Contract
FAQ Deliberazione della Giunta regionale, 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Aggiornamento del 26/05/2014
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
Periodo Transitorio
1. D: Quando entra in vigore la DGR 199/2013?
R: La DGR 199/2013, produce effetto a partire dal 23 luglio 2013 cioè dalla data della sua pubblicazione sul sito della Regione Lazio xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
2. D: È previsto un periodo di transizione tra la nuova e la precedente disciplina?
R: La DGR 199/2013 abroga dalla data della sua pubblicazione la precedente deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2009, n. 151 “Approvazione Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio”, quest’ultima si applica soltanto ai tirocini attivati prima del 23 luglio 2013. Precisamente la disciplina di cui alla DGR 151/2009 si applica, fino alla loro scadenza:
a) ai tirocini per i quali alla data del 23 luglio 2013 siano state eseguite le comunicazioni obbligatorie;
b) ai tirocini previsti da avvisi delle pubbliche amministrazioni pubblicati entro la medesima data.
Per i progetti formativi attivati dopo il 23 luglio 2013 è obbligatorio utilizzare il formato di cui all’allegato 2 della DGR 199/2013.
3. D: Nel caso di un tirocinante che sta per terminare l'esperienza di stage in azienda con un tirocinio formativo e di orientamento della durata di 6 mesi (progetto formativo di 3 mesi, prorogato per ulteriori 3 mesi) iniziato prima della deliberazione in oggetto è possibile ipotizzare che lo stesso possa continuare l'attuale esperienza formativa con un tirocinio di inserimento lavoro a titolo di inoccupato, considerato che il testo della deliberazione consente una sola proroga? (ad es. progetto formativo di orientamento di 3 mesi, prorogato di 3 mesi ed un nuovo progetto formativo di inserimento al lavoro di 6 mesi = 12 mesi complessivi)?
R: Il tirocinio formativo e di orientamento, attivato secondo le regole della precedente normativa, deve rispettare le regole della precedente disciplina come già previsto e stabilito sia nella convenzione stipulata con il soggetto promotore sia nel relativo progetto formativo. Pertanto il
soggetto ospitante dovrà attenersi a quanto stabilito ai sensi del Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n.142 e della DGR 151/2009.
Il D.I. 142/1998, recepito con la richiamata DGR 151/2009, all’articolo 7, comma 1, lettera b) recita: “i tirocini formativi e di orientamento hanno una durata massima non superiore a 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità”.
Pertanto, non sono prorogabili, né rinnovabili, secondo i termini della DGR 199/2013 i tirocini soggetti a comunicazioni obbligatorie avvenute prima del 23 luglio 2013.
Invece, tutti i percorsi di tirocinio attivati, o che saranno attivati, dopo la data del 23 luglio 2013 seguono la nuova regolazione di cui all’articolo 4, comma 4, dove si afferma che: “Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per il medesimo profilo professionale. Il soggetto ospitante può attivare con il medesimo tirocinante le diverse tipologie di tirocinio, indicate nell’articolo 1, comma 3. In tal caso il tirocinio può essere rinnovato una sola volta per un periodo complessivo non eccedente i dodici mesi”.
4. D (aggiornamento del 22 ottobre 2013): I tirocini previsti da avvisi pubblici delle pubbliche amministrazioni, sono esclusi dal campo di applicazione della nuova disciplina?
R: Come, già indicato nella FAQ n.2 relativa al “Periodo transitorio”, si conferma che gli avvisi, che al loro interno prevedono l’attivazione di tirocini, promossi dalle pubbliche amministrazioni e pubblicati prima del 23 luglio 2013, data di entrata in vigore della DGR 199/2013, sono esclusi, sino alla loro naturale scadenza, dalla nuova regolazione regionale e dall’adozione dei nuovi schemi di convenzione e progetto formativo.
All. A DGR 199/2013
Articolo 1 Disposizioni generali
1. D: Chi ha un rapporto di lavoro part time può attivare un tirocinio presso un'altra azienda?
R: Sì, solo se l’attività lavorativa svolta assicura un reddito non superiore al reddito personale minimo annuale escluso da imposizione fiscale (attualmente fissato in 8 mila euro lordi per il lavoro dipendente). In questo caso il lavoratore rientrerebbe tra i destinatari dei tirocini indicati in DGR 199/2013, allegato A, articolo 1, comma 3 lettera b).
2. D: Ai soggetti che hanno frequentato un master può essere attivato un tirocinio ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera a)?
R: Si, solo se in possesso di master rilasciati ai sensi dell'articolo 3 del decreto MURST 509/1999 e del decreto MIUR 270/2004 da Università italiane al termine di «corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente» attivati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 15 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole".
3. D: I minorenni possono essere destinatari di tirocini?
R: Sì. La DGR 199/2013 non prevede esclusioni nei riguardi dei soggetti minorenni, purché:
- rientranti nelle tipologie di percorsi di tirocinio dell’articolo 1, comma. 3;
- in possesso dei requisiti prescritti nel medesimo articolo;
- non rientranti nelle tipologie escluse ai sensi dell’articolo 2.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Diritto- dovere” di cui al d.lgs 15 aprile 2005, 76 recante la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”
4. D (aggiornamento del 04/10/2013): I tirocini curriculari sono soggetti alla disciplina della DGR 199/2013?
R: Secondo quanto previsto dalla DGR 199/2013, articolo 2, comma 1, lettera a) sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina “i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione. Non è prevista, pertanto, per tali tirocini, la corresponsione di alcuna indennità.
5. D (aggiornamento del 04/10/2013): In quale categoria vanno ricompresi i tirocini dei laureati in Psicologia?
R: La DGR 199/2013, articolo 2, comma 1, lettera b), specifica che restano esclusi dalla disciplina anche “i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche”. Rientrano in questa fattispecie i tirocini di laureati in Psicologia che si qualificano come tirocini non obbligatori, propedeutici per l’iscrizione all’albo professionale. Per tale ragione, sono assimilai ai tirocini curriculari per i quali non è prevista la corresponsione dell’indennità minima.
6. D (aggiornamento del 04/10/2013): I tirocini extracurriculari possono rivolgersi ai cittadini stranieri?
R: Sì. Fermo restando che rimangono esclusi dalla disciplina della DGR 199/2013 i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso, è possibile che:
- un cittadino straniero proveniente da Paese comunitario possa svolgere l’esperienza di tirocinio secondo le modalità previste dalla disciplina regionale;
- un cittadino straniero proveniente da Paese non comunitario e regolarmente soggiornante in Italia possa svolgere l’esperienza di tirocinio secondo le modalità previste dalla disciplina regionale.
Dall’ambito di applicazione della DGR 199/2013 sono esclusi, altresì, tutti i tirocini transnazionali, quali quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione.
7. D (aggiornamento del 11/10/2013): Quali sono i “titoli di studio” di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), che è necessario aver conseguito, entro e non oltre 12 mesi, per poter attivare un “tirocinio formativo e di orientamento?
R: Per “titoli di studio” di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della DGR 199/2013 si intendono le attestazioni di idoneità che sono rilasciate a seguito di esami e valutazioni e che vengono conferite al termine di corsi di studio, previsti e regolamentati dalle vigenti normative, e che hanno validità legale. I titoli di studio aventi validità legale sono rilasciati da istituti scolastici e universitari, statali e non statali, a questo fine espressamente autorizzati da disposizioni normative vigenti e ITS (ai sensi del Dpcm del 25/01/2008).
8. D (aggiornamento del 11/10/2013): Tra i “titoli di studio” di cui alla DGR 199/2013 articolo 1, comma 3, lettera a), rientrano anche quelli rilasciati nel sistema dell’istruzione superiore non universitaria AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale)?
R: Sì, è possibile attivare tirocini formativi e di orientamento anche per soggetti che hanno conseguito, entro e non oltre 12 mesi, un titolo di studio nel sistema dell’istruzione superiore non universitaria AFAM, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - DPR dell’8 luglio 2005, n. 212.
9. D (aggiornamento del 11/10/2013): Si possono attivare tirocini formativi prima del conseguimento di un titolo di studio universitario anche se questi non prevedono l’attribuzione di CFU?
R: Sì. Si configureranno come tirocini extracurriculari e, pertanto, rientranti nell’ambito delle tipologie regolate dalla DGR 199/2013, articolo 1.
10. D (aggiornamento del 11/11/2013): I tirocini svolti presso un’ambasciata straniera con sede in Italia seguono la disciplina del Paese di appartenenze dell’ambasciata?
R: Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell’Interpello 14/06/2013, n.20 ha precisato che: “nelle ipotesi di tirocini non curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante ma la disciplina interna. In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998) […]
Tale soluzione assicura peraltro, in linea con il principio di parità di trattamento, l’applicazione di uno stesso regime normativo nell’eventualità di tirocini contestualmente promossi in Regioni diverse da realizzarsi presso la medesima ambasciata.
11 D (aggiornamento del 11/11/2013): è possibile attivare un tirocinio per un’impresa, con sede legale nel Lazio, che preveda anche delle trasferte all’estero ( Paesi Extra UE ) del tirocinante per un dato periodo temporale
R: L’articolo 2, comma 1, lettera c) della DGR n. 199/2013 (All. A) esclude dal campo di applicazione del provvedimento, fra gli altri, “i tirocini transnazionali, quali quelli realizzati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione”.
Eccettuate, pertanto, le ipotesi riconducibili a detta fattispecie, nell’ambito di un percorso di tirocinio sono da ritenersi ammissibili trasferte all’estero purché le attività svolte nel corso della trasferta siano in tutto coerenti e finalizzate al perseguimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso (v. articolo 4, comma 9, All. A DGR cit.). Il periodo di trasferta dovrà essere opportunamente indicato all’interno del progetto formativo includendo l’indirizzo della sede, o delle sedi di destinazione.
Articolo 2 Tipologie escluse
1. D (aggiornamento del 22/11/2013): I tirocini attivati presso le cooperative sociali sono esclusi dalla DGR 199/2013?
R: Le cooperative sociali possono essere attive nell’ambito dei tirocini sia come soggetti promotori, qualora siano in possesso dei requisiti previsti, sia come soggetti ospitanti. In entrambi i casi, laddove il tirocinio si configura per struttura e per obbiettivo come tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo, la disciplina a cui sottendere è data dalla DGR 199/2013.
2. D (aggiornamento del 29/11/2013): Cosa si intende per tirocinio curriculare e come si rapporta nei confronti dei tirocini disciplinati dalla DGR 199/2013 ?
R: Ribadendo quanto stabilito nelle FAQ precedenti sul rapporto tra tirocini curriculari e la DGR 199/2013, si rappresenta che, come stabilito dalla circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.24 del 12/09/2011,: Per tirocini curriculari debbono intendersi i tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. Tutto ciò si sostanzia allorchè si verifichino le seguenti condizioni:
- promozione dei tirocinio da parte di una Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale…
- destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti ai corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- svolgimento del tirocinio al’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a
titolo meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea).
Si sottolinea che la valutazione riguardante l’ambito di tirocinio nella quale annoverare un progetto formativo, e cioè se nell’ambito curriculare o extracurriculare, va effettuata non solo in base alle caratteristiche oggettive e formali del percorso di apprendimento, richiamante nella sopra citata circolare ministeriale, ma anche nell’interesse e per la tutela del tirocinante, soprattutto nei casi in cui egli abbia già svolto tirocini di tipo curriculare presso il medesimo soggetto ospitante, per il medesimo profilo professionale, e abbia già, eventualmente, conseguito crediti formativi.
Articolo 3 Soggetti promotori
1. D: Come è possibile differenziare le tipologie di tirocinio?
R: La differenziazione tra l’una e l’altra tipologia di tirocinio, e quindi la qualificazione dello status di tirocinante nella modalità neodiplomato (o neolaureato) o disoccupato (o inoccupato), è evidenziata dallo specifico percorso di formazione descritto nel progetto formativo. Nel primo caso la formazione sarà finalizzata “ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell’istruzione ed il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest’ultimo”. Nel secondo caso sarà finalizzata a percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro. In entrambi i casi il soggetto promotore e il soggetto ospitante avranno la responsabilità di garantire i requisisti posseduti dal tirocinante qualora venga qualificato in una categoria piuttosto che nell’altra.
2. D (aggiornamento del 11/10/2013): Le università possono attivare tirocini extracurriculari in favore di soggetti disabile in base alla l. 68/1999 art. 1 comma 1, e art. 13 comma 1 lettera a)?
R: Sì. Ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003, articolo 2, le università, sono soggetti autorizzati alla attività di intermediazione e pertanto, possono promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini, tra cui quelli di cui alla L. n. 68/1999.
Articolo 4 Soggetti ospitanti
1. D: Il soggetto ospitante può attivare tirocini se ha effettuato anche un solo licenziamento nei 12 mesi precedenti?
X. Xx, purché il licenziamento (fatti salvi quello per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative) non abbia riguardato lavoratori con il medesimo profilo professionale del tirocinante nell’ambito della stessa unità produttiva.
2. D. (aggiornamento del 24/12/2013): Il soggetto ospitante può essere una pubblica amministrazione?
R: Sì. Ai sensi della DGR 199/2013 articolo 4, commi 1 e 8 anche gli enti pubblici sono soggetti che ospitano tirocini. Fermo restando tutti gli altri obblighi previsti dalla DGR in questione, le amministrazioni pubbliche provvedono, altresì, alla ricerca delle candidature dei tirocinanti e alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
3. D. (aggiornamento del 11/11/2013): In caso di sedi multi localizzate quale normativa deve applicarsi per l’attivazione del tirocinio?
R: La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti ospitanti oppure dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa. Di norma, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Tuttavia, la Regione può, con appositi accordi, definire con le altre Regioni o Province Autonome disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
4. D. (aggiornamento del 09/01/2014): La DGR 199/2013 si applica anche per i tirocini svolti in una sede operativa situata all’estero di un’azienda che ha la sede legale nella Regione Lazio?
R: La DGR 199/2013, ai sensi dell’articolo 4 comma 2, si applica a quei tirocini la cui sede di realizzazione è situata nel territorio della Regione Lazio. Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell’Interpello 14/06/2013, n.20 “Nel caso di tirocini attivati e svolti presso sedi, legali o operative, situate all’esterno dei confini nazionali non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto ospitante appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998)”.
5. D. (aggiornamento del 08/01/2014): La DGR 199/2013 si applica anche per i tirocini svolti in una sede operativa situata in un’altra Regione di un’azienda che ha la sede legale nella Regione Lazio?
R: No, come già chiarito dalla precedente FAQ n. 3 di questa sezione.
Articolo 5 Durata dei tirocini
1. D: Un progetto formativo di inserimento o reinserimento può essere prorogato una sola volta nell'arco dei 12 mesi consentiti (Es. 2+10mesi) oppure è possibile ipotizzare più proroghe (Es. 2+4+6mesi)?
R: Sì. È possibile utilizzare più proroghe con lo stesso soggetto purché nel limite della durata massima prevista per le diverse tipologie di tirocinio:
- non superiore a sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
- non superiore a dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
- non superiore a dodici mesi per i soggetti svantaggiati;
- non superiore a ventiquattro mesi per i soggetti disabili (ulteriormente prorogabili per ulteriori dodici mesi per i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), l.68/1999).
2. D: È possibile sospendere il tirocinio nei periodi di chiusura aziendale (ad esempio nei periodi estivi)?
R: Sì. La sospensione del tirocinio al di là dei casi previsti dalla DGR 199/2013 deve essere regolata tra i soggetti stipulanti e negli specifici progetti formativi.
3. D (aggiornamento del 04/10/2013): È possibile prevedere l’attivazione di un tirocinio extracurriculare nello stesso ambito formativo e presso lo stesso soggetto ospitante dopo aver terminato un tirocinio di tipo curriculare?
R: Sì, ma dipende dalle diverse finalità del tirocinio. Stando quanto già risposto in FAQ 1 dell’articolo 3, se il soggetto ha conseguito un diploma di laurea (o altro titolo di studio) entro i 12 mesi precedenti, può svolgere un tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante nel medesimo ambito formativo del tirocinio curriculare. Si tratta di un tirocinio svolto ai sensi della DGR 199/2013 articolo 1, comma 3, lettera a) che avrà durata massima di 6 mesi, avrà come finalità la formazione e l’orientamento nel mercato del lavoro con conseguente corresponsione obbligatoria della indennità.
Se il soggetto ha conseguito la laurea (o altro titolo di studio) oltre i 12 mesi, può svolgere un altro tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante nel medesimo ambito formativo del tirocinio curriculare. Si tratta di un tirocinio svolto ai sensi della DGR 199/2013 articolo 1 comma 3, lettera b) che avrà durata massima di 12 mesi, avrà come finalità l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro con conseguente la corresponsione obbligatoria della indennità.
4. D (aggiornamento del 29/11/2013): In quale occasioni è possibile interrompere un tirocinio?
R: La DGR 199/2013 all’articolo 5, comma 3 prevede l’eventuale interruzione dl tirocinio a seguito di sospensione per maternità e malattia lunga. In via analogica si ritiene che il tirocinio possa comunque essere interretto a seguito di motivi sopravvenuti alla stipula del progetto formativo.
Articolo 6 Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo
1. D: È possibile apportare delle modifiche alla convenzione approvata con DGR 199/2013 (nello specifico all’articolo 1 dell’allegato 1), per quel che concerne la specifica del/dei profilo/i professionali?
R: Sì. Fermo restando che sono in fase di elaborazione le modifiche da apportare allo schema di convenzione approvato dalla DGR 199/2013. Si precisa che la specificazione del/i profilo/i professionale/i deve essere indicata nei singoli progetti formativi riferiti alle convenzioni.
2. D: È possibile apportare delle modifiche alla convenzione approvata con DGR 199/2013 (nello specifico l’allegato 1), per quel che concerne l’indicazione della denominazione del soggetto promotore?
R: Sì. Fermo restando che sono in fase di elaborazione le modifiche da apportare allo schema di convenzione approvato dalla DGR 199/2013, il soggetto promotore può aggiungere nel testo la denominazione prima dell’indicazione dell’indirizzo della sede .
I nuovi modelli di convenzione e di progetto formativo saranno resi disponibili, tempestivamente, sul sito della Regione Lazio, xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx nello spazio dedicato ai tirocini
3. D: Sono già reperibili i modelli di convenzione e di progetto formativo modificati rispetto a quelli approvati con la DGR 199/2013?
Sì. I modelli di convenzione e di progetto formativo allegati alla DGR 1199/2013, sono stati modificati con determinazione B04116 del 20 settembre 2013. I nuovi modelli sono già disponibili a partire dal 20 settembre 2013 sul sito della Regione Lazio, xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx nello spazio dedicato ai tirocini.
Le convenzioni e progetti formativi, stipulati tra il 23 luglio 2013 e la data di pubblicazione sul sito web della presente determinazione non necessitano di integrazione.
4. D (aggiornamento del 02/10/2013): Sul progetto formativo occorre indicare la data di scadenza della polizza assicurativa RC (responsabilità civile)?
R: La polizza assicurativa in favore del soggetto ospitante deve, necessariamente, coprire tutta la durata del tirocinio. Nel caso la scadenza contrattuale non sia allineata con la scadenza prevista del tirocinio, il contratto assicurativo dovrà essere prorogato.
5. D (aggiornamento del 04/10/2013): Le convenzioni attivate prima dell’approvazione della DGR 199/2013 sono ancora valide?
R: Le convenzioni attivate prima dell’entrata in vigore della DGR 199/2013 restano valide fino alla data di scadenza delle stesse. I tirocini attivati dal 23 luglio 2013 devono invece seguire quanto disciplinato dalla DGR 199/2013 e, quindi, riferirsi a quanto previsto dall’ Art 6 in merito alla convenzione e al progetto formativo.
Non è possibile prorogare convenzioni con il vecchio modello : dall’entrata in vigore della DGR 199/2013 si deve utilizzare il modello di convenzione di cui alla Determinazione B04116 20/09/2013 “Modifica degli allegati 1 "Modello - Convenzione" e 2 "Modello - Progetto formativo" dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale, 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini".
Se un tirocinio attivato a seguito di una Convenzione (vecchio o nuovo modello) termina in una data che va oltre la scadenza della Convenzione di riferimento, si ritiene comunque in vigore quanto previsto dalla Convenzione stessa.
6. D (aggiornamento del 11/10/2013): È obbligatorio inserire la figura professionale di riferimento sul progetto formativo?
R: Sì. Nelle more della definizione del repertorio nazionale occorre far riferimento al Repertorio regionale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n.452.
Gli operatori possono individuare una figura di riferimento nel repertorio regionale e sulla base di quella indicare le competenze individuate per il tirocinante. Eventualmente, al fine di strutturare in maniera esaustiva il progetto formativo, oltre alle descrizioni delle competenze codificate nel repertorio regionale, gli operatori possono indicare elementi descrittivi desunti dal repertorio reso disponibile disposizione da ISFOL.
L’utilizzo del repertorio regionale è utile anche per individuare il settore di attività economica con il corrispondente codice ATECO e l’area professionale del tirocinio identificata con il codice CP ISTAT, da indicare sul progetto formativo ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera b) della DGR 199/2013).
Esempio. Il tirocinio ha come figura di riferimento l’Aiuto cuoco. Questa può essere messa in relazione con la figura Operatore della ristorazione approvata dalla DGR 452/2012. Sul progetto formativo si descriverà il percorso di apprendimento per Aiuto cuoco orientandosi con quanto già descritto nel repertorio. Se l’operatore lo desidera può arricchire la definizione del progetto formativo, utilizzando anche i descrittori presenti in altri repertori come quello messo a disposizione di ISFOL
Le figure professionali approvate nel repertorio regionale sono disponibili on line presso il sito regionale “Porta lavoro”.
7. D. (aggiornamento del 24/12/2013): In ottemperanza alla DGR199/2013, è possibile che un percorso di tirocinio si svolga durante un giorno festivo e/o nelle ore notturne?
R: La regolamentazione regionale di cui alla DGR n. 199/2013 non disciplina gli aspetti più strettamente attinenti all’orario di lavoro, materia che, peraltro, è demandata alla competenza dello Stato e della contrattazione collettiva. Il modello di Progetto Formativo vigente prevede, tra i campi afferenti alla tipologia di tirocinio, l’indicazione dell’orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. Pertanto le fasce orarie e i giorni entro cui il tirocinio verrà svolto, debbono essere individuati in coerenza con tale CCNL e con le caratteristiche del percorso di apprendimento individuate dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.
Articolo 7 Limiti numerici
1.D:I soggetti ospitanti con 0 lavoratori possono ospitare tirocini?
R: Sì, l’espressione “un tirocinante fino a 5 lavoratori in organico” va intesa nel senso che è possibile ospitare un tirocinante da parte del soggetto ospitante che abbia da 0 a 5 lavoratori in organico.
2. D. Xxxx si intende per lavoratore subordinato? Quali tipologie di lavoratori debbono essere considerate per calcolare le posizioni di tirocinio contemporaneamente attivabili?
R: La nozione di lavoratore subordinato è prevista dall’art. 2094 del Codice Civile. Pertanto nel computo si intendono i lavoratori subordinati in forze nella sede operativa o nella sede legale dell’azienda dove il tirocinio dovrebbe essere attivato (a titolo esemplificativo sono ricompresi i lavoratori con contratto a tempo determinato, con contratto di apprendistato, con contratto part time, ecc.).
3. D (aggiornamento del 11/10/2013): Un soggetto ospitante che non ha dipendenti, ma ha acceso un contratto di apprendistato può attivare percorsi di tirocinio?
R: Sì. Come disciplinato dal Decreto Legislativo 167/2011, all’articolo 1 “l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’inserimento lavorativo dei giovani”. Ai sensi della DGR 199/2013, articolo 7, comma 1 un soggetto ospitante può attivare tirocini in ragione dei lavoratori che presenta in forze al momento dell’attivazione. A tale computo concorrono i lavoratori subordinati, quindi anche gli apprendisti, e i socio dipendenti delle società cooperative. Ai sensi del comma 2, lettera a) il soggetto ospitante che presenta fino 5 dipendenti in organico può ospitare un solo tirocinante.
4. D. (aggiornamento del 24/01/2014): Come debbono essere operati gli arrotondamenti per il computo dei tirocini contemporaneamente attivabili?
R: L’articolo 7, comma 2, lettera c) della DGR 199/2012 dispone che possono essere attivati fino ad un numero pari al 10% dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a 20 unità. Nel caso in cui dalla percentuale risultassero dei numeri con decimali, tale arrotondamento va effettuato considerando l’unità superiore. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un soggetto ospitante presenta 23 lavoratori, questi potrà attivare contemporaneamente 3 tirocini; infatti: il 10% di 23 corrisponde a 2,3, la cui unità superiore è 3.
Articolo 9 Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico
1. D: Chi deve effettuare le comunicazioni obbligatorie in merito all’attivazione dei tirocini?
R: Il soggetto ospitante il quale deve trasmettere la comunicazione obbligatoria al soggetto promotore. Fermo restando che il soggetto promotore supporta il soggetto ospitante nelle procedure amministrative per l’attivazione del tirocinio (come la redazione e la stipula della convenzione e del progetto formativo).
2. D (aggiornamento del 22/10/2013): Qual è la normativa di riferimento delle comunicazioni obbligatorie?
R: La disciplina delle Comunicazioni Obbligatorie è stabilita dal Decreto legge, 1 ottobre 1996, n.
510 articolo 9-bis, comma 2, (convertito con dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e, successivamente, modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180). Con il Decreto interministeriale 30 ottobre 2007, sono stati definiti gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai
servizi competenti, al fine di assicurare unitarietà e omogeneità del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale
3. D: Quando sarà operativo il nuovo applicativo informatico?
R: A partire dal 1 gennaio 2014 l’attivazione dei tirocini tramite applicativo informatico regionale, denominato “Tirocini online”, sostituisce, definitivamente, la trasmissione dei progetti formativi e delle convenzioni in tutti i casi previsti dall’art. 9 co. 2.
L’applicativo è soggetto a costanti aggiornamenti con i quali vengono aggiunte nuove funzioni e ulteriori modificazioni, determinate con atto amministrativo della Direzione Lavoro. Gli aggiornamenti si rendono necessari al fine di accogliere i rilievi e i suggerimenti di soggetti promotori e soggetti ospitanti. L’obiettivo è quello di rendere più agevoli tutte le attività amministrative e gli adempimenti previsti dalla disciplina regionale e favorire il puntuale monitoraggio delle attività di tirocinio nella Regione Lazio.
L’applicativo è accessibile al seguente indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx/
4. D: Quale tipologia di tirocini deve essere attivata tramite applicativo informatico?
R: Tutte le tipologie di tirocinio disciplinate dalla DGR 199/2013. Sono esclusi:
a) i tirocini curriculari;
b) i tirocini per pratica professionale, nonché quelli previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
c) i tirocini transnazionali, quali quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione;
d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
e) i tirocini estivi;
f) i tirocini di inserimento o reinserimento finalizzato alla riabilitazione e inclusione sociale come previsto dalla Delibera 511/2013.
5. D: Sono necessarie le comunicazioni di attivazione dei tirocini alle Direzioni Territoriali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali?
R: No. A partire dal 1 gennaio 2014 l’attivazione dei tirocini tramite applicativo informatico sostituisce la trasmissione dei progetti formativi e delle convenzioni in tutti i casi previsti dall’art. 9 co. 2. Fatte salve le ragioni tecniche e le cause di forza maggiore come esplicitate nelle note che la Direzione Lavoro rende disponibili sul proprio sito di riferimento (sezione: TIROCINI: NOTE DELLA DIREZIONE AI SOGGETTI PROMOTORI/SOGGETTI OSPITANTI).
Articolo 10 Modalità di attuazione
1. D. (aggiornamento del 24/12/2013): Nell’ambito dei tirocini extracurriculari le Università possono assumere il ruolo di “soggetti promotori” nei confronti delle aziende ospedaliere di riferimento, che assumerebbero così il ruolo di “soggetti ospitanti”?
R: L’articolo 10 della DGR 199/2013, stabilisce i ruoli e le responsabilità del soggetto ospitante e del soggetto promotore che garantiscono la regolare attuazione dell’esperienza di tirocinio, attraverso la designazione di due distinti soggetti con specifiche competenze. Pertanto, le Università possono assumere il ruolo di soggetto promotore per i tirocini ospitati presso le aziende ospedaliere di riferimento, poiché i due soggetti possiedono assetti istituzionali, organizzativi, ed economico-finanziari distinti.
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Articolo 11 Tutoraggio
1. D (aggiornamento del 04/10/2013): Il tutor reso disponibile del soggetto ospitante deve essere anche un suo dipendente?
R: L’articolo 11, ai commi 2, 3 e 4 definisce il ruolo e gli obblighi della figura del tutor designato dal soggetto ospitante. Non specifica se il tutor debba necessariamente essere un dipendente in organico al soggetto ospitante, ma è di fondamentale importanza che questi sia in grado di adempiere ai compiti previsti e di agevolare concretamente lo svolgersi del percorso formativo e di apprendimento del tirocinante. Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b) il tutor reso disponibile dal soggetto ospitante deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Tali competenze ed esperienze professionali debbono essere indicate sul curriculum vitae dei tutor da allegare al progetto formativo.
Articolo 12 Attestazione delle competenze
1. D: Che tipo di attestazione viene rilasciata alla fine del tirocinio?
R: Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante un’attestazione dei risultati dell’attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo. Tale attestazione, qualunque sia il format scelto dal soggetto promotore, dovrà perfezionarsi in coerenza con il progetto formativo e con la normativa nazionale e regionale in vigore per ciò che attiene la qualificazione delle competenze e dei profili professionali e formativi (in particolar modo si prenda a riferimento la legge n. 92 del 2012 l’articolo 4, comma 67, e la deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2012,
n. 128). Le informazioni contenute nell’attestazione, qualunque sia il format utilizzato, debbono essere esaustive e redatte in modo da poter essere trasferite agevolmente sulla scheda anagrafico professionale del tirocinante e sul suo libretto formativo nel momento in cui sarà adottato.
2. D: Quali strutture sono deputate alla registrazione sulla scheda anagrafico professionale?
R: Ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 i
“Servizi competenti” , si ritengono, al momento, esclusivamente i Centri per l’Impiego i quali sono, quindi, preposti alla registrazione sulla scheda anagrafico professionale.
Articolo 13 Indennità di partecipazione
1. D: L’ammontare dell’indennità fissata in euro 400 è da intendersi come indennità minima?
R: Sì, in base al combinato disposto dai commi 1 e 5 dell’articolo 13 l’indennità prevista è da intendersi quale importo minimo.
2. D: Quando l’indennità può definirsi congrua?
R: Non c’è nessun riferimento a una relazione diretta tra congrua indennità e articolazione oraria settimanale del tirocinio. Il soggetto ospitante, il soggetto promotore o altri soggetti terzi possono stabilire di partecipare all’innalzamento della congrua indennità minima con proprio cofinanziamento nei limiti che ritengono opportuni. Per tutta la durata del tirocinio (proroghe comprese) il livello minimo di indennità, fissato in € 400,00, deve essere garantito. Fermo restando l’obbligatorietà della corresponsione dell’indennità, la DGR 199/2013 non pone nessun veto alla possibilità di corrispondere utilità di diversa natura ai tirocinanti (esempio: “buoni pasto”). La possibilità di corrispondere utilità di diversa natura vale anche per i tirocinanti percettori di prestazioni di sostegno al reddito che, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, non percepiscono l’indennità di partecipazione al tirocinio.
3. D (aggiornamento del 04/10/2013): L’indennità può essere considerata una retribuzione per una prestazione lavorativa, ovvero una sorta di stipendio?
R: No. Stando a quanto disposto dall’articolo 1 della DGR 199/2013, il tirocinio consiste in un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro. Sulla base di quanto previsto all'articolo l, commi 34 - 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. Le Regioni e le Province autonome hanno una competenza autonoma e specifica in materia e pertanto, nei limiti minimi stabiliti in sede di linee guida approvate con l’Accordo Stato Xxxxxxx xxx 00 xxxxxxx 0000, xx Xxxxxxx Xxxxx ha fissato l’indennità nella somma minima di € 400,00.
Ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6 della DGR 199/2013, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
4. D (aggiornamento del 04/10/2013): Come deve essere calcolata la corresponsione dell’indennità?
R: Come già indicato nella risposta n. 2 non c’è nessun riferimento a una relazione diretta tra indennità e articolazione oraria settimanale del tirocinio. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Di contro essa è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, sempre su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
L’indennità non è corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività di tirocinio si configura come misura di politica attiva.
5: D (aggiornamento del 11/10/2013): Chi assume l’onere del pagamento dell’indennità?
R: L’indennità di norma è corrisposta dal soggetto ospitante. Tuttavia la DGR 199/2012 non esclude che l’erogazione dell’indennità possa essere corrisposta dal soggetto promotore o, in accordo con soggetti terzi. È in ogni caso facoltà dei soggetti promotori e ospitanti concordare un’ indennità di valore superiore a quanto previsto dalla DGR 199/2013.
6. D (aggiornamento del 22/10/2013): L’indennità è corrisposta anche a chi già percepisce ASPI e altre tipologie di ammortizzatori sociali?
R: No. Le forme di sostegno al reddito come ASPI, indennità di mobilità e cassa integrazione, e tutte quelle che si configurano come ammortizzatori sociali non permettono la corresponsione dell’indennità di tirocinio. Il divieto non si estende alle altre eventuali forme di utilità in favore del tirocinante come, ad esempio, il rimborso per il trasporto pubblico, per il vitto e per l’alloggio.
7. D (aggiornamento del 22/10/2013): La Regione Lazio ha stabilito le modalità di corresponsione dell’indennità minima di partecipazione ai tirocini per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche?
R: No. Non rientra tra le competenze regionali stabilire le modalità attuative in ordine alla corresponsione dell’indennità minima di partecipazione da parte di altre Amministrazioni pubbliche. La DGR 199/2013 si è limita ad obbligare il soggetto ospitante pubblico a selezionare le candidature di tirocinio mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza.
Articolo 14 Vigilanza, controllo e sanzioni
1. D (aggiornamento del 11/11/2013): In ordine al mancato rispetto delle disposizioni previste dalla DGR 199/2013, quali sono le sanzioni applicate?
R: L’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 199/2013, da parte del soggetto ospitante, comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini. Tale sospensione, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro. La sospensione viene applicata anche ai soggetti promotori, qualora dall’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi emerga il mancato rispetto delle disposizioni previste in capo a tali soggetti secondo l’articolo 10, comma 1 della DGR 199/2013.
La mancata corresponsione dell’indennità comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro (Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1 - commi 34-36).
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