LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, IL LAVORO A PROGETTO E IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Area Lavoro e Previdenza
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, IL LAVORO A PROGETTO E IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Milano, 20 giugno 2007
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LAVORATORE AUTONOMO
(art. 2222 c.c. – Contratto d’opera)
“Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”
LAVORATORE SUBORDINATO
(art. 2094 c.c.)
“Chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”
LAVORO SUBORDINATO
Orientamento giurisprudenziale costante:
“Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento”
L’IMPORTANZA DELL’ETERODIREZIONE
Art. 409 cpc
stabilisce l’applicabilità del rito del lavoro a:
“rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, anche se non a carattere subordinato”
Elementi qualificanti la fattispecie:
Continuità (in contrapposizione alla occasionalità)
Coordinazione (vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e l’attività del committente)
Prestazione prevalentemente personale
Mancanza del vincolo di subordinazione (autonomia)
Irrilevanza del tempo impiegato
I casi di collaborazione coordinata e continuativa a seguito della Riforma Biagi (D.lgs. 276/03):
➢ prestazioni occasionali (nel limite di 5 mila euro e 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente)
➢ professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi esistenti alla data del 24 ottobre 2003
➢ collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
Segue: I casi di collaborazione coordinata e continuativa a seguito della Riforma Biagi (D.lgs. 276/03):
➢ componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
➢ partecipanti a collegi e commissioni (anche organismi di natura tecnica)
➢ pensionati di vecchiaia (65 anni di età)
➢ pubblica amministrazione
➢ agenti e rappresentanti
➢ sono prestazioni occasionali quelle di durata complessiva non superiore a 30 giorni e a 5000 euro nel corso dell’anno solare con lo stesso committente
➢ sono sempre collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata portata, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle all’ ambito di applicazione della nuova disciplina
➢ si ritiene che il termine anno solare si riferisca ad un periodo fisso coincidente con l’anno di calendario, ossia 1° gennaio – 31 dicembre
➢ ai fini del superamento del limite dei 30 giorni rileva la durata del rapporto e non il numero delle prestazioni
➢ sono caratterizzate dalla mancanza sia di coordinamento con il committente che di durata
➢ sono prestazioni ad esecuzione istantanea del tutto singolari ed episodiche non riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro
➢ sono prestazioni che non rientrano nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo abitualmente svolta dal soggetto. Non devono sussistere i requisiti della continuità e del coordinamento con il committente
“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c. 3 cpc, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro a fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”
La definizione dell’art. 61 c. 1 D.lgs. 276/03 non sostituisce o modifica quella contenuta nell’art. 409 cpc ma
individua le modalità di svolgimento della prestazione del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso dell’autonomia o della subordinazione
Requisiti qualificanti la fattispecie:
➢ il progetto (modalità “organizzativa” della prestazione lavorativa)
➢ l’autonomia del collaboratore
➢ la necessaria coordinazione con il committente
➢ l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione
Nozione di progetto:
Il progetto consiste in una attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione
Nozione di progetto:
Il progetto può essere connesso all’attività principale o accessoria dell’impresa
E’ determinato dal committente Le scelte tecniche organizzative e
produttive (del committente) che stanno
dietro al progetto sono insindacabili
Il progetto orientamenti della giurisprudenza di merito
• il progetto deve essere adeguatamente descritto
• non può limitarsi ad una mera descrizione dell’attività
• deve avere una propria specificità
Nozione di programma:
Attività cui non è riconducibile un risultato finale
Produzione di un risultato parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati parziali
Autonomia del collaboratore nella gestione del progetto/programma
I tempi e le modalità di lavoro sono rimesse al collaboratore
L’organizzazione del lavoro del collaboratore deve essere comunque finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo
Quindi tempi e modalità possono anche essere concordati tra le parti nell’ambito del programma pattuito
Sentenza del Consiglio di Stato 3 aprile 2006 sull’orario di lavoro
Il coordinamento
Il collaboratore a progetto deve coordinare la propria prestazione con le esigenze dell’organizzazione del committente
Il coordinamento può essere riferito a:
➢ tempi di lavoro
➢ modalità di esecuzione
Il committente non può richiedere una prestazione diversa o esulante il progetto o programma originariamente convenuto
Irrilevanza del tempo impiegato
L’autonomia nella gestione del tempo va collegata alle forme di coordinamento con il committente
IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta (art. 62 D.lgs. 276/03)
La forma scritta è richiesta ai soli fini probatori
LA DURATA
➢ Durata
determinata
determinabile
➢ Il regime dei rinnovi e delle proroghe
➢ Il contratto si risolve comunque al raggiungimento dell’obiettivo contenuto nel progetto
IL PROGETTO / PROGRAMMA
progetto o programma di lavoro o fase di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante
quindi non indeterminato e/o generico
non coincidente con la semplice descrizione delle mansioni
IL CORRISPETTIVO
Indicazione del corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese
IL CORRISPETTIVO: DETERMINAZIONE
?
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto (art. 63 D.lgs. 276/03)
In ogni caso i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivo nazionali di riferimento (art. 1 c. 772 legge Finanziaria 2007)
Possibilità di escludere o ridurre il compenso in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo dedotto nel progetto
LA FORMA DI COORDINAMENTO
Forme di coordinamento – anche temporale – che in ogni caso non possono pregiudicare l’autonomia del collaboratore
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
Eventuali misure per la salute e la sicurezza del collaboratore a progetto (legge 626/94) ogni qualvolta la prestazione si svolge nei luoghi del committente
Le tutele (art. 66 D.lgs. 276/03) Xxxxxxxx – gravidanza - infortunio
Non comportano l’ESTINZIONE del rapporto, che rimane SOSPESO senza erogazione del corrispettivo
IL LAVORO A PROGETTO
Le tutele (art. 66 D.lgs. 276/03) Xxxxxxxx e infortunio
➢ Idonea certificazione scritta
➢ Sospensione del rapporto senza proroga e senza corrispettivo
➢ Possibilità del committente di recedere prima della scadenza se la sospensione si protrae per più di 1/6 (in caso di durata determinata) o per più di 30 giorni nel caso di durata determinabile
IL LAVORO A PROGETTO
Le tutele (art. 66 D.lgs. 276/03) Gravidanza
➢ Idonea certificazione scritta
➢ Proroga di 180 giorni salvo disposizione più favorevole nel contratto individuale
IL LAVORO A PROGETTO
Svolgimento del rapporto
Obblighi del collaboratore (art. 64 D.lgs. 276/03)
➢ Possibilità di avere più committenti
attività in concorrenza
➢ NO
attività di pregiudizio diffusione di notizie
IL LAVORO A PROGETTO
Svolgimento del rapporto
Invenzioni del collaboratore (art. 65 D.lgs. 276/03)
Diritto ad essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nello svolgimento del rapporto
IL LAVORO A PROGETTO
Svolgimento del rapporto
Estinzione del contratto (art. 67 D.lgs. 276/03)
➢ Risoluzione nel momento di realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto
➢ Risoluzione prima della scadenza
- giusta causa
- diverse causali o modalità
incluso il PREAVVISO individuale nel contratto
IL LAVORO A PROGETTO
Svolgimento del rapporto
Divieto di rapporti atipici e conversione del contratt
(art. 67 D.lgs. 276/03)
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto
➢ necessità di accertamento giudiziale
➢ presunzione assoluta o relativa?
IL LAVORO A PROGETTO
Svolgimento del rapporto
Divieto di rapporti atipici e conversione del contratt
(art. 67 D.lgs. 276/03)
La giurisprudenza ha equiparato la mancata individuazione a:
➢ Mancanza di specificità
➢ Mancata indicazione formale del contratto
➢ Mancata corrispondenza dell’attività di fatto svolta e quanto previsto nel contratto
➢ Mera descrizione dell’attività del collaboratore
IL LAVORO A PROGETTO
Conversione del contratto
(art. 69 c. 2 D.lgs. 276/03)
Qualora il giudice accerti che il rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell’art. 61 c. 1 è un rapporto di lavoro subordinato esso si trasforma nella tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti:
anche tempo determinato
Quindi
parziale
altre tipologie contrattuali
Il controllo giudiziale non può estendersi a sindacare nel merito valutazione e scelte tecniche organizzative e produttive del committente
IL LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER
(Circolare Ministero Lavoro n. 17/06)
SI al lavoro a progetto nell’ambito dell’attività del call center purchè:
➢ ci sia un risultato da conseguire, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l’operatore assume l’obbligo di eseguire:
- entro un termine prestabilito
- con la possibilità di autodeterminare il proprio lavoro
➢ Comunicazione di assunzione (entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto) per:
- contratto di lavoro a progetto;
- prestazioni occasionali (xxxx-xx.xx.xx.);
- contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzato da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale;
- prestazione sportiva se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni inquadrate come attività sportiva dilettantistica;
➢ Destinatari delle comunicazioni:
- centro per l’impiego competente per l’area dove si trova la sede del committente presso la quale si realizza il coordinamento
in futuro
enti previdenziali