PROVINCIA DI SONDRIO
PROVINCIA DI SONDRIO
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE – PUBBLICITÀ
PRESSO IL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE
(ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. …. del …………….
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Oggetto)
TITOLO II -NORME GENERALI RELATIVE A CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA
Articolo 2 (Concessioni, autorizzazioni e nullaosta) Articolo 3 (Responsabile del procedimento) Articolo 4 (Istanza)
Articolo 5 (Istruttoria)
Articolo 6 (Rilascio di concessione, autorizzazione o nullaosta) Articolo 7 (Diniego)
Articolo 8 (Annullamento, revoca, modifica e rinuncia) Articolo 9 (Durata e termini di esecuzione delle opere) Articolo 10 (Rinnovo)
Articolo 11 (Proroghe)
Articolo 12 (Collaudo)
Articolo 13 (Controlli occupazioni abusive) Articolo 14 (Subingresso e voltura) Articolo 15 (Oneri di istruttoria)
Articolo 16 (Depositi cauzionali) Articolo 17 (Convenzioni speciali) Articolo 18 (Sanzioni)
TITOLO III - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 19 (Oggetto del canone) Articolo 20 (Soggetti)
Articolo 21 (Unicità del canone) Articolo 22 (Versamento del canone)
Articolo 23 (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone) Articolo 24 (Indennità e sanzioni. Rimozione)
Articolo 25 (Contenzioso)
Articolo 26 (Funzionario responsabile)
CAPO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE SEZIONE I - NORME GENERALI
Articolo 27 (Esclusioni)
Articolo 28 (Esenzioni)
Articolo 29 (Occupazioni permanenti) Articolo 30 (Occupazioni temporanee)
Articolo 31 (Criteri di distinzione spaziale in categorie di tariffa) Articolo 32 (Determinazione del canone)
Articolo 33 (Tariffa)
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI
Articolo 34 (Accessi carrabili e pedonali)
Articolo 35 (Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi da parte di esercenti di pubblici servizi)
Articolo 36 (Innesti o allacci a impianti di pubblici servizi)
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Articolo 37 (Regime generale)
CAPO III - ACCESSI AD ATTIVITA' PRODUCENTI REDDITO
Articolo 38 (Accessi)
Articolo 39 (Quantificazione)
Articolo 40 (Tariffa)
CAPO IV - MEZZI PUBBLICITARI
Articolo 41 (Determinazione del canone) Articolo 42 (Esenzioni)
Articolo 43 (Rimborso)
Articolo 44 (Versamento e scadenze)
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 45 (Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento) Articolo 46 (Entrata in vigore ed efficacia)
Articolo 47 (Modifiche legislative)
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone”, istituito dalla Provincia di Sondrio in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e comunque di ogni canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il regolamento indica:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) le esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
d) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Il presupposto del canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
4. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
- Allegato “A” Elenco delle strade provinciali divise in Classi Tariffarie (K);
- Allegato “B” Tariffario occupazioni di aree e spazi pubblici;
- Allegato “C” Canone accessi ad attività che producono reddito posti fuori dai centri abitati;
- Allegato “D” Mezzi pubblicitari.
TITOLO II
NORME GENERALI RELATIVE A CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA
Articolo 2
(Concessioni, autorizzazioni e nullaosta)
1. Sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, sedi stradali, loro pertinenze, sulle relative fasce di rispetto nonché sulle aree di visibilità, sono soggetti a concessione, autorizzazione o nullaosta, in conformità alla vigente normativa:
a) gli attraversamenti o l'uso con corsi d'acqua o canali interferenti, infrastrutture e impianti tecnologici (condutture idriche, acquedotto, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo), sottopassi o sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti o opere (art. 25 d.lgs. n. 285/1992);
b) le occupazioni con chioschi, edicole ed altre installazioni (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 285/1992);
c) le opere, i depositi e i cantieri stradali (art. 21, comma 1, d.lgs. 285/1992).
2. Ogni occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, sedi stradali, loro pertinenze, relative fasce di rispetto nonché aree di visibilità, diversa da quelle di cui al comma 1, necessita di autorizzazione. A titolo esemplificativo, è richiesta l’autorizzazione della Provincia in relazione a:
a) accesso carraio a piazzale distributore carburanti, ad abitazione, a edificio industriale, al fondo, a cascina rurale, a stradella privata, pedonale (art. 22 d.lgs. n. 285/1992);
b) occupazione con tende, balconi, tettoie, verande, bow-windows, sporti e simili infissi di carattere stabile;
c) pertinenze di servizio;
d) occupazione con cartelli ed altri mezzi pubblicitari (art. 23, comma 4, d.lgs. n. 285/1992).
3. Per i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia (art. 26, comma 3, d.lgs. 285/1992).
4. Per la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune ed è subordinato al preventivo nulla osta tecnico da parte della Provincia (artt. 2, comma 7, e 23, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 285/1992).
5. In relazione ad occupazioni che siano relative ad un unico immobile di proprietà di uno stesso soggetto, a fronte di una richiesta contestuale, i provvedimenti di concessione, autorizzazione o nullaosta sono unici e cumulativi. In caso di richiesta di provvedimenti di natura diversa, le spese d’istruttoria sono da corrispondersi per l'importo singolarmente più oneroso.
Articolo 3 (Responsabile del procedimento)
1. Ogni procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti di cui all'articolo 2 è assegnato al dirigente del Settore competente in materia di Viabilità e Trasporti.
2. Il dirigente competente può assegnare, anche in via ordinaria e continuativa, la responsabilità di un singolo procedimento e/o di tutti i procedimenti a cui si applica il presente regolamento, ad un funzionario addetto del proprio settore.
3. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 241/1990.
4. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, valutazioni tecniche, nulla osta, eventuali altri atti di assenso e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Essi si conformano alla disciplina vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Articolo 4 (Istanza)
1. Le istanze rivolte al rilascio di concessioni, autorizzazioni o nullaosta, vanno presentate alla Provincia a mezzo PEC, avvalendosi dell'apposita modulistica, disponibile sul sito internet istituzionale; unicamente per le domande inerenti la pubblicità sulle strade provinciali, le istanze devono essere fatte al Comune competente per territorio, come stabilisce il vigente regolamento di pubblicità sulle strade provinciali.
2. In relazione alle diverse categorie d'intervento, la modulistica indica i soggetti legittimati alla presentazione della domanda, la documentazione amministrativa e tecnica da produrre, la misura dei versamenti previsti a titolo di oneri istruttori e canone e quanto altro necessario per la regolare istruttoria della pratica.
3. Le domande dirette al conseguimento di concessioni, autorizzazioni o nullaosta, sono corredate dalla prova dell'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria di cui all’articolo 15.
4. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici prima del rilascio della concessione o autorizzazione, nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve. In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione si considera abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
Articolo 5 (Istruttoria)
1. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, procede tempestivamente ai fini della conclusione del procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, da trasmettere via PEC oppure, laddove ciò risulti impossibile, a mezzo raccomandata A/R.
2. L'avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, viene attestato dal messaggio di avvenuta consegna dell’applicativo PEC del protocollo generale.
3. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi l’incompletezza o la irregolarità della domanda o ritenga che ai fini dell’istruttoria sia necessaria l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Provincia o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, o comunque l’acquisizione di integrazioni o chiarimenti tecnici, è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, richiedendo le integrazioni del caso.
4. La domanda decade se, trascorso un periodo di 60 giorni, non siano pervenute alla Provincia le integrazioni richieste, salvo proroga disposta a seguito di tempestiva e motivata richiesta dell'interessato. In caso di decadenza, ancorché non ancora pronunciata dalla Provincia, è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
5. La Provincia non risponde di eventuali ragioni ostative sopravvenute dopo la presentazione della domanda a causa della modifica di norme o di situazioni di fatto nel frattempo intervenute.
6. In caso di occupazioni illegittime rilevate dagli Uffici, la Provincia, qualora ne sussistano i presupposti, rilascia in sanatoria il provvedimento pertinente secondo le modalità del presente Regolamento, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti.
7. Le occupazioni di suolo pubblico compiute ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche, seguono le tempistiche e le modalità contemplate dal decreto medesimo.
Articolo 6
(Rilascio di concessione, autorizzazione o nullaosta)
1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, e riscontrata la presenza dei presupposti richiesti, il rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nullaosta di cui all'articolo 2, compete al dirigente o al funzionario dallo stesso delegato alla relativa adozione.
2. Il provvedimento richiesto è adottato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salve le sospensioni o interruzioni del procedimento. Per le occupazioni compiute ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259/2003 e successive modifiche, ovvero da altre normative speciali prevalenti, si applicano i diversi termini ivi stabiliti.
3. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
4. Il provvedimento deve essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, al personale incaricato dalla Provincia o alle altre Autorità competenti.
Articolo 7 (Diniego)
1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o il dirigente competente, comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda (art. 10 bis della legge 241/1990 e s. m. ed i.). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di motivi ostativi l’istante può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della comunicazione e ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni o, in loro mancanza, dalla data di scadenza del termine di dieci giorni di cui al secondo periodo.
2. Il provvedimento di diniego è motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, anche con riguardo all’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1, indicando in tal caso, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
3. Se le ragioni del diniego risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.
4. Nel provvedimento sono indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
5. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese istruttorie, né alla restituzione di eventuali documenti presentati.
Articolo 8
(Annullamento, revoca, modifica e rinuncia)
1. Gli atti di concessione, autorizzazione o nullaosta, si intendono comunque rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con facoltà della Provincia di annullarli e revocarli secondo quanto previsto dalla legge 241/1990 o di modificarli per motivi di pubblico interesse o connessi alle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi altra ragione motivata da parte della Provincia. La modifica d'ufficio del provvedimento originario non può dare titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto previsto dalla legge.
2. Qualsiasi richiesta di modifica, sia in corso d'opera sia successiva, deve essere oggetto di domanda scritta e motivata, corredata dalla prova dell'avvenuto versamento dei relativi oneri.
3. La revoca della concessione, autorizzazione o nullaosta, concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione del canone versato anticipatamente, senza interessi.
4. La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali e non alla restituzione del canone o degli oneri accessori versati anticipatamente.
5. La rinuncia a eseguire le opere deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Provincia dal titolare della concessione o autorizzazione.
6. Nel caso di annullamento, revoca o rinuncia, il titolare od eventuale altro obbligato deve ripristinare a proprie cure e spese l'area interessata e le sue pertinenze, nei modi e termini che verranno dettati dalla Provincia.
Articolo 9
(Durata e termini di esecuzione delle opere)
1. Le concessioni o le autorizzazioni sono permanenti o temporanee. Sono permanenti quelle di durata superiore ad un anno.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti, rinnovabili alla loro scadenza, non può comunque eccedere gli anni 29.
3. Il nullaosta emesso dalla Provincia è rinnovato alla scadenza della concessione o autorizzazione di competenza del Comune od altro ente, unicamente se sono variate le caratteristiche della concessione/autorizzazione o lo stato dei luoghi.
4. La durata dell'occupazione di suolo di cui all'articolo 1 per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
5. Per la concessione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.
6. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell’atto stesso.
7. Qualora la concessione o l’autorizzazione preveda termini per l'inizio o per la conclusione dei lavori, detti termini sono ritenuti essenziali ed il loro mancato rispetto comporta, in via ordinaria, la decadenza della concessione o della autorizzazione, salvo proroghe consentite dalla Provincia, a seguito di richiesta idoneamente motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine, che consente automaticamente il protrarsi del medesimo fino alla data della decisione sulla richiesta.
Articolo 10 (Rinnovo)
1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti non si rinnovano tacitamente. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia almeno sei mesi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento delle ultime cinque annualità del canone patrimoniale.
2. Per le concessioni e autorizzazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta in tempo utile prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento delle ultime cinque annualità del canone patrimoniale.
3. In sede di rinnovo l’interessato è tenuto alla corresponsione di quanto previsto dall'articolo 15.
4. La Provincia non rilascia il rinnovo ove sopravvengano ragioni ostative determinate da fatti o atti intervenuti successivamente all'adozione dell'atto di cui si chiede il rinnovo.
Articolo 11 (Proroghe)
1. Se i lavori sono stati iniziati, ma non possono essere ultimati nei tempi assegnati dal provvedimento, il titolare deve presentare istanza motivata di proroga del termine di ultimazione entro 5 giorni antecedenti la sua scadenza.
2. Se scaduti i termini previsti i lavori non sono stati iniziati, il titolare può presentare istanza motivata di proroga, che potrà essere emessa previa verifica del rispetto della vigente normativa tecnica. Qualora non possa essere rilasciata la proroga, perché in contrasto con sopravvenute ragioni tecniche, il richiedente può presentare nuova domanda.
Articolo 12 (Collaudo)
1. A lavori ultimati, un dipendente provinciale di idonea qualifica (responsabile di servizio, capo cantoniere o tecnico di zona), può verificare la rispondenza delle opere realizzate alle condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta, ed in tal caso sottoscrive il relativo verbale.
2. Se da tale verifica risultino delle difformità o inosservanze alle prescrizioni, l'agente accerta le violazioni, redigendo apposito verbale ai fini della contestazione dell’illecito amministrativo e l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Articolo 13
(Controlli occupazioni abusive)
1. La Provincia può disporre sopralluoghi ispettivi e qualsiasi altra attività di controllo, nei limiti e con le garanzie previste dalla legge.
2. Il titolare del provvedimento può comunque richiedere la verifica dello stato di fatto e di diritto relativo alla propria occupazione.
3. Sono occupazioni abusive quelle:
a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista;
b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
c) che si protraggono oltre il termine previsto dalla concessione/autorizzazione o nei relativi atti di proroga regolarmente rilasciati;
d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia dichiarata dall’Autorità la sospensione dell’attività cui sono connesse;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso.
Articolo 14 (Subingresso e voltura)
1. In caso di trasferimento del titolo della concessione, autorizzazione o nulla-osta, il cedente, entro il termine del 31 dicembre, deve presentare alla Provincia una domanda di voltura, redatta su apposito modello pubblicato sul sito internet istituzionale, dalla quale risultino tutti gli
elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione ed il soggetto subentrante. La dichiarazione del cedente è effettuata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 15 (Oneri di istruttoria)
1. La richiesta delle autorizzazioni, concessioni e nullaosta, è assoggettato al versamento degli oneri di istruttoria, comprensivi di ogni aggravio inerente anche l’eventuale sopralluogo che si rendesse necessario ed ogni altra incombenza.
2. In prima applicazione del presente regolamento gli oneri di istruttoria vengono stabiliti pari a euro 50,00 per ogni domanda. Eventuali aggiornamenti possono essere fatti con delibera del Presidente.
3. L'apertura di nuovi passi carrabili o pedonali costruiti direttamente dalla Provincia a servizio di fondi o lotti edificabili che, in seguito alla costruzione o modifica del tracciato stradale, vengano a trovarsi interclusi, non comporta il pagamento degli oneri di istruttoria di cui al comma 1.
4. Nel caso di cui al comma 3, è comunque da corrispondersi annualmente da parte dell'occupante del suolo provinciale il canone.
5. Ogni eventuale ulteriore onere, tributario o non tributario, relativo al provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta, è a carico del richiedente.
6. Le occupazioni di suolo pubblico con impianti di comunicazione elettronica sono soggette agli oneri previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259/2003 e successive modifiche.
7. Il provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta, non è obbligatoriamente soggetto a registrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, Tabella, art. 1.
Articolo 16 (Depositi cauzionali)
1. Per lavori che comportano la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze, a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, prima del rilascio della concessione, autorizzazione o nullaosta, il richiedente dovrà costituire un deposito cauzionale dell’importo comunicato dalla Provincia, fatto salvo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259/2003 e successive modifiche.
2. Il deposito cauzionale potrà essere effettuato con deposito diretto sul c/c di tesoreria della Provincia o attraverso apposita polizza fideiussoria.
3. Lo svincolo della cauzione è disposta, su richiesta dell'interessato, una volta verificata da parte della Provincia la regolare esecuzione dei ripristini.
4. Il deposito cauzionale è comunque decurtato delle spese sostenute dalla Provincia per rimettere l'area e le sue pertinenze nelle originarie condizioni o corrispondenti al danno
accertato, qualora non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo imperfetto, il titolare dell'autorizzazione o concessione.
Articolo 17 (Convenzioni speciali)
1. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti e imprese di erogazione di pubblici servizi convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento, disciplinanti le concessioni per la posa di tubazioni o impianti di qualsiasi genere.
Articolo 18 (Sanzioni)
1. Con riferimento alla materia di cui al presente Titolo II, restano salve le sanzioni principali ed accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada).
TITOLO III
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 19 (Oggetto del canone)
1. Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo:
a) di strade provinciali e loro pertinenze, nonché di tratti di strada privata, chiusi sul fondo, che accedono a strada provinciale e di tratti di strada facenti parte di reliquati. All’interno dei centri abitati così come definiti ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 285/1992, il realizzarsi del presupposto dell’occupazione determina l’obbligo per l’occupante di rimettere il canone al comune. L’autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune previo nullaosta della Provincia;
b) di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;
c) di tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, servitù di uso pubblico.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.
4. Sono soggetti al canone gli accessi ad attività che producono reddito poste fuori dai centri abitati, necessitanti di autorizzazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
5. E’ soggetta al canone l’occupazione di aree e spazi di cui al comma 1 per la diffusione di messaggi pubblicitari necessitante dell’autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade provinciali o in vista di esse, di cui agli articoli 23, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 e 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992; la pubblicità sulle strade provinciali è soggetta altresì ai disposti dell’apposito regolamento vigente.
6. E' soggetta al canone la concessione di superfici del demanio stradale ubicate oltre la piattaforma, comprese all'interno della fascia di rispetto stradale e tenute a disposizione dalla Provincia per eventuali futuri utilizzi a fini viabilistici.
7. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive di cui all’articolo 13, comma 3, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle strade regionali, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, per i quali la Provincia abbia competenza per legge o in virtù di accordi con la Regione.
Articolo 20 (Soggetti)
1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto, anche in maniera abusiva. Per l’occupazione finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nel caso di contitolarità della concessione o autorizzazione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, come previsto dall’articolo 1292 del Codice civile. In caso di contitolarità, l’obbligato di riferimento è il primo intestatario del provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta.
3. Nel caso di pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
5. In caso di occupazione o diffusione di pubblicità relative al condominio, compete all’amministratore l’obbligo del versamento del canone, in quanto rappresentante del condominio ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
Articolo 21 (Unicità del canone)
1. Al di fuori dei centri abitati così come definiti ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 285/1992, l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della legge n. 160/2019, di spettanza della Provincia, esclude l'applicazione del canone dovuto per l’occupazione di cui alla lettera a) del medesimo comma 819.
Articolo 22 (Versamento del canone)
1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il versamento del canone è effettuato su richiesta della Provincia preliminarmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, anche per la diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 835 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il versamento del canone, con arrotondamento alla unità intera di euro immediatamente superiore, è effettuato sul conto corrente di tesoreria della Provincia, ovvero attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.
4. La quantificazione del canone, solo per il primo anno di rilascio dell'atto, è determinata in ragione dei mesi di durata della concessione o autorizzazione, computandosi per intero il mese di rilascio.
5. Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità del cespite tassabile, il subentrante deve presentare alla Provincia apposita denuncia entro 60 giorni successivi a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone per l'annualità in corso, qualora non già effettuato dal cedente. Di contro, il cedente non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro alla Provincia, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il trasferimento è avvenuto, della comunicazione di cessazione, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità del cespite tassabile. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del cedente non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi in cui il subentrante abbia presentato alla Provincia regolare denuncia di subentro.
6. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone annuo deve essere effettuato entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
7. Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 35, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il gestore comunica la variazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo e il versamento di eventuale conguaglio deve essere effettuato entro il successivo 31 marzo.
8. Per le occupazioni temporanee il canone dovuto deve essere pagato prima del rilascio dell'atto autorizzativo che le legittima, unitamente alla presentazione del modello di autodenuncia predisposto dalla Provincia.
Articolo 23
(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone)
1. La Provincia controlla le dichiarazioni presentate nell'ambito delle istanze, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle dichiarazioni o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dalla Provincia e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. La Provincia provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nei casi d'infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o autodenuncia. A tal fine emette apposito avviso d'accertamento motivato nel quale sono indicati il canone nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o, laddove non risulti possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di rilascio del provvedimento autorizzativo.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
6. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Articolo 24
(Indennità e sanzioni. Rimozione)
Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette:
a) ad una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate da meno di trenta giorni dalla data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello del canone, maggiorato del 50 per cento, con un minimo di euro 50,00.
2. Il tardivo o parziale versamento del canone è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone stesso o al maggior canone dovuto, con un minimo di euro 50,00.
3. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La Provincia procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Articolo 25 (Contenzioso)
1. L'avviso di accertamento di cui all'articolo 23 è impugnabile davanti al giudice ordinario competente.
Articolo 26 (Funzionario responsabile)
1. Al dirigente individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Il medesimo dirigente sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il dirigente competente può assegnare, anche in via ordinaria e continuativa, la responsabilità del procedimento ad un funzionario addetto del proprio settore.
CAPO II
OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE SEZIONE I
NORME GENERALI
Articolo 27 (Esclusioni)
1. Sono escluse dal canone:
a) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, sporti e simili infissi di carattere stabile;
b) le occupazioni di spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
c) le occupazioni di suolo pubblico realizzate per le singole utenze mediante innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
d) gli accessi a civile abitazione e quelli agricoli;
e) le occupazioni permanenti con xxxxxxx e xxxxxxxx;
f) le occupazioni permanenti con tende;
g) le occupazioni permanenti con canali di irrigazione;
h) le occupazioni con marciapiedi, percorsi ciclopedonali e piste ciclabili aperti al pubblico passaggio.
Articolo 28 (Esenzioni)
1. Ai sensi dei commi 833-834 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché' i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 10 giorni;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività' esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne di esercizio di attività' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 6 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà' dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività' commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività' stessa, nonché' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché' attinenti all'attività in essi esercitata;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti diversamente abili.
2. Ai sensi del comma 821 lettera f) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono altresì esenti dal canone:
a) le tabelle che interessano la circolazione stradale;
b) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni con impianti pubblicitari adibiti ai servizi pubblici;
d) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione sia effettuata per fini non economici e l'iniziativa sia realizzata con il consenso della Provincia;
e) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, definita ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento, siano complessivamente inferiori a cinque metri quadrati o lineare.
Articolo 29 (Occupazioni permanenti)
1. Ai fini dell'applicazione del canone sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Il canone è dovuto anche nel caso di rinuncia, in corso d'anno, da parte dell'occupante.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
Articolo 30 (Occupazioni temporanee)
1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato in rapporto ai giorni di effettiva occupazione, in base ad una misura giornaliera di tariffa, fermo restando che tale modalità di calcolo si applica anche agli accessi ai cantieri.
Articolo 31
(Criteri di distinzione spaziale in categorie di tariffa)
1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza della zona nella quale insiste l'occupazione.
2. In fase di prima applicazione, la classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche in categorie di tariffa di cui al comma 1, è stabilita dall’Allegato “A” al presente regolamento. Eventuali aggiornamenti della classificazione possono essere fatti con delibera del Presidente.
3. L'elenco di classificazione è pubblicato stabilmente sul sito internet istituzionale della Provincia.
Articolo 32 (Determinazione del canone)
1. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio provinciale in cui è effettuata l'occupazione, secondo quanto disciplinato dal presente Titolo e dagli Allegati “A” e “B”, parte integrante del presente regolamento.
2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, ad eccezione del criterio riservato agli erogatori di pubblici servizi di cui all’articolo 35.
3. Non si fa luogo all’applicazione del canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori cinque metri quadrati.
4. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
5. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma comunque sottratti all’uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell’occupazione.
6. La superficie di occupazione computata per il calcolo del canone comprende tutte le aree occupate da aggiunte di materiale e/o lavorazioni connesse alla posa dell’infrastruttura occupante che vengono immesse/eseguite nell’area demaniale o patrimoniale indisponibile provinciale.
Articolo 33 (Tariffa)
1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l’occupazione. La misura del canone è calcolata moltiplicando la tariffa standard annua, come fissata nell’Allegato “B” al presente regolamento, per il numero dei metri quadrati dell’occupazione, tenuto conto della classificazione delle strade e spazi pubblici di cui all’Allegato “A” e applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera, come fissata nell’Allegato “B” al presente regolamento, per il numero dei metri
quadrati e per il numero dei giorni di occupazione, tenuto conto della classificazione delle strade e spazi pubblici di cui all’Allegato “A” e applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal presente regolamento.
3. In fase di prima applicazione le tariffe standard, in relazione alle singole categorie, sono stabilite dall’Allegato “B” al presente regolamento. Successivamente, le tariffe sono determinate con delibera del Presidente della Provincia entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, stabilendo gli importi unitari spazio-temporali di occupazione permanente e temporanea del suolo. In mancanza di tale atto restano in vigore le tariffe precedenti.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI
Articolo 34
(Accessi carrabili e pedonali)
1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine o, comunque, da una modifica del piano stradale, anche con riempimento della scarpata, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli o pedoni alla proprietà privata.
Articolo 35
(Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi da parte di esercenti di pubblici servizi)
1. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa per il numero complessivo delle utenze presenti nel territorio provinciale.
2. La misura unitaria di tariffa di cui al comma 1 è pari a euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 36
(Innesti o allacci a impianti di pubblici servizi)
1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi è dovuto il canone di occupazione temporanea durante la fase di realizzazione dell'allaccio, con decorrenza dall’undicesimo giorno di occupazione.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Articolo 37 (Regime generale)
1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato osservando le modalità e i criteri di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33.
2. La tariffa standard è stabilita secondo il disposto dell'articolo 33.
CAPO III
ACCESSI AD ATTIVITA' PRODUCENTI REDDITO
Articolo 38 (Accessi)
1. Sono soggetti al canone gli accessi ad attività commerciali e/o produttive posti fuori dai centri abitati.
2. Sono esenti dal canone gli accessi carrai e pedonali di civile abitazione e gli accessi agricoli, laddove non costituiscano l'ingresso ad attività commerciali con vendita diretta al pubblico, attività agroindustriali, allevamenti, e quelli appartenenti allo Stato, a Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
Articolo 39 (Quantificazione)
1. La quantificazione del canone richiesto a fronte del rilascio, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, di autorizzazioni per accessi ad attività che producono reddito poste fuori dai centri abitati, riguarda la seguente classificazione (a titolo esemplificativo): accessi a stazioni di servizio carburanti, ad attività commerciali, artigianali, industriali, estrattive, ecc..;
2. Il criterio per la quantificazione dei canoni annui di autorizzazione degli accessi di cui all'articolo 39 è il seguente:
dove:
A = area dell’accesso
Canone annuo = A x K x T
K = coefficiente correlato alla classe tariffaria della strada, come risultante dall’Allegato “A”
T = tariffa di base per unità di misura in euro [€]; Quantificazione dell’area A = a x b
• a = lunghezza dell’elemento oggetto di autorizzazione sul fronte stradale, espressa in metri lineari (per tutte le categorie commerciali, produttive ed estrattive è limitata alla luce netta delle aperture sul fronte stradale)
• b = profondità convenzionale, pari ad 1 metro lineare.
3. L'importo del canone annuo è arrotondato all'unità intera immediatamente superiore.
4. Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Provincia preliminarmente al rilascio dell’autorizzazione all’accesso. La richiesta di rilascio dell’autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
5. Il 31 ottobre è il termine di scadenza annuale per il pagamento dei canoni delle autorizzazioni in corso di validità e per quelle rinnovate. Per i provvedimenti di rinnovo rilasciati oltre il 31 ottobre, il pagamento è differito al 31 gennaio dell’anno successivo.
6. Il pagamento del canone annuo è richiesto, prescindendo dall'effettiva proprietà dell'area occupata, a chi effettua l’occupazione.
7. Non si fa luogo all’applicazione del canone per gli accessi che, in relazione alla medesima area di riferimento, presentino una lunghezza, come definita al comma 2, inferiore a dieci metri lineari.
Articolo 40 (Tariffa)
1. La suddivisione della rete stradale ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo è contenuta nell’Allegato “A” e le tariffe T (tariffa di base standard per unità di misura in euro) che l'interessato deve versare ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nullaosta, sono determinate in fase di prima applicazione dal presente regolamento nell'Allegato “C”.
2. Successivamente le tariffe sono determinate con delibera del Presidente della Provincia entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. In mancanza di tale atto restano in vigore le tariffe da ultimo determinate.
CAPO IV MEZZI PUBBLICITARI
Articolo 41 (Determinazione del canone)
1. Il canone per l’occupazione con mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
2. La misura del canone richiesto a fronte del rilascio dell'autorizzazione per l’installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, è determinata in base ai parametri della tipologia, dimensione e posizione del mezzo pubblicitario, nonché della classe funzionale della strada interessata secondo quanto previsto dall’Allegato “A” ed in applicazione del vigente regolamento di pubblicità sulle strade provinciali, tenendo conto delle riduzioni ed esenzioni specifiche.
3. La misura del canone è fissata in fase di prima applicazione dal presente regolamento, secondo quanto previsto nell’Allegato “D” ed applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal presente regolamento. Successivamente le tariffe sono determinate con delibera del Presidente della Provincia entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. In mancanza di tale atto restano in vigore le tariffe da ultimo determinate.
Articolo 42 (Esenzioni)
1. Sono esenti dal canone:
a) le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, ai sensi del comma 825, ultima parte, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) le seguenti fattispecie, come previste al comma 833, dalla lettera g) alla lettera q) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
- i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art, 90 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica” della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive;
- i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitati.
2. Ferme restando le esenzioni dal canone richiamate al comma 1, sono esentate dal pagamento del canone le occupazioni connesse a diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e la manifestazione sia realizzata con il consenso della Provincia.
Articolo 43 (Rimborso)
1. Il canone non è rimborsabile in caso di revoca o rinuncia dell'autorizzazione.
Articolo 44 (Versamento e scadenze)
1. Il versamento del canone annuo è effettuato alla Provincia a seguito del rilascio dell'autorizzazione al mezzo pubblicitario. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il canone relativo al primo anno di rilascio dell'autorizzazione viene calcolato in dodicesimi (decorrenti dal mese di rilascio) e deve essere pagato prima del rilascio dell’autorizzazione.
3. Il termine annuale per il versamento del canone relativo alle autorizzazioni in corso di validità o rinnovate è fissato al 31 ottobre di ogni anno. Per i provvedimenti di rinnovo rilasciati oltre il 31 ottobre il termine è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo.
4. Il pagamento del canone dei mezzi pubblicitari temporanei deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione.
5. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro superiore.
6. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza dell'autorizzazione.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 45
(Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e servizi, sulla contabilità ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
Articolo 46
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le norme dei regolamenti provinciali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento.
Articolo 47 (Modifiche legislative)
1. In relazione alle modifiche legislative successive alla data di approvazione del presente regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'articolo 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" contenute nel Codice civile.
ALLEGATO A – ELENCO STRADE PROVINCIALI DISTINTE SECONDO LA CLASSE TARIFFARIA DI RIFERIMENTO - K1 - K2 | |||||||||
N. | Diramazioni | DENOMINAZIONE | ESTREMI (inizio-fine) | ITINERARIO | ESTESA Km | Categoria | K1=1 K2=0,7 | PUNTI CRITICI | LARGHEZZA CARREGGIATA |
1 | x.x. xx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx - Madesimo | 7,482 | A | K1=1 | divisa in due tratti dalla XX 00 xx Xxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxx di galleria | 5,00 - 6,00 | |
2 | s.p. Trivulzia | Novate – Mese | Novate - Mese | 14,708 | A | K1=1 | strettoie, ponte fiume Mera (San Xxxxxx) limite portata 33 t, ponte torrente Crezza limite portata 20 t | 6,00 | |
ex 2 DIR. A | Ponte dei Carri | Ponte dei Carri | 0,053 | A | K1=1 | 6,00 | |||
2 DIR. B | Gordona - S.S. 36 | Gordona - S.S. 36 | 0,925 | A | K1=1 | 7,00 | |||
2 DIR. C | Ponte Nave - S.S. 36 | Ponte Nave - S.S. 36 | 1,450 | B | K2=0,7 | passaggio a livello | 5,50 - 6,00 | ||
3 | x.x. xx Xxxxxxxx | Xxxxxxx - Xxxxxxxx | Xxxxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | X | K2=0,7 | limite portata 10 t | 3,50 | |
4 | s.p. Valeriana occidentale | Dubino – Morbegno | Dubino - Mantello - Xxxxxx - Xxxxxxxx (S.P. 10) | 13,734 | A | K1=1 | primo tratto stretto; passaggio a livello; rotonda Traona | < 5,00 - 6,00 | |
bivio SOSP 4 ponte Adda a Morbegno ÷ fine ponte via Forestale | 0,076 | A | K1=1 | limite portata 44 t | 6,00 | ||||
4 DIR. A | Dubino - Delebio | Dubino - Delebio | 1,800 | A | K1=1 | sottopasso ferrovia h 4,95 m | 6,00 | ||
4 DIR. B | Mantello - Rogolo | Mantello - Rogolo (S.S. 38) | 1,560 | B | K2=0,7 | passaggio a livello | 5,00 - 6,00 | ||
4 DIR. C | Traona – Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxxx (X.X. 00) | 0,000 | X | K2=0,7 | ponte su Adda 3,50 t; passaggio a livello | 5,50 - 6,00 | ||
5 | s.p. dei Cech occidentale | Mantello - Piussogno | Xxxxxxxx - Xxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 00,000 | X | K2=0,7 | Primi 3,3 km limite 10 t | 4,00 - 5,70 | |
6 | s.p. di Xxxxx | Xxxxxx - Xxxxx | Xxxxxx - Xxxxx | 0,000 | X | K2=0,7 | strettoie Traona e località Consiglio | 4,00 - 6,00 | |
7 | s.p. della Valgerola | Morbegno - loc. Fenile | Morbegno - Sacco - Rasura - Pedesina - Gerola Alta - località Fenile | 16,842 | A | K1=1 | da loc. Sacco stretta e limite portata 33,00 t | < 5,00 - 7,00 | |
8 DIR. A | bivio per Albaredo - Bema | bivio per Xxxxxxxx - Xxxx | 0,000 | X | K2=0,7 | limite portata 15,00 t, da km 1+900 tratto chiuso con ordinanza n.9 del 22/2/2010 | 3,50 - 4,00 | ||
9 | x.x. xxxxx Xxx Xxxxxx | X.X.00 - Xxxxx xx Xxxxxx | Xxxxxxx (S.S. 38) - Ponte del Baffo - Cataeggio - Filorera - X.Xxxxxxx - Bagni di Xxxxxx | 16,923 | A | K1=1 | Strettoia centro abitato Ardenno, Cataeggio e da San Xxxxxxx; da km 15+800 limite portata 24 t | < 4,50 - 7,00 | |
10 | s.p. dei Cech orientale | Morbegno - Ponte del Baffo | Morbegno - Dazio - Civo - Caspano -Cevo - Ponte del Baffo (S.P. 9) | 14,480 | B | K2=0,7 | ponte su Xxxxxx 20 t | 3,50- 6,00 | |
00 | x.x. xx Xxxxxxx | xxx. Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. Xxxxxxxxx (X.X. 00) - Xxxxx - Xxxxxxx | 00,000 | X | K2=0,7 | divieto autotreni e autoarticolati, limite portata 24 t | 4,50 - 6,00 | |
12 | s.p. Valeriana orientale | Ardenno - Berbenno | Ardenno (Stazione F.S.) - Villapinta - Berbenno di Valtellina | 8,910 | A | K1=1 | strettoia a Pedemonte | 5,80 - 6,00 | |
12 DIR. A | Villapinta - loc. Piani | Villapinta - loc. Piani (S.S. 38) | 1,140 | A | K1=1 | 5,00 | |||
13 | s.p. di Buglio in Monte | Villapinta – Buglio in Monte | Villapinta - Buglio in Monte | 4,030 | A | K1=1 | divieto autotreni e autoarticolati, limite portata 18 t | 5,00 - 6,00 | |
14 | s.p. Panoramica del Terziere di Mezzo | Rotatoria S. Xxxxxx (S.P.12) - Berbenno di Valtellina - Postalesio - Castione Andevenno - Triangia - Mossini (S.P.15) | 15,385 | A | K1=1 | tratto Postalesio - Castione limite portata 15 t e stretto, divieto autotreni e autoarticolati da km 3+500 a km 11+000 | 3,50 - 6,00 | ||
14 DIR. A | Bivio di Polaggia - loc. Spinedi | Xxxxx xx Xxxxxxxx - xxx. Xxxxxxx | 0,000 | X | K2=0,7 | 5,80 - 6,00 | |||
00 | x.x. xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx - Xxxxxxx | Xxxxxxx -Torre di Santa Xxxxx - Caspoggio - Lanzada | 14,670 | A | K1=1 | 5,00 - 6,00 | ||
15 DIR. A | Prato - Marveggia | Xxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | X | K2=0,7 | limite portata 24 t da Prato a Marveggia, limite portata 33 t da Marveggia verso Torre | 3,50 - 6,00 | ||
15 DIR. B | Tornadù - Chiesa in Valmalenco | Tornadù - Torre di Santa Xxxxx - Chiesa in Valmalenco | 4,606 | A | K1=1 | strettoia centro abitato di Torre S. Xxxxx divieto autotreni e autoarticolati da km 0+000 a km 1+200 | 5,00 - 6,00 | ||
16 | s.p. Orobica | loc. Ponte del Desco - Albosaggia | loc. Ponte del Desco (S.S. 38) - Forcola - Colorina - Fusine - Cedrasco - Caiolo - Albosaggia - Sondrio | 20,980 | A | K1=1 | a Colorina tratto lungo 5,00 m largo 4,50 m; ponte sul Madrasco 24 t; larghezza 4,20 m; altezza 5,80 m; | 4,50 - 6,00 | |
16 DIR. A | Fusine - X. Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx (s.p. 16) - S. Pietro Berbenno (rotatoria s.p. 12) | 1,312 | B | K2=0,7 | ponte su Adda 24 t | 4,50 - 6,00 | ||
16 DIR. B | Ponte di Sirta | ponte di Sirta | 0,125 | B | K2=0,7 | ponte su Adda 24 t | 6,00 | ||
16 DIR. X | Xxxxxx - X.X. 00 X.X.00 - Xxx xxx Xxxxx | Xxxxxx (xxxxxxxxx S.P. 16) - X.X. 00 X.X.00 - Xxx xxx Xxxxx | 0,000 | A | K1=1 | passaggio a livello | 5,80 - 6,00 | ||
17 | x.x. xxx Xxxxxxxx | xxx. Xxxxx - xxx. Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx Località Porto(Bivio SP 16) - Albosaggia Località Segrada (bivio SP 18) | 1,500 | A | K1=1 | 5,8 | ||
18 | x.x. xxxxx Xxxx | xxx. Xxxx – xxx. Xxxxxxxxx | xxx. Xxxx (X.X. 17) - loc. Xxxxxxxxx (S.P. 20) | 2,930 | B | K2=0,7 | limite di portata da fine centro abitato loc. Moia a innesto SP 20 di 3,50 t | 4,00 - 6,00 | |
ELENCO STRADE PROVINCIALI | |||||||||
N. | Diramazioni | DENOMINAZIONE | ESTREMI (inizio-fine) | ITINERARIO | ESTESA Km | Categoria | PUNTI CRITICI | LARGHEZZA CARREGGIATA | |
19 | s.p. di Piateda | loc. Davaglione - Piateda | Loc. Davaglione - Busteggia - Piateda | 3,600 | A | K1=1 | strettoia loc. Busteggia | 5,50 - 6,00 | |
20 | x.x. xx Xxxxx | xxx. Xxxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx in Xxxxxxxxxx (x.x. 00) - Xxxxx Xxxxxxxxxx (X. Carlo) | 4,150 | B | K2=0,7 | limite lunghezza 10,00 m, da km 0+550 (ponte Venina) a km 4+135 limite di portata 24 t | 4,30 - 6,00 |
21 | s.p. Panoramica dei Castelli | Montagna in Valtellina - Tresenda | Montagna in Valtellina - Poggiridenti - Tresivio - Ponte in Valtellina - Castionetto di Chiuro - Teglio - Località Tresenda | 24,700 | A | K1=1 | strettoie a Ponte Valt. Loc. San Xxxxxxxx, Cento Abitato di Castionetto, Centro Abitato San Xxxxxxxx e Teglio (da palazzo Besta a Miravalle classificata comunale) e loc. Tresenda | 5,00 - 6,00 | |
21 DIR. A | Poggiridenti – Stazione F.S. | Poggiridenti - Stazione F.S. | 2,966 | B | K2=0,7 | divieto autotreni e autoarticolati, limiti lunghezza 10,00 m e portata 7,50 t | 4,30 - 5,00 | ||
21 DIR. B | Tresivio - S.S. 38 | Tresivio - S.S. 38 | 1,620 | A | K1=1 | 6,00 | |||
21 DIR. X | Xxx Xxxxxxxx - Xxx Xxxxx | Xxx Xxxxxxxx - Xxx Xxxxx | 1,350 | A | K1=1 | 6,00 | |||
21 DIR. D | Castionetto - Stazione F.S. | Castionetto - Stazione F.S. | 3,200 | A | K1=1 | Strettoia centro abitato di Chiuro | 6,00 | ||
22 | s.p. per Ponte in Valtellina | Stazione F.S. - Ponte in Valtellina | Stazione F.S. - Ponte in Valtellina | 1,790 | A | K1=1 | 5,80 - 6,00 | ||
23 | x.x. xx Xxxxxxxx xxxx’Xxxxx | Xxxxxx - Xxxxxxxx dell’Acqua | Chiuro (s.p. 21 DIR.D) - Castello dell’Acqua | 4,432 | B | K2=0,7 | divieto rimorchi nel tratto in salita, sottopasso SS38 h 4,50, da prima del ponte del Baghetto limite lunghezza 10,00 m e di portata a 24 t; | 4,30 - 5,00 | |
00 | x.x. Xxxxxx - Xxxxxxxx | Xxxxxxxx - Xxxxxx | Xxxxxxxx - Xxxxxx | 4,500 | A | K1=1 | senso unico direzione Tirano ultimi 400 m | 5,50 - 6,00 | |
25 | x.x. xx Xxxxxxxx | X.X. 00 – X.X. 00 | Xxxxx xx Xxxxxx (S.S. 38) - Xxxxxxxx - Xxxxxxxx - X.X. 00 | 4,350 | A | K1=1 | limite di portata 7,50 t e lunghezza 10 m da Stazzona a innesto SS 39 passaggio a livello | < 5,00 - 6,00 | |
26 | s.p. del Campone | Tirano - Lovero | Xxxxxx - Xxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | X | K2=0,7 | 6,00 | ||
26 XXX. X | Xxxxxx - Xxxxxxxxx | Xxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | X | K2=0,7 | 5,50 - 6,00 | |||
27 | s.p. per il Passo dello Stelvio | Lovero - Bormio | Lovero - Tovo di Sant’Agata - Mazzo di Valtellina - Grosotto - Grosio -Sondalo - Valdisotto - Bormio (SS 38) | 31,980 | A | K1=1 | strettoie Lovero, Tovo Sant'agata; strettoia ponte Adda a Mazzo di Valtellina; strettoia Grosio L m 3,60; sottopasso ss 38 località Lago H 4,90; strettoie Sondalo Bolladore L m 4,40 e 4,60; xxxxxxxxxx xx 00 xxxxxxxx Xxx Xxxxx (xxxxxx) h m 4,90; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 00 località San Xxxxx m 4,80; sottopasso ss 38 località Mondadizza a DX m 4,40 centro m 5,00; 1 sottopasso loc. Grailè m 4,60 secondo m 4,70; strettoia ponte Adda Le Prese L m 4,30, portata 44 t; strettoia Località Le Prese; strettoia Pozzi m 3,85 corsia discesa; m 3,70 nella doppia esse corsia salita (senso unico); sottopasso SS 38 Bormio; da km 0+200 a km 1+320 veicoli provenienti da Tovo e diretti verso Sernio, Tirano e Sondrio limite di lunghezza 10,00 m | 3,50 - 6,00 | |
27 DIR. A | X.X. 00 - Xxxxxx | X.X. 00 - Xxxxxx | 0,950 | A | K1=1 | ultimi 200 metri a Vervio Larghi m 4,00 | 6,00 | ||
27 DIR. B | Grosio - S.S. 38 | Grosio (centrale A2A) - S.S. 38 | 0,300 | A | K1=1 | sottopasso statale h m 5 | 7,00 | ||
28 | s.p delle Motte di Oga | S. Lucia - S.S. 301 | S. Lucia - S.S. 301 | 5,150 | B | K2=0,7 | tornanti stretti e tratto iniziale limite portata t 24, limite lunghezza m 12,00 | 5,00 - 6,00 | |
30 | s.p. Orobica occidentale | Piantedo - Talamona (rotatoria S.S. 38) | Piantedo Delebio- Andalo Valtellina - Rogolo - Xxxxx Valtellino - Morbegno - Talamona (rotatoria S.S. 38) | 15,360 | A | K1=1 | Centro abitato di Morbegno non di nostra competenza | 6,00 | |
31 | x.x. xxxx'Xxxx | Xxxxxxxx - xxx. Xxxxxxxx | Xxxxxxxx – loc. Crocetta | 2,430 | B | K2=0,7 | 6,00 | ||
31 DIR.A | Xx 00 - Xx 14 dir A | Xx 00 - Xx 14 dir A | 0,155 | B | K2=0,7 | Sottopasso SS 38 e ferrovia | 6,00 | ||
Estesa totale km | 332,513 |
ALLEGATO “B”
TARIFFARIO OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI
Strade:
1^ Classe Tariffaria (K1): elenco Strade Provinciali – allegato “A” 2^ Classe Tariffaria (K2): elenco Strade Provinciali – allegato “A”
1. TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI (> 365 gg.) TABELLA 1
Tipologia di occupazione | euro/m2/anno | |
Occupazione ordinaria del suolo (tariffa standard) | 30,00 | |
Occupazione di spazi sottostanti il suolo (riduzione a un quarto) | 7,50 |
Fornitura servizi di pubblica utilità (art. 35 reg.)
Per le occupazioni permanenti del territorio, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa unitaria.
Il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dal prodotto del numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale per la tariffa unitaria. La misura unitaria di tariffa è pari a euro 1,50.
Canone = 20% numero utenze x tariffa unitaria
In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,0.
Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. TARIFFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (<365 gg.) TABELLA 2
Tipologia e finalità di occupazione | euro/m2/giorno | |
Occupazione ordinaria del suolo (tariffa standard) | 0,60 |
Modalità di pagamento:
- Tramite bonifico bancario, coordinate IBAN: ….............................................
N.B. Si raccomanda di specificare nella causale:
- Occupazione permanente o Occupazione temporanea;
- Sigla strada provinciale (es. SP 3);
- n. di autorizzazione/concessione.
ALLEGATO “C”
CANONE ACCESSI AD ATTIVITÀ CHE PRODUCONO REDDITO (ART. 27, COMMI 7 E 8, D. LGS. 30/04/1992, N. 285)
CANONE ANNUO = A x K x T
A = area dell’accesso
K = coefficiente correlato alla classe tariffaria della strada T = tariffa di base per unità di misura in euro [€];
Quantificazione dell’area “A”:
A = a x b
• a = lunghezza dell’elemento oggetto di autorizzazione sul fronte stradale, espressa
in metri lineari:
• b = profondità convenzionale, sempre e comunque pari ad un metro lineare.
Valorizzazione del coefficiente K in base alla strada
Valorizzazione della tariffa di base per unità di misura “T”:
T | 30 € | Tutte le attività che producono reddito |
Arrotondamenti
Se l’importo annuo del canone non risulta intero verrà arrotondato per eccesso al valore euro intero immediatamente superiore. Ai fini del calcolo, se il valore A non risulta intero, verrà arrotondato per eccesso all’unità intera immediatamente superiore.
Obblighi
É d’obbligo per i titolari degli atti autorizzativi, o chi per loro, di inviare copia della ricevuta di pagamento del canone annuo al competente ufficio provinciale. In caso di omissione del pagamento del canone annuo l'autorizzazione verrà revocata ed irrogata sanzione amministrativa prevista dal Nuovo Codice della Strada.
ALLEGATO “D” MEZZI PUBBLICITARI
TARIFFE ANNUE DEL CANONE DOVUTO ALLA PROVINCIA PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MEZZI PUBBLICITARI
CANONI PER L’INSTALLAZIONE ED IL RINNOVO DI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI:
Lungo le strade provinciali di CLASSE TARIFFARIA 1 (K1):
PREINSEGNE ESENTI
INSEGNE DI ESERCIZIO ESENTI
SEGNALI CON L’INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI CONTENENTI L’IDENTIFICATIVO
E/O IL NOMINATIVO DELLA DITTA ESENTI
CARTELLI € 50,00/m2
La superficie utilizzata per il calcolo del canone è l’intera superficie in vista delimitata all’interno della cornice.
Lungo le strade provinciali extraurbane di CLASSE TARIFFARIA 2 (K2):
REINSEGNE ESENTI
INSEGNE DI ESERCIZIO ESENTI
SEGNALI CON L’INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI CONTENENTI L’IDENTIFICATIVO
E/O IL NOMINATIVO DELLA DITTA ESENTI
CARTELLI € 30,00/m2
La superficie utilizzata per il calcolo del canone è l’intera superficie in vista delimitata all’interno della cornice.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il canone relativo al primo anno (solare) di rilascio delle autorizzazioni viene calcolato in dodicesimi. Le autorizzazioni con data di rilascio entro il giorno 14 (compreso) del mese scontano il pagamento del canone per il mese intero.
Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro superiore.
OBBLIGHI
1. E’ d’obbligo specificare, nella causale di pagamento dei canoni annui, i seguenti dati:
- denominazione della strada provinciale interessata dal mezzo pubblicitario;
- comune di competenza;
- lato stradale;
- progressiva chilometrica;
- canone annuo mezzi pubblicitari.
2. É d’obbligo, inoltre, per i titolari degli atti autorizzativi, o chi per loro, di inviare copia della ricevuta di pagamento del canone annuo al competente ufficio della Provincia di Sondrio, anche a mezzo posta elettronica certificata.
Il canone annuo è quantificato tenendo conto dei mesi di effettiva occupazione di area per la diffusione di messaggi pubblicitari. La singola mensilità dovrà essere > di 15 giorni, se inferiore non verrà conteggiata.