COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
REGOLAMENTO PER L’USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE COMUNALI
PER ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI, SOCIALI, CIVILI E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI ALTRI IMMOBILI COMUNALI
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/07/2018
INDICE
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI A TERZI ARTICOLO 4 - PROFILO GIURIDICO DEI BENI PATRIMONIALI ARTICOLO 5 - FORME GIURIDICHE DI CONCESSIONE DEI BENI A TERZI ARTICOLO 6 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E PROCEDURE
ARTICOLO 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE E DIVIETO DI RINNOVO AUTOMATICO
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO E/O CONDUTTORE ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA’ DEL COMUNE
ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI PER LE CONCESSIONI ARTICOLO 11 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
ARTICOLO 12 - INTERVENTI MIGLIORATIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI ARTICOLO 13 - GARANZIE CAUZIONALI E RESPONSABILITA’ VERSO TERZI ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DEL CANONE
ARTICOLO 15 - RIDUZIONI DEL CANONE
ARTICOLO 16 - CONCESSIONI IN COMODATO DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
ARTICOLO 17 - AUTORIZZAZIONE ALL’USO OCCASIONALE E STRAORDINARIO DI UN BENE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
ARTICOLO 18 - INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER L’USO TEMPORANEO ED OCCASIONALE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE PER ATTIVITA’ DEI TERZI CON SCOPO DI LUCRO
ARTICOLO 19 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE ARTICOLO 20 - CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE
ARTICOLO 21 - IMPIANTI SPORTIVI - CONCESSIONI IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ARTICOLO 22 - DOMANDE
ARTICOLO 23 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 24 - TARIFFE
ARTICOLO 25 - ATTIVITA’ NON CONSENTITA ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ARTICOLO 26 - CRITERI E PRIORITA’ NELLE ASSEGNAZIONI ARTICOLO 27 - VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 28 - ENTRATA IN VIGORE
ARTICOLO 29 - NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione.
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione dei beni del patrimonio comunale allo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, la valorizzazione e il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare.
2. I beni pubblici si distinguono in:
a) beni patrimoniali disponibili;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni demaniali.
3. I beni immobili vengono iscritti, ognuno con la destinazione data, in apposito elenco inventariale dei beni immobili comunali. Tale iscrizione non ha valore costitutivo, ma solo ricognitivo della tipologia di appartenenza e l’inventario deve essere aggiornato annualmente ad opera del competente ufficio.
4. L’amministrazione comunale dispone con atto deliberativo di Consiglio Comunale il passaggio dei beni immobili da una categoria all’altra nel rispetto della normativa vigente.
5. L’inventario dei beni patrimoniali disponibili consiste nello stato descrittivo, documentale, valutativo del bene e, di norma, è comprendente delle seguenti indicazioni:
a. ubicazione dell'immobile, sua denominazione;
b. individuazione catastale dell’immobile;
c. destinazione urbanistica attuale ed indirizzo di valorizzazione;
d. l’eventuale vincolo di bene di interesse archeologico -storico -artistico;
ARTICOLO 2
Esclusioni
Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le concessioni riguardanti:
a) immobili eventualmente disciplinati con specifico regolamento e già utilizzati/assegnati;
b) immobili confiscati alla mafia;
c) parchi, giardini, piazze, strade e vie pubbliche;
d) immobili destinati ad uso abitativo;
e) aree cimiteriali.
ARTICOLO 3
Tipologia dei beni immobili concedibili a terzi
1. I beni suscettibili di fruizione da parte di terzi sono quelli di proprietà del Comune di Roccapiemonte risultanti dagli inventari e costituiti dal complesso di beni patrimoniali classificati in base alla vigente normativa in:
a) Beni del patrimonio disponibile, costituiti dal complesso dei beni immobili di proprietà comunale non classificati come beni demaniali né come beni indisponibili, i quali, non essendo destinati ai fini istituzionali del Comune, né ad assolvere ad un servizio di pubblica utilità, sono detenuti in regime di diritto privato. Tali beni possono essere concessi in uso a terzi attraverso gli istituti previsti dal Codice Civile;
b) Beni del patrimonio indisponibile, costituiti dal complesso dei beni immobili di proprietà comunale, destinati, per loro natura ed in virtù delle vigenti diposizioni normative, al conseguimento dei fini istituzionali non compresi nella categoria dei beni demaniali. Tali beni sono vincolati ad una destinazione di pubblica utilità e non possono essere sottratti a tale destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge (Art. 828 comma c.c.).
Di norma, l’utilizzazione dei beni patrimoniali indisponibili avviene attraverso gli istituti di diritto pubblico, ed in particolare attraverso la concessione amministrativa.
Rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune:
a. gli edifici comunali adibiti ad uffici;
b. gli edifici comunali adibiti a scuole;
c. i locali comunali adibiti a deposito;
d. gli edifici comunali e gli impianti in essi allocati adibiti ad attività sociali, sportive;
e. gli edifici comunali adibiti ai fini culturali e didattici, (archivio, biblioteca);
f. gli immobili comunali occorrenti per l’espletamento dei servizi comunali (es. locali deposito servizio ecologia, depositi per servizio manutentivo, ecc.);
x. xxxxxx e giardini;
h. i locali adibiti a bagni pubblici;
i. edifici di allocazione impianti di illuminazione pubblica;
c) Beni del demanio comunale, costituiti dal complesso dei beni di proprietà comunale destinati, in virtù delle normative vigenti, a soddisfare i prevalenti interessi della collettività.
I beni del demanio comunale, così come meglio individuati dagli artt. 822 e 824 del Codice Civile, sono costituiti da:
a. strade, vie, vicoli, piazze e le loro pertinenze;
b. gli acquedotti comunali e le fontane;
c. gli immobili di proprietà comunale riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi vigenti in materia;
d. aree cimiteriali ed immobili di pertinenza;
e. gli impianti comunali di depurazione;
f. qualunque altro bene immobile assoggettato dalle normative vigenti al regime proprio del demanio pubblico;
2. Sono parimenti suscettibili di fruizione da parte di terzi i beni di proprietà privata, ricevuti in uso a vario titolo dall’Amministrazione, salvo che non sia espressamente vietato nel negozio originario.
3. Non sono, invece, suscettibili di fruizione da parte di terzi, se non nei termini di collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives e non uti singuli, i beni di proprietà privata gravati da servitù di uso pubblico.
ARTICOLO 4
Profilo giuridico dei beni patrimoniali
1. Il Profilo giuridico dei beni immobili del patrimonio disponibile.
a. I beni del patrimonio disponibile possiedono un proprio valore strumentale e vanno considerati per la loro capacità di produrre reddito. Per tale ragione, sono suscettibili di alienazione e/o valorizzazione;
b. E’ fatta, comunque, salva la facoltà del Comune di concedere l’uso a terzi dei beni disponibili a determinate condizioni di vantaggio, per fini riconducibili ai compiti istituzionali, ovvero ad interessi pubblici tutelati, per finalità sociali, assistenziali, di disagio economico sociale e abitativo, culturali, sportive, sindacali e politiche, e comunque nel rispetto dei principi del presente regolamento.
2. Il Profilo giuridico dei beni immobili del patrimonio indisponibile.
I beni patrimoniali indisponibili, in virtù del loro vincolo di destinazione d’uso ai fini istituzionali ed al soddisfacimento di pubblici interessi:
a. entrano a far parte del complesso del patrimonio indisponibile in forza di un atto deliberativo che assegni il bene ad un servizio di pubblica utilità (art. 826 comma 3 c.c.);
b. sono imprescrittibili ed impignorabili, né possono formare oggetto di negozi di diritto privato finché dura la loro destinazione di beni patrimoniali indisponibili;
c. la loro destinazione a terzi deve avvenire di norma attraverso atti di diritto pubblico ed in particolare attraverso la concessione amministrativa;
3. Il Profilo giuridico dei beni immobili del demanio comunale.
I beni del Demanio Comunale sono destinati ad una funzione pubblica per cui:
a. sono inalienabili, non sono assoggettabili a servitù reali, non possono essere oggetto di possesso e di usucapione da parte dei terzi e non sono suscettibili di esecuzione forzata;
b. l’uso dei beni demaniali comunali è di esclusiva competenza del Comune cui spetta la ricognizione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la loro utilizzazione può avvenire unicamente secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
c. la loro destinazione a terzi deve avvenire di norma attraverso atti di diritto pubblico ed in particolare attraverso la concessione amministrativa.
ARTICOLO 5
Forme giuridiche di concessione dei beni ai terzi
1. La concessione in uso temporaneo a terzi dei beni facenti parte del patrimonio comunale indisponibile è effettuata di norma attraverso il rilascio della concessione amministrativa; il contenuto dell’atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
- oggetto, finalità e corrispettivo della concessione;
- durata della concessione;
- clausola espressa di revocabilità, per ragioni di pubblico interesse, della concessione stessa ad opera dell’Amministrazione;
- altre clausole ritenute importanti ed essenziali.
2. Qualora la natura del bene o la durata della concessione richieda una più puntuale regolamentazione dei rapporti, il Comune provvederà alla redazione di un contratto che accede alla concessione.
3. La concessione ai terzi dei beni facenti parte del patrimonio disponibile è effettuata con i contenuti negoziali previsti dal Codice Civile, dalla L. 27.07.1978 n. 392 e L. 9/12/1998 n. 431 e
s.m.i. e, principalmente, viene effettuata attraverso i seguenti istituti:
a) contratto di locazione ( artt. 1571 e segg. c.c.);
b) contratto di affitto ( artt. 1615 e segg. c.c.);
c) contratto di comodato oneroso o gratuito ( artt. 1803 c segg. c.c.).
ARTICOLO 6
Modalità di assegnazione e procedure
1. Le modalità di assegnazione in concessione di aree e/o immobili saranno differenti a seconda delle attività che l’Amministrazione concedente intenda consentire negli stessi, fermo restando che, in ogni caso, di regola:
a) 1’utilizzo da parte di terzi dei beni immobili avviene a mezzo di procedura di evidenza pubblica;
b) la Giunta Comunale, nel rispetto della destinazione assegnata al bene e dei criteri di cui al presente regolamento, di volta in volta, autorizza la procedura per la concessione degli immobili che verrà poi espletata dal competente Ufficio;
c) tutti i contratti di concessione vanno redatti nella forma dell’atto pubblico amministrativo;
2. Nel caso di aree o immobili destinati all’esercizio di attività di volontariato o altre attività non aventi finalità di lucro, il Comune disporrà la concessione in favore di quei soggetti che
risulteranno al primo posto nella graduatoria che sarà formata, per ciascun immobile, mediante i parametri riportati in apposito avviso pubblico il quale dovrà, in ogni caso, tener conto, dei seguenti criteri:
A) attività senza fini di lucro
a) rilevanza degli scopi perseguiti in rapporto alle finalità pubbliche proprie dell’Amministrazione;
b) grado di utilità sociale dell’attività svolta in relazione alla dimensione delle aree e delle categorie coinvolte;
c) possibilità di effettiva fruizione da parte dei cittadini dei beni oggetto di richiesta;
d) livello di radicamento sul territorio, da verificarsi in considerazione al numero di aderenti, alla data di costituzione, all’esistenza di precedenti rapporti con il Comune;
e) livello di affidabilità, da valutarsi in base alla congruità dei fini prospettati con la struttura organizzativa e le risorse possedute.
3. Nel caso, invece, di immobili nei quali l’Amministrazione intenda consentire l’esercizio di attività con finalità di lucro o per finalità commerciali, artigianali, aziendali, produttive, l’affidamento della concessione sarà aggiudicato con le procedure di evidenza pubblica definite dalla legge e tenendo conto, in ogni caso, dei seguenti criteri:
B) attività con fini di lucro
a) nella valutazione delle offerte, oltre agli altri aspetti previsti dal bando, occorrerà tener conto delle agevolazioni tariffarie per categorie di utenti disagiate o disabili o di altri vantaggi per la cittadinanza.
4. Il canone di locazione deve essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore. La variazione non può essere superiore al 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT dell’indice FOI;
5. Il conduttore non può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione senza aver prima ottenuto il consenso scritto del Comune dopo aver fatto istanza allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in ogni caso, il Comune potrà opporsi laddove vi siano gravi motivi o laddove il locatario non sia in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività commerciale.
ARTICOLO 7
Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico
La durata della concessione è stabilita di norma in anni 3. Periodi di durata superiore o inferiore potranno essere determinati con apposita deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata.
Allo scadere della durata prevista, la concessione non si rinnova automaticamente.
ARTICOLO 8
Obblighi e divieti del concessionario e/o conduttore
I contratti stipulati o le concessioni amministrative in uso degli immobili dovranno prevedere a carico del concessionario:
a) l’obbligo del pagamento del canone o del corrispettivo per l’utilizzo, ove previsto;
b) l’obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
c) l’obbligo di costante utilizzo dell’immobile concesso o dato in uso;
d) l’onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria, ove previsto;
e) il pagamento delle utenze;
f) il pagamento delle spese di gestione;
g) il pagamento di eventuali tasse o tariffe, salvo diversa previsione in sede di contratto;
h) il deposito di una cauzione;
i) il reintegro della cauzione, ove richiesto;
j) il divieto di sub-concessione;
k) il pagamento di tutte le spese inerenti la concessione/locazione, nessuna esclusa;
l) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso;
m) altre clausole ritenute importanti;
n) l’obbligo di segnalare all’Amministrazione in forma scritta ogni anomalia riscontrata;
o) l’obbligo di provvedere all’uso del bene concesso con la diligenza de buon padre di famiglia, operando al fine di evitare danneggiamenti, uso improprio ed assicurando la medesima accortezza da parte di tutti i fruitori ed utilizzatori della struttura;
p) il divieto di apporre manifesti, targhe, insegne, elementi fissi senza il preventivo nulla osta da parte dell’Ente;
q) il divieto di effettuare lavori, sistemazioni, modifiche che comportino una variazione dello stato dei luoghi senza il preventivo nulla osta da parte dell’Ente;
r) l’obbligo di nominare un custode delle chiavi di accesso alla struttura.
La nomina del custode dovrà essere comunicata all’Ente, alla Polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio, al fine di agevolare il contatto per eventuali interventi in emergenza.
In particolare, il custode è responsabile della tenuta delle chiavi di accesso alla struttura assegnata e suoi accessori. Queste non potranno essere cedute a terzi. La duplicazione delle chiavi consegnate, pertanto, potrà essere eseguita solo dall’Ente Comunale, previa specifica e motivata richiesta.
s) il concessionario ha, altresì, l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al Servizio Patrimonio di eventuali disfunzioni agli impianti.
ARTICOLO 9
Responsabilità del Comune
Il Comune non assume alcun onere o responsabilità in relazione alle concessioni d’uso di cui al presente Regolamento, salvo quelle ordinariamente derivanti dalla qualità di proprietario degli immobili.
ARTICOLO 10
Corrispettivi per le concessioni
Le concessioni d’uso degli immobili e strutture di proprietà comunali sono di norma sottoposte a corrispettivo per il recupero delle spese di ordinaria manutenzione e gestione. I corrispettivi vengono approvati dalla Giunta Comunale e sono annualmente sottoposti a revisione in base alle spese sostenute. Nel caso di decadenza per causa di inadempimento o mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, il concessionario è comunque tenuto al pagamento di una quota pari al 30% del corrispettivo previsto per la concessione, da calcolarsi sulla somma residua da versarsi fino alla naturale scadenza della stessa. Nell’atto di concessione verrà indicato il corrispettivo che il concessionario dovrà corrispondere al Comune con versamento presso la Tesoreria Comunale.
ARTICOLO 11
Decadenza e revoca della concessione
Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui al presente Regolamento comporta la decadenza della concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale, previa contestazione dell’inadempienza al concessionario, il quale entro il termine massimo di sette giorni potrà presentare al Servizio Patrimonio eventuali controdeduzioni.
Il mancato pagamento del canone per un periodo superiore ai tre mesi dalla scadenza stabilita comporta la decadenza della concessione.
E’ fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.
ARTICOLO 12
Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati
Eventuali migliorie apportate dal concessionario/conduttore non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione/contratto. Eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio del Comune, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di pretendere la rimessa in pristino dell’immobile.
In quest’ultimo caso, la rimozione deve essere effettuata a cura e spese del concessionario/conduttore, nel termine assegnatogli. In caso contrario, l’Amministrazione provvederà d’ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al concessionario/conduttore. La natura migliorativa dell’intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio.
ARTICOLO 13
Garanzie cauzionali con responsabilità verso terzi
1. A garanzia degli obblighi assunti viene determinata dal Servizio Patrimonio la cauzione in misura ritenuta congrua dallo stesso.
2. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto e verrà svincolata alla scadenza dello stesso. La stessa sarà trattenuta dall’Ente e posta a riscossione qualora si verifichino danneggiamenti o danni a cose e/o persone, eventualmente a scomputo dei maggiori danni cagionati, comunque da risarcire. L’autorizzazione formale allo svincolo
della cauzione avverrà soltanto a seguito di accertamento e sopralluogo congiunto, con redazione di apposito verbale di riconsegna dei locali nello stato originario. Qualora si verificassero eventi che rendessero necessaria l’escussione della cauzione durante il periodo di concessione, la stessa dovrà essere tempestivamente ripristinata per tutto il restante periodo di fruizione del bene entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa.
3. La cauzione può essere presentata nelle seguenti forme:
a) mediante deposito in contanti;
b) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria ed assicurativa previste dal DPR 22 maggio 1956 n. 635.
4. Il mancato deposito della cauzione e/o la mancata stipula della polizza fideiussoria nei termini indicati, comporta l’automatica revoca della concessione.
ARTICOLO 14
Determinazione del canone
Il canone da corrispondere all’Amministrazione per l’uso degli immobili comunali è determinato con delibera di Giunta Comunale, da adottarsi sulla scorta di apposita perizia estimativa effettuata dal Servizio Patrimonio, sulla base dei valori correnti di mercato, per beni di caratteristiche analoghe, nonché dei seguenti elementi essenziali di valutazione:
- costo di acquisizione o costruzione;
- valore immobiliare del bene da concedere in uso; parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso: commerciale, produttiva, agricola, a servizi o altro;
- eventuale impegno da parte dell’utilizzatore all’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile.
Al canone si applica la rivalutazione ISTAT indice FOI.
ARTICOLO 15
Riduzioni del canone
Al canone, come determinato all’art. 14, si applicano le seguenti riduzioni:
- 100% qualora gli immobili vengano assegnati in comodato gratuito;
- fino ad un massimo del 50% qualora gli immobili vengano assegnati per finalità non lucrative e, contestualmente, tale riduzione si renda opportuna al fine di promuovere e sviluppare sul territorio comunale attività bisognose di tutela.
Tale ultima riduzione non può essere accordata per un periodo superiore ad anni 2, con eventuale possibilità di rinnovo.
L’individuazione della sussistenza di tali esigenze viene definita con deliberazione adeguatamente motivata della Giunta Comunale.
ARTICOLO 16
Concessione in comodato dei beni del patrimonio disponibile
1. Gli immobili comunali individuati nella categoria di beni dei patrimonio disponibile possono essere concessi dal Comune in comodato d’uso (art. 1803 c.c.), per ragioni di interesse collettivo tutelati dall’Ente, i quali, in via generale, possono essere costituiti da interessi di natura culturale, sportiva, associativa, didattica, sindacale, di promozione e valorizzazione del territorio;
2. Il contratto di comodato può prevedere degli oneri e delle prescrizioni a carico del comodatario assumendo i connotati di contratto di comodato modale;
3. La concessione in comodato del bene immobile del patrimonio comunale disponibile deve avvenire con contratto di comodato redatto in forma scritta, registrato ai sensi delle vigente normativa c con gli oneri di registrazione a carico del comodatario;
4. Il Responsabile del servizio competente pubblica apposito bando di adesione per la concessione in comodato del bene immobile di che trattasi, per una durata minima di gg. 15 al fine della sua massima diffusione.
ARTICOLO 17
Autorizzazione all’uso occasionale e straordinario di un bene del patrimonio disponibile
1. E’ facoltà del Comune concedere in uso temporaneo, occasionale, o comunque, per motivi straordinari di contingibilità ed urgenza, i locali facenti parte di immobili disponibili;
2. L’uso temporaneo, occasionale o straordinario del bene può essere concesso a persone fisiche,
persone giuridiche, enti ed associazioni portatrici di interessi tutelati dall’Ente, quali:
a. spettacoli patrocinate dall’Ente;
b. attività di natura culturale;
c. attività di natura didattica;
d. attività di natura artistica;
e. attività di natura sportiva;
f. promozionale del territorio.
3. Tutte le richieste devono essere inoltrate almeno 10 giorni prima al Comune che disporrà, attraverso l’Ufficio competente, ove necessario, l’acquisizione dei preventivi pareri tecnici con successiva autorizzazione.
Il richiedente, pena il rigetto della istanza, deve indicare in modo dettagliato :
a. i motivi della istanza ed i requisiti di cui al presente articolo;
b. eventuali elementi organizzativi inerenti manifestazioni e spettacoli di particolare rilievo con allegata documentazione che assevera la conformità delle attività e strutture alla vigente normativa di sicurezza, antinfortunistica, antincendio e di prevenzione dei rischi;
c. la indicazione del responsabile dell’iniziativa sottoscrittore della istanza;
d. il personale eventualmente impiegato;
a. il responsabile della sicurezza e della prevenzione antinfortunistica che se non indicato farà capo al proponente la richiesta;
b. la data dell’evento e la durata di breve entità dell’uso del bene.
4. I richiedenti sono obbligati ad osservare ogni diligenza in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant’altro di proprietà o in uso al Comune e restituirlo nelle condizioni in cui è stato loro consegnato.
ARTICOLO 18
Individuazione delle tariffe per l’uso temporaneo ed occasionale del patrimonio disponibile per attività dei terzi con scopo di lucro
1. E’ prerogativa della Giunta comunale stabilire le tariffe per l’uso temporaneo ed occasionale da parte dei terzi, in particolare, laddove l’uso sia accordato per scopi di natura commerciale, professionale, pubblicitaria, e comunque per scopo di lucro e si tratti di beni del patrimonio disponibile;
2. L’applicazione della tariffa ha lo scopo di valorizzare il bene nell’interesse dei cittadini e di recupero delle spese di gestione, manutenzione e pulizia dei locali, consumo di energia e quant’altro.
ARTICOLO 19
Esenzione dal pagamento del canone
1. Possono essere ammessi all’esenzione dal pagamento del canone, con conseguente assegnazione dei beni a titolo di comodato d’uso o di concessione gratuita, le seguenti categorie di soggetti:
a. gli enti pubblici operanti nel campo della salute, della ricerca, della sicurezza pubblica;
b. le associazioni di volontariato, la PRO-LOCO, le associazioni non lucrative riconosciute o riconoscibili ex art. 12 cod. civ. operanti nell’ambito socio assistenziale di cui agli artt. 114 del D.P.R. n. 309/1990 (prevenzione e recupero dei tossicodipendenti), 18 della Legge n. 104/1992 (inserimento e integrazione lavorativa delle persone handicappate), nonché operanti per finalità di promozione sociale, culturale, educativa, sportiva;»
c. gli organismi, i comitati, i gruppi non ricompresi nelle categorie precedenti, che svolgono sotto il controllo dell’Ente - attività riconducibili o assimilabili alle finalità istituzionali dell’ente medesimo;
d. le parrocchie e gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, nonché gli enti delle altre confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato un’intesa, che svolgono attività di oratorio o similari.
e. le sedi o sezioni locali di Associazioni Assistenziali. Sanitarie e simili (CRI, ANED, AIDO, AVIS, AUCC, ecc.)
2. Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta Comunale debitamente motivata, i beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione possono essere assegnati gratuitamente e per un periodo continuativo non superiore a 10 (dieci) giorni a soggetti terzi che ne facciano richiesta ai fini dell’organizzazione di iniziative pubbliche senza scopo di lucro (convegni, mostre, manifestazioni, ecc.).
3. In ogni caso, è condizione inderogabile per la concessione gratuita che il beneficio scaturente dal provvedimento ricada sull’intera comunità e non solo sul singolo ricevente o una stretta cerchia di
cittadini ad egli afferente e che il ricevente abbia la capacità giuridica a ricevere una eventuale concessione gratuita.
4. Tutte le spese relative ai consumi di energia, all’installazione dei contatori ed allaccio delle forniture, nonché tutte le spese di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.
5. Le riduzioni e/o esenzioni debbono essere intese come contributi o sussidi finanziari e come tali vanno sottratte all'ammontare complessivo dei contributi che annualmente viene stanziato in bilancio, dando mandato al Settore Finanziario di provvedere ad istituire ed aggiornare annualmente i necessari capitoli di bilancio sulla scorta delle previsioni del servizio patrimonio.
ARTICOLO 20
Concessioni di valorizzazione
Ai sensi del disposto dell’art. 58 del D.L. 112 in data 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge in data 6 giugno 2008 n. 133 e ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i beni immobili di cui al presente regolamento possono essere concessi a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le concessioni di cui al comma precedente sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa. Il quadro economico dell’iniziativa e la valutazione del canone di concessione sono determinati dal Servizio Patrimonio.
Al termine della concessione tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale, senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno.
Tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione, nuova costruzione e/o ampliamento, eventuali oneri urbanistici e/o catastali rimangono a carico del concessionario.
ARTICOLO 21
Impianti sportivi - Concessioni in uso degli Impianti sportivi
Le palestre e gli impianti sportivi sono per loro natura adibiti all’attività ed all’educazione fisica e sportiva nell’ambito del territorio comunale.
L’uso di essi e la loro gestione saranno finalizzati alla promozione di più discipline sportive e al coinvolgimento di tutti i cittadini.
La loro gestione può essere:
a) Diretta;
b) Affidata in concessione d'uso ad una o più Associazioni sportive regolarmente costituite;
c) Affidate in gestione previo espletamento di gara ad evidenza pubblica qualora il servizio sia a rilevanza imprenditoriale.
Nell’ipotesi sub b) e c) rispettivamente la convenzione di affidamento ed il capitolato d’appalto stabiliscono le specifiche condizioni per la conduzione degli impianti.
Nell’ipotesi di gestione diretta da parte del Comune (a) le palestre ed i campi sportivi possono essere concessi in uso ad enti, associazioni sportive che promuovono e praticano 1!esercizio dello sport nel territorio comunale nel rispetto, oltre che dei principi di cui agli articoli precedenti e seguenti, anche secondo il disciplinare che sarà predisposto al momento della concessione.
ARTICOLO 22
Domande
Per conseguire la concessione in uso di cui all'art. 21 del presente regolamento, gli enti, le Associazioni sportive ecc., devono presentare tempestiva domanda dalla quale risultino bene specificate tutte le notizie che concernono il richiedente (denominazione, sede legale, rappresentante e responsabile), l’uso per il quale la concessione viene chiesta, la data e la durata della utilizzazione dell’impianto, il numero dei partecipanti ed eventuali altre notizie ritenute utili.
Nel caso in cui l’utilizzazione sia ricorrente nella domanda deve esser indicato il relativo programma.
Alla domanda devono essere allegati:
l’atto costitutivo e lo statuto della Associazione richiedente;
la copia del contratto assicurativo personale o collettivo che copra tutti i partecipanti per l’uso della palestra contro i rischi per infortuni e danni che possano derivare a persone o cose per lo svolgimento delle attività sportive.
ARTICOLO 23
Rilascio dell’autorizzazione
Il Comune, sulla base delle domande pervenute, predispone il programma della utilizzazione degli impianti sportivi. In caso di domande concorrenti il Comune invita i richiedenti a concordare una soluzione amichevole, in difetto della quale individua il concessionario osservando rigorosamente il criterio della priorità cronologica nella presentazione e della registrazione delle domande nel protocollo generale del Comune. La priorità cronologica è subordinata alle seguenti precedenze nelle assegnazioni dei turni degli impianti:
Corsi organizzati e/o gestiti dal Comune;
Società che svolgono attività giovanile in sport che si svolgono in palestra;
Società che svolgono attività sportiva agonistica ufficiale (affiliazione a federazioni riconosciute dal CONI) in sport che si svolgono in palestra;
Società che svolgono attività giovanile in sport che si svolgono fuori dalla palestra;
• Società che svolgono attività amatoriale in sport che si svolgono in palestra;
• Società che svolgono attività amatoriale in sport che si svolgono fuori dalla palestra;
• Eventuali altre società aventi sede fuori dal Comune:
L’esito dell’istruttoria viene, quindi, comunicato al richiedente il quale può ritirare il formale provvedimento della eventuale concessione solo a presentazione:
a. della ricevuta comprovante il versamento alla Tesoreria Comunale o ufficio postale della somma stabilita dal Comune a titolo di rimborso spese (per pulizie, per consumo di energia elettrica, per riscaldamento e per il personale di custodia, etc.) e di deposito cauzionale per eventuali danni recati alla palestra ed alle sue attrezzature;
b. della polizza fideiussoria sostitutiva del deposito cauzionale di cui al precedente punto 1);
c. della dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concessionario si assume tutte le responsabilità che possano derivare a persone ed a cose dall’uso dell’impianto e delle manifestazioni in esso organizzate e rileva indenne da esse il Comune, esentandolo da qualsiasi responsabilità civile e penale, ed impegnandosi a non avanzare nessuna richiesta di risarcimento danni o infortuni connessi con l’attività giuridico sportiva praticata in virtù della concessione siano essi terzi utilizzatori o spettatori per un massimale stabilito tenendo
conto del valore dell’impianto;
d) in caso di utilizzo in forma continuativa, copia della fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune che assicuri eventuali danni a persone e/o cose idonea al valore del bene utilizzato.
ARTICOLO 24
Tariffe
Le tariffe relative all’uso degli impianti sportivi e l’ammontare del deposito cauzionale sono periodicamente stabilite dal Comune anche in misura differenziata ed articolata, tenendo conto della natura del concessionario e del tipo di attività sportiva che esercita, allenamenti, corsi, campionati e tornei amatoriali, manifestazioni sportive occasionali, attività sportive - ricreative, gare, trofei, saggi ecc. E’ fatta salva la possibilità di concessione gratuita previa motivata deliberazione della Giunta comunale ed in caso di ricorrenza di un pubblico interesse.
Nella concessione viene stabilito se nella palestra può accedere il pubblico nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
ARTICOLO 25
Attività non consentita all’interno degli impianti sportivi
1. Ai soggetti titolari di concessione di uso è fatto assoluto divieto di svolgere nei locali o negli impianti in uso attività a fini di lucro e/o commerciali. Potranno essere esposti manifesti finalizzati alla sponsorizzazione delle attività sportive svolte dalle società autorizzate purché dalle stesse rimossi ed asportati dalle strutture a fine giornata. Vietati manifesti elettorali.
2. E’ vietato installare all’interno o all’esterno degli impianti sportivi attrezzi fissi o in deposito che possono ridurre la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso se non previamente concordato con il Responsabile di settore.
3. Gli istruttori devono essere abilitati;
4. Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria compieta funzionalità iniziale, con una adeguata pulizia dei locali e con gli attrezzi usati riportati nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio della concessione.
5. Chiunque (istruttore o atleta ecc.) venga trovato all’interno della palestra sprovvisto di adeguata calzatura deve essere perentoriamente allontanato dal personale autorizzato.
6. In ogni palestra/impianto sportivo dovrà essere predisposto un registro di controlli periodici. Ogni concessionario d’uso segnalare ogni danno arrecato alla struttura durante l’utilizzo.
7. In caso di danni, il concessionario successivo, dovrà prenderne visione e controfirmare quanto attestato precedentemente, salvo segnalare eventuale difformità.
ARTICOLO 26
Criteri generali e priorità nelle assegnazioni
Per la valutazione dei criteri di assegnazione, per tutti i beni facenti parte del patrimonio del Comune, dovrà tenersi conto dei seguenti principi:
a) persona fisica residente nel comune di Roccapiemonte, persona giuridica, associazioni, enti con sede sul territorio;
b) attività svolte di interesse tutelato dall’Ente di natura culturale, artistica, sportiva, associativa, didattica, sindacale e politica, di promozione e valorizzazione del territorio;
c) diritto di prelazione per eventuale precedente contratto in itinere ovvero rapporto con l'Ente;
d) condizioni proposte dal richiedente in merito ad oneri a suo carico inerenti l’uso del bene in comodato (es. manutenzione straordinaria, servizi compensativi, oneri adeguamento impianti e dei locali, ecc.);
e) dichiarazione di indisponibilità di altra sede.
Qualora la medesima struttura sia richiesta da più soggetti contemporaneamente e per lo stesso periodo, si darà priorità, nell'ordine:
1. ai gruppi consiliari;
2. ai soggetti iscritti nell’apposito Albo Comunale delle Associazioni;
3. ai soggetti residenti o aventi sede nel comune di Roccapiemonte;
4. al tempo di presentazione dell’istanza in base al protocollo.
ARTICOLO 27
Violazioni del regolamento
La violazione delle norme di cui al presente regolamento da parte dei concessionari comporterà, a seconda della gravità delle violazioni, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione concessa. I corrispettivi versati potranno essere incamerati dall’Amministrazione Comunale a titolo di rimborso
dei danni. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di legge.
ARTICOLO 28
Entrata in vigore del regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa deliberazione approvativa.
ARTICOLO 29
Norme transitorie
Gli affidamenti a terzi di beni immobili comunali in corso alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano alle condizioni originarie sino alla loro naturale scadenza.