CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE
Contratti Italiani
CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE
• In vigore dal 1° giugno 2016 per contratti stipulati a partire da tale data, salvo diverso accordo fra le parti.
• Per i contratti in corso alla data del 1° giugno 2016, si applicano le Condizioni Generali Unificate vigenti alla data di stipula del contratto, salvo diverso accordo fra le parti.
Indice
Condizioni Generali Unificate 1
Addendum Tecnico Campionamento 11
CONTRATTI ITALIANI CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE
ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE 4
ARTICOLO 2. COMUNICAZIONI FRA LE PARTI 4
ARTICOLO 3. FESTIVITA’ E COMPUTO DEI TERMINI 4
ARTICOLO 4. CONDIZIONI DI VENDITA DELLA MERCE 4
ARTICOLO 5. QUALITA’ 5
ARTICOLO 6. TOLLERANZE ED ABBUONI 5
ARTICOLO 7. RECLAMI 5
ARTICOLO 8. CAMPIONAMENTO 5
ARTICOLO 9. ANALISI 6
9.1 METODI 6
9.2 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI 6
9.3 RICHIESTA DI SECONDA ANALISI 6
9.4 ATTRIBUZIONE DELLE SPESE 7
ARTICOLO 10. QUANTITA’ 7
ARTICOLO 11. TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 7
ARTICOLO 12. MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE 8
ARTICOLO 13. LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA 8
ARTICOLO 14. DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE 8
ARTICOLO 15. PAGAMENTO 8
15.1 TERMINI 8
15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA 8
15.2 PAGAMENTI SCADUTI 9
ARTICOLO 16. INADEMPIENZE 9
ARTICOLO 17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE 10
ARTICOLO 18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA 10
ARTICOLO 19. ARBITRATO IRRITUALE 10
ARTICOLO 20. AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE 11
ARTICOLO 1.AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali Unificate costituiscono le condizioni di esecuzione degli scambi commerciali aventi per oggetto merce afferente ai seguenti contratti tipo:
• 101 Frumento Tenero nazionale
• 102 Frumento Duro nazionale
• 103 Granoturco nazionale
• 104 Orzo - Avena - Segale - Triticale ed altri Cereali Minori
• 105 Sorgo nazionale
• 106 Melassi
• 107 Polpe di Barbabietole da zucchero, esauste essiccate, in fettucce o pellets
• 110 Risi e Rotture di riso
• 110 Bis Riso lavorato parboiled
• 121 Farine di frumento tenero
• 122 Sfarinati di frumento duro
• 129 Farina di erba medica disidratata, fieni essiccati, paglia di cereali di produzione nazionale
• 131 Sottoprodotti della lavorazione del frumento tenero e duro
• 132 Semi di soia
• 133 Germe di granoturco - vinaccioli secchi - semi di pomodoro
• 135 Semi di soia tostati non disoleati
• 136 Panelli, farine di estrazione di semi e frutti oleosi ed altri mangimi semplici di origine vegetale di produzione nazionale
ARTICOLO 2.COMUNICAZIONI FRA LE PARTI
Tutte le comunicazioni tra le parti previste dalle presenti Condizioni Generali Unificate, dovranno essere effettuate mediante uno dei seguenti mezzi: telegramma, raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi rapidi che consentano la riscontrabilità di invio e/o ricezione o che siano stati preventivamente ed espressamente concordati tra le parti.
ARTICOLO 3.FESTIVITA’ E COMPUTO DEI TERMINI
Se non diversamente specificato, i termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, ad eccezione del pagamento per il quale s'intendono consecutivi.
Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre
Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte, assumendo la responsabilità per eventuali danni dovuti alla mancata comunicazione.
ARTICOLO 4.CONDIZIONI DI VENDITA DELLA MERCE
Ogni consegna/ritiro deve considerarsi come contratto separato.
La vendita deve essere fatta con riferimento ad una specifica “destinazione di utilizzo” – alimentare, mangimistico o tecnico – e la merce deve essere conforme, salvo condizioni più restrittive convenute tra le parti, ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme comunitarie e nazionali in vigore per i rispettivi impieghi, applicabili alla data di conclusione del contratto.
In caso di contratti a consegna differita, qualora alla data dell'esecuzione sopraggiungessero modifiche delle norme relative a tali requisiti, è fatta salva la facoltà di recesso da entrambe le parti con reciproca rifusione delle eventuali differenze tra il prezzo contrattuale e l'ultimo prezzo di mercato immediatamente antecedente la modifica, salvo che il Venditore non garantisca l'esecuzione sulla base delle nuove norme.
La merce conforme dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore. Il Venditore è in ogni caso responsabile della non conformità della merce consegnata e per eventuali vizi occulti della stessa.
La merce pattuita precisando una caratteristica seguita dalla specifica massimo/minimo, non deve essere superiore/inferiore, al limite convenuto. In caso contrario il Compratore ha il diritto di rifiutare la merce.
ARTICOLO 5.QUALITA’
Per merce sana s'intende merce:
a. esente da odori anomali
b. non riscaldata né fermentata;
c. non contaminata oltre le soglie massime stabilite dalle normative vigenti in relazione alla “destinazione di utilizzo” indicata contrattualmente;
d. priva di infestazioni in atto di animali vivi e di vertebrati morti o loro parti.
La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata.
La merce venduta secondo "campione-tipo", deve corrispondere alle caratteristiche contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.
La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", dev'essere conforme alle caratteristiche convenute dalle parti nel contratto.
La merce venduta su "varietà" o "varietà escluse" dev'essere conforme a quanto convenuto dalle parti nel contratto.
ARTICOLO 6.TOLLERANZE ED ABBUONI
Eventuali non conformità ai requisiti della vigente normativa igienico sanitaria applicabile alla data di esecuzione del contratto non possono essere oggetto di alcun abbuono per l'uso espressamente dichiarato. In caso di mancato esercizio del diritto di rifiuto della merce - previsto all'articolo 14 - le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza sulla base di quanto convenuto nel contratto, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio d'analisi convenuto dalle parti nel contratto.
ARTICOLO 7.RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione entro e non oltre :
• 2 (due) giorni successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo ricevimento
• limitatamente ai prodotti "da essiccare", il giorno successivo al ricevimento della merce.
Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche contestate.
Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev'essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.
I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto Venditore/Compratore entro 2 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.
ARTICOLO 8.CAMPIONAMENTO
L'Addendum Tecnico Campionamento stabilisce le modalità del campionamento e costituisce parte integrante del contratto, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Se richiesto, l'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni competono al Venditore per le vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo".
Il campionamento dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna, siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di uno di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto.
In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla controparte - a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Mediatore pubblico o di altra persona delegata dall'Associazione cui si riferisce il contratto, o da Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, addebitando tutte le spese alla parte negligente.
Il Venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.
La verifica della corretta sigillatura del campione è a cura del Laboratorio che ne riporta specifica menzione nel Rapporto di Prova.
I risultati delle prove sono validi e vincolanti per i contraenti, salvo richiesta di seconda analisi effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 9.3.
ARTICOLO 9.ANALISI
9.1 METODI
Le prove, prima ed eventuale seconda analisi, devono essere effettuate - se non diversamente convenuto tra le parti - secondo i metodi ufficiali vigenti alla data della richiesta. In mancanza di tali metodi, il Laboratorio procederà secondo le modalità riportate nelle parte speciale dei singoli contratti tipo di pertinenza o secondo altro metodo che il Laboratorio valuterà opportuno.
Per gli oli e grassi saranno applicati i metodi di analisi previsti dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.)
I metodi di analisi utilizzati devono essere sempre riportati sul Rapporto di Prova.
9.2 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI
Qualora il Compratore intendesse avvalersi della prima analisi della merce, deve darne comunicazione contestuale al Venditore ed il campione o i campioni finali dovranno essere presentati - sotto pena di decadenza – al Laboratorio dell'Associazione indicata in contratto, o ad altro Laboratorio se specificamente convenuto tra le parti, nei termini sotto indicati, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento:
• 5 (cinque) giorni se depositati, o 3 (tre) giorni se spediti, facente fede la data di spedizione; per le isole tali termini si unificano in 10 giorni
• 3 (tre) giorni limitatamente ai prodotti "da essiccare".
In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento, eccetto per i prodotti da essiccare.
Copia del rapporto di prova dovrà essere trasmessa al Venditore, a pena di decadenza, entro 2 giorni dal suo ricevimento.
9.3 RICHIESTA DI SECONDA ANALISI
Qualora il Venditore intenda avvalersi della seconda analisi, questa deve avvenire - salvo diverso accordo tra le parti - presso il Laboratorio di riferimento di una delle Associazioni Granarie che adottano le presenti Condizioni Generali Unificate, dandone comunicazione alla controparte, entro:
• 2 giorni successivi al ricevimento del risultato della prima prova. Il campione dovrà essere presentato entro 5 (cinque) giorni se depositato, o 3 (tre) giorni se spedito, facente fede la data di spedizione
• limitatamente ai prodotti da essiccare, contestualmente alla richiesta di prima prova. Il campione dovrà essere presentato entro 3 (tre) giorni.
In caso di richiesta di seconda prova per caratteristiche igienico sanitarie, l'Associazione Granaria incaricata per la seconda analisi deve assicurare che la stessa sia eseguita da un Laboratorio accreditato per la specifica prova richiesta.
Il Venditore in ogni caso, deve trasmettere il Rapporto di Prova al Compratore, entro 2 giorni dal suo ricevimento.
In conseguenza del ricorso alla seconda analisi sarà considerata valida e vincolante:
a. per le caratteristiche merceologiche la media dei risultati tra prima e seconda analisi
b. per le caratteristiche igienico-sanitarie, la media dei risultati fra la prima e la seconda analisi quando entrambe siano state eseguite con metodo di prova accreditato. Nel caso in cui una sola delle analisi sia stata effettuata con metodo accreditato, prevale il risultato di quest'ultima.
9.4 ATTRIBUZIONE DELLE SPESE
Le spese della prima e della eventuale seconda analisi, relativamente ai dati non conformi, sono a carico della parte soccombente.
ARTICOLO 10.QUANTITA’
Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa" è facoltà del Venditore, consegnare il 2% in più o in meno della quantità convenuta. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale ed è esclusa ogni compensazione fra le quote del contratto in esecuzione.
ARTICOLO 11.TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o ritiro della merce e sono regolati come segue :
a. per contratti stipulati alla condizione “consegna prontissima”, la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale
b. per contratti stipulati alla condizione “consegna pronta/disponibile”, la merce s'intende a disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale
c. per i contratti stipulati alla condizione “consegna differita” in una o più epoche, per il ritiro della merce il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.
Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non è richiesta la messa a disposizione.
La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare tassativamente entro il termine contrattuale, dev'essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.
Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo, dev'essere comunicata entro e non oltre le ore 12 (dodici).
Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto).
Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo.
Al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno del periodo contrattuale.
In caso di vendita con la condizione "ritiro", il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro le ore 12 dell'ultimo giorno precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Qualora tutte le indicazioni atte ad effettuare un regolare ritiro risultino indicate in contratto, la messa a disposizione non è necessaria.
In caso di più messe a disposizione riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo di ognuna non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.
Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:
• per prima decade del mese: dal 1° al 10° giorno incluso
• per seconda decade del mese: dall'11° al 20° giorno incluso
• per terza decade del mese: ..........................dal 21° all'ultimo giorno incluso
• per prima quindicina del mese dal 1° al 15° giorno incluso
• per seconda quindicina del mese: dal 16° all'ultimo giorno incluso
• mensile dal 1° all'ultimo giorno incluso, di ogni mese convenuto
ARTICOLO 12.MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto per la quota non eseguita, salvo i casi di forza maggiore.
L'inadempienza di una delle parti, dà sempre il diritto all'altra parte al risarcimento delle eventuali differenze di prezzo e spese relative.
ARTICOLO 13.LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA
Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare, a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità, la merce al Compratore .
ARTICOLO 14.DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il Compratore ritenesse di rifiutare la merce perché non conforme a quanto espressamente pattuito in contratto, dovrà inviare immediata formale contestazione alla controparte.
Per esercitare il diritto di rifiuto, il campionamento e le relative procedure di analisi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9.
In mancanza di accordo fra le parti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato purché ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione alla controparte.
Qualora l'accordo fra le parti non fosse possibile, la vertenza sarà risolta mediante arbitrato irrituale nella sede convenuta in contratto.
Per le caratteristiche igienico-sanitarie, fatti salvi gli adempimenti di legge, se ad un controllo analitico effettuato secondo le previsioni dell'articolo 9, la merce risulta non conforme ai requisiti contrattuali, il Compratore può esercitare il diritto di rifiuto, avendo diritto al rimborso delle eventuali spese di trasporto, conservazione e custodia della merce.
ARTICOLO 15.PAGAMENTO
15.1 TERMINI
Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini indicati dall’ articolo 62 del D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012 e successive modifiche ed integrazioni, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
Per pagamento "pronto" si intende il pagamento che deve avvenire entro 8 giorni consecutivi successivi a consegna o ritiro o spedizione o messa a disposizione o data fattura o secondo quanto contrattualmente concordato. Rientra in questo termine la condizione “consegna franco valuta”.
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto contrattualmente termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dall'articolo 62, per eventuali giorni di ritardato pagamento intercorrenti tra quelli pattuiti e quelli di cui all'articolo 62, si applicano le disposizioni Generali previste dal D. L.gsvo n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario che interrompa termini tassativi, il Compratore deve comunicare al Venditore l'avvenuto pagamento, indicando la data della valuta e la causale del pagamento. L'eventuale interruzione di termini tassativi corrisponderà con la data di valuta per il beneficiario.
15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA
Il Venditore, se espressamente pattuita in contratto, ha la facoltà di chiedere in ogni momento il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo al Compratore, per i giorni di anticipato pagamento rispetto a quanto pattuito in contratto, gli interessi di cui al D. L.gsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, maggiorati di ulteriori 4 punti.
Il Compratore deve esprimere il suo eventuale rifiuto, entro 2 giorni dalla richiesta di pagamento alla consegna. In caso di rifiuto, il contratto o la sua quota, si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base della differenza fra il prezzo del contratto ed il prezzo di mercato corrente il giorno del rifiuto.
15.3 PAGAMENTI SCADUTI
In presenza di fatture di merce scadute impagate il Venditore potrà avvalersi delle seguenti possibilità:
a. in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Tale facoltà dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di scadenza della messa in mora non rispettata. Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data dell'avvenuto pagamento.
Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore.
b. In caso di fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per merce ricevuta e/o ritirata di altri contratti: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni
- se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte. La facoltà di risoluzione di altri contratti dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scadenza della messa in mora non rispettata.
Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data di avvenuto pagamento, con eventuali oneri a carico del Compratore a far data dalla scadenza originaria della franchigia.
ARTICOLO 16. INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, darà diritto - esclusivamente per la quota parte non eseguita - alla risoluzione del contratto.
La parte adempiente, salvo diverso accordo fra le parti, ha diritto al rimborso delle eventuali differenze prezzo ed alla corresponsione dei relativi interessi.
Per il calcolo delle differenze prezzo, la parte adempiente ha facoltà di scegliere il metodo di calcolo
fra uno dei seguenti:
a. differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell’ultimo giorno utile per l’esecuzione
b. differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno in cui la controparte si è dichiarata inadempiente.
La scelta deve essere esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni decorrenti dalla data di manifestazione dell’inadempienza. In caso di mancato esercizio di questa facoltà, la data dell’inadempienza coincide con l’ultimo giorno del periodo previsto per l’esecuzione.
La parte adempiente può avvalersi, in alternativa a quanto sopra, della facoltà dell’acquisto o della vendita coattivi da farsi a mezzo di Pubblico Mediatore. Tale facoltà va esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni consecutivi dalla data di manifestazione dell’inadempienza, restando a carico della parte inadempiente, le differenze prezzo e le spese relative alla procedura.
In ogni caso, gli eventuali interessi decorrenti fra la data dell’inadempienza e quella del pagamento, sono calcolati in base al D. L.gsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che venga dichiarato fallito, ovvero che venga ammesso ad una procedura concorsuale che ne sancisca l'insolvenza e l'incapacità di prosecuzione dell'attività, o che comunque sospenda notoriamente i pagamenti.
In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso alla controparte -al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro della stessa, sarà ritenuto inadempiente. Il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve restituire il finanziamento entro il successivo giorno lavorativo, dandone contestuale comunicazione al Compratore.
ARTICOLO 17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di eventi imprevedibili ed inevitabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.
Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.
Qualora l'impedimento superi 30 (trenta) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a.
La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova documentata del sopraggiunto impedimento.
Il caso fortuito è equiparato alla causa di forza maggiore quando l'evento non sia attribuibile ad una delle parti.
ARTICOLO 18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità, all'interpretazione od alla esecuzione del contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
ARTICOLO 19. ARBITRATO IRRITUALE
La richiesta di arbitrato deve essere avanzata dalla parte interessata, secondo le modalità previste dal Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto nei seguenti termini:
a. per le contestazioni su qualità e condizionamento della merce: entro 7 giorni dalla presentazione del reclamo
b. in tutti gli altri casi: entro 6 mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro o dalla insorta contestazione.
Trascorsi detti termini, il Collegio arbitrale deciderà se il ritardo della richiesta di arbitrato è giustificabile e se l'arbitrato è ancora promuovibile. In caso negativo, le azioni derivanti dal contratto oggetto di contestazione, devono ritenersi estinte salvo quanto previsto dall'articolo successivo.
ARTICOLO 20. AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE
Il ricorso al giudice ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione nonché per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Venditore e Compratore accettano la competenza territoriale esclusiva con riferimento alla sede dell'Associazione designata in contratto come sede dell'arbitrato, salvo diverso accordo fra le parti.
FINE DOCUMENTO
PAGINA BIANCA
CONTRATTI ITALIANI CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE
ADDENDUM TECNICO CAMPIONAMENTO
1.SCOPO DELL’ADDENDUM 14
2.CAMPO DI APPLICAZIONE 14
3.OBIETTIVO DEL CAMPIONAMENTO 14
4.STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO 14
5.MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO 14
6.NUMERO, PESO E VOLUME DEI CAMPIONI CONTRATTUALI 14
7.CAMPIONAMENTO SECONDO IL MEZZO DI TRASPORTO 14
7.1 Campionamento: su camion 14
7.2 Campionamento: liquidi su autobotte 15
7.3 Campionamento: altri casi 15
8.CONTENITORI E XXXXXXX DEL CAMPIONE CONTRATTUALE 15
9.IDENTIFICAZIONE/ETICHETTATURA DEL CAMPIONE CONTRATTUALE 16
1.SCOPO DELL’ADDENDUM
Il presente Addendum individua e stabilisce i criteri operativi per l’esecuzione del campionamento contrattuale in contraddittorio previsto dall’articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate di cui costituisce parte integrante.
2.CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente addendum si applica al campionamento in contraddittorio di merce alla rinfusa in forma solida (granella, pellet, farina/sfarinato) o liquida.
3.OBIETTIVO DEL CAMPIONAMENTO
Obiettivo del campionamento è ottenere un campione rappresentativo dell’unità campionata e conforme alle prescrizioni dell’articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate.
Allo scopo il campionamento deve essere eseguito in modo uniforme e sistematico secondo le procedure di seguito indicate.
4.STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO
Per il prelievo dei campioni possono essere utilizzati diversi strumenti sia automatici che manuali. Tutti gli strumenti utilizzati per il prelievo dei campioni devono:
1. essere:
• xxxxxx, asciutti ed esenti da odori estranei
• realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
• di agevole pulizia per evitare - nei casi di riutilizzo - contaminazioni crociate
2. garantire di non alterare in alcun modo lo stato e le caratteristiche della merce.
5.MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO
Il campionamento avviene attraverso il prelievo dalla massa da campionare di più campioni elementari, il cui numero è in funzione del mezzo di trasporto e/o della quantità complessiva da campionare.
I campioni elementari devono essere riuniti per formare il campione globale.
Dal campione globale devono essere estratti, avendo cura di rispettare l’equa suddivisione, eseguendo la quartatura manualmente o meccanicamente con l’ausilio di un quartatore, i campioni contrattuali per le parti, da inviare, eventualmente, al laboratorio per l’analisi.
6.NUMERO, PESO, VOLUME DEI CAMPIONI CONTRATTUALI
I campioni contrattuali devono essere almeno due per ogni unità campionata. Eventuali campioni soprannumerari devono essere concordati fra le parti.
Fatto salvo quanto diversamente previsto dai singoli contratti tipo o da specifiche pattuizioni, i campioni contrattuali devono essere di:
• peso netto non inferiore ai 500 grammi per i prodotti solidi
• volume netto non inferiore a 100 ml per i prodotti liquidi.
7.CAMPIONAMENTO SECONDO IL MEZZO DI TRASPORTO
7.1 Campionamento: su camion
I prelievi devono essere fatti, con l’idonea attrezzatura, per tutta la profondità del carico ed in almeno 5 punti con modalità statica o 10 prese con modalità dinamica per ogni unità di trasporto. In caso di motrice e rimorchio i prelievi devono essere almeno 5 + 5 e 10 + 10 in caso di modalità dinamica.
I campioni elementari così ottenuti devono pesare almeno 1 chilogrammo ciascuno.
I campioni elementari devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere un
campione globale omogeneo che rappresenta il carico, del peso di almeno 5 chilogrammi (kg). Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i campioni contrattuali per le parti.
7.2 Campionamento: liquidi su autobotte
Per ogni unità di trasporto si deve procedere, con idonea attrezzatura, ad almeno 5 prelievi (con modalità statica o dinamica).
In modalità statica, si provvederà a 5 prelievi così distribuiti:
• 1 in superficie,
• 3 ad altezza intermedia
• 1 sul fondo.
I campioni elementari così prelevati, del volume di almeno 500 ml ciascuno, devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere il campione globale omogeneo, che rappresenta il carico, di almeno 2,5 litri.
In alternativa è possibile utilizzare la cosiddetta “sonda Marsigliese” che permette, con un solo prelievo, di effettuare un campione medio su tutta la massa avendo cura, anche in questo caso, di avere un campione omogeneo globale di almeno 1 litro, che rappresenta il carico.
Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i campioni contrattuali per le parti.
7.3 Campionamento: altri casi
In caso di magazzini o strutture analoghe o masse rilevanti, i prelievi devono essere eseguiti secondo la seguente tabella:
Peso in tonnellate della massa da campionare | Fino a 60 | Da 60 ÷ 500 | Da 500 ÷ 1.500 (o superiore) |
Numero di campioni elementari | 10 | 20 | 30 |
Peso campione globale (Kg) | 10 | 20 | 30 |
Peso e volume minimo dei campioni contrattuali | 500 g (solidi) 100 ml (liquidi) | 500 g (solidi) 100 ml (liquidi) | 500 g (solidi) 100 ml (liquidi) |
8.CONTENITORI E SIGILLI DEL CAMPIONE CONTRATTUALE
I campioni contrattuali devono essere confezionati in contenitori ermetici e sigillati. I contenitori utilizzati per la conservazione del campione contrattuale devono:
1. essere:
• xxxxxx, asciutti ed esenti da odori estranei
• realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
2. garantire di preservare la natura fisica/chimica della merce.
Un campione è sigillato quando non può essere aperto senza effrazione del sigillo. Il sigillo deve essere, o deve essere reso, univoco.
L’apposizione dei sigilli è a carico di ciascuna parte.
Nel caso in cui una parte - all’atto del campionamento in contraddittorio - sia sprovvista del proprio sigillo, la parte adempiente può procedere alla chiusura del campione con il solo suo sigillo.
La verifica della sigillatura del campione viene demandata al laboratorio che ne riporta menzione sul Rapporto di Xxxxx.
9.IDENTIFICAZIONE/ETICHETTATURA DEL CAMPIONE CONTRATTUALE
Ogni campione contrattuale deve essere etichettato.
L’etichetta può essere compilata anche direttamente sul contenitore del campione. In ogni caso, tutti gli elementi dell’etichetta devono essere:
• leggibili
• indelebili e comunque
• non modificabili senza evidenza.
Le indicazioni minime da riportare sul campione sono:
• Identificazione delle parti
• Tipo di merce
• Quantità
• Data prelievo
• Identificazione dell’unità campionata (lotto, magazzino e/o targa automezzo)
• Documento di trasporto (DDT)
Ogni campione deve riportare le firme delle parti (o loro rappresentanti).
E’ cura del Laboratorio riportare i riferimenti di identificazione del campione sul rispettivo Rapporto di Prova.
FINE DOCUMENTO