AZ ELTIF
Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF) rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato
AZ ELTIF
Fondo Comune di Investimento Alternativo mobiliare chiuso non riservato multicomparto di diritto lussemburghese
Strumenti a disposizione degli Investitori
Documento redatto ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (“Regolamento ELTIF”).
Il presente documento è valido a decorrere dal 25 aprile 2022
Il presente Documento si riferisce al Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA di diritto lussemburghese multicomparto, in forma chiusa, non riservato, denominato “AZ ELTIF” (di seguito “il Fondo” o “ELTIF”), istituito dalla Società di Gestione “Azimut Investments S.A.” (già AZ Fund Management SA). L’Offerta di cui al presente Documento è relativa alle Quote di Classe A (EUR) e C (EUR) del comparto del Fondo denominato “AZ ELTIF – PRIVATE DEBT – DIGITAL LENDING II”” (di seguito “il Comparto”).
Il Prospetto del Fondo è stato da ultimo approvato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF) in data 07 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2015/760.
La Società di Gestione “AZIMUT INVESTMENTS S.A.” (di seguito “la Società”), appartenente al Gruppo Azimut, ha sede legale in Lussemburgo, 0x, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, X-0000 – XXXXXXXXXXX.
La Società ha delegato la gestione del Comparto ad Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxx Xxxxxx 0, Xxxxxx, iscritta al n. 125 del Registro delle Società di gestione del Risparmio – sezione Gestori di Fondi di investimento Alternativi, al n. 60 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio, sezione gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) ed al numero 8 sezione dei gestori italiani Eltif tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 comma 1 del TUF.
L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a BNP Paribas Securities Services, succursale del Lussemburgo, 00, xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxx Ducato del Lussemburgo.
Le funzioni da svolgere ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento ELTIF e dell’articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 del 4 dicembre 2017, sono ripartite in Italia tra la Azimut Capital Management SGR S.p.A. – che cura l’Offerta in qualità di Distributore Principale del Fondo - e BNP Paribas Securities Services SCA, Succursale di Milano (di seguito “Soggetto incaricato dei pagamenti”) Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0
- 00000 Xxxxxx che svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connesse con la sottoscrizione e la partecipazione al Fondo ai soggetti residenti in Italia.
La Azimut Capital Management SGR S.p.A. (di seguito anche “AZCM SGR”) provvede alla commercializzazione delle quote del Comparto attraverso i propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. In qualità di Distributore è incaricata di: (a) raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento e di inoltrare le stesse alla Società e al Depositario per l’esecuzione; (b) fornire agli investitori al dettaglio assistenza e informazioni in relazione alla modalità di inoltro degli ordini e alle modalità di pagamento dei proventi e/o rimborsi/liquidazione del Comparto;
(c) facilitare la gestione delle informazioni relative all’esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall’investimento nel Fondo in Italia e (d) mettere a disposizione degli investitori su supporto durevole, affinché questi ultimi ne possano prendere visione ed estrarne copia, i KIID del Comparto, il Prospetto e l’ultima relazione semestrale e annuale dell’ELTIF. La medesima documentazione risulterà disponibile nel sito Internet xxx.xxxxxx.xx.
La Società garantisce che il Distributore riceva tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli investitori al dettaglio. La ripartizione dei compiti tra la Società e il Distributore nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nella convenzione di collocamento.
Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate ai fini della commercializzazione delle quote del Fondo in Italia presso gli investitori, cui sono riservate le quote di Classe “A (EUR)” e “C (EUR)”.
1. Sottoscrizione
Il Periodo di offerta iniziale delle Quote
• di Classe A (EUR) avrà una durata di 9 mesi a partire dal 24 gennaio 2022 (fatte salve eventuali proroghe o chiusura anticipata del periodo di offerta iniziale della Classe A (EUR))
• di Classe C (EUR) avrà una durata 3 mesi a partire dal 25 aprile 2022 1 (fatte salve eventuali proroghe o chiusura anticipata del periodo di offerta della Classe C (EUR)).
Gli investitori sono debitamente informati in caso di modifica del Periodo di Offerta Iniziale di una Classe di Quote e/o del verificarsi della fine del Periodo di Offerta Iniziale mediante pubblicazioni sul sito web xxx.xxxxxx.xx
La sottoscrizione delle quote del Comparto avviene mediante versamento in unica soluzione
dell’importo minimo pari a € 10.000 Euro.
La sottoscrizione avviene attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito Modulo ed il versamento dell’importo lordo che si intende investire.
Con la sottoscrizione dell’apposito Modulo di sottoscrizione del Comparto l’investitore provvede a conferire ad AZCM SGR mandato senza rappresentanza con il quale si attribuisce a quest’ultima la legittimazione a sottoscrivere le Quote, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.
Il conferimento del già menzionato mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
In esecuzione del mandato conferito dai sottoscrittori, AZCM SGR opererà anche in qualità di Agente Centralizzatore dei Dati provvedendo a:
- curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso delle Quote;
- curare l’attività amministrativa relativa alla distribuzione degli eventuali dividendi;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- tenere evidenza dei dati dei singoli sottoscrittori e delle Quote del Comparto di rispettiva pertinenza;
- calcolare e trattenere tutti gli eventuali oneri dovuti a fronte della sottoscrizione e del rimborso;
- fungere da sostituto imposta in merito alle ritenute fiscali di legge applicabili ai proventi del Comparto;
- intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l’esame dei relativi reclami;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.
La sottoscrizione è inoltrata alla Società esclusivamente per il tramite del Distributore, nonché Agente centralizzatore dei dati, che trasmette i relativi mezzi di pagamento al Soggetto incaricato dei pagamenti ai fini dell’accredito sul conto del Fondo.
1 a partire dalla fine del Periodo di Offerta Iniziale della Classe B (EUR) del Comparto
Il mezzo di pagamento previsto per il regolamento della sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario a favore di Azimut Capital Management SGR S.p.A. - AZ ELTIF - PRIVATE DEBT - DIGITAL LENDING II” sul conto acceso presso il Soggetto Incaricato dei pagamenti.
Nel corso del “Periodo di Offerta iniziale” delle Quote di Classe A (EUR ) e C (EUR) ed entro due settimane dopo la data della sottoscrizione di quote del Comparto, gli investitori diversi dai “clienti professionali” possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.
Il Distributore è impegnato contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – a far pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia di due settimane di cui sopra, e comunque entro il termine previsto alla specifica Scheda Informativa del Comparto di cui al Prospetto.
La Società provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto dell’eventuale commissione di sottoscrizione, per il valore unitario iniziale della quota, pari a 5,00 Euro.
Il Primo giorno di sottoscrizione per le Quote di Classe A (EUR) e C (EUR) può essere qualsiasi Giorno lavorativo successivo alla fine del Periodo di Offerta Iniziale della Classe di Quote, come stabilito dalla Società a sua esclusiva e assoluta discrezione, ma comunque non oltre 40 (quaranta) Xxxxxx lavorativi dalla fine del relativo Periodo di Offerta Iniziale. Relativamente a ciascuna Classe di Quote, le Quote del Comparto verranno emesse solo il Primo giorno di sottoscrizione al Prezzo di sottoscrizione iniziale relativo a tale Classe che sarà l’unico giorno in cui le Quote della Classe di Quote interessata potranno essere sottoscritte. Non vi sarà un ulteriore Periodo di sottoscrizione né un ulteriore Giorno di sottoscrizione per una Classe di Quote interessata.
A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all’emissione delle quote di Classe A(EUR) e C (EUR), la AZCM SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
2. Rimborso
Al sesto (6°) anniversario del Primo Giorno di Sottoscrizione o, se del caso, in data precedente in caso di cessazione anticipata o in data successiva tenendo conto di possibili proroghe del Periodo di gestione del portafoglio - indicate nella specifica scheda del Comparto di cui al Prospetto - lo stesso arriverà a scadenza, con una possibile proroga di dodici (12) mesi, a esclusiva discrezione della Società, al fine di garantire la dismissione del patrimonio del Comparto nell’interesse dei Sottoscrittori e previa approvazione della CSSF lussemburghese. Il calendario di tali operazioni viene definito al più tardi un anno prima della data di cessazione del Comparto, conformemente all’articolo 21 del Regolamento ELTIF.
Fatte salve eventuali disposizioni contrarie, la Società può decidere di chiudere il Comparto in anticipo nel caso in cui il portafoglio di attività sia stato interamente realizzato o qualora le opportunità di mercato diventino inadeguate a continuare le operazioni di investimento in corso del Comparto
In conformità con la Normativa ELTIF, un Sottoscrittore non può, di propria iniziativa, richiedere al Comparto il riscatto anticipato delle proprie Quote.
Le modalità di liquidazione del Fondo sono dettagliate nell’ambito del Prospetto nella scheda informativa del Comparto sotto il paragrafo “Distribuzione di proventi, liquidità e capitale distribuibili”.
Non è prevista la facoltà per i partecipanti di chiedere il rimborso anticipato delle quote del Comparto.
Il rimborso è esclusivamente in denaro e verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate fornite dal Sottoscrittore sul Modulo di sottoscrizione.
Il valore unitario delle Quote di Classe A(EUR) e C (EUR) del Comparto è determinato con cadenza trimestrale, con riferimento all’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre – marzo, giugno, settembre e dicembre – (“Giorno di Valutazione”).
Il valore unitario delle Quote di Classe A (EUR) e C (EUR) del Comparto è pubblicato sul sito xxx.xxxxxx.xx. Per ulteriori dettagli si fa rimando al paragrafo 15 del Prospetto nonché alla specifica scheda del Comparto ivi riportata.
3. Reclami
La Società ha adottato e mantiene procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori, che consentono a questi ultimi di presentare i reclami in lingua italiana.
Il Distributore provvede ad intrattenere i rapporti con gli investitori in Italia, ivi compresi la ricezione e l’esame dei relativi reclami. Pertanto, i reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A., Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La trattazione dei reclami avverrà con la massima diligenza comunicando per iscritto all’investitore, quanto prima e comunque di regola entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso, le relative determinazioni.
Le informazioni concernenti i reclami saranno conservate nel registro dei reclami in conformità alla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.
In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l’investitore potrà rivolgersi all’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob (di seguito l’”ACF”), entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso. Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie in merito all'osservanza degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela degli investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Restano escluse: (i) le controversie di valore comunque superiore a euro 500.000; (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento o della violazione dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività
disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013; (iii) le controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte degli investitori e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di eventuali clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti sottoscritti dagli investitori.
L’ACF conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere
entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Le informazioni riguardanti l’ACF sono disponibili sul sito xxx.xxxxxx.xx sezione ACF o sulla pagina iniziale del sito AZIMUT (xxx.xxxxxx.xx).
Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.
4. Regolamento PIR
Il Comparto è ammissibile come investimento qualificato, attraverso la sottoscrizione di Quote di Classe C (EUR), e destinato alla creazione di piani di risparmio a lungo termine ai sensi della legge italiana dell’11 dicembre 2016, n. 232 (“Bilancio dello Stato per l’esercizio 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”) ed eventuali modifiche, anche del paragrafo 2 bis e del paragrafo 2 ter dell’Articolo 13 bis del D.Lgs. italiano 124/2019 (“Regolamento PIR”).
Xxxxx restando i limiti di composizione e diversificazione del portafoglio previsti dalla normativa ELTIF, per rispettare i parametri del Regolamento PIR, il patrimonio del Comparto sarà investito per almeno il 70% (settanta per cento) del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari
- non quotati nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana, nel FTSE MID Cap o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati - emessi o stipulati con Società Target residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell’articolo 73 del testo unico italiano delle imposte sui redditi (DPR italiano del 22 dicembre 1986, n. 917) ovvero, negli Stati membri dell’Unione Europea o negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con organizzazioni stabili nel territorio dello Stato italiano stesso (“Investimenti Qualificati PIR”). Il suddetto 70% (settanta per cento) sarà investito in Società Target non quotate nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana, nel FTSE MID Cap o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati nonché in prestiti erogati alle predette imprese ed in crediti delle medesime imprese ; restando inteso che il Comparto potrà continuare ad investire il restante 30% (trenta per cento) del valore complessivo in attività idonee di società target e nelle ulteriori attività indicate nell’obiettivo di investimento del Comparto, anche se non qualificate come Investimenti Qualificati PIR; gli investimenti del comparto saranno effettuati nel rispetto del limite di concentrazione indicato al paragrafo 2 bis dell’art 13 bis del Dlgs 124/2019.
Non sono inoltre previsti investimenti in strumenti finanziari (o altre tipologie contrattuali) emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con lo Stato italiano.