CAPITOLATO D'APPALTO
CAPITOLATO D'APPALTO
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILARE, SOSTEGNO DOMICILIARE ED, EVENTUALMENTE, SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSEGNO DI CUI ALLA LEGGE 162/1998, GESTITI IN FORMA DIRETTA DAL COMUNE DI BARI SARDO.
ART.1 OGGETTO
lI presente capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare, d'ora in poi S.A.D., del sostegno educativo e dei Piani Personalizzati di Sostegno di cui alla Legge n.162/1998 gestiti in forma diretta dal Comune di Bari Sardo.
Il S.A.D interviene a favore di soggetti completamente o parzialmente non autosufficienti, per finalità generali di cambiamento, per la modificazione della situazione psico-fisica dell'individuo e del suo ambiente di vita. Per questo motivo il S.A.D. opera sulla base di progetti individualizzati nei quali debbono essere chiaramente evidenziati gli obiettivi di cambiamento e le previsioni di soluzioni di caso. Il S.A.D., costituito da una serie di interventi e di prestazioni di carattere socio assistenziale, con eccezione di quelle di carattere sanitario, interviene soprattutto quando si rende necessario:
1. fornire un aiuto per la cura della persona e l'accudimento della casa a persone completamente o parzialmente non autosufficienti;
2. contenere e ridurre i processi di cronicizzazione e di emarginazione;
3. evitare l'istituzionalizzazione;
4. consentire il ripristino delle relazioni sociali ;
5. sostenere il nucleo familiare di individui gravemente non autosufficienti ;
6. favorire il recupero delle potenzialità residue dell'individuo e il mantenimento dell'unità familiare.
Il sostegno educativo a favore di adolescenti e giovani si configura come un intervento di aiuto e sostegno ai ragazzi e alle loro famiglie in situazione di disagio, nella elaborazione e realizzazione di un percorso progettuale che tenda allo sviluppo delle autonomie personali, valorizzando le proprie risorse e desideri, facilitando l'uso delle agenzie e dei servizi presenti sul territorio.
Svolgimento di Piani Personalizzati di Sostegno a favore di portatori di handicap grave, di cui alla legge 162/98, gestiti in forma diretta dal Comune di Bari Sardo, finalizzati a favorire la permanenza delle persone al proprio domicilio, attivando e potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata, sostenendo la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie.
ART.2 DESTINATARI DEL SERVIZIO
Beneficiano dell'intervento di S.A.D. soggetti totalmente o parzialmente non autosufficienti, cioè persone incapaci di provvedere a se stessi, per età avanzata o per malattia o invalidità, disabili fisici, insufficienti mentali, che vivono in condizioni di autonomia limitata e necessitano dell aiuto parziale, ma costante, di altre persone. Particolare attenzione sarà rivolta agli anziani con limitata autonomia soprattutto se appartenenti alle fasce di popolazione più deboli. Si intende, in tal caso, far riferimento a persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti prive di adeguata assistenza da parte di familiari o, comunque, con una situazione economica precaria.
Destinatari dell intervento di sostegno educativo sono minori e/o altri soggetti residenti nel Comune di Bari Sardo con difficoltà socio educative, relazionali, psicologiche , ovvero:
a) minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa;
b) minori interessati da provvedimenti di affido o adozione;
c) minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione, e disadattamento ;
d) casi in cui sia presente a livello familiare un disagio psichico grave o una patologia psichiatrica;
e) casi con grave conflittualità genitoriale e/o contenziosi relativi all'affidamento dei figli in regime di separazione;
f) situazioni nelle quali a fronte di un decreto dell Autorità Giudiziaria di sostegno e controllo , si possa prevedere un inserimento del minore in struttura residenziale;
g) situazioni di devianza e gravi problemi comportamentali degli adulti membri del nucleo familiare.
Destinatari dei Piani personalizzati di sostegno di cui alla Legge 162/1998 sono utenti portatori di handicap grave, così come definito dalla L. 104/92.
ART. 3 NATURA, CONTENUTO E FORMA DELLE PRESTAZIONI
Servizio di Assistenza domiciliare:
Gli interventi oggetto del presente capitolato sono ispirati alle prescrizioni del Regolamento dei servizi sociali e alla Legge Regionale nr. 23 del 23.12.2005 e ss.mm.ii..
Il S.A.D dovrà comprendere i seguenti interventi che vengono suddivisi in tre differenti sottogruppi:
A) Attività di assistenza diretta all'utente:
o aiuto nelle attività fisiche personali riferibili al complesso delle seguenti funzioni quotidiane: igiene personale giornaliera, bagno, cura dell'aspetto fisico, alzarsi e coricarsi con corretto posizionamento dell'allettato, alimentazione e assunzione e preparazione dei pasti, aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; nel caso in cui il soggetto destinatario del servizio viva solo e non abbia altre risorse economiche né riferimenti parentali è prevista la pulizia ordinaria di tutti gli ambienti, nonché la verifica e la cura della funzionalità dell alloggio;
o assistenza nell'assunzione corretta dei tarmaci, frizioni antidecubito, uso di protesi e sussidi, posture corrette e movimenti arti invalidi, corretta deambulazione, uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo, uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, controllo e/o somministrazione di medicinali in collegamento con il medico curante;
o assistenza in occasione dell assenza dei familiari per la durata oraria strettamente indispensabile;
o rafforzamento dei comportamenti positivi dell'assistito e il coinvolgimento attivo del contesto familiare;
o pronto intervento per affrontare un bisogno improvviso di servizio a favore dell utente e consentire la gestione dell'emergenza;
o il pronto intervento è rivolto agli anziani che vengono a trovarsi in situazioni caratterizzate da un bisogno improvviso, urgente e temporaneo di protezione, assistenza e mantenimento;
o eventuale consegna e aiuto nella somministrazione dei pasti a domicilio;
B) Aiuto nel disbrigo di pratiche fuori dell'abitazione con mezzi e oneri a carico dell Impresa affidataria del servizio:
o appoggio e sostegno, in particolare a favore delle persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti: per l'acquisto di generi alimentari, di capi di vestiario e ogni altro bene, per l'accompagnamento a visite mediche e ai centri ambulatoriali, per favorire la partecipazione ad opportunità di socializzazione; accompagnamento presso uffici, ambulatori, negozi, ecc.; collaborazioni nel disbrigo di pratiche, negli spostamenti
per visite sanitarie e terapie riabilitative di vario genere;
C) Attività di riordino abitazione:
o aiuto nella gestione dell'ambiente domestico e per il governo della casa con particolare riferimento: al riordino e alla pulizia dell'abitazione, dei mobili, dei pavimenti e dei servizi igienici; al ricambio periodico e secondo necessità della biancheria (personale o/e del letto), lavatura e stiratura della stessa, lavatura dei piatti e stoviglie, igienizzazione degli ambienti;
Servizio di sostegno educativo:
Operativamente il Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare si esplica mediante un intervento, presso il domicilio del minore, di un educatore il quale, nell'ambito di un progetto concordato con il Servizio Sociale, assicura le seguenti prestazioni:
a) interventi di supporto alla famiglia nei suoi compiti educativi e di cura:
- facilitazione nella relazione genitori - figli;
- assunzione di responsabilità e compiti verso i minori;
- recupero delle figure parentali e dei loro ruoli nell ambito della famiglia;
- interventi di supporto e controllo alla relazione negli incontri protetti fra genitori e figli affidati;
b) interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale e i rapporti familiari e sociali:
- iniziative d inserimento sociale all interno di gruppi di pari in situazioni di aggregazione guidata, utilizzando le risorse delle organizzazioni sociali, culturali, educative e ricreative presenti sul territorio;
- attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona ( vestizione, nutrizione, igiene personale, etc);
- interventi rivolti al superamento di problemi scolastici;
- accompagnamento a centri di terapia, attività culturali, sportive e formative qualora siano previste dal progetto socio - educativo;
c) creazione di una rete con altri soggetti del terzo settore per attivare forme di collaborazione finalizzate all inserimento del minore e della famiglia nel tessuto sociale.
d) disponibilità ad eventuali richieste d intervento urgenti.
Nei casi in cui sia presente una grave conflittualità tra i coniugi, o qualora il progetto lo richieda, il servizio può essere svolto in un luogo diverso dal domicilio del minore.
Gestione Piani personalizzati di Xxxxxxxx ex Legge 162/1998 finanziati dalla RAS, Assessorato Regionale dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale. gestiti in forma diretta dal Comune di Bari Sardo
Tale gestione potrà essere affidata nell ambito dei progetti finanziati dalla Regione Sardegna e sulla base della tipologia di intervento negli stessi previsti. Potrà prevedere prestazioni di diversa natura quali sostegno educativo, prestazioni di assistenza domiciliare, aiuto nelle attività fisiche personali riferibili al complesso delle seguenti funzioni quotidiane indicate in appresso a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. igiene personale giornaliera
2. bagno e cura dell aspetto fisico
3. xxxxxsi e coricarsi con corretto posizionamento dell allettato
4. alimentazione e assunzione e preparazione dei pasti
5. vestirsi
6. aiuto nell uso di accorgimenti per lavarsi
7. aiuto nel mangiare da soli
8. aiuto nella deambulazione.
ART. 4 ORGANIZZAZIONE
La società aggiudicataria dovrà curare, mediante speciali procedure e protocolli operativi concordati con il Servizio sociale comunale, le seguenti funzioni all'interno dei servizi attivati:
o elaborazione di un programma generale del servizio;
o elaborazione di un programma individualizzato per ciascun utente in carico;
o costante monitoraggio dei casi seguiti con l'osservazione periodica e sistematica anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo sociale così da poter segnalare prontamente l'evento agli altri operatori tecnici interessati.
o la presa in carico del caso assegnato in accordo con i Responsabili comunali del servizio. La cooperativa appaltatrice è tenuta ad assegnare il servizio, in modo costante, per la durata dell'appalto al gruppo di operatori indicati all'inizio del lavoro e ciò per evitare frequenti turnazioni, poco funzionali al servizio. In relazione al servizio erogato in favore degli utenti deve essere garantita la continuità dell erogazione attraverso il costante impiego delle stesse figure professionale, precisando che, nei confronti di un medesimo utente, non possono essere assegnati più di 3 operatori diversi.
I servizi dovranno essere assicurati, di norma, nei giorni feriali nella fascia oraria 7.00-19.00. In ragione di particolari ed eccezionali esigenze potranno essere richiesti, tuttavia, anche servizi durante i giorni festivi. L'orario del servizio da svolgere dovrà essere preventivamente autorizzato dal servizio sociale comunale, con l'indicazione precisa delle ore settimanali e le prestazioni da erogare ad ogni singolo utente. La Ditta non si potrà rivalere su servizio prestato e non preventivamente autorizzato dagli uffici comunali. Il servizio dovrà essere garantito per l effettiva durata della richiesta dal Comune di Bari Sardo precisando che fra il termine del servizio presso un utente e l inizio del servizio presso un altro utente dovranno intercorrere 5 minuti, non compatibili nelle ore assegnate dal Comune di Bari Sardo, necessari per spostarsi tra le abitazioni dei destinatari dei servizi. Allorquando il servizio richieda l esecuzione di adempimenti al di fuori del domicilio degli utenti, gli stessi dovranno essere effettuati da un solo operatore, qualora siano presenti due operatori in servizio.
Ogni operatore è tenuto quotidianamente alla redazione di un foglio di presenza da far firmare al all utente circa le ore di servizio svolte. Tale modulo deve contenere: nome dell'utente, data, orario, attività svolta, firma dell'operatore, firma dell'utente, eventuali annotazioni. Ogni bimestre ogni operatore è tenuto a consegnare al Comune una relazione professionale sui casi in carico.
Gli operatori sono tenuti alla rigorosa e corretta compilazione della documentazione loro richiesta e sono tenuti al segreto professionale, circa i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del loro compito (D. Lgs. 196/2003) relative all utente e al suo nucleo familiare. Mensilmente tali fogli devono essere trasmessi al Comune unitamente alle fatture e degli stessi, deve essere consegnata copia anche all utente destinatario del servizio.
ART. 5 DURATA
II servizio si svolgerà per l anno 2008, a partire dall'aggiudicazione. Resta inteso che il servizio di assistenza domiciliare e/o sostegno educativo potrà essere automaticamente interrotto, senza diritto di rivalsa, nel caso in cui lo stesso sia attivato all interno del PLUS Ogliastra
ART. 6 IMPORTO
L'importo a base d'asta per la gestione del SAD è di un importo orario definito in relazione alla prestazione richiesta così come indicato nella tabella sottostante:
SERVIZIO DA GESTIRE | COSTO ORARIO |
ASSISTENZA DOMICILIARE | 15.60 operatore OSS assistente domiciliare |
10,30 ausiliario. |
15,60 Assistenza domiciliare | |
10,30 Ausiliario | |
17,00 Sostegno educativo | |
SOSTEGNO EDUCATIVO | 17,00 sostegno educativo |
Si precisa che l'importo è compreso di 1VA mentre per quanto attiene I'IRAP la stessa verrà detratta nel caso in cui la stessa venga abolita a livello normativo.
ART. 7 CARATTERISTICA DEL PERSONALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
L'associazione o cooperativa sociale o ditta o impresa appaltatrice garantisce il regolare e puntuale adempimento del servizio oggetto del presente appalto, utilizzando personale qualificato ed in particolare:
Operatori socio assistenziali con qualifica conseguita dopo la frequenza di appositi corsi regionali oppure titolo equipollente per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare e prestazioni della stessa natura inerenti la gestione dei Piani di cui alla Legge 162/98. Deve essere garantita la disponibilità di assistenti domiciliari di entrambi i sessi per lo svolgimento delle prestazioni.
Operatori ausiliari. Deve essere garantita la disponibilità di assistenti di entrambi i sessi per lo svolgimento delle prestazioni.
Educatori Professionali in possesso del titolo conseguito in seguito alla frequenza di appositi corsi riconosciuti dallo Stato o dalla Regione d del diploma di laurea triennale in Scienze dell Educazione o in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale o sanitario, maturati alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 7/2005, con esperienza lavorativa biennale in servizi educativi territoriali. Per garantire il recupero e il rafforzamento delle figure parentali deve essere garantita la disponibilità di educatori di entrambi i sessi per lo svolgimento delle prestazioni di sostegno educativo o prestazioni della stessa natura inerenti la gestione dei Piani di cui alla Legge 162/98.
I concorrenti dovranno indicare nominativamente il personale da destinare all espletamento dei servizi che dovrà essere quello effettivamente impiegato e in possesso delle qualifiche e delle esperienze richieste.
Il personale che verrà impiegato dalla cooperativa e o società appaltatrice dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
L appaltatore è responsabile della piena e incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato ed è tenuto a sostituire, a semplice richiesta che nei casi urgenti può essere comunicata anche verbalmente gli operatori ritenuti inidonei al compito specifico dagli organi tecnici del Servizio Sociale Comunale (negligenza operativa, imperizia ed inosservanza del piano di intervento individualizzato).
La cooperativa e o società dovrà fornire l'elenco nominativo del personale che intende impegnare, e per ciascuno di essi, la qualificazione. Per ogni operatore proposto dovrà fornire un curriculum vitae e di studio, che metta in evidenza anche le esperienze lavorative nel settore. Il personale deve essere in numero adeguato al fine di assicurare i servizi nei confronti dell utenza che può variare da un minimo di 25 ad un massimo di 50/60 utenti.
In particolare il numero delle unità di personale in servizio sarà definito in accordo con il
Comune in base alle effettive esigenze del servizio: numero degli utenti, tipologia delle prestazioni e numero di ore richieste.
Inoltre gli operatori della società e/o Cooperativa, rappresentanti dal Presidente e/o dal Coordinatore, dovranno partecipare agli incontri programmati dall' Ente, finalizzati al coordinamento degli interventi, alla verifica dei piani di lavoro predisposti e ad assicurare metodologie di lavoro omogenee fra gli operatori del settore di assistenza e cura. A tal fine l Impresa affidataria del servizio dovrà nominare un coordinatore referente preposto ai rapporti con il Comune di Bari Sardo e all organizzazione e attuazione del servizio di assistenza domiciliare, sostegno educativo e gestione piani personalizzati di sostegno gestiti in forma diretta dal Comune di Bari Sardo di cui alla Legge 162/1998.
ART. 8 PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE
La cooperativa e/o società si obbliga ad osservare per tutti i propri operatori impiegati, le norme e le prescrizioni dettate dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti sulla tutela, protezione. assicurazione ed assistenza e quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi, assicurando il rispetto dei minimi contrattuali, nonché all'assunzione del rispetto delle prescrizioni e degli accordi contrattuali e sindacali vigenti nel territorio.
Il personale incaricato all'espletamento dei servizi dovrà:
mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli assistiti e nei confronti del personale dell'Ente appaltante;
rispettare la cultura e la tradizione dell anziano e dell utente in genere;
osservare il comportamento del soggetto, le sue dinamiche interne ed esterne (es. rapporti con parenti, vicinato, ecc.);
gestire correttamente la funzione di socializzazione del soggetto;
Evitare di prendere ordini da estranei nell'esecuzione del servizio e xxxxxxxsi dal chiedere compensi e regalie;
possedere capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi richiesti e sottoporsi a visite periodiche e alle vaccinazioni previste dal S.S.N.;
essere provvisto di patente di guida.
La ditta oltre agli articoli sopra indicati dovrà fornire ai propri dipendenti e/o soci, con oneri a proprio carico, dispositivi di protezione individuali ( camice, calzature idonee, guanti igienici, mascherine, notule, modulistica, ecc.).
Gli operatori, per l effettuazione del servizio, si serviranno di mezzi propri o di apposita autovettura di servizio messa in dotazione dalla cooperativa/ditta aggiudicataria. Allo stesso modo nel caso si presenti la necessità di accompagnare gli utenti presso uffici, ambulatori, ecc. gli operatori dovranno utilizzare il proprio automezzo o quello messo a disposizione dalla cooperativa/ditta, per spostamenti all interno del territorio comunale o anche fuori dal territorio comunale. Tutte le spese derivanti dall utilizzo dei mezzi suddetti saranno a carico della ditta aggiudicataria.
E' inoltre a carico della associazione appaltatrice ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro ed in particolare alle disposizioni del D.P.R.303/1956, nonché del D. Lgs. 626/1994, D. Lgs 242/1996.
All'Ente appaltante è riconosciuto il diritto di contestare eventuale infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori.
La cooperativa e/o società si impegna in proposito, a fornire a richiesta dell'Ente ed entro il termine fissato dal medesimo, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi medesimi.
All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.
L'Ente rimane comunque del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente.
L appaltatore si impegna a garantire, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, mediante passaggio diretto, la continuazione del contratto di lavoro del personale dipendente dal precedente appaltatore, in servizio presso lo stesso al 31.12.2007, mantenendo per lo stesso il trattamento giuridico ed economico in godimento, qualora più favorevole rispetto a quello dei propri dipendenti. Le medesime condizioni dovranno essere garantite anche agli eventuali soci-lavoratori del precedente appaltatore, in servizio al 31.12.2007.
ART. 9 STIPULA ASSICURAZIONE
Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa al personale dipendente della cooperativa e o società appaltatrice, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.
L'appaltatore risponde pienamente per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare alt' Ente per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, tenendo perciò sollevato ed indenne l'Ente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa da chiunque. L'appaltatore dovrà comunque provvedere all'accensione di una polizza assicurativa per la copertura di R.C.T. dell'impresa nei confronti dell'Ente, per i danni derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore e/o dai suoi operatori per un massimale almeno pari al valore complessivo dell'appalto, di cui deve produrre copia al Comune di Bari Sardo prima dell avvio del servizio. L'appaltatore è inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle passività in cui l'Ente dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico a lui e al personale da esso dipendente.
ART. 10 GARANZIA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
L'appaltatore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del proprio personale, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio assunto, adeguandosi peraltro alle eventuali disposizioni dell'Ente.
La cooperativa e/o società appaltatrice adotta gli opportuni provvedimento per assicurare tempestivamente le sostituzioni del proprio personale (per assenze malattie. xxxxx, ecc.) fornendo a questa Amministrazione le necessarie indicazioni e comunicando rapidamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi.
I rapporti con gli utenti e le prestazioni fornite dovranno essere sempre improntati alla massima correttezza, nel pieno rispetto della dignità e dell'integrità della persona.
ART.11 VERIFICA DELL'ATTIVITÀ
L'Ente appaltante accerta il puntuale e regolare adempimento dell'attività appaltate, valutando la qualità delle prestazioni degli operatori della cooperativa e o società appaltatrice rispetto agli obiettivi del servizio ed agli impegni assunti con il presente capitolato. Nel caso si verificassero inadempienze di singoli operatori l'Ente informerà la Cooperativa/Ditta appaltatrice perché adotti i provvedimenti necessari.
ART. 12 INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si verificassero , da parte della cooperativa e o società appaltatrice, inadempimenti totali o parziali (ritardi nelle prestazioni e/o sostituzioni) o abusi riguardo agli obblighi contrattuali, l'amministrazione ha facoltà di applicare fra 103,00 e 206,00 per ogni giorno di ritardo o per ogni evento. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate.
L'Ente appaltante si riserva di dichiarare immediatamente risolto il contratto quando, per la terza volta anche non consecutiva, abbia dovuto contestare deficienze del servizio o abbia dovuto richiamare l'impresa all'osservanza degli obblighi contrattuali.
Il contratto è invece risolto ad insindacabile giudizio dell'Ente e con semplice comunicazione scritta nei seguenti casi:
o In caso di subappalto totale o parziale del servizio senza preventiva autorizzazione scritta nell'Ente;
o In caso di danneggiamento volontario di cose o beni dell'Amministrazione;
o In caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
o In caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
o Quando incorra in grave provata indegnità;
o In caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per l'Ente;
o Per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall'associazione nonostante diffide formali dell'Amministrazione;
o Per l'impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio.
o Violazione dei profili orari stabiliti dalla responsabile della struttura o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti
Qualsiasi danno provocato al patrimonio dell'Ente in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte della cooperativa e o società aggiudicataria.
Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sul pagamento delle più prossime fatture addebitate all'Ente, fino a concorrenza della somma da recuperare.
L'associazione e/o Cooperativa dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante in loco munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.
In caso di omissione l'Ente appaltante avrà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di adottare i provvedimenti e di esercitare tutte le azioni previste dal presente articolo.
Sarà inoltre facoltà dell'amministrazione appaltante affidare ad altra impresa l'esecuzione delle prestazioni che l'appaltatore non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutato di eseguire, ponendo a carico dello stesso le spese relative.
ART. 13 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Per svolgere l'attività appaltata la cooperativa e o società vincitrice dovrà impegnare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche, compresa la responsabilità civile verso terzi.
La ditta vincitrice si impegna, per il fatto stesso di partecipare alla gara, ad esibire, a richiesta dell'Ente, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.
ART. 14 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
II corrispettivo delle prestazioni sarà determinato dal prodotto del costo orario dell'offerta per il numero delle ore che saranno effettivamente rese presso il domicilio dell'utenza. Non sarà tenuto conto nel conteggio delle ore e quindi non potrà essere retribuito, il tempo impiegato dagli operatori per gli spostamenti da un utente all altro.
Per quanto riguarda il servizio di accompagnamento degli utenti si terrà conto e verrà retribuito il tempo complessivamente impiegato per l effettuazione di tale servizio.
La fatturazione mensile delle ore dovrà quindi corrispondere con la somma delle ricevute di avvenuta prestazione rilasciate dalla cooperativa/ditta appaltatrice e controfirmate a domicilio dell utente, allegate alla fattura stessa.
L'associazione e/o Cooperativa appaltatrice provvederà ad emettere fatture mensili posticipate comprendenti il prezzo pattuito, il numero delle ore prestate nel mese, le quota a carico degli utenti regolarmente pagate.
Il prezzo orario determinato in sede di gara rimarrà fisso per tutto la durata del contratto.
ART. 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO
II servizio oggetto del presente capitolato è da intendersi unico e inscindibile. E' fatto dunque divieto di cedere o di subappaltare anche parte del servizio sotto pena di risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni.
ART. 16 CONFERIMENTO DELL'APPALTO
L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile sulla base del pregio tecnico, della qualità del progetto e del servizio e delle sue modalità di gestione e del prezzo, ossia:
CRITERI | PUNTI |
Merito tecnico organizzativo | 20 |
Qualità del progetto e dei servizi | 50 |
Prezzo | 30 |
TOTALE | 100 |
1. Merito tecnico organizzativo Punteggio massimo attribuibile: 20 punti
Il merito tecnico organizzativo attiene all affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto di affidamento. Il punteggio massimo attribuibile è di 20/100.
Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti sottocriteri:
1 a) Punti da 0 a 10
Qualità professionale degli operatori effettivamente impegnati nell organizzazione dei servizi intesa come esperienza maturata nel settore di intervento.
Al fine di consentire la valutazione dovrà essere prodotto un elenco nominativo del personale contenente la chiara indicazione delle qualifiche e delle esperienze lavorative di ciascuno e la loro precisa durata (vedi fac-simile allegato).
1 b) Punti da 0 a 10
Esperienza maturata dalla Ditta nella gestione, in convenzione con gli Enti locali, di servizi uguali a quelli oggetto di gara. L esperienza di cui sopra dovrà essere autocertificata mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante. In caso di aggiudicazione la Ditta dovrà presentare i relativi certificati, in originale, redatti dagli Enti pubblici per conto dei quali è stata prestata l esperienza.
2. Qualità del progetto e dei servizi Punteggio massimo attribuibile: 50 punti
Concerne la componente tecnico-progettuale. Il punteggio massimo attribuibile è di 50/100. Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti sottocriteri:
2 a) fino a punti 20 per la valutazione dei seguenti aspetti:
a) descrizione dettagliata degli aspetti organizzativi e gestionali
b) modalità di programmazione e gestione degli interventi rivolti agli utenti con attenzione alla differenziazione degli stessi a seconda della tipologia degli utenti
2 b) fino a punti 15 per la valutazione dei seguenti aspetti:
numero e organizzazione delle figure professionali impiegate per lo svolgimento del servizio; presenza di figure professionali di direzione e coordinamento; dovrà essere specificato il numero degli operatori utilizzati nello svolgimento del servizio, le modalità di organizzazione
degli stessi anche in relazione al numero di utenti; la qualificazione professionale intesa come possesso di titoli professionali e di servizio nel settore specifico e nell area dei servizi alla persona, l attività formativa e di aggiornamento del personale svolta nell ultimo triennio
2 c) fino a punti 15 per la valutazione dei seguenti aspetti:
elementi che si configurino come aspetti innovativi e migliorativi, rispetto a quanto richiesto nel Capitolato per la gestione del Servizio.
3. Prezzo Punteggio massimo attribuibile: 30
Il concorrente dovrà presentare un ribasso unico da esprimersi in percentuale ed in cifra assoluta sulle tariffe orarie poste a base di gara.
Nella valutazione dell offerta economica più vantaggiosa si procederà secondo il seguente criterio:
- ribasso inferiore all 1% Pt 0;
- punteggio massimo alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso Pt 30;
- alle altre ditte sarà attribuito un punteggio in maniera inversamente proporzionale al prezzo migliore secondo la seguente formula:
Offerta economicamente più vantaggiosa
x 30
Altra Offerta
L Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell articolo 86, comma3 del D. Lgs n.163/2006, si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La Commissione di gara procede alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto dall art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006.
N.B: L aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto.
A parità di punteggio complessivo prevale l offerta con il xxxxxxx xxxxxxx. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
L aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che riporti almeno un punteggio minimo di 60/100.
La qualità del progetto è valutata sulla base dei seguenti elementi che dovranno essere dimostrati attraverso la produzione di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Si ritiene di non dover inserire tra i criteri di valutazione l'elemento oggettivo di cui alla lettera
B) dell'art. 14 della L.R. n° 16/97 in quanto il rispetto delle norme contrattuali di settore viene assunto come condizione imprescindibile imposta dalle norme in presenza di lavoratori dipendenti.
ART. 17 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L'Amministrazione appaltante si riserva di definire l'organizzazione del servizio con la cooperativa e o società appaltatrice al momento della definizione del contratto.
Resta inteso fin d'ora che si riserva la facoltà di richiedere all'associazione e/o Cooperativa appaltatrice la sostituzione di operatori qualora questi, al momento dell'inserimento del servizio o in corso di espletamento dello stesso, apparissero palesemente inadeguati alle funzioni da svolgere (improduttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole di riferimento interne al servizio).
ART.18 SPESE CONTRATTUALI
II contratto di appalto sarà registrato. Saranno a totale carico della cooperativa e o società aggiudicataria le imposte e tasse presenti e future, spese di bollo e accessorie.
ART. 19 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto che dovrà essere costituita nei modi previsti dalla normativa vigente.
ART. 20 CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia derivante dall esecuzione dell appalto sarà devoluta alla magistratura ordinaria, rifiutando espressamente il giudizio arbitrale. Il foro competente è il Tribunale di Lanusei.
ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente capitolato le parti rinviano alle norme relative al codice civile, alle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia, al regolamento comunale dei servizi socio assistenziali.
IL RESP.LE SERV. AMM.VO SOCIO ASS.LE XXXX.XX XXXX.XX
( Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx )
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