REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI STUDIO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI STUDIO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
(emanato con D.R. n. 879 - 2016, prot. n. 19048 – I/13 del 07.07.2016)
I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso.
Art. 1
L'Università di Foggia, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, adotta iniziative dirette al potenziamento e all'incentivazione della ricerca nelle forme e con le modalità previste dal presente Regolamento.
Art. 2 Assegni di ricerca
L'Università di Foggia, ai sensi del D.M. 11.02.1998 e dell’art. 51, comma 6 della Legge 27.12.1997 n. 449, eroga assegni con la finalità di promuovere la ricerca e di favorire la formazione scientifica, sulla base di specifiche richieste avanzate dai Consigli di Dipartimento, previa individuazione del settore scientifico-disciplinare e dell'area scientifica interessata appartenenti alla struttura richiedente.
L'erogazione è strettamente collegata alla realizzazione di progetti di ricerca compresi nel piano annuale delle ricerche di ciascun Dipartimento proponente.
Art. 3
ABROGATO
Art. 4 Ripartizione delle risorse
Il Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Direttori di Dipartimento, previo parere non vincolante dei Comitati di Area scientifico-disciplinare e sentito il Consiglio di Amministrazione in ordine alla entità delle risorse che, ai sensi della normativa vigente, sono finalizzate alla erogazione di assegni di ricerca, determina il numero e l'importo lordo di ciascuna annualità. Le strutture proponenti possono concorrere con proprie risorse a costituire annualità addizionali per ogni assegno di ricerca, fermi restando i criteri di durata e rinnovabilità previsti dalla normativa vigente.
Il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 22, co. 2, lett. e) dello Statuto, ripartisce, altresì, il numero delle annualità messe a disposizione dall'Ateneo.
Gli assegni non possono avere durata inferiore a un anno.
Art. 5 Comitati
Il compito di attribuire gli Assegni di ricerca spetta al Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Direttori di Dipartimento, previo parere non vincolante dei Comitati di Area.
Ciascun assegno di ricerca è conferito ad un settore scientifico-disciplinare sulla base di apposita selezione, anche adottando criteri di rotazione tra i settori scientifico-disciplinari e tra i responsabili scientifici dei progetti e sulla base della valutazione qualitativa dei risultati conseguiti nel corso di ricerche condotte con Assegni attribuiti in precedenza al medesimo responsabile scientifico.
Il Collegio dei Direttori di Dipartimento redige una graduatoria tra i progetti proposti e la propone al Senato Accademico, tenendo conto della originalità del progetto, della chiara ed appropriata definizione di obiettivi, metodi e risultati attesi, della fattibilità del progetto (anche sotto il profilo della disponibilità o della possibilità di acquisizione di idonee attrezzature di ricerca), della congruità fra obiettivi e risorse umane a disposizione, dell'idoneità a perseguire uno o più obiettivi, tra cui il progresso effettivo delle conoscenze scientifiche, la costituzione di reti o centri di eccellenza, la costituzione di centri di competenza, la tutela e sviluppo del territorio, la ricerca e sperimentazione di ritrovati brevettabili.
Art. 6 Selezione
Ciascun assegno di ricerca è conferito sulla base di apposita selezione.
Il Dipartimento interessato delibera il numero, la durata, l'importo degli assegni che dovranno conferirsi per ciascun progetto di ricerca e le eventuali annualità addizionali di cui all'art. 4.
Il Rettore, sulla base del deliberato di cui al comma precedente, emana apposito bando che deve, altresì, indicare i titoli generali di ammissione, il termine e le modalità di presentazione delle domande e i criteri che verranno utilizzati per la valutazione comparativa dei candidati e le ipotesi di incompatibilità tra assegno di ricerca e altre posizioni giuridiche o attività, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
La valutazione comparativa deve essere basata sui titoli dei candidati e su un colloquio.
Il bando, affisso all'albo del Dipartimento e a quello Ufficiale dell'Università, potrà avere adeguata pubblicità mediante il sito web dell'Università di Foggia ed anche attraverso gli Organi di Stampa.
Art. 7
Requisiti di ammissibilità
Possono divenire titolari di assegni di ricerca dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca di cui al progetto per il quale si concorre.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo e titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto equipollente dalla
Commissione esaminatrice, ai soli fini dell’ammissione alla procedura comparativa per il conferimento dell’assegno di ricerca e qualora non dichiarato già equipollente in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Gli aspiranti stranieri devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 8
Divieto di cumulo, incompatibilità ed aspettative
Gli assegni non possono cumularsi con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca.
Il personale di ruolo presso amministrazioni pubbliche può essere titolare di assegno di ricerca purchè collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo di godimento del beneficio.
Per tutta la durata del contratto, il Rettore può autorizzare l'esercizio di attività libero- professionali ed occasionali, nonché di lavoro dipendente, purché queste ultime non siano svolte nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, previo parere del Consiglio della struttura, con il consenso del tutor, in ordine alla compatibilità di dette attività con gli incarichi svolti in qualità di titolare dell'assegno di ricerca.
È consentito svolgere o continuare a svolgere un'attività lavorativa resa a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'obbligo dell'integrale assolvimento dei propri compiti.
Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, quello di ruolo presso l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
Gli iscritti a corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione di area non medica, ecc., in Italia e all'estero sono esclusi soltanto qualora nei relativi bandi di partecipazione sia espressamente prevista l'incompatibilità con la fruizione dell'assegno di ricerca. Qualora non si ricada nel predetto caso, la compatibilità dell'assegno con l'iscrizione a detti corsi dovrà essere valutata caso per caso dal Consiglio della struttura presso cui viene attivato l'assegno, tenuto conto:
• delle ore di lezione e delle attività collaterali obbligatorie previste da detti corsi, quali stage di formazione, attività di laboratorio, prove di accertamento;
• del parere del tutor, che deve valutare caso per caso la possibilità per il titolare di assegno di frequentare i corsi in oggetto e vigilare affinché l'iscrizione a tali corsi non pregiudichi la possibilità di completare in modo puntuale e soddisfacente l'attività di ricerca connessa all'assegno.
Art. 9 Commissione valutatrice
Ai fini della selezione per il conferimento degli assegni, il Rettore, su proposta di una rosa di sei nominativi, anche di altre Università, avanzata dal Dipartimento interessato, nomina entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando, una commissione formata da tre componenti, un professore di ruolo di I fascia, un professore di ruolo di II fascia, un ricercatore confermato dei settori scientifico-disciplinari interessati nel progetto di ricerca.
La Commissione potrà avvalersi di esperti di lingua straniera. La Commissione deve:
• predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;
• formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale da affiggere nella sede in cui si svolge il colloquio.
La Commissione deve concludere le operazioni relative alla valutazione comparativa dei candidati entro 90 giorni dalla data del Decreto rettorale di nomina.
Art. 10 Formalizzazione del rapporto
Il candidato che ha superato la valutazione comparativa stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca.
Tale contratto, che, fra l'altro, deve contenere l'indicazione dello specifico programma di ricerca a cui è collegato, la data di inizio e di termine del rapporto, non dà titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
Art. 11
Compiti del titolare di assegno di ricerca
I compiti del titolare dell'assegno di ricerca sono determinati nel contratto individuale e sono svolti sotto la direzione del tutor, nominato ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
Il contratto dovrà, comunque, prevedere che il soggetto titolare dell'assegno partecipi al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore e che non svolga un'attività di mero supporto tecnico alla ricerca.
Ferma restando la prioritaria destinazione del titolare di assegno all'attività di ricerca programmata, potranno essere affidati anche compiti di tutorato didattico-scientifico ed una
limitata attività didattica, di norma non superiore a 40 ore per anno o per anno accademico, previa acquisizione del parere favorevole del tutor, del Consiglio di Dipartimento e autorizzazione del Rettore, con particolare riferimento all'attività scientifico-seminariale, soprattutto in relazione alla ricerca condotta dal titolare dell'assegno.
Il Rettore, su richiesta della struttura interessata, potrà autorizzare soggiorni all'estero presso una o più qualificate Università o enti di ricerca, qualora istituzioni nazionali o straniere concedano borse di studio al fine di integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni o, comunque, quando il soggiorno non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio d'Ateneo. Il periodo di soggiorno/soggiorni all'estero non può superare complessivamente la metà della durata dell’assegno. Il titolare dell'assegno dovrà, al rientro, documentare, con specifica attestazione, l'attività svolta presso dette istituzioni straniere. I titolari di assegni potranno essere rimborsati delle spese inerenti a spostamenti per prove sperimentali e/o prelievo di campioni o dati e a partecipazione a Convegni e Seminari a carico dei finanziamenti dei progetti di ricerca ai quali partecipano.
I titolari di assegni per le scienze medico-cliniche, che siano laureati in Medicina e Chirurgia e che siano in possesso di abilitazione all'esercizio della professione, debitamente documentata, possono svolgere attività clinica solo se strettamente connessa e necessaria allo svolgimento del programma di ricerca oggetto del contratto.
L'attività è svolta previa formalizzazione di un accordo tra l'Università di Foggia e l'Azienda del Servizio Sanitario Nazionale interessata, che dovrà assumere a suo carico l'eventuale onere economico aggiuntivo per la specifica prestazione assistenziale, determinato in considerazione della integrazione di norma attribuita al personale ricercatore non confermato alla posizione iniziale, nonché per il trattamento assicurativo integrativo consequenziale.
Art. 12 Valutazione
Il Consiglio del Dipartimento interessato nomina un tutor, responsabile dell'attività di ricerca che deve essere svolta dal titolare dell'assegno, che annualmente relaziona al Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, previa valutazione dell'assiduità e operosità, può proporre al Rettore la conferma dell'assegno. Della valutazione si terrà conto, altresì, ai fini del rinnovo del contratto.
In caso di inadempienze, il Consiglio del Dipartimento interessato, su proposta del tutor, informa il Senato Accademico che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto.
Art. 13 Durata e rinnovi
L'assegno di ricerca ha almeno durata annuale e potrà essere rinnovato per periodi non inferiori all’anno. La durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni; nel caso un assegnista frequenti contemporaneamente un corso di dottorato il periodo, nella durata normale del relativo corso, non deve essere conteggiato nel calcolo del limite massimo dei sei anni.
Ai fini del rinnovo, la valutazione dell'attività svolta spetta al Consiglio della struttura presso cui si svolge la collaborazione, su relazione del responsabile dell'attività scientifica del titolare
dell'assegno (tutor). Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo. Su proposta del predetto Collegio e sentito il Consiglio di Amministrazione per la copertura finanziaria, la decisione sul rinnovo spetta al Senato Accademico, che dovrà tener conto della disponibilità finanziaria oltre che dei risultati di ricerca conseguiti dal titolare dell'assegno.
Nel caso in cui la copertura finanziaria relativa al rinnovo dell'assegno sia a totale carico del bilancio della Struttura, la decisione spetta al Consiglio della Struttura stessa.
La formazione del titolare dell'assegno potrà prevedere un congruo periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con la Struttura di riferimento. L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, servizio militare, malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del programma di ricerca, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
Art. 14 Recesso dal contratto
In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso pari a sessanta giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato.
Nell’ipotesi di recesso del collaboratore per giusta causa o giustificato motivo, il Consiglio di Dipartimento può, su istanza dell’interessato, ridurre o eliminare del tutto il termine da rispettare per il preavviso, nonché l’ammontare dell’indennità.
Qualora il titolare di assegno di ricerca receda dal contratto prima della sua naturale scadenza, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria.
Il contratto stipulato con il nuovo assegnista dovrà avere la durata minima di un anno. Qualora l’importo residuo dell’assegno non sia sufficiente a coprire l’intero anno, il Dipartimento dovrà provvedere ad un’integrazione con propri fondi.
Art. 15 Risoluzione del rapporto
Il contratto può essere risolto, su segnalazione delle strutture interessate e sentito l'assegnista, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti.
Il contratto si risolve automaticamente nelle seguenti ipotesi:
a. ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 15 giorni;
b. grave violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
c. valutazione negativa sull'attività di ricerca svolta, espressa dal Senato Accademico, sulla base del parere espresso dal tutor e dal consiglio della Struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca.
Art. 16
Contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca
I Dipartimenti, in presenza di disponibilità di bilancio, possono stipulare, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile e secondo la disciplina contenuta nel “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna”, contratti di prestazione autonoma per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca.
Art. 17
Ricercatori a tempo determinato
I Dipartimenti, in presenza di disponibilità di bilancio, possono stipulare, secondo uno schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione, contratti di lavoro subordinato per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca connesse a programmi di durata temporalmente definita e con esclusione di attività didattiche.
Art. 18 Risorse
I contratti di cui ai precedenti articoli possono essere anche cofinanziati da Enti esterni pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni, che, fra l'altro, dovranno prevedere criteri di valutazione comparativa degli aspiranti, criteri di selezione nonché forme adeguate di pubblicità.
Art. 19 Norma transitoria
Nelle more della costituzione di Dipartimenti le specifiche richieste di cui all'art. 2 del presente regolamento possono essere avanzate dai Consigli di Istituto e, in assenza di Istituti, dai Consigli di Facoltà.
L'erogazione è strettamente collegata alla realizzazione di progetti di ricerca, già formalizzati e finanziati.
Nei casi di cui al primo comma, la deliberazione prevista dall'art. 6 del presente Regolamento è adottata dai Consigli degli Istituti o delle Facoltà interessate.
Art. 20
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con decreto rettorale e si applica anche agli assegni di ricerca già istituiti.