PADANIA ACQUE S.P.A.
Allegato 5.3 – Schema di contratto Lotto 3
PADANIA ACQUE S.P.A.
SEDE LEGALE: XXX XXX XXXXXXX X. 00 – 00000 XXXXXXX (XX) CAP. SOC. INTERAMENTE VERSATO EURO 33.749.473,16 ISCRITTA AL REGISTRO R.E.A. DI CREMONA N. CR-133186 CODICE FISCALE 00111860193 - PARTITA IVA 00111860193 ISCRIZIONE C.C.I.A.A. N. 00111860193
CONTRATTO N. /
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CONTATORI ACQUA FREDDA PER USO IDROPOTABILE – LOTTO N. 3.
CIG N.: _ ATTO SOGGETTO AD IVA
TRA LE PARTI
a) Sig. nato a ( ) il ,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di Xxxxxxx Acque S.p.A., Sede Legale in xxx xxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale 00111860193 e partita IVA 00111860193, che rappresenta nella sua qualità di
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante» o «PA» o «Società»;
E
b) Sig. nato a ( ) il ,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di , con Sede Legale in Via
n. – ( ) – Codice Fiscale e Partita IVA , che
1
Allegato 5.3 – Schema di contratto Lotto 3 rappresenta nella sua qualità di , di seguito nel | ||
presente atto denominato semplicemente «Appaltatore» o «Impresa | ||
Appaltatrice» o «Ditta Appaltatrice»; | ||
premesso che: | ||
1. le società Lario reti holding SpA, BrianzAcque Srl, Padania Acque SpA e | ||
UniAcque SpA, operano nella gestione del servizio idrico integrato di cui all’art.3 c.1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; | ||
2. con apposita delega le società BrianzAcque Srl, Padania Acque SpA e | ||
Uniacque SpA hanno rimesso mandato a Lario reti holding SpA, in qualità di Stazione Appaltante, per l’espletamento di gara congiunta per la | ||
fornitura di contatori acqua fredda per uso idropotabile; | ||
3. Lario reti holding SpA ha provveduto alla gestione della procedura | ||
d’appalto mediante piattaforma telematica - in nome e per conto anche delle società BrianzAcque Srl, Padania Acque SpA e Uniacque SpA, nel rispetto | ||
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; | ||
4. in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, Lario reti holding SpA ha espletato una gara a procedura aperta svolta in ambito | ||
comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data | ||
e sulla G.U.R.I. in data ; | ||
5. la gara è stata suddivisa in 4 lotti: | ||
2 |
Lotto | Cig | Societa’ | Importo biennale | |
1 | Lario reti holding S.P.A. | € 1.156.252,00 | ||
2 | 7805351B66 | XxxxxxXxxxx S.r.l. | € 1.964.930,00 | |
3 | Xxxxxxx Acque S.p.A. | € 1.137.664,00 | ||
4 | Uniacque S.p.A. | € 1.825.388,00 |
6. nei confronti dell’Aggiudicatario/i ciascuna delle società ha stipulato i relativi contratti di appalto:
7. che con comunicazione del si è aggiudicata il Lotto 3 la società ;
8. la società ha presentato tutta la
documentazione richiesta dalla proposta di aggiudicazione. Tale documentazione è risultata conforme a quanto richiesto e ai requisiti di legge;
9. in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, si è provveduto ad effettuare i necessari accertamenti antimafia, tramite il portale della Banca Dati Nazionale - pratica tuttora in istruttoria – e, al riguardo, si richiama il disposto art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.
si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI DEL CONTRATTO
1.1 Entrambe le parti ratificano la su esposta premessa narrativa e la assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.2 L’Impresa Appaltatrice con la sottoscrizione del presente contratto si vincola a quanto previsto nel Disciplinare di gara e nelle Condizioni generali di fornitura, nonché al rispetto di tutta la documentazione di gara, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non tutta materialmente allegata allo stesso.
1.3 L’Impresa Appaltatrice con la sottoscrizione del presente contratto si vincola, altresì, al rispetto di tutta la documentazione amministrativa ed economica da essa presentata in sede di gara, la quale, pur non essendo tutta materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura di contatori acqua fredda per uso idropotabile, che dovrà essere eseguita dall’Appaltatore, secondo le modalità indicate nel presente contratto, nonché nella documentazione richiamata al precedente art. 1.
2.2 La Ditta Appaltatrice si impegna ad osservare, laddove non diversamente regolamentato dagli atti contrattuali, la disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 (nel seguito «Codice dei Contratti Pubblici»), nonché il D.P.R.
n. 207/2010 per le disposizioni in vigore.
2.3 La Ditta Appaltatrice è tenuta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto.
ARTICOLO 3 – IMPORTO CONTRATTO E CORRISPETTIVI
3.1 Il valore del presente contratto si dichiara di € (Euro /00) oltre ad IVA; gli oneri della sicurezza, per rischi da interferenze, ex art.
26 D.lgs. n. 81/2008, sono pari a zero. In virtù del ribasso unico offerto dall’Appaltatore sugli importi unitari posti a base d’asta, pari al % ( percento), gli importi unitari contrattuali vengono così definiti:
- Contatore getto multiplo calibro 15 (1/2”): €/cad. (Euro/cad.
);
- Contatore getto multiplo calibro 20 (3/4”): €/cad. (Euro/cad.
);
- Contatore getto multiplo calibro 25 (1”): €/cad. (Euro/cad.
);
- Contatore getto multiplo calibro 30 (1”1/4): €/cad. (Euro/cad.
);
- Contatore getto multiplo calibro 40 (1”1/2): €/cad. (Euro/cad.
);
- Contatore getto multiplo calibro 50 (2”): €/cad. (Euro/cad.
);
- Encoder HF Opto elettronico k10 lt min. 100 cm cavo: €/cad.
(Euro/cad. );
3.2 Il corrispettivo è fissato “a misura” mantenendo fissi ed invariabili i prezzi unitari delle forniture per tutta la durata del contratto. Resta inteso che, Xxxxxxx Acque S.p.A. pagherà esclusivamente le forniture per il quantitativo richiesto e non sarà tenuta né a richiedere il quantitativo complessivo né a esaurire l’importo stimato.
3.3 Durante lo svolgimento del contratto, sarà facoltà di Padania Acque
S.p.A. richiedere, in base alle proprie esigenze, i quantitativi necessari
dei beni descritti all’art. 3 del presente contratto.
3.4 L’importo contrattuale si riferisce alla fornitura a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento di tutte le prestazioni previste dalle Condizioni generali di fornitura.
3.5 Tutti gli obblighi ed oneri dell’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del presente contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3.6 Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
ARTICOLO 4 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI
4.1 La contabilizzazione delle forniture sarà “a misura”. Le forniture dovranno essere fatturate dall’Impresa Appaltatrice, con cadenza mensile.
4.2 Le fatture dovranno riportare almeno i seguenti dati:
- l’oggetto del contratto;
- il N. CIG;
- il N. di contratto;
- il numero di contatori getto multiplo calibro 15 (1/2”) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa);
- il numero di contatori getto multiplo calibro 20 (3/4”) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa);
- il numero di contatori getto multiplo calibro 25 (1”) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa);
- il numero di contatori getto multiplo calibro 30 (1”1/4) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa);
- il numero di contatori getto multiplo calibro 40 (1”1/2) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa;
- il numero di contatori getto multiplo calibro 50 (2”) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa);
- il numero di Encoder HF Opto elettronico k10 lt min. 100 cm cavo ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa);
- i riferimenti al N. di DDT;
- il conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari.
4.3 Xxxxxxx Acque S.p.A. procederà al pagamento della fattura a seguito delle verifiche di legge a 60 (sessanta) giorni dalla data della medesima, mediante bonifico bancario da accreditarsi su “conto corrente dedicato”, anche in modo non esclusivo, di cui dovranno essere indicati gli estremi, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare su di esso.
4.4 Qualora la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente nei confronti di Xxxxxxx Xxxxx S.p.A., rendendo prestazioni difformi rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale, o omettendo di eseguire prestazioni oggetto del contratto, i pagamenti verranno sospesi fino alla definizione della situazione, fatto salvo il diritto per la Stazione Appaltante di richiedere la risoluzione del contratto. Sulle somme trattenute dalla Stazione Appaltante non decorreranno interessi.
4.5 PA potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il
DURC risulti irregolare. In tal caso, in applicazione del comma 5, dell’art. 30, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, secondo quanto specificato dalla normativa vigente.
4.6 PA potrà, altresì, sospendere il pagamento delle fatture ricevute qualora risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori ad € 5.000,00 (ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973).
4.7 I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. acceso presso _ IBAN
. Qualsiasi variazione alle modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore a PA e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
4.8 Si precisa che Xxxxxxx Acque S.p.A. rientra nel nuovo perimetro applicativo del regime IVA Split-Payment delineato dall’art. 3 comma 1, lettera c) del D.L. n. 148 del D.L. n. 148/2017. Pertanto, le fatture emesse nei confronti di Xxxxxxx Acque dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split-Payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72”. Di conseguenza, le fatture emesse senza il rispetto di tale condizione saranno respinte.
4.9 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n. 187. L’Appaltatore si obbliga a comunicare a PA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4.10 È espressamente causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, co.9-bis, art. 3, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4.11 Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e/o le prestazioni e, comunque, l’esecuzione delle attività previste in contratto; qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di PA da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
4.12 L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare titolo all’Appaltatore per la richiesta di interessi di mora, qualora detto ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controlli amministrativi contabili a cui il Committente debba attenersi in base alle leggi ed ai propri regolamenti.
ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO
5.1 Il presente contratto avrà una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto, con possibilità di proroga di 12 (dodici)
mesi. La fornitura oggetto del contratto dovrà avvenire in più consegne, sulla base delle specifiche esigenze di PA, così come normato all’art. 6 delle Condizioni generali di fornitura.
5.2 La Ditta appaltatrice, sarà tenuta alla garanzia, ai sensi dell’art. 1490 del Cod. Civ. e secondo quanto prescritto all’art. 11 delle Condizioni generali di fornitura, per almeno mesi 24 (ventiquattro) dalla data di consegna della fornitura presso il magazzino di Padania Acque S.p.A. La ditta appaltatrice si impegna a prestare, in aggiunta alla ordinaria garanzia, la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 Cod. Civ per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna della fornitura.
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ, GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE
6.1 L’Appaltatore dichiara di essere dotato di tutte le conoscenze tecnico- organizzative e di disporre di attrezzature idonee e di personale qualificato per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura oggetto dell’Appalto.
6.2 Assicura che adempirà alle obbligazioni assunte nel contratto in piena e totale autonomia tecnico, organizzativa e gestionale di impresa. Di conseguenza, l’Appaltatore dichiara di assumersi ogni responsabilità anche per eventuali danni a terzi e di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni domanda o richiesta pregiudizievole da chiunque formulata e comunque ricollegabile alla fornitura oggetto d’appalto.
6.3 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione
definitiva, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria
in data rilasciata dalla società/dall'istituto
, per un importo pari ad euro .
La cauzione definitiva resta vincolata per tutta la durata del presente contratto.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore nascenti dall’esecuzione del presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che PA, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 7 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6.4 La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di PA, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte di PA.
6.5 Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di PA.
6.6 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice e prima richiesta della Stazione Appaltante.
Il mancato pagamento dei premi da parte del Fornitore non potrà essere opposto alla Stazione Appaltante e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Il costo relativo alla cauzione è a carico del Fornitore.
6.7 La cauzione ha validità dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà svincolata trascorsi tre mesi dalla scadenza del rapporto contrattuale, verificata l’inesistenza di contenziosi. In tale ultimo caso, la garanzia fideiussoria rimarrà in deposito presso la Stazione Appaltante a titolo di cauzione fino a quando si sarà risolta definitivamente la controversia.
ARTICOLO 7 - PENALI
7.1 Gli eventuali inadempimenti contrattuali daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite all’art. 20 delle Condizioni generali di fornitura.
7.2 PA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7.3 PA potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore le penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente punto 3.1 del presente contratto. Qualora l’importo delle penali da applicare superi detta percentuale è facoltà di PA risolvere il presente contratto e procedere all’esecuzione in danno, oltre alla escussione della cauzione ed alla richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno.
L’applicazione delle penali verrà comunicata per iscritto al fornitore e l’importo delle stesse verrà trattenuto dalla prima fattura utile senza
ulteriori formalità o verrà decurtato dall’importo della cauzione definitiva presentata.
7.4 L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione Appaltante per l’inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBCONTRATTI, SUBAPPALTO.
8.1 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
8.2 L’Impresa Appaltatrice può procedere con il subappalto solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
8.3 L'Appaltatore comunica a PA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dell’affidamento. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
8.4 Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dei contenuti dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato a tal fine in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Condizioni generali di fornitura. L’Appaltatore resterà, comunque, l’unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. È necessaria l’autorizzazione al subappalto per importi inferiori a Euro 100.000, ovvero inferiori al 2 per cento delle prestazioni affidate. In tale ultimo caso i termini per il rilascio dell’autorizzazione
sono ridotti a 15 (quindici) giorni.
8.5 Xxxxx salvo, comunque, quanto previsto dall’articolo 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, nonché dall’articolo 16 delle Condizioni generali di fornitura.
8.6 La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.lgs.
n. 50/2016. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento la documentazione necessaria a verificare l’effettivo pagamento nei confronti del subappaltatore ed il rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 9 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
9.1 L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
9.2 L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme previste in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, con riguardo ai dipendenti, negli agli articoli 30 e 105 del D.lgs. n. 50/2016.
9.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante, anche ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l'esecuzione della prestazione contrattuale e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
9.4 L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
9.5 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, PA può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto.
ARTICOLO 10 - RECESSO
10.1 PA ha facoltà di recedere dal presente contratto in caso di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi, previsti all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
In tali casi la facoltà di recesso unilaterale da parte di PA, potrà essere esercitato in qualunque momento, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.
10.2 Resta salvo per l’Appaltatore il diritto al pagamento delle prestazioni rese a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, qualora utili per la Padania Acque S.p.A., rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.
10.3 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora l’Appaltatore abbia in corso una procedura concorsuale (fallimento, concordato liquidatorio, etc.);
b) qualora l’Appaltatore sia messo in liquidazione ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore o, ancora, qualora si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale di quest’ultimo.
ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
11.1 La risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. potrà aver luogo qualora venga meno, nell’arco di vigenza contrattuale, qualsiasi requisito di partecipazione (ad es.: sopravvenienza di una causa di esclusione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; etc.) e/o le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’oggetto di appalto.
11.2 Le parti convengono altresì che il presente contratto potrà essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi con lettera Raccomandata A.R., nel caso in cui l’Impresa Appaltatrice si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto del contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della diffida scritta inviatale dalla Stazione Appaltante. In tal caso, fermo restando il diritto dell’Impresa Appaltatrice a vedersi riconosciuto il pagamento della parte delle prestazioni eseguite regolarmente, la stessa sarà tenuta al risarcimento
dei danni causati a Padania Acque S.p.A., in ragione della risoluzione del contratto.
11.3 È fatto salvo il diritto di PA di provvedere d’ufficio all’esecuzione di prestazioni non effettuate dall’Impresa Appaltatrice. L’importo delle prestazioni eseguite in danno verrà detratto dal credito d’impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o costituita.
Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dall’Impresa Appaltatrice sull’entità e sul costo degli interventi eseguiti direttamente d’ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua; né potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate.
11.4 Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, PA ha, inoltre, facoltà di risolvere, ex art. 1456 cod. civ, il contratto:
- in tutti i casi previsti dalle Condizioni generali di fornitura, ivi comprese le ipotesi di subappalto abusivo e cessione anche parziale del contratto;
- qualora l’Impresa Appaltatrice si renda colpevole di atti di grave negligenza o frode;
- qualora l’Impresa Appaltatrice non adempia agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
- qualora vi siano gravi inadempimenti a quanto prescritto nel D.lgs. n.
81/2008 e s.m.i., se del caso;
- qualora il valore delle penali applicate comporti il superamento del 10% dell’importo contrattuale;
- in caso di ritardo superiore ai 20 (venti) giorni dai singoli ordini di
fornitura nella consegna della merce richiesta ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni generali di fornitura;
- in caso di applicazione di n. 3 (tre) penali, come previsto all’art. 20 delle Condizioni generali di fornitura;
- nelle ipotesi di cui all’art. 14, lett. a), b) e c) delle Condizioni generali di fornitura;
- nel caso di acquisto in danno a norma dell’art. 16 delle Condizioni generali di fornitura;
- qualora si riscontri per due volte conscutive il DURC negativo.
11.5 In tutti i casi sopra indicati al precedente punto 11.4, PA potrà incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l’eventuale maggior danno. Qualora la cauzione definitiva non copra l’entità del danno apportato alla Stazione Appaltante, quest’ultima per rivalersi del maggior danno sofferto, procederà a trattenere le somme fatturate e ammesse alla liquidazione.
ARTICOLO 12 – SPESE E REGISTRAZIONE
12.1 Il presente contratto verrà assoggettato a registrazione. Tutte le spese (compresi gli oneri anche tributari e di bollo) inerenti al presente contratto saranno a carico dell’Impresa Appaltatrice.
ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE
13.1 Per qualsiasi controversia fra la Stazione Appaltante e l’Impresa Appaltatrice in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Cremona.
ARTICOLO 14 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
14.1 Nel rispetto e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento vigente
– D.lgs. 196/03 così come integrato e modificato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” - La informiamo di quanto segue:
Titolare del trattamento dei dati è Padania Acque S.p.A., nella persona del Legale Rappresentante – tel. 0372/4791; e-mail: privacy@padania- xxxxx.xx, domiciliato per la carica presso la sede legale societaria, sita in Xxx xxx Xxxxxxx, x. 00 – 26100 Cremona.
Il Responsabile della protezione dei dati è stato individuato all’interno dell’organico societario e può essere contattato, per i fini di cui alla presente, al seguente indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@padania- xxxxx.xx.
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia in modalità manuale che informatizzata.
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Il rifiuto di fornirli comporterebbe l’impossibilità dell’instaurazione del rapporto.
I dati personali da Lei rilasciati saranno trattati dal Responsabile e dagli incaricati del servizio acquisti e comunicati agli incaricati dei settori
aziendali preposti all’espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti l’instaurazione del rapporto contrattuale.
La informiamo che la conservazione dei dati di cui al presente contratto, avrà luogo per 10 anni dalla conclusione del medesimo. In ogni momento sarà possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui all'art.15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi dati; l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati. Avrà, altresì, diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
14.2 Sussiste l’obbligo per l’operatore economico contraente di mantenere riservati i dati, le informazioni e le notizie di cui si verrà, eventualmente, a conoscenza o si entrerà in possesso nel corso dell’esecuzione del presente contratto; gli stessi non potranno essere divulgati in alcun modo e/o in qualsiasi forma. Tali dati e informazioni non potranno, altresì, essere oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività oggetto del contratto.
L’obbligo di cui sopra sussiste anche in relazione a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’operatore economico è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In tutti i casi e per tutte le circostanze che, in virtù e vigenza del presente contratto, comportano o potrebbero comportare la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione di dati la cui titolarità è in capo alla Società Padania Acque S.p.A., l’operatore economico contraente accetta la posizione e nomina di Responsabile del Trattamento a norma del diritto dell’Unione, e si impegna a prevedere in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo 2016/679.
La posizione di Responsabile del Trattamento, assunta a seguito di eventuali trattamenti effettuati su dati la cui titolarità è da ricondursi a Padania Acque S.p.A., assoggetta l’operatore economico contraente a tutti gli oneri e condizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 28 del GDPR 2016/679.
In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, Xxxxxxx Acque S.p.A. potrà agire nei confronti del soggetto contraente, al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti a causa del mancato rispetto dell’obbligo di riservatezza, compreso l’eventuale rimborso di importi pagati al soggetto interessato e/o a titolo di sanzioni, in caso di eventuali violazioni afferenti alla normativa privacy.
È facoltà del contraente poter citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.
ARTICOLO 15 – ALLEGATI
15.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: il Disciplinare
Allegato 5.3 – Schema di contratto Lotto 3 di gara, le Condizioni generali di fornitura ed i relativi allegati, l’Offerta | |||
Economica, le schede tecniche dei contatori. | |||
15.2 I documenti elencati al precedente punto 15.1, pur essendo parte | |||
integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dall’Appaltatore, sono | |||
conservati dalla Stazione Appaltante presso l’Ufficio Appalti in xxx xxx | |||
Xxxxxxx x. 00 x Xxxxxxx. | |||
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. | |||
Cremona, lì / / | |||
Xxxxxxx Acque S.p.A. | L’Appaltatore | ||
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore approva | |||
espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati: | |||
- Art. 2 Oggetto del contratto; | |||
- Art. 3 Importo contratto e corrispettivi | |||
- Art. 4 Fatturazioni e pagamenti; | |||
- Art. 5 Durata del contratto; | |||
- Art. 7 Penali; | |||
- Art. 8 Divieto di cessione del contratto, subcontratti, subappalto; | |||
- Art. 9 Ulteriori obblighi dell’Appaltatore; | |||
- Art. 10 Recesso; | |||
- Art. 11 Risoluzione del contratto; | |||
- Art 12 Spese e registrazione; | |||
- Art. 13 Foro competente; | |||
- Art. 14 Informativa per il trattamento dei dati personali e riservatezza, | |||
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Allegato 5.3 – Schema di contratto Lotto 3
nonché le seguenti disposizioni delle Condizioni generali di fornitura:
- Art. 1 Oggetto del contratto;
- Art. 3 Importo complessivo del contratto – Prezzi unitari;
- Art. 2 Durata del contratto;
- Art. 6 Consegne;
- Art. 9 Fatturazione;
- Art. 10 Pagamenti;
- Art. 11 Garanzia;
- Art. 12 Numeri matricola;
Art. 13 Controllo delle forniture; Art. 14 Prove e collaudi;
- Art. 17 Obblighi del fornitore;
- Art. 20 Penali;
- Art. 21 Risoluzione;
- Art. 22 Responsabilità;
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. Cremona, lì / /
L’Appaltatore
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