REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio Provinciale
Rif.: P.G. 0048488/2020
X.00000
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO, IN QUALITA’ DI SOGGETTO AGGREGATORE, DELLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E SEGNALETICA VERTICALE STRADALE PER GLI ENTI LOCALI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA – LOTTO 4 CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTE PRESTAZIONI - CIG 80524568E6.
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In Brescia, oggi, 22.09.2020 in una xxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx XX, x. 00;
- da una parte: il xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX, nato in Brescia (BS) il giorno 08.09.1962, Direttore dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia (C.F.: 80008750178; P.IVA: 03046380170) (di seguito anche: “Stazione appaltante” oppure: “Amministrazione aggiudicatrice” oppure: “Provincia”) qui agente in rappresentanza e nell'interesse esclusivo della menzionata Provincia;
- dall'altra parte: la sig.ra Xxxxxxxx XXXXXX, nata a Trento il 23/03/1966, domiciliata per la carica in Cis (TN), in qualità di Amministratore Unico – Legale Rappresentante- che qui agisce per conto e nell'interesse della società BETON ASFALTI SRL con sede in 00000 Xxx (XX) Zona Industriale n. 1 - codice fiscale e partita I.V.A. 01265960227 – iscritta presso la Camera di C.C.I.A. di Trento REA N. 100077;
PREMESSO CHE
- la Provincia di Brescia, in qualità di soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 66/2014 (convertito in legge 89/2014), con riferimento alle merceologie previste dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (DPCM del 24/12/2015 e DPCM del 117/07/2018) ha attuato il proprio programma nello svolgimento delle attività di approvvigionamento di forniture e servizi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1566 in data 28.10.2019, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Responsabile del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, è stato approvato il capitolato speciale d’appalto inerente a procedura in oggetto ed è stato disposto di conferire l’appalto mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d'ora in poi anche: “Codice”), mediante affidamento ad un unico fornitore di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del medesimo decreto, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del citato X.Xxx;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1573 in data 30.10.2019, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Responsabile del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il disciplinare di gara;
- l’importo a base di gara del Lotto 4 è pari ad € 884.400,00 = (€ ottocentottantaquattromilaquattrocento / 00) - I.V.A. Esclusa;
- l'importo per gli oneri inerenti alla sicurezza è pari a zero;
- la pubblicazione dell’avviso di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1856 in data 13.12.2019, adottata dal Responsabile del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i verbali di seduta di gara, relativi alla fase amministrativa, e le ammissioni degli operatori economici;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1921 in data 19.12.2019, adottata dal Responsabile del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di espletamento della gara, sono stati approvati i verbali di gara e proposta l’aggiudicazione dell’accordo quadro in epigrafe al suddetto Fornitore, avendo offerto il prezzo di 0,259 € al kg per bitume ad alte prestazioni in sacchi e 0,175 € al kg per bitume ad alte prestazioni sfuso per un'offerta complessiva pari a € 439.320,00 oltre IVA di Legge;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 186 in data 11.02.2020, adottata dal Responsabile del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni è stato aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi al suddetto Fornitore;
- con la Determinazione dirigenziale n. 1189 in data 03.09.2020, adottata dalla Responsabile del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, la titolarità del procedimento “Affidamento procedura aperta, in qualità' di soggetto aggregatore, della fornitura di cloruro di sodio per disgelo stradale (lotto 1), di
segnaletica verticale stradale (lotto 2) e conglomerato bituminoso (lotti 3 e 4) per gli Enti Locali aventi sede nel territorio della Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxx 0: 8052432519 – Cig Lotto 2: 8052445FD0 – Cig Lotto 3: 80524503F4 – Cig Lotto 4:
80524568E6 è stata trasferita al Settore delle Strade e dei Trasporti;
- l’Appaltatore ha presentato dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M.
11.05.1991 n. 187, agli atti;
- l’Appaltatore se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R.
n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia;
- sono stati effettuati nei confronti dell’Appaltatore - con esito favorevole - gli accertamenti previsti dagli artt. 80 e 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, inerenti rispettivamente alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture, servizi e subappalti, e ai requisiti speciali previsti in sede di gara; per quanto concerne la verifica della documentazione antimafia in capo all’appaltatore, prevista dal D.Lgs 159/2011, il fornitore risulta iscritto alla “white list” della Prefettura di competenza; in ogni caso il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, in quanto la Provincia di Brescia risolverà il presente contratto, in caso di accertamento della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al D.Lgs. 159/2011, anche se l’accertamento è successivo alla stipula.
- il Fornitore ha presentato la documentazione, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegati:
- Capitolato Tecnico Prestazionale;
- il Codice di Comportamenti dei dipendenti della Provincia di Brescia;
- la presente Convenzione non comporta alcun obbligo di acquisto per le Amministrazioni e/o per la Provincia di Brescia nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura nonché della erogazione dei Servizi connessi;
- i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- resta espressamente inteso che la Provincia di Brescia non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura, emessi da ciascuna delle stesse;
- in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. – Norme regolatrici
1) L’esecuzione della fornitura e dei Servizi connessi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno l’Importo della Fornitura oggetto di ciascun Lotto. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Provincia di Brescia all’acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’Importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli Ordinativi di Fornitura
deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.
3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, PROVINCIA e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, seppur non materialmente allegati: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Documento d’Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell’Offerta Economica), L’allegato “C” (elenchi prezzi), l’Allegato “D” (Patto di integrità della Provincia di Brescia) e l’Allegato “E” (Codice di comportamento della Provincia di Brescia).
2. – Definizioni
1) Nell’ambito della presente Convenzione si intende per:
a) Amministrazione/i: gli Enti xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx , legittimate ad utilizzare la presente Convenzione;
b) Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna;
c) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l’emissione di un Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;
d) Convenzione: la presente Convenzione compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti
possono utilizzare la presente Convenzione;
f) Xxxxxx lavorativi: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
g) Importo della Fornitura: l’importo complessivo per lotto della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura, IVA esclusa;
h) Importo massimo contrattuale: l’importo massimo della presente Convenzione, IVA esclusa; pari alla sommatoria delle quantità poste in gara, riferite a ciascun singolo Lotto, moltiplicate per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa; l’importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
i) NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti;
j) Ordinativo di Fornitura: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale l’Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura che avrà esecuzione mediante le future Richieste di Consegna, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
k) Prodotto: il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui al/i Lotto/i aggiudicato/i della gara di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico;
l) Punto Istruttore: il referente dell’Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di Consegna;
m) Punto Ordinante: il referente dell’Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l’ordinativo di Fornitura e le relative Richieste di Consegna;
n) Ricezione: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. Ordinativi di Fornitura e Richieste di Consegna);
o) Richiesta di Consegna: il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale l’Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell’Importo della Fornitura indicato nel singolo Ordinativo di Fornitura, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna;
p) Sede/i di consegna: il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Lombardia dell’Amministrazione Contraente – indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
q) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;
r) Servizi opzionali: i servizi attivabili su richiesta dell’Ente in fase di ordinativo, ovvero entro il periodo di validità della Convenzione, secondo quanto eventualmente previsto all’interno del Capitolato Tecnico;
s) Sito: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, nel quale sono reperibili la documentazione, le
informazioni e la modulistica relativa alla presente Convenzione;
t) Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazione ed integrazioni.
2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
3. – Oggetto
1) Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti, gli accessori a corredo nonché ad eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna e nei limiti dell’Importo massimo contrattuale.
2) La PROVINCIA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di
efficacia della presente Convenzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, ulteriori prestazioni oggetto di affidamento per un importo massimo pari al 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Importo massimo contrattuale ed il Fornitore ha l’obbligo di accettare, l’incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Importo massimo contrattuale.
3) Unitamente alla fornitura dei prodotti, Fornitore dovrà prestare i Servizi connessi, quali servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
- La produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni della presente Convenzione e del Capitolato tecnico;
- Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico;
- servizio di Contact center;
Il tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. Il corrispettivo di tutti i predetti Servizi connessi è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall’Amministrazione Contraente.
4) La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico posto a base di gara ; i Servizi connessi dovranno essere necessariamente prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico di cui sopra oltre che nel presente documento.
5) La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per la PROVINCIA, né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell’Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.
6) Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell’Importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell’erosione) del Importo massimo contrattuale. Si precisa, altresì, che qualora l’Importo massimo contrattuale sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l’emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura.
7) Le forniture (e/o servizi) di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore, laddove ne ricorrano i presupposti.
4. – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura
1) La presente Convenzione ha una durata di 2 anni (24) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dei verbali di consegna anticipata (quale Data di Attivazione della
Convenzione). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della PROVINCIA, fino ad ulteriori 6 mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell’eventuale proroga, qualora sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.
2) Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l’invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
3) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata massima pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste.
4) È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.
5. – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura
1) La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l’emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione stessa. Per utilizzare la presente Convenzione, le Amministrazioni dovranno preventivamente fornire alla PROVINCIA le informazioni occorrenti
secondo le modalità riportate sul Sito. Si precisa che le modalità di utilizzo della Convenzione, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravi o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.
2) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati dalle Amministrazioni Contraenti attraverso il NECA.
3) Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni dovranno valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura. Pertanto:
a) qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. XXXXX), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso;
b) qualora l’Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà indicare nell’Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
4) L’Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’Amministrazione Contraente (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti
documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del NECA, potranno essere stabilite dalla PROVINCIA anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d’uso sono disponibili nella sezione “Guide e Manuali” del Sito.
5) Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
- l’Importo della Fornitura;
- il CIG della procedura ed il CIG derivato;
- i riferimenti per la fatturazione.
6) L’Amministrazione Contraente, attraverso il NECA creerà le credenziali degli utenti associando i diversi ruoli (Punto Ordinante e Punto Istruttore).
7) È fatto divieto ad una Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo di Fornitura mediante Richieste di Consegna, emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura prima dell’esaurimento dell’Ordinativo precedente; pertanto l’Ordinativo di Fornitura emesso da una Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinativo di Fornitura, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l’importo oggetto di tale Ordinativo non verrà conteggiato nell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. In tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione Contraente e la PROVINCIA e comunicare loro la non validità dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
8) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, la PROVINCIA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraenti la modalità alternativa di formazione ed invio dell’Ordinativo di Fornitura e della Richiesta di Consegna. In tale ipotesi:
a. sarà cura del Fornitore verificare che l’Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all’utilizzo della presente
Convenzione;
b. è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell’Importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;
c. il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l’Amministrazione Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l’Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;
d. ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all’Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un’Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell’Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l’Amministrazione Contraente e la PROVINCIA che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
e. qualora venga richiesto dalla PROVINCIA, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura e/o Richiesta
di Consegna, di cui al successivo Articolo 6.
6. – Consegna della Fornitura e Resi
1) Le Amministrazioni Contraenti tramite NECA comunicheranno, di volta in volta, al Fornitore le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso l’emissione delle Richieste di Consegna, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
- i riferimenti del soggetto delegato all’emissione della Richiesta di Consegna;
- i riferimenti dell’Ordinativo di Fornitura a cui tale Richiesta di Consegna fa riferimento (in particolare: il N. di Protocollo Ordine di Fornitura/numero di protocollo);
- le indicazioni dei tempi di consegna;
- i prodotti e le relative quantità da consegnare;
- il luogo– sedi e/o uffici, sul territorio della regione Lombardia, dell’Amministrazione Contraente – presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
- le modalità di consegna.
Le Richieste di Consegna devono essere inviate e/o trasmesse tramite NECA.
2) Ricevuta la Richiesta di Consegna, il Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, dovrà darne riscontro, comunicando, attraverso il NECA, la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo tra le parti; il Fornitore si impegna, peraltro, a contattare l’emittente della Richiesta di Consegna per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari) che dovranno comunque essere osservate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole Richieste di Consegna.
3) A seguito della Ricezione della Richiesta di Consegna, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nel luogo che verrà indicato nelle Richieste di Consegna, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico, fermo restando che la fornitura dei prodotti e l’erogazione dei Servizi connessi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di consegna e dei locali di detti soggetti salvo diverso accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente, redige la Comunicazione di contestazione dell’inadempimento da inviare al Fornitore ai fini dell’applicazione delle penali di cui oltre, nonché alla PROVINCIA per le finalità previste dalla Convenzione.
4) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e sostituire detti prodotti con beni conformi ed idonei.
5) Non sono ammesse consegne parziali, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16. Pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente e salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti di cui al successivo Articolo 7.
7. – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica
1) Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti e/o accessori può proporre, all’Amministrazione Contraente, la sostituzione
dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta della PROVINCIA e mantenendo le condizioni stabilite nella gara. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto della PROVINCIA alla Risoluzione della Convenzione di cui al successivo Articolo 18.
2) Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In difetto, in caso di eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, l’Amministrazione Contraente provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell’inadempimento al Fornitore ai fini dell’applicazione delle penali di cui oltre, nonché alla PROVINCIA, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3) In caso di esito negativo delle verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione e laddove il Fornitore non sia in grado di garantire la disponibilità del/i Prodotto/i per il quale si richiede la sostituzione, come previsto, la PROVINCIA si riserva la facoltà di dichiarare risolta, anche solo in parte, la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il singolo Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 18.
4) Durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore può proporre all’Ente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte della Provincia e mantenendo le condizioni stabilite nella gara e nella presente Convenzione, fermo quanto previsto dal successivo articolo 12.
8. – Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle relative Richieste di Consegna saranno
calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, XXX xxxxxxx, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola Unità richiedente e delle modalità di consegna definiti nel Capitolato Tecnico e offerti in sede di gara. Tali corrispettivi sono riportati nell’Allegato C “Corrispettivi”. I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di Ricezione delle Richieste di Consegna, anche aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi 2,3,4,5.
2. Il prezzo per la prestazione del trasporto e della consegna sono da considerarsi ricompresi nel corrispettivo della fornitura.
3. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti e degli eventuali relativi accessori, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle Richieste di Consegna e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
5. I prezzi offerti si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione, anche prorogata, e dei singoli Contratti di Fornitura, fatto salvo l’aggiornamento
a partire dal secondo anno previsto nel capitolato tecnico.
9. – Verifiche della fornitura
1) Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell’Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'ESECUZIONE del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2) Le Amministrazioni Contraenti trasmettono alla Provincia e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura entro e non oltre 30 giorni dalla data del pagamento della fattura.
10. – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti
1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola Amministrazione Contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il pagamento dei corrispettivi dell’appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi1 dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:
a) dichiara il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva;
b) si impegna a comunicare alla PROVINCIA entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva,
1 Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all’art. 114 sexies D.Lgs. n.385/1993.
all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornitura, ha l’obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l’irricevibilità della medesima:
• il CIG della procedura,
• il CIG “derivato” riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascun
Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura
d) ha l’obbligo di indicare il CIG derivato nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
e) ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
f) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione alla PROVINCIA ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della provincia di Brescia, la notizia dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo
dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
3) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, le fatture relative a ciascuna Richiesta di Consegna inviata dalle Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle Amministrazioni Contraenti alla data di consegna dei Prodotti, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del Prodotto, salvo diverso accordo tra Amministrazione Contraente e Fornitore.
4) Ciascuna fattura riporterà l’importo complessivo della fornitura oggetto della Richiesta di Consegna; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l’importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.
5) Essendo la Convezione un atto prettamente normativo, le modalità di fatturazione e termini di pagamento saranno previste nei singoli ordini di fornitura che ogni Ente aderente provvederà ad inoltrare al fornitore. In ogni caso, essendo Pubbliche
Amministrazioni tutti i soggetti aderenti alla Convezione, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, previsto dalla l. 244/2007 e ss.mm.ii. e disciplinato dai successi decreti collegati (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxxxx/x-0.xxx). Per il
pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello “SPLYT PAYMENT”.
6) Per quanto riguarda gli obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano la Provincia di Brescia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia; gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare all’Ente liquidatore delle fatture gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti; in caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.; è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.)
7) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 (trenta) giorni data ricezione fattura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002. Relativamente alle spese di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese.
8) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Prodotti trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.
10) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei Prodotti e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla PROVINCIA, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.
11) Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativi di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.
12) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la PROVINCIA e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti.
13) Relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
11. – Obbligazioni del Fornitore
1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi Connessi oggetto della Convenzione, oltre
ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.
2) Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
- fornire i prodotti e accessori oggetto della Convenzione ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
- manlevare e tenere indenne la PROVINCIA nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla PROVINCIA ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
5) Il Fornitore si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, a tal fine il Fornitore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
6) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti
dovranno essere eseguite:
• senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti
definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
• nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
• salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
7) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8) Il Fornitore si obbliga a consentire alla PROVINCIA ed agli enti contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura e delle Richieste di Consegna, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la PROVINCIA si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.
9) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle
Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della PROVINCIA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
12. – Materiale per il Sito
1) Il Fornitore si obbliga a consegnare alla PROVINCIA, qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2) Il Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga per ciascun prodotto proposto in sostituzione per eventuale aggiornamento tecnologico, a far pervenire alla PROVINCIA, entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta di cui al medesimo paragrafo, un documento contenente almeno:
- la descrizione dei Prodotti proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;
- ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito
richiesto dalla PROVINCIA;
ciò al fine di pubblicare detto materiale sul Sito.
13. – Monitoraggio e reportistica della Convenzione
1) La PROVINCIA si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. In particolare, l’esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle verifiche di qualità del servizio, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni
Contraenti. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare alla PROVINCIA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
2) A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta della PROVINCIA dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli Ordinativi di Fornitura ed alle relative Richieste di Consegna ricevute, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
A seguito della stipula della Convenzione, la PROVINCIA indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. La PROVINCIA, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.).
3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della PROVINCIA, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
4) In ogni caso la PROVINCIA, al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica,
contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire alla PROVINCIA entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5) La PROVINCIA si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di Customer Satisfaction,.
6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della PROVINCIA che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
7) Ciascuna Amministrazione Contraente ha l’onere di comunicare per iscritto alla PROVINCIA ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all’esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.
14. – Patto di Integrità e Codice di comportamento
1) Si dà atto che viene sottoscritto dalla Parti il “Patto di integrità” in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia, approvato con determinazione dirigenziale n. 1518/2016 e che costituisce allegato al presente accordo quadro, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia, ed il cui mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste nel “Patto di integrità” medesimo.
2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di aver sottoscritto il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 405 del 20/12/2013 reperibile sul sito istituzionale
dell'Amministrazione Provinciale xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx - sezione Amministrazione Trasparente e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
3) ll Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge Anticorruzione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
4) II Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice di comportamento e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima la PROVINCIA a risolvere la stessa ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
5) Qualora il Fornitore metta a disposizione della PROVINCIA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a che gli stessi rispettino in particolare il Patto di integrità ed il Codice di comportamento della Provincia e la legge anticorruzione. In caso di violazione dell’anzidetto impegno la PROVINCIA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
6) ll Fornitore, ai sensi dell'art. 56, co. 16 ter del D.Lgs 165/201 e ss.mm.ii, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di PROVINCIA e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.
15. – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale
1) Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in
territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
2) Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare per l’esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
3) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
7) Il Fornitore prende atto ed accetta che i Prodotti oggetto del presente appalto debbano essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di
diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della PROVINCIA e delle Amministrazioni Contraenti, della conformità agli standard, il Fornitore si obbliga a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei Prodotti che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto;
b) fornire, su richiesta della PROVINCIA e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte dalla PROVINCIA e delle Amministrazioni Contraenti, ovvero da terzi da questi autorizzati;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla PROVINCIA e dell’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, su richiesta della PROVINCIA e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
16. – Penali
1) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di fornitura stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono
- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura dichiarato in offerta una penale del uno per mille del valore totale della Richiesta di Consegna.
2) Perdurando il ritardo della consegna o nell’inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 15, l’Amministrazione Contraente potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l’Amministrazione stessa.
In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo articolo 18.
Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all’istruttoria, all’accertamento ed all’applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo alla PROVINCIA di cui al successivo comma.
Con riferimento alla presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile alla PROVINCIA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
a. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale per il Sito, di cui al precedente articolo 12, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa,
b. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la nomina del Referente tecnico di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa,
c. nel caso di ritardo e/o mancata attivazione del Contact Center il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 50,00= (Euro cinquanta/00), IVA esclusa,
in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo articolo 18.
3) La PROVINCIA ha inoltre la facoltà di:
a. applicare le seguenti ulteriori penali:
i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel relativo paragrafo del Capitolato Tecnico per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla PROVINCIA una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
ii. nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle
Amministrazioni Contraenti, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche
effettuate dalla PROVINCIA, anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell’arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:
- uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al Capitolato Tecnico,
ovvero
- uguale o superiore a n. 2 (due) inadempimenti della medesima tipologia di cui al Capitolato Tecnico
il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla PROVINCIA una penale pari ad
€ 500,00= (Euro cinquecento/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
b. procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18.
4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso l’Amministrazione Contraente e la PROVINCIA, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
5) Constatato l’inadempimento, l’Amministrazione Contraente e/o la PROVINCIA, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le
proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell’Amministrazione Contraente e/o della PROVINCIA a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
6) Le Amministrazioni Contraenti e/o la PROVINCIA potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7) Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, la PROVINCIA, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’Importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
17. – Cauzione Definitiva
1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della
PROVINCIA e delle Amministrazioni Contraenti, per la somma garantita di € 177.159,00 (euro centosettantasettemilacentocinquantanove/00) rilasciata da Società CATTOLICA ASSICURAZIONI polizza n. 00062591001633 alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della PROVINCIA, e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la PROVINCIA hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.
2) La garanzia opera nei confronti della PROVINCIA a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente e/o della PROVINCIA, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni
Contraenti e della PROVINCIA, quest’ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di una comunicazione della PROVINCIA, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla PROVINCIA a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna.
4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016;
5) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla PROVINCIA.
6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la PROVINCIA dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 18.
18. – Risoluzione
1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, la PROVINCIA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, la PROVINCIA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
3) È facoltà dell’Amministrazione - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - risolvere il Contratto di Fornitura per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.
4) Nell’ipotesi di:
- applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura,
ovvero
- applicazione di penali da parte della PROVINCIA per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione,
le Amministrazioni Contraenti e/o la PROVINCIA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura/le relative Richieste di Consegna e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.
5) Salvo non sia disposto diversamente da parte della PROVINCIA, la risoluzione della Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
6) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
7) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l’ipotesi di cui al successivo comma, la PROVINCIA ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione - detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della PROVINCIA al risarcimento dell’ulteriore danno.
8) In caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, la PROVINCIA procederà all’incameramento dell’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
9) In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore dell’Ordinativo di Fornitura il valore delle eventuali Richieste di Consegna regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno.
10) Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l’avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante PEC, alla PROVINCIA per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA.
11) Resta inteso che la PROVINCIA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all’Autorità Nazione Anticorruzione “Anac”, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
12) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la PROVINCIA si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.
19. – Recesso
1) Le Amministrazioni Contraenti e/o la PROVINCIA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Contratto di Fornitura, tra cui, in particolare,
l’invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l’Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera PEC.
3) In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ..
4) Qualora la PROVINCIA receda dalla Convenzione ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
20. – Responsabilità civile e polizza assicurativa
1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.
4) Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per la PROVINCIA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18.
5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
21. – Subappalto
1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
2) il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 comunica all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Amministrazione contraente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3) Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla PROVINCIA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4) I “sub-affidatari” dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5) Il sub-contratto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della PROVINCIA e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al “sub-affidatario” o ai suoi ausiliari.
7) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il sub-contratto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione Contraente inadempimenti dell’impresa affidataria; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della PROVINCIA e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
8) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la PROVINCIA avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 18.
9) In virtù della definizione di “attività di centralizzazione delle committenze” di cui all’art. 3, comma 1 lett. l) 2), del D.Lgs. 50/2016, la PROVINCIA, in qualità di Soggetto Aggregatore, stipula la presente Convenzione a seguito dell’aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell’art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è l’Amministrazione Contraente, ovvero, l’Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi “sub-affidatari”.
10) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
22. – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto
1) È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni Contraenti e la PROVINCIA hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione ai sensi del precedente Articolo 18.
2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente Convenzione per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui la PROVINCIA aveva inizialmente aggiudicato l’appalto.
3) In caso di applicazione della clausola di modifica di cui alla lex specialis di gara (inserire riferimento punto del Bando di gara/del Disciplinare/del Capitolato Tecnico/della Convenzione), nei casi in cui il Fornitore non dovesse ottemperare, in virtù della modifica contrattuale, all’esecuzione della Convenzione, la stessa verrà risolta. In caso di risoluzione la PROVINCIA si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
4) In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo
– del D.Lgs. 50/2016, resta salva l’applicazione, nella presente Convenzione, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, la PROVINCIA si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
5) Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui la PROVINCIA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Convenzione la quale è disciplinata nei seguenti commi.
6) In tutti i casi di variazione soggettiva della Convenzione di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente Convenzione, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte della PROVINCIA. Tale comunicazione
avverrà a seguito dell’autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della Convenzione in ottemperanza di cui all’art. 106, comma 1, del D.Lga. 50/2016.
7) L’autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente Convenzione - tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all’assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della Convenzione al Fornitore da parte della PROVINCIA, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascun Amministrazione Contraente procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell’avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.
9) La PROVINCIA, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della Convenzione, una esecuzione della Convenzione medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all’autorizzazione di cui al precedente comma 7.
23. – Proprietà della Fornitura
Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la fornitura diviene di proprietà dell’Amministrazione Contraente a decorrere dalla data di consegna in caso di mera fornitura.
24. – Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti e la PROVINCIA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2) Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della PROVINCIA una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Contraente e/o la PROVINCIA sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3) Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della PROVINCIA, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
25. – Referenti del fornitore
1) Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato un Responsabile della fornitura per l’esecuzione della presente Convenzione, quale referente nei confronti della PROVINCIA, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all’Amministrazione Contraente e alla PROVINCIA.
26. – Foro competente ed elezione domicilio
1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Provincia di Brescia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione della Convenzione o dei Contratti di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura.
4) Per tutti gli effetti del presente accordo quadro l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.
27. – Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
3) La PROVINCIA tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la PROVINCIA acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.
4) Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte della PROVINCIA dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla PROVINCIA dalle Amministrazioni in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione, è la Provincia di Brescia con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
8) Nell’ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 .
9) Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici .
28. – Oneri fiscali e spese contrattuali
1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse le spese di registrazione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal comma
14 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, ad eccezione dell’IVA a carico alla PROVINCIA e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2) Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
29. Condizioni risolutive espresse
1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la
Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l’aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.
n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei Prodotti oggetto della Convenzione.
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e la PROVINCIA DI BRESCIA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Provincia al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
30. – Clausola finale
1) Il presente Xxxx ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) e successive Richieste di Consegna da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
PER LA PROVINCIA DI BRESCIA
Il Dirigente
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX
PER IL FORNITORE
Il Procuratore sig.ra Xxxxxxxx XXXXXX
REPUBBLICA ITALIANA
AUTENTICAZIONE DI FIRME
Io sottoscritta, dott.ssa. Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX, in qualità di Segretario Generale della Provincia di Brescia,
-----------------------------------------ATTESTO CHE:------------------------------------------
- il xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX, nato in Brescia (BS) il giorno 08.09.1962, Dirigente di questa Provincia, della cui identità personale e qualità sono certo;
- la sig.ra Xxxxxxxx XXXXXX, nata a Trento il 23/03/1966, della cui identità mi sono accertato mediante l’esibizione del documento CARTA D’IDENTITA’ N. AV 2271171 RILASCIATA DAL COMUNE DI LAVIS (TN), SCADENZA 23.03.2025 senza
assistenza di testimoni per spontanea e concorde rinuncia fatta dalle parti con il mio consenso, hanno sottoscritto in mia presenza, mediante firma digitale, il presente accordo quadro.
Addì, 22.09.2020
In Brescia, in una sala della Provincia di Brescia, P.zza Xxxxx XX n.29 - Palazzo Broletto.
Il Segretario Generale autenticante