Contract
C O M U N E DI S A C I L E
PROVINCIA DI PORDENONE
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO E APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 113 del 12.12.2003 Modificato con deliberazione consiliare n° 9 del 2.02.2005 .
Modificato con deliberazione consiliare n° 55 del 26.07.2007 Modificato con deliberazione consiliare n° 11 del 17.02.2009 Modificato con deliberazione consiliare n° 15 del 15.02.2010 Modificato con deliberazione consiliare n° 15 del 07.04.2014 Modificato con deliberazione consiliare n° 59 del 30.09.2020
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
TITOLO N° 1 - NORME GENERALI
ART. N°1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI
1.Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
A) del servizio di nettezza urbana;
B) della tassa per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni; così come previsto dalle norme vigenti in materia, nel principio della potestà regolamentare.
2.Tutta l'attività comunale relativa alla gestione dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
f) deve essere valutata la fattibilità di un servizio di raccolta della frazione umida separato dalla frazione secca, da avviarsi prioritariamente presso le utenze collettive pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi.
ART.N° 2 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI
1.Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, deve essere informata l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante incontri pubblici e la distribuzione di materiale informativo ed educativo, manifesti, locandine o altro mezzo pubblicitario dando indicazioni sulle motivazioni e modalità della raccolta, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
ART.N° 3 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1.Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana e da cicli naturali, di cui il detentori si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
2.Sono rifiuti urbani:
• I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
• I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al precedente punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità di cui al successivo comma 3;
• I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
• I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
• I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
• I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
3.Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani:
• I rifiuti speciali non pericolosi che corrispondono qualitativamente ai rifiuti indicati al n°1 punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale, nonchè gli accessori per l'informatica e i rifiuti derivanti da impianti di grigliatura della rete fognaria. La condizione di assimilabilità è quantitativamente vincolata ad una produzione media settimanale fino a 50 Kg. o 0,50 Mc.
Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra descritte farà considerare il rifiuto come speciale a tutti gli effetti. Nel caso in cui sostanze o preparati classificati pericolosi o tossici e nocivi dalla vigente normativa abbiano contaminato i rifiuti speciali elencati, questi non potranno più essere considerati assimilabili ai rifiuti urbani.
4.Sono rifiuti speciali:
• i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
• i rifiuti derivanti dalle attività demolizioni, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186 del D.Lgs 152 del 03.04.2006;
• i rifiuti da lavorazioni industriali;
• i rifiuti da lavorazioni artigianali;
• i rifiuti da attività commerciali;
• i rifiuti da attività di servizio;
• i derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento i fumi;
• i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
• i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsolete;
• i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
• il combustibile derivato da rifiuti;
• i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
5.Sono rifiuti urbani pericolosi:
Quei rifiuti che, dato il loro elevato contenuto di sostanze pericolose (per la salute e per l’ambiente) vanno accuratamente separate dagli altri e introdotti negli appositi contenitori. A titolo esemplificativo sono :
• batterie e pile;
• prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
• cartucce e toner per stampanti, fax , calcolatrici fotocopiatrici (contenenti sostanze pericolose);
• prodotti farmaceutici;
• gli acidi, i solventi, i pesticidi, le sostanze alcaline compresi i relativi contenitori contenenti residui degli stessi;
• apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose, (frigoriferi, televisori con il tubo catodico).
6.Inoltre, ai sensi del presente regolamento si definisce:
• per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
• per frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
• per frazione secca non riciclabile: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità esclusa la frazione riciclabile, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani avente un rilevante contenuto energetico;
• per frazione verde: il rifiuto proveniente dalla manutenzione dei parchi e dei giardini costituito dai residui dello sfalcio dell’erba e delle potature delle piante
• per rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ;
• per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche qualiquantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
• per recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.
CAPO II - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
TITOLO N° 2 - RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART.N° 4 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO
1. Le attività di gestione dei rifiuti di cui il Comune di Sacile si avvale, sono svolte con modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata, finalizzata a:
a. diminuire il flusso della frazione di rifiuti non recuperabile;
b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
ART.N° 5 - RACCOLTA DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTO
Per la raccolta ed il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto urbano, gli utenti dovranno seguire le indicazioni impartite dal presente Regolamento, avvalendosi degli appositi contenitori e delle aree attrezzate.
I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani vengono forniti dal Comune, con modalità e frequenza variabili secondo le tipologie dei servizi erogati.
ART.N° 6 - RIFIUTI INGOMBRANTI
1.La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
ART.N° 7 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
1.E' istituito nel territorio comunale il servizio di raccolta e avvio a corretto recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, mediante collocazione di appositi contenitori.
2.Saranno coinvolti i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti che formano rifiuti urbani pericolosi, favorendo forme di restituzione da parte degli utenti.
ART.N° 8 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA
1.Gli utenti sono obbligati a conferire correttamente e differenziati per tipologia, i vari tipi di rifiuti negli appositi contenitori e nei punti di raccolta predisposti dal comune.
2.Il servizio di raccolta e avvio a corretto recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo, può essere affidato mediante convenzione a ditte diverse autorizzate.
3.Il servizio può prevedere tempi diversi secondo la capacità di raccolta, l'economicità dello stesso nonché esigenze di carattere igienico-sanitario.
TITOLO N° 3 - RIFIUTI SOLIDI URBANI METODOLOGIE E DISPOSIZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA
ART.N° 9 - DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI S.U. ED ASSIMILATI
1.Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
ART.N°10 - MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
1. La raccolta e l’avvio a corretto recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono assicurati mediante una capillare distribuzione di appositi contenitori messi a disposizione degli utenti dal Comune, per il servizio porta a porta o su aree in suolo pubblico per servizi.
2.Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini di un contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone in giorni fissi, valutando la produzione di rifiuti.
3.I rifiuti dovranno essere inseriti e conferiti negli appositi contenitori seguendo le indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione e la divulgazione di apposite guide e calendario annuale.
4.Nei contenitori è vietato porre:
• liquidi;
• cenere od altro materiale caldo o ardente;
• rifiuti di diversa tipologia da quella per il quale il contenitore è predisposto;
• rifiuti che non siano definiti urbani o assimilati agli urbani.
5. Il contenitore dato in uso gratuito va posto sulla pubblica via, dopo le ore 20:00 della sera prima del giorno previsto per la raccolta, in corrispondenza di ogni utenza avendo ben cura che lo stesso non sia d’intralcio ai passanti o alla viabilità. Lo stesso va ritirato dalla pubblica via, entro le ore 22:00 del giorno di raccolta.
Per nessun motivo i contenitori succitati possono rimanere nella pubblica via in periodi diversi di quelli appena indicati.
6.E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
7.In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, su richiesta degli interessati possono essere autorizzati depositi di rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
8.Per determinati tipi di rifiuti, anche se assimilabili agli urbani, si può prevedere modalità di conferimento come previsto per la raccolta differenziata.
ART. N°11 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1.Al fine di una minore raccolta e conferimento in discarica di rifiuti, il Comune favorisce il corretto compostaggio degli scarti vegetali e dei rifiuti organici domestici (erba, fiori, ramaglie, verdure, simili), mediante appositi impianti adatti a produrre il compost, con agevolazioni sulla tassa. .Agli utenti che ne facciano specifica denuncia, sarà applicata la quota-tariffa relativa al servizio per la raccolta e smaltimento della frazione secca e, se richiesto, del verde.
2.Per tale compostaggio devono essere utilizzati gli appositi contenitori (composter) che accelerano il processo, evitando fermentazioni e cattivi odori ed impediscono l’accesso agli animali, posizionati ad una distanza di almeno metri 3 dai confini. In alternativa, per coloro che dispongono di un ampio giardino è consentito l’utilizzo di: cassa di compostaggio cumulo o buca purché il sistema adottato rispetti una distanza di almeno 3 metri dai confini e comunque, metri 10 dai fabbricati limitrofi. In zone agricole, così come individuate dal PRGC, è inoltre consentito, nel rispetto dei vigenti
regolamenti comunali, l’uso di concimaie. L’utilizzo di tali sistemi nel medesimo sito, per più di 2 nuclei familiari, dovrà essere valutato di volta in volta.
3.L'Amministrazione Comunale, al fine di sensibilizzare la cittadinanza a tale iniziativa, può provvedere alla fornitura di appositi contenitori, a coloro che ne facciano specifica richiesta.
ART. N°12 - RECUPERO DI MATERIALE DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA
1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato in tutto il territorio comunale mediante:
a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati da valutare e sostenere di volta in volta;
b) l'eventuale distribuzione di recipienti (contenitori o sacchetti) per consentire agli utenti del servizio una prima cernita ( vetro, carta, ferrami e materiale in genere) dei rifiuti, da conferire al pubblico.
ART.N°13 – CONTENITORI E AREE ATTREZZATE
1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani vengono forniti dal comune, con modalità e frequenza variabili secondo le tipologie dei servizi erogati.
2. In strada Interna S. Giovanni di Livenza/via del Camol, si trova il Centro Comunale per la raccolta differenziata (piattaforma ecologica) presso la quale si trovano collocati contenitori e containers per varie tipologie di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (ingombranti, beni durevoli, olii, riciclabili,..). La gestione e la fruizione del Centro Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati avvengono nel rispetto dei disposti di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento.
CAPO III - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
TITOLO N° 4 - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI .
ART. N°14 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA
1.La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato in via continuativa.
ART.N°15 - SOGGETTI PASSIVI
1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi motivo non ne usufruisca.
2. Per i soggetti passivi è previsto il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. La tassa è dovuta dal proprietario dell'immobile nei casi di locazione a persone che risiedono o sono domiciliate nel comune per limitati periodi di tempo e nei casi di locazione di abitazioni arredate. Per questi casi, chiusure e discarichi saranno eseguiti per periodi superiori a tre mesi di inutilizzo, dalla fine dell’occupazione, salvo i casi di ritiro dell’abitazione dal mercato delle locazioni.
ART.N°16 - LOCALI TASSABILI
1.Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi
o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:
• tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc..) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc..) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc..) escluse le stalle, depositi ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
• tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
• tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo. Nel caso di banchi di vendita nell'area di mercato, si assume quale superficie tassabile quella occupata, misurata al perimetro esterno, del banco e dei propri accessori;
• tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio delle attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
• tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc..) dei collegi, istituiti di educazione privati, delle associazioni tecnico - economiche e delle collettività in genere;
• tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti e Associazioni di patronato, delle Istituzioni Sanitarie (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo a rifiuti speciali), delle caserme, stazioni, ecc…;
• tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc..) e alla lavorazione ed attività indicate, quando i rispettivi residui siano esclusivamente di tipo urbano o dichiarati assimilabili a quelli urbani.
ART.N°17 - AREE TASSABILI
1.Sono tassabili:
• tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
• tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori di carburante e dagli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc..) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
• le aree scoperte o parzialmente coperte utilizzate per attività sportive (punti di ristoro gradinate, aree di sosta e di accesso e simili), con l'esclusione delle superfici destinate od attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche.
• qualsiasi altra area attrezzata scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni.
ART.N°18 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI
1.Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 13, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini come allegata tabella a) ; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2.Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3.E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
ART.N°19 - LOCALI ED AREE POCO O NON UTILIZZATI
1.La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via continuativa purché siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento, se trattasi di locali per abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa per i locali e le aree destinati ad attività diverse soggette ad autorizzazione.
2.Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3.I locali (soffitte e simili) utilizzati parzialmente come deposito di materiali in disuso, alla rinfusa, con presenza sporadica dell'uomo, sono considerati imponibili per un terzo della superficie totale.
ART.N°20 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE
1.Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2.Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, ove i locali o aree siano promiscue, alle categorie di attività produttive di rifiuti speciali viene applicata una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui viene svolta l'attività, come di seguito riportato:
attività percentuale
a) lavorazioni del ferro, legno, altre materie prime (officine, falegnamerie, vetrerie, cantieri,
..... )
60%
b) lavorazioni o servizi a beni(officine del meccanico, carrozziere, idraulico, )
20%
c) servizi alle persone(locali del medico, odontoiatra, parrucchiere, )
10%
3.I locali di deposito o ricovero attrezzi o derrate agricole dato l'uso stagionale o la predisposizione a non produrre rifiuti urbani sono esclusi dal computo delle superfici tassabili.
4. Nel caso di attività che producano esclusivamente solo rifiuti speciali o provvedano in proprio al completo smaltimento dei rifiuti prodotti , individuate in zone omogenee o in siti singoli ma con elevate quantità di rifiuti , previo accertamento di un contratto di smaltimento, la tariffa applicata sarà limitata al solo recupero dei costi fissi, pertanto è fatto assoluto divieto, alle aziende interessate, di smaltire rifiuti nel servizio pubblico.
L’Ufficio Ambiente, determina le zone omogenee nonché i siti singoli delle aziende interessate.
ART.N°21 - DESTINAZIONE PROMISCUA
1.Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
ART.N°22 - AREE SCOPERTE
1.Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2.Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3.Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo .
ART.N°23 - DEDUZIONI
1.Nel caso di aree aperte al pubblico non vengono conteggiate le superfici adibite a mera funzione ornamentale di arredo urbano (aiuole, spazi verdi, fontane, ecc..).
ART.N°24 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI
1.Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per investimenti tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio.
A tal fine il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2.Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3.Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.
ART.N°25 - ESENZIONI
1.Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di seguito riportate:
1) i locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
2) agli edifici adibiti al culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto e i locali o aree utilizzati per usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
Ed in via del tutto eccezionale:
1) alle persone indigenti residenti nel Comune ed abitualmente assistite in forma continuativa dal Comune.
TITOLO N° 5 - TARIFFE
ART.N°26 – PIANO FINANZIARIO
1.Il Piano Finanziario costituisce lo strumento necessario per la determinazione delle tariffe; esso è un elaborato contabile sintetico che individua i costi e le relative entrate, sulla base dei dati preventivi e consuntivi, di prezzi e quantità.
2.La tariffa della tassa copre i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il raggiungimento della piena copertura sarà graduale.
3.Il minor introito derivante da abbuoni per arrotondamenti, importi non convenienti a riscuotere, insolvenze non recuperabili, discarichi o sgravi , è assorbito nel riequilibrio tariffario successivo. Lo stesso principio si applica per ogni differenza, attiva o passiva, qualsiasi ne sia la causa.
ART.N°27 - ANNUALITA'
1.La tassa è annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento. La tassa è dovuta anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente per motivi di forza maggiore.
2.Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie , l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
ART.N°28 – PROVVEDIMENTO TARIFFE
1.Le tariffe vengono deliberate dall’organo comunale competente in base al Piano Finanziario, entro i termini previsti dalla Legge. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate vigenti.
2.Le tariffe distinte per tipologia domestiche e non domestiche sono applicate alle varie categorie di utenza per le superfici dei locali ed aree occupate dagli stessi , sulla base di quanto dichiarato nella denuncia o accertato d’ufficio.
3.Le tariffe sono composte da una componente fissa , rilevabile dai costi fissi (di investimento e di gestione) e da una componente variabile, rilevabile dai costi variabili quali trattamento e smaltimento rifiuti. La tariffa sarà calcolata sulla base dei servizi erogati, in particolare sarà distinto il servizio raccolta frazione secca, considerato servizio di base, e il servizio di raccolta dell’umido. I dati variabili rilevati vengono assunti per la determinazione della tariffa.
4. Il calcolo delle tariffe utenze domestiche terrà conto del numero dei componenti il nucleo familiare con riferimento al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Variazioni al numero di componenti il nucleo, anche presunti, fatte durante l’anno, decorrono dall’anno successivo. Al fine di evitare la doppia imposizione , quando un residente esce dal nucleo famigliare per crearne uno nuovo in Sacile , si procede al discarico della persona uscente.
5. La commisurazione delle tariffe sarà fatta sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa determinato mediante rilevazioni sistematiche o a campione, in carenza di dati sarà applicato un sistema presuntivo con i coefficienti ministeriali. Nel caso di categorie che comprendono più categorie previste dal decreto, in mancanza di dati rilevati viene prevista la media dei coefficienti ministeriali.
6.Nelle zone omogenee così come individuate all’art. 20, possono essere erogati servizi specifici di raccolta di rifiuti assimilati agli urbani per i quali saranno applicate idonee tariffe.
7.Qualora si renda necessario effettuare servizi specifici di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, per determinati casi individuati dall’Ufficio Ambiente, si possono adottare tariffe particolari, commisurate alle sole superfici di produzione.
ART.N°29 – AGEVOLAZIONE DOMESTICA E PRESUNZIONE
1. Alle utenze domestiche può essere assicurata un’agevolazione tariffaria in una misura percentuale a carico delle utenze non domestiche.
2.Nel caso di utenze domestiche non residenti , si ipotizza una presenza media di n° 3 persone salvo diversamente accertato.
3.Nel caso di abitazioni tenute a disposizione (utilizzate anche in modo non continuativo per meno di 120 giorni) si ipotizza una utenza continua con 1 persona.
4.Per le utenze domestiche, limiti di svuotamenti minimi annui possono essere inseriti nella deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.
5.Al fine di alleviare il tributo alle utenze domestiche dovuto per grosse quantità di rifiuto secco non riciclabile, a nuclei familiari residenti nei quali risultino bambini di età compresa tra 0 e 2 anni e/o anziani o disabili affetti da incontinenza o bisognosi di cure particolari (esempio dialisi) comprovata da idonea documentazione, è concessa una riduzione di tributo così quantificata:
- bambini 0-2 anni abbuono annuo pari a n° 20 svuotamenti secco non riciclabile per 2 anni a partire dai nati nel 2008;
- anziani o disabili incontinenti abbuono annuo pari a n° 20 svuotamenti secco non riciclabile da conteggiare dall’anno della richiesta.
Anziani o disabili devono richiedere tale abbuono entro il 20 gennaio successivo all’anno di riferimento del tributo. Il Servizio Sociale valuterà le richieste e trasmetterà all’Ufficio Tributi un elenco di beneficiari.
6.Per le abitazioni non più occupate nei casi di ricoveri o decessi di persone sole, con utenze aperte e arredate, viene addebitata solo la quota tariffa delle superfici.
ART.N°30 - CLASSIFICAZIONE DEGLI USI
1.Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e la loro destinazione:
CATEGORIA 1^
1.1 Musei, archivi, biblioteche, gallerie, sedi di circoli od associazioni culturali politiche sportive ricreative, sale teatrali e cinematografiche, palestre, attività sportive in genere, parchi giochi, luna park, circhi, scuole di ballo;
1.2 Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
1.3 Depositi militari, pese pubbliche, distributori di carburante, impianti di lavaggio e similari, cabine telefoniche, stazioni ferroviarie o per autocorriere, autoparcheggi e parcheggi in genere;
CATEGORIA 2^
2.1 Locali ed aree adibiti a complessi commerciali all'ingrosso di beni non deperibili nonché aree ricreativo-turistiche;
2.2 Mostre in genere al coperto ed all'aperto (arredamento, autoveicoli, ecc.) noleggio di veicoli, comprese pertinenze ed accessori;
CATEGORIA 3^
3.1 Locali ed aree ad uso residenziale, comprese pertinenze ed accessori;
3.2 Locali ed aree adibite ad albergo, pensione, locanda affittacamere, residence, comprese pertinenze ed accessori;
3.3 Locali ed aree adibiti ad ospedale, istituto di ricovero e simili, collegi, caserme, convivenze in genere comprese pertinenze ed accessori;
CATEGORIA 4^
4.1 Locali ed aree ad uso uffici e studi professionali, commerciali, artistici, fotografici, agenzie di viaggi, comprese pertinenze ed accessori;
4.2 Locali ed aree ad uso ambulatorio medico, laboratorio di analisi, studi dentistici, comprese pertinenze ed accessori;
4.3 Locali ed aree ad uso banche, istituto di credito ed assicurativi, nonché attività terziarie e direzionali non comprese nelle altre categorie o sottocategorie;
CATEGORIA 5^
5.1 Locali ed aree adibiti ad attività di lavorazione dei metalli, del legno, del cemento, (falegnamerie, officine, settore edilizio), comprese pertinenze ed accessori;
5.2 Locali ed aree adibiti ad attività di riparazione e lavorazione beni, (officine meccaniche, carrozzerie, maglierie ed abbigliamento, tipografie, piccoli laboratori artigianali), comprese pertinenze ed accessori;
5.3 Locali ed aree adibiti ad attività di servizio quali istituti di bellezza, fisioterapie, lavanderie, saloni di barbieri e parrucchieri, comprese pertinenze ed accessori;
5.4 Locali ed aree adibiti a depositi e magazzini nonché di produzione industriale od agricola, comprese pertinenze ed accessori;
5.5 Locali ed aree adibiti a commercio al dettaglio di beni non deperibili, comprese pertinenze ed accessori;
CATEGORIA 6^
6.1 Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi quali bar, caffè, birrerie, pizzerie, trattorie, ristoranti, mense, agriturismo, gelaterie, comprese pertinenze ed accessori;
6.2 Locali ed aree adibiti al commercio di alimentari o di beni deperibili (alimentari, macellerie, fiorerie, pasticcerie, ecc.), comprese pertinenze ed accessori;
6.3 Locali ed aree adibiti a sale da ballo con annesso bar o ristorazione, negozi di frutta e verdura;
CATEGORIA 7^
7.1 Aree adibite a mercato – Commercio di beni non deperibili o di modeste quantità di rifiuto;
7.2 Aree adibite a mercato – Commercio di beni deperibili o di elevate quantità di rifiuto;
2. I locali dichiarati che non trovano collocazione nelle specifiche categorie vanno inseriti nella categoria prevalente riferita all'attività dichiarata.
3. Le utenze domestiche sono individuate nella categoria 3.1, tutte le altre sono utenze non domestiche.
ART.N°31 - DECORRENZA
1.La tassa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
2.Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
ART.N°32 - CESSAZIONE
1.La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassate, purché regolarmente denunciata e debitamente accertata, dà diritto ad abbuono proporzionale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
2.In caso di mancata denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
ART.N°33 - DENUNCIE
1.La denuncia di inizio utenza, redatta sugli appositi moduli a stampa all'uopo predisposti dal Comune, deve essere presentata dai contribuenti direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata con
r.r. oppure a mezzo fax, all' Ufficio Tributi del Comune, nei termini e con gli effetti di cui agli articoli seguenti:
ART.N°34 - TERMINI
1.La denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'uso dei locali, e comunque, senza sanzioni, entro il 20 gennaio successivo alla occupazione.
Comporta la tassazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso;
2.La denuncia di variazione deve essere presentata entro il 20 Gennaio successivo alla intervenuta variazione.
3.La rettifica ha effetto con il primo ruolo successivo alla variazione.
4.La denuncia di cessazione deve essere presentata entro il mese successivo il quale è avvenuta la cessazione.
ART.N°35 - ALTRE DENUNCIE
1.Non sono valide agli effetti degli articoli precedenti le denuncie anagrafiche prescritte dal Regolamento 2 dicembre 1929 n.2732; sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denuncie generiche presentate all'Ufficio Comunale imposte e tasse concernenti la cessazione di tutti i tributi comunali.
ART.N°36 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1.Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
2.La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento.
3.L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo previsto per la TOSAP o in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto.
ART.N°37 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO DATI
1.Il comune provvede all'azione di verifica della denunce ed accertamento mediante una continua e proficua collaborazione con gli uffici interessati.
2.Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
3.Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
4.Ai fini del controllo delle denuncie o della rilevazioni, l'Ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti, documenti, comprese planimetrie dei locali ed aree nonché rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici.
5.Il comune ha il potere di accedere, con personale autorizzato, nei locali ed aree private, ai soli fini della rilevazione delle superfici;
L'autorizzazione del sindaco può essere generica per i dipendenti preposti al servizio e la comunicazione alla verifica, da eseguirsi almeno 5 giorni prima, può essere omessa se c'è il consenso da parte dell'utente.
6.In caso di mancata collaborazione od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto dall'Ufficio Tributi in base a presunzioni semplici tenendo conto:
a) del numero di occupanti per le abitazioni;
b) della tipologia dei locali od aree;
c) d'ogni altro documento od atto rilevabile anche da altri uffici.
7.Accertamenti per il corretto uso del compostaggio domestico possono essere eseguiti senza i limiti di preavviso di cui al comma 5°.
ART.N°38 - RISCOSSIONE E RIMBORSI
1.Per la riscossione del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, nonché i rimborsi dovuti si fa riferimento alle disposizioni della vigente normativa in materia.
2.Le partite scartate dall’elaborazione del ruolo, per importi inferiori al minimo o altro motivo , possono essere riscosse anche in forma diretta.
TITOLO N. 6 - CONTENZIOSO - SANZIONI .
ART.N°39 - CONTENZIOSO
1.Contro gli atti di accertamento è ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo le disposizioni della vigenti normativa in materia.
ART.N°40 - SANZIONI
1.Per le seguenti infrazioni:
a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 18 comma 3°; si fa riferimento alle disposizioni della vigente normativa in materia.
2.Per le violazioni alle norme del presente regolamento:
a) al non corretto conferimento dei rifiuti, sia come modalità nel contenitore che per la qualità di rifiuto nella raccolta differenziata ovvero ai disposti dell’art. 10, comma 5, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00;
b) per tutte le altre forme di non corretto conferimento dei rifiuti, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00;
c) nel caso di accertato uso improprio del compostaggio domestico o difforme alle norme igienico- sanitarie, saranno attivati tutti i servizi (umido - verde) e sarà applicata una sanzione amministrativa pari a € 51,00.
E’ comunque, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
TITOLO N° 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART.N°41 - LOTTA ALL' EVASIONE
1.Per assicurare una efficace lotta all'evasione, al fine di ripartire in modo equo fra tutti gli utenti il carico tributario, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
a) Ufficio Tributi:
1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce e di qualsiasi atto rilevante ai fini della tassa, in apposita " cartella del contribuente ";
2) dovrà essere tenuto aggiornato l'archivio dei contribuenti.
b) Ufficio Tecnico:
1) dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione.
c) Ufficio Polizia e Commercio:
1) dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione, in occasione del rilascio di qualsiasi autorizzazione, e la gestione del tributo giornaliero.
d) Ufficio Anagrafe:
1) dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2.Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.
ART.N°42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
1.La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
ART.N°43 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
1.Copie del presente regolamento e del provvedimento che approva le tariffe saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2.Gli atti possono essere dati in visione su richiesta degli interessati.
ART.N°44 - NORME ABROGATE
1.Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti e con esso contrastanti.
2.per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione le Leggi Nazionali e Regionali nonché Regolamenti comunali.
TABELLA A) | N° CONDOMINI | % AUMENTO |
art. 18 | fino a 6 | 10 |
da 7 a 12 | 8 | |
da 13 a 17 | 6 | |
oltre a 17 | 4 |
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 113 del 12.12.2003 Modificato con deliberazione consiliare n° 9 del 2.02.2005 .
Modificato con deliberazione consiliare n° 55 del 26.07.2007 Modificato con deliberazione consiliare n° 11 del 17.02.2009 Modificato con deliberazione consiliare n° 15 del 15.02.2010 Modificato con deliberazione consiliare n° 15 del 07.04.2014 Modificato con deliberazione consiliare n° 59 del 30.09.2020
Allegato 1
(Al REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO E APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI)
Disciplina per la gestione e fruizione del Centro Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati
(riferimenti legislativi: art. 183, comma 1, lettera cc, del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i., Decreto Ministeriale 08 aprile 2008, Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 e s.m.i.)
Indice
1 - Finalità
2 - Requisiti generali del Centro di Raccolta
3 - Il Centro di Raccolta
4 - Definizioni
5 - Orari di apertura
6 - Rifiuti potenzialmente conferibili
7 - Rifiuti effettivamente conferibili
8 - Ammissione al conferimento e limitazioni
9 - Modalità di conferimento 10 - Obblighi degli Utenti
11 - Divieti agli utenti
12 - Gestione e responsabilità del servizio 13 - Operatori
14 - Cooperazione nella gestione 15 - Danni e risarcimenti
16 - Controllo del Comune 17 - Sanzioni
1 – Finalità
Il presente Allegato è parte sostanziale ed integrante del “Regolamento per il servizio e applicazione della tassa sui rifiuti” di seguito per brevità indicato come “REGOLAMENTO”, contiene le disposizioni per la corretta gestione del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti solidi urbani e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente: Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 e loro s.m.i recanti la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
I Centri di Raccolta sono strutture costituite da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani ed assimilati. Il centro di raccolta comunale è una struttura che rientra nel complesso dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del territorio comunale.
2 – Requisiti generali del Centro di Raccolta
Il Centro di Raccolta deve essere realizzato e condotto nel pieno rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel D.M. 08/04/2008 e s.m.i..
La realizzazione del Centro conformemente alle disposizioni di cui alla precitata normativa è approvata dal Comune territorialmente competente.
Il Centro di Raccolta costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale la cui gestione, essendo attività di pubblico interesse, deve essere condotta assicurando un’elevata protezione dell’ambiente e controlli a tal fine efficaci.
3 – Il Centro di Raccolta
Oggetto del presente Allegato al “REGOLAMENTO” è il Centro di Raccolta di via strada Interna San Giovanni di Livenza, situato nel comune di Sacile (PN) sui terreni distinti catastalmente al fg. 33 map. 287.
Detto Centro è di proprietà del comune di Sacile ed è dotato di idonea recinzione perimetrale. A sua volta l’area risulta suddivisa in due parti da una recinzione interna che delimita lo spazio destinato agli utenti da quello destinato alle attività del gestore, comprese quelle di raccolta.
L’area destinata alle attività del gestore potrà accogliere, ad integrazione e/o in alternativa all’area destinata agli utenti, anche la raccolta di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), nonché la raccolta di altri rifiuti appositamente individuati dal comune di Sacile. Al verificarsi di tali possibilità/necessità la raccolta verrà attivata in determinati giorni ed orari.
All’interno dell’area destinata al gestore trova collocazione anche un’area, distinta e recintata, destinata ad impianto per lo stoccaggio dei rifiuti da spazzamento stradale. Quest’ultima area, come previsto dalla normativa vigente, risulta regolarmente autorizzata dalla Provincia di Pordenone e l’accesso è consentito esclusivamente al gestore o suo incaricato per le necessarie operazioni di servizio. Detta area di stoccaggio, previa comunicazione alla Provincia e l’ottenimento dei necessari atti autorizzativi potrà ospitare anche i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale di altri comuni che, nel rispetto della normativa vigente, avranno stipulato con il Comune di Sacile un apposito accordo/convenzione.
4 – Definizioni
Per l’applicazione del presente Allegato, si specificano le seguenti definizioni:
a) centro o centro di raccolta: area presidiata e allestita per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani ed assimilati per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero e di trattamento a volte denominato anche Piattaforma Ecologica;
b) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene o che ne e' in possesso;
c) utenza domestica: nucleo famigliare che ha aperto una posizione contributiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Sacile il cui intestatario si può definire “contribuente di Sacile”;
d) utenza non domestica: operatore economico nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale e di servizio che ha aperto una posizione contributiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nel comune di Sacile e come tale si può definire “contribuente di Sacile”;
e) contribuente di Sacile: colui che è intestatario di una posizione contributiva e assolve al pagamento della prevista tassa rifiuti;
f) distributori AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): i soggetti di cui all’art. 1 del Dm 08/04/08 e s.m.i. ossia distributori e loro trasportatori, installatori e gestori dei centri di assistenza tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) da utenze domestiche, che per esigenze organizzative vengono suddivisi nelle categorie di cui ai successivi punti g) e h);
g) piccoli conferitori RAEE: i soggetti di cui alla precedente lettera f) che intendono conferire un quantitativo massimo giornaliero di RAEE fino a 200 kg, o comunque non oltre 4 pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;
h) grandi conferitori RAEE: i soggetti di cui alla precedente lettera f) che intendono conferire quantitativi giornalieri di RAEE superiori a 200 kg, o comunque oltre 4 pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi che abbiano provveduto a prenotare il conferimento;
i) personale operaio del comune di Sacile: il personale dipendente del comune di Sacile che svolge manutenzioni ordinarie e/o straordinarie su strutture e infrastrutture comunali;
j) altri soggetti diversi dai soggetti di cui alla precedente lettera d): associazioni, onlus, club, comitati o gruppi che comunque siano stati appositamente autorizzati dal comune di Sacile il quale preventivamente accerterà la sussistenza dei requisiti nel rispetto della normativa vigente, sollevando da qualsivoglia responsabilità il Gestore;
k) gestore o gestore del servizio pubblico: soggetto cui è affidata la gestione e manutenzione ordinaria del centro di raccolta e il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
l) operatore/i: sono operatori del centro di raccolta i soggetti incaricati dal gestore per la custodia/manutenzione del centro di raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;
m) utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche di cui alla lettera c) e utenze non domestiche di cui alla lettera d) che possono definirsi “contribuente/i di Sacile”, il personale operaio comunale di cui alla lettera i), gli altri soggetti di cui alla lettera
j) appositamente autorizzati dal comune, i piccoli e grandi conferitori di RAEE di cui alle precedenti lettere g) e h) qualora la raccolta sia stata attivata, nonché il gestore o gestore del servizio pubblico di cui alla lettera k);
5 – Orari di apertura
Per l’accesso al Centro di Raccolta è previsto un orario di apertura in giornate prestabilite che, nel rispetto della sostenibilità ed economicità del servizio, sarà funzionale alle esigenze delle utenze; Per la raccolta dei RAEE, dei rifiuti provenienti dalle attività del personale operaio del comune di Sacile e dei rifiuti provenienti dagli altri soggetti di cui al precedente punto 4 lettera j), potranno essere stabiliti, anche di volta in volta, appositi giorni e/o orari di apertura dedicati.
Orari e giornate di apertura del centro, anche in forma straordinaria, sono decise dai competenti organi comunali.
L’orario di apertura e le modifiche allo stesso verranno di volta in volta resi noti dal gestore mediante apposito cartello apposto in loco e con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.
Non è ammesso il conferimento e tanto meno l’accesso al Centro di Raccolta al di fuori dei giorni e orari di apertura fatta eccezione per i disposti di cui al successivo punto 8.
Il Gestore può limitare o deferire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti previo accordo con il Comune ed adeguata informazione all’utenza.
6 – Rifiuti potenzialmente conferibili
L’elenco dei rifiuti potenzialmente conferibili è quello di cui al D.M. 8 aprile 2008 e D.M. 13 maggio 2009:
TIPOLOGIA | CER | |
(1) | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* (provenienti da utenze domestiche) | 08.03.18 |
1 | Imballaggi in carta e cartone | 15.01.01 |
2 | Imballaggi in plastica | 15.01.02 |
3 | Imballaggi in legno | 15.01.03 |
4 | Imballaggi in metallo | 15.01.04 |
(1) | Imballaggi in materiali compostabili | 15.01.05 |
5 | Imballaggi in materiali misti | 15.01.06 |
6 | imballaggi in vetro | 15.01.07 |
(1) | Imballaggi in materia tessile | 15.01.09 |
7 | Contenitori T/FC | 15.01.10* 15.01.11* |
(1) | Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) | 16.01.03 |
(1) | Filtri olio | 16.01.07* |
(1) | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) | 16.02.16 |
(1) | Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) | 16.05.04* 16.05.05 |
(1) | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti dal conduttore della civile abitazione) | 17.01.07 |
(1) | Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti dal conduttore della civile abitazione) | 17.09.04 |
8 | Rifiuti di carta e cartone | 20.01.01 |
9 | Rifiuti in vetro | 20.01.02 |
10 | Frazione organica umida | 20.01.08 20.03.02 |
11 | Abiti e prodotti tessili | 20.01.10 20.01.11 |
12 | Solventi | 20.01.13* |
13 | Acidi | 20.01.14* |
14 | Sostanze alcaline | 20.01.15* |
15 | Prodotti fotochimica | 20.01.17* |
16 | Pesticidi | 20.01.19* |
17 | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 20.01.21 |
18 | Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche | 20.01.23* 20.01.35* 20.01.36 |
19 | Oli e grassi commestibili | 20.01.25 |
20 | Oli diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti | 20.01.26* |
21 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine | 20.01.27* 20.01.28 |
22 | Detergenti contenenti sostanze pericolose | 20.01.29* |
23 | Detergenti diversi da quelli al punto precedente | 20.01.30 |
24 | Farmaci | 20.01.31* 20.01.32 |
25 (1) | Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03* al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche | 20.01.33* |
(1) | Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33* | 20.01.34 |
26 | Rifiuti legnosi | 20.01.37* 20.01.38 |
27 | Rifiuti plastici | 20.01.39 |
28 | Rifiuti metallici | 20.01.40 |
(1) | Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) | 20.01.41 |
29 | Sfalci e potature | 20.02.01 |
(1) | Terra e roccia | 20.02.02 |
(1) | Altri rifiuti non biodegradabili | 20.02.03 |
30 | Ingombranti | 20.03.07 |
31 | Cartucce toner esaurite | 20.03.99 |
32 | Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all’art. 195, comma 2 lettera e, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. |
(1) voce introdotta o modificata dal D.M. 13 maggio 2009
* indica rifiuto pericoloso
Il sopra riportato elenco si intende automaticamente modificato o aggiornato a seguito dell’entrata in vigore di relative nuove norme.
7 – Rifiuti effettivamente conferibili
L’elenco dei rifiuti di cui al precedente punto 6 viene esposto in apposito cartello all’ingresso del Centro di Raccolta e nello stesso saranno evidenziati i rifiuti effettivamente conferibili, cioè quelli per cui la raccolta è stata attivata.
Non è ammesso il conferimento di rifiuti per i quali la relativa raccolta differenziata non sia stata attivata.
Fanno eccezione le raccolte effettuate dal gestore che potrà conferire tutte le tipologie di rifiuti previste dal precedente punto 6 purché abbia posizionato, all’interno dell’area dedicata alle proprie attività, l’apposito contenitore.
Il gestore avrà cura di porre su ogni contenitore/scarrabile/navetta/cesta ecc. collocato a servizio dell’utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzi la tipologia di rifiuto conferibile e relativo Codice Europeo Rifiuti.
8 – Ammissione al conferimento e limitazioni
Sono autorizzati ad accedere al Centro di Raccolta ed a conferire i rifiuti:
le utenze domestiche e le utenze non domestiche che possono definirsi “contribuente di Sacile”;
il personale operaio del comune di Sacile;
i soggetti di cui al precedente punto 4, lettera j) del presente Allegato, solo se in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune di Sacile;
sono inoltre ammessi, così come previsto dall’art. 1 del Dm 08/04/08 e s.m.i., i rifiuti urbani ed assimilati prodotti rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche conferiti in maniera differenziata all’interno del centro di raccolta anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche ossia i distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sempre che la raccolta sia stata attivata.
Le utenze domestiche al momento dell’ingresso sono tenute ad esibire una tessera di identificazione, ovvero la tessera sanitaria elettronica – carta regionale dei servizi -. Nel caso tale tessera non riscontri il nominativo dell’utente, l’operatore deve verificare manualmente i dati dell’utente, nel sistema di controllo.
E’ concessa deroga a coloro che sono momentaneamente privi (tessera persa o smagnetizzata) o non ancora in possesso della tessera sanitaria oppure non sono residenti nel comune di Sacile purché presentino l’apposita autocertificazione che attesti il luogo di provenienza dei rifiuti e il nominativo del “contribuente di Sacile”. La certificazione debitamente compilata, sarà raccolta dal gestore che avrà cura di trasmetterla al Comune. Tale autocertificazione é disponibile direttamente presso il Centro di Raccolta, presso gli uffici comunali oppure é scaricabile dal sito internet www.comune.sacile.pn.it;
Le utenze domestiche sono soggette alle seguenti limitazioni giornaliere di conferimento:
n. 5 metri cubi di sfalci/ramaglie. Quantitativi maggiori potranno essere conferiti previo prenotazione e accordo con il gestore
n. 4 copertoni
n. 1 metro cubo di inerti.
Le utenze non domestiche al momento dell’ingresso sono tenute ad esibire un documento che consenta l’identificazione e attesti lo stato di “contribuente di Sacile”. (es. copia cartella esattoriale) Il gestore, per quanto attiene le utenze NON domestiche è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi dalla normativa vigente e all’art. 3 del “Regolamento”.
Alle predette modalità di accesso e limitazioni, qualora la relativa raccolta sia stata attivata, fanno eccezione i Distributori di AEE, che per esigenze organizzative vengono distinti in piccoli e grandi conferitori RAEE, per i quali valgono le seguenti limitazioni e modalità:
piccoli conferitori RAEE: un quantitativo massimo giornaliero di RAEE fino a 200 kg, o comunque non oltre 4 pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi, purché, ai fini dell’accesso, in possesso della necessaria documentazione prevista dalla vigente normativa di settore;
grandi conferitori RAEE: quantitativi giornalieri di RAEE superiori a 200 kg, o comunque oltre 4 pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi purché, ai fini dell’accesso, abbiano provveduto a prenotare il conferimento e siano in possesso della necessaria documentazione prevista dalla vigente normativa di settore.
Per l’accesso del personale operaio del Comune di Sacile come pure per gli altri soggetti di cui all’art. 4, lettera j) del presente allegato, potranno essere stabiliti, anche di volta in volta, appositi giorni ed orari di apertura dedicati.
Il gestore, nell’area dedicata alle proprie attività, potrà accedere per i conferimenti a seconda delle necessità di servizio e senza limitazioni di giorni ed orari, mentre nella parte aperta all’utenza dovrà svolgere le operazioni di carico/scarico, vuotamento o posa dei contenitori e manutenzioni varie esclusivamente al di fuori degli orari di apertura al pubblico.
L’accesso all’interno del Centro di Raccolta deve avvenire nel rispetto dell’apposita segnaletica stradale e di indicazione ed è regolato dal gestore del centro di raccolta al fine di non creare eccessivo affollamento e per un corretto controllo delle operazioni di conferimento.
9 – Modalità di conferimento
L’utente è tenuto a conferire i rifiuti già suddivisi, per quanto possibile, per frazioni merceologiche omogenee, a consentire agli operatori l’ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dall’utente previo assenso del personale preposto alla sorveglianza del centro che è tenuto, se del caso, ad accompagnare, assistere e coadiuvare l’utente nell’operazione.
L’utente deve collocare i rifiuti negli appositi contenitori dedicati avendo cura di verificare la natura merceologica omogenea corretta, in modo ordinato e avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
10 – Obblighi degli Utenti
Gli utenti sono obbligati a:
a. trattenersi all’interno del Centro di Raccolta solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti, evitando di girovagare e/o comunque effettuare spostamenti inutili;
b. rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dagli operatori preposti al controllo e a quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
c. porre la massima attenzione ai mezzi in manovra nonché rispettare la segnaletica stradale e di sicurezza;
d. rispettare tutte le norme del presente Allegato del “Regolamento” nonché le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori;
e. mostrare, al momento dell’accesso, un documento identificazione (vedi precedente punto 8) agli operatori del Centro di Raccolta;
f. accedere all’area nel rispetto della segnaletica stradale, di indicazione e cartellonistica;
g. effettuare preliminarmente (presso la propria abitazione e comunque prima dell’accesso al centro di raccolta) la differenziazione dei rifiuti da conferire;
h. conferire i rifiuti negli appositi contenitori o spazi indicati;
i. raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di conferimento.
11 – Divieti agli utenti
Presso il Centro di Raccolta è vietato:
a. l’accesso e il conferimento di rifiuti da parte di soggetti non aventi diritto;
b. accedere con orari e/o modalità diverse da quelle prescritte nel presente Allegato;
c. conferire o depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nel presente Allegato;
d. conferire rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte o senza ottemperare agli obblighi imposti dal presente Allegato;
e. rovistare nei contenitori e tra i rifiuti;
f. disassemblare e/o manomettere i rifiuti;
g. asportare o trasportare all’esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto o parti di esso;
h. conferire rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
i. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere
12 – Gestione e responsabilità del servizio
Il Comune di Sacile è proprietario del Centro di Raccolta;
Il gestore assicura il corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso nel rispetto della normativa vigente, svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni ed informazioni agli operatori addetti.
Il gestore è tenuto a:
a. operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, decoro e di fruibilità da parte dei soggetti conferitori;
b. rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai specifici contenitori;
c. rimuovere e depositare correttamente i rifiuti presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli appositi spazi o contenitori dedicati;
d. evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli conferitori sia del personale adibito a fornire il servizio;
e. salvaguardare l’ambiente;
f. eseguire e rispettare le disposizioni del D.M. 08 aprile 2008 come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e le altre norme applicabili all’attività di gestione;
g. provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro di raccolta con le modalità e nei termini previsti dal contratto di servizio;
h. mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica sia orizzontale che verticale;
i. gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
j. provvedere, al termine dell’orario di apertura al pubblico, alla chiusura del centro e delle strutture e container/contenitori dotati di lucchetto e/o serratura nonché provvedere alla copertura dei container/contenitori che per normativa devono risultare coperti;
k. rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
13 – Operatori
Gli operatori del Centro di Raccolta sono sempre tenuti a mantenere, nei confronti degli utenti un comportamento etico professionale corretto, collaborativo e dialogante nei confronti degli stessi in particolare con quelli che dovessero trovarsi in condizione di necessità/difficoltà rispetto alla tipologia del rifiuto portato in conferimento, devono altresì dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti e devono garantire l’osservanza di tutte le norme previste dal presente Allegato e pertanto hanno la facoltà di:
a. chiedere a chiunque abbia intenzione di conferire rifiuti presso il centro di raccolta il documento di identità o codice fiscale in modo da verificarne i requisiti per l’accesso;
b. registrare, anche a mezzo strumenti informatici, le generalità e la targa del mezzo dell’utente che accede al Centro, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e di controllo;
c. verificare visivamente la conformità delle tipologie di rifiuti da conferire;
d. negare l’accesso allo scarico per rifiuti non compresi nell’elenco dei rifiuti ammessi nel centro e/o conferiti in modo indifferenziato o comunque difforme al presente Allegato;
e. controllare che il conferimento dei rifiuti avvenga in modo corretto in base alla tipologia;
f. segnalare tempestivamente eventuali infrazioni o inosservanze al presente Allegato direttamente al Comune e per casi gravi anche direttamente alle Forze dell’Ordine.
14 –Cooperazione nella gestione
Il Gestore e il relativo personale addetto, ciascuno per la rispettiva competenza, è tenuto a:
a. segnalare tempestivamente al locale Comando di Polizia Municipale eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e ad informare gli uffici Comunali competenti circa ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro;
b. provvedere alla rimozione dei rifiuti abusivamente scaricati all’interno, all’esterno e nelle immediate vicinanze del Centro di Raccolta avendo preventivamente cura, se del caso, di allertare il Comando di Polizia Municipale ai fini delle verifiche finalizzate all’individuazione dei trasgressori;
c. formulare apposita denuncia direttamente alle Forze dell’Ordine per eventuali intrusioni, anche da parte di ignoti, nel Centro di Raccolta dando informazione ai competenti uffici Comunali circa gli eventuali danni arrecati;
d. trasmettere al Comune eventuali reclami espressi dagli utenti conferenti;
e. fornire al Comune tutte le informazioni e dati necessari per la presentazione della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. nonché, se richiesti, i dati relativi all’affluenza degli utenti completi delle relative tipologie di rifiuti conferiti.
15 – Danni e risarcimenti
L’utente è responsabile dei danni arrecati nell’utilizzo del Centro di Raccolta ed è tenuto conseguentemente al risarcimento, provvedendo a darne urgentemente comunicazione al Comune, anche tramite il Gestore.
Qualora all’interno del centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal personale di controllo o previste nel presente Allegato, la responsabilità è direttamente imputabile al predetto soggetto, ritenendo in tal modo sollevato Gestore e Comune da ogni responsabilità.
Il gestore per danni causati a seguito della propria attività è tenuto a darne tempestiva informazione al Comune provvedendo altresì ai necessari ripristini a propria cura e spese.
Eventuali danni alle strutture e attrezzature, riscontrati dai tecnici comunali e non segnalati tempestivamente e comunque entro 72 ore dal verificarsi dell’evento da parte del gestore in forma scritta (sufficiente e-mail), saranno imputati al gestore stesso che dovrà provvedere al ripristino a propria cura e spese.
16 –Controllo del Comune
Il personale degli uffici comunali competenti esegue i necessari controlli ed accertamenti e per tale scopo ha, in qualsiasi momento, libero accesso al Centro di Raccolta.
Sono fatte salve le competenze del locale Comando di Polizia Municipale e in genere delle forze dell’ordine, in materia di verifica del rispetto delle normative applicabili, anche avvalendosi dei sistemi di telecamere di controllo installate presso il centro di raccolta.
17 – Sanzioni
Per la violazione dei disposti del presente Allegato, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2 lettera a) dell’art. 40 del “REGOLAMENTO”.
Dette violazioni possono essere documentate/rilevate anche attraverso l’ausilio del sistema di telecamere di controllo installato presso il Centro di Raccolta.
L’applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune o di terzi al risarcimento degli eventuali danni stessi subiti.
Il personale preposto alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Allegato e a segnalare eventuali infrazioni al locale comando di Polizia Municipale e alle altre autorità competenti per legge in materia di tutela e vigilanza ambientale.