FORMAZIONE LAVORATORI
ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE 21 dicembre 2011
(in vigore dal 11 gennaio 2012)
-Sono esclusi i lavoratori stagionali in attesa di un provvedimento ad hoc da parte del Min.Lavoro. Se non viene emanato entro 18 mesi dal presente accordo allora valgono gli stessi percorsi formativi.
-La formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
-I corsi di formazione per i lavoratori devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali/paritetici.
Se non si riceve riscontro da parte degli Organismi Bilaterali/paritetici entro 15 giorni, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell’attività di formazione.
-Docenti interni/esterni con esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale (es: Rspp) in materia di salute e sicurezza sul lavoro .
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’allegato 1:
• 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio basso: TOTALE 8 ore
• 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio medio: TOTALE 12 ore
• 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe
di rischio alto: TOTALE 16 ore
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso
Nel settore costruzioni, la formazione di primo ingresso di 16 ore sono corrispondenti alla formazione generale e alla specifica, se i contenuti sono corrispondenti.
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto deve comprendere quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare della durata minima del modulo di 8 ore .
I contenuti del percorso formativo si suddivide in 8 punti, vedi accordo.
Fermo restando la durata e i contenuti dei percorsi formativi, le modalità formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, previa consultazione con RLS.
Quindi si prospettano 3 tipologie di corsi:
1)16 ore (8+8): preposti di aziende di settori con rischio basso; 2)20 ore (12+8): preposti di aziende di settori con rischio medio;
3) 24 ore: (16+8): preposti di aziende di settori con rischio alto;
E’ previsto l’obbligo di un colloquio o test finale per verificare l’apprendimento.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti è strutturata in quattro moduli e comprende i seguenti contenuti minimi(non si aggiunge a quella dei lavoratori, ma la sostituisce integralmente):
MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore, e deve essere completata
entro 12 mesi.
E’ previsto l’obbligo di un colloquio o test finale per verificare l’apprendimento.
AGGIORNAMENTO
E’ previsto un aggiornamento quinquennale per i lavoratori, con durata minima di 6ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Con riferimento ai preposti si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Con riferimento ai dirigenti aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Possono essere utilizzate piattaforme e-learning.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (11 luglio 2013).
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione.
In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.
Riconoscimento della FORMAZIONE PREGRESSA
CREDITI FORMATIVI (punto 8)
Formazione dei lavoratori
Nuovo rapporto di lavoro:
a)se il nuovo rapporto di lavoro si costituisce con un’azienda dello stesso settore, costituisce credito formativo sia la frequenza della Formazione Generale che specifica.
b)se il nuovo rapporto di lavoro si costituisce con un’azienda di un altro settore, costituisce credito formativo la Formazione Generale, mentre quella specifica deve essere effettuata.
c)se il lavoratore,all’interno di una società di multi servizi, vada a svolgere mansioni a maggior rischio, il credito formativo vale sia per la formazione generale che specifica, con un modulo di integrazione.
Trasferimento mansione o introduzione nuove tecnologie
E’ riconosciuto credito formativo la formazione generale, mentre deve essere ripetuta la formazione specifica relativa alle nuove introduzioni.
Formazione lavoratori somministrati
Le modalità di formazione possono essere concordate tra il somministratore e l’utilizzatore, in particolare la formazione generale a carico del somministratore e quella specifica a carico dell’utilizzatore. In difetto di tali accordi, la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per le quali vengono assunti, a meno che il contratto di somministrazione non prevede tale obbligo a carico dell’utilizzatore.
-La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
Formazione dei lavoratori e dei preposti
Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.
L’obbligo di aggiornamento dovrà essere entro 12 mesi (11 gennaio 2013) qualora la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
Formazione dei dirigenti.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.
ALLEGATO I - E-LEARNING
Possono essere utilizzate piattaforme e-learning, cioè un modello formativo interattivo attraverso una piattaforma informatica che rende l’apprendimento più dinamico
E’ consentito per (punto 3 Accordo):
-formazione generale dei lavoratori;
-la formazione dei dirigenti;
-corsi aggiornamento lavoratori/preposti/dirigenti;
-la formazione dei preposti solo per i punti da 1 (Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale) a 5 (Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori).
-progetti formativi sperimentali anche per la formazione specifica dei lavoratori e preposti
Si potrà ricorrere all’e-learning qualora ricorrano determinate condizioni:
1)la formazione può svolgersi presso la sede del formatore, presso l’azienda o presso domicilio del partecipante, purchè le ore utilizzate vengano considerate orario di lavoro effettivo.
2) Programma e materiale didattico formalizzato
3)Tutor o esperto con esperienza almeno triennale in salute e sicurezza. 4)Valutazione: prove di autovalutazione e prova di apprendimento finale.
5)Deve essere indicata la durata di studio suddivisa in unità didattiche omogenee. 6)Materiali
-L’art. 50 comma 1 let. d) del D.lgs 81/08 prevede che gli RLS siano obbligatoriamente consultati in tema di formazione (lavoratori, preposti, dirigenti) .
Quindi gli RLS possono chiedere al RSPP lo stato dell’arte sulla gestione della formazione e monitorare la situazione.
FORMAZIONE DATORE DI LAVORO CHE RICOPRE RUOLO RSPP
RISCHIO BASSO : corso di formazione di 16 ore RISCHIO MEDIO: xxxxx xx xxxxxxxxxx xx 00 xxx XXXXXXX XXXX : corso di formazione di 48 ore
Il monte ore di formazione è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza. MODULO 1. NORMATIVO – giuridico
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori
E’ consentito la modalità e-learning per il Modulo 1 e 2. Al termine del corso verifica di apprendimento o colloquio. AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente Accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra
individuati, come segue:
XXXXXXX XXXXX 0 ore XXXXXXX XXXXX 00 ore XXXXXXX XXXX 00 ore
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97.
Per tali soggetti(DM 16/01/97), così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo, da effettuarsi entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’accordo.
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei
casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.
COLLABORAZIONE CON GLI OPP
L’art.37 comma 12 del D.Lgs.81/2008 stabilisce che l’attività di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, attraverso una richiesta formale.
Gli Opp, come precisato dalle Linee Interpretative del 25 luglio 2012, devono essere costituiti dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori più rappresentative sul piano nazionale (firmatarie di un CCNL).
L’accordo non impone che il datore di lavoro debba necessariamente effettuare la formazione con gli OPP, quanto piuttosto di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere l’attività formativa.
Non esiste un albo degli OPP.
Se non si riceve riscontro da parte degli OPP/Enti Bilaterali entro 15 giorni, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell’attività di formazione
E’ obbligatoria la collaborazione con gli OPP sono per i corsi dei lavoratori, e non dei dirigenti e preposti.
Sportello S.A.L.U.Te CISL Verona
Responsabile Xxxxxxxxxx XXXXXX Telefono: 045/8096014 Cellulare: 334/0000000
Email: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx - (Segreteria - Dipartimenti - Sportello Salute)