CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO
CIG: 9271221599
La presente polizza è stipulata tra
CITTA’ DI CAORLE |
VIA ROMA, 26 |
30021 – CAORLE (VE) |
C.F./P.I. 00321280273 |
e
COMPAGNIA |
Agenzia di |
INDIRIZZO |
C.F./P.I. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31/12/2022 |
Alle ore 24.00 del: | 31/12/2025 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Frazionamento | Annuale |
Alle ore 24.00 di ogni | 31/12 |
POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
Dati Assicurato/Contraente
Nome
P. XXX Xxxxxxxxx
CITTA’ DI CAORLE 00321280273
XXX XXXX, 00 – 00000 XXXXXX (XX)
Polizza
X.xx
Periodo
Decorrenza Ore 24.00 del 31/12/2022 – scadenza ore 24.00 del 31/12/2025
Durata
Anni 3 Mesi = = = Giorni = = =
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
Totale premio annuo lordo | € |
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
SOMMARIO
DEFINIZIONI – ATTIVITA’ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività e caratteristiche del rischio
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Dolo e colpa grave
Art.4 Durata del contratto
Art.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.6 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.7 Regolazione del premio
Art.8 Recesso in caso di sinistro
Art.9 Modifiche dell’assicurazione
Art.10 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.11 Oneri fiscali
Art.12 Foro competente
Art.13 Interpretazione del contratto
Art.14 Rinvio alle norme di legge
Art.15 Ispezione delle cose assicurate Art.16 Assicurazione per conto di chi spetta
Art.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art.18 Rinuncia all’azione di surroga
Art.19 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.20 Diritto di recesso (Clausola CONSIP)
Art.21 Coassicurazione e delega
Art.22 Clausola Broker
Art.23 Trattamento dei dati
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI MATERIALI E DIRETTI
Art.1 Oggetto della copertura
Art.2 Esclusioni
Art.3 Enti esclusi dall'Assicurazione
Art.4 Delimitazioni di garanzia
Art.5 Modifiche e trasformazioni
Art.6 Guasti fatti da Autorità, Contraente/Assicurato o terzi Art.7 Opere di fondazione
Art.8 Spese di ricerca e riparazione dei guasti
Art.9 Lavoro straordinario
Art.10 Maggiori costi ed oneri finanziari
Art.11 Indennità aggiuntiva a percentuale
Art.12 Enti mobili presso terzi
Art.13 Spese di collaudo
Art.14 Coppie o serie
Art.15 Ricostruzione speciale
Art.16 Spese di bonifica e decontaminazione
Art.17 Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche Art.18 Deroga Proporzionale
Art.19 Valore a nuovo - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Art.20 Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori
Art.21 Opere di miglioria e di adeguamento normativo Art.22 Diminuzione dei valori assicurati
Art.23 Esclusione malattie trasmissibili
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Procedura per la valutazione del danno
Art.3 Mandato dei Periti
Art.4 Operazioni peritali
Art.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Art.6 Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche – valore assicurabile Art.7 Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.8 Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 150.000,00 Art.9 Leeway Clause
Art.10 Limite massimo dell'indennizzo
Art.11 Esagerazione dolosa del danno
Art.12 Pagamento dell'Indennizzo
Art.13 Pagamento dell'anticipo e/o dell'indennizzo prima della chiusa inchiesta Art.14 Anticipo indennizzi
Art.15 Recuperi
Art.16 Assicurazione con dichiarazione di valore (convenzione/accordo)
SOMME ASSICURATE – CALCOLO DEL PREMIO LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Clausola di raccordo Disposizione finale
DEFINIZIONI – ATTIVITA’ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Art. 1 – Definizioni
Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:
Acqua condotta | fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati, o in porzioni di essi |
Allagamento | qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Apparecchi ad impiego mobile | impianti ed apparecchiature che per loro natura, costruzione ed uso non sono stabilmente fissi ma sono atti ad essere utilizzati anche al di fuori dei fabbricati |
Apparecchiature elettroniche | Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati e qualsiasi altra apparecchiatura che utilizzi il principio dell’elettronica atta all’elaborazione dati, personal computer e mini elaboratori compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni - telefoni e centralino telefonico – completo sistema di votazione elettronica - apparecchiature elettromedicali - impianti di allarme e segnalazione, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine – apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione-rilevazione-misurazione-controllo anche posto all’interno di autoveicoli. Apparecchi ad impiego mobile anche se posti temporaneamente all’aperto per il loro utilizzo (es. autovelox). Sono comunque esclusi i telefoni cellulari. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Cassaforte | contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Nel caso di cassaforte a muro deve essere ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso. |
Broker | Several S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Cose particolari | - archivi, documenti, registri, disegni, stampati, microfilm, pellicole e fotocolor; - supporti di dati, quali: schede, dischi, nastri e supporti informatici in genere utilizzati per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo; |
- - modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. | |
Contenuto | tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati" e “Valori”. A titolo esemplificativo e non limitativo: - macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), illuminazione pubblica, semafori, lapidi e tombe, calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; - mezzi di locomozione iscritti o non al P.R.A. di proprietà del Contraente/Assicurato; - attrezzi, mobilio ed arredi, oggetti d’arte (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo; quadri, dipinti, sculture, arazzi, tappeti, libri, raccolte e collezioni in genere opere di abbellimento ed utilità), macchine d’ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell’Ente; - merci in genere incluse derrate alimentari e materiali in genere - relativi all’attività; - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, personal computer portatili, telefoni cellulari, apparecchi radio ricetrasmittenti, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni, impianti di videosorveglianza, apparecchiature elettroniche ad impiego mobile ed altre apparecchiature, macchine o strumenti elettronici in uso al Contraente/Assicurato, anche se di proprietà di terzi e anche se posti all’aperto, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware - quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Dati | insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione |
Xxxxx consequenziali | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Enti all’aperto | si intendono i beni, gli impianti ed apparecchiature che per loro natura ed uso non sono parti costituenti impianti al servizio di immobili, ma sono installati ed utilizzati all’aperto (compreso |
l’impianto di videosorveglianza completo). | |
Estorsione | Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Fabbricati | tutti i beni immobili. A titolo esemplificativo e non limitativo: − tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, pannelli solari e fotovoltaici, scale mobili, ascensori e montacarichi, nonché qualsiasi altro impianto tecnologico oltre ad impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o destinazione, incluse le antenne centralizzate. Si intendono comprese tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. − Tensostrutture, tendostrutture e capannoni pressostatici o similari. − affreschi e decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili. |
Fabbricati vincolati | I fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D. Lgs. n. 42/2004, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della L. n. 53/1983. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Furto | Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale. |
Furto con destrezza | Sottrazione di cose con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante. |
Impianti e Macchinario | Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione – Impianti quali acquedotti e relative reti di distribuzione, depuratori, sorgenti, accumuli, adduttrici, rete fognaria – Impianti per la captazione, potabilizzazione, disinfezione e distribuzione di acqua, il tutto alle dipendenze degli immobili dove si svolge l’attività dall’Assicurato. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni e/o alluvioni | fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Merci | le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi infiammabili e |
merci speciali, ma esclusi esplodenti. Il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, all'aperto o al coperto, o su mezzi di trasporto. | |
Periodo di indennizzo | il periodo di tempo che inizia dal momento in cui si verifica il fatto per il quale è prestata l’assicurazione e termina con il ripristino dei beni |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo Rischio Assoluto | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Programmi | sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati |
Rapina | Il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione della cosa altrui mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Società | L’Impresa Assicuratrice nonché le Coassicuratrici. |
Software | programmi di base e/o programmi acquistati o creati appositamente dall’Assicurato; |
Supporti | qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), fisso e/o mobile, usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente |
Xxxxxxxxx | sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro” |
Valore Intero | Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Valori | denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, gioielli, pietre e metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore |
Vetro Antisfondamento | Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico adesivo in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm; oppure costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) sempre di spessore non inferiore a 6 mm. |
Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi sia per le attività svolte dal Contraente che per altre attività, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) Si intendono inclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende o Cooperative di servizio al cittadino, anche se assicurate a loro volta.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensostrutture, prefabbricati, container adibiti a magazzini e/o uffici, tettoie, pensiline e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell’Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare, il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all’interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, aziendali e/o di cantiere.
Le garanzie della presente polizza sono operanti per tutte le attività, ivi compresi i Pubblici Servizi, comunque svolte dall’Amministrazione, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o
Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell’assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali l’Amministrazione deve rispondere a norma di legge.
Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte del Contraente e 120 (centoventi) giorni prima della scadenza da parte della Società.
Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.
È facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi, a fronte del pagamento di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
In ogni caso, a parziale deroga dell’art. 1901 del C.C., tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:
• Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 90° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
• Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
• Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso;
• Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.
• L’eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.
Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno della deliberazione di pagamento.
Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n, 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte
interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 7 - Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall’art. 2 delle DEFINIZIONI – ATTIVITA’ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ed all’art. XXXXX XXXXXX, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni. Tale recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata o PEC.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Foro competente
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e s.m.i. le Parti individuano sin d’ora e si obbligano ad adire quale organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su
quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.
Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 16 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
È data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 18 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga:
- nei confronti di società controllate, partecipate, relativi amministratori, dirigenti e dipendenti in genere, persone di cui esse si avvalgono a qualunque titolo;
- nei confronti dei dipendenti del Contraente e/o Assicurato, persone di cui il Contraente e/o l’Assicurato si avvale a qualunque titolo, utenti, fornitori nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente/Assicurato per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza.
La Società rinuncia altresì, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga nei confronti dei proprietari e sublocatari dei beni, di cui alle varie partite, tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori dei beni di cui alle partite 1, 2, 4 di proprietà o goduti in locazione.
Art. 19 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) numero sinistri denunciati;
b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 20 - Diritto di recesso (Clausola CONSIP)
Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società aggiudicataria da inviarsi con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/99 n. 488, successivamente alla data di stipulazione del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999.
Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione è nullo.
Art. 21 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalla Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 22 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla SEVERAL S.r.l. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 12% del premio imponibile.
La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con SEVERAL S.r.l., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Art. 23 – Trattamento dei dati
Ai sensi del d. Lgs. N. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS
Art. 1 – Oggetto della copertura
1. DANNI MATERIALI, PERDITE E/O DETERIORAMENTI
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato di tutti i danni materiali e diretti causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochino danni materiali in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.
2. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore somma assicurata indicata alla partita “SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO”, risarcisce:
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
Variante 1)
Nell’ambito della presente clausola si precisa che rientrano in copertura anche tutte quelle spese sostenute e documentate dal Contraente per trattare, ripristinare, demolire, tagliare, trasportare, smaltire, mettere in sicurezza beni di proprietà ma esclusi dalla presente copertura (esempio alberi, pavimentazioni stradali, sponde di laghi/fiumi, e simili), per sinistri riconducibili ad eventi coperti dalla presente polizza, e per un periodo temporale di 30 giorni dal manifestarsi dell’evento stesso.
a) La presente estensione di garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto nei limiti di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
b) La presente estensione di garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto nei limiti di € 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
c) La presente estensione di garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto nei limiti di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.
3. ORDINANZE DI AUTORITÀ
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. “Limite massimo dell'indennizzo”, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
4. ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI
Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente
sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI”.
5. SPESE PERITALI
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà al Contraente/Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “SPESE PERITALI”.
6. SPESE RICERCA GUASTO
La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita di acqua o liquidi o altri fluidi/sostanze in essi contenuti o condotti; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “SPESE DI RICERCA DEL GUASTO”.
7. RICORSO TERZI E LOCATARI
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi.
Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.
8. PERDITA PIGIONI
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà al Contraente/Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PERDITA PIGIONI” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente/Assicurato - Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PERDITA PIGIONI”.
9. RICOSTRUZIONE ARCHIVI
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce
“RICOSTRUZIONI ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, SUPPORTI DATI, ecc. e senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente/Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Contraente/Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente/Assicurato.
per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che il Contraente/Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà del Contraente/Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui il Contraente/Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
Art. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) dolo del Contraente e del Contraente/Assicurato;
d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
f) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi.
g) xxxxx indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
i) inquinamento di aria, acqua, suolo.
j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio,
esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale;
l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità”.
Tutto quanto sopra - punti c), d), e), f), h), j), k), l) -, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.
Art. 3 - Enti esclusi dall'Assicurazione
1. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non detenuti per l’attività indicata in polizza);
2. il valore del terreno;
3. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente/Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con il Contraente/Assicurato;
4. aeromobili e natanti;
Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
1. EVENTI ATMOSFERICI
I danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.
Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono escluse dalla garanzia le cose poste all’aperto non per normale destinazione.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “EVENTI ATMOSFERICI”.
2. GRANDINE SU FRAGILI
Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali diretti causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- manufatti in materia plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “EVENTI ATMOSFERICI”.
3. LASTRE
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura, escluse rigatore e scheggiature, di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, acquari, porte, finestre, tavoli, ecc., all’interno od all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’Art. Esclusioni, la garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.
4. GELO
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell'attività descritta in polizza.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “GELO”.
5. SOVRACCARICO NEVE
Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al
D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive in vigore al momento della costruzione del fabbricato o del serbatoio.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “SOVRACCARICO NEVE”.
6. EVENTI SOCIOPOLITICI
Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito od in occasione di tumulti popolari, scioperi sommosse, (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “EVENTI SOCIOPOLITICI”.
7. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI
Relativamente ai danni causati da inondazione, alluvione ed allagamento in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti e rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “INONDAZIONI, ALLUVIONI” e “ALLAGAMENTI”.
8. SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ECC.
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto le voci “SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ecc.
9. TERREMOTO
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto le voci “TERREMOTO”.
10. CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE
A parziale deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lettera k), la Società risponde subiti dalle cose assicurate in conseguenza di crollo e/o collasso strutturale dei fabbricati.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE”.
11. FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lettera d), la Società risponde dei danni causati alle macchine, agli impianti, ed alle apparecchiature compresi nelle partite “Fabbricato” e “Contenuto”, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FENOMENO ELETTRICO”.
12. XXXXX, RAPINA E PORTAVALORI
a. Furto
È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all’interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna, e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.
Relativamente ai valori posti in mezzi di custodia il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione che si considera essenziale per l’efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte. Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto le voci “FURTO CONTENUTO”, “FURTO VALORI POSTI IN MEZZI DI CUSTODIA”, “FURTO VALORI OVUNQUE RIPOSTI”.
b. Furto all’esterno dei locali in aree recintate
In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
La Società non è obbligata soltanto per i beni in rame.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FURTO ALL’ESTERNO DEI LOCALI IN AREE RECINTATE”.
c. Guasti cagionati da ladri
Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa
che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo, relativamente ai guasti cagionati da ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “GUASTI CAGIONATI DA LADRI”.
d. Furto con destrezza
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali nel limite stabilito nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FURTO CON DESTREZZA”.
e. Furto dei dipendenti
L'assicurazione è operante anche nel caso che l’autore del furto sia un dipendente del Contraente/Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FURTO DEI DIPENDENTI”.
f. Rapina
La garanzia rapina è prestata per i beni assicurati compresi i valori che possono trovarsi fuori dai mezzi di custodia. Si precisa che:
- ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all'interno del recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici;
- agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l’estorsione, cioè il caso in cui il Contraente/Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il Contraente/Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
- l’assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “RAPINA”.
g. Portavalori
A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:
- furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.
La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.
Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”.
Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato.
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”.
- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
13. COSE PARTICOLARI
Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i sotto indicati beni:
− Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “VALORI”.
Per quanto riguarda i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
a) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
c) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
d) il Contraente/Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che il Contraente/Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
− Gioielli, pietre, metalli preziosi e qualsiasi altro oggetto compreso anche quanto eventualmente depositato presso l’Ufficio “Servizio Oggetti Rinvenuti” del Contraente/Assicurato con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “VALORI”; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (che se esistente è considerata come stima accettata ai sensi dell’Art 1908 del C.C.) o all’equo valore di mercato all’epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.
− Quadri, dipinti, libri, manoscritti, mosaici, xxxxxx, tappeti, statue, bassorilievi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore storico o artistico od affettivo con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “BENI ARTISTICI, ecc.”; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (che se esistente è considerata come stima accettata ai sensi dell’Art 1908 del C.C.) o all’equo valore di mercato all’epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato. Si intendono esplicitamente escluse tutte le opere d’arte eventualmente assicurate con polizza Fine Art.
Art. 5 – Modifiche e trasformazioni
Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni,
modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività. Il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.
Art. 6 – Guasti fatti da Autorità, Contraente/Assicurato o terzi
La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l’evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.
Art. 7 – Opere di fondazione
La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di: - mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.
Art. 8 - Spese di ricerca e riparazione dei guasti
In caso di danni conseguenti a fuoriuscita di fluidi condotti in genere, causata in seguito a rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento, automatici di estinzione e tecnici in genere, loro alimentazioni, tubazioni e raccordi, posti al servizio del "Patrimonio Immobiliare", del Contenuto e degli “Impianti”, nonché in caso di rottura degli stessi impianti per effetto del gelo, la Società si obbliga a risarcire:
• le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura;
• le spese necessarie per la demolizione e il ripristino delle parti di Patrimonio Immobiliare e Mobiliare e degli Impianti interessati;
• le spese per la ricerca del guasto.
Art. 9 – Lavoro straordinario
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro comportante forme di salario accessorio sostenute dal Contraente/Assicurato nei limiti stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “LAVORO STRAORDINARIO”.
Art. 10 - Maggiori costi ed oneri finanziari
La Società si obbliga a risarcire l’importo di eventuali “Maggiori costi ed Oneri finanziari” derivanti dalla forzata inattività per effetto di sinistro risarcibile a termini di polizza, alle seguenti condizioni:
− vengono garantite le spese aggiuntive e/o straordinarie necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato durante il periodo di inattività al fine di continuare l’attività compresi i costi supplementari per acquisire temporaneamente altri locali e per adattarli alle sue esigenze, costi di trasloco, di installazione di linee telefoniche e similari.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “MAGGIORI COSTI ED ONERI FINANZIARI”.
Art. 11 – Indennità aggiuntiva a percentuale
In caso di sinistro, l’indennizzo calcolato per ciascuna partita, presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio delle attività, di una percentuale pari al 20% dello stesso.
Art. 12 – Enti mobili presso terzi
Si prende atto tra le Parti che i macchinari, attrezzature, arredamento elaboratori elettronici possono trovarsi anche presso terzi, presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.
La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce ”ENTI MOBILI PRESSO TERZI”.
Art. 13 – Spese di collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro
stesso, fino al limite indicato all’Art. Limiti di risarcimento, Franchigie e scoperti sotto alla voce “SPESE DI COLLAUDO”.
Art. 14 – Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente contraente/assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".
Art. 15 – Ricostruzione speciale
Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi.
Relativamente ai fabbricati, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o restauro sostituzione delle parti danneggiate utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti approssimare per quanto possibile l’originale, in base alle richieste della Sovrintendenza per i Beni Culturali competente per territorio. La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “RICOSTRUZIONE SPECIALE”.
Art. 16 - Spese di bonifica e decontaminazione
La Società risponde delle spese necessarie di bonifica e decontaminazione dei Beni mobili ed immobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile fino alla concorrenza di un importo pari a € 300.000,00 (trecentomila/00).
Si conviene che la presente condizione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e pertanto non si farà luogo all’applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 17 – Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche
A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lettera d), la Società indennizza anche i danni che si manifestassero alle apparecchiature elettroniche, comprese quelle a servizio di impianti, anche se di proprietà di terzi, causati da guasti meccanici ed elettrici e da fenomeni elettrici.
Si precisa che agli effetti e per gli effetti della presente estensione di garanzia, il punto 11 "Fenomeno elettrico" dell'ART. DELIMITAZIONI DI GARANZIA si intende abrogato.
Sono esclusi i danni:
a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
b) i danni meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
c) a parziale deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. j), verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
e) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
f) attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "GUASTI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE".
Art. 18 - Deroga Proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme che regolano la determinazione del danno risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art. 19 – Valore a nuovo - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
le parti convengono, a deroga dell’articolo “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”, di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
5. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo comma 6., e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. È data facoltà al Contraente/Assicurato di:
a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato;
c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c).
Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del
danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.
Art. 20 - Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori
A parziale deroga dell’Art. "Valore a nuovo - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo" della presente Sezione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite "Fabbricati" e/o Contenuto assicurate con il valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base a stati di avanzamento semestrale dei lavori.
Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
Art. 21 - Opere di miglioria e di adeguamento normativo
Qualora, in dipendenza di un sinistro, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.
L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione di un importo pari al 40% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro.
Detta maggiorazione di indennizzo sarà riconosciuta solo nel caso in cui le migliorie apportate derivassero da impossibilità a procedere diversamente o da obblighi di adeguamento a normative cogenti (es. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Norme sulla riqualificazione energetica, Norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, etc.).
Art. 22 – Diminuzione dei valori assicurati
In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente/Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.
Art. 23 – Esclusione malattie trasmissibili
A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività.
Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
• per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
• il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
• la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
• La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’ufficio preposto della Contraente deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
2. xxxxx avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuta conoscenza.
L'inadempimento da tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente deve altresì:
- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente/Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 2 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata; oppure
b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
c) I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
d) Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.
Art. 3 - Mandato dei Periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 1 delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti per ogni settore;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.9 – lettera a) e b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art. 4 - Operazioni peritali
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca uno o più, reparti, le operazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiato.
Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I. Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
II. Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina:
- per i Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 6- Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche – valore assicurabile Limitatamente alle “apparecchiature elettroniche”, a deroga di quanto previsto negli articoli VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO e VALORE A NUOVO -ASSICURAZIONE DEL COSTO
DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO, la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:
a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.
VALORE ASSICURABILE - Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dal Contraente/Assicurato.
Art. 7 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 8 - Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 150.000,00
a. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione dell’articolo - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore ad € 150.000,00, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l’applicazione dell'articolo - "Assicurazione Parziale".
Art. 9 – Xxxxxx Xxxxxx (NON OPERANTE NEL CASO SIA ATTIVATO L’ART. 16 Assicurazione con dichiarazione di valore (convenzione/accordo)
Premesso che, con riferimento alle partite “Fabbricati” e “Fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53” ed alla partita “Contenuto” si conviene tra le parti che:
b. Agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell’Assicurato dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
c. Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se posteriore alla precedente;
d. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l’Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l’Assicurato consegni i beni (mobili o immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure in uso a qualsiasi titolo.
e. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora ogni ri-serva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art. 1908 c.c.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. sempreché l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’art. “Regolazione del premio”. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell’art. 1907 c.c. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata, non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 c.c.
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art. 1914 c.c. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.
Il premio è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata. Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l’accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti. Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso al Contraente/Assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza aggiunta delle imposte.
Con la regolazione del premio verrà determinato inoltre il nuovo premio per l’annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore i tassi di polizza.
In caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo varrà quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione.
Art. 10- Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno
Il contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 12 - Pagamento dell'Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, il Contraente/Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Art. 13 - Pagamento dell'anticipo e/o dell'indennizzo prima della chiusa inchiesta
A parziale deroga delle Norme che regolano la Liquidazione dei sinistri, l'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società, dietro richiesta, il pagamento dell'indennizzo e/o dell'anticipo anche prima della chiusura di eventuale istruttoria, purché si obblighi a restituire, secondo le modalità di seguito specificate, quanto ottenuto, ciò nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione e tale obbligo sia garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari Istituti o Compagnie. Detto importo, all'atto dell'eventuale restituzione dovrà essere maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.
Art. 14 - Anticipo indennizzi
Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. Il massimo acconto pagabile dalla Società non potrà superare € 5.000.000,00.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 15 - Recuperi
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente/Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Il Contraente/Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Art. 16 - Assicurazione con dichiarazione di valore (convenzione/accordo) – NON OPERANTE – ATTIVABILE A RICHIESTA
1. L'Assicurato dichiara che la somma assicurata con la partita 1 della presente polizza comprende il valore della totalità dei Fabbricati e che corrisponde alla valutazione effettuata dalla società notificata all’assicuratore, sulla base della spesa per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopra indicate -ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono- non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. Assicurazione Parziale.
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. Assicurazione Parziale.
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione -e, quindi, anche alla scadenza della polizza- un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 90 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 90 giorni dalla data della loro effettuazione.
3. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
a. risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
b. derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;
purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti
a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte -determinata in base alle stime peritali- eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento, quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
4. Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
a. imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;
b. relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4 a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
8. La presente Convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società
Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'art. 5 delle Norme che regolano il contratto in generale.
10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente assicurazione non comporta nessuna altra deroga alle Norme relative all’assicurazione del presente Capitolato.
SOMME ASSICURATE – CALCOLO DEL PREMIO
Sezione | Enti Assicurati | Somme Assicurate | Tasso Lordo | Premio Xxxxx Xxxxx |
A | INCENDIO | |||
1 | Fabbricati: a V.I. | € 110.272.163,00 | ||
2 | Fabbricati di interesse storico od artistico soggetto alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53: a V.I. | € 3.579.675,00 | ||
3 | Fabbricati di terzi in concessione: a V.I. | € 801.003,00 | ||
3 | Contenuto: a V.I. | € 10.000.000,00 | ||
4 | Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano: a P.R.A. | € 100.000,00 | ||
5 | Ricorso Terzi e locatari: a P.R.A. | € 3.000.000,00 | ||
6 | Spese demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto al punto 2 dell’Art. “Oggetto della Copertura”): a P.R.A. | € 2.500.000,00 |
● V.I. = Valore Intero
● P.R.A. = Primo Rischio Assoluto
LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Garanzie | Limiti di indennizzo per sinistro € | Franchigie/Scoperti per sinistro € | |
STOP LOSS Opzione base: € 25.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Variante 1): € 40.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Variante 2): € 55.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Variante 3): € 70.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Variante 4): le somme assicurate per sinistro | |||
FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI EVENTO Opzione base: € 2.000,00 salvo ove diversamente indicato per le singole garanzie nella tabella che segue Variante 1): € 1.500,00 salvo ove diversamente indicato per le singole garanzie nella tabella che segue Variante 2): € 1.000,00 salvo ove diversamente indicato per le singole garanzie nella tabella che segue | |||
1 | Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro | Partita assicurata | nessuna |
2 | Onorari Architetti, Professionisti e Consulenti | 100.000,00 | nessuna |
3 | Spese peritali | 100.000,00 | nessuna |
4 | Spese ricerca guasto | 100.000,00 per sinistro | 1.000,00 |
5 | Perdita pigioni | Massimo 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari colpite da sinistro | Franchigia frontale |
6 | Ricostruzione archivi, documenti, disegni, supporti dati | 250.000,00 | 1.000,00 |
7 | Eventi atmosferici | Opzione base: 80% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 2.000.000,00 per sinistro e per anno per il complesso delle ubicazioni Variante 1): 80% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 3.500.000,00 per sinistro e per anno per il complesso delle ubicazioni Variante 2: 80% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 5.000.000,00 per sinistro e per anno per il complesso delle ubicazioni Variante 3: 80% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 10.000.000,00 per sinistro e per anno per il complesso delle ubicazioni Variante 4: 80% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto | Opzione base: Scoperto 10% min. 3.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 1): Scoperto 10% min. 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 2): Scoperto 5% min. 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 3): Scoperto 10% min. 2.500,00 per sinistro. Variante 4): Scoperto 5% min. 2.500,00 per sinistro. Variante 5): Scoperto 10% min. |
1.500,00 per sinistro. Variante 6): Scoperto 5% min. 1.500,00 per sinistro. Variante 7): € 1.500,00 per sinistro. | |||
8 | Eventi atmosferici: acqua piovana | 100.000,00 per sinistro e anno | 5.000,00 |
9 | Grandine su fragili | 100.000,00 per sinistro e 200.000,00 per anno assicurativo | Scoperto 10% min. 5.000,00 |
10 | Lastre | 10.000,00 per singola lastra e 50.000,00 per anno assicurativo | 500,00 per singola lastra |
11 | Gelo | 100.000,00 per sinistro e 200.000,00 per anno assicurativo | Franchigia frontale |
12 | Sovraccarico neve | 40% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 5.000.00,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% min. 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto |
13 | Eventi Sociopolitici | Opzione base: 80% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 2.000.000,00 per sinistro e per anno Variante 1): 80% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 3.500.000,00 per sinistro e per anno Variante 2: 80% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 5.000.000,00 per sinistro e per anno Variante 3: 80% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 10.000.000,00 per sinistro e per anno Variante 4: 80% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto | Scoperto 10% min. con il min. della franchigia frontale per sinistro |
14 | Inondazioni, alluvioni | Opzione base: 50% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 2.500.000,00 per sinistro e per anno per il complesso delle ubicazioni Variante 1): 50% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 5.000.000,00 per il complesso delle ubicazioni Variante 2: 50% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di | Opzione base: Scoperto 10% min. 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 1): Scoperto 5% min. 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 2): Scoperto 10% min. |
10.000.000,00 per il complesso delle ubicazioni Variante 3: 50% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 15.000.000,00 per il complesso delle ubicazioni | 12.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 3): Scoperto 5% min. 12.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. | ||
Variante 4): Scoperto 10% min. 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. | |||
Variante 5): Scoperto 5% min. 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. | |||
Variante 6): Scoperto 10% min. 7.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. | |||
Variante 7): Scoperto 5% min. 7.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. | |||
Variante 8): € 7.500,00 per sinistro. | |||
15 | Allagamenti | 50% del capitale assicurato per singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di 2.000.000,00 | 7.500,00 per singola ubicazione e relativo contenuto |
16 | Terremoto | Opzione base: 50% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 5.000.000,00 per sinistro e per anno per il complesso delle ubicazioni Variante 1): 50% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 10.000.000,00 per il complesso delle ubicazioni Variante 2: 50% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 15.000.000,00 per il complesso delle ubicazioni Variante 3: 50% del capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 20.000.000,00 per il complesso | Opzione base: Scoperto 10% min. 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 1): Scoperto 5% min. 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 2): Scoperto 10% min. 12.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 3): Scoperto 5% min. 12.500,00 per singolo |
delle ubicazioni | fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 4): Scoperto 10% min. 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 5): Scoperto 5% min. 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpito dal sinistro. Variante 6): € 10.000,00 per sinistro. | ||
17 | Collasso Strutturale | 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | 10.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto |
18 | Smottamento e franamento del terreno | 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% con il minimo di 10.000,00 per sinistro |
19 | Fenomeno elettrico | 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | 1.500,00 |
20 | Furto contenuto a P.R.A. | 100.000,00 | 500,00 |
21 | Furto valori posti in mezzi di custodia | 30.000,00 | 500,00 |
22 | Furto valori ovunque riposti | 5.000,00 | 500,00 |
23 | Furto all’esterno dei locali in aree recintate | Previsti alla garanzia furto | 500,00 |
24 | Furto con destrezza | 5.000,00 per sinistro con massimo risarcimento di 10.000,00 per anno assicurativo | 500,00 |
25 | Furto dei dipendenti | Previsti alle singole garanzie furto | 500,00 |
26 | Guasti cagionati dai ladri | 30.000,00 | nessuna |
27 | Rapina | Previsti alle singole garanzie furto | 500,00 |
28 | Portavalori | 15.000,00 | 500,00 |
29 | Lavoro straordinario | 30.000,00 | nessuna |
30 | Maggiori costi ed oneri finanziari | 100.000,00 | nessuna |
31 | Cose Particolari “Valori” | 50.000,00 | nessuna |
32 | Cose Particolari “Quadri, dipinti, libri, opere d’arte ecc..” | 100.000,00 | Scoperto 10% minimo x.xxx,00 |
33 | Enti mobili presso terzi | 20% somme assicurate | nessuna |
34 | Spese di collaudo | 200.000,00 | 500,00 |
35 | Ricostruzione speciale | 300.000,00 | nessuna |
36 | Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche | 300.000,00 | 1.500,00 |
37 | Apparecchiature elettroniche a impiego mobile | 100.000,00 | 1.500,00 |
Clausola di raccordo (operante in caso di emissione di due contratti separati per le partite soggette ad imposte e quelle esenti dalle stesse)
Nel caso in cui, per motivi amministrativi, venisse emesso un contratto separato a copertura della partita “Fabbricati sottoposti a vincolo”, si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l’eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico, applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie. Si precisa che, nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti, la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri, escluso fin d’ora ogni pregiudizio al riguardo.
Disposizione finale
Rimane convenuto che il capitolato di polizza annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall’assicuratore in aggiunta al presente capitolato, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Xxxxx, accettato e sottoscritto in il
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
……………………….. ………………….