LODO
Il Collegio Arbitrale istituito presso l’Automobile Club d’Italia, nominato ai sensi dell’art. 237 del Regolamento Sportivo Nazionale edizione 2020,
composto dagli Arbitri:
Avv. Xxxxx Xxxxxxx - Presidente Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx -Componente Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx -Componente
Ha pronunciato il seguente
LODO
Nel procedimento arbitrale promosso mediante domanda depositata il 19 dicembre 2018 da:
TRICO WORLD RALLY TEAM SRL (P.I. 11088960015), con sede legale in Xxxxxx (Xx), Xxx Xxxxxx x.00, titolare di tessera ACI n.TO919244657 e di licenza ACI SPORT n.422162,
rappresentata e difesa dagli Avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e dall’Abogado Xxxxxxxx Xxxxxxxx-
CONTRO
XXXXXX XXXXXXXXXX (X.X. XXXXXX00X00X000X), xxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx (XX) il
31.01.1969 e residente in Borgo Valsugana (TN), Via IV Novembre n.2, titolare di tessera ACI n.TN900950781 e di licenza ACI SPORT n.353390 per il 2017 e n.64252 per il 2018/19, rappresentato e difeso dagli Avv. Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx ed Xxxxxx Xxxxx -
Svolgimento del procedimento
Con “Atto di nomina di Xxxxxxx e invito a procedere ad eguale nomina”, ricevuto in plico raccomandato dal sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx (in appresso “Xxxxxx”) il 18.01.2019, la Trico World Rally Team S.r.l. (in appresso “Trico”) presentava domanda di arbitrato, ai sensi degli artt. 240 e ss. del
R.S.N. nei confronti di Xxxxxx. Deduceva la Trico che tra essa e Xxxxxx era stato verbalmente convenuto un contratto di sub-locazione dell’autovettura da rally Ford Focus WTC, al fine di consentirgli la partecipazione al “9° Rally Liburna Terra” previsto per il mese di Aprile 2017; che
durante le prove per il rally medesimo l’autovettura si era incendiata; che a causa della condotta tenuta in tale occasione dal Xxxxxx l’autovettura aveva subito gravi danni; formulava pertanto le seguenti conclusioni (omesse quelle in via istruttoria): “Voglia l’Xxx.xx Collegio Arbitrale, previo ogni accertamento e pronuncia ritenuti necessari, così pronunciarsi: accertare e dichiarare che, con la
propria condotta gravemente colpevole, negligente ed imperita, successiva al guasto del turbocompressore e concretatasi nella prosecuzione della gara, nel mancato immediato spegnimento del motore e nella mancata immediata attivazione del sistema automatico di estinzione delle fiamme, e nell’abbandono del veicolo acceso ed in fiamme senza intervenire con l’estintore brandeggiabile, il sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx abbia causato il danno al veicolo Ford Focus dallo stesso condotto ed il suo aggravamento, sino alla sua materiale parziale distruzione; accertare e dichiarare che il danno
patrimoniale, nella formula del danno emergente, subito da Trico World Rally Team s.r.l. in conseguenza della condotta imputata al pilota sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, come descritta in atti, ammonta a € 169.996,02 oltre IVA, pari a quanto preventivato per la riparazione del veicolo stesso,
accertare e dichiarare che il danno patrimoniale, nella formula del lucro cessante, subito da Trico
World Rally Team s.r.l. in conseguenza della condotta imputata al pilota sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, come descritta in atti, ammonta a € 108.000,00 oltre IVA, pari al corrispettivo che sarebbe stato
percepito da Trico World Rally Team s.r.l. da parte di GC Promosport S.r.l. nel caso in cui il contratto di sub-locazione del 27.02.2017 fosse stato eseguito e non fosse invece stato risolto in data 19.04.2018 in esclusiva conseguenza della distruzione della vettura da sublocarsi, per l’effetto
condannare il sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx al pagamento in favore di Trico World Rally Team s.r.l. della
complessiva somma di € 277.296,02, di cui € 169.996,02 a titolo di risarcimento del danno emergente
ed € 108.000,00 a titolo di risarcimento del lucro cessante, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e determinata dal Collegio, anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”. Nominava quale arbitro l’avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx si costituiva nel procedimento arbitrale con atto di “Controdeduzioni del convenuto e con domanda riconvenzionale”, in data 13.02.2019. Nel proprio atto, depositato presso la Segreteria dell’A.C.I. SPORT, formulava le seguenti conclusioni (omesse quelle in via istruttoria): “In via preliminare: (*) accertato che la lite è insorta antecedentemente all’iscrizione di Trico ad ACI Sport, dichiarata l’inoperatività della clausola arbitrale prevista all’art. 236 del R.S.N., (*) accertata e dichiarata altresì l’inesistenza tra le parti di un contratto di compromesso avente oggetto la lite dedotta in giudizio, dichiarare l’incompetenza del Collegio Arbitrale Sportivo a decidere della presente controversia. Nella sola e denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente la competenza a decidere di codesto Collegio e senza che questo possa essere interpretato come tacita accettazione della presente procedura, con espressa riserva di impugnare l’eventuale decisione arbitrale in quanto pronunciata in mancanza di valida convenzione di arbitrato, nel merito: (*) rigettare le avverse domande perché inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto, o, in estremo subordine, limitare le stesse all’importo della “franchigia”. In via riconvenzionale: (*) accertato il grave inadempimento imputabile al locatore, ai sensi dell’art. 1453c.c. (*) dichiarare risolto il contratto di sublocazione intercorso tra Trico World Rally Team s.r.l. e Xxxxxxxxxx Xxxxxx e per l’effetto, (*) dichiarare che nulla è dovuto dal conduttore a titolo di corrispettivo; (*) condannare la Trico World Rally Team s.r.l. a risarcire al sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx i danni da questo subiti, quantificati in € 20.000,00 per danno conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica; € 5.000,00 per danno da perdita di chance, conseguente al ritiro del pilota dalla corsa; e 5.000,00 per danno all’immagine, conseguente alla lesione del curriculum sportivo, ovvero nella somma maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa, che verrà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia”.
Nominava quale arbitro l’avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx. I due arbitri così nominati procedevano insieme alla nomina, quale terzo arbitro e Presidente del Collegio Arbitrale, dell’avv. Xxxxx Xxxxxxx. In data 01.04.2019 si teneva presso i locali A.C.I. in Roma, con l’assistenza del Segretario dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, la prima riunione del procedimento arbitrale. Accettati i rispettivi incarichi, gli Arbitri
assegnavano termini alle parti per il deposito di memorie e documenti, sino al 30.04.2019, e per repliche sino al 15.05.2019. Fissavano al 28.05.2019 la riunione per il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione della causa. Stabilivano gli importi dovuti agli Arbitri dalle parti e le modalità di pagamento. In data 28 Maggio 2019 il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale degli arbitri medesimi, discutevano in via preliminare l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto. Il Collegio Arbitrale, stante l’opinione dissenziente manifestata dall’avv. Bossi, rigettava a maggioranza l’eccezione de qua e confermava la propria competenza. Si procedeva quindi con il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. Quindi all’interrogatorio libero del legale rappresentante della Trico e, successivamente, a quello del Xxxxxx. Alle 19,15 il Collegio sospendeva l’interrogatorio, rinviando il prosieguo ad altra udienza. Con ordinanza fuori udienza, pronunciata il 14.06.2019, il Collegio chiedeva alle parti una proroga del termine per la pronuncia del lodo, fissando in caso positivo la riunione del 01.07.2019 per il proseguimento; le parti concedevano nei giorni successivi la proroga e la riunione arbitrale risultava confermata per la data indicata. Il 1° luglio 2019 riprendeva e si concludeva l’interrogatorio libero del Xxxxxx. Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio, decideva sulle istanze istruttorie presentate dalle parti, ammettendo l’interpello del Xxxxxx e la prova testimoniale su due capitoli di prova, limitando i testimoni al direttore di gara Xxxxxxxx Xxxxxx e a due commissari scelti da parte attrice. Fissava la riunione del 05.09.2019 per l’espletamento dei mezzi istruttori autorizzati. In tale data, su richiesta del Collegio, le parti concedevano una proroga di ulteriori 90 giorni, a partire dal 29.09.2019. La difesa della parte Xxxxxx formulava a verbale numerose richieste istruttorie, sulle quali la difesa dalla parte Xxxxx chiedeva termine per replica. Il Collegio ammetteva i testi Xxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx, concedeva quindi a parte attrice termine sino al 16.09 2019 per il deposito di memoria di replica. Con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 09.10.2019, il Collegio a maggioranza, stante l’opinione dissenziente manifestata dall’avv. Xxxxx, non ammetteva la testimonianza, chiesta da parte convenuta, del teste Xxxxxx Xxxxxxx; rinviava quindi alla riunione del 18.10.2019 per interpello ed escussione dei testi, invitando le parti a precisare l’oggetto della invocata CTU
sull’autovettura in questione. Nella data citata si procedeva all’escussione del teste Xxxxxxxx Xxxxxx e, successivamente, a quella del teste Xxxxx Xxxxxxxxxx; in merito alla CTU, concedeva termine alle parti sino al giorno 11.11.2019 per la formulazione dei quesiti, rinviava infine per l’interpello del Xxxxxx alla data del 18.11.2019. In tale giorno si procedeva con l’interpello del Xxxxxx; concluso lo stesso, le parti concedevano al Collegio ulteriore proroga di novanta giorni, dando contemporaneamente atto che al procedimento risultava applicabile la sospensione feriale dei termini, per tutto il mese di Agosto. Con ordinanza pronunciata fuori udienza in pari data, il Collegio concordava il quesito da sottoporre al nominando Consulente Tecnico, riservando per il prosieguo la relativa nomina. Successivamente, in data 12.12.2019 il Collegio si riuniva con la seguente modalità: gli arbitri Xxxxxx e Xxxxxxx presso i locali A.C.I. di Roma, con l’assistenza quale segretario del dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, l’arbitro Xxxxx in video-conferenza dal proprio studio in Milano. Il Collegio procedeva a formulare al Consulente Tecnico nominato, Ing. Xxxxxxx Xx Xxxxxx, il quesito, assegnando i termini per l’espletanda C.T.U. Fissava quindi la riunione del 09.03.2020 per l’esame della C.T.U. ed il tentativo di conciliazione. Con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 02.03.2020 il Collegio, considerata la situazione di emergenza sanitaria a causa della pandemia per Covid-19, revocava la convocazione personale delle parti, confermava per il solo Collegio la riunione del 09.03.2020, autorizzando la partecipazione dell’avv. Bossi in video-conferenza. Con successiva ordinanza, pronunciata fuori udienza in data 05.03.2020 il Collegio, visto il provvedimento assunto dal C.N.F. circa l’astensione dalle udienze, sospendeva il procedimento arbitrale, differendo l’incontro già fissato per il 09.03.2020 a data da destinarsi. La riunione successiva del Collegio aveva luogo, per video-conferenza, in data 05.06.2020; il Collegio, alla luce delle circostanze dell’emergenza sanitaria, chiedeva alle parti una nuova proroga, con decorrenza dal 1° luglio 2020. Acquisita la proroga dalle parti, la seguente riunione si teneva in data 08.07.2020, sempre in video- conferenza. Il Collegio concedeva termini per osservazioni alla C.T.U., nonché per memorie conclusionali ed eventuali repliche. In luogo delle ultime menzionate, fermo sempre il termine di 15 giorni per osservazioni alla C.T.U., consentiva alle parti di presentare istanza per la discussione orale.
In data 23.09.2020 aveva luogo la riunione successiva. Il Collegio, viste le istanze di parte, fissava, per discussione e tentativo di conciliazione, la riunione del 02.10.2020. La stessa, per impedimento della Segreteria, non poteva tenersi e veniva rinviata alla data del 16.10.2020. Per collegamento telematico, in tal giorno si riunivano le parti ed il Collegio; quest’ultimo, visto il nuovo Regolamento Sportivo Nazionale varato dalla Federazione, chiedeva alle Parti un’ulteriore proroga, per consentire di acquisire il parere federale previsto dal nuovo RSN. Le parti concedevano proroga di trenta giorni, dalla scadenza del termine, venendosi così a fissare la data del 09.12.2020 quale termine ultimo per il deposito del lodo. Si riservava, infine, all’acquisizione del parere federale, di sottoporre alle parti una proposta transattiva, qualora il tentativo di conciliazione in riunione non avesse sortito esito. Le parti presentavano le rispettive proposte conciliative ma il tentativo dava esito negativo. Le difese delle parti procedevano quindi alla discussione, illustrando analiticamente le rispettive domande ed eccezioni. Terminata tale ultima riunione del procedimento, il Collegio chiedeva ed acquisiva il parere federale; si riuniva quindi in data 18.11.2020 e, a verbale, formulava alle parti una propria proposta conciliativa. Chiusa la riunione e inviato il verbale con la proposta alle parti, le stesse comunicavano separatamente la propria non adesione alla stessa.
IN RITO
Ritiene a maggioranza il Collegio, in rito ed in via preliminare, stante l’opinione dissenziente manifestata dall’avv. Bossi, che la domanda di arbitrato sia conforme ai dettami del Regolamento Nazionale Sportivo vigente e sia pertanto ricevibile, ammissibile e procedibile.
Deve dunque rigettarsi l’eccezione preliminare sollevata da parte convenuta in punto di non deferibilità agli arbitri della controversia/incompetenza del Collegio.
L’eccezione di parte convenuta, infatti, non appare condivisibile, ritenendo il Collegio, sempre a maggioranza, che siano certamente sussistenti tutti gli elementi di diritto e di fatto che il Regolamento Nazionale Sportivo richiede per l’ammissibilità della domanda di arbitrato (controversia tra licenziati, disponibilità di diritti patrimoniali, controversia originata da attività sportiva).
Quanto alla sussistenza dello status di licenziati in capo alle parti, il Collegio ritiene che la medesima sia stata provata documentalmente; il requisito soggettivo posto dal Regolamento Nazionale Sportivo, dunque, deve ritenersi integrato.
Quanto alla disponibilità dei diritti patrimoniali oggetto di controversia, poi, non paiono esservi dubbi, dal momento che si tratta di lite in materia di responsabilità per danni e risarcimento del danno patrimoniale ed economico subìto dall’attrice in conseguenza della condotta imputata al Sig. Xxxxxx.
Infine, il Collegio ritiene dimostrato documentalmente, nonché riconosciuto dai contendenti, che la controversia tragga origine dall’attività sportiva ed associativa delle parti, dal momento che l’evento dannoso si è verificato nell’esecuzione di una manifestazione organizzata sotto l’egida ACI Sport.
Xxxxx quanto precede, il Collegio ritiene però opportuno dedicare un approfondimento alle eccezioni di parte convenuta, a più riprese sollevate in corso del giudizio arbitrale, riguardanti l’iscrizione di Trico ad ACI Sport in epoca successiva rispetto al sinistro e rispetto all’esperimento di una procedura di istruzione preventiva avanti al Tribunale di Trento.
Premettendo come tutte le questioni siano state ampiamente affrontate nel corso della procedura arbitrale, consentendo a parte convenuta di ampiamente esprimere le proprie tesi e a parte attrice di contraddire, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e delle prerogative decisorie del Collegio, occorre dunque rilevare quanto segue, a debita esposizione delle ragioni poste a fondamento del maturato convincimento.
Quanto alla prima questione.
Parte convenuta ha lamentato la circostanza per cui Trico si sia iscritta all’ACI Sport, e dunque si sia licenziata, in epoca successiva rispetto al sinistro di cui si controverte, intendendo sostenere dunque che la clausola arbitrale di cui al Regolamento Nazionale Sportivo non si sarebbe dovuta ritenere applicabile, con piena giurisdizione della magistratura ordinaria.
Il Collegio a maggioranza non condivide l’eccezione.
Pur essendo oggettiva l’iscrizione di Trico all’ACI Sport in un momento successivo alla verificazione del sinistro, infatti, si rileva come il Regolamento Nazionale Sportivo si limiti ad imporre, a tutti coloro che siano muniti di licenza (“i licenziati”) di deferire ad arbitrato irrituale tutte le controversie in materia di diritti disponibili originate dalla loro attività sportiva, senza che al contempo sia offerta alcuna indicazione in merito al momento dell’insorgere della controversia.
Ne consegue che le parti, avendo aderito ad ACI Sport, abbiano espressamente ed integralmente accettato il contenuto delle clausole, inclusa quella arbitrale, impegnandosi così a deferire ad arbitri ogni controversia esistente nei confronti di altri licenziati, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento, pena l’applicazione di una sanzione disciplinare.
Per tali ragioni, va respinta la tesi propugnata da parte convenuta, secondo cui Xxxxx avrebbe dovuto rivolgere le proprie domande all’autorità giudiziaria ordinaria: se così fosse stato, infatti, essa si sarebbe resa responsabile di una violazione del Regolamento medesimo e si sarebbe trovata esposta ad una sanzione disciplinare.
Per dette ragioni, l’interpretazione di parte convenuta appare non solo non supportata dal dettato letterale del Regolamento, ma anche irragionevole sotto il profilo della sua applicazione e contraria all’evidente esigenza di risoluzione delle controversie ACI Sport in sede arbitrale, che ben si desume da Regolamento.
A detta conclusione, seppur sotto il profilo amministrativo-sportivo, appare essere addivenuta anche la Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport, nella persona del Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, laddove lo stesso, esaminati gli atti, nulla ha eccepito sulla competenza degli organi ACI Sport, e dunque del Collegio Arbitrale nominato ai sensi del Regolamento, in riferimento alla decisione della controversia.
Quanto alla seconda questione.
La difesa del Sig. Xxxxxx ha sostenuto che la decisione di Xxxxx, di esperire una procedura di istruzione preventiva avanti al Tribunale di Trento, costituisca una manifesta scelta in punto di giurisdizione.
Anche sotto detto profilo, la tesi di parte convenuta non può essere condivisa a maggioranza dal Collegio, poiché l’esperimento di una procedura di istruzione preventiva, peraltro conclusasi anticipatamente per rinunzia, non può essere interpretata quale esplicita scelta di giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria; non vi è, infatti, nell’ambito della procedura arbitrale, sia irrituale che rituale, una procedura analoga che avrebbe potuto essere scelta da Xxxxx, essendo per dettato normativo non deferibili ad arbitri tutti quei procedimenti aventi natura cautelare, tra cui si annoverano sistematicamente anche le procedure di istruzione preventiva.
L’aver azionato la procedura di istruzione preventiva avanti all’unica autorità giudiziaria legittimamente competente per la fase cautelare, dunque, non può essere equiparata ad una esplicita scelta in punto di giurisdizione di merito, né può essere così interpretata in difetto di elementi di prova a sostegno.
Il Collegio, inoltre, ritiene sempre a maggioranza, di non doversi addentrare nella valutazione delle condotte assunte fuori dalla competizione de qua, né di potersi esprimere sulle relative ragioni, dal momento che nel presente procedimento è stata disposta, nell’interesse delle parti, un’istruttoria completa ed approfondita, inclusa una CTU affidata a tecnico di fiducia di ACI Sport.
Pertanto, alla luce delle motivazioni esposte, il Collegio a maggioranza, stante l’opinione dissenziente manifestata dall’arbitro avv. Xxxxx, ritiene che il procedimento sia stato correttamente instaurato davanti all’unica autorità munita di giurisdizione e competenza e che pertanto le domande poste debbano essere ritenute pienamente arbitrabili ed oggetto di decisione, così confermando e motivando quanto già statuito con Ordinanza del 28.05.2019.
NEL MERITO
Le pretese avanzate dalle parti nel presente procedimento hanno posto in luce questioni inerenti: 1. l’inadempimento contrattuale, ovvero derivante dal noleggio di vettura da competizione, sotto il profilo della condotta dell’agente, con conseguente esame dell’evento dannoso quale l’incendio, del nesso causale , del concorso causale; 2.l’accertamento della responsabilità, sotto due diverse connotazioni e precisamente: in termini di aggravamento a carico del pilota convenuto Xxxxxx o, per effetto della riconvenzionale spiegata da quest’ultimo, a danno della Trico World per effetto della risoluzione contrattuale, conseguente alla sopravvenuta indisponibilità del mezzo ad essere riutilizzato in gare successive, ascrivibile al mediocre stato di manutenzione all’atto della consegna ; 0.xx riconoscimento del diritto al risarcimento del danno se, come invocato da Trico World nelle forme di danno emergente e lucro cessante o da Xxxxxx a titolo di danno da lesione dell’integrità psicofisica conseguente al rischio di vita, da perdita di chance e danno all’immagine, comunque ogni caso con liquidazione in via equitativa.
1.L’inadempimento del contratto di noleggio.
Pur in assenza di contratto di noleggio per iscritto è rimasto incontestato nel corso del giudizio e pertanto va ritenuto sussistente il perfezionamento di un accordo verbale intercorso tra Trico e Xxxxxx, che comporta l’obbligo per il noleggiatore di consegnare una vettura in buono stato manutentivo e l’obbligo per chi riceve il bene di custodirlo con la dovuta diligenza e di riconsegnarlo alla scadenza concordata, in analogia alla disciplina prevista per la locazione. Tuttavia, mentre è emerso in sede di istruttoria che la FORD WRC avesse superato tutti i test necessari per la partecipazione alla competizione e di conseguenza, nonostante fosse vettura usata, si trovasse in condizioni tali da essere idonea all’uso, di contro non è stata raggiunta la prova della condotta diligente del pilota. Pur non volendo negare rilievo all’effettiva causa dell’incendio, sprigionatosi dalla rottura del turbocompressore, nella produzione del danno, va altresì considerato come lo stesso non possa assurgere a caso fortuito per consentire la liberatoria del pilota, posto che unitamente alla rottura
accidentale della turbina va tenuto in debita considerazione il contributo fattuale del concorrente, al quale si richiede una specifica diligenza professionale.
Invero dalla ricostruzione dei fatti di causa, vuoi dalle dichiarazioni rese in sede di interpello, vuoi dalle riprese della camera car, emerge inequivocabilmente come il Xxxxxx, pur qualificatosi esperto pilota e avvezzo a competizioni sportive, abbia dato prova di non conoscere i comandi interni della vettura che aveva preso a noleggio da Trico, con riguardo nello specifico alle spie rosse del turbo speed, riferendo testualmente di non conoscere il significato di detta espressione, come pure del posizionamento dei comandi dell’impianto di estinzione e degli ugelli, che ha dichiarato genericamente sapere fossero posizionati nel motore e anche all’interno dell’abitacolo, ma di non conoscerne l’ubicazione esatta.
Vieppiù la condotta tenuta in quell’occasione ha rivelato superficialità e indifferenza, piuttosto che partecipazione emotiva, come sembra vorrebbe intenderla la Federazione nell’illustre parere espresso e acquisito al procedimento, quasi a giustificare l’inerzia del conduttore medesimo. Per inciso va rammentato che detto parere, la cui richiesta è obbligatoria nei procedimenti arbitrali prima della decisione, non è previsto come vincolante ed appare finalizzato ad evidenziare eventuali violazioni degli obblighi prescritti dal RSN suscettibili di applicazione di misure sanzionatorie. La valutazione della Federazione, difatti, se da un lato offre un valido contributo alla decisione, resta tuttavia distinta dal giudizio di merito fondato sulla corretta applicazione della legge.
Sta di fatto che, così come scandita la sequenza temporale nella perizia stilata dal fiduciario Aci, tra l’accensione della spia luminosa, che ben avrebbe dovuto allertare il pilota e il navigatore, - al minuto 4,24 - e il momento in cui il motore viene spento - al minuto 6,23 - intercorrono ben due minuti, nel corso dei quali il conduttore, anziché attivarsi tempestivamente nella ricerca di un luogo sicuro ove fermarsi, ha proseguito la marcia, nonostante al minuto 5,23 il navigatore avesse avvertito l’odore di fumo e avesse detto “C’è una puzza incredibile” e al minuto 5,30 avesse più volte ripetuto “fermati”, e ancor più fosse rimasto inerte tra l’arresto della marcia del veicolo al minuto 5,40, ove è sceso solo
il navigatore ed ha fatto uso del brandeggiabile e lo spegnimento della vettura al minuto 6,23, allorquando, come è ben visibile dalle immagini della camera car, il fumo si propagava in larga misura dal cofano del veicolo.
Ebbene, come anche confermato dalla valutazione del CTU Ing. De Xxxxxx, fiduciario Aci sport, il lasso temporale intercorso tra l’avvertimento dell’anomalia nel funzionamento della turbina, peraltro riconoscibile immediatamente a causa della sensibile perdita di velocità del veicolo e l’atto dello spegnimento, ha provocato il divamparsi dell’incendio che, solo con la rottura della turbina si sarebbe contenuto, evitando di cagionare la distruzione del veicolo e di determinare l’irreparabilità del medesimo.
La condotta del Xxxxxx pertanto è da ritenersi censurabile, proprio in considerazione della mancata prova liberatoria, che lo avrebbe tenuto indenne da responsabilità ove, in presenza di un evento accidentale avesse dato prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. E nello specifico: arrestare la marcia, spegnere il motore e azionare l’impianto di estinzione. Diversamente i riscontri obiettivi derivanti dalle riprese della camera car ci consentono una ricostruzione fedele del comportamento tenuto dal pilota, come sopra indicato, che ha tardato nel fermare l’auto, pur in presenza di un lieve slargo posizionato lungo il percorso ove avrebbe potuto arrestarsi, né ha azionato l’impianto di estinzione, diversamente dall’assunto di averlo trovato non funzionante, con ciò adoperandosi per lo spegnimento dell’incendio solo tardivamente, quando lo stesso, con il decorso dei minuti, aveva raggiunto proporzioni tali da non poter essere più domato.
Parimenti prive di rilevanza assumono le eccezioni mosse dalla difesa del Xxxxxx in relazione a supposto e non provato mal funzionamento originario dell’impianto di estinzione, circostanza da imputare al noleggiante per pretesi vizi della vettura, e ciò nonostante, come confermato dal direttore di gara nella sua deposizione, la vettura avesse superato tutti i controlli preventivi e test prescritti, e il conduttore nel corso del briefing avesse ricevuto tutte le informazioni utili per il corretto svolgimento della gara.
Né possono condividersi altresì le contestazioni mosse da Xxxxxx in relazione alla pretesa insussistenza del nesso di causalità, ritenendo assertivamente ininfluente la condotta del pilota, in quanto successiva all’evento dannoso ai fini dell’accertamento della responsabilità. E’di tutta evidenza come il comportamento tenuto dal conduttore possa costituire rilevanza ai fini dell’aggravamento del danno ed entro tali limiti debba essere valutato. Né d’altro canto, ai fini di sostenere il preteso esonero da responsabilità, può ritenersi l’incendio derivante dalla rottura della turbina un evento non prevedibile, posto che trattandosi di competizioni sportive l’incendio è senz’altro evento connesso al rischio dell’esercizio di attività pericolosa.
Si dà atto che esprime opinione dissenziente, sul contenuto del punto che precede, l’arbitro avvocato Xxxxxxxxxx Xxxxx.
2. Individuazione dell’imputazione soggettiva della responsabilità
Sulla scorta delle censure sin qui mosse alla condotta del pilota discende l’imputazione della responsabilità in capo al medesimo anche se in misura concorrente.
Se è vero difatti come al locatore del veicolo spetti rispondere dei danni subiti dalla vettura derivanti dalla manutenzione, in specie a Trico World srl per la rottura del turbocompressore, in quanto elemento soggetto ad usura, non potendosi addebitare all’uso prolungato del noleggiatore, perché verificatosi alla seconda gara, è altrettanto vero, secondo CTU (pag.17) come detto evento, se si fosse intervenuti tempestivamente con lo spegnimento del motore e con l’attivazione dell’impianto estinguente, sarebbe rimasto circoscritto alla turbina e ai collettori di scarico, essendosi sprigionato olio che, entrando in contatto con questi elementi, che raggiungono temperatura di oltre 500 gradi, ha determinato l’incendio che poi si è propagato nel vano motore e sotto la vettura.
Lo stesso consulente in sostanza distingue due fasi, un principio di incendio che ha interessato turbina e collettori e un incendio che qualifica diventato “importante” in quanto afferma testualmente “fino
all’arresto del motore avutosi temporalmente al minuto 6,23, esso è stato alimentato dalla fuoriuscita dell’olio dai tubi che sono preposti alla lubrificazione dell’alberino del turbocompressore”.
Di qui discende una responsabilità in capo al pilota, seppure nei limiti così come descritti, per aver concorso con il proprio comportamento omissivo, all’aggravamento del danno.
Per le motivazioni sin qui espresse non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dal Xxxxxx di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale della Trico, che secondo la tesi convenuta, sarebbe consistito nell’aver offerto a noleggio una vettura in mediocre stato di manutenzione, posto che, non solo detta circostanza, seppure ritenuta conforme al vero, non avrebbe potuto assumere rilievo decisivo per lo scioglimento del vincolo contrattuale, ma anzi, pur in assenza di un accordo espresso sulle condizioni e idoneità all’uso del mezzo, il noleggiatore ha comunque assunto il rischio di guasti meccanici, altamente elevato in presenza di vetture da competizione.
Il mancato accoglimento della domanda, non ravvisandosi responsabilità per inadempimento grave della Trico, esclude ogni effetto risarcitorio in favore del Xxxxxx in relazione a tutte le voci di danno lamentate.
Si dà atto che esprime opinione dissenziente, sul contenuto del punto che precede, l’arbitro avvocato Xxxxxxxxxx Xxxxx.
3. Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore di Trico World discende dalla condotta inadeguata tenuta dal Xxxxxx, a nulla valendo il preteso esonero derivante anche dalla sussistenza di garanzia assicurativa per l’incendio che avrebbe dovuto attivare Trico in quanto obbligata con la proprietà del mezzo AS54 WRT srl. Ebbene nel citato contratto all’art.4 è previsto un obbligo della Trico ad assicurare la vettura per la RC e per i danni a terzi, come pure per furto e incendio, fino a un massimale di euro 210.000,00, tuttavia nella specie l’evento incendio è imputabile, in parte alla stessa noleggiante, atteso che non è stata fornita prova della stipula di un contratto di
assicurazione, che pertanto risponderà per i danni causati dalla rottura del turbocompressore nel principio di incendio , mentre per le ulteriori conseguenze dannose che hanno reso la vettura irreparabile dovrà rispondere il pilota Xxxxxx
3.1 Sotto il profilo della quantificazione del danno patrimoniale, val la pena di osservare preliminarmente come, ai fini della contestata riconducibilità della vettura periziata a quella effettivamente danneggiata, il consulente abbia chiarito non sussistano dubbi di identificazione, né d’altro canto la stessa difesa Xxxxxx ha offerto al Collegio validi elementi a sostegno della propria tesi, limitandosi a far richiamo alle vicende del precedente procedimento cautelare, di accertamento tecnico preventivo, peraltro oggetto di rinuncia, che nessun rilievo può assumere nel presente procedimento arbitrale.
Quanto al danno emergente, il Collegio, vista l’irreparabilità del mezzo, ritiene di valersi della valutazione ante-sinistro operata dal consulente (cap.8 CTU), ovvero della misura minima di euro 180.000,00, adeguatamente ricondotta al prezzo di acquisto di cui a fattura 19 del 6.10.2015 emessa a AS54 WRT SRL di euro 175.000,00 omnia.
3.2. Visto il concorso del pilota nella causazione del danno, il Collegio, nell’accogliere la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall’attore, non può accettare e condividerne la quantificazione, ragion per cui, sia per il danno emergente sia per il lucro cessante, ritiene di potersi valere del giudizio equitativo, come richiesto in via residuale. E così quantunque per il danno patrimoniale inteso quale spesa viva necessaria muova dal valore indicato dal CTU, anzi dal prezzo di acquisto del proprietario attuale AS54 WRT con le dovute proporzioni, valuta congiuntamente anche l’invocato lucro cessante quantificato dall’attore in euro 108.000,00 oltre iva. Al riguardo tuttavia rileva che, pur fondandosi detta richiesta su una scrittura privata prodotta in giudizio, con cui la Trico World si è impegnata con la GC PROMOSPORT a concedere in sub-locazione la medesima vettura Ford Focus WRC per la partecipazione ad alcune gare indicate in dettaglio, tutte da tenersi nell’anno 2017, detto documento munito di regolare sottoscrizione, non rechi data certa, come pure
va ritenuto che, la valutazione del lucro cessante, attesa la natura della prestazione, quale nella specie competizioni sportive ad elevato rischio di incidenti, sia condotta secondo un giudizio di probabilità e non di mera possibilità dell’adempimento.
Ne discende l’esigenza di una pronuncia equitativa, ritenendo integrati i requisiti di cui all’art. 1226
x.x. xxxxxxxxx, secondo il prudente apprezzamento degli arbitri, di condannare Xxxxxx, nei limiti del suo apporto causale, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patrimoniali occorsi, sia per le spese vive necessarie, sia per le perdite patrimoniali subite, in misura pari ad euro 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00).
Si dà atto che esprime opinione dissenziente, sul contenuto dei punti precedenti, l’arbitro avvocato Xxxxxxxxxx Xxxxx.
PQM
Il Collegio Arbitrale, nominato ai sensi dell’art. 237 del Regolamento Sportivo Nazionale 2020, a maggioranza così dispone:
IN RITO
-dichiara la domanda di arbitrato proposta dall’attore pienamente procedibile e ammissibile e per l’effetto rigetta tutte le domande e eccezioni sollevate in tal senso dalla parte convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
NEL MERITO
-ritenuta la responsabilità concorrente di Xxxxxx per aver con la propria condotta aggravato le conseguenze dannose provocando il propagarsi dell’incendio, lo condanna al pagamento in favore della parte attrice Trico World Rally Team srl della somma di euro 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) all’attualità, determinata secondo il prudente apprezzamento del collegio ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
-respinge perché infondata, non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta
- respinta ogni altra domanda
-in considerazione della concorrente responsabilità e in sostanza dell’accoglimento parziale della domanda in relazione anche al quantum, pur nel mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, ritiene sussistere fondate ragioni per la compensazione delle spese di giudizio già anticipate dalle parti, fatto salvo per le spese di trasferta da liquidarsi in favore dell’arbitro Xxx. Bossi come da nota separata, in misura pari ad euro 606,30 (euro seicentosei/30), che vengono poste a carico di entrambe le parti in via solidale.
Si comunichi a cura della Segreteria
Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, a maggioranza in data 04 Dicembre 2020.
Firmato da:
Con sottoscrizione digLiataulrea dPealgolmi baorbitri:
Motivo:
Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxxxxx XxxxXx ata: 04/12/2020 18:13:06
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxxxx Xxxxxx Data:04/12/2020 17:09:17