SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI
ALLEGATO A
SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI
[in carattere corsivo sono riportati: parti eventuali, note esplicative e richiami normativi]
TRA
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (di seguito denominata “Università” o “Ateneo”), con sede legale in Chieti, alla via dei Vestini, n. 31, (C.F./P. IVA 01335970693), in
persona del Rettore pro-tempore, prof. nato a , il
, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università
OVVERO IN ALTERNATIVA
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Dipartimento/Centro [inserire la denominazione della struttura d’interesse] (di seguito denominato “Università” o “Ateneo”) con sede in Xxxxxx/Xxxxxxx, xxxx xxx , x. (X.X./X. XXX ), xx xxxxxxx xxx [xxxxxxxx qualifica del responsabile della struttura] pro-tempore prof. , nato a , il _ , in qualità di legale rappresentante della struttura, domiciliato per la carica presso la sede [inserire la denominazione della struttura d’interesse] , autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art.
comma del Regolamento di Ateneo che disciplina le attività per conto terzi, emanato con D.R. n. del
E
[inserire la denominazione del Committente] (di
seguito denominato “Committente”), con sede legale in , alla xxx , x. , (X.X./X. IVA ), in persona del sig./dott. , in qualità di legale rappresentante pro-tempore, nato a il , domiciliato per la carica in/presso
, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù di
PREMESSO CHE
a) [inserire un breve riferimento ai reciproci interessi delle parti in relazione all’oggetto del contratto];
b) che esistono presso l’Università le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
c) che l’Università si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che l’attività oggetto del presente contratto non comporta alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
d) che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell’Università e che non rientra fra quelle escluse dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo sul conto terzi
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il Committente affida all’Università, che accetta, l’esecuzione della seguente attività [indicare la categoria di attività come prevista dall’art. 3, comma 2 del Regolamento] avente ad oggetto: [descrivere l’oggetto e le finalità dell’attività da eseguire ed evidenziare l’elenco degli eventuali elaborati da consegnare a conclusione dell’attività], (di seguito denominata “attività”).
L’attività si articola nelle seguenti fasi [indicare le eventuali singole fasi in cui si articola l’attività e specificare se esse hanno natura autonoma rispetto all’esito conclusivo dell’attività al fine di consentire l’erogazione di anticipazioni per ciascuna fase. Valutare la descrizione delle attività tramite un allegato tecnico].
Nel rispetto dell’art. 11, c. 2 del Regolamento di Ateneo sul conto terzi, al termine della prestazione il responsabile scientifico del progetto redige una relazione finale sul conseguimento dei risultati concordati e un consuntivo delle spese sostenute [in caso di articolazione dell’attività in più fasi indicare che si provvederà alla rendicontazione intermedia].
Art. 2 – Responsabili dell’attività
L’attività è svolta da [specificare la struttura e profili professionali del personale - anche esterno - coinvolto nell’attività]
La responsabilità scientifica dell’attività è affidata a , come da delibera del [inserire la denominazione della struttura d’interesse].
Il Committente, al fine di assicurare la migliore esecuzione del contratto, designa quale proprio referente .
Art. 3 – Durata
L’attività deve essere completata entro dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 4 – Corrispettivo
A titolo di corrispettivo per l’espletamento dell’attività, il Committente paga a favore dell’Università la somma complessiva di € (anche in lettere) oltre I.V.A. con aliquota del % [specificare eventuali casi di esenzione I.V.A.; specificare il corrispettivo distinto per le voci e) ed f) dell’art. 8, comma 2 del Regolamento e l’eventuale anticipazione di un acconto finalizzato a dare inizio all’attività. Tenere in considerazione per la determinazione del corrispettivo le disposizioni degli artt. 10 e 14 del Regolamento di Ateneo sul conto terzi].
Art. 5 – Modalità di pagamento
Il Committente versa il corrispettivo di cui all’art. 4 nel modo seguente:
[-il % alla stipula del presente contratto;
-il % alla conclusione della fase ;
-il % alla consegna dei seguenti elaborati: … (specificare);
-il % alla conclusione dell’attività]
OVVERO
[indicare in quante altre soluzioni e in quale misura verrà erogato il corrispettivo, o indicare che il medesimo verrà corrisposto in un’unica soluzione alla stipula del presente atto o in altra data da specificare]
Gli importi di cui al comma precedente vengono versati sul conto corrente di tesoreria n.
, intestato a , presso l’Istituto Cassiere , a seguito di presentazione di regolare fattura; quest’ultima deve essere indicata nella causale di versamento.
Art. 6 – Responsabilità
Nell’esecuzione dell’attività, la responsabilità dell’Università è limitata ai casi di dolo o colpa grave.
[In caso di inadempimento, l’eventuale previsione di una penale a carico dell’Ateneo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., non potrà essere di importo superiore al 5% del corrispettivo. Il pagamento di tale penale graverà sui fondi del centro di spesa cui fanno capo le attività espletate, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l’inadempienza (art. 9, c.1 del Regolamento)].
[Prevedere che ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del rispettivo personale impiegato nelle attività di cui al presente contratto].
[Prevedere una norma del seguente tenore “Quando il personale di una parte si reca presso la sede dell’altra parte ai fini dello svolgimento delle attività, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii”].
Art. 7 – Proprietà intellettuale e industriale
Qualora, dall’esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, derivino risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d’autore, il regime della proprietà intellettuale o industriale è regolato nel modo seguente: [specificare le modalità di sfruttamento economico dei risultati medesimi].
I diritti morali relativi ai predetti risultati spettano a chi ha realizzato l’innovazione. E’ fatto obbligo di citare l’afferenza all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara degli inventori o autori.
L’apporto di risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale o industriale da parte del committente e/o dell’Università, e/o da parte dei singoli docenti o ricercatori coinvolti nell’attività è regolato nel modo seguente [specificare le modalità di utilizzazione dei risultati medesimi].
[Eventualmente] Entrambi i contraenti stabiliscono di avere pieno diritto d’uso in ordine alla pubblicazione e divulgazione dei risultati dell’attività nel rispetto delle seguenti modalità:
L’Università può far comunque riferimento all’attività per trarne argomento di tesi di laurea e dare luogo a pubblicazioni scientifiche con le seguenti modalità
nel rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale.
Art. 8 – Utilizzo del nome e del logo dell’Università
Il Committente può utilizzare il nome e il logo dell’Università durante lo svolgimento dell’attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l’immagine dell’Ateneo, che si riserva ogni forma di tutela.
L’utilizzo del nome e del logo dell’Università è disciplinato nel rispetto delle seguenti modalità:
[indicare quale uso il Committente intende fare dei risultati da diffondere con logo e nome dell’Ateneo, specificando se si tratta di pubblicazioni scientifiche, di uso commerciale e/o pubblicitario con le precisazioni del caso, oppure altre modalità di utilizzo da indicare in modo dettagliato].
Per l’utilizzo del nome e del logo il Committente corrisponde all’Università la somma di
€ (anche in lettere) da ricomprendersi nell’ambito del corrispettivo totale di cui all’art. 4.
Art. 9 – Recesso
Ciascuna parte può recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno _ [indicare un congruo termine]. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
[Xxxxxxx opportuno concordare con il contraente una clausola che, in caso di recesso del Committente, preveda la corresponsione all’Università di un corrispettivo per il recesso].
Art. 10 – Riservatezza
Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza del presente contratto.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni il Committente presta il consenso al trattamento dei dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all’esecuzione del presente contratto da parte dell’Università.
Il Committente, analogamente, si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le operazioni e attività connesse all’esecuzione del presente contratto.
Art. 12 – Gestione delle controversie
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Chieti.
[Eventualmente prevedere un collegio arbitrale rituale ex art. 806 e ss. del c.p.c. con sede in Chieti].
Art. 13 – Oneri fiscali
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n.
131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.
Gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto e le spese di bollo sono a carico del Committente.
Art. 14 – Norme finali
Qualsiasi modifica al presente contratto non è valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto deve essere effettuata per iscritto. Essa si intende efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, telegramma o telefax, sempre che sia indirizzata ai seguenti recapiti:
per il Committente per l’Università
ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione del presente contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso i recapiti suindicati, ovvero presso i diversi recapiti che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
Gli allegati formano parte integrante del presente contratto che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto, superando ed annullando ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione o accordo.
L’eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente contratto rispetto a comportamenti di altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce né rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né rinuncia al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le condizioni pattuite.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla norme del codice civile.
Chieti, lì
Il Rettore Il Committente
Il Responsabile della struttura
Il Responsabile scientifico dell’attività
Ovvero in alternativa
Il Responsabile della struttura
Il Responsabile scientifico dell’attività
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: art. 6 (Responsabilità), art. 9 (Recesso), art. 12 (Gestione delle controversie).
Il Committente