ACCORDO QUADRO
fra
COMUNE DI IMPRUNETA
e
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO
e
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO SAGAS
PER LA COLLABORAZIONE E CONSULENZA IN CAMPO SCIENTIFICO E FORMATIVO
fra
IL COMUNE DI IMPRUNETA (in seguito denominato COMUNE), codice fiscale 80011430487 e partita iva 00628510489, rappresentato dal Sindaco Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Firenze il 19.06.1972, domiciliato per la carica in Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx;
e
LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO
(in seguito denominata SOPRINTENDENZA), codice fiscale 94160030485, rappresentata dal Soprintendente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Firenze il 20.03.1963, domiciliato per la carica in Xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxx;
e
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – DIPARTIMENTO SAGAS (in seguito
denominata UNIVERSITA'), codice fiscale e partita iva 01279680480, rappresentata dal Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Ivrea il 11.12.1959, domiciliato per la carica in Xxx Xxx Xxxxx 00, Xxxxxxx;
(qui di seguito denominate singolarmente anche “parte” e congiuntamente anche “parti”)
Premesso:
- che il Comune di Impruneta è l’ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo urbano e dei suoi servizi;
- che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, ai sensi dell’Art. 4, c.1 del D.M. 44/2016 assicura sul territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale;
- che il Dipartimento SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze è stato dichiarato “Dipartimento di eccellenza” (comunicazione MIUR del 08.01.2018) distinguendosi nel campo della ricerca sul patrimonio culturale e sulla formazione avanzata e professionale nei settori di riferimento del presente accordo e sugli aspetti di Master Planning turistico e culturale;
- che allo scopo di raggiungere gli obiettivi di reciproca competenza nell’area territoriale oggetto del presente accordo, le parti ritengono necessaria l’attuazione di sinergie, da sostanziare attraverso forme specifiche e sistematiche di collaborazione;
- che le parti sono interessate a individuare ambiti concreti dove questa collaborazione può sviluppare sinergie e procurare occasioni di pianificazione delle necessarie infrastrutture della conoscenza destinate a portare al miglioramento della tutela dei XX.XX., con particolare riferimento agli aspetti archeologici, in armonia col miglioramento dei servizi per la cultura e per il turismo;
- che a tal fine Comune, Soprintendenza e Università vedono in questa collaborazione la possibilità concreta di agevolare le condizioni per la valorizzazione delle risorse umane e delle competenze professionali attive nel settore dei XX.XX. e nei settori ad esso correlati, sia nell’ambito dei processi formativi e professionalizzanti sia mediante la conoscenza diretta del mondo della tutela e della valorizzazione culturale, sia realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro, e che quindi si possa verificare la possibilità di attuare modalità di cooperazione;
- che in particolare si rende necessario, al fine di perseguire appieno la concretizzazione delle sinergie fra Comune, Soprintendenza e Università in merito alla tutela e alla valorizzazione dei XX.XX., anche attraverso la comunicazione e il coinvolgimento sociale, rendere effettivi gli strumenti organizzativi di coordinamento citati, individuando, sulla base di un adeguato scambio di informazioni, i punti di raccordo fra le reciproche autonome programmazioni e definendo specifici obiettivi;
Altresì premesso:
- che nell’area amministrativamente ricadente sotto la competenza del Comune di Impruneta è presente un importante patrimonio culturale di carattere archeologico, storico, architettonico, artistico e naturalistico e che il Comune intende incentivare la fruizione pubblica di tale patrimonio, anche attraverso il coinvolgimento più ampio possibile della cittadinanza;
- che il Comune di Impruneta intende sperimentare forme innovative di messa in valore del patrimonio culturale, che nel rispetto dello stesso e nei limiti di quanto premesso, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio e comportino positive ricadute sulla qualità della vita dei cittadini;
- che l’Università degli Studi di Firenze dispone dal gennaio 2013 di un Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, che riunisce le competenze di ricerca e formazione nel settore BB. CC. delle Scienze Umane;
Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 9, commi 1 e 2;
Visto il DLgs del 22.01.2004, n. 42, e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, art. 4;
Visto il D. P. R. 11.07.190 n. 382 recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa della didattica” che, all’art. 66, prevede la possibilità di stipulare convenzioni fra l’Università e gli Enti pubblici e privati per svolgere attività di ricerca e consulenza, purché non osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica;
Visto lo STATUTO ed i regolamenti dell’UNIVERSITA’
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Viste le linee di indirizzo dell’Amministrazione comunale in merito a fruizione, comunicazione e valorizzazione dei BB. CC.
Visto lo Statuto del Comune di Impruneta in riferimento al principio della collaborazione tra il COMUNE e gli altri soggetti pubblici
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Fra il Comune di Impruneta, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato e l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento SAGAS, viene stipulato il presente accordo quadro, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture. Lo sviluppo e il miglioramento degli aspetti di tutela e valorizzazione dei XX.XX. che si intende determinare vede nella sinergia tra le competenze dei tre Enti una significativa potenzialità di ricadute positive non solo sul patrimonio, ma anche sulla sua fruizione da parte della cittadinanza, generando effetti positivi anche sulla qualità dell’offerta per l’utenza turistica e costituendo, in ultima analisi, un beneficio indiretto anche per gli operatori economici locali. La cooperazione nei settori della tutela e valorizzazione dei XX.XX, costituirà indubbio vantaggio per i target individuati, anche grazie alla collaborazione tra gli uffici tecnico-scientifici del MiBAC, il mondo della ricerca e della formazione universitaria e gli ambiti professionali del Comune, con riguardo anche alle strategie di Comunicazione, Coinvolgimento sociale e Master Planning per i Beni Culturali, a tale scopo, le parti si impegnano a:
a) Favorire la collaborazione nello sviluppo delle conoscenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune, nell’ambito dell’oggetto del presente accordo.
b) Promuovere congiuntamente il ruolo di Impruneta come centro territoriale e nazionale di elaborazione di strategie innovative nel settore della comunicazione, della ricerca e del coinvolgimento sociale nella fruizione dei BB. CC. in aree rurali, attraverso iniziative congiunte, inclusa la partecipazione in partenariato a bandi di ricerca, cooperazione e sviluppo finanziati da donatori nazionali, EU e internazionali, sia pubblici, sia privati.
c) Assicurare reciprocamente, nell’ambito dei programmi concordati secondo le modalità stabilite all’art. 6, l’uso dei propri impianti e attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.
Articolo 3 (Durata)
1. Il presente accordo quadro ha durata di tre anni a decorrere dal 02/01/2019 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordo scritto tra le parti.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.
Articolo 4 (Recesso o scioglimento)
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo posta elettronica certificata.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin da ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli contratti e accordi operativi già stipulati alla data di estinzione dell’accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Articolo 5
(Comitato permanente di collegamento)
1. Il COMUNE, la SOPRINTENDENZA e l’UNIVERSITA’ istituiscono un Comitato Permanente di Collegamento composto dal Sindaco, o suo delegato, insieme a un rappresentante della Civica Amministrazione, nell’ambito dei settori Cultura, Sviluppo del Territorio e Turismo; dal Soprintendente, o suo delegato, insieme ad un rappresentante della SOPRINTENDENZA e dal Direttore, o suo delegato, insieme a un rappresentante dell’UNIVERSITA’, nell’ambito della struttura SAGAS, designati dal Direttore medesimo, con il compito di:
a. Individuare i punti di raccordo fra le reciproche ed autonome programmazioni e adeguati obiettivi rispetto ai settori di attività di potenziale e mutuo interesse;
b. Monitorare le attività comuni pattuite dalle strutture dei tre Enti;
c. Procedere ad un regolare scambio di informazioni;
d. Esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione fra le parti anche nel quadro più ampio della promozione di nuove attività di sviluppo culturale, sociale, economico, turistico e
di promozione del territorio comunale.
2. Le parti individuano come oggetti prioritari dell’accordo e della sua sperimentazione:
a. Il laboratorio archeologico “Archeologia della produzione fittile nel paese del cotto” e il connesso progetto di musealizzazione della Fornace Agresti di Impruneta;
b. Il progetto di Master Plan turistico del comune di Impruneta, integrato con gli strumenti di gestione dello sviluppo turistico locale, comprensoriale, territoriale e regionale, con particolare riferimento agli aspetti legati ai XX.XX., da svilupparsi attraverso le metodologie dell'Archeologia Pubblica;
c. Lo sviluppo di iniziative comuni nel quadro di azioni e progetti già approvati/avviati sul territorio municipale e in relazione ai temi del presente accordo;
d. La candidatura a grants nazionali, EU e internazionali per favorire l’integrazione degli obiettivi dell’accordo nel quadro di programmi e progetti di ricerca, cooperazione e sviluppo socio- economico.
3. Al fine di rendere più agevole l’attività del Comitato, lo stesso potrà avvalersi della collaborazione di esperti in materia scientifica o tecnica scelti di comune accordo dalle parti.
4. Inoltre COMUNE, SOPRINTENDENZA e UNIVERSITA’, per rendere più efficienti le azioni da intraprendere, individueranno al proprio interno un ufficio di riferimento con compiti di segreteria, monitoraggio e circolazione delle informazioni.
5. Il Comitato dovrà riunirsi almeno 1 volta all’anno.
Articolo 6 (Modalità di attuazione)
1. La collaborazione fra COMUNE, SOPRINTENDENZA e UNIVERSITA’ potrà essere attuata tramite la stipula di appositi contratti, convenzioni o accordi specifici di tipo operativo, concordati dagli Enti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti, del presente accordo quadro e della normativa vigente e potranno riguardare i settori sopra indicati, quelli che saranno individuati dal Comitato di cui al precedente articolo, ovvero essere autonomamente proposti dalle strutture specificamente interessate.
2. Detti contratti e accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sulla base di quanto programmato nell’ambito del Comitato di cui all’art. 5, le strutture universitarie dell’UNIVERSITA’, le strutture della SOPRINTENDENZA e le Direzioni e/o i Settori del COMUNE potranno stipulare i relativi contratti e accordi operativi, mediante apposito atto e condividendo anticipatamente con il Comitato i temi e i termini dell’istituendo rapporto.
Articolo 7 (Oneri)
1. Il presente accordo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli contratti e accordi operativi di cui al precedente articolo, che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 8
(Diritti di proprietà intellettuale)
1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione dei contratti e accordi operativi di cui all’art. 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno dei precitati accordi.
Articolo 9 (Riservatezza)
1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo.
Articolo 10 (Sicurezza)
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le parti si assumono tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.
2. Si demanda a singoli contratti e accordi operativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Articolo 11 (Coperture assicurative)
1. Le parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)
1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente
accordo e ai contratti e accordi operativi di cui all’art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e dal Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016.
Articolo 13 (Controversie)
1. Per qualsiasi controversia che possa sorgere fra le parti in relazione alle interpretazioni e/o all’esecuzione del presente accordo quadro è competente il Foro di Firenze.
Articolo 14 (Registrazione)
1. Il presente atto si compone di n. 8 fogli e viene redatto in n. 3 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto. I rappresentanti legali:
Per il Comune di Impruneta Il Sindaco
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Firenze e le Province di Pistoia e Prato Il Soprintendente
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Per l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento SAGAS Il Direttore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
I responsabili dell’attuazione dell’accordo:
Per il Comune di Impruneta
Il Vicesindaco con delega alla Cultura Dott: Xxxxxx Xxxxxxx
Per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Firenze e le Province di Pistoia e Prato Il Funzionario
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento SAGAS Il Direttore scientifico delle attività
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx