Raiffeisen Futura
Raiffeisen Futura
Prospetto dell’11 gennaio 2021
con contratto del fondo integrato del 3 aprile 2020
Indice
1. INFORMAZIONI SUL FONDO A OMBRELLO 5
1.1. Indicazioni generali sul fondo a ombrello 5
1.2. Obiettivi e politica di investimento dei comparti di Raiffeisen Futura 6
1.2.1. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Swiss Stock 6
1.2.2. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx 6
1.2.3. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Global Stock 6
1.2.4. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Global Bond 6
1.2.6. Rischi associati agli investimenti in Raiffeisen Futura 8
1.2.7. L’utilizzo di derivati 8
1.3. Profilo dell’investitore tipo 8
1.3.1. Raiffeisen Futura Swiss Stock 8
1.3.2. Raiffeisen Futura Global Stock 8
1.3.3. Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond 8
1.3.4. Raiffeisen Futura Global Bond 9
1.4. Disposizioni fiscali utili relative ai comparti 9
2. INFORMAZIONI SULLA DIREZIONE DEL FONDO 10
2.1. Indicazioni generali sulla direzione del fondo 10
2.2. Delega delle decisioni in materia di investimento 10
2.3. Delega riguardo alla definizione dell’universo di sostenibilità 10
2.4. Delega di altri compiti parziali 10
2.6. Esercizio dei diritti societari e di creditore 11
3. INFORMAZIONI SULLA BANCA DEPOSITARIA 11
4. INFORMAZIONI RELATIVE A XXXXX 11
5.2. Condizioni per l'emissione e il riscatto delle quote 12
5.3. Commissioni e spese accessorie 12
5.3.1. Commissioni e spese accessorie a carico dell’investitore (estratto dal § 18 del contratto del fondo) 12
5.3.2. Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti (estratto dal § 19 del contratto del fondo) 12
5.3.3. Pagamento di retrocessioni e sconti 13
5.3.5. Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreements») e vantaggi monetizzabili («soft commission») 14
5.3.6. Collocamenti in investimenti collettivi di capitale collegati 14
5.4. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti 14
5.5. Restrizioni di vendita 14
5.6. Indicazioni supplementari 14
Parte 2: contratto del fondo 16
§1 Denominazione; ragione sociale e sede della direzione del fondo, banca depositaria
Calcolo del valore netto d’inventario; emissione e riscatto delle quote | ||
§19 Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti Patrimonio dei comparti 30
Parte 1: prospetto
Il presente prospetto con contratto del fondo integrato, le Informazioni essenziali per gli investitori nonché l’ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo l’ultimo rapporto annuale) costituiscono la base per tutte le sottoscrizioni di quote del comparto di questo fondo a ombrello.
Hanno validità unicamente le informazioni contenute nel prospetto, nelle Informazioni essenziali per gli investitori o nel contratto del fondo.
1. INFORMAZIONI SUL FONDO A OMBRELLO
1.1. Indicazioni generali sul fondo a ombrello
Il Raiffeisen Futura è un fondo a ombrello su base contrattuale di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (il «fondo a ombrello»). Il contratto del fondo è stato allestito dalla Vontobel Fonds Services AG in qualità di direzione del fondo, sottoposto con il consenso della Bank Vontobel AG, in qualità di banca depositaria, all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA, che l’ha approvato per la prima volta il 9 maggio 2001.
Il fondo a ombrello si basa su un contratto d'investimento collettivo (contratto del fondo), con il quale la direzione si impegna a far partecipare l'investitore1 al rispettivo comparto, proporzionalmente alle quote acquistate, nonché a gestire il comparto in modo autonomo e in suo nome, conformemente alle disposizioni di legge e del contratto del fondo. RBC Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo, in veste di banca depositaria, è parte contraente conformemente ai compiti che le sono conferiti dalla legge e dal contratto del fondo.
Conformemente al contratto del fondo, la direzione del fondo ha il diritto, previo consenso della banca depositaria e dell'autorità di vigilanza, di creare ulteriori comparti, nonché di chiudere o raggruppare quelli esistenti.
Il fondo a ombrello è formato dai comparti seguenti:
– Raiffeisen Futura Swiss Stock
– Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx
– Raiffeisen Futura Global Stock
– Raiffeisen Futura Global Bond
L’investitore ha diritto solamente al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipa. Ogni comparto risponde soltanto dei propri impegni.
Attualmente sono disponibili le seguenti classi di quote per i comparti:
la classe A si rivolge all’intero pubblico degli investitori ed effettua distribuzioni. Gli investimenti della classe A possono beneficiare di copertura valutaria nei confronti del franco svizzero;la classe R1 si rivolge esclusivamente a determinati investitori ed effettua distribuzioni. Per investitori autorizzati si intendono, relativamente alla classe R1, gli investitori che hanno stipulato un contratto di gestione patrimoniale, di consulenza, di cooperazione o simili con una società assoggettata alla vigilanza bancaria consolidata attraverso il Gruppo Vontobel. Gli investimenti della classe R1 possono beneficiare di copertura valutaria nei confronti del franco svizzero;
la classe I si rivolge esclusivamente a determinati investitori ed effettua distribuzioni. Per investitori autorizzati si intendono, relativamente alla classe I, gli
«investitori qualificati» ai sensi dell’art. 10 cpv. 3, 3bis e 3ter della LICol in correlazione con gli artt. 6 e 6a della OICol. Se banche, negoziatori di titoli o altri «investitori qualificati» con funzioni analoghe detengono quote per conto dei propri clienti essi non sono considerati
«investitori qualificati» in questo contesto. Gli investimenti della classe I possono beneficiare di copertura valutaria nei confronti del franco svizzero.
La classe M si rivolge esclusivamente a determinati investitori ed effettua distribuzione. In relazione alla classe M, gli investitori idonei sono le persone che sono dipendenti di Raiffeisen Svizzera e delle società del gruppo Raiffeisen o di una banca Raiffeisen appartenente al gruppo. Inoltre, la direzione del fondo e i suoi mandatari non pagano retrocessioni a titolo di remunerazione per l’attività di distribuzione per questa classe e non concedono sconti.
La classe VE si rivolge esclusivamente a determinati investitori e tesaurizza i ricavi. Sono considerati investitori autorizzati i clienti che hanno stipulato un contratto di gestione patrimoniale o un accordo scritto analogo con Raiffeisen Svizzera, una società del gruppo o una Banca Raiffeisen appartenente al gruppo. Per questa classe di quote, la direzione del fondo e i suoi mandatari non versano retrocessioni a titolo di remunerazione per l’attività di distribuzione né concedono sconti.
Le classi di quote non rappresentano un segmento patrimoniale. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per un’altra classe di quote del medesimo comparto, anche se i costi sono imputati principalmente alla classe di quote che beneficia di una determinata prestazione.
1 Allo scopo di semplificare la lettura, si rinuncia ad una distinzione tra investitori e investitrici. I relativi concetti valgono in linea di principio per entrambi i sessi.
1.2. Obiettivi e politica di investimento dei comparti di Raiffeisen Futura
Obiettivi e politica d'investimento dei singoli comparti sono descritti sinteticamente qui di seguito e dettagliatamente ai §§ 7 -15 del contratto del fondo.
1.2.1. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Swiss Stock
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nella crescita a lungo termine del patrimonio mediante investimenti in azioni di aziende svizzere che soddisfano i criteri di sostenibilità menzionati di seguito.
Il comparto investe primariamente in titoli e diritti di partecipazione di società che hanno la propria sede o parte preponderante della propria attività economica in Svizzera e che soddisfano i criteri di sostenibilità menzionati di seguito, in quote di altri strumenti d'investimento collettivo di capitale che collocano il loro patrimonio in base alle direttive di questo comparto o a parte di esse, in strumenti finanziari derivati sui titoli e diritti di partecipazione summenzionati, in prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili sui summenzionati investimenti e in altri investimenti ammessi ai sensi del contratto del fondo.
1.2.2. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nella crescita a lungo termine del patrimonio mediante investimenti in obbligazioni in franchi svizzeri di emittenti di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibilità menzionati di seguito.
Il comparto investe primariamente in obbligazioni in franchi svizzeri di debitori privati e pubblici di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibilità menzionati di seguito, in quote di altri strumenti d'investimento collettivo di capitale che collocano il patrimonio o parte di esso secondo le direttive di questo comparto, in derivati sulle obbligazioni menzionate, in prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili sugli investimenti qui citati, nonché in altri investimenti ammessi ai sensi del contratto del fondo.
1.2.3. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Global Stock
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nella crescita a lungo termine del patrimonio mediante investimenti in azioni di imprese globali che soddisfano i criteri di sostenibilità menzionati di seguito.
Questo comparto investe primariamente in titoli e diritti di partecipazione di imprese di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibilità menzionati di seguito, in quote di altri strumenti d'investimento collettivo di capitale che collocano il patrimonio o parti di esso secondo le direttive di questo comparto, in derivati sui titoli e diritti di partecipazione menzionati, in prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili
sugli investimenti qui citati, nonché in altri investimenti ammessi ai sensi del contratto del fondo.
1.2.4. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Global Bond
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nella crescita a lungo termine del patrimonio mediante investimenti in obbligazioni di debitori globali che soddisfano i criteri di sostenibilità menzionati di seguito.
Il comparto investe prevalentemente in obbligazioni in monete liberamente convertibili di debitori privati e pubblici di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibilità citati di seguito, in quote di altri strumenti d'investimento collettivo di capitale che collocano il patrimonio secondo le direttive di questo comparto o parti di esse, in derivati sulle obbligazioni menzionate, in prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili sugli investimenti qui citati, nonché in altri investimenti ammessi ai sensi del contratto del fondo.
1.2.5. Disposizioni comuni
Gli investimenti di tutti i comparti avvengono tenendo conto dei criteri di sostenibilità. Per sostenibilità è da intendersi l’attuazione dei principi di uno sviluppo ecocompatibile e sostenibile. Segnatamente, uno sviluppo può essere considerato sostenibile se è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i loro bisogni (definizione secondo il Rapporto Bruntland 1987, la Conferenza mondiale di Rio 1992 e l’Agenda locale 21 delle Nazioni Unite). Un’impresa può essere definita sostenibile se i suoi processi e prodotti/servizi vengono ottimizzati continuativamente nella prospettiva di un sistema economico più sostenibile e se sotto questo profilo vantano standard elevati nel confronto settoriale. Vengono esclusi investimenti in imprese appartenenti al settore degli armamenti e del nucleare oppure che conducono attività lesive dei diritti umani. Il rispetto di questi criteri di sostenibilità presuppone un vasto processo di analisi, per cui il gestore degli investimenti può avvalersi del supporto di agenzie di rating specializzate.
Tuttavia, specialmente per quanto attiene agli investimenti indiretti, non sempre è possibile reperire sul mercato investimenti conformi ai criteri di sostenibilità. Inoltre, non è possibile assicurare in ogni momento che gli investimenti diretti rispondano a tali criteri.
Non può essere fornita alcuna garanzia di raggiungimento dell’obiettivo di investimento. Pertanto, il valore delle quote e il loro rendimento può aumentare, ma anche diminuire.
La direzione può investire al massimo il 10% del patrimonio di un comparto, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di
emittenti in cui è investito oltre il 5% del patrimonio di un comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto.
Per il comparto Raiffeisen Futura Swiss Stock, la direzione del fondo, in deroga alla precedente regolamentazione, può investire in titoli del medesimo emittente fino al 125% della sua ponderazione percentuale nello Swiss Performance Index (di seguito
«SPI®»), qualora quest’ultima superi il 10%. Viene a cadere la limitazione in base alla quale il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui è investito oltre il 5% del patrimonio di un comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto. In tal modo può venire a crearsi una concentrazione del patrimonio del fondo a ombrello su pochi titoli contenuti nello SPI®, che può condurre a un rischio complessivo del fondo superiore al rischio dello SPI® (rischio di mercato).La direzione può investire fino al 35% del patrimonio di un comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, se questi sono stati emessi o garantiti da uno Stato o un ente di diritto pubblico dell'OCSE, oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico, alle quali appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
Sono ammesse le seguenti tipologie di garanzie:
− garanzie in contanti nella moneta di riferimento del rispettivo comparto nonché nelle seguenti altre monete: euro (EUR), dollaro statunitense (USD), franco svizzero (CHF) e sterlina britannica (GBP);
− titoli di Stato emessi dai seguenti Stati in veste di emittenti: Germania, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx x'Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx;
− l'emittente della garanzia deve esibire un'elevata solvibilità, con un rating che di norma dev'essere pari ad almeno S&P AA- o Moody's Aa3 (è determinante il più basso tra i due rating);
− le garanzie devono essere estremamente liquide, devono essere valutate una volta al giorno nei giorni di apertura delle borse ed essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico;
È necessaria una copertura della seguente portata:
− possono essere ricevute garanzie fino a un massimo del 30% del patrimonio del fondo;
− il valore delle garanzie deve corrispondere, in ogni momento, ad almeno il 100% del valore
venale dei valori mobiliari prestati;
− le garanzie devono essere adeguatamente diversificate, considerando che nel caso dei titoli di Stato vengono ricevute garanzie anche da un singolo Stato se le garanzie sono ripartite su 6 diverse emissioni e nessuna delle emissioni rappresenta più del 30% del valore netto d'inventario del rispettivo comparto;
− le garanzie in contanti non devono essere reinvestite e in generale le garanzie non devono essere a loro volta date in prestito, costituite in pegno, vendute, reinvestite o utilizzate per la copertura di strumenti finanziari derivati.
Sono stabiliti i seguenti margini di garanzia:
− le garanzie in contanti non richiedono un margine di garanzia, ma nel caso di garanzie in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del rispettivo comparto è necessario compensare le oscillazioni dei corsi di cambio;
− nel caso dei titoli di Stato il margine di sicurezza viene stabilito sulla base della durata residua. Di norma, la durata residua non supera i 10 anni, e non può in nessun caso superare i 30 anni. Nella tabella seguente sono riportate le fasce di oscillazione degli scarti di garanzia rispettivamente applicati:
Garanzia | Fasce di oscillazione |
Contanti | 0% |
Titoli di Stato con durata residua < 1 anno | 0% - 3% |
Titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni | 2% - 5% |
Titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni | 2% - 7% |
Titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni | 5% - 13% |
Informazioni dettagliate in merito all'obiettivo d'investimento dei comparti, alla politica d'investimento e alle restrizioni da essa previste,
alle tecniche e agli strumenti d'investimento ammessi (segnatamente i derivati e le relative modalità di impiego) sono riportate nel contratto del fondo (§§ da 7 a 15).
1.2.6.Rischi associati agli investimenti in Raiffeisen Futura
Il valore degli investimenti può aumentare come diminuire, l'investitore corre comunque il rischio di recuperare meno di quello che ha investito.
Il valore d’inventario e il rendimento dei comparti Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx e Raiffeisen Futura Global Bond possono oscillare a seconda dell’evoluzione dei tassi e della solvibilità degli emittenti. Non viene fornita alcuna garanzia che l’investitore consegua un certo rendimento e che possa riscattare le quote a un determinato prezzo presso la direzione del fondo.
Il valore degli investimenti dei comparti Raiffeisen Futura Swiss Stock e Raiffeisen Futura Global Stock si orienta al valore di mercato di tali investimenti. Il valore d’inventario può oscillare notevolmente a seconda del trend generale delle borse e dell’evoluzione dei titoli detenuti nel portafoglio del fondo. Non può essere escluso che il valore continui a diminuire per un periodo prolungato. Con riferimento ai comparti che investono in piccole e medie imprese si precisa che tali imprese operano in genere su mercati più ristretti rispetto alle società più grandi. Ciò significa che la liquidità delle azioni corrispondenti può risultare notevolmente ridotta. In determinate circostanze, il comparto potrebbe avere quindi molta difficoltà a liquidare una posizione e il patrimonio del Fondo può subire maggiori oscillazioni di valore rispetto a fondi azionari che concentrano gli investimenti su società di dimensioni maggiori. In casi eccezionali, è inoltre possibile che i titoli delle imprese più piccole quotati in borsa siano sospesi dal listino o che sia sospeso il Market Making nel caso di titoli OTC. Non viene fornita alcuna garanzia che l’investitore consegua un certo rendimento e che possa riscattare le quote a un determinato prezzo presso la direzione del fondo.
Gli investimenti di classe A, M, R1 e VE possono beneficiare del tutto o in parte di copertura valutaria nei confronti del franco svizzero. Ciò implica un rischio valutario per investitori con una moneta di riferimento diversa dal franco svizzero e che quindi non pensano in questa moneta.
1.2.7. L’utilizzo di derivati
La direzione può utilizzare strumenti derivati purché il loro utilizzo non causi, neanche in presenza di circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investimento o un mutamento del carattere di investimento del fondo a ombrello. In sede di misurazione del rischio viene applicato il Commitment II.
I derivati sono parte integrante della strategia di investimento e non sono utilizzati soltanto per la copertura di posizioni di investimento.
Possono essere utilizzate sia forme base di derivati sia, in proporzione trascurabile, derivati esotici quali descritti dettagliatamente nel contratto del fondo (cfr. § 12), a condizione che i loro sottostanti siano ammessi come investimenti nella politica d’investimento. Detti derivati possono essere quotati in borsa, trattati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o negoziati OTC (over-the-counter). Essi sono soggetti al rischio di controparte oltre che al rischio di mercato; in altri termini, vi è il rischio che la controparte contrattuale venga meno ai suoi obblighi e provochi di conseguenza un danno finanziario.
Oltre a credit default swap (CDS), possono essere acquistate anche tutte le altre tipologie di derivati su crediti (ad es. total return swap (TRS), credit spread option (CSO), credit linked note (CLN)) che comportano un trasferimento di rischi di credito a terze parti, i cosiddetti acquirenti del rischio. Questi ultimi vengono indennizzati con un premio, il cui ammontare dipende tra l’altro, dalla probabilità della realizzazione di un danno e dell’ammontare massimo di quest’ultimo; questi due fattori sono di regola difficilmente valutabili, ciò che aumenta il rischio legato ai derivati su credito. Il fondo a ombrello può assumere il ruolo sia del venditore sia dell’acquirente del rischio.
L’utilizzo di derivati non deve creare un effetto leva (leverage) sul patrimonio del fondo, segnatamente non può corrispondere ad una vendita allo scoperto. L’investimento totale in derivati può rappresentare fino al 100% del patrimonio netto del fondo e l’investimento totale del fondo a ombrello può così elevarsi fino al 200% del proprio patrimonio netto.
1.3. Profilo dell’investitore tipo 1.3.1.Raiffeisen Futura Swiss Stock
Questo comparto è indicato per investitori con un orizzonte a lungo termine che puntano soprattutto alla crescita del capitale investito e sono disposti ad accettare significative oscillazioni del valore netto d’inventario delle quote, nonché una sua prolungata flessione. Si richiede la conoscenza dei rischi fondamentali di un investimento azionario.
1.3.2.Raiffeisen Futura Global Stock
Questo comparto è indicato per investitori con un orizzonte a lungo termine che puntano soprattutto alla crescita del capitale investito e sono disposti ad accettare significative oscillazioni del valore netto d’inventario delle quote, nonché una sua prolungata flessione. Si richiede la conoscenza dei rischi fondamentali di un investimento azionario.
1.3.3.Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx
Questo comparto è indicato per investitori con un orizzonte a medio termine che puntano soprattutto a conseguire un reddito corrente, sono disposti ad accettare oscillazioni temporanee del valore netto d’inventario delle quote e non sono orientati a realizzare tassativamente l’investimento a una certa data.
1.3.4.Raiffeisen Futura Global Bond
Questo comparto è indicato per investitori con un orizzonte a medio termine che puntano soprattutto a conseguire un reddito corrente, sono disposti ad accettare oscillazioni temporanee del valore netto d’inventario delle quote e non sono orientati a realizzare tassativamente l’investimento a una certa data.
1.4. Disposizioni fiscali utili relative ai comparti
In Svizzera i fondi a ombrello e i relativi comparti non hanno personalità giuridica. Non sono soggetti né all’imposta sul reddito, né all’imposta sul capitale.
La direzione del fondo può richiedere per conto dei rispettivi comparti il completo rimborso dell’imposta preventiva svizzera prelevata sui loro redditi svizzeri.
I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei Paesi di investimento. Sulla base di vigenti convenzioni di doppia imposizione o accordi analoghi, la direzione del fondo richiede nel limite del possibile il rimborso di tali imposte per gli investitori domiciliati in Svizzera.
I ricavi distribuiti dai comparti a investitori domiciliati in Svizzera sono assoggettati all’imposta preventiva svizzera (imposta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale esposti tramite cedola separata sono esenti da imposta preventiva.
I redditi di un fondo a ombrello, qualora provengano per un minimo dell'80% da fonti estere, possono essere distribuiti ai rispettivi investitori domiciliati all'estero senza deduzione dell'imposta preventiva svizzera. Deve però sussistere l'attestazione di una banca in cui si conferma per iscritto che le quote del fondo si trovano presso di essa nel deposito di un investitore domiciliato all'estero e che i redditi vengono accreditati sul suo conto (dichiarazione bancaria o affidavit). Non può essere fornita alcuna garanzia che i redditi del fondo a ombrello derivino per un minimo dell'80% da fonti estere.
Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l’imposta preventiva dichiarando i relativi redditi nella dichiarazione fiscale oppure presentando una richiesta di rimborso separata.
Gli investitori domiciliati all’estero possono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva svizzera in base a convenzioni di doppia imposizione eventualmente vigenti tra la Svizzera e i rispettivi Paesi di domicilio. In mancanza di tali convenzioni non esiste alcuna possibilità di rimborso.
Se un investitore domiciliato all'estero subisce una trattenuta dell'imposta preventiva a seguito della mancanza della dichiarazione bancaria, può richiederne il rimborso direttamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna sulla base del diritto svizzero.
A seconda del soggetto che detiene direttamente o indirettamente le quote, è possibile che sia i redditi sia gli utili di capitale distribuiti o capitalizzati siano assoggettati in parte o del tutto a una cosiddetta imposta degli agenti di pagamento (ad es. imposta liberatoria alla fonte, tassazione europea dei redditi da risparmio, Foreign Account Tax Compliance Act).
Le considerazioni fiscali qui riportate fanno riferimento alla situazione legislativa e alla prassi attualmente note. Ogni cambiamento della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali è espressamente riservato.
La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell'investitore, in caso di detenzione, acquisto o vendita di quote del fondo sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel suo Paese di domicilio. Per maggiori informazioni sull’argomento, gli investitori sono invitati a rivolgersi al loro consulente fiscale.
Lo stato fiscale del fondo a ombrello o dei comparti è il seguente.
Scambio automatico di informazioni internazionale in materia fiscale (scambio automatico di informazioni): questo fondo di investimento, ai fini dello scambio automatico di informazioni ai sensi degli standard inerenti agli Obblighi di comunicazione e adeguata verifica dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) in materia fiscale relativa ai conti finanziari (GMS), si qualifica come istituto finanziario non soggetto alla comunicazione.
FATCA: i comparti sono registrati presso le autorità fiscali statunitensi come «Registered Deemed- Compliant Foreign Financial Institution» ai sensi delle sezioni 1471 – 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act e relativi decreti, «FATCA»).
Restrizioni agli investimenti dovute al diritto fiscale tedesco in materia di investimenti
Restrizioni agli investimenti ai sensi della legge tedesca sulle imposte sugli investimenti, significa che, indipendentemente dalla sua specifica politica di comparto, dagli obiettivi di comparto e dalle restrizioni agli investimenti, che rimangono pienamente in vigore ed efficaci, un comparto potrà
I.) è costantemente investito fisicamente con almeno il 51 % del proprio patrimonio in partecipazioni, al fine di essere considerato un "fondo azionario" ai sensi del § 2 comma 6 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti ("Fondo azionario"),
II.) o è investito fisicamente e in modo permanente con almeno il 25% del suo patrimonio in investimenti azionari per essere considerato un "fondo misto" ai
sensi del § 2 comma 7 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti ("fondo misto").
I seguenti fondi/sottofondi sono considerati fondi azionari ai sensi del § 2 comma 6 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti:
- Raiffeisen Futura Swiss Stock
- Raiffeisen Futura Global Stock
2. INFORMAZIONI SULLA DIREZIONE DEL FONDO
2.1. Indicazioni generali sulla direzione del fondo La direzione del fondo è la Vontobel Fonds Services AG, Zurigo. Dal 1990, anno della sua costituzione come società anonima, la direzione opera con sede a Zurigo nel settore dei fondi di investimento.
Al 31 dicembre 2019, il suo capitale azionario sottoscritto ammontava a CHF 4 milioni; il capitale sociale è ripartito in azioni nominative ed è interamente versato.
La Vontobel Fonds Services AG è una società affiliata al 100% della Vontobel Holding AG, Zurigo.
Consiglio di amministrazione
Xxxxxxx Xxxxx, Direttore, Vontobel Asset Management AG, Presidente
Xxxxxx Xxxxxx, Direttore, Bank Vontobel AG Xxxxxx Xxxx, Direttore, Bank Vontobel AG
Direzione
Xxxxx Xxxxxxx, Condirettore, Vontobel Fonds Services AG, Presidente
Xxxxxx Xxxxxxx, Condirettore, Vontobel Fonds Services AG
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Vicedirettore, Vontobel Fonds Services AG
Al 1° dicembre 2020, la direzione amministrava in Svizzera un totale di 51 investimenti collettivi di capitale (inclusivi comparti), e un patrimonio gestito pari complessivamente a CHF 15’924 milioni.
La direzione ha sede a Zurigo. Indirizzo Internet del Gruppo Vontobel: xxx.xxxxxxxx.xxx.
2.2. Delega delle decisioni in materia di investimento
Le decisioni d'investimento del fondo a ombrello sono interamente delegate alla Vontobel Asset Management AG, Zurigo, una società affiliata al 100% della Vontobel Holding AG.
La Vontobel Asset Management AG è stata costituita il 16 dicembre 2014 e iscritta nel Registro di commercio.
Con decisione del 20 marzo 2015, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha rilasciato alla Vontobel Asset Management AG l’autorizzazione a operare in qualità di gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. f) della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol).
La società ha assunto l’attività di asset management scorporata dalla Bank Vontobel AG e si distingue quindi per la propria esperienza nella gestione patrimoniale per i clienti istituzionali, nella consulenza di investimento di fondi esteri, nella gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale e nell’attività di research internazionale. L’esecuzione dettagliata del mandato è disciplinata da un relativo contratto di gestione patrimoniale stipulato tra la Vontobel Fonds Services AG e la Vontobel Asset Management AG.
2.3. Delega riguardo alla definizione dell’universo di sostenibilità
La definizione dell’universo d’investimento in relazione alla sostenibilità e al rating ecologico è stata delegata alla Inrate AG. La Inrate AG verifica il rating ecologico dei singoli emittenti sulla base di criteri di sostenibilità sociali e ambientali. L’esecuzione dettagliata del mandato è disciplinata dal contratto tra Vontobel Asset Management AG e Inrate AG.
Esso prevede l’attribuzione di attività economiche a determinati settori sulla base della loro utilità e, in un secondo tempo, la determinazione delle imprese con standard sopra la media attraverso una procedura multifase, quantificata, chiaramente strutturata e trasparente.
2.4. Delega di altri compiti parziali
La direzione ha inoltre delegato a RBC Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo, compiti parziali come il calcolo del valore netto di inventario, la definizione dei prezzi di emissione e di riscatto, la tenuta della contabilità, l’operatività dei sistemi informatici utilizzati nello svolgimento di questi compiti parziali, nonché altre mansioni amministrative e logistiche. Essa svolge altresì il compito di banca depositaria ed è nota per la sua lunga esperienza nell’amministrazione di fondi di investimento. Inoltre, la Compliance e il monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti investimenti e limitazioni previsti dalla legge sugli investimenti collettivi e specifici del fondo sono delegati a Bank Vontobel AG, Zurigo. L’esecuzione dettagliata dei mandati di delega è disciplinata da un contratto stipulato tra la direzione del fondo e la banca depositaria, ovvero Bank Vontobel AG.
2.5. Advisory
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo, è stata nominata consulente senza potere decisionale per tutti i comparti del fondo a ombrello. Raiffeisen Svizzera società cooperativa fornisce consulenza alla direzione del fondo in merito alla composizione e alla strutturazione dei comparti.
2.6. Esercizio dei diritti societari e di creditore
La direzione esercita in modo indipendente ed esclusivamente nell’interesse degli investitori i diritti societari e di creditore derivanti dagli investimenti dei comparti gestiti. Su richiesta, la direzione fornisce agli investitori le informazioni sull’esercizio di tali diritti.
Nell'ambito delle operazioni ordinarie la direzione ha facoltà discrezionale di esercitare in proprio i diritti societari e di creditore oppure di delegarli alla banca depositaria o a terzi.
In tutti gli atti amministrativi con possibili effetti permanenti sugli interessi degli investitori, segnatamente nell’esercizio dei diritti societari e di creditore spettanti alla direzione in quanto azionista o creditrice della banca depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, la direzione è tenuta a esercitare lei stessa il diritto di voto oppure a impartire esplicite istruzioni in merito. A tale riguardo essa può basarsi su informazioni che riceve dalla banca depositaria, dal gestore del portafoglio, dalla società o da consulenti in materia di diritti di voto e da altri terzi, nonché dalla stampa.
La direzione può decidere a propria discrezione se rinunciare all’esercizio dei diritti societari o di creditore.
Per tutti i comparti, la direzione del fondo esercita attivamente i diritti societari. A tale fine viene affiancata da Ethos Services SA e da Institutional Shareholder Services Limited (ISS), due società specializzate in questa tipologia di servizi, o da altre società da esse controllate che offrono consulenza e supporto sotto forma di raccomandazioni di voto e altri servizi amministrativi. Come riferimento si utilizzano i principi per l’esercizio dei diritti societari elaborati da Ethos Services SA e da ISS e approvati dalla direzione del fondo. Tali principi sono in linea con una politica d’investimento sostenibile.
L’esercizio dei diritti societari di questo comparto comprende anche quello dei diritti di voto (voting). Nel medio e lungo periodo, il voting è finalizzato al miglioramento della corporate governance, di una produzione economica sostenibile e della responsabilità sociale, etica ed ecologica ecc. dell’impresa, conseguendo in questo modo un incremento di valore (shareholder value) per l’investitore.
L’esatta esecuzione dei mandati è disciplinata dai contratti stipulati tra Vontobel Fonds Services AG ed Ethos Services SA ovvero Institutional Shareholder Services Limited (ISS).
3. INFORMAZIONI SULLA BANCA DEPOSITARIA
La banca depositaria è RBC Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo. RBC Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo, è stata autorizzata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in qualità di succursale di una banca estera e di un
negoziatore estero di titoli, nonché di banca depositaria per investimenti collettivi di capitale. RBC Investor Services Bank S.A. è iscritta nel registro commerciale e societario del Lussemburgo (RCS) al numero B-47192 ed è stata costituita nel 1994 con il nome di «First European Transfer Agent». Detiene una licenza bancaria disciplinata dalla legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario ed è specializzata in banche depositarie, nella gestione dei fondi e nei servizi a esse connessi. RBC Investor Services Bank S.A. è un’azienda della Royal Bank of Canada.
La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all’estero se ciò è opportuno ai fini di una custodia appropriata.
Nel caso di strumenti finanziari, la cessione può avvenire esclusivamente a favore di depositari terzi o collettivi sottoposti a sorveglianza. Fa eccezione la delega necessaria della custodia in un luogo dove non è permessa la cessione a depositari terzi o collettivi sottoposti a sorveglianza, segnatamente in forza di disposizioni legali vincolanti o a causa delle modalità del prodotto d'investimento
La custodia di terzi e collettiva comporta, per la direzione, la perdita della proprietà individuale dei titoli depositati, dei quali diventa quindi solo comproprietaria. Inoltre, qualora i depositari terzi e collettivi non siano soggetti a sorveglianza, non possono soddisfare dal punto di vista organizzativo i requisiti posti alle banche svizzere.
La banca depositaria risponde dei danni arrecati dal soggetto incaricato qualora non sia in grado di dimostrare di avere impiegato la debita diligenza nella scelta, istruzione e sorveglianza dello stesso.
La banca depositaria è registrata presso le autorità fiscali statunitensi come «Participating Foreign Financial Institution (PFFI)» ai sensi delle sezioni 1471
– 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act e relativi decreti,
«FATCA»).
4. INFORMAZIONI RELATIVE A XXXXXx
4.1. Uffici di pagamento
Le seguenti banche sono designate come uffici di pagamento:
– Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo
– Bank Vontobel AG, Zurigo
4.2. Distributori
La distribuzione del fondo a ombrello e dei comparti è affidata ai seguenti istituti:
– Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo
– Vontobel Asset Management AG, Xxxxxx Xxxxxxx essere nominati anche altri distributori.
4.3. Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione è Xxxxx & Young AG, Zurigo.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
5.1. Indicazioni utili
Informazioni valide per tutti i comparti:
Numero di valore: v. Tabella 1 alla fine del
prospetto
Numero ISIN: v. Tabella 1 alla fine del prospetto
Quotazione: nessuna
Esercizio contabile: 1° maggio – 30 aprile Durata: a tempo indeterminato
Unità di conto: v. Tabella 1 alla fine del prospetto
Quote: gestite in forma scritturale Utilizzo degli utili: v. Tabella 1 alla fine del
prospetto
5.2. Condizioni per l'emissione e il riscatto delle quote
Le quote del fondo possono essere sottoscritte e riscattate ogni giorno lavorativo bancario (dal lunedì al venerdì). Emissioni e riscatti non sono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, incluso il 24 dicembre, Capodanno, incluso il 31 dicembre, Festa Nazionale, ecc.), né nei giorni in cui le borse o i mercati dei Paesi in cui il patrimonio di un comparto è maggiormente investito sono chiusi, o in caso di circostanze eccezionali ai sensi del § 17 punto 4 del contratto del fondo.
Le richieste di sottoscrizione e di riscatto presentate alla banca depositaria al più tardi entro il cut-off time indicato nella Tabella 1 alla fine del prospetto di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell'ordine; T), sono eseguite il giorno bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore netto d’inventario calcolato quel giorno. Il valore netto d’inventario utilizzato non è pertanto noto al momento del conferimento dell'ordine di sottoscrizione e di riscatto (forward pricing), Esso viene calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura del giorno di conferimento dell'ordine.
Il valore netto d'inventario di una quota di un comparto si ottiene dal valore venale del patrimonio del comparto, dedotti eventuali debiti del comparto, diviso per il numero delle quote del comparto in circolazione. Esso viene arrotondato a un centesimo.
Il prezzo d'emissione corrisponde al valore netto d'inventario al giorno di valutazione, al quale è aggiunta la commissione d'emissione. L'ammontare della commissione di emissione è indicato nella Tabella 1 alla fine del prospetto.
Il prezzo di riscatto corrisponde al valore netto d'inventario calcolato al giorno di valutazione. L'ammontare della commissione di switch è indicato nella Tabella 1 alla fine del prospetto. Non è previsto l'addebito di una commissione di riscatto.
In caso di passaggio da un comparto a un altro viene conteggiata all'investitore una commissione di switch, il cui ammontare è indicato nella Tabella 1 alla fine del prospetto.
Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, altre commissioni, tasse ecc.) sostenute da un comparto per l’investimento della somma versata o per la vendita degli investimenti corrispondenti alla quota riscattata sono addebitate al patrimonio del relativo comparto.
Il prezzo di emissione e di riscatto viene arrotondato a un centesimo. Il pagamento viene effettuato entro due giorni lavorativi bancari dopo il giorno di valutazione applicabile.
Non vengono emessi certificati per le quote, che vengono quindi amministrate unicamente in forma contabile. Le quote possono essere emesse anche in forma frazionata. L’investitore non è autorizzato a esigere la consegna di un certificato della quota. Qualora un investitore sia già in possesso di quote con certificato, queste devono essere restituite al più tardi in occasione di un riscatto. Al momento della permuta, tali quote saranno dematerializzate e amministrate successivamente in forma contabile.
La direzione del fondo, la banca depositaria e i suoi mandatari hanno la facoltà di rifiutare sottoscrizioni e di vietare o limitare la vendita, la mediazione o il trasferimento di quote a persone fisiche o giuridiche in determinati Paesi e regioni.
5.3. Commissioni e spese accessorie
5.3.1. Commissioni e spese accessorie a carico dell’investitore (estratto dal § 18 del contratto del fondo)
La commissione di emissione, quella di riscatto e quella di switch a favore della direzione, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero sono indicate nella Tabella 1 alla fine del prospetto.
5.3.2. Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti (estratto dal § 19 del contratto del fondo)
La commissione di gestione a favore della direzione del fondo per le attività di gestione, asset management e distribuzione, nonché la remunerazione della banca depositaria sono indicate nella Tabella 1 alla fine del prospetto.
Possono essere remunerati a carico della commissione di gestione anche i seguenti servizi forniti da terzi:
– amministrazione del fondo (in particolare, calcolo del valore netto d’inventario; definizione dei prezzi di emissione e di riscatto; tenuta della contabilità);
– consulenza di investimento in materia di sostenibilità;
– consulenza per l’esercizio dei diritti societari e di creditore;
– consulenza in merito alla composizione e alla strutturazione dei comparti (advisory);
– operatività dei sistemi informatici utilizzati nello svolgimento dei compiti parziali delegati a terzi, nonché altre mansioni amministrative e logistiche;
– compliance e monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti investimenti e limitazioni previsti dalla legge sugli investimenti collettivi e specifici del fondo;
– supporto nell’allestimento dei rapporti annuali e semestrali, delle informazioni essenziali per gli investitori (KIID) e di altre pubblicazioni destinate agli investitori.
Inoltre la commissione di gestione della direzione del fondo viene usata per pagare retrocessioni e sconti ai sensi del punto 5.3.3 del prospetto.
Possono inoltre essere addebitate ai patrimoni dei comparti le commissioni e le spese accessorie elencate nel § 19 del contratto del fondo. Tali spese accessorie possono includere anche i costi di transazione sostenuti in relazione agli obblighi di mitigazione del rischio ai sensi della legge del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture dei mercati finanziari.
Le aliquote effettivamente applicate sono indicate nel rapporto annuale e semestrale.
La commissione di gestione dei fondi strategici nei quali si investe può ammontare al massimo a 2,50% p.a. tenendo conto di eventuali retrocessioni e sconti. Nel rapporto annuale è indicata la percentuale massima delle commissioni di gestione dei fondi strategici nei quali si investe.
5.3.3. Pagamento di retrocessioni e sconti
La direzione del fondo e i suoi mandatari possono versare retrocessioni a titolo di remunerazione per l’attività di distribuzione delle seguenti classi di quote in Svizzera o dalla Svizzera:
– quote della Classe A del comparto Raiffeisen Futura Swiss Stock
– quote della Classe A del comparto Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx
– quote della Classe A del comparto Raiffeisen Futura Global Stock
– quote della Classe A del comparto Raiffeisen Futura Global Bond
Con tale indennità possono essere risarciti in particolare i seguenti servizi:
- attività di distribuzione volte a promuovere la distribuzione di quote di fondi, ad esempio l’organizzazione di road show, la partecipazione a eventi e fiere, la produzione di materiale pubblicitario, la formazione del personale addetto alla distribuzione;
- l’attività di consulenza in relazione al prodotto.
Le retrocessioni non sono da considerarsi sconti anche quando vengono integralmente o in parte trasferite agli investitori.
I destinatari delle retrocessioni assicurano al riguardo una divulgazione trasparente e informano volontariamente e gratuitamente gli investitori circa l’ammontare delle indennità che possono ricevere per la distribuzione.
Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni rendono noti gli effettivi importi ricevuti per la distribuzione degli investimenti collettivi di capitale di tali investitori.
La direzione del fondo e i suoi mandatari non versano retrocessioni a titolo di remunerazione per l’attività di distribuzione delle classi di quote «R1» e «VE» in Svizzera o dalla Svizzera.
Nell’ambito della distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la direzione e i suoi mandatari possono accordare su richiesta sconti direttamente agli investitori. Tali sconti servono a ridurre le commissioni e i costi addebitati ai rispettivi investitori. Sono ammessi sconti a condizione che
– i relativi importi siano prelevati dalle commissioni già addebitate al patrimonio del Fondo, in modo da non gravare ulteriormente sul patrimonio del Fondo;
– detti sconti siano concessi sulla base di criteri oggettivi;
– gli sconti siano accordati nel rispetto degli stessi requisiti temporali e in pari misura a tutti gli investitori che soddisfano i criteri oggettivi e che ne fanno richiesta.
I criteri oggettivi per la concessione di sconti da parte della direzione sono i seguenti:
– il volume sottoscritto dall’investitore ovvero il volume complessivo detenuto dall’investitore nell’investimento collettivo di capitale oppure eventualmente nella gamma di prodotti del Promoter (Raiffeisen Svizzera società cooperativa);
– l’ammontare delle commissioni generate dall’investitore;
– il comportamento d’investimento dell’investitore (ad es. durata prevista dell’investimento);
– la disponibilità dell’investitore a offrire il proprio sostegno nella fase di lancio di un investimento collettivo di capitale.
Su richiesta dell’investitore la direzione del fondo rende noto a titolo gratuito il rispettivo ammontare dello sconto.
5.3.4. Total Expense Ratio
Il coefficiente dei costi complessivi imputati correntemente al patrimonio del fondo (total expense ratio, TER) è indicato nella Tabella 1 alla fine del prospetto.
5.3.5. Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreements») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)
La direzione non ha stipulato accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreements»).
La direzione non ha stipulato accordi relativi a cosiddette «soft commission».
5.3.6.Collocamenti in investimenti collettivi di capitale collegati
In caso di collocamenti in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione oppure da una società alla quale la direzione è legata in modo sostanziale da una gestione comune, dal controllo o da una partecipazione diretta o indiretta, non viene addebitata alcuna commissione di emissione e di riscatto.
5.4. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti
Altre informazioni sul fondo a ombrello e sui comparti figurano nell’ultimo rapporto annuale o semestrale. Informazioni più aggiornate possono inoltre essere richiamate su internet al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Il prospetto, unitamente al contratto del fondo integrato e alle Informazioni essenziali per gli investitori, come pure il rapporto annuale o semestrale, è disponibile gratuitamente presso la direzione, la banca depositaria e tutti i suoi distributori.
In caso di modifiche del contratto del fondo, di cambiamento della direzione e/o della banca depositaria oppure di liquidazione dei comparti, la direzione provvede a pubblicare tali modifiche sulla piattaforma elettronica di Swiss Fund Data AG (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
I prezzi di tutti i comparti sono pubblicati con l'indicazione «commissioni non comprese» ogni giorno in cui vengono effettuati emissioni e riscatti di quote, ma almeno ogni primo e terzo mercoledì del mese (o del giorno lavorativo bancario seguente) e l’ultimo giorno della settimana (lunedì – venerdì) dell’anno civile, sulla piattaforma elettronica di Swiss Fund Data AG (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Per il comparto Raiffeisen Futura – Swiss Xxxxx Xxxx non viene pubblicato alcun prezzo il 31 dicembre.
5.5. Restrizioni di vendita
In caso di emissione e riscatto all’estero delle quote dei comparti di questo fondo a ombrello, si applicano le disposizioni in vigore nel luogo della transazione.
(a) La distribuzione è autorizzata nei seguenti Paesi:
Svizzera
(b) Le quote di questo fondo/di questi comparti non possono essere né offerte, né vendute, né consegnate negli USA. Le quote di questo fondo e dei rispettivi comparti non sono state registrate negli Stati Uniti in conformità all’US Securities Act del 1933 o all’US Investment Company Act del 1940. Le quote non possono essere pertanto offerte o vendute, direttamente o indirettamente, a US Person.
Le US Person sono soggetti che corrispondono alla definizione di «US Person» fornita nella legislazione o nelle leggi regolamentari degli Stati Uniti (principalmente lo US Securities Act del 1933 e successive modifiche).
5.6. Indicazioni supplementari
Tutte le indicazioni supplementari riguardanti il fondo a ombrello e i comparti, quali la valutazione del patrimonio dei comparti, l’indicazione di tutte le spese e commissioni addebitate all’investitore e ai comparti, nonché l’utilizzo del risultato, sono riportate dettagliatamente nel contratto del fondo
Tabella 1
Comparto | Class i di quote | Numero di valore | Numero ISIN | Unità di conto | Moneta della classe di quote | Commission e d’emissione/r iscatto/switc h massima a carico dell’investito re1) | Commissione di gestione forfetaria massima a carico del comparto2) | Giorno di valutazione: numero di giorni lavorativi bancari dalla sottoscrizione/ dal rimborso | Giorni di valuta: numero di giorni lavorativi bancari dalla data di valutazione | Delega delle decisioni d’investimento | Cut-off per sottoscrizioni e riscatti | Total Expense Ratio (TER) al |
30 aprile 2020 | ||||||||||||
A3) | 1198098 | CH0011980981 | CHF | 1,25% | 1,21% | |||||||
Raiffeisen Futura – Swiss Stock | R14) | 2616352 | CH0026163524 | CHF | CHF | 3,00%/0,00 %/2,00% | 0,875% | 1 | 1 | Vontobel Asset Management AG | 15.45 ora locale di Zurigo | 0,45% |
I5) | 23666681 | CH0236666811 | CHF | 0,60% | 0,60% | |||||||
M6) | n.d. | n.d. | n.d. | 0,60% | n.d. | |||||||
VE7) | x.x. | x.x. | x.x. | 0,00% | n.d. | |||||||
A3) | 1.198.099 | CH0011980999 | CHF | 3,00%/0,00 %/2,00% | 0,75% | Vontobel Asset Management AG | 15.45 ora locale di Zurigo | 0,76% | ||||
Raiffeisen Futura | R14) | 2.617.348 | CH0026173481 | CHF | 0,625% | n.d. | ||||||
– Swiss Franc | I5) | 23.666.708 | CH0236667082 | CHF | CHF | 0,35% | 1 | 1 | 0,36% | |||
Bond | M6) | x.x. | x.x. | x.x. | 0,00% | n.d. | ||||||
VE7) | 53758498 | CH0537584986 | CHF | 0,25% | n.d. | |||||||
A3) | 1198100 | CH0011981005 | CHF | 1,55% | 1,38% | |||||||
Raiffeisen Futura – Global Stock | R14) | n.d. | n.d. | CHF | n.d. | 3,00%/0,00 %/2,00% | 1,025% | 1 | 1 | Vontobel Asset Management AG | 15.45 ora locale di Zurigo | n.d. |
I5) | 23666709 | CH0236667090 | CHF | 0,75% | 0,68% | |||||||
M6) | n.d. | n.d. | n.d. | 0,75% | n.d. | |||||||
VE7) | n.d. | n.d. | CHF | 0,50% | n.d. | |||||||
A3) | 1198103 | CH0011981039 | CHF | 0,85% | 0,86% | |||||||
Raiffeisen Futura – Global Bond | R14) | 2617440 | CH0026174406 | CHF | CHF | 3,00%/0,00 %/2,00% | 0,675% | 1 | 1 | Vontobel Asset Management AG | 15.45 ora locale di Zurigo | n.d. |
I5) | 23666710 | CH0236667108 | CHF | 0,40% | 0,40% | |||||||
M6) | n.d. | n.d. | n.d. | 0,40% | n.d. | |||||||
VE7) | n.d. | n.d. | CHF | 0,30% | n.d. |
1) Rémunérations et frais accessoires à la charge de l’investisseur (extrait du § 18 du contrat de fonds): Commissions d’émission au profit de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs, en Suisse et à l’étranger. Commission de rachat au profit de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à l’étranger.
2) Rémunérations et frais accessoires à la charge du compartiment (extrait du § 19 du contrat de fonds): commission de gestion pour la direction, la gestion d’actifs, la commercialisation des compartiments et la rémunération des services de la banque dépositaire. En outre, les autres rémunérations et frais accessoires mentionnés au § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.
3) La classe A, de distribution, s’adresse à l’ensemble des investisseurs. Les placements de la classe A peuvent être couverts par rapport au franc suisse.
4) La classe R1 si rivolge esclusivamente a determinati investitori ed effettua distribuzioni. La classe R1, de distribution, s’adresse uniquement aux investisseurs qui ont conclu un contrat de gestion de fortune, un contrat de conseil, un contrat de coopération ou un contrat semblable avec une société soumise à la surveillance consolidée des banques exercée sur le Groupe Vontobel. Les placements dans la classe R1 peuvent être couverts par rapport au franc suisse.
5) La classe I, de distribution, s’adresse uniquement aux « investisseurs qualifiés » conformément à l’art. 10, al. 3, 3bis et 3ter LPCC en conjonction avec les art. 6 et 6a OPCC. Les banques, négociants en valeurs mobilières et autres investisseurs qualifiés exerçant des fonctions comparables et détenant des parts pour le compte de leurs clients ne sont pas dans ce contexte considérés comme des « investisseurs qualifiés ». Les placements de la classe I peuvent être couverts par rapport au franc suisse.
6) La classe M, de distribution, s’adresse uniquement à certains investisseurs. Sont considérées comme des « investisseurs qualifiés » dans le contexte de la classe M les personnes qui sont employées par Raiffeisen Suisse, par ses filiales ou par une banque Raiffeisen appartenant au groupe. Par ailleurs, la direction du fonds et ses mandataires ne versent aucune rétrocession pour rémunérer l’activité de distribution de cette classe d’actifs et n’accordent aucun rabais.
7) La classe VE si rivolge esclusivamente a determinati investitori e tesaurizza i ricavi. Sono considerati investitori autorizzati i clienti che hanno stipulato un contratto di gestione patrimoniale o un accordo scritto analogo con Raiffeisen Svizzera, una società del gruppo o una Banca Raiffeisen appartenente al gruppo. Per questa classe di quote, la direzione del fondo e i suoi mandatari non versano retrocessioni a titolo di remunerazione per l’attività di distribuzione né concedono sconti.
Parte 2: contratto del fondo
I. Basi legali
§1 Denominazione; ragione sociale e sede della direzione del fondo, banca depositaria e gestore patrimoniale
1. Il fondo denominato Raiffeisen Futura è un fondo a ombrello su base contrattuale del tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali» (di seguito «Fondo a ombrello») ai sensi degli artt. 25 segg. in correlazione con gli artt. 68 segg. e 92 seg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol); il fondo a ombrello è suddiviso nei seguenti comparti:
– Raiffeisen Futura Swiss Stock
– Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx
– Raiffeisen Futura Global Stock
– Raiffeisen Futura Global Bond
2. La direzione del fondo è Vontobel Fonds Services AG, Zurigo.
3. La funzione di banca depositaria è affidata a RBC Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo.
4. Il gestore patrimoniale è Vontobel Asset Management AG, Zurigo.
II. Diritti e obblighi delle parti contraenti
§2 Il contratto del fondo
1. I rapporti giuridici tra gli investitori1 da una parte, la direzione e la banca depositaria dall’altra, sono regolati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.
§3 Direzione
1. La direzione amministra i comparti per conto degli investitori autonomamente e a proprio nome. Essa decide in particolare riguardo all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Alla direzione competono il calcolo del valore netto d’inventario dei comparti, la determinazione dei prezzi d’emissione e di riscatto nonché della distribuzione degli utili così come l'esercizio di tutti i diritti inerenti al fondo a ombrello e ai rispettivi comparti.
2. La direzione e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione, operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori,
adottando le misure organizzative necessarie e indispensabili per uno svolgimento ineccepibile delle attività. Essi garantiscono una rendicontazione trasparente e forniscono le informazioni adeguate sul presente fondo a ombrello. Rendono pubbliche tutte le commissioni e spese addebitate direttamente o indirettamente agli investitori e il relativo utilizzo; forniscono agli investitori informazioni esaustive, veritiere e comprensibili sulle indennità di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale sulle indennità di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale sotto forma di provvigioni, commissioni e altri vantaggi pecuniari.
3. La direzione può delegare le decisioni in materia di investimento nonché altri compiti parziali allo scopo di assicurare una gestione oculata. Essa incarica soltanto persone qualificate ai fini di un’esecuzione ineccepibile e garantisce l’istruzione nonché la vigilanza e il controllo dell’esecuzione del mandato.
Le decisioni d’investimento possono essere delegate solo a gestori patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta.
Quando il diritto estero prevede una convenzione in materia di collaborazione e scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, la direzione del fondo può delegare le decisioni d’investimento a un gestore patrimoniale estero solo se tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza competenti per le decisioni d’investimento sia stata stipulata una convenzione di tale natura.
Le decisioni d’investimento non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi potrebbero essere in conflitto con quelli della direzione del fondo o degli investitori.
La direzione del fondo risponde degli atti dei suoi mandatari come se fossero i propri.
4. Previo consenso della banca depositaria, la direzione può sottoporre modifiche al presente contratto all'approvazione dell’autorità di vigilanza (cfr. § 26) nonché, previo consenso di quest'ultima, disporre l'apertura di ulteriori comparti.
5. La direzione può raggruppare singoli comparti con altri comparti e/o con altri fondi di investimento secondo le disposizioni del § 24 oppure sciogliere
i singoli comparti ai sensi delle disposizioni del
§ 25.
6. La direzione ha diritto alle remunerazioni previste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare delle proprie mansioni e al rimborso delle spese sostenute per adempiervi.
§4 Banca depositaria
1. La banca depositaria custodisce il patrimonio dei comparti, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico pagamenti per conto dei comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione, operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori, adottando le misure organizzative necessarie e indispensabili per uno svolgimento ineccepibile delle attività. Essi garantiscono una rendicontazione trasparente e forniscono le informazioni adeguate sul fondo a ombrello e/o sui comparti, pubblicando tutte le commissioni e i costi addebitati direttamente o indirettamente agli investitori. Essi forniscono altresì agli investitori informazioni esaustive, veritiere e comprensibili sulle indennità di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale sotto forma di provvigioni, commissioni e altri vantaggi pecuniari.
3. La banca depositaria è responsabile della gestione dei conti e depositi dei comparti, ma non può disporre autonomamente del loro patrimonio.
4. Durante le operazioni che riguardano averi patrimoniali dei comparti, la banca depositaria si assicura che il controvalore sia trasferito entro i termini consueti. Qualora il controvalore non sia reso disponibile entro tali termini, la banca depositaria informa la direzione ed esige dalla controparte, ove possibile, il rimborso del valore patrimoniale in questione.
5. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari a mantenere sempre distinti tra loro gli attivi dei singoli comparti e fondi d'investimento.
Per i valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione e ne tiene traccia nelle sue registrazioni.
6. La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all’estero se ciò è opportuno ai fini di una custodia appropriata. Essa vigila sul depositario terzo o collettivo incaricato e verifica che questi:
a) disponga di un'organizzazione aziendale adeguata, delle garanzie finanziarie e delle
qualifiche tecniche necessarie a gestire la tipologia e la complessità degli attivi che gli sono stati affidati;
b) sia sottoposto a un controllo esterno periodico al fine di accertare che gli strumenti finanziari siano effettivamente in suo possesso;
c) custodisca i valori patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che quest'ultima possa identificarli in qualsiasi momento come appartenenti al patrimonio del fondo nel corso di controlli periodici delle consistenze;
d) ottemperi alle disposizioni valide per la banca depositaria in relazione all'esecuzione delle sue mansioni delegate e alla prevenzione di conflitti d'interesse.
La banca depositaria risponde dei danni arrecati dal soggetto incaricato qualora non sia in grado di dimostrare di avere impiegato la debita diligenza nella scelta, istruzione e sorveglianza del terzo. Il prospetto contiene informazioni sui rischi inerenti alla cessione della custodia a depositari terzi e collettivi.
Nel caso di strumenti finanziari, la cessione di cui al precedente paragrafo può avvenire esclusivamente a favore di depositari terzi o collettivi sottoposti a sorveglianza. Fa eccezione la custodia obbligatoria in un luogo dove non è permessa la cessione a depositari terzi o collettivi sottoposti a sorveglianza, segnatamente in forza di disposizioni legali vincolanti o a causa delle modalità del prodotto d'investimento. Il prospetto deve informare gli investitori se agli attivi sono affidati in custodia a depositari terzi o collettivi non soggetti a sorveglianza.
7. La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del contratto del fondo da parte della direzione. Essa controlla che il calcolo del valore netto di inventario e del prezzo di emissione e di riscatto delle quote, nonché le decisioni inerenti agli investimenti, siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato conformemente a quest'ultimo. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli investimenti effettuati dalla direzione nel quadro delle disposizioni d'investimento.
8. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni previste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare del contratto d'investimento collettivo e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
9. La banca depositaria non è responsabile della custodia del patrimonio dei fondi strategici nei
quali i comparti investono, a meno che questo compito non le sia stato delegato.
§5 Investitori
1. La cerchia degli investitori non è limitata.
2. Per singole classi possono sussistere restrizioni ai sensi del § 6 punto 4.Tramite la sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, l’investitore acquisisce nei confronti della direzione il diritto alla partecipazione al patrimonio e al risultato di un comparto del fondo a ombrello. Il credito dell’investitore si basa sulle quote.
3. L’investitore è tenuto unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sottoscrive. Egli non ha alcuna responsabilità personale per quanto riguarda gli impegni del fondo a ombrello o del comparto.
4. Su richiesta dell’investitore, la direzione fornisce in qualsiasi momento informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario delle quote. Qualora l’investitore sia interessato a informazioni dettagliate su singole operazioni della direzione, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore, oppure sul risk management, essa è tenuta a fornirle in ogni momento. Gli investitori possono chiedere al tribunale della sede della direzione che l’ufficio di revisione o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presenti loro un rendiconto.
5. Gli investitori possono disdire in ogni momento il contratto del fondo ed esigere il pagamento in contanti delle quote del comparto interessato in loro possesso.
6. Gli investitori devono poter provare, su richiesta della direzione, della banca depositaria e dei suoi mandatari, che adempiono in ogni momento le condizioni legali o contrattuali del fondo riguardanti la partecipazione ad un comparto (oppure a una classe di quote). Essi devono informare immediatamente la direzione, la banca depositaria o i suoi mandatari qualora non adempiano più queste condizioni.
7. Le quote di un investitore devono essere oggetto di ritiro coatto da parte della direzione in collaborazione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
a) ciò fosse indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
b) l’investitore non adempisse più ai requisiti legali o contrattuali per la partecipazione a un comparto.
8. Inoltre, le quote di un investitore sono passibili di ritiro coatto da parte della direzione in collaborazione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
a) la partecipazione dell’investitore a un comparto fosse suscettibile di ledere in maniera sostanziale gli interessi economici degli altri investitori, segnatamente quando la partecipazione può portare a pregiudizi fiscali per il fondo a ombrello e/o un comparto in Svizzera e all’estero;
b) gli investitori avessero acquistato o detenessero le quote violando le disposizioni di una legge svizzera o estera loro applicabile, del presente contratto del fondo o del relativo prospetto;
c) gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente qualora certi investitori tentassero per mezzo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti di realizzare vantaggi patrimoniali, sfruttando le differenze temporali tra la determinazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio dei comparti (market timing).
§6 Quote e classi di quote
1. La direzione ha in qualsiasi momento e per ciascun comparto la facoltà, con il consenso della banca depositaria e l’approvazione dell’autorità di vigilanza, di creare, sopprimere o riunire delle classi di quote. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patrimonio totale del rispettivo comparto, il quale a sua volta non è suddiviso. Questa partecipazione può differire a causa degli oneri, delle distribuzioni o dei redditi specifici della classe; le varie classi di quote di un comparto possono pertanto differenti valori netti d’inventario per quota. Il patrimonio globale di ogni comparto sostiene i costi specifici delle proprie classi.
2. La creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote sono rese note nell’organo di pubblicazione. Solo la riunione è considerata modifica del contratto del fondo ai sensi del § 26.
3. Le differenti classi di quote dei comparti possono segnatamente distinguersi in materia di struttura dei costi, moneta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei redditi, investimento minimo e/o cerchia degli investitori.
Le remunerazioni e le spese sono addebitate unicamente alle classi di quote beneficiarie di una determinata prestazione. Le remunerazioni e i costi che non possono essere attribuiti univocamente a una classe di quote sono ripartiti fra tutte le classi proporzionalmente alla loro percentuale rispetto al patrimonio del comparto.
4. I comparti Raiffeisen Futura Swiss Stock, Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx, Raiffeisen Futura Global Stock e Raiffeisen Futura Global Bond sono suddivisi nelle classi di quote esposte qui di seguito.
- La classe A si rivolge all’intero pubblico degli investitori ed effettua distribuzioni. Gli investimenti della classe A possono beneficiare di copertura valutaria nei confronti del franco svizzero.
- La classe R1 si rivolge esclusivamente a determinati investitori ed effettua distribuzioni. Per investitori autorizzati si intendono, relativamente alla classe R1, gli investitori che hanno stipulato un contratto di gestione patrimoniale, un contratto di consulenza, di cooperazione o simili con società assoggettate alla vigilanza bancaria consolidata attraverso il Gruppo Vontobel. Gli investimenti della classe R1 possono beneficiare di copertura valutaria nei confronti del franco svizzero.
- La classe I si rivolge esclusivamente a determinati investitori ed effettua distribuzioni. Per investitori autorizzati si intendono, relativamente alla classe I, gli «investitori qualificati» ai sensi dell’art. 10 cpv. 3, 3bis e 3ter della LICol in correlazione con gli artt. 6 e 6a della OICol. Se banche, negoziatori di titoli o altri investitori qualificati con funzioni analoghe detengono quote per conto dei propri clienti essi non sono considerati investitori qualificati in questo contesto. Gli investimenti di «classe I» possono beneficiare di copertura valutaria nei confronti del franco svizzero.
- La classe M si rivolge esclusivamente a determinati investitori ed effettua distribuzione. In relazione alla classe M, gli investitori idonei sono le persone che sono dipendenti di Raiffeisen Svizzera e delle società del gruppo Raiffeisen o di una banca Raiffeisen appartenente al gruppo. Inoltre, la direzione del fondo e i suoi mandatari non pagano retrocessioni a titolo di remunerazione per l’attività di distribuzione per questa classe e non concedono sconti.
- La classe VE si rivolge esclusivamente a determinati investitori e tesaurizza i ricavi. Sono considerati investitori autorizzati i clienti che hanno stipulato un contratto di gestione patrimoniale o un accordo scritto analogo con Raiffeisen Svizzera, una società del gruppo o una Banca Raiffeisen appartenente al gruppo. Per questa classe di quote, la direzione del fondo e i suoi mandatari non versano retrocessioni a titolo di
remunerazione per l’attività di distribuzione né concedono sconti.
Spetta alla direzione del fondo/banca depositaria valutare se le condizioni di partecipazione sono soddisfatte.
5. Non vengono emessi certificati per le quote, che vengono quindi amministrate unicamente in forma contabile. L’investitore non ha il diritto di esigere certificati di quote nominativi o al portatore.
6. La direzione e la banca depositaria sono tenute a richiedere agli investitori che non adempiono più le condizioni di detenzione di una classe di quote la restituzione delle loro quote entro trenta giorni civili ai sensi del § 17, il loro trasferimento a una persona che soddisfa le condizioni citate o la loro permuta con quote di un’altra classe della quale essi adempiono le condizioni. Se l’investitore non dà seguito a questa richiesta, la direzione, in collaborazione con la banca depositaria, deve effettuare uno scambio coatto con un’altra classe di quote del fondo a ombrello oppure, se ciò non fosse possibile, un riscatto coatto delle quote in questione ai sensi del § 5 punto 8.
III. Direttive della politica di investimento A Principi di investimento
§7 Osservanza delle direttive di investimento
1. Nella scelta degli investimenti di ogni comparto la direzione deve rispettare, nell'ottica di una ripartizione equilibrata dei rischi, i limiti percentuali menzionati qui di seguito. Tali limiti si applicano al valore venale del patrimonio di ogni comparto e vanno costantemente rispettati. Ogni comparto deve conformarsi ai limiti entro sei mesi dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio).
2. Se i limiti vengono superati in seguito a movimenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati nei limiti ammessi entro un termine adeguato, tutelando gli interessi degli investitori. I limiti relativi ai derivati ai sensi del seguente § 12, qualora fossero violati a seguito di variazioni del delta, devono essere ristabiliti entro tre giorni lavorativi bancari e tutelando gli interessi degli investitori.
§8 Politica d'investimento
1. Nel quadro della specifica politica d’investimento dei singoli comparti, la direzione può collocare il patrimonio dei singoli comparti nei seguenti investimenti. I rischi correlati a tali investimenti devono essere pubblicati nel prospetto.
a) Valori mobiliari, ossia cartevalori emesse in grande numero e diritti non cartolarizzati aventi la medesima funzione (diritti di valore),
quotati in borsa o su altri mercati regolamentati e accessibile al pubblico, che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valore, segnatamente i warrant.
Gli investimenti in valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. I titoli, qualora non siano ancora quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico un anno dopo il loro acquisto, devono essere venduti entro un mese oppure deve essere applicata la regola di limitazione del punto1, lett. g.
b) Derivati, qualora (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a), derivati secondo la lett. b), quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. d), strumenti del mercato monetario secondo la lett. e), indici finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I derivati devono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e (ii) i derivati OTC sono quotati giornalmente o il loro riscatto presso l'emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono essere valutabili in modo affidabile e comprensibile. I derivati possono essere utilizzati secondo il § 12.
c) Prodotti strutturati, qualora (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a), derivati secondo la lett. b), prodotti strutturati secondo la lett. c), quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. d), strumenti del mercato monetario secondo la lett. e), indici finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I prodotti strutturati devono essere negoziati in una borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono autorizzate solo se
(i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di
operazioni e sottoposto a vigilanza e (ii) i prodotti OTC sono negoziati giornalmente o il loro riscatto presso l’emittente è possibile in qualsiasi momento. Inoltre, devono essere valutabili in modo affidabile e comprensibile.
d) Quote di altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici), se (i) la loro documentazione limita a sua volta gli investimenti in altri fondi al 10%; (ii) esistono per tali fondi disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne lo scopo, l’organizzazione, la politica di investimento, la protezione degli investitori, la ripartizione del rischio, la custodia separata del patrimonio del fondo, l’assunzione e la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di titoli e di strumenti del mercato monetario, l’emissione e il riscatto di quote e il contenuto dei rapporti semestrali e annuali; (iii) detti fondi strategici sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nello stato in cui hanno sede, purché in quel paese siano sottoposti a una vigilanza mirata a proteggere gli investitori equivalente a quella in Svizzera e venga garantita l’assistenza amministrativa internazionale.
La direzione può investire al massimo il 30% del patrimonio del fondo in quote di fondi strategici che non sono conformi alle direttive applicabili in materia dell’Unione Europea (OICVM) ma sono tuttavia equivalenti a questo fondo oppure ai fondi svizzeri in valori mobiliari di cui all’art. 53 LICol.
Fatto salvo quanto previsto dal § 19 punto 5, la direzione del fondo può acquistare quote di altri fondi strategici gestiti direttamente o indirettamente dalla medesima o da una società ad essa collegata da gestione comune o controllo oppure da una partecipazione diretta o indiretta significativa.
e) Strumenti del mercato monetario, sempre che siano liquidi e valutabili nonché quotati in borsa o su altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico; gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato monetario accessibile al pubblico possono essere acquistati unicamente se l’emissione o l’emittente sottostà alle disposizioni sulla protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti da emittenti ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 OICol.
f) Depositi a vista e a termine, con durate fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in stati membri dell’Unione europea oppure in altri stati dove tali banche sono sottoposte a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
g) Altri investimenti oltre a quelli menzionati alle lettere da a) a f), ma per un totale di al massimo il 10% del patrimonio di ogni comparto; non sono autorizzati (i) gli investimenti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli rappresentanti merci nonché (ii) le vendite allo scoperto effettive di investimenti di ogni tipo.
2. L’obiettivo d’investimento dei comparti consiste nel conseguire una crescita a lungo termine del patrimonio, tenendo in debito conto i criteri di sostenibilità.
Per sostenibilità è da intendersi l’attuazione dei principi di uno sviluppo ecocompatibile e sostenibile. Segnatamente, uno sviluppo può essere considerato sostenibile se è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i loro bisogni (definizione secondo il Rapporto Bruntland 1987, la Conferenza mondiale di Rio 1992 e l’Agenda locale 21 delle Nazioni Unite). Un’impresa può essere definita sostenibile se i suoi processi e prodotti/servizi vengono ottimizzati continuativamente nella prospettiva di un sistema economico più sostenibile e se sotto questo profilo vantano standard elevati nel confronto settoriale. Vengono esclusi investimenti in imprese appartenenti al settore degli armamenti e del nucleare oppure che conducono attività lesive dei diritti umani. Il rispetto di questi criteri di sostenibilità presuppone un vasto processo di analisi, per cui il gestore degli investimenti può avvalersi del supporto di agenzie di rating specializzate.
3. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Swiss Stock
a) L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nella crescita a lungo termine del patrimonio mediante investimenti in azioni di aziende svizzere che soddisfano i criteri di sostenibilità precedentemente menzionati.
b) Il comparto investe primariamente in titoli e diritti di partecipazione di società che hanno la propria sede o parte preponderante della propria attività economica in Svizzera e che soddisfano i criteri di sostenibilità precedentemente menzionati, in quote di altri strumenti d'investimento collettivo di capitale che collocano il loro patrimonio in base alle direttive di questo comparto o a parte di esse, in strumenti finanziari derivati sui titoli e diritti di partecipazione summenzionati, in prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili sui summenzionati investimenti e in altri investimenti ammessi ai sensi del contratto del fondo.
Fermo restando il principio della diversificazione del rischio e nel rispetto dei menzionati criteri di sostenibilità, la direzione del fondo investe, previa deduzione della liquidità, almeno il 90% del patrimonio del comparto in:
ba) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote sociali, buoni di partecipazione e titoli analoghi) di imprese che hanno sede o che esercitano la prevalenza delle loro attività in Svizzera e che soddisfano i criteri di sostenibilità precedentemente menzionati;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che, secondo la propria documentazione, investono il proprio patrimonio o parte di esso in base alle direttive di questo comparto;
bc) derivati (inclusi warrant) sugli investimenti riportati alla lett. ba) nonché su indici finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti o valute;
bd) prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili, segnatamente in certificati di emittenti globali sugli investimenti di cui alle lettere ba) – bc).
Per collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale secondo la precedente lett. bb), in derivati secondo la lettera bc) e in prodotti strutturati secondo la precedente lett. bd), la direzione si assicura che, su base consolidata, almeno il 90% del patrimonio del comparto sia collocato in investimenti di cui alla precedente lett. ba).
c) La direzione, fatta riserva della lett. e) e previa deduzione delle liquidità, può inoltre investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto in:
ca) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote sociali, buoni di partecipazione e titoli analoghi) di imprese che non soddisfano le condizioni menzionate alla lett. ba) in relazione a sede, attività economica o criteri di sostenibilità;
cb) strumenti del mercato monetario in monete liberamente convertibili di emittenti nazionali ed esteri;
cc) derivati (inclusi warrant) sugli investimenti riportati alle lett. ca) – cc) nonché su indici finanziari (inclusi indici di volatilità), corsi di cambio, crediti o valute.
cd) quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti menzionati alla lett. bb).
d) Inoltre, la direzione è tenuta a rispettare le seguenti restrizioni d’investimento da applicarsi al patrimonio del comparto al netto della posizione di liquidità:
da) altri investimenti collettivi di capitale fino a un massimo complessivo del 10%.
4. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx
a) L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nella crescita a lungo termine del patrimonio mediante investimenti in obbligazioni in franchi svizzeri di emittenti di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibilità precedentemente menzionati.
b) Il comparto investe primariamente in obbligazioni in franchi svizzeri di debitori privati e pubblici di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibilità precedentemente menzionati, in quote di altri strumenti d'investimento collettivo di capitale che collocano il patrimonio o parte di esso secondo le direttive di questo comparto, in derivati sulle obbligazioni menzionate, in prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili sugli investimenti qui citati, nonché in altri investimenti ammessi ai sensi del contratto del fondo.
Fermo restando il principio della diversificazione del rischio e nel rispetto dei menzionati criteri di sostenibilità, la direzione del fondo investe, previa deduzione della liquidità, almeno il 70% del patrimonio del comparto in:
ba) obbligazioni in CHF, notes, nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici globali che soddisfano i criteri di sostenibilità summenzionati;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che, secondo la propria documentazione, investono il proprio patrimonio o parte di esso in base alle direttive di questo comparto;
bc) derivati (inclusi warrant) sugli investimenti riportati alla lett. ba);
bd) prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili, segnatamente in certificati di emittenti globali sugli investimenti di cui alle lettere ba) – bc).
Per collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale secondo la precedente lett. bb), in derivati secondo la lettera bc) e in prodotti strutturati secondo la precedente lett. bd), la direzione si assicura che, su base consolidata, almeno il 70%
del patrimonio del comparto sia collocato in investimenti di cui alla precedente lett. ba).
c) La direzione, fatta riserva della lett. d) e previa deduzione delle liquidità, può inoltre investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in:
ca) titoli e diritti di credito di emittenti svizzeri ed esteri che in relazione alla moneta o ai criteri di sostenibilità non soddisfano i requisiti menzionati alla lett. ba);
cb) obbligazioni convertibili in monete liberamente convertibili, notes convertibili e prestiti a opzione di emittenti globali;
cc) azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese globali;
cd) strumenti del mercato monetario in monete liberamente convertibili di emittenti nazionali ed esteri;
ce) derivati (inclusi warrant) sugli investimenti riportati alle lett. ca); – cd);
cf) quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti menzionati alla lett. bb).
d) Inoltre, la direzione è tenuta a rispettare le seguenti restrizioni d’investimento da applicarsi al patrimonio del comparto al netto della posizione di liquidità:
da) altri investimenti collettivi di capitale fino a un massimo complessivo del 10%.
5. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Global Stock
a) L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nella crescita a lungo termine del patrimonio mediante investimenti in azioni di imprese globali che soddisfano i criteri di sostenibilità precedentemente menzionati.
b) Questo comparto investe primariamente in titoli e diritti di partecipazione di imprese di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibilità precedentemente menzionati, in quote di altri strumenti d'investimento collettivo di capitale che collocano il patrimonio o parti di esso secondo le direttive di questo comparto, in derivati sui titoli e diritti di partecipazione menzionati, in prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili sugli investimenti qui citati, nonché in altri investimenti ammessi ai sensi del contratto del fondo.
Fermo restando il principio della diversificazione del rischio e nel rispetto dei menzionati criteri di sostenibilità, la direzione del fondo investe, previa deduzione della liquidità, almeno il 90% del patrimonio del comparto in:
ba) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote sociali, buoni di partecipazioni e titoli analoghi) di imprese globali che soddisfano i requisiti di sostenibilità summenzionati;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che, secondo la propria documentazione, investono il proprio patrimonio o parte di esso in base alle direttive di questo comparto;
bc) derivati (inclusi warrant) sugli investimenti riportati alla lett. ba);
bd) prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili, segnatamente in certificati di emittenti globali sugli investimenti di cui alle lettere ba) – bc).
Per collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale secondo la precedente lett. bb), in derivati secondo la lettera bc) e in prodotti strutturati secondo la precedente lett. bd), la direzione si assicura che, su base consolidata, almeno il 90% del patrimonio del comparto sia collocato in investimenti di cui alla precedente lett. ba).
c) La direzione, fatta riserva della lett. e) e previa deduzione delle liquidità, può inoltre investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto in:
ca) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote sociali, buoni di partecipazione e titoli analoghi) di imprese che non soddisfano le condizioni menzionate alla lett. ba) in relazione ai criteri di sostenibilità;
cb) strumenti del mercato monetario in monete liberamente convertibili di emittenti nazionali ed esteri;
cc) derivati (inclusi warrant) sugli investimenti riportati alle lett. ca); – cc);
cd) quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti menzionati alla lett. bb).
d) Inoltre, la direzione è tenuta a rispettare le seguenti restrizioni d’investimento da applicarsi al patrimonio del comparto al netto della posizione di liquidità:
da) altri investimenti collettivi di capitale fino a un massimo complessivo del 10%.
6. Obiettivo e politica d'investimento del comparto Raiffeisen Futura Global Bond
a) L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nella crescita a lungo termine del patrimonio mediante investimenti in obbligazioni di debitori globali che soddisfano i criteri di sostenibilità precedentemente menzionati.
b) Il comparto investe primariamente in obbligazioni in monete liberamente convertibili di debitori privati e pubblici che soddisfano i criteri di sostenibilità precedentemente menzionati, in quote di altri investimenti collettivi di capitale che collocano il patrimonio o sue parti secondo le direttive di questo comparto, in derivati sulle obbligazioni menzionate, in prodotti strutturati emessi sugli investimenti qui citati e in monete liberamente convertibili, nonché in altri investimenti ammessi ai sensi del contratto del fondo.
Fermo restando il principio della diversificazione del rischio e nel rispetto dei menzionati criteri di sostenibilità, la direzione del fondo investe, previa deduzione della liquidità, almeno il 90% del patrimonio del comparto in:
ba) obbligazioni in monete liberamente convertibili, notes, nonché altri titoli e diritti a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici globali che soddisfano i criteri di sostenibilità summenzionati;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che, secondo la propria documentazione, investono il proprio patrimonio o parte di esso in base alle direttive di questo comparto;
bc) derivati (inclusi warrant) sugli investimenti riportati alla lett. ba) nonché su indici finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti o valute;
bd) prodotti strutturati emessi in monete liberamente convertibili, segnatamente in certificati di emittenti globali sugli investimenti di cui alle lettere ba) – bc).
Per collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale secondo la precedente lett. bb) e in prodotti strutturati secondo la precedente lett. bd), la direzione si assicura che, su base consolidata, almeno l’85% del patrimonio del comparto sia collocato in investimenti di cui alla precedente lett. ba).
c) La direzione, fatta riserva della lett. d) e previa deduzione delle liquidità, può inoltre investire
al massimo il 15% del patrimonio del comparto in:
ca) titoli e diritti di credito di emittenti svizzeri ed esteri che in relazione alla moneta o ai criteri di sostenibilità non soddisfano i requisiti menzionati alla lett. ca);
cb) obbligazioni convertibili in monete liberamente convertibili, notes convertibili e prestiti a opzione di emittenti globali;
cc) azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese globali;
cd) strumenti del mercato monetario in monete liberamente convertibili di emittenti nazionali ed esteri;
ce) derivati (inclusi warrant) sugli investimenti riportati alle lett. ca) – cc) nonché su indici finanziari (inclusi indici di volatilità), tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti o valute;
cf) quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti menzionati alla lett. bb).
d) Inoltre, la direzione è tenuta a rispettare le seguenti restrizioni d’investimento da applicarsi al patrimonio del comparto al netto della posizione di liquidità:
da) altri investimenti collettivi di capitale fino a un massimo complessivo del 10%.
7. Fatto salvo quanto previsto dal § 19, la direzione può acquistare quote di altri fondi strategici gestiti direttamente o indirettamente da lei stessa o da una società alla quale la direzione è legata in modo sostanziale da una gestione comune o di controllo o da una partecipazione diretta o indiretta.
§9 Liquidità
1. La direzione può altresì detenere per ogni comparto una posizione di liquidità adeguata nell'unità di conto del rispettivo comparto e in tutte le valute in cui tale comparto può investire. Per liquidità s’intendono gli averi bancari a vista e a termine con durate fino a dodici mesi.
B Tecniche e strumenti d'investimento
§10 Prestiti di valori mobiliari
1. La direzione ha la facoltà di concedere in prestito, per conto dei comparti, tutti i generi di valori mobiliari negoziati in borsa o su altri mercati regolamentati aperti al pubblico.
2. La direzione ha la facoltà di concedere in prestito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto («principal»), oppure di delegare
tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent»), sia in via di rappresentanza diretta («finder»).
3. La direzione è tenuta a effettuare prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari e intermediari di prima qualità soggetti a vigilanza e specializzati in questo genere di operazioni, quali banche, broker e compagnie di assicurazioni, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti, in grado di garantire un'esecuzione ineccepibile del prestito di valori mobiliari.
4. La direzione, premesso che debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter nuovamente disporre legalmente dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito per ogni comparto al massimo il 50% di ogni posizione di titoli prestabiliti (numero di valore). Se per contro, la direzione ottiene dal mutuatario o dall'intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavorativo bancario successivo, essa potrà prestare fino al 100% di ogni tipo (numero di valore).
5. La direzione, d'intesa con il mutuatario o con l’intermediario, stabilisce che quest’ultimo costituisca in pegno o trasferisca in proprietà a favore della direzione delle garanzie a norma dell’art. 51 OICol-FINMA al fine di tutelare il diritto alla restituzione. Il valore delle garanzie deve essere adeguato e corrispondere, in ogni momento, ad almeno il 100% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L'emittente delle garanzie deve esibire un'elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o da essa dipendente. Le garanzie devono essere estremamente liquide, devono essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico ed essere valutate almeno una volta al giorno nei giorni di apertura delle borse. Nell'ambito della gestione delle garanzie, la direzione del fondo e i suoi mandatari devono ottemperare agli obblighi e ai requisiti di cui all'art. 52 OICoI-FINMA. In particolare, devono adeguatamente diversificare le garanzie in base a Paesi, mercati ed emittenti. Si può considerare raggiunta un'adeguata diversificazione se nessuna delle garanzie detenute da un singolo emittente rappresenta più del 20% del valore netto d'inventario. Viene comunque fatta riserva per le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 83 OICol. In caso di inadempienza della controparte, la direzione del fondo e i suoi mandatari devono inoltre poter ottenere in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento o il consenso della controparte il potere e il diritto di disporre delle garanzie ricevute. Le garanzie
ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Le garanzie ricevute possono essere custodite su incarico della direzione del fondo presso un depositario terzo soggetto a vigilanza a condizione che la proprietà delle garanzie non venga trasferita e che il depositario terzo sia indipendente dalla controparte.
6. Il mutuatario o l’intermediario è responsabile del pagamento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell’esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, conformemente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità.
7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrattualmente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche nel corso del prestito dei valori mobiliari, essa esplica gli incarichi amministrativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se questi non sono già stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
8. Il prospetto contiene altre indicazioni sulla strategia relativa alle garanzie.
§11 Operazioni di pensione di valori mobiliari
La direzione del fondo non effettua operazioni di pensione.
§12 Derivati
1. La direzione è autorizzata ad utilizzare strumenti derivati. Essa vigila affinché l’uso dei derivati non causi, per effetto economico, ivi comprese circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investimento oppure con le modifiche delle caratteristiche di investimento del fondo a ombrello come definiti nel contratto del fondo e nel prospetto. Inoltre, i valori sottostanti dei derivati devono rientrare tra gli investimenti ammessi ai sensi del presente contratto.
2. Per il calcolo del rischio si applica l’approccio Commitment II La somma degli impegni in derivati non può essere superiore a 100% del patrimonio netto del rispettivo comparto e l’importo globale degli impegni non può superare il 200% del patrimonio netto del medesimo. L’impegno globale di un comparto, tenendo conto della possibilità di temporanea assunzione di crediti fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto ai sensi del § 13 punto 2, può ammontare complessivamente fino al 210% del suo patrimonio netto. Il calcolo dell'impegno complessivo avviene ai sensi dell'art. 35 OICol-FINMA.
3. La direzione può utilizzare dei derivati quali opzioni call o put il cui valore alla scadenza dipende
linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nullo se la differenza è di segno opposto, crediti default swap (CDS), swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo
«non-path dependent» dal valore sottostante o da un importo assoluto nonché dei contratti a termine (future o forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante. Essa può utilizzare inoltre delle combinazioni di forme di base di derivati nonché dei derivati il cui effetto economico non può né essere identificato con una forma di base di derivati né con una combinazione di forme di base di derivati (derivati esotici).
4.
a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati («netting») se l'operazione con derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti, non vengono trascurati rischi sostanziali, e l'importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l'articolo 35 OICoL-FINMA.
b) Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione («hedging») deve essere soddisfatta, oltre a quanto previsto alla lettera a), anche la condizione secondo cui l'operazione con derivati non si deve basare su una strategia d'investimento finalizzata al conseguimento di un utile. Inoltre, il derivato deve comportare una riduzione comprovabile del rischio, i rischi del derivato devono essere pareggiati, i derivati, i sottostanti e i beni patrimoniali da compensare devono riferirsi alla stessa categoria di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve essere efficace anche in condizioni di mercato straordinarie.
c) Nel caso di un utilizzo prevalente di derivati su tassi d'interesse, l'importo da computare sulla somma degli impegni da derivati può essere calcolato mediante regole internazionali riconosciute di «netting» in base alla
«duration», se le regole consentono un calcolo corretto del profilo di rischio del fondo d'investimento, i principali rischi sono presi in considerazione, l'applicazione di queste regole non produce un ingiustificato effetto leva, non sono perseguite strategie di arbitraggio sui tassi e l'effetto leva del fondo d'investimento non è aumentato né applicando queste regole né investendo in posizioni a breve termine.
d) I derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati senza che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera b).
e) Gli impegni di pagamento imputabili ai derivati devono essere coperti in permanenza con mezzi assimilabili alla liquidità, titoli e diritti di credito o azioni negoziate in borsa o su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico, conformemente alla legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.
f) Se la direzione del fondo assume con un derivato un impegno alla consegna fisica di un sottostante, il derivato deve essere coperto dai rispettivi sottostanti o da altri investimenti se gli investimenti e i sottostanti possiedono un’elevata liquidità e possono essere acquistati o venduti in ogni momento a fronte di una richiesta di consegna. La direzione del fondo deve poter disporre illimitatamente e in qualsiasi momento dei valori sottostanti o investimenti.
5. La direzione può utilizzare sia strumenti finanziari derivati standardizzati che non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati negoziati in borsa o su altri mercati regolamentati aperti al pubblico, oppure OTC (over-the-counter).
6.
a) La direzione può concludere operazioni OTC unicamente con intermediari finanziari specializzati in questo genere di transazioni, soggetti a vigilanza e che garantiscono un’esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, tale controparte o il suo garante deve presentare un'elevata solvibilità.
b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e, in ogni momento, deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione in contropartita al valore venale.
c) Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il prezzo deve essere determinabile in ogni momento sulla base del valore venale dei valori base da cui il derivato trae origine, applicando un modello di valutazione adeguato e riconosciuto dalla prassi. Prima della conclusione del contratto relativo a tale derivato devono essere richieste offerte concrete ad almeno due possibili controparti, dopodiché il contratto deve essere stipulato con la controparte che presenta l'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo. Eventuali scostamenti da questo principio
sono ammessi per motivi inerenti alla ripartizione dei rischi o se, in base ad altri elementi contrattuali come la solvibilità o l'offerta di servizi, un'altra offerta appare nel complesso più vantaggiosa per gli investitori. Inoltre, in via eccezionale è possibile derogare dalla richiesta di offerte di almeno due possibili controparti se ciò è nel migliore interesse degli investitori. Le ragioni di ciò nonché la stipula del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo comprensibile.
d) Xxxx'ambito di un'operazione OTC, la direzione del fondo e i suoi mandatari possono accettare soltanto garanzie che soddisfano i requisiti di cui all'art. 51 OICol-FINMA. L'emittente delle garanzie deve esibire un'elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o da essa dipendente. Le garanzie devono essere estremamente liquide, devono essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico ed essere valutate almeno una volta al giorno nei giorni di apertura delle borse. Nell'ambito della gestione delle garanzie, la direzione del fondo e i suoi mandatari devono ottemperare agli obblighi e ai requisiti di cui all'art. 52 OICoI- FINMA. In particolare, devono adeguatamente diversificare le garanzie in base a Paesi, mercati ed emittenti. Si può considerare raggiunta un'adeguata diversificazione se nessuna delle garanzie detenute da un singolo emittente rappresenta più del 20% del valore netto d'inventario. Viene comunque fatta riserva per le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 83 OICol. In caso di inadempienza della controparte, la direzione del fondo e i suoi mandatari devono inoltre poter ottenere in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento o il consenso della controparte il potere e il diritto di disporre delle garanzie ricevute. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Le garanzie ricevute possono essere custodite su incarico della direzione del fondo presso un depositario terzo soggetto a vigilanza a condizione che la proprietà delle garanzie non venga trasferita e che il depositario terzo sia indipendente dalla controparte.
7. I limiti d'investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) vanno rispettati tenendo in debita considerazione i derivati ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni:
– sull’importanza dei derivati nell’ambito della strategia di investimento;
– in merito agli effetti dell’utilizzo di derivati sul profilo di rischio del fondo a ombrello;
– sui rischi della controparte dei derivati;
– sulla maggiore volatilità o sulla maggiore esposizione globale risultante dall’utilizzo di derivati (effetto leva);
– in merito ai derivati sui crediti;
– sulla strategia relativa alle garanzie.
§13 Assunzione e concessione di crediti
1. La direzione non può concedere crediti per conto dei comparti. Il prestito di valori mobiliari ai sensi del § 10 non va considerato una concessione di credito ai sensi del presente paragrafo.
2. La direzione può assumere temporaneamente crediti per ciascun comparto fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del rispettivo comparto.
§14 Impegni gravanti il patrimonio dei comparti
1. La direzione può costituire in pegno o dare in garanzia al massimo il 25% del patrimonio netto di ciascun comparto.
2. Non è permesso gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni. Un derivato di credito accrescitivo dell’esposizione non va considerato come fideiussione ai sensi di questo paragrafo.
C Limitazioni d’investimento
§15 Ripartizione dei rischi
1. Nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi vanno integrati:
a) investimenti ai sensi del § 8, eccezion fatta per i derivati basati su indici, purché tali indici siano sufficientemente diversificati, rappresentativi del mercato al quale si riferiscono e pubblicati in maniera adeguata;
b) liquidità ai sensi del § 9;
c) crediti nei confronti di controparti derivanti da operazioni OTC;
Le disposizioni in materia di ripartizione dei rischi valgono singolarmente per ogni comparto.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendicontazione sono da considerarsi un emittente unico.
3. La direzione può investire al massimo il 10% del patrimonio di un comparto, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui è investito oltre il 5% del patrimonio di un comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto. Sono riservate le disposizioni dei punti 4 e 5.
a) Per il comparto Raiffeisen Futura Swiss Stock, la direzione del fondo, in deroga alla precedente regolamentazione, può investire in titoli del medesimo emittente fino al 125% della sua ponderazione percentuale nello Swiss Performance Index (di seguito «SPI®»), qualora quest’ultima superi il 10%. Viene a cadere la limitazione in base alla quale il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui è investito oltre il 5% del patrimonio di un comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto. In tal modo può venire a crearsi una concentrazione del patrimonio del fondo su pochi titoli contenuti nello SPI®, che può condurre a un rischio complessivo del fondo superiore al rischio dello SPI® (rischio di mercato).
4. La direzione può investire al massimo il 20% del patrimonio di un comparto in averi a vista e a termine presso la medesima banca. In questo limite vanno inclusi sia la liquidità ai sensi del § 9, sia gli investimenti in averi bancari ai sensi del § 8.
5. La direzione può investire al massimo il 5% del patrimonio di un comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Tale limite aumenta al 10% del patrimonio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in altri Paesi dove le banche sono sottoposte a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
I crediti da operazioni OTC, coperti da garanzie sotto forma di attività liquide in conformità agli artt. 50-55 OICol-FINMA, non sono inclusi nel calcolo del rischio di controparte.
6. Investimenti, averi e crediti ai sensi dei precedenti punti 3 e 5 se da ascrivere al medesimo emittente e/o debitore, non devono superare complessivamente il 20% del patrimonio di un comparto. È riservata l’applicazione di limiti superiori conformemente al seguente punto 12.
7. Gli investimenti ai sensi del punto 3, se da ascrivere al medesimo gruppo, non devono superare complessivamente il 20% del patrimonio di un comparto. È riservata l’applicazione di limiti superiori conformemente al seguente punto 12.
8. La direzione può investire al massimo il 10% del patrimonio di un comparto in quote del medesimo fondo d'investimento strategico.
9. La direzione non può acquisire per il patrimonio di un comparto diritti di partecipazione che rappresentino complessivamente più del 10% dei diritti di voto oppure che le permettono di esercitare un influsso essenziale sulla gestione delle attività dell’emittente.
10. La direzione può inoltre acquisire per il patrimonio di un comparto al massimo il 10% dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, il 10% dei titoli di debito e/o il 10% degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente nonché il 10% delle quote di un altro investimento collettivo di capitale.
Questi limiti non si applicano se al momento dell’acquisto l’importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di un altro investimento collettivo di capitale non può essere calcolato.
11. I limiti indicati ai precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell’Unione europea.
12. Il limite del 10% di cui al punto Il limite del 10% indicato al precedente punto 3 aumenta al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell’Unione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario citati non vanno presi in considerazione per l’osservanza del limite del 60% ai sensi del punto 3. I singoli limiti indicati ai precedenti punti 3 e 5 non possono però essere cumulati con il presente limite del 35%.
Sono ammessi in qualità di emittenti o garanti: gli Stati dell’OCSE, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), l’International Finance Corporation (IFC), la Banca Interamericana per lo Sviluppo (IADB), la Banca asiatica per lo sviluppo (ADB), la Banca africana per lo sviluppo (AfDB), la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), il Council of Europe Social Development Fund, la Nordische Investitionsbank, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD).
IV. Calcolo del valore netto d’inventario; emissione e riscatto delle quote
§16 Calcolo del valore netto di inventario
1. Il valore netto di inventario di ogni comparto e delle quote delle singole classi viene calcolato nell'unità di conto del relativo comparto al valore venale alla fine dell'esercizio contabile nonché ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate delle quote. La valutazione del patrimonio di un comparto non viene effettuata nei giorni di chiusura delle borse o dei mercati dei paesi in cui il patrimonio del comparto è maggiormente investito (x.xx. giorni festivi per le banche o le borse).
2. Gli investimenti negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico vengono valutati in funzione delle quotazioni attuali pagate sul mercato principale. Altre allocazioni o investimenti per i quali non sono disponibili quotazioni attuali devono essere valutati al prezzo che si sarebbe probabilmente ottenuto in caso di vendita diligente al momento della stima. In tal caso, per stabilire il valore venale, la direzione adotta modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti sono valutati in base al loro valore di riscatto o al valore netto d’inventario. Se vengono negoziati regolarmente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione ha facoltà di valutarli secondo il punto 2.
4. Il valore degli strumenti del mercato monetario non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico si determina come segue:
a partire dal prezzo netto di acquisto, e applicando come fattore costante il rendimento d'investimento da esso ricavato, il prezzo di valutazione di tali strumenti viene gradualmente adeguato al prezzo di rimborso. In caso di sostanziali mutamenti del mercato, la base di valutazione dei singoli investimenti viene adattata ai nuovi rendimenti di mercato. In mancanza di un prezzo attuale di mercato, si prende di solito come riferimento la valutazione di strumenti del mercato monetario con le stesse caratteristiche (qualità e sede dell'emittente, valuta di emissione, durata).
5. Gli averi bancari vengono valutati in base al loro ammontare maggiorato degli interessi maturati. In caso di sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione per gli averi bancari a termine viene adattata alle nuove contingenze di mercato.
6. Il valore netto d’inventario di una quota di una classe di un comparto corrisponde all'ammontare del valore venale del patrimonio del comparto da ascrivere a tale classe, dedotti gli eventuali impegni del comparto ad essa imputabili, diviso per il numero di quote in circolazione della classe
in questione. Esso viene arrotondato a un centesimo.
7. Le parti di valore venale del patrimonio netto di un comparto (patrimonio del comparto dedotti gli impegni) da attribuire alle singole classi di quote vengono determinate la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (quando essa avviene simultaneamente) oppure in occasione della prima emissione di un’altra classe di quote, sulla base delle somme affluenti al fondo per ognuna delle classi di quote. Le parti da ascrivere alle singole classi vengono ricalcolate:
a) in caso di emissione e riscatto di quote;
b) alla data di riferimento delle distribuzioni o tesaurizzazioni, qualora (i) tali distribuzioni o tesaurizzazioni riguardino solo singole classi di quote (classi di distribuzione o di tesaurizzazione) oppure (ii) le distribuzioni o tesaurizzazioni delle varie classi di quote siano percentualmente differenziate a seconda del rispettivo valore netto d’inventario oppure (iii) le commissioni e/o spese addebitate siano percentualmente differenziate a seconda delle distribuzioni o tesaurizzazioni delle varie classi di quote;
c) in sede di calcolo del valore netto d'inventario, segnatamente nell'ambito dell'attribuzione di impegni alle varie classi di quote (incluse le spese e commissioni esigibili e dovute), qualora gli impegni imputabili alle singole classi di quote risultino percentualmente differenti in rapporto ai rispettivi valori d'inventario netti, in particolare se (i) per le singole classi di quote vengono applicate differenti aliquote di commissione o se (ii) sono previsti addebiti di spese specifici per le classi di quote;
d) in sede di calcolo del valore netto d'inventario, segnatamente nell'ambito dell'attribuzione di redditi o utili di capitale alle singole classi di quote, qualora tali proventi derivino da transazioni effettuate a beneficio di una sola classe di quote oppure a vantaggio di più classi di quote, ma non proporzionalmente alla parte di rispettiva spettanza sul patrimonio netto di un comparto.
§17 Emissione e riscatto di quote
1. Le richieste di sottoscrizione o di riscatto di quote vengono accettate il giorno di conferimento dell'ordine fino a una certa ora indicata nel prospetto. Il prezzo determinante ai fini dell'emissione e del riscatto delle quote è stabilito non prima del giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione), secondo il principio del forward pricing. Il prospetto regola i dettagli.
2. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote è basato sul valore netto d'inventario per quota calcolato il giorno di valutazione sulla scorta dei corsi di chiusura del giorno precedente ai sensi del
§ 16. In caso di emissione di quote, il valore netto d'inventario può essere maggiorato di una commissione di emissione ai sensi del § 18. Non viene addebitata alcuna commissione di riscatto.
Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (e segnatamente commissioni di borsa usuali sul mercato, altre commissioni, imposte e tasse) sostenute da un comparto per l’investimento della somma versata o per la vendita degli investimenti corrispondenti alla quota riscattata, sono addebitate al patrimonio del relativo comparto.
3. La direzione ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’emissione di quote e di rifiutare le domande di sottoscrizione o di scambio di quote.
4. Nell’interesse degli investitori, la direzione può differire provvisoriamente ed eccezionalmente il riscatto delle quote di un comparto:
a) se un mercato basilare per la valutazione di una parte sostanziale del patrimonio del fondo è chiuso o se le negoziazioni su tale mercato sono limitate o sospese;
b) in presenza di un’emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
c) qualora, a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali, le attività inerenti al comparto interessato diventino impraticabili;
d) in caso di numerose disdette di quote, che potrebbero arrecare un importante pregiudizio agli interessi degli altri investitori del comparto interessato.
5. La direzione è tenuta a comunicare senza indugio la decisione di differimento all’ufficio di revisione, all’autorità di vigilanza e, in maniera adeguata, agli investitori.
6. Fintanto che il riscatto di quote di un comparto è differito per i motivi indicati alle lett. da a) a c) del punto 4, non può avere luogo alcuna emissione di quote di tale comparto.
V. Commissioni e spese accessorie
§18 Commissioni e spese accessorie a carico degli investitori
1. Al momento dell'emissione di quote può essere addebitata all'investitore una commissione di emissione a favore della direzione, della banca
depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero, di ammontare massimo complessivo pari al 3% del valore netto d'inventario. Il tasso massimo attualmente applicato figura nel prospetto e nelle Informazioni essenziali per gli investitori.
2. In caso di riscatto di quote non viene addebitata all'investitore alcuna commissione di riscatto.
3. In caso di passaggio da un comparto a un altro può essere addebitata all'investitore una commissione di switch a favore della direzione, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero, di ammontare massimo complessivo pari al 2% del valore netto d'inventario. Il tasso massimo attualmente applicato figura nel prospetto e nelle Informazioni essenziali per gli investitori.
§19 Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti Patrimonio dei comparti
1. La commissione di gestione della direzione per la direzione, l’asset management, l’advisory, la distribuzione delle quote e la remunerazione della banca depositaria, nonché la remunerazione per il rating di sostenibilità e un eventuale esercizio del diritto di voto addebitata al patrimonio del rispettivo comparto pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto d'inventario ed esigibile alla fine di ogni trimestre (commissione di gestione comprensiva della commissione della banca depositaria) ammonta a:
Classe VE: | massimo 0,30% p.a. |
La remunerazione della banca depositaria per lo svolgimento dei suoi compiti è a carico della direzione del fondo.
L'aliquota effettivamente applicata della summenzionata commissione di gestione inclusa la commissione di custodia a carico di ciascun comparto è indicata nel rapporto annuale e semestrale.
2. La direzione e la banca depositaria hanno inoltre diritto al rimborso delle seguenti spese, derivanti dall'esecuzione del contratto del fondo:
a) i tributi dell’autorità di vigilanza per la fondazione, il cambiamento, la liquidazione o il raggruppamento del fondo a ombrello;
b) gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza;
c) gli onorari della società di revisione per la revisione annuale e per le certificazioni nell’ambito di costituzione, modifiche, liquidazione o raggruppamento del fondo a ombrello;
Raiffeisen Futura Swiss Stock Classe A: Classe R1: Classe I: Classe M: Classe VE: | massimo 1,25% p.a. massimo 0,875% p.a. massimo 0,60% p.a. massimo 0,60% p.a. massimo 0,40% p.a. |
Raiffeisen Futura Global Stock Classe A: Classe R1: Classe I: Classe M: Classe VE: | massimo 1,55% p.a. massimo 1,025% p.a. massimo 0,75% p.a. massimo 0,75% p.a. massimo 0,50% p.a. |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Classe A: Classe R1: Classe I: Classe M: Classe VE: | massimo 0,75% p.a. massimo 0,625% p.a. massimo 0,35% p.a. massimo 0,35% p.a. massimo 0,25% p.a. |
Raiffeisen Futura Global Bond Classe A: Classe R1: Classe I: Classe M: | massimo 0,85% p.a. massimo 0,675% p.a. massimo 0,40% p.a. massimo 0,40% p.a. |
d) gli onorari per consulenti legali e fiscali in relazione a costituzione, modifiche, liquidazione o raggruppamento del fondo a ombrello nonché alla percezione generale degli interessi del fondo a ombrello e dei suoi investitori;
e) le spese per la pubblicazione del valore netto d’inventario del fondo a ombrello e tutte le spese per le comunicazioni agli investitori, comprese le spese di traduzione non ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo;
f) le spese per la stampa di documenti giuridici e delle relazioni annuali e semestrali del fondo a ombrello;
g) le spese per l’eventuale iscrizione del fondo a ombrello presso un’autorità estera di vigilanza, segnatamente per le commissioni applicate da quest’ultima, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell’agente di pagamento all’estero;
h) le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo a ombrello, compresi gli onorari per consulenti esterni;
i) le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo a ombrello o ai diritti di utilizzazione del fondo a ombrello;
j) tutte le spese causate dall’adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria.
3. Ai comparti vengono altresì addebitate le spese accessorie dovute alla gestione dei rispettivi patrimoni, segnatamente per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, altre commissioni, tasse). Tali spese vengono conteggiate direttamente sul valore di acquisto e di vendita dei rispettivi investimenti.
4. In conformità alle disposizioni del Prospetto, la direzione e i suoi mandatari possono versare retrocessioni a titolo di remunerazione per l’attività di distribuzione di quote del fondo e concedere sconti allo scopo di ridurre le commissioni e le spese a carico degli investitori e addebitate al fondo a ombrello.
5. La direzione del fondo, in caso di allocazioni in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da una società alla quale è legata da una gestione comune, dal controllo o da una partecipazione diretta o indiretta sostanziale («fondi strategici collegati»), non è autorizzata ad addebitare al patrimonio del fondo a ombrello un’eventuale commissione di emissione o di riscatto di tali fondi strategici collegati.
6. La commissione di gestione dei fondi strategici nei quali si investe può ammontare al massimo a 2,50% annuo tenendo conto di eventuali retrocessioni e sconti. Nel rapporto annuale deve essere indicata la percentuale massima delle commissioni di gestione dei fondi strategici nei quali si investe tenendo conto di eventuali retrocessioni e sconti.
7. Le commissioni possono essere addebitate unicamente ai comparti ai quali sono imputabili determinate prestazioni. Le spese che non possono essere imputate con certezza a un determinato comparto sono ripartite tra tutti i comparti proporzionalmente alla parte di loro spettanza del patrimonio del fondo.
VI. Rendiconti e revisione
§20 Rendiconti
1. L’unità di conto di dei singoli comparti è il franco svizzero (CHF).
2. L'esercizio contabile si estende dal 1° maggio al 30 aprile di ogni anno.
3. La direzione pubblica un rapporto annuale revisionato del fondo a ombrello e/o dei comparti
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile.
4. La direzione pubblica inoltre un rapporto semestrale del fondo a ombrello e/o dei comparti entro due mesi dalla fine della prima metà dell’esercizio contabile.
5. È riservato il diritto di informazione degli investitori ai sensi del 4.
§21 Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione verifica se l’attività della direzione e della banca depositaria avviene nel rispetto delle prescrizioni legali, del contratto del fondo e delle regole di condotta della Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Un rapporto succinto dell’ufficio di revisione sui conti annuali pubblicati figura nel rapporto annuale.
VII. Utilizzo dei profitti
§22
La direzione ha inoltre la facoltà, nel caso delle classi di quote a distribuzione, di effettuare distribuzioni intermedie degli utili.
Fino al 30% del ricavo netto di ogni comparto o classe di quote può essere riportato a nuovo. Si può rinunciare alla distribuzione e riportare l'intero ricavo netto al nuovo esercizio quando:
– il ricavo netto messo a segno dal comparto o da una classe di quote nell’esercizio in corso, inclusi i riporti di esercizi precedenti, è inferiore all’1% del valore netto d’inventario del comparto o della classe di quote, e
– il ricavo netto messo a segno dal comparto o dalla classe di quote nell’esercizio in corso, inclusi i riporti di esercizi precedenti, è inferiore a CHF 1.
2. I ricavi netti da ascrivere alle classi di quote a capitalizzazione vengono sommati annualmente al patrimonio del comparto per essere reinvestiti entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. La direzione del fondo può decidere anche una capitalizzazione provvisoria dei ricavi. Sono riservate eventuali imposte e tasse eventualmente riscosse sul reinvestimento.
3. La direzione del fondo ha la facoltà di distribuire o riservare per il reinvestimento gli utili di capitale realizzati con l'alienazione di averi e di diritti.
VIII. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti
a) i contratti dei rispettivi fondi lo prevedono;
b) essi sono gestiti dalla medesima direzione;
§23
4. L’organo di pubblicazione del fondo a ombrello è il mezzo elettronico menzionato nel prospetto. Il cambiamento di un organo di pubblicazione deve essere comunicato mediante l’organo di pubblicazione.
5. L’organo di pubblicazione contiene segnatamente un riassunto delle modifiche principali del contratto del fondo, con indicazione degli indirizzi presso i quali è possibile ottenere gratuitamente il testo integrale delle modifiche, nonché informazioni in merito al cambiamento della direzione e/o della banca depositaria, alla creazione, soppressione o raggruppamento di classi di quote e allo scioglimento di singoli comparti. Le modifiche necessarie per legge, che non concernono i diritti degli investitori o che riguardano solamente la forma, possono essere escluse dalle prescrizioni in materia di pubblicazione previo consenso dell'autorità di vigilanza.
6. Per ogni comparto, la direzione pubblica sulla piattaforma elettronica di Swiss Fund Data AG (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) i prezzi di emissione e di riscatto o il valore netto d’inventario di tutte le classi di quote, con l’indicazione «commissioni non comprese», a ogni emissione o riscatto di quote. I prezzi devono essere pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni delle pubblicazioni devono essere indicati nel prospetto.
7. Il prospetto, unitamente al contratto del fondo integrato e alle Informazioni essenziali per gli investitori, come pure i rispettivi rapporti annuali o semestrali, è disponibile gratuitamente presso la direzione, la banca depositaria e tutti i suoi distributori.
IX. Ristrutturazione e scioglimento
§24 Raggruppamento
1. Con l’approvazione della banca depositaria, la direzione può raggruppare singoli comparti con altri comparti o altri fondi d’investimento, trasferendo a tal proposito i valori patrimoniali e gli impegni del comparto o del fondo da rilevare al comparto rispettivamente al fondo che rileva al momento del raggruppamento. Gli investitori del comparto/fondo d’investimento rilevato ricevono una quantità proporzionale di quote del comparto/fondo che rileva. Al momento del raggruppamento, il comparto/fondo rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del comparto/fondo che rileva viene applicato anche al comparto/fondo rilevato.
2. Il raggruppamento di comparti/fondi è autorizzato solo nel caso in cui:
c) i contratti dei rispettivi fondi coincidono di principio sulle seguenti disposizioni:
– politica di investimento, tecniche di investimento, ripartizione dei rischi e rischi inerenti agli investimenti,
– utilizzo del ricavo netto e degli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti,
– natura, entità e calcolo di tutte le remunerazioni, commissioni d’emissione e di riscatto nonché spese accessorie per la compravendita degli investimenti (commissioni di borsa, commissioni, tasse) che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o agli investitori,
– condizioni di riscatto,
– durata del contratto e condizioni di scioglimento;
d) il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei comparti/fondi partecipanti, al calcolo del rapporto di concambio nonché alla ripresa di valori patrimoniali e impegni;
e) non ne risultano spese né per il comparto/fondo né per gli investitori.
Sono riservate le disposizioni del § 19 punto 2 lett. a).
3. Se il raggruppamento richiede prevedibilmente più di un giorno, l’autorità di vigilanza può autorizzare un differimento limitato del riscatto delle quote dei comparti/fondi interessati.
4. A scopo di controllo la direzione è tenuta ad annunciare all'autorità di vigilanza, almeno un mese prima della prevista pubblicazione, le modifiche del contratto e il raggruppamento in programma unitamente al relativo piano esecutivo. Tale piano di raggruppamento deve contenere informazioni sui motivi del raggruppamento, sulla politica d'investimento dei comparti/fondi interessati e su eventuali differenze esistenti tra il comparto/fondo che rileva e il comparto/fondo rilevato, sul calcolo del rapporto di concambio, su eventuali differenze in materia di commissioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i comparti/fondi interessati nonché la presa di posizione dell'ufficio di revisione competente ai sensi della normativa sui fondi d’investimento.
5. Almeno due mesi prima della data fissata, la direzione deve pubblicare almeno due volte le modifiche del contratto del fondo secondo il § 23 punto 2, come pure il previsto raggruppamento e
la data, unitamente al piano di raggruppamento, nell’organo di pubblicazione dei comparti rispettivamente dei fondi. In particolare, la pubblicazione informa gli investitori sulla possibilità di ricorso presso l’autorità di vigilanza o di esigere il rimborso in contanti delle proprie quote conformemente alle disposizioni del contratto del fondo, entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione.
6. L'ufficio di revisione verifica immediatamente il corretto svolgimento del raggruppamento e si esprime in merito in un rapporto destinato alla direzione e all'autorità di vigilanza.
7. La direzione pubblica immediatamente nell’organo di pubblicazione dei comparti rispettivamente dei fondi l'esecuzione del raggruppamento, la conferma dell'ufficio di revisione concernente la regolare esecuzione dell'operazione, nonché il rapporto di scambio.
8. La direzione pubblica il raggruppamento nel rapporto annuale successivo del comparto/fondo che rileva ed eventualmente nel rapporto semestrale pubblicato precedentemente. Se il raggruppamento non avviene alla data di chiusura ordinaria dell’esercizio è necessario stilare un rapporto di chiusura revisionato per il comparto/fondo rilevato.
§25 Durata e scioglimento dei comparti
1. I comparti sono costituiti a tempo indeterminato.
2. La direzione o la banca depositaria possono disporre lo scioglimento di singoli comparti mediante disdetta del contratto del fondo con preavviso di un mese.
3. Ogni comparto può essere altresì sciolto su decisione dell’autorità di vigilanza, segnatamente se non dispone di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore) entro un anno a partire dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o un periodo più lungo, accordato dall’autorità di vigilanza su richiesta della banca depositaria e della direzione.
4. La direzione è tenuta a informare immediatamente l’autorità di vigilanza in ordine allo scioglimento, dandone comunicazione nell’organo di pubblicazione.
5. Dopo la disdetta del contratto del fondo, la direzione può liquidare immediatamente i comparti. Se lo scioglimento di un comparto viene decretato dall’autorità di vigilanza, esso deve essere liquidato immediatamente. Il versamento del ricavo di liquidazione agli investitori compete alla banca depositaria. Se la liquidazione si protrae su un lungo periodo, il ricavo della liquidazione può essere versato a scaglioni. La direzione deve
richiedere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per procedere al rimborso finale.
X. Modifiche del contratto del fondo
§26
XI. Diritto applicabile e foro
§27
Il foro competente è la sede della direzione.
2. Per l'interpretazione del contratto fa testo la versione in lingua tedesca.
3. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 3 aprile 2020 e sostituisce quello del 1º febbraio 2019.
4. Nell’approvare il contratto del fondo, la FINMA esamina esclusivamente le disposizioni di cui all’art. 35a cpv. 1 lettere a–g OICol e ne accerta la relativa conformità legale.
5. Il presente contratto del fondo è stato approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in data 31 marzo 2020.
La direzione:
Vontobel Fonds Services AG, Zurigo
La banca depositaria:
RBC Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo