con determinazione dirigenziale n. adottata il , esecutiva
COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321 Prot. n. Area Servizi di Amministrazione
Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali OGGETTO: Codice opera –
IMPRESA / ATI / RTI / CONSORZIO:
(C.F. e P. IVA )
CUP:
Premesso che:
– CIG:
con determinazione dirigenziale n. adottata il , esecutiva
dal , a firma del/della dirigente è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di , elaborato dal Servizio
;
il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a
complessivi euro , di cui euro per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA ai sensi di legge;
con il medesimo provvedimento / con determinazione dirigenziale
n. dd. , è stata indetta la gara di appalto mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera b) e 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del predetto D.Lgs. n. 50/2016;
che in esito all’esperimento della procedura di gara, è stata proposta l'aggiudicazione dell’appalto all’Impresa (eventualmente:
Consorzio/ATI composta da
mandataria,
mandante
mandante), sulla scorta dell’offerta economica prodotta dall’Impresa
(eventualmente: Consorzio/ATI) e del ribasso pari al %
sull’importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di euro più
euro per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante
per totali euro più IVA in misura di legge;
con determinazione dirigenziale n. adottata il , esecutiva dal , a firma del/della dirigente e per le motivazioni ivi
addotte, l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa
Consorzio/ATI);
(eventualmente:
in data è stata inviata ai contro interessati la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
alla data odierna è decorso il prescritto termine di stand still e che, pertanto, è possibile procedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;
in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
tutto ciò premesso,
tra il COMUNE di TRIESTE rappresentato da , nato/a a il , Dirigente dell'Area / del Servizio , domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale interviene e stipula ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;
e l’Impresa / ATI / RTI , in seguito più brevemente detta anche “appaltatore”, con sede a
, (eventualmente se ATI o RTI: costituito con mandato speciale con rappresentanza atto Rep. n. Racc. n. dd. a rogito del dott. , Notaio in ,
registrato a il sub n. serie , conservato in atti in copia conforme) , rappresentata da
nato/a a il , che interviene e stipula in qualità di e legale rappresentante del (eventualmente: come risulta da procura allegata sub “...” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale rappresentante dell’Impresa ed è domiciliato per la sua carica presso la menzionata sede della società stessa.
si conviene e stipula il presente
CONTRATTO D’APPALTO
ART. 1) - Premesse
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2) - Oggetto del contratto
Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa (eventualmente: Consorzio/ATI)
che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta
senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori relativi a sulla base
dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori.
L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.
ART. 3) - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
- l’Offerta prodotta dall’appaltatore (All. “A”);
- il Capitolato Speciale d’Appalto (All. “B”).
Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati nel progetto esecutivo.
Sono, altresì, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28
giugno 2007.
Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.
ART. 4) - Interpretazione
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o tra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (artt. 1362 e ss.).
Nell’appalto – a corpo – oggetto del presente atto, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.
ART. 5) – Modalità di stipulazione del contratto
Il presente contratto è relativo ad un “appalto a corpo” come definito dall'art. 3, comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
ART. 6) - Varianti
ART. 7) – Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi, secondo quanto previsto nel cronoprogramma di progetto.
Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 20 % (VENTI percento) per andamento climatico sfavorevole.
Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, nonché copia della nomina del medico competente.
ART. 8) – Corrispettivo del contratto
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro ( ) più Euro 2.500,00 (duemilacinquecento e zero centesimi) per oneri di sicurezza
stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro
più IVA in misura di legge.
ART. 9) – Termini dei pagamenti
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento).
I pagamenti successivi all’anticipazione del 20% (venti per cento) avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l’Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato.
Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.
I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.
ART. 10) - Tracciabilità dei flussi finanziari
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.
Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)
ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
ART. 11) – Subappalto / subcontratto
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i seguenti lavori o parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo:
La stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento nei casi indicati al comma 13 del succitato art. 105, e si riserva, in caso di esigenze particolari accertate in corso d'opera, di disporre la liquidazione diretta al subappaltatore anche in casi diversi da quelli sopraindicati.
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3, comma 9 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell’ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.
ART. 12) – Garanzie definitive
A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro ( ) pari al dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).
[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta del % in quanto l’Impresa/ATI è in possesso della documentazione prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto. ] .
A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.
- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n.
rilasciata dalla
Agenzia di
in data
conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.
La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
ART. 13) – Garanzie assicurative
Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto.
Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 500.000,00.
ART. 14) - Termini per il certificato di collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.
L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l‘appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.
ART. 15) - Consegna anticipata
Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l’art. 230 del D.P.R. 207/2010.
In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.
ART. 16) - Penale per i ritardi
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA.
La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all’appaltatore.
Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.
Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.
L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei
ritardi imputabili all'appaltatore.
ART. 17) – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
ART. 18) – Provvedimenti in caso di fallimento
In caso di fallimento dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016.
ART. 19) – Risoluzione del contratto
Xxxxx restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:
l) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;
li) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori, in particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;
lii) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
liii) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima, in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;
liv) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;
lv) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
lvi) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;
lvii) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
lviii) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
lix) frode nell'esecuzione dei lavori;
lx) mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici previste nel presente contratto.
La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.
L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dai danni a lui imputabili.
Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.
ART. 20) – Recesso dal contratto
La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 21) – Sospensione
La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n.
50/2016.
Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. 7 del presente atto.
Non costituisce motivo di proroga:
- il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
-
ART. 22) - Controlli
I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attività di controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX capi I e II del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
ART. 23) – Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente
L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.
L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori. L’appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs
50/2016
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, trova applicazione l’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.
ART. 24) – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare l’appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 19 e 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 25) - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.
Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
(non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).
ART. 26) - Patto di integrità
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.
Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.
ART. 27) – Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI –Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell’ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.
ART. 28) – Spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.
ART. 29) – Domicilio dell’appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, l’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via , n. , INDICARE IN ALTERNATIVA
- (se in Trieste) ove elegge domicilio agli effetti del presente atto /
- (se fuori Trieste) mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio in Trieste - nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di Azienda legalmente riconosciuta.
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al RUP.
ART. 30) – Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto
Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione appaltante e l’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Atto d’intesa per
la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.
ART. 31) – Clausola fiscale
Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( / ) più IVA in misura di legge.
Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, è da registrarsi solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
L'imposta di bollo è assolta
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 10, 16, 17, 19, 23, 24, 25 e 26 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.
Fatto in un unico originale, con tre allegati, letto, approvato e sottoscritto.
Data della firma digitale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
Data della firma digitale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)