di alcool e di tabacco, il cui dettaglio figura qui di seguito ed eccede i valori soglia qui sotto definiti, si raccomanda alle autorità doganali di portare l’importo massimo eventualmente esigibi- le dalle associazioni garanti a una somma corrispondente a 200 000 dollari degli Stati Uniti:
1. alcool etilico non denaturato ad un titolo alcolometrico volumico dell’80% vol o più (codice SH 2207.10);
2. alcool etilico non denaturato ad un titolo alcolometrico volumico di meno dell’80%; acquavite, liquori e altre bevan- de spiritose; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (codice SH: 2208);
3. sigari (compresi quelli a punta tagliata) e cigarillos, conte- nenti tabacco (codice SH: 2402.10);
4. sigarette contenenti tabacco (codice SH: 2402.20);
5. tabacco da fumare anche se contiene succedanei del tabacco in ogni proporzione (codice SH: 2403.10).
Si raccomanda di limitare a una somma corrispondente a 50 000 dollari degli Stati Uniti l’importo massimo eventualmente esigibile dalle associazioni garanti, se le quantità qui sotto elencate non sono sorpassate per le categorie di tabacco e di alcool di cui sopra:
1. 300 litri,
2. 500 litri,
3. 40 000 unità,
4. 70 000 unità,
5. 100 chilogrammi.
Le quantità esatte in litri, unità e chilogrammi delle categorie di tabacco e di alcool di cui sopra devono essere iscritte nel manifesto del libretto TIR.
0.8.5 Se è fatto ricorso alla fideiussione per merci non menzionate nel libretto TIR, l’amministrazione interessata dovrebbe menzionare i fatti a fondamento dei quali essa si è convinta che le merci erano contenute nel compartimento sigillato dell’autocarro o del conteni- tore.
0.8.6 1. Qualora indicazioni insufficientemente precise nel libretto TIR non permettessero di gravare le merci di tributi, gli inte- ressati potranno addurre la prova della natura esatta di dette merci.
2. Se non è addotta alcuna prova, i tributi non saranno riscossi secondo un’aliquota forfettaria estranea alla natura della merce, bensì secondo l’aliquota più alta applicabile al genere di merci corrispondente alle indicazioni nel libretto TIR
0.8.7 Le misure che devono essere prese dalle autorità competenti per richiedere il pagamento alla (o alle) persona (e) direttamente debitrice
(i) devono almeno comportare una notifica di non appuramento di un’operazione TIR e/o la trasmissione del reclamo del pagamento al titolare del libretto TIR.
0.10 Articolo 10
Il certificato di fine dell’operazione TIR è reputato ottenuto abusiva- mente o fraudolentemente allorché l’operazione TIR è stata effettuata impiegando compartimenti di carico o contenitori modificati fraudo- lentemente, oppure quando furono accertati dei raggiri, come l’impiego di documenti falsi o inesatti, la sostituzione di merci, la manipolazione di chiusure doganali ecc., oppure allorquando il certi- ficato è stato ottenuto con altri mezzi illeciti.
0.11 Articolo 11
0.11.1 Oltre che all’associazione garante, le autorità doganali dovrebbero notificare al titolare del libretto TIR, appena possibile, che un’operazione TIR non è stata appurata. Le due notifiche potrebbero essere effettuate contemporaneamente.
0.11.2 Xxxxxxxx devono prendere la decisione di liberare o no le merci o il veicolo, le autorità doganali non dovrebbero lasciarsi influenzare dal fatto che l’associazione garante è responsabile del pagamento dei tributi o degli interessi di mora dovuti dal titolare del libretto, se la loro legislazione offre altri mezzi per assicurare la tutela degli inte- ressi che esse devono difendere.
0.11.3 Se, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, l’associa- zione garante è invitata a pagare le somme previste ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8 e non lo fa entro il termine di tre mesi prescritto dalla Convenzione, le autorità competenti potranno esigere il pagamento di dette somme fondandosi sul loro ordinamento nazionale, poiché trat- tasi in tal caso di una mancata esecuzione d’un contratto di garanzia firmato dall’associazione garante in virtù della legislazione nazionale.
0.15 Articolo 15
La rinuncia al documento doganale d’importazione temporanea può far sorgere certe difficoltà allorché trattasi di veicoli non soggetti
all’immatricolazione, come in certi Paesi i rimorchi o i semirimorchi. In tal caso le disposizioni dell’articolo 15 possono essere rispettate – garantendo nel contempo alle autorità doganali una sufficiente sicu- rezza – mediante annotazione, nei tagliandi n. 1 e 2 del libretto TIR utilizzati dal rispettivo Paese e nelle matrici corrispondenti, delle caratteristiche (marche e numeri) di detti veicoli.
0.17 Articolo 17
0.17.1 La disposizione secondo la quale il manifesto delle merci spedite con libretto Xxx deve indicare separatamente il contenuto di ogni veicolo appartenente ad un autotreno o di ogni contenitore ha unicamente lo scopo di agevolare il controllo doganale del contenuto di un sol veicolo o di un sol contenitore. Detta disposizione non deve dunque essere interpretata con un rigore tale che qualsiasi differenza tra il contenuto effettivo d’un veicolo o d’un contenitore e il contenuto di tale veicolo o contenitore, indicato nel manifesto, sia reputata come una violazione delle disposizioni della Convenzione. Se, a soddisfa- zione delle autorità competenti, il trasportatore può comprovare che nonostante tale differenza tutte le merci indicate nel manifesto corrispondono al totale delle merci caricate nell’autotreno o nei contenitori trasportati con libretto TIR, non si dovrà reputare, per principio, che esista una violazione delle disposizioni doganali.
0.17.2 In caso di traslochi, si potrà applicare la procedura prevista al para- grafo 10 c) delle regole concernenti l’impiego del libretto TIR e si semplificherà ragionevolmente l’enumerazione degli oggetti traspor- tati.
0.18 Articolo 18
0.18.1 Il buon funzionamento del regime TIR esige che le autorità doganali di un Paese rifiutino che un ufficio d’uscita di tale Paese sia designato come ufficio di destinazione per un trasporto che prosegue verso il Paese vicino, pure Parte contraente della presente Convenzione, tran- ne che motivi particolari ne giustifichino la domanda.
0.18.2 1. Le merci devono essere caricate in modo che la partita di merci destinata ad essere scaricata al primo luogo di scarico possa essere ritirata dal veicolo o dal contenitore senza dover scaricare l’altra partita o le altre partite di merci destinate ad essere scaricate negli altri luoghi di scarico.
2. Trattandosi di un trasporto comprendente lo scarico presso più uffici, è necessario, non appena sia stato effettuato uno scarico parziale, apporre un’adeguata annotazione nella casella 12 di tutti i rimanenti manifesti del libretto TIR, specificando nel tempo stesso nei tagliandi rimanenti e nelle matrici corrispondenti che sono state applicate nuove chiu- sure.
0.19 Articolo 19
L’obbligo, per l’ufficio doganale di partenza, di accertarsi dell’esat- tezza del manifesto delle merci implica la necessità di verificare almeno che le indicazioni nel manifesto concernenti le merci corri- spondano a quelle dei documenti d’esportazione e dei documenti di trasporto o di altri documenti commerciali inerenti a tali merci; se necessario, l’ufficio doganale di partenza può parimenti sottoporre le merci alla visita. Prima di apporre le chiusure l’ufficio doganale di partenza deve pure verificare lo stato del veicolo stradale o del contenitore e, qualora trattisi di veicoli o contenitori provvisti di copertone, lo stato dei copertoni e dei mezzi di fissazione dei coper- toni, tali accessori non essendo compresi nel certificato d’ammissione.
0.20 Articolo 20
Allorché fissano dei termini per il trasporto di merci sul loro territo- rio, le autorità doganali devono parimenti tener conto, tra altro, dei regolamenti particolari che i trasportatori sono tenuti ad osservare, segnatamente dei regolamenti concernenti le ore di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio dei conducenti di veicoli stradali. Si racco- manda alle autorità doganali di far uso del loro diritto di fissare l’itinerario soltanto se lo giudicano indispensabile.
0.21 Articolo 21
0.21.1 Le disposizioni di detto articolo non limitano per nulla la facoltà delle autorità doganali di controllare tutte le parti del veicolo nonché i compartimenti di carico posti sotto chiusura doganale
0.21.2 L’ufficio doganale d’entrata può rinviare il trasportatore all’ufficio doganale d’uscita del Paese vicino allorché accerta che il visto d’uscita è stato omesso o non è stato apposto correttamente in detto Paese. In tal caso l’ufficio doganale d’entrata iscrive nel libretto TIR un’annotazione per il corrispondente ufficio doganale d’uscita.
0.21.3 Se, procedendo alle operazioni di controllo, le autorità doganali pre- levano dei campioni di merci, esse devono iscrivere nel manifesto delle merci del libretto Tir un’annotazione contenente tutte le neces- sarie indicazioni sulle merci prelevate.
0.28 Articolo 28
L’uso del libretto TIR dev’essere limitato alle funzioni che gli sono proprie, vale a dire il transito. Il libretto TIR non deve servire, per esempio, a conservare le merci vincolate a dogana al luogo di desti- nazione.
0.29 Articolo 29
Non è richiesto un certificato d’ammissione per i veicoli stradali o i contenitori trasportanti merci ponderose o voluminose. Spetta tuttavia
all’ufficio doganale di partenza di verificare che siano adempite le altre condizioni fissate in detto articolo per tale genere di trasporto. Gli uffici doganali delle altre Parti contraenti accetteranno la deci- sione presa dall’ufficio doganale di partenza, salvo che la reputino in manifesta contraddizione con le disposizioni dell’articolo 29.
0.39 Articolo 39
L’espressione «errori commessi per negligenza» si riferisce ad atti che non sono commessi deliberatamente e con piena cognizione di causa, ma che risultano dal fatto che non sono stati presi provvedi- menti ragionevoli e necessari per garantire l’esattezza delle indica- zioni nel singolo caso.
0.45 Articolo 45
Si raccomanda alle Parti contraenti di abilitare il più grande numero possibile di uffici doganali, all’interno e al confine, alle operazioni TIR.
1 Annesso 1
1.10 c) Norme disciplinanti l’utilizzazione del libretto TIR
– Elenco di carico allegato al manifesto delle merci
L’articolo 10 c) delle norme disciplinanti l’utilizzazione del libretto TIR autorizza l’utilizzazione, sotto forma di allegato al libretto, anche se esiste lo spazio necessario per iscrivere sul manifesto tutte le merci trasportate. Nondimeno, tale pratica è autorizzata soltanto se tali elenchi recano, in modo leggibile e riconoscibile, tutte le indica- zioni richieste conformemente al manifesto delle merci e se tutte le altre disposizioni della norma 10c) sono rispettate.
2 Annesso 2
2.2 Articolo 2
2.2.1 a) Paragrafo 1 lettera a) – Commettitura degli elementi costitutivi
a) Se sono impiegati dei congegni di giunzione (ribadini, viti, bulloni e dadi, ecc.), gli stessi dovranno essere applicati in quantità sufficiente dall’esterno, sporgere all’interno degli elementi costitutivi e ivi essere saldamente fissati (ad esem- pio, ribaditi, saldati, provvisti di anelli di chiusura, oppure avvitati, ribadendo o saldando quindi i dadi). Tuttavia, i riba- dini tradizionali (ossia quelli la cui posa dev’essere effettuata su entrambe le facce degli elementi commessi), potranno essere applicati anche dall’interno. Ciò nonostante, ilpavi- mento dei compartimenti riservati al carico può essere fissato mediante viti mordenti, ribadini a percussione, apposti dal- l’interno e penetranti ad angolo retto nel pavimento e nelle sottostanti traverse metalliche, sempreché – salvo trattandosi
di viti mordenti – l’estremità di alcuni di essi affondi sino alla parte esterna delle traverse, oppure sia saldata sulle stesse.
b) L’autorità competente fissa quali e quanti congegni di giunzione devono soddisfare alle condizioni della lettera a) della presente nota, accertando inoltre che non sia possibile spostare gli elementi costitutivi così commessi senza lasciare tracce visibili. Gli altri congegni di giunzione possono essere scelti e collocati a beneplacito.
c) A tenore della lettera a) della presente nota, non saranno ammessi i congegni di giunzione che possono essere tolti e sostituiti su una sola faccia senza lasciare tracce visibili, vale a dire i congegni la cui posa non esige il compimento di un’operazione su entrambe le facce degli elementi da com- mettere. Trattasi segnatamente dei ribadini ad espansione, dei ribadini ciechi e simili.
d) I suddescritti sistemi di commettitura sono applicabili ai veicoli speciali, ai veicoli isotermici, ai veicoli frigoriferi e ai veicoli-cisterne, sempreché gli stessi non siano incompatibili con le prescrizioni tecniche cui tali veicoli devono soddisfare per quanto concerne la loro utilizzazione. Allorché per ragioni tecniche non è possibile fissare gli elementi nel modo descritto alla lettera a) della presente nota, gli elementi costitutivi potranno essere commessi impiegando i congegni previsti alla lettera c) della presente nota, a condizione che i congegni apposti sulla faccia interna della parete non siano accessibili dall’esterno.
2.2.1 b) Paragrafo 1 lettera b) – Porte e altri congegni di chiusura
a) Il dispositivo che permette l’apposizione della chiusura doganale dev’essere:
i) fissato mediante saldatura o impiegando almeno due congegni di giunzione secondo la lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a); oppure
ii) costituito in modo che, una volta chiuso il comparti- mento riservato al carico e apposta la chiusura doganale, non possa essere tolto senza lasciare tracce visibili.
Esso deve pure:
iii) essere provvisto di fori d’un diametro di almeno 11 mm o di fessure aventi almeno 11 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza, e
iv) presentare una sicurezza uguale, qualunque sia il tipo di chiusura utilizzato.
b) Le cerniere, le bandelle, i cardini e gli altri dispositivi di mon- taggio delle porte, ecc., devono essere apposti secondo le pre- scrizioni delle lettere a) i) e ii) della presente nota.
Inoltre, le diverse parti del dispositivo d’arresto (ad es. lastre, perni, cardini), se sono indispensabili a garantire la sicurezza doganale del compartimento riservato al carico, saranno fissate in modo che, una volta chiuso il compartimento riser- vato al carico e apposta la chiusura doganale, non possano es- sere tolte o smontate senza lasciare tracce visibili.
Se invece il dispositivo d’arresto non è accessibile dall’esterno, basterà ad esempio che la porta – dopo essere stata chiusa e provvista della chiusura doganale – non possa essere rimossa senza lasciare tracce visibili. Se una porta o un congegno di chiusura è provvisto di più di due cardini, solo i due cardini più vicini alle estremità della porta saranno fissati secondo le prescrizioni delle lettere a) i) e ii) che precedono.
c) In via straordinaria, trattandosi di veicoli provvisti di compartimenti calorifughi riservati al carico, il dispositivo di chiusura doganale, i cardini e le altre parti la cui asportazione permetterebbe di accedere all’interno del compartimento riservato al carico o a spazi nei quali le merci potrebbero essere nascoste, possono essere fissati alle porte di tale compartimento riservato al carico mediante i mezzi seguenti:
i) Bulloni o viti di fissazione introdotti dall’esterno, ma che del rimanente non soddisfano le condizioni della let- tera a) della nota esplicativa 2.2.1) a) qui sopra, sempreché:
le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una lastra filettata o in un dispositivo analogo montato dietro il pannello esterno della porta; e le teste di un adeguato numero di tali bulloni o viti siano saldate al dispositivo di chiusura doganale, ai cardini, ecc., in modo che siano completamente deformate e che i bulloni o le viti di fissazione non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (vedi illustrazione n. 1 annessa al presente allegato).
ii) Un dispositivo di fissazione introdotto dall’esterno della porta isolata, sempreché:
il perno di fissazione e la rosetta di bloccaggio del dispositivo siano assemblati per mezzo di un utensile pneumatico o idraulico e siano fissati dietro una lastra o un dispositivo analogo inserito tra il rivestimento esterno della porta e l’isolante; e
la testa del perno di fissazione non sia accessibile dall’interno del compartimento riservato al carico; e
un numero sufficiente di rosette di bloccaggio e di perni di fissazione siano saldati insieme e non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (vedi illustrazione
n. 5 annessa al presente allegato).
Il termine «compartimento calorifugo riservato al carico» dev’essere interpretato come applicabile ai compartimenti fri- goriferi e isotermici riservati ai carichi.
d) I veicoli muniti di numerose chiusure, come valvole, rubinetti, passi d’uomo, flange, ecc., devono essere sistemati in modo da limitare al minimo il numero delle chiusure doganali. A tal uopo le chiusure vicine le une alle altre dovranno essere collegate con un dispositivo comune richie- dente l’apposizione di un’unica chiusura doganale, oppure provviste di un coperchio che adempie il medesimo scopo.
e) I veicoli provvisti di tetto scorrevole devono essere costruiti in modo da limitare al minimo le chiusure doganali.
f) Qualora per garantire la sicurezza della chiusura doganale siano necessarie più chiusure doganali, il loro numero dev’essere indicato nel cerificato d’ammissione (Allegato 4 alla Convenzione TIR 1975) al numero 5. Al certificato d’ammissione occorre allegare un’illustrazione o fotografie dei veicoli stradali nelle quali sia visibile la posizione esatta delle chiusure doganali.
2.2.1 c).1 Paragrafo 1 lettera c) – Apertura d’aerazione
a) Per principio, tali aperture dovranno avere una dimensione di al massimo 400 mm.
b) Le aperture che permettono l’accesso diretto al comparti- mento riservato al carico devono essere chiuse:
i) da un telone metallico o lastra metallica perforata (dimensione massima dei fori: 3 mm in ambedue i casi) e protetto da una griglia di metallo saldato (dimensione massima delle maglie: 10 mm); o
ii) da una lastra metallica perforata di spessore sufficiente (dimensione massima dei fori: 3 mm; spessore della lastra: 1 mm almeno).
c) Le aperture che non permettono l’accesso diretto al comparti- mento riservato al carico (per esempio condotta di ventila- zione con tubi a gomito o dispositivi di bloccaggio) devono essere munite dei dispositivi menzionati al capoverso b) le cui dimensioni dei fori e delle maglie possono raggiungere un diametro di 10 mm (per il telone metallico o lastra metallica) e di 20 mm (per la griglia metallica).
d) Se il copertone è provvisto di aperture, si dovrà per principio esigere che siano applicati i dispositivi menzionati alla lettera b) della presente nota esplicativa. Tuttavia, si potranno ammettere un congegno d’ostruzione costituito da una lastra
di metallo perforata, apposta all’esterno, e una tela di metallo o d’un’altra materia, fissata all’interno.
e) Potranno essere ammessi dei dispositivi analoghi non metal- lici, a condizione che le dimensioni dei fori e delle maglie siano rispettate e che il materiale impiegato sia sufficiente- mente resistente in modo che tali fori o maglie non possano essere notevolmente ampliati senza visibile deteriorazione. Inoltre, il dispositivo d’aerazione non deve poter essere sostituito operando su un solo lato del copertone.
f) L’apertura d’aerazione può essere munita di un dispositivo di protezione. Tale dispositivo verrà fissato al copertone in modo tale da permettere un controllo doganale di questa aper- tura. Il dispositivo sarà fissato al copertone a una distanza di almeno 5 cm dallo schermo dell’apertura di aerazione.
2.2.1 c).2 Paragrafo 1 lettera c) – Apertura di scolo
a) Per principio, le stesse dovranno avere un’apertura di al massimo 35 mm.
b) Le aperture che permettono l’accesso diretto al comparti- mento riservato al carico saranno munite dei dispositivi prescritti per le aperture d’aerazione, menzionati alla lettera
b) della nota esplicativa 2.2.1 c)-1.
c) Non si esigerà l’apposizione dei dispositivi menzionati alla lettera b) della presente nota allorché le aperture di scolo non permettono l’accesso diretto al compartimento riservato al carico, a condizione però che le stesse siano provviste di un congegno d’ostruzione sicuro, facilmente accessibile dall’in- terno del compartimento riservato al carico.
2.2.3 Paragrafo 3 – Vetro di sicurezza
Un vetro è considerato vetro di sicurezza se non v’è il pericolo che si rompa per effetto di un’azione qualsiasi derivante dal normale uso del veicolo. Il vetro di sicurezza dev’essere contrassegnato come tale.
2.3 Articolo 3
2.3.3 Paragrafo 3 – Copertoni costituiti da diversi pezzi
a) I vari pezzi di un copertone possono essere costituiti da diver- se materie, conformemente alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 2 dell’allegato 2.
b) La disposizione dei vari pezzi di un copertone può essere effettuata a beneplacito, purché dia sufficienti garanzie di sicurezza e a condizione che la commettitura sia eseguita con- formemente alle prescrizioni dell’articolo 3 dell’allegato 2.
2.3.6 a).1 Paragrafo 6 lettera a) – Xxxxxxx a anelli scorrevoli
Possono essere ammessi, agli effetti del presente paragrafo, degli anelli di fissazione di metallo scorrevoli sulle barre metalliche fissate ai veicoli (v. illustrazione n. 2 annessa al presente allegato), sempreché
a) le barre siano fissate al veicolo a intervalli massimi di 60 cm, in modo che non possano essere tolte e riapplicate senza lasciare tracce visibili;
b) gli anelli siano costituiti da due aperture o provvisti di una barra centrale e siano fabbricati di un sol pezzo senza salda- tura;
c) il copertone sia fissato al veicolo in modo da soddisfare rigo- rosamente alla condizione menzionata alla lettera a) dell’art. 1 dell’allegato 2 alla presente Convenzione.
2.3.6 a).2 Paragrafo 6a) – Veicoli muniti di anelli di fissazione girevoli
Degli anelli di fissazione di metallo, girevoli singolarmente in una staffa di metallo fissata al veicolo, possono essere ammessi ai fini del presente paragrafo (v. illustrazione n. 2a annessa) solo a condizione che:
a) ogni staffa sia fissata al veicolo in modo che non si possa toglierla o rimetterla senza lasciare tracce visibili;
b) la molla di ogni staffa sia interamente ricoperta da una custodia di metallo a foggia di campana.
2.3.6 b) Paragrafo 6 lettera b) – Copertoni fissati in modo permanente
Se uno o più orli del copertone sono fissati alla carrozzeria del vei- colo in modo permanente, il copertone sarà trattenuto da uno o più nastri di metallo o di altro materiale confacente, ancorato alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di giunzione rispondenti alle esigenze della lettera a) della nota 2.2.1 a) del presente allegato.
2.3.8 Paragrafo 8 – Intervallo tra gli anelli e gli occhielli
Può essere ammesso, su ambedue i lati del montante, uno spazio superiore a 200 mm ma non eccedente 300 mm, se gli anelli sono apposti in profondità sulle pareti laterali e se gli occhielli sono ovali e di grandezza sufficiente per lasciar passare gli anelli.
2.3.11 a).1 Paragrafo 11 lettera a) – Raddoppiatura di tensione dei copertoni
Su numerosi veicoli il copertone è munito, all’esterno, di una rad- doppiatura orizzontale provvista di occhielli lungo la parete laterale del veicolo. Tali raddoppiature, denominate raddoppiature di ten- sione, sono destinate a consentire di tendere il copertone mediante corde o dispositivi analoghi. Siffatte raddoppiature sono state utilizzate per celare degli intagli praticati orizzontalmente nei coper-
xxxx e che permettevano di accedere illecitamente alle merci tra- sportate nel veicolo. Si raccomanda pertanto di non accettare l’im- piego di raddoppiature del genere suddescritto. Esse possono essere sostituite con i seguenti dispositivi:
a) raddoppiature di tensione di genere analogo, fissate all’in- terno del copertone, oppure
b) piccole raddoppiature singole, provviste ognuna d’un occhiello, fissate sulla faccia esterna del copertone e ripartite ad intervalli che consentono di tendere il copertone in modo soddisfacente.
Un’altra soluzione, possibile in certi casi, consiste nell’evitare l’im- piego delle raddoppiature di tensione sui copertoni.
2.3.11 a).2 Paragrafo 11 lettera a) – Corregge dei copertoni
Le materie seguenti sono reputate idonee per la confezione di corregge:
a) cuoio;
b) materie tessili non estensibili, compreso il tessuto plastificato o gommato, a condizione che non possano essere saldate o ricongiunte dopo la rottura senza lasciare tracce visibili.
Inoltre la materia plastica di copertura delle corregge dovrà essere trasparente e la sua superficie liscia.
2.3.11 a).3 Il dispositivo conforme all’istruzione n. 3 annessa al presente allegato corrisponde alle prescrizioni dell’ultima parte del para- grafo 11 a) dell’articolo 3 dell’allegato 2. Esso corrisponde pure alle prescrizioni del paragrafo 6 dell’articolo 3 dell’allegato 2.
3 Annesso 3
3.0.17 Procedura d’ammissione
1) L’allegato 3 prevede che le autorità competenti di una Parte contraente possono rilasciare un certificato d’ammissione per un veicolo fabbricato nel territorio di detta Parte e che il vei- colo in parola non sarà sottoposto ad alcuna procedura d’ammissione suppletoria nel Paese in cui è immatricolato o, dato il caso, nel Paese in cui il suo proprietario è domiciliato.
2) Dette disposizioni non limitano il diritto delle autorità compe- tenti della Parte contraente – in cui il veicolo è immatricolato o nel cui territorio il proprietario è domiciliato – di esigere la presentazione di un certificato d’ammissione sia all’atto dell’importazione, sia più tardi a scopi in correlazione con l’immatricolazione o il controllo del veicolo o con formalità analoghe.
3.0.20 Procedura per l’apposizione di annotazioni nel certificato d’ammissione
Per annullare un’annotazione concernente dei difetti dopo che il vei- colo è stato riassettato in modo soddisfacente, basterà che la rispettiva autorità competente apponga, nella rubrica 11, l’annotazione «Difetti riparati», il suo nome, la sua firma e il suo bollo.
8 Annesso 8
8.10 b) L’accordo menzionato nella nota esplicativa di cui all’articolo 6.2bis si applica parimenti alle responsabilità dell’organizzazione interna- zionale menzionate alla lettera b) del presente articolo, sempre che l’attività di stampa e di rilascio centralizzato dei libretti TIR venga espletata dalla citata organizzazione internazionale.
8.13.1.1 Disposizioni finanziarie
Al termine di un periodo iniziale di due anni, le Parti contraenti pre- vedono di finanziare la Commissione di controllo TIR e il Segreta- riato TIR tramite il bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ciò non esclude una proroga delle disposizioni finan- ziarie originali qualora venisse meno un finanziamento da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di altre fonti.
8.13.1.2 Funzionamento della Commissione di controllo TIR
I lavori dei membri della Commissione di controllo TIR saranno finanziati dai rispettivi Governi.
9 Annesso
9.I.1 a) Organizzazione
Le disposizioni del paragrafo 1 a) della prima parte dell’Allegato 9 concernono le organizzazioni che partecipano al commercio inter- nazionale delle merci, incluse le Camere di commercio.
9.II.3 Comitato d’autorizzazione
Si raccomanda di istituire dei Comitati nazionali d’autorizzazione comprendenti rappresentanti delle autorità competenti, associazioni nazionali e altre organizzazioni interessate.
Illustrazione n. 1
Esempio di cerniera e di dispositivo di chiusura doganale per le parte di veicoli provvisti di compartimenti di carico calorifughi
Illustrazione n. 1a
Esempio di una cerniera che non ha bisogno di una protezione particolare del perno
La cerniera qui riprodotta è conforme alle prescrizioni della seconda frase del para- grafo b) della nota 2.2.1 b). La struttura della piastra e del ponticello rende superflua ogni particolare protezione del perno, dato che i becchetti della piastra risalgono fin dietro le estremità del ponticello. Questi becchetti impediscono che la porta provvi- sta di chiusura doganale possa essere aperta al livello del dispositivo d’arresto senza lasciare tracce visibili anche se il perno non protetto è stato smontato.
Illustrazione n. 2
Veicolo provvisti di copertoni ad anelli scorrevoli
Illustrazione n. 2a
Esempio di anello di fissazione girevole (modello «D»)
Illustrazione n. 3
Esempio di dispositivo di fissazione d’un copertone di veicolo
Il dispositivo riprodotto qui appresso corrisponde alle prescrizioni dell’ultimo capo- verso del paragrafo 11a) dell’articolo 3 dell’allegato 2. Esso è pure conforme alle prescrizioni del paragrafo 6 dell’articolo 3 dell’allegato 2.
Illustrazione n. 4
Dispositivo di fissazione d’un copertone
Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni della lettera a) del paragrafo 6 dell’articolo 3 dell’allegato 2.
Illustrazione 5
Esempio di dispositivo di fissazione introdotto dall’interno della porta isolata
Allegato concernente l’ammissione dei contenitori
Allegato 751
Parte I
Prescrizioni sulle condizioni tecniche applicabili ai contenitori
che possono essere ammessi al trasporto internazionale sotto chiusura doganale
Art. 1 Principi
Per il trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale saranno ammessi soltanto i contenitori costruiti ed equipaggiati in modo che:
a) nessuna merce possa essere asportata né introdotta dalla parte piombata del contenitore senza lasciare tracce visibili di manomissione o senza danneg- giare la chiusura doganale;
b) la chiusura doganale possa esservi apposta in modo semplice ed efficace;
c) non comportino ricettacoli in cui possano essere celate merci;
d) tutti gli spazi atti a contenere merci siano facilmente accessibili per il controllo doganale.
Art. 2 Struttura dei contenitori
1. Affinché i contenitori soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è xxxxxx- sto quanto segue:
a) gli elementi costitutivi del contenitore (pareti, pavimento, porte, tetto, mon- tanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare trac- ce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest’ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere sufficientemente resistenti;
b) le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d’uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta l’apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest’ultima dev’essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli;
51 Aggiornato dalle modificazioni approvate dal CF il 4 nov. 1987 (RU 1988 216), il 23 mag. 1990 (RU 1990 1160), il 1° lug. 1992 (RU 1992 1408), il 29 giu. 1994
(RU 1994 1921), il 2 mag. 2001 (RU 2002 2646) ed il 14 set. 2005 (RU 2006 2045).
c) le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l’accesso all’interno del contenitore. Tale dispositivo sarà costrui- to in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili.
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci:
i) Se il rivestimento interno del contenitore ricopre la parete su tutta la sua altezza dal pavimento al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, il rivestimento dev’essere applicato in modo da non poter essere smontato e riapplicato sen- za lasciare tracce visibili, e
ii) Se il rivestimento non copre la parete su tutta la sua altezza e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono completamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui la costruzione del contenitore comporta degli spazi vuoti, questi saranno limitati al minimo e dovranno essere facilmente accessibili per il controllo doganale.
3. Le finestrelle saranno autorizzate nelle carrozzerie amovibili secondo la defini- zione dell’allegato 6, nota esplicativa 0.1 e) della Convenzione sempre che siano di materiali sufficientemente resistenti e non possano essere tolte e ricollocate dall’esterno senza lasciare tracce visibili. Tuttavia il vetro potrà essere ammesso; qualora però venisse utilizzato un vetro non blindato le finestrelle saranno provviste di una griglia metallica fissa inamovibile dall’esterno; la dimensione delle maglie della griglia non supererà i 10 mm. Le finestrelle non saranno autorizzate sui conte- nitori di cui all’articolo 1 e) della Convenzione, fatte salve le carrozzerie amovibili come definite nella nota esplicativa 0.1 e) dell’allegato 6 alla Convenzione.
Art. 3 Contenitori pieghevoli o smontabili
I succitati articoli 1 e 2 si applicano anche ai contenitori pieghevoli o smontabili; di sopraggiunta, quest’ultimi dovranno essere provvisti di un dispositivo di chiusura che blocchi le diverse parti dopo il montaggio del contenitore. Il dispositivo di chiu- sura – trovantesi all’esterno dopo il montaggio del contenitore – dovrà permettere l’apposizione della chiusura doganale.
Art. 4 Contenitori provvisti di copertone
1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli da 1 a 3 delle presenti prescrizio- ni fanno stato anche per i contenitori provvisti di copertone. Quest’ultimi dovranno inoltre adempiere le condizioni del presente articolo.
2. Il copertone dev’essere di tela olona, oppure di tessuto gommato o ricoperto di materia plastica, inestensibile e sufficientemente resistente. Esso dev’essere in buono stato e confezionato in modo che dopo l’apposizione dei dispositivi di chiusu- ra non sia possibile accedere al carico senza lasciare tracce visibili.
3. Se il copertone è costituito da diversi pezzi, gli orli di quest’ultimi saranno ripie- gati l’uno nell’altro e commessi mediante due cuciture distanti tra loro almeno 15 mm. Le cuciture vanno eseguite conformemente all’illustrazione n. 1; tuttavia, se certe parti del copertone non possono essere commesse in tal modo (ad es. trattan- dosi di raddoppiature ... e di angoli rinforzati), basterà ripiegare l’orlo della parte superiore ed eseguire le cuciture secondo l’illustrazione n. 2. Una delle due cuciture dev’essere visibile solo dall’interno ed eseguita con filo di colore nettamente diverso da quello dell’altra cucitura e dal colore del copertone. Tutte le cuciture saranno eseguite a macchina.
4. Se il copertone è costituito da diversi pezzi di tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica, i pezzi possono essere commessi anche mediante saldatura, con- formemente all’illustrazione n. 3. Gli orli dei pezzi vanno sovrapposti su almeno 15 mm e fusi insieme su tutta la larghezza di 15 mm. Il bordo del lato esterno dev’essere ricoperto di un nastro di materia plastica, della larghezza di almeno 7 mm, che sarà fissato con il medesimo procedimento di saldatura. Sul nastro di materia plastica, nonché ai due lati dello stesso, su una larghezza di almeno 3 mm, si imprimerà un rilievo uniforme e ben visibile. La saldatura va eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e poi ricongiunti senza lasciar tracce visibili.
5. Le raccomandature saranno eseguite conformemente all’illustrazione n. 4; a tal uopo gli orli dovranno essere ripiegati l’uno nell’altro e congiunti mediante due cuciture visibili e distanti tra loro almeno 15 mm; il colore del filo visibile dal- l’interno dev’essere diverso da quello del filo visibile dall’esterno e dal colore del copertone; tutte le cuciture vanno eseguite a macchina. Se un copertone deteriorato ai bordi dev’essere raccomodato inserendo delle toppe nei punti danneggiati, le cuciture possono essere eseguite anche secondo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all’illustrazione n. 1 allegata alle presenti prescrizioni. I copertoni costituiti da tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica possono essere riparati anche secondo il metodo descritto al paragrafo 4 del presente articolo, ma, in questo caso, il nastro di plastica dev’essere applicato su entrambe le facce del copertone e la toppa va applicata sulla faccia interna.
6. Il copertone dev’essere fissato al contenitore in modo che siano integralmente adempite le condizioni menzionate nell’articolo 1 lettere a) e b) delle presenti pre- scrizioni. Si potranno utilizzare i sistemi seguenti:
a) Il copertone può essere fissato con:
i) anelli metallici apposti ai contenitori,
ii) occhielli inseriti nell’orlo del copertone e
iii) un mezzo di chiusura introdotto negli anelli, sopra il copertone, visibile dall’esterno su tutta la sua lunghezza.
Il copertone deve ricoprire le parti solide del contenitore su una larghezza di almeno 250 mm, misurata dal centro degli anelli di fissazione, tranne nei casi in cui il contenitore sia già costruito in modo da impedire qualsiasi accesso alle merci.
b) Se l’orlo di un copertone dev’essere fissato durevolmente al contenitore, le due superfici devono essere collegate senza lasciare interstizi e mantenute ferme impiegando dispositivi solidi.
c) Se si utilizza un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni, questo, in posizione chiusa, deve permettere al copertone di aderire perfettamente alla parte esterna del contenitore (come esempio, vedi illustrazione n. 6).
7. Il copertone dev’essere sostenuto da una struttura adeguata (montanti, pareti, staffe, assi, ecc.).
8. Lo spazio tra gli anelli e quello tra gli occhielli non dev’essere superiore a 200 mm. Può essere però superiore, senza comunque superare 300 mm, tra gli anelli e tra gli occhielli che si trovano da una parte e dall’altra di un montante, se il tipo di costruzione del contenitore e del copertone è tale da impedire sicuramente l’accesso all’interno del contenitore. Gli occhielli vanno rinforzati.
9. Per fissare il copertone si utilizzeranno:
a) cavi di acciaio d’un diametro di almeno 3 mm;
b) corde di canapa o di sisal d’un diametro di almeno 8 mm, provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile;
c) cavi costituiti da un certo numero di fibre di vetro incorporate in una guaina in acciaio ritorto, provvista a sua volta di una guaina di materia plastica tra- sparente e inestensibile; oppure
d) cavi con anima di materia tessile avvolta in almeno quattro trefoli, costituiti esclusivamente da fili d’acciaio ricoprenti interamente l’anima, a condizione che il diametro di detti cavi sia di almeno 3 mm (misurato senza l’eventuale guaina di materia plastica trasparente).
I cavi di cui alla lettera a) o d) possono essere provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.
Se il copertone deve essere fissato all’armatura in un sistema di costruzione peraltro conforme alle disposizioni del paragrafo 6a) del presente articolo, può essere utiliz- zata una correggia per fissazione (l’illustrazione n. 7 qui aggiunta mostra un esempio di sistema di costruzione di questo tipo). La correggia deve essere conforme alle prescrizioni previste nel paragrafo 11a)iii) per quanto riguarda il materiale, le dimensioni e la forma.
10. Ogni cavo o corda di qualsiasi tipo dovrà essere d’un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Ogni ghiera di metallo dovrà permettere il passaggio della cordicella o del nastro metallico della chiusura doganale. Il dispositivo d’aggancio di ogni ghiera alle estremità del cavo o della corda di cui al paragrafo 9 lettere a), b) o d) sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurvi la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinché si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5 allegata alle presenti prescrizioni).
11. Nelle aperture serventi al caricamento e allo scaricamento delle merci, le due superfici devono essere congiunte. Si potrà far uso dei seguenti sistemi:
a) I due orli del copertone devono essere sufficientemente sovrapposti. La loro chiusura sarà inoltre assicurata mediante:
i) una raddoppiatura cucita o saldata conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;
ii) anelli e xxxxxxxxx rispondenti alle condizioni del paragrafo 8 del presente articolo; gli anelli devono essere di metallo; e
iii) una cinghia, costituita da materiale idoneo, d’un sol pezzo e inestensi- bile, d’una larghezza di almeno 20 mm e d’uno spessore di almeno 3 mm, la quale sarà introdotta negli anelli in modo da riunire entrambi gli orli del copertone e la raddoppiatura; la correggia dev’essere fissata alla parte interna del copertone e provvista:
– sia di un occhiello per introdurvi il cavo o la corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo,
– sia di un occhiello per accogliere l’anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo e fissato dal cavo o dalla corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo.
Non è necessaria una raddoppiatura allorché il veicolo è già munito di un dispositivo speciale (bloccaggio ecc.) che impedisce di accedere al comparti- mento riservato al carico senza lasciare tracce visibili. Per i contenitori dotati di copertoni scorrevoli non è necessario neppure un dispositivo di fissazione.
b) Uno speciale sistema di chiusura di sicurezza che mantiene gli orli dei copertoni strettamente uniti quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato. Questo sistema sarà munito di un’apertura attraverso la quale si farà passare l’anello metallico menzionato al paragrafo 6 del pre- sente articolo per poi assicurarlo con una corda o un cavo menzionati al paragrafo 9 del presente articolo (v. ad es. l’illustrazione n. 8 acclusa al pre- sente allegato).
12. Il copertone non dovrà mai coprire né i contrassegni da apporre sul contenitore, né la targa d’ammissione prevista nella Parte 11 del presente allegato.
Art. 5 Contenitori provvisti di copertoni scorrevoli
1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli da 1 a 3 delle presenti prescrizio- ni fanno stato anche per i contenitori dotati di copertoni scorrevoli. Questi contenito- ri devono inoltre adempiere le disposizioni del presente articolo.
2. Copertoni scorrevoli, pavimento, porte e altri componenti del compartimento di carico devono adempiere sia i requisiti prescritti dall’articolo 4 paragrafi 6, 8, 9 e 11 sia quelli prescritti nelle lettere a)-f) di seguito:
a) copertoni scorrevoli, pavimento e altri componenti del contenitore devono essere commessi in maniera tale da impedirne l’apertura e la chiusura senza lasciare tracce visibili;
b) il copertone deve ricoprire la parte fissa del tetto del contenitore per almeno 1/4 della distanza effettiva che separa le cinghie di tensionamento. Il coper- tone deve ricoprire per almeno 50 mm la parte fissa del pavimento del con- tenitore. L’apertura orizzontale tra copertone e parte fissa del contenitore,
misurata perpendicolarmente in un punto qualsiasi lungo l’asse longitudinale del contenitore, non deve superare i 10 mm nel caso in cui il compartimento di carico sia stato sottoposto a chiusura doganale;
c) la guida dei copertoni scorrevoli e tutte le altre parti mobili devono essere commesse in maniera tale da impedire che l’apertura o la chiusura dal- l’esterno delle porte sottoposte a chiusura doganale e delle altre parti mobili avvenga senza lasciare tracce visibili. La guida dei copertoni scorrevoli e tutte le altre parti mobili devono essere commesse in maniera tale da impedi- re che l’accesso al contenitore avvenga senza lasciare tracce visibili. Il sistema è riprodotto nell’illustrazione 9 allegata alle presenti prescrizioni;
d) la distanza orizzontale che separa gli anelli per la chiusura doganale dai componenti fissi del veicolo non deve superare i 200 mm. Essa potrà essere anche maggiore ma non dovrà comunque superare i 300 mm su ogni lato del montante se la tipologia costruttiva del contenitore e il copertone impedisco- no l’accesso al contenitore. Le norme di cui alla lettera b) vanno comunque soddisfatte;
e) lo spazio che separa le cinghie di tensionamento non deve essere superiore ai 600 mm;
f) i dispositivi per la fissazione del copertone sui componenti fissi del conteni- tore devono soddisfare i requisiti prescritti dall’articolo 4 paragrafo 9.
Parte I – Illustrazione n. 1
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Parte I – Illustrazione n. 2
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Nota: Le cuciture d’angolo effettuate secondo il metodo esposto nell’illustrazione n. 2a dell’allegato 2 alla presente Convenzione sono pure ammesse.
Parte I – Illustrazione n. 3
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante saldatura
Parte I – Illustrazione n. 4
Raccomodatura del copertone
Parte I – Illustrazione n. 5
Modello di una ghiera
Illustrazione n. 6
Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni
Descrizione:
Il presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estremità delle sponde. Le aperture adibite all’introduzione dell’anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell’anello. La parte visibile dell’anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura quando il dispositivo è chiuso.
Illustrazione n. 7
Esempio di copertone fissato ad un’armatura specialmente concepita
Descrizione
È ammessa la fissazione del copertone ai veicoli sempre che gli anelli siano inca- strati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.
Illustrazione n. 8
Copertone con l’apertura per il caricamento e lo scaricamento
Descrizione
Grazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del coper- tone utilizzate per il caricamento e lo scaricamento sono collegati da un’asta di chiu- sura di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l’intera lunghezza, d’una corda o d’un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell’asta di chiusura di sicurezza. L’occhiello si trova all’esterno ed è saldato secondo le pre- scrizioni del paragrafo 4 dell’articolo 3 dell’allegato 2 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell’asta di chiusura di sicurezza in allu- minio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l’asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All’estremità superiore dell’apertura l’asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione
n. 8.2). L’asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l’asportazione del fermaglio quanto il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell’asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un’apertura per lasciar passare l’anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell’anello (v. illu- strazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l’asta di chiusura di sicurezza.
Illustrazione n. 9
Esempio della struttura di un contenitore dotato di copertoni scorrevoli
Illustrazione n. 9.1
Illustrazione n. 9.2
Labbro di tenuta
Cinghia di tensionamento
Anello di fissazione
Fune di fissazione
Fune di fissazione
Illustrazione n. 9.1
Illustrazione n. 9.3
Illustrazione n. 9.2
Illustrazione n. 9.3
Tetto
Rotaia di guida per cin-
ghia di tensionamento
Labbro
di tenuta
Telaio superiore
Montante
Copertone scorrevole
Compartimento di carico
Copertone
scorrevole
Occhiello del copertone
Montante
Telaio inferiore
Il copertone deve sporgere almeno 50 mm
Cinghia di tensionamento
Il copertone deve ricoprire almeno ¼ dello spazio
tra le cinghie
di tensionamento
Gancio per la cin- ghia di tensionamento
Fune di fissazione Anello sul telaio inferiore
Rotaia del montante
Dispositivo
di tensionamento
DISPOSITIVO DI FISSAZIONE INFERIORE
DEL COPERTONE
GUIDA DEL COPERTONE
E DISPOSITIVO DI FISSAZIONE SUPERIORE
Distanza tra le cinghie di tensionamento
Copertone
Pavimento del compar- timento di carico
Parte II
Procedure per l’ammissione dei contenitori che adempiono le condizioni tecniche della parte I
In generale
1. I contenitori possono essere ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale:
a) allo stadio della fabbricazione, secondo il tipo di costruzione (procedura per l’ammissione allo stadio della fabbricazione), oppure
b) ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione, sia singolarmente, sia per una determinata quantità di contenitori del medesimo tipo (procedura per l’ammissione ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione).
Disposizioni comuni per entrambe le procedure d’ammissione
2. Dopo l’ammissione, l’autorità competente rilascerà al richiedente un certificato d’ammissione valevole per una serie illimitata di contenitori del tipo ammesso o per una quantità determinata di contenitori.
3. Prima di utilizzare i contenitori ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il titolare del certificato deve munirli di una targa d’ammissione.
4. La targa d’ammissione dev’essere saldamente applicata in un punto ben visibile, accanto ad eventuali altre targhe aventi carattere ufficiale.
5. La targa d’ammissione, conforme al modello n. I illustrato nell’appendice 1 della presente Parte, è costituita da una targa metallica delle dimensioni di almeno 20 × 10 cm. Essa deve recare le seguenti indicazioni, almeno in francese o in ingle- se, impresse in cavo o in rilievo, oppure in altro modo, a caratteri indelebili e ben leggibili:
a) le parole «Agréé pour le transport sous scellement douanier» o «Approved for transport under Customs seal»;
b) il nome del Paese nel quale il contenitore è stato ammesso, indicato intera- mente o con la sigla impiegata per i veicoli a motore nel traffico stradale internazionale, nonché il numero del certificato d’ammissione (cifre, lettere, ecc.) e l’anno d’ammissione (ad esempio «NL/26/73» significa: Paesi Bassi, certificato d’ammissione n. 26, rilasciato nel 1973);
c) il numero progressivo del contenitore, designato dal costruttore (numero di fabbricazione);
d) se il contenitore è stato ammesso secondo il tipo di costruzione, i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo del contenitore.
6. Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche.
7. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dall’au- torità competente.
Disposizioni particolari per l’ammissione secondo il tipo di costruzione allo stadio della fabbricazione
8. Se i contenitori sono fabbricati in serie, secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore può chiedere presso l’autorità competente del Paese in cui sono xxxxxx- cati l’ammissione secondo il tipo di costruzione.
9. Nella domanda il costruttore deve indicare i numeri o le lettere di riconoscimento che attribuisce al tipo di contenitore del quale chiede l’ammissione.
10. Alla domanda devono essere allegati dei disegni e una descrizione particolareg- giata del tipo di costruzione del contenitore proposto.
11. Il costruttore deve impegnarsi, per iscritto:
a) a presentare all’autorità competente i contenitori del tipo proposto che essa desidera esaminare;
b) a permettere all’autorità competente di esaminare, in qualsiasi momento ancora altri contenitori durante la fabbricazione della serie del tipo proposto;
c) a comunicare all’autorità competente – prima dell’esecuzione – qualsiasi modificazione dei disegni e della descrizione del tipo di costruzione;
d) ad apporre sui contenitori, in un posto ben visibile, oltre alle indicazioni sul- la targa d’ammissione, anche i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo di costruzione, nonché il numero progressivo della serie del rispettivo tipo (numero di fabbricazione);
e) a tenere un elenco dei contenitori fabbricati secondo il tipo di costruzione ammesso.
12. Dato il caso, l’autorità competente comunica le modificazioni che devono essere apportate al tipo di costruzione previsto, affinché possa accordare l’ammissione.
13. In nessun caso l’ammissione sarà concessa prima che l’autorità competente abbia accertato, mediante esame di uno o di diversi contenitori del medesimo tipo di costruzione, che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nella Parte I.
14. Se un tipo di contenitore è ammesso, sarà rilasciato al richiedente un solo certi- ficato d’ammissione conforme al modello n. II, illustrato nell’appendice 2 della pre- sente Parte, valevole per tutti i contenitori costruiti secondo la descrizione del tipo ammesso. Il certificato autorizza il costruttore ad apporre, su ogni contenitore della serie del rispettivo tipo, la targa d’ammissione descritta al paragrafo 5 della presente Parte.
Disposizioni particolari per l’ammissione ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione
15. Se l’ammissione non è stata chiesta allo stadio della fabbricazione, il proprie- tario, il detentore o il loro rappresentante potranno chiederla all’autorità competente cui essi hanno la possibilità di presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far ammettere.
16. In ogni domanda d’ammissione giusta il paragrafo 15 della presente Parte biso- gna indicare il numero progressivo (numero di fabbricazione) apposto dal costruttore su ogni contenitore.
17. L’autorità competente esamina la quantità di contenitori che essa reputa neces- saria; dopo aver accertato che i contenitori adempiono le condizioni tecniche pre- scritte nella Parte I, essa rilascia un certificato d’ammissione conforme al modello
n. III, illustrato nell’appendice 3 della presente Parte, valevole unicamente per la quantità di contenitori ammessi. Detto certificato, nel quale devono essere indicati i numeri progressivi di fabbricazione dei rispettivi contenitori, autorizza il richiedente ad apporre, su ogni contenitore ammesso, la targa d’ammissione prevista al para- grafo 5 della presente Parte.
Appendice 1 della parte II
Modello n. I
Targa d’ammissione
(testo inglese)
Appendice 1 della parte II
Modello n. I
Targa d’ammissione
(testo francese)
Appendice 2 della parte II
Modello n. II 52
52 Questo modello, pubblicato nella RU 1978 1261, non è riprodotto nella presente Raccolta.
Appendice 3 della parte II
Modello n. III 53
53 Questo modello, pubblicato nella RU 1978 1261, non è riprodotto nella presente Raccolta.
Parte III
Note esplicative
1. Le note esplicative concernenti l’allegato 2, contenute nell’allegato 6 della presente Convenzione, sono applicabili, mutatis mutandis, ai contenitori ammessi per il trasporto sotto chiusura doganale in applicazione delle dispo- sizioni della presente Convenzione.
2. Parte I – Articolo 4 paragrafo 6 lettera a)
L’illustrazione allegata alla presente Parte III dà un esempio di sistema di fissazione dei copertoni attorno ai montanti d’angolo, ammesso dalla dogana.
3. Parte II – Paragrafo 5
Se due contenitori provvisti di copertoni, ammessi per il trasporto sotto chiu- sura doganale, sono stati congiunti in modo da formare un sol contenitore ricoperto di un unico copertone e che adempie le condizioni per il trasporto sotto chiusura doganale, non si esigerà per tale combinazione un certificato d’ammissione separato o una targa d’ammissione separata.
Parte III
Dispositivo per fissare il copertone attorno ai montanti d’angolo
Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni delle lettera a) del paragrafo 6 dell’articolo 4 della Parte I
Allegato 8 54
Composizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione e della Commissione di controllo TIR
Composizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione
Art. 1
i) Le Parti contraenti sono membri del Comitato di gestione.
ii) Il Comitato può invitare le amministrazioni competenti degli Stati menzio- nati al paragrafo 1 dell’articolo 52 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali a par- tecipare come osservatori alle sessioni del Comitato in cui sono trattate que- stioni che li interessano.
Art. 1a
1. Il Comitato esamina ogni proposta di modifica della Convenzione TIR confor- memente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 59.
2. Il Comitato vigila sull’applicazione della Convenzione TIR ed esamina ogni misura adottata dalle Parti contraenti, dalle associazioni e dalle organizzazioni inter- nazionali nell’ambito della Convenzione, come anche la loro conformità con la Convenzione.
3. Il Comitato, per il tramite della Commissione di controllo TIR, vigila e sostiene l’applicazione della Convenzione TIR a livello nazionale ed internazionale.
Art. 2
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato i necessari servizi di segreteria.
Art. 3
Ogni anno, in occasione della prima sessione, il Comitato nomina il suo presidente e il suo vicepresidente.
54 Aggiornato dalla modifica approvata dal CF il 14 mar. 1994 (RU 1994 1161), dalla modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).
Art. 4
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il Comitato, sotto gli auspici della Commissione economica per l’Europa tutti gli anni, nonché su richiesta delle competenti amministrazioni di almeno cinque Stati che sono Parti contraenti.
Art. 5
Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che è Parte contraente e che è rappresen- tato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonché le decisioni previste agli articoli 59 e 60 della presente Convenzione sono adottati alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.
Art. 6
Per prendere le decisioni è necessario un quorum di almeno la metà degli Stati che sono Parti contraenti.
Art. 7
Prima della chiusura della sessione il Comitato adotta il suo rapporto.
Art. 8
Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, fa stato il Regolamento interno della Commissione economica per l’Europa, salvo che il Comitato decida diversamente.
Composizione, funzioni e Regolamento interno della Commissione di controllo TIR
Art. 9
1. La Commissione di controllo TIR, istituita dal Comitato di gestione in conformi- tà dell’articolo 58b, consta di nove membri delle diverse Parti contraenti. Il Segreta- rio della Convenzione TIR partecipa alle sessioni della Commissione.
2. I membri della Commissione di controllo TIR sono eletti dal Comitato di gestio- ne alla maggioranza dei membri presenti e votanti. Il mandato di ciascun membro della Commissione di controllo TIR è di due anni. I membri della Commissione di controllo TIR sono rieleggibili. Il mandato della Commissione di controllo TIR deve essere stabilito dal Comitato di gestione.
Art. 10
La Commissione di controllo TIR:
a) vigila sull’applicazione della Convenzione e sul funzionamento del regime di garanzia ed esercita le funzioni assegnatele dal Comitato di gestione;
b) controlla la stampa e il rilascio centralizzato dei libretti TIR alle associa- zioni, attività che può essere espletata da un’organizzazione internazionale autorizzata di cui è menzione nell’articolo 6;
c) coordina e promuove lo scambio di informazioni confidenziali e altre infor- mazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti;
d) coordina e promuove lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti, associazioni e organizzazioni internazionali;
e) agevola la composizione delle controversie tra le Parti contraenti, le associa- zioni, le compagnie di assicurazione e le organizzazioni internazionali senza pregiudizio dell’articolo 57 sulla composizione delle controversie;
f) sostiene la formazione del personale delle autorità doganali e delle altre parti in causa interessate dal regime TIR;
g) tiene un registro centrale allo scopo di comunicare alle Parti contraenti informazioni che verranno fornite dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 6 in merito ai regolamenti e procedure stabiliti dalle associazioni per il rilascio dei libretti TIR nella misura in cui concernano le condizioni e prescrizioni minime convenute nell’Allegato 9;
h) vigila sui prezzi dei libretti TIR.
Art. 11
1. Il Segretario della Convenzione TIR convoca una sessione della Commissione su richiesta del Comitato di gestione o di almeno tre membri della Commissione.
2. La Commissione si sforza di prendere decisioni consensuali. In mancanza di consenso le decisioni saranno messe al voto e adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Per prendere le decisioni è necessario un quorum di cinque membri. Il Segretario della Convenzione TIR non partecipa al voto.
3. La Commissione elegge un presidente e adotta ogni altra disposizione relativa al regolamento interno.
4. Almeno una volta l’anno o su richiesta del Comitato di gestione, la Commissione presenta al Comitato di gestione un rapporto sulle proprie attività nonché i conti verificati. La Commissione è rappresentata nel Comitato di gestione dal proprio presidente.
5. La Commissione esamina tutte le informazioni e tutte le questioni che le sono trasmesse dal Comitato di gestione, dalle Parti contraenti, dal Segretario della Con- venzione TIR, dalle associazioni nazionali e dalle organizzazioni internazionali di cui è menzione nell’articolo 6 della Convenzione. Dette organizzazioni internaziona-
li hanno il diritto di partecipare alle sessioni della Commissione di controllo TIR in veste di osservatori, sempre che il Presidente non decida altrimenti. Se necessario e su invito del Presidente, ogni altra organizzazione può partecipare alle sessioni della Commissione in veste di osservatore.
Art. 12
Il Segretario della Convenzione TIR è membro del Segretariato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa. Ottempera alle decisioni della Com- missione di controllo TIR nell’ambito del mandato della Commissione. Il Segretario della Convenzione TIR è coadiuvato da un Segretariato TIR la cui entità è fissata dal Comitato di gestione.
Art. 13
1. Il funzionamento della Commissione di controllo TIR e del Segretariato TIR, in attesa di trovare altre fonti di finanziamento, è finanziato da un tributo prelevato su ogni libretto TIR distribuito dall’organizzazione internazionale di cui è menzione nell’articolo 6.
2. L’ammontare e le modalità di riscossione di questo tributo sono determinati dal Comitato di gestione dopo consultazione dell’organizzazione internazionale di cui è menzione nell’articolo 6. Ogni proposta volta a modificare detto tributo deve essere approvata dal Comitato di gestione.
Accesso al regime TIR
Allegato 955
Parte prima
Autorizzazione concessa alle associazioni per il rilascio dei libretti TIR
Condizioni e prescrizioni minime
1. Per ottenere dalle Parti contraenti l’autorizzazione a rilasciare i libretti TIR nonché a fungere da garante secondo l’articolo 6 della Convenzione, un’associa- zione deve soddisfare le condizioni e prescrizioni minime qui appresso:
a) Provare che opera ufficialmente in quanto organizzazione rappresentativa degli interessi del settore dei trasporti da almeno un anno.
b) Provare la solidità della situazione finanziaria e l’esistenza di mezzi logistici che le consentono di ottemperare agli obblighi derivanti dalla Convenzione.
c) Xxxxxxx che il suo personale possiede le conoscenze per applicare adeguata- mente la Convenzione.
d) Non avere commesso infrazioni gravi o ripetute nei confronti della legisla- zione doganale o fiscale.
e) Xxxx stipulato un accordo o qualsiasi altro strumento giuridico tra l’associa- zione e le autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio risiede. Una copia certificata conforme dell’accordo scritto o di ogni altro strumento giuridico eventualmente corredato di un’esatta traduzione certificata, in inglese, francese x xxxxx, sarà depositata presso la Commissione di controllo TIR. Ogni modifica dell’accordo scritto o di qualsiasi altro strumento giuri- dico sarà tempestivamente comunicata alla Commissione di controllo TIR.
f) Dichiarare, nell’accordo scritto o in ogni altro strumento giuridico di cui alla lettera e) qui innanzi, che l’associazione:
i) rispetterà gli obblighi convenuti nell’articolo 8 della Convenzione;
ii) accetterà l’importo massimo per ogni libretto TIR, fissato dalla Parte contraente, che può essere richiesto in conformità del paragrafo 3 del- l’articolo 8 della Convenzione;
iii) verificherà sistematicamente, in particolare, prima di chiedere che delle persone siano autorizzate ad accedere al regime TIR, l’osservanza da parte di queste persone delle condizioni e prescrizioni minime convenu- te nella seconda parte del presente allegato;
iv) concederà la propria garanzia per le obbligazioni incorse nel Paese sul cui territorio risiede, in occasione delle operazioni effettuate sotto la
55 Introdotto dalla modifica del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998
(RU 2003 664 663; FF 1998 3293). Aggiornato giusta la modifica approvata dal CF il
21 dic. 2005 e in vigore dal 1o apr. 2006 (RU 2006 1157).
copertura dei libretti TIR da essa stessa rilasciati o rilasciati da associa- zioni estere affiliate all’organizzazione internazionale a cui è affiliata;
v) coprirà le proprie obbligazioni presso una compagnia di assicurazioni, gruppo di assicuratori o ente finanziario, in conformità di quanto auspi- cato dalle autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio risiede. Il (i) contratto (i) di assicurazione o di garanzia finanziaria coprirà (copriranno) la totalità delle obbligazioni in relazione con le operazioni effettuate sotto la copertura del libretto TIR rilasciati dalla medesima o lo saranno stati da associazioni estere affiliate alla stessa organizzazione internazionale a cui essa è affiliata.
I termini di notifica dell’annullazione dei contratti di assicurazione o di garanzia finanziaria non saranno inferiori a quelli della notifica di annullazione dell’accordo scritto o di qualsiasi altro strumento giuridico di cui alla lettera e). Copia certificata conforme del (dei) contratto (i) di assicurazione o di garanzia finanziaria e di tutti gli allegati ulteriori a detti documenti sarà depositata presso la Commissione di controllo TIR e corredata di una traduzione fedele, all’occorrenza in inglese, francese x xxxxx.
vi) consentirà alle autorità competenti di verificare tutti gli incarti e i conti amministrativi del regime TIR;
vii) accetterà una procedura per la composizione delle controversie legate all’utilizzazione indebita o fraudolenta dei libretti TIR;
viii) accetterà che ogni infrazione grave o ripetuta alle presenti condizioni e prescrizioni minime comporti la revoca dell’autorizzazione a rilasciare libretti TIR;
ix) rispetterà scrupolosamente le decisioni delle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio risiede per quanto concerne l’esclu- sione di persone conformemente all’articolo 38 della Convenzione e alla seconda parte del presente allegato;
x) accetterà di applicare scrupolosamente tutte le decisioni adottate dal Comitato di gestione e dalla Commissione di controllo TIR, sempre che siano state adottate dalle autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio risiede.
2. Le Parti contraenti sul cui territorio risiede l’associazione revocheranno l’autoriz- zazione per il rilascio dei libretti TIR in caso di infrazioni gravi o ripetute alle pre- senti condizioni e prescrizioni minime.
3. L’autorizzazione conferita ad un’associazione alle condizioni enunciate qui innanzi non pregiudicherà le responsabilità e gli impegni che incombono a detta associazione in virtù della Convenzione.
4. Le condizioni e prescrizioni minime convenute qui innanzi non pregiudicano le condizioni e prescrizioni supplementari che le Parti contraenti auspicano eventual- mente di stabilire.