CONVENZIONE PER LA NUOVA PROCEDURA PER IL PROTESTO DI ASSEGNI BANCARI DA PARTE DEI SEGRETARI COMUNALI.
CONVENZIONE PER LA NUOVA PROCEDURA PER IL PROTESTO DI ASSEGNI BANCARI DA PARTE DEI SEGRETARI COMUNALI.
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L’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA L' UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E LA SEZIONE AUTONOMIE – LOCALI - C. I .S. L. COMPARTO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
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P R E M E S S O
- che la Banca d’Italia, nel quadro delle iniziative assunte per agevolare e coordinare l’evoluzione del sistema dei pagamenti in Italia, ha messo a disposizione delle banche una nuova procedura per il servizio di incasso di assegni bancari fuori piazza;
- che la nuova procedura ha le seguenti finalità essenziali:
- razionalizzare e velocizzare lo scambio dei titoli fra banche;
- dare certezza, entro termini quanto più possibili contenuti, circa l’esito dei titoli negoziati;
- realizzare il regolamento monetario delle operazioni d’incasso;
- che la nuova procedura prevede l’utilizzazione delle Stanze di compensazione non solo per lo scambio ed il regolamento dei titoli, ma anche per il rilascio, da parte del Capo della Stanza e su richiesta della banca trattaria, della dichiarazione sostitutiva del protesto prevista dall’art. 45, primo comma, n. 3, del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736;
- che tale dichiarazione della Stanza di compensazione è alternativa al protesto, come del resto esplicitamente previsto anche dagli artt. 8, 9 e 11 della L. 15 dicembre 1990 n. 386;
- che gli obiettivi perseguiti dalla banca d’Italia sono da condividere e che – ferma restando la possibilità di ricorrere all’indicata procedura – anche nell’ipotesi in cui , in alternativa ad essa, le banche trattarie ricorrono ai Segretari Comunali per il protesto degli assegni bancari possono essere realizzate le condizioni per addivenire ad una più immediata certezza circa l’esito degli assegni medesimi;
- che nella prospettiva di cui al precedente alinea, l’attuale procedura per la levata del protesto può essere resa più celere e funzionale, in quanto si può chiedere al Segretario Comunale di protestare l’assegno nel momento stesso in cui gli viene presentato dalla banca trattaria, eliminandosi così il tempo “morto” che ora intercorre tra la consegna del titolo e il successivo accesso in banca per la richiesta di pagamento;
- che lo scopo di rendere subito certo e noto l’esito degli assegni bancari protestati può essere ugualmente raggiunto, stante la rigidità dei tempi tecnici che non consentono l’immediata riconsegna del titolo protestato, con il rilascio da parte del Segretario Comunale di una certificazione facente prova – come l’atto pubblico – fino a querela di falso, che l’assegno è stato protestato;
- che tale certificazione consentirà alla banca trattaria di comunicare alla banca negoziatrice, nei termini previsti dalle procedure interbancarie per il servizio d’incasso, l’esito negativo della richiesta di pagamento;
- che il costo del certificato viene fissato in L. 6.000 e cioè nella stessa misura convenzionalmente stabilita per i notai in base agli artt. 18 e 25 della tariffa notarile, trattandosi dell’esercizio da parte dei Segretari Comunali di attività similare a quella dei notai e non potendosi riferire ad altre tariffe;
- che la procedura “abbreviata” proposta dall’ABI si inquadra legittimamente nell’ambito del rapporto professionale tra banca e Segretario Comunale si articola come segue:
1) conferimento da parte della banca trattaria al Segretario Comunale di incarico professionale per la levata del protesto di assegni bancari secondo lo schema contrattuale riportato nell’allegato n. 1 alla presente convenzione;
2) consegna al Segretario Comunale (o al suo presentatore), presso lo sportello della banca trattaria, degli assegni ricevuti e che non possono essere pagati;
3) contestuale interpello del funzionario addetto da parte della P.U. circa i motivi del mancato pagamento e conseguente inizio della procedura di protesto dell’assegno, che viene affidato in custodia al Segretario Comunale per consentirgli di procedere alla stesura materiale dell’atto e agli ulteriori relativi adempimenti (redazione del certificato di protesto e, se richiesto, della copia dell’assegno da consegnare alla banca; annotazione a repertorio; rapporto all’
A. G. ; inserimento nell’elenco quindicinale dei protesti da trasmettere alla Cancelleria Commerciale del Tribunale ai fini della pubblicità);
4) rilascio del “certificato di protesto” alla banca trattaria che lo invierà immediatamente alla negoziatrice in modo che pervenga alla stessa - come previsto dagli accordi interbancari – entro il settimo giorno dallo scambio dell’assegno presso la Stanza.
Il rilascio del “certificato di protesto”, fatti salvi diversi accordi, deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l’interpello di cui al precedente punto 3.
Il certificato di protesto, da redigersi in carta semplice secondo lo schema riportato nell’allegato n. 2 alla presente Convenzione, dovrà essere accompagnato da una fotocopia semplice del recto e del verso dell’assegno.
In calce al certificato verrà indicato il costo globale del protesto, affinché la banca trattaria possa contestualmente addebitarlo alla negoziatrice, per poi riversarne il relativo importo al Segretario Comunale al ricevimento della nota, normalmente emessa mensilmente;
5. riconsegna alla banca del titolo originale, con l’annesso protesto (ovvero copia autentica dello stesso), nel termine previsto dal 4° comma dell’art. 9 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e cioè entro i due giorni non festivi successivo a quello del protesto.
Condizione per il rispetto di tale termine è che le singole Procure pretorili seguono l’orientamento secondo il quale il Segretario Comunale è legittimato a depositare in Pretura non l’originale ma una copia autentica del titolo e del protesto. Diversamente i tempi di riconsegna dipenderanno dalle prassi seguite dalle singole Cancelleria per il rilascio delle copie.
TANTO PREMESSO
l’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA L’UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E LA SEZIONE AUTONOMIE LOCALI C.I.S.L COMPARTO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
CONVENGONO
La premessa che precede è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Le parti concordano sulle modalità di levata del protesto sopra indicate da parte dei Segretari Comunali e si adopereranno, nell’ambito delle rispettive competenze e nel quadro della legge n. 349/1973, per dare immediata diffusione alla presente al fine di ottenere il più rapido adeguamento del sistema bancario e dei Segretari Comunali al nuovo sistema rimuovendo, d’accordo con la Banca d’Italia, eventuali ostacoli alla sua attuazione nelle singole zone.
Roma, 20 febbraio 1992
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Allegato n. 1 alla “Convenzione per la nuova procedura per il protesto di
assegni bancari da parte dei Segretari Comunali.
I – lettera da banca a Segretari Comunali
…………….., lì………………….
Azienda di Credito Segretario Comunale Con riferimento alle intese già intercorse, questa ( azienda di credito le
conferisce l’incarico di procedere alla levata del protesto degli assegni bancari tratti da propria clientela ed ovunque negoziati , che le verranno consegnati nell’ambito delle scelte operative di questa (Azienda di Credito).
I rapporti derivanti dal citato incarico saranno disciplinati dalle condizioni contrattuali riportate qui di seguito è nell’unita lettera che Xxxx è
pregata di volerci cortesemente restituire a conferma della presente, munita della sua firma, quale adesione alle condizioni in essa riportate.
Porgiamo i nostri distinti saluti
FIRMA
………………………..
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA LEVATA DEL PROTESTO DEGLI ASSEGNI BANCARI
Art. 1 - Le parti fanno rinvio alla “Convenzione per la nuova procedura per il protesto degli assegni bancari da parte dei Segretari Comunali” sottoscritta dall’Associazione Bancaria Italiana, l’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali e la sezione Autonomie Locali C.I.S.L. Comparto Segretari Comunali e Provinciali in data
……………..
Tale Convenzione forma parte integrante delle presenti Condizioni.
Art. 2 - Gli assegni saranno consegnati giornalmente al Segretario Comunale, o al seguente presentatore:
- ………………………………
- ……………………………… presso le seguenti dipendenze:
- ………………………………
- ………………………………
Art. 3 - Il Segretario Comunale, o il suo presentatore, sono tenuti ad effettuare, contestualmente alla consegna dei titoli, l’interpello del dipendente dell’azienda di credito, addetto al servizio, circa i motivi del mancato pagamento degli assegni.
Art. 4 - Il Segretario Comunale è tenuto a restituire, presso le sopraindicate dipendenze (ovvero presso l’ufficio appositamente indicato dall’azienda di credito), al più presto, e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui si è verificato l’interpello di cui al precedente art. 3, gli assegni protestati ovvero i certificati di protesto, relativi ai titoli per i quali non è stato possibile restituire gli originali, ovvero copie autentiche degli assegni protestati.
Art. 5 - Il certificato di protesto deve essere redatto secondo lo schema allegato alla presente lettera e deve essere accompagnato da una fotocopia semplice del recto e del verso dell’assegno.
Art. 6 - In ogni caso, il titolo originale ovvero copia autentica dello stesso, con l’annesso protesto, deve essere restituito, ai sensi dell’art. 9, 4° comma, della Legge
12 Giugno 1973, n. 349, entro i due giorni, non festivi, successivi a quello del protesto.
Condizione per il rispetto di tale termine è che le singole Procure pretorili seguano l’orientamento secondo il quale il Segretario Comunale è legittimato a depositare in Pretura non l’originale, ma una copia autentica del titolo e del protesto.
Diversamente i tempi di riconsegna dipenderanno dalle prassi seguite dalle singole Cancellerie per il rilascio delle copie.
Art. 7 - Il presente contratto è a tempo indeterminato e le parti hanno facoltà di recedere, con un preavviso minimo di tre mesi, mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ritorno.
* * * * * II – Lettera da Segretario Comunale a Banca
……………………., lì…………….
Segretario Comunale Azienda di Credito
Ho ricevuto la Vostra lettera del ………………… con la quale mi avete conferito l’incarico di procedere alla levata del protesto degli assegni bancari che mi verranno consegnati, nell’ambito delle scelte operative di codesta Azienda , dalle dipendenze da Voi indicate.
Nel dichiararmi d’accordo sull’intero contenuto della Vostra, prendo nota che i nostri rapporti saranno regolati dalle Condizioni qui di seguito riportate che dichiaro di approvare:
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA LEVATA DEL PROTESTO DEGLI ASSEGNI BANCARI
Art. 1 - Le parti fanno rinvio alla “Convenzione per la nuova procedura per il protesto degli assegni bancari da parte dei Segretari Comunali” sottoscritta dall’Associazione Bancaria Italiana, l’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali e la sezione Autonomie Locali C.I.S.L. Comparto Segretari Comunali e Provinciali in data
……………..
Tale Convenzione forma parte integrante delle presenti Condizioni.
Art. 2 - Gli assegni saranno consegnati giornalmente al Segretario Comunale, o al seguente presentatore:
- ………………………………
- ……………………………… presso le seguenti dipendenze:
- ………………………………
- ………………………………
Art. 3 - Il Segretario Comunale, o il suo presentatore, sono tenuti ad effettuare, contestualmente alla consegna dei titoli, l’interpello del dipendente dell’azienda di credito, addetto al servizio, circa i motivi del mancato pagamento degli assegni.
Art. 4 - Il Segretario Comunale è tenuto a restituire, presso le sopraindicate dipendenze (ovvero presso l’ufficio appositamente indicato dall’azienda di credito), al più presto, e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui si è verificato l’interpello di cui al precedente art. 3, gli assegni protestati ovvero i certificati di protesto, relativi ai titoli per i quali non è stato possibile restituire gli originali, ovvero copie autentiche degli assegni protestati.
Art. 5 - Il certificato di protesto deve essere redatto secondo lo schema allegato alla presente lettera e deve essere accompagnato da una fotocopia semplice del recto e del verso dell’assegno.
Art. 6 - In ogni caso, il titolo originale ovvero copia autentica dello stesso, con l’annesso protesto, deve essere restituito, ai sensi dell’art. 9, 4° comma, della Legge
12 Giugno 1973, n. 349, entro i due giorni, non festivi, successivi a quello del protesto.
Condizione per il rispetto di tale termine è che le singole Procure pretorili seguano l’orientamento secondo il quale il Segretario Comunale è legittimato a depositare in Pretura non l’originale, ma una copia autentica del titolo e del protesto.
Diversamente i tempi di riconsegna dipenderanno dalle prassi seguite dalle singole Cancellerie per il rilascio delle copie.
Art. 7 - Il presente contratto è a tempo indeterminato e le parti hanno facoltà di recedere, con un preavviso minimo di tre mesi, mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ritorno.
Distinti saluti.
FIRMA
………………………..
Allegato n. 2 alla “Convenzione per la nuova procedura per il protesto di assegni
bancari da parte dei Segretari Comunali
CERTIFICATO DI AVVENUTO PROTESTO
Io sottoscritto dott. …………………………………
Segretario Comunale di ……………………………………………….
CERTIFICO
che l'assegno bancario n° ……………………………………………………………..
tratto per Lire ………………………………………………………………………….
sul c/c n…………………………………………………………………………………
esistente presso ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….. è stato da me protestato in data odierna
per Lire ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. per il seguente motivo: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. Si rilascia su richiesta della Banca trattaria.
Data ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Costo complessivo del protesto, comprensivo del presente certificato Lire ……………………………