Invesco Markets III Public Limited Company
Invesco Markets III Public Limited Company
(società di investimento a capitale variabile multicomparto, con responsabilità giuridica separata tra i Fondi, a responsabilità limitata di diritto irlandese iscritta nel Registro delle Imprese al n. 352941)
Prospetto
Società di Gestione
Invesco Investment Management Limited
Gestore degli investimenti Invesco Capital Management LLC
Il presente Prospetto è datato 22 dicembre 2020.
Il presente Prospetto sostituisce il Prospetto datato 12 febbraio 2020.
Il presente documento contiene informazioni importanti e se ne consiglia un’attenta lettura prima di effettuare l’investimento. In caso di qualsivoglia dubbio in merito alle decisioni di investimento o al contenuto del presente documento, si prega di consultare il proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente.
4. Gestione e Amministrazione 15
4.2. Interessi degli Amministratori 15
4.3. La Società di Gestione 15
4.4. Il Gestore degli investimenti 16
4.6. L’Agente Amministrativo, Agente per la custodia del registro e i trasferimenti 17
4.8. Conflitti di Interesse 18
4.10. Agente per i pagamenti 19
5.2. Obiettivi e politiche di investimento 21
5.3. Restrizioni all’Investimento e all’Assunzione di Prestiti 25
5.5. Politica di Distribuzione 27
6.1. Fattori di Rischio Generali 29
6.2. Fattori di Rischio Specifici dei Fondi 36
7.1. Calcolo e Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto 41
7.2. Valore Infragiornaliero del Portafoglio 41
8. Sottoscrizioni e Rimborsi 42
8.1. Negoziazione sul Mercato Primario – Sottoscrizioni 42
8.2. Negoziazione sul Mercato Primario - Sottoscrizioni in Natura 44
8.3. Negoziazione sul Mercato Primario - Sottoscrizioni in Contanti 45
8.4. Negoziazione sul Mercato Primario - Rimborsi 47
8.5. Negoziazione sul Mercato Primario - Rimborsi in Natura 47
8.6. Negoziazione sul Mercato Primario - Rimborsi in Contanti 48
8.8. Restrizioni ai Rimborsi 50
8.9. Trasferimento di Azioni 50
8.10. Sospensione Temporanea 50
8.11. Negoziazione sul Mercato Secondario 51
9.1. Disposizioni di carattere generale 53
9.2. Commissione di Gestione 53
9.3. Costi e Commissioni sulle Transazioni 54
10.1. Trattamento Fiscale in Irlanda 55
10.2. Trattamento Fiscale nel Regno Unito 59
10.3. Legge tedesca in materia di tassazione degli investimenti del 2018 63
11. Informazioni di carattere generale e statutario 64
11.1. Costituzione, Sede Legale e Capitale Sociale 64
11.5. Comunicazioni agli Azionisti 65
11.6. Distribuzione di Attività in caso di Liquidazione 65
11.7. Circostanze che determinano la liquidazione di una Società o chiusura di un Fondo 65
11.8. Procedimenti Giudiziari 66
11.9. Contratti di Importanza Sostanziale 66
11.11. Consultazione di Documenti 67
11.12. Principi di Valutazione 67
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF 82
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF 85
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF 91
PowerShares EURO STOXX 50 Volatility Balanced
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility
UCITS ETF 101
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF 104
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF 107
PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan
UCITS ETF 110
PowerShares FTSE RAFI Developed 1000 UCITS ETF 113
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF 116
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF 119
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF 122
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF 125
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF 128
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF 131
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF 134
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF 138
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF 141
PowerShares Global Water UCITS ETF 144
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility
UCITS ETF 148
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF 152
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF 156
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 160
Allegato V - Disclaimer relativi agli Indici 164
Allegato VI 168
1. Informazioni Importanti
1. Informazioni Importanti
Il presente Prospetto contiene informazioni relative a Invesco Markets III public limited company (già PowerShares Global Funds Ireland public limited company) (la ”Società”), società di investimento a capitale variabile avente la struttura di fondo multicomparto con responsabilità giuridica separata tra i Fondi. La Società è riconosciuta quale OICVM ed è stata autorizzata a operare in tale veste in Irlanda dalla Central Bank of Ireland (l’”Autorità di Vigilanza”), ai sensi delle Normative ed è pertanto soggetta alla vigilanza sugli investimenti. Il capitale azionario della Società può essere suddiviso in diverse categorie di azioni (le “Azioni”), una o più facente capo a un comparto (il “Fondo”) distinto della
Società. La creazione di nuovi Fondi sarà sottoposta alla previa approvazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx e la creazione di nuove Categorie di Xxxxxx dovrà essere effettuata in conformità con i requisiti dell’Autorità di Xxxxxxxxx.
Le domande di sottoscrizione verranno accettate esclusivamente se presentate sulla base delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nel Documento Contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) della Categoria di Azioni pertinente e nell’ultima Relazione Annuale certificata pubblicata, nonché nell’ultima Relazione Semestrale non certificata, se pubblicata successivamente. Tali Relazioni sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul Sito Web.
Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono specificati nel capitolo 4.1 “Gestione e Amministrazione”, sono i
responsabili delle informazioni contenute nel presente Prospetto e ne assumono la relativa responsabilità. Le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere e non omettono alcun elemento che possa influire sul loro significato, a cognizione e convinzione degli Amministratori (i quali hanno fatto quanto ragionevolmente possibile per sincerarsene).
La Società è autorizzata dall’Autorità di Vigilanza e sottoposta alla sua supervisione. L’autorizzazione concessa alla Società non costituisce una garanzia né una valutazione positiva
della Società da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx, la quale non è responsabile del contenuto del presente Prospetto. Siffatta autorizzazione non costituisce una garanzia dell’Autorità di
Vigilanza in merito alla performance della Società e l’Autorità di
Xxxxxxxxx non può essere ritenuta responsabile della performance o di eventuali inadempienze della Società.
Ciascuna Categoria di Azioni può essere quotata presso una o più borse valori.
Nessun soggetto è stato autorizzato a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni in merito all’offerta o al collocamento delle Azioni oltre a quelle fornite nel presente Prospetto, nel KIID delle Categorie di Azioni pertinenti e nelle Relazioni. Informazioni o dichiarazioni siffatte non devono essere considerate come informazioni o dichiarazioni autorizzate dalla Società. La consegna del presente Prospetto (accompagnato o meno dal KIID della Categoria di Azioni pertinente e dalle Relazioni) o
l’eventuale emissione di Azioni non sottintendono in alcun caso che la situazione della Società non sia cambiata dalla data di redazione del presente Prospetto.
I termini con le iniziali in maiuscolo utilizzati nel presente Prospetto sono definiti nel capitolo 2 “Definizioni”.
La distribuzione del presente Prospetto e l’offerta e il collocamento di Azioni possono essere soggetti a limitazioni. Chiunque riceva copia del presente Prospetto o il Modulo di Sottoscrizione in una qualsiasi giurisdizione non deve considerare il presente Prospetto o tale Modulo di Sottoscrizione come un invito all’acquisto o alla sottoscrizione di Azioni, salvo ove la legge di tale giurisdizione lo consenta e autorizzi l’utilizzo del Modulo di Sottoscrizione. Di conseguenza, il presente Xxxxxxxxx non costituisce un’offerta né una sollecitazione all’investimento nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non sia consentita dalla legge o in cui il soggetto autore di una siffatta offerta o sollecitazione non sia qualificato a tal fine o laddove detta offerta o sollecitazione venga rivolta a soggetti a cui non sia consentito proporla. È responsabilità di qualsiasi soggetto in possesso del presente Prospetto e di chiunque desideri presentare una domanda di sottoscrizione di Azioni ai sensi del presente Prospetto informarsi circa le leggi e le normative applicabili nella giurisdizione interessata e osservarle. I potenziali sottoscrittori devono informarsi in merito ai requisiti di legge relativi alla richiesta, alla sottoscrizione, alla detenzione o alla cessione delle Azioni, nonché alle normative sui controlli valutari e alle imposte applicabili nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza, costituzione o domicilio, ivi compresi eventuali consensi governativi o altri consensi richiesti e l’osservanza di qualsiasi altra formalità.
Il presente Prospetto può essere tradotto in altre lingue. Siffatte traduzioni conterranno solamente le medesime informazioni e avranno il medesimo significato di quanto riportato nel Prospetto in lingua inglese. In caso di discrepanze fra il Prospetto in lingua inglese e il Prospetto tradotto, farà fede la versione inglese, fatto salvo il caso in cui (e solo nel caso in cui) le leggi di una giurisdizione in cui sono vendutele Azioni prevedano che, in caso di azioni legali vertenti sulle informazioni contenute in una versione del Prospetto redatta in una lingua diversa dall’inglese, sia la lingua del Prospetto su cui verte l’azione a far fede.
Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che il prezzo delle Azioni può diminuire come aumentare e che pertanto potrebbero non recuperare l’intero importo investito.
Si raccomanda agli investitori di leggere l’intero Prospetto e il KIID della Categoria di Azioni pertinente e di tenere conto dei rischi descritti nel capitolo 6 “Fattori di Rischio” prima di presentare una domanda di sottoscrizione.
Salvo diversa indicazione, le affermazioni riportate nel presente Prospetto si basano sulle disposizioni di legge e sulla pratica attualmente vigenti in Irlanda e sono soggette a loro
1. Informazioni Importanti
Segue
modificazioni. I dati numerici contenuti nel presente Prospetto sono esatti esclusivamente alla data dello stesso.
Stati Uniti
Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi dell’Act del 1933, dell’Act del 1940 o delle leggi in materia di titoli di nessuno stato degli Stati Uniti e non possono essere offerte
o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti ovvero a, o per conto di o in favore di, un Soggetto Statunitense, salvo in caso di esenzione dalle disposizioni dell’Act del 1933, dell’Act del 1940 e di altre leggi statali applicabili o in caso di transazioni non soggette a tali disposizioni. Qualsiasi offerta o vendita di Azioni riproposta negli Stati Uniti o a Soggetti Statunitensi può costituire una violazione della legge statunitense. Le Azioni non possono essere acquistate o detenute da un Piano ERISA, né acquistate con il patrimonio di un Piano ERISA.
Al fine di garantire la conformità con le restrizioni di cui sopra, la Società non accetta pertanto investimenti da parte di
Soggetti Statunitensi o Piani ERISA, salvo previo consenso degli Amministratori e tranne che ai sensi delle esenzioni applicabili. A un potenziale investitore potrebbe essere richiesto, all’atto dell’acquisto di Azioni, di dichiarare di essere un Detentore Qualificato, un Acquirente Qualificato oppure di non essere un Soggetto Statunitense o di non acquistare Azioni per o per conto di un Soggetto Statunitense o con il patrimonio di un Piano ERISA. La concessione da parte degli Amministratori del consenso a un investimento non conferisce all’investitore il diritto di acquistare Azioni relativamente a domande di sottoscrizione future o successive.
Canada
Le Azioni dei Fondi non sono state né saranno registrate per la distribuzione in Canada e non possono essere offerte o vendute direttamente o indirettamente in Canada a, o per conto di o in favore di, un residente canadese, salvo in caso di esenzione dai,
o in una transazione non soggetta ai, requisiti di registrazione del Canada e/o delle sue province e salvo laddove il residente canadese sia in grado di dimostrare e certificare di essere in grado di acquistare il Fondo pertinente e di essere un “investitore accreditato”.
2. Definizioni
2. Definizioni
Segue
“Acquirente Qualificato”
indica, ai sensi della Sezione 2(a)(51)(A) dell’Act del 1940
(i) qualsiasi persona fisica (compresa qualsiasi persona che detiene una proprietà congiunta o in comunione o altra partecipazione analoga in un emittente esentato ai sensi della sezione 3(c)(7), condivisa con il proprio coniuge acquirente qualificato) che detenga un importo pari ad almeno USD 5.000.000 in investimenti, come definito dalla Commissione; (ii) qualsiasi società che possieda un importo pari ad almeno USD 5.000.000 in investimenti e che sia di proprietà diretta o indiretta di o per 2 o più persone fisiche legate da un rapporto di parentela di fratelli o coniugi (compresi gli ex coniugi) o discendenti diretti per nascita o adozione, coniugi di tali persone, proprietà immobiliari di tali persone, o fondazioni, organizzazioni di beneficenza o trust costituiti da o a beneficio di tali persone; (iii) qualsiasi trust non coperto dal punto (ii) e non costituito allo scopo specifico di acquisire i titoli offerti, in ordine ai quali il fiduciario o altra persona autorizzata a prendere decisioni relative al trust, e ogni disponente o altra persona che abbia conferito il patrimonio al trust, è una persona descritta nel punto (i), (ii) o (iv); o (iv) qualsiasi persona, agente per proprio conto o per conto di altri acquirenti qualificati, che complessivamente possieda in investimenti e investa su base discrezionale un importo pari ad almeno USD 25.000.000.
“Act del 1933”
il Securities Act del 1933 (statunitense) e successive modificazioni nonché normative emanate ai sensi di tale Act.
“Act del 1940”
l’Investment Company Act del 1940 (statunitense) e successive modificazioni nonché normative emanate ai sensi di tale Act.
“Acts”
il Companies Act del 2014 (irlandese) ed eventuali successive modificazioni.
“Agente Amministrativo”
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company e/o un altro soggetto eventualmente
nominato, previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza, al fine di fornire servizi amministrativi ai Fondi.
“Agente di compensazione”
un’entità affiliata a una o più Borse valori pertinenti e che agevola la convalida, la consegna e il regolamento di operazioni nelle Azioni della Società.
"Agente per i pagamenti"
indica qualsiasi entità incaricata di agire in qualità di agente per i pagamenti di un Fondo.
“Agente per la custodia del registro e i trasferimenti” BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company e/o tale altro soggetto eventualmente nominato, previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza, al fine di fornire servizi di agente per la custodia del registro e i trasferimenti alla Società.
“Amministratori”
gli amministratori della Società o qualsiasi comitato degli stessi debitamente autorizzato.
“Appendice”
qualsiasi documento emesso dalla Società espressamente quale Appendice al presente Prospetto e pubblicato sul Sito Web.
“Attività di riferimento”
indica il paniere di titoli di cui un Fondo punta a uguagliare la performance, in linea con il proprio obiettivo d'investimento e in conformità con le proprie politiche d’investimento.
“Atto Costitutivo”
l’Atto Costitutivo della Società ed eventuali successive modificazioni.
“Autorità di Vigilanza”
la Central Bank of Ireland e sue eventuali aventi causa.
“Azione”
un’azione priva di valore nominale della Società in relazione a un Fondo
“Azioni dei Soci Fondatori”
azioni senza valore nominale del capitale della Società definite quali “Azioni dei Soci Fondatori” nello Statuto e sottoscritte da o per conto della Società di Gestione ai fini della costituzione della Società.
“Azionista”
il detentore registrato di un’Azione di un Fondo della Società.
“Borse Valori Pertinenti”
mercati su cui le Azioni dei Fondi sono/saranno quotate, come Euronext Dublin, la Borsa Valori di Londra (LSE), Deutsche Börse o altre borse valori.
“Categoria/e di Azioni”
indica ciascuna categoria di Azioni del Fondo, che può presentare caratteristiche specifiche. Per maggiori dettagli sulle Categorie di Azioni di ciascun Fondo, si rimanda all’Allegato IV del presente Prospetto.
“CEA”,
il Commodity Exchange Act (statunitense) e successive modificazioni.
Certificato azionario globale"
indica un certificato emesso a nome della Società o dell’Agente di compensazione, a seconda del caso (come descritto in maggiore dettaglio nella sezione “Negoziazione sul Mercato Primario – Sottoscrizioni”.
“Clearstream"
Clearstream Banking, société anonyme, Lussemburgo.
“Commissione sulle Transazioni in Contanti”
la commissione spettante all’Agente Amministrativo per le funzioni di agente della Società in occasione
della sottoscrizione o del rimborso di Azioni in contanti, come illustrato in maggiore dettaglio nel capitolo 9 “Oneri e Spese” e come specificato per ciascun Fondo nell’Allegato IV.
“Commissione sulle Transazioni in Natura”
la commissione spettante all’Agente Amministrativo per le funzioni di agente della Società in occasione della sottoscrizione o del rimborso di Azioni in natura,
come illustrato in maggiore dettaglio nel capitolo 9 “Oneri e Spese “ e come specificato per ciascun Fondo nell’Allegato IV.
“Componente Liquida”
l’importo in contanti del Portafoglio Depositato necessario per conguagliare eventuali differenze fra il valore dei titoli riportato nel File di Composizione del Portafoglio e il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Pacchetto Minimo di Azioni (ovvero il Valore Patrimoniale Netto per Azione moltiplicato per il numero di Azioni in un Pacchetto Minimo di Azioni). Normalmente la Componente Liquida sarà la medesima per le sottoscrizioni e i rimborsi; tuttavia potrà essere diversa nei casi in cui il File di Composizione del Portafoglio sia diverso per le sottoscrizioni e i rimborsi in un dato giorno relativamente a uno o più Fondi.
“Consiglio di Amministrazione”
il consiglio di amministrazione costituito in conformità allo Statuto.
“Contratto di Amministrazione”
il Contratto concluso tra la Società di Gestione e l’Agente Amministrativo in ordine alla fornitura di servizi amministrativi alla Società ed eventuali successive modificazioni, integrazioni, novazioni o sostituzioni.
“Contratto di cambio a termine”
contratto derivato finanziario di acquisto o vendita di un determinato importo in valuta a un prezzo concordato e a una data futura prestabilita.
“Contratto di Deposito”
il Contratto concluso fra la Società e il Depositario ed eventuali successive modificazioni, integrazioni, novazioni o sostituzioni.
“Contratto di Gestione Patrimoniale”
il contratto concluso tra la Società di Gestione e il Gestore degli investimenti in ordine alla fornitura di servizi di gestione patrimoniale ai Fondi ed eventuali successive modificazioni, integrazioni, novazioni o sostituzioni.
“Contratto di Gestione”
il contratto di gestione concluso tra la Società e la Società di Gestione in ordine alla fornitura di servizi di gestione alla Società ed eventuali successive modificazioni, integrazioni, novazioni o sostituzioni.
“Depositario”
The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino o tale altro soggetto eventualmente nominato, previa approvazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx, al fine di agire quale depositario della Società.
“Data di Contrattazione”
indica, in relazione ai singoli Fondi, il giorno o i giorni specificati per ciascuno di essi nell’Allegato IV o un altro o altri giorni eventualmente stabiliti dagli Amministratori con l’approvazione del Depositario e previamente comunicati agli Azionisti, a condizione che vi siano sempre almeno due Date di Contrattazione in ogni mese solare.
“Delegato del Depositario comune"
l’entità nominata delegato del Depositario comune e che è il detentore registrato delle Azioni dei Fondi.
“Depositari centrali internazionali”
indica Euroclear e Clearstream.
“Depositario centrale”
un Sistema di Compensazione Riconosciuto che non sia un sistema di regolamento nazionale per singoli mercati nazionali. Per Fondi che emettono Azioni tramite un ICSD, i Depositari centrali sono i Partecipanti di un ICSD.
"Depositario comune"
un’entità nominata depositario dell’ICSD e incaricata dall’ICSD di detenere il Certificato azionario globale, attualmente The Bank of New York Mellon, Filiale di Londra.
“Detentore Qualificato”
qualsiasi individuo, società o ente che non sia (i) un Soggetto Statunitense (ivi compresi quelli ritenuti Soggetti Statunitensi ai sensi dell’Act del 1933, dell’Act del 1940 e del CEA); (ii) un Piano ERISA; (iii) un individuo, una società o un ente che non possa acquistare o detenere Azioni senza violare leggi o normative applicabili a tali soggetti o alla Società o altrimenti o la cui detenzione di Azioni (sia individualmente sia insieme a
qualsiasi Azionista nelle medesime circostanze) renda la Società passibile di imposte o di oneri pecuniari cui la Società non sarebbe altrimenti passibile o imponga alla Società la registrazione o la registrazione di una categoria dei propri titoli ai sensi delle leggi di una qualsiasi giurisdizione (ivi compresi, a titolo meramente indicativo, l’Act del 1933, l’Act del 1940 o il CEA); o (iv) un depositario, un intestatario o un fiduciario di qualsiasi individuo, società o ente descritto ai precedenti punti da (i) a (iv).
“Dichiarazione Relativa all’Azionista”
la dichiarazione relativa all’Azionista di cui all’Allegato 2B del TCA.
“Direttiva”
La Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 13 luglio 2009 sul coordinamento di leggi, normative e disposizioni amministrative sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, come modificata dalla Direttiva 2014/91/UE e successive modificazioni o sostituzioni.
“Dollari USA” o “US$” o “USD”
Dollari statunitensi, la valuta a corso legale negli Stati Uniti.
“ESMA”
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o eventuali autorità a essa subentranti.
“Euro” o “€” o “EUR”
l’unità della moneta unica europea di cui al Regolamento (CE) No. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 sull’introduzione dell’Euro.
“Euroclear”
Euroclear Bank S.A., e suoi eventuali subentranti, operatore del sistema di clearing Euroclear, un Sistema Riconosciuto di Compensazione, che fornisce alla Società servizi relativi ai titoli.
“File di Composizione del Portafoglio”
il prospetto compilato dall’Agente Amministrativo per ciascun Fondo e disponibile in ciascuna Data di Contrattazione presso la Società di Gestione all’Orario di Pubblicazione, che indica il portafoglio degli Investimenti che la Società prevede di ricevere in occasione della sottoscrizione in natura di un Pacchetto Minimo di
Azioni, o che la Società deve consegnare in caso di rimborso in natura di un Pacchetto Minimo di Azioni. Tale prospetto sarà disponibile presso gli uffici dell’Agente Amministrativo. Di norma, il File di Composizione del Portafoglio sarà lo stesso per sottoscrizioni e rimborsi; tuttavia, in talune circostanze, potrà essere diverso per le sottoscrizioni e i rimborsi effettuati in un dato giorno per uno o più Fondi. Il File di Composizione del Portafoglio comprenderà gli
Investimenti che il Fondo in questione può effettuare in conformità con la propria politica di investimento.
“Fondi azionari”
indica Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF, Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI US 1000
UCITS ETF, Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF e Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
“Fondi obbligazionari”
indica Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF e Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF.
“Fondo”
un comparto di attività costituito previa approvazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx che può comprendere una o più categorie di Azioni e che è investito in conformità con gli obiettivi di investimento a esso applicabili.
“Forma Dematerializzata”
Azioni la cui titolarità sia registrata senza emissione di certificato e che possano essere trasferite tramite un sistema di regolamento computerizzato in conformità con i Companies Act, 1990 (Uncertificated Securities) Regulations, 1996 (irlandese).
“Fornitore dell’Indice”
la persona fisica o giuridica che, direttamente o tramite un agente all’uopo designato compila, calcola e pubblica informazioni sull’Indice in questione e concede l’Indice in licenza alla Società.
“FTSE High Dividend Low Volatility Index Funds”
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF e Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
“FTSE High Dividend Low Volatility Indices”
FTSE UK High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in GBP e FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD.
“FTSE RAFI Index Funds”
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan UCITS ETF, PowerShares FTSE RAFI Developed 1000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF e Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS
ETF.
“FTSE RAFI Indices”
FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD, FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan Index (Net Total Return) in USD, FTSE RAFI Developed 1000 Index (Net Total Return) in EUR, FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) in USD, FTSE RAFI Europe Mid-Small Index (Net Total Return) in EUR, FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) in EUR, FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) in GBP e FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) in USD.
“Future”
contratto derivato finanziario di acquisto o vendita di una quantità standard di un titolo o di altro strumento finanziario (oppure, in determinati casi, di incasso o di pagamento in contanti in base alla performance di un attivo o strumento finanziario sottostante) a un prezzo concordato e a una data futura prestabilita.
“Gestore degli investimenti”
Invesco Capital Management LLC o altro soggetto o più soggetti al momento debitamente nominati gestore degli investimenti della Società in aggiunta o in successione a Invesco Capital Management LLC e, qualora il Gestore degli investimenti abbia delegato la responsabilità della gestione degli investimenti di un Fondo, il termine Gestore degli investimenti si riferirà anche al subgestore degli investimenti di tale determinato Fondo.
“Giorno Lavorativo”
indica un giorno in cui le banche sono aperte nelle giurisdizioni e/o città specificate per ciascun Fondo nell’Allegato IV o altro giorno o giorni di volta in volta stabiliti dagli Amministratori con l’approvazione del Depositario.
“ICSD”
indica un Depositario centrale internazionale.
“Imposte di Trasferimento”
tutte le imposte di bollo, di trasferimento e altri diritti e imposte cui la Società potrebbe essere assoggettata in relazione a un Fondo a fronte della ricezione delle garanzie necessarie al momento della sottoscrizione di Azioni o per la consegna delle garanzie necessarie al momento del rimborso di una o più Azioni.
“Indice”
relativamente a un Fondo, l’indice dei titoli che esso punta a seguire o replicare, in base al proprio obiettivo
di investimento e in conformità con la propria politica di investimento stabilita per ciascun Fondo nell’Allegato IV.
“Investimento”
qualsiasi investimento autorizzato dall’Atto Costitutivo della Società e consentito dalle Normative e dallo Statuto.
“Investitore Irlandese Esente"
indica un investitore rientrante nelle categorie elencate di seguito e che (direttamente o tramite un intermediario) ha fornito una Dichiarazione pertinente alla Società:
• un piano pensionistico esente approvato ai sensi dell’Articolo 774 della Legge sulle Imposte, un contratto relativo alla rendita annua di pensionamento o un piano di amministrazione fiduciaria cui si applichino gli Articoli 784 o 785 del TCA;
• una compagnia di assicurazioni che gestisce il ramo vita secondo il disposto dell’Articolo 706 del TCA;
• un organismo di investimento conforme all’Articolo 739B(1) della Legge sulle Imposte;
• uno speciale programma d’investimento rientrante nel disposto dell’Articolo 737 del TCA;
• un ente di beneficenza corrispondente a uno dei soggetti menzionati all’Articolo 739D(6)(f)(i) del TCA;
• un fondo comune di investimenti cui si applichi l’Articolo 731(5)(a) del TCA;
• un soggetto avente diritto a esenzione dall’imposta sul reddito e dall’imposta sulle plusvalenze ai sensi dell’Articolo 784A(2) del TCA, qualora le Azioni detenute costituiscano beni di un fondo pensione approvato o di un fondo pensione minimo approvato (e, in tal caso, il gestore di fondi in possesso dei requisiti (come definito nell’Articolo 774(1)(a) del TCA) abbia fornito la Dichiarazione rilevante alla Società);
• una società di gestione in possesso dei requisiti di cui all’Articolo 739B del TCA o una società specifica ai sensi dell’Articolo 734(1) del TCA;
• una società d’investimento in accomandita semplice (investment limited partnership) ai sensi dell’Articolo 739J del TCA;
• un amministratore di un Conto pensione personale di risparmio (“PRSA”) agente per conto di un soggetto avente diritto all’esenzione dall’imposta sul reddito e dall’imposta sulle plusvalenze ai sensi dell’Articolo 787I del TCA, le cui Azioni siano beni di un PRSA;
• una cooperativa di credito ai sensi dell’Articolo 2 della Legge sulle Cooperative di Credito (Credit Union Act) del 1997;
• la National Asset Management Agency;
• la National Treasury Management Agency o un Veicolo d’investimento in fondi (ai sensi dell'articolo 37 della legge National Treasury Management Agency (Amendment) Act del 2014) di cui il Ministro delle Finanze sia l’unico proprietario effettivo, oppure lo Stato agente tramite la National Treasury Management Agency;
• una società rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle società in conformità all’Articolo 110(2) del TCA relativamente a pagamenti a essa erogati dalla Società; oppure
• qualsiasi altro Residente Irlandese autorizzato a possedere Azioni in virtù della legislazione fiscale, di una procedura o di una concessione scritta del Revenue Commissioners (Autorità Fiscali irlandesi), senza che ciò comporti oneri fiscali per la Società, né pregiudichi le eventuali esenzioni fiscali concesse a quest’ultima, dando luogo a oneri fiscali per la stessa;
a condizione che abbiano correttamente compilato una Dichiarazione Relativa all’Azionista.
“KIID”
indica il Documento Contenente le Informazioni Chiave
per gli Investitori emesso in ordine alle singole Categorie di Azioni pertinenti ai sensi delle Normative ed eventuali successive modificazioni e come pubblicato sul Sito Web.
“Mercato Primario”
il mercato fuori borsa in cui l’emissione e il rimborso delle Azioni di un Fondo sono effettuati direttamente con la Società.
“Mercato Regolamentato”
una borsa e/o un mercato regolamentato, regolarmente operanti/e, riconosciuti/o e aperti/o al pubblico.
“Mercato Secondario”
un mercato su cui le Azioni dei Fondi sono negoziate tra investitori in Azioni piuttosto che con la Società stessa, il che può avvenire su una borsa valori riconosciuta oppure sul mercato over-the-counter.
“Modulo di Sottoscrizione”
il modulo di sottoscrizione eventualmente stabilito dagli Amministratori, da completare a cura del Partecipante Autorizzato ai fini dell’apertura di un conto di negoziazione sul Mercato Primario in relazione alla Società e/o al Fondo pertinente.
“Momento di Valutazione”
l’ora e il giorno di volta in volta stabiliti dagli Amministratori (previo consenso dell’Agente Amministrativo), per valutare gli attivi e i passivi del Fondo, come stabilito per ciascun Fondo nell’Allegato IV. A scanso di equivoci, si precisa che il Momento di Valutazione è successivo all’orario limite per la ricezione delle domande di sottoscrizione e rimborso relative a un Fondo per la pertinente Data di Contrattazione.
“Normative”
le Normative della Comunità Europea (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (S.I.
n. 352 del 2011) e successive eventuali modifiche o sostituzioni.
“Obbligazioni Strutturate”
(Structured Notes), obbligazioni correlate a titoli azionari o correlate a un indice, emesse da una banca d’affari, da una compagnia di assicurazioni o da un broker/dealer con scadenza solitamente di 3-6 mesi, il cui valore sia correlato al valore di un titolo azionario, di una combinazione di titoli azionari o a un indice.
“OICVM”
un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari costituito ai sensi della Direttiva.
“Oneri e Spese”
tutte le imposte di bollo e di altra natura, tasse, oneri governativi, commissioni di valutazione, commissioni di gestione di proprietà immobiliari, commissioni di agenti, commissioni di intermediazione, competenze bancarie, commissioni di trasferimento, spese di registrazione e altri oneri e spese connessi alla costituzione o all’incremento del patrimonio del Fondo pertinente ovvero alla creazione, allo scambio, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di Azioni oppure all’acquisto o al proposto acquisto di investimenti che, onde evitare ogni dubbio, possono comprendere, al momento del calcolo dei prezzi di sottoscrizione e rimborso, eventuali accantonamenti per differenziali (per prendere in considerazione la differenza tra il prezzo al quale gli attivi sono stati valutati ai fini del calcolo del Valore patrimoniale netto e il prezzo stimato a cui tali attivi saranno o potrebbero essere acquistati a seguito della sottoscrizione e saranno o potrebbero essere venduti a seguito di rimborso) o attinenti a certificati o che possano altrimenti essere divenuti o divenire esigibili in riferimento a qualsivoglia operazione, negoziazione o valutazione in ordine alla quale sono dovuti tali spese e oneri. Non sono comprese eventuali commissioni dovute ad agenti sulle vendite e sugli acquisti di Azioni né eventuali commissioni, imposte, oneri o costi che siano stati presi in considerazione in sede di determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione del Fondo pertinente.
“Operatori del Mercato”
gli istituti finanziari membri delle Borse Valori Pertinenti e che hanno sottoscritto un contratto con la Società per lo svolgimento di tale funzione.
“Operazioni di finanziamento tramite titoli”
secondo la definizione di cui all’Articolo 3 del Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli, ossia qualsivoglia o tutti gli strumenti di seguito indicati:
(i) un contratto di riacquisto;
(ii) operazioni di concessione o assunzione di prestito di titoli o materie prime;
(iii) un’operazione di buy-sell back o di sell-buy back;
(iv) un’operazione di marginazione;
(ciascuno secondo la definizione di cui al Regolamento sulle Operazioni di finanziamento tramite titoli).
“Opzione”
contratto derivato finanziario che conferisce all’acquirente il diritto, ma non costituisce obbligo, di acquistare o vendere un titolo o altro strumento finanziario a un prezzo concordato durante un determinato periodo di tempo o a una data futura prestabilita. Il venditore (“premista”) ha l’obbligo di onorare la durata specificata del contratto.
“Orario di Pubblicazione”
l’orario entro il quale il o i File di Composizione del Portafoglio applicabile(i) alle sottoscrizioni e ai rimborsi
in natura viene(vengono) pubblicato(i) per la prima volta sul Sito Web. Alla data del presente Prospetto, l’orario
di pubblicazione per tutti i Fondi è le 7.00 GMT di ciascuna Data di Contrattazione.
“OTC”
indica “over the counter”, ossia negoziato fuori borsa.
“Pacchetto Minimo di Azioni”
in relazione a un Fondo, il numero predefinito di Azioni che un Partecipante Autorizzato deve sottoscrivere o rimborsare all’atto della sottoscrizione o del rimborso sul Mercato Primario.
“Partecipante”
indica un titolare di un conto nell’ICSD e può comprendere Partecipanti autorizzati, loro intestatari o agenti, e chi mantiene i loro interessi in Azioni dei Fondi regolati e/o compensati tramite il Depositario centrale internazionale applicabile.
“Partecipante Autorizzato”
persona fisica o giuridica autorizzata dalla Società a impartire istruzioni di sottoscrizione o di rimborso di Pacchetti Minimi di Azioni in natura o in contanti presso la Società.
“Percentuale Patrimoniale Minima”
la porzione del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo esposta alla performance dei titoli azionari.
“Periodo di Offerta Iniziale”
il periodo stabilito dagli Amministratori in relazione a un Fondo o a una categoria di Azioni in cui le Azioni vengono offerte per la prima volta. Ove applicabile a un Fondo, il Periodo di Offerta Iniziale è specificato nell’Allegato IV.
“Piani ERISA”
(i) qualsiasi piano pensionistico soggetto al Titolo I dell’Employee Retirement Income Security Act statunitense del 1974 (ERISA) e successive modificazioni; o (ii) qualsiasi piano o conto pensionistico individuale soggetto all’articolo 4975 dell’Internal Revenue Code statunitense del 1986 e
successive modificazioni; o (iii) un’entità il cui patrimonio sia considerato “patrimonio del piano” secondo la definizione di cui all’ERISA articolo 3 (42) in virtù di un investimento del piano in tale entità (generalmente perché il 25% o più di una classe di partecipazioni all’entità è in possesso di “investitori in piani pensionistici a benefici definiti” quali definiti nell’ERISA, articolo 3 (42)).
“Portafoglio Depositato”
il portafoglio di Investimenti, più o meno (a seconda del caso) la Componente Liquida, da consegnare alla Società all’atto della sottoscrizione in natura di un Pacchetto Minimo di Azioni o che la Società deve consegnare all’atto del rimborso in natura di un Pacchetto Minimo di Azioni.
“Prezzo di Offerta Iniziale”
il prezzo di sottoscrizione per Azione durante un qualsiasi Periodo di Offerta Iniziale. Il Prezzo di Offerta Iniziale per Categoria di Azioni è indicato nel capitolo 5.1 (Introduzione).
“Promotore”
Invesco Investment Management Limited.
“Prospetto”
il presente documento ed eventuali successive modificazioni, unitamente a, ove il contesto lo richieda o lo implichi, qualsivoglia Supplemento del Paese o appendice, come pubblicato sul Sito Web.
“Registro ESMA”
il registro degli amministratori e degli indici di riferimento tenuto da ESMA ai sensi del Regolamento sugli Indici di Riferimento.
“Regno Unito” e “UK”
il Xxxxx Xxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx.
“Regolamento sugli Indici di Riferimento”
Il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del Regolamento (UE) n. 596/2014.
“Regolamento sulle Operazioni di finanziamento tramite titoli”
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
“Relazione Annuale”
la relazione annuale più recente della Società, compreso il suo bilancio certificato.
“Relazione Semestrale”
la relazione semestrale più recente della Società, compreso il bilancio non certificato.
“Relazioni”
la Relazione Annuale e la Relazione Semestrale più recenti della Società.
“Requisiti dell’Autorità di Vigilanza”
i requisiti dell’Autorità di Vigilanza ai sensi delle Normative, ivi compresi il Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (par. 48(1) e le Normative (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2019 e successive eventuali modifiche o sostituzioni.
“Residente irlandese”
un soggetto che sia residente o abitualmente residente in Irlanda ai fini fiscali irlandesi (per maggiori dettagli si veda il successivo capitolo 10 “Trattamento fiscale”.
“SFD”
strumenti finanziari derivati.
“Sistemi di Compensazione Riconosciuti”
sistemi di compensazione per il regolamento di operazioni in relazioni ai titoli designati dalle Autorità Fiscali irlandesi come sistemi di compensazione riconosciuti ai fini del Capitolo 1(a) della Parte 27 del Testo Unico sulle imposte del 1997, che alla data del presente comprendono Clearstream Banking SA, Clearstream Banking AG, Euroclear, CREST, Sicovam SA, SIS Sega Intersettle AG and NECIGEF (Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.- l’Istituto centrale olandese per titoli trasferiti tramite giroconto), BNY Mellon, Central Securities Depository SA/NV, Central Moneymarkets Office, Depository Trust Company of New York, Deutsche Bank AG, Depository and Clearing System, Japan Securities Depository Centre, Monte Titoli SpA, National Securities Clearing System, The Canadian Depository for Securities Ltd., VPC AB e Hong Kong Securities Clearing Company Limited.
“Sistema di Compensazione e Regolamento”
qualsiasi sistema di compensazione per il regolamento di transazioni riferite a titoli che può essere o non essere un Sistema di Compensazione e Regolamento Riconosciuto.
“Sito Web”
xxx.xxxxxxx.xxx e le sue sezioni locali dedicate a singoli paesi.
“Società di Gestione”
Invesco Investment Management Limited, costituita in Irlanda, o altro soggetto nominato dalla Società quale società di gestione della Società previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza.
“Società di Revisione e Rendicontazione” PricewaterhouseCoopers, una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda.
“Società”
Invesco Markets III public limited company.
“Soggetto Estero”
un soggetto che non è né Residente Irlandese né Residente Irlandese Abituale ai fini fiscali irlandesi e che:
a) abbia (o un intermediario (ai sensi dell’Articolo 739B(1) del TCA) agente per suo conto abbia) fornito alla Società una Dichiarazione pertinente e nei confronti del quale la Società non sia in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che la dichiarazione sia inesatta ovvero sia stata in qualunque momento inesatta; o
b) abbia confermato alla Società di non essere né Residente Irlandese né Residente Irlandese Abituale ai fini fiscali irlandesi e la Società sia in possesso di una comunicazione scritta delle Autorità fiscali irlandesi attestante che l’obbligo di fornire una Dichiarazione pertinente è stato soddisfatto relativamente all'investitore e che detta dichiarazione non è stata ritirata.
“Soggetto Irlandese Tassabile”
qualunque soggetto diverso da:
(a) un Soggetto Estero; o
(b) Investitore Irlandese Esente.
“Soggetto Statunitense”
qualsiasi persona fisica o giuridica ritenuta un “Soggetto Statunitense” ai sensi della Rule 902(k)(1) del Regolamento S, promulgata ai sensi del Securities Act del 1933, o altra persona fisica o giuridica come stabilito dagli Amministratori. Gli Amministratori potranno modificare la definizione di “Soggetto Statunitense” senza preavviso agli Azionisti, qualora divenga necessario al fine di meglio recepire le leggi e le normative in vigore negli USA. Per un elenco delle persone fisiche e giuridiche considerate “Soggetti Statunitensi”, contattare il proprio rappresentante vendite.
“Stati Uniti” e “USA”
gli Stati Uniti d’America, i suoi territori, possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il District of Columbia.
“Stato Membro”
uno stato membro dell’Unione Europea.
“Statuto”
lo Statuto della Società ed eventuali successive adozioni e modificazioni.
“Sterlina” o “GBP”
la valuta legale del Regno Unito.
“Supplemento del Paese”
indica il documento eventualmente distribuito in alcune giurisdizioni, contenente informazioni importanti relative all’offerta dei Fondi in tali giurisdizioni, come previsto dalle leggi locali.
“Swap”
contratto derivato finanziario ai sensi del quale due controparti si scambiano flussi monetari a intervalli prestabiliti (date di pagamento) nel corso della durata concordata dell’operazione (scadenza o termine).
“Swaption”
contratto derivato finanziario che conferisce all’acquirente il diritto, ma non costituisce obbligo, di sottoscrivere con l’emittente uno specifico contratto swap a un prezzo concordato durante un periodo di tempo determinato o a una data futura prestabilita.
“TCA”
il Taxes Consolidation Act del 1997 (irlandese) e successive modificazioni.
“Termine di Contrattazione”
l’orario o gli orari in ciascuna Data di Contrattazione, specificati per ciascun Fondo nell’Allegato IV (od orari precedenti o successivi al Momento di Valutazione eventualmente determinati dagli Amministratori a loro discrezione e previamente comunicati agli Azionisti) entro i quali le domande di sottoscrizione e rimborso in natura e in contanti devono pervenire all’Agente Amministrativo al fine di essere prese in considerazione in tale Data di Contrattazione. A seconda del Sistema Riconosciuto di Compensazione utilizzato, il termine per le transazioni in natura può essere anteriore e, in tal caso, sarà reso noto dall’Agente Amministrativo.
“Valore Patrimoniale Netto per Azione”
il Valore Patrimoniale Netto diviso per il numero di Azioni del Fondo in questione rettificato, se del caso, qualora in seno al Fondo esista più di una Categoria di Azioni.
“Valore Patrimoniale Netto”
il valore patrimoniale netto di un Fondo stabilito in conformità con lo Statuto e come pubblicato sul Sito Web.
“Valuta di Base”
la valuta di base di un Fondo, ovvero la valuta in cui viene calcolato il Valore Patrimoniale Netto.
3. Organi societari
Amministratori
Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto dai seguenti Amministratori, il cui indirizzo ai fini professionali è presso la sede legale della Società:
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx-Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx XxXxxxx
Sede Legale
Central Quay Riverside IV
Xxx Xxxx Xxxxxxxx’x Quay Dublino 2
Irlanda
Società di Gestione
Invesco Investment Management Limited 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx 0 X00 X000
Xxxxxxx
Gestore degli investimenti
Invesco Capital Management LLC 0000 Xxxxx Xxxx
Xxxxx 000 Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino Riverside Two
Xxx Xxxx Xxxxxxxx’x Quay Grand Canal Dock Dublino 2
X00 XX00
Xxxxxxx
Agente Amministrativo, Agente per la custodia del registro e i trasferimenti
BNY Mellon Fund Services (Ireland) XXX Xxx Xxxxxxxx XxxxxxxXxxxx Xxxxxx
XXXX
Xxxxxxx 0 X00 X0X0
Xxxxxxx
Segretario
MFD Secretaries Limited32 Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 0
Xx0 X000
Xxxxxxx
Consulenti Legali della Società
Xxxxxx Xxx
Ten Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0
X00 X000
Xxxxxxx
Società di Revisione e di Rendicontazione
PricewaterhouseCoopers Xxx Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx 0 Xxxxxxx
4. Gestione e Amministrazione
Segue
Gli Amministratori vigilano sulla conduzione della Società e sono responsabili della politica di investimento generale, che sarà da essi stabilita e consegnata alla Società di Gestione. La Società di Gestione ha delegato parte dei propri obblighi al Gestore degli investimenti e all’Agente Amministrativo.
Implementazione del prodotto e Mercati di capitali nella regione EMEA; è entrato in Invesco nell’agosto del 2017 con l’acquisizione di Source da parte dell’azienda. Entrato in Source sin dal suo avvio nel 2008 come Chief Operating Officer, è stato responsabile delle divisioni Prodotto, Negoziazione, Tecnologia e Gestione del rischio.
Dal 2008 al 2012 e dal 2015 al 2017 ha ricoperto anche l’incarico
4.1. Gli Amministratori
La Società è gestita dagli Amministratori, i quali vigilano sulla conduzione dell’attività sociale. Gli Amministratori, di cui si fornisce un profilo e il paese di residenza nei paragrafi seguenti, sono tutti amministratori non esecutivi della
Società.
Xxxxxxx Xxxxxxx (irlandese): Xxxxxxx Xxxxxxx è un amministratore indipendente e consulente per il settore degli ETF e fa parte del consiglio di alcune società di gestione e di diversi fondi. Ha detenuto posizioni senior presso Barclays Global Investors/BlackRock, tra cui Responsabile della Strategia dei prodotti iShares EMEA, Responsabile della Strutturazione dei prodotti iShares EMEA e Responsabile della Governance dei prodotti. In precedenza ha ricoperto anche l’incarico di Responsabile dell’Ufficio legale per ETF Securities e di consulente legale senior presso Pioneer Investments. Ha conseguito una laurea di primo livello (BA (con lode)) e una laurea in giurisprudenza (LLB (con lode)) presso la University College Galway ed è stato ammesso all’Albo degli avvocati in Irlanda nel 1996 e alla England and Wales Law Society nel 2005. Ha fatto parte del comitato di regolamentazione giuridica e normativa dell’IFIA e dell’ETF Working Group di EFAMA.
Xxxx-Xxxxx Xxxx: Xxxx-Xxxxx Xxxx è Direttore della divisione Cross Border Governance per la regione EMEA, responsabile della definizione di un sistema di governance e controllo omogeneo e coerente per le attività delle società di gestione di fondi regolamentati nell’intera regione EMEA, con particolare riguardo alle entità di Invesco con sede a Dublino e Lussemburgo. È Amministratore di Invesco Management SA e Presidente di Invesco Investment Management Limited, nonché Amministratore di una serie di fondi promossi da Invesco. È entrata in Invesco (allora conosciuta come Investment Fund Administrators Limited, una società interamente controllata da GT Asset management Ireland Limited) nel settembre 1994 come membro del dipartimento di Servizi alla clientela. Da allora ha rivestito ruoli diversi e di crescente responsabilità all'interno di Invesco, come ad esempio nei dipartimenti Finanza, Amministrazione degli investimenti, Sviluppo aziendale e Agenzia per i trasferimenti. Prima di assumere la posizione attuale nel 2013, è stata Responsabile del dipartimento di Agenzia per i trasferimenti transfrontalieri con la piena responsabilità delle funzioni operative, di controllo e vigilanza dell'agenzia per i trasferimenti e dell'implementazione di progetti e prodotti correlati. Ha conseguito una laurea presso la Dublin Business School nel 1998 ed è membro della Chartered Association of Certified Accountants.
Xxxx Xxxxxx: Xxxx Xxxxxx è Direttore della divisione ETF EMEA per Invesco ed è responsabile della Strategia di prodotto e vendite,
di Chief Financial Officer di Source. Prima di fondare Source, ha diretto la divisione Hedge Fund di Xxxxxxx Xxxxx, dove il suo ruolo era incentrato sullo sviluppo dei prodotti. Ha iniziato la sua carriera presso Deloitte a Londra e possiede la qualifica di Chartered Accountant (FCA, commercialista iscritto all’albo). È inoltre Amministratore di Invesco Markets PLC, Invesco Markets II PLC, Invesco Markets III PLC, Short-Term Investments Company (Global Series) PLC, Invesco Investment Management Limited e Invesco UK Services Limited. Xxxx Xxxxxx è cittadino britannico e irlandese.
Xxxxx XxXxxxx: Xxxxx XxXxxxx è un amministratore indipendente e consulente di diversi fondi irlandesi. Precedentemente, dal 2008 al 2017, è stato responsabile del Gruppo fondi d’investimento nella sede di Dublino di Xxxxxx and Xxxxxx ed equity partner globale del Gruppo. Specializzato nel diritto dei servizi finanziari, in precedenza è stato anche senior partner presso un grande studio legale specializzato nel diritto societario irlandese. Si è laureato presso lo University College Dublin. È raccomandato da diverse directory, tra cui le edizioni 2008 di Xxxxxxxx Global, IFLR1000, PLC Which Lawyer?, The Legal 500 e Xxxxxxxx Europe. SI è laureato allo University College di Dublino. Contribuisce spesso a pubblicazioni sui fondi d’investimento e tiene regolarmente conferenze internazionali e seminari nazionali, tra cui eventi della Irish Funds (già Irish Funds Industry Association). Di recente ha pubblicato articoli su The Lawyer, HFM Week e Hedge Week. È un ex membro dell’Alternative Investment Committee della Irish Funds ed è attualmente membro del Counsel of Irish Funds.
4.2. Interessi degli Amministratori
Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxx e Xxxxx XxXxxxx sono anche amministratori della Società di Gestione.
4.3. La Società di Gestione
La Società ha nominato Invesco Investment Management Limited ad agire in qualità di società di gestione della Società e di ciascun Fondo con il potere di delegare una o più sue funzioni, sotto la supervisione e il controllo generale della Società. La Società di Gestione è una private limited company (società a ristretta partecipazione azionaria) costituita in Irlanda il 27 luglio 2008 ed è totalmente controllata da Source Holdings Limited, un’entità delle Isole Cayman. Il capitale autorizzato della Società di Gestione è di EUR 10.000.000,00, con capitale conferito di EUR
2.500.000. La Società di Gestione è autorizzata e regolamentata dall’Autorità di Xxxxxxxxx. Il segretario della Società di Gestione è MFD Secretaries Limited.
Gli Amministratori della Società di Gestione sono Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx XxXxxxx e Xxxx-Xxxxx Xxxx.
Il Contratto di Gestione è stato perfezionato tra la Società di Gestione e la Società. Contiene disposizioni che regolano le mansioni della Società di Gestione.
Il Contratto di Gestione prevede che il mandato della Società di Gestione prosegua a meno che e fino a quando sia risolto dalla Società di Gestione o dalla Società, dando all’altra parte un preavviso scritto non inferiore a 90 giorni, sebbene in alcune circostanze il Contratto di Gestione possa essere risolto con effetto immediato dalla Società di Gestione o dalla Società con avviso scritto all’altra parte. Il Contratto di Gestione include alcuni indennizzi, dovuti a valere sul patrimonio del Fondo pertinente, a favore della Società di Gestione, sui quali sono previsti limiti fino a escludere casi derivanti da frode, cattiva fede, dolo o negligenza della Società di Gestione nell'adempimento o nel mancato adempimento dei suoi obblighi e doveri. Il Contratto di Gestione include disposizioni di rivalsa limitata ai sensi delle quali la rivalsa della Società di Gestione nei confronti della Società relativamente a pretese derivanti dal o relative al Contratto di Gestione è espressamente limitata al Fondo istituito in ordine alle Azioni cui si riferiscono tali pretese e la Società di Gestione non ha alcun diritto di rivalsa nei confronti di altre attività della Società. Qualora, dopo il realizzo delle attività del Fondo interessato e l’impiego di detti proventi di realizzo per il pagamento di tutte le pretese avanzate dalla Società di Gestione in relazione al Fondo in oggetto e di tutte le eventuali altre passività della Società aventi il medesimo grado di diritti o diritti superiori rispetto a tali pretese oggetto della rivalsa nei confronti del Fondo pertinente (la “Data di riferimento”), tali pretese non siano interamente pagate, (a) l’importo in sospeso relativamente a tali pretese sarà automaticamente estinto, (b) la Società di Gestione non avrà ulteriori diritti di pagamento in ordine alle stesse e (c) la Società di Gestione non potrà presentare istanza di liquidazione della Società o la chiusura di qualsiasi altro Fondo in conseguenza di tale ammanco; tuttavia i punti (a) e (b) di cui sopra non si applicano a eventuali attività del Fondo che possano essere successivamente detenute o recuperate dal Fondo tra la Data pertinente e la data di chiusura del Fondo in conformità ai requisiti dell’Autorità di Vigilanza.
Politiche di remunerazione
La Società di Gestione è soggetta a politiche, procedure e prassi di remunerazione (collettivamente la “Politica di Remunerazione”) che sono compatibili con, e promuovono, una gestione del rischio solida ed efficace. La Politica di Remunerazione si applica al personale le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul profilo di rischio della Società di Gestione o dei Fondi ed è concepita per non incoraggiare l’assunzione di rischi non congruenti con il profilo di rischio dei Fondi. I dettagli della Politica di Remunerazione incluse, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici e l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione dei benefici, ivi compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono disponibili nel Sito Web della Società di Gestione; copia gratuita
può inoltre essere ottenuta presso la sede legale della Società di Gestione.
4.4. Il Gestore degli investimenti
La Società di Gestione ha delegato la responsabilità dell’investimento e del reinvestimento del patrimonio della Società a Invesco Capital Management LLC ai sensi del Contratto di Gestione Patrimoniale. Il Gestore degli investimenti sarà responsabile, nei confronti della Società di Gestione, della gestione degli investimenti del patrimonio della Società, sotto la vigilanza e la direzione degli Amministratori e della Società di Gestione. Il Gestore degli investimenti è una società costituita ai sensi dell’ordinamento legislativo dello stato del Delaware, Stati Uniti, interamente controllata da Invesco Limited. Il Gestore degli investimenti è registrato come consulente per gli investimenti presso la Securities Exchange Commission.
Subordinatamente alla previa approvazione della Società di Gestione, il Gestore degli investimenti può, in conformità ai requisiti dell’Autorità di Vigilanza, nominare uno o più subgestori degli investimenti, subconsulenti o altri delegati ai quali può delegare la totalità o una parte dei propri compiti di gestione degli investimenti relativamente a qualsiasi Fondo. I dettagli di tali entità, se nominate, saranno forniti agli Azionisti su richiesta e riportati nelle Relazioni annuali e semestrali della Società. Il Gestore degli investimenti provvederà a liquidare le commissioni e spese di detti subgestori degli investimenti, subconsulenti o delegati.
4.5. Il Depositario
Il Depositario è una società a responsabilità limitata costituita in Belgio il 30 settembre 2008. L’attività principale del Depositario è l’amministrazione degli strumenti finanziari, fornita sia a terzi che a clienti interni nell’ambito del gruppo The Bank of New York Mellon. Il Depositario è regolamentato e controllato quale maggior istituto di credito dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla Banca nazionale belga (NBB) in materia prudenziale e soggetto alla vigilanza dell’Autorità belga per i servizi e mercati finanziari (FSMA) in materia di norme di comportamento. È regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda in materia di norme di comportamento.
Il Depositario è una società interamente controllata da The Bank of New York Mellon (“BNY Mellon”). BNY Mellon è una società di servizi finanziari globali dedita ad assistere i clienti nella gestione e amministrazione del loro patrimonio finanziario, operante in 35 paesi e attiva in oltre 100 mercati. BNY Mellon è fornitore leader di servizi finanziari a istituti, aziende e investitori privati facoltosi, ai quali presta servizi di qualità superiore in materia di: gestione patrimoniale, amministrazione di strumenti finanziari, emissione, compensazione e tesoreria, grazie a un team a livello mondiale orientato al cliente. Al 30 settembre 2019 aveva in custodia e amministrazione oltre 35,8 trilioni di dollari USA e 1,9 trilioni di dollari USA in risparmio gestito.
Il dovere principale del Depositario è la fornitura di servizi di custodia, controllo e verifica patrimoniale in relazione agli attivi della Società e di ciascun Fondo conformemente alle disposizioni del Regolamento. Il Depositario fornisce anche servizi di monitoraggio della liquidità nel rispetto dei flussi di cassa e sottoscrizioni di ciascun Fondo.
Il Depositario svolge una serie di altre funzioni quali, tra l’altro:
(a) garantire che la vendita, l’emissione, il riacquisto e l’annullamento di Azioni della Società siano effettuati in conformità con le Normative e lo Statuto;
(b) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, salvo ove confliggano con le Normative o lo Statuto;
(c) informarsi sulla conduzione della Società in ogni esercizio finanziario e renderne conto agli Azionisti;
(d) garantire che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità con le Normative e lo Statuto;
(e) garantire che qualunque pagamento attinente a operazioni aventi per oggetto le attività della Società odi un Fondo sia rimesso al(i) Fondo(i) pertinente(i) entro le scadenze consuete; e
(f) garantire che il reddito della Società o di qualunque Fondo sia utilizzato in conformità con le Normative e lo Statuto.
Nel rispetto dell’Accordo di Depositario, il Depositario sarà responsabile per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia o dati in custodia a qualsiasi sub-depositario, salvo nel caso in cui non sia dimostrato che la perdita è emersa a seguito di un evento esterno al di fuori del suo controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per contrastarlo. Il Depositario è anche responsabile per ogni altra perdita sostenuta in relazione a mancata esecuzione negligente o intenzionale da parte del Depositario dei suoi ai sensi delle Normative.
In conformità al Contratto di Deposito, il Depositario ha il potere di delegare la totalità o parte delle sue funzioni di custodia, tuttavia la sua responsabilità non sarà inficiata dal fatto di avere affidato a terzi, in tutto o in parte, le attività sotto la propria custodia. Il Depositario ha delegato le proprie mansioni di custodia relative agli strumenti finanziari in deposito a The Bank of New York Mellon SA/NV. L’elenco dei sub-delegati nominati da The Bank of New York Mellon alla data del presente Prospetto è riportato sul sito web della Società di Gestione. I sub-delegati incaricati di custodire le attività appartenenti alla Società dipenderanno dai mercati in cui la Società investe. Nessun genere di conflitto scaturirà da tale delega.
Di volta in volta potrebbero emergere potenziali conflitti d’interesse riguardanti il Depositario e i suoi delegati come per esempio, in via non limitativa, laddove il Depositario o un
delegato abbia un interesse nell’esito di un servizio o di un’attività forniti alla Società, o un’operazione condotta per conto della Società, che sia distinto dall’interesse della Società medesima, ovvero qualora il Depositario o un delegato abbia un interesse nell’esito di un servizio o un’attività forniti a un altro cliente o gruppo di clienti, che confligga con gli interessi della Società medesima. Di volta in volta, potrebbero emergere conflitti anche tra il Depositario e i suoi delegati o le sue affiliate, come per esempio nel caso in cui un delegato nominato sia una società affiliata del gruppo e fornisca un prodotto o servizio alla Società e abbia un interesse finanziario o economico in tale prodotto o servizio. Al fine di gestire tali conflitti, il Depositario adotta una politica sui conflitti d’interesse.
Qualora emerga un conflitto - o potenziale conflitto - d’interesse, il Depositario dovrà rispettare i propri obblighi nei confronti della Società, la legge applicabile e la propria politica sui conflitti d’interesse.
Alla data del Prospetto, i dettagli relativi alle modalità di delega del Depositario sono riportate nell’Allegato VI. Su richiesta, la Società di Gestione renderà disponibili agli investitori informazioni aggiornate riguardanti le mansioni del Depositario e potenziali conflitti d’interesse. Gli investitori potranno ottenere una copia gratuita degli accordi di delega anche dalla Società di Gestione.
4.6. L’Agente Amministrativo, Agente per la custodia del registro e i trasferimenti
La Società di Gestione ha nominato BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company quale Agente Amministrativo della Società. L’Agente Amministrativo è responsabile dell’amministrazione quotidiana della Società, che comprende il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e del Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Fondo, nonché l’evasione degli ordini di negoziazione. L’Agente Amministrativo è una private limited company di diritto irlandese costituita in data 31 maggio 1994 e fornisce a organismi di investimento collettivo e a fondi di investimento servizi di amministrazione di fondi, contabilità, registrazione, agente per i trasferimenti e servizi correlati agli azionisti. L’Agente Amministrativo è autorizzato dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’Investment Intermediaries Act del 1995 e successive modificazioni.
La Società di Gestione ha nominato BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company quale Agente per la custodia del registro e i trasferimenti della Società. Inoltre, l’Agente per la custodia del registro e i trasferimenti ha determinate responsabilità di informativa ai sensi del Contratto di Amministrazione nei confronti del Gestore degli investimenti, del Depositario e di un eventuale agente di regolamento centralizzato nominato dalla Società a fini di negoziazione delle Azioni sul mercato secondario.
Sia l’Agente Amministrativo, l’Agente per la custodia del registro e i trasferimenti che il Depositario sono controllati indirettamente al 100% da The Bank of New York Mellon Corporation. The Bank of New York Mellon Corporation è una società globale di servizi
finanziari dedita ad assistere i clienti nella gestione e cura del loro patrimonio finanziario.
4.7. Fornitori dell’Indice
La Società può concludere un contratto di licenza con un fornitore dell’Indice in relazione a qualsiasi Fondo.
4.8. Conflitti di Interesse
Fatte salve le politiche di investimento stabilite dal Consiglio di Amministrazione, il Gestore degli investimenti è essenzialmente responsabile della selezione e dell’implementazione degli Investimenti di ciascun Fondo (ivi comprese, se applicabile, le operazioni in valuta estera) e dell’assegnazione delle commissioni di intermediazione. La Società non è obbligata a trattare con un broker o un gruppo di broker specifico nell’esecuzione delle operazioni relative a un Fondo e sceglierà i broker in grado di fornire, nel complesso, il miglior servizio alla Società. Tali operazioni potranno essere effettuate tramite affiliate della Società di Gestione o del Gestore degli investimenti, sempre a condizione che tali affiliate effettuino le operazioni in conformità alle disposizioni di cui sotto relative alle operazioni perfezionate con una Persona collegata.
In considerazione della vastità delle operazioni che gli Amministratori, la Società di Gestione, il Gestore degli investimenti, l’Agente Amministrativo e il Depositario e (ove applicabile) le rispettive holding, controllate e affiliate (ognuna una “Parte Interessata”) hanno effettuato o potranno effettuare, è possibile che vengano a crearsi conflitti di interesse. Fatte salve le seguenti disposizioni, le Parti Interessate possono effettuare operazioni soggette a conflitti d’interesse e non saranno (fatto salvo quanto stabilito in appresso) tenute responsabili per eventuali profitti, commissioni o altre remunerazioni da essi derivanti.
Qualora sorga un conflitto di interessi, gli Amministratori si impegneranno, per quanto ragionevolmente a loro possibile, al fine di assicurare che esso venga risolto equamente e che le opportunità di investimento siano ripartite in maniera giusta ed equa.
Potrebbero insorgere i seguenti conflitti di interesse:
(i) una Parte Interessata può acquistare o vendere qualsivoglia Investimento nonostante il fatto che lo stesso investimento, o un investimento analogo, sia detenuto dalla Società o per suo conto, o sia in altro modo correlato alla Società;
(ii) una Parte Interessata può acquistare, detenere o vendere degli Investimenti anche se tali Investimenti sono stati acquistati o venduti dalla Società, o per suo conto, nell’ambito di un’operazione effettuata dalla Società in cui era implicata la Parte Interessata, purché l’acquisizione di tali Investimenti da parte della Parte Interessata venga effettuata alle normali condizioni commerciali e nell’ambito di trattative a condizioni di mercato, e a condizione che l’acquisto degli
Investimenti detenuti dalla Società avvenga alle migliori condizioni ragionevolmente ottenibili, tenuto conto degli interessi dell’Azionista;
(iii) taluni Amministratori sono connessi o potrebbero essere connessi in futuro con la Società di Gestione, il Gestore degli investimenti e le sue affiliate. Tuttavia, nella loro qualità di Amministratori, agiranno come soggetti aventi mansioni fiduciarie indipendenti e non saranno soggetti al controllo del Gestore degli investimenti. Al fine di fugare ogni dubbio al riguardo, gli Amministratori non saranno tenuti a rendere conto alla Società di conflitti derivanti, ad esempio, da remunerazioni ricevute in qualità di amministratori o dipendenti della Società di Gestione o del Gestore degli investimenti;
(iv) laddove la Società investa in un qualsiasi altro organismo di investimento collettivo gestito da un membro di Invesco Limited (un “organismo collegato”) non le saranno addebitate commissioni iniziali né
di rimborso. Per quanto riguarda la commissione di gestione spettante alla Società di Gestione e/o al Gestore degli investimenti in relazione agli investimenti effettuati dalla Società nell’organismo collegato (a) vi si potrà rinunciare se la commissione di gestione pagata dalla Società alla Società di Gestione e/o al Gestore degli investimenti sia inferiore alla commissione di gestione dell’organismo collegato oppure (b) qualora la commissione di gestione pagata dalla Società alla Società di Gestione e/o al Gestore degli investimenti sia più elevata, la Società e la Società di Gestione e/o il Gestore degli investimenti addebiteranno solamente la differenza fra le due commissioni.
(v) la Società può acquistare o detenere un investimento il cui emittente sia una Parte Interessata o di cui una Parte Interessata sia consulente o funzionario di banca.
Inoltre, la Società di Gestione, il Depositario, eventuali delegati o sotto-delegati della Società di Gestione o del Depositario (ad eccezione di sotto-depositari non appartenenti al gruppo nominati dal Depositario) e qualsiasi consociata o società appartenente al gruppo delle entità summenzionate (ciascuna delle quali si configura come “Soggetto collegato”) possono di volta in volta negoziare con la Società in qualità di principale o agente a patto che le suddette operazioni siano effettuate a condizioni concorrenziali e nel migliore interesse dell’Azionista. Le operazioni effettuate con un Soggetto collegato per conto della Società sono consentite esclusivamente laddove sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
A. Il valore dell’operazione è certificato da un soggetto ritenuto indipendente e competente dal Depositario (o dagli Amministratori se all’operazione partecipano il Depositario o una sua collegata); oppure
B. L’operazione viene eseguita alle migliori condizioni in una Borsa regolamentata in conformità alle regole della stessa; oppure
C. Qualora i punti (A) o (B) non siano applicabili, l’operazione viene effettuata a condizioni che, a parere del Depositario (o degli Amministratori se all’operazione partecipano il Depositario o una sua collegata) sono conformi al principio dell’esecuzione a condizioni concorrenziali e nel miglior interesse dell’Azionista alla data dell’operazione.
Il Depositario (o gli Amministratori se all’operazione partecipano il Depositario o una sua collegata) deve documentare la conformità ai precedenti paragrafi A, B o C. In caso di operazioni effettuate ai sensi del suindicato paragrafo C, il Depositario (o gli Amministratori se all’operazione partecipano il Depositario o una sua collegata) deve documentare i motivi per i quali ritiene che l’operazione sia stata effettuata in conformità ai principi di cui sopra.
4.9. Protezione dei Dati
Si informano i potenziali investitori che, in virtù di un investimento nella Società e delle associate interazioni con la stessa, sue affiliate, fornitori di servizi, agenti e delegati (nonché in conseguenza della compilazione del Modulo di sottoscrizione e della registrazione di comunicazioni elettroniche o telefonate, se del caso) oppure a seguito della trasmissione alla Società di informazioni personali su persone fisiche legate all’investitore (per esempio amministratori, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, qualsiasi azionista, investitori, clienti, proprietari effettivi o agenti), la Società, sue affiliate, fornitori di servizi, agenti e delegati riceverà/riceveranno determinate informazioni personali concernenti tali persone fisiche che costituiscono dati personali ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati
applicabili, tra cui il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”).
La Società ha redatto un’informativa sulla privacy che fornisce ulteriori informazioni sulla modalità con cui essa raccoglie, utilizza e protegge i dati personali delle persone fisiche.
L’informativa sulla privacy della Società è consultabile sul Sito Web xxx.xxxxxxx.xxx e nel Modulo di sottoscrizione.
4.10. Agente per i pagamenti
La Società di Gestione ha nominato un Agente per i pagamenti in relazione alle Azioni dei Fondi. In tale veste, l’Agente per i pagamenti sarà responsabile, tra l’altro, di accertarsi che i pagamenti da esso ricevuti dalla Società siano debitamente effettuati, conservare registri indipendenti dei titoli e degli importi dei pagamenti dei dividendi e comunicare le informazioni all’ICSD pertinente. Il pagamento relativo alle Azioni sarà effettuato tramite l’ICSD interessato in conformità alle prassi standard dello stesso. La Società di Gestione può cambiare o concludere il mandato dell’Agente per i pagamenti o nominare ulteriori o altri agenti per la conservazione del registro o agenti
per i pagamenti o approvare eventuali modifiche del mandato con cui un agente per la conservazione del registro o agente per i pagamenti agisce. La Società di Gestione ha attualmente conferito l’incarico di Agente per i pagamenti a Bank of New York Mellon, Filiale di Londra.
Agenti locali
Si prevede che la Società nominerà vari agenti locali in relazione alla distribuzione al pubblico delle sue Azioni in alcune giurisdizioni. Le normative locali nei paesi SEE possono richiedere la nomina di agenti locali e il mantenimento, da parte di tali agenti, di conti tramite i quali possono essere pagati i proventi di sottoscrizione e di rimborso. Gli investitori che, ai sensi delle normative locali, scelgono o hanno l’obbligo di pagare/ricevere importi di sottoscrizione/rimborso tramite un’entità intermediaria anziché direttamente al/dal Depositario (ossia un marketer delegato o agente operante nella giurisdizione locale), sono soggetti a un rischio di credito nei confronti di tale entità intermediaria relativamente a (i) importi di sottoscrizione prima della trasmissione degli stessi al Depositario per conto della Società; e (ii) importi di rimborso dovuti da tale entità intermediaria all’Azionista richiedente il rimborso.
5. La Società
5. La Società
Segue
5.1. Introduzione
Invesco Markets III public limited company è una società di investimento di tipo aperto a capitale variabile strutturata come fondo multicomparto con responsabilità giuridica separata tra i Fondi. La Società è stata autorizzata dall’Autorità di Vigilanza a operare come OICVM ai sensi delle Normative. La Società di Gestione è anche il Promotore della Società.
La Società è strutturata come fondo multicomparto, nel senso che possono essere creati più Fondi previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza. Inoltre, ciascun Fondo può avere una o più Categorie di Azioni. Ciascuna Categoria di Azioni sarà equiparata in tutto e per tutto alle altre, fatta eccezione per i seguenti aspetti o per uno di essi o salvo quanto diversamente stabilito dagli Amministratori:
◾ valuta di denominazione;
◾ politica di distribuzione dei dividendi;
◾ livello delle commissioni e delle spese da addebitare; e
◾ sottoscrizione minima, rimborso minimo e partecipazione minima applicabili.
Il patrimonio di ciascun Fondo sarà separato dagli altri e sarà investito in conformità con gli obiettivi e le politiche di investimento applicabili a ciascun Fondo.
Il capitale azionario di ciascun Fondo sarà sempre pari al Valore Patrimoniale Netto. La Valuta di Base di ciascun Fondo sarà stabilita dagli Amministratori e indicata nell’Allegato IV relativo a ciascun Fondo.
Lo Statuto prevede che ciascun Fondo sia costituito da un distinto portafoglio di investimenti. A sua volta, ciascun Fondo può essere ulteriormente suddiviso in diverse categorie
I Fondi esistenti della Società cui il presente Prospetto fa riferimento sono elencati nell’Allegato IV.
Inoltre, un elenco di tutti i Fondi e delle categorie sarà riportato nella Relazione Annuale e nella Relazione Semestrale.
Di norma, le Azioni di qualsiasi categoria di un Fondo potranno essere sottoscritte o rimborsate solamente in consistenti multipli di Azioni (Pacchetti Minimi di Azioni), come stabilito nell’Allegato IV.
I Fondi saranno attivi solo se le rispettive Azioni sono quotate presso le borse valori indicate dagli Amministratori. Una volta quotate, le Azioni di ciascuna categoria saranno liberamente trasferibili senza vincoli di importo in conformità con i principi e le procedure stabiliti nel capitolo 8.9 “Trasferimento di Azioni”.
L’obiettivo operativo di ciascun Fondo si limita all’investimento e all’amministrazione delle attività del Fondo stesso per conto degli investitori congiuntamente considerati, intendendosi così esclusa una gestione imprenditoriale attiva del patrimonio.
La Società può decidere di creare all’interno di ciascun Fondo
diverse Categorie di Azioni aventi caratteristiche specifiche, come ad esempio differenti valute, politiche di distribuzione, politiche di copertura valutaria e relative commissioni e
spese. Per le possibili combinazioni di caratteristiche delle Categorie di Azioni, si rimanda alla tabella a tergo.
5.1.1. Categorie di Azioni con copertura
A sua discrezione, la Società ha il potere di emettere Categorie di Azioni con copertura valutaria denominate nelle principali valute internazionali (tra cui, in via non limitativa, EUR, GBP, CHF o MXN) diverse dalla Valuta di Base del Fondo interessato. La Società può coprire l'esposizione valutaria di tali Categorie di Azioni al fine di cercare di attenuare l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta della Categoria di Azioni e la Valuta di Base del Fondo. In circostanze eccezionali, come - in via non limitativa - nei casi in cui sia ragionevolmente prevedibile che il costo dell’esecuzione della copertura sarà superiore al beneficio da essa derivante e pertanto dannoso per un azionista, la Società può decidere di non procedere alla copertura dell'esposizione valutaria di tali Categorie di Azioni. Una Categoria di Azioni coperta è contrassegnata dal termine “Hdg” (Coperta) nel proprio nome, preceduto dalla valuta coperta pertinente. Per le Categorie di Azioni attualmente disponibili in ciascun Fondo, si rimanda al sito web xxx.xxxxxxx.xxx.
Per maggiori informazioni sulla copertura delle Categorie di Azxxxx, si rimanda al capitolo 5.2.7 (Politica di Copertura Valutaria).
Per le Categorie di Azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Base, si informano gli investitori che non è in alcun modo garantito che l'esposizione alla valuta di denominazione delle Azioni possa essere interamente coperta nei confronti della Valuta di Base del Fondo pertinente. Si avvertono inoltre gli investitori che l'efficace implementazione della strategia può sostanzialmente ridurre il beneficio per un Azionista nella Categoria di Azioni interessata a causa della diminuzione del valore della valuta della Categoria di Azioni nei confronti della Valuta di Base del Fondo pertinente.
5.1.2. Categorie di Azioni
Il Periodo di Offerta Iniziale continuo per ciascuna Categoria di Azioni che non sia una Categoria di Azioni lanciata nella data del presente Prospetto si chiuderà alle ore 16.30 (ora d’Irlanda) del giorno 22 giugno 2021, salvo abbreviazione o estensione di tale periodo da parte degli Amministratori. Per l'elenco delle Categorie di Azioni lanciate alla data del presente Prospetto si rimanda all'Allegato IV, mentre per i dettagli concernenti le Categorie di Azioni disponibili si rimanda al Sito Web della Società di Gestione.
Valuta della Categoria di Azioni | Prezzo di Offerta Iniziale in tutti i Fondi (con l'eccezione di Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) | Prezzo di Offerta Iniziale in Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF |
USD | USD 25 | USD 125 |
EUR | EUR 25 | EUR 125 |
GBP | GBP 25 | GBP 125 |
CHF | CHF 25 | CHF 125 |
MXN | MXN 2.000 | MXN 2.000 |
negoziati sulle borse valori e sui Mercati Regolamentati elencati nell’Allegato I. Ciascun Fondo potrà ricorrere alle tecniche e agli strumenti specificati nel capitolo 5.2.3 “Tecniche di Investimento”.
Qualsiasi modifica degli obiettivi di investimento e/o una modifica sostanziale della politica di investimento di un Fondo in qualsiasi momento saranno soggette alla previa approvazione degli Azionisti del Fondo interessato. Gli Azionisti saranno previamente informati dell’implementazione di qualsiasi modifica agli obiettivi di investimento e/o di qualsiasi modifica sostanziale alle politiche di investimento di un Fondo al fine di consentire loro di richiedere il rimborso delle proprie Azioni prima dell’implementazione di tali modifiche.
Di seguito è riportata la possibile combinazione di caratteristiche delle Categorie di Azioni:
* Si rimanda al capitolo 5.5 (Politica di Distribuzione)
** Si rimanda al capitolo 5.1.1 (Categorie di Azioni Coperte)
5.2.2. Strategia di replica
Classi di Azioni* | Classi di Azioni con copertura** | Frequenza della Distribuzione | Valute disponibili |
Acc (Accumulazione) | EUR Hdg Acc USD Hdg Acc GBP Hdg Acc CHF Hdg Acc MXN Hdg Acc | N/D | EUR USD |
GBP | |||
Dist (Distribuzione) | EUR Hdg Dist USD Hdg Dist GBP Hdg Dist CHF Hdg Dist MXN Hdg Dist | Annuale Semestrale Trimestrale Mensile | CHF MXN |
Alla data del presente Prospetto, i Fondi hanno un obiettivo di investimento che consiste nel perseguire risultati d’investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance di un Indice in termini di prezzo e rendimento.
Al fine di conseguire tale obiettivo, un Fondo deterrà, nella misura del possibile, tutti i componenti dell’Indice nelle rispettive ponderazioni (metodo della replica fisica completa della strategia di riproduzione degli indici).
In alternativa, un Fondo deterrà, nella misura del possibile, un campione dei componenti dell’Indice (il metodo del campionamento ottimale della strategia di riproduzione degli indici), nel caso in cui non fosse possibile o fattibile acquistare tutti i titoli compresi nell’Indice nelle medesime ponderazioni ovvero acquistarli affatto a causa di vari fattori, come descritto di seguito in maggiore dettaglio, quali ad esempio i relativi costi e spese e i limiti di concentrazione descritti nell’Allegato III. Le tecniche di campionamento comportano l’impiego di analisi quantitative volte a selezionare titoli di un Indice al fine di ottenere un campione dei componenti il medesimo. Il piano di campionamento usato per un Fondo dipenderà dalla natura dei componenti dell’Indice.
I dettagli sulla strategia di riproduzione degli indici perseguita sono
riportati per ciascun Fondo nell’Allegato IV.
5.2. Obiettivi e politiche di investimento
5.2.1. Disposizioni di carattere generale
Al momento della creazione di ciascun Fondo, gli Amministratori ne formuleranno gli obiettivi e la politica di investimento e li inseriranno nella relativa sezione dell’Allegato IV.
Gli Investimenti di ciascun Fondo saranno soggetti alle restrizioni agli investimenti e all’assunzione di prestiti specificati dalle Normative, e dai requisiti dell’Autorità di Vigilanza descritti in maggiore dettaglio nell’Allegato III.
Gli Investimenti di ciascun Fondo, all’infuori di quelli consentiti in titoli non quotati, organismi di investimento collettivo e SFD negoziati over-the-counter (OTC) saranno di norma quotati o
In alcune circostanze i Fondi che utilizzano il metodo della replica fisica completa o il metodo del campionamento ottimale della “strategia di riproduzione degli indici” non possono avere accesso ai componenti dell’Indice nelle rispettive ponderazioni né acquistarli affatto in quanto ciò potrebbe essere vietato dalla normativa, non essere negli interessi dell’Azionista ovvero essere altrimenti impossibile o inattuabile, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi:
(i) I Fondi sono soggetti alle Normative che prevedono tra l’altro talune restrizioni alla percentuale del valore del Fondo che può essere investita nei singoli titoli. In funzione della concentrazione dell’Indice, un Fondo potrebbe non essere in grado di includere in portafoglio la totalità o parte dei componenti dell’Indice con la stessa ponderazione che hanno in quest’ultimo. Inoltre, il Fondo potrebbe detenere SFD (come descritti più avanti) nei limiti indicati nel Prospetto, sempreché il rendimento degli SFD sia correlato a, o rifletta, quello dei titoli che compongono l’Indice;
(ii) i componenti dell’Indice possono variare di volta in volta. Il Gestore degli investimenti può adottare una serie di strategie nell’investire il patrimonio di un Fondo al fine di allinearlo all’Indice. Ad esempio, in caso di indisponibilità di un titolo facente parte dell’Indice o di indisponibilità dello stesso per il valore richiesto ovvero in caso di inesistenza di un mercato per tale titolo o laddove il mercato per detto titolo fosse soggetto a restrizioni, il Fondo può detenere in sua vece certificati di titoli a custodia (ad es. Certificati di deposito americani (ADR) e Certificati di deposito globali (GDR)) relativi a quel titolo;
(iii) i titoli che compongono l’Indice possono di volta in volta essere interessati da eventi societari. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di gestire tali eventi nel modo più opportuno;
(iv) sebbene l’Indice incorpori direttamente dividendi nella sua composizione, può intercorrere un certo lasso di tempo fra il momento della dichiarazione dei dividendi e quello in cui il Fondo li riceve. Allo scopo di minimizzare eventuali discrepanze di performance rispetto all’Indice dovute al suddetto scarto temporale, il Fondo può impiegare la sua liquidità accessoria per l’acquisto di SFD (come sopra
descritti) per riallineare il rendimento a quello dell’Indice;
(v) i titoli detenuti dai Fondi e inseriti nell’Indice pertinente possono, di volta in volta, diventare illiquidi o comunque non realizzabili al valore equo. In tal caso, il Gestore degli investimenti può ricorrere a varie tecniche tra cui l’acquisto di titoli non inclusi nell’Indice e i cui rendimenti, singolarmente o collettivamente, sono ritenuti ben correlati a quelli dei titoli desiderati inseriti nell’Indice, ovvero l’acquisto di un campione dei titoli dell’Indice;
(vi) il Gestore degli investimenti terrà in considerazione anche i costi dell’eventuale intervento sul portafoglio. Infatti, le transazioni da eseguire per mantenere il Fondo sempre perfettamente in linea con l’Indice potrebbero risultare inopportune;
(vii) i Fondi possono vendere titoli inseriti nell’Indice in previsione della loro eliminazione, o acquistare titoli che non figurano nell’Indice in previsione del loro inserimento; oppure
(viii) i titoli nell’Indice possono di volta in volta figurare in un elenco di titoli soggetti a restrizioni tenuto dal gruppo Invesco allo scopo di rispettare i suoi obblighi di legge e normativi. In tali circostanze, il Gestore degli investimenti potrebbe non avere facoltà di eseguire transazioni per mantenere il Fondo sempre perfettamente in linea con l’Indice.
Ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può investire in Obbligazioni Strutturate quotate o negoziate in un Mercato Regolamentato. L’investimento in Obbligazioni Strutturate consentirebbe al Fondo di ottenere un’esposizione economica a un titolo azionario, a una combinazione di titoli azionari o a un indice, tenendo però il rischio di credito primario associato all’emittente dell’obbligazione. Un Fondo può inoltre investire in SFD, altri organismi di investimento collettivo (compresi organismi collegati tra di loro o alla Società da gestione o controllo comune) e detenere attività liquide accessorie, in ogni caso nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’Allegato III al Prospetto.
5.2.3. Tecniche di investimento
Ove compatibile con la sua politica d’investimento, ciascun Fondo, allo scopo di acquisire esposizione ai componenti dell’indice, può investire in organismi d’investimento
collettivo. Ai fini di gestione della liquidità, ciascun Fondo può investire anche in organismi d’investimento collettivo ovvero detenere attività liquide accessorie, come ad esempio liquidità e obbligazioni del mercato monetario quali titoli di Stato a breve e medio termine (a tasso sia fisso che variabile), commercial paper (ossia titoli a breve termine emessi da istituti di credito), certificati di deposito, accettazioni bancarie e strumenti di debito a breve termine a tasso variabile e flottante (cioè strumenti di debito con interessi attivi
variabili), di categoria investment grade ovvero emessi o garantiti da un governo nazionale o da suoi enti.
Gli SFD possono essere utilizzati a scopo di copertura nei confronti del rischio di cambio a livello di Categoria di Azioni. Inoltre, con l’eccezione di Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF, ciascun Fondo può investire anche in SFD ai fini di una gestione efficiente del portafoglio allo scopo di incrementare il capitale o il reddito, coprire o modificare l’esposizione a un titolo non prontamente accessibile, acquisire esposizione ai componenti dell’Indice o all’Indice stesso piuttosto che investire direttamente, al fine di ridurre i costi delle operazioni o le imposte sulle stesse o ridurre al minimo i tracking error per altre ragioni dagli Amministratori ritenute proficue per il Fondo. Ove l’intenzione sia riportata nella politica d’investimento di un Fondo inclusa nell’Allegato IV, tale Fondo potrà investire in SFD anche ai fini d’investimento diretto, ossia nell’ambito delle politiche e strategie
d’investimento principali. Non è nelle intenzioni del Gestore degli investimenti applicare un effetto leva al Fondo, ma l’eventuale effetto leva risultante dall’impiego degli SFD sarà gestito nel rispetto delle Normative. I Fondi non investiranno in fully funded SFD, compresi i fully funded swap. Le operazioni finalizzate alla gestione efficiente del portafoglio potranno essere effettuate allo scopo di ridurre il rischio, diminuire i costi o aumentare il capitale o il reddito di un Fondo e non possono avere natura speculativa.
Gli SFD possono comprendere future (compreso future su azioni, azioni correlate a un indice, valuta e tasso d’interesse, che si possono utilizzare come copertura contro il rischio di mercato o valutario, per acquisire esposizione a un mercato o attivo sottostante o, utilizzabili per gestire il rischio di tasso di interesse), opzioni (su tassi d’interesse, azioni, obbligazioni e valuta, utilizzabile per conseguire efficienze di costo, ad esempio laddove l’acquisizione dell’opzione è più conveniente dell’acquisto dell’attività sottostante), swap (su azioni, tassi d’interesse, valuta, credit default utilizzabili per acquisire esposizione a un’attività, combinazione di attività o a un mercato in modo più efficiente da un punto di vista di costo e tempistica), swaption) e contratti di cambio a termine (utilizzabili per gestire il rischio di cambio contro la Valuta di Base e/o qualsiasi valuta sottostante di un Fondo).
Qualora a un Fondo sia consentito utilizzare SFD, questi possono comprendere total return swap, una forma di SFD OTC. In sintesi, un total return swap è un contratto in cui una parte (il “total return payer”) trasferisce la performance economica totale di un’attività di riferimento - che può essere per esempio un’azione, un’obbligazione o un indice - all’altra parte (il “total return receiver”). Il total return receiver deve a sua volta pagare al total return payer l’eventuale riduzione del valore dell’attività di riferimento ed eventualmente determinati altri flussi finanziari.
La performance economica totale comprende reddito da interessi e commissioni, profitti o perdite dovuti a movimenti del mercato e perdite su crediti. Un Fondo può ricorrere all’uso di un total return swap al fine di acquisire un’esposizione positiva o negativa a un’attività (o altra attività di riferimento) che non desidera acquistare e detenere per sé, oppure per realizzare un profitto o evitare una perdita.
Un Fondo può utilizzare total return swap per acquisire esposizione, in base al rendimento complessivo, a qualsiasi attività a cui gli sia altrimenti consentito di acquisire esposizione, ad esempio un’azione, obbligazione, indice di riferimento o altro tipo di strumento finanziario.
La percentuale massima del Valore Patrimoniale Netto dei Fondi che può essere soggetta a total return swap è il 100%. La percentuale attesa del Valore Patrimoniale Netto dei Fondi che sarà soggetta a total return swap è pari allo 0%. Le percentuali attese non rappresentano limiti e quelle effettive potrebbero variare nel tempo in funzione di diversi fattori, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, le condizioni di mercato.
Un Fondo ha facoltà di concludere operazioni di prestito titoli e operazioni di “pronti contro termine” ai fini di una gestione efficiente del portafoglio in conformità ai Requisiti dell’Autorità di Vigilanza. Il ricorso, da parte di un Fondo, a Operazioni di finanziamento tramite titoli sarà soggetto ai requisiti del Regolamento sulle Operazioni di finanziamento tramite titoli e sarà conforme alla normale prassi di mercato, ai Requisiti dell’Autorità di Vixxxxxxx x ad altri strumenti legislativi, regolamenti, normative, condizioni, avvisi, requisiti o direttive dell’Autorità di Vigilanza emessi di volta in volta e applicabili alla Società ai sensi delle Normative. Tali Operazioni di finanziamento tramite titoli possono essere perfezionate per qualsiasi finalità che sia in linea con l’obiettivo di investimento di un Fondo, inclusa la generazione di reddito o profitti al fine di aumentare i rendimenti del portafoglio o ridurre le spese o i rischi dello stesso.
Il tipo di attività che possono essere detenute da un Fondo in conformità al proprio obiettivo e alle proprie politiche di investimento e che possono essere soggette a tali Operazioni di finanziamento tramite titoli sarà specificato nella sezione del presente Prospetto dedicata al Fondo interessato.
Per prestito titoli si intendono operazioni tramite le quali una parte trasferisce titoli a un’altra subordinatamente a un impegno in base al quale detta altra parte restituirà gli stessi titoli o titoli equivalenti in una data futura o quando le sarà richiesto di farlo dalla parte che trasferisce i titoli; tale operazione è considerata un prestito titoli per la parte che trasferisce i titoli. La percentuale massima di attività del Fondo che può essere soggetta a prestito titoli è pari al 100%. Qualora sia previsto il ricorso al prestito titoli da parte di un Fondo, ciò sarà indicato nella sezione del presente Prospetto dedicata al Fondo pertinente, unitamente alla percentuale delle attività del Fondo che può essere soggetta a prestito titoli.
Tutti i ricavi derivanti da Operazioni di finanziamento tramite titoli e da qualsiasi altra tecnica di gestione efficiente del portafoglio saranno restituiti al Fondo interessato dopo aver dedotto eventuali costi operativi e commissioni diretti e indiretti. Tali costi operativi e commissioni diretti e indiretti (tutti completamente trasparenti), i quali non comprendono ricavi occulti, includono commissioni e spese dovuti ad agenti di prestito titoli di volta in volta incaricati dalla Società. Le commissioni e spese di eventuali agenti incaricati del prestito titoli assunti dalla Società, che saranno pari ai normali tassi commerciali maggiorati dell’eventuale IVA, saranno a carico della Società o del Fondo interessato relativamente al quale l’agente pertinente è stato incaricato.
Le tipologie di controparti accettabili e i requisiti di diversificazione sono illustrati nell’Allegato II al presente Prospetto. Un Fondo può perfezionare Operazioni di finanziamento tramite titoli soltanto con controparti che sono state selezionate e valutate in conformità ai Requisiti dell’Autorità di Vigilanza.
Occasionalmente, il Fondo può assumere agenti incaricati del prestito titoli che siano parti correlate del Depositario o altri
fornitori di servizi della Società. Tale incarico può talvolta causare un conflitto di interessi con il ruolo del Depositario o di un altro fornitore di servizi relativamente alla Società. Per ulteriori dettagli sulle condizioni applicabili a eventuali operazioni con parti correlate, si rimanda alla sezione del Prospetto “Potenziali conflitti di interesse”. L’identità di tali parti correlate sarà specificatamente riportata nelle relazioni semestrali e annuali della Società. Gli eventuali costi operativi derivanti da tali attività di prestito titoli saranno sostenuti dall’agente incaricato del prestito titoli a valere sulle sue commissioni.
Salvo diversamente stabilito nella sezione del presente Prospetto in ordine a un determinato Fondo, il 90% dei ricavi derivanti da operazioni di prestito titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi (rappresentativi dei relativi costi operativi e commissioni dell'agente incaricato del prestito titoli) sarà trattenuto dall'agente incaricato del prestito titoli. Le attività di un Fondo soggette a Operazioni di finanziamento tramite titoli ed eventuali garanzie ricevute sono detenute dal Depositario.
Le tecniche d’investimento descritte nella presente sezione 4.2.3, comprese le Operazioni di finanziamento tramite titoli, saranno utilizzate in conformità con i requisiti dell’Autorità di Xxxxxxxxx e sono riportate nell’Allegato II. Di volta in volta possono essere messi a punto nuove tecniche e strumenti utilizzabili da parte della Società; la Società può adottare tali tecniche e strumenti purché siano conformi ai requisiti dell’Autorità di Vigilanza e utilizzati unitamente al processo di gestione del rischio da essa adottato.
La Società di Gestione farà in modo che i proventi derivanti da tecniche e strumenti di gestione efficiente del portafoglio, al netto di costi operativi diretti e indiretti, saranno restituiti alla Società.
Processo di Gestione del Rischio
La Società adotta un processo di gestione del rischio (risk management process, “RMP”) che le consente di monitorare, gestire e misurare costantemente il rischio posto dai titoli e dagli strumenti in cui un Fondo può investire, nonché il loro contributo al profilo di rischio complessivo di ciascun Fondo.
Prima di impegnarsi in operazioni aventi ad oggetto SFD, la Società sottoporrà il proprio processo di gestione del rischio all’Autorità di Vigilanza in conformità ai requisiti della stessa. La Società non utilizzerà alcun SFD non menzionato nel processo RMP depositato presso l’Autorità di Vigilanza. Su richiesta, la Società fornirà agli Azionisti informazioni supplementari relative ai metodi di gestione del rischio utilizzati, ivi compresi i limiti quantitativi applicati e ogni recente sviluppo delle caratteristiche del rischio e del rendimento delle principali categorie di investimento.
5.2.4. Pool Comuni d’Investimento
Ogni Fondo ha obiettivi e politiche d’investimento distinte; in virtù delle politiche d’investimento taluni Fondi possono comunque disporre di consistenze liquide considerevoli. In tal caso, il
Gestore degli investimenti può decidere, a sua discrezione, di raggruppare tutte o parti specifiche delle attività in contante di tali Fondi per realizzare politiche d’investimento comuni relativamente alla gestione della liquidità in questione (ognuno di questi pool è denominato “Pool Comune d’Investimento”). Il Pool Comune d’Investimento non è dotato di personalità giuridica distinta dalla Società o dagli altri Fondi. Si tratta piuttosto di un pool virtuale destinato ad agevolare la realizzazione efficiente di determinate politiche d’investimento, comuni a due o più
Fondi. Il Depositario deve essere sempre in condizione di individuare la percentuale di attività di ciascun Fondo partecipante, anche laddove tali attività siano indicate nei suoi libri contabili come detenute in un Pool Comune d’Investimento. A tal fine, il Gestore degli investimenti può tener conto della partecipazione dei Fondi a Pool Comuni d’Investimento ai quali siano assegnate la totalità o parte delle attività dei Fondi partecipanti.
Scopo del Pool Comune d’Investimento è conseguire economie di scala nella gestione e amministrazione delle attività così raggruppate. L’impiego di Pool Comuni d’Investimento consente al Gestore degli investimenti di aggregare le attività, aumentare la possibilità di una gestione efficiente anche con volumi rilevanti di attività e ridurre il tracking error. Il singolo Pool Comune d’Investimento detiene gli investimenti conformemente alle politiche d’investimento comuni ai Fondi che vi partecipano. Ogni Fondo (in modo separato e distinto) ha diritto all’allocazione delle attività e passività derivanti dagli investimenti effettuati per il tramite di un Pool Comune d’Investimento.
Il Pool Comune d’Investimento si comporrà inizialmente di contante di ogni Fondo partecipante al Pool medesimo. Successivamente, altri trasferimenti di contante potranno essere effettuati a favore del Pool Comune d’Investimento. La partecipazione di un Fondo al Pool Comune d’Investimento è misurata facendo riferimento a quote teoriche di eguale valore nel Pool Comune d’Investimento. Al momento della creazione di un Pool Comune d’Investimento, gli Amministratori determineranno, a loro discrezione, il valore iniziale delle quote teoriche (le quali saranno espresse nella valuta ritenuta più appropriata dagli Amministratori) e allocheranno a ciascun
Fondo quote aventi un valore complessivo pari all’ammontare di contante versato. In seguito, il valore delle quote teoriche sarà determinato dividendo il valore patrimoniale netto del Pool Comune d’Investimento per il numero di quote teoriche esistenti. Quando altro contante è versato in, o ritirato da, un Pool Comune d’Investimento, l’allocazione di quote del Fondo interessato aumenterà o diminuirà, a seconda dei casi, di un numero di quote determinato dividendo l’ammontare di contante o il valore delle attività nel Pool Comune d’Investimento per l’attuale numero di quote. Il valore patrimoniale netto del Pool Comune d’Investimento sarà calcolato nel rispetto delle disposizioni in materia di calcolo previste per il relativo Fondo.
I dividendi, gli interessi ed altre distribuzioni di utili in natura, ricevuti con riferimento alle attività di un pool di beni, saranno
accreditati nel Pool Comune d’Investimento. Allo scioglimento di un Fondo, le attività presenti nel Pool Comune d’Investimento saranno distribuite a tale Fondo proporzionalmente alla sua partecipazione a un Pool Comune d’Investimento. L’Agente Amministrativo ha la responsabilità di gestire la partecipazione di un Fondo a un Pool Comune d’Investimento in modo da assicurare che la relativa porzione del Pool Comune d’Investimento rimanga segregata ed allocata al Fondo in questione. Il Depositario dovrà sempre assicurare di essere in grado di identificare la percentuale di attività di ciascun Fondo partecipante detenute in un Pool Comune d’Investimento.
Un Fondo può adottare tale strategia se così stabilito nell’Allegato IV.
5.2.5. Tracking Error Previsto
Il tracking error è la deviazione standard annualizzata della differenza dei rendimenti tra un fondo e il relativo indice. Il tracking error previsto è basato sulla volatilità attesa delle differenze tra i rendimenti del fondo pertinente e quelli del relativo indice. Per un fondo negoziato in borsa (exchange traded fund) a replica fisica, uno dei principali propulsori di tracking error è la differenza tra le sue partecipazioni e i componenti del suo indice. Gestione dei contanti, costi di negoziazione derivanti dal ribilanciamento dell’indice e differenziale di rendimento tra il fondo negoziato in borsa e l’indice possono incidere o influire sul tracking error. L’impatto può essere positivo o negativo a seconda delle circostanze sottostanti.
I Fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Fund “ETF”) sono concepiti per replicare uno specifico segmento di mercato, tema d’investimento o indice di riferimento ampiamente seguito.
saranno attribuibili alla relativa Categoria di Azioni. Sebbene un Fondo possa ricorrere a operazioni di copertura valutaria in ordine a Categorie di Azioni, non ha alcun obbligo al riguardo e, nella misura in cui utilizzi strategie a scopo di copertura di determinate Categorie di Azioni, non può esservi alcuna garanzia in merito all’efficacia di dette strategie. I costi e le relative passività/benefici derivanti da strumenti utilizzati ai fini di copertura dell’esposizione valutaria a beneficio di una particolare Categoria di Azioni di un Fondo (ove la valuta di una determinata categoria sia diversa dalla Valuta di Base del Fondo), sono attribuibili esclusivamente alla Categoria di Azioni in questione.
Tutte le operazioni saranno chiaramente attribuibili alla relativa Categoria di Azioni e le esposizioni valutarie di diverse Categorie di Azioni non saranno né unite né compensate. La Società non intende detenere posizioni con eccesso o difetto di copertura, che tuttavia potrebbero venire a crearsi a causa di oscillazioni di mercato e di fattori esulanti dal proprio controllo. La Società attuerà procedure volte a monitorare le posizioni coperte e ad assicurare che le posizioni con eccesso di copertura non superino il 105% e le posizioni con difetto di copertura non siano inferiori al 95% del Valore Patrimoniale Netto della relativa Categoria di Azioni. Nell’ambito di tale procedura, la Società di Gestione riesaminerà almeno ogni mese le posizioni coperte superiori al 100% del Valore Patrimoniale Netto e qualsiasi posizione con difetto di copertura della Categoria di Azioni al fine di accertare che le stesse non vengano riportate di mese in mese. Nel caso in cui la copertura relativa a una Categoria di Azioni sia superiore al 105% a causa di oscillazioni di mercato o di rimborsi, il Gestore degli investimenti ridurrà tale copertura in modo adeguato e quanto prima possibile.
Poiché sono di natura passiva, in teoria il loro tracking error
dovrebbe essere basso o inesistente. Le cause di tracking error per gli ETF possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti: partecipazioni/dimensione del fondo, problematiche/vincoli normativi, flussi di cassa e commissioni. Il tracking error previsto di ciascun Fondo in condizioni di mercato normali è riportato nell’Allegato IV. Il tracking error previsto di un Fondo non è necessariamente indicativo dei suoi risultati futuri.
5.2.6. Politica di Copertura Valutaria
La Società può effettuare transazioni a scopo di copertura dell’esposizione valutaria dei Fondi sottostanti. Per Categorie di Azioni con copertura valutaria, non si utilizzeranno strategie a scopo di copertura contro il rischio di cambio a livello della Categoria di Azioni.
Un Fondo può perfezionare operazioni correlate a valute utilizzando contratti di cambio a termine a 30 giorni a scopo di copertura contro taluni rischi di cambio, ad esempio, laddove la valuta di denominazione di una Categoria di Azioni differisca dalla Valuta di Base del Fondo. L’efficacia di tali operazioni di copertura non può tuttavia essere garantita. Tutti i costi e le perdite nascenti da tali operazioni di copertura valutaria saranno a carico della Categoria di Azione coperta del relativo Fondo e tutti gli utili derivanti da tali operazioni di copertura valutaria
5.3. Restrizioni all’Investimento e all’Assunzione di Prestiti
Il patrimonio di ciascun Fondo deve essere investito in conformità con le Normative. e i requisiti dell’Autorità di Vigilanza. Per l’esposizione dettagliata delle restrizioni generali all’investimento e all’assunzione di prestiti applicabili a tutti i Fondi si rimanda all’Allegato III al Prospetto. Gli Amministratori hanno facoltà di imporre ulteriori restrizioni in relazione a qualsiasi nuovo Fondo, i cui dettagli sono contenuti nell’Allegato IV.
Gli Amministratori possono inoltre imporre di volta in volta ulteriori restrizioni all’investimento nell’interesse dell’Azionista o compatibili con gli interessi degli Azionisti ai fini della conformità con le leggi e le normative dei paesi in cui risiede qualsiasi Azionista della Società o in cui sono commercializzate le Azioni.
Gli Amministratori possono decidere, qualora lo considerino conforme alle Restrizioni all’investimento e ai Regolamenti, nonché nell’interesse della Società o di qualsiasi Fondo interessato, di cambiare o sostituire l’Indice o l’Attività di riferimento esistente di un Fondo con un altro Indice o Attività di riferimento.
Gli Amministratori possono ad esempio decidere di sostituire un tale Indice nelle seguenti circostanze, a seconda del caso:
(a) il livello di esattezza e disponibilità di dati di un particolare Indice o Attività di riferimento si è ridotto;
(b) i componenti dell’Indice o dell’Attività di riferimento determinerebbero una violazione, da parte del Fondo (nel caso in cui esso debba seguire strettamente l’Indice o l’Attività di riferimento), dei limiti specificati nella sezione “Restrizioni all’investimento” e/o inciderebbero sostanzialmente sulla tassazione o sul regime fiscale della Società o di un suo Azionista;
(c) l’Indice o l’Attività di riferimento in questione cessa di esistere o, se determinato dagli Amministratori, vi è una variazione sostanziale della formula, o del metodo di calcolo di un componente dell’Indice o dell’Attività di riferimento oppure vi è un cambiamento determinante di un componente dell’Indice o dell’Attività di riferimento;
(d) è disponibile un nuovo indice in sostituzione dell’Indice esistente;
(e) è disponibile un nuovo indice considerato lo standard del mercato per gli investitori in quel mercato e/o in grado di apportare maggiori vantaggi agli investitori rispetto all’Indice esistente;
(f) non è più disponibile un mercato liquido di future in cui un determinato Fondo investe;
(g) lo swap e le altre tecniche o strumenti descritti nella sezione “Restrizioni all’investimento” che potrebbero rendersi necessari ai fini del raggiungimento dell’Obiettivo d’investimento del Fondo in oggetto non sono più disponibili in misura ritenuta accettabile dagli Amministratori;
(h) la controparte di contratti swap o di altri strumenti derivati comunica alla Società che vi è un livello limitato di liquidità in una parte dei titoli costituenti l’Indice o l’Attività di riferimento oppure l’investimento nei componenti dell’Indice o dell’Attività di riferimento diventa impraticabile;
(i) il Fornitore dell’Indice aumenta le proprie tariffe a un livello ritenuto troppo elevato dagli Amministratori;
(j) un Fornitore dell’Indice subentrante non è ritenuto accettabile dagli Amministratori;
(k) un cambio di proprietà del Fornitore dell'Indice pertinente e/o un cambio di denominazione dell’Indice pertinente; o
(l) un Fornitore dell’Indice o un Indice cessa di essere conforme alle disposizioni applicabili del Regolamento sugli Indici di Riferimento
L’elenco di cui sopra è soltanto indicativo e non può essere ritenuto esaustivo o limitativo della capacità degli Amministratori di modificare l’Indice di riferimento o l’Attività di riferimento in qualsiasi circostanza da essi ritenuta appropriata. Il Prospetto sarà aggiornato in caso di sostituzione o modifica dell’Indice o dell’Attività di riferimento esistente di un Fondo con un altro Indice o Attività di riferimento in conformità ai requisiti dell’Autorità di Xxxxxxxxx.
Il Gestore degli investimenti farà riferimento esclusivamente a ciascun Fornitore dell’Indice per quanto riguarda le informazioni sulla composizione e/o sulla ponderazione dei titoli che costituiscono ciascun Indice di riferimento. Qualora il Gestore degli investimenti non sia in grado di ottenere o elaborare tali informazioni in relazione a un Indice di riferimento in un qualsiasi Giorno lavorativo, per apportare tutte le rettifiche necessarie verranno utilizzate la composizione e/o la ponderazione di quell’Indice di riferimento di più recente pubblicazione.
Utilizzo degli Indici di riferimento
I singoli Indici di riferimento utilizzati dai Fondi sono forniti da un amministratore (secondo la definizione di cui al Regolamento sugli Indici di Riferimento) iscritto nel Registro ESMA tenuto in conformità all’Articolo 36 del Regolamento sugli Indici di Riferimento oppure che abbia presentato domanda di iscrizione nel Registro ESMA.
Alla data del presente Prospetto, gli amministratori degli Indici di riferimento dei Fondi iscritti nel Registro ESMA sono:
■ FTSE International Ltd. (amministratore degli indici di riferimento FTSE e Xxxxxxx)
■ FTSE MTS Limited (amministratore degli indici di riferimento FTSE MTS)
■ STOXX Limited (fornitore degli Indici STOXX)
Alla data del presente Prospetto, gli amministratori degli Indici di riferimento dei Fondi iscritti nel Registro ESMA sono:
■ NASDAQ Inc. (Fornitore degli Indici NASDAQ)
■ NASDAQ OMX (fornitore degli Indici NASDAQ OMX)
In conformità all’Articolo 51 del Regolamento sugli Indici di Riferimento, gli amministratori di indici di riferimento sopra elencati e non ancora iscritti nel Registro ESMA possono avvalersi delle disposizioni transitorie previste dal Regolamento sugli Indici di riferimento. In tal modo possono continuare a mettere a disposizione per l’uso tali Indici di riferimento nell’Unione Europea fino al 1° gennaio 2020 o in altra data eventualmente stabilita di volta in volta da ESMA.
La Società monitora costantemente il Registro ESMA. Eventuali aggiornamenti che incidano sugli amministratori degli indici di riferimento dei Fondi saranno riportati nel Prospetto all’occasione successiva.
Per far fronte all'evenienza di una variazione sostanziale di un Indice di riferimento o di una sospensione della sua fornitura, in linea con il Regolamento sugli Indici di Riferimento la Società ha inoltre adottato un solido piano scritto.
5.4. Indici
La performance di un Fondo sarà di norma misurata in base a un Indice specifico.
A fronte di ogni variazione della composizione e/o della ponderazione dei titoli che compongono il proprio Indice di riferimento, un Fondo dovrà di norma apportare corrispondenti rettifiche o ribilanciamenti al proprio portafoglio al fine di continuare a replicare l’Indice. Il Gestore degli investimenti farà in modo di ribilanciare tempestivamente e nel modo più efficace possibile, ma comunque a propria assoluta discrezione, in conformità con la politica di investimento del Fondo in questione, la composizione e/o la ponderazione degli investimenti detenuti di volta in volta dal Fondo nonché, per quanto possibile e praticabile, di conformare l’esposizione del Fondo alle modifiche nella composizione e/o nella ponderazione dei Titoli dell’Indice che costituiscono l’Indice di riferimento del Fondo. Altre misure di ribilanciamento potranno essere adottate di volta in volta al fine di mantenere la corrispondenza fra la performance di un Fondo e la performance dell’Indice.
Il Gestore degli investimenti farà affidamento esclusivamente su ciascun Fornitore dell’Indice per quanto riguarda le informazioni sulla composizione e/o sulla ponderazione dei Titoli dell’Indice in seno a ciascun Indice. Qualora il Gestore degli investimenti non sia in grado di ottenere o elaborare tali informazioni in relazione a un Indice in un qualsiasi Giorno Lavorativo, per apportare tutte le rettifiche necessarie verranno utilizzate la composizione e/o la ponderazione di quell’Indice di più recente pubblicazione.
Se ritenuto opportuno nell’interesse della Società o di un qualsiasi Fondo e previo consenso del Depositario, gli Amministratori si riservano il diritto di sostituire l’Indice con un altro indice qualora:
(a) le ponderazioni dei titoli che compongono l’Indice portassero il Fondo (se questo seguisse fedelmente l’Indice) a violare le Normative o i requisiti dell’Autorità di Vigilanza;
(b) l’Indice o l’insieme degli indici originariamente selezionati cessino di esistere;
(c) si renda disponibile un nuovo indice in sostituzione dell’Indice esistente;
(d) si renda disponibile un nuovo indice considerato lo standard di mercato per gli investitori in quel mercato e/o in grado di apportare maggiori vantaggi all’Azionista rispetto all’Indice esistente;
(e) divenga difficile investire nei titoli inclusi in quell’Indice particolare;
(f) il Fornitore dell’Indice aumenti le proprie tariffe a un livello ritenuto troppo elevato dagli Amministratori;
(g) vi sia un cambio di proprietà del relativo Fornitore dell’Indice e/o un cambio di nome dell’Indice interessato;
(h) non ritengano accettabile qualsiasi Fornitore dell’Indice subentrante;
(i) si deteriori la qualità (ivi comprese l’accuratezza e la disponibilità dei dati) di un particolare Indice, secondo il parere degli Amministratori; o
(j) non sia più disponibile un mercato liquido di future in cui un determinato Fondo investe.
Gli Amministratori hanno facoltà di modificare la denominazione di un Fondo, in particolare se viene sostituito il relativo Indice di riferimento. Qualsiasi modifica alla denominazione di un Fondo dovrà essere preventivamente approvata dall’Autorità di Vigilanza e tutta la documentazione relativa a tale Fondo sarà aggiornata in base alla nuova denominazione. Laddove la sostituzione dell’Indice di un Fondo comportasse una differenza sostanziale fra i componenti dell’Indice e quelli dell’Indice proposto, si richiederà l’approvazione degli Azionisti. Nel caso in cui sia necessaria un’azione immediata e non sia possibile ottenere l’approvazione degli Azionisti prima della sostituzione dell’Indice di riferimento di un Fondo, si richiederà l’approvazione degli Azionisti in merito alla sostituzione dell’Indice o allo scioglimento del Fondo non appena ragionevolmente praticabile.
Eventuali sostituzioni dell’Indice verranno previamente comunicate all’Autorità di Xxxxxxxxx e, una volta apportate, saranno pubblicate nella Relazione Annuale e nella Relazione Semestrale del Fondo interessato. I nuovi Indici dovranno essere conformi ai requisiti dell’Autorità di Xxxxxxxxx. Gli eventuali requisiti aggiuntivi in materia di giurisdizione imposti dall’autorità di vigilanza in qualsiasi giurisdizione in cui un Fondo è registrato saranno riportati nell’Allegato IV.
5.5. Politica di Distribuzione
La Società può dichiarare e pagare dividendi su qualsiasi Categoria di Azioni della Società. La Società intende di norma dichiarare e pagare dividendi sulle Azioni di ciascun Fondo rispetto a ogni esercizio finanziario in cui il reddito totale di quel Fondo, al netto delle commissioni e delle spese, supera l’importo minimo stabilito di volta in volta dagli Amministratori. I dividendi saranno versati tramite bonifico bancario sul conto che gli Azionisti avranno comunicato all’Agente Amministrativo. Nel caso in cui gli Amministratori decidano di modificare la politica di distribuzione di una Categoria di Xxxxxx, tutte le informazioni relative a tale modifica verranno riportate nell’Allegato IV e l’avviso agli Azionisti sarà inviato anticipatamente.
In alternativa, le Azioni di un Fondo potrebbero non distribuire dividendi; il reddito a esse attribuito sarà invece accumulato allo scopo di incrementare il valore delle Azioni.
Gli Amministratori possono di volta in volta creare Categorie di Azioni con politiche di distribuzione distinte.
La politica di distribuzione relativa a ciascuna Categoria di Azioni di un Fondo è stabilita nell’Allegato IV.
Qualora gli Amministratori così decidessero, i dividendi non reclamati entro sei anni dalla data di dichiarazione cadranno in prescrizione, cesseranno di essere pagabili dalla Società e diverranno proprietà del Fondo interessato.
Si invitano i potenziali investitori a considerare i seguenti fattori di rischio generali applicabili a tutti i Fondi prima di investire in un Fondo, nonché gli eventuali fattori di rischio specificatamente applicabili a un Fondo, come riportato nell’Allegato IV.
6. Fattori di Rischio
6. Fattori di Rischio
Segue
6.1. Xxxxxxx xx Xxxxxxx Generali
6.1.1. Rischi Generici
Variazioni del contesto politico del Regno Unito
Le variazioni del contesto politico del Regno Unito dopo la decisione del paese, tramite referendum, di uscire dall’UE potrebbero determinare incertezza politica, giuridica, fiscale ed economica. Il futuro rapporto politico-economico del Regno Unito con l’UE (e con altri paesi non UE, come da accordi) resta incerto. Tale incertezza genererà verosimilmente un’ulteriore volatilità delle valute e dei prezzi delle attività a livello globale.
Ciò potrebbe incidere negativamente sui rendimenti dei Fondi e sui loro
investimenti, determinando un aumento dei costi. L’uscita del Regno Unito dall’UE e il processo di uscita potrebbero incidere sulle condizioni economiche generali del Regno Unito e a livello globale. Non è chiaro se e in quale misura i regolamenti UE in linea generale si applicheranno al Gestore degli investimenti nel caso di un’uscita del Regno Unito, ma è possibile che gli investitori godranno di protezioni normative inferiori rispetto a quanto accadrebbe se il paese non uscisse dall’UE. È possibile che aumenterà la divergenza tra i regolamenti post-Brexit del Regno Unito e dell’UE, con una conseguente limitazione delle attività transfrontaliere che potranno essere svolte. L’uscita del Regno Unito potrebbe ripercuotersi sulla capacità del Gestore degli investimenti di accedere ai mercati, effettuare investimenti, attrarre e mantenere dipendenti o perfezionare contratti (per proprio conto o per conto della Società o dei Fondi) o continuare a lavorare con controparti e fornitori di servizi non britannici e tutto ciò potrebbe determinare un incremento dei costi a carico della Società e/o dei Fondi.
Rischio Relativo alla Sicurezza Informatica
Nell’ambito della propria attività commerciale, i delegati della Società elaborano, conservano e trasmettono informazioni in formato elettronico, comprese quelle relative alle operazioni della Società e dei suoi Fondi, nonché informazioni di identificazione personale degli Azionisti. I delegati della Società hanno messo in atto procedure e sistemi mirati a proteggere tali informazioni e a prevenire perdite di dati e violazioni della sicurezza. Tuttavia tali misure non possono fornire una sicurezza assoluta. Le tecniche utilizzate per ottenere l’accesso non autorizzato ai dati, disattivare o peggiorare i servizi, oppure sabotare i sistemi cambiano frequentemente e sono difficilmente individuabili per lunghi periodi di tempo. L’hardware o il software acquisito da terzi possono contenere difetti di progettazione o produzione oppure altri problemi che potrebbero inaspettatamente compromettere la sicurezza delle informazioni. I servizi collegati alla rete forniti da terzi ai delegati della Società potrebbero essere compromessi, con conseguente violazione delle reti di tali delegati. I sistemi e le strutture dei delegati della Società potrebbero essere oggetto di errori o illeciti da parte di dipendenti, sorveglianza da parte dei governi o altre minacce alla sicurezza. I servizi online forniti dai delegati della Società agli Azionisti potrebbero essere compromessi. La violazione dei
sistemi informatici dei delegati della Società potrebbe determinare
la perdita o accessi, utilizzi o divulgazioni non autorizzati delle informazioni relative alle operazioni della Società e dei suoi Fondi e delle informazioni di identificazione personale degli Azionisti o di altri soggetti. I fornitori di servizi dei delegati della Società potrebbero essere soggetti alle stesse minacce alla sicurezza delle informazioni in formato elettronico di quelle cui sono soggetti i delegati della Società. Qualora un fornitore di servizi ometta di adottare o di osservare adeguate politiche per la sicurezza dei dati, oppure in caso di violazione delle sue reti, le informazioni relative alle operazioni della Società e dei suoi Fondi, nonché le informazioni di identificazione personale degli Azionisti o di altri soggetti potrebbero essere perse o essere oggetto di accessi, utilizzi o divulgazioni illeciti. In conseguenza della perdita o di accessi, utilizzi o divulgazioni illeciti delle informazioni proprietarie dei delegati della Società, questi ultimi e la Società stessa e i suoi Fondi potrebbero subire, tra l’altro, perdite finanziarie, interruzione della propria attività commerciale, responsabilità verso terzi, interventi normativi o danni reputazionali. Gli eventi sopra menzionati potrebbero incidere in misura sostanzialmente negativa sulla Società, sui suoi Fondi e sugli investimenti degli Azionisti negli stessi.
Rischio di Mercato
I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che gli Investimenti sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e ad altri rischi inerenti agli investimenti in titoli e in altri strumenti. I prezzi ed i proventi generati dai titoli detenuti da un Fondo possono diminuire in seguito al verificarsi di determinati eventi, inclusi quelli che interessano le società e i governi di cui il singolo Fondo detiene i rispettivi titoli; in conseguenza di determinate condizioni economiche generali e di mercato; in relazione ad instabilità dell’economia su scala regionale o
globale; in dipendenza dalla volatilità dei cambi e dei tassi di interesse. Non vi è alcuna garanzia che il valore degli Investimenti si apprezzerà e che gli obiettivi di investimento di un Fondo verranno conseguiti. Il valore degli Investimenti e i proventi da essi derivanti possono diminuire come aumentare e gli investitori potrebbero non essere in grado di recuperare l’importo inizialmente investito in un Fondo.
Rischio di Sospensione del Mercato
La negoziazione delle Azioni in una borsa valori può essere interrotta o sospesa a causa delle condizioni di mercato, o perché la borsa valori ritiene sconsigliabile la negoziazione delle Azioni, o per ragioni riconducibili al regolamento della borsa valori. Nel caso di interruzione delle negoziazioni in una borsa valori, i detentori delle Azioni potrebbero non essere in grado di vendere le proprie Azioni sino alla ripresa delle negoziazioni.
Accordi con Intestatari
Qualora un investitore detenga Azioni tramite un Partecipante Autorizzato o altro intestatario o intermediario, tale Azionista non apparirà sul registro della Società e pertanto non sarà in grado di esercitare i diritti di voto o altri diritti disponibili agli iscritti nel registro.
Assenza di Storia Operativa Precedente
Ciascun Fondo è un’entità di recente costituzione senza storia operativa e non può essere in alcun modo garantito che avrà successo. I rendimenti conseguiti nel passato non forniscono alcuna garanzia di risultati futuri. Inoltre, la performance di altri fondi d’investimento gestiti dal Gestore degli investimenti non dovrebbe essere presa come un indicatore della probabile performance di un Fondo.
Rischio della Rotazione di Portafoglio
La rotazione di portafoglio implica generalmente alcuni costi e spese diretti e indiretti a carico del Fondo pertinente, tra cui, ad esempio, commissioni di intermediazione, ricarichi degli operatori e spread denaro/lettera, nonché costi delle operazioni sulla vendita di titoli e sul reinvestimento in altri titoli. Ciò nonostante, nel perseguire il proprio obiettivo di investimento un Fondo può impegnarsi in una negoziazione frequente di investimenti. I costi legati all’incremento della rotazione del portafoglio hanno l'effetto di ridurre il rendimento degli investimenti di un Fondo e la vendita di titoli da parte di un Fondo potrebbe determinare il realizzo di plusvalenze imponibili, comprese le plusvalenze a breve termine.
Investimenti/Capitale Iniziale Proprietari/o
Le attività in gestione in qualsiasi momento durante la vita di un Fondo possono comprendere capitale proprietario (o “capitale iniziale”) investito da una o più parti interessate (come ad esempio Partecipanti Autorizzati e controparti approvate) e tale investimento potrebbe costituire una porzione significativa di dette attività in gestione. Si informano gli investitori che tale parte interessata potrebbe
(i) coprire interamente o parzialmente i propri investimenti, riducendo o eliminando in tal modo la propria esposizione alla performance del Fondo; e (ii) ottenere in qualsiasi momento il rimborso del proprio investimento nel Fondo, senza darne avviso agli Azionisti. Detta parte interessata non ha alcun obbligo di tenere conto degli interessi del Fondo nell'adottare le proprie decisioni d’investimento. Non vi è alcuna garanzia che una parte interessata continuerà a investire tale capitale in un Fondo per un determinato periodo di tempo. Poiché molte spese del Fondo sono fisse, un importo superiore di attività in gestione potrebbe ridurre le sue spese per Azione, mentre un importo inferiore di attività in gestione potrebbe incrementarle. Come con qualsiasi altro rimborso rappresentativo di una porzione sostanziale delle attività in gestione di un Fondo, un rimborso significativo di un siffatto investimento proprietario potrebbe incidere sulla gestione e/o sulla performance di un Fondo e potrebbe, in alcuni casi, far sì che (i) le partecipazioni degli investitori rimanenti rappresentino una percentuale superiore del Valore Patrimoniale Netto del Fondo, (ii) altri investitori di un Fondo chiedano il rimborso del proprio investimento e/ o (iii) gli Amministrazione, previa consultazione con il Gestore degli investimenti, stabiliscano che un Fondo non è più gestibile e prendano in considerazione l'adozione di misure
straordinarie, come ad esempio la chiusura di un Fondo, nel qual
caso gli investimenti degli Azionisti sarebbero interamente rimborsati.
Responsabilità Giuridica Separata
La Società è strutturata come fondo multicomparto con responsabilità giuridica separata tra i Fondi. In base alla legge irlandese, non si farà ricorso alle attività di un Fondo per soddisfare le passività di un altro. Gli eventuali contratti di total return swap stipulati di volta in volta dai Fondi dovranno contenere disposizioni che evidenzino espressamente tale principio di responsabilità giuridica separata ai sensi del diritto irlandese. Tuttavia, la Società è un’unica entità legale che può operare o avere attività detenute per proprio conto o essere soggetta a rivendicazioni in altre giurisdizioni che potrebbero non necessariamente riconoscere tale principio di separazione.
Rischio della Vendita allo Scoperto (short selling)
Agli OICVM è consentito creare posizioni corte sintetiche tramite il ricorso a SFD. Una vendita allo scoperto indica una vendita di un titolo che al momento del perfezionamento del relativo contratto il venditore non possiede, compresa una vendita in cui alla stipula del relativo contratto il venditore ha preso in prestito o ha accettato di prendere in prestito il titolo per consegnarlo al momento del regolamento. Il venditore vende i titoli presi in prestito o che ha accettato di prendere in prestito in previsione di un calo del prezzo degli stessi. Il beneficio per il venditore in caso di diminuzione del valore del titolo è la differenza tra il prezzo al quale il titolo è venduto e il costo del riacquisto del titolo preso in prestito per restituirlo al soggetto che lo ha prestato. Una posizione corta sintetica consente a un Fondo di conseguire un risultato economico analogo senza vendere allo scoperto i titoli fisici. La vendita allo scoperto sintetica può essere ottenuta tramite l’uso di una varietà di SFD, tra cui contratti per differenze, futures e opzioni.
Rischio di Sospensione Temporanea
La Società ha facoltà di sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e la sottoscrizione e il rimborso delle Azioni di uno o più Fondi in determinate circostanze (si veda il capitolo 8.10 “Sospensione Temporanea”). Durante i periodi di sospensione, un investitore potrebbe avere difficoltà ad acquistare o a vendere le Azioni e il prezzo di mercato potrebbe non rispecchiare il Valore Patrimoniale Netto per Azione. Nel caso in cui la Società debba sospendere la sottoscrizione e/o il rimborso delle Azioni di un Fondo, per la chiusura di una borsa valori in cui sono negoziati gli investimenti sottostanti del Fondo, potrebbero generarsi sconti o premi più elevati.
Rischio di Valutazione
Nei periodi di scarsa liquidità dei mercati, o in assenza di valutazioni di mercato immediatamente accessibili, relative ai titoli presenti nel portafoglio di un Fondo, la capacità del Fondo di valutare i propri titoli diventa più gravosa e il giudizio del Gestore degli investimenti o di un suo delegato potrebbe avere un ruolo più importante nella valutazione degli Investimenti del Fondo come conseguenza dell’impossibilità di ottenere affidabili dati di
pricing. Alla luce di quanto esposto, benché tali valutazioni saranno effettuate secondo buona fede, sarà tuttavia più difficile per il Fondo assegnare un valore giornaliero a tali Investimenti.
Rischio di Liquidità
Un Fondo può essere penalizzato da una riduzione della liquidità dei mercati per i titoli nei quali investe, il che potrebbe pregiudicare la capacità del Fondo in questione di eseguire operazioni. In tali circostanze, alcuni titoli del Fondo in questione potrebbero diventare illiquidi, il che potrebbe significare che il Fondo in questione potrebbe incontrare difficoltà nel vendere tempestivamente i titoli a un prezzo equo.
I Fondi che investono in obbligazioni o in altri strumenti a reddito fisso potrebbero anche essere esposti a rischi in caso di improvvisi shock dei prezzi delle attività. In caso di volumi bassi di contrattazione sui mercati obbligazionari, qualsiasi negoziazione di acquisto o vendita su tali mercati potrebbe determinare significative variazioni/oscillazioni di mercato che potrebbero incidere sulla valutazione del portafoglio. In tali circostanze, il Fondo potrebbe non essere in grado di liquidare rapidamente le posizioni a causa di un numero insufficiente di acquirenti o venditori.
La ridotta liquidità degli investimenti di un Fondo potrebbe determinare una perdita del valore dell’investimento effettuato.
Rischio Fiscale
La Società e gli Azionisti di un Fondo potrebbero essere soggetti a imposte; si raccomanda di rivolgersi ai propri consulenti professionali per ottenere informazioni riguardo alle implicazioni connesse alla sottoscrizione, all’acquisto, alla detenzione o alla vendita di Azioni a norma delle leggi del paese in cui possono essere soggetti a imposta. Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 10 “Trattamento fiscale”.
6.1.2. Rischi relativi all’investimento in Fondi Negoziati in Borsa che replicano indici
Replica di Indici
Salvo quanto altrimenti stabilito, un Fondo non è tenuto a seguire o a replicare la performance del proprio Indice in qualsiasi momento con la massima precisione. Ciascun Fondo è tuttavia tenuto a presentare risultati di investimento che, al lordo delle spese, siano generalmente in linea con il prezzo e la performance del proprio Indice. La performance di un Fondo può essere penalizzata da una flessione generale dei titoli o del segmento di mercato relativo all’Indice. Ciascun Fondo investe nei titoli inclusi nell’Indice o rappresentativi dell’Indice indipendentemente dal rispettivo rating.
Per un Fondo, seguire un Indice può risultare penalizzante a causa dei seguenti fattori:
(a) il Fondo deve sostenere diverse spese, mentre l’Indice non riflette alcuna spesa;
(b) il Fondo deve osservare vincoli normativi, quali le Restrizioni all’Investimento e all’Assunzione di Prestiti (come indicato nell’Allegato III), che non influiscono sul calcolo del proprio Indice;
(c) la presenza di patrimonio non investito nel Fondo (ivi comprese le disponibilità liquide e i risconti attivi);
(d) le differenti tempistiche con cui Indice e Fondo riflettono la distribuzione di dividendi;
(e) la temporanea indisponibilità di taluni titoli dell’indice; e
(f) nella misura in cui un Fondo non possa essere investito nello stesso identico modo rispetto alla composizione e/o alla ponderazione dei Titoli dell’Indice del proprio Indice di riferimento, e i titoli che un Fondo sottopesa o sovrappesa rispetto al proprio Indice di riferimento evidenziano nel complesso un andamento diverso da quello dell’Indice
Anche se il Gestore degli investimenti monitorerà regolarmente il livello di corrispondenza fra la performance di un Fondo e la performance del rispettivo Indice (cioè la “tracking accuracy”), non vi è alcuna garanzia che un Fondo riesca a raggiungere un determinato livello di tracking accuracy. Le Relazioni Annuali e Semestrali della Società indicheranno il livello di tracking accuracy di ciascun Fondo nei periodi considerati.
Sebbene l’obiettivo di taluni Fondi sia seguire o replicare la performance di un Indice, non vi è alcuna garanzia che ciò avvenga.
Nell’intento di replicare un Indice, il Gestore degli investimenti non ridurrà né aumenterà, di norma, le partecipazioni o l’esposizione di un Fondo ad alcun Titolo dell’Indice qualora ciò comporti una riduzione della tracking accuracy. Pertanto, se un Titolo dell’Indice perde valore, il Fondo continuerà di norma a detenere tale titolo (o qualunque altro titolo che consenta un’esposizione all’andamento delle quotazioni del Titolo dell’Indice o che presenti un andamento delle quotazioni equivalente a quello del Titolo dell’Indice) sino a che non sarà ridotta la ponderazione di tale Titolo dell’Indice all’interno dell’Indice, o sino a che il Titolo dell’Indice non sarà eliminato dall’Indice ad opera del Fornitore dell’Indice. Il Gestore degli investimenti non adeguerà la composizione del portafoglio se non nella misura necessaria ad avvicinarlo alla performance dell’Indice. Un Fondo non cerca di “battere” il mercato che segue e non mira ad assumere una posizione difensiva temporanea quando il mercato è in ribasso o è giudicato come sopravvalutato. Analogamente, un calo dell’Indice porterà a un conseguente calo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.
La composizione dell’Indice può variare in quanto il Fornitore dell’Indice può escludere titoli dall’elenco dei Titoli dell’Indice e può includerne di nuovi sulla base dei criteri di inserimento nell’Indice, oppure alcuni titoli possono essere eliminati dalla quotazione.
Quando ciò accade, le ponderazioni o la composizione dei titoli
vengono modificate secondo quanto ritenuto appropriato dal Gestore degli investimenti al fine di raggiungere l’obiettivo di investimento. Quindi, un investimento in Azioni solitamente riflette l’Indice in base alle modifiche ai Titoli dell’Indice e non necessariamente il modo in cui è strutturato al momento dell’investimento nelle Azioni.
Inattività del Depositario comune e/o di un Depositario centrale internazionale
Un investitore che effettui un regolamento o una compensazione tramite un ICSD non sarà un Azionista registrato della Società, deterrà un interesse beneficiario indiretto in tali Azioni e nei diritti di tali investitori, qualora detto soggetto sia un Partecipante all’ICSD, sarà regolamentato dai termini e dalle condizioni applicabili all’accordo stipulato tra tale Partecipante e il proprio ICSD e qualora il detentore degli interessi effettivi indiretti nelle Azioni non sia un Partecipante, sarà disciplinato dal proprio accordo con il suo rispettivo intestatario, broker o Depositario centrale (a seconda del caso), che potrebbe essere un Partecipante o avere un accordo con un Partecipante. La Società invierà eventuali comunicazioni e la documentazione associata al detentore registrato delle Azioni, ossia il Delegato del Depositario comune, laddove tale comunicazione è inviata dalla Società nel normale svolgimento delle attività in sede di convocazione di assemblee generali. Il Delegato del Depositario comune ha l’obbligo contrattuale di trasmettere tali eventuali comunicazioni ricevute dal Delegato del Depositario comune al Depositario comune il quale, a sua volta, ha l’obbligo contrattuale di trasmetterle all’ICSD applicabile, ai sensi delle condizioni del suo mandato conferito dall’ICSD pertinente. A sua volta, l’ICSD applicabile trasmetterà gli avvisi ricevuti dal Depositario comune ai suoi Partecipanti, secondo le proprie regole e procedure. Il Depositario comune è contrattualmente vincolato a collazionare tutti i voti ricevuti dagli ICSD applicabili (che riflettono i voti inviati dai Partecipanti all’ICSD applicabile) e il Delegato del Depositario comune è obbligato a votare secondo tali istruzioni. La Società non ha alcun potere di assicurare che l’ICSD applicabile o il Depositario comune inoltrino le comunicazioni dei voti in conformità alle loro istruzioni. La Società non può accettare istruzioni di voto da alcun soggetto all’infuori del Delegato del Depositario comune.
Pagamenti
Con l’autorizzazione e su istruzioni del Delegato del Depositario comune, la Società o un suo agente autorizzato (ad esempio l’Agente per i pagamenti) corrisponde eventuali dividendi dichiarati e i proventi di liquidazione e di rimborso forzoso all’ICSD applicabile. Gli investitori, qualora siano Partecipanti, devono fare riferimento esclusivamente all’ICSD applicabile per la propria quota dei singoli pagamenti di dividendi o dei proventi di liquidazione o di rimborso forzoso versati dalla Società oppure, ove essi non siano Partecipanti, devono fare riferimento al loro rispettivo intestatario, broker o Depositario centrale (a seconda del caso, il quale può essere un Partecipante o avere un accordo con un Partecipante dell’ICSD applicabile) per l'eventuale quota dei singoli pagamenti di dividendi o dei proventi di liquidazione o
rimborso forzoso versati dalla Società e che si riferiscano al loro investimento.
Gli investitori non avanzeranno alcuna rivendicazione diretta nei confronti della Società relativamente a pagamenti di dividendi e proventi di liquidazione e rimborso forzoso dovuti sulle Azioni rappresentate dal Certificato azionario globale e gli obblighi della Società saranno estinti tramite il pagamento all’ICSD applicabile con l’autorizzazione del Delegato del Depositario comune.
Mercato Secondario
I seguenti fattori possono dare luogo a fluttuazioni del prezzo delle Azioni sul Mercato Secondario: (a) variazioni del Valore Patrimoniale Netto per Azione, (b) variazioni del tasso di cambio fra la valuta (le valute) di denominazione dei titoli detenuti dal Fondo considerato e la valuta in cui sono negoziate le Azioni e (c) dinamica domanda/offerta sulla borsa valori in cui sono negoziate le Azioni. La Società non può prevedere se le Azioni saranno negoziate a un prezzo inferiore, uguale o superiore al rispettivo Valore Patrimoniale Netto per Azione (se convertite nella valuta in cui sono negoziate le Azioni). Le differenze di prezzo possono dipendere in larga misura dal fatto che le dinamiche della domanda e dell’offerta nel Mercato Secondario delle Azioni di un Fondo sono strettamente correlate, ma non identiche, alle stesse dinamiche che influenzano i prezzi dei Titoli dell’Indice di riferimento di quel Fondo negoziati singolarmente o in pool in qualsiasi momento.
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione e il prezzo delle Azioni sul Mercato Secondario dovrebbero evidenziare un andamento analogo grazie all’impiego di tecniche di arbitraggio. Un Partecipante Autorizzato o un altro investitore professionista, nel calcolare il prezzo a cui sarebbe disposto a vendere le Azioni di un Fondo sul Mercato Secondario (il prezzo di offerta) o ad acquistare tali Azioni (il prezzo di domanda), dovrà tener conto del prezzo nozionale al quale potrebbe acquistare (in caso di vendita di Azioni) o vendere (in caso di acquisto di Azioni) la quantità necessaria di Titoli dell’Indice di riferimento per uno o più Pacchetti Minimi di Azioni, compresi Oneri e Spese (se applicabili). Qualora il prezzo nozionale di acquisto dei Titoli dell’Indice corrispondente a una sottoscrizione di un Pacchetto Minimo di Azioni sia inferiore, o il prezzo nozionale di vendita dei Titoli dell’Indice corrispondente a un rimborso di un Pacchetto Minimo di Azioni sia superiore al prezzo delle Azioni di un Pacchetto Minimo di Azioni sul Mercato Secondario, a seconda del caso, un Partecipante Autorizzato può scegliere di applicare al Fondo una strategia di arbitraggio sottoscrivendo o richiedendo il rimborso di Pacchetti Minimi di Azioni. Gli Amministratori ritengono che tale arbitraggio contribuirà ad assicurare che, di norma, lo scarto fra i prezzi di offerta e di domanda per azione e il Valore Patrimoniale Netto per Azione (dopo la conversione valutaria) sia ridotto al minimo.
Quotazione di Xxxxxx
Sebbene le Azioni debbano essere quotate presso una o più borse valori, non vi può essere la certezza che le Azioni siano liquide in
una qualsiasi borsa valori o che il prezzo di mercato al quale le Azioni sono negoziate su una borsa valori sia uguale o prossimo al Valore Patrimoniale Netto per Azione. Non vi è alcuna garanzia che, una volta quotate presso una borsa valori, le Azioni rimarranno quotate o che le condizioni di quotazione resteranno invariate.
6.1.3. Rischi Relativi a Indici
Non vi è alcuna garanzia che il calcolo e la pubblicazione di un Indice verranno effettuati sempre alle condizioni descritte nel presente Prospetto o che un Indice non sarà modificato in modo significativo. La performance passata di un Indice non è necessariamente indicativa dei risultati futuri.
Il Fornitore dell’Indice non ha alcun obbligo di prendere in considerazione le necessità della Società, della Società di Gestione, del Gestore degli investimenti o degli Azionisti ai fini della determinazione, della composizione o del calcolo di qualsiasi Indice e di conseguenza non vi è alcuna garanzia che le sue azioni non pregiudichino gli interessi dei Fondi, della Società, della Società di Gestione, del Gestore degli investimenti o degli Azionisti. I Titoli dell’Indice che compongono l’Indice sono determinati e composti dal Fornitore dell’Indice senza considerare la performance del Fondo. I Fondi non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi dal Fornitore dell’Indice.
Il Fornitore dell’Indice non offre alcuna informazione o garanzia, espressa o implicita, agli investitori dei Fondi o ad altri soggetti in merito all’opportunità di investire in titoli in generale o in un Fondo specifico.
La performance di ciascun Fondo può risentire negativamente di una flessione generale dei titoli o del segmento di mercato relativo all’Indice. Ciascun Fondo investe nei titoli inclusi nell’Indice o rappresentativi dell’Indice indipendentemente dal rispettivo rating.
Nel rispetto delle proprie strategie di investimento, un Fondo comprerà e venderà titoli indipendentemente dagli effetti sul turnover del portafoglio. Un maggior turnover del portafoglio potrà comportare per il Fondo costi di transazione maggiori.
Se un Indice è orientato verso un settore economico, un paese o una regione in particolare, il Fondo che lo replica (fatti salvi i requisiti di diversificazione previsti dalle Restrizioni all’Investimento e all’Assunzione di Prestiti di cui all’Allegato III) privilegerà i titoli di emittenti di quel settore economico, di quel paese o di quella regione, e sarà quindi soggetto ai rischi connessi a eventi avversi di natura politica, industriale, sociale, normativa, tecnologica ed economica che potrebbero avere conseguenze negative su tale settore, paese o regione.
Inoltre, l’accuratezza e la completezza del calcolo dell’Indice potrà risentire, a titolo di esempio, della disponibilità e dell’accuratezza dei prezzi dei Titoli dell’Indice, dei fattori di mercato e di eventuali errori di compilazione. Per maggiori dettagli, si rimanda all’Allegato V.
Il Gestore degli investimenti ha ottenuto una licenza dal Fornitore dell’Indice per utilizzare l’Indice per la creazione di un Fondo basato sull’Indice pertinente e per utilizzare alcuni marchi e qualsiasi copyright sull’Indice stesso. Un Fondo potrebbe non essere in grado di raggiungere il proprio obiettivo e in tal caso può essere chiuso qualora il contratto di licenza tra il Gestore degli investimenti e il Fornitore dell’Indice sia risolto. Per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo 5.4 “Indici”.
6.1.4. Rischi di investimento applicabili a tutti i Fondi Rischio di cambio
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione è soggetto a fluttuazioni a seconda delle variazioni del valore di mercato dei titoli detenuti da un Fondo e delle variazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione dei titoli detenuti da un Fondo e la Valuta di Base del Fondo stesso. Si rammenta agli Investitori che, sebbene il Valore Patrimoniale Netto per Azione possa essere convertito e riportato in una valuta diversa dalla Valuta di Base, non vi è garanzia che tale importo convertito possa essere effettivamente raggiunto. A seconda della valuta di riferimento dell’investitore, le fluttuazioni valutarie possono avere ripercussioni negative sul valore di un investimento in un Fondo.
Investimento in titoli non quotati
Sebbene tenda generalmente a investire in titoli quotati, ai sensi delle Normative un Fondo ha diritto a investire sino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in titoli non negoziati in un Mercato Regolamentato. In tale situazione, un Fondo può quindi non essere in grado di vendere prontamente tali titoli.
Rischio paese dell’emittente
Le società quotate e altri emittenti sono generalmente soggetti a standard di contabilità, revisione contabile e rendicontazione finanziaria diversi da paese a paese. Il volume delle contrattazioni, la volatilità delle quotazioni e la liquidità dei titoli possono variare nei mercati dei diversi paesi. Inoltre, il livello di supervisione statale e le normative delle borse valori, dei dealer di titoli e delle società quotate e non quotate differiscono da un paese all’altro. Le leggi di alcuni paesi possono limitare la capacità del Gestore degli investimenti di investire in titoli di taluni emittenti situati in siffatti paesi.
Rischio di regolamento
Mercati differenti adottano inoltre procedure di compensazione e regolamento diverse. Eventuali ritardi nel regolamento delle operazioni possono comportare periodi transitori in cui una porzione del patrimonio di un Fondo non è investita e i rendimenti su tale porzione di patrimonio sono contenuti o ridotti a zero.
L’impossibilità del Gestore degli investimenti di acquisire un titolo a causa di problemi nel regolamento delle operazioni potrebbe far perdere al Fondo opportunità di investimento. L’impossibilità di consegnare titoli del portafoglio a causa di problemi nel regolamento delle operazioni potrebbe comportare perdite per il Fondo in questione legate a successive fluttuazioni nel mercato dei titoli in portafoglio o, laddove il Fondo abbia concluso un
contratto per la vendita dei titoli, eventuali responsabilità della Società nei confronti dell’acquirente.
Rischio di credito
Un Fondo sarà esposto al rischio di credito rispetto alle controparti delle operazioni di negoziazione e potrà essere soggetto anche al rischio di insolvenza. Il rischio di credito consiste nel rischio di perdita relativo ad un investimento dovuto al peggioramento dello standing finanziario dell’emittente. Tale peggioramento potrà comportare un declassamento del rating creditizio dei titoli dell’emittente e comportare l’incapacità dell’emittente di onorare le proprie obbligazioni contrattuali, tra cui il pagamento puntuale degli interessi e del capitale. Il rating assegnato stabilisce il livello qualitativo del credito. Benché un declassamento o un innalzamento del rating creditizio di un Investimento non influisca necessariamente sul prezzo del medesimo, una diminuzione qualitativa del credito può rendere tale Investimento meno attraente per gli investitori, provocandone la diminuzione del prezzo e l’aumento del rendimento. Un peggioramento qualitativo del credito può determinare il fallimento dell’emittente e la perdita dell’investimento. In caso di fallimento o altra inadempienza, il Fondo interessato potrebbe subire sia ritardi nella liquidazione dei titoli sottostanti sia perdite, ivi compresa un’eventuale flessione nel valore dei titoli sottostanti durante il periodo in cui il Fondo interessato cerca di far valere i propri diritti in merito. Le conseguenze saranno una riduzione dei livelli di capitale e di reddito del Fondo e una mancanza di accesso al reddito durante tale periodo, oltre alle spese sostenute per far valere i diritti del Fondo.
Rischio di controparte
I Fondi possono perfezionare operazioni in SFD o depositare liquidità in conti di deposito bancari, esponendosi in tal modo al credito delle loro controparti e al rischio di inadempienza di queste alle condizioni contrattuali. In caso di fallimento o altra insolvenza di una controparte, i Fondi potrebbero subire ritardi nella liquidazione delle posizioni e perdite significative, ivi comprese eventuali flessioni nel valore degli investimenti durante il periodo in cui il Fondo interessato cerca di far valere i propri diritti, incapacità di realizzare guadagni sui propri investimenti durante tale periodo e commissioni e spese sostenute nel far valere tali diritti.
L’assunzione di garanzia può ridurre il rischio di controparte, ma non lo elimina del tutto. Vi è il rischio che il valore della garanzia detenuta da un Fondo possa non essere sufficiente a coprire la sua esposizione a una controparte insolvente, ad esempio a causa dell’insolvenza dell’emittente stesso della garanzia (oppure, nel caso di garanzia liquida, della banca presso cui è collocata tale liquidità), mancanza di liquidità della garanzia in oggetto, ossia la garanzia non può essere venduta tempestivamente al momento dell’insolvenza del suo fornitore, o volatilità del prezzo dovuta a eventi di mercato. Nel caso in cui un Fondo cerchi di realizzare la garanzia a seguito di insolvenza di una controparte, la liquidità potrebbe mancare del tutto o essere limitata oppure potrebbero esservi altre restrizioni relativamente alla garanzia in
oggetto, eventuali proventi di realizzo potrebbero non essere sufficienti a compensare l’esposizione del Fondo alla controparte e il Fondo potrebbe non recuperare eventuali perdite.
Anche la gestione della garanzia è soggetta a diversi rischi operativi, che possono determinare l’impossibilità di chiedere una garanzia a copertura dell’esposizione di un Fondo o di pretendere la restituzione della garanzia da una controparte alla scadenza. Vi è il rischio che gli accordi giuridici perfezionati dalla Società per conto di un Fondo non siano ritenuti opponibili nei tribunali della giurisdizione interessata; ciò significa che in caso di fallimento di una controparte il Fondo potrebbe non essere in grado di far valere i propri diritti relativamente alla garanzia ricevuta.
Nel caso in cui un’autorità per la composizione di controversie eserciti i propri poteri sulla base di qualsiasi regime di composizione pertinente in relazione a una controparte, eventuali diritti che un Fondo potrebbe avere di porre in essere azioni nei confronti della controparte, come risolvere il contratto in oggetto, potrebbero essere soggette a sospensione da parte di detta autorità e/o il credito del Fondo per la consegna di strumenti finanziari equivalenti potrebbe essere ridotto (totalmente o parzialmente) o convertito in azioni e/o un trasferimento di attività o passività potrebbe determinare il trasferimento del credito del Fondo a entità differenti.
Il reinvestimento della garanzia liquida comporta determinati rischi, come ad esempio il rischio di controparte (ad es. l’insolvenza del mutuatario), il rischio di mercato (ad es. Il calo di valore della garanzia ricevuta o della garanzia liquida reinvestita), il rischio di sospensione del mercato (ad es. la sospensione della negoziazione o del regolamento di titoli) e il rischio di deposito (ad es. l’insolvenza o il fallimento del depositario). Il rischio connesso al reinvestimento della garanzia liquida viene attenuato investendo la stessa in fondi del mercato monetario altamente liquidi e diversificati o in operazioni di “pronti contro termine”.
Rischio di Blocco delle Azioni
I Fondi possono investire in società domiciliate in paesi che praticano la prassi del blocco delle azioni, in base alla quale gli investitori che votano alle assemblee generali di tali società devono cedere, per un determinato periodo di tempo, il diritto di disporre delle proprie azioni. Gli investimenti nelle suddette società possono avere l’effetto di limitare la capacità del Fondo di liquidare o acquisire attività nel corso del suddetto periodo di blocco, a svantaggio degli investitori.
Investimento in Strumenti Finanziari Derivati (SFD)
Vi sono determinati rischi d’investimento legati all’uso di SFD. Gli SFD possono essere utilizzati per proteggere un investimento o come alternativa meno costosa e più liquida a un investimento. Tuttavia, qualora le previsioni del Gestore degli investimenti nell’adozione di tali tecniche e strumenti fossero inesatte o inefficaci, un Fondo potrebbe subire una perdita rilevante e conseguenti ripercussioni negative sul Valore Patrimoniale Netto delle Azioni.
Un Fondo può ricorrere all’uso di SFD ai fini di una gestione efficiente del portafoglio (efficient portfolio management, “EPM”) allo scopo di ridurre il rischio e i costi e/o generare capitale o reddito aggiuntivo in un Fondo. Non si prevede che l’utilizzo di SFD per finalità di EPM incrementi la volatilità di un Fondo o ne modifichi in misura sostanziale il profilo di rischio complessivo.
Tuttavia tali strategie EPM potrebbero non essere efficaci e un Fondo potrebbe pertanto subire perdite. La capacità di un Fondo di utilizzare tali strategie EPM potrebbe essere limitata da condizioni di mercato, vincoli normativi e considerazioni fiscali. Gli investimenti in SFD sono soggetti alle normali fluttuazioni del mercato, nonché ad altri rischi intrinseci agli investimenti in titoli. Inoltre, l’utilizzo di SFD potrebbe comportare rischi speciali, tra cui il rischio di credito relativamente alle controparti con cui un Fondo effettua negoziazioni, il rischio di mancato regolamento, il rischio di liquidità, la dipendenza dalla capacità del Gestore degli investimenti di prevedere con esattezza i movimenti del prezzo dei titoli sottostanti e l’imperfetta correlazione tra il valore dell’SFD e quello del sottostante che il Fondo mira a replicare.
Un Fondo potrebbe inoltre ricorrere all’uso di SFD, se così stabilito per tale Fondo nell’Allegato IV, per finalità di investimento diretto, ossia nell’ambito delle principali politiche e strategie d’investimento. Ove applicabile, i rischi insiti nell’uso di SFD per finalità di investimento diretto saranno specificati nell’Allegato IV.
Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (“EMIR”)
Un Fondo può perfezionare contratti OTC. Il Regolamento EMIR stabilisce alcuni obblighi relativi ai contratti OTC, tra cui obblighi di segnalazione, obblighi di compensazione obbligatoria per alcune classi di contratti OTC e un obbligo di marginazione di contratti OTC non soggetti a compensazione. Tra gli effetti del Regolamento EMIR per un Fondo figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
(a) obbligo di compensazione: alcune operazioni OTC standardizzate saranno soggette a un obbligo di compensazione tramite una controparte centrale (una “CCP”). La compensazione di derivati tramite una CCP può determinare costi aggiuntivi e può avvenire a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle applicabili in assenza di un obbligo di compensare a livello centrale gli stessi derivati;
(b) tecniche di attenuazione del rischio: per le sue operazioni OTC non soggette a compensazione a livello centralizzato, la Società dovrà attuare sistemi di attenuazione del rischio, tra cui la collateralizzazione di tutte le operazioni OTC. Tali obblighi di attenuazione del rischio possono aumentare i costi a carico di un Fondo per il perseguimento della propria strategia di copertura; e
(c) obblighi di segnalazione: ogni operazione OTC perfezionata da un Fondo deve essere trasmessa a un repertorio di dati oppure all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Tale obbligo di segnalazione potrebbe aumentare i costi a carico del Fondo per l’utilizzo di operazioni OTC.
Il Regolamento EMIR è stato modificato nell’ambito del programma REFIT della Commissione Europea e il relativo regolamento di modifica, ossia il Regolamento 834/2019 (“EMIR REFIT”), è entrato in vigore il 28 maggio 2019 e applicato a decorrere dal 17 giugno 2019. XXXX REFIT ha introdotto alcuni obblighi fondamentali relativi alla compensazione, alla segnalazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (marginazione). Sebbene EMIR REFIT consenta alcune esenzioni dall’obbligo di compensazione e preveda soglie al di sotto delle quali non sussiste alcun obbligo di segnalazione, non può essere in alcun modo garantito se gli investimenti descritti nel presente Prospetto ed effettuati da un Fondo saranno o meno colpiti da EMIR REFIT o da eventuali modifiche o aggiornamenti di tale regolamento.
Categorie con Copertura Valutaria
Per le Categorie di Azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Base, si informano gli investitori che non è in alcun modo garantito che l'esposizione alla valuta di denominazione delle Azioni possa essere interamente coperta nei confronti della Valuta di Base del Fondo in oggetto (per maggiori informazioni sulle Categorie di Azioni coperte, si rimanda al capitolo 5.2.7 (Politica di Copertura Valutaria). Si avvertono inoltre gli investitori che l'efficace implementazione della strategia può sostanzialmente ridurre il beneficio per gli Azionisti nella Categoria di Azioni interessata a causa della diminuzione del valore della valuta della Categoria di Azioni nei confronti della Valuta di Base del Fondo pertinente.
Rischio dei Conti di Sottoscrizione e Rimborso in Contanti a livello Multicomparto (“Conti di Liquidità Multicomparto”)
La Società gestirà conti di sottoscrizione e rimborso a livello multicomparto, a nome della Società stessa (i “Conti di Liquidità Multicomparto”). I conti delle sottoscrizioni e dei rimborsi non saranno istituiti a livello di Fondo. Tutti gli importi di sottoscrizioni e rimborsi, di dividendi o distribuzioni in contanti dovuti ai/dai Fondi saranno convogliati e gestiti tramite i Conti di Liquidità Multicomparto.
Gli importi di sottoscrizione ricevuti in riferimento a un Fondo in previsione dell’emissione di Azioni saranno custoditi nei Conti di Liquidità Multicomparto a nome della Società e assimilati a un’attività generica della stessa. Gli investitori saranno creditori chirografari in ordine agli eventuali importi di sottoscrizione in contanti e tenuti dalla Società nei Conti di Liquidità Multicomparto fino al momento dell’emissione delle Azioni sottoscritte e non beneficeranno di alcun apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto del Fondo per il quale è stata presentata la richiesta di
sottoscrizione né di alcun altro diritto degli azionisti (incluso il diritto a dividendi) fino all’effettiva emissione delle Azioni in questione. In caso d’insolvenza del Fondo pertinente o della Società, non vi è alcuna garanzia che gli stessi possano avere fondi sufficienti a rimborsare interamente i creditori chirografari.
Il pagamento di dividendi e proventi di rimborso da parte di un Fondo è subordinato alla ricezione, da parte della Società o di suoi delegati/agenti, dei documenti di sottoscrizione originali, nonché al rispetto di tutte le procedure in materia di antiriciclaggio. Il pagamento di dividendi o proventi di rimborso a un Azionista avente diritto a tali importi può pertanto essere bloccato in attesa che la Società o i suoi delegati/agenti abbiano appurato la conformità ai suddetti requisiti. In attesa del pagamento all’investitore pertinente, gli importi di rimborsi e distribuzioni, inclusi gli importi di distribuzioni o rimborso bloccati, potranno essere tenuti nei Conti di Liquidità Multicomparto, o nel(i) conto(i) rimborsi in sospeso eventualmente appropriato(i), a nome della Società. Fintantoché tali importi sono tenuti nei Conti di Liquidità Multicomparto o in un conto rimborsi in sospeso, l’investitore avente diritto a tali pagamenti da parte di un Fondo sarà creditore chirografaro della Società in ordine ai summenzionati importi e, per quanto attiene a, e nella misura del suo interesse in siffatti importi, non beneficerà di alcun apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto del relativo Fondo né di alcun altro diritto degli azionisti (incluso il diritto a ulteriori dividendi). L’investitore che ha presentato richiesta di rimborso cesserà di essere tale, in riferimento alle Azioni rimborsate, con effetto dalla relativa data di rimborso. In caso d’insolvenza del Fondo pertinente o della Società, non vi è alcuna garanzia che gli stessi possano avere fondi sufficienti a rimborsare interamente i creditori chirografari. Un investitore che ha presentato richiesta di rimborso e qualsiasi Azionista avente diritto a distribuzioni dovrebbero pertanto accertarsi che eventuali informazioni e/o documenti in sospeso, necessari al fine di ricevere tali pagamenti sul proprio conto, siano tempestivamente forniti alla Società o ai suoi delegati/agenti. Il mancato rispetto di tale requisito è a rischio dell’investitore in questione.
In caso d’insolvenza di un Fondo, il recupero di eventuali importi
Il Regolamento sugli Indici di Riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE il 29 giugno 2016, è entrato in vigore il 30 giugno 2016 ed è direttamente applicabile nell’intera UE. La maggior parte delle sue disposizioni sono state applicate a partire dal 1° gennaio 2018. Il Regolamento sugli Indici di Riferimento si applica principalmente agli amministratori nonché, sotto alcuni aspetti, ai contributori e a determinati utenti di indici di riferimento, che in alcune circostanze possono comprendere fondi d’investimento come la Società e i suoi Fondi.
Il Regolamento sugli Indici di Riferimento prevede, tra le altre cose: (i) l’obbligo di autorizzazione per gli amministratori degli indici di riferimento (oppure, se non aventi sede nell’UE, di assoggettamento a un regime normativo equivalente) e apporta inoltre modifiche significative alla modalità di governance degli indici di riferimento che ricadono nell’ambito di applicazione di tale regolamento (tra cui riforme dei regimi di governance e dei sistemi di controllo, obblighi relativi ai dati, alcuni requisiti in materia di trasparenza e registrazione e codici di condotta dettagliati per i contributori); e (ii) impedisce alcuni utilizzi degli indici di riferimento forniti da amministratori non autorizzati da parte di entità sottoposte a vigilanza nell’UE.
Tra i potenziali effetti del Regolamento sugli Indici di Riferimento figurano i seguenti: un Indice che sia un Indice di riferimento non potrebbe essere utilizzato da un Fondo in alcun modo qualora l’amministratore di tale indice non ottenga l’autorizzazione oppure, nel caso in cui l’amministratore abbia sede in una giurisdizione non UE, non sia altrimenti riconosciuto come equivalente; inoltre, al fine di soddisfare le condizioni del Regolamento sugli Indici di Riferimento, la metodologia o altre condizioni dell’indice di riferimento potrebbero essere modificate e tali modifiche avrebbero (tra le altre cose) l'effetto di ridurre o aumentare il tasso o il livello pubblicato, o di influire sulla volatilità del tasso o del livello pubblicato, dell’indice di riferimento.
Qualora eventuali modifiche proposte cambino la modalità di calcolo degli Indici di riferimento oppure un Indice di riferimento sia interrotto o non ne sia altrimenti consentito l’utilizzo da parte della Società, ciò potrebbe incidere negativamente su un Fondo e sul suo Valore patrimoniale netto.
cui altri Fondi abbiano diritto, ma trasferiti al Fondo insolvente a
seguito dell’attivazione dei Conti di Liquidità Multicomparto, sarà soggetto ai principi della legge irlandese in materia di trust e alle condizioni delle procedure operative dei Conti di Liquidità Multicomparto. Potrebbero esservi ritardi nell’effettuazione e / o controversie in merito al recupero di tali importi e il Fondo insolvente potrebbe non avere fondi sufficienti a rimborsare gli importi dovuti ad altri Fondi.
I Conti di Liquidità Multicomparto saranno gestiti dall’Agente per i Trasferimenti in conformità con le disposizioni dell’Atto Costitutivo e Statuto.
Regolamento europeo sugli Indici di Riferimento
6.2. Fattori di Rischio Specifici dei Fondi
Rischi Inerenti ai Titoli dei Mercati Emergenti
Gli investimenti nei titoli di emittenti dei mercati emergenti comportano taluni rischi e meritano riflessioni particolari non tipicamente associate agli investimenti nei titoli di emittenti di altre economie più consolidate o paesi industrializzati.
Tra tali rischi figurano:
(a) il rischio di nazionalizzazione o di espropriazione di beni o di tassazione confiscatoria;
(b) instabilità e incertezza di carattere sociale, economico e politico, compresa la guerra;
(c) fluttuazioni dei prezzi e ridotta liquidità e capitalizzazione del mercato dei titoli;
(d) fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute;
(e) tassi di inflazione elevati;
(f) controlli sull’investimento estero e limitazioni al rimpatrio del capitale investito e alla capacità di convertire la valuta locale in dollari USA;
(g) differenze delle norme di rendicontazione contabile e finanziaria suscettibili di comportare l’indisponibilità di informazioni sostanziali in relazione agli emittenti;
(h) una regolamentazione meno estensiva dei mercati finanziari;
(i) periodi più lunghi di regolamento delle operazioni in titoli;
(j) una legislazione societaria meno evoluta in relazione agli obblighi fiduciari dei funzionari e degli amministratori e alla tutela degli investitori; e
(k) laddove Fondo investa in mercati dotati di sistemi di deposito e/o regolamento non ancora del tutto sviluppati, le sue attività negoziate in tali mercati e affidate a sub-depositari, nei casi in cui ciò risulta necessario, possono essere esposte al rischio di situazioni di cui il Depositario non può essere ritenuto responsabile.
Xxxxxxx generale legato al mercato cinese
Investire in Cina comporta valutazioni e rischi specifici, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro regolamentare e giuridico meno sviluppato, instabilità economica, sociale e politica dei mercati azionari della RPC.
Il tasso di cambio del RMB, ossia la valuta in cui sono negoziate le Azioni A cinesi, può essere influenzato, tra l'altro, da eventuali misure di controllo del cambio imposte dal governo della RPC che possono influire negativamente sul valore di mercato dei Fondi.
Rischio legato agli investimenti tramite Stock Connect Limiti sotto forma di quote: Stock Connect è soggetto a limiti giornalieri sotto forma di quote, non riservate per il Fondo e
utilizzabili soltanto in modalità “primo arrivato, primo servito”.
Una volta che la quota giornaliera sul Northbound viene raggiunta o superata, i nuovi ordini di acquisto vengono rifiutati (anche se è consentito agli investitori di vendere i loro titoli transfrontalieri indipendentemente dalle quote). Pertanto, le quote possono limitare la capacità dei Fondi d’investire tempestivamente in titoli SSE e SZSE attraverso Stock Connect, influendo quindi sulla capacità dei Fondi di replicare precisamente l’andamento dell’Indice di riferimento.
Proprietà legale/beneficiario effettivo: Gli investimenti dei Fondi in Azioni A cinesi quotate sui mercati SSE e SZSE sono detenuti a nome di HKSCC, depositario centrali di Hong Kong e titolare designato. Le regole di Stock Connect ad opera della China Securities Regulatory Commission (“CSRC”) sanciscono espressamente che gli investitori restano i beneficiari dei diritti e dei frutti connessi alle Azioni A cinesi acquistate tramite Stock Connect conformemente alla normativa vigente. Tuttavia, i tribunali della RPC potrebbero sancire che il titolare designato o depositario, in qualità di possessore registrato delle Azioni A cinesi, ne sia il pieno proprietario, pur se il concetto di beneficiario effettivo è riconosciuto dalla legislazione cinese, ma le suddette azioni potrebbero essere considerate parte del patrimonio di tale entità disponibile per la distribuzione ai creditori e/o il beneficiario effettivo potrebbe vedersi non riconosciuto alcun diritto sulle stesse. Di conseguenza, la Società e il Depositario non possono garantire che la proprietà o la titolarità di tali titoli da parte di un Fondo sia garantita in ogni circostanza.
In base alla regolamentazione del Sistema centrale di compensazione e regolamento gestito da HKSCC per la compensazione dei titoli quotati o negoziati su SEHK ("CCASS"), HKSCC, in qualità di titolare designato, non ha alcun obbligo di intraprendere azioni legali o procedimenti giudiziari per far valere i diritti per conto del Fondo. Pertanto, anche se la proprietà del Fondo venisse alla fine riconosciuta, il Fondo potrebbe incontrare difficoltà o ritardi nel far valere i suoi diritti sulle Azioni A cinesi.
Nella misura in cui HKSCC è considerata facente funzioni di custodia per quanto riguarda i beni detenuti attraverso di essa, il Depositario e i Fondi non hanno alcun rapporto giuridico con HKSCC e nessun ricorso legale diretto contro HKSCC nel caso in cui un Fondo subisca perdite dovute alle azioni o alle inadempienze di HKSCC.
Rischio di compensazione e regolamento: HKSCC e la CSDC ("ChinaClear") hanno stabilito i collegamenti di compensazione e ciascuno di essi è considerato un partecipante dell’altro per facilitare la compensazione e la liquidazione delle transazioni transfrontaliere attraverso Stock Connect. Per le negoziazioni transfrontaliere avviate in un mercato, la camera di compensazione di tale mercato da un lato compensa e regola con i suoi partecipanti alla compensazione, e dall'altro si impegna ad adempiere agli obblighi di compensazione e regolamento dei suoi partecipanti alla compensazione con la camera di compensazione controparte.
ChinaClear gestisce una rete completa di funzioni di compensazione, regolamento e detenzione titoli. ChinaClear ha istituito un quadro normativo e misure per la gestione del rischio, i quali sono approvati e controllati dalla CSRC. Le probabilità di default di ChinaClear sono considerate molto basse.
Nell’improbabile eventualità di un default di ChinaClear, HKSCC cercherà in buona fede di recuperare i titoli e i fondi detenuti da ChinaClear attraverso i canali legali disponibili o attraverso la liquidazione di ChinaClear. In tal caso, il Fondo potrebbe subire
ritardi nel processo di recupero o non essere in grado di recuperare completamente le sue perdite da ChinaClear.
Il mancato o tardivo adempimento, da parte di HKSCC, dei propri obblighi potrebbe determinare il mancato regolamento o la perdita delle Azioni A cinesi e/o del denaro a esse relativo e il Fondo e i suoi investitori potrebbero di conseguenza subire una perdita.
Rischio di sospensione: SEHK, SSE e SZSE possono sospendere le negoziazioni se necessario per garantire un mercato ordinato ed equo e la gestione prudente dei rischi. La sospensione delle negoziazioni sul Northbound tramite Stock Connect impedirebbe al Fondo di accedere al mercato della RPC e quindi influirebbe sulla capacità del Fondo di replicare fedelmente l'Indice di riferimento.
Differenze nei giorni di negoziazione: Stock Connect funziona soltanto nei giorni in cui sono aperti alla negoziazione sia il mercato della Cina continentale che quello di Hong Kong e le banche di entrambi i mercati sono aperte nei giorni di regolamento corrispondenti. Pertanto, ci possono essere normali giorni di negoziazione per il mercato SSE o SZSE in cui il Fondo non può negoziare alcuna Azione A cinese tramite Stock Connect. Di conseguenza, il Fondo può essere soggetto al rischio di fluttuazioni del prezzo di un'azione durante il periodo in cui le negoziazioni non sono attive su Stock Connect.
Restrizioni sulle vendite imposte dal Monitoraggio front-end: La regolamentazione della RPC prevede che, per poter vendere delle azioni, gli investitori ne dispongano in numero sufficiente sul conto, pena il rifiuto dell’ordine in questione da parte di SSE o SZSE. XXXX effettuerà un controllo pre-negoziazione sugli ordini di vendita di azioni dei suoi partecipanti (cioè i broker di azioni) per evitare le vendite allo scoperto. La Società intende collaborare con il Depositario per utilizzare il modello di Conti speciali separati ("SPSA"), che permette ai Fondi di vendere le proprie Azioni A cinesi tramite Stock Connect senza dover trasferire preventivamente i Titoli SSE dal Depositario ai broker di esecuzione del Fondo. Per i titoli non detenuti con il modello SPSA, eventualmente perché il Fondo ne è impossibilitato, la loro disponibilità deve essere confermata dal broker prima dell’apertura del mercato il giorno della vendita ("giorno di negoziazione"). In caso contrario, non sarà possibile vendere tali azioni il giorno della negoziazione.
Rischio regolamentare: La regolamentazione relativa a Stock Connect in vigore è recente e non comprovata e sussiste dell’incertezza circa il modo in cui verrà applicata. L'utilizzo di Stock Connect come mezzo d’investimento comporta maggiori restrizioni rispetto a quelle di solito vigenti per le negoziazioni dirette in borsa, il che può comportare fluttuazioni maggiori o più frequenti del valore dell'investimento e gli investimenti potrebbero essere più difficili da liquidare. La regolamentazione vigente è soggetta a modifiche e non vi è alcuna garanzia che Stock Connect non venga abolito.
Rischio operativo: Stock Connect richiede l'uso di sistemi informatici che potrebbero essere soggetti a rischi operativi. Se i sistemi interessati non funzionano correttamente, la negoziazione nei mercati di Hong Kong, Shanghai e Shenzhen tramite Stock Connect potrebbe essere interrotta. La capacità del Fondo di accedere al mercato delle Azioni A cinesi potrebbe essere compromessa.
Ritiro di Azioni idonee: Qualora un’azione venisse ritirata dall’universo dei titoli idonei per la negoziazione tramite Stock Connect, potrà essere soltanto venduta, mentre non sarà possibile acquistarla. Ciò può influire sulla capacità del Fondo di replicare l'andamento dell'Indice di riferimento.
Assenza di protezione del Fondo di compensazione per gli investitori: Gli investimenti in titoli SSE e SZSE tramite Stock Connect sono effettuati tramite broker e sono soggetti al rischio d’inadempienza di tali broker rispetto ai loro obblighi. Gli investimenti effettuati dal Fondo nell'ambito di Stock Connect non sono coperti dal Fondo di compensazione per gli investitori di Hong Kong. Pertanto, i Fondi sono esposti al rischio d’inadempienza dei broker di cui si avvalgono per negoziare Azioni A cinesi tramite Stock Connect.
Restrizioni sulla partecipazione straniera in Azioni A cinesi: Ci sono restrizioni sul numero di Azioni A cinesi di una singola società quotata che un Fondo è autorizzato a detenere. Qualora tali limiti siano raggiunti, il Fondo non potrà più acquistare tali azioni fino a quando la partecipazione non scenda al di sotto della soglia. In caso di superamento della soglia, agli investitori stranieri sarà richiesto di vendere le loro azioni, il che potrebbe comportare l'obbligo per un Fondo di vendere le sua Azioni A cinesi in perdita per garantire la conformità alla legislazione della RPC.
Un investimento in Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF o Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF non deve costituire una porzione sostanziale di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
Rischio dei Titoli di Debito
L’investimento in titoli di debito sarà soggetto al rischio di tasso d’interesse, ossia al rischio del calo dei prezzi dei titoli al salire dei tassi d’interesse; al contrario, se i tassi d’interesse scendono aumentano generalmente i prezzi dei titoli di debito. La reattività dei titoli di debito alle variazioni dei tassi non è uniforme e dipende dalle caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il parametro comunemente usato dagli investitori per determinare tale reattività è la durata: quanto più lunga è la durata del titolo di debito, tanto maggiore è la sua reattività ai tassi d’interesse.
Analogamente, un portafoglio di titoli a durata più lunga presenta una maggior reattività ai prezzi. La durata dipende da una serie di fattori quali il tasso della cedola, il fatto che questo tasso sia fisso o variabile, la durata residua, caratteristiche call o put e vari elementi relativi al rimborso.
Se i tassi d’interesse scendono, è possibile che gli emittenti di titoli di debito rimborsabili anticipatamente e dotati di cedole a interesse elevato decidano di richiamare (ossia rimborsare) i titoli prima della data di scadenza. Qualora in un periodo di calo dei tassi d’interesse gli emittenti dovessero esercitare il loro diritto di rimborso anticipato, è probabile che i titoli rimborsati debbano essere sostituiti con altri titoli di debito a rendimento inferiore. In tal caso, il reddito netto da investimenti del Fondo è destinato a diminuire.
Rischio delle obbligazioni high yield
Le obbligazioni high yield sono considerate avere un carattere principalmente speculativo con riferimento alla capacità dell’emittente di effettuare pagamenti di capitale e interesse. L’investimento in suddetti titoli comporta un rischio significativo. Gli emittenti di titoli di debito high yield potrebbero essere soggetti a una forte leva e non disporre di metodi di finanziamento più tradizionali. Una recessione economica potrebbe influire negativamente sulle condizioni finanziarie di un emittente e sul valore di mercato dei titoli di debito high yield emessi da tale entità. La capacità di un emittente di onorare i propri obblighi di debito potrebbe essere influenzata negativamente da dinamiche specifiche dell’emittente o dalla incapacità dell’emittente di soddisfare specifiche previsioni di business previste o dalla mancata disponibilità di finanziamenti aggiuntivi. In caso di bancarotta di un emittente, il Fondo potrebbe subire perdite e incorrere in costi; gli emittenti delle obbligazioni high yield sono più esposti al rischio di bancarotta rispetto agli emittenti di qualità creditizia elevata.
Un investimento in Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF non deve costituire una porzione sostanziale di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
Rischio di Concentrazione Settoriale
Alcuni Fondi investono prevalentemente in titoli nell’ambito di una gamma specifica o limitata di settori e/o industrie.
Circostanze avverse per tali settori e/o industrie potrebbero infatti pregiudicare il valore dei titoli sottostanti di un Fondo che investe in detti titoli. Gli investitori devono essere pronti ad accettare un livello superiore di rischio rispetto a un fondo maggiormente diversificato a livello settoriale.
Rischio di Concentrazione Geografica
Un Fondo può investire in un singolo paese o in un numero limitato di paesi. Una strategia di investimento caratterizzata da concentrazione geografica può essere soggetta ad un maggior grado di volatilità e di rischio rispetto ad una strategia geograficamente diversificata. Gli investimenti del Fondo diventeranno più sensibili alle fluttuazioni di valore derivanti dalle condizioni economiche o commerciali del paese in cui investe.
Pertanto, un andamento sfavorevole del paese in questione
potrebbe ripercuotersi negativamente sul rendimento complessivo del Fondo.
Rischio di Concentrazione di Xxxxxx
Un Fondo può investire in un numero contenuto di titoli e può essere soggetto a un livello maggiore di volatilità e di rischio rispetto a un Fondo maggiormente diversificato.
Rischio Relativo alle Società di Dimensioni Minori
Un Fondo può investire principalmente in titoli di società di dimensioni minori, che possono essere meno liquidi e più volatili e tendono a comportare un rischio finanziario superiore rispetto ai titoli di società di dimensioni maggiori.
Rischio di Campionamento
L’adozione da parte di un Fondo di un approccio basato sul campionamento determinerà l’inserimento in portafoglio di un numero inferiore di titoli rispetto a quelli inclusi nell’Indice. Ciò potrebbe incidere sulla sua capacità di replicare l’Indice e dare luogo a fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a quelle che si verificherebbero se detenesse tutti i titoli compresi nell’Indice.
Rischio dei Contratti Future
Un Fondo può perfezionare contratti future allo scopo di replicare il proprio indice, agevolare la negoziazione o ridurre i costi di transazione. I rischi applicabili all’utilizzo di SFD specificati nel precedente capitolo 6.1.4 sono applicabili anche a tale Fondo.
Rischio Relativo al Prestito di Xxxxxx
Il Fondo ha adottato un programma di prestito di titoli attraverso il Gestore degli investimenti. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di credito delle controparti di qualsiasi contratto di prestito di titoli, i titoli prestati dal Fondo devono essere coperti da garanzie collaterali liquide e di alta qualità ricevute dal Fondo nell'ambito di un accordo di trasferimento titoli con un valore di mercato sempre almeno equivalente al valore di mercato dei titoli prestati dal Fondo, più un premio.
I titoli del Fondo possono essere prestati alle controparti per un periodo di tempo definito. I rischi legati al prestito di titoli comprendono il rischio che il soggetto che li ha presi a prestito non fornisca garanzie supplementari quando richiesto o non possa restituire i titoli quando dovuto. Un inadempimento della controparte associato ad una diminuzione del valore della garanzia sotto quello dei titoli prestati può comportare una riduzione del valore del Fondo. Qualora un prestito di titoli non sia pienamente coperto da garanzie (ad esempio a causa di problemi di tempistiche derivanti da ritardi di pagamento), il Fondo avrà un'esposizione al rischio di credito delle controparti dei contratti di prestito di titoli. Per mitigare questi rischi, il Fondo beneficia di un'indennità di default del mutuatario fornita dall'agente di prestito dei titoli. L'indennità consente la sostituzione completa dei titoli prestati se la garanzia ricevuta non copre il valore dei titoli prestati in caso di inadempienza del mutuatario. Si noti che la limitazione dell'importo massimo di prestito dei titoli da parte del
Fondo, ove la domanda superi tale livello massimo, può ridurre il reddito potenziale del Fondo attribuibile al prestito dei titoli.
7. Valutazione
7.1. Calcolo e Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto
Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo è espresso nella rispettiva Valuta di Base. Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo e di ogni Categoria di Azioni in seno a un Fondo sarà effettuato dall’Agente Amministrativo in conformità con i requisiti dello Statuto. Fatta eccezione per i casi in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo sia sospesa o posticipata per le circostanze di cui al capitolo 8.10 “Sospensione Temporanea”, il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo, del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna categoria e del Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà effettuato in ciascun Momento di Valutazione e sarà pubblicato sul Sito Web.
Il Valore Patrimoniale Netto di qualsiasi Categoria di Azioni in seno a un Fondo sarà determinato detraendo la quota di passività attribuibile a quella categoria dalla quota di attività attribuibile alla stessa categoria. Il Valore Patrimoniale Netto attribuibile a ogni Azione di ciascuna categoria sarà determinato dividendo il Valore Patrimoniale Netto della categoria in questione per il numero di Azioni di quella categoria e arrotondando il risultato per eccesso fino a cinque numeri decimali.
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni Categoria sarà reso disponibile presso la sede legale dell’Agente Amministrativo durante il normale orario lavorativo di ciascun Xxxxxx Xxxxxxxxxx, insieme al Valore Patrimoniale Netto della Data di Contrattazione precedente.
L’ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione disponibile sarà pubblicato giornalmente sul Sito Web (nel Giorno Lavorativo successivo al Momento di Valutazione della relativa Data di Contrattazione di un Fondo) oltre che tramite qualunque altro mezzo di comunicazione di volta in volta richiesto ai sensi della registrazione dei Fondi in altre giurisdizioni. La pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un invito a sottoscrivere, riacquistare o convertire Azioni a tale Valore Patrimoniale Netto.
7.2. Valore Infragiornaliero del Portafoglio
La Società di Gestione può, a propria discrezione, rendere disponibile o designare altri soggetti che rendano disponibile per suo conto, in ciascun Giorno Lavorativo, un valore infragiornaliero del portafoglio di uno o più Fondi. Il valore infragiornaliero del portafoglio è calcolato in riferimento a ogni Azione di ciascun Fondo e in tempo reale durante l’orario di negoziazione dei rispettivi Fondi. Il valore infragiornaliero del portafoglio è mirato a offrire agli investitori e ai partecipanti al mercato un’indicazione continua del valore del Fondo. Il valore infragiornaliero del portafoglio è solitamente calcolato in base a una valutazione del portafoglio del Fondo effettivo utilizzando i prezzi in tempo reale forniti da tutte le Borse Valori Pertinenti. La composizione del portafoglio è aggiornata giornalmente.
Tuttavia, in alcuni casi non è possibile effettuare la valutazione del portafoglio sulla base dei singoli componenti. In tali casi la
valutazione sarà calcolata utilizzando i valori del rispettivo Indice o dei contratti future che si avvicinino maggiormente alla performance del portafoglio del Fondo. Il valore infragiornaliero del portafoglio sarà calcolato ogni 15 secondi e messo a disposizione di altri fornitori di dati finanziari (ad es. Bloomberg, Reuters, Xxxxxxxx) durante l’orario di negoziazione di borsa.
Il valore infragiornaliero del portafoglio non è, né va considerato in alcun modo, il valore di un’Azione né il prezzo a cui le Azioni possono essere sottoscritte o rimborsate in Pacchetti Minimi di Azioni ovvero acquistate o vendute su una borsa valori. In particolare, un valore infragiornaliero del portafoglio fornito per un Fondo i cui Xxxxxx dell’Indice non siano negoziati attivamente al momento della pubblicazione di tale valore infragiornaliero del portafoglio non può riflettere il valore reale di un’Azione, può anzi essere fuorviante e pertanto non si dovrà fare affidamento su di esso. L’incapacità della Società di Gestione o dei suoi incaricati di fornire un valore infragiornaliero del portafoglio in tempo reale o per un determinato lasso di tempo, di per sé non comporterà l’interruzione della negoziazione delle Azioni su una borsa valori, che in tal caso sarà determinata dalle norme della Borsa Valori Pertinente. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che il calcolo e la rendicontazione di un qualsiasi valore infragiornaliero del portafoglio può riflettere ritardi nella ricezione delle quotazioni dei relativi Titoli dell’Indice rispetto ad altri valori calcolati in base agli stessi Titoli dell’Indice, ivi compresi, per esempio, l’Indice stesso o il valore infragiornaliero del portafoglio di altri fondi quotati in borsa e basati sullo stesso Indice. Nel prendere decisioni di investimento, gli investitori interessati alla sottoscrizione o al rimborso di Pacchetti Minimi di Azioni ovvero all’acquisto o alla vendita di Azioni su una borsa valori non devono fare affidamento esclusivamente su un valore infragiornaliero del portafoglio reso disponibile, ma dovrebbero prendere in considerazione anche altre informazioni di mercato e pertinenti fattori economici e di altra natura (ivi comprese, se del caso, informazioni sull’Indice, sui Titoli dell’Indice e sugli strumenti finanziari basati sull’Indice di riferimento del Fondo interessato). Né la Società, né gli Amministratori, né la Società di Gestione o altri fornitori di servizi della Società saranno tenuti responsabili nei confronti di qualsivoglia soggetto che faccia affidamento sul valore infragiornaliero del portafoglio.
8. Sottoscrizioni e Rimborsi
Segue
8.1. Negoziazione sul Mercato Primario – Sottoscrizioni
Disposizioni di carattere generale
Il Mercato Primario è il mercato in cui le Azioni dei Fondi vengono emesse o rimborsate dalla Società su istruzioni dei Partecipanti Autorizzati. Soltanto i Partecipanti Autorizzati possono dare istruzioni di sottoscrizione o rimborso di Azioni sul Mercato Primario, salvo in circostanze eccezionali in cui siano consentiti i rimborsi sul Mercato Primario, come descritto in maggiore dettaglio nel successivo capitolo 8.11. Per diventare Partecipanti Autorizzati, coloro che desiderano sottoscrivere Azioni di qualsiasi Fondo direttamente con la Società dovranno soddisfare determinare criteri di idoneità ed essere registrati presso la Società. Inoltre, tutti coloro che presentino richiesta di diventare Partecipanti Autorizzati dovranno prima compilare il Modulo di Sottoscrizione, che può essere ottenuto presso la Società di Gestione o l’Agente Amministrativo, e superare determinati controlli anti-riciclaggio.
La Società ha facoltà, a propria assoluta discrezione, di accettare o respingere la totalità o parte delle domande di sottoscrizione di Azioni senza specificarne la ragione. La Società può imporre le restrizioni a suo giudizio necessarie al fine di garantire che le Azioni non vengano acquistate da soggetti che non sono Detentori Qualificati, Acquirenti Qualificati ovvero al fine di evitare di esporsi a conseguenze normative o fiscali negative.
Durante un Periodo di Offerta Iniziale, le Azioni saranno emesse ai termini stabiliti nell’Allegato IV e, in seguito, al successivo Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato per il Fondo in questione. La Società non emetterà frazioni di Azioni. Nessuna Azione di alcun Fondo verrà emessa o assegnata durante i periodi di sospensione della determinazione del Valore Patrimoniale Netto del Fondo interessato.
Le sottoscrizioni relative a ciascuna categoria si effettueranno per un numero minimo di Azioni (Pacchetto Minimo di Azioni) determinato dalla Società di Gestione e riportato per ciascun Fondo nell’Allegato IV.
Modulo di Sottoscrizione
Tutte le domande di sottoscrizione di Azioni devono essere accompagnate da un Modulo di Sottoscrizione debitamente compilato, che può essere ottenuto presso l’Agente Amministrativo o la Società di Gestione.
La mancata presentazione del Modulo di Sottoscrizione in originale può comportare, a discrezione della Società di Gestione, il rimborso forzoso delle Azioni interessate e il richiedente non potrà ricevere i proventi del rimborso su richiesta fintanto che il Modulo di Sottoscrizione originale non sia pervenuto. Si fa notare che nessuna Xxxxxx sarà emessa a favore di un investitore prima che esso fornisca la documentazione anti-riciclaggio e le informazioni richieste che la Società di Gestione e l’Agente amministrativo ritengano soddisfacenti.
L’Agente Amministrativo può rendere disponibili anche metodi di negoziazione alternativi per la sottoscrizione o rimborso di Azioni di un Fondo, in conformità ai requisiti dell’Autorità di Xxxxxxxxx.
Tutte le domande di negoziazione sono (salvo quando stabilito dalla Società di Gestione, a sua discrezione) vincolanti e irrevocabili e devono essere inviati via fax a rischio del richiedente. La Società, la Società di Gestione e l’Agente Amministrativo non sono responsabili per eventuali perdite derivanti dalla trasmissione dei Moduli di Sottoscrizione o di qualsiasi richiesta di negoziazione effettuata con un metodo di negoziazione alternativo.
Calcolo del Prezzo di Sottoscrizione
Alle domande di sottoscrizione ricevute in una determinata Data di Contrattazione sarà applicato il Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato immediatamente dopo il Termine
di Contrattazione, come specificato per ciascun Fondo nell’Allegato IV.
Compensazione e Regolamento
Il regolamento della negoziazione di Azioni dei Fondi è centralizzato in una struttura ICSD. Le Azioni dei Fondi non saranno generalmente emesse in Forma dematerializzata e non saranno emessi documenti di titolarità o certificati azionari temporanei all’infuori del Certificato azionario globale rilasciato al Delegato del Depositario comune, il quale è necessario per il modello di regolamento dell’ICSD (l’ICSD è il Sistema di Compensazione Riconosciuto tramite il quale saranno regolate le Azioni dei Fondi). I Fondi presenteranno richiesta di ammissione alla compensazione e al regolamento tramite l’ICSD applicabile. Gli ICSD dei Fondi saranno Euroclear e Clearstream.
In base al modello di regolamento dell’ICSD, tutte le Azioni dei Fondi saranno regolate in via definitiva in un ICSD; tuttavia gli investitori deterranno le proprie partecipazioni all’interno di Depositari centrali che saranno Partecipanti. Tutte le Azioni in circolazione saranno rappresentate da un Certificato azionario globale, il quale sarà depositato presso un Depositario comune, registrato a nome del Delegato del Depositario comune per conto di Euroclear e Clearstream e ammesso alla compensazione tramite Euroclear e Clearstream. L’ICSD applicabile per un investitore dipende dal mercato in cui sono negoziate le Azioni.
Un acquirente di interessi nelle Azioni dei Fondi non sarà un Azionista registrato della Società, ma deterrà un interesse beneficiario indiretto in tali Azioni. La titolarità legale nelle Azioni dei Fondi sarà detenuta dal Delegato del Depositario comune. I diritti del detentore degli interessi effettivi indiretti nelle Azioni, ove detto soggetto sia un Partecipante dell’ICSD, saranno disciplinati dai termini e condizioni applicabili all’accordo concluso tra tale Partecipante e il suo ICSD e qualora il detentore degli interessi effettivi indiretti nelle Azioni non sia un Partecipante, saranno disciplinati dall’accordo stipulato con il suo rispettivo intestatario, broker o Depositario centrale (a seconda del caso), il quale può essere un Partecipante o avere un accordo con un Partecipante. La misura in cui e la modalità con cui i Partecipanti
possono esercitare eventuali diritti derivanti dalle Azioni saranno determinate dalle relative regole e procedure dei loro rispettivi ICSD. Tutti i richiami nel presente documento ad azioni intraprese dai detentori del Certificato azionario globale si riferiscono ad azioni intraprese dal Delegato del Depositario comune in qualità di Azionista registrato, seguendo le istruzioni dell’ICSD applicabile da esso a sua volta ricevute dai suoi Partecipanti. Tutte le distribuzioni, le comunicazioni, le relazioni e dichiarazioni inviate dalla Società a tale Azionista saranno distribuite ai Partecipanti in conformità alle procedure dell’ICSD applicabile.
Le partecipazioni nelle Azioni rappresentate dal Certificato azionario globale saranno trasferibili in conformità alle leggi applicabili, nonché a eventuali regole e procedure emanate dagli ICSD e prescritte dal presente Prospetto. Gli interessi effettivi in tali Azioni saranno trasferibili soltanto in conformità alle regole e procedure vigenti dell’ICSD pertinente e del presente Prospetto.
Depositario centrale internazionale
Ogni Partecipante deve fare riferimento esclusivamente al proprio ICSD per quanto concerne la prova documentale dell’importo della propria partecipazione in qualsiasi Azione. Qualsiasi certificato o altro documento emesso dall’ICSD pertinente concernente la partecipazione in dette Azioni registrate sul conto di un soggetto sarà prova definitiva e vincolante, esattamente rappresentativa di tali iscrizioni nel registro. Ogni Partecipante deve fare riferimento esclusivamente all’ICSD per quanto concerne la propria porzione (e pertanto quella di qualsiasi soggetto avente una partecipazione nelle Azioni) di ogni pagamento o distribuzione effettuati dai Fondo o circa le istruzioni di un Delegato del Depositario comune e in relazione a tutti gli altri diritti derivanti dalle Azioni.
I Partecipanti non hanno alcun diritto di avanzare pretese direttamente nei confronti della Società, dei Fondi, di qualsiasi Agente per i pagamenti o di qualsiasi altro soggetto (all’infuori del proprio ICSD) in relazione a pagamenti o distribuzioni dovuti in ordine alle Azioni corrisposti dalla Società o dai Fondi o su istruzioni del Delegato del Depositario comune e tali obblighi della Società saranno in tal modo assolti. L’ICSD non ha alcun diritto di avanzare pretese direttamente nei confronti della Società, dei Fondi, di qualsiasi Agente per i pagamenti o di qualsiasi altro soggetto (all’infuori del Depositario comune).
La Società o un suo agente debitamente autorizzato può occasionalmente chiedere al detentore dell’interesse beneficiario indiretto nelle Azioni di fornire informazioni in relazione a quanto segue: (a) in quale capacità esso detiene un interesse nelle Azioni; (b) l’identità di uno o più soggetti aventi in quel momento o in precedenza interessi in dette Azioni; (c) la natura di tali interessi; e (d) qualsiasi altro argomento la cui divulgazione sia necessaria per rendere la Società conforme alle leggi applicabili o ai suoi documenti costitutivi.
La Società o un suo agente debitamente autorizzato possono occasionalmente chiedere all’ICSD applicabile di fornire alla Società determinati dettagli in relazione a Partecipanti che
detengono interessi nelle Azioni di ciascun Fondo, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Codice ISIN, nome del Partecipante dell’ICSD, tipo di Partecipante dell’ICSD (ossia fondo/banca/persona fisica), residenza dei Partecipanti dell’ICSD, numero di ETF e partecipazioni del Partecipante in Euroclear e Clearstream, a seconda del caso, nonché quali Fondi, tipi di Azioni e numero di tali interessi nelle Azioni detenute da ciascuno di siffatti Partecipanti, i dettagli di eventuali istruzioni di voto impartite e il numero di detti interessi nelle Azioni detenute da ognuno di tali Partecipanti. I Partecipanti di Euroclear e Clearstream che sono detentori di interessi in Azioni o intermediari agenti per conto di tali titolari di conto forniranno dette informazioni su richiesta dell’ICSD o di un suo agente debitamente autorizzato e sono stati autorizzati ai sensi delle rispettive regole e procedure di Euroclear e Clearstream a divulgare dette informazioni relative agli interessi nelle Azioni alla Società o a un suo agente debitamente autorizzato.
Analogamente, la Società o un suo agente debitamente autorizzato possono di volta in volta chiedere a un Depositario centrale di fornire alla Società i dettagli relativi ad Azioni di ogni Fondo o a interessi nelle Azioni di ciascun Fondo detenuti in ogni Depositario centrale, nonché i dettagli relativi ai detentori di tali Azioni o interessi nelle Azioni, tra cui (a titolo puramente esemplificativo) tipologia e residenza dei detentori, numero e tipologia di partecipazioni e dettagli di eventuali istruzioni di voto impartite da ogni detentore. I detentori di Xxxxxx e di interessi in Azioni in un Depositario centrale o gli intermediari agenti per conto di tali detentori accettano che il Depositario centrale, ai sensi delle regole e procedure dello stesso, divulghi tali informazioni alla Società o a un suo agente debitamente autorizzato.
Il detentore dell’interesse beneficiario indiretto nelle Azioni potrebbe essere tenuto ad accettare che l’ICSD applicabile fornisca alla Società, su richiesta della stessa, l'identità di un Partecipante o di un investitore.
Avvisi di convocazione di assemblee ed esercizio di diritti di voto tramite i Depositari centrali internazionali
Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali e la documentazione associata saranno inviati dalla Società al detentore registrato delle Azioni, ossia al Delegato del Depositario comune. Ogni Partecipante deve fare riferimento esclusivamente al proprio ICSD e alle regole e procedure vigenti dell’ICSD interessato che disciplinano l’inoltro di tali comunicazioni ai Partecipanti e il diritto del Partecipante di esercitare i diritti di voto. Gli investitori che non sono Partecipanti dell’ICSD interessato devono rivolgersi al proprio broker, intestatario, depositario o altro intermediario che sia un Partecipante o che abbia un accordo con un Partecipante, nell’ICSD pertinente, per ricevere eventuali avvisi di convocazione di assemblee degli Azionisti della Società e per trasmettere le loro istruzioni di voto all’ICSD in oggetto.
Il Delegato del Depositario comune ha l’obbligo contrattuale di comunicare tempestivamente al Depositario comune eventuali
assemblee degli Azionisti della Società e di trasmettere la documentazione associata emessa dalla Società al Depositario comune, il quale a sua volta ha l’obbligo contrattuale di trasmettere tali avvisi di convocazione e documentazione all’ICSD pertinente. Ogni ICSD trasmetterà a sua volta gli avvisi di convocazione ricevuti dal Depositario comune ai suoi Partecipanti, secondo le proprie regole e procedure. In conformità alle proprie rispettive regole e procedure, ogni ICSD è contrattualmente vincolato a collazionare e trasferire tutti i voti ricevuti dai propri Partecipanti al Depositario comune, il quale a sua volta è contrattualmente vincolato a collazionare e trasferire tutti i voti ricevuti da ogni ICSD al Delegato del Depositario comune, il quale è obbligato a votare conformemente alle istruzioni di voto del Depositario comune.
Conti di Liquidità Multicomparto
Gli importi di sottoscrizione ricevuti in riferimento a un Fondo in previsione dell’emissione di Azioni potranno essere custoditi in un Conto di Liquidità Multicomparto a nome della Società. Per comprendere la propria posizione in ordine agli importi tenuti in un Conto di Liquidità Multicomparto, gli Azionisti sono invitati a leggere l’informativa sul rischio ‘Rischio dei Conti di Sottoscrizione e Rimborso in Contanti a livello Multicomparto (“Conti di Liquidità Multicomparto”)’ nella sezione del presente Prospetto intitolata “Fattori di Rischio”.
Misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo
La Società di Gestione e l’Agente Amministrativo sono soggetti agli obblighi imposti in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo a norma della legge Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act, 2010 - 2018 e dei regolamenti emanati ai sensi della stessa (i “Regolamenti AML”). Per adempiere a tali obblighi, la Società di Gestione e l’Agente Amministrativo sono tenuti ad applicare agli investitori misure di due diligence tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l’accertamento e la verifica dell’identità di sottoscrittori, Azionisti e proprietari beneficiari prima di emettere Azioni a favore di un investitore, nonché l’esecuzione di controlli e verifiche periodici sulle transazioni degli Azionisti durante il rapporto d’affari.
L’Agente Amministrativo informa i sottoscrittori dell’obbligo di verifica della loro identità e delle forme accettabili di tale verifica. I richiedenti la sottoscrizione saranno tenuti a fornire copie originali e/o autenticate di tali documenti e tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Società di Gestione e/o dall’Agente Amministrativo mirate a dimostrare l’identità e l’indirizzo del richiedente e soddisfare i Regolamenti AML. L’entità e la forma della documentazione e delle informazioni richieste dipendono dalla categoria del sottoscrittore e sono a discrezione dell’Agente Amministrativo.
A un Azionista attuale potrà essere richiesto di volta in volta di fornire documenti di verifica supplementari o aggiornati a norma degli obblighi di due diligence vigenti a carico della Società di Gestione e dell’Agente Amministrativo in relazione ai clienti, ai
sensi del Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act, 2010 - 2018. Tale elenco non è esaustivo ed è soggetto a variazioni. La Società di Gestione e/o l’Agente Amministrativo si riserva/riservano il diritto di richiedere qualsiasi altro documento che possa essere necessario ad assicurare la conformità con i Regolamenti AML. Maggiori informazioni possono essere ottenute dalla Società di Gestione e/o dall’Agente Amministrativo.
Il richiedente la sottoscrizione terrà la Società di Gestione e l’Agente Amministrativo indenni in ordine a perdite derivanti dalla mancata evasione della domanda di sottoscrizione qualora il richiedente stesso abbia omesso di fornire le informazioni richieste dalla Società di Gestione e/o dall’Agente Amministrativo.
8.2. Negoziazione sul Mercato Primario - Sottoscrizioni in Natura
Disposizioni di carattere generale
Qualora un Fondo consenta sottoscrizioni in natura, potranno essere effettuate sottoscrizioni di Azioni in natura solamente tramite Pacchetti Minimi di Azioni, in ciascuna Data di Contrattazione (fatta eccezione per i periodi di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto, come descritto nel capitolo
8.10 “Sospensione Temporanea”) purché gli Amministratori e il Depositario si siano assicurati che le condizioni di tale sottoscrizione In Natura non arrecheranno alcun pregiudizio sostanziale agli Azionisti esistenti. “In Natura” indica che, in relazione a una sottoscrizione, anziché ricevere contanti la Società riceverà Investimenti (o prevalentemente Investimenti).
Gli Investimenti consegnati in relazione a domande di sottoscrizione in natura saranno valutati in conformità con le disposizioni del presente Prospetto.
Prezzo di Sottoscrizione in Natura
Il Prezzo di Offerta Iniziale per Azione e per Pacchetto Minimo di Azioni di ciascun Fondo è stabilito nell’Allegato IV. Successivamente, il prezzo di sottoscrizione per ciascun Pacchetto Minimo di Azioni sarà pari alla somma dei Valori Patrimoniali Netti quotidiani per Azione alla Data di Contrattazione delle Azioni incluse nel Pacchetto Minimo di Azioni più, rispetto a ciascun Pacchetto Minimo di Azioni, la relativa Commissione sulle Transazioni in Natura (come stabilito per ciascun Fondo nell’Allegato e, se applicabile, eventuali Oneri e Spese. Il prezzo di sottoscrizione per Pacchetto Minimo di Azioni sarà pagabile tramite trasferimento della porzione di titoli del Portafoglio Depositato, maggiorato di un importo in contanti pari alla relativa Commissione sulle Transazioni in Natura (come stabilito per ciascun Fondo nell’Allegato IV) e di eventuali Oneri e Spese applicabili.
Pacchetti Minimi di Azioni
Il numero minimo di Azioni per le sottoscrizioni in natura è un Pacchetto Minimo di Azioni (che corrisponde in ogni caso al numero di Azioni indicate per ciascun Fondo nell’Allegato IV) ovvero un numero di Azioni minore determinato, a loro discrezione, dagli Amministratori e comunicato ai Partecipanti Autorizzati. Le domande di sottoscrizione in natura di Azioni di un Fondo devono essere relative a multipli interi del Pacchetto Minimo di Azioni di quel Fondo.
Fintanto che il Depositario non abbia ricevuto tutti i titoli del Portafoglio Depositato, la Commissione sulle Transazioni in Natura e gli eventuali Oneri e Spese, non possono essere emesse Azioni di un Pacchetto Minimo di Azioni a favore del richiedente.
Mancata Consegna dei Titoli
Nel caso in cui un richiedente ometta di consegnare al Depositario uno o più titoli specificati nel File di Composizione del Portafoglio entro la scadenza indicata, la Società può respingere la domanda di sottoscrizione a spese del richiedente.
Pubblicazione del File di Composizione del Portafoglio
Entro l’Orario di Pubblicazione di ciascuna Data di Contrattazione, l’Agente Amministrativo pubblicherà il File di Composizione del Portafoglio tramite uno o più fornitori dei dati di mercato, mentre il Gestore degli investimenti lo metterà a disposizione.
Domande di Sottoscrizione
Le domande di sottoscrizione di Pacchetti Minimi di Azioni in natura devono pervenire all’Agente Amministrativo, relativamente a qualsiasi Data di Contrattazione, entro il Termine di Contrattazione in conformità con le procedure specifiche rese disponibili dall’Agente Amministrativo. Eventuali domande di sottoscrizione pervenute dopo il Termine di Contrattazione a una Data di Contrattazione saranno di norma tenute in sospeso fino alla Data di Contrattazione successiva; potranno comunque, in via eccezionale, essere accettate per la negoziazione nella Data di Contrattazione pertinente (a discrezione della Società di Gestione), purché pervengano entro il Momento di Valutazione di tale Data di Contrattazione.
Comunicazione della Componente Liquida, della Commissione sulle Transazioni in Natura e di Oneri e Spese
A una Data di Contrattazione in cui viene accettata una domanda di sottoscrizione di Pacchetti Minimi di Azioni, l’Agente Amministrativo comunicherà al richiedente gli importi della Componente Liquida, della Commissione sulle Transazioni in Natura e degli Oneri e Spese, se applicabili, che il richiedente dovrà consegnare al Depositario insieme al Portafoglio Depositato. In talune circostanze, la porzione di titoli del Portafoglio Depositato può differire dal File di Composizione del Portafoglio in conseguenza di iniziative societarie o di eventi che influenzano i titoli in esso elencati. La Società si riserva il diritto di consentire la consegna di un paniere di Investimenti precedentemente concordato tramite un Portafoglio Depositato diverso dal File di Composizione del Portafoglio. La consegna di titoli nel Portafoglio Depositato avverrà senza addebito di spese.
Regolamento delle Operazioni
Il Periodo di Regolamento per le sottoscrizioni in natura è specificato per ciascun Fondo nell’Allegato IV. Il termine può variare in funzione dei termini standard di regolamento delle diverse borse valori in cui sono negoziati gli Investimenti dei Fondi e a seconda della natura dei titoli inseriti nel Portafoglio Depositato, ma non può in alcun caso superare i dieci Giorni Lavorativi dalla Data di Contrattazione interessata.
8.3. Negoziazione sul Mercato Primario - Sottoscrizioni in Contanti
Disposizioni di carattere generale
Le sottoscrizioni di Azioni in contanti possono essere effettuate soltanto in Pacchetti Minimi di Azioni, relativamente a una Data di Contrattazione (ad esclusione dei periodi di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto, come descritto nel capitolo
8.10 “Sospensione Temporanea”).
Prezzo di Sottoscrizione in Contanti
Il prezzo di sottoscrizione per Pacchetto Minimo di Azioni sarà il successivo Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato, maggiorato di un importo in contanti pari alla relativa Commissione sulle Transazioni in Contanti (come stabilito per ciascun Fondo nell’Allegato IV) e di eventuali Oneri e Spese applicabili.
Pacchetti Minimi di Azioni
Il numero minimo di Azioni per le sottoscrizioni in contanti è un Pacchetto Minimo di Azioni (che corrisponde in ogni caso al numero di Azioni indicato per ciascun Fondo nell’Allegato IV) ovvero un numero di Azioni minore determinato, a loro discrezione, dagli Amministratori e comunicato ai Partecipanti Autorizzati.
Domande di Sottoscrizione in Contanti
Le domande di sottoscrizione di Pacchetti Minimi di Azioni in contanti devono pervenire all’Agente Amministrativo, relativamente a qualsiasi Data di Contrattazione, entro il Termine di Contrattazione in conformità con le procedure specifiche rese disponibili dall’Agente Amministrativo. Eventuali domande di sottoscrizione pervenute oltre tale termine saranno di norma tenute in sospeso fino alla Data di Contrattazione successiva; potranno comunque, in via eccezionale, essere accettate per la negoziazione nella Data di Contrattazione pertinente (a discrezione degli Amministratori), purché pervengano entro il Momento di Valutazione di tale Data di Contrattazione.
Le domande di sottoscrizione pervenute all’Agente Amministrativo in ordine a qualsiasi Data di Contrattazione entro il Termine di Contrattazione pertinente saranno elaborate dall’Agente Amministrativo in tale Data di Contrattazione al successivo Valore Patrimoniale Netto per Azione.
Partnered Trading
Se un Partecipante autorizzato che effettua una sottoscrizione in contanti desidera che i titoli sottostanti siano negoziati con un particolare intermediario designato (selezionato a partire da un elenco autorizzato dal Gestore degli investimenti), il Partecipante autorizzato dovrà specificare tali istruzioni nella richiesta di negoziazione. Il Gestore degli investimenti può, a sua sola discrezione (senza esservi obbligato) effettuare transazioni per i titoli azionari sottostanti con l’intermediario designato. I Partecipanti autorizzati che desiderano selezionare un intermediario designato devono, prima che il Gestore degli investimenti effettui transazioni sui titoli sottostanti, contattare tale intermediario designato affinché conduca la negoziazione.
Se una richiesta di sottoscrizione è accettata come sottoscrizione in contanti di negoziazione in partnership, nell’ambito degli obblighi di regolamento di un Partecipante autorizzato, il Partecipante autorizzato sarà responsabile di (i) garantire che l’intermediario designato trasferisca al Fondo (attraverso il Depositario) i titoli sottostanti rilevanti, e (ii) pagare le commissioni e i costi richiesti dall’intermediario designato per la vendita dei titoli sottostanti rilevanti al Fondo, più la Commissione di transazione in contanti (secondo quanto stabilito all’Allegato IV di ciascun Fondo) e ogni Onere e Spesa, compresi i costi relativi al cambio valuta, per riflettere il costo dell’esecuzione.
La Società e/o il Gestore degli investimenti non sono responsabili e non hanno responsabilità se l’esecuzione dei titoli sottostanti con un intermediario designato e, per estensione un ordine di sottoscrizione di un Partecipante autorizzato, non sono eseguiti a causa di un’omissione, errore, transazione o regolamento non riusciti o ritardati da parte del Partecipante autorizzato o dell’intermediario designato. Se un Partecipante autorizzato o l’intermediario designato a cui il Partecipante autorizzato ha affidato la transazione dei titoli sottostanti non effettua, ritarda il regolamento o modifica i termini di qualsivoglia parte della transazione in questione, il Partecipante autorizzato sosterrà tutti i rischi e i costi associati, compresi i costi sostenuti dalla Società e/o dal Gestore degli investimenti a seguito di tale mancata effettuazione o ritardo nella transazione dei titoli sottostanti. In tali circostanze, la Società e il Gestore degli investimenti hanno il diritto di eseguire transazioni con un altro intermediario e di modificare i termini della sottoscrizione del Partecipante autorizzato, compreso il prezzo della sottoscrizione, per prendere in considerazione l’insolvenza, il ritardo e/o la modifica dei termini. Né la Società né il Gestore degli investimenti hanno alcun obbligo di miglior esecuzione nei casi in cui un Partecipante autorizzato seleziona un intermediario designato all’esecuzione dell’ordine.
Nel caso in cui in merito ad una sottoscrizione in contanti di partnered trading, un Partecipante autorizzato non riesca a offrire la liquidità richiesta entro il periodo di regolamento per il Fondo in questione, secondo quanto previsto dall’Allegato IV o il suo intermediario designato non riesca a offrire i titoli sottostanti
al Fondo (attraverso il Depositario) entro il periodo di regolamento stabilito dal Gestore (o un suo delegato nominato), la Società e/o il Gestore si riservano il diritto (senza esservi obbligati) di annullare l’ordine di sottoscrizione in questione. Il Partecipante autorizzato risarcirà la Società per qualsivoglia perdita sostenuta dalla Società a seguito di inadempienza da parte dell’intermediario designato nell’offrire i titoli sottostanti richiesti, entro i tempi di regolamento previsti, compresi (ma senza esservi limitati) ogni esposizione di mercato, commissioni di interesse e altri costi sostenuti dal Fondo. In tali circostanze, la Società si riserva il diritto di annullare l’assegnazione provvisoria delle Azioni rilevanti.
Gli Amministratori possono, a loro esclusiva discrezione, qualora lo ritengano nel migliore interesse di un Fondo, decidere di non annullare una sottoscrizione e l’assegnazione provvisoria di Azioni in relazione alle quali l’intermediario designato non è riuscito ad offrire i titoli sottostanti, entro il periodo di regolamento prescritto. La Società può prendere a prestito temporaneamente un importo uguale alla sottoscrizione e investirlo nel rispetto dell’obiettivo e delle politiche di investimento del Fondo in questione. La Società si riserva il diritto di addebitare al Partecipante autorizzato ogni interesse o altro costo sostenuto dalla Società a seguito di tale presa in prestito. Se un intermediario designato nell’ambito di una sottoscrizione in contanti di partnered trading non riesce o ritarda nell’offrire i titoli sottostanti richiesti, la Società e il Gestore degli investimenti hanno il diritto di eseguire la transazione con un altro intermediario e di addebitare al Partecipante autorizzato in questione ogni interesse o altro costo sostenuto dalla Società a seguito delle transazioni non riuscite o nuove. Se il Partecipante autorizzato non riesce a rimborsare alla Società tali spese, la Società e/o il Gestore degli investimenti avranno il diritto di vendere tutte o parte delle partecipazioni del richiedente delle Azioni del Fondo o di qualsiasi altro Fondo della Società al fine di ottemperare a tali spese.
Regolamento delle Operazioni
Il periodo di regolamento standard per le sottoscrizioni in contanti è specificato per ciascun Fondo nell’Allegato IV. Il termine può variare a seconda dei termini standard di regolamento delle diverse borse valori in cui sono negoziati gli Investimenti dei Fondi, ma non può in alcun caso superare i dieci Giorni Lavorativi dalla Data di Contrattazione interessata.
Le Azioni saranno emesse in attesa di ricevere fondi liberamente disponibili nella valuta della Categoria di Azioni; tuttavia, qualora i fondi liberamente disponibili corrispondenti all’importo di sottoscrizione non pervenissero al Depositario entro il termine indicato, gli Amministratori hanno facoltà di annullare le emissioni di Azioni.
La Società potrà accettare i moduli di sottoscrizione, debitamente compilati, e potrà contare e agire per conto di tali ordini, persino previa ricezione del denaro di sottoscrizione, per acquisire gli investimenti del relativo Fondo. Di conseguenza, qualsiasi mancanza da parte di un investitore nell’inviare il denaro di sottoscrizione entro il termine previsto riportato nell’Allegato IV
può risultare nelle perdite, nei costi o nelle spese per conto del Fondo.
Gli investitori concordano di indennizzare e tenere indenne la Società, gli Amministratori, il Fondo, la Società di Gestione e il Gestore degli investimenti per qualsiasi perdita, costo o spesa causati come risultato di eventuali mancanze da parte dell’investitore nell’inviare il denaro di sottoscrizione nei comparti immediatamente disponibili al conto del Fondo entro il termine previsto riportato nell’Allegato IV.
In caso di mancato pagamento o di pagamento in ritardo, la Società di Gestione, l’Agente Amministrativo e/o la Società può rescindere la sottoscrizione o addebitare gli interessi al tasso di scoperto in vigore relativo a tale valuta dalla data di accettazione dei moduli di sottoscrizione.
In caso di cancellazione dell’emissione di Azioni, eventuali costi saranno a carico dell’investitore.
8.4. Negoziazione sul Mercato Primario - Rimborsi
Disposizioni di carattere generale
Le Azioni saranno rimborsate in ciascuna Data di Contrattazione (ad esclusione dei periodi di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto, come descritto nel capitolo 8.10 “Sospensione Temporanea”) al Valore Patrimoniale Netto per Azione pagato sulle Azioni da rimborsare.
I rimborsi avranno luogo solamente dopo che l’investitore avrà completato e inviato all’Agente Amministrativo la relativa domanda di rimborso e soddisfatto tutti i requisiti degli Amministratori e della Società di Gestione in merito alla domanda di rimborso. Se la domanda di rimborso perviene dopo l’orario specificato per il rimborso in ordine a una Data di Contrattazione, sarà trattata (salvo quanto altrimenti stabilito dagli Amministratori) come una domanda di rimborso ricevuta nella Data di Contrattazione successiva, a condizione che sia pervenuta prima del Momento di Valutazione di tale Data di Contrattazione. Le Azioni saranno rimborsate al prezzo di rimborso calcolato al Momento di Valutazione.
Fatti salvi i requisiti di cui sopra, le richieste di rimborso possono essere effettuate inviando un Modulo di Sottoscrizione via fax o per posta all’Agente Amministrativo, alle condizioni stabilite di volta in volta dalla Società di Gestione. Le domande di rimborso relativamente al Fondo pertinente devono pervenire, in ordine a qualsiasi Data di Contrattazione, entro il Termine di Contrattazione in conformità con le procedure specifiche rese disponibili dall’Agente Amministrativo. Fatto salvo quanto stabilito dalla Società di Gestione, tutte le domande di rimborso in qualsivoglia forma saranno vincolanti e irrevocabili. L’Agente Amministrativo non effettuerà alcun pagamento relativo a rimborsi a terzi e non verserà i proventi dei rimborsi, sino a che non avrà ricevuto un Modulo di Sottoscrizione originale dall’investitore richiedente il rimborso e sino a che non saranno state completate tutte le procedure contro il riciclaggio di denaro. Un pagamento bloccato potrà essere tenuto in un Conto
Incassi in attesa che l’Agente Amministrativo abbia effettivamente ricevuto le informazioni e/o la documentazione richieste. Per comprendere la propria posizione in ordine agli importi tenuti in un Conto Incassi, gli investitori sono invitati a leggere l’informativa sul rischio ‘Rischio dei Conti di Sottoscrizione e Rimborso in Contanti a livello Multicomparto (“Conti di Liquidità Multicomparto”)’ nella sezione del presente Prospetto intitolata “Fattori di Rischio”. Qualora l’investitore desideri che il pagamento relativo al rimborso venga effettuato su un conto diverso da quello specificato nel Modulo di Sottoscrizione originale, dovrà presentare all’Agente Amministrativo richiesta scritta in originale prima della domanda di rimborso o contestualmente alla stessa. La Società avrà diritto a compensare le domande di sottoscrizione e rimborso ricevute da un investitore in qualsiasi Data di Contrattazione in relazione allo stesso Fondo.
Conti di Liquidità Multicomparto
I proventi di rimborsi in contanti potranno, in attesa del pagamento all’investitore pertinente, essere tenuti in Conti di Liquidità Multicomparto, incluso un conto rimborsi in sospeso, a nome della Società. Per comprendere la propria posizione in ordine agli importi tenuti in un conto siffatto, gli investitori sono invitati a leggere l’informativa sul rischio ‘Rischio dei Conti di Sottoscrizione e Rimborso in Contanti a livello Multicomparto (“Conti di Liquidità Multicomparto”)’ nella sezione del presente Prospetto intitolata “Fattori di Rischio”.
8.5. Negoziazione sul Mercato Primario - Rimborsi in Natura
Fatto salvo quanto sotto previsto, la Società rimborserà generalmente le Azioni di un qualsiasi Fondo tramite trasferimento di Investimenti, se il Fondo in questione consente i rimborsi in natura.
Prezzo di Rimborso in Natura
Il prezzo di rimborso di ciascun Pacchetto Minimo di Azioni sarà pari alla somma dei Valori Patrimoniali Netti quotidiani per Azione alla pertinente Data di Contrattazione delle Azioni incluse nel Pacchetto Minimo di Azioni meno, rispetto a ciascun Pacchetto Minimo di Azioni, la relativa Commissione sulle Transazioni in Natura e, ove applicabili, eventuali Oneri e Spese. Il prezzo di rimborso per Pacchetto Minimo di Azioni sarà pagabile tramite trasferimento della porzione di Investimenti del Portafoglio Depositato, meno un importo in contanti pari alla relativa Commissione sulle Transazioni in Natura ed eventuali Oneri e Spese applicabili.
Pacchetti Minimi di Azioni
Il numero minimo di Azioni per i rimborsi in natura è un Pacchetto Minimo di Azioni (che corrisponde in ogni caso al numero di Azioni indicate per ciascun Fondo nell’Allegato IV) ovvero un numero di Azioni minore determinato, a loro discrezione, dagli Amministratori e comunicato ai Partecipanti Autorizzati. Le domande di rimborso in natura delle Azioni di un Fondo devono essere relative a multipli interi del Pacchetto Minimo di Azioni di quel Fondo.
Pubblicazione del File di Composizione del Portafoglio
Entro l’Orario di Pubblicazione di ciascuna Data di Contrattazione, l’Agente Amministrativo pubblicherà il File di Composizione del Portafoglio tramite uno o più fornitori dei dati di mercato, mentre il Gestore degli investimenti lo metterà a disposizione.
Domande di Rimborso in Natura
Le domande di rimborso in natura di Pacchetti Minimi di Azioni devono essere presentate all’Agente Amministrativo in qualsiasi Data di Contrattazione entro il Termine di Contrattazione in conformità con le procedure specifiche rese disponibili dall’Agente Amministrativo. Eventuali domande di sottoscrizione pervenute oltre tale termine saranno di norma tenute in sospeso fino alla Data di Contrattazione successiva; potranno comunque, in via eccezionale, essere accettate per la negoziazione nella Data di Contrattazione pertinente (a discrezione degli Amministratori), purché pervengano entro il Momento di Valutazione di tale Data di Contrattazione.
L’Agente Amministrativo non invierà al Depositario alcuna istruzione per la consegna di titoli o contanti del Portafoglio Depositato sino a che non avrà accettato la domanda di rimborso relativa a tutte le Azioni dei Pacchetti Minimi di Azioni oggetto del rimborso. La consegna dei titoli avviene senza addebito di spese. I proventi del rimborso saranno pagati nella valuta della Categoria di Azioni. L’investitore che richiede il rimborso sosterrà i costi di trasferimento dei proventi tramite bonifico telegrafico.
Comunicazione della Componente Liquida, della Commissione sulle Transazioni in Natura e di eventuali Oneri e Spese
A una Data di Contrattazione in cui viene accettata una domanda di rimborso, l’Agente Amministrativo riferirà al richiedente l’importo della Componente Liquida che il Depositario dovrà consegnare al richiedente insieme al Portafoglio Depositato e gli importi della Commissione sulle Transazioni in Natura e di eventuali Oneri e Spese che il Depositario detrarrà dai proventi del rimborso. In talune circostanze, la porzione di titoli del Portafoglio Depositato può differire dal File di Composizione del Portafoglio in conseguenza di iniziative societarie o di eventi che influenzano i titoli in esso elencati. La Società si riserva il diritto di far consegnare, dal Depositario all’investitore richiedente il rimborso, un paniere di titoli precedentemente concordato tramite un Portafoglio Depositato diverso dal File di Composizione del Portafoglio.
Regolamento delle Operazioni
Il periodo di regolamento standard per i rimborsi in natura è specificato per ciascun Fondo nell’Allegato IV. Il termine può variare in funzione dei termini standard di regolamento delle diverse borse valori in cui sono negoziati gli Investimenti dei Fondi e a seconda della natura dei titoli inseriti nel Portafoglio Depositato, ma non può in alcun caso superare i dieci Giorni Lavorativi dalla Data di Contrattazione interessata. Eventuali somme in contanti da versare relativamente a un rimborso in natura hanno valuta alla stessa data del regolamento dei titoli.
Parziale Regolamento in Contanti
La Società può, a propria assoluta discrezione, far fronte in contanti a parte della domanda di rimborso in natura, per esempio nel caso in cui essa ritenga che un titolo detenuto da un Fondo non sia disponibile per la consegna o qualora ritenga che il Fondo detiene una quantità insufficiente di tale titolo ai fini della consegna all’autore di una domanda di rimborso in natura.
8.6. Negoziazione sul Mercato Primario - Rimborsi in Contanti
Disposizioni di carattere generale
Può essere chiesto un rimborso in contanti (un “Rimborso in Contanti”) dandone comunicazione scritta all’Agente Amministrativo.
Il rimborso in contanti di Azioni può essere ottenuto in ciascuna Data di Contrattazione (ad esclusione dei periodi di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto, come descritto al capitolo 8.10 “Sospensione Temporanea”).
Prezzo di Rimborso in Contanti
L’importo del rimborso relativo a un Rimborso in Contanti sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato al Momento di Valutazione in quel Giorno Lavorativo al successivo Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato, meno, ove applicabili, eventuali Commissioni sulle Transazioni in Contanti e Oneri e Spese.
Pacchetti Minimi di Azioni
Il numero minimo di Azioni per i rimborsi in contanti è un Pacchetto Minimo di Azioni (che corrisponde in ogni caso al numero di Azioni indicato per ciascun Fondo nell’Allegato IV) ovvero un numero di Azioni minore determinato, a loro discrezione, dagli Amministratori e comunicato ai Partecipanti Autorizzati.
Domande di Rimborso in Contanti
Le domande di Rimborso in Contanti devono essere inviate all’Agente Amministrativo in ordine a qualsiasi Data di Contrattazione entro il Termine di Contrattazione pertinente e saranno elaborate dall’Agente Amministrativo in tale Giorno Lavorativo al successivo Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato. Eventuali domande di sottoscrizione pervenute oltre tale termine saranno di norma tenute in sospeso fino alla Data di Contrattazione successiva; potranno comunque, in via eccezionale, essere accettate per la negoziazione nella Data di Contrattazione pertinente (a discrezione degli Amministratori), purché pervengano entro il Momento di Valutazione di tale Data di Contrattazione.
All’atto del rimborso, il Depositario emetterà contanti su istruzioni dell’Agente Amministrativo.
Partnered Trading
Se un Partecipante autorizzato che effettua un rimborso in contanti desidera che i titoli sottostanti siano negoziati con un particolare intermediario designato (selezionato a partire da un
elenco autorizzato dal Gestore degli investimenti), il Partecipante autorizzato dovrà specificare tali istruzioni nella richiesta di negoziazione. Il Gestore degli investimenti può, a sua sola discrezione (senza esservi obbligato) effettuare transazioni per i titoli azionari sottostanti con l’intermediario designato. I Partecipanti autorizzati che desiderano selezionare un intermediario designato devono, prima che il Gestore degli investimenti effettui transazioni sui titoli sottostanti, contattare tale intermediario designato affinché conduca la negoziazione.
Se una richiesta di rimborso è accettata come rimborso in contanti di partnered trading, il Partecipante autorizzato si assume la responsabilità che l’intermediario designato acquisti i titoli sottostanti rilevanti dal Fondo. Il Partecipante autorizzato riceverà il prezzo pagato dall’intermediario designato per l’acquisto dei titoli sottostanti rilevanti dal Fondo, al netto della Commissione di transazione di liquidità (secondo quanto disposto all’Allegato IV per ciascun Fondo) e ogni Onere e Spesa applicabili, compresi i costi di cambio valuta, al fine di riflettere il costo di esecuzione.
La Società e/o il Gestore degli investimenti non sono responsabili e non hanno responsabilità se l’esecuzione dei titoli sottostanti con un intermediario designato e, per estensione un ordine di rimborso di un Partecipante autorizzato, non sono eseguiti a causa di un’omissione, errore, transazione o regolamento non riusciti o ritardati da parte del Partecipante autorizzato o dell’intermediario designato. Se un Partecipante autorizzato o l’intermediario designato a cui il Partecipante autorizzato ha affidato la transazione dei titoli sottostanti non effettua, ritarda il regolamento o modifica i termini di qualsivoglia parte della transazione dei titoli sottostanti, il Partecipante autorizzato sosterrà tutti i rischi e i costi associati, compresi i costi sostenuti dalla Società e/o dal Gestore degli investimenti a seguito del ritardo nella transazione dei titoli sottostanti. In tali circostanze, la Società e il Gestore degli investimenti hanno il diritto di eseguire transazioni con un altro intermediario e di modificare i termini del rimborso del Partecipante autorizzato, compresi i proventi del rimborso, per prendere in considerazione l’insolvenza, il ritardo e/o la modifica dei termini.
Regolamento delle Operazioni
Il periodo di regolamento per il Rimborso in Contanti è specificato per ciascun Fondo nell’Allegato IV. Può variare a seconda dei periodi di regolamento standard delle diverse borse valori in cui sono negoziati gli Investimenti dei Fondi e in base a considerazioni legate alla diversa giurisdizione che emergano in merito alla registrazione di un Fondo in altre giurisdizioni, ma in nessun caso può superare i dieci Giorni Lavorativi dalla Data di Contrattazione interessata.
I proventi del rimborso saranno versati tramite bonifico telegrafico sul conto bancario riportato nel Modulo di Sottoscrizione pertinente e saranno pagati nella valuta della Categoria di Azioni. L’investitore richiedente il rimborso si farà carico dei costi dell’eventuale trasferimento dei proventi tramite bonifico.
8.7. Rimborso Forzoso
Se, in qualunque momento, il Valore Patrimoniale Netto complessivo della Società scende al di sotto di USD 750 milioni (o importo equivalente), la Società può, previo avviso di 4 settimane a tutti gli Azionisti, riscattare tutte le Azioni non rimborsate (ma non parte di esse) alla Data di Contrattazione immediatamente successiva alla scadenza di tale comunicazione. Gli Amministratori possono altresì, in qualsiasi momento dopo un anno dalla prima emissione di Azioni della Società, richiedere il riscatto di tutte le Azioni di un determinato Fondo, qualora il Valore Patrimoniale Netto di tale Fondo scenda al di sotto di USD 350 milioni fatta salva la comunicazione agli Azionisti. Lo Statuto consente inoltre agli Amministratori di sciogliere un Fondo (i) qualora lo ritengano opportuno in ragione di variazioni della situazione economica o politica relativa al Fondo; (ii) qualora le Azioni del Fondo siano escluse da una borsa valori e restino non quotate o non vengano ri-quotate entro tre mesi su un’altra borsa valori europea riconosciuta; (iii) qualora la Società di Gestione rinunci al proprio incarico o venga destituita o qualora il Contratto di Gestione venga risolto e non venga nominata un’altra società di gestione entro tre mesi dalla data di siffatta rinuncia, destituzione o risoluzione del contratto; (iv) qualora venga risolto il contratto di licenza relativo al Fondo; (v) qualora il Fornitore dell’Indice cessi di pubblicare l’Indice di riferimento di un Fondo; (vi) qualora un fornitore di servizi rinunci al proprio incarico o venga destituito e non venga nominato alcun successore idoneo; (vii) qualora una delibera ordinaria preveda di chiudere un Fondo o una Categoria di Azioni di un Fondo; (viii) qualora tutte le Azioni di un Fondo vengano rimborsate.
Un tale scioglimento forzoso della Società o di un Fondo, con l'eccezione di un rimborso deciso tramite delibera ordinaria di cui al precedente punto (vii), richiede un preavviso di almeno 90 giorni agli Azionisti della Società o del Fondo in questione. In alternativa, fatta salva la previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza e degli Azionisti del Fondo in questione, gli Amministratori possono concordare la fusione di un Fondo con un altro Fondo della Società o con un altro OICVM.
La Società o un Fondo può essere chiusa/o in circostanze diverse da quelle sopra menzionate, con il consenso della maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati in un’assemblea degli Azionisti della Società o del Fondo interessato. Lo scioglimento di un Fondo secondo le suddette disposizioni sarà vincolante per qualsiasi Azionista della Società o del Fondo in oggetto. Allo scioglimento della Società o di un Fondo, il prezzo di rimborso pagabile sarà calcolato in modo da riflettere i costi di realizzo e di liquidazione relativi allo scioglimento della Società o del Fondo.
Gli Amministratori hanno facoltà di sospendere la negoziazione delle Azioni di qualsiasi Fondo che debba essere sciolto in conformità con le disposizioni di cui sopra e come specificato nel capitolo 8.10 “Sospensione Temporanea”. Una siffatta sospensione può avvenire in qualsiasi momento dopo l’invio della relativa comunicazione degli Amministratori come sopra specificato o, laddove lo scioglimento richieda l’approvazione di
un’assemblea degli Azionisti, dopo l’adozione della relativa delibera. Qualora la negoziazione delle Azioni del Fondo in questione non venga sospesa, il prezzo delle Azioni può essere rettificato al fine di rispecchiare i costi di realizzo e di liquidazione sopra menzionati.
I proventi del rimborso saranno pagati al netto della Commissione sulle Transazioni in Contanti, degli Oneri e Spese e di eventuali costi di bonifico telegrafico. Si rammenta agli Azionisti che, in ragione delle fluttuazioni di mercato, delle spese di transazione e di altri fattori, i proventi del rimborso possono essere superiori o inferiori rispetto all’importo di sottoscrizione iniziale.
Qualora la Società, per proprio conto o unitamente ad altri soggetti, venga a conoscenza che le Azioni sono o potrebbero essere detenute da un soggetto che non è un Detentore Qualificato o un Acquirente Qualificato, potrà riscattare le Azioni in questione inviando comunicazione scritta all’Azionista interessato. Gli Investimenti che sarebbero stati altrimenti trasferiti all’Azionista saranno invece liquidati dalla Società di Gestione e l’Azionista riceverà i proventi al netto dei costi sostenuti. La Società può inoltre applicare al soggetto che non è un Detentore Qualificato o un Acquirente Qualificato un’ammenda sino a un massimo di GBP 5.000 a titolo di risarcimento per eventuali perdite da essa eventualmente subite in ordine alla detenzione di Azioni da parte o per conto di tale Detentore non Qualificato o Acquirente non Qualificato. Tale ammenda sarà detratta dai proventi di rimborso.
La Società avrà inoltre il diritto di richiedere a qualsiasi soggetto che violi le disposizioni del Prospetto di essere tenuta indenne da eventuali perdite o rivendicazioni che potrebbe subire o sostenere in relazione a siffatta violazione.
8.8. Restrizioni ai Rimborsi
Nel caso in cui le domande complessive di rimborso relative a un Fondo presentate in una Data di Contrattazione superino il 10% del numero totale di Azioni in circolazione di quel Fondo, ciascuna domanda di rimborso relativa alle Azioni di quel Fondo potrà, a discrezione degli Amministratori, essere proporzionalmente ridotta in modo tale che il numero totale delle Azioni di ogni Fondo da rimborsare in tale Data di Contrattazione non superi il 10% del totale delle Azioni in circolazione di quel Fondo. Le domande di rimborso così ridotte saranno differite alla Data di Contrattazione seguente. Al verificarsi di una tale circostanza, la Società di Gestione farà in modo di informare tempestivamente gli Azionisti interessati.
Nel caso in cui si verifichi una sospensione come sopra descritto, la Società ne darà comunicazione sulla(e) pubblicazione(i) in cui sono rese note le quotazioni delle Azioni e informerà tempestivamente (e in ogni caso durante il Giorno Lavorativo in cui si verifica la sospensione) l’Autorità di Vigilanza e qualsiasi altra autorità competente di uno Stato Membro o di un altro paese in cui sono commercializzate le Azioni.
8.9. Trasferimento di Azioni
Le Azioni sono liberamente trasferibili (salvo quanto di seguito specificato), in conformità con le norme del relativo Sistema di Compensazione Riconosciuto. La Società può rifiutarsi di registrare un trasferimento di Azioni a un soggetto che non sia un Detentore Qualificato, Acquirente Qualificato o qualora tale trasferimento possa esporre la Società a conseguenze normative, pecuniari, legali, fiscali o a uno svantaggio amministrativo concreto per la Società o qualsiasi suo Azionista in generale, ovvero qualora, a seguito del trasferimento, il cedente o il cessionario venga a detenere un importo inferiore alla partecipazione minima, ove applicabile.
Lo Statuto consente la detenzione e il trasferimento di Azioni in Forma Dematerializzata e in Forma non Dematerializzata e per le azioni Dematerializzate la Società richiederà l’ammissione delle Azioni di ciascuna categoria come titoli di partecipazione di un sistema di regolamento computerizzato. Ciò consentirà a un Azionista di detenere Azioni in un sistema di regolamento e di regolare le transazioni in Azioni attraverso tale sistema di regolamento. Ai richiedenti che fanno parte di un sistema di regolamento può essere richiesta una dichiarazione che attesti la loro qualifica di Detentori Qualificati o Azionisti Qualificati.
8.10. Sospensione Temporanea
Ai sensi dello Statuto, la Società può sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo e la sottoscrizione e il rimborso delle Azioni di tale Fondo:
(a) durante i periodi di chiusura di una delle principali borse valori o di altri mercati in cui è quotata, trattata o negoziata di volta in volta una parte sostanziale degli investimenti del Fondo, durante i periodi di chiusura dei mercati dei cambi corrispondenti alla Valuta di Base del Fondo o alla valuta in cui è denominata una parte sostanziale del patrimonio del Fondo (diversi dai periodi di ferie ordinarie), o durante i periodi in cui le negoziazioni siano ivi limitate o sospese; oppure
(b) in determinate situazioni di emergenza, nelle quali alienare o valutare il patrimonio del Fondo sarebbe impossibile o nelle quali tale alienazione o valutazione lederebbe gli interessi degli Azionisti; oppure
(c) nel caso di interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati nella determinazione del prezzo o del valore di un qualsiasi investimento del Fondo o del prezzo o del valore corrente su qualsiasi borsa valori rispetto al patrimonio del Fondo; oppure
(d) quando, per qualsivoglia ragione esulante dal controllo del Consiglio di Amministrazione, i prezzi di una porzione sostanziale degli Investimenti del Fondo non possano essere valutati tempestivamente o con precisione; oppure
(e) nei periodi in cui la Società non sia in grado di disporre il rimpatrio dei fondi necessari al pagamento dei rimborsi in contanti di Azioni del Fondo, ovvero nei periodi in cui un’eventuale trasferimento di fondi necessari per la vendita o l’acquisizione di investimenti o i versamenti per i rimborsi in contanti delle Azioni del Fondo non possano, a parere del Consiglio, essere effettuati ai normali prezzi o tassi di cambio;
(f) alla pubblicazione di un avviso di convocazione di assemblea generale degli Azionisti, nel corso della quale si debba deliberare in merito alla liquidazione della Società o allo scioglimento di un Fondo; oppure
(g) in ogni altro momento durante il quale gli Amministratori ritengano che una sospensione temporanea nella determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni del Fondo e la vendita e/o il riacquisto di tali Azioni siano nel miglior interesse degli Azionisti.
L’avviso dell’inizio e della fine di eventuali periodi di sospensione sarà tempestivamente inviato all’Autorità di Xxxxxxxxx e a qualsiasi altra autorità competente di uno Stato membro o altro paese in cui le Azioni sono registrate per la commercializzazione, nonché alla o alle borse valori su cui i Fondi sono quotati, e pubblicato sul Sito Web. La comunicazione agli Azionisti di tale sospensione sarà emessa e pubblicata su un quotidiano diffuso in una giurisdizione appropriata, nella misura prevista dalla legge o dalla prassi, o in altre pubblicazioni eventualmente stabilite dagli Amministratori, qualora, a giudizio degli stessi, la sospensione supererà verosimilmente i 14 giorni.
Ove possibile, la Società adotterà tutte le misure necessarie volte a far terminare il prima possibile eventuali periodi di sospensione.
La compravendita di Azioni sul Mercato Secondario sarà effettuata in conformità con le consuete norme e procedure vigenti sulla/e Borsa/e Valori Pertinente/i e nei sistemi di regolamento in questione e sarà regolata con le normali procedure applicabili alla negoziazione di titoli.
I potenziali investitori che non sono Partecipanti Autorizzati potranno acquistare o vendere Azioni sul Mercato Secondario tramite broker/dealer o altri Partecipanti Autorizzati sulla Borsa(e) Valori Pertinente(i) od OTC a prezzi che dovrebbero avvicinarsi, dopo la conversione valutaria, al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni. Si informano gli investitori che alla negoziazione di Azioni sul Mercato Secondario potrebbero essere applicate commissioni di intermediazione o altri oneri da parte di broker/intermediari o altri soggetti autorizzati. Inoltre gli investitori possono essere tenuti a corrispondere in parte o in totale la differenza tra prezzo denaro e prezzo lettera nella negoziazione delle Azioni sul Mercato Secondario su ogni transazione di acquisto o vendita. Tali spese sono disponibili al pubblico sulle Borse Valori Riconosciute in cui le Azioni sono quotate o possono essere ottenute da broker/ dealer o altri Partecipanti Autorizzati.
L’Agente Amministrativo non riporterà sul libro degli Azionisti della Società i trasferimenti di Azioni sul Mercato Secondario. Gli investitori che detengono Xxxxxx acquistate sul Mercato Secondario avranno comunque i diritti in qualità di detentori effettivi delle Azioni interessate. Tali investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che nei giorni, diversi dai Giorni Lavorativi o dalle Date di Contrattazione, in cui uno o più Mercati Regolamentati negoziano le Azioni ma in cui è/sono chiuso/i il/i Mercato/i Regolamentato/i sottostante/i sul/i quale/ i Titoli dell’Indice sono negoziati, lo scarto tra i prezzi quotati di domanda e di offerta nelle Azioni potrebbe ampliarsi e la differenza tra il prezzo di mercato di un’Azione e l’ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato potrebbe aumentare successivamente
alla conversione valutaria. Il regolamento delle contrattazioni in
8.11. Negoziazione sul Mercato Secondario
La Società desidera che ciascuno dei propri Fondi sia un fondo negoziato in borsa e a tal fine ha provveduto alla quotazione delle proprie Azioni su una o più borse valori. La Società prevede che nell’ambito della quotazione uno o più iscritti alle Borse Valori Pertinenti fungano da Operatori del Mercato e forniscano prezzi di offerta e di domanda ai quali gli investitori potranno rispettivamente comprare e vendere le Azioni. Il differenziale domanda/offerta è di norma monitorato dalla(e) Borsa(e) Valori Pertinente(i). Taluni Partecipanti Autorizzati che impartiscono istruzioni alla Società di sottoscrivere Pacchetti Minimi di Azioni possono agire da Operatori del Mercato; altri Partecipanti Autorizzati dovrebbero invece sottoscrivere Pacchetti Minimi di Azioni per essere in grado di acquistare Azioni da investitori o di vendere Azioni a investitori nell’ambito della propria attività di broker/dealer. Attraverso tali Partecipanti Autorizzati in grado di provvedere alla sottoscrizione o al rimborso di Pacchetti Minimi di Azioni, ci si attende lo sviluppo di un Mercato Secondario liquido ed efficiente nel corso del tempo su una o più borse valori e/o altre borse valori che soddisfino la domanda di tali Azioni da parte di clienti retail.
Azioni su (a) una o più borse valori avverrà tramite le strutture di uno o più Sistemi di Compensazione Riconosciuti nel rispetto delle procedure applicabili rese disponibili da tale/i borsa/e valori. Detti investitori devono inoltre essere consapevoli del fatto che in siffatti giorni il valore dell’Indice sottostante potrebbe non essere necessariamente calcolato e reso disponibile agli investitori che devono prendere decisioni di investimento, in quanto le quotazioni dei Titoli dell’Indice nel(nei) Mercato(i) Regolamentato(i) sottostante(i) potrebbero non essere disponibili in siffatti giorni. Ciononostante, una o più borse valori possono fornire un calcolo di tale Indice basato sul trading, se del caso, di tali Titoli dell’Indice su piazze diverse dal(dai) Mercato(i) Regolamentato(i) sottostante(i). Per ulteriori dettagli sulla(e) borsa(e) valori per ciascun Fondo si rimanda all’Allegato I.
Rimborso sul Mercato Secondario
In generale gli investitori che non sono Partecipanti Autorizzati non possono rivendere direttamente al Fondo le Azioni acquistate sul Mercato Secondario. Tali investitori devono acquistare e vendere le Azioni su un Mercato Secondario con l’assistenza di un intermediario (ad es. un
agente di xxxxx), per la quale potrebbero essere soggetti al pagamento di commissioni. Gli investitori, inoltre, potrebbero pagare un importo superiore al Valore Patrimoniale Netto corrente quando acquistano Azioni e ricevere un importo inferiore al Valore Patrimoniale Netto corrente quando le vendono sul Mercato Secondario.
Fatta salva la conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti, tali investitori hanno il diritto di richiedere che la Società di Gestione riacquisti le proprie Azioni in ordine a un Fondo nei casi in cui la Società di Gestione abbia stabilito, a sua esclusiva discrezione, che il Valore Patrimoniale Netto per Azione del Fondo differisce in misura significativa dal valore di un’Azione del Fondo negoziata sul Mercato Secondario, per esempio a seguito di turbative del mercato causate dall’assenza di Operatori del Mercato.
Ove si verifichi tale evento, la Società di Gestione pubblicherà un avviso di riacquisto ed effettuerà un annuncio in borsa contenente le condizioni del riacquisto di Azioni, l’importo minimo di rimborso e i dati di contatto per il riacquisto di Azioni. A discrezione della Società di Gestione, il riacquisto di Azioni potrebbe essere soggetto a una commissione sulle transazioni in contanti (si veda il capitolo 9.3).
Al verificarsi di tale evento, tutti gli investitori che abbiano chiesto un riacquisto delle loro Azioni dovranno contattare l’Agente Amministrativo tramite il loro intermediario, che potrebbe detenere le Azioni interessate a nome di un intestatario. Gli investitori che detengono Xxxxxx in un conto di intestatari di un intermediario non saranno riportati sul libro degli Azionisti.
La decisione che il Fondo pertinente sia aperto ai rimborsi diretti è soggettiva e sarà sempre presa nei migliori interessi degli Azionisti interessati rimanenti e che abbiano chiesto il rimborso.
Gli investitori nel Mercato Secondario che acquistano Azioni e che non partecipano a Sistemi di Compensazione Riconosciuti avranno accesso indiretto a tali sistemi tramite intermediari finanziari professionali quali banche, banche depositarie, broker, dealer e società fiduciarie che provvedono alla compensazione o mantengono un rapporto di deposito con i partecipanti a tali Sistemi di Compensazione Riconosciuti.
La vendita o l’acquisto di Azioni sul Mercato Secondario saranno effettuati in conformità con le consuete norme e procedure vigenti sulla/e Borsa/e Valori Pertinente/i e nei sistemi di regolamento in questione e saranno regolati con le normali procedure applicabili alla negoziazione di titoli.
9. Oneri e Spese
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9. Oneri e Spese
9.1. Disposizioni di carattere generale
Non vi sono commissioni o spese in sospeso relative alla costituzione della Società. Le spese di costituzione dei Fondi saranno a carico della Società di Gestione.
Salvo quanto altrimenti disposto dall’Allegato IV, tutte le commissioni (eccettuate quelle menzionate più avanti) avranno un tetto massimo il cui livello potrà essere stabilito di volta in volta nell’Allegato IV. La Società di Gestione pagherà o disporrà il pagamento di eventuali importi in eccesso.
L’IVA (se applicabile) dovuta sulle commissioni pagabili dalla Società sarà a carico della Società.
9.2. Commissione di Gestione
La Società di Gestione ha diritto a una commissione di gestione calcolata quale percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo. La commissione di gestione massima sarà pari all’1% annuo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo o a un’aliquota massima inferiore specificata per ciascun Fondo nell’Allegato IV. La commissione di gestione può essere incrementata solo previa approvazione degli Azionisti del Fondo interessato.
A valere sulla propria commissione di gestione, la Società di Gestione preleva e versa tutte le commissioni dovute al Gestore degli investimenti, all’Agente Amministrativo e al Depositario e un ragionevole importo per le rispettive spese vive sostenute (ad esclusione delle commissioni e delle spese di sub-deposito (alle usuali aliquote commerciali) nonché degli oneri dell’Agente Amministrativo e del Depositario connessi alle transazioni). A Categorie di Azioni differenti dello stesso Fondo possono essere applicate percentuali diverse della commissione di gestione.
Nel caso in cui i costi e le spese relativi alla gestione di un Fondo e di cui si prevede la copertura con la commissione di gestione superino la commissione di gestione stabilita, la Società di Gestione pagherà eventuali importi eccedenti a valere sulle proprie attività. La commissione di gestione maturerà su base giornaliera sul Valore Patrimoniale Netto quotidiano della categoria in questione e sarà pagata alla fine di ogni mese.
Salvo diversamente previsto nell’Allegato IV, la Società di Gestione pagherà, a valere sulla commissione di gestione da essa percepita, le seguenti spese operative:
(a) le commissioni relative alla circolazione dei dati sul Valore Patrimoniale Netto (ivi compresa la pubblicazione dei prezzi) e sul Valore Patrimoniale Netto per Azione;
(b) le commissioni di rating (se del caso);
(c) le commissioni di licenza (ad esempio quelle per l’utilizzo di un Indice Benchmark);
(d) le commissioni e le spese della società di revisione e dei consulenti fiscali, legali e di altra natura della Società;
(e) la industry funding xxxx applicata dall’Autorità di Xxxxxxxxx;
(f) le commissioni connesse alla quotazione delle Azioni presso una qualsiasi borsa valori;
(g) i costi di pubblicazione del valore infragiornaliero del portafoglio (se del caso);
(h) l’imposta di bollo, di trasferimento o imposte analoghe;
(i) le eventuali commissioni e le spese connesse al trasferimento di Azioni della Società a, da o all’interno di un sistema di compensazione e regolamento o di qualsiasi altro sistema per la registrazione e il trasferimento di titoli dematerializzati;
(j) le commissioni e le spese connesse alla distribuzione delle Azioni e/o i costi relativi alla registrazione della Società in giurisdizioni al di fuori dell’Irlanda;
(k) i costi di redazione, stampa e distribuzione dei Prospetti e dei Supplementi del Paese, delle Relazioni e di eventuali relazioni esplicative;
(l) eventuali spese di traduzione necessarie;
(m) eventuali costi sostenuti per l’aggiornamento periodico del Prospetto della Società, dei Supplementi del
Paese e/o dei KIID della Categoria di Azioni pertinente, o dovuti a una modifica della legislazione o all’introduzione di qualsiasi nuova legge (ivi compresi i costi sostenuti ai fini della conformità a qualsiasi codice applicabile, che abbia o meno validità di legge);
(n) qualsiasi altra commissione e spesa relativa alla gestione e all’amministrazione della Società o attribuibile agli Investimenti;
(o) rispetto a ciascun esercizio finanziario della Società in cui siano determinate le spese, la percentuale (se del caso) delle spese di costituzione e ristrutturazione ammortizzate in quell’esercizio;
(p) le imposte e le sopravvenienze passive determinate di volta in volta dagli Amministratori;
(q) le commissioni degli Amministratori (che, unitamente al compenso per i servizi forniti, dovranno essere pari a un importo di volta in volta determinato dagli Amministratori stessi e che, in riferimento a un periodo contabile, possono essere superiori a EUR 25.000 soltanto previa approvazione del Consiglio di Amministrazione) e le spese (ivi comprese spese di viaggio, sistemazione alberghiera e altre spese adeguatamente sostenute per partecipare alle riunioni
9. Oneri e Spese
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degli Amministratori o in relazione all’attività commerciale della Società);
(r) altri costi e spese che possano sorgere di volta in volta e che siano stati approvati dagli Amministratori come necessari o appropriati ai fini della prosecuzione delle attività operative della Società o di qualsiasi Fondo.
9.3. Costi e Commissioni sulle Transazioni
Commissione sulle Transazioni in Natura
Tutte le sottoscrizioni e i rimborsi in natura sono soggetti a una commissione sulle transazioni in natura, come specificato nell’Allegato IV.
La Commissione sulle Transazioni in Natura è dovuta all’Agente Amministrativo e riflette le commissioni di trasferimento, gli oneri del depositario o del sub-depositario, gli oneri governativi, le commissioni di registrazione e tutti gli altri costi e le spese relative a un Fondo sostenute per la ricezione dei titoli e del contante necessari in caso di sottoscrizione in natura o per la consegna dei titoli e del contante necessari in caso di rimborso in natura. Siffatta Commissione andrà ad aggiungersi o a ridurre l’importo di sottoscrizione o di rimborso.
A sua discrezione, la Società di Gestione potrà inoltre scegliere di non applicarla totalmente o parzialmente.
Commissione sulle Transazioni in Contanti
Tutte le sottoscrizioni e i rimborsi in contanti sono soggetti a una Commissione sulle Transazioni in Contanti, come specificato per ciascun Fondo nell’Allegato IV.
Tale Commissione sulle Transazioni in Contanti è pagabile all’Agente Amministrativo quale agente della Società per il rimborso dei costi e delle spese sostenute dall’Agente
Amministrativo nelle negoziazioni in contanti relative a tale sottoscrizione o rimborso. Siffatta Commissione andrà ad aggiungersi o a ridurre l’importo di sottoscrizione o di rimborso.
La Società di Gestione potrà inoltre scegliere di non applicarla totalmente o parzialmente a sua discrezione oppure qualora ciò sia previsto dalla legge o dalla prassi locale di qualsiasi paese in cui le Azioni sono offerte.
Altri Costi di Transazione
Al fine di replicare l’indice, i Fondi sosterranno costi di transazione associati alla compravendita di titoli.
9.4. Soft Commissions
In relazione agli accordi di retrocessione, un broker o una controparte di un accordo di retrocessione, che abbia convenuto ai sensi di tali accordi di fornire servizi alla Società secondo il principio della best execution e altri vantaggi, assisterà nella fornitura di servizi di investimento alla Società. Informazioni dettagliate sugli accordi di retrocessione saranno riportate nella Relazione Annuale e nella Relazione Semestrale successive.
Il Gestore degli investimenti ha concordato di non avere diritto a ricevere retrocessioni monetarie su transazioni concluse per conto della Società e che tali retrocessioni saranno pagate dalla Società.
10. Trattamento fiscale
10. Trattamento fiscale
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Disposizioni di carattere generale
Le informazioni fornite non esauriscono l’argomento e non rappresentano una forma di consulenza legale o fiscale. Si raccomanda ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti per ottenere informazioni riguardo alle implicazioni connesse alla sottoscrizione, all’acquisto, alla detenzione o alla vendita di azioni a norma delle leggi del paese nel quale essi sono soggetti ad imposta.
Qui di seguito si delineano alcuni aspetti delle leggi e delle procedure fiscali vigenti per quanto riguarda le operazioni contemplate nel presente Prospetto. Come accade per qualunque investimento, non può esservi alcuna garanzia circa il fatto che la posizione fiscale prevalente al momento dell’investimento nella Società possa durare a tempo indeterminato, dato che le basi e le aliquote dell’imposizione fiscale sono oggetto di modifiche. I potenziali investitori sono tenuti ad informarsi e, se necessario, a rivolgersi ad un consulente per quanto riguarda leggi e regolamenti (quali quelli concernenti il regime fiscale ed il controllo valutario) applicabili alla sottoscrizione, alla detenzione ed al rimborso di Azioni nel loro Paese di origine, luogo di residenza o di domicilio.
I dividendi, gli interessi e le plusvalenze di capitale (ove presenti) che la Società potrà eventualmente ricevere in relazione ai propri investimenti (ad eccezione dei titoli di emittenti irlandesi) potranno essere soggetti a tassazione, comprese le ritenute alla fonte, nei paesi in cui sono ubicati gli emittenti di tali investimenti. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte della ritenuta d’acconto in conformità ad accordi di doppia imposizione stipulati tra l’Irlanda e tali Paesi. Nel caso in cui tale situazione si modifichi in futuro e l’applicazione di un’aliquota ridotta comporti un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto non verrà ricalcolato e la differenza sarà attribuita proporzionalmente agli Azionisti al momento del rimborso.
per quanto concerne la possibile tassazione o altre conseguenze dell'acquisto, della detenzione, della vendita, della conversione o altrimenti dell’alienazione delle Azioni ai sensi delle leggi irlandesi e/o del loro paesi di costituzione, organizzazione, cittadinanza, residenza o domicilio, o in relazione ad altra passività a imposta, nonché alla luce delle loro circostanze specifiche.
Si informano gli Azionisti e i potenziali investitori che le seguenti informazioni sul trattamento fiscale sono basate sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori in relazione alla legge e alla prassi in vigore nella giurisdizione pertinente alla data del presente Prospetto, nonché in ordine ai regolamenti proposti e alle bozze di legge. Come per qualsiasi investimento, non può sussistere alcuna garanzia che la posizione fiscale effettiva o prevista prevalente al momento in cui viene effettuato un investimento nella Società rimarrà invariata, in quanto la base imponibile e le aliquote fiscali possono fluttuare.
Trattamento Fiscale della Società
La Società sarà ritenuta residente in Irlanda ai fini fiscali, purché sia costituita in Irlanda e non sia considerata, in virtù di un trattato contro la doppia imposizione stipulato tra l’Irlanda e un altro paese, residente in un paese diverso dall’Irlanda.
È intenzione degli Amministratori svolgere l’attività della Società in maniera da garantire che la stessa sia considerata residente in Irlanda ai fini fiscali.
Gli Amministratori sono stati informati del fatto che, ai sensi delle leggi e delle prassi irlandesi attualmente in vigore, la Società presenta i requisiti di un organismo d’investimento secondo la definizione di cui all’Articolo 739B del TCA. In quanto tale, la Società non è assoggettabile all’imposta irlandese su reddito e utili.
A seguito di variazioni introdotte con la Legge finanziaria del 2016, gli IREF (Irish Real Estate Fund, Fondi immobiliari irlandesi)
sono sottoposti a un nuovo regime, che impone una ritenuta
10.1. Trattamento Fiscale in Irlanda
Di seguito è riportato un riepilogo generale dei principali aspetti fiscali irlandesi applicabili alla Società e ad alcuni suoi investitori che sono proprietari effettivi delle Azioni della stessa. Tale riepilogo non intende trattare tutte le conseguenze fiscali applicabili alla Società o a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali possono essere soggetti a regole speciali. Ad esempio, esso non tratta la posizione fiscale degli investitori la cui acquisizione di Azioni della Società sia considerata una partecipazione azionaria in un Organismo di Investimento di Portafogli Personali (PPIU). Le conseguenze fiscali di un investimento in Azioni della Società dipenderanno non soltanto dalla natura delle attività operative della Società e dai principi fiscali in quel momento applicabili, ma anche da alcuni accertamenti che non possono essere effettuati in questo momento. Di conseguenza, la loro applicabilità dipenderà dalle circostanze specifiche di ogni investitore. Detto riepilogo non costituisce una consulenza fiscale e si consiglia agli Azionisti e ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti professionali
d'acconto del 20% sugli “eventi imponibili IREF”. Le variazioni riguardano principalmente investitori non residenti in Irlanda ai fini fiscali irlandesi. Poiché la Società non detiene e non deterrà attività immobiliari irlandesi, tali disposizioni non dovrebbero essere rilevanti e non saranno trattate in maggiore dettaglio.
Fermo restando quanto sopra esposto, la Società può essere soggetta a tassazione in relazione a un investitori che siano Soggetti Irlandesi Tassabili al verificarsi di un “evento imponibile” nella Società.
Per evento imponibile si intende:
(a) un pagamento di qualsiasi tipo o una distribuzione agli investitori effettuato/a dalla Società relativamente alle Azioni degli stessi;
(b) un trasferimento, annullamento, incasso, rimborso o riacquisto di Azioni; e
(c) una presunta cessione (una presunta cessione si verificherà alla scadenza di un Periodo Pertinente) di Azioni o l’appropriazione o l’annullamento di Azioni da parte della Società al fine di raggiungere l’importo dell’imposta dovuta su un utile derivante da un trasferimento.
Per “Periodo Pertinente” si intende un periodo di otto anni avente inizio con l'acquisizione di Azioni da parte di un Azionista e ogni successivo periodo di otto anni avente inizio subito dopo il periodo pertinente precedente.
Per evento imponibile non si intende:
i. un’operazione relativa ad Azioni detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto;
ii. uno scambio - effettuato da un investitore in virtù di un accordo perfezionato a condizioni di mercato - di azioni di una categoria della Società con Azioni di un’altra categoria della Società;
iii. un trasferimento di Xxxxxx tra coniugi o partner civili e trasferimenti tra coniugi o partner civili o ex coniugi o ex partner civili in occasione di una separazione giudiziale, decreto di scioglimento e/o divorzio;
iv. uno scambio di azioni derivante da una incorporazione o ristrutturazione idonea (ai sensi dell’Articolo 739H del TCA) della Società con un altro organismo di investimento; o
v. l’annullamento di Azioni della Società derivante da uno scambio relativo a uno schema di incorporazione (come definito nell’Articolo 739H(A) del TCA); o
vi. un’operazione relativa o inerente a quote pertinenti (secondo la definizione di cui all’Articolo 739B(2A) del TCA) in un organismo di investimento che si effettui esclusivamente in virtù di un cambiamento del gestore di court funds per quell’organismo di investimento.
Misure equivalenti
Nessuna imposta è addebitabile a un organismo di investimento relativamente a eventi imponibili riguardanti un investitore che, al momento dell’evento imponibile, non risulti essere un Investitore Irlandese Esente, a condizione che sia stata rilasciata una Dichiarazione Relativa all’Azionista e che la Società non sia in possesso di dati che possano ragionevolmente suggerire che le informazioni ivi contenute non sono più corrette. In assenza di siffatta Dichiarazione, si presuppone che l’investitore sia un Residente Irlandese.
Ulteriori disposizioni consentono l’applicazione della summenzionata esenzione relativamente a qualsiasi investitore che non sia un Residente Irlandese qualora l’organismo di investimento non sia attivamente commercializzato a un siffatto investitore, abbia messo in atto misure appropriate (“Misure Equivalenti”) mirate ad assicurare che tale investitore non sia un Residente Irlandese e abbia ricevuto l'approvazione al riguardo dalle Autorità Fiscali irlandesi.
Qualora su un evento imponibile sia dovuta un’imposta, essa sarà a carico della Società e sarà recuperabile mediante deduzione oppure, nel caso di un trasferimento e di una presunta cessione, tramite annullamento o appropriazione di Azioni dagli investitori interessati. In alcuni casi, e solo dopo comunicazione della Società a un investitore, l’imposta dovuta su una presunta cessione può, a scelta della Società, essere a carico dell’investitore piuttosto che della Società. In tali circostanze l’investitore deve presentare una dichiarazione dei redditi irlandese e pagare l’imposta appropriata (all’aliquota specificata di seguito) alle Autorità Fiscali irlandesi.
Laddove la Società non riceva una Dichiarazione Relativa all’Azionista oppure non siano in atto Misure Equivalenti, si presuppone che l’investitore è un Residente Irlandese e al verificarsi di un evento imponibile la Società sarà obbligata a versare l’imposta. La Società detrarrà l’imposta (ad aliquote che variano dal 25% al 61%) relativamente a un evento imponibile da qualsiasi pagamento erogato a un investitore su un trasferimento di Azioni oppure su una presunta cessione. Per quanto concerne la presunta cessione, esiste un meccanismo per ottenere un rimborso d’imposta qualora le Azioni siano successivamente cedute a un prezzo inferiore.
Trattamento Fiscale degli investitori
Il trattamento fiscale irlandese applicabile a determinati investitori della Società è specificato di seguito e dipende dalla categoria, tra quelle sotto indicate, in cui essi ricadono:
(i) Un investitore le cui Azioni sono detenute presso un Sistema di Compensazione Riconosciuto.
Un pagamento a un investitore o un incasso, rimborso, annullamento o trasferimento di Azioni detenute presso un Sistema di Compensazione Riconosciuto non darà luogo a un evento imponibile nella Società (la legislazione presenta tuttavia ambiguità, in quanto la normativa riportata nel presente paragrafo relativamente ad Azioni detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto si applica in caso di eventi imponibili derivanti da una presunta cessione; pertanto, come suggerito in precedenza, si invitano gli investitori a rivolgersi al riguardo al proprio consulente fiscale). La Società non dovrà detrarre alcuna imposta irlandese su tali pagamenti, indipendentemente dal fatto che essi siano detenuti da un investitore che sia un Residente Irlandese, o che un investitore non residente abbia rilasciato una Dichiarazione Relativa all’Azionista. Tuttavia un investitore che sia un Residente Irlandese o che non sia un Residente Irlandese ma le cui Azioni sono attribuibili a una filiale o a un’agenzia situata in Irlanda, potrebbe essere comunque tenuto al versamento dell’imposta irlandese su una distribuzione o un incasso, un rimborso o un trasferimento delle proprie Azioni.
Laddove le Azioni siano detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto, l’obbligo di versare le imposte risultanti da un evento imponibile fa capo all’investitore (anziché alla Società).
Non è richiesta una Dichiarazione Relativa all’Azionista né un’approvazione relativa a misure equivalenti appropriate laddove le Azioni siano detenute presso un Sistema di Compensazione
Riconosciuto. Secondo l’attuale intenzione degli Amministratori, tutte le Azioni saranno detenute presso un Sistema di Compensazione Riconosciuto. Qualora in futuro gli Amministratori consentano la detenzione di Azioni in forma certificata al di fuori di un Sistema di Compensazione Riconosciuto, i potenziali investitori nelle Azioni, all’atto della sottoscrizione, e i possibili cessionari delle Azioni saranno tenuti a compilare una Dichiarazione Relativa all’Azionista quale requisito indispensabile all’emissione delle Azioni della Società ovvero, a seconda del caso, alla registrazione quale cessionario delle Azioni. A tale riguardo, la Dichiarazione Relativa all’Azionista non dovrà essere compilata nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'autorizzazione delle Autorità Fiscali irlandesi a seguito dell'adozione di opportune Misure Equivalenti.
(ii) Un investitore che non è un Residente Irlandese e le cui Azioni non sono detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto.
Al sopravvenire di un evento imponibile, la Società non sarà tenuta a detrarre le imposte in relazione a un investitore qualora
(a) l’investitore sia un Soggetto Estero, o (b) la Società abbia ottenuto l’autorizzazione delle Autorità Fiscali irlandesi a seguito dell’adozione di opportune Misure Equivalenti mirate ad assicurare che l’investitore della Società non sia un Residente Irlandese.
(iii) Un investitore che è un Residente Irlandese e le cui Azioni non sono detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto
Salvo il caso in cui (a) un investitore sia un Investitore Irlandese Esente, rilasci una Dichiarazione Relativa all’Azionista in tal senso e la Società non sia in possesso di dati che indichino ragionevolmente che le informazioni ivi contenute non sono o non sono più sostanzialmente corrette, ovvero (b) la Società abbia ottenuto l’autorizzazione dalle Autorità Fiscali irlandesi, la Società sarà tenuta a detrarre l’imposta all’aliquota del 41% su qualsiasi evento imponibile (salvo laddove l’investitore sia un Investitore Irlandese Esente).
Qualora tale investitore sia una società residente in Irlanda ai fini fiscali irlandesi e la Società sia in possesso di una dichiarazione rilasciata da tale investitore attestante che lo stesso è una società e che riporti il codice fiscale dello stesso, al verificarsi di un evento imponibile la Società provvederà a detrarre l’imposta all’aliquota del 25%.
Gli investitori persone giuridiche residenti in Irlanda ai fini fiscali irlandesi e che ricevono distribuzioni o realizzano profitti in ordine ai quali sia stata detratta l’imposta saranno considerati aver ricevuto un pagamento annuale soggetto a imposta ai sensi del Case IV dell’Allegato D del TCA dal quale sia stata detratta l’imposta all’aliquota del 25% (o del 41% qualora non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione). Fatte salve le considerazioni seguenti concernenti l’imposta su un utile su cambi, in generale tali investitori non saranno soggetti a ulteriori imposte irlandesi sui pagamenti ricevuti in ordine alla loro partecipazione da cui sia stata detratta l’imposta. Un investitore persona giuridica
residente in Irlanda che detenga le Azioni in relazione a un’attività commerciale sarà soggetto all’imposta sul reddito o sulle plusvalenze conseguito/e nell’ambito di tale attività, con una compensazione dell’imposta sulle società dovuta con le imposte eventualmente trattenute da tali pagamenti da parte della Società. Qualora un investitore consegua un utile su cambio alla cessione delle proprie Azioni, potrebbe essere soggetto all’imposta sulle plusvalenze nell’anno di accertamento in cui le Azioni sono vendute.
Qualsiasi investitore che sia Residente Irlandese e riceva una distribuzione o percepisca un utile derivante da incassi, rimborsi, annullamenti o trasferimenti dai quali non sia stata detratta alcuna imposta, potrebbe essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito o sulle società relativamente all’importo di siffatta distribuzione o utile.
I rimborsi d’imposta non sono generalmente previsti qualora al momento di un evento imponibile non sia presente una Dichiarazione Relativa all’Azionista che avrebbe potuto essere rilasciata, salvo nel caso di un determinato investitore persona giuridica rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta irlandese sulle società.
Imposta di bollo
In Irlanda non si applica l’imposta di bollo sulla sottoscrizione, sul trasferimento o sul rimborso di Azioni sulla base del fatto che la Società possiede i requisiti di un organismo di investimento ai sensi dell’Articolo 739B del TCA, purché nessuna richiesta di sottoscrizione o nessun rimborso o trasferimento di Azioni sia soddisfatta/o tramite un trasferimento in natura di qualsiasi bene immobile situato in Irlanda.
Imposta sull’Acquisizione di Capitali
Donazioni o successioni di Azioni non saranno soggette all’imposta irlandese sulle donazioni o successioni (Imposta sull’Acquisizione di Capitali) a condizione che:
(a) alla data della cessione il cedente delle Azioni non sia domiciliato né abitualmente residente in Irlanda e alla data della donazione o della successione il cessionario delle Azioni non sia domiciliato né abitualmente residente in Irlanda; e
(b) le Azioni siano incluse nella donazione o nella successione alla data delle stesse e alla data di valutazione.
Requisiti statunitensi relativi alla comunicazione di informazioni e alla ritenuta d’acconto
Le disposizioni relative alla conformità fiscale di conti esteri (“FATCA”), emanate nell’ambito della legge Hiring Incentives to Restore Employment Act (“Legge HIRE”), costituiscono un ampio regime di segnalazione di informazioni adottato dagli Stati Uniti e mirato ad assicurare che soggetti statunitensi con attività finanziarie al di fuori degli Stati Uniti paghino l’ammontare corretto di imposte statunitensi. In base alla nuova ed efficace
normativa, la proprietà diretta e indiretta di conti ed entità non statunitensi da parte di soggetti statunitensi deve essere segnalata alle autorità fiscali statunitensi (Internal Revenue Service, IRS). Il regime di comunicazione di informazioni FATCA è applicato tramite una ritenuta d’acconto del 30% su un determinato reddito (compresi dividendi e interessi) di origine statunitense e sui proventi lordi della vendita o di altra cessione di beni immobili che possono produrre interessi o dividendi di origine statunitense (“Pagamenti Assoggettabili a Ritenuta d’Acconto”). La normativa sulla ritenuta d’acconto si applica a soggetti che dopo il 30 giugno 2014 effettuano Pagamenti Assoggettabili a Ritenuta d’Acconto a istituzioni finanziarie estere (Foreign Financial Institution, (“FFI”)), tra cui fondi di investimento (come la Società) e altre entità non statunitensi che omettono di osservare le disposizioni FATCA. Le disposizioni FATCA impongono inoltre una ritenuta d’acconto del 30% sui pagamenti “passthru”, generalmente definiti come Pagamenti Assoggettabili a Ritenuta d’Acconto o altro tipo di pagamenti nella misura in cui essi siano attribuibili a un Pagamento Assoggettabile a Ritenuta d’Acconto (questi ultimi, “Pagamenti Passthru Esteri”). Lo scopo è quello di incoraggiare le FFI a concludere un accordo (un “Accordo FFI”) con l’IRS qualora detengano investimenti che producono pagamenti attribuibili a Pagamenti Assoggettabili a Ritenuta d’Acconto anche se non detengono attività che producono direttamente Pagamenti Assoggettabili a Ritenuta d’Acconto.
Consapevoli del fatto che l’obiettivo politico dichiarato del FATCA consiste nell’ottenere la segnalazione di informazioni (anziché esclusivamente l’incasso della ritenuta d’acconto) e che in alcune giurisdizioni potrebbero sorgere difficoltà relative alla conformità da parte delle FFI, gli Stati Uniti hanno sviluppato un approccio intergovernativo all’implementazione del FATCA. Il 21 dicembre 2012 i governi di Irlanda e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo intergovernativo mirato a “Migliorare la conformità fiscale internazionale e a implementare il FATCA” (l’“IGA Irlandese”), le cui disposizioni sono state inserite nella Legge Finanziaria del 2013 per l’implementazione dell’IGA irlandese e anche per consentire l’emanazione di regolamenti da parte delle Autorità Fiscali irlandesi relativamente ai requisiti di registrazione e segnalazione derivanti dall’IGA. A tale riguardo, le Autorità Fiscali irlandesi (d’intesa con il Dipartimento delle Finanze), hanno emanato il Regolamento - Strumento giuridico n. 292 del 2014, in vigore dal 1° luglio 2014. Il 1° ottobre 2014 le Autorità fiscali irlandesi hanno emanato le prime Note Orientative di supporto (che sono aggiornate ad hoc), la cui versione più recente risale al gennaio 2018.
L’IGA irlandese prevede che le istituzioni finanziarie irlandesi segnalino alle Autorità Fiscali irlandesi, entro il 30 giugno successivo alla fine dell’anno civile pertinente, informazioni relative a titolari di conti statunitensi e che, in cambio, le istituzioni finanziarie statunitensi comunichino alle Autorità Fiscali irlandesi informazioni circa titolari di conti residenti in Irlanda.
Entrambe le autorità fiscali si scambieranno quindi automaticamente tali informazioni con frequenza annuale.
Si prevede che ai fini dell’IGA irlandese la Società costituirà un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione; tuttavia, in linea generale, non dovrebbe avere l’obbligo di segnalare informazioni alle Autorità Fiscali irlandesi in quanto si prevede che le azioni saranno considerate come regolarmente negoziate su un mercato mobiliare consolidato e pertanto, nella misura in cui esse siano quotate e regolarmente negoziate su tale mercato mobiliare, non dovrebbero costituire un conto finanziario ai sensi dell’IGA irlandese. L’obbligo di comunicazione potrebbe riguardare azioni non considerate regolarmente negoziate.
La Società (e/o l’Agente Amministrativo o il Gestore degli investimenti) avranno il diritto di chiedere agli investitori di fornire informazioni concernenti la propria posizione fiscale, identità o residenza al fine di soddisfare eventuali obblighi di comunicazione cui la Società potrebbe essere soggetta a seguito dell’IGA irlandese e, tramite la propria sottoscrizione o detenzione di Azioni, gli investitori saranno ritenuti aver autorizzato la divulgazione automatica di tali informazioni, da parte dell'Emittente o di qualsiasi altro soggetto, alle autorità fiscali competenti.
Ciascun investitore accetterà, nel proprio Contratto di Sottoscrizione, di fornire dette informazioni su richiesta della Società. Nella misura in cui un Fondo o la Società sia soggetto/a alla ritenuta d’acconto sui propri investimenti prevista dalle disposizioni FATCA, gli Amministratori della Società di Gestione possono porre in essere qualsivoglia azione in relazione all’investimento di un investitore in un Fondo o nella Società al fine di assicurare che tale ritenuta sia economicamente sostenuta dall’investitore interessato che ne abbia causato l’origine a seguito della mancata comunicazione delle necessarie informazioni.
Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi ai propri consulenti fiscali relativamente ai requisiti previsti dalle disposizioni FATCA o da un accordo intergovernativo per quanto concerne la propria situazione.
Common Reporting Standard
Il 14 luglio 2014, l’OCSE ha emanato lo Standard per lo Scambio Automatico di Informazioni sui Conti Finanziari (lo “Standard”) contenente il Common Reporting Standard (“CRS”). La successiva introduzione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti e la Direttiva del Consiglio UE 2014/107/UE (recante modifica della direttiva 2011/16/UE) definiscono il quadro internazionale per l’implementazione del CRS da parte delle Giurisdizioni Partecipanti. Sotto questo aspetto, il CRS è stato recepito dalla legislazione irlandese con l’inserimento delle disposizioni pertinenti nella Legge Finanziaria del 2014 e 2015, nonché con l’emanazione del Regolamento - Strumento Giuridico n. 583 del 2015.
Il principale obiettivo del CRS consiste nel prevedere lo scambio automatico annuale di informazioni su determinati conti finanziari tra le autorità fiscali competenti delle Giurisdizioni Partecipanti.
Il CRS attinge ampiamente all’approccio intergovernativo utilizzato ai fini dell’implementazione della normativa FATCA; vi sono
pertanto considerevoli analogie tra i due meccanismi di segnalazione di informazioni. Tuttavia, mentre la normativa FATCA prevede sostanzialmente soltanto la segnalazione all’IRS di informazioni specifiche relative a Soggetti Statunitensi Specifici, il CRS ha un ambito nettamente più ampio a causa delle molteplici giurisdizioni partecipanti al regime.
Va inoltre rilevato che l'esclusione di azioni regolarmente negoziate su un mercato mobiliare consolidato dalla definizione di conto finanziario ai fini della normativa FATCA non si applica nel caso del CRS.
In termini generali, il CRS imporrà alle Istituzioni Finanziarie Irlandesi di identificare i Titolari di Conto residenti in altre Giurisdizioni Partecipanti e di comunicare annualmente informazioni specifiche relative ai Titolari di Conto alle Autorità Fiscali irlandesi (le quali a loro volta forniranno tali informazioni alle autorità fiscali competenti del paese in cui il Titolare di Conto è residente). A tale riguardo, si fa presente che la Società sarà considerata un’Istituzione Finanziaria Irlandese ai fini del CRS.
Residenza Irlandese e Residenza Irlandese Abituale ai fini fiscali
Residenza – Persona Giuridica
Una società avente la propria sede centrale di gestione e controllo in Irlanda (lo “Stato”) è residente nello Stato indipendentemente da dove essa è stata costituita. Una società non avente la propria sede centrale di gestione e controllo in Irlanda ma costituita nello Stato è residente nello Stato salvo il caso in cui:
(a) la società sia considerata non residente nello Stato ai sensi di un trattato contro la doppia imposizione stipulato tra l’Irlanda e un altro paese.
Residenza – Persona Fisica
Una persona fisica si intende residente in Irlanda durante un esercizio fiscale se:
(i) trascorre nello Stato almeno 183 giorni nel corso di quell’esercizio fiscale; o
(ii) ha una presenza complessiva nello Stato di 280 giorni, tenendo conto del numero di giorni trascorsi nello Stato durante quell’esercizio fiscale unitamente al numero di giorni trascorsi nello Stato nell’esercizio precedente.
La presenza di una persona fisica nello Stato per non oltre
30 giorni durante un esercizio fiscale non è considerata ai fini dell’applicazione del test dei due anni. Per presenza di un giorno nello Stato si intende la personale presenza di una persona fisica in qualsiasi momento della giornata.
Residenza Abituale – Persona Fisica
Una persona fisica che sia stata residente nello Stato per tre esercizi fiscali consecutivi diventa residente abituale a decorrere dall’inizio del quarto esercizio fiscale.
Una persona fisica che sia stata regolarmente residente nello Stato cessa di essere un residente abituale alla fine del terzo esercizio fiscale consecutivo in cui non vi risulta residente.
Pertanto, una persona fisica che sia residente e abitualmente residente nello Stato nel 2011 e che lascia lo Stato in tale esercizio fiscale resterà abitualmente residente fino alla fine dell'esercizio fiscale chiuso al 31 dicembre 2014.
Intermediario
Indica un soggetto che:
(i) svolge un’attività che consiste nel o comprende l’incasso di pagamenti effettuati da un organismo di investimento residente in Irlanda per conto terzi; o
(ii) detiene azioni o quote di un organismo di investimento per conto terzi.
Altre giurisdizioni
Il reddito e/o gli utili di una Società rivenienti dai suoi titoli e attività possono essere soggetti a ritenuta d’acconto nei paesi in cui essi hanno origine. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte della ritenuta d’acconto previste dagli accordi contro la doppia imposizione stipulati tra l’Irlanda e tali paesi. Nel caso in cui tale situazione cambi in futuro e l’applicazione di un’aliquota ridotta comporti un rimborso a tale Società, il Valore Patrimoniale Netto della stessa non verrà ricalcolato e la differenza sarà attribuita proporzionalmente agli Azionisti esistenti al momento del rimborso.
Pubblicazione di Informazioni
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni Categoria di Azioni è disponibile giornalmente dopo ogni Momento di Valutazione, successivamente al suo calcolo da parte dell’Agente Amministrativo, nonché sul Sito Web.
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Fondo sarà pubblicato nella rispettiva Valuta di Base.
10.2. Trattamento Fiscale nel Regno Unito
Le dichiarazioni sul regime fiscale di seguito riportate non costituiscono una consulenza legale o fiscale, bensì una sintesi generale del trattamento fiscale previsto nel Regno Unito di investitori residenti, abitualmente residenti e domiciliati nel Regno Unito che detengono Azioni a titolo di investimento.
La sintesi è basata sulla prassi e sulla legislazione fiscali in vigore da ritenersi applicabili nel Regno Unito alla data del presente Prospetto; tuttavia si informano i potenziali investitori che le norme e le prassi fiscali pertinenti o la loro interpretazione sono soggette a modifica, eventualmente con effetto retroattivo. La sintesi non costituisce una garanzia per qualsiasi investitore circa i risultati fiscali dell’investimento in un Fondo della Società.
Le basi e i livelli del trattamento fiscale, nonché eventuali relative agevolazioni, possono cambiare. Si invitano i potenziali investitori a informarsi e, ove opportuno, a ottenere consulenza circa le conseguenze fiscali applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e al rimborso di Azioni nel paese di loro cittadinanza, residenza o domicilio.
Trattamento Fiscale della Società
Gli Amministratori intendono condurre gli affari della Società in modo tale che la stessa non divenga residente nel Regno Unito ai fini fiscali. Di conseguenza, e purché la Società non svolga la propria attività commerciale nel Regno Unito tramite una sede fissa o un agente ivi situata/o che costituisca una “stabile organizzazione” ai fini fiscali del Regno Unito e tutte le sue operazioni di negoziazione nel Regno Unito siano eseguite tramite un intermediario o un gestore degli investimenti che funga da agente indipendente nel normale andamento dell'attività, la Società non sarà soggetta all'imposta sul reddito o all’imposta sulle società del Regno Unito sul reddito o sugli utili conseguiti sui o derivanti dai suoi investimenti, all’infuori della ritenuta d’acconto su un determinato reddito di origine britannica. Secondo le intenzioni degli Amministratori, l'attività della Società sarà condotta in modo tale da impedire il verificarsi di una stabile organizzazione nella misura in cui ciò rientri nella loro sfera di controllo; tuttavia non può essere garantito che le condizioni necessarie a impedirlo saranno sempre soddisfatte.
Non si prevede che le attività della Società saranno considerate come attività di negoziazione ai fini della tassazione del Regno Unito. Tuttavia, nella misura in cui le attività di negoziazione siano condotte nel Regno Unito, in linea di massima esse potrebbero essere soggette a imposizione in tale paese. Ai sensi dell’Articolo 1146 della Legge in materia di imposta sulle società del 2010 e dell’Articolo 835M della Legge in materia di imposta sul reddito del 2007, i profitti derivanti da dette attività di negoziazione non saranno soggetti a imposizione fiscale nel Regno Unito purché la Società, la Società di Gestione e il Gestore degli investimenti soddisfino determinate condizioni. Gli Amministratori, la Società di Gestione e i Consulenti per gli investimenti intendono condurre le rispettive attività della Società, della Società di Gestione e dei Consulenti per gli investimenti in modo tale che tutte le condizioni siano soddisfatte, nella misura in cui esse rientrino nelle loro rispettive sfere di controllo. Alcuni interessi e altro reddito di origine britannica percepiti dalla Società potrebbero essere soggetti a ritenuta fiscale nel Regno Unito.
A partire da aprile 2020, il reddito conseguito da società non residenti da proprietà immobiliari britanniche e gli utili rivenienti dalla cessione di proprietà immobiliari britanniche da parte di società non residenti saranno soggetti all’imposta sulle società.
Il reddito e gli utili percepiti dalla Società possono essere soggetti a ritenuta fiscale o ad imposte analoghe applicate dal paese nel quale tali redditi hanno avuto origine.
Trattamento Fiscale degli investitori
Ferma restando la loro posizione personale, si informano gli investitori residenti o abitualmente residenti nel Regno Unito ai fini fiscali che, ai sensi della normativa vigente, le loro Azioni dei Fondi costituiranno verosimilmente partecipazioni in un “fondo offshore” ai fini della Parte 8 della legge Taxation (International and Other provisions ecc.) Act del 2010. Ai fini fiscali del Regno Unito, ogni categoria di azioni di un fondo è considerata un fondo offshore. Qualora un soggetto detenga una simile partecipazione, l’utile a esso riveniente dalla vendita, dal rimborso o da altra cessione di detta partecipazione (compresa una presunta cessione in caso di morte) sarà tassato nel momento di detta vendita, rimborso o altra cessione come reddito (“reddito offshore”) e non come plusvalenza, a meno che la categoria di azioni del fondo pertinente sia stata certificata dalle autorità fiscali del Regno Unito (HM Revenue & Customs (“Autorità Fiscali del Regno Unito”)) come “fondo tenuto alla comunicazione” (reporting fund) per ciascuno dei suoi periodi contabili durante i quali il soggetto ha detenuto tale partecipazione.
In generale, ai sensi dei Regolamenti sui fondi offshore (Offshore Funds (Tax) Regulations) del 2009 (i “Regolamenti Offshore”), un “reporting fund” è un fondo offshore che soddisfa determinati requisiti di comunicazione alle Autorità Fiscali del Regno Unito e ai propri azionisti. Tali obblighi annuali comprendono il calcolo e l’invio delle dichiarazioni dei redditi per azione del fondo offshore per ogni periodo di riferimento (come definito ai fini fiscali del Regno Unito) a tutti gli azionisti interessati. Un investitore britannico che detenga la propria partecipazione alla chiusura del periodo di riferimento al quale si riferisce il reddito dichiarato sarà soggetto all’imposta sul reddito o all’imposta sulle società sull’importo più alto fra l’eventuale distribuzione in contanti e l’intero ammontare dichiarato. Il reddito dichiarato sarà ritenuto riveniente a qualsiasi investitore britannico sei mesi dopo la fine del periodo di detenzione pertinente.
Lo status di “fondo tenuto alla comunicazione”, una volta concesso dalle Autorità Fiscali del Regno Unito per le categorie interessate, resta vigente in modo permanente fintanto che siano adempiuti gli obblighi annuali. Si invitano gli investitori che abbiano bisogno di ulteriori informazioni sulle conseguenze dell’ottenimento di tale status da parte dei Fondi a rivolgersi a un consulente professionale.
Gli Amministratori possono cercare di ottenere la certificazione di “fondo tenuto alla dichiarazione” per qualsiasi Fondo, in quanto in conseguenza di tale status qualsiasi investitore residente nel Regno Unito sarebbe soggetto all’imposta sul reddito del Regno Unito sulla quota di reddito del Fondo attribuibile alla sua partecipazione nel Fondo stesso e all’imposta sulle plusvalenze in caso di cessione. Nel caso in cui un Fondo non sia in possesso di tale certificazione, ai sensi della normativa vigente un utile realizzato da investitori residenti o abitualmente residenti nel Regno Unito su una vendita, un rimborso o su un’altra cessione delle loro Azioni (compresa una presunta cessione in caso di morte) sarà tassata/o come reddito e non come plusvalenza. Le esatte conseguenze di tale trattamento dipenderanno dalla singola
posizione fiscale di ogni investitore; tuttavia si informano gli investitori persone fisiche residenti o abitualmente residenti nel Regno Unito che, in particolare, essi potrebbero essere soggetti all’imposta sul reddito e che non potranno avvalersi dell’esenzione annuale dall’imposta sulle plusvalenze; le società potrebbero inoltre non riuscire ad avvalersi dello “sgravio per indicizzazione” (indexation relief) per ridurre la loro assoggettabilità all’imposta britannica su tale utile. Gli investitori persone fisiche e residenti ma non domiciliati nel Regno Unito che scelgono di essere tassati sul reddito all’atto della reintroduzione degli utili nel Regno Unito (“remittance basis”) non saranno tuttavia soggetti a imposta su tali utili non reintrodotti. Neanche i fondi pensione del Regno Unito dovrebbero essere interessati da questa normativa, in quanto la loro esenzione dall’imposta britannica sulle plusvalenze dovrebbe estendersi agli utili trattati come reddito ai sensi di tali disposizioni.
Ai sensi della normativa concernente la tassazione del debito societario e governativo contenuta nella Legge Finanziaria del 1996, qualora la partecipazione di un Fondo in “investimenti ammissibili” superi in qualsiasi momento il 60% del valore di mercato di tutti gli investimenti detenuti da quel Fondo, una società residente nel Regno Unito ai fini fiscali che detenga Azioni di quel Fondo sarà assoggettata a imposta sul reddito su tutti i profitti e gli utili derivanti dal - e sulle fluttuazioni del - valore delle Azioni (calcolato alla fine di ogni periodo contabile dell’investitore alla data della cessione della partecipazione), oppure otterrà sgravi fiscali su qualsivoglia riduzione equivalente del valore, determinata in base a una contabilizzazione del valore equo. Gli “Investimenti ammissibili” sono: (a) denaro collocato a interesse (all’infuori della liquidità in attesa di essere investita);
(b) titoli (all’infuori di azioni di una società); (c) azioni di una cooperativa di credito edilizio (building society); (d) partecipazioni ammissibili in uno schema di fondi comuni di investimento (unit trust scheme), un fondo offshore o una società d’investimento di tipo aperto (che può essere interpretata come una partecipazione in un fondo comune di investimento, fondo offshore od OEIC, che non supererebbe il test dell’investimento non ammissibile relativamente alle proprie partecipazioni in investimenti quotati di cui ai precedenti punti da (a) a (c); (e) contratti derivati relativamente a valute o a qualsivoglia degli strumenti di cui ai precedenti punti da (a) a (d); e (f) contratti per differenze relativi a tassi d’interesse, merito di credito o valute. Tali regole si applicheranno a un investitore persona giuridica residente nel Regno Unito qualora il limite del 60% sia superato in qualsiasi momento durante il periodo contabile di tale investitore, anche qualora esso non stesse detenendo Azioni nel Fondo in quel momento. Considerata la politica d’investimento attuale della Società e dei Fondi, queste regole saranno verosimilmente rilevanti per gli investitori persone giuridiche residenti nel Regno Unito. Regole speciali si applicano a investitori che sono società di assicurazioni e società d’investimento collettivo (investment trust), fondi comuni di investimento autorizzati e società d’investimento di tipo aperto nel Regno Unito.
Gli investitori soggetti a imposta sul reddito del Regno Unito pagheranno l’imposta alla propria aliquota marginale intera dell’imposta sul reddito su tali “distribuzioni di interessi” qualora in qualsiasi momento durante il periodo pertinente i Fondi detengano oltre il 60% del proprio patrimonio in investimenti ammissibili.
Diversamente, le distribuzioni di reddito percepite saranno tassate come dividendi ad aliquote marginali inferiori applicabili a dividendi. Con decorrenza dal 22 aprile 2009, gli investitori persone fisiche residenti nel Regno Unito possono beneficiare, in determinati casi, di un credito d’imposta non rimborsabile relativamente ai dividendi o al reddito dichiarato provenienti da fondi offshore che investono prevalentemente in titoli azionari.
Tuttavia, se i fondi offshore in questione investono oltre il 60% del proprio patrimonio in titoli fruttiferi di interessi (o titoli analoghi sotto il profilo economico), i dividendi distribuiti o il reddito dichiarato saranno trattati e tassati come interessi in capo alla persona fisica, senza diritto a credito d’imposta.
Ai sensi della Parte 9A della Legge sull’imposta societaria (Corporation Tax Act) del 2009, le distribuzioni di dividendi effettuate da un fondo offshore a favore di società residenti nel Regno Unito beneficeranno probabilmente di una delle varie esenzioni dall’imposta britannica sulle società. Anche le distribuzioni a società non britanniche che svolgono un’attività economica nel Regno Unito tramite una stabile organizzazione in tale paese dovrebbero beneficiare di un’esenzione dall’imposta britannica sulle società applicata ai dividendi, purché le Azioni detenute dal fondo in questione siano utilizzate dalla stabile organizzazione o detenute per suo conto. A tal fine, il reddito dichiarato sarà assimilato alla distribuzione di dividendi.
Dal 6 aprile 2016, il regime del credito d’imposta sui dividendi è stato sostituito da una nuova esenzione per dividendi (tax-free dividend allowance), in base alla quale gli azionisti persone fisiche residenti nel Regno Unito possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle prime 5.000 Sterline di reddito da dividendo percepito, indipendentemente dal reddito non da dividendo da essi conseguito. Il reddito da dividendo percepito eccedente il limite di
5.000 Sterline sarà tassato alle seguenti aliquote:
(i) 7,5% sul reddito da dividendo incluso nello scaglione di base
(ii) 32,5% sul reddito da dividendo incluso nello scaglione superiore
(iii) 38,1% sul reddito da dividendo incluso nello scaglione aggiuntivo
Controllate estere
Si richiama l'attenzione degli investitori persone giuridiche residenti nel Regno Unito sulle disposizioni della Parte 9A della Legge fiscale (Taxation (International and Other Provisions) Act) del 2010. Tali disposizioni interessano le società residenti nel Regno Unito che si ritenga partecipino, da sole o insieme a determinati soggetti associati, ad almeno il 25% degli “utili imponibili” di una società non residente (come la Società), che (i) sia controllata da società o altri soggetti residenti nel Regno Unito ai fini fiscali, (ii) sia soggetta a un “livello inferiore” di tassazione e
(iii) non distribuisca sostanzialmente tutto il proprio reddito. Sebbene si preveda che le Azioni a Distribuzione distribuiranno sostanzialmente tutto il reddito del Fondo a esse attribuibile, ciò non avverrà per le Azioni ad Accumulazione, pertanto questa legislazione potrebbe essere rilevante. L'effetto di queste disposizioni potrebbe essere quello di assoggettare tali investitori persone giuridiche all’imposta britannica sulle società relativamente alla propria quota dei profitti della Società, a meno che essi soddisfino le condizioni per ottenere alcune esenzioni disponibili. I soggetti che possono essere trattati come reciprocamente “associati” ai fini di tali disposizioni comprendono due o più società, una delle quali controlli l’altra o le altre o che siano tutte sono un controllo comune. Gli “utili imponibili” del Fondo a tal fine non comprendono le sue plusvalenze.
Prevenzione dell’Evasione dell’Imposta sul Reddito
Si richiama l'attenzione degli investitori residenti nel Regno Unito sul Capitolo II della Parte XIII della Legge in materia di Imposte sul Reddito (Income Taxes Act) del 2007, che potrebbe assoggettarli all’imposta sul reddito relativamente al reddito o agli utili non distribuiti della Società. Per effetto di tali disposizioni, tese a impedire l’evasione dell’imposta sul reddito da parte delle persone fisiche per mezzo di operazioni che comportino il trasferimento di attività o di reddito a soggetti (comprese le società) residenti o domiciliati al di fuori del Regno Unito, le persone fisiche potrebbero risultare soggette a imposta sul reddito o sulle società relativamente al reddito o agli utili non distribuiti della Società su base annua. Questa legislazione non si applicherà tuttavia nel caso in cui un investitore riesca a convincere le Autorità Fiscalità del Regno Unito che:
(i) non sarebbe ragionevole trarre la conclusione da tutte le circostanze del caso che evitare l’assoggettamento a imposta fosse lo scopo o uno degli scopi per i quali sono state effettuate le operazioni pertinenti o qualsivoglia di esse;
(ii) tutte le operazioni pertinenti sono autentiche transazioni commerciali e non sarebbe ragionevole trarre la conclusione, da tutte le circostanze del caso, che una o più di tali operazioni fosse più che incidentalmente concepita per evitare l’assoggettamento a imposta; o
(iii) tutte le operazioni pertinenti erano autentiche, perfezionate a condizioni di mercato e, qualora l’investitore fosse soggetto a imposta ai sensi del Capitolo 2 della Parte 13 relativamente a dette operazioni, tale assoggettamento costituirebbe una restrizione ingiustificata e sproporzionata alla libertà protetta dal Titolo II o IV della Parte Tre del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea o dalla Parte II o III dell’Accordo SEE.
Attribuzione di Utili a Soggetti Residenti nel Regno Unito Si richiama l'attenzione degli investitori residenti nel Regno Unito sulle disposizioni dell’Articolo 13 della Legge sulla tassazione
degli utili imponibili (Taxation of Chargeable Gains Act) del 1992 (“Articolo 13”). In base a tale Articolo, qualora un utile imponibile maturi a beneficio di una Società non residente nel Regno Unito, ma che se fosse ivi residente sarebbe una società ad azionariato ristretto (close company), un soggetto potrebbe essere trattato come se una parte proporzionale di tale utile imponibile, calcolata con riferimento alla sua partecipazione nella società, sia maturata a suo beneficio. Tuttavia, il soggetto di cui sopra non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Articolo 13 se la sua parte proporzionale non supera un quarto dell’utile. Le esenzioni si applicano anche qualora né l’acquisizione, né la detenzione o la cessione delle attività aveva come scopo principale quello di evitare l’assoggettamento a imposta o qualora gli utili pertinenti siano generati dalla cessione di attività utilizzate soltanto a scopo di attività commerciali autentiche, economicamente significative e condotte al di fuori del Regno Unito. In conseguenza dell’eventuale applicazione di tali disposizioni, un soggetto potrebbe essere trattato come se parte di un utile maturato a beneficio della Società (come ad esempio su una cessione dei suoi investimenti che costituisca un utile imponibile a tal fine) fosse maturato direttamente a beneficio del soggetto stesso, laddove tale parte sarà pari alla proporzione delle attività della Società cui tale soggetto avrebbe diritto alla liquidazione della Società nel momento in cui l’utile imponibile è maturato a beneficio della stessa. Con effetto dal 6 aprile 2008, la normativa è stata estesa, tramite le disposizioni dell’Articolo 14A della Legge sulla tassazione degli utili imponibili del 1992, a persone fisiche domiciliate fuori del Regno Unito, fatta salva la tassazione “remittance basis” in circostanze specifiche.
Poiché le cessioni di alcune categorie di Azioni sono soggette a imposta come reddito offshore, potrebbero applicarsi le Normative, anziché l’Articolo 13. La Normativa 24 sostituisce il “reddito offshore” con qualsiasi riferimento al “reddito imponibile” di cui all’Articolo 13. Non è ancora certo se la Normativa 24 stia effettivamente funzionando nel modo in cui era stata concepita, in quanto potrebbe essere interpretata come applicabile esclusivamente al reddito offshore generato da fondi offshore, anziché a qualsiasi plusvalenza maturata a beneficio dei fondi offshore. Nonostante questa incertezza, sarebbe prudente presumere che la Normativa 24 si applichi a tutte le plusvalenze realizzate dai fondi offshore nello stesso modo dell’Articolo 13, in quanto questa sembrerebbe essere stata l’intenzione delle autorità fiscali del Regno Unito in sede di stesura della legislazione.
IMPOSTA DI BOLLO E STAMP DUTY RESERVE TAX (IMPOSTA SUL FONDO IMPOSTE DI BOLLO) DEL REGNO UNITO
L’imposta di bollo e la stamp duty reserve tax non si applicano a condizione che l’eventuale atto scritto con il quale vengono trasferite le Azioni della Società o le azioni da essa acquisite sia firmato e conservato sempre al di fuori del Regno Unito. Tuttavia nel Regno Unito la Società potrebbe essere soggetta a imposte di trasferimento sulle acquisizioni e cessioni di investimenti. Nel Regno Unito la Società è tenuta al versamento dell’imposta di
bollo o della stamp duty reserve tax all’aliquota dello 0,5% sull’acquisizione di azioni di società costituite nel Regno Unito o che conservano un registro degli azionisti in tale paese.
Poiché la Società non è residente nel Regno Unito e il registro degli investitori sarà conservato al di fuori del Regno Unito, non sarà soggetta alla stamp duty reserve tax in conseguenza del trasferimento, della sottoscrizione e/o del rimborso di azioni, salvo nei casi sopra specificati.
Non sarà dovuta alcuna imposta di bollo del Regno Unito su trasferimenti, sottoscrizioni o rimborsi di Azioni in struttura dematerializzata tramite i sistemi elettronici di regolamento titoli, purché detti trasferimenti, sottoscrizioni o rimborsi siano effettuati elettronicamente e non con un atto scritto.
Si fa notare agli investitori che anche altri aspetti della legislazione fiscale del Regno Unito potrebbero essere attinenti al loro investimento nella Società.
In caso di dubbi circa la propria posizione, oppure qualora si possa essere soggetti a imposta in una giurisdizione diversa dal Regno Unito, invitiamo a rivolgersi al proprio consulente finanziario indipendente.
10.3. Legge tedesca in materia di tassazione degli investimenti del 2018
In conformità alle modifiche introdotte dalla Legge tedesca in materia di tassazione degli investimenti del 2018 e successive modifiche di volta in volta apportate (“Legge tedesca in materia di tassazione degli investimenti”) in vigore dal 1° gennaio 2018. Alla data del presente Prospetto, i fondi della società intendono qualificarsi come fondi azionari con una Percentuale
Patrimoniale Minima dell’85% (salvo diversamente elencato di seguito) in conformità alla sezione 2, paragrafo 6 della Legge tedesca in materia di tassazione degli investimenti.
I seguenti Fondi della Società hanno una Percentuale Patrimoniale Minima inferiore all’85%:
• Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF;
• Invesco FTSE Emerging Markets High Yield Low Volatility UCITS ETF;
• Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF; e
• Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF.
I Fondi possono inoltre stipulare contratti di prestito titoli a fini di efficiente gestione del portafoglio, il che potrebbe ridurre la Percentuale Patrimoniale Minima dei Fondi stessi. Tuttavia, i Fondi idonei garantiranno che manterranno un investimento minimo continuativo superiore al 50% del loro valore patrimoniale netto in titoli azionari (definiti nella sezione 2, paragrafo 8 della Legge tedesca in materia di tassazione degli investimenti.
Si informa che le quote azionarie di ciascun Fondo saranno fornite dal nostro fornitore di servizi di dati finanziari in Germania a WM Daten per la pubblicazione.
Si invitano gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti tributari in merito alle ripercussioni della Legge tedesca in materia di tassazione degli investimenti.
11. Informazioni di carattere generale e statutario
11. Informazioni di carattere generale e statutario
Segue
11.1. Costituzione, Sede Legale e Capitale Sociale
(a) La Società è stata costituita in Irlanda in data 5 febbraio 2002 quale società di investimento a capitale variabile, a responsabilità limitata e con responsabilità giuridica separata tra i Fondi, ed è
iscritta nel Registro delle Imprese al numero 352941.
(b) L’attuale sede legale della Società è Central Quay, Riverside IV, Xxx Xxxx Xxxxxxxx’x Quay, Dublino 2.
(c) All’atto della costituzione della Società, il capitale azionario autorizzato ammontava a 39.000 Azioni prive di valore nominale. Attualmente vi sono sette Azioni dei Soci Fondatori in circolazione, detenute dalla Società di Gestione e da intestatari della Società di Gestione. Tutte le Azioni dei Soci Fondatori sono state emesse dietro pagamento in contanti. Le Azioni dei Soci Fondatori non formano parte del capitale sociale che rappresenta un qualsiasi Fondo della Società.
(d) Alla data del presente Prospetto, nessuna porzione del capitale della Società risulta opzionata, né vi sono stati accordi per concedere opzioni condizionate o incondizionate su di esso.
(e) Né le Azioni dei Soci Fondatori né le Azioni conferiscono diritti di prelazione; ciò significa che i potenziali investitori non hanno il diritto di ricevere l’offerta di nuove Azioni in via prioritaria rispetto agli Azionisti esistenti.
11.2. Diritti delle Azioni
I detentori delle Azioni dei Soci Fondatori:
(a) avranno diritto a un voto per ciascun detentore nell’ambito di votazioni per alzata di mano, e a un voto per ciascuna Azione dei Soci Fondatori nell’ambito di votazioni per appello nominale;
(b) non avranno diritto ad alcun dividendo di qualsivoglia natura rispetto alle Azioni dei Soci Fondatori detenute; e
(c) in caso di scioglimento o liquidazione della Società, avranno i diritti previsti al successivo paragrafo “Distribuzione di Attività in caso di Liquidazione”.
I detentori delle Azioni:
(a) avranno diritto a un voto per ciascuna Azione intera nell’ambito di votazioni per alzata di mano, e a un voto per ciascuna Azione nell’ambito di votazioni per appello nominale;
(b) avranno diritto ai dividendi eventualmente dichiarati di volta in volta dagli Amministratori; e
(c) in caso di scioglimento o liquidazione della Società,
avranno i diritti previsti al successivo paragrafo “Distribuzione di Attività in caso di Liquidazione”.
11.3. Diritti di Voto
(a) I diritti di voto connessi alle Azioni sono stabiliti al precedente punto 11.2.(a). Gli Azionisti persone fisiche potranno partecipare e votare alle assemblee generali di persona o per delega. Gli Azionisti persone giuridiche potranno partecipare e votare alle assemblee generali tramite un rappresentante debitamente nominato o per delega.
(b) Salvo eventuali disposizioni speciali sul diritto di voto applicabili alle Azioni attualmente detenute o di futura emissione, in caso di votazione per alzata di mano in sede di assemblea generale ciascun detentore di Azioni (nel caso di persona fisica) presente in persona o per delega ovvero (nel caso di persona giuridica) rappresentato da un soggetto debitamente autorizzato avrà diritto a un voto. In caso di votazione per appello nominale, ciascun detentore di Azioni presente come sopra descritto o rappresentato tramite delega avrà diritto a un voto per ciascuna azione detenuta.
(c) In sede di assemblea generale della Società, le delibere ordinarie verranno adottate con la maggioranza semplice dei voti degli Azionisti presenti o rappresentati all’assemblea a cui viene proposta la risoluzione. Il quorum per un’assemblea in cui vengano proposte esclusivamente delibere ordinarie è di un Azionista.
(d) Le delibere straordinarie, ivi comprese le delibere intese ad annullare, alterare o emendare un Articolo o redigere un nuovo Articolo, sono approvate con una maggioranza non inferiore al 75% degli Azionisti presenti o rappresentati e (avendo diritto a votare) votanti riuniti in assemblea generale. Il quorum per un’assemblea in cui vengano proposte delibere straordinarie è di un Azionista.
11.4. Assemblee
Gli Azionisti della Società avranno diritto a partecipare e a votare alle assemblee generali della Società. L’assemblea generale annuale della Società si terrà in Irlanda normalmente entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario della Società. Gli avvisi di convocazione di ciascuna assemblea generale annuale saranno inviati agli Azionisti unitamente alla Relazione Annuale non meno di ventuno giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Gli Amministratori possono convocare un’assemblea generale straordinaria ogniqualvolta lo ritengano opportuno. Gli avvisi di convocazione di un’assemblea generale straordinaria saranno inviati agli Azionisti non meno di ventuno giorni prima della data fissata per l’assemblea.
11.5. Comunicazioni agli Azionisti
Le comunicazioni agli Azionisti possono essere inviate via posta elettronica o altro mezzo di comunicazione, a condizione che gli Azionisti abbiano acconsentito a tale mezzo di comunicazione. Copie dei documenti inviati agli Azionisti saranno a disposizione per consultazione presso gli uffici dell’Agente Amministrativo. Le comunicazioni agli Azionisti saranno altresì pubblicate sul Sito Web. Si raccomanda agli Azionisti di visitare periodicamente il Sito Web, o di far visitare il Sito Web per proprio conto dal loro agente di borsa o altro intermediario finanziario, al fine di venire tempestivamente a conoscenza di dette informazioni.
11.6. Distribuzione di Attività in caso di Liquidazione In caso di liquidazione della Società, il liquidatore utilizzerà, salvo il disposto degli Acts, le attività della Società nel modo che riterrà
più opportuno per soddisfare le pretese dei creditori in relazione
a tale Fondo. In relazione alle attività distribuibili agli Azionisti, il liquidatore potrà effettuare, nei libri contabili della Società, i necessari trasferimenti di attività verso e dai Fondi al fine di suddividere l’onere delle pretese dei creditori fra qualsiasi detentore di Azioni delle diverse categorie nella proporzione che il liquidatore riterrà equa, a propria assoluta discrezione.
Le attività distribuibili a un Azionista verranno quindi utilizzate in base alle seguenti priorità:
in primo luogo, per il pagamento ai detentori delle Azioni di ciascuna categoria azionaria di ciascun Fondo di un importo, nella Valuta di Base di tale categoria o in altra valuta scelta dal liquidatore (al tasso di cambio stabilito in modo ragionevole dallo stesso liquidatore), il più possibile prossimo al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di siffatta categoria in possesso dei suddetti detentori alla data di avvio della procedura di liquidazione, a condizione che il Fondo disponga di attività residue sufficienti per effettuare tale pagamento. Qualora, nel caso di qualsivoglia Categoria di Azioni, il Fondo non disponga di attività residue sufficienti ad assicurare siffatto pagamento, si farà ricorso:
primo, alle attività della Società non incluse nei Fondi; e
secondo, alle attività residue dei Fondi relative ad altre categorie di Azioni (dopo pagamento ai detentori delle Azioni di siffatte categorie degli importi cui hanno diritto ai sensi del presente punto (i)) proporzionalmente al valore totale delle attività residue di ciascun Fondo;
in secondo luogo, per il pagamento ai detentori di Azioni dei Soci Fondatori di un importo non superiore al valore nominale versato, prelevabile dalle attività della Società non incluse nei Fondi rimanenti dopo l’utilizzo di cui al precedente punto (a). Ove le attività sopra specificate fossero insufficienti ad assicurare il suddetto pagamento in toto, non sarà comunque possibile ricorrere alle attività incluse nei Fondi;
in terzo luogo, per il pagamento ai detentori di Azioni
dell’eventuale residuo delle attività incluse nei Fondi, ripartito proporzionalmente al numero di Azioni detenute; e
in quarto luogo, per il pagamento ai detentori di Azioni dell’eventuale residuo delle attività non incluse in alcun Fondo, ripartito proporzionalmente al valore di ciascun Fondo e, in seno ai Fondi, proporzionalmente al valore delle singole categorie azionarie e al Valore Patrimoniale Netto per Azione.
In caso di scioglimento della Società (sia per liquidazione volontaria, che per amministrazione controllata o per intervento del tribunale) il liquidatore può, con l’autorità di una delibera straordinaria e quant’altro previsto dagli Acts, dividere fra i membri in natura la totalità o parte del patrimonio della Società, e sia che il patrimonio consista in un bene di un unico tipo o meno, stabilire il valore che ritenga più equo rispetto a una o più categorie o beni, e decidere le modalità di divisione fra gli Azionisti o fra le diverse categorie di Azionisti. Con la stessa autorità, il liquidatore, nell’interesse degli Azionisti, può assegnare parte del patrimonio in amministrazione fiduciaria a un trust che il liquidatore, con la stessa autorità, ritenga idoneo; la liquidazione della Società potrà quindi essere chiusa e la Società sciolta, tuttavia in modo tale che nessun Azionista sia costretto ad accettare beni gravati da passività e che qualsiasi Azionista possa incaricare il liquidatore di vendere per suo conto attività cui abbia diritto. Il prezzo ottenuto dalla Società potrebbe essere diverso da quello al quale le attività sono state valutate quando è stato determinato il Valore Patrimoniale Netto e la Società non è tenuta a rispondere di eventuali perdite da ciò derivanti. Il costo di transazione sostenuto in tale vendita di attività sarà a carico dell’Azionista.
11.7. Circostanze che determinano la liquidazione di una Società o chiusura di un Fondo
Si procederà alla liquidazione della Società nelle seguenti circostanze:
(a) tramite adozione di una delibera straordinaria di liquidazione;
(b) nel caso in cui la Società non avvii la propria attività entro un anno dalla costituzione o sospenda la propria attività per un anno;
(c) nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto del minimo statutario di 2;
(d) nel caso in cui la Società non sia in grado di pagare i propri debiti e sia stato nominato un liquidatore;
(e) nel caso in cui il tribunale competente in Irlanda ritenga che gli affari della Società siano stati condotti e i poteri degli Amministratori siano stati esercitati in maniera oppressiva nei confronti dei soci;
(f) nel caso in cui il tribunale competente in Irlanda ritenga che sia giusto ed equo procedere alla liquidazione della Società.
11.8. Procedimenti Giudiziari
La Società non risulta né è stata implicata in alcun procedimento giudiziario o arbitrale e gli Amministratori non sono a conoscenza di procedimenti giudiziari intentati o istanze presentate da o contro la Società dalla sua costituzione.
11.9. Contratti di Importanza Sostanziale
(a) I seguenti contratti, che esulano dalla conduzione ordinaria dell’attività, sono stati conclusi dalla Società e sono o possono essere di importanza sostanziale. Fatto salvo quanto di seguito riportato, la Società non ha concluso alcun altro contratto (diverso da un contratto relativo alla conduzione ordinaria dell’attività) che contenga disposizioni che prevedano obblighi o diritti di importanza sostanziale per la Società alla data del presente Prospetto:
(i) il Contratto di Gestione in vigore dal 28 gennaio 2019 e concluso fra la Società e la Società di Gestione. La nomina della Società di Gestione resterà poi in vigore sino a e salvo in caso di risoluzione del contratto da parte di una delle parti mediante preavviso scritto di almeno sei mesi, sebbene, in talune circostanze, quali l’insolvenza di una delle parti o una violazione cui non sia stato posto rimedio dopo relativa comunicazione, il Contratto di Gestione possa essere risolto con effetto immediato inviando comunicazione scritta all’altra parte. Il Contratto di Gestione prevede il diritto della Società di Gestione a essere risarcita nello svolgimento dei suoi obblighi ai sensi del Contratto di Gestione, salvo in caso di questioni derivanti da dolo, mala fede, inadempimento intenzionale o negligenza nell’adempimento dei suoi obblighi o delle sue mansioni ai sensi del Contratto di Gestione. La Società di Gestione ha diritto all’importo residuo della propria commissione dopo il pagamento delle commissioni degli altri Fornitori di Servizi. In nessun caso la commissione pagabile alla Società di Gestione supererà il livello stabilito di volta in volta nei Supplementi relativi ai singoli Fondi.
(ii) il Contratto di Deposito datato 9 agosto 2016 prevede che la nomina del Depositario resti efficace sino a e salvo in caso di risoluzione del contratto da parte di una delle parti mediante preavviso scritto di almeno 90 giorni, sebbene la risoluzione possa essere immediata, in talune circostanze. Il Contratto di Deposito prevede il diritto del Depositario a essere risarcita, salvo in caso di questioni derivanti dall’inadempimento
negligente o intenzionale dei propri doveri e obblighi ai sensi della Direttiva. Le commissioni del Depositario saranno pagate dalla Società di Gestione;
(b) I seguenti contratti, che esulano dalla conduzione ordinaria dell’attività, sono stati conclusi dalla Società di Gestione in relazione alla Società e sono o possono essere di importanza sostanziale:
(i) il Contratto di Gestione Patrimoniale datato
8 agosto 2007 e concluso fra la Società di Gestione e Invesco Capital Management LLC, come modificato e novato, ai sensi del quale la Società e la Società di Gestione hanno nominato il Gestore degli investimenti quale gestore Patrimoniale dei Fondi. Il Contratto di Gestione Patrimoniale prevede che la nomina del Gestore degli investimenti resti efficace sino a e salvo in caso di risoluzione del contratto da parte di una delle parti mediante preavviso scritto di almeno 90 giorni, sebbene, in talune circostanze, quali l’insolvenza di una delle parti o una violazione cui non sia stato posto rimedio dopo relativa comunicazione in tal senso, il Contratto possa essere risolto con effetto immediato inviando comunicazione scritta all’altra parte. Il Contratto di Gestione Patrimoniale prevede il diritto del Gestore degli investimenti a essere risarcito, salvo in caso di questioni derivanti da dolo, mala fede, mala gestio o negligenza nell’adempimento dei propri doveri e obblighi ovvero sconsiderata noncuranza dei propri doveri e obblighi, caso in cui il Gestore degli investimenti sarà ritenuto responsabile nei confronti della Società di Gestione e della Società, e contiene disposizioni in merito alla responsabilità legale del Gestore degli investimenti;
(ii) il Contratto di Deposito datato 8 agosto 2007 e concluso fra la Società e il Depositario, come
modificato. Il Contratto di Deposito prevede che la nomina del Depositario resti efficace sino a e salvo in caso di risoluzione del contratto da parte di una delle parti mediante preavviso scritto di almeno 90 giorni, sebbene la risoluzione possa essere immediata, in talune circostanze, quali l’insolvenza del Depositario o se al Depositario non è più consentito svolgere le proprie funzioni da una delibera degli Amministratori della Società. Il Contratto di Deposito prevede il diritto del Depositario a essere risarcito, salvo in caso di questioni derivanti dall’ingiustificato mancato adempimento dei propri doveri e obblighi o dall’adempimento inadeguato dei propri doveri e obblighi, e contiene disposizioni in merito alla responsabilità legale del Depositario. In virtù del
Contratto di Deposito, il Depositario sarà ritenuto responsabile nei confronti della Società e degli Azionisti per qualsiasi perdita subita dalla Società o dagli Azionisti in conseguenza di ingiustificato mancato adempimento dei propri doveri e obblighi o dell’adempimento inadeguato dei propri doveri e obblighi. Il Depositario è investito dei pieni poteri per delegare la totalità o parte delle proprie funzioni di custodia, tuttavia il fatto di affidare a terzi, in tutto o in parte, gli investimenti sotto la propria custodia non limita la responsabilità del Depositario. Al fine di assolvere le proprie responsabilità ai sensi delle Normative, il Depositario deve adoperare accuratezza e diligenza nella scelta e nella nomina di parti terze per lo svolgimento delle funzioni di custodia, in modo da assicurare che tale parte terza abbia e mantenga il know how, le competenze e la reputazione adeguati per assolvere tali responsabilità, deve mantenere un livello adeguato di supervisione sull’agente di custodia, nonché condurre di volta in volta gli opportuni controlli al fine di verificare che gli obblighi di tale agente continuino ad essere pienamente assolti. Le commissioni del Depositario saranno pagate dalla Società di Gestione;
(iii) potranno essere conclusi di volta in volta contratti di licenza che consentano alla Società di utilizzare un Indice quale base per la determinazione della composizione dei propri Fondi e di utilizzare taluni nomi commerciali, marchi e marchi di servizio del Fornitore dell’Indice in relazione a tali Fondi.
11.10. Disposizioni Varie
(a) La Società non ha mai avuto né ha attualmente personale alle proprie dipendenze.
(b) Nessun Amministratore vanta interessi diretti o indiretti nella promozione della Società o in attività acquistate
o vendute dalla Società ovvero affittate a quest’ultima
o di cui si propone l’acquisto, la vendita o l’affitto alla Società, né esistono, alla data di redazione del presente documento, contratti o accordi nei quali un Amministratore abbia un interesse sostanziale o che
orario d’ufficio, in qualsiasi giorno (esclusi il sabato, la domenica e i normali giorni di chiusura per ferie) presso la sede legale della Società, gli uffici dell’Agente Amministrativo e sul Sito Web e saranno inviate gratuitamente su richiesta dalla Società di Gestione:
(i) l’Atto Costitutivo e lo Statuto sociale della Società;
(ii) il Prospetto;
(iii) i Documenti Contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori; e
(b) L’eventuale Supplemento del Paese pertinente sarà fornito separatamente o sarà distribuito come parte del Prospetto, come richiesto dalle leggi locali. Copie dei Supplementi del Paese possono essere ottenute presso i relativi uffici Invesco locali, nonché sul Sito Web locale, come previsto dalle leggi locali.
(c) La Relazione Annuale e la Relazione Semestrale più recenti. Il periodo contabile della Società si chiude il
30 settembre di ogni anno. La Società redigerà una Relazione Annuale, le cui copie saranno messe a disposizione dell’Azionista quattro mesi dopo la chiusura dell’esercizio a cui si riferiscono. La Società metterà inoltre a disposizione degli Azionisti copia delle Relazioni Semestrali (redatti al 31 marzo di ogni anno) due mesi dopo la chiusura del semestre a cui si riferiscono. Tali Relazioni saranno inviate all’Autorità di Vigilanza e al Companies Announcement Office di Euronext Dublin entro gli stessi termini. All’Azionista verrà inviata copia di entrambe le Relazioni. Copie delle Relazioni Annuali e Semestrali saranno inoltre a disposizione dell’Azionista sul Sito Web.
Ulteriori informazioni quali, a titolo puramente esemplificativo, le procedure per la gestione dei reclami degli Azionisti, la politica sui conflitti di interesse o la politica in materia di diritti di voto della Società di Gestione, saranno a disposizione dell’Azionista presso la sede legale della Società di Gestione. Informazioni più dettagliate in merito ai Fondi possono essere ottenute presentandone richiesta specifica alla Società di Gestione. È possibile richiedere una copia del presente Prospetto, dei KIID e delle Relazioni della Società, rivolgendosi all’Agente Amministrativo all’indirizzo specificato al capitolo 3 “Organi Societari” e nel Sito Web.
siano, per loro natura e condizioni, inusuali o
significativi in relazione all’attività svolta dalla Società.
(c) La Società non ha acquistato e non intende acquistare o acquisire né concordare di acquistare o acquisire alcuna proprietà immobiliare.
11.11. Consultazione di Documenti
(a) Copie dei seguenti documenti saranno tenute a disposizione e potranno essere consultate gratuitamente in qualsiasi momento durante il normale
11.12. Principi di Valutazione
I criteri di valutazione delle attività della Società sono i seguenti:
(i) il valore di un Investimento quotato, ammesso alla quotazione ufficiale di borsa o normalmente
negoziato in un Mercato Regolamentato sarà (fatti salvi i casi particolari descritti ai successivi punti (iii), (vi), (vii) e (viii)) il prezzo di chiusura su tale Mercato Regolamentato al Momento di Valutazione o, qualora
non fosse disponibile alcun prezzo di chiusura, l’ultimo prezzo di contrattazione, a condizione che:
(a) se un investimento è quotato, ammesso alla quotazione ufficiale di borsa o normalmente negoziato in uno o più Mercati Regolamentati, gli Amministratori potranno, a propria assoluta discrezione, selezionare uno qualsiasi di tali mercati per gli scopi sopra menzionati (a condizione che gli Amministratori abbiano stabilito che tale mercato costituisce il mercato principale per tale investimento o fornisce i criteri più equi per la valutazione dei titoli in questione), e, una volta selezionato, tale mercato verrà utilizzato per le future determinazioni del Valore Patrimoniale Netto in relazione a tale Investimento, salvo diversa decisione degli Amministratori; e
(b) nel caso di investimenti quotati, ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o normalmente negoziati in un Mercato Regolamentato, ma in relazione ai quali i corsi di detto mercato non siano disponibili per qualsivoglia motivo al momento opportuno o, a giudizio degli Amministratori, non riflettano il vero valore, il valore di siffatti investimenti corrisponderà al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede da una persona fisica, società o associazione competente che sia un operatore indipendente del mercato dell’Investimento in questione (approvata a tal fine dal Depositario) e/o qualsiasi altro soggetto competente nominato dagli Amministratori (e approvato a tal fine dal Depositario);
(ii) il valore di un investimento non quotato in borsa, né negoziato in un Mercato Regolamentato corrisponderà al probabile valore di realizzo stimato
con prudenza e secondo buona fede da una persona fisica, società o associazione competente che sia un operatore indipendente del mercato dell’investimento in questione (approvata a tal fine dal Depositario) e/o qualsiasi altro soggetto competente a giudizio degli Amministratori (e approvato a tal fine dal Depositario);
(iii) il valore di un investimento che sia una quota o una partecipazione in un organismo di investimento collettivo o fondo comune di tipo aperto sarà l’ultimo valore patrimoniale netto disponibile di tale quota o partecipazione;
(iv) il valore delle liquidità in cassa, dei risconti attivi, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati e non ancora riscossi sarà ritenuto essere l’importo totale degli stessi, salvo che gli Amministratori ritengano che sia improbabile che tale
importo venga pagato o riscosso integralmente, nel qual caso il valore si otterrà dopo aver praticato lo sconto che gli Amministratori (con approvazione del Depositario) ritengono adeguato per riflettere il valore reale degli stessi;
(v) il valore dei depositi sarà l’importo nominale più gli interessi maturati dalla data in cui i depositi sono stati acquistati o effettuati;
(vi) le obbligazioni, i titoli di debito, i titoli azionari misti, i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, gli effetti commerciali e le attività analoghe saranno valutati utilizzando il prezzo medio di chiusura più
recente ottenuto da società di determinazione dei prezzi approvate a tal fine dagli Amministratori più eventuali interessi ivi maturati dalla data di acquisto;
(vii) i contratti di cambio a termine saranno valutati in base al prezzo al Momento di Valutazione al quale può essere sottoscritto un nuovo contratto di cambio a termine di pari entità e scadenza;
(viii) il valore dei future e delle opzioni negoziati in un Mercato Regolamentato sarà il prezzo di liquidazione determinato dal mercato in questione, a condizione che, qualora tale prezzo di liquidazione non sia disponibile per qualsivoglia ragione o non sia rappresentativo, tali attività saranno valutate al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede da un soggetto competente (approvato a tal fine dal Depositario);
(ix) il valore di qualsiasi SFD OTC sarà:
a) la quotazione fornita dalla controparte, a condizione che tale quotazione sia fornita almeno su base giornaliera e sia approvata e verificata almeno su base settimanale da un soggetto indipendente dalla controparte, approvato a tal fine dal Depositario; o
b) il valore di qualsiasi OTC sarà una quotazione fornita dalla controparte o una valutazione alternativa calcolata dalla Società o da una società indipendente di determinazione dei prezzi (che può essere una parte connessa alla controparte, ma indipendente dalla medesima e che non applichi gli stessi modelli di determinazione adottati dalla controparte), a condizione che:
1. laddove sia utilizzata la valutazione della controparte, la stessa dovrà essere fornita almeno quotidianamente e approvata o verificata con cadenza almeno settimanale da una parte indipendente dalla controparte, che
potrebbe essere il Gestore degli investimenti (approvato a tal fine dal Depositario);
2. laddove sia utilizzata una valutazione alternativa (ossia una valutazione fornita da un soggetto competente nominato dalla Società di Gestione o dagli Amministratori e approvato a tal fine dal Depositario (o una valutazione fornita in qualsiasi altro modo, a condizione che il Depositario ne approvi il valore)), i criteri di valutazione adottati devono seguire la migliore pratica internazionale istituita da enti quali IOSCO (International Organisation of Securities Commission) e AIMA (Alternative Investment Management Association) e che tali valutazioni siano adeguate con cadenza mensile a quelle fornite dalla controparte.
(x) in deroga alle disposizioni dei paragrafi precedenti gli Amministratori potranno, con l’approvazione del Depositario, rettificare il valore di qualsiasi Investimento se, tenuto debito conto della valuta, del tasso di interesse applicabile, della scadenza, della liquidabilità e/o di tali altri elementi rilevanti, ritengano che tale rettifica sia necessaria al fine di rifletterne il fair value;
(xi) se in ogni caso non è possibile determinare il valore di un investimento secondo le precedenti disposizioni ovvero se gli Amministratori ritengono che altri metodi di valutazione meglio riflettano il fair value dell’investimento in questione, nel caso di detto investimento si applicherà il metodo di valutazione determinato dagli Amministratori e approvato dal Depositario;
(xii) in deroga alle precedenti disposizioni, ove in qualsiasi momento il valore di un’attività della Società sia stato realizzato o siano stati presi accordi per la sua realizzazione, in luogo di tale attività si dovrà includere nelle attività della Società l’importo netto ricevibile dalla stessa, restando inteso che, se tale ammontare non è noto con precisione, il valore dell’investimento corrisponderà all’importo netto che gli Amministratori stimano ricevibile dalla Società e restando inoltre inteso che tale metodo sia approvato dal Depositario.
Allegato I
Allegato I
Borse Valori e Mercati Regolamentati
A eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati, organismi di investimento collettivo e SFD negoziati over-the-counter (OTC), gli investimenti di un Fondo saranno limitati agli strumenti negoziati nelle borse valori e nei Mercati Regolamentati elencati di seguito nel presente Prospetto o in qualsiasi sua Appendice o versione aggiornata degli stessi. Tali borse valori e Mercati Regolamentati sono elencati secondo le disposizioni dell’Autorità di Vixxxxxxx, fermo restando che quest’ultima non pubblica alcun elenco di borse valori e mercati approvati.
Borse Valori
(i) Ciascuna delle borse valori di uno Stato Membro dell’UE o di uno qualsiasi dei seguenti paesi membri dell’OCSE:
Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx (nel caso in cui il Regno Unito non sia più uno Stato Membro)e Stati Uniti d’America.
(ii) Ciascuna delle seguenti borse valori:
Argentina Buenos Aires Stock Exchange, Cordoba Stock Exchange, La Plata Stock Exchange, Mendoza Stock Exchange, Rosario Stock Exchange, Mercado Abierto Electronico,
Bahrain Bahrain Stock Exchange
Bangladesh Dhaka Stock Exchange, Chittagong Stock Exchange
Bermuda Bermuda Stock Exchange Botswana Botswana Stock Exchange
Brasile Bolsa de Valores, Minas Espirito Santo Brasilia, Brasil Bolsa Balcão S.A.
Xxxx Xxxxxxxx Stock Exchange, Valparaiso Stock Exchange.
Cina Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
Colombia Colombia Stock Exchange Croazia Zagreb Stock Exchange
Egitto Cairo Stock Exchange, Alexandria Stock Exchange.
Ghana Ghana Stock Exchange Hong Kong Hong Kong Stock Exchange
India Magadh Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, Uttar Pradesh Stock Exchange, Calcutta Stock Exchange
Indonesia Jakarta Stock Exchange, Surabaya Stock Exchange
Israele Tel Aviv Stock Exchange Giordania Amman Stock Exchange Kenya Nairobi Securities Exchange
Kuwait Boursa Kuwait
Malesia Bursa Malaysia
Mauritius Stock Exchange of Mauritius Messico Mexico Stock Exchange Marocco Casablanca Stock Exchange Namibia Namibian Stock Exchange
Oman Muscat Securities Market
Pakistan Pakistan Stock Exchange Perù Lima Stock Exchange Filippine Philippines Stock Exchange Qatar Qatar Securities Market
Russia Moscow Exchange Arabia Saudita Saudi Stock Exchange
Singapore Singapore Exchange Limited Sudafrica Johannesburg Stock Exchange Xxxxx del Sud Korea Stock Exchange
Sri Lanka Colombo Stock Exchange
Taiwan Taiwan Stock Exchange Corporation Tailandia Stock Exchange of Thailand
Tunisia Bourse de Valeurs Mobiliers de Tunis Turchia Borsa Istanbul
Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi Exchange, NASDAQ Dubai, Dubai Financial Markets
Ucraina PFTS Stock Exchange, Ukrainian Stock
Exchange
Uruguay Montevideo Stock Exchange Vietnam HIO Chi Minh City Stock Exchange Zambia Lusaka Stock Exchange
1. Mercati Regolamentati
(a) i mercati organizzati dalla International Capital Market Association;
(b) il mercato regolamentato dagli istituti quotati del mercato monetario, quali descritti nella pubblicazione della Banca d’Inghilterra “The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets (in Sterling, foreign currency and bullion)” e successive modifiche e revisioni;
(c) AIM - l’Alternative Investment Market nel Regno Unito, regolamentato e gestito dalla Borsa Valori di Londra;
(d) il mercato over-the-counter in Giappone regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan;
(e) il NASDAQ negli Stati Uniti;
(f) il mercato dei titoli di stato USA guidato da operatori di borsa primari e regolamentato dalla Federal Reserve Bank di New York;
(g) il mercato over-the-counter negli Stati Uniti regolamentato dalla Financial Industry Regulatory Authority (associazione americana degli operatori di borsa) (e da istituti bancari regolamentati dall’U.S. Comptroller of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation);
(h) il mercato francese dei “Titres de Creance Negotiables” (mercato over-the-counter degli strumenti di debito negoziabili);
Allegato I
Segue
(i) il mercato over- the-counter dei titoli di stato canadesi, regolamentato dall’Investment Dealers Association of Canada (associazione canadese degli operatori di borsa); e
2. Oltre ai summenzionati Mercati Regolamentati, gli SFD possono essere negoziati anche nei seguenti Mercati Regolamentati:
(a) Qualsiasi mercato di derivati approvato all’interno dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito (nel caso in cui il Regno Unito non sia più uno Stato membro) su cui sono negoziati gli SFD;
(b) American Stock Exchange;
(c) Australian Stock Exchange;
(d) Bolsa Mexicana de Valores;
(e) Chicago Board of Trade;
(f) Chicago Board Options Exchange;
(g) Chicago Mercantile Exchange;
(h) Hong Kong Futures Exchange;
(i) International Securities Market Association;
(j) Kansas City Board of Trade;
(k) Financial Futures and Options Exchange;
(l) Midwest Stock Exchange;
(m) Montreal Stock Exchange;
(n) New York Futures Exchange;
(o) New York Mercantile Exchange;
(p) New York Stock Exchange;
(q) New Zealand Futures Exchange;
(r) Osaka Securities Exchange;
(s) Pacific Stock Exchange;
(t) Philadelphia Board of Trade;
(u) Philadelphia Stock Exchange;
(v) Singapore International Monetary Exchange;
(w) South Africa Futures Exchange (SAFEX);
(x) Sydney Futures Exchange;
(y) NASDAQ;
(z) Tokyo Stock Exchange; (aa) Toronto Futures Exchange.
Allegato II
Allegato II
Investimenti in Strumenti Finanziari Derivati (SFD) e Tecniche di Gestione Efficiente del Portafoglio
A. Investimento in SFD a scopo di Gestione Efficiente del Portafoglio e/o per Finalità di Investimento Diretto
Le disposizioni seguenti si applicano qualora un Fondo si prefigga di intraprendere transazioni in SFD al fine di un’efficiente gestione del portafoglio oppure, ove previsto espressamente dalla politica di investimento del Fondo, per fini di investimento diretto dello stesso.
La Società adotta un processo di gestione del rischio che le consente di monitorare, gestire e misurare costantemente i rischi associati agli SFD nonché il loro contributo al profilo di rischio complessivo di un Fondo.
Per misurare l’esposizione globale di un Fondo agli SFD e la sua potenziale perdita dovuta al rischio di mercato, la Società adotta una metodologia conosciuta come l’approccio basato sugli impegni. Questa metodologia combina i valori dei mercati sottostanti (o nozionali) degli SFD al fine di stabilire il livello di esposizione globale di un Fondo agli SFD. Si riportano di seguito le condizioni e i limiti per l’impiego di SFD in relazione a ciascun Fondo:
◾ L’esposizione globale di un Fondo (come prescritto dall’Autorità di Vigilanza) agli SFD non deve superare il suo Valore Patrimoniale Netto totale e l’effetto leva verrà pertanto limitato al 100% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.
◾ L’esposizione alle attività sottostanti a un SFD, ivi compresi gli SFD incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, combinati, se del caso, con posizioni risultanti da investimenti diretti, non può superare i limiti di investimento stabiliti dall’Autorità di Xxxxxxxxx. Tale disposizione non si applica nel caso di un SFD basato su un indice a condizione che l’indice sottostante soddisfi i requisiti definiti dall’Autorità di Xxxxxxxxx.
◾ Un Fondo può investire in SFD negoziati over-the- counter (OTC) a condizione che le controparti delle transazioni over-the-counter siano istituzioni soggette a vigilanza prudenziale e appartenenti a categorie approvate dall’Autorità di Xxxxxxxxx.
◾ Gli investimenti in SFD sono soggetti alle condizioni e ai limiti posti dall’Autorità di Xxxxxxxxx.
Controparti idonee alle operazioni in Derivati Over- the- Counter (OTC)
La controparte di un’operazione in derivati OTC deve essere una delle seguenti:
(a) un istituto di credito autorizzato nello Spazio Economico Europeo (SEE);
(b) un istituto di credito autorizzato di uno stato firmatario, all’infuori di uno Stato Membro del SEE, degli accordi di Basilea sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale del luglio 1988;
(c) un istituto di credito autorizzato in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda;
(d) una società d’investimento, autorizzata in uno Stato Membro del SEE in conformità alla Direttiva relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari;
(e) una società appartenente a un’entità autorizzata
a operare come holding bancaria dalla Federal Reserve of the United States of America nella misura in cui la suddetta società è soggetta alla vigilanza consolidata sulle holding bancarie della Federal Reserve;
(f) altre categorie di controparti consentite dall’Autorità di Xxxxxxxxx; o
(g) nel caso di successiva novazione di contratti SFD OTC, la controparte deve essere una delle seguenti:
(a) le entità specificate nei precedenti paragrafi da (a) a (f); o
(b) una controparte centrale (CCP) autorizzata o riconosciuta da ESMA ai sensi del Regolamento (EU) n. 648/2012 sugli SFD OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) o, in attesa del riconoscimento di ESMA ai sensi dell’Articolo 25 di EMIR, un’entità classificata come un’organizzazione per la compensazione di derivati da parte dalla Commodity Futures Trading Commission o un’agenzia di compensazione dalla SEC (entrambe CCP).
B. Gestione Efficiente del Portafoglio - Altre Tecniche e Strumenti
Oltre agli investimenti in SFD citati nella precedente Sezione A dell’Allegato II, la Società può adottare altre tecniche e strumenti in relazione a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario a scopo di gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto delle condizioni imposte dall’Autorità di Vigilanza e in linea con i migliori interessi del Fondo, quali operazioni di “pronti contro termine (“contratti repo”) e contratti di prestito titoli.
Tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e utilizzati a scopo di gestione efficiente del portafoglio, compresi gli SFD non utilizzati per finalità di investimento diretto, sono da interpretarsi come un riferimento a tecniche e strumenti che soddisfano i criteri di seguito elencati:
(a) sono economicamente appropriati, essendo realizzati in modo vantaggioso in termini di costi;
(b) sono perfezionati per uno o più degli scopi specifici seguenti:
(i) riduzione del rischio;
(ii) riduzione del costo; e/o
(iii) generazione di ulteriore capitale o reddito per il Fondo con un livello di rischio compatibile con il profilo di rischio del Fondo stesso e le norme di diversificazione del rischio indicate dall’Autorità di Vigilanza;
(c) i loro rischi sono adeguatamente rilevati dal processo di gestione del rischio del Fondo; e
(d) non possono determinare alcuna variazione degli obiettivi di investimento dichiarati del Fondo né aggiungere rischi supplementari rispetto alla politica generale del rischio descritta nella documentazione di vendita.
Tali tecniche potrebbero determinare un incremento dei rischi e potenziali conflitti d’interesse. Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 4.9 “Conflitti di Interesse”, mentre i dettagli dei rischi pertinenti e in particolare, ma non in via limitativa, dei rischi relativi a SFD e del rischio di controparte sono specificati nel capitolo 6 “Fattori di Rischio”.
I contratti repo e i contratti di prestito titoli sono soggetti alle seguenti condizioni:
(a) I contratti repo e i contratti di prestito titoli possono essere effettuati esclusivamente in conformità con le normali prassi di mercato.
(b) Ove il Fondo perfezioni contratti di “pronti contro termine”, dovrà essere in grado di richiamare in qualsiasi momento qualsivoglia titolo oggetto di tali contratti o di risolvere gli stessi. I contratti di “pronti contro termine” a scadenza fissa che non superino i sette giorni saranno considerati accordi a condizioni che consentono alla Società di richiamare in qualsiasi momento le attività.
(c) Qualora il Fondo perfezioni contratti di “pronti contro termine”, dovrà essere in grado in qualsiasi momento di richiamare l’intero importo di liquidità ovvero di risolvere tali contratti in base al principio della competenza temporale o della valorizzazione al prezzo di mercato. Quando la restituzione della liquidità può essere richiesta in qualsiasi momento alla valorizzazione al prezzo di mercato, la valorizzazione al prezzo di mercato del contratto di “pronti contro termine” dovrà essere utilizzata per il calcolo del valore Patrimoniale Netto del Fondo interessato. I contratti di “pronti contro termine” a scadenza fissa che non superino i sette giorni saranno considerati accordi a
condizioni che consentono al Fondo di richiamare in qualsiasi momento le attività.
(d) Ferme restando le disposizioni seguenti,
relative all’utilizzo di garanzie accessorie non liquide e liquide, un Fondo può effettuare operazioni repo, a seguito delle quali si genera un ulteriore effetto leva, tramite reinvestimento delle garanzie stesse. In tal caso, l’operazione deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione dell’esposizione globale, come previsto dall’Autorità di Vigilanza. Qualsiasi esposizione globale generata dovrà essere sommata all’esposizione globale creata attraverso l’uso di SFD e il totale di tali esposizioni non dovrà essere superiore al 100% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Ove la garanzia accessoria sia reinvestita in attività finanziarie che generano un rendimento superiore alla soglia priva di rischio, il Fondo deve includere nel calcolo dell’esposizione globale:
(i) l’importo ricevuto, se detiene garanzie accessorie liquide;
(ii) il valore di mercato dello strumento in questione, se detiene garanzie accessorie non liquide.
(e) La controparte di un contratto repo o di un contratto di prestito titoli deve presentare un rating minimo di A-2 o equivalente, ovvero il Fondo deve ritenere che abbia un rating implicito di A-2 o equivalente. In alternativa, potrà essere accettata una controparte priva di rating laddove il Fondo sia indennizzato o garantito contro perdite derivanti da fallimento della controparte, da un ente che abbia e mantenga un rating pari ad A-2 o equivalente.
(f) I contratti repo o i contratti di prestito titoli non costituiscono assunzione o concessione di prestito ai fini dei requisiti dell’Autorità di Xxxxxxxxx.
Gestione della Garanzia Accessoria e tipi di garanzia accessoria consentiti
Ai fini della presente sezione, “istituti autorizzati” indica gli istituti di credito autorizzati nel SEE o gli istituti di credito autorizzati di uno stato firmatario (che non sia uno Stato Membro del SEE) degli accordi di Basilea sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale del luglio 1988 o un istituto di credito autorizzato nell’isola di Jersey, nell’isola di Guernsey, nell’Isola di Man, in Australia o in Nuova Zelanda.
a) Condizioni
Tutte le attività ricevute da un Fondo nel contesto di tecniche di gestione efficiente del portafoglio e/o di SFD over-the-counter (OTC) devono essere considerate garanzia accessoria e devono soddisfare i criteri specificati di seguito. I rischi connessi alla gestione della garanzia, compresi i rischi operativi e legali, sono identificati e attenuati tramite le procedure di gestione del rischio adottate dalla Società di Gestione.
(i) Liquidità: le garanzie accessorie ricevute, all’infuori di quelle in contanti, devono essere estremamente liquide e negoziate su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, con meccanismi trasparenti di determinazione dei prezzi, affinché possano essere vendute rapidamente a un prezzo prossimo alla valutazione pre-vendita. Le garanzie accessorie ricevute devono rispettare altresì le disposizioni di cui all’Articolo 56 della Direttiva.
(ii) Valutazione: le garanzie accessorie ricevute devono essere valutate a cadenza almeno giornaliera e le attività caratterizzate da un’elevata volatilità dei prezzi non saranno accettate in garanzia, salvo ove siano adottati haircut opportunamente conservativi.
(iii) Qualità di credito dell’emittente: le garanzie accessorie ricevute devono essere di qualità elevata. La Società di Gestione si assicurerà che:
a) nel caso in cui all’emittente sia stato attribuito un rating creditizio da parte di un’agenzia registrata e soggetta alla vigilanza dell’ESMA, tale rating venga considerato nel processo di valutazione del merito di credito; e
b) nel caso in cui un emittente sia declassato al di sotto dei due massimi rating creditizi a breve termine da parte dell’agenzia di rating di cui al punto a), venga effettuata immediatamente una nuova valutazione del merito di credito dell’emittente.
(iv) Correlazione: le garanzie accessorie devono essere emesse da un’entità indipendente dalla controparte. La Società di Gestione deve poter prevedere ragionevolmente che non si manifesti una correlazione elevata con l’andamento della controparte.
(v) Diversificazione (concentrazione di attività):
le garanzie accessorie devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti, con un’esposizione massima a un determinato emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo. Quando un Fondo è esposto a controparti differenti, i diversi panieri di garanzie accessorie devono essere sommati ai fini del calcolo del limite di esposizione del 20% a un unico emittente. Un Fondo può essere interamente garantito in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più suoi enti locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale cui appartenga almeno uno Stato membro. Tale Fondo dovrebbe ricevere titoli di almeno sei diverse emissioni, ma quelli di una singola emissione non dovrebbero rappresentare oltre il 30% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.
(vi) Disponibilità immediata: le garanzie accessorie ricevute devono poter essere interamente escusse dalla Società di Gestione, per conto del o dei Fondi pertinenti, in qualsiasi momento senza alcun riferimento alla controparte né approvazione della stessa.
Le garanzie accessorie ricevute per trasferimento di titolarità devono essere detenute dal Depositario. Per altri tipi di accordi di garanzia, le garanzie accessorie possono essere detenute da un depositario terzo soggetto a supervisione prudenziale che non sia parte correlata e associata del fornitore della garanzia accessoria.
b) Tipi di garanzia consentiti per Operazioni in SFD OTC e Operazioni di finanziamento tramite titoli
Relativamente alle operazioni in SFD OTC, la Società può accettare in garanzia soltanto liquidità. La garanzia accessoria per contratti repo e attività di concessione di titoli in prestito devono essere sotto forma di contanti e/o titoli di stato di alta qualità.
L’importo della garanzia ottenuta tramite un contratto di concessione di titoli in prestito deve essere pari ad almeno il 100% del valore giornaliero di mercato dei titoli prestati. Attualmente non è richiesta l’applicazione di alcuna politica di haircut dato che la garanzia ricevuta sotto forma diversa dai contanti ha un rating di credito di tipo A-1 o superiore. Qualora in futuro il Fondo dovesse accettare garanzie diverse dai contanti con un rating di credito inferiore, saranno applicati haircut conservativi in misura conseguente.
Presso la Federal Reserve Bank of New York sono registrate le garanzie sotto forma di titoli di stato statunitensi. La garanzia liquida ricevuta a seguito del perfezionamento, da parte del Fondo, di operazioni in SFD OTC o contratti repo sarà detenuta presso il Depositario. I contanti e tutte le garanzie applicabili sotto forma diversa dai contanti ricevuti in seguito a una transazione di prestito titoli saranno detenuti da The Bank of New York Mellon che è subdepositaria della Depositaria del Fondo, in un conto con gestione separata a nome del Fondo.
c) Reinvestimento della Garanzia Accessoria
I contanti ricevuti a titolo di garanzia accessoria possono essere soltanto:
(i) depositati presso istituti autorizzati;
(ii) investiti in titoli di stato di alta qualità;
(iii) utilizzati ai fini dei contratti di “pronti contro termine”, purché tali operazioni siano condotte con istituti di credito pertinenti e il Fondo possa richiamare in qualsiasi momento l’intero importo in contanti in base al principio della competenza temporale;
(iv) investiti in fondi del mercato monetario a breve termine secondo la definizione di cui agli Orientamenti ESMA su
una Definizione Comune di Fondi Comuni Monetari Europei (ref CESR/10-049).
Le garanzie accessorie monetarie reinvestite devono essere diversificate in conformità ai requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie accessorie non monetarie. Le garanzie accessorie monetarie investite non possono essere depositate presso una controparte presso qualsiasi entità correlata alla controparte.
Il Fondo può investire in titoli in base a data di emissione, erogazione posticipata e impegno a termine e tali titoli saranno considerati nel calcolo dei limiti di restrizione agli investimenti di un dato Fondo.
Le garanzie accessorie non monetarie non possono essere vendute né costituite in pegno né reinvestite.
d) Politica relativa agli stress test
Nel caso in cui la Società di Gestione riceva garanzie accessorie per almeno il 30% del patrimonio netto di un Fondo, essa attuerà una politica di stress test mirata ad assicurare stress test periodici in condizioni di liquidità normali ed eccezionali allo scopo di stimare il rischio di liquidità legato alle garanzie accessorie.
e) Politica di haircut
La Società di Gestione ha adottato una politica di haircut applicabile a ogni classe di attività ricevuta a titolo di garanzia accessoria in riferimento al Fondo. Un haircut è uno sconto applicato al valore di un’attività ricevuta a titolo di garanzia accessoria allo scopo di tenere conto del fatto che la sua valutazione, o profilo di liquidità, potrebbe deteriorarsi nel tempo. La politica di haircut terrà conto delle caratteristiche della classe di attività pertinente, inclusi il rating dell’emittente della garanzia accessoria, la volatilità del prezzo di tale garanzia e i risultati degli stress test eventualmente effettuati in conformità alla politica di stress test.
Generalmente, la Società di Gestione utilizza contanti e titoli di stato di alta qualità di paesi OCSE a titolo di garanzia accessoria con haircut che variano tra lo 0% e il 15% a seconda della scadenza e della qualità della garanzia accessoria in questione. Ciò nonostante, possono essere utilizzate di volta in volta altre forme consentite di garanzia accessoria in conformità alla politica relativa alla garanzia accessoria e il relativo valore sarà corretto in funzione della politica di haircut e corrisponderà o supererà l’esposizione alle controparti pertinente, se del caso.
Esposizione alle controparti
La Relazione Annuale conterrà dettagli (i) dell’esposizione alle controparti acquisita mediante tecniche di gestione efficiente del portafoglio e SFD over-the-counter (OTC), (ii) delle controparti in tecniche di gestione efficiente del portafoglio e SFD OTC, (iii) del tipo e dell’entità di garanzia accessoria ricevuta dai Fondi per ridurre l’esposizione alle controparti e (iv) dei proventi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio nel periodo di
riferimento, unitamente alle commissioni e ai costi diretti e indiretti sostenuti.
Disposizioni applicabili alle operazioni di prestito titoli
Per prestito titoli si intendono operazioni tramite le quali una parte trasferisce titoli a un’altra subordinatamente a un impegno in base al quale detta altra parte restituirà titoli equivalenti in una data futura o quando le sarà richiesto di farlo dalla parte che trasferisce i titoli; tale operazione è considerata un prestito titoli per la parte che trasferisce i titoli.
La concessione di titoli in prestito consente a un Fondo di ottenere introiti aggiuntivi generando profitti dal prestito di una data quantità di Titoli dell’Indice da questo detenuti in cambio di una commissione. I profitti delle attività di prestito di titoli contribuisce a bilanciare parte dei costi operativi del Fondo. In presenza di domanda e in determinate condizioni di mercato, può potenzialmente portare a una riduzione del totale degli oneri a carico del Fondo, riducendone di conseguenza il tracking error. La concessione di titoli in prestito è un’operazione soggetta a rischi. Si rimanda al capitolo 6 “Fattori di rischio”. I rischi derivanti dal prestito di titoli devono essere adeguatamente rilevati nel processo di gestione dei rischi della Società.
Il prestito di titoli da parte dei Fondi deve avvenire in conformità al Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli, alla prassi di mercato generalmente accettata e ai Requisiti della Banca centrale e deve rispettare i seguenti criteri:
Limite nella concessione in prestito di titoli
Tutte le attività che possono essere detenute da un Fondo in conformità con il suo obiettivo d’investimento e le sue politiche possono essere oggetto di prestito di titoli.
La percentuale massima del patrimonio di un Fondo che può essere oggetto di prestito di titoli è del 100% e la percentuale prevista del patrimonio di un Fondo che può essere oggetto di prestito di titoli è:
(i) tra 0% e 15% per Fondi azionari;
(ii) tra 0% e 30% per i Fondi obbligazionari.
Selezione delle controparti per la concessione di titoli in prestito Ai sensi dei requisiti dell’Autorità di Xxxxxxxxx, affinché una controparte sia ritenuta idonea a svolgere transazioni di prestito
titoli per un Fondo, questa deve soddisfare i requisiti illustrati nella Sezione “Esposizione alle controparti” del presente Allegato II. Altri criteri di selezione includono, in via non limitativa, il soddisfacente completamento della revisione del credito e il rispetto da parte della controparte di determinati limiti di credito predefiniti. Dovranno essere ugualmente soddisfatti anche i requisiti definiti nell’ultimo paragrafo della Sezione B del presente Allegato II.
Ricorso ad agenti incaricati del prestito titoli
Un Fondo può effettuare transazioni di prestito titoli attraverso agenti incaricati. Gli agenti incaricati del prestito titoli sono indipendenti dalla Società di Gestione, dal Gestore degli investimenti o da loro rispettivi soggetti collegati, i quali sono, in relazione a una società:
(a) qualsiasi soggetto o società che possiede a titolo effettivo, direttamente o indirettamente, almeno il 20% del capitale sociale ordinario di tale società oppure è in grado di esercitare direttamente o indirettamente almeno il 20% dei voti in tale società; o
(b) qualsiasi soggetto o società controllata da un soggetto che soddisfa una o entrambe le descrizioni di cui al punto (a); o
(c) qualsiasi membro del gruppo di cui fa parte tale società; o
(d) qualsiasi amministratore o funzionario di tale società o qualsiasi suo soggetto collegato secondo la definizione di cui al punto (a), (b) o (c).
Gli agenti incaricati del prestito titoli possono essere gli stessi subdepositari di un Fondo e possono essere soggetti collegati del Depositario, ma sono esclusi in modo specifico dall’elenco di prestatari di titoli e quindi non sono controparti idonee a svolgere transazioni di prestito titoli. Gli agenti incaricati del prestito titoli possono, tra l’altro, sottoscrivere e mantenere contratti di prestito titoli con prestatari, negoziare con questi le commissioni applicabili, erogare titoli e facilitare il ricevimento di garanzie da questi in relazione a ciascun prestito detenuto dalla subdepositaria secondo le istruzioni del Gestore degli investimenti.
In generale, il Gestore degli investimenti è l’unico soggetto autorizzato ad assumere decisioni di investimento per un dato Fondo. L’agente incaricato del prestito titoli è responsabile dell’amministrazione delle transazioni di prestito titoli, compresa la richiesta di garanzie aggiuntive - ove necessario - da parte delle controparti, nel rispetto della politica di garanzia di un dato Fondo indicata nel presente Prospetto e imposta dal Gestore degli investimenti.
Il Gestore degli investimenti è responsabile della supervisione del programma di prestito titoli e dovrà altresì monitorare che la garanzia sia mantenuta al livello specificato e verificare la performance dell’agente incaricato del prestito titoli. Tutti i livelli di garanzia accessoria devono essere oggetto di revisione per garantire il ricevimento di livelli sufficienti e occorre inoltre svolgere una revisione periodica dell’elenco approvato delle controparti coinvolte nel prestito.
Commissioni e profitti derivanti dal prestito di titoli
Il Fondo corrisponde commissioni agli agenti incaricati del prestito titoli per i loro servizi e, dopo aver pagato agli agenti la
commissione dovuta, trattiene i restanti profitti ottenuti dal prestito di titoli.
Disposizioni di carattere generale
La Società di Gestione e il Gestore degli investimenti non ricevono alcun compenso o beneficio dal programma di prestito titoli del Fondo. Nella misura in cui un accordo di prestito titoli avvenga con soggetti collegati della Società di Gestione o del Gestore degli investimenti, tali transazioni avverranno al normale valore di mercato, secondo le normali condizioni commerciali e saranno riportate nella Relazione Annuale.
Un Fondo può aderire a programmi di prestito titoli organizzati da un Sistema Internazionale di Deposito Accentrato di Titoli generalmente riconosciuto, a condizione che il programma sia soggetto a garanzia da parte dell’operatore del sistema.
Il Fondo ha il diritto di risolvere in qualsiasi momento il contratto di prestito titoli da esso perfezionato e di richiedere la restituzione della totalità o di parte dei titoli concessi in prestito. Il contratto deve prevedere che, una volta data siffatta comunicazione, il debitore sia tenuto a riconsegnare i titoli entro 5 giorni lavorativi o altro lasso di tempo, secondo le normali prassi di mercato.
Allegato III
Allegato III
Restrizioni all’Investimento e all’Assunzione di Prestiti
L’investimento del patrimonio del Fondo deve rispettare le Normative e i Requisiti dell’Autorità di Xxxxxxxxx che dispongono quanto segue:
1 Investimenti consentiti
Gli investimenti di ciascun Fondo sono limitati a:
1.1 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori in uno Stato Membro o in uno Stato non Membro o negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato Membro o in uno Stato non Membro.
1.2 Valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o un altro mercato (come sopra descritto) entro un anno.
1.3 Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato.
1.4 Quote di OICVM.
1.5 Quote di AIF.
1.6 Depositi presso istituti di credito, come previsto dall’Autorità di Vigilanza.
1.7 SFD, come previsto dall’Autorità di Xxxxxxxxx.
2 Restrizioni all’investimento
2.1 Ciascun Fondo può investire sino a concorrenza del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli previsti al paragrafo 1.
2.2 Ciascun Fondo può investire sino a concorrenza del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o un altro mercato (come descritto al paragrafo 1.1) entro un anno. Tale limite non si applica agli investimenti di un Fondo in taluni titoli statunitensi noti come titoli Rule 144A a condizione che:
- i titoli siano emessi contestualmente all’impegno di registrazione presso la US Securities and Exchanges Commission entro un anno dall’emissione; e
- i titoli non siano illiquidi, cioè possano essere realizzati dal Fondo entro sette giorni al prezzo o approssimativamente al prezzo al quale sono stati valutati dal Fondo.
2.3 Ai sensi del paragrafo 4, ciascun Fondo può investire sino a concorrenza del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente a condizione che il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo negli emittenti in cui esso investe oltre il 5% del suo patrimonio netto non superi il 40% del suo valore patrimoniale netto.
2.4 Il limite del 10% (paragrafo 2.3) viene elevato al 25% in caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito che abbia sede legale in uno Stato Membro e sia soggetto per legge a una speciale vigilanza pubblica volta a proteggere i detentori delle obbligazioni. Se un Fondo investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto in siffatte obbligazioni di uno stesso emittente, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l’80% del valore patrimoniale netto del Fondo. Per avvalersi di tale disposizione occorre l’approvazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx.
2.5 Il limite del 10% (paragrafo 2.3) viene elevato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro o da suoi enti locali ovvero da uno Stato non Membro o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri.
2.6 I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5 non saranno presi in considerazione ai fini dell’applicazione del limite del 40% di cui al paragrafo 2.3.
2.7 I contanti registrati in conti e detenuti come liquidità accessoria non dovranno superare il 20% del patrimonio netto del Fondo.
Tale limite può essere elevato al 20% in caso di depositi presso il depositario.
2.8 L’esposizione di un Fondo al rischio della controparte di un SFD over-the-counter (OTC) non può superare il 5% del suo patrimonio netto.
Tale limite viene elevato al 10% in caso di un istituto di credito autorizzato nel SEE; un istituto di credito autorizzato entro uno stato firmatario (che non sia uno stato membro del SEE) degli accordi di Basilea sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale del luglio 1988; o un istituto di credito autorizzato nell’isola di Jersey, nell’isola di Guernsey, nell’Isola di Man, in Australia o in Nuova Zelanda.
2.9 In deroga ai precedenti paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8, una combinazione di due o più dei seguenti punti emessi da o eseguiti presso o assunti con il medesimo ente non potrà superare il 20% del patrimonio netto di un Fondo:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
- depositi, e/o
- esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni in SFD OTC.
2.10 I limiti di cui ai precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 non possono essere cumulati, in modo tale che l’esposizione a uno stesso ente non superi il 35% del patrimonio netto di un Fondo.
2.11 Le società appartenenti a un gruppo sono considerate come un unico emittente ai sensi dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Tuttavia, potrà essere applicato un limite del 20% del patrimonio netto di un Fondo all’investimento dello stesso in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario all’interno di uno stesso gruppo.
2.12 Ciascun Fondo può investire sino a concorrenza del 100% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da qualsiasi Stato Membro, dai suoi enti locali, da Stati non Membri o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri.
I singoli emittenti devono essere elencati nel prospetto e possono essere estrapolati dal seguente elenco:
governi dell’OCSE (a condizione che le emissioni siano di categoria investment grade), governo della Repubblica Popolare Cinese, governo del Brasile (a condizione che le emissioni siano di categoria investment grade), governo dell’India (a condizione che le emissioni siano di categoria investment grade), governo di Singapore, Banca Europea degli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, The Asian Development Bank, Banca Centrale Europea, Consiglio d’Europa, Eurofima, African Development Bank, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), The Inter American Development Bank, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Xxxxxx Xxx), Student Loan Marketing Association (Xxxxxx Xxx), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank e Tennessee Valley Authority, Straight - A Funding LLC e/o qualsiasi altra entità o emittente approvata/o a tal fine dall’Autorità di Xxxxxxxxx.
Ciascun Fondo deve detenere titoli di almeno 6 diversi emittenti, e i titoli appartenenti a una stessa
emissione non potranno superare il 30% del suo patrimonio netto.
3 Investimento in Organismi di Investimento Collettivo (“OIC”)
3.1 Gli investimenti effettuati da un Fondo in quote di un OICVM o di altri OIC (“organismi sottostanti”) di tipo aperto non possono superare, nel complesso, il 10% del patrimonio del Fondo.
3.2 Ferme restando le disposizioni del punto 3.1, laddove la politica di investimento di un Fondo stabilisca che il Fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in altri organismi sottostanti, si applicano i seguenti limiti anziché quelli previsti al precedente punto 3.1:
(a) Ciascun Fondo non potrà investire oltre il 20% del proprio patrimonio in un unico organismo sottostante.
(b) gli investimenti in AIF non possono, nel complesso, superare il 30% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo e possono soddisfare i requisiti dell’Autorità di Vigilanza.
3.3 Un Fondo non potrà investire in un organismo sottostante che non sia esso stesso soggetto al divieto di investire oltre il 10% del suo patrimonio netto in altri OIC di tipo aperto.
3.4 Nel caso in cui un Fondo investa in quote di altri organismi sottostanti gestiti, direttamente o indirettamente per delega, dalla Società di Gestione o da qualsiasi altra società cui la Società di Gestione sia legata da gestione o controllo comune, ovvero da una partecipazione diretta o indiretta sostanziale, tale Società di Gestione o altra società non potranno addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso per l’investimento del Fondo nelle quote di detti altri organismi sottostanti.
3.5 Se la Società di Gestione / il gestore degli investimenti / consulente per gli investimenti del Fondo riceve una commissione (ivi compresa una commissione di retrocessione) in virtù di un investimento in quote di un altro organismo sottostante, tale commissione deve essere pagata a valere sul patrimonio del Fondo.
3.6 Laddove un Fondo investa in altri Fondi della Società si applica quanto segue:
(a) il Fondo non investirà in un Fondo della Società che detenga a sua volta azioni di altri Fondi della Società;
(b) il Fondo non sarà soggetto alle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso; e
(c) la Società di Gestione non addebiterà alcuna commissione di gestione al Fondo rispetto alla porzione di patrimonio investita in altri Fondi della Società.
4 OICVM che replicano un indice
4.1 Ferme restando le disposizioni del precedente punto 2.3, un Fondo può investire sino a concorrenza del 20% del proprio patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente laddove la politica di investimento di quel Fondo preveda la replica di un indice riconosciuto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sulla base dei criteri prescritti dalla stessa.
4.2 Il limite di cui al paragrafo 4.1 può essere elevato al 35%, e applicato a un singolo emittente, laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali.
5 Disposizioni di carattere generale
5.1 Una società di investimento o una società di gestione che agisca in connessione con tutti gli OIC che gestisce, non potrà acquistare azioni con diritto di voto che le consentirebbero di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’emittente.
5.2 Un Fondo può acquistare sino al:
(i) 10% di azioni prive di diritto di voto di uno stesso emittente;
(ii) 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente;
(iii) 25% delle quote di uno stesso OIC;
(iv) 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.
NOTA: I limiti di cui ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) non si applicano qualora all’atto dell’acquisizione non sia possibile calcolare l’importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario, o l’importo netto dei titoli in emissione.
5.3 Le disposizioni di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 non si applicano a:
(i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
emessi o garantiti da uno Stato Membro o dai suoi enti locali;
(ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non Membro;
(iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri;
(iv) azioni detenute da un Fondo nel capitale di una società costituita in uno Stato non Membro che investa il proprio patrimonio prevalentemente in titoli di emittenti con sede legale in tale Stato la cui legislazione preveda che tale detenzione rappresenti l’unico modo in cui il Fondo possa investire in titoli di emittenti di quello Stato. Tale deroga si applica solo se nelle sue politiche di investimento la società dello Stato non Membro rispetta i limiti di cui ai paragrafi da 2.3 a 2.11, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e a condizione che,
laddove tali limiti venissero superati, vengano rispettati i successivi paragrafi 5.5 e 5.6;
(v) azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale di una controllata che svolga esclusivamente attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui tale controllata è situata, rispetto al rimborso di quote su richiesta dei detentori di quote ed esclusivamente per loro conto.
5.4 Un Fondo non è tenuto a conformarsi alle restrizioni all’investimento qui esposte nell’esercizio dei diritti di sottoscrizione correlati a valori mobiliari o a strumenti del mercato monetario che formano parte del proprio patrimonio.
5.5 L’Autorità di Xxxxxxxxx può esentare i Fondi di recente costituzione dal rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per sei mesi dalla data della loro autorizzazione, a condizione che essi osservino il principio di diversificazione del rischio.
5.6 Qualora i limiti qui esposti vengano superati per ragioni che esulano dal controllo di un Fondo, o in conseguenza dell’esercizio di diritti di sottoscrizione, obiettivo prioritario del Fondo nelle proprie operazioni finanziarie dovrà essere quello di porre rimedio a tale situazione, tenuto debito conto degli interessi dell’Azionista.
5.7 Né una società di investimento né una società di gestione o un fiduciario che agisca per conto di un fondo comune d’investimento o una società di gestione di un common contractual fund, potranno effettuare vendite allo scoperto di:
- valori mobiliari;
- strumenti del mercato monetario1;
- quote di OIC, o
- SFD.
5.8 Un Fondo può detenere attività liquide in via accessoria.
Restrizione all’Assunzione di Prestiti
Le Normative prevedono che la Società, rispetto a ciascun Fondo:
(a) non possa assumere prestiti, diversi dai prestiti che non superano nel complesso il 10% del patrimonio netto del Fondo e a condizione che tali prestiti abbiano carattere temporaneo. Il Depositario può gravare il patrimonio del Fondo di un onere al fine di garantire le assunzioni di prestiti. I saldi attivi (p.e. liquidità) non possono compensare i prestiti in sede di determinazione della percentuale di prestiti in essere;
1 Il c.d. “short selling” di strumenti del mercato monetario da parte di OICVM non è permesso.
(b) può assumere in prestito fino al 10% del patrimonio netto del Fondo al fine di rendere possibile l’acquisizione di proprietà immobiliari necessarie ai fini della sua attività commerciale. In questo caso l’indebitamento totale del Fondo di cui al presente paragrafo e al precedente punto (a) non deve superare il 15% del suo patrimonio netto.
(c) possa acquistare valuta estera tramite finanziamenti back to back. La valuta estera ottenuta in tal modo non viene classificata come assunzione di prestito ai fini dei limiti all’assunzione di prestiti di cui al paragrafo (a), a condizione che il deposito di compensazione: (i) sia denominato nella Valuta di Base del Fondo e (ii) sia uguale o superiore al valore del finanziamento in valuta estera in essere. Tuttavia, se l’assunzione di prestiti in valuta estera supera il valore dei depositi back to back, il surplus sarà considerato come prestito ai fini del precedente paragrafo (a).
Ripartizione del rischio
Le attività dei Fondi sono investite seguendo il principio della ripartizione del rischio.
Condizioni Applicabili ai Fondi Venduti in Germania
Fino a che un Fondo è registrato per la vendita in Germania e salvo diversa approvazione o esenzione da parte dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria Federale (la “BaFin”), oltre alle restrizioni agli investimenti di cui sopra, tale Fondo sarà soggetto alle seguenti restrizioni (altre informazioni pertinenti ai sensi della Legge tedesca in materia di imposte sugli investimenti (e successive modifiche apportate di volta in volta) che non siano incluse tra le restrizioni all’investimento descritte nella Sezione 5 del Prospetto):
(a) Ai fini dei precedenti punti 1.4 e 1.5, l’investimento di un Fondo in quote di altri OICVM o AIF deve essere un fondo d’investimento conforme alla Legge tedesca in materia di imposte sugli investimenti.
(b) Ai fini dei precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 l’investimento di un Fondo in una società deve essere inferiore al 10% del capitale di tale società.
Per quanto riguarda l’elenco dei Fondi offerti e venduti
in Germania, si rimanda al Supplemento per la Germania disponibile sul Sito Web.
Allegato IV
Allegato IV
Gli obiettivi e le politiche d’investimento specifici di ciascun Fondo sono stabiliti nell’Allegato IV. Gli Investimenti di ciascun Fondo saranno limitati agli investimenti consentiti dalle Normative, descritti in maggiore dettaglio all’Allegato III.
Ciascun Fondo può utilizzare varie combinazioni di tecniche d’investimento disponibili, compreso l’investimento in altri organismi di investimento collettivo, al fine di replicare l’Indice o per finalità di gestione della liquidità, e detenere attività liquide accessorie a scopo di gestione della liquidità. Inoltre, in talune circostanze l’accesso ai componenti dell’Indice potrebbe essere vietato dalle normative vigenti o non essere comunque nell’interesse degli Azionisti ovvero potrebbe altrimenti non essere possibile o praticabile. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 5.2 “Obiettivo e Politica di Investimento”.
A eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati, organismi di investimento collettivo e SFD negoziati over-the- counter, gli Investimenti di un Fondo saranno di norma quotati o negoziati nelle borse valori e nei Mercati Regolamentati specificati nell’Allegato I.
Qualsiasi modifica degli obiettivi di investimento di un Fondo e/o una modifica sostanziale della politica di investimento di un Fondo saranno soggette alla previa approvazione degli Azionisti.
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
1. Informazioni Importanti
Il Fondo è stato liquidato e pertanto non è aperto alla sottoscrizione da parte di potenziali investitori. La Società di Gestione
presenterà la richiesta di revoca dell’autorizzazione del Fondo da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx.
Indice Dynamic Market Intellidex Index (Net Total Return) in USD.
Obiettivo di Investimento L’obiettivo di investimento del Fondo è fornire agli investitori risultati d’investimento corrispondenti, al
lordo delle spese, al rendimento dell’Indice in termini di prezzo e reddito.
Politica di Investimento Il Gestore degli investimenti adotta il metodo di replica fisica completa della strategia di riproduzione degli
indici, con il quale il Fondo deterrà in portafoglio, per quanto possibile e praticabile, tutti i componenti dell’Indice nelle loro rispettive ponderazioni.
Il Gestore degli investimenti può far ricorso a varie combinazioni delle tecniche d’investimento disponibili, nell’intento di replicare l’Indice, compreso l’uso di SFD ai fini di un’efficiente gestione patrimoniale, come specificato nel capitolo 5.2.3 “Tecniche di investimento”. Inoltre, in talune circostanze l’accesso ai componenti dell’Indice potrebbe essere vietato dalle normative vigenti o non essere comunque nell’interesse degli Azionisti ovvero potrebbe altrimenti non essere possibile o praticabile. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 5.2 “Obiettivo e Politica di Investimento”.
Fattori di Rischio Specifici dei Fondi
Oltre ai fattori di rischio generali applicabili a tutti i Fondi, il Fondo è soggetto anche ai rischi di seguito
elencati:
◼ Rischio di Concentrazione Geografica.
Per ulteriori dettagli sui rischi generali e specifici del Fondo si rimanda al capitolo 6.
Profilo di un Investitore
Tipo
Il Fondo è adatto ad investitori che ricercano, nel medio-lungo periodo, una crescita di capitale ed un
profitto attraverso l’investimento in azioni il cui valore potrebbe aumentare o diminuire e che sono disposti ad accettare un moderato livello di volatilità.
Informazioni relative
all’Indice
Criteri di Idoneità e Revisione della Classificazione
L’Indice è costituito essenzialmente da 100 titoli di imprese statunitensi selezionate trimestralmente soprattutto in virtù del loro eccellente profilo di rischio/rendimento dal fornitore dell’Indice sulla base di una propria metodologia esclusiva. Con l’impiego di tale modello esclusivo, i titoli delle 2000 maggiori società statunitensi (per capitalizzazione di mercato) negoziati alla NYSE, AMEX e NASDAQ sono classificati in funzione del potenziale d’investimento. Vengono quindi selezionati cento titoli della fascia superiore di ciascun settore e categoria dimensionale dividendo l’universo titoli in dieci comparti economici.
Nell’ambito di ogni settore, i titoli sono ripartiti in due gruppi in base alla capitalizzazione di mercato: il gruppo large cap e il gruppo mid/small cap. All’interno di ogni settore viene poi scelto un numero predefinito di titoli large cap e mid/small cap classificati nelle posizioni più alte della graduatoria. Il numero di titoli selezionati per ogni settore è predefinito in funzione della quota del mercato totale rappresentata dal settore stesso:
(a) i titoli large cap selezionati sull’insieme dei settori sono trenta, con una ponderazione assegnata del 70%;
(b) i titoli mid/small cap selezionati sull’insieme dei settori sono settanta, con una ponderazione assegnata del 30%;
(c) all’interno del proprio gruppo dimensionale, i titoli hanno tutti la stessa ponderazione;
(d) la ponderazione media del singolo titolo large cap è del 2,33%;
(e) la ponderazione media del singolo titolo small/mid cap è dello 0,43%.
Ribilanciamento dell’Indice
L’Indice effettua un ribilanciamento trimestrale. Il Fondo sarà ribilanciato in linea con l’Indice e sosterrà i costi di ribilanciamento (i costi di acquisto e vendita dei titoli dell’Indice, le relative imposte e i costi delle transazioni).
In talune circostanze (indicate al capitolo 5.4 “Indici”) l’Indice può essere sostituito.
Informazioni aggiuntive Ulteriori dettagli sul Fondo, compreso il relativo portafoglio di investimenti, sono disponibili sul Sito Web.
Ulteriori dettagli relativi all’Indice, compresi i suoi componenti e la metodologia, sono disponibili sul sito web del fornitore dell’Indice, riportato nella sezione “Prodotti” del Sito Web, in cui gli investitori possono selezionare i dettagli specifici del Fondo.
Data di Lancio del Fondo Novembre 2007
Valuta di Base del Fondo USD
Categoria/e di Azioni Alla data del presente Prospetto sono state lanciate le seguenti Categorie di Azioni:
◼ Dist.
Per le Categorie di Azioni attualmente disponibili nel Fondo, si rimanda al Sito Web della Società di Gestione.
Politica di Distribuzione Per le Categorie di Azioni a distribuzione, i dividendi attribuibili alla Categoria di Azioni pertinente del
Fondo saranno di norma dichiarati a dicembre, marzo, giugno e settembre e pagati entro quattro settimane dalla data di dichiarazione del dividendo. Agli Azionisti sarà comunicata anticipatamente la data di pagamento dei dividendi, purché il reddito totale del Fondo superi le commissioni e le spese di un importo eccedente il minimo stabilito di volta in volta dagli Amministratori.
Per le Categorie di Xxxxxx ad accumulazione, le Azioni non pagheranno dividendi e il reddito ad esse attribuito sarà invece accumulato allo scopo di incrementarne il valore. Per ulteriori dettagli in relazione alla politica di distribuzione della Società si rimanda al capitolo 5.5 “Politica di Distribuzione”.
Momento di Valutazione Ore 16.00 (ora di New York) di ciascuna Data di Contrattazione o altro orario di volta in volta stabilito
dagli Amministratori.
Termine di Contrattazione Non oltre le ore 16.00 (GMT) di ogni Data di Contrattazione (o altro termine anteriore al Momento di
Valutazione eventualmente stabilito dagli Amministratori, a propria discrezione e previamente comunicato agli Azionisti).
Data di Contrattazione Qualsiasi Giorno Lavorativo. Alcuni Xxxxxx Xxxxxxxxxx non saranno tuttavia Date di Contrattazione qualora,
ad esempio, i mercati su cui sono quotate o negoziate le attività del Fondo o i mercati rilevanti per l’Indice siano chiusi, a condizione che vi sia almeno una Data di Contrattazione ogni quattordici giorni e fatta salva sempre la discrezionalità degli Amministratori nel sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto e la vendita, la conversione e/o il rimborso di Azioni della Società o di qualsiasi Fondo in conformità alle disposizioni del Prospetto e dello Statuto.
Il Gestore degli investimenti redige calendari di contrattazione che specificano anticipatamente le Date di Contrattazione per ciascun Fondo. Il calendario di contrattazione può essere di volta in volta modificato dal Gestore degli investimenti qualora, ad esempio, il relativo operatore di mercato, regolatore o borsa valori (a seconda del caso) dichiari un mercato pertinente chiuso per la negoziazione e/o il regolamento (tale chiusura può essere effettuata con un preavviso minimo o senza preavviso al Gestore degli investimenti).
Il calendario di contrattazione per il Fondo è disponibile presso la Società di Gestione.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Un giorno (diverso da un sabato o una domenica) di apertura del Federal Reserve System statunitense
o altro giorno o giorni eventualmente stabiliti dagli Amministratori e previamente comunicati agli Azionisti.
Sottoscrizione Minima
e Rimborsi
In Natura
Un Pacchetto Minimo di Azioni corrisponde a 100.000 Azioni della Categoria di Azioni pertinente e a multipli di tale numero.
Contanti
Un Pacchetto Minimo di Azioni corrisponde a 100.000 Azioni della Categoria di Azioni pertinente, salvo diversamente stabilito dagli Amministratori.
Periodo di Regolamento per Sottoscrizioni e Rimborsi
In Natura
Due Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo il Xxxxxx Xxxxxxxxxx in cui è stata accettata la domanda di sottoscrizione o rimborso (o entro il termine anteriore stabilito dagli Amministratori e previamente comunicato al richiedente).
Contanti
Due Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo il Xxxxxx Xxxxxxxxxx in cui è stata accettata la domanda di sottoscrizione o di rimborso.
Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 8 “Sottoscrizioni e Rimborsi”.
Oneri e Spese Commissioni sulle Transazioni
In Natura
Fino all’1% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sottoscritte o rimborsate.
Contanti
Fino al 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sottoscritte o rimborsate.
Commissione di Gestione
Fino allo 0,75% del Valore Patrimoniale Netto della Categoria di Azioni non coperta Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto della Categoria di Azioni coperta.
Tracking Error Previsto 0,03% - 0,20%. Questo è il tracking error previsto in condizioni di mercato normali e non è indicativo dei
risultati futuri del Fondo.
Quotazione Ufficiale e Negoziazione
Il Fondo è stato ammesso al Listino Ufficiale di Euronext Dublin ed è ammesso a, e negoziato su, London
Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse, NYSE Euronext Paris e altre borse valori eventualmente stabilite di volta in volta dagli Amministratori.
Nel caso in cui vi siano varie Categorie di Azioni nel Fondo, alcune di esse potrebbero essere quotate e/o ammesse alla negoziazione su borse valori specifiche.
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Segue
Indice NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD.
Obiettivo di Investimento L’obiettivo di investimento del Fondo è fornire agli investitori risultati d’investimento generalmente corrispondenti, al lordo delle spese, al rendimento dell’Indice in termini di prezzo e reddito.
Politica di Investimento Il Gestore degli investimenti adotta il metodo di replica fisica completa della strategia di riproduzione degli
indici, con il quale il Fondo deterrà in portafoglio, per quanto possibile e praticabile, tutti i componenti dell’Indice nelle loro rispettive ponderazioni.
Il Fondo può investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in azioni emesse dallo stesso organismo e fino al 35% in condizioni di mercato eccezionali.
Il Gestore degli investimenti può far ricorso a varie combinazioni delle tecniche d’investimento disponibili, nell’intento di replicare l’Indice, compreso l’uso di SFD ai fini di un’efficiente gestione
patrimoniale, come specificato nel capitolo 5.2.3 “Tecniche di investimento”. Inoltre, in talune circostanze l’accesso ai componenti dell’Indice potrebbe essere vietato dalle normative vigenti o non essere comunque nell’interesse degli Azionisti ovvero potrebbe altrimenti non essere possibile o praticabile. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 5.2 “Obiettivo e Politica di Investimento”.
Fattori di Rischio Specifici dei Fondi
Informazioni più dettagliate sui fattori di rischio generali applicabili a tutti i Fondi sono riportate nel
capitolo 6.
Profilo di un Investitore Tipo
Il Fondo è adatto ad investitori che ricercano, nel medio-lungo periodo, una crescita di capitale ed un
profitto attraverso l’investimento in azioni il cui valore potrebbe aumentare o diminuire e che sono disposti ad accettare un moderato livello di volatilità.
Informazioni relative
all’Indice
L’Indice combina 100 tra le principali (in termini di capitalizzazione di mercato) società non finanziarie
statunitensi e internazionali quotate sul NASDAQ Stock Market tra i principali settori di attività, in particolare nel settore della tecnologia, ma anche in altri importanti settori come quelli dei servizi al consumo, delle comunicazioni e della salute.
La ponderazione dei Titoli compresi nell’Indice si basa, in qualsiasi momento, sul totale delle azioni in circolazione per ciascuno dei 100 titoli dell’Indice ed è inoltre soggetta, in alcuni casi, a un ribilanciamento per assicurare che la ponderazione relativa dei titoli dell’Indice continui a rispettare i requisiti minimi prestabiliti per un portafoglio diversificato (si veda il successivo paragrafo “Ribilanciamento dell’Indice”). Di conseguenza, l’incidenza di ogni titolo dell’Indice sul valore dell’Indice è direttamente proporzionale al valore della sua ponderazione.
Criteri per l’inserimento iniziale di un titolo nell’Indice
Ai fini dell’inserimento iniziale di un titolo nell’Indice valgono i seguenti criteri:
◼ la quotazione del titolo negli Stati Uniti deve essere effettuata esclusivamente nel NASDAQ Global Select Market o il NASDAQ Global Market (tranne qualora il titolo sia stato quotato anche su un altro mercato degli Stati Uniti prima del 1° gennaio 2004 e abbia mantenuto tale quotazione in modo continuativo);
◼ il titolo deve essere emesso da una società non finanziaria;
◼ il titolo non può essere emesso da un emittente attualmente soggetto a procedura fallimentare;
◼ il titolo deve avere un volume medio di contrattazioni giornaliere di almeno 200.000 azioni;
◼ qualora l’emittente sia sottoposto alle norme di una giurisdizione diversa da quella degli Stati Uniti, tale titolo dovrà avere opzioni quotate su un mercato di contratti a premio riconosciuto negli Stati Uniti o essere idoneo per la negoziazione di opzioni quotate su un mercato di contratti a premio riconosciuto negli Stati Uniti;
◼ è ammessa solo una categoria di titoli per emittente;
◼ l’emittente del titolo non può aver sottoscritto alcun contratto definitivo o altro accordo che potrebbe far sì che il titolo non possa più essere inserito nell’Indice;
Informazioni relative all’Indice
Segue
◼ il bilancio annuale dell’emittente del titolo non deve aver ricevuto parere negativo da parte dei revisori dei conti; e
◼ il titolo deve essere “stagionato” nel NASDAQ, NYSE o NYSE Amex (di norma, una società è considerata “stagionata” dal NASDAQ se è stata quotata in un mercato per almeno tre mesi completi a esclusione del primo mese di quotazione iniziale).
Requisiti per l’inserimento continuativo del Titolo nell’Indice
Per essere inserito in modo continuativo nell’Indice, un titolo deve soddisfare i seguenti criteri:
◼ la quotazione del titolo negli Stati Uniti deve essere effettuata esclusivamente nel NASDAQ Global Select Market o il NASDAQ Global Market (tranne qualora il titolo sia stato quotato anche su un altro mercato degli Stati Uniti prima del 1° gennaio 2004 e abbia mantenuto tale quotazione in modo continuativo);
◼ il titolo deve essere emesso da una società non finanziaria;
◼ il titolo non può essere emesso da un emittente attualmente soggetto a procedura fallimentare;
◼ il titolo deve presentare un volume medio di contrattazioni giornaliere di almeno 200.000 azioni (misurate annualmente durante la procedura di Revisione della Classificazione);
◼ qualora l’emittente sia sottoposto alle norme di una giurisdizione diversa da questa degli Stati Uniti, tale titolo dovrà avere opzioni quotate su un mercato di contratti a premio riconosciuto negli Stati Uniti o essere idoneo per la negoziazione di opzioni quotate su un mercato di contratti a premio riconosciuto negli Stati Uniti (misurato annualmente durante la procedura di Revisione della Classificazione);
◼ il titolo deve avere una capitalizzazione di mercato ponderata pari o superiore allo 0,10% della capitalizzazione di mercato complessiva dell’Indice a ogni fine mese. Qualora una società non soddisfi questo criterio per due mesi consecutivi, sarà eliminata dall’Indice a partire dalla chiusura delle negoziazioni il terzo venerdì del mese successivo; e
◼ l’emittente del titolo non deve avere bilanci annuali con opinione negativa da parte dei revisori dei conti.
*Ai fini dei requisiti di inserimento del Titolo nell’Indice, se il Titolo è un certificato di deposito rappresentativo di un titolo di un emittente non statunitense, ogni riferimento all’emittente sarà da considerarsi un riferimento all’emittente del titolo sottostante.
Revisione della Classificazione
Tranne circostanze straordinarie che possono portare a una valutazione provvisoria, la composizione dell’Indice viene rivista su base annua come segue. I titoli che rispondono ai criteri applicabili di ammissibilità vengono classificati in base al rispettivo valore di mercato. I titoli ammissibili all’Indice che sono già inclusi nell’Indice e classificati tra i primi 100 titoli ammissibili (in base alla capitalizzazione di mercato) rimangono nell’Indice. Un titolo dell’Indice classificato tra 101 e 125 rimarrà anch’esso nell’Indice purché sia risultato tra i primi 100 titoli ammissibili in occasione della Revisione della Classificazione precedente o sia stato aggiunto all’Indice in seguito alla Revisione della Classificazione precedente. I titoli dell’Indice che non rispettano tali requisiti sono sostituiti. I titoli sostitutivi scelti sono titoli idonei all’Indice, attualmente non inclusi nell’Indice, che presentano la maggiore capitalizzazione di mercato.
Informazioni relative all’Indice
Segue
L’elenco dei titoli aggiunti ed eliminati ogni anno viene solitamente pubblicato tramite comunicato stampa all’inizio di dicembre. Le sostituzioni hanno efficacia dalla chiusura delle contrattazioni del terzo venerdì di dicembre. Inoltre, qualora in qualsiasi momento dell’anno diverso dalla Revisione della Classificazione un titolo dell’Indice non soddisfi più i requisiti per l’inserimento continuativo nell’Indice o venga altrimenti ritenuto inidoneo a essere confermato nell’Indice, si procederà a sostituirlo con il titolo a maggiore capitalizzazione attualmente non compreso nell’Indice e rispondente ai criteri sopra esposti per l’inserimento iniziale nell’Indice. Normalmente un titolo viene eliminato dall’Indice all’ultimo prezzo di vendita sul mercato azionario NASDAQ, denominato anche prezzo di chiusura ufficiale NASDAQ (“Ultimo Prezzo di Vendita”). Se, tuttavia, al momento dell’eliminazione dall’Indice viene sospesa la negoziazione del titolo sul mercato di quotazione primario e non è possibile determinare immediatamente un prezzo ufficiale di chiusura, il Titolo dell’Indice può, a discrezione del NASDAQ, essere eliminato con prezzo pari a zero. Questo sarà applicato al Titolo dell’Indice dopo la chiusura del mercato ma prima dell’orario di comunicazione del valore ufficiale di chiusura dell’Indice, che solitamente avviene alle 17:16:00 (ora di New York).
Ribilanciamento dell’Indice
Su base trimestrale, in coincidenza con le procedure di adeguamento dei titoli dell’Indice programmate trimestralmente, l’Indice sarà ribilanciato qualora si rilevi che: (1) l’attuale ponderazione del singolo titolo dell’Indice a maggiore capitalizzazione di mercato è superiore al 24,0% e (2) la “ponderazione collettiva” di quei titoli dell’Indice la cui attuale ponderazione singola è superiore al 4,5%, se aggiunta in forma aggregata, supera il 48,0% dell’Indice. Inoltre, può essere svolto in qualsiasi momento uno speciale ribilanciamento dell’Indice qualora ciò sia ritenuto necessario per garantirne l’integrità.
Qualora uno o entrambi i requisiti di distribuzione della ponderazione siano soddisfatti in seguito a una revisione trimestrale o venga determinata la necessità di uno speciale ribilanciamento, si procederà in tal senso.
Innanzitutto, con riferimento al requisito (1) sopracitato di distribuzione della ponderazione, se la ponderazione attuale del singolo maggiore titolo dell’Indice supera il 24,0%, le ponderazioni di tutti
i maggiori titoli (superiori all’1%) saranno proporzionalmente ridotte verso l’1,0% in misura sufficiente affinché la ponderazione rivista del singolo maggiore Titolo dell’Indice sia configurata sul 20,0%.
In secondo luogo, per quanto riguarda il summenzionato requisito (2) di distribuzione della ponderazione, per i titoli dell’Indice la cui singola ponderazione attuale o la cui ponderazione rivista alla luce del punto precedente superino il 4,5%, se la loro “ponderazione collettiva” supera il 48,0%, le ponderazioni di tutti i maggiori titoli saranno proporzionalmente ridotte verso l’1,0% nella misura sufficiente affinché la “ponderazione collettiva”, così rivista, sia configurata sul 40,0%.
La riduzione della ponderazione totale dei maggiori titoli conseguente a una o entrambe le sopracitate procedure sarà ridistribuita ai titoli minori (pari o minori dell’1%) secondo la seguente modalità iterativa.
Nella prima iterazione, la ponderazione del maggiore tra i Titoli minori sarà incrementata di un fattore che la parifica alla ponderazione media dell’Indice dell’1,0%. Le ponderazioni di ciascuno dei titoli minori rimanenti saranno incrementate dello stesso fattore ridotto in base alla classificazione relativa di ciascun titolo tra i titoli minori in modo tale che, quanto minore è il titolo dell’Indice della classificazione, tanto meno venga incrementata la sua ponderazione. Ciò serve a ridurre l’impatto sul mercato del ribilanciamento della ponderazione sui titoli componenti minori dell’Indice.
Nella seconda iterazione, la ponderazione del maggiore tra i titoli minori sarà incrementata di un fattore che la parifica alla ponderazione media dell’Indice dell’1,0%. Le ponderazioni di ciascuno dei titoli minori rimanenti saranno incrementate dello stesso fattore ridotto in base alla classificazione relativa di ciascun titolo tra i Titoli minori in modo tale che, quanto minore è il titolo classificazione, tanto meno venga incrementata la sua ponderazione.
Informazioni relative
all’Indice
Segue
Iterazioni aggiuntive saranno eseguite fino a quando l’aumento totale della ponderazione tra i Titoli minori
risulterà pari alla riduzione di ponderazione totale dei titoli maggiori risultante dal ribilanciamento secondo il requisito di distribuzione della ponderazione (1) e/o il requisito di distribuzione della ponderazione (2).
Quindi, per completare la procedura di ribilanciamento, una volta che le ponderazioni percentuali finali di ciascun Titolo dell’Indice sono definite, le ponderazioni delle Azioni dell’Indice saranno determinate nuovamente in base all’ultimo prezzo di vendita e alla capitalizzazione totale dell’Indice alla chiusura della contrattazione l’ultimo giorno di febbraio, maggio, agosto e novembre. Le modifiche alle ponderazioni delle Azioni dell’Indice diverranno effettive dopo la chiusura delle contrattazioni il terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre e sarà rivisto il divisore per garantire la continuità dell’Indice.
Solitamente le nuove ponderazioni oggetto di ribilanciamento saranno determinate applicando le procedure sopra indicate alle ponderazioni delle Azioni dell’Indice correnti. Tuttavia, NASDAQ OMX potrà di volta in volta determinare il ribilanciamento delle ponderazioni, se necessario, applicando la suddetta procedura all’attuale capitalizzazione di mercato dei componenti dell’Indice. In tali casi, NASDAQ OMX annuncerà la nuova base per il ribilanciamento prima della sua applicazione.
NASDAQ OMX potrà, di volta in volta, operare a propria ragionevole discrezione nel modo che riterrà più opportuno per garantire l’integrità dell’Indice.
Il Fondo sarà ribilanciato in linea con l’Indice e sosterrà i costi di ribilanciamento (i costi di acquisto e vendita dei titoli dell’Indice, le relative imposte e i costi delle transazioni).
In talune circostanze (indicate al capitolo 5.4 “Indici”) l’Indice può essere sostituito.
Informazioni aggiuntive Ulteriori dettagli sul Fondo, compreso il relativo portafoglio di investimenti, sono disponibili sul Sito Web.
Ulteriori dettagli relativi all’Indice, compresi i suoi componenti e la metodologia, sono disponibili sul sito web del fornitore dell’Indice, riportato nella sezione “Prodotti” del Sito Web, in cui gli investitori possono selezionare i dettagli specifici del Fondo.
Data di Lancio del Fondo Dicembre 2002
Valuta di Base del Fondo USD
Categorie di Azioni Alla data del presente Prospetto sono state lanciate le seguenti Categorie di Azioni:
▪ Acc
▪ Dist
▪ CHF Hdg Acc
▪ EUR Hdg Acc
▪ GBP Hdg Acc
Per le Categorie di Azioni disponibili attualmente, si rimanda al Sito Web della Società di Gestione.
Politica di Distribuzione Per le Categorie di Azioni a distribuzione, i dividendi attribuibili alla Categoria di Azioni pertinente del
Fondo saranno di norma dichiarati a dicembre, marzo, giugno e settembre e pagati entro quattro settimane dalla data di dichiarazione del dividendo. Agli Azionisti sarà comunicata anticipatamente la data di pagamento dei dividendi, purché il reddito totale del Fondo superi le commissioni e le spese di un importo eccedente il minimo stabilito di volta in volta dagli Amministratori.
Per le Categorie di Xxxxxx ad accumulazione, le Azioni non pagheranno dividendi e il reddito a esse attribuito sarà invece accumulato allo scopo di incrementarne il valore.
Per ulteriori dettagli in relazione alla politica di distribuzione della Società si rimanda al capitolo 5.5
“Politica di Distribuzione”.
Momento di Valutazione Ore 16.00 (ora di New York) di ciascuna Data di Contrattazione o altro orario di volta in volta stabilito
dagli Amministratori.
Termine di Contrattazione Non oltre le ore 16.30 (GMT) di ogni Data di Contrattazione (o altro termine anteriore al Momento di
Valutazione eventualmente stabilito dagli Amministratori, a propria discrezione e previamente comunicato agli Azionisti).
Data di Contrattazione Qualsiasi Giorno Lavorativo. Alcuni Xxxxxx Xxxxxxxxxx non saranno tuttavia Date di Contrattazione qualora,
ad esempio, i mercati su cui sono quotate o negoziate le attività del Fondo o i mercati rilevanti per l’Indice siano chiusi, a condizione che vi sia almeno una Data di Contrattazione ogni quattordici giorni e fatta salva sempre la discrezionalità degli Amministratori nel sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto e la vendita, la conversione e/o il rimborso di Azioni della Società o di qualsiasi Fondo in conformità alle disposizioni del Prospetto e dello Statuto.
Il Gestore degli investimenti redige calendari di contrattazione che specificano anticipatamente le Date di Contrattazione per ciascun Fondo. Il calendario di contrattazione può essere di volta in volta modificato dal Gestore degli investimenti qualora, ad esempio, il relativo operatore di mercato, regolatore o borsa valori (a seconda del caso) dichiari un mercato pertinente chiuso per la negoziazione e/o il regolamento (tale chiusura può essere effettuata con un preavviso minimo o senza preavviso al Gestore degli investimenti).
Il calendario di contrattazione per il Fondo è disponibile presso la Società di Gestione.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Un giorno (diverso da un sabato o una domenica) di apertura del Federal Reserve System statunitense o
altro giorno o giorni eventualmente stabiliti dagli Amministratori e comunicati anticipatamente agli Azionisti.
Sottoscrizione Minima
e Rimborsi
In Natura
Un Pacchetto Minimo di Azioni corrisponde a 25.000 Azioni della Categoria di Azioni pertinente e a multipli di tale numero ovvero un numero di Azioni minore determinato, a loro discrezione, dagli Amministratori e comunicato ai Partecipanti Autorizzati.
Contanti
Un Pacchetto Minimo di Azioni corrisponde a 25.000 Azioni della Categoria di Azioni pertinente ovvero un numero di Azioni minore determinato, a loro discrezione, dagli Amministratori e comunicato ai Partecipanti Autorizzati.
Periodo di Regolamento per
Sottoscrizioni e Rimborsi
In Natura
Due Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo il Xxxxxx Xxxxxxxxxx in cui è stata accettata la domanda di sottoscrizione o rimborso (o entro il termine anteriore stabilito dagli Amministratori e previamente comunicato al richiedente).
Contanti
Per le sottoscrizioni, due Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo il Xxxxxx Xxxxxxxxxx in cui è stata accettata la domanda di sottoscrizione o di rimborso.
Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 8 “Sottoscrizioni e Rimborsi”.
Oneri e Spese Commissioni sulle Transazioni
In Natura
Fino all’1% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sottoscritte o rimborsate.
Contanti
Fino al 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sottoscritte o rimborsate.
Commissione di Gestione
Fino allo 0,75% del Valore Patrimoniale Netto della Categoria di Azioni non coperta. Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto della Categoria di Azioni coperta.
Tracking Error Previsto 0,03% - 0,20%. Questo è il tracking error previsto in condizioni di mercato normali e non è indicativo dei
risultati futuri del Fondo.
Quotazione Ufficiale e
Negoziazione
Il Fondo è stato ammesso al Listino Ufficiale di Euronext Dublin ed è ammesso a, e negoziato su, London
Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse, NYSE Euronext Paris e SIX Swiss Exchange e altre borse valori eventualmente stabilite di volta in volta dagli Amministratori.
Nel caso in cui vi siano varie Categorie di Azioni nel Fondo, alcune di esse potrebbero essere quotate e/o ammesse alla negoziazione su borse valori specifiche.
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index in EUR.
Obiettivo di Investimento L’obiettivo di investimento del Fondo è fornire agli investitori risultati d’investimento corrispondenti, al lordo delle spese, al rendimento dell’Indice in termini di prezzo e reddito.
Politica di Investimento Il Gestore degli investimenti adotta il metodo di campionamento ottimale della strategia di riproduzione degli indici, con il quale il Fondo deterrà in portafoglio, per quanto possibile e praticabile, un campione dei componenti dell’Indice.
Nel replicare l’Indice, il Gestore degli investimenti applica tecniche di campionamento, mirate a selezionare titoli dall’Indice, che utilizzano fattori quali durata, scadenza, qualità creditizia, rendimento, cedola ed esposizione geografica. In linea generale, si prevede che il Fondo abbia in portafoglio un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice; tuttavia, il Gestore degli investimenti si riserva il diritto di inserire in portafoglio il numero di titoli che ritiene necessario per conseguire l’obiettivo di investimento del Fondo.
Il Fondo potrà investire oltre il 35% del Valore Patrimoniale Netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da governi europei o dalle loro autorità locali in conformità con i requisiti dell’Autorità di Xxxxxxxxx.
Fattori di Rischio Specifici dei Fondi
Profilo di un Investitore Tipo
Informazioni relative all’Indice
Il Gestore degli investimenti può far ricorso a varie combinazioni delle tecniche d’investimento disponibili, nell’intento di replicare l’Indice. Inoltre, in talune circostanze l’accesso ai componenti dell’Indice potrebbe essere vietato dalle normative vigenti o non essere comunque nell’interesse degli Azionisti ovvero potrebbe altrimenti non essere possibile o praticabile. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 5.2 “Obiettivo e Politica di Investimento”.
Oltre ai fattori di rischio generali applicabili a tutti i Fondi, il Fondo è soggetto anche ai rischi di seguito elencati:
◼ Rischio dei Titoli di Debito.
Per ulteriori dettagli sui rischi generali e specifici del Fondo si rimanda al capitolo 6.
Il Fondo è adatto ad investitori che ricercano, nel medio-lungo periodo, una crescita di capitale ed un profitto attraverso l’investimento in azioni il cui valore potrebbe aumentare o diminuire e che sono disposti ad accettare un moderato livello di volatilità. Il Fondo potrebbe non essere adatto ad investitori che intendono ritirare il loro denaro entro tre anni.
Criteri di Idoneità
L’Indice è basato sul mercato dei buoni del Tesoro a breve termine della zona euro. Attualmente, l’Indice attinge, per il suo elenco di emittenti, a sette paesi, ossia: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, a condizione che gli investimenti a breve termine di tali emittenti siano stati oggetto di valutazione del merito di credito da parte di almeno due delle tre principali agenzie di rating, quali Standard & Poor’s Rating Group, Moody’s Investor Services, Inc. x Xxxxx Ratings Ltd. La fascia di scadenze per le selezioni di buoni del Tesoro è compresa tra 0 e 6 mesi. La scadenza media dei titoli è di 3 mesi.
Revisione della Classificazione
I criteri di ponderazione non possono superare il 34,5% per emittente. I titoli avranno una vita residua compresa tra un giorno e sei mesi. L’Indice è calcolato in tempo reale tre volte al giorno. L’Indice è alimentato con nuovi titoli frequentemente.
Ribilanciamento dell’Indice
L’Indice effettua un ribilanciamento settimanale. Il Fondo sarà ribilanciato in linea con l’Indice e sosterrà i costi di ribilanciamento (i costi di acquisto e vendita dei titoli dell’Indice, le relative imposte e i costi delle transazioni).
In talune circostanze (indicate al capitolo 5.4 “Indici”) l’Indice può essere sostituito.
Informazioni aggiuntive Ulteriori dettagli sul Fondo, compreso il relativo portafoglio di investimenti, sono disponibili sul Sito Web. Ulteriori dettagli relativi all’Indice, compresi i suoi componenti e la metodologia, sono disponibili sul sito web del fornitore dell’Indice, riportato nella sezione “Prodotti” del Sito Web, in cui gli investitori possono selezionare i dettagli specifici del Fondo.
Data di Lancio del Fondo Ottobre 2008
Valuta di Base del Fondo EUR
Categoria/e di Azioni Alla data del presente Prospetto sono state lanciate le seguenti Categorie di Azioni:
▪ Acc
Per le Categorie di Azioni attualmente disponibili nel Fondo, si rimanda al Sito Web della Società di Gestione.
Politica di Distribuzione Per le Categorie di Azioni a distribuzione, i dividendi attribuibili alla Categoria di Azioni pertinente del
Fondo saranno di norma dichiarati a dicembre, marzo, giugno e settembre e pagati entro quattro settimane dalla data di dichiarazione del dividendo. Agli Azionisti sarà comunicata anticipatamente la data di pagamento dei dividendi, purché il reddito totale del Fondo superi le commissioni e le spese di un importo eccedente il minimo stabilito di volta in volta dagli Amministratori.
Per le Categorie di Xxxxxx ad accumulazione, le Azioni non pagheranno dividendi e il reddito a esse attribuito sarà invece accumulato allo scopo di incrementarne il valore.
Momento di Valutazione Ore 17.00 (GMT) di ciascuna Data di Contrattazione o altro orario di volta in volta stabilito dagli
Amministratori.
Termine di Contrattazione Non oltre le ore 16:00 (GMT) di ogni Data di Contrattazione (o altro termine anteriore al Momento di
Valutazione eventualmente stabilito dagli Amministratori, a propria discrezione e previamente comunicato agli Azionisti).
Data di Contrattazione Qualsiasi Giorno Lavorativo. Alcuni Xxxxxx Xxxxxxxxxx non saranno tuttavia Date di Contrattazione qualora,
ad esempio, i mercati su cui sono quotate o negoziate le attività del Fondo o i mercati rilevanti per l’Indice siano chiusi, a condizione che vi sia almeno una Data di Contrattazione ogni quattordici giorni e fatta salva sempre la discrezionalità degli Amministratori nel sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto e la vendita, la conversione e/o il rimborso di Azioni della Società o di qualsiasi Fondo in conformità alle disposizioni del Prospetto e dello Statuto.
Il Gestore degli investimenti redige calendari di contrattazione che specificano anticipatamente le Date di Contrattazione per ciascun Fondo. Il calendario di contrattazione può essere di volta in volta modificato dal Gestore degli investimenti qualora, ad esempio, il relativo operatore di mercato, regolatore o borsa valori (a seconda del caso) dichiari un mercato pertinente chiuso per la negoziazione e/o il regolamento (tale chiusura può essere effettuata con un preavviso minimo o senza preavviso al Gestore degli investimenti).
Il calendario di contrattazione per il Fondo è disponibile presso la Società di Gestione.
Giorno Lavorativo Un giorno (diverso da un sabato o una domenica) di apertura del sistema Trans-European Real-time Gross
Settlement Express Transfer (TARGET-2) o altro giorno o giorni eventualmente stabiliti dagli Amministratori e comunicati anticipatamente agli Azionisti.
Sottoscrizione Minima
e Rimborsi
In Natura
Un Pacchetto Minimo di Azioni corrisponde a 15.000 Azioni della Categoria di Azioni pertinente e a multipli di tale numero ovvero un numero di Azioni minore determinato, a loro discrezione, dagli Amministratori e comunicato ai Partecipanti Autorizzati.
Contanti
Un Pacchetto Minimo di Azioni corrisponde a 15.000 Azioni della Categoria di Azioni pertinente ovvero un numero di Azioni minore determinato, a loro discrezione, dagli Amministratori e comunicato ai Partecipanti Autorizzati.
Periodo di Regolamento per
Sottoscrizioni e Rimborsi
In Natura
Due Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo il Xxxxxx Xxxxxxxxxx in cui è stata accettata la domanda di sottoscrizione o rimborso (o entro il termine anteriore stabilito dagli Amministratori e previamente comunicato al richiedente).
Contanti
Due Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo il Xxxxxx Xxxxxxxxxx in cui è stata accettata la domanda di sottoscrizione o rimborso.
Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 8 “Sottoscrizioni e Rimborsi”.
Oneri e Spese Commissioni sulle Transazioni
In Natura
Fino all’1% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sottoscritte o rimborsate.
Contanti
Fino al 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sottoscritte o rimborsate.
Commissione di Gestione
Fino allo 0,15% del Valore Patrimoniale Netto della Categoria di Azioni pertinente.
Tracking Error Previsto 0,10-1,00%. Questo è il tracking error previsto in condizioni di mercato normali e non è indicativo dei risultati futuri del Fondo.
Quotazione Ufficiale e
Negoziazione Il Fondo è stato ammesso al Listino Ufficiale di Euronext Dublin ed è ammesso a, e negoziato su, Borsa Italiana, Deutsche Börse, NYSE Euronext Paris e altre borse valori eventualmente stabilite di volta in volta dagli Amministratori.
Nel caso in cui vi siano varie Categorie di Azioni nel Fondo, alcune di esse potrebbero essere quotate e/o ammesse alla negoziazione su borse valori specifiche.
PPowerSharesEUROSTOXX50VoolatilityBalancedUCITSETFwerShares EURO STOXX 50 Volatility Balanced UCITS ETF
Indice EURO STOXX 50 Volatility-Balanced Index (Total Return) in Euro
Obiettivo di Investimento L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel generare crescita del capitale e reddito che, al lordo
delle spese, corrisponda al prezzo e replichi il rendimento dell’Indice.
Il Fondo mira a conseguire l’obiettivo offrendo agli investitori esposizione al mercato azionario dell’Eurozona nell’ottica di ridurre parzialmente le potenziali perdite su tale mercato.
Politica di Investimento Il Fondo investirà in una combinazione di titoli azionari inclusi nell’EURO STOXX 50 Index, contratti future
che riflettono l’esposizione al VSTOXX Short-Term Futures Index, nonché fondi monetari, strumenti del mercato monetario e/o liquidità.
I titoli azionari rappresentati dall’EURO STOXX 50 Index offrono un’ampia esposizione al mercato azionario dell’Eurozona. I future che riflettono l’esposizione al VSTOXX Short-Term Futures Index mirano a ridurre parzialmente le potenziali perdite sui mercati azionari in quanto il VSTOXX Short- Term Futures Index tende ad avere una correlazione negativa con la performance dell’EURO STOXX 50 Index, sebbene non vi sia alcuna garanzia che ciò accada.
L’allocazione tra questi investimenti varierà in funzione delle regole di allocazione della strategia dell’Indice, come più dettagliatamente descritto nel capitolo “Informazioni sull’Indice” in “Metodologia di allocazione”.
Qualora l’Indice subisca perdite di un certo livello, come più dettagliatamente descritto nel capitolo “Informazioni sull’Indice” in “Meccanismo Stop Loss”, la sua allocazione sarà interamente spostata sulla liquidità a scopi difensivi (operazione definita meccanismo stop loss). In tali circostanze, il Gestore degli investimenti mirerà a replicare l’Indice detenendo fondi monetari, strumenti del mercato monetario (quali titoli di Stato, commercial paper e certificati di deposito) e/o liquidità e cercherà di adottare una politica efficace di gestione della liquidità allo scopo di massimizzare il valore di tali partecipazioni. Al fine di minimizzare i costi di transazione del portafoglio, durante tali periodi il Gestore degli investimenti potrà anche decidere di continuare a detenere titoli azionari e vendere contratti future che riflettono l’esposizione all’EURO STOXX 50 Index per ridurre l’esposizione al mercato da essi derivante. Nei periodi di attivazione del meccanismo stop loss, l’allocazione a contratti future potrebbe essere compresa tra 0% e 100% rispetto al Valore Patrimoniale Netto del Fondo.
Il Gestore degli investimenti adotta il metodo di replica fisica completa della strategia di riproduzione degli indici, con il quale il Fondo deterrà in portafoglio, per quanto possibile e praticabile, tutti i componenti dell’Indice nelle loro rispettive ponderazioni, salvo nelle fasi in cui venga attivato il meccanismo stop loss; il Gestore degli investimenti fa inoltre ricorso ai future per ridurre l’esposizione al mercato come sopra descritto.
Il Gestore degli investimenti può far ricorso a varie combinazioni delle tecniche d’investimento disponibili, nell’intento di replicare l’Indice, compreso l’uso di SFD ai fini di un’efficiente gestione patrimoniale, come specificato nel capitolo 5.2.3 “Tecniche di investimento”. Inoltre, in talune circostanze l’accesso ai componenti dell’Indice potrebbe essere vietato dalle normative vigenti o non essere comunque nell’interesse degli Azionisti ovvero potrebbe altrimenti non essere possibile o praticabile. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 5.2 “Obiettivo e politica di investimento”.
In talune circostanze (indicate al capitolo 5.4 “Indici”) l’Indice può essere sostituito.
Fattori di Rischio
Specifici dei Fondi
Oltre ai fattori di rischio generali applicabili a tutti i Fondi, il Fondo è soggetto anche ai rischi di seguito
elencati:
▪ Rischio delle strategie di copertura
Gli investitori devono ricordare che, sebbene il Fondo abbia l’obiettivo di offrire un’ampia esposizione al mercato azionario dell’Eurozona nell’ottica di ridurre parzialmente le potenziali perdite su tale mercato investendo in contratti future in linea con l’obiettivo dell’Indice, non è intenzione dell’Indice o del Fondo ridurre totalmente tutte le potenziali perdite sul mercato azionario. Inoltre, il Gestore degli investimenti potrebbe non riuscire completamente a replicare l’Indice.
▪ Rischio dei Contratti Future
Per ulteriori dettagli sui rischi generali e specifici del Fondo si rimanda al capitolo 6.
Profilo di un
Investitore Tipo
II Fondo è adatto ad investitori che ricercano, nel medio-lungo periodo, una crescita di capitale e un
profitto attraverso l’investimento nell’equity il cui valore potrebbe aumentare o diminuire e che sono disposti ad accettare un moderato livello di volatilità.
Informazioni relative
all’Indice
Criteri di Idoneità
L’Indice effettua un’allocazione dinamica tra tre componenti in funzione dei livelli di volatilità:
◼ una componente azionaria rappresentata dall’EURO STOXX 50 Index;
◼ una componente di volatilità rappresentata dal VSTOXX Short-Term Futures Index; e
◼ una componente di liquidità rappresentata dall’EURIBOR a 1 mese.
L’indice EURO STOXX 50 rappresenta le 50 maggiori società all’interno dell’Eurozona sulla base della capitalizzazione di mercato del flottante selezionata dagli EURO STOXX Supersector Indices. Dell’Eurozona fanno parte Austria, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx e Spagna.
Il VSTOXX Short-Term Futures Index è calcolato sulla base dei prezzi di talune opzioni put e call sull’EURO STOXX 50 Index e funge da copertura della volatilità misurando la volatilità implicita, in quanto la volatilità tende storicamente ad avere una correlazione negativa con la performance dei mercati azionari europei. La “volatilità implicita” è una misura della volatilità attesa dell’EURO STOXX 50 Index che è rispecchiata dal valore del VSTOXX Short-Term Futures Index.
Meccanismo Stop Loss
Qualora le perdite sull’Indice Excess Return nel corso della settimana precedente siano pari o superiori al 5%, a scopi difensivi la sua allocazione sarà interamente spostata sulla liquidità rappresentata dall’EURIBOR a 1 mese (operazione definita meccanismo stop loss). L’Indice riprenderà l’allocazione tra titoli azionari e contratti future non appena le perdite sull’Indice scendano al di sotto del 5%.
Metodologia di allocazione
In circostanze normali, l’Indice sarà composto da titoli azionari inclusi nell’EURO STOXX 50 Index e contratti future rappresentati nel VSTOXX Short-Term Futures Index. L’allocazione tra questi investimenti varierà in funzione delle regole di allocazione della strategia dell’Indice. Di conseguenza, durante i periodi di bassa volatilità realizzata relativamente alla volatilità implicita, una porzione maggiore dell’Indice sarà costituita da titoli azionari, mentre nei periodi di volatilità realizzata più intensa relativamente alla volatilità implicita, la porzione maggiore dell’Indice sarà investita nel VSTOXX Short-Term Futures Index. La componente di volatilità rappresentata dal VSTOXX Short- Term Futures Index costituirà tra il 2,5% e il 30% dell’Indice in funzione dei livelli di volatilità realizzata relativamente alla volatilità implicita e i titoli azionari inclusi nell’EURO STOXX 50 Index costituiranno la parte restante. Nel momento in cui scatta il meccanismo stop loss dell’Indice sopra spiegato, l’Indice ritornerà comunque ad assumere una posizione di liquidità al 100%.
Ribilanciamento dell’Indice
L’Indice è ribilanciato a cadenza trimestrale. Inoltre, il fornitore dell’Indice esamina ogni giorno le allocazioni e apporta all’Indice le rettifiche tecniche richieste dalla componente di volatilità dell’Indice in
linea con le relative norme di allocazione sopra illustrate. Il Fondo sarà ribilanciato in linea con l’Indice e sosterrà i costi di ribilanciamento (i costi di acquisto e vendita dei titoli dell’Indice, le relative imposte e i costi delle transazioni).
In talune circostanze l’Indice potrebbe subire dei cambiamenti (come riportato nella sezione 5.4 “Indici”)
Informazioni aggiuntive Ulteriori dettagli sul Fondo, compreso il relativo portafoglio di investimenti, sono disponibili sul Sito Web. Ulteriori dettagli relativi all’Indice, compresi i suoi componenti e la metodologia, sono disponibili sul sito web del fornitore dell’Indice, riportato nella sezione “Prodotti” “del Sito Web, in cui gli investitori possono selezionare i dettagli specifici del Fondo.
Data di Lancio del Fondo
La data deve essere ancora decisa dal Consiglio di Amministrazione.
Valuta di Base del Fondo
EUR
Categoria/e di Azioni Per le Categorie di Azioni attualmente disponibili nel Fondo, si rimanda al Sito Web del Gestore.
Politica di Distribuzione Per le Categorie di Azioni a distribuzione, i dividendi attribuibili alla Categoria di Azioni pertinente del
Fondo saranno di norma dichiarati a dicembre, marzo, giugno e settembre e pagati entro quattro settimane dalla data di dichiarazione del dividendo. Agli Azionisti sarà comunicata anticipatamente la data di pagamento dei dividendi, purché il reddito totale del Fondo superi le commissioni e le spese di un importo eccedente il minimo stabilito di volta in volta dagli Amministratori.
Per le Categorie di Xxxxxx ad accumulazione, le Azioni non distribuiranno alcun reddito e il reddito loro attribuito sarà invece accumulato allo scopo di incrementare il valore delle Azioni.
Per ulteriori dettagli in relazione alla politica di distribuzione della Società si rimanda al capitolo 5.5 “Politica di Distribuzione”.
Momento di Valutazione Ore 17.00 (GMT) di ciascuna Data di Contrattazione o altro orario di volta in volta stabilito dagli
Amministratori.
Termine di Contrattazione Non oltre le ore 16.00 (GMT) di ogni Data di Contrattazione (o altro termine anteriore al Momento di
Valutazione eventualmente stabilito dagli Amministratori, a propria discrezione e previamente comunicato agli Azionisti).
Offerta iniziale
di Azioni
Periodo di Offerta Iniziale
Il Periodo di Offerta Iniziale relativo alle Azioni iniziali del Fondo si concluderà alle ore 12.00 GMT in data 20 ottobre 2017, salvo eventuali prolungamenti o riduzioni decisi dagli Amministratori.
Prezzo di Offerta Iniziale
Il Prezzo di Offerta Iniziale per categoria sarà pari a EUR 25.
Disposizioni di carattere generale
Tutti i richiedenti che desiderano sottoscrivere Azioni del Fondo durante il Periodo di Offerta Iniziale devono inviare un Modulo di Sottoscrizione debitamente compilato all’Agente Amministrativo. Il Modulo di Sottoscrizione deve pervenire all’Agente Amministrativo durante il Periodo Iniziale di Offerta. In deroga a quanto sopra, il denaro di sottoscrizione ricevuto durante il Periodo di Offerta Iniziale potrebbe essere restituito agli investitori e il lancio del Fondo potrebbe essere rimandato nel caso in cui, a parere degli Amministratori, il capitale raccolto durante il Periodo di Offerta Iniziale è insufficiente per garantire il corretto funzionamento del Fondo dopo il lancio.
Sottoscrizione Minima e Rimborsi
In Natura
Un Pacchetto Minimo di Azioni corrisponde a 50.000 Azioni della Categoria di Azioni pertinente ovvero un numero di Azioni minore determinato, a loro discrezione, dagli Amministratori e comunicato ai Partecipanti Autorizzati e a multipli di tale numero.
Contanti
Un Pacchetto Minimo di Azioni corrisponde a 50.000 Azioni della Categoria di Azioni pertinente ovvero un numero di Azioni minore determinato, a loro discrezione, dagli Amministratori e comunicato ai Partecipanti Autorizzati.
Periodo di Regolamento
delle operazioni per Sottoscrizioni e Rimborsi
In Natura
Due Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo il Xxxxxx Xxxxxxxxxx in cui è stata accettata la domanda di sottoscrizione o rimborso (o entro il termine anteriore stabilito dagli Amministratori e previamente comunicato al richiedente).
Contanti
Due Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo il Xxxxxx Xxxxxxxxxx in cui è stata accettata la domanda di sottoscrizione o rimborso.
Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 8 “Sottoscrizioni e Rimborsi”.
Oneri e Spese Commissioni sulle Transazioni
In Natura
Fino all’1% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sottoscritte o rimborsate.
Contanti
Fino al 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sottoscritte o rimborsate.
Commissione di Gestione
Fino allo 0,39% del Valore Patrimoniale Netto della Categoria di Azioni non coperta. Fino allo 0,44% del Valore Patrimoniale Netto della Categoria di Azioni coperta.
Tracking Error Previsto 0,10% - 1,00%. Questo è il tracking error previsto in condizioni di mercato normali e non è indicativo dei
risultati futuri del Fondo.
Quotazione Ufficiale e
Negoziazione
Le Azioni del PowerShares EURO STOXX 50 Volatility Balanced UCITS ETF possono essere ammesse al
Listino Ufficiale di Euronext Dublin. Le Azioni possono essere ammesse e negoziate su altre borse valori (come Borsa Italiana, Deutsche Börse, London Stock Exchange, NYSE Euronext Paris e SIX Swiss Exchange) di volta in volta stabilite dagli Amministratori.
Nel caso in cui vi siano varie Categorie di Azioni nel Fondo, alcune di esse potrebbero essere quotate e/o ammesse alla negoziazione su borse valori specifiche.
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Indice EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) in Euro.
Obiettivo di Investimento L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel generare reddito, unitamente alla crescita del capitale che, al lordo delle spese, corrisponda o replichi il rendimento dell’Indice.
Il Fondo si prefigge di fornire agli investitori un’ampia esposizione alle società dell’Eurozona che, storicamente, hanno fornito rendimenti da dividendi elevati con una volatilità inferiore.
Politica di Investimento Il Gestore degli investimenti adotta il metodo di replica fisica completa della strategia di riproduzione degli
indici, con il quale il Fondo deterrà in portafoglio, per quanto possibile e praticabile, tutti i componenti dell’Indice nelle loro rispettive ponderazioni.
Il Gestore degli investimenti può far ricorso a varie combinazioni delle tecniche d’investimento disponibili, nell’intento di replicare l’Indice, compreso l’uso di SFD ai fini di un’efficiente gestione patrimoniale, come specificato nel capitolo 5.2.3 “Tecniche di investimento”. Inoltre, in talune circostanze l’accesso ai componenti dell’Indice potrebbe essere vietato dalle normative vigenti o non essere comunque nell’interesse degli Azionisti ovvero potrebbe altrimenti non essere possibile o praticabile. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 5.2 “Obiettivo e politica di investimento”.
Fattori di Rischio
Specifici dei Fondi
Oltre ai fattori di rischio generali applicabili a tutti i Fondi, il Fondo è soggetto anche ai rischi di seguito
elencati:
- Rischio di Concentrazione Settoriale
Per ulteriori dettagli sui rischi generali e specifici del Fondo si rimanda al capitolo 6.
Profilo di un
Investitore Tipo
Il Fondo è idoneo a investitori di medio-lungo termine che perseguono il reddito e la crescita del capitale.
Sebbene l’Indice sia costituito dalle 50 società dell’Eurozona che storicamente hanno registrato i dividendi superiori e la volatilità inferiore, il Fondo investe in azioni che potrebbero subire rialzi o ribassi di valore e, pertanto, è adatto ad investitori disposti ad accettare un livello moderato di volatilità.
Informazioni relative
all’Indice
Criteri di Idoneità
Per essere inserito nell’Indice, un titolo deve soddisfare i seguenti criteri:
◼ essere ricompreso nell’Indice EURO STOXX; e
◼ Disporre di valori storici relativi a livello di volatilità e rendimento da dividendo su almeno
12 mesi.
La selezione dei titoli dell’Indice viene effettuata con le seguenti modalità:
1. Tutti i titoli dell’universo dove viene effettuata la selezione sono classificati in ordine discendente in base al rendimento da dividendo storico su 12 mesi.
2. Vengono selezionati i primi 75 titoli, ossia quelli con i rendimenti da dividendo più elevati, con un massimo di 10 titoli per ciascun paese. Se il numero di titoli di un paese raggiunge quota 10, saranno selezionati i rimanenti titoli con i rendimenti da dividendi più elevati di altri paesi fino a selezionare 75 titoli. I paesi in cui l’Indice può investire sono: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi, Portogallo e Spagna.
3. I 75 titoli con il rendimento da dividendo più elevato sono classificati in ordine ascendente in base ai valori storici di volatilità su 12 mesi.
4. Entrano nell’Indice i primi 50 titoli con la minore volatilità.
Revisione della Classificazione
Nel rigoroso rispetto delle linee guida esistenti e delle procedure previste, il fornitore dell’Indice pondera i componenti dell’indice per rendimento da dividendo.