DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Indice
Premesse
1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
2. Prestazione oggetto dell'appalto
3. Presa visione documentazione di gara e chiarimenti
4. Soggetti ammessi alla gara
5. Condizioni di partecipazione
6. Modalità di presentazione della documentazione
7. Comunicazioni
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa
8.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice
8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex 83 comma 1 lett. b) del Codice
8.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice.
9. Subappalto
10. Cauzione provvisoria
11. Contributo ANAC
12. Modalità presentazione dell'offerta
13. Documentazione Amministrativa
13.1 Cauzione
13.2 Istanza
13.3 DGUE – Documento di Gara Unico Europeo
13.4 Dichiarazioni
13.5 Documentazione prevista all'art. 89 del Codice
13.6 Versamento ANAC
13.7 Patto di integrità
14. Documentazione Offerta Tecnica
15. Documentazione Offerta Economica
16. Valutazione Offerta Tecnica ed Economica
17. Svolgimento gara e proposta di aggiudicazione
18. Aggiudicazione
19. Informazioni complementari
19.1 Protocollo di Legalità
19.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
19.3 Codice di comportamento
19.4 Decreto MIT 2 dicembre 2016 (rimborso spese pubblicazione obbligatoria)
19.5 Patto di Integrità
DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.
La documentazione di gara comprende:
Bando di gara
Capitolato Speciale d'Appalto
1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
Gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all’art 54 D. Lgs. 50/2016 comma 4 lett a) del Codice (più operatori senza riapertura del confronto competitivo) avente ad oggetto l'affidamento delle attività di Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per persone senza fissa dimora nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane “PON METRO” 2014/2020 (Asse 3 “Servizi per l’Inclusione Sociale”).
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.
L'importo a base d'asta è pari ad € 19,12 pro die/pro capite, al netto dell'IVA se dovuta in base alla personalità giuridica dell'operatore.
Il valore complessivo presunto dell’accordo quadro è pari ad € 2.093.640,00 al netto dell’IVA per una durata di 24 mesi.
Non sono previsti oneri di sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi d'interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, pertanto non è prodotto il DUVRI.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale n. 15 del 26/04/2017
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la d.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Responsabile Unità Organizzativa Interservizi "Emergenze Sociali”, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
La durata dell’appalto è di 730 giorni a decorrere dalla nota formale di avvio delle attività.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
L'appalto è finanziato dal FSE Fondo Sociale Europeo - PON METRO Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane, Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale - Priorità di investimento 9ii L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom - Obiettivo specifico 3.2 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti – azione
3.2.2 Servizi a bassa soglia per l’inclusione dei senza dimora o assimilati (stranieri in emergenza abitativa estrema)
L'appalto non è articolabile in lotti autonomamente funzionali in quanto la prestazione è unica e indivisibile dal momento che gli interventi di accoglienza a bassa soglia prevedono unitamente alle attività di tipo residenziale, in misura complementare e non scorporabile, misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento verso la rete dei servizi a tutela dei soggetti svantaggiati.
Non risulta, inoltre, possibile predeterminare il numero di moduli di offerta e il numero massimo di posti per ciascun modulo dal momento che alla luce delle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate in conferenza unificata nel mese di novembre 2015, nell'attivazione degli interventi a bassa soglia si deve evitare la compresenza di un numero eccessivo di persone nella medesima struttura mentre molto spesso le strutture di accoglienza notturna esistenti sono storiche e ubicate in grandi complessi che rendono difficoltosa, da un punto di vista logistico, la loro compartimentazione e suddivisione in spazi più piccoli e accoglienti e a misura d’uomo.
2. Prestazioni oggetto dell'appalto
L'Amministrazione intende selezionare enti in grado di offrire servizi di accoglienza a bassa soglia per le persone senza dimora al fine di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo
Quadro, ai sensi dell’art. 54 del Codice comma 4 lett a), con più soggetti attuatori in grado di garantire le attività durante il periodo di vigenza dell’Accordo.
Ciascun Ente dovrà indicare una struttura – situata sul territorio cittadino - presso la quale il Servizio sarà reso (Punto di offerta territoriale).
Presso ciascuna struttura dovranno essere presenti uno o più moduli di Accoglienza a bassa soglia di max 25 posti ciascuno per un massimo di 4 moduli per ciascun polo di offerta territoriale.
Ciascun ente potrà candidarsi mettendo a disposizione dell'Amministrazione uno o più punti di offerta Territoriali.
L'ente che avrà conseguito il maggior punteggio nella selezione dovrà offrire al Comune di Napoli l’organizzazione e gestione di moduli di accoglienza a bassa soglia di max 25 posti per un massimo di 4 moduli per ciascun polo di offerta territoriale. Agli operatori economici classificatisi nelle posizioni successive verrà affidata la gestione di ulteriori moduli, secondo la capacità di ricezione dichiarata in sede di offerta, per un massimo di n. 4 moduli per ciascun polo di offerta territoriale e comunque fino a concorrenza dei n.150 posti complessivamente previsti.
L'attività di accoglienza a bassa soglia deve garantire le seguenti prestazioni minime:
accoglienza notturna in ambienti attrezzati a tale scopo;
cena e prima colazione attraverso distribuzione viveri (cd. Xxxxxxx, pacco viveri, pasto preconfezionato...) o mensa;
fornitura di prodotti per l'igiene personale;
distribuzione di indumenti e calzature;
attività di sostegno sociale e ricreative;
attività di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento alla rete dei servizi.
3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti
Tutta la documentazione di gara è visionabile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx nella sezione "Avvisi, Bandi e inviti"), sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Napoli (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la registrazione e/o Login.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la piattaforma, dopo aver effettuato il Login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione Appaltante", presente in "dettagli" della gara. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, di cui al punto IV.3.4 del bando di gara e comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione di quesiti indicato nei dettagli gara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli" nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito può essere tradotto in faq visibile sempre
nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.
N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara (sulla piattaforma digitale) a cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche successivamente alla sua pubblicazione.
In tal caso, sarà presente una comunicazione in "dettagli" del bando di gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in "Documentazione gara" oltre che sul sito web del Comune di Napoli.
4. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 8.
In particolare:
-gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice;
-gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo;
Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
Sono, altresì, ammessi tutti i soggetti del Terzo settore che, in forma singola o raggruppamento temporaneo o consorzio, siano interessati alla realizzazione degli interventi sopra descritti. Si intendono soggetti del Terzo settore gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi sociali, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000 e dall'art. 2 del DPCM 30/03/2001.
È ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
5. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.
- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e
c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. Modalità di presentazione della documentazione
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica", allegate alla documentazione di gara, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
In particolare, ai sensi degli artt. 83 comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura dell’un per mille del valore della gara pari ad euro 209,64.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata (indicata in sede di registrazione) sia sulla piattaforma telematica, in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti", ovvero in "Area Messaggi", visionabile nella tendina a sinistra. Pertanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito, attraverso la piattaforma telematica, selezionando "Rispondi al messaggio" (ove comporre il Testo e allegare il file e/o i files contenenti detta documentazione).
7. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in "Area Messaggi" ovvero in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti". Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
-8.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice
Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente all'oggetto della gara (accoglienza residenziale a bassa soglia, inserimento sociale unitamente ad accoglienza residenziale o diurna di soggetti senza fissa dimora).
In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all’art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato.
Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto prescritto dall'art. 83, comma 3 del Codice.
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario/rete d'imprese/GEIE. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice
I concorrenti dovranno essere in possesso del seguente requisito di capacità economico– finanziaria:
Fatturato minimo annuo, nell’ultimo triennio 2014-2016, riferito ai servizi di accoglienza residenziale per persone in condizione di grave emarginazione, per l'importo annuo di almeno euro 100.000,00 escluso IVA, per un ammontare complessivo di € 300.000,00 esclusa IVA.
Si precisa che tale requisito viene richiesto, tenuto conto della particolare natura del servizio, in coerenza con il Comunicato del 14 settembre 2016, con il quale il Presidente dell’ANAC ha richiamato, per l’affidamento di servizi sociali, il rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione che impone l’adozione di accorgimenti che consentano la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento, non precludendo la partecipazione degli operatori che, pur difettando delle capacità richieste per svolgere l’intera prestazione prevista dal bando di gara, avrebbero i requisiti necessari a eseguire parte dei servizi richiesti.
In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti, rete di impresa GEIE, il requisito viene soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere la quota maggioritaria.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice. Nel caso gli operatori economici siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi oggetto del presente appalto.
8.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice.
I concorrenti dovranno essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnico professionale:
a) Esperienza pluriennale complessiva di almeno 24 mesi- nell'ultimo quinquennio 2011- 2016 in servizi di accoglienza a bassa soglia, interventi di presa in carico in favore di persone senza fissa dimora comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda resa per conto di enti Pubblici.
In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti, rete di impresa GEIE, il requisito viene soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere un'esperienza consecutiva di almeno 15 mesi.
In caso di ATI e/o consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016; in caso di consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Nel caso gli operatori economici siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi oggetto del presente appalto.
Avvalimento - Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti prestati.
Nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'assenza dei requisiti di selezione o la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'impresa ausiliaria, ordina all'operatore economico la sostituzione dell'impresa ausiliaria entro un termine perentorio di 20 giorni, pena l'esclusione della gara.
La comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria sarà effettuata attraverso la presentazione delle singole fatture.
La comprova del requisito di capacità organizzativa verrà effettuata:
- per quanto riguarda la lettera a) del punto 8.3 attraverso la presentazione di certificati di buon esito degli enti pubblici titolari dell’attività nei quali venga espressamente indicato: il buon esito dell’attività con assenza di rilievi e contestazioni, l’importo totale finanziato, la tipologia del servizio, la durata in mesi con data di inizio e fine, gli obiettivi, i destinatari, la determinazione dirigenziale di affidamento.
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass anche per gare superiori ai 40.000 euro.
9. Subappalto
È fatto divieto di subappalto e di demandare a terzi le attività di specie.
10. Cauzione provvisoria
L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. La cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
11. Contributo ANAC
I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 140,00, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP).
12. Modalità di presentazione dell'offerta
Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se già registrati, effettuare il Login. Indi, visualizzata la gara in Home - "ultime gare pubblicate" ovvero in "Bandi di gara", selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di partecipazione". A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione offerta economica di cui al presente disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma la partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare? Selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti (RTP), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.
L’Azienda o il Professionista corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento è possibile inserire i dati del/i componente/i.
Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.
L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
13.1 Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 10. in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo - dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto.
Il mancato inserimento della documentazione nel campo obbligatorio "Cauzione- fideiussione" non consente il passaggio alla fase successiva.
13.2 Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI /XXXX, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
1) I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
2) In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore
riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
3) In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
4) In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
1) In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
In particolare:
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;
o in alternativa
- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.
25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
13.3 DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), da inserire nell'apposito campo obbligatorio, compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate.
Il presente modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
Il DGUE, ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l’operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:
a. dal Rappresentante legale dell’operatore economico;
b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.
Nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante l’assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d’azienda, affitto d’azienda, cessione, ecc.) il DGUE (fino alla Parte III) dovrà essere prodotto anche dal soggetto originario (conferente, cedente, ecc.).
13.4 Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al X.Xxx. 159/2011 e s.m.i.
4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 19 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo ( vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.
In caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, all'impresa affidataria verranno applicate le seguenti sanzioni:_pena pecuniaria pari variabile dallo 0,5% allo 0,8% del valore del contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine.
Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al codice di comportamento si applicherà la pena pecuniaria variabile dallo 0,8% all'1% del contratto. In caso di eventuale ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice di comportamento si procederà alla risoluzione del contratto.
10) l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
11) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.
(Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo.)
12) di impegnarsi ad operare, al momento dell'aggiudicazione, con personale costituito dalle figure professionali di cui all'art 7 del CSA. Tale gruppo deve essere in possesso dei requisiti previsti all'interno del CSA, circa la formazione, qualificazione ed esperienza professionale maturata nei settori di riferimento della presente selezione, da comprovare attraverso la presentazione dei curricula. Dovrà essere fatto riferimento ai titoli di studio conseguiti, alle abilitazioni professionali, ai corsi di specializzazione, alla formazione specifica e all'esperienza professionale acquisita nel settore.
13) di avere una sede operativa sul territorio cittadino idonea alle attività da svolgersi (coincidente o meno con la sede legale) in base a quanto previsto all’art. 6 del CSA.
Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".
13.5 Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avvalimento.
In particolare, l’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" il contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell’originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà essere inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio "DGUE" ovvero nello spazio "Documentazione in caso di avvalimento".
Inoltre, nello spazio "Documentazione in caso di avvalimento" dovrà essere inserita la dichiarazione, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
13.6 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC, di cui al par. 11.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”, oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
13.7 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.
Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".
14. Offerta Tecnica
L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio "Offerta Tecnica" - fase 3.
15. Offerta Economica
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Essa deve contenere:
- l'indicazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, al netto di IVA, nonché il corrispondente ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta (€ 19,12) (saranno prese in considerazione le prime due cifre decimali dopo la virgola senza arrotondamenti);
- l'aliquota IVA applicata;
- la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;
- l'indicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, dell'importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La stessa deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio "Offerta economica" – fase 4.
La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "Bollo F24".
Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" della fase 4 – offerta economica, le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.
16. Valutazione dell'offerta tecnica ed economica
L’appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida.
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:
Progetto Tecnico | fino a 90 punti |
Offerta Economica | fino a 10 punti |
In particolare il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti elementi:
Nr. criterio | N.r subcr iterio | Descrizione | Valore subcriterio | Valore criterio | Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativ o (QN) |
1 | Caratteristiche della struttura, degli spazi e delle strumentazioni a disposizione | 20 | |||
1.1 | Descrizione della sede operativa delle attività di accoglienza a bassa soglia, con particolare riferimento alla sua ubicazione e raggiungibilità chiara descrizione dell’ubicazione della struttura con particolare riferimento alla prossimità rispetto ai luoghi di maggiore aggregazione delle persone senza dimora (stazioni ferroviarie, mense, centri diurni etc…) max 5 punti chiara e completa descrizione della sede operativa delle attività di accoglienza in riferimento alla sua raggiungibilità e facile accessibilità max 5 punti | 10 | QL |
1.2 | Indicazione analitica degli spazi: n. di stanze e n. letti messi a disposizione per ciascuna camera (indicare le dimensioni), n. di servizi igienico-sanitari disponibili nella struttura e di spazi riservati alla custodia di beni personali degli ospiti (box, armadietti…) chiara e completa descrizione del numero di stanze messe a disposizione con le seguenti specifiche: dimensioni camere, n. letti, n. servizi igienico-sanitari ed indicazione della suddivisione delle camere per genere max 5 punti chiara descrizione degli spazi dedicati alla socializzazione e di quelli riservati alla custodia di beni personali degli ospiti (box, armadietti…) max 5 punti | 10 | QL | ||
2 | Modalità di realizzazione delle attività | 60 | |||
Descrizione delle attività offerte con indicazione degli obiettivi | |||||
principali | |||||
chiara descrizione dell’equipe operativa della struttura e | |||||
2.1 | dell'accoglienza degli utenti max 7 punti | 15 | QL | ||
chiara e completa descrizione delle modalità di organizzazione | |||||
degli operatori e della struttura nel suo complesso per il | |||||
raggiungimento degli obiettivi fissati | |||||
max 8 punti | |||||
Descrizione della tipologia di prestazioni offerte dalla struttura | |||||
chiara descrizione delle prestazioni offerte dalla struttura | |||||
2.2 | aggiuntive rispetto all’accoglienza notturna max 7 punti | 15 | QL | ||
chiara e completa descrizione del kit offerto in dotazione agli | |||||
utenti | |||||
max 8 punti | |||||
2.3 | Descrizione della rete dei servizi sia di bassa soglia (unità | 15 | QL | ||
mobili, dormitori) che socio-sanitari (ambulatori, ospedali, | |||||
servizi sociali, Ser.t) coinvolti nell'organizzazione della | |||||
struttura per facilitare la risposta a bisogni più specifici | |||||
manifestati dall'utenza | |||||
chiara descrizione dei circuiti di comunicazione tra la struttura e | |||||
gli altri servizi rivolti agli ospiti accolti | |||||
max 7 punti | |||||
chiara e completa descrizione delle azioni che mirano | |||||
all’attivazione della partecipazione degli utenti nelle attività | |||||
della struttura | |||||
max 8 punti |
2.4 | Descrizione delle attività offerte dalla struttura aggiuntive rispetto all’accoglienza notturna chiara descrizione delle attività di sostegno sociale e ricreative rivolte agli ospiti accolti max 7 punti chiara e completa descrizione delle attività di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento alla rete dei servizi max 8 punti | 15 | QL | ||
3 | Proposte migliorative | 10 | |||
3.1 | Elaborazione di proposte migliorative rispetto alle attività richieste e che non comportino ulteriori costi Proposte non innovative o non presentate 0 punti Proposte abbastanza innovative e sufficientemente rispondenti al servizio da attuare: max 5 punti Proposte molto innovative, concrete e vantaggiose per il servizio da attuare: max 10 punti | 10 | QL |
OFFERTA ECONOMICA | FINO A 10 PUNTI |
Nell’offerta dovrà essere espressamente dichiarato il prezzo offerto in cifre e lettere al netto dell’IVA con indicazione dell’aliquota IVA applicata e del ribasso in valore percentuale. |
Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016), il seguente metodo “Aggregativo Compensatore”:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
a) Per quanto riguarda gli elementi qualitativi, ai fini della determinazione di V(a) saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:
Valutazione discrezionale | Coefficiente |
Assente, non rispondente o non valutabile | 0 |
Insufficiente o inadeguata | 0,1 |
Mediocre | 0,2 |
Appena accettabile | 0,3 |
Accettabile | 0,4 |
Molto accettabile | 0,5 |
Discreta | 0,6 |
Buona | 0,7 |
Molto buona | 0,8 |
Eccellente | 0,9 |
Perfetta | 1 |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.
b) per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa il punteggio sarà calcolato attraverso il Metodo Bilineare con l’applicazione della seguente formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai =valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti
X =0,90
Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore o uguale a_45/90.
Sarà proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua.
In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'elemento offerta tecnica, in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24.
17. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione
La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede dell'Area Forniture e Servizi del SACUAG, sito al III piano di xxx Xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxx, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e "Assisti alla seduta di gara").
La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari, si applica il comma 12 del richiamato articolo.
In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo: - alla validazione della documentazione idonea; - all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili; - al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 16. In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi ribassi offerti.
Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
18. Aggiudicazione
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice può disporre l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale. In tal caso la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività e non dalla stipula contrattuale.
L'ente che avrà conseguito il maggior punteggio nella selezione di cui al presente capitolato dovrà offrire al Comune di Napoli l'organizzazione e gestione di moduli di accoglienza a bassa soglia di max 25 posti per un massimo di 4 moduli per il polo di offerta territoriale candidato.
Agli operatori economici classificatisi nelle posizioni successive verrà affidata la gestione di ulteriori moduli, secondo la capacità di ricezione dichiarata in sede di offerta, per un massimo di n. 4 moduli per ciascun polo di offerta territoriale e comunque fino a concorrenza dei n.150 posti previsti.
19. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
19.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e
sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del
D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R.
252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario
bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
19.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
19.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di
inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.
19.4 Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI e quotidiani), stimate in
€ 9.000,00 salvo conguaglio, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
19.5 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.