CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA PER ATTIVITÀ DI OSTERIA CON CUCINA AL SERVIZIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE
- REPUBBLICA ITALIANA - COMUNE DI FORNI DI SOTTO
Rep.n.
CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA PER ATTIVITÀ DI OSTERIA CON CUCINA AL SERVIZIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE
L’anno duemiladiciannove addì del mese di , ( .2019) in Forni di Sotto - presso la sede municipale del Comune sita in xxx Xxxxxxx x.0 - avanti a me ------------------------, --------
del Comune di Forni di Sotto autorizzato per legge a rogare nell’esclusivo interesse del Comune, gli atti in forma pubblico amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:
--------------------------, nato ad il che, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Forni di Sotto, giusto decreto ------------------------------------------- di attribuzione delle funzioni, interviene in questo atto in rappresentanza del COMUNE DI FORNI DI SOTTO con sede in Forni
di Sotto (Ud) in xxx Xxxxxxx x. 0 codice fiscale 84002270308 che dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’ente che rappresenta, d’ora innanzi denominato “Locatore”
, nato a il codice fiscale residente a , di seguito denominato “Affittuario”; in comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge e della cui identità, veste, qualifica e poteri io segretario rogante mi sono accertato, rinunciano col mio consenso all’assistenza di testimoni.
PREMESSO
con delibera della Giunta comunale n° del , esecutiva, si è approvato a titolo di indirizzo lo schema di Bando di Gara per la concessione in locazione tramite affitto di azienda dell’”Osteria con Cucina” di proprietà comunale, demandando al Responsabile del Settore Tecnico il compimento dei successivi adempimenti necessari
all’affidamento della gestione in argomento;
che con determinazione del sopraccitato Responsabile n. del si è approvato il Bando di Gara, lo schema di contratto ed i relativi allegati di procedura aperta per l’affitto di azienda dell’unità immobiliare, di proprietà comunale, sita in Forni di Sotto, Xxx Xxxxxxx x. 00, denominata “Osteria con Cucina”, catastalmente censita al
N.C.E.U. al foglio 37 mappale 79 subalterno 10 adibita ad attività ristorativa.
Che con verbale di Gara n°
di data
. . come confermato con
determinazione del suddetto Titolare di P.O. n. del . . si è aggiudicata tale locazione alla comparente Ditta, verso un corrispettivo specificato come segue:
- primo anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
- secondo anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
- terzo anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
- quarto anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
- quinto anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
- sesto anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa.
Ciò premesso tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il Locatore, con il presente contratto, affida in locazione tramite affitto di azienda al Conduttore l’unità immobiliare, nello specifico “Osteria con cucina” – attività di somministrazione di alimenti e bevande, meglio descritta nell’unita planimetria sita in Xxxxx xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00, denominato “Osteria con Cucina”, catastalmente censita al N.C.E.U. al foglio 37 mappale 79 subalterno 10 categoria B/4 classe U, consistenza 361 mc da destinare ad attività ristorativa di somministrazione alimenti e bevande, classe energetica “G”.
L’immobile è concesso in locazione a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori,
pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta affinché venga utilizzata per l’apertura di un’attività di Osteria con cucina – attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 2 - Durata del contratto
La locazione avrà durata di anni 6 (sei) con inizio dal e scadrà
pertanto il . Entro sei mesi dalla scadenza del contratto l'Amministrazione Comunale comunicherà la propria decisione circa la proroga dello stesso per ulteriori sei anni con facoltà di adeguare il canone di affitto. La determinazione di non prorogare il contratto è ammessa unicamente a fronte di motivate necessità di pubblico interesse e precisamente di adibire l'immobile all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. E’ data comunque facoltà all'affittuario, in particolare, in qualsiasi momento, di recedere dal contratto dando avviso all'affittante mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La data di esecuzione del recesso non potrà essere compresa nel periodo che va dal 31 marzo al 31 agosto in caso di inosservanza del termine verrà applicata una penale giornaliera pari a € 60,00 (sessanta/OO).
La consegna dei locali e dei beni per l’inizio dell’attività, potrà essere effettuata solo ad avvenuto deposito della garanzia di cui all’art. 9 e di tutti gli altri documenti richiesti.
Art. 3 – Canone di affitto
L'importo del canone annuale è pari a:
primo anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
- secondo anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
- terzo anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
- quarto anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
- quinto anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
- sesto anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa
e verrà corrisposto in due rate semestrali anticipate.
Il pagamento del canone dovrà esclusivamente effettuarsi in due rate semestrali uguali
anticipate, entro e non oltre il giorno 10 dei mesi di gennaio e luglio, a mezzo di bonifico bancario.
L'obbligazione di pagamento del canone assunta dall'affittuario non potrà essere in alcun caso sospesa o dilazionata.
Resta sin d'ora convenuto che la mora nel pagamento del canone alle scadenze convenute determina l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9-10-2002, n.
231 (norma relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).----
Il tardivo accreditamento di tali somme alle scadenze comporterà l'automatica applicazione degli interessi moratori, pari al tasso di interesse praticato dal Tesoriere Comunale sulle anticipazioni di cassa al Comune. Il ritardo oltre tre mesi nel pagamento del canone darà diritto al Comune di risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento dei danni. La presente ha valore di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. ------------------------
Art. 4 – Arredi, attrezzature e beni concessi in uso
Fermo restando quanto viene stabilito nei successivi articoli del presente contratto, le parti dichiarano e riconoscono che oggetto del presente affitto d'azienda si intendono i locali posti al seminterrato del Centro visite del Parco Dolomiti Friulane sito in Xxxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxxx, x. 00, le attrezzature e gli arredi in esso contenuti di proprietà del Comune di Forni di Sotto. L'eventuale acquisto di ulteriori attrezzature ed attedi necessari al buon funzionamento della struttura dovranno essere autorizzati preventivamente dal Comune, il quale al termine della gestione si obbliga ad acquistarli al prezzo di fattura (al netto dell'IVA) ridotto nella misura annua del 10% (attrezzatura) e del 5% (arredi) previa verifica del funzionamento dell'attrezzatura e dello stato d'uso dell'arredo in applicazione degli articoli 2561 e 2562 del c.c. Gli acquisti effettuati senza la preventiva autorizzazione rimarranno di proprietà dell'affittuario. -----------------
Costituiscono parte integrante del patrimonio affittato, altresì, tutte le autorizzazioni
all'esercizio (se necessarie), licenze attualmente in essere, nonché ogni e qualsiasi provvedimento rilasciato da pubbliche autorità necessario all'esercizio e svolgimento dell'attività suddetta.
L'affittuario si impegna ad usare l'azienda oggetto del presente contratto di affitto con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna inoltre a restituirla, alla scadenza dell'affitto, nello stato di normale efficienza in cui si riconosce di averla avuta dal locatore, salvo il normale degrado d'uso.
Art. 5 – Obblighi e divieti a carico dell’affittuario
Il conduttore ha l'obbligo dell'apertura come fissato dalla normativa regionale e nazionale vigente che regola i pubblici esercizi. Il gestore dovrà garantire ampia disponibilità nell'articolare l'orario di apertura dell'osteria alle attività del Centro visite. Il difetto reiterato di tale disponibilità contestato per iscritto due volte sarà causa di immediata risoluzione del presente contratto.
Il gestore si impegna:
- a far rispettare il divieto assoluto di fumo nei locali;
-non far coincidere la giornata di riposo con il fine settimana e comunque con possibilità di deroghe per esigenze connesse alle attività del Centro visite
-ad includere nel menù i piatti tipici della cucina carnica e fornese;
- a tenere aperta e funzionante la cucina per ogni giorno di apertura;
-il mancato rispetto degli impegni di cui sopra contestati per iscritto per due volte sarà causa di immediata risoluzione del presente contratto.
L’affittuario dovrà gestire direttamente il ramo d’azienda affittato, è quindi vietato il subaffitto, sia totale che parziale, e la cessione anche a titolo gratuito del contratto o comunque concederne a terzi l’uso o il godimento, anche parziale, pena la risoluzione “ipso iure” del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente contratto è tassativamente vincolata all’immobile che ne forma oggetto e, dunque, non è trasferibile a terzi né esercitabile in altri locali.
In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dell’affittuario, il ramo d’azienda tornerà nell’immediata disponibilità di del Comune di Forni di Sotto.
L’affittuario rinuncia espressamente ed in maniera irrevocabile alla eventuale corresponsione – da parte del Comune di Forni di Sotto – all’indennità di avviamento commerciale al momento della scadenza locativa in argomento.
Art. 6 Autorizzazioni e condizioni di esercizio dell’attività
Il conduttore si impegna a gestire l'azienda senza modificarne in alcun modo l'attuale destinazione. Ogni violazione di tale divieto comporta - ipso facto e senza necessità di alcun successivo provvedimento - l'immediata risoluzione del presente contratto, fatti salvi ulteriori risarcimenti di danni eventualmente prodotti. In considerazione delle finalità per le quali è stata realizzata l'attività anzidetta, l'affittuario dovrà gestire la stessa con particolare diligenza e professionalità, avendo cura di evitare - nel modo più assoluto - che possano verificarsi eventi e circostanze (riconducibili all'affittuario stesso) nuocenti all'immagine del Comune di Forni di Sotto.
Il Comune garantisce il pieno e pacifico godimento della struttura.
Art. 7 Oneri e manutenzioni
L'affittuario stipulerà direttamente ogni e qualsiasi contratto di somministrazione di energia elettrica, acqua, di utenze telefoniche, gas etc. manutenzione struttura e contratti comunque connessi alla completa e funzionale gestione della struttura.
E' fatto esplicito divieto al conduttore di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie della struttura locata senza il consenso scritto del Comune di Forni di Sotto. In ogni caso questi avrà diritto, alla scadenza dell'affitto, di pretendere la messa in pristino a spese dell'affittuario, oppure di ritenere la nuove opere senza alcun compenso. La messa in pristino potrà essere richiesta anche nel corso dell'affitto qualora le modificazioni o nuove opere abbiano avuto luogo senza il consenso scritto anzidetto.
Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione, l'affittante potrà effettuare
sopralluoghi presso l'azienda affittata a mezzo dei suoi legali rappresentanti o dei tecnici incaricati previo preavviso che dovrà essere comunicato in tempo utile.
Art. 8 Responsabilità – Polizze assicurative
L’affittuario solleva la parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa allo svolgimento dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno e all’esterno del locale affidato; in particolare, l’affittuario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro sia al personale addetto all’attività sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo la stessa parte concedente escludere ogni propria responsabilità in merito.
L’affittuario produce alla parte concedente copia della quietanza delle seguenti polizze assicurative della durata pari a quella del presente contratto:
a. polizza a copertura del rischio locativo del fabbricato ad uso bar e del suo contenuto limitatamente al rischio di incendio, esplosione, fenomeno elettrico, furto e atti vandalici per un massimale, rispettivamente di Euro ed Euro
b. polizza responsabilità civile verso terzi il cui massimale non dovrà essere inferiore ad €. per ciascun sinistro e comunque per persona;
Le polizze di cui sopra dovranno essere indicizzate e l’affittuario oggi ne fornisce copia, unitamente alla quietanza di pagamento, alla parte concedente, con l'obbligo di produrre la quietanza di pagamento per il secondo anno entro l'………… ( )
…………… (… ), di ogni anno di gestione, pena la risoluzione del contratto.
Art. 9 Garanzia
L’affittuario deve prestare, a favore del Comune di Forni di Sotto, una cauzione pari al doppio del canone del primo anno offerto, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto ed il richiamo al presente articolo.
La garanzia deve essere costituita mediante fidejussione assicurativa, ai sensi della L. 348/82 e s.m.i. con l’impegno da parte della Compagnia Assicurativa di rinnovare la
polizza per i successivi anni fino alla scadenza del contratto.
Art. 10 Rispetto delle norme vigenti
Il presente contratto è regolato, oltre che dalle norme in esso espressamente contenute, dalle norme di Legge e regolamento vigenti, nonché dalle disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di affitto di azienda.
Ai sensi dell’art. 2561 del Codice Civile e ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 04/02/1988, n. 42, le parti decidono, in relazione all’obbligo di conservazione ed efficienza dei beni ammortizzabili, la non applicabilità al presente contratto delle disposizioni del Testo Unico imposte sui redditi (art. 102, comma 8, del D.P.R. 22/12/1986, n.917), restando inteso e, da ambo le parti accettato, che eventuali quote di ammortamento dei beni strumentali costituenti il ramo d’azienda concesso in affitto saranno eventualmente deducibili nella determinazione del reddito della parte concedente.
A tal proposito le parti si danno reciprocamente atto che nel canone di affitto pattuito è compreso anche il normale deperimento d’uso dei beni aziendali per cui nessun rimborso dovrà essere corrisposto dall’affittuario al momento di riconsegna del ramo d’azienda, derogando pertanto alla previsione dell’art. 2561, comma 4, del Codice Civile.
Art. 11 Revoca
Il Comune di Forni di Sotto ha diritto di promuovere, nei modi o nelle forme di legge, la revoca unilaterale del contratto anche per motivi di pubblico interesse, dando preavviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima, senza che la parte affittuaria possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo salvo la restituzione della quota parte di canone corrisposto a titolo di locazione non goduta.
I casi previsti, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni sono:
· gravi inadempienze degli obblighi dell’aggiudicatario;
· abbandono dell’impianto gestito, salvo che per casi di forza maggiore;
· nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti
atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
· cessione del contratto e subappalto;
· contegno abitualmente scorretto verso l'utenza da parte dell’aggiudicatario o del personale adibito al servizio;
· quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frode;
· quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
· mancata stipula delle previste assicurazioni di cui all’art. 8;
· mancata trasmissione annua del rinnovo della Garanzia di cui all’art.9 da produrre entro i termini previsti;
· mancato pagamento reiterato del corrispettivo nei termini previsti;
· mancato pagamento delle imposte e delle tasse relative all’attività di gestione del servizio affidato;
· ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.
Art. 12 Spese
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte affittuaria.
Art. 13 I.V.A.
Le parti dichiarano che la presente locazione è soggetta ad I.V.A. e, pertanto, agli effetti dell’imposta di registro, chiedono l’applicazione dell’imposta in misura fissa.
Art. 14 Codice di comportamento – Anticorruzione
L’affittuario, con la firma del presente atto, dichiara:
- di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Forni di Sotto, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 30.12.2013;
- di aver preso visione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza (PTPCT) 2018/2020 confermato e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 30.01.2019;
- di essere informato che i predetti documenti sono consultabili e scaricabili dal Sito internet istituzionale del Comune di Forni di Sotto xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx – amministrazione trasparente, rispettivamente alle sezioni: “Disposizioni generali – atti generali” e “Altri contenuti – Prevenzione corruzione”
Art. 15 Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto di affitto sarà devoluta esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria di Udine, con esclusione della devoluzione a Collegi Arbitrali.
Art. 16 Privacy
I dati raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’ente appaltante conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 - GDPR) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
APPROVAZIONE SPECIFICA
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare le clausole contenute nei patti:
Art. 1 – Oggetto del contratto Art. 2 – Durata
Art. 3 – Canone di affitto
Art. 4 – Arredi, attrezzature e beni concessi in uso Art. 5 – Obblighi e divieti a carico dell’affittuario
Art. 6 – Autorizzazioni e condizioni di esercizio dell’attività Art. 7 – Oneri e manutenzioni
Art. 8 – Responsabilità – Polizze assicurative Art. 9 – Garanzia
Art. 10 – Rispetto delle norme vigenti Art. 11 – Revoca
Art. 12 – Spese Art. 13 – I.V.A.
Art. 14 – Codice di comportamento - Anticorruzione Art. 15 – Controversie
Art. 16 – Privacy Art. 17 – Spese.
Del presente atto io Segretario comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono, dopo di che io Ufficiale rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti. Questo atto consta di undici intere facciate, scritte da persona di mia fiducia, oltre quanto di questa
IL COMUNE DI FORNI DI SOTTO L’AFFITTUARIO
IL SEGRETARIO ROGANTE
Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica ai sensi dell’art. 52 bis, della Legge 89/1913. Il file del contratto PDF viene chiuso dal Segretario comunale con l’apposizione della sua firma digitale.