REGOLAMENTO DI ATENEO
REGOLAMENTO DI ATENEO
SULLA DURATA DEL PRESTITO DEI BENI BIBLIOGRAFICI E CONSEGUENZE
(emanato con DR n. 749/2016 del 15.07.2016 - pubblicato nel B.U. n. 238 del 15.09.2016) -
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)
1. Il presente Regolamento riguarda il prestito di beni bibliografici, disciplinando la durata, l’iscrizione per esercitare i diritti, le conseguenze del danneggiamento, smarrimento e mancata restituzione dei beni.
Articolo 2 (Durata del Prestito)
1. Il prestito dei beni bibliografici è disciplinato dalle biblioteche dell’Università di Bologna xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx; nei casi in cui il prestito sia ammesso, la durata è definita dai commi successivi ed è diversa a seconda della natura e destinazione del bene stesso.
2. I documenti individuati dalla biblioteca per la preparazione degli esami devono essere restituiti entro 30 giorni dalla consegna.
3. I materiali multimediali devono essere restituiti entro 7 giorni dalla consegna.
4. Salvo quanto stabilito in accordi e convenzioni, tutti gli altri beni bibliografici devono essere restituiti entro 30 giorni dalla consegna; in caso di uso per finalità di ricerca e di insegnamento, tali beni devono essere restituiti dai docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi, categorie equiparate entro il termine stabilito dalle singole biblioteche xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx.
5. L’utente che ha ottenuto il prestito può chiedere la proroga per un periodo di tempo equivalente alle durate stabilite dai commi precedenti, se i beni bibliografici non sono stati prenotati da altro utente.
Articolo 3 (iscrizione per esercitare i diritti relativi al prestito)
1. L’utente che per la prima volta vuole esercitare i diritti relativi al prestito presso una biblioteca si iscrive presentandosi fisicamente. Il personale addetto alla biblioteca lo identifica; verifica i requisiti per l’accesso ai servizi disciplinato dalla stessa biblioteca xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx; controlla che l’utente alla data di iscrizione non risulti sospeso dai diritti relativi al prestito a causa dell’applicazione degli articoli successivi.
2. I diritti relativi al prestito comprendono anche i servizi collegati.
Articolo 4 (Conseguenze della perdita e mancata restituzione dei beni prestati)
1. Decorso il periodo temporale di durata del prestito di cui all’art. 2, l’utente che non restituisce i beni bibliografici alla biblioteca perde i diritti relativi al prestito nella stessa.
2. L’utente che , nonostante i solleciti, non restituisce dopo 12 giorni dalla scadenza i documenti di cui all’art. 2, comma 2 e i materiali multimediali di cui all’art. 2, comma 3 e dopo 28 giorni dalla scadenza tutti gli altri beni bibliografici di cui all’art. 2, comma 4, perde i diritti relativi al prestito in tutte le biblioteche, compresa l’iscrizione nelle biblioteche in cui non sia iscritto e sino al giorno in cui riconsegna il bene.
3. L’utente che ritarda nel restituire i beni bibliografici alla biblioteca perde i diritti relativi al prestito nella stessa, per un numero di giorni doppio rispetto al ritardo. Nel caso in cui il ritardo riguardi i documenti di cui all’art. 2, comma 2, le biblioteche possono disciplinare una durata della perdita dei diritti pari a ulteriori 3 mesi xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx.
4. L’utente che riceve il bene bibliografico in prestito è responsabile della sua custodia. Solo in caso di dichiarazione di perdita entro le date di scadenza del prestito di cui all’art. 2, l’utente può evitare l’applicazione delle conseguenze sui diritti previste dai commi precedenti e sempre che a) reintegri immediatamente i beni con esemplari della stessa edizione se ancora in commercio, o successive edizioni; b) corrisponda alla biblioteca il valore di reintegro del bene se l’edizione è esaurita.
5. In ogni caso dopo un congruo termine l’amministrazione può utilizzare le vie legali per ottenere il reintegro del bene bibliografico non restituito.
Articolo 5 (Conseguenze del danneggiamento dei materiali bibliografici)
In caso di danneggiamento del materiale bibliografico concesso in prestito o in consultazione si applicano le conseguenze di cui al comma 4 e 5 dell’articolo precedente.
Articolo 6 (Norma Transitoria)
Il presente regolamento non si applica alla Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) nelle more del processo di integrazione all’interno del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Articolo 7 (Norma Finale)
Il presente regolamento produce i suoi effetti ed entra in vigore trascorsi sei mesi dalla data di emanazione del decreto rettorale.
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