Contract
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI E DELLE
PALESTRE A.S. 2020/21
Delibera n. 8 Consiglio di Istituto
del 17/09/2020
I.C. “X. Xxxxxx”
Tel. 0000 000000
E-Mail:
xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx Xxx Xxxxxxxxx, 00 -
00000 XXXX XX XXXXXXX
Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici e delle palestre
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 96 del D.l. 16/4/94 n. 297 “Uso delle attrezzature della scuola per attività diverse da quelle scolastiche”;
VISTO l’art. 38 del D.M. 28/8/2018 n. 129 “Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico”
RITENUTO necessario stabilire i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici e delle palestre
APPROVA
con delibera n. 7 del 17/09/2020
il seguente Regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici e delle palestre:
Art. 1 – Principi fondamentali
− I locali scolastici le palestre possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati o Cooperative, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
− L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
− Gli edifici scolastici e le palestre possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee;
− L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire solo fuori dell’orario del servizio scolastico e/o del periodo di attività didattica;
− Il provvedimento di concessione, disposto dal Dirigente Scolastico, deve disciplinare dettagliatamente le condizioni di utilizzo, secondo quanto disposto all’articolo 10 del presente Regolamento, per garantire la scuola sotto l’aspetto patrimoniale e del servizio;
− Nel valutare le richieste, si determinano le priorità indicate all’articolo 2. L’attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (D.A. 8952001, art 35).
Art. 2 - Criteri di assegnazione
I locali scolastici e le palestre possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell’attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:
− attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
− attività che favoriscono i rapporti fra l’istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;
− attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF;
− natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
− specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
− qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell’ambito delle attività culturali;
L’assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell’Istituto.
Gli Enti Locali possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico. In nessun caso può essere concesso l’utilizzo per attività con fini di lucro.
Art. 3 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici e nelle palestre in
occasione dell’utilizzo dei locali stessi ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. L’istituzione scolastica e l’Ente proprietario (Comune) sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi.
Art. 4 – Doveri e obblighi del concessionario
In relazione all’utilizzo dei locali e delle palestre, il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
− indicare nominativo e recapiti del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali e delle palestre quale referente verso l’istituzione scolastica;
− osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, all’igiene, alla salvaguardia del patrimonio scolastico;
− lasciare i locali e le palestre, in ordine e puliti dopo l’uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
− restituire, dopo l’utilizzo, i locali e le palestre dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi, nonché di sanificazione dei locali e delle palestre, con l’obbligo di avvalersi di idonea ditta per pulizie, e cura delle attrezzature;
− prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l’aspetto igienico-sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto nell’aula;
− segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali, nelle palestre e nelle pertinenze della scuola;
− evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
− accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali e delle palestre ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica;
− in relazione al tipo di attività svolta, stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del servizio;
− nel caso di utilizzo dei laboratori, attenersi al Regolamento degli stessi e far riferimento al Responsabile del laboratorio per ogni problematica relativa.
− non introdurre nei locali e nelle palestre oggetto della convenzione, attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione CEE;
− lasciare sempre sgombere le uscite di sicurezza dei locali e delle palestre;
− prevedere, durante lo svolgimento delle attività, una corretta gestione di un’eventuale situazione di emergenza;
− effettuare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del D. L.vo 81/2008 spettanti al datore di lavoro;
− fare riferimento al Piano di Emergenza esposto all’interno dei locali e delle palestre e pertanto prendere visione degli estintori, degli interruttori di emergenza dell’impianto elettrico, della cassetta di primo soccorso e del rispettivo contenuto; nel caso di utilizzo di materiale antincendio o di primo soccorso, comunicarlo tempestivamente per iscritto all’istituzione scolastica per consentirne il ripristino.
− non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo.
Art. 5 – Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio scolastico; l’eventuale posizionamento di materiale all’interno dell’edificio scolastico è disciplinato dettagliatamente dall’accordo di concessione.
Non sono consentite le attività legate alle campagne di promozione politica né le attività per pubblico spettacolo a pagamento.
Art. 6 – Divieti particolari
− E’ vietato fumare in tutti i locali di pertinenza degli edifici scolastici. Il personale incaricato della vigilanza è tenuto a far rispettare il divieto.
− E’ vietato l’accesso ai locali e alle palestre non richiesto e non specificatamente concesso in uso.
− E’ vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature non richiesti e non specificatamente concessi.
− Durante qualsiasi manifestazione, è vietata la vendita di cibarie e bevande all’interno dei locali di pertinenza degli edifici scolastici.
− E’ vietata l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall’istituzione scolastica e dall’Ente proprietario (Comune).
− E’ vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzi e quant’altro pregiudichi la sicurezza dell’edificio.
− L’istituzione scolastica, in ogni caso, non assume la custodia di quanto lasciato all’interno dei locali scolastici dopo l’uso.
Art. 7 - Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici e delle palestre dovranno pervenire per iscritto all’istituzione scolastica (e, per conoscenza, all’Amministrazione Comunale proprietaria dell’immobile) almeno 15 (quindici) giorni prima della data richiesta per l’uso e dovranno contenere:
− l’indicazione del soggetto richiedente;
− lo scopo preciso della richiesta;
− le generalità della persona responsabile;
− la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
− le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature;
− i limiti temporali dell’utilizzo dei locali;
− il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici;
− le dichiarazioni di assunzione di responsabilità e relative alle misure cautelative di cui all’art. 3.
Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà:
− se la richiesta è compatibile con i principi dell’articolo 1 e i criteri dell’articolo 2 del presente Regolamento;
− se i locali e le palestre siano disponibili per il giorno e nelle fasce orarie richieste. Se il riscontro avrà esito negativo, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione.
Se il riscontro sarà positivo, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare al richiedente l’assenso di massima.
Una volta effettuati i riscontri e gli adempimenti di cui sopra, il Dirigente Scolastico emetterà il formale provvedimento di concessione, che sarà comunicato al Consiglio d’Istituto alla prima riunione utile.
Art. 8 – Doveri e obblighi dell’Istituzione scolastica
Sono a carico della scuola:
− la predisposizione e diffusione del modulo di richiesta locali scolastici e delle palestre;
− il rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto del presente Regolamento;
− la stesura della convenzione;
− la predisposizione e individuazione dei locali;
− la cura della consegna e restituzione delle chiavi di accesso ai locali;
− la verifica, nel tempo della concessione, sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente accordo;
− la verifica periodica della programmazione delle attività e della compatibilità delle stesse con l’attività educativa della scuola.
Art. 9 – Corrispettivi
A fronte della concessione dei locali, può essere erogata una donazione liberale a favore dell’Istituzione scolastica, consistente in beni funzionali alle attività istituzionali o al decoro della scuola e ritenuta congrua in relazione alla tipologia e alla durata dell’uso richiesto.
Art. 10 - Concessione gratuita
Nei casi di iniziative particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’Ente locale, i locali e le palestre possono essere concessi anche gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale per assistenza, pulizia o vigilanza.
Art. 11 - Provvedimento di concessione
Il provvedimento di concessione è disposto dal Dirigente Xxxxxxxxxx e dovrà contenere:
− l’indicazione del soggetto richiedente;
− lo scopo preciso della richiesta;
− indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica
− l’indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi;
− le modalità d’uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali;
− i limiti temporali dell’utilizzo dei locali;
− il numero di persone autorizzate ad utilizzare i locali;
− la valutazione di compatibilità con i principi dell’articolo 1 e i criteri dell’articolo 2 del presente Regolamento;
− il richiamo alla responsabilità e ai doveri del concessionario di cui agli articoli 3 e 4;
− le condizioni alle quali è subordinato l’uso dei locali;
− l’indicazione dell’eventuale corrispettivo, se previsto.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione scolastica.
Art. 12 – Documentazione per le richieste di concessione di uso locali scolastici.
Le richieste di utilizzazione da parte delle associazioni sportive, culturali, di volontariato e del tempo libero devono essere corredate da:
− Statuto e copia notarile dell’atto costitutivo o altro legale documento attestante la composizione dei soci costituenti e l’epoca di costituzione.
− Attestazione di affiliazioni con federazioni o enti di promozione;
− Un programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di strutture e attrezzature richieste, periodo di frequenza, destinatari delle attività, titoli culturali e accademici e/o qualifiche tecniche e professionali del personale utilizzato (docenti-istruttori – animatori-allenatori, ecc.).
Art. 13 – Informazione e pubblicità sull’attività contrattuale
L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l’atto formale ai sensi dell’articolo 10 presente Regolamento, relaziona sull’attività negoziale svolta e riferisce sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.
È assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l’attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 35 del D.A. 895/2001.
Art. 14 - Decadenza, Revoca, Recesso
L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.
In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nel presente Regolamento, il Dirigente Scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla controparte.
Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione motivata alla scuola a mezzo di raccomandata, almeno 30 (trenta) giorni prima del termine.
Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall’Istituto scolastico.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca.
Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.
Art. 15 – Disposizioni finali
Il Dirigente Scolastico rilascia l'atto formale di concessione e ne invia copia all’interessato e all’Ente locale proprietario dell’immobile.
A fronte di richieste per progetti di esterni a vantaggio della popolazione scolastica, il Dirigente Scolastico è autorizzato a concedere i locali scolastici e le palestre, in quanto attività integrative alla didattica ordinaria.