CONVENZIONE TRA
1
IL DIPARTIMENTO/CENTRO DI ……………………………..
IL DIPARTIMENTO/CENTRO DI ……………………………..
IL DIPARTIMENTO/CENTRO DI ……………………………..
E
L’ENTE ………………………..
L’ENTE ………………………..
L’ENTE ………………………..
PER L’ISTITUZIONE DEL LABORATORIO CONGIUNTO DI RICERCA
“………………………………………………………………”
PREMESSO CHE
• Intervengono (cassare o aggiungere a seconda del numero di soggetti):
il Dipartimento/Centro di ………………………………….. dell’Università degli Studi di Firenze, di seguito denominato “Dipartimento Referente” C.F. e P. IVA 01279680480 con sede in ………………………………., legalmente rappresentato dal Prof. ……………………………… nato a ………………………..
il , in qualità di Direttore del Dipartimento,
il Dipartimento/Centro di ………………………………….. dell’Università degli Studi di Firenze, come Dipartimento/Centro di ricerca aderente, C.F. e P. IVA 01279680480 con sede in ………………………………., legalmente rappresentato dal Prof. ……………………………… nato a ………………………..
il , in qualità di Direttore del Dipartimento,
il Dipartimento/Centro di ………………………………….. dell’Università degli Studi di Firenze, come Dipartimento/Centro di ricerca aderente, C.F. e P. IVA 01279680480 con sede in ………………………………., legalmente rappresentato dal Prof. ……………………………… nato a ………………………..
il , in qualità di Direttore del Dipartimento,
L’Ente/Società/ ,
C.F/P. IVA ……………………….. con sede legale in ………………………………
via ……………………………. legalmente rappresentato dal ………………………….
L’Ente/Società/ ,
C.F/P. IVA ……………………….. con sede legale in ………………………………
via ……………………………. legalmente rappresentato dal ………………………….
1 Il Laboratorio congiunto può essere istituito fra un solo Dipartimento o Centro di ricerca dell’Università di Firenze e un solo Ente esterno (privato o pubblico) oppure fra una pluralità di ambedue i tipi di soggetti. Nel caso di pluralità di Dipartimenti/Centri occorre identificare il Dipartimento/Centro referente.
• L’Università degli Studi di Firenze ha emanato con Decreto Rettorale n. 60231
(433) del 11/04/2018 il Regolamento per i Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni - che stabilisce norme di riferimento per la creazione di Laboratori di ricerca congiunti.
• La Commissione Laboratori Congiunti e Conto terzi, nella seduta del ,
ha valutato positivamente l’istituzione del Laboratorio Congiunto proposto.
• Il Consiglio di Dipartimento di ………………….., nella seduta del
…………………… ha deliberato l’istituzione del Laboratorio congiunto di ricerca denominato “… ”
• La delibera di istituzione del Laboratorio Congiunto è stata trasmessa dall’Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico- CsaVRI agli altri Dipartimenti dell’Università degli Studi di Firenze con lettera prot…… del
………………..
• I Dipartimenti dell’Università degli Studi di Firenze non hanno formulato osservazioni entro i 30 giorni dalla data di trasmissione della lettera di cui sopra
• In conformità al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è stata inviata in data ………….. la bozza della presente convenzione al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Costituzione
Il Dipartimento (Dipartimento referente) rappresentato dal Direttore, Prof……..
Il Dipartimento (Dipartimento partecipante) rappresentato dal Direttore, Prof……..
Il Dipartimento (Dipartimento partecipante) rappresentato dal Direttore, Prof……..
L’Ente/Società/ ,
L’Ente/Società/ ,
L’Ente/Società/ ,
(Indicare la sede operativa di contatto della società con l’Università degli Studi di Firenze).
costituiscono in conformità al Regolamento per i Laboratori di ricerca Università –
Soggetti esterni dell’Università degli Studi di Firenze
il Laboratorio congiunto di ricerca “… ”
denominato di seguito “Laboratorio”.
Art. 2 – Obiettivi e Finalità
In conformità alla delibera istitutiva, il Laboratorio sviluppa le proprie attività attraverso:
a) progetti di ricerca e sviluppo di comune interesse.
(cassare quella che non interessa fra le attività previste ai punti b) c) e d) )
b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati su interesse del soggetto esterno;
c) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi;
d) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo di cui ai punti precedenti.
Art. 3 – Tematica di Ricerca
In conformità alla delibera istitutiva, il Laboratorio intende realizzare la seguente tematica di ricerca:
(Descrivere la tematica di ricerca e sviluppo di interesse comune)
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
(eventuale se è stato prevista l’opzione art.2 - c)
Articolo 4 - Progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi
La presente convenzione rappresenta l'accordo di partenariato che regola i diritti e gli obblighi dei partner che partecipano alla ricerca, previsto all’art.5 del “Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”.
La convenzione conto terzi deve essere stipulata fra il committente, il Dipartimento
………………..e l’ente/società………………….
La fattura sarà poi emessa al Committente sia da parte del Dipartimento …………….
che da parte dell’ente/società …………………, ognuno per il corrispettivo stabilito in convenzione.
(Esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni di affidamento diretto nei confronti del partner del laboratorio congiunto (ad esempio, in presenza di brevetto per invenzione industriale, brevetto per modelli di utilità, informazioni aziendali riservate di titolarità UNIFI e il Partner del Laboratorio contiene al suo interno uno o più inventori del trovato brevettato ovvero i depositari del segreto industriale), la convenzione potrà essere stipulata fra il committente e il Dipartimento che trasferirà la parte del corrispettivo spettante al partner del laboratorio congiunto. In questo caso al corrispettivo fatturato dal Dipartimento al Committente, per la parte di corrispettivo che spetta al Partner del Laboratorio congiunto, non si applicherà il prelievo a favore dei Fondi di Ateneo.)
Articolo 5 - Attività sviluppate dal soggetto esterno su commesse di ricerca acquisite in proprio
Nel caso in cui l’Ente/Società acquisisca in proprio una commessa
da parte di un soggetto terzo e necessiti di utilizzare i locali e le attrezzature presenti all’interno del Laboratorio Congiunto, dovrà essere sottoscritta, prima dell’avvio delle attività presso il laboratorio, apposita convenzione tra il Dipartimento
………………….e l’Ente/Società ……………………. in cui sia definito il corrispettivo che questi dovrà corrispondere al Dipartimento per l’impiego di tali risorse1. Per l’incasso del corrispettivo, il Dipartimento emetterà fattura all’Ente/Società
…………………….
Art. 6 - Responsabile scientifico
2
Il Responsabile scientifico del Laboratorio è il Prof./Dott. ………………………., del Dipartimento di , il quale risponderà del funzionamento
del Laboratorio stesso, coordinerà e gestirà le attività della struttura secondo le finalità e le modalità previste nella delibera istitutiva nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo.
È compito del Responsabile scientifico definire, in accordo con la Società e i ricercatori che partecipano alle attività del Laboratorio, le tematiche, gli obiettivi e finalità come identificate negli artt. 2 e 3 del presente atto.
E’ compito del Responsabile scientifico individuare opportunità di finanziamento e attivarsi per la loro acquisizione.
Il Responsabile Scientifico ha dichiarato di trovarsi in assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con il/i partner esterno in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze, in particolare all’art.4 co.2, come da apposita dichiarazione rilasciata.
Art. 7 - Sicurezza sul lavoro
CASO A (nel caso in cui la sede del laboratorio sia esclusivamente presso i locali del Dipartimento)
Ai fini della normativa sulla sicurezza ed in particolare a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, il Direttore pro- tempore del Dipartimento è individuato come Dirigente ai fini della sicurezza (art. 1, comma 1, lettera b) ed il Responsabile scientifico del Laboratorio come Responsabile delle Attività Didattiche e di Ricerca (art. 1, comma 1, lettera b).
CASO B (nel caso in cui le sedi del laboratorio siano dislocate presso più Dipartimenti)
Nel caso in cui due o più Dipartimenti prendano parte al Laboratorio Congiunto, le responsabilità in materia di salute e sicurezza saranno in capo al Direttore del Dipartimento che in quel momento accoglie le attività del laboratorio stesso.
CASO C (nel caso in cui la sede del laboratorio sia esclusivamente presso i locali del Partner esterno)
Ai fini della normativa sulla sicurezza, le figure di responsabilità sono individuate mediante l’organigramma aziendale della sicurezza allegato, da dove si evince il datore del lavoro, il dirigente ai fini della sicurezza e l’eventuale preposto.
CASO D (nel caso in cui la sede del laboratorio sia presso i locali del Dipartimento/i che presso i locali dei/dei partner esterno/i)
Ai fini della normativa sulla sicurezza ed in particolare a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, per tutte le attività svolte presso le sedi universitarie, il Direttore pro-tempore del Dipartimento è individuato come Dirigente ai fini della sicurezza (art. 1, comma 1, lettera b) ed il Responsabile scientifico del Laboratorio, come Responsabile delle Attività Didattiche e di Ricerca (art. 1, comma 1, lettera b).
2 Nel caso in cui il Laboratorio Congiunto sia costituito con una Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze, il rappresentante legale della Spin-off non può essere anche responsabile scientifico del Laboratorio congiunto.
Per tutte le attività svolte presso il partner esterno (ragione sociale) ……. ai fini della normativa sulla sicurezza, le figure di responsabilità sono individuate mediante l’organigramma aziendale della sicurezza allegato, da dove si evince il datore del lavoro e il dirigente ai fini della sicurezza e l’eventuale preposto.
Le parti si impegnano qualora le attività vengano svolte presso le proprie sedi a fornire ai lavoratori dipendenti di tutte le Parti o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le Parti garantiscono la conformità di tutte le attrezzature e i macchinari di proprietà e si impegnano a garantire specifico addestramento del personale chiamato ad utilizzarle indipendentemente dalla struttura di afferenza.
L'accesso ai locali è subordinato ad un'adeguata informazione del personale riguardo ai rischi per la salute e la sicurezza a cui possa essere esposto nel corso di tali attività, alla conoscenza delle procedure di emergenza, ai rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, ai regolamenti interni dell’Ente, secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.
Il personale esterno dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione concernente l’avvenuta informazione di cui al paragrafo precedente.
Tale personale dovrà essere preventivamente formato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 2011 dal rispettivo datore di lavoro.
L’eventuale formazione specifica sui rischi aggiuntivi dovuti alle attività di cui al presente atto, sarà demandata al datore di lavoro della sede presso cui si svolgono tali attività.
Inoltre, la sorveglianza sanitaria del lavoratore qualora risultante necessaria dal Documento Valutazione dei rischi (DVR) rimane in capo al datore di lavoro dell’azienda in cui il lavoratore è dipendente.
Di tale certificazione e di quella relativa alla formazione sarà valutata la coerenza e la validità da parte del datore di lavoro dei soggetti partner o suoi delegati.
Art. 8 - Composizione
Per il Dipartimento ………………………. (Referente) partecipano alle attività del Laboratorio:
(nome e cognome)
Per il Dipartimento (Partecipante) partecipano alle attività del Laboratorio:
(nome e cognome)
Per il Dipartimento (Partecipante) partecipano alle attività del Laboratorio:
(nome e cognome)
I partecipanti dell’Università di Firenze hanno dichiarato in fase di approvazione della costituzione del Laboratorio Congiunto, o al momento del loro inserimento se successivo alla costituzione, di trovarsi in assenza di conflitti di interessi, anche
potenziali, con il/i partner esterno in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze, in particolare all’art.4 co.2.
Per l’Ente/Società partecipano alle attività del Laboratorio:
(nome e cognome)
………………………………………………………. :
Eventuali ulteriori richieste di adesione saranno prese in esame dal Responsabile scientifico che potrà ammettere il richiedente solo previa approvazione dei soggetti già aderenti.
I soggetti che operano in via continuativa all’interno del Laboratorio devono avere copertura assicurativa (Infortuni e RCT). 3
Art. 9 - Sede del laboratorio e gestione amministrativa
Il Laboratorio svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di
…………………………...
Il Laboratorio potrà ospitare la sede operativa di , solo ai fini della
realizzazione delle attività di ricerca del presente progetto e solo per la durata dello stesso.
(ovvero) Il Laboratorio svolgerà la propria attività presso i locali del partner esterno, siti in ………………………………………………
Il Dipartimento …………………. si farà carico della gestione amministrativa del Laboratorio.
3 Possibilità di inserire la seguente clausola:
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Il responsabile delle attività di e il soggetto di vertice della Società o suo delegato dovranno verificare eventuali presenze di rischi da interferenze fra i lavori di entrambe le parti nell’esecuzione delle attività e, in caso di sussistenza dei predetti rischi, le attività che prevedono dette interferenze potranno avere inizio solo successivamente all’elaborazione di un unico documento di valutazione degli stessi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Ciascuna parte si farà carico, anche attraverso appositi strumenti assicurativi volontari e/o obbligatori, degli eventuali infortuni in itinere che dovessero colpire il proprio rispettivo personale. Analoga copertura assicurativa sarà presa da ciascuna parte per i rispettivi dipendenti e/o collaborati e/o studenti per ipotesi di responsabilità civile derivante dall’esecuzione degli spostamenti, anche per responsabilità oggettiva.
Art. 10 – Attrezzature servizi e locali
4
Le attrezzature a disposizione del laboratorio saranno:
Attrezzature fornite dal Dipartimento |
Attrezzature fornite dall’Ente/Società |
Art. 11 - Risorse finanziarie
Per l’apertura e il mantenimento ordinario del Laboratorio la previsione di spesa annuale per spese generali di funzionamento e manutenzione ordinaria del Laboratorio è di € ………………….lordi di cui € …………………. a carico di e
€………………………..a carico di ).
La somma assegnata al Laboratorio deve essere versata entro il di ogni anno.
Il pagamento verrà effettuato in conformità a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (DL n. 76 del 16/07/2020) esclusivamente attraverso l’utilizzo del Sistema PagoPA (per pagamenti da privati) o sul Conto Tesoreria n. 0036739 (per pagamenti da altre xxx.xx in regime di tesoreria) a favore dell’Università di Firenze – Dipartimento (o altra unità amministrativa) .......................... (Cod. U.A ).
Ogni pagamento sarà identificato univocamente dal codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento), generato in sede di creazione della fattura e notificato al Committente tramite un Avviso di Pagamento contenente anche il Codice Avviso di Pagamento, il Codice QR e il Codice Interbancario (circuito CBILL: AAB1Y) che consentono di effettuare il pagamento.
Per i versamenti da eseguire a norma del presente accordo, la Società si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010 e L. 217/2010.
Art. 12 – Obbligazioni
E’ esclusa qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, a carico dell’Università e di
…………………. in caso di parziale/totale, incompleto e/o inesatto adempimento rispetto alle attività progettate e svolte nell’ambito del Laboratorio, ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente atto.
Art. 13 - Durata
Il Laboratorio è istituito per la durata di 3 anni a decorrere dalla stipula del presente atto, eventualmente rinnovabile con atto formale tra le parti.
4 Devono corrispondere alla delibera del Dipartimento, redatta in conformità all’art. 1 c. 3 del Regolamento Laboratori Università-Soggetti esterni.
La possibilità di rinnovo di un laboratorio congiunto è condizionata dall’esito positivo dei monitoraggi annuali di cui all’articolo 9 del Regolamento Laboratori Università- Soggetti esterni. A fronte di esito positivo, il Responsabile Scientifico può procedere al rinnovo del Laboratorio con scambio di lettere firmate dai responsabili di tutte le parti contraenti, oppure con nuova stipula di convenzione fra le parti. Il Responsabile scientifico deve inviare al Presidente di CsaVRI la nuova convenzione o la comunicazione dell’avvenuto rinnovo.
Art. 14 - Proprietà intellettuale e riservatezza
Le Parti si obbligano, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni scambiate per tutta la durata della presente convenzione e delle attività del Laboratorio, e per un successivo periodo di 3 (tre) anni. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni fornite da ciascuna Parte (o da terzi per conto di ciascuna Parte) all’altra Parte sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, qualificate come “Informazioni Aziendali”, hanno valore in quanto segrete, e sono di natura strettamente confidenziale, anche alla luce delle ragionevoli misure di tutela adottate in tal senso, e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98 e 99 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, e ai sensi dell’art. 623 c.p. oltre alle ulteriori norme in materia di segreto, e come tali vengono concesse e sono ricevute. Tale obbligo di segretezza non si applicherà a informazioni: (i) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; (ii) che la Parte ricevente potrà dimostrare che erano già in suo possesso e/o da essa conosciute prima della ricezione da parte dell'altra Parte; (iii) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza, e purché quest'ultima avesse il diritto di rivelarle liberamente; (iv) che ciascuna parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento legale.
Ogni Parte rimane unica proprietaria delle conoscenze tecniche e delle procedure, coperte da diritti di privativa industriale/intellettuale (“IPR”) o meno, che la stessa dimostri di possedere precedentemente all’entrata in vigore della presente convenzione, o che la stessa possiede al di fuori della stessa.
L’altra Parte non può pretendere alcun diritto su tali IPR, conoscenze e procedure a seguito della sottoscrizione del presente atto.
Le Parti convengono che i risultati delle attività di ricerca e sviluppo concordati sulla base della presente convenzione saranno di proprietà delle Parti stesse, che potranno sempre utilizzarli, liberamente e gratuitamente, per i propri scopi istituzionali di ricerca e didattica.
Tali risultati, previo accordo tra le Parti, potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche e/o presentazioni, in forma scritta o orale, che dovranno in ogni caso riportare l’indicazione dell’attività all’interno della quale sono stati raggiunti, il nominativo e l’afferenza dei singoli autori.
Qualora tra i risultati delle attività condotte congiuntamente fosse individuata materia suscettibile di tutela attraverso un IPR questa sarà regolata dalla Normativa di riferimento e dai Regolamenti in materia adottati dalle Parti; nel contesto di ricerca collaborativa, pertanto, la titolarità apparterrà congiuntamente alle Parti, in quote percentuali da valutarsi di volta in volta in relazione al contributo apportato da ciascuna, sia esso inventivo, che materiale e finanziario, e fermo restando il diritto morale di essere riconosciuto come autore di chiunque abbia partecipato con attività inventiva all’ottenimento del risultato protetto. Le Parti formalizzeranno dettagliati e successivi
accordi di gestione dei singoli IPR, finalizzati a regolarne le modalità di tutela, gestione e sfruttamento, in proprio o tramite terzi.
Nei casi di progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, essi saranno regolati da apposito contratto scritto e terranno conto di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati. Resta sin da ora inteso che l'Università potrà continuare ad accedere ai suddetti risultati, gratuitamente e senza limiti di tempo, per le proprie finalità istituzionali di ricerca e didattica.
Articolo 15 - Utilizzo dei loghi
Il logo del Dipartimento/Centro di ………………………. è di proprietà esclusiva dell’Università e può essere utilizzato dall’Ente/Società , in abbinamento
con il proprio logo, solo nel caso di organizzazione di iniziative congiunte con il Dipartimento/Centro.
L’ente/società è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione al Direttore del
Dipartimento/Centro di…………………………..
Art. 16 - Disattivazione
Il Laboratorio può essere disattivato prima del termine di scadenza:
a) per il consenso delle parti;
b) con atto unilaterale, previa delibera motivata di disattivazione del Dipartimento/Centro referente, nel caso di gravi irregolarità o difetti di funzionamento.
La disattivazione deve essere comunicata immediatamente al Presidente di CsaVRI dal Responsabile del Laboratorio e dal Direttore del Dipartimento referente, e produce effetti a partire da ……. giorni da…..
In caso di disattivazione devono essere assolti dai soggetti tutti gli oneri maturati fino alla data della disattivazione.
Art. 17 - Monitoraggio
L’attività del Laboratorio è soggetta a monitoraggio annuale da parte di apposita Commissione di Ateneo, secondo le modalità previste all’art. 9 del Regolamento Laboratori Università-Soggetti esterni. La reiterata, omessa, compilazione del questionario costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art.11, comma 1 del medesimo Regolamento.
Art. 18 – Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, i dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del GDPR. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di dare attuazione a quanto definito in convenzione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all’interno della struttura del Partner e dell’Università degli Studi di Firenze per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.
L’informativa completa dell’Università di Firenze sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente contratto è disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx_XXXXX.xxx
L’informativa completa del Partner sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente contratto è disponibile al seguente link
…………………., ovvero allegata al presente contratto.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l’Università degli Studi di Firenze e il Partner e, Referenti per la protezione dei dati sono il Direttore del Dipartimento di…………………per l’Università degli Studi di Firenze e ……………… per il Partner.
Art. 19 - Registrazione
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, del
D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico della Società.
Art. 20 – Foro competente
La legge applicabile al presente accordo è quella italiana.
Qualsiasi controversia che dovesse emergere per l’esecuzione o l’interpretazione del presente accordo che non sia stata risolta in via amichevole mediante negoziazione tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
Per il Dipartimento/Centro di ……………………….
(Prof )
Per il Dipartimento/Centro di ……………………….
IL DIRETTORE
(Prof )
Per il Dipartimento/Centro di ……………………….
IL DIRETTORE
(Prof )
Per l’Ente/Società/ . ………………………..
(………………………………)
Per l’Ente/Società/ . ………………………..
(………………………………)
Per l’Ente/Società/ . ………………………..
(………………………………)
Per presa visione
Il Responsabile del Laboratorio (Prof )
Firenze, li