CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE LEASEPLAN TUTELA LEGALE
LPINS/LPIT LE versione 4.0 01/07/2020
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE LEASEPLAN TUTELA LEGALE
Il contratto di assicurazione "LeasePlan Tutela Legale", composto del Glossario, delle Condizioni di Assicurazione e del modulo di adesione, è stato redatto in conformità con le Linee Xxxxx XXXX del 6 febbraio 2018, con il relativo Addendum del 23 aprile 2018, e con le lettere al mercato dell'IVASS del 14 marzo e 18 aprile 2018.
Indice
1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 4
SEZIONE TUTELA LEGALE - GARANZIE 4
Art 1. Oggetto dell'assicurazione 4
Art. 2. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione 5
Art. 4. Persone e rischi assicurati 5
Art. 6. Limiti temporali della copertura assicurativa 7
Art. 7. Validità territoriale 7
Art. 8. Pagamento del premio 7
SEZIONE TUTELA LEGALE - SINISTRI 8
Art. 10. Denuncia del sinistro 8
Art. 11. Gestione del sinistro 8
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE - GARANZIE 10
Art. 13. Oggetto dell'assicurazione 11
Art. 16. Limiti temporali della copertura 12
Art. 17. Validità territoriale 12
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE - SINISTRI 12
Art. 18. Denuncia e gestione del sinistro 13
Art. 19. Disaccordo tra assicurato e società 13
Art. 20 Termine di pagamento dell'indennizzo all'Assicurato 13
2. DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI 13
Art. 23. Dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio 14
Art. 24. Aggravamento e diminuzione del rischio 14
Art. 25. Pagamento del premio 14
Art. 27. Termine di pagamento dell'indennizzo 14
Art. 28. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 15
Art. 29. Legge applicabile al contratto e lingua in cui è redatto il contratto 15
PRESENTAZIONE
Presentazione della Società e del contratto
Il contratto "LeasePlan Tutela Legale" viene stipulato con Euro Insurances DAC (anche, la "Compagnia"), con sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxx. La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Questo è un contratto di assicurazione tutela legale e perdite pecuniarie relativo ai veicoli oggetto di noleggio a lungo termine con LeasePlan Italia S.p.A.
Troverete qui di seguito il Glossario e le Condizioni di Assicurazione.
Inoltre insieme al presente documento vi viene consegnato il Documento Informativo sul Prodotto (cosiddetto "DIP Base"), che contiene in forma sintetica le informazioni più rilevanti sul prodotto, e il DIP Aggiuntivo che contiene ulteriori informazioni di dettaglio.
GLOSSARIO
Nella Polizza ricorrono alcuni termini e concetti giuridici, il cui significato è qui di seguito definito:
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
CODICE DELLA STRADA: il D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione;
DOCUMENTO DI GUIDA: la patente di guida, la carta di qualificazione del conducente, il certificato di abilitazione;
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
MASSIMALE: il massimo esborso fino al quale la Compagnia è impegnata a prestare la garanzia;
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
SINISTRO: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione di tutela legale, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale o nel procedimento penale che coinvolga l'Assicurato, oppure (per la sezione "perdite pecuniarie") nel fatto che determina la perdita pecuniaria, quando previsto dalle condizioni di polizza;
COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice (Euro Insurances DAC).
1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE TUTELA LEGALE - GARANZIE Art 1. Oggetto dell'assicurazione
In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Compagnia si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. La Compagnia assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo Art. 4.
In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:
- LE SPESE PER L'INTERVENTO DI UN LEGALE, secondo quanto indicato nel successivo Art. 12; è garantito il rimborso delle spese PER L'INTERVENTO DI UN SOLO LEGALE PER GRADO DI GIUDIZIO;
- LE SPESE PER L'INTERVENTO DI UN LEGALE DOMICILIATARIO, FINO AD UN MASSIMO DI €
2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale, SALVO QUANTO PRECISATO IN SEGUITO ALL’ART. 11.1 IN RELAZIONE AI REATI DOLOSI;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, o dall'Assicurato previo accordo con la Società, secondo quanto indicato nel successivo Art. 12;
- spese liquidate a favore della controparte in caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società, secondo quanto indicato al successivo Art. 12;
- GLI ONERI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI € 300,00;
- le spese relative al tentativo obbligatorio di mediazione, nel limite delle tariffe riconosciute dagli organismi pubblici di mediazione.
Art. 2. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
È in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 3. Massimale e premio
IL MASSIMALE È DETERMINATO IN € 15.000,00 PER SINISTRO, salvo quanto previsto all’art. 4, n. 5.
Art. 4. Persone e rischi assicurati
Ai sensi del presente contratto nella sezione "tutela legale" sono considerati "Assicurati":
- la Persona Giuridica Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica Contraente;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del conducente autorizzato.
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. 1 operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:
1. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
4. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
5. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 10.000,00 della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Compagnia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di erogazione.
6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatesi all'estero.
Art. 5. Esclusioni
L'assicurazione non è prestata per le controversie:
- DERIVANTI DA FATTO DOLOSO DELL'ASSICURATO;
- CONSEGUENTI A TUMULTI POPOLARI, ATTI BELLICI, RIVOLUZIONI, TERREMOTI, ALLUVIONI, ERUZIONI VULCANICHE, SCIOPERI O SERRATE, O CONSEGUENTI A DETENZIONE O IMPIEGO DI SOSTANZE RADIOATTIVE;
- IN MATERIA DI DIRITTO TRIBUTARIO, FISCALE O AMMINISTRATIVO;
- AVENTI VALORE IN LITE INFERIORE A € 100,00 O, NEL CASO DI CONTROVERSIE CONTRATTUALI, A € 250,00.
L'assicurazione non opera inoltre:
- QUANDO IL CONDUCENTE NON È ABILITATO ALLA GUIDA DEL VEICOLO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE;
- QUANDO PER IL VEICOLO NON È STATO ADEMPIUTO L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI;
- QUANDO IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN DIFFORMITÀ DAGLI USI PREVISTI IN SEDE DI IMMATRICOLAZIONE;
- nei casi di violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e 189 nella parte che punisce l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia abbia per oggetto danni originati della partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- DERIVANTI DA UNA AZIONE LEGALE CHE NON ABBIAMO AUTORIZZATO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 11.1.
Art. 6. Limiti temporali della copertura assicurativa
L'assicurazione è prestata con riferimento alle controversie giudiziali e stragiudiziali ed ai procedimenti penali conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della polizza e iniziati durante il periodo di validità della polizza o nei sei mesi successivi alla cessazione.
Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Art. 7. Validità territoriale
Le garanzie prestate con la presente polizza nella sezione 'tutela legale" sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in un paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 8. Pagamento del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente secondo quanto previsto nella Scheda di Polizza e concorre a formare il canone mensile di noleggio del veicolo.
SEZIONE TUTELA LEGALE - SINISTRI
Art. 9. Sinistro unico
Si considerano a tutti gli effetti come un unico sinistro:
a) le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
b) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
c) le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi sub a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito fra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.
Art. 10. Denuncia del sinistro
L'assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto al Gestore Sinistri o alla Compagnia entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del c.c. La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di tale presunta violazione o lesione, le generalità delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell'Assicurato. Anche successivamente alla denuncia, l'assicurato è tenuto a fornire al Gestore Sinistri o direttamente alla Compagnia ogni informazione di cui abbia avuto notizia e copia di ogni documento o atto riguardante il sinistro che gli sia stato ritualmente notificato.
Art. 11. Gestione del sinistro
La Compagnia ha nominato quale proprio rappresentante per la gestione dei sinistri Inter Europe AG, sede secondaria italiana, con sede in xxxxx Xxxxx Xxxxx 00 x (xxxxx, il “Gestore Sinistri”).
Con riguardo alle attività di gestione dei sinistri, ogni riferimento fatto nelle presenti condizioni di assicurazione alla Compagnia si intende fatto anche al Gestore Sinistri.
Art. 11.1. Tentativo bonario di componimento. Autorizzazione all’azione in giudizio
Ricevuta la denuncia di sinistro, la Compagnia esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza aver acquisito il preventivo benestare della Compagnia.
La Compagnia autorizza l’eventuale azione in giudizio:
- sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o ad un’azione civile promossa da terzi, per il/la quale sussista copertura assicurativa ai sensi delle presenti condizioni di assicurazione;
- se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi per i quali sussiste copertura. L’assicurato comunica alla Compagnia le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire alla Compagnia di valutare le possibilità di successo.
Se la Compagnia ritiene che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’assicurato che non condivide il parere della Compagnia può, in alternativa all’arbitrato previsto all’articolo 11.4, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa e la sentenza diventa definitiva, può chiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute, che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte, NEI LIMITI DEL MASSIMALE PREVISTO DALLA POLIZZA.
In caso di procedimento penale per reato doloso, l’assicurazione non opera sino all’assoluzione o al proscioglimento dell’assicurato pronunciata con sentenza non più appellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.
Art. 11.2. Scelta del legale e del perito - Rimborso delle spese
Salvo quanto previsto all’art. 11.1, qualora non sia stato possibile conseguire una bonaria definizione della controversia, o qualora la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Compagnia, o qualora possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la Compagnia e l'assicurato, e in tutti i casi in cui l'assicurato abbia necessità di una difesa in sede penale per fattispecie comprese in garanzia ai sensi del precedente Art. 4, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalandone il nominativo alla Compagnia. Qualora l'assicurato risieda in un Comune appartenente ad un distretto di Corte d'Appello diverso da quello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto della Corte d'Appello del Comune di propria residenza, segnalandone il nominativo alla Compagnia; in questo caso, la Compagnia rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati al precedente Art. 1.
L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Compagnia di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.
In ogni caso, la procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, che dovrà altresì mettere a disposizione del legale tutta la documentazione necessaria alla trattazione del caso. La Compagnia conferma al legale l'incarico professionale in tal modo conferito dall'assicurato.
La Compagnia rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per le ipotesi di nomina di un legale domiciliatario.
Le condizioni sopra riportate si applicano anche alla scelta del perito.
In occasione di ogni sinistro, la Compagnia avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito. L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Compagnia. Alla definizione della controversia, la Compagnia rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza), sempre che tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte.
Art. 11.3. Revoca dell'incarico al legale - Rinuncia del legale
Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere della Compagnia il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti. L'assicurato dovrà indicare alla Compagnia per quale dei due legali intende chiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute. Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, la Compagnia rimborserà all'assicurato anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
Art. 11.4. Disaccordo tra Assicurato e Compagnia
In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Compagnia in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato delle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Compagnia, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all'assicurato, le spese restano integralmente a carico della Compagnia.
Resta ferma la possibilità di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria.
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE - GARANZIE
Art. 12. Assicurati
Ai sensi del presente contratto nella sezione "perdite pecuniarie" sono considerati assicurati:
- il conducente autorizzato dei veicoli assicurati.
Art. 13. Oggetto dell'assicurazione
Alle condizioni della presente polizza e nei limiti dei massimali ed indennizzi convenuti, nell'ambito della sezione "perdite pecuniarie", la Compagnia si obbliga a corrispondere il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato a seguito di violazioni al codice della strada:
A. indennità autoscuola per decurtazione punti:
il rimborso delle spese sostenute, FINO AL LIMITE MASSIMO DI €1.000,00, per la partecipazione a un corso presso un'autoscuola o altro ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in polizza. La garanzia opera solo nel caso in cui l'assicurato dimostri di essere stato titolare, al momento della stipula della presente polizza o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti, e quando la violazione al codice della strada sanzionata dall'autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente polizza, comporti la decurtazione di almeno quattro punti;
B. indennità azzeramento punteggio:
il rimborso delle spese sostenute, FINO AL LIMITE MASSIMO DI €1.000,00, per la partecipazione a un corso presso un'autoscuola o altro ente autorizzato al fine di sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente nel caso in cui, per effetto di un'unica violazione al codice della strada sanzionata dall'autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente polizza, l'assicurato subisca la perdita integrale dei punti. La garanzia opera solo nel caso in cui l'assicurato dimostri di essere stato titolare, al momento della stipula della presente polizza o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti.
Art. 14. Esclusioni
L'assicurazione non è prestata:
- PER IL PAGAMENTO DI MULTE, AMMENDE, PENE E SANZIONI PECUNIARIE;
- PER VERTENZE DERIVANTI DA FATTO DOLOSO DELL'ASSICURATO;
- QUANDO IL CONDUCENTE NON È ABILITATO ALLA GUIDA DEL VEICOLO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE;
- QUANDO PER IL VEICOLO NON È STATO ADEMPIUTO L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI;
- QUANDO IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN DIFFORMITÀ DAGLI USI PREVISTI IN SEDE DI IMMATRICOLAZIONE;
- nei casi di violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni del Codice della Strada di cui agli articoli 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso
DI SOSTANZE STUPEFACENTI) E 189 NELLA PARTE CHE PUNISCE L'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI FERMARSI, L'OMISSIONE DI SOCCORSO, IL RIFIUTO DI FORNIRE LE PROPRIE GENERALITÀ ALLE PERSONE DANNEGGIATE;
- QUANDO LA CONTROVERSIA SIA ORIGINATA DALLA PARTECIPAZIONE A GARE O COMPETIZIONI SPORTIVE E RELATIVE PROVE;
- quando all'assicurato venga contestata la violazione dell'art. 142 comma 9 bis del Codice della Strada;
- QUANDO ALL'ASSICURATO VENGA CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELL'ART 186 DEL CODICE DELLA STRADA E RIFIUTI DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI PREVISTI IN CASO DI GUIDA SOTTO INFLUENZA DELL'ALCOOL.
I casi di esclusioni sopra riportati operano anche nel caso in cui l'assicurato venga
sanzionato da un'Autorità di uno Stato estero per la violazione di norme previste dall'Ordinamento di detto Stato avente analogo contenuto.
Art. 15. Limitazioni
Nel caso in cui le garanzie di cui al precedente Art. 14 riguardino assicurati titolari di Patente categoria B rilasciata meno di tre anni prima della data in cui risulta commessa la violazione al Codice della strada, le indennità ivi previste sono ridotte del 50%.
Art. 16. Limiti temporali della copertura
L'assicurazione è prestata con riferimento ai sinistri:
- conseguenti a violazioni di legge verificatesi durante il periodo di validità della polizza e
- iniziati durante il periodo di validità della polizza o nei sei mesi successivi alla cessazione. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Art. 17. Validità territoriale
Le garanzie prestate con la presente polizza nella sezione "Perdite Pecuniarie" sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa o nei paesi del bacino del Mediterraneo, con l'esclusione di quelle verificatesi nei territori degli Stati per i quali non è valida la carta verde collegata alla polizza di assicurazione RC obbligatoria stipulata per il veicolo. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE - SINISTRI
Art. 18. Denuncia e gestione del sinistro
L'assicurato deve:
- denunciare il sinistro dandone immediato avviso scritto alla Società entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza;
- far avere alla Società tutte le informazioni di cui abbia avuto notizia;
- trasmettere alla Società entro 2 giorni dalla notifica la copia del provvedimento sanzionatorio e di tutti gli atti a lui ritualmente notificati;
- fornire tutti i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento nonché prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che la Società intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento.
L'inadempimento anche solo di uno degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.
Art. 19. Disaccordo tra assicurato e società
In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Compagnia in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia.
L'arbitro provvede secondo equità.
In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Compagnia, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all'assicurato, le spese restano integralmente a carico della Compagnia. La Compagnia avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 20 Termine di pagamento dell'indennizzo all'Assicurato
La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal giorno in cui l'assicurato ha presentato una denuncia completa di sinistro, salvo comunque che ricorrano tutte le condizioni di operatività della copertura.
2. DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 21. Recesso
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30
giorni. La Compagnia, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta.
Art. 22. Legge applicabile
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della Polizza il Fascicolo Informativo comprendente la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di Assicurazione.
Art. 23. Dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni non veritiere o inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Si rinvia agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Art. 24. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. in caso di mancata comunicazione dell’aggravamento del rischio, la società potrebbe avere il diritto di rifiutare la prestazione secondo quanto previsto agli artt. 1897 e 1898 c.c.
Art. 25. Pagamento del premio
Il pagamento del premio avviene per effetto del pagamento del canone mensile di noleggio, che comprende anche il costo della copertura assicurativa.
Il premio concorre a formare il canone mensile di noleggio del veicolo che l'Assicurato è tenuto a corrispondere per l'utilizzo del veicolo, secondo quanto previsto nel contratto di noleggio.
Art. 26. Rivalsa e surroga
Avvertenza: a norma dell’Art. 1916 del Codice Civile, l’Assicurato cede alla Società il diritto di rivalersi nei confronti di terzi per le somme erogate a titolo di spese legali, acconsentendo all’esercizio delle relative azioni. Ad esempio, se la Società ha anticipato all’Assicurato le spese legali necessarie alla propria tutela in un Giudizio Civile nel quale la controparte è stata condannata alle spese di soccombenza, ad evitare un suo indebito arricchimento l’Assicurato cede alla Società il diritto di ottenere la rifusione delle spese dalla controparte.
Art. 27. Termine di pagamento dell'indennizzo
La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal giorno in cui l'Assicurato ha presentato una denuncia completa di sinistro, salvo comunque che ricorrano tutte le condizioni di operatività della copertura.
Art. 28. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO SI PRESCRIVONO AI SENSI DELL'ART. 2952 C.C.; IL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE RATE DI PREMIO SI PRESCRIVE IN UN ANNO DALLE SINGOLE SCADENZE. GLI ALTRI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SI PRESCRIVONO IN DUE ANNI DAL GIORNO IN
CUI SI È VERIFICATO IL FATTO SU CUI IL DIRITTO SI FONDA.
Art. 29. Legge applicabile al contratto e lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto è regolato dalla legge italiana ed è interamente redatto in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione - in tutto o in parte - in altra lingua.
Art. 30 – Tutela dei dati personali
Euro Insurances DAC potrà usare, processare e conservare i vostri Dati Personali per le seguenti finalità:
- valutazione di quale prodotto assicurativo è adatto alle vostre esigenze, valutazione del rischio, pagamento del premio, elaborazione di preventivi di polizza, raccolta dei premi, gestione della polizza, rinnovo di polizza, valutazione dei danni, gestione del sinistro, liquidazione dei sinistri, avvio di procedimenti giudiziari o resistenza negli stessi, recupero del debito, prevenzione, rilievo e investigazione di frodi, ed in generale svolgimento di qualsiasi attività necessaria a dare esecuzione al vostro contratto di assicurazione e ad adempiere agli obblighi di legge.
I Dati Personali saranno trattati principalmente da LeasePlan Insurance, ma potranno essere forniti ad altre società ed enti con cui LeasePlan Insurance potrà cooperare, quali ad esempio riassicuratori, agenti e autorità pubbliche nei casi in cui la legge lo richiede.
LeasePlan Insurance è titolare del trattamento a termini della normativa in tema di protezione dei dati personali. LeasePlan Insurance conserverà i vostri Dati per il tempo strettamente necessario comunque non eccedente i limiti temporali consentiti dall’ordinamento. Per ulteriori informazioni