CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Art. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO
Il presente capitolato disciplina:
A) il servizio di trasporto scolastico degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Altamura, frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado ubicate sul territorio comunale, di massima in conformità agli orari e ai percorsi che di anno in anno il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, previa acquisizione del calendario scolastico dai Dirigenti scolastici stabilisce, come da allegato A del presente capitolato. In particolare il servizio comprende il trasporto scolastico quotidiano, con il relativo accompagnatore per l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante la corsa, e nelle fasi di salita e discesa dal mezzo degli alunni diversamente abili;
B) Trasporto con relativo accompagnatore per alunni diversabili per visite didattiche, per attività culturali, ricreative, manifestazioni sportive organizzate dalle scuole o dal Comune, da effettuarsi su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale.
In particolare :
1. per visite guidate scolastiche nel territorio comunale, nei tempi consentiti dalla logistica del trasporto ordinari, per circa Km.1.000 annuali;
2. per visite guidate extraterritoriali per una percorrenza di n.1.500 Km. per anno scolastico, idonei all’uso per percorrenze superiori ai 50 Km., dotati di cronotachigrafo.
Il servizio dovrà effettuarsi con mezzi e personale dell’impresa appaltatrice e secondo le modalità indicate nel presente Capitolato.
In taluni giorni a settimana il servizio di trasporto scolastico potrebbe esplicarsi anche nelle fasce orarie pomeridiane, in base al calendario scolastico fornito dai dirigenti scolastici.
Il servizio di trasporto scolastico per alunni diversabili dovrà essere svolto per un totale indicativo di nr. 202 giorni per anno scolastico, tutti i giorni di svolgimento delle lezioni come da calendario scolastico, suscettibile di variazioni, e dovrà rispettare i seguenti vincoli:
1. inizio del trasporto non prima delle ore 07:30 (se mattina) o 14:20 (se pomeriggio) dall’abitazione di residenza dell’alunno;
2. arrivo a scuola entro gli orari previsti per l’inizio delle attività scolastiche quotidiane;
3. tempo di permanenza degli alunni sul mezzo di trasporto non superiore a 30 minuti.
Art. 2 - DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
1. La durata dell’appalto ha decorrenza dal momento dell'affidamento, presumibilmente Maggio 2016, e sino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, e per i successivi
a.s. 2016/2017, 2017/2018, e comunque sino e non oltre il 30.06.2018, per un importo complessivo di €. 173.864,44, di cui a B.D. mensile a corpo di €. 8.693,22 soggetto a ribasso d’asta, il tutto oltre IVA.
2. Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.
3. Il prezzo stabilito a base d’asta è calcolato sulla base del noleggio di due pulmini per disabili, pari ad € 2.000,00 a mese, nonché il costo orario di un autista € 17,50 e un assistente e 16,00 per mezzo, pari ad un importo complessivo presunto dell’appalto di
€. 173.864,44= (centosettantremilaottocentosessanquattro/44) escluso iva al 10%, per i giorni presunti di attività didattica (stimati circa 202 giorni).
4. Indicativamente gli alunni disabili trasportati nell'arco di un anno è di 16 unità.
5. Nel caso in cui il numero degli alunni da trasportare si riducesse in modo tale da consentire l'espletamento del servizio con un solo mezzo, l'importo contrattuale sarà dimezzato senza che l'appaltatore abbia a pretendere alcun indennizzo di sorta.
Nel caso in cui invece durante la durata contrattuale si rendesse necessario aumentare il numero dei pulmini per effetto di sopravvenute nuove ed imprevedibili esigenze l'appaltatore sarà obbligato ad attenersi alle disposizioni imposte dal Comune, il quale concorderà l'eventuale costo aggiuntivo da corrispondere all'appaltatore nella misura del 20% del costo contrattuale.
Nel caso di trasporto di alunni in numero inferiore a quello indicato presuntivamente al comma 4), o di non espletamento del servizio per mancanza e/o disponibilità di alunni, non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun ordine e genere, o di risoluzione del contratto, fermo restando che tali condizioni s’intendono apposte anche
per quantità in più di alunni rispetto a quanto prestabilito e l’aggiudicataria sarà tenuta ad osservare le determinazioni che ne deriveranno.
6. Le interruzioni totali o parziali del servizio, per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della ditta aggiudicataria, come dell’Ente, che gli stessi non possono evitare con l’esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, epidemie, guerra, sommosse, disordini civili.
7. E’ facoltà dell’amministrazione, previo debito preavviso, ridurre e/o interrompere l’affidamento del servizio per cause indipendenti dalle proprie volontà connaturate all’organizzazione delle attività scolastiche (variazioni calendario scolastico, modifiche orari, scioperi ed assemblee sindacali, ecc.) senza che l’appaltatore possa vantare diritto a compensi.
Art. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il Servizio di trasporto scolastico casa-scuola e viceversa, è garantito agli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Altamura frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio.
2. Il servizio di trasporto scolastico casa-scuola e viceversa, per gli studenti diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado si esplicherà nel solo territorio Altamurano.
3. La media degli alunni trasportati quotidianamente è stimata in n.16 (sedici), suscettibile di aumento e/o diminuzione.
4. Il Servizio di trasporto scolastico alunni disabili casa-scuola e viceversa dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria, con l’utilizzo di almeno due scuolabus e/o miniscuolabus, con capienza di posti sufficienti, omologato per il trasporto di alunni disabili, e con almeno due posti per il trasporto di alunni diversamente abili gravi con carrozzella.
5. Se nell’espletamento del servizio il numero di alunni da trasportare dovesse essere superiore alla capienza scuolabus e/o miniscuolabus, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sue spese, senza che ciò possa comportare ulteriori oneri per l’amministrazione comunale, a mettere a disposizione un mezzo più capiente o un’ulteriore mezzo, compreso il personale.
6. La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico, ai sensi del D.M.18/04/1997 e la circolazione sulle strade e aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. nr.448/91.
7. Il servizio dovrà essere eseguito regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi, ivi compreso anche eventuali doppi turni. Il servizio va pertanto organizzato dal Servizio Pubblica Istruzione, tenendo conto che gli alunni devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell’orario scolastico e alla fine della lezione devono poter prontamente avere il mezzo per il ritorno.
8. Spetta al Servizio Pubblica Istruzione, comunicare alla ditta aggiudicataria, con apposito piano, gli orari esatti dell’inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio e le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno scolastico.
9. Il piano di trasporto alunni diversamente abili, e in particolare l’itinerario e il numero degli utenti ivi indicati potrà subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso riguardo a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l’adempimento della frequenza scolastica.
10. La ditta aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola, ecc..
11. La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale accompagnatore, dipendente della ditta aggiudicataria del servizio. A tale fine l’Ufficio Pubblica Istruzione, all’inizio dell’anno scolastico, e in ogni caso nel corso del medesimo, alla presenza di eventuali variazioni, comunicherà l’elenco degli alunni aventi diritto al trasporto.
12. L’assistenza e la vigilanza degli alunni durante il percorso devono essere garantiti con particolare attenzione, affinché i comportamenti tenuti durante la marcia e nelle operazioni di salita e discesa, non procurino danni agli stessi, a terzi o a cose, nel periodo che va dalla salita sul mezzo e sino all’ingresso degli stessi nella struttura scolastica e, nel tragitto di ritorno, dall’uscita dalla struttura scolastica, sino alla riconsegna dei genitori o ai soggetti maggiorenni appositamente delegati alla presa in carico degli stessi.
13. La salita e discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente, senza incidenti e che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere (è escluso l’utilizzo di automezzi che ammettono il trasporto in piedi), tenuto altresì conto delle prescrizioni modificative del Codice della strada, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità.
14. La ditta aggiudicataria si obbliga in generale a svolgere tutte le prestazioni, anche non puntualmente descritte, connesse all’obbligo generale di vigilare sugli alunni, dal momento in cui gli sono affidati e sino a quando gli stessi non facciano ingresso nell’ambito scolastico o, al ritorno, sino a quando non siano riconsegnati ai genitori, o ad altri adulti appositamente delegati che ne assumano la sorveglianza.
15. E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria, e per essa anche al personale impegnato nel servizio, di prendere accordi, anche verbali, con i genitori, personale docente ecc., circa la possibilità di ammettere al servizio nuovi alunni o ragazzi diversamente abili.
16. È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mettere a disposizione a semplice richiesta del comune di un pulmino e di un assistente osa per le uscite didattiche concordate con le rispettive scuole.
Art.4 - OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO
1. L’ impresa ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli utenti inclusi in elenchi predisposti dal Servizio Pubblica Istruzione; non è permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato dall’Amministrazione Comunale, qualora il mezzo disponga del relativo posto di servizio. A tal fine il Servizio Pubblica Istruzione all’inizio dell’anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, (in caso di eventuali variazioni), trasmetterà i predetti elenchi all’affidataria.
2. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Altamura declina ogni responsabilità.
3. Nello svolgimento del servizio, l’affidataria è inoltre tenuta:
a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;
b) ad assicurarsi che gli alunni scendano davanti i cancelli delle scuole di destinazione e davanti le abitazioni di residenza avvisando preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
c) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione se non previa espressa autorizzazione del committente;
d) a tenere una velocità rispettosa dei limiti e a osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
e) a non consentire l’accesso ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
f) a dare immediata comunicazione al Comune di Altamura di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
4. L’affidataria del servizio è in ogni caso tenuta ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto dell’appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.
5. Al personale autista compete l’onere di controllare con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età degli utenti che questi non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo o senza sorveglianza. La vigilanza sui minori dovrà essere esercitata:
- dal momento iniziale dell’affidamento davanti l’abitazione di residenza dell’alunno sino a quando alla stessa si sostituisca quella del personale ausiliario (momento in cui i minori sono affidati alla custodia della scuola);
- dal momento iniziale dell’affidamento da parte del personale della scuola (anche con la verifica della presenza di tutti gli utenti sul mezzo) e sino a quando alla stessa si sostituisca quella dei genitori o loro delegati. In caso contrario, l’alunno dovrà essere condotto al Comando dei Vigili Xxxxxx, dopo aver terminato il percorso.
5. Per il ricovero degli scuolabus, l’impresa aggiudicataria dovrà utilizzare apposita autorimessa nella perimetrazione del territorio del Comune di Altamura, provvista di agibilità per l’uso specifico, detenuta a titolo di proprietà o altro titolo di possesso legittimo. La disponibilità o l’impegno a disporne, costituiscono requisito essenziale ai fini della ammissione alla gara. Il titolo di disponibilità effettiva dell’autorimessa dovrà essere documentato ed allegato alla sottoscrizione del contratto.
6. L’impresa si obbliga a garantire il regolare svolgimento del servizio agli orari stabiliti, senza ritardo alcuno e ad assicurare il pronto utilizzo dei mezzi sostitutivi in caso di impedimento o impossibilità di impiego degli automezzi ordinariamente utilizzati.
7. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, l’impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi della normativa vigente in materia. Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell’affidataria del servizio, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al Comune, il servizio non dovrà subire alcuna interruzione.
8. Qualora l’impresa agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, il Comune di Altamura potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
Art. 5 OBBLIGHI DELL’ACCOMPAGNATORE
Durante lo svolgimento del servizio l’accompagnatore dovrà osservare, in via generale, le seguenti minime prescrizioni:
- Assistenza degli alunni nelle fasi di salita e discesa dal mezzo;
- Assistenza e sorveglianza degli alunni durante il tragitto;
- Assicurarsi che gli alunni salgano e scendano dinanzi le scuole di loro appartenenza accompagnandoli e prelevandoli dai cancelli in condizioni di sicurezza;
- Che tutti gli alunni occupino un posto a sedere;
- Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, e di collaborazione con il personale adibito alla guida;
- Non fumare sul mezzo;
- Che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi sia ad altri alunni sia a terzi o cose;
ART. 6 MEZZI IMPIEGATI NEL SERVIZIO
1. La ditta aggiudicataria si impegna a porre a disposizione del Comune di Altamura
n. 2 scuolabus per il servizio di trasporto scolastico di alunni diversamente abili
indicati tassativamente con n. di targa e modello, nonché n. 1 mezzo sostitutivo nel caso che i due mezzi andassero in avaria di sua proprietà o altro titolo giuridicamente valido;
2. Gli automezzi forniti dalla ditta aggiudicataria dovranno essere idonei, attrezzati ed omologati per il trasporto disabili secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche e dovranno essere dotati di cronotachigrafo, se previsto, e pedana mobile sollevatrice per carrozzelle, debitamente collaudata, immatricolati con destinazione ed uso di cui all’art.82 del d.lgs. n.285/92, punti 2. e 4. In ogni caso l’anno di immatricolazione degli automezzi non deve essere antecedente al 2008 e omologati per il trasporto di un minimo di 8 persone (escluso il conducente) di cui almeno due posti per i disabili in carrozzella per gli automezzi con pedana.
Tutti gli automezzi utilizzati dovranno essere attrezzati al trasporto di disabili, deambulanti e non, in conformità alle prescrizioni sotto riportate:
- porta laterale di accesso e discesa munita degli accorgimenti atti ad agevolare l’uso ai disabili (es. corrimano, gradini bassi rivestiti di materiale antiscivolo, maniglie di sostegno, ecc.);
- sedili anatomici reclinabili e con appoggiatesta disposti singolarmente, orientati nel senso di marcia, imbottiti e muniti di braccioli mobili;
- sedili dotati di divaricatori asportabili e provvisti di efficienti cinture di sicurezza idonei a trattenere minori in età scolare;
- corridoio praticabile, atto a consentire all’accompagnatore di prestare assistenza ai passeggeri;
- pedana o altro idoneo sistema di sollevamento delle carrozzine e sistema di ancoraggio delle stesse a bordo, sicuro ed efficiente;
- idoneo impianto di climatizzazione e riscaldamento, atti a garantire condizioni ambientali accettabili.
La carrozzeria dei veicoli utilizzati, sia esternamente che internamente, dovrà essere ben curata nella profilatura, nelle guarnizioni e nella tappezzeria e non dovrà lasciar filtrare nell’abitacolo gli agenti atmosferici, la polvere e i fumi di scarico.
Della regolarità, della idoneità, nonché della efficienza degli automezzi, l’impresa aggiudicataria è costituita garante, a tutti gli effetti civili e penali, nei confronti dell’Amministrazione Comunale e dei terzi trasportati.
Nelle ipotesi di avaria o di necessità di sostituzione di uno o più mezzi, l’impresa aggiudicataria deve provvedere alla immediata sostituzione con altro e/o altri mezzi dello stesso tipo di quelli offerti in sede di gara, regolarmente autorizzati, omologati e in stato di perfetta efficienza. In tal caso l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare, tempestivamente, la sostituzione ed inoltrare agli Uffici competenti della Civica Amministrazione la documentazione relativa all’automezzo da utilizzare in sostituzione. In ogni caso, la sostituzione temporanea o definitiva di uno o più mezzi non comporterà oneri aggiuntivi per la Civica Amministrazione.
Prima dell’attivazione del servizio, in caso di leasing, la ditta aggiudicataria dovrà produrre per ciascun mezzo - in uno con la documentazione di cui all’art.5 - copia del contratto di leasing ovvero dichiarazione resa dalla società concedente di piena disponibilità dell’automezzo, da parte della ditta utilizzatrice, nel periodo di cui al presente appalto.
Nel corso dell’esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria copia della documentazione comprovante il pagamento dei premi assicurativi, l’avvenuta effettuazione delle revisioni da parte della Motorizzazione Civile e l’assolvimento di ogni altro onere prescritto dalla normativa in materia.
Gli automezzi dovranno essere sottoposti ad accurata pulizia quotidiana e risultare igienicamente idonei, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 28 L’utilizzo di mezzi in numero inferiore o difformi rispetto a quelli comunicati agli Uffici competenti dell’Amministrazione Comunale, comporterà la risoluzione del contratto.
Gli automezzi utilizzati per il servizio trasporto dei diversamente abili dovranno essere facilmente identificabili. A tal fine, durante l’espletamento del servizio, dovranno esporre ben visibile sul parabrezza una targa sulla quale dovrà essere riportata la scritta: CITTA' DI ALTAMURA – TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 7 - PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI.
1. Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’affidamento, l’impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti per la guida di scuolabus (patente D e certificato di abilitazione professionale di tipo CQC, ai sensi del vigente C.d.S e del relativo
regolamento di esecuzione. I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall’ Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l’appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. L’ aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. Gli accompagnatori, addetti all’assistenza e sorveglianza degli alunni, dovranno avere la qualifica di operatore socio assistenziale (OSA).
3. Il personale deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti, e rispettare gli orari di lavoro. Il personale dipendente dell’aggiudicataria dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell’art. 662 del codice penale. Il suddetto incarico non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Altamura.
4. L’impresa è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di Altamura resterà estraneo a qualunque rapporto fra l’appaltatore ed il personale da essa dipendente, socio e comunque impiegato nell’appalto.
5. L’affidataria del servizio deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l’appaltatore deve aver provveduto all’iscrizione all’I.N.P.S. ed all’I.N.A.I.L. di tutti i suoi addetti.
6. L’ impresa garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l’affidataria dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni del D.Lgs 81/08 ed a quelle vigenti in materia, ivi compreso l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.
7. Si intendono a carico della impresa le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.
8. Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell’autista e dell’impresa. L’impresa si impegna, all’inizio del servizio, a fornire al Comune di Altamura tutte le informazioni di seguito indicate e a segnalare eventuali modifiche, integrazioni che si dovessero verificare nel corso del contratto:
- Elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato, da redigere secondo le specifiche di cui al comma 7 del presente articolo;
- Nominativo del responsabile della sicurezza;
- Nominativo del referente e comunque di una persona incaricata di tenere i rapporti con la stazione appaltante.
L’affidataria del servizio è altresì tenuta a comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni degli operatori adibiti al servizio oggetto del presente appalto.
7. L’elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà essere altresì corredato dagli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, dagli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP, ai sensi del D.L.vo 285/92. L’impresa si impegna, inoltre, a comunicare preventivamente ogni variazione di tali documenti.
8. L’ affidataria è tenuta a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.
9. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall’Ispettorato del lavoro, il Committente medesimo comunicherà all’impresa l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non potrà opporre eccezioni al Committente, né avrà titolo al risarcimento dei danni.
10. In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'Ente opererà le trattenute per l'importo corrispondente al giorno/ora o frazione di ora di servizio non prestato.
ART. 8 CONTROLLI E VERIFICHE
1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di eseguire in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio sia eseguito nei modi e nei
tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale, avvalendosi anche del Comando Polizia Locale.
2. La ditta aggiudicataria si obbliga a presentare all’Ufficio Servizio copia del certificato di revisione annuale dei mezzi, quelli utilizzati in comodato d’uso e quelli di sua proprietà, e di ogni eventuale altra verifica o ispezione dei mezzi resa obbligatoria dalle norme vigenti.
3. La ditta aggiudicataria è obbligata all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, e di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione e in modo particolare all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
ART. 9 COMUNICAZIONE INCIDENTI
1. La ditta aggiudicataria è tenuta a dare all’Ufficio Trasporto Scolastico, di volta in volta, immediata comunicazione di eventuali incidenti che dovessero verificarsi, quali sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza rivesta ed anche quando nessun danno si sia verificato.
A tale fine l’autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità occorsa senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
Fermo restante che l’evento dovrà essere comunicato con nota ufficiale, con descrizione pedissequa dei fatti e delle persone e/o mezzi coinvolti, a firma del legale rappresentante.
Art. 10 - DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI.
In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l’affidataria del servizio dovrà rivalersi direttamente sulle famiglie, previa comunicazione scritta del fatto accaduto all’Amministrazione Comunale entro 24 ore dall’evento.
ART. 11 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi degli artt.299 e 300 del D.P.R. n.207/2010, con la stipula del relativo contratto di appalto, il Comune nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività del contratto, attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune.
La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Comune per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto del Comune.
Art. 12 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative),
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici , oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione temporanee), e) (consorzi occasionali) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.34, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici..
E’ consentita, altresì, la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei Contratti pubblici, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
ART. 14 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
1. Iscrizione alla C.C.I.A. della Provincia in cui l’impresa ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro dell’U.E. per attività compatibile con il servizio oggetto dell’appalto.
2. Possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
3. Attestato di cui alla legge 448/91 di idoneità professionale per attività di trasporto di persone su strada. In caso di A.T.I. il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento.
4. Certificato del Sistema di Qualità Aziendale rilasciato secondo le norme ISO 9001:2008 Vision. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito deve sussistere in capo a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, in relazione alle attività svolte.
b) Requisiti economici
1. Importo relativo a servizi di trasporto diversamente abili effettuati, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, presso Pubbliche Amministrazioni del valore del presente appalto.
2. disponibilità di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto del presente appalto dimostrata dalla presentazione di dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.
3. Disponibilità, a qualunque titolo giuridicamente valido, di n. 2 mezzi, aventi una data di immatricolazione non anteriore all’anno 2008 ed in possesso dei requisiti di cui all’art.14 del Capitolato, nonché di un mezzo sostitutivo per eventuali esigenze temporanee e impreviste o per sostituzioni di mezzo in avaria.
ART. 15 - AVVALIMENTO
Sono altresì ammessi alla gara, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, che si avvalgono dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo posseduti da un altro soggetto.
Non è consentito a pena di esclusione che più concorrenti si avvalgano dei requisiti della stessa impresa ausiliaria, e che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Art. 16 - MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.
L’affidamento del servizio avviene tramite procedura aperta di cui all’art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 e nei confronti dell’impresa che avrà presentato l’offerta con il maggior ribasso ai sensi dell’art. 82 D.L.vo n. 163/2006.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse che giustificano tali scelte. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, richiedendo le giustificazioni ai sensi dell’art.87 e con le modalità ed i termini espressamente indicati all’art. 88 del predetto codice, sottoposte a valutazione da parte del Responsabile del Procedimento o da apposita commissione interna opportunamente nominata.
La Commissione, nel caso in cui dovesse escludere, perché giudicata anomala, la prima migliore offerta, procederà come previsto al citato art. 88 ad esaminare progressivamente le successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
L'Amministrazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs 163/2006, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5 del su citato art. 88 del D. Lgs 163/2006.
Ai sensi del citato art.88, comma 7 la Commissione giudicatrice, potrà procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Art. 17 – CORRISPETTIVO
L’importo offerto per il servizio in oggetto e così come previsto agli artt. 1 e ssgg. del presente Cap. Spec. d’Appalto, si intende a corpo, remunerativo di ogni onere, nessuno eccettuato o escluso, e copre tutti i costi dei servizi richiesti dal C.S.A e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla esecuzione del servizio e sarà corrisposto mensilmente all’Appaltatore per mese intero o frazione di mese in base all’effettiva esecuzione del servizio, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx.
La fattura per essere ammessa alla liquidazione deve necessariamente riportare, tra l’altro, i seguenti dati:
intestazione: al COMUNE DI ALTAMURA codice fiscale: 82002590725
partita iva: 02422160727 codice univoco IPA: UFVAIW numero e data della fattura;
nome del creditore e il relativo codice fiscale e/o P. IVA;
importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; scadenza della fattura;
oggetto della prestazione:
- C.I.G.
- gli estremi d’impegno della spesa;
- regime IVA: particolare attenzione va prestata all’indicazione del regime del cd “Split payment” di recente introduzione dal 01/01/2015, di cui all’art 17 ter del DPR 633/72;
- i riferimenti bancari per l’accredito del corrispettivo: indicare il codice IBAN. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, anche dopo la stipula del contratto, di apportare, all’inizio di ogni anno scolastico, diminuzioni del servizio a causa di una riduzione del numero degli utenti da trasportare e /o dei percorsi e/o del servizio navetta da edifici scolastici a palestre, senza che l’appaltatore possa avanzare per tale motivo pretese di sorta.
Le eventuali diminuzioni del servizio sopra specificate saranno contabilizzate in base alle ore non lavorate e ai minori consumi, e, detratte dal corrispettivo contrattuale.
Art. 18 - REVISIONE PERIODICA PREZZI.
Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per il primo anno di vigenza del contratto. Per gli anni successivi l’impresa potrà richiedere annualmente, all’inizio dell’anno scolastico, una revisione del prezzo di affidamento che sarà operata in base alla previsione dell’art. 115 D.Lgs 163/2006. Qualora detta modalità risulti impossibile da operare o inapplicabile, la misura della revisione del prezzo di affidamento sarà pari all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati dall’ ISTAT.
Art. 19- DUVRI
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, nel caso di specie questo rischio non sussiste e pertanto si da atto che non è stato predisposto alcun Duvri per il presente bando.
Art. 20 - DEPOSITI CAUZIONALI
L’impresa è tenuta a presentare nelle forme previste per legge:
1. Cauzione provvisoria.
L’offerta dei concorrenti è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo complessivo del servizio (art. 75 del Codice dei Contratti pubblici.) con validità non inferiore a 180
giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, presso la Tesoreria comunale (Banca Popolare di Bari – filiale di Altamura), o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione della Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998, n.58.
La fidejussione bancaria, la polizza assicurativa e la fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, dovranno prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici).
In caso di riunione di concorrenti o consorzi già costituiti, la cauzione, se prestata mediante fideiussione, è presentata, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi non ancora costituiti, la cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve essere intestata e sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
La cauzione provvisoria copre anche la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste dalla legge, dal bando e dal disciplinare di gara, ai sensi degli artt.38, comma
2 bis e 46, comma 1 ter del D.L.vo 163/2006, come introdotti dall’art.39, comma 1 del D.L.90/2014 convertito, con modificazione, in legge n.114 dell’11/8/2014.
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, ai sensi dell’art.75 comma 7 del Codice dei Contratti pubblici. usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria (e definitiva in caso di aggiudicazione) allegando il relativo certificato in copia conforme ai sensi di legge.
In caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
2. Deposito cauzionale definitivo
L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Altamura.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi ( identità, poteri e qualifica).
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, Il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Art. 21 – RESPONSABILITA’ DELL’ AFFIDATARIA
L’affidataria risponderà direttamente dei danni alla persona o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
L’affidataria è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso e, pertanto, si obbliga a stipulare prima dell’inizio del servizio apposita polizza di assicurazione, valida per tutta la durata dell’appalto, a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, per danni comunque verificatisi durante l’espletamento del servizio, per un massimale di € 500.00,00.
Art. 22 – VARIANTI
Non sono ammesse varianti.
Art. 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.
Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa a cura dell’ufficiale Rogante dell’Amministrazione.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Art.24 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.
Art. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietato, salvo autorizzazione dell’Amministrazione, il subappalto anche parziale del servizio a pena di rescissione del contratto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 D.L.vo nr. 163/2006.
Il subappalto dei servizi oggetto dell’appalto non può superare il 30%dell’importo complessivo del contratto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dal comma 2 punti 1,2,3,4 dell’art. 118 D.L.vo 163/2006.
Il Comune corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
Art. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.
1. Il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in caso di :
a) mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
b) sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi;
c) impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo di requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, o non iscritto agli Istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi delle norme vigenti;
d) mancata sostituzione del personale nei casi previsti dal presente capitolato d’oneri;
e) ripetuta applicazione – per almeno sei volte nel corso della vigenza del contratto - delle penali previste dall’art. 21 del capitolato;
f) cessione del contratto o subappalto vietato;
g) violazione degli obblighi, degli orari o dei tempi concernenti lo svolgimento del servizio;
h) esazione diretta o pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio;
i) danneggiamento doloso o colposo di persone e di cose del Comune o di terzi;
j) annullamento, revoca o decadenza di anche una sola licenza di noleggio con conducente;
k) accertata effettuazione di chilometri inferiori o comunque diversi rispetto a quanto dichiarato nelle schede chilometriche mensili;
l) grave inadempimento a quanto prescritto dal presente capitolato.
2. Fuori dei casi indicati dall’articolo precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell’ aggiudicatario ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte dell’ aggiudicatario di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.
Art. 27 - RECESSO.
Il Committente potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di sei mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione, raccomandata, per l’applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.
In tal caso, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.
Art. 28 – PENALI
1. Salva la risoluzione del contratto, il risarcimento dell’eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, l’affidataria del servizio, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge e/o del capitolato, sarà tenuta alla corresponsione delle seguenti penali:
a) 1‰ al giorno per comportamento lesivo dell’incolumità dei passeggeri da parte dell'autista e per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (es: revi- sione periodica dei mezzi, ecc.);
b) 1‰ per ogni giorno di grave ritardo nell’osservanza degli orari di svolgimento del ser- vizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previsti;
c) 1‰ per giorno per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri da parte dell'autista;
d) 0,5‰ per ogni giorno di accertata imperfetta manutenzione dei veicoli;
e) da 0,3‰ a 1‰ per giorno per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto, secondo la gravità dell’infrazione accertata.
2. Le penalità saranno contestate mediante comunicazione scritta dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti; in tal caso l cauzione dovrà essere immediatamente integrata.
L’applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l’Amministrazione intenda eventualmente intraprendere.
3. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi,addebitando all’impresa l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dell’impresa o sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente integrata. Il totale delle penali annue
non potrà superare il 10 % dell’importo annuo del contratto, al netto dell’ IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto ipso iure.
4. Qualora in corso di contratto le autorizzazioni prescritte per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente venissero revocate, il contratto si risolverà di diritto e sarà applicata una penale pari al 20% del valore del contratto stesso.
Art. 29 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora l’Appaltatore sia una impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso Il Comune sia nei rapporti con i
subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura‐ Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari.
La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte del Comune sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG).
L’appaltatore trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.
Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui
all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che Il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.
Art. 31 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Comune di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art.32 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’operatore economico aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.
L’operatore economico aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 codice civile.
Art. 33 - FORO COMPETENTE
Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’Autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di Bari.
Art. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nell’espletamento della procedura per l’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, si evidenzia che:
i dati forniti saranno utilizzati per la verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
a) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
□ il personale interno dell’Amministrazione;
□ i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
□ ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
c) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
d) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Dirigente del IV Settore.
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione al Comune di Altamura.
Art.35 - NORMA DI RINVIO
L’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, i rapporti tra Amministrazione Comunale di Altamura e l’aggiudicataria e di questa con i propri dipendenti, sono regolati oltre che dal presente Capitolato, dalle Leggi e dalle norme del Codice civile. Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto, si rinvia al D.P.R. 207/2010, alla normativa dei trasporti pubblici nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
IL DIRIGENTE 4° SETTORE
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx