Npo Sistemi S.r.l. Condizioni Generali di Fornitura Software e Application Management
Npo Sistemi S.r.l.
Condizioni Generali di Fornitura Software e Application Management
1. Premessa
1.1. Le presenti “Condizioni Generali di Fornitura Software e Application Management Services” costituiscono parte integrante del Contratto (il “Contratto”), tra Npo Sistemi S.r.l. (d’ora in poi anche “Fornitore”) ed il Cliente (d’ora in poi Fornitore e Cliente congiuntamente le “Parti”); più precisamente (i) la lettera di Offerta Economica, (ii) la lettera di Offerta Tecnica e/o l’eventuale Analisi Dettagliata, sottoscritte dal Cliente per accettazione e (iii) le presenti Condizioni generali, costituiscono l’unico testo contrattuale che regolamenta i rapporti tra le Parti.
1.2. In caso di contrasto tra i predetti documenti, si osserverà il seguente ordine di prevalenza: (i) Offerta Economica, (ii) Analisi Dettagliata (iii) Offerta Tecnica e (iv) Condizioni Generali.
1.3. Qualsiasi modifica del Contratto non sarà valida se non redatta per iscritto e sottoscritta dai procuratori delle Parti.
1.4. Le presenti Condizioni Generali, il cui testo è disponibile anche on line nel sito di Npo Sistemi S.r.l. al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxxxx.xx, si applicano, anche in futuro, a tutte le forniture e/o manutenzione di software tra le Parti, salvo che non sia diversamente convenuto nelle successive offerte.
1.5. NPO Sistemi Srl, al fine di attestare l’implementazione di un livello di sicurezza adeguato, ha messo in atto un processo di certificazione alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001. Il cliente riconosce che NPO Sistemi Srl attua misure di sicurezza ritenute adeguate finalizzate al soddisfacimento ed al raggiungimento degli obiettivi della sicurezza delle informazioni, ovvero: riservatezza, integrità e disponibilità. Il cliente riconosce che NPO Sistemi Srl è regolarmente sottoposta a verifica in base agli standard UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO/IEC 20000- 1 e UNI CEI ISO/IEC ISO 27001 da parte di revisori indipendenti di terze parti, condividendo altresì che tutti i collaboratori hanno sottoscritto appositi accordi di riservatezza.
2. Oggetto
2.1. Costituiscono oggetto del Contratto le attività e i servizi meglio indicati nell’Offerta Tecnica.
2.2. Se espressamente previsto dall’ Offerta, la fornitura e concessione di una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente, di un programma informatico originale elaborato dal Fornitore o di un programma informatico di base di proprietà in tutto o in parte di terzi, elaborato e/o personalizzato dal Fornitore secondo quanto previsto nell’ Offerta (d’ ora in poi anche “il Software” o il “Programma”).Si precisa che la concessione della Licenza non include – fatto salvo quanto previsto espressamente nell’ Offerta – il diritto per il Cliente di richiedere ed ottenere informazioni tecniche e di progetto, né la disponibilità del formato sorgente, che rimane proprietà esclusiva del Fornitore o del rispettivo titolare.
2.3. Se espressamente previsto dall’Offerta, l’aggiornamento del Programma limitatamente a quanto segue:
a) rilascio di eventuali nuove versioni del Programma (major e minor releases); b) eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti del Programma e patching; c) adeguamento del Programma a seguito di sopravvenute norme cogenti di legge, salvo il caso in cui dette variazioni comportino incrementi funzionali o modifiche sostanziali: tali incrementi e /o modifiche non saranno ricompresi nel presente Contratto e saranno oggetto di separata e apposita pattuizione.
2.4. Se espressamente previsto dall’Offerta, la fornitura del servizio di assistenza telefonica sulle modalità
operative del Programma, esclusivamente per la durata, coi contenuti e con le modalità previste dall’ Offerta.
2.5. Se espressamente previsto dall’Offerta, la personalizzazione, tramite sviluppo su specifiche fornite dal Cliente, di un programma informatico, con esclusione, salva diversa previsione contenuta nell’ Offerta stessa, della fornitura del codice sorgente relativo al programma così personalizzato.
2.6. Se espressamente previsto dall’Offerta – con le modalità, finalità e con i contenuti ivi disciplinati e previsti – la messa a disposizione di dipendenti e consulenti qualificati del Fornitore da utilizzarsi dal Cliente per attività di realizzazione e/o modifica e/o manutenzione e/o utilizzazione del Software (cosiddetta attività “Time and material”).
2.7. Se espressamente previsto dall’Offerta – con le modalità, finalità e con i contenuti ivi meglio disciplinati e previsti – la realizzazione di uno o più studi di fattibilità aventi per oggetto lo sviluppo e/o l’utilizzazione e/o la modifica e/o la manutenzione e/o altre attività relative al Software.
2.8. Se espressamente previsto dall’Offerta, prestazioni consulenziali, di tipo continuativo o occasionale,
diverse e/o integrative rispetto ad altre attività oggetto del Contratto, indicate nel presente articolo 2.
2.9. Se espressamente previsto dall’Offerta, la fornitura e concessione di una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente avente ad oggetto l’accesso tramite remoto ad un applicativo software predisposto dal Fornitore e ai servizi ad esso collegati (Software as a Service).
3. Obblighi del Fornitore
3.1. Il Fornitore si obbliga a svolgere tutte le attività di cui all’Offerta nei tempi e nei modi ivi previsti, con la
massima diligenza, organizzando e coordinando in modo ottimale i propri collaboratori.
3.2. Il Fornitore si riserva il diritto di affidare parte dei Servizi a ditte specializzate, debitamente addestrate ed abilitate allo scopo. Resta inteso che, qualora il Fornitore si avvalga di terzi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, essa sarà responsabile per l’operato dei medesimi.
4. Obblighi del Fornitore in relazione al proprio personale - Sicurezza sul lavoro
4.1. Il Fornitore si impegna ad osservare, nei confronti dei propri incaricati e/o dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nonché le norme vigenti di cui ai contratti collettivi di lavoro applicabili, a prescindere dalla sua adesione alle associazioni di categoria, riconoscendo ai suoi incaricati e/o dipendenti un trattamento conforme a dette norme. Il Fornitore garantisce di non utilizzare, direttamente o tramite terzi, manodopera di età inferiore a quella minima prevista dalla legge. Il Fornitore eserciterà, in via esclusiva ed in completa autonomia, i poteri organizzativi, direttivi e disciplinari nei confronti del personale dipendente utilizzato per la corretta esecuzione delle attività relative al presente Contratto.
4.2. Il Fornitore garantisce l‘osservanza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche e, nel caso di attività svolte presso le sedi del Cliente ovvero presso altri locali da quest’ultimo indicati, s‘impegna a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale si attenga alle disposizioni ricevute dal Cliente nonché alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro e ciò anche con riguardo alle attrezzature, ai materiali ed agli impianti che avrà in uso, adottando all’uopo idonee misure preventive.
4.3. In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, il Fornitore si impegna a munire il proprio personale occupato nell’esecuzione dei Servizi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
5. Responsabilità del fornitore
5.1. Il Fornitore presta garanzia per vizi, difetti o difformità della prestazione solo ed esclusivamente nei casi inderogabili di legge, garantendo esclusivamente le capacità professionali dei soggetti impiegati, con esclusione di qualsiasi garanzia espressa o implicita di idoneità per un fine particolare. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per eventuali danni derivati al Cliente da vizi sopravvenuti o imputabili:
(i) al mancato aggiornamento del Programma secondo le versioni fornite dal Fornitore o all’installazione di
aggiornamenti non elaborati direttamente dal Fornitore; (ii) al mancato o non corretto funzionamento dell’elaboratore e del suo sistema operativo; (iii) all’uso improprio o al mancato uso del Programma da parte del Cliente.
5.2. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, nonché i casi previsti da disposizioni inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore sarà limitata ad un importo pari a quanto pagato dal Cliente in ragione dei rapporti regolati dal Contratto nel xxxxx xxx 00 (xxxxxx) mesi antecedenti il verificarsi dell’evento che ha generato il danno. Resta inteso che il Fornitore risponderà unicamente dei danni immediati e diretti, con l’esclusione di qualsiasi responsabilità per danni indiretti (inclusi, a titolo esemplificativo, danni per perdite o mancato guadagno, per interruzione di attività, per perdita di dati e/o informazioni).
5.3. Il Fornitore non è responsabile di eventuali malfunzionamenti di programmi di terzi, sebbene installati o integrati ai propri programmi ai fini della fornitura del Programma.
6. Obblighi del Cliente
6.1. Il Cliente è tenuto a prestare la propria massima collaborazione col Fornitore per la regolare esecuzione delle attività previste nel Contratto.
6.2. Il Cliente è tenuto a pagare puntualmente i corrispettivi dovuti al Fornitore secondo quanto previsto nel Contratto e in particolare al successivo articolo 8.
6.3. Il Cliente si asterrà dal manomettere, modificare, convertire, decodificare, de-compilare o disassemblare il Programma ed inoltre dal manomettere, modificare o rimuovere il logo ed i marchi o qualsiasi altro particolare attestante la proprietà del Programma. Nel caso in cui il Software sia di proprietà, anche solo parzialmente, di terzi, il Cliente si obbliga al rispetto delle relative condizioni di licenza e utilizzo, manlevando sin da ora il Fornitore da qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti del Cliente contrari o comunque non conformi a tali condizioni.
6.4. Il Cliente dovrà prontamente ottenere e fornire al Fornitore tutti i consensi necessari per consentire al Fornitore di accedere, usare e/o modificare software, hardware, firmware e altri prodotti e servizi usati dal Cliente per i quali il Fornitore debba erogare servizi in base al presente Contratto. Per consenso necessario si intende qualsiasi consenso o autorizzazione necessari per dare al Fornitore e al suo personale il diritto di erogare i servizi o la licenza di accedere, usare e/o modificare (anche creando opere derivate) il software, hardware, firmware e altri prodotti usati dal Cliente senza violare alcun diritto di proprietà o licenza (compresi brevetti e copyright) dei fornitori o proprietari dei suddetti prodotti. Il Cliente si impegna a indennizzare, difendere e manlevare il Fornitore da e contro qualsiasi reclamo, perdita, responsabilità e danno (compresi i costi e le spese legali) derivanti da o in connessione con qualsivoglia richiesta di risarcimento (compresa la violazione di brevetti e copyright) avanzata nei confronti del Fornitore in conseguenza del mancato ottenimento dei consensi necessari da parte del Cliente. Nel caso in cui il Cliente non sia in grado di ottenere i consensi necessari, dovrà prontamente informarne il Fornitore. Il Fornitore sarà dispensato dall’adempimento di qualsiasi obbligo che possa essere compromesso dal mancato pronto ottenimento da parte del Cliente dei consensi necessari.
6.5. Il Cliente si impegna per tutta la durata del Contratto e per i 12 mesi successivi alla sua scadenza, a non assumere o dar corso a rapporti di collaborazione – per qualsivoglia ragione o causa – con il personale di Npo Sistemi Srl impiegato nell’esecuzione del Contratto. In caso di violazione di tale divieto, il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e richiedere, in ogni caso, il pagamento a titolo di penale di una somma pari ad un anno uomo di lavoro per ogni persona distratta secondo le tariffe in vigore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Collaudo di Accettazione
7.1. Il Fornitore eseguirà l’installazione e la configurazione del Software ed il Cliente eseguirà le operazioni di verifica e collaudo con le modalità previste dall’Offerta, alla presenza degli incaricati designati dal Fornitore ed in contraddittorio con i medesimi.
7.2. Nel caso di mancato riscontro di difetti o vizi, verrà contestualmente redatto dalle Parti un succinto
verbale steso di comune accordo a conferma dell’accettazione senza riserve dell’opera.
8. Corrispettivi
8.1. Il corrispettivo e le modalità di pagamento e fatturazione sono indicate nell’Offerta Economica.
8.2. Laddove sia previsto il pagamento di un canone per l’aggiornamento del Programma e per il servizio di assistenza telefonica al Programma, il relativo importo potrà subire variazioni ed aggiustamenti qualora il Cliente decidesse di implementare nuovi moduli o funzionalità ai Programmi originariamente acquistati.
8.3. In caso di mancato pagamento anche di uno solo dei corrispettivi pattuiti o, se previsto, di una sola rata del canone, il Fornitore potrà a suo insindacabile giudizio (1) revocare la licenza d’uso del Programma e/o l’accesso ai servizi di cui all’art. 2.8 e, fermo ogni altro rimedio di legge, risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’ art. 1456 del codice civile, oppure (2) sospendere l'esecuzione delle sue prestazioni contrattuali, fermo anche in tal caso ogni altro rimedio di legge; il Fornitore potrà pertanto optare per i rimedi di cui al punto (1) anche dopo avere optato per la sospensione prevista al punto (2).
8.4. Nel caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dal momento della scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori ed il rimborso delle spese per il recupero credito previsti dal D.Lgs n. 231 del 9.10.2002 e s.m.i., fatto salvo l’eventuale maggior danno subito, senza necessità di messa in mora.
8.5. I corrispettivi saranno annualmente aggiornati, automaticamente e senza necessità di richiesta in qualsiasi forma da parte del Fornitore, nella misura del 100% della variazione assoluta dell’indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), relativo ai dodici mesi precedenti, senza che questo possa dar luogo a recesso dal contratto.
8.6. I pagamenti saranno sempre dovuti, indipendentemente da eventuali eccezioni o contestazioni.
8.7. Salva diversa, specifica previsione contenuta nell' Offerta, il canone annuale di cui al precedente paragrafo 8.2 si intende non comprensivo dei corrispettivi per le attività espletate dai tecnici per interventi on site (incluse: installazione, assistenza tecnica, formazione e altre) né dei materiali di consumo eventualmente utilizzati.
9. Divieto di Cessione
9.1. Il Contratto non è cedibile né la Licenza può essere ceduta, data in locazione, prestata o trasferita a terzi in alcuna forma senza il consenso scritto del Fornitore; eventuali estensioni della licenza d’uso dei Programmi a soggetti terzi saranno regolate da appositi e separati contratti.
10. Durata
10.1. Salvo diverse previsioni espresse, il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata indicata nell' Offerta Tecnica o Economica.
10.2. In relazione ai soli servizi, salva diversa previsione contenuta nell’Offerta Economica, il Contratto si rinnoverà tacitamente al termine del periodo originariamente pattuito, per successivi periodi di 12 (dodici) mesi, alle condizioni vigenti al momento del rinnovo, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo PEC o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza.
10.3. Nel caso in cui la stipula del Contratto avvenga nel corso dell’anno, i servizi di cui al paragrafo 2.3 - se
previsti - scadranno comunque il 31 dicembre dell’anno di stipulazione salvo tacito rinnovo, se previsto, ai
sensi del precedente paragrafo 10.2.
10.4. Si precisa che i servizi di cui ai paragrafi 2.3 (aggiornamento del programma) e 2.4 (assistenza telefonica) sono indissolubilmente subordinati e correlati alla licenza di uso di cui al paragrafo 2.1 e/o all’acquisto dei servizi di cui al paragrafo 2.9, con la conseguenza che qualora questa venga meno per qualsiasi ragione, il Cliente non potrà più avvalersi dei servizi stessi se non acquistando una nuova Licenza o rinnovando l’acquisto dei servizi.
11. Proprietà intellettuale
11.1. La proprietà intellettuale del Software, della documentazione di corredo, delle idee e delle tecniche che vengano sviluppate dal Fornitore, anche in collaborazione con il Cliente, in esecuzione del Contratto, appartiene in via esclusiva al Fornitore, atteso che al Cliente viene attribuito unicamente il diritto d'utilizzo in conformità con i termini indicati nel Contratto e dalla legge.
11.2. È facoltà del Fornitore riprodurre alle pagine web eventualmente componenti il Software il proprio marchio e/o link di collegamento al proprio sito web o indirizzi di posta elettronica, con finalità distintiva e “a firma” del Software e/o dei suoi componenti.
12. Clausola risolutiva espressa
12.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 x.x., xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx contenute nei punti 6.2 (pagamento dei corrispettivi), 6.3 (interventi non autorizzati sul Software), 9 (non cedibilità), il Fornitore avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di trattenere a titolo di penale quanto ricevuto dal Cliente a titolo di acconto o anticipo, ancorché per prestazioni non ancora eseguite o comunque dal Cliente non ancora usufruite, e di richiedere il pagamento integrale di quanto pattuito per lo sviluppo del Programma e/o dei canoni a scadere per l’intera durata del Contratto in relazione alla componente Servizi. Resta salvo in ogni caso il diritto del Fornitore di agire per il risarcimento del danno ulteriore.
13. Recesso e Clausola penale
13.1. In caso di recesso unilaterale dal Contratto da parte del Cliente, il Fornitore avrà la facoltà di trattenere a titolo di penale quanto ricevuto a titolo di acconto o anticipo, ancorché per prestazioni non ancora eseguite o comunque dal Cliente non ancora usufruite e di richiedere il pagamento integrale di quanto pattuito per lo sviluppo del Programma e/o dei canoni a scadere per l’intera durata del Contratto in relazione alla componente Servizi. Resta salvo in ogni caso il diritto del Fornitore di agire per il risarcimento del danno ulteriore.
13.2. Il Fornitore potrà recedere dal Contratto con effetto immediato, previa comunicazione per iscritto, nel caso in cui: (i) intervenga un cambiamento sostanziale nell’assetto e/o nelle modalità di controllo dell’impresa del Cliente; (ii) venga posta in liquidazione o cessi l’attività d’impresa del Cliente; (iii) venga presentata a carico del Cliente una domanda di sottoposizione ad una qualsiasi procedura concorsuale.
14. Forza Maggiore
14.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per danni, perdite, o impossibilità di prestazione/adempimenti causati da calamità naturali, stato di guerra o qualsiasi altra causa totalmente imprevedibile e al di fuori del proprio controllo. L’esonero di responsabilità di cui sopra è subordinato alla comunicazione scritta all’altra arte dell’evento di Forza Maggiore. Tale comunicazione deve essere effettuata dalla parte che subisce l’evento all’altra Parte entro il termine di 2 (due) giorni da quando l’evento si verifica o da quando sia possibile effettuare la comunicazione. Qualora l’evento di Forza Maggiore dovesse protrarsi per un periodo di oltre 7 (sette) giorni le Parti concorderanno ogni eventuale modifica che si rendesse necessaria al Contratto.
15. Confidenzialità
15.1. Le Parti si impegnano a mantenere confidenziale, a non comunicare e/o divulgare a terzi ed a non usare, salvo che al fine di adempiere agli obblighi di cui al Contratto e nei limiti previamente concordati per iscritto tra le stesse, qualsivoglia informazione commerciale, amministrativa, di marketing, finanziaria e/o di altra
natura relativa all’altra parte, di cui vengano comunque a conoscenza durante il Contratto e/o in relazione al medesimo, salvo che per le informazioni di pubblico dominio. Le parti inoltre si impegnano a mantenere confidenziale e a non comunicare e/o divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, ad eccezione di quelle informazioni strettamente necessarie per adempiere al Contratto e/o richieste dalle autorità ai sensi di norme inderogabili. Le parti faranno quanto necessario, prendendo le necessarie iniziative anche presso il personale di cui possano, direttamente e/o indirettamente, avvalersi, per garantire in modo efficace e completo la natura confidenziale delle predette informazioni. Il presente articolo rimarrà valido ed efficace anche dopo lo scioglimento del Contratto per qualsivoglia motivo, per un periodo di 1 anno.
16. Foro di competenza esclusiva
16.1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
17. Informativa sul trattamento dei dati personali
17.1. I dati personali forniti dal Cliente potranno essere trattati unicamente per l’esecuzione del Contratto (art. 6.1.b. Regolamento), compresa la gestione della anagrafica clienti e l’invio di comunicazioni di servizio in relazione all’esecuzione della prestazione richiesta, e per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1.c Regolamento).
I dati potranno essere trattati solo da: soggetti autorizzati (art.29 Regolamento, ad esempio personale amministrativo e collaboratori); o nominati responsabili del trattamento (art. 28 Regolamento) o titolari autonomi del trattamento cui i dati possono essere comunicati per motivi di interesse pubblico o in adempimento ad obblighi di legge (ad esempio consulenti del titolare del trattamento, società che offrono servizi informatici e di supporto dell’attività aziendale, istituti di credito, autorità pubbliche). I dati del Cliente potranno altresì essere comunicati alla società controllante. I nominativi e gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta dell’interessato. In merito all’esercizio dei diritti dell’interessato e agli altri diritti previsti dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation), si rimanda integralmente all’informativa clienti presente al seguente URL:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxxxxx-xxxxxxx_Xxx-XXXX-xxx-XxXxx.xxx.
17.2. Qualora il Servizio preveda operazioni di trattamento di dati (personali o particolari) per conto del Cliente, del quale lo stesso sia Titolare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, NPO Sistemi S.r.l. si impegna ad accettare la nomina a Responsabile di tale trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento medesimo, con atto separato, allegato al presente contratto, che le Parti si riservano di formalizzare entro la data di decorrenza del servizio. In caso di cessione del Contratto, di subappalto o di subfornitura autorizzati, NPO Sistemi S.r.l. s’impegna a far accettare al cessionario/subappaltatore/subfornitore l’eventuale nomina a Responsabile del trattamento. In tale sua attività di trattamento dei dati, NPO Sistemi S.r.l. si impegna a rispettare le norme del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 nonché, a rispettare le eventuali istruzioni impartite dal Cliente.
18. Responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
Il Cliente prende atto che Ricoh Italia S.r.l., socio unico di Npo Sistemi Srl, onde prevenire la commissione di reati ai sensi del D.Lgs 231/2001, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza. Il Cliente, pertanto, assicura e garantisce che, nell'esecuzione del Contratto e, in generale, nello svolgimento della propria attività, agirà nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente si impegna, altresì, ad uniformarsi alle disposizioni ed ai principi indicati nel predetto Modello di Organizzazione e al rispetto del Codice di Comportamento del Gruppo Ricoh, come modificato dall’allegato al Codice di Condotta del Gruppo Ricoh valevole ai fini del D. Lgs n. 231/2001, disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx. La violazione delle suddette prescrizioni potrà costituire causa di risoluzione, da parte di Npo Sistemi S.r.l., del Contratto e di qualunque altro accordo esistente tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., fatta salva la facoltà di Npo Sistemi S.r.l. di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.