ACCORDO TRA L'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA, L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA E L'AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA PER L'AMMISSIONE DEI DOTTORANDI DI RICERCA ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE XXXXXX-ROMAGNA
Università degli Studi
• di Ferrara
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
XXXXXX-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
Rep. n. 952/2019 Prot. n. 90248 del 27/05/2019
ACCORDO TRA L'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA, L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA E L'AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA PER L'AMMISSIONE DEI DOTTORANDI DI RICERCA ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
Premesso che:
- il D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e come modificato, in particolare, con D.Lgs 19/06/1999, n. 229 detta disposizioni in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria e di razionalizzazione de1 Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 0000, x 000;
- il D.Lgs 21/12/1999 n. 517 disciplina i rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 0000 x 000;
- la Legge n. 240 del 30/12/2010 detta “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 45 dell’8/2/2013 fissa le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- il D.M. n 45/2013 a1 comma 2 dell'art. 12 prevede che i dottorandi di area medica possano panecipare all'attività clinico-assistenziale;
- il vigente Regolamento de1l’Università di Ferrara in materia di dottorato di ricerca, emanato con Rep. n. 923/2016 Prot. n. 50694 de1 14/06/2016, entrato in vigore il 14 giugno 2016, disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Ferrara;
- il 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto il nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 29/2004, come da schema approvato con DGR 1207/2016;
è opportuno fissare, d'intesa, le disposizioni riguardo all'ammissione ed all'impiego dei dottorandi nell'attività assistenziale, affinché questa si svolga nel pieno rispetto delle norme che la precedono ed in armonia con le finalità proprio del corso di dottorato;
tra
Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara, Via Ariosto n° 35, Cod. Fisc. 80007370382 P.IVA 00434690384, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxxx XXXXX
1
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con sede in Xxxx (Xxxxxxx), Xxx Xxxx Xxxx xx 0, Cod.
Fisc. 012959S0388 rappresentata dal Direnore Generale Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX
e
Azienda USL di Ferrara con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx xx 00, Cod. Fisc. 01295960387 rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX
si stabilisce quanto segue:
Art 1
Oggetto e finalità
Il presente accordo reca le disposizioni riguardante i criteri e le modalità per l'ammissione dei donorandi di ricerca del1'Università degli Studi di Ferrara alla partecipazione al1'attività assistenziale all'interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e delle sedi ulteriori de11’Azienda USL, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Protocollo d'Intesa
Art. 2
Modalità di ammissione
1. Al fine dell'ammissione all'attività assistenziale, il dottorando deve presentare domanda al Collegio dei Docenti del dottorato.
Requisiti di ammissione all'attività assistenziale sono l'abilitazione all'esercizio della professione, l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale e, ne1 caso in cui sia reso necessario dalla specifica attività assistenziale, il possesso di diploma di Specializzazione.
3. L'ammissione alla partecipazione all'attività assistenziale deve intendersi riservata ai dottorandi che frequentano continuativamente la sede di Ferrara. Per i dottorandi che provengono o risiedono nelle sedi delle Università consorziate, l'ammissione all'attività assistenziale è subordinata alle stesse disposizioni vigenti per i dottorandi del1'Università degli Studi di Ferrara ed alla frequenza presso la sede ferrarese per un periodo congruo allo svolgimento dei compiti di ricerca.
4. Il Collegio dei docenti valuta che l'attività clinico-assistenziale per i dottorandi di area sanitaria sia necessaria e pertinente alla realizzazione del programma di ricerca affidato àl dottorando. Definisce inoltre una programmazione delle attività di concerto con i responsabili delle Unità Operative nelle quali dovrà essere effemiata l'attività assistenziale, connessa all’esecuzione del programma di ricerca assegnato al dottorando. Tale programmazione è documentata attraverso i verbali del Collegio, la cui copia originale è custodita presso gli uffici de1l'Amministrazione Universitaria e trasmessa a11’Ufficio relazioni con Enti sanitari di UniFE.
5. Il Collegio dei Docenti effettua la valutazione della graduazione delle responsabilità assistenziali che possono essere assunte dall'interessato, fino all'autonomia nell'ambito della disciplina praticata, salva la necessaria congruità con le finalità del dottorato.
6. Il Collegio dei docenti affida il dottorando, per la parte assistenziale, ad un tutor le cui funzioni possono essere svolte, oltre che da docenti universitari, anche da professori a contratto e dal personale del SSN incardinato nella struttura convenzionata.
7. La prestazione dell'attività assistenziale è vincolata al nulla osta de1 Direttore Sanitario dell'Azienda interessata che dovrà pervenire a1l’Ufficio richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa autorizzazione da parte del Collegio dei Docenti del dottorato.
8. È compito del Collegio dei Docenti e del Direttore della struttura di assegnazione stabilire, nel caso concreto, le attività assistenziali da svolgere e la relativa quantificazione oraria che dovrà essere connessa all'esecuzione de1 programma di ricerca assegnato al dottorando e dovrà comportare un impegno orario minoritario rispetto al monte ore complessivo previste per le attività di ricerca.
9. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti comunica alla Direzione Sanitaria de11’Azienda e ai Dipartimenti interessati i nominativi dei dottorandi ammessi allo svolgimento dell'attività assistenziale con l'indicazione delle specifiche attività che sono legittimati a compiere, dandone comunicazione ai dottorandi stessi. I dottorandi saranno legittimati allo svolgimento, solo ed esclusivamente, di quanto comunicato.
10. La Direzione Sanitaria e il Dipartimento interessato prendono atto dell'autorizzazione data al dottorando, sulla scorta della comunicazione del Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato e della dichiarazione di consenso del Responsabile dell'Unità operativa presso la quale si deve svolgere l'attività assistenziale.
11. La data di inizio dell'attività assistenziale e la sua durata saranno indicate dal Coordinatore del dottorato nella comunicazione di cui sopra. Al termine del periodo di impiego del dottorando dovrà essere comunicata la data di cessazione. L'attività è assolutamente vietata prima della data di autorizzazione. L'attività assistenziale potrà essere effettuata a far data dal giorno successivo all'autorizzazione.
12. Il dottorando interessato è tenuto, entro un mese dal1'ammissione, a fornire a1 Servizio Comune Gestione del Personale:
- la dichiarazione sostitutiva relativa a1l'iscrizione all'albo del1'ordme professionale;
la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del diploma di specializzazione, ove richiesto.
Art. 3
Risoluzione del rapporto assistenziale
La revoca dell'ammissione del dottorando all'attività assistenziale è prevista nei seguenti casi: insorta incompatibilità con le attività proprie de1 dottorato; tale incompatibilità potrà essere in qualsiasi momento dichiarata da1 Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato e comunicata al Direttore Sanitario;
motivata richiesta dell'interessato al Coordinatore del Collegio dei docenti che ne informa il Direttore Sanitario;
- motivata richiesta del responsabile dell'Unità Operativa al Coordinatore del Collegio dei docenti e al Direttore Sanitario;
- motivata richiesta del Direttore Sanitario al Coordinatore del Collegio dei docenti e al Direttore de1l'Unità Operativa, per inadempienze dell'interessato ai propri doveri attinenti l'attività autorizzata; in quest'ultimo caso, l'esclusione dal rapporto assistenziale sarà
dichiarata dal Direttore Sanitario, con propria comunicazione all'interessato, al Coordinatore del Collegio dei docenti e al Direttore deI1'Unità Operativa e al Magnifico Rettore.
Art4
Modalità di svolgimento delle attività
1. L'attività del dottorando dovrà rientrare nelle attività programmate dalle Unità Operativa presso la quale presterà il suo servizio.
2. Il dottorando dovrà svolgere la sua attività seguendo le direttive del tutor assegnatogli dal Collegio dei Docenti e quelle del Direttore dell'Unità operativa, per le rispettive competenze.
3. Il dottorando è tenuto ad osservare in maniera scrupolosa le indicazioni a tal fine ricevute da1 tutor e dal Direttore del1'Unità Operativa, anche in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. I dottorandi devono essere riconoscibili dagli assistiti che ricevono le prestazioni sanitarie e dal personale. A questo fine, le Aziende sanitarie dotano gli interessati di un apposito strumento di identificazione (cartellino di riconoscimento) dal quale risulta la loro qualificazione.
5. Gli stessi interessati, al termine del periodo dell'impiego assistenziale, sono tenuti a restituire il cartellino di riconoscimento.
6. I dottorandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle Aziende, sulla base del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 2016/679, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.
Art. 5
Indennità integrativa oltre l'impegno orario e prestazioni libero professionali
1. L’Az'ienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e l'Azienda USL Ferrara, tenuto conto delle specifiche esigenze assistenziali e della programmazione delle attività definite in sede di negoziazione di budget, su specifica richiesta del Direttore dell’Unità Operativa e del Direttore del Dipartimento ad attività integrata, sentito il parere della Direzione Sanitaria ed acquisito il consenso dell’interessato, può autorizzare lo svolgimento di ulteriore attività assistenziale da parte dei dottorandi nel settore medico clinico, se in possesso del diploma di specializzazione ove obbligatoriamente previsto dalla normativa vigente, ma comunque oltre i limiti di impegno relativi ai loro compiti connessi al dottorato. La prestazione della predetta attività assistenziale è vincolata al nulla osta del Collegio dei Docentì del corso di dottorando interessato. Gli atti conseguenti sono di competenza de1 Servizio Comune Gestione del Personale.
2. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e della Direzione Sanitaria, su richiesta del dottorando interessato, è prevista la possibilità di svolgere attività di libera professione intramoenia all'interno delle strutture aziendali, non oltre mezza giornata alla settimana, comunque oltre l'impegno stabilito per le attività previste dal corso di donorato.
3. L'impegno orario settimanale ed i livelli dell'attività di cui al presente articolo verranno definiti e concordati in sede di negoziazione degli obiettivi assistenziali, nonché tenuto conto dell'impegno orario stabilito per l'espletamento del dottorato. In ogni caso l'impegno orario non potrà essere superiore a 15 ore settimanali.
4. Le Aziende corrisponderanno una indennità integrativa oraria omnicomprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali ai dottorandi autorizzati allo svolgimento di attività assistenziali oltre i limiti di impegno relativi al dottorato. La quantificazione dell'indennità di cui al presente comma è pari a f 24,50 per ciascuna ora e potrà essere soggetta a successiva revisione.
5. Il Direttore del1’U.O. o del Dipartimento presso cui il dottorando è inserito è tenuto ad attestare l'effettuazione delle ore concordate, al fine di permettere una corretta liquidazione dell'indennità dovuta. Il dottorando dovrà comunque utilizzare il proprio badge magnetico per permettere la rilevazione delle sue presenze.
6. Qualora venissero meno le esigenze assistenziali o non venissero garantiti da parte del titolare del dottorato di ricerca autorizzato ai sensi del presente articolo i livelli di assistenza concordati, le Aziende possono revocare l'autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziali ed interrompere l'erogazione de1l'indennità integrativa oraria. L'autorizzazione può essere altresì revocata dal Collegio dei docenti. In entrambi i casi si dovrà darne reciproca comunicazione.
7. La prestazione della predetta attività assistenziale è vincolata a11'autorizzazione del Collegio Docenti del corso del dottorando interessato.
Art. 6
Adempimenti delle Aziende
Le Aziende forniranno agli interessati quanto necessario allo svolgimento delle attività assistenziali.
2. I dottorandi assegnati ad Unità Operative dove gli operatori sono considerati professionalmente esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, devono essere provvisti di dosimetri ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Gli stessi dottorandi dovranno altresì essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti ai relativi controlli. Tali incombenze sono poste in campo al servizio di fisica sanitaria del1'Azienda Ospedaliero-Universitaria.
3. Ai dottorandi ammessi all'attività assistenziale è assicurato l'accesso alle mense delle Aziende alle medesime tariffe stabilite per il personale dipendente.
4. Le Aziende attestano lo svolgimento delle attività assistenziali presso le proprie strutture , in coerenza con quanto certificato dal Coordinatore/Tutor. Sono predisposti d'intesa appositi moduli per la comunicazione di cui all'art 2, punto 10, e per la certificazione di cui sopra.
5. Le Aziende si impegnano affinché ai dottorandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente da1l'an 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle delle Aziende e comunicate al dottorando prima dell'inizio dell'attività stessa.
6. Le Aziende dovranno confermare i nominativi degli interessati agli uffici competenti
dell'Amministrazione Universitaria.
Art. 7
Raccordo tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione
1. È consentita la frequenza congiunta fra corso di dottorato e Scuola di Specializzazione medica che può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di Specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima.
2. Il Collegio dei Docenti procederà a valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della Specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
3. Verranno comunicate alla Direzione medica o dei Dipartimenti delle Aziende i nominativi di coloro che si troveranno in tale condizione.
Art. 8
Limitazione all'attività dei dottorandi
L'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno ed è comunque incompatibile con attività lavorativa a tempo pieno.
2. Il Collegio dei Docenti potrà autorizzare lo svolgimento di attività lavorative, purché tali attività non incidano sugli obblighi di ricerca e, ove previsto, di didattica.
3. Eventuali attività di tipo assistenziale svolte al di fuori del percorso previsto da1 donorato ma all'interno delle strutture delle Aziende, potranno essere effettuate previa autorizzazione del Collegio e in accordo con la Direzione delle Aziende purché tali attività non incidano sugli obblighi di ricerca.
Thtela Assicurativa
1. Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca è garantita dall'Università alla tutela assicurativa INAIL e la copertura RCT relativa all'attività formativa e di ricerca specifica.
2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria e l'Azienda USL Ferrara garantiscono ai dottorandi ammessi alla attività assistenziale la tutela assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali per le quali sono stati autorizzati, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.
Art. 10
Norme finali
Lo svolgimento dell'attività assistenziale in qualità di iscritti a corsi di dottorato non determina la costituzione e non dà luogo a diritti in ordine ad alcun rapporto di impiego o di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione del dottorando.
Ferrara,
Il Rettore
Università degli Studi di Ferrara
Pro[. XXXXXXX XXXXX
Il Direttore Generale Azienda USL Ferrara Xxxx. XXXXXXX XXXXXXX
Il Direnore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ferrara
Dott. XXXXXXX XXXXxXXXX