CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
L’anno duemila tra Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Presidente della Comunità Montana,
autorizzato con deliberazione del consiglio n. del alla stipula della presente convenzione;
Xxxxxx Xxxx, sindaco del comune di Asiago, autorizzato con deliberazione del consiglio n. del
alla stipula della presente convenzione;
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, sindaco del comune di Conco, autorizzato con deliberazione del consiglio n. del alla stipula della presente convenzione;
Xxxx Xxxxxxxxxx, sindaco del comune di Enego, autorizzato con deliberazione del consiglio n. del alla stipula della presente convenzione;
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, sindaco del comune di Lusiana, autorizzato con deliberazione del consiglio n.
del alla stipula della presente convenzione;
Xxxxx Xxxxxxxx, sindaco del comune di Rotzo, autorizzato con deliberazione del consiglio n. del
alla stipula della presente convenzione.
PREMESSO
- che l’articolo 33 – comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), stabilisce l’obbligo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti di affidare ad un’unica Centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle Unioni di comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi;
- che tale obbligo decorre dal 01/04/2013;
- che i comuni di Asiago, Conco, Enego, Lusiana e Rotzo fanno parte della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (nel seguito denominata Comunità Montana), unione di comuni ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che lo stesso 27 del T.U.E.L. n. 267/2000 prevede la competenza delle Comunità Montane in merito all’esercizio associato delle funzioni comunali;
- che l’articolo 3 della L.R. 19/92 stabilisce quali obiettivi delle Comunità Montane la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra Comunità Montane e Comuni con carattere di reciprocità, in ragione delle strutture di cui sono dotati;
- che la legge n. 40 del 28 settembre 2012, con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani;
- che i compiti affidati all’unica Centrale di committenza degli appalti rientrano tra le funzioni fondamentali da svolgere obbligatoriamente in forma associata da parte dei piccoli comuni e quindi il loro svolgimento attraverso la Comunità Montana costituirà un’attuazione anticipata del più esteso obbligo di svolgere in forma associata le funzioni fondamentali;
- che la Comunità Montana ha dichiarato la propria disponibilità ad istituire la Centrale unica di committenza di cui trattasi per conto dei propri comuni, da attivare e gestire secondo specifiche modalità stabilite da apposita convenzione, con il supporto tecnico - amministrativo del Comune di Asiago;
- che la Comunità Montana e i Comuni di Asiago, Conco, Enego, Lusiana e Rotzo ritengono pertanto necessario addivenire alla stipula della convenzione per l’istituzione e la disciplina della predetta Centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture,
SI CONVIENE E STIPULA
tra gli Enti sottoscrittori quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
1. Le premesse alla presente convenzione ne fanno parte integrante e sostanziale.
ART. 2 – FINALITA’
1. La presente convenzione è finalizzata all’istituzione della Centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 33 – comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ne disciplina le modalità di funzionamento.
ART. 3 – ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
1. La Comunità Montana assume le funzioni di Centrale unica di committenza finalizzata all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 33 bis del D.Lgs. n. 163/2006 per i propri comuni che provvederanno a delegare il servizio mediante la stipula della presente convenzione.
2. L’ufficio istituito dalla Comunità Montana assume la denominazione di “Centrale unica di committenza”; per tale struttura la Giunta della Comunità Montana individua un responsabile che ne cura le funzioni.
3. Le relative funzioni sono svolte mediante la costituzione di una struttura con sede amministrativa presso la Comunità Montana, composta dal responsabile della Centrale unica di committenza, da personale della Comunità Montana, da personale individuato dal Comune di Asiago con funzioni di supporto tecnico – amministrativo e dal personale di volta in volta individuato dal singolo comune interessato alle gare.
ART. 4 – DELEGA DEL SERVIZIO
1. I Comuni di Asiago, Conco, Enego, Lusiana e Rotzo delegano alla Comunità Montana le funzioni di Centrale unica di committenza secondo le modalità riportate nella presente convenzione.
ART. 5 – AMBITO DI OPERATIVITA’ ED ESCLUSIONI
1. La Centrale unica di committenza si occupa dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualunque importo per conto dei comuni aderenti, comprese le procedure in economia di cottimo fiduciario espletate mediante confronto tra più concorrenti.
2. Ove manchi del tutto il presupposto del confronto concorrenziale tra le imprese candidate, il Comune gestisce in proprio il procedimento di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Ciò può avvenire:
• per le ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore;
• per l’acquisizione in economia mediante amministrazione diretta;
• per l’acquisizione in economia mediante affidamento diretto, entro le soglie previste dai singoli enti.
3. I Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimenti, ivi comprese le convenzioni di cui all’art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
ART. 6 – FUNZIONI E COMPITI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
1. La Centrale unica aggiudica appalti pubblici, forniture o servizi destinati ai Comuni aderenti e si attiva:
• dopo l’approvazione del progetto e della relativa determinazione a contrarre da parte del Comune, se trattasi di realizzazione di opera pubblica;
• dopo la determinazione a contrarre del Comune se trattasi di acquisizione di servizi o forniture.
2. La Centrale provvede, in collaborazione con il RUP del Comune, all’esecuzione dei seguenti compiti:
• predisposizione e approvazione degli atti di gara, compresa la scelta della procedura di affidamento e dei criteri di aggiudicazione;
• definizione, in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e nomina della commissione giudicatrice;
• cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
• provvede all’aggiudicazione provvisoria e definitiva;
• cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
• trasmette le risultanze della gara al responsabile del procedimento del Comune committente per la conseguente acquisizione.
3. Nel caso di acquisizione di lavori, servizi o forniture di natura similare riguardanti più comuni, la Centrale unica di committenza, su indicazione degli stessi, può provvedere all’espletamento di un’unica procedura di gara.
ART. 7 – FUNZIONI DEI COMUNI
1. Restano in capo ai singoli comuni tutte le funzioni previste dalla vigente normativa che non siano specificamente attribuite alla Centrale unica di committenza dalla presente convenzione, avvero sia quelle che precedono la gara, sia quelle che seguono l’aggiudicazione definitiva (stipula contratto, direzione lavori, contabilità, collaudo….).
2. In particolare, restano di competenza dei singoli comuni aderenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), che costituirà il referente della Centrale stessa con funzioni di collegamento tra quest’ultima e il comune medesimo;
• le attività di individuazione delle opere da realizzare e di beni e servizi da acquisire;
• la redazione e l’approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati;
• l’adozione della determinazione a contrarre;
• la stipula del contratto d’appalto;
• l’affidamento della direzione dei lavori;
• tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione dei contratti ed i pagamenti;
• comunicazione e trasmissione dati all’Osservatorio dei contratti pubblici;
3. Il RUP del Comune collabora con il responsabile della Centrale unica di committenza fornendo ogni supporto necessario in tutti i compiti previsti per la Centrale unica di committenza.
ART. 8 – DURATA E RECESSO
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è valida fino al 31/12/2018. I comuni aderenti possono recedere dalla convenzione previo invio di lettera raccomandata R.R. entro il 30 settembre di ogni anno con efficacia da quello successivo.
ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI
1. I Comuni aderenti al servizio si impegnano a rimborsare annualmente alla Comunità Montana le spese sostenute.
2. L’importo da liquidare sarà determinato e comunicato ad ogni singolo Comune aderente alla Centrale unica di committenza.
3. Le parti si riservano di concordare successivamente ulteriori modalità operative, gestionali, organizzative e finanziarie che dovessero ritenersi necessarie o opportune demandando alle rispettive giunte la definizione degli accordi.
ART. 10 – NORME FISCALI
1. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi del comma 16 dell’allegato B al D.P.R. 26.101972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso come previsto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
ART. 11 – NORMA TRANSITORIA
1. La presente convenzione non si applica alle procedure concorsuali già avviate alla data di stipula del presente atto.
Letto confermato e sottoscritto
Il Presidente della Comunità Montana
Il Sindaco del Comune di Asiago
Il Sindaco del Comune di Conco
Il Sindaco del Comune di Enego
Il Sindaco del Comune Lusiana
Il Sindaco del Comune di Rotzo