Condizioni generali di contratto di Biral AG
Condizioni generali di contratto di Biral AG
Osservazione preliminare:
Le presenti Condizioni generali di contratto trovano applicazione per tutte le transazioni sul mercato na- zionale e le esportazioni di Biral AG (nel prosieguo il “Fornitore”); le eventuali disposizioni valide unica- mente per il mercato interno o per le esportazioni sono opportunamente segnalate.
1 Generalità
1.1 Il contratto si attua unicamente alla ricezione della conferma scritta dell’accettazione dell’ordine da parte del fornitore (conferma d’ordine). Le offerte del committente che non contengono alcun termine per l’accettazione non sono vincolanti per il fornitore, mentre le offerte non accettate per iscritto dal fornitore entro il termine di accettazione non hanno alcuna validità.
1.2 Le presenti Condizioni generali sono impegnative per tutte le operazioni con il fornitore, salvo eccezioni esplicite, totali o parziali, formulate per iscritto. Condizioni generali di contratto diverse del committente sono valide solo ove vengano accettate espressamente e per iscritto dal fornitore.
1.3 Qualora vengano espressamente concordate per iscritto, con clienti del mercato interno o esteri, condi- zioni particolari divergenti dalle presenti Condizioni generali, tali condizioni particolari precedono le di- sposizioni corrispondenti contenute nelle presenti Condizioni generali, mentre il resto delle Condizioni generali mantiene inalterata la sua validità per i rapporti contrattuali.
1.4 Per essere validi, tutti gli accordi e le dichiarazioni pertinenti tra le parti contrattuali devono essere for- mulati per iscritto. Le dichiarazioni in forma testuale che vengono trasmesse o registrate con mezzi elet- tronici hanno pari valore della forma scritta se così concordato specificamente dalle parti.
1.5 Qualora alcune disposizioni delle presenti Condizioni generali o dei singoli contratti risultassero nulle o incomplete o il loro rispetto fosse impossibile, l’effetto delle restanti parti delle Condizioni generali o del contratto in questione non verrà pregiudicato.
2 Entità di forniture e prestazioni
2.1 Le forniture e prestazioni del fornitore sono elencate nella conferma d’ordine e negli eventuali allegati (come ad es. per le esportazioni sotto forma di General Conditions e Garanzia / Condizioni), nonché nel- le presenti Condizioni generali di contratto.
3 Progetti e documentazione tecnica
3.1 In mancanza di altri accordi scritti espliciti, i prospetti e i cataloghi del fornitore e le informazioni contenu- te nella documentazione tecnica non sono vincolanti.
3.2 Ciascuna parte contrattuale si riserva tutti i diritti su progetti e documentazione tecnica consegnati all’altra parte. La parte contrattuale ricevente riconosce questi diritti e non renderà accessibile a terzi la documentazione, per intero o parti di essa, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra parte; inol- tre, non la utilizzerà per scopi diversi da quello per cui le è stata consegnata.
4 Prezzi
4.1 Tutti i prezzi si intendono lordi, IVA e tassa sul traffico pesante escluse, imballaggio incluso.
4.2 Le spese di trasporto e spedizione per le forniture all’interno della Svizzera, effettuate a discrezione del fornitore su veicolo a motore o per posta (posta B standard), sono a carico del fornitore. Non sono com- prese nel prezzo le spedizioni espresse e con corriere.
4.3 Per le esportazioni, e cioè per le forniture al di fuori della Svizzera (“Esportazioni”), nelle General Con- ditions firmate da entrambe le parti vengono riportati tutti i prezzi netti e la fornitura viene concordata in maniera vincolante conformemente agli Incoterms allegati.
4.4 In generale, le offerte del fornitore, sia per il mercato interno che esportazioni, hanno una validità di tre mesi. Il fornitore si riserva di apportare eventuali modifiche ai prezzi che si rendano necessarie dal mo- mento dell’emissione dell’offerta all’attuazione del contratto.
4.5 Inoltre, l’adeguamento dei prezzi si ha, a discrezione del fornitore, quando il termine di consegna viene successivamente prolungato per una delle motivazioni di cui al punto 7.3 e/o se la documentazione consegnata dal committente non corrisponde e/o è incompleta rispetto alla situazione effettiva.
5 Condizioni di pagamento
5.1 I pagamenti devono essere effettuati al domicilio del fornitore senza trattenute (in particolare, sconti, spese, tasse, imposte, tributi, dazi e simili) in franchi svizzeri.
5.2 Per i pagamenti di forniture al di fuori della Svizzera valgono le General Conditions firmate da entrambe le parti.
5.3 Salvo accordi diversi, la somma dovuta deve essere versata al fornitore entro un termine di 30 giorni dalla data della fattura. Dopo questo termine e in mancanza di altre azioni da parte del fornitore, il com- mittente è in mora (data di scadenza) nei confronti del fornitore e dovrà versare al fornitore un interesse di mora pari al 5% p.a ed eventuale risarcimento danni.
5.4 Qualora il committente fosse in ritardo con un pagamento (in particolare compenso o cauzione), il forni- tore potrà inviare al committente una lettera di sollecito con proroga di 20 giorni, allo scadere dei quali, in mancanza di altre azioni, può recedere dal contratto entro 10 giorni e richiedere un risarcimento danni (interessi positivi o negativi) o il pagamento del prezzo di acquisto.
5.5 Qualora il committente non rispettasse i termini di pagamento concordati e si rendesse necessario il sollecito da parte del fornitore, a partire dal secondo sollecito, il committente dovrà versare CHF 50,- per ogni sollecito.
6 Riserva di proprietà
6.1 Il fornitore resta proprietario delle intere forniture fino alla completa ricezione dei pagamenti previsti dal contratto. Con la conclusione del contratto, il committente autorizza il fornitore a effettuare, a spese del committente e nella misura consentita, l’iscrizione della riserva di proprietà nel registro ufficiale o in regi- stri simili e a svolgere tutte le relative formalità.
6.2 Il committente provvederà alla manutenzione dei materiali forniti durante il periodo di riserva di proprie- tà, a sue spese, e li assicurerà, a favore del fornitore, contro furto, violazioni, incendi, inondazioni e altri rischi, dando al fornitore, su richiesta scritta di quest’ultimo, prova di tale assicurazione. Intraprenderà inoltre tutte le misure necessarie per garantire che il diritto di proprietà del fornitore non venga pregiudi- cato o revocato.
7 Termine di consegna
7.1 Una volta concluso il contratto, il termine di consegna decorre dal momento in cui sono state svolte tutte le formalità ufficiali, sono stati versati i pagamenti per l’ordine e le eventuali cauzioni da parte del com- mittente e sono stati chiariti tutti i punti tecnici importanti.
7.2 Il termine di consegna si considera rispettato quando, entro la sua scadenza, viene inviato al committen- te l’avviso di merce pronta.
7.3 A discrezione del fornitore, il termine di consegna viene prolungato:
a) quando al fornitore non pervengono per tempo tutte le informazioni necessarie per l’attuazione del contratto o quando il committente modifica successivamente tali informazioni, causando così un ri- tardo nelle forniture o prestazioni;
b) quando si presentano impedimenti che il fornitore non possa evitare nonostante la diligenza applica- ta, siano essi causati dal fornitore stesso, dal committente o da terzi. Esempi di tali impedimenti sono epidemie, mobilitazioni, guerre, insurrezioni, notevoli disturbi di esercizio, incidenti, conflitti industriali, consegne ritardate o sbagliate di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, scarti di pezzi importan- ti, misure ufficiali o omissioni, eventi naturali;
c) quando il committente o parti terze sono indietro con i lavori che competono loro o sono in ritardo nel rispetto dei loro obblighi contrattuali, in particolare quando il committente non rispetta le condizioni di pagamento.
7.4 Se il fornitore non rispetta i termini di consegna, il committente deve comunicare per iscritto al fornitore una proroga di almeno 20 giorni. Qualora questa proroga non venisse rispettata per motivi riconducibili al fornitore, il committente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte di fornitura in ritardo. Se l’accettazione parziale è commercialmente inammissibile, il committente può rescindere il contratto e ri- vendicare i pagamenti effettuati dietro restituzione delle consegne avvenute.
7.5 Per il ritardo nelle consegne o prestazioni, il committente non può avanzare diritti e pretese diversi da quelli esplicitamente descritti al presente punto 7.
8 Passaggio di utili e rischi
8.1 Utili e rischi delle forniture passano al committente al più tardi una volta lasciata la fabbrica. Qualora, per le esportazioni, siano stati concordati Incoterms, il passaggio di utili e rischi avviene conformemente agli Incoterms concordati.
8.2 Se, su richiesta del committente o a seguito del suo rifiuto di accettazione o per altri motivi non ricondu- cibili al fornitore, la spedizione viene ritardata, il rischio passa sempre al committente nel momento ori- ginariamente previsto in cui la merce avrebbe dovuto lasciare la fabbrica. Da questo momento in poi, la merce viene immagazzinata a carico e a rischio del committente.
9 Controllo e accettazione di forniture e prestazioni
9.1 Il fornitore controllerà normalmente le forniture e prestazioni prima della spedizione. Se il committente richiede verifiche ulteriori, queste vanno concordate prima della consegna e saranno a carico del com- mittente stesso.
9.2 Il committente deve controllare le forniture e prestazioni entro un termine stabilito, e cioè entro tre giorni dalla ricezione, e deve comunicare immediatamente per iscritto al fornitore eventuali difetti. Qualora non lo facesse, le forniture e prestazioni saranno considerate espressamente accettate.
9.3 Il fornitore dovrà provvedere a risolvere i difetti comunicatigli nei termini descritti al punto 9.2 con ripara- zioni o fornitura sostitutiva, a sua discrezione. Il committente dovrà in tal senso consentire l’accesso illi- mitato alla fornitura difettosa.
10 Garanzia, responsabilità per difetti
10.1 Se la merce fornita è destinata all’uso personale o familiare da parte del committente, la durata della garanzia del fornitore è sempre di 24 mesi a partire dalla consegna al committente, inclusi i pezzi o pro- dotti sostituiti o riparati. Negli altri casi, vale quanto riportato di seguito.
10.2 Negli altri casi, la durata della garanzia è generalmente di 12 mesi dalla ricezione della fornitura. Viene prolungata a 24 mesi quando la verifica di messa in funzione e accettazione descritta al punto 12 viene effettuata dal fornitore. Per i prodotti per i quali il fornitore non prevede né verifica di messa in funzione o né di accettazione, la garanzia è ugualmente di 24 mesi.
10.3 Se la spedizione viene ritardata per motivi non riconducibili al fornitore, la durata della garanzia viene ridotta del periodo corrispondente. Se la spedizione non viene effettuata entro 12 mesi dall’avviso di merce pronta per motivi non riconducibili al fornitore, la garanzia decade completamente.
10.4 Per i pezzi o prodotti sostituiti o riparati, la durata della garanzia viene ricalcolata e dura 12 mesi dalla consegna del pezzo di ricambio o dalla conclusione della riparazione.
10.5 L’obbligo di garanzia per il fornitore decade anticipatamente se il committente o terzi effettuano modifi- che o riparazioni inappropriate o se il committente, alla comparsa di un guasto, non abbia seguito subito tutte le misure per la riduzione del danno e non abbia dato al fornitore la possibilità di risolvere il guasto.
10.6 Per tutta la durata della garanzia, il fornitore ha l’obbligo, alla prima richiesta scritta da parte del commit- tente relativa a tutte le parti della fornitura che risultano difettose o inutilizzabili, evidentemente a causa di cattivi materiali, costruzione difettosa o realizzazione sbagliata, di riparare o sostituire, a sua discre- zione, tali danni il prima possibile, nella misura in cui il committente abbia completamente adempiuto al suo obbligo di verifica e comunicazione, come descritto al punto 9.2. Le parti sostituite diventano di pro- prietà del fornitore, salvo ove quest’ultimo vi rinunci espressamente per iscritto.
10.7 Le qualità garantite sono solo quelle definite esplicitamente tali nei contratti, come ad esempio le speci- fiche. La garanzia è valida fino alla scadenza del periodo di garanzia.
10.8 Se le qualità garantite non vengono soddisfatte o vengono soddisfatte solo in parte, il committente ha diritto a una riparazione immediata da parte del fornitore. A tale scopo, il committente deve concedere al fornitore il tempo e le condizioni necessarie (in particolare, l’accesso illimitato alla fornitura). Se tale ripa- razione non dà esito positivo dopo il secondo tentativo, il committente ha diritto a una riduzione concor- data del prezzo. Se il difetto è così grave da non poter essere risolto entro il termine stabilito e le fornitu- re e prestazioni risultano inutilizzabili o utilizzabili solo in misura ridotta per lo scopo previsto, il commit- tente ha il diritto di rifiutare l’accettazione del pezzo difettoso o, se l’accettazione parziale non è com- mercialmente ammissibile, di recedere dal contratto. La responsabilità del fornitore si limita in ogni caso alla restituzione delle somme a lui corrisposte per i pezzi oggetto di rinuncia.
10.9 Dalla garanzia e responsabilità del fornitore sono esclusi i danni che non sono causati evidentemente da cattivi materiali, costruzione difettosa o realizzazione sbagliata o da altre cause non riconducibili al fornitore, in particolare ma non da ultimi quelli causati da usura naturale, manutenzione scorretta, man- cato rispetto delle istruzioni d’uso, impiego diverso da quello previsto, convoglio di liquidi non consentiti, carico eccessivo, materiali inadeguati, influssi chimici o elettrolitici, interventi di costruzione omontaggio non effettuati dal fornitore, ecc.
10.10 Per i prodotti per i quali è offerta la garanzia, il fornitore non esegue alcun resoconto di ispezione. Al di là dei termini della garanzia, non è previsto alcun resoconto di ispezione.
11 Esclusione di altre responsabilità del fornitore
11.1 Tutti i casi di violazioni contrattuali e le relative conseguenze giuridiche e tutte le richieste del commit- tente, indipendentemente dalla loro motivazione giuridica, sono regolate esclusivamente dalle presenti condizioni. In particolare, tutte le richieste non esplicitamente citate di risarcimento danni, riduzione, an- nullamento del contratto o rescissione dello stesso, sono escluse, ove ciò sia lecito. In nessun caso sussistono le richieste del committente di sostituzione di danni non prodottisi sull’oggetto della conse- gna, come ad esempio perdita di produzione, perdita di immobilizzazioni, perdita di ordini, mancato pro- fitto e altri danni (secondari) diretti e indiretti. Questa esclusione di responsabilità non vale per il dolo o la colpa grave del fornitore, ma vale per dolo e colpa grave di ausiliari.
12 Controllo per messa in funzione e accettabilità per forniture in Svizzera
12.1 Per le forniture in Svizzera, l’esecuzione di un controllo, a pagamento, per messa in funzione e accetta- bilità a opera del fornitore assicura al cliente la garanzia di 24 mesi di cui al punto 10.2.
12.2 Se tale controllo non viene effettuato dal fornitore o, per motivi non riconducibili al fornitore, è incomple- to, viene assicurata solo la garanzia di 12 mesi.
12.3 Se non è possibile eseguire il controllo per messa in funzione e accettabilità per difetti e/o reclami non riconducibili al fornitore, il fornitore metterà in fattura le spese ricorrenti.
12.4 Una volta risolti i difetti e/o reclami, sarà possibile effettuare un nuovo controllo per messa in funzione e accettabilità. Questo deve avvenire entro un mese dalla presa di conoscenza del difetto e/o reclamo e deve essere comunicato al fornitore con cinque giorni di anticipo.
13 Contratti di manutenzione ed estensione della garanzia per forniture in Svizzera
13.1 Per le forniture in Svizzera, nella misura in cui i diversi contratti di manutenzione ed estensione della garanzia non prevedono divergenze, sottostanno in generale alle condizioni generali di contratto del for- nitore.
14 Xxxxxxx e restituzioni
14.1 Xxxxxxx e restituzioni sono consentite solo dietro espressa consultazione con il fornitore.
14.2 In caso di restituzione di articoli nuovi, i resi vengono presi in carico solo dietro presentazione della bolla di consegna, della fattura e della conferma dell'ordine. I resi difettosi o usati vengono presi in carico solo se corredati dal modulo di restituzione compilato in tutte le sue parti.
Qualora il committente non fosse in grado di presentare la documentazione richiesta, non verrà effettuata alcuna restituzione e/o abbuono. Per le restituzioni di articoli difettosi e usati, non corredati dal modulo di restituzione o corredati da modulo compilato in modo non corretto/incompleto, verranno fatturate, o conguagliate con un eventuale abbuono, spese di segreteria una tantum pari a CHF 150,00 per ogni prodotto.
14.3 Il termine per la restituzione di prodotti non utilizzati è di 60 giorni per il mercato interno e 90 giorni per il mercato estero, calcolati a partire dalla data di consegna.
14.4 In caso di prodotti resi, danneggiati per colpa del committente, restituiti in condizioni tali da non potere più essere commercializzati, a esclusiva discrezione del fornitore potrà essere addebitata al committente, o conguagliata con un eventuale abbuono, una commissione di riparazione fino al 100% dell'importo netto fatturato.
Per le restituzioni consentite ai sensi degli articoli 14.2 e 14.3, verranno fatturate al committente, o conguagliate con un eventuale abbuono, spese generali pari al 20% dell'importo netto fatturato per i prodotti RVC e del 10% per i prodotti S+I.
14.5 Generalmente le spese di restituzione sono a carico del cliente. Fanno eccezione le consegne sbagliate causate in maniera dimostrabile dal fornitore. Sono inoltre escluse le restituzioni di prodotti su richiesta del fornitore che sono coperte dalla garanzia e che non comportano l’obbligo di restituzione per il clien- te.
14.6 I committenti che sono stati riforniti direttamente dal fornitore, per la restituzione dei prodotti devono far pervenire al fornitore il relativo modulo di restituzione compilato in tutte le sue parti (scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxx).
14.7 I clienti di partner commerciali del fornitore devono inviare le restituzioni al relativo partner commerciale.
14.8 In caso di restituzioni, i partner commerciali del fornitore che commercializzano i prodotti di quest’ultimo devono far pervenire al fornitore dei prodotti a loro restituiti conformemente al punto 14.8 il relativo mo- dulo di restituzione compilato in tutte le sue parti (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxx).
14.9 Le restituzioni conformi al punto 14.7 o 14.9 che non possono essere attribuite o che sono state inviate direttamente al fornitore invece che ai partner commerciali, come stabilito al punto 14.8, vengono in en- trambi i casi conservate in magazzino per tre mesi, dopodiché vengono smatilte. Per restituzioni non at- tribuibili si intendono le restituzioni alle quali non sia stato allegato un modulo di restituzione compilato in tutte le sue parti, o una bolla di consegna o una fattura.
15 Foro competente e legge applicabile
15.1 Il foro competente per il committente e il fornitore è quello della sede del fornitore. Il fornitore ha pertanto il diritto di citare in giudizio il committente presso tale sede.
15.2 Il rapporto giuridico è regolato dal diritto materiale svizzero, ad eccezione delle norme di conflitto e della CISG.
Condizioni generali di contratto lette e approvate:
Il Committente