CAPITOLATO SPECIALE DI SICUREZZA
CAPITOLATO SPECIALE DI SICUREZZA
1 GENERALITÀ
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Capitolato di Sicurezza ha lo scopo di regolamentare gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro tra l’Azienda COMMITTENTE e l’impresa o il lavoratore autonomo (APPALTATORE) incaricato dell’esecuzione di appalti, contratti d’opera, realizzazione o somministrazione di servizi di qualsiasi specie e natura.
Esso si applica altresì, per quanto possibile, ai contratti / ordini di acquisto quando questi prevedono l’effettuazione di lavori per la costruzione, il montaggio, l’installazione, la sistemazione in opera delle cose acquistate e la relativa attivi tà di collaudo e/o manutenzione.
Il presente Capitolato di Sicurezza non si applica ai cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Il presente Capitolato Speciale di Sicurezza costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti / ordini che il COMMITTENTE stipula / emette nei confronti ed in accordo con l’APPALTATORE.
1.2 DEFINIZIONI
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente documento si intendono per:
a. committente: l’azienda o il soggetto per conto del quale l’appaltatore fornisce l’opera o il servizio;
b. appaltatore: l’impresa esterna che, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, fornisce l’opera o il servizio;
c. subappaltatore: qualsiasi ditta (con le caratteristiche dell’appaltatore) che in determinati casi, eventualmente collabora con l’appaltatore nella fornitura dell’opera;
x. xxxxx: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal committente, dall’appaltatore ed eventuali subappaltatori;
e. DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, promosso dal committente ed elaborato in collaborazione con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori.
1.3 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
Il Gruppo Tea (COMMITTENTE) pone la sicurezza del lavoro al centro della sua visione aziendale, volta alla costante condivisione dei valori sociali e giuridici della difesa della salute e dello sviluppo delle risorse umane.
Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l’APPALTATORE, quella che le lavorazioni che sono oggetto dell’appalto siano svolte (dall’APPALTATORE e dai suoi eventuali SUBAPPALTATORI) nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per la protezione dell’ambiente dall’inquinamento e di tutte le disposizioni, procedure e regolamenti interni vigenti nel sito soggetto alle lavorazioni, forniti dal COMMITTENTE, e ciò mediante l’adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione aggiornate secondo il progresso tecnico e l’esperienza acquisita.
Il COMMITTENTE dunque, in linea con la propria Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente, intende prevenire l’inquinamento ed i rischi di danni per le persone ed i beni propri e di TERZI e richiede pertanto all’APPALTATORE di conformarsi alla suddetta Politica ed ai Sistemi di Gestione in essere presso i propri siti/unità operative, nello svolgimento dei lavori oggetto del contratto. A tal fine il COMMITTENTE fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all’APPALTATORE (vfr par. successivi).
1.4 FIGURA DELL’APPALTATORE
Con la sottoscrizione del contratto, l’APPALTATORE dichiara di trovarsi in condizioni organizzative ed imprenditoriali idonee.
In particolare l’APPALTATORE dichiara di essere in possesso per tutta la durata del contratto dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In proposito il COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi momento, l’effettivo possesso di tali requisiti.
Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’Articolo “Clausola risolutiva espressa”.
1.5 SICUREZZA E CONFORMITÀ TECNICA DELLE OPERE COMMISSIONATE
L’APPALTATORE si impegna a consegnare al COMMITTENTE le opere/lavori ultimate in condizioni di rispondenza alle norme di sicurezza e tecniche.
I costi ed i compensi che ne derivano sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento dell’opera e specificamente indicati.
1.6 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Le parti si danno reciprocamente atto che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati eseguiti dall’APPALTATORE sulla scorta di un attento ed approfondito esame delle lavorazioni da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui l’APPALTATORE ha avuto la materiale disponibilità nonché all’esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi dove le lavorazioni dovranno avvenire.
In particolare l’APPALTATORE, con la firma del contratto, dichiara di essere a conoscenza della situazione oggettiva dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori oggetto del contratto e di aver valutato ed incluso nei prezzi e/o nelle tariffe previste nel contratto tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale e logistico-ambientale, sia quelli connessi con la viabilità, le comunicazioni, le possibilità di mercato ivi esistenti, nonché ogni e qualsiasi compenso per forniture, provviste, mano d’opera, trasporti, attrezzature, assicurazioni, gratifiche e contributi vari, sorveglianza, spese generali e utili dell’APPALTATORE.
1.7 COSTI DELLA SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE
Con la sottoscrizione del contratto l’APPALTATORE dichiara:
a. di aver tenuto conto degli oneri derivanti dalla osservanza di tutte le eventuali procedure e regolamenti aziendali di interesse per le attività da svolgere e delle relative leggi applicabili in tema di Salute, Sicurezza ed Ambiente;
b. di essere stato pienamente informato dal COMMITTENTE relativamente ai rischi in essi esistenti, anche in rapporto all’esercizio dell’attività del COMMITTENTE e/o dell’attività di altri appaltatori in essa eventualmente presenti e di averne tenuto conto nella determinazione dei prezzi;
c. di avere preso visione e di condividere la valutazione delle misure di gestione ed eliminazione delle interferenze prescritte in relazione alla specifica attività oggetto di appalto ed indicate all’interno del DUVRI / Verbale di coordinamento, ovvero di aver suggerito specifiche variazioni integrative sulla base delle proprie conoscenze tecnico-professionali e/o sulla base dell’attività oggetto del contratto;
d. di avere incluso l'intero costo delle suddette misure di gestione delle interferenze, nel prezzo pattuito per la realizzazione dell’opera/servizio appaltata;
e. di averne dato comunicazione al COMMITTENTE al fine di darne evidenza (con specifica voce separata) nel contratto di appalto / ordine;
f. di non avere assoggettato a ribasso di gara i Costi Interferenziali della Sicurezza derivanti dagli oneri elencati ai punti precedenti.
2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPALTATE
Rientra tra gli oneri dell’APPALTATORE l’organizzazione delle attività oggetto dell’appalto, la sua conduzione e la totale gestione dei lavori oggetto del contratto.
Il personale dipendente che l’APPALTATORE adibirà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all’impegno richiesto dai lavori da eseguire (tempi e programmi).
2.1 AUTONOMIA DELL’APPALTATORE
Le attività previste dal contratto saranno realizzate / fornite dall’APPALTATORE con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del COMMITTENTE.
Pertanto l’APPALTATORE ha piena libertà e facoltà di organizzare l’attività appaltata (personale, mezzi e attrezzature etc.) nella maniera che riterrà più opportuna nel pieno rispetto di quanto previsto ai seguenti punti 2.2, 4 e ss., 5 e ss.
2.2 FACOLTÀ DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE (VERIFICHE E ISPEZIONI)
Il COMMITTENTE si riserva la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile, di ispezionare e controllare l’andamento dei lavori, anche per quanto attiene al rispetto delle clausole contenute nel presente documento.
In ogni momento il COMMITTENTE avrà diritto di verificare qualsiasi parte dei lavori e di eseguire o far eseguire da TERZI ispezioni e controlli ai lavori, in corso di esecuzione. L’APPALTATORE non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento.
I controlli e le verifiche del COMMITTENTE nel corso dei lavori non escludono né la responsabilità dell’APPALTATORE per vizi, difetti e/o difformità dei lavori o di parte di essi e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’APPALTATORE per le parti e i materiali già controllati e verificati.
Il COMMITTENTE avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che TERZI, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
L’APPALTATORE si impegna quindi ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative.
3 CONOSCENZA DEI RISCHI E GESTIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
Al fine di verificare, mediante diretta ed approfondita conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza e di impatto ambientale dei lavori nell’area interessata, onde prevenire ogni possibile pericolo di infortunio o di pregiudizio per l’ambiente nonché preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione, e di renderne edotti i propri lavoratori, l’APPALTATORE si impegna a individuare e monitorare i rischi presenti nelle aree ove svolgerà i lavori secondo le seguenti modalità.
Ove appaia necessario in relazione alla tipologia di rischi presenti nei luoghi oggetto delle lavorazioni, l’APPALTATORE concorderà con il COMMITTENTE un sopralluogo delle aree destinatarie delle lavorazioni alla presenza di un rappresentante del COMMITTENTE.
Il COMMITTENTE si impegna a:
fornire sufficienti ed adeguate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti oggetto dell’appalto e sulle relative misure di prevenzione e protezione anche in rapporto all’esercizio dell’attività del COMMITTENTE e/o dell’attività di altri appaltatori in essa eventualmente presenti;
fornire dettagliate informazioni relative alle misure di emergenza ed evacuazione;
cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione relative ai rischi individuati;
promuovere la valutazione delle interferenze e la gestione delle relative misure di coordinamento attraverso l’elaborazione di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ove necessario.
L’APPALTATORE si impegna a:
comunicare tempestivamente (sia preliminarmente ai lavori, che in corso d’opera), con le modalità richieste dal COMMITTENTE, tutte le informazioni ritenute utili alla elaborazione del DUVRI adeguato ed esaustivo in relazione alle attività appaltate;
prendere atto di tutte le informazioni ricevute dal COMMITTENTE (in fase preliminare, di avvio attività o in corso d’opera) riguardanti i rischi e le misure di prevenzione e protezione;
esaminare attentamente le norme e procedure interne del COMMITTENTE, con particolare riguardo alle norme di sicurezza, di tutela del lavoro, della salute e dell’ambiente e tenerne conto anche nella determinazione dei prezzi di cui ai paragrafi precedenti;
rendere edotto il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto relativamente a tali informazioni dandone evidenza al COMMITTENTE;
partecipare al sopralluogo preliminare (ove ritenuto necessario) nel corso del quale, oltre a prendere tutte le decisioni preliminari all’inizio dei lavori, vengono eventualmente comunicate le notizie riguardanti situazioni di rischio/interferenza non valutabili o prevedibili in fase preliminare all’attivazione del contratto;
rispettare quanto previsto nel DUVRI e comunque in tutti i piani e/o disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite dal COMMITTENTE o dal soggetto dallo stesso incaricato;
adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose o all’ambiente e cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
rispettare le regole e procedure in essere riguardanti l’accesso al luogo di lavoro;
non mettere in atto comportamenti non previsti dal contratto e non fare alcunché che possa in qualche modo danneggiare il personale e/o le proprietà del COMMITTENTE e/o l’ambiente e/o TERZI;
osservare e fare osservare dai propri dipendenti diretti o da altro personale introdotto nel CANTIERE, tutte le norme interne di sicurezza stabilite dal COMMITTENTE;
rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all’occorrenza, essere impartite di volta in volta dal COMMITTENTE per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali SUBAPPALTATORI e collaboratori in genere e per la tutela dell’Ambiente;
sospendere la propria attività qualora ciò gli venga richiesto sia per problemi di sicurezza del proprio personale che per quello del COMMITTENTE e/o di TERZI o per la sicurezza delle cose e dell’ambiente, senza richiesta di oneri, ovvero per ordine delle Autorità preposte.
3.1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
Il COMMITTENTE, anche a seguito dell’eventuale sopralluogo preliminare congiunto, predispone specifico Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare le interferenze e lo mette a disposizione dell’APPALTATORE. Il documento è verificato e sottoscritto dalle parti e costituisce parte integrante allo specifico contratto. L’APPALTATORE si impegna a renderne edotti i propri lavoratori e a fornire al COMMITTENTE la relativa evidenza.
4 PERSONALE DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Qualora non impieghi personale assunto a tempo indeterminato, con la sottoscrizione del contratto di appalto l’APPALTATORE dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative ed imprenditoriali di cui al D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro).
In particolare l’APPALTATORE si impegna, ove utilizzi manodopera in regime di somministrazione ovvero in distacco, e in ogni caso, per ciascun lavoratore effettivamente impiegato nell’esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, ad indicare la tipologia di contratto di lavoro applicato ovvero, su richiesta del COMMITTENTE, ove dalla stessa ritenuto necessario, a documentare con adeguata certificazione il rispetto delle norme contenute nel D. Lgs n. 276 del 10 settembre 2003.
L’APPALTATORE in ogni caso si impegna ad eseguire i lavori con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità dei lavori stessi.
Qualora il COMMITTENTE ritenesse che uno o più dipendenti dell’APPALTATORE non possieda i requisiti tecnici indispensabili per un efficiente ed efficace svolgimento dei lavori o si comporti in modo tale da comprometterne sensibilmente l’esecuzione e/o l’avanzamento, per incuria, negligenza, incompetenza o per altri motivi attinenti alla sicurezza ed alla incolumità delle persone, il COMMITTENTE si riserva il diritto di avvisare e di attivare l’APPALTATORE per l’adozione di provvedimenti opportuni. A questo titolo, l’APPALTATORE s’impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie, non escluso anche la sostituzione del personale, a sua cura e spese, in modo da garantire l’osservanza degli obblighi contrattuali.
La sostituzione del personale dell’APPALTATORE non dovrà in alcun caso pregiudicare la continuità dei lavori o del servizio prestato.
Eventuali contestazioni od osservazioni del COMMITTENTE circa il personale dovranno essere ovviate dall’APPALTATORE entro il termine stabilito dal COMMITTENTE e con piena soddisfazione del medesimo, pena la sospensione dei lavori.
L’APPALTATORE si impegna a che il SUBAPPALTATORE rispetti, nei confronti dei propri dipendenti, i medesimi obblighi ed oneri da lui assunti verso il COMMITTENTE, in particolare per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa assicurativa, contributiva e contrattuale.
4.1 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE: RESPONSABILE DI CANTIERE
L’APPALTATORE deve provvedere a propria cura e spese alla organizzazione dei lavori ed alla direzione tecnica degli stessi nonché alla sorveglianza ed al controllo dei lavori di cui al contratto.
Qualora questi non intenda condurre i lavori personalmente, provvederà a nominare un responsabile di cantiere ed eventuali sostituti.
L’APPALTATORE (o il responsabile di cantiere) dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche.
Allo stesso l’APPALTATORE conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti del COMMITTENTE che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.
Il responsabile di cantiere (o un suo sostituto) avrà l’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono le lavorazioni appaltate.
Il nominativo del responsabile di cantiere (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere comunicati al COMMITTENTE prima dell’inizio dei lavori.
Il responsabile di cantiere (e i suoi eventuali sostituti) dovrà essere di gradimento del COMMITTENTE che ne potrà chiedere l’allontanamento e la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata inviata all’APPALTATORE.
4.2 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE
Per la gestione dell’appalto il COMMITTENTE provvederà a nominare uno o più incaricati che lo rappresenteranno per l’intera durata dei lavori oggetto del contratto.
I nomi degli stessi verranno ufficialmente comunicati all’APPALTATORE prima dell’inizio dei lavori.
In tema di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela dell’ambiente, tale incaricato avrà funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte dell’APPALTATORE di quanto previsto nel presente documento.
Esso avrà l’obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione scritta al COMMITTENTE sulle eventuali situazioni di inadempimento.
Nel caso di pericolo grave ed imminente, il rappresentante del COMMITTENTE potrà, di propria iniziativa, sospendere i lavori.
In particolare: il rappresentante del COMMITTENTE:
cura i rapporti con il responsabile di cantiere di cui sarà unico interlocutore in tema di sicurezza;
promuove e cura il coordinamento (anche attraverso la stesura di un piano di lavoro) della sicurezza con la collaborazione del responsabile di cantiere in tutti i casi in cui dovesse presentarsi la necessità di eseguire lavori in contemporanea;
cura l’organizzazione e la gestione delle presenze congiunte con il responsabile di cantiere nella fase preventiva all’inizio delle lavorazioni;
cura la predisposizione e la consegna delle autorizzazioni previste per lavori particolari e dei permessi di lavoro.
4.3 PERSONALE IMPIEGATO IN ITALIA DA SOCIETÀ AVENTI SEDE LEGALE IN UN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA, ESCLUSA L’ITALIA.
Il personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese dell’Unione Europea dovrà osservare le norme e disposizioni in vigore nell’Unione Europea e in Italia, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assicurazione nazionale e la prevenzione infortuni.
In particolare per quanto riguarda gli adempimenti in materia contrattuale, assicurativa e contributiva, il COMMITTENTE potrà chiedere all’APPALTATORE di fornire idonea documentazione comprovante l’adempimento delle norme in materia in vigore nell’Unione Europea, in Italia e nel paese di provenienza.
4.4 PERSONALE IMPIEGATO IN ITALIA DA SOCIETÀ AVENTI SEDE LEGALE IN UN PAESE EXTRA EUROPEO
Il personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese Extra Europeo dovrà osservare le norme e disposizioni in vigore in Italia, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assicurazione nazionale e la prevenzione infortuni, nonché altri eventuali disposizioni in vigore nel Paese di origine in materia, quando compatibili con quelle italiane.
4.5 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
L’APPALTATORE si impegna ad osservare e a far osservare agli eventuali SUBAPPALTATORI tutte le norme in vigore relative alla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle norme in tema di assunzione, assicurazioni obbligatorie, ritenute fiscali, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le norme e i regolamenti interni disposti dal COMMITTENTE.
L’APPALTATORE si impegna in particolare ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.
In particolare l’APPALTATORE si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, della Direzione Provinciale del Lavoro e di altri Enti Pubblici interessati anche nei confronti di personale utilizzato dai SUBAPPALTATORI.
L’APPALTATORE manleverà e terrà indenne il COMMITTENTE da tutti gli importi che quest’ultimo dovesse essere chiamato a versare per retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e ritenute fiscali relativi al personale dell’APPALTATORE e di eventuali SUBAPPALTATORI nonché per danni subiti dal personale medesimo che fossero causati dall’APPALTATORE o dagli eventuali SUBAPPALTATORI.
4.6 NOMINATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE
L’APPALTATORE dovrà comunicare al COMMITTENTE prima dell’inizio delle lavorazioni i nominativi del personale che verrà impiegato, con indicazione della tipologia del contratto con l’APPALTATORE, ed estratto del Libro Unico del Lavoro (LUL).
L’ingresso nelle aree oggetto dell’appalto verrà consentito solo al personale per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato.
L’APPALTATORE dovrà preventivamente comunicare al COMMITTENTE ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale.
4.7 CARTELLINI DI IDENTIFICAZIONE
L’APPALTATORE fornirà al proprio personale cartellini di identificazione che rispettino nei contenuti la normativa vigente e disporrà che i dipendenti li indossino in maniera visibile e che siano sempre in possesso di un documento di riconoscimento.
Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l’ingresso e se già presente nelle aree di pertinenza del COMMITTENTE verrà allontanato.
4.8 DIRITTO DI CONTROLLO
Il COMMITTENTE, su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, al controllo di documenti (libro unico lavoro, libretti di lavoro, etc.) da cui possa dimostrarsi l’ottemperanza da parte dell’APPALTATORE alle obbligazioni di cui ai punti precedenti.
5 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
5.1 IMPOSIZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME
L’APPALTATORE dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
A tal fine imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
In particolare l’APPALTATORE si impegna a far osservare al proprio personale e al personale degli eventuali SUBAPPALTATORI, tutte le norme, le disposizioni e le procedure relative al Sistema di Gestione di Sicurezza del COMMITTENTE in vigore nel luogo in cui si svolgeranno i lavori (comprese norme interne, regolamenti, procedure di emergenza /antincendio, allontanamento rapido dei lavoratori, pronto soccorso).
Eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente, ritenuti dal COMMITTENTE necessari per meglio attuare la propria politica, potranno essere richieste all’APPALTATORE secondo quanto specificato nel contratto (ed eventualmente indicati e definiti all’interno del DUVRI).
L’APPALTATORE si obbliga ad informare di quanto richiesto dal COMMITTENTE in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente, tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali SUBAPPALTATORI ed eventuali TERZI.
L’APPALTATORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando il COMMITTENTE da ogni responsabilità anche nei confronti dei TERZI.
5.2 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’APPALTATORE dovrà dotare il personale operante per suo conto nel CANTIERE di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire i lavori in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso. Tale personale sarà adeguatamente addestrato, sia in generale sulla materia dell’infortunistica, dell’igiene del lavoro, dell’antinquinamento utilmente attinente all’espletamento dei lavori, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture, alle sostanze presenti ed all’attività svolta nel CANTIERE.
5.3 ALLONTANAMENTO DI PERSONALE
Il COMMITTENTE si riserva di pretendere l’allontanamento del personale dell’APPALTATORE che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure e regolamenti o comunque risulti non gradito al COMMITTENTE per comprovato e giustificato motivo.
6 MACCHINE ED ATTREZZATURE
6.1 DIVIETO DI CESSIONE DI MACCHINE
Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di cui al contratto dovranno essere conferite dall’APPALTATORE.
E’ fatto assoluto divieto al personale dell’APPALTATORE di usare attrezzature del COMMITTENTE e si comunica che al personale del COMMITTENTE è proibito cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali all’APPALTATORE o a suoi dipendenti.
In via del tutto eccezionale, ove quanto previsto nel punto precedente non sia materialmente possibile, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione del COMMITTENTE.
In questo caso, all’atto della presa in consegna delle macchine, dell’attrezzatura o di quant’altro ceduto, l’APPALTATORE dovrà verificarne (unitamente ad un rappresentante del COMMITTENTE) il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso.
La consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dall’APPALTATORE o dal responsabile di cantiere.
In particolare, il COMMITTENTE potrà, in relazione alla specificità delle attività appaltate e comunque previo accordo con l’APPALTATORE stesso, fornire materiali o attrezzature speciali richieste dallo specifico settore di attività del COMMITTENTE.
6.2 STATO DELLE MACCHINE
Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’APPALTATORE intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere nelle migliori condizioni d’uso, idonei e conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.
Dette attrezzature devono inoltre essere adeguate, sia per numero che per tipo e capacità, alla tipologia ed alla quantità dei lavori e comunque commisurate al programma dei lavori concordato tra le parti.
In caso di difetti o avarie le attrezzature non ritenute in perfetta efficienza dovranno essere prontamente riparate o sostituite, a cura e spese dell’APPALTATORE stesso, e comunque in modo e tempo tali da non compromettere la continuità dei lavori.
Eventuali contestazioni od osservazioni del COMMITTENTE circa le attrezzature dovranno essere ovviate dall’APPALTATORE entro il termine stabilito dal COMMITTENTE e con piena soddisfazione del medesimo, pena la sospensione dei lavori.
6.3 CERTIFICAZIONI
I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, etc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.
6.4 CUSTODIA E IDENTIFICABILITÀ DELLE ATTREZZATURE
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per la esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell’APPALTATORE e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.
6.5 DATI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI
L’impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell’APPALTATORE o di suoi eventuali subappaltatori o fornitori all’interno del cantiere del COMMITTENTE dovrà essere preventivamente autorizzato.
A tal fine l’APPALTATORE dovrà comunicare al COMMITTENTE, prima dell’inizio delle lavorazioni (o, in ogni caso, appena possibile) il tipo, la targa, gli estremi assicurativi ed i dati relativi alla/alle persone addette alla guida di automezzi che intenderà far accedere nell’area del COMMITTENTE.
L’ingresso in cantiere verrà consentito solo agli automezzi per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato.
7 TUTELA DELL’AMBIENTE
7.1 RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE
Nella esecuzione delle lavorazioni appaltate, l’APPALTATORE curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria dell’azienda COMMITTENTE e che ogni eventuale residuo di lavorazione o rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme in materia.
7.2 DEPOSITO DI MATERIALE DI RISULTA
E’ obbligo dell’APPALTATORE richiedere al rappresentante del COMMITTENTE l’autorizzazione al deposito, momentaneo, di residui, avanzi di lavorazione, rifiuti, etc.
La richiesta deve contenere il luogo individuato come idoneo al deposito, le modalità di sistemazione, la natura e la qualità delle cose da depositare.
8 SITUAZIONI PARTICOLARI
8.1 LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE RISCHIOSE O COMPLESSE
Nei casi di lavorazioni che prevedano specifiche situazioni di rischio o particolari complessità organizzative e su espressa richiesta del COMMITTENTE, l’APPALTATORE dovrà presentare, almeno una settimana prima dell’inizio delle relative lavorazioni, un piano organizzativo dettagliato riguardante:
- il programma di svolgimento delle varie fasi in cui può essere articolato il lavoro;
- l’individuazione del personale e le relative presenze previste nelle varie fasi di esecuzione delle opere;
- il rifornimento dei materiali eventualmente necessari e il loro stoccaggio;
- l’elenco dei principali mezzi d’opera da impiegare.
L’identificazione delle lavorazioni sottoposte a detto regime sarà evidenziata nel corso del sopralluogo preventivo.
8.2 SUCCESSIONE O CONTIGUITÀ DI LAVORAZIONI
Se i lavori appaltati devono essere seguiti da più imprese nella stessa area, contemporaneamente o in tempi successivi, l’APPALTATORE si impegna a verificare che tutti i posti di lavoro siano in perfette condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dell’opera ed a consegnare la detta area nelle condizioni idonee ad eventuali imprese subentranti.
8.3 LAVORAZIONI NON PREVISTE
L’APPALTATORE, in relazione alla organizzazione esistente presso il cantiere del COMMITTENTE, prenderà, nel caso in cui debbano svolgersi lavorazioni non specificamente previste o prevedibili in fase contrattuale, tutti gli accordi necessari con il rappresentante del COMMITTENTE prima di eseguire qualsiasi lavoro in qualsiasi reparto o area.
Ciò sia per la eventuale evidenziazione dei rischi esistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività del COMMITTENTE o condizionare la medesima.
Eventuali misure di prevenzione, protezione o coordinamento atte ad eliminare o ridurre i rischi di cui ai punti precedenti saranno in tempo utile definite e concordate nel DUVRI o con verbali integrativi dello stesso.
8.4 MISURE ANTINCENDIO
Nei luoghi di lavoro, nei magazzini, negli uffici e in qualsiasi altro luogo ove viga un apposito divieto, non è consentito l’utilizzo di apparecchiature a fiamma libera né l’accensione di fuochi.
In caso di comprovata necessità, potrà essere consentito l’uso di apparecchiature a fiamma libera previa autorizzazione scritta del rappresentante del COMMITTENTE.
8.5 INFORTUNI O INCIDENTI
In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell’APPALTATORE di situazioni di pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il COMMITTENTE per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.
L’APPALTATORE si obbliga quindi a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che abbia conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dal COMMITTENTE e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.
9 SUBAPPALTO
9.1 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DEROGHE
E’ fatto divieto all’APPALTATORE di cedere o subappaltare in tutto o in parte, i lavori previsti dal contratto. Il divieto di subappalto si riferisce anche a qualsiasi tipo di prestazione di mano d’opera.
Tuttavia, il Committente potrà autorizzare subappalti di lavori specialistici, previa indicazione da parte dell’APPALTATORE sia della natura delle opere da subappaltare sia del nominativo del SUBAPPALTATORE (che dovrà essere di gradimento del Committente).
L’autorizzazione del Committente, che dovrà essere concessa in forma scritta, non comporterà nessuna modifica degli obblighi contrattuali dell’APPALTATORE, che rimarrà nei confronti del Committente l’unico e solo responsabile anche dei lavori subappaltati.
Ogni contratto di subappalto dovrà prevedere l’assunzione da parte del SUBAPPALTATORE di tutti gli obblighi, generali e di sicurezza, previsti dal presente documento a carico dell’APPALTATORE.
9.2 CASI DI INADEMPIMENTO
Qualora durante l’esecuzione dei lavori il Committente contestasse inadempimenti di ogni genere, compresi quelli inerenti la sicurezza del lavoro, da parte del SUBAPPALTATORE, l’APPALTATORE dovrà prendere immediate misure tese alla sanatoria di detti inadempimenti.
Nei casi gravi, se richiesto, dovrà procedere alla risoluzione del relativo contratto di subappalto.
10 INADEMPIMENTO E SANZIONI
Il COMMITTENTE, impregiudicato il diritto di domandare nelle sedi più opportune il risarcimento di ogni danno cagionato dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento di sicurezza, a fronte di violazione dei suddetti obblighi e/o delle norme di legge in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente ha la facoltà di:
a) risolvere il contratto ai sensi dell’Articolo 11 “Clausola risolutiva espressa”, ferme restando a carico dell’APPALTATORE tutte le responsabilità a lui derivanti per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l’esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi;
b) sospendere i lavori a danno dell’APPALTATORE addebitandogli tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti;
c) non ammettere o richiedere l’allontanamento dal CANTIERE di quei lavoratori dell’APPALTATORE e di eventuali SUBAPPALTATORI che non risultassero come sopra tutelati o che risultassero non attenersi alle superiori prescrizioni;
d) contestare formalmente l’inadempimento mediante comunicazione/richiamo scritto;
e) cancellare l’APPALTATORE O IL SUBAPPALTATORE dall’Albo Fornitori;
se ritenute necessarie, considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse.
11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fatto salvo quanto previsto all’Articolo “Subappalto”, nonché quanto previsto in materia di risoluzione o di altre disposizioni del contratto e della normativa vigente il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei casi in cui:
a) l’APPALTATORE non esegua i lavori, il servizio e/o il progetto esecutivo in conformità alle condizioni previste nel contratto e dal presente Capitolato, nonché impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti ovvero le azioni risolutive proposte non vengano dal COMMITTENTE ritenute adeguate;
b) l’APPALTATORE e/o il SUBAPPALTATORE violi le disposizioni previste dalla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente dall’inquinamento, ovvero non osservi le misure previste nel DUVRI, ovvero nel PSC o nel POS;
c) l’APPALTATORE e/o il SUBAPPALTATORE non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico, fiscale, contributivo e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica o non provveda versamento dell’IVA dovuta all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto;
d) l’APPALTATORE ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto o non provveda al loro rinnovo;
e) l’APPALTATORE e/o il SUBAPPALTATORE abbia perduto i requisiti necessari al superamento del processo di qualificazione;
f) le certificazioni esibite o prodotte dall’APPALTATORE, ai fini dell’aggiudicazione del contratto o della sua esecuzione, risultino, in qualsiasi momento, irregolari.
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Il presente capitolato annulla e sostituisce ogni altra clausola eventualmente contenuta in altri documenti e/o allegati in materia che risulti incompatibile con le prescrizioni qui riportate.