COMUNE DI LASTEBASSE
COMUNE DI LASTEBASSE
Provincia di Vicenza PROTOCOLLO N° DEL .
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO PORTA-ATTREZZI TIPO “UNIMOG U218 PASSO 2800MM” O EQUIPOLLENTE ATTREZZATO E COMPLETO DI ALLESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE E SGOMBERO NEVE DEL COMUNE DI LASTEBASSE. - CUP D99J16001700001 – CIG 72063346F0
L’anno duemiladiciassette, addì…......................del mese di. , presso gli Uffici comunali ubicati in
Via Roma, n.1
TRA
Il geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile del servizio tecnico del Comune di Lastebasse, nato a ……….. il ,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene in questo atto, in forza di quanto stabilito dall'art. 107 c. 3 del D. Lgs. 267/2000, dall'art. 57 dello Statuto Comunale e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in rappresentanza e per conto del Comune di Lastebasse (P.IVA n° 00577360241) che nel contesto dell’atto verrà denominato per brevità Comune.
E
il Sig./sig.ra , nato a ……..residente in ……, via ,che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della Ditta , (P. IVA n. ), con sede legale in , via , iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n. che in seguito verrà denominata Appaltatore per brevità.
PREMESSO
- che con determina nr. xxx del xx.xx.2017, è stato approvato l’avvio della gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della FORNITURA DI UN AUTOCARRO PORTA-ATTREZZI TIPO “UNIMOG U218 PASSO 2800MM” O EQUIPOLLENTE ATTREZZATO E COMPLETO DI ALLESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE E SGOMBERO NEVE DEL COMUNE DI LASTEBASSE;
- che con determinazione n° _ in data . . Comune di Lastebasse, esecutiva ai sensi di legge, che qui si intende integralmente richiamata, è stata definitivamente aggiudicata all’“Appaltatore” la suddetta fornitura;
- che, con nota in data prot n° è stata data comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art.76) comma 6) del D.Lgs. n° 50/2016 per cui è decorso il termine previsto dall’art. 32 comma 9) dello stesso Decreto Legislativo.
- che ai sensi dell’articolo 83, comma 3, lettera c) del D.Lgs n°159/2011 e s.m.i., non è necessario acquisire la comunicazione antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 150.000,00.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’appalto)
Il Comune di Lastebasse, come sopra rappresentato, affida l’appalto RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO PORTA-ATTREZZI MARCA..............MODELLO....................ATTREZZATO E COMPLETO DI ALLESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE E
SGOMBERO NEVE DEL COMUNE DI LASTEBASSE alla Società………………………… che, come sopra rappresentata, accetta senza alcuna riserva, alle condizioni tutte stabilite nei documenti di gara parti integrante del presente atto, nonché alle condizioni indicate nell’offerta economica presentate in sede di gara dall’ Appaltatore.
ARTICOLO 3
(Corrispettivo dell’appalto)
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in
. al netto del ribasso del % offerto in sede di gara
euro / ), oltre IVA di legge;
Nel corrispettivo contratto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l’esecuzione della fornitura con automezzo messo in strada consegnato franco magazzino comunale completo di allestimento interno ed esterno.
Con la fornitura dell’autocarro dovrà essere depositata al comune la documentazione relativa alle schede tecniche dei mezzi ed attrezzature e garanzie ufficiali della casa costruttrice.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in unica soluzione attesa la verifica della congruità effettuata, entro 30 giorni dalla data di avvenuta congruità, attesa la verifica positiva della regolarità contributiva e previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del “Comune” il quale provvederà ad effettuare il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 136/2010, comunicato dall’appaltatore..
ARTICOLO 4
(Termine esecuzione fornitura e penali)
La consegna dell’automezzo completo dell’attrezzatura richiesta dovrà avvenire presso il Magazzino Comunale di xxx Xxxx 00 Xxxxxxxxxx (Xx), previo accordo con il RUP entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordinativo da parte della Stazione Appaltante. Per ogni giorno di ritardo nella consegna, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% del valore del contratto. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
ARTICOLO 5
(Tracciabilità flussi finanziari)
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L’appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessata alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
ARTICOLO 6
(Obblighi dell’“Appaltatore”)
Lo svolgimento della fornitura sarà effettuata sotto la piena osservanza delle clausole e condizioni contenute nel presente atto e nei documenti a questo allegati o nel medesimo richiamati e secondo le leggi vigenti. E’considerata parte integrante del presente atto l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
ARTICOLO 7
(Cauzione definitiva)
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito deposito cauzionale in
€ (euro ) a mezzo di fideiussione n. . (pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione della fornitura), che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
ARTICOLO 8
(Garanzie)
L’Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nella scheda tecnica allegata al bandi di gara, garantisce il prodotto fornito, con garanzia ufficiale della casa costruttrice che sarà consegnata contestualmente alla consegna della fornitura, da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, secondo quanto previsto nel “contratto per adesione” in vigore nello specifico settore/per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna.
ARTICOLO 9
(Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art.105, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del stesso D. Lgs.
ARTICOLO 10
(Subappalto)
Qualora l’ Appaltatore che intenda subappaltare dovrà indicare in sede di gara la percentuale della fornitura da subappaltare e attenersi a quanto disposto dall’art. 105 Dlgs 50/2016. A tal fine si da atto che in sede di offerta, il Appaltatore ha indicato di voler subappaltare le seguenti forniture:
.oppure A tal fine si da atto che in sede di offerta, l’Appaltatore non ha indicato forniture da subappaltare. L’autorizzazione dell’affidamento in subappalto può essere concessa inoltre solo ove ricorrono anche le altre condizioni previste dall’art. 105 Dlgs 50/2016. L’Appaltatore è tenuto ad adeguarsi nell’affidamento dei subappalti a tutte le disposizioni dall’art. 105 Dlgs 50/2016, che qui si intendono integralmente riportate. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le forniture dagli stessi eeguitte nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.lgs 50/2016, e precisamente:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
Secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Appaltatore è tenuto a depositare presso questa Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della fornitura il contratto di subappalto ed inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessata ai lavori, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.
ARTICOLO 11
(Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D. Lgs 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
L'Appaltatore, altresì, ha:
a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionale ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. In caso di inadempienza contributiva, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui agli art. 30 e 105 del D.lgs 50/2016.
ARTICOLO 12
(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuate nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuate nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia di ………, competente per il territorio nel quale l’Appaltatore ha la sede legale, in data ……., protocollo ….., dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
ARTICOLO 13
(Revisione prezzi)
La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.
ARTICOLO 14
(Domicilio dell’appaltatore)
A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Lastebasse (Vi)
ARTICOLO 15 (Cessione dei crediti)
Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge 52/91, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 16
(Cessioni e affitto d’azienda)
Le cessioni d’azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l’affitto d’azienda sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 48 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ARTICOLO 17
(Risoluzione e recesso)
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 48, 107, 108, 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 18
(Clausola arbitrale)
È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
ARTICOLO 19
(Spese contrattuali)
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico del Comune.
ARTICOLO 21
(Registrazione)
Ai fini fiscali si dichiara che le forniture dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d’uso.
ARTICOLO 22
(Trattamento dei dati personali)
Il “Comune”, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, informa l’“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.