NOTA ESPLICATIVA DI GARA
NOTA ESPLICATIVA DI GARA
Gara 13/2015
Procedura negoziata per intervento di manutenzione straordinaria edile ed elettrica dello stabile in Xxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxx da adibire a nuova sede della Civica Scuola di Lingue ‐ Scuole
Civiche Milano fondazione di partecipazione ‐ offerta al massimo ribasso Cig 63037524B6 lotto 1 manutenzioni edili
CIG 63037589A8 lotto 2 manutenzioni elettriche
CAPITOLATOSPECIALED’APPALTO
Sommario
PRIMA PREMESSA 2
SECONDA PREMESSA 2
Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 2) VALORE DELL’APPALTO - SCOMPOSIZIONE PER LOTTI E CATEGORIE 5
Art. 3) CONOSCENZA PIENA E ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI 6
Art. 4) ESECUZIONE DEI LAVORI 7
Art. 5) CATEGORIE E SUBAPPALTO per il lotto 1 7
Art. 6) CATEGORIE E SUBAPPALTO per il lotto 2 8
Art. 7) OBBLIGHI/DOVERI DELL’AGGIUDICATARIO TURNI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI , Personale) 9
Art. 8) DIREZIONE LAVORI 10
Art. 9) ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 11
Art. 10) TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE 11
Art. 11) CAUZIONE DEFINITIVA (una per ogni lotto) 12
Art. 12) VARIAZIONE IN CORSO D’OPERA 13
Art. 13) CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE 14
Art. 14) SUBAPPALTO 14
Art. 15) CESSIONE DEL CONTRATTO 17
Art. 16) RESPONSABILITA’ 17
Art. 17) PENALI : 17
Art. 18) PERSONALE 18
Art. 19) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - Condizioni per la manodopera 19
Art. 20) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI/POS 20
Art. 21) ASSICURAZIONE 21
Art. 22) FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 23
Art. 23) VERIFICHE DEI LAVORI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 24
Art. 24) VIGILANZA E CONTROLLI 25
Art. 25) ESECUZIONE IN DANNO 26
Art. 26) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: 26
Art. 27) RECESSO 28
Art. 28) FORO COMPETENTE 28
Art. 29) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 28
Art. 30) STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE- 28
Art. 31) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 29
PRIMA PREMESSA
Fondazione Milano stipulerà il contratto con l’aggiudicatario – sia per il Lotto 1 sia per il Lotto 2 ‐ ai sensi dell’art. 1401 e seguenti codice civile, riservandosi la facoltà di nominare successivamente il Comune di Milano come l’Ente che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso (1). Infatti il Comune di Milano ha la proprietà dell’immobile oggetto dei lavori
In difetto della suddetta nomina, Fondazione Milano conserverà la titolarità del contratto come stazione appaltante a tutti gli effetti.
Si ricorda, come specificato nella nota esplicativa, che la procedura potrà essere aggiudicata definitivamente solo ed esclusivamente a seguito di formale consegna dello stabile da parte dell’Amministrazione Comunale a Scuole Civiche di Milano Fdp e quest’ultima si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ritenesse no confermata la consegna.
SECONDA PREMESSA
Il presente documento, unitamente al progetto allegato, al Documenti POS (dedicato dell’operatore economico ) costituisce il Capitolato Speciale d’appalto (CSA).
Elenco dei documenti allegati:
1 c.c. art. 1401. Riserva di nomina del contraente.
Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [c.c. 1402] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso [c.c. 1404; c.p.c. 583].
c.c. art. 1402. Termine e modalità della dichiarazione di nomina.
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto [c.c. 1401, 1403], se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione [c.c. 1399] della persona nominata o se non esiste una procura [c.c. 1387] anteriore al contratto [c.c. 1405].
c.c. art. 1403. Forme e pubblicità.
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge [c.c. 1350, n. 2, 1392, 1399, 1402, 2806].
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità [c.c. 2643], deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
c.c. art. 1404. Effetti della dichiarazione di nomina.
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato [c.c. 1399, 1401, 1405].
c.c. art. 1405. Effetti della mancata dichiarazione di nomina.
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari [c.c. 1402, 1404, 1762].
Allegato A lotto 1 Progetto e documenti allegati (edile)
Allegato B lotto 2 Progetto e documenti allegati (elettrico)
Allegato C‐ il POS ( redatto dalla società in base alle indicazioni del CSE
Le premesse fanno parte integrante del presente Capitolato. Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della procedura d’appalto sono i lavori e forniture riferiti alla di manutenzione straordinaria dello stabile in Xxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxx e specificati negli elaborati del progetto esecutivo posti a base d’appalto e allegati al presente documento, necessari per l’adeguamento alla regola dell'arte vigente ed applicabile degli impianti elettrici e delle opere edili, nella misura strettamente necessaria ad ospitare la Civica Scuola di Lingue.
Il suddetto oggetto complessivo della procedura è suddiviso nei seguenti due lotti affidabili distintamente:
Lotto 1 ‐ CIG 63037524B6
a1) Lavori edili per adeguamento strutturale della sede anche ai fini del CPI.
comprende tipologie di lavori rientranti nella categoria di qualificazione OG1 (2) dell’allegato “A” del
D.P.R. 5‐10‐2010 n. 207 ‐ Regolamento del D.Lgs. 12‐aprile‐2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (artt. 61 e 107 comma 1 che rinviano all’Allegato A al D.P.R. 5‐10‐2010 n. 207)
Lotto 2 ‐CIG 63037589A8
a2) Lavori inerenti gli impianti elettrici ‐ adeguamento normativo
comprende tipologie di lavori rientranti nella categoria di qualificazione “OS30 – OS7 –”(Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) (3) dell’allegato “A” del D.P.R. 5‐10‐2010 n. 207 ‐
(2) OG 1: Edifici civili e industriali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxx, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
3 OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
Regolamento del D.Lgs. 12‐aprile‐2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (artt. 61 e 107 comma 1 che rinviano all’Allegato A al D.P.R. 5‐10‐2010 n. 207)
L’aggiudicazione del presente appalto è effettuata col criterio del massimo ribasso offerto rispetto al prezzo a base d’asta per ciascun lotto.
DESCRIZIONE SOMMARIA:
Il progetto, appositamente redatto e costituito dagli elaborati elencati in calce al presente capitolato speciale, forma parte integrante del contratto e prevede l'esecuzione delle opere riassunte in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla DL ed eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 132 del Dlgs. 163/06 e art. 161 del DPR 207/10.
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come segue:
per Lotto 1
Come meglio descritto nella relazione del progetto edile e del computo metrico:
Risanamento delle superfici murarie, sia a parete che a plafone, tinteggiatura caloriferi, risanamento degli intonaci scrostati o ammalorati; battitura, risanamento e ripristino degli intonaci dell'attuale, sistemazione degli infissi in legno esterni, sostituzione di alcune porte in legno dei servizi igienici e di alcune aule, sistemazione e ripristino della funzionalità di tutte le altre porte in legno, sostituzione di elettromagneti sulle porte REI; manutenzione bagni con sostituzione di alcuni elementi deteriorati, tipo wc, lavabi, cassette scarico ecc; rimozione di tavolati materiali vari, aule e ex alloggio custode al piano seminterrato; demolizione di limitate porzioni di muratura portante per creazione di nuovi vani porte, successiva riquadratura, creazione di architrave e soglia a pavimento, Creazione di tavolati in cartongesso doppia lastra atoniche per creazione nuova aule, creazione di tavolati per nuovo layout bar; creazione di un nuovo servizio igienico, posa zoccolino, porzioni di pavimento, posa di linoleum, livellina all’occorrenza, posa materiale fonoassorbente, posa tralicci (americane).
per il Lotto 2
Come meglio descritto nella relazione del progetto edile e del computo metrico:
da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.
Intervento di cablaggio strutturato di tutto l’edificio, controllo adeguamento e integrazione dell’impianto elettrico già esistente ‐ Tutti gli interventi risultano necessari per l’adattamento dell’edificio scolastico alle nuove esigenze, si configurano come “trasformazione” ed “ampliamento” dell’impianto elettrico, alla Dichiarazione di Conformità dell’impianto alla regola dell’arte verranno allegate le Dichiarazioni di Conformità precedenti
Art. 2) VALORE DELL’APPALTO ‐ SCOMPOSIZIONE PER LOTTI E CATEGORIE IMPORTO DELL’OPERA
L’importo a base d’asta dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto è definito come segue:
A1) lotto 1 Importo dei Lavori edili di adeguamento Euro 220.884,53 (oltre iva) (duecentoventimilaottocentottantaquattro/53) (Categoria OG1) importo soggetto a ribasso
A2) lotto 2 Importo dei lavori inerenti gli impianti elettrici ‐ adeguamento normativo Euro 163.288,58 (oltre iva) (centosessantatremiladuecentottantotto/58) (Categorie OS30‐OS7) importo soggetto a ribasso
Totale importo lavori di adeguamento Euro 384.113,11 (oltre iva) (trecentottantaquattromilacentotredici/11)
B) Per oneri di sicurezza
b1) Oneri compresi in stima 4.417,69 lotto 1 (oltre iva) (quattromilaquattricentodiciassette/69) non soggetto a ribasso
b2) Oneri compresi in stima 3.265,77 lotto 2 (oltre iva) (tremiladuecentosessantacinque/77) non soggetto a ribasso
A)+B) IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO Euro 391.796,57 (oltre iva)
(trecentonovantunomilasettecentonovantasei/57)
La prestazione di cui al presente appalto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra nella misura vigente al momento del pagamento.
IMPORTO ONNICOMPRENSIVO
I lavori del seguente appalto saranno valutati a corpo, per ogni lotto, ex art 53 comma 4 del D.Lgs. 12‐ aprile‐2006, n. 163, Codice Contratti PP.
Le condizioni e le modalità delle opere richieste sono quelle indicate nel presente capitolato, nei suoi allegati e nell’offerta presentata.
L’offerta economica si intende vincolante per un periodo di 180 giorni dal ricevimento della stessa. L’importo dell’appalto così come il prezzo depurato del ribasso d’asta è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisionali e ponteggi, gli oneri della sicurezza ex X.Xxx. 9‐4‐2008 n. 81 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nonché i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto, lo smaltimento dei materiali di scarto e di risulta e anche per quanto debba in buona fede ritenersi incluso nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ancorché non dettagliatamente specificato ed illustrato, spese generali, utili.
L’Appaltatore dovrà provvedere a suo onere e cura tutti gli attrezzi e le dotazioni personali nonché i mezzi provvisionali o di trasporto comunque necessari o utili per il lavoro.
Eventuali varianti in corso d’opera per opere ulteriori non previste e non incluse, neppure implicitamente, nel presente Capitolato dovranno essere autorizzate preventivamente e dovranno essere fatte oggetto di offerta da parte dell’Appaltatore che la Committente si riserva di accettare.
In riferimento alle opere da eseguire in più o in meno, l’eventuale incremento o diminuzione del costo per la sicurezza e salute del cantiere sarà determinato dal Coordinatore per l’esecuzione, secondo il D.lgs 81/2008.
In tutti i casi in difetto di specifica dettagliata descrizione di Capitolato o di incompleta descrizione derivante dall’elaborato di progetto circa tutti i componenti, forniture, lavorazioni, prestazioni che fanno parte integrante della realizzazione di ogni singola opera, varrà il giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori per definire l’insieme delle operazioni e prestazioni che sono incluse e compensate nei prezzi e quelle da escludersi.
Art. 3) CONOSCENZA PIENA E ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI
Prima della formulazione dell’offerta il Concorrente ha l’onere di controllare le voci riportate nella Perizia di spesa e nel presente Capitolato, nella parte relativa all’ " Elenco delle attività e dei lavori”.
Per il fatto stesso di presentare l’offerta, il Concorrente riconosce di aver preso conoscenza dei documenti di gara, di averli verificati, di concordare con i risultati.
In particolare di riconosce i punti di intervento come corretti e perfettamente eseguibili e assume piena e totale responsabilità sia del progetto, sia dell’esecuzione dell’intera opera in tutte le sue parti.
Il Concorrente nel presentare l’offerta e nell’accettare i lavori dichiara di:
a) aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano
b) aver valutato nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul tipo e qualità e costo dei materiali quanto sul tipo e costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.
L’appaltatore aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o di elementi non valutati o non considerati, tranne che si tratti di nuovi
elementi imprevisti i quali si configurino come cause sopravvenute di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o che si riferiscano a condizioni comunque soggette a revisione per legge o contratto.
Con la presentazione dell’offerta e l’accettazione dei lavori l’Appaltatore riconosce ‐ assumendosi la responsabilità ‐ di essere in grado e di avere la competenza e le risorse ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi di restauro.
Art. 4) ESECUZIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà eseguire gli interventi, secondo il programma dei lavori (crono programma) approvato dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente le opere di cui sopra complete e finite in ogni loro particolare, l’Appaltatore dovrà, inoltre, riconsegnare i locali liberi da qualsiasi attrezzatura, ponteggio o materiali di scarto delle lavorazioni.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza da parte dell’Appaltatore.
Art. 5) CATEGORIE E SUBAPPALTO per il lotto 1
La certificazione Soa è obbligatoria poiché l’importo a base d’asta dei lavori del lotto 1 è superiore alla soglia di 150 mila euro prevista dall’art. 60 comma 2 DPR 207/2010 Regolamento al Codice Contratti PP. D.Lgs.163/2006; tuttavia il concorrente (non soggetto a Soa, per esempio società estere) avrà facoltà di dimostrare i requisiti di capacità economica e finanziaria presentando autocertificazioni; per il concorrente obbligato SOA basterà presentare la certificazione dalla quale si evince il possesso dei requisiti economici e finanziari richiesti e che costituisce condizione sufficiente a tale scopo; in tal caso sarà valida la qualificazione SOA per le seguenti categorie e classi:
CATEGORIA SOA | IMPORTO | % SUL TOTALE |
OG1 (4) | € 220.884,53 | 100% | OBBLIGATORIA (art.60 Regol.) |
Nessuna categoria scorporabile | ONERI DELLA SICUREZZA | ||
TOTALE LAVORI | € 220.884,53 | ||
TOTALE O.S. | € 4.417,69 |
Poiché la qualificazione SOA è obbligatoria per l’unica categoria OG1 e non sono indicate né categoria prevalente né categorie scorporabili, i lavori senza distinzione di categoria sono subappaltabili nella misura del 30% (art.118 D.Lgs. 163/2006 e art 170 DPR 207/2010; ancorché l’affidamento avvenga con procedura negoziata senza pubblicazione di bando e si tratti di importo sotto soglia inferiore a 1 milione di euro, tuttavia non si applica il limite di subappalto del 20% del D.Lgs 163/2006 Codice art. 122 co. 7, in quanto previsto per la sola categoria prevalente).
L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive, con riferimento alla specifica lavorazione (e non alla categoria di inquadramento).
I lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. n. 37 del 22/01/2008, possono essere affidati solo ad impresa in possesso dei predetti requisiti o sia riunita o dichiari il subappalto ad impresa che ne sia in possesso ; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti anzidetti.
Art. 6) CATEGORIE E SUBAPPALTO per il lotto 2
La certificazione Soa è obbligatoria poiché l’importo a base d’asta dei lavori del lotto 2 è superiore alla soglia di 150 mila euro prevista dall’art. 60 comma 2 DPR 207/2010 Regolamento al Codice Contratti PP. D.Lgs.163/200; tuttavia il concorrente (non soggetto a soa per esempio società estere) avrà facoltà di dimostrare i requisiti di capacità economica e finanziaria presentando autocertificazioni; per il concorrente obbligato SOA basterà presentare la certificazione dalla quale si evince il possesso dei requisiti economici e finanziari richiesti e che costituisce condizione sufficiente a tale scopo; in tal caso sarà valida la qualificazione SOA per le seguenti categorie e classi:
CATEGORIA SOA | IMPORTO | % SUL TOTALE | |
OS30 (5) | €158.532,60 | 97,087% | PREVALENTE |
OS7 | € 4.755,98 | 2,9126% | SCORPORABILE |
TOTALE LAVORI | € 163.288,58 | ||
TOTALE O.S. | € 3.265,77 | ONERI DELLA SICUREZZA |
L'affidatario dell’appalto, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS30, può eseguire direttamente i lavori della categoria scorporata OS7 anche senza possedere tale ulteriore qualificazione (art. 12 comma 2 lettera a) del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, poiché la categoria OS7 non è inclusa nel divieto di cui alla lettera b) del medesimo articolo). Si applica il limite del D.Lgs 163/2006 Codice art. 122 co. 7) e pertanto i lavori della categoria prevalente OS30 sono subappaltabili nella misura massima del 20% dell’importo complessivo del Lotto 2.
I lavori della categoria scorporata OS7 sono subappaltabili per l’intero valore (art. 118 D.Lgs.163/2006). L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive, con riferimento alla specifica lavorazione (e non a non alla categoria di inquadramento).
I lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. n. 37 del 22/01/2008, possono essere affidati solo ad impresa in possesso dei predetti requisiti o sia riunita o dichiari il subappalto ad impresa che ne sia in possesso ; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti anzidetti.
Art. 7) OBBLIGHI/DOVERI DELL’AGGIUDICATARIO TURNI, MACCHINARI, ATTREZZATURE,
MATERIALI , Personale)
Sono a carico dell’appaltatore i seguenti ulteriori oneri ed obblighi, compresi nell’importo contrattuale:
1. L’imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e professionalmente idonea;
2. Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà segnalare o consegnare:
a. il recapito telefonico e indirizzo e‐mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali comunicazioni;
b. l’elenco nominativi degli addetti che si intendono impiegare nell’esecuzione dei lavori e i rispettivi documenti: fotocopia della carta di identità e/o permesso di soggiorno e fotocopia del libro matricola in cui risulti l’appartenenza all’impresa appaltatrice; di ogni variazione in merito dovrà essere data preventiva comunicazione scritta al Responsabile della Direzione Lavori;
c. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell’inizio di qualsiasi lavoro e comunque entro 30 gg dalla firma del contratto;
d. a richiesta l’appaltatore dovrà trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile della Direzione Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
e. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi;
3. La Fondazione Milano® si intende sempre sollevata dall’aggiudicataria da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell’appaltatore medesimo, nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell’appaltatore, e dei loro dipendenti.
4. le opere provvisionali e le attrezzature usate in cantiere dovranno essere appropriate per il mantenimento delle condizioni termo‐idrometriche/ambientali adeguate.
Art. 8) DIREZIONE LAVORI
Il Direttore dei lavori incaricato dalla stazione appaltante potrà farsi rappresentare in cantiere a far sorvegliare i lavori da uno o più assistenti da designarsi, specie per il controllo all’esecuzione di prestazioni specialistiche, a cui l’impresa sarà tenuta a far carico, in assenza della direzione dei lavori, per ogni incombenza relativa alla direzione dei lavori stessa.
Egli avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettose esecuzioni da parte dell’impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l’impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell’impresa che egli
ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori o all’adempimento di mansioni che l’impresa intendesse loro affidare.
Egli fornirà all’impresa, in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori o a richiesta dell’impresa stessa, tutte quelle indicazione e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui nell’eventualità di qualsiasi indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l’impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla direzione dei lavori le opportune istruzioni in merito ed ad demolire senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.
Art. 9) ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Responsabile della Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve nei modi prescritti dall’art. 161 del D.P.R. 5‐10‐2010 n. 207 ‐ Regolamento del D.Lgs. 12‐aprile‐2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Art. 10) TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE
Le opere in appalto verranno consegnate dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, con redazione di apposito verbale, entro 10 giorni dall’avvenuta stipula del contratto, a seguito di preavviso dato dal DL, non inferiore a 48 ore.
I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre il periodo 19 ottobre 2015
Il termine utile per l’ultimazione dei lavori è 12 dicembre 2015 prima dell’inizio accademico del secondo semestre dell’anno accademico 2015/2016.
I giorni potranno essere consecutivi dalla data di consegna del certificato di inizio lavori il tutto salvo un termine più breve concordato in sede di aggiudicazione, come da cronoprogramma presentato dall’offerente, che dovrà comunque essere vagliato dal Direttore Lavori unitamente ai referenti del
dipartimento di Lingue.
Il calcolo del tempo contrattuale tiene conto del normale andamento stagionale sfavorevole valutato in 10gg, per cui le eventuali sospensioni dei lavori, ordinate dalla DL ai sensi dell’articolo 158 e 159 del
D.P.R. 5‐10‐2010 n. 207 ‐ Regolamento, contenute nel periodo citato non produrranno alcuno spostamento del termine ultimo fissato per l’ultimazione dei lavori ne costituiranno motivo per la concessione di proroghe.
L’ultimazione dei lavori, deve essere comunicata per iscritto dall’appaltatore al DL , il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio.
L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori per qualsiasi causa o ragione non imputabile alla stazione appaltante non siano ultimati nel tempo preventivato.
Art. 11) CAUZIONE DEFINITIVA (una per ogni lotto)
L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall’art 113 del Codice dei contratti. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a “Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente” più 2 (due) punti.
La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art.161
del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al “Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione”.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Le fideiussioni e le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori a seguito della presentazione del certificato di collaudo in corso d’opera agli effetti dell’art. 251 del Regolamento (D.P.R. 207/2010), nel limite massimo del ottanta percento dell’iniziale importo garantito secondo quanto disposto dall’art.113 del codice dei contratti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
Le modalità di svincolo saranno definite dal Reponsabile Facility Management cui è demandata la gestione del contratto.
Art. 12) VARIAZIONE IN CORSO D’OPERA
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il Progettista ed il Direttore dei Lavori, secondo quanto disciplinato dagli art 132 e 205 del Codice dei contratti (D.lgs 163/2006) e dal Regolamento agli articoli 161 e 162 (D.P.R. 207/2010).
Non sono considerate varianti, ai sensi del 205 comma 2 del codice dei contratti , gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento o una diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare
l’importo complessivo contrattuale.
Ove le varianti di cui all’art. 132 del codice dei contratti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.
La risoluzione del contratto ai sensi dell’art 132 del codice dei contratti dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
Art. 13) CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE
Fondazione Milano® si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione dei lavori per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza l’appaltatore i possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano® almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
Art. 14) SUBAPPALTO
Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare le seguenti:
D.Lgs. 12‐4‐2006 n. 163 ‐ Codice dei contratti pubblici ‐ art. 118 Subappalto
D.P.R. 05‐10‐2010 n. 207 ‐ Regolamento di esecuzione e attuazione del D.L . 12‐02‐2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici ‐ art. 170 Subappalto e cottimo
D.L. 4‐7‐2006 n. 223 ‐ art. 35. Misure di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale ‐ Comma 28 (solidarietà fiscale e contributiva appaltatore subappaltatore)
D.Lgs. 10‐9‐2003 n. 276 – (Xxxxx Xxxxx) ‐ art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore subappaltatore)
L. 13‐9‐1982 n. 646 ‐ Disposizioni in materia di misure di prevenzione ‐ art.21 (reato di subappalto senza autorizzazione)
D.Lgs. 6‐9‐2011 n. 159 ‐ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ‐ art. 67 (divieto di autorizzazione a subcontratti)
a cui espressamente si rinvia.
La facoltà di subappaltare e i relativi limiti sono indicati specificamente per ciascun lotto a cui si rinvia. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che li concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la parte dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione sopracitati in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 D.L. 163/06;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs. 6‐9‐2011 n. 159 ‐ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina:
a. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
b. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
c. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
d. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori copia del piano di sicurezza.
e. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
f. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
g. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
h. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
i. L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
j. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonchè copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
k. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
In caso di subappalto l’affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano®, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.
Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n. 646/82 (6).
6 L. 13/09/1982, n. 646 ‐ Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
21. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (13).
L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti
Il subappalto dovrà essere autorizzato da Fondazione Milano® con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del “Codice” e di cui all’art.67 del D.Lgs. 6‐9‐2011 n. 159 ‐ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Art. 15) CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del “Codice”.
Art. 16) RESPONSABILITA’
L’appaltatore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano® corretto compimento dell’opera oggetto del contratto.
E’ altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano® e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere Fondazione Milano® sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Art. 17) PENALI :
In ogni caso di inadempimento o insufficiente livello di qualità dell’esecuzione delle prestazioni richieste alla prima parte del presente Capitolato da parte dell’impresa saranno applicate ai sensi dell’articolo 146 del Regolamento le penali forfettarie secondo i parametri dell’articolo 136 del codice dei Contratti.
Per ogni mancata indicazione dei dati di cui all’articolo 6 parte prima del CSA “ obblighi e doveri dell’appaltatore”: euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritarda comunicazione rispetto alla
dall'articolo 10‐quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575 .
Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.
data di inizio lavori;
Per mancata consegna del Duvri e POS, entro 5 giorni dalla data di inizio lavori: euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardata consegna. Restando ferma tale consegna come condizione necessaria per l’inizio dell’esecuzione dei lavori.
Mancata comunicazione dei nominativi e dei relativi curriculum dei sostituti per sostituzione momentanea o definitiva del personale del cantiere € 50,00 fino ad un massimo di due giorni;
Per ogni giorno (superiore al terzo) di ritardata consegna dei lavori per cause non imputabili alla Stazione Appaltante si applicheranno le penali di cui all’art. 145 del Regolamento comma 3 pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 % da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Non utilizzo del tesserino di riconoscimento per addetto €100,00;
Mancata reperibilità del responsabile del cantiere € 150,00;
Mancata pulizia del cantiere, rimozione dei materiali di scarto e di lavorazione e di tutte le attrezzature utilizzate durante l’esecuzione dell’appalto € 200,00 al giorno;
Per ogni mancata indicazione dei dati di cui all’articolo del CSA “ obblighi e doveri dell’appaltatore”: euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritarda comunicazione rispetto alla data di inizio lavori;
Art. 18) PERSONALE
Doveri del personale
L’opera dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito sarà tenuto ad osservare:
1) I regolamenti in vigore nel cantiere
2) Le norme anti infortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere
3) Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico
4) Un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Art. 19) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ‐ Condizioni per la manodopera
Retribuzione e CCNL
L’IMPRESA dà espressa garanzia di corrispondere al proprio personale la regolare retribuzione secondo le leggi e i xxxxx xxxxxxxxxx e individuali applicabili nella sua azienda. L’impresa si obbliga altresì ad applicare per tutta la durata dell’appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali di Lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro eventuale scadenza, che intervenisse nel corso dell’appalto, e fino alla loro rinnovazione e/o sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
Oneri previdenziali
L’aggiudicatario si obbliga altresì e dà espressa garanzia di assolvere puntualmente tutti gli oneri connessi, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti competenti, tenendo regolarmente le registrazioni dei libri matricola, infortuni, etc, effettuando regolarmente le denunce contributive e assicurative e i versamenti dei relativi contributi.
Il mancato versamento dei contributi e competenze dei lavoratori dell’impresa impiegati per l’esecuzione del servizio appaltato costituisce inadempienza contrattuale, oltre che violazione di leggi.
Ritenuta a garanzia
In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo la Fondazione appaltante comunica all'IMPRESA, ed eventualmente all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procede ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto per i lavori in corso di esecuzione, ovvero sul pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. La detrazione è computata anche in relazione ai pagamenti già eseguiti ed il relativo importo è garantito dai pagamenti non ancora eseguiti e dalla cauzione definitiva.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate o per le quali sia stata escussa la cauzione definitiva, sarà effettuato dopo che sarà stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento di danni.
L’inosservanza degli obblighi di legge o di contratto collettivo riguardanti il personale dipendente dell’IMPRESA o degli obblighi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro determina
sempre l’immediata risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.
Art. 20) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI/POS
L’appaltatore dovrà garantire il rispetto di tutti gli obblighi delle norme vigenti, di legge o di contratto, nell’esecuzione delle prestazioni per Fondazione Milano®.
In particolare dovrà garantire il rispetto di tutte le norme dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 ed ogni altra nella medesima materia), nonché il rispetto delle norme e procedure aziendali di Fondazione Milano® vigenti in materia.
Inoltre, l’appaltatore, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
A tale riguardo l’IMPRESA, oltre agli adempimenti suoi propri, collaborerà con Fondazione Milano® per la adozione delle soluzioni richieste nei casi di interazione delle rispettive attività e fornirà inoltre il supporto tecnico operativo alle competenti funzioni dedicate a tali tematiche da Fondazione Milano® .
L’impresa si obbliga a fare osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme antinfortunistiche e le misure di protezione e prevenzione adottate nei luoghi di lavoro e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione e la tutela della sicurezza fisica e della salute nei luoghi di lavoro in conformità alle norme vigenti e alle regole dell’arte, anche con riferimento ai regolamenti aziendali di Fondazione Milano® e a quant’altro previsto nel precedente punti.
Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, Fondazione Milano® redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI/POS, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l’attività del Committente e dell’impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.
Fondazione Milano ®, allega al presente CSA (allegati Duvri), il proprio DUVRI per presa visione anticipata al fine da fornire – all’azienda candidata ‐ tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell’appalto.
Sono pienamente a carico della Ditta tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di lavori di restauro. Ad ogni modo sarà facoltà di Fondazione Milano® ®, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è l’addetto e Coordinatore al Servizio di Prevenzione e Protezione Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, mentre il coordinatore della sicurezza in cantiere è Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.
La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all’applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l’appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Art. 21) ASSICURAZIONE
RC
1. L’appaltatore ha l’obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati.
2. La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell’impresa, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) .
RCT ‐ RCO
3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all’impresa nell’esercizio della propria attività, la quale possa provocare accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l’impresa possa essere ritenuta responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO; la stessa Fondazione Milano® e i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo; i frequentatori delle attività di Fondazione Milano® ; la proprietà dei locali in cui si svolgeranno i lavori; gli eventuali sub‐appaltatori ed ogni altro che possa
essere considerato terzo rispetto all’impresa.
4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell’IMPRESA nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, nonché per l’eventuale rivalsa INAIL e per l’eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.
Estensione della copertura assicurativa
5. La polizza dovrà coprire tutti i sinistri, da qualsiasi causa determinati, connessi con l’esecuzione dell’appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali:
A. che portino al danneggiamento o alla distruzione, ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all’impossibilità della riconsegna dei beni immobili e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi;
B. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle attività della stazione appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;
C. che arrechino danni a persone.
Sono connessi con l’esecuzione dell’appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle attività dell’appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in qualsiasi modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la colpa dell’appaltatore salvo prova contraria.
Manleva
6. La polizza dovrà prevedere la manleva a favore della Fondazione da qualsiasi reclamo venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell’esecuzione del contratto da parte dell’IMPRESA.
Massimali
7. Il massimale per l’assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a
€. 1.500.000,00= (tre milioni / 00).
8. Il massimale per l’assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a
€. 1.500.000,00= (tre milioni / 00).
9. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a
€. 2.000.000,00= (seimilioni / 00).
Decorrenza e durata
10. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.
Documentazione
11. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ Ufficio Facility Management di Fondazione Milano® – , entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
Appendice a eventuale Polizza generale
12. Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua impresa, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e producendo una dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti l’ applicabilità e completa equivalenza delle condizioni sopra espresse, anche per lavoro svolto per conto di Fondazione Milano® .
Art. 22) FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’ appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano® ® proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese:
‐ in caso di fallimento dell’impresa mandataria o
‐ nel caso morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore dell’impresa individuale mandataria
FONDAZIONE MILANO® – ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 23) VERIFICHE DEI LAVORI ‐ FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I lavori rientrano nel limite di valore di cui all’art.141 comma 3 Codice D.Lgs. 163/2006, quindi saranno verificati in corso d’opera mediante certificato di regolare esecuzione (art. 237 Regolamento DPR 207/2010) in sostituzione del collaudo corso d’opera (art. 215 Regolamento DPR 207/2010).
La stazione Appaltante riconoscerà più acconti in corso d’opera come da tabella di seguito indicata: 5% a seguito di stipula del contratto o emissione di ordinativo da parte di SCM
5% a seguito della presentazione di un SAL pari al 25% dei lavori 20% a seguito della presentazione di un SAL pari al 60% dei lavori 20% a seguito della presentazione di un SAL pari al 80% dei lavori
Il 50% a Saldo sara corrisposto a seguito di certificato finale di regolare esecuzione.
A ‐ FATTURAZIONE
1. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx partita iva 13212030152 codice fiscale 97269560153
2. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, il protocollo del contratto, altri dati comunicati dall’Amministrazione ).
b. Numero CIG riferito al lotto di competenza (codice identificativo gara);
c. l’importo contrattuale espresso in Euro per il quale verrà data comunicazione in fase di aggiudica provvisoria, comprensiva di oneri della sicurezza.
d. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente‐ Codice CAB – ABI – IBAN ‐ ecc.).
e. ogni altra indicazione utile.
3. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate .
4. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
5. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota di partecipazione all’A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato all’ordine della capogruppo in quanto mandataria con rappresentanza anche per
l’incasso.
6. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di Scuole Civiche di Milano .
7. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.
B ‐ PAGAMENTI SAL
1. La fatturazione degli acconti dovrà avvenire a seguito del certificato di regolare esecuzione e dell’approvazione del SAL da parte del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento. Maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento, ai fini dell’accertamento della conformità della prestazione resa, entro il termine di 45 giorni, acquisisce d’ufficio la documentazione attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico, calcola l’importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all’art. 4 comma 3 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e rilascia l’attestato di pagamento con il quale attesta il regolare svolgimento della prestazione, sottoscritto per accettazione dall’operatore economico. Le ritenute pari allo 0,5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa verifica da parte dell’Amministrazione della conformità e regolare esecuzione del servizio/fornitura e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
2. Il termine di pagamento della prestazione è di 60 giorni solari decorrenti dalla data di emissione dell’attestato di pagamento fine mese del Responsabile del Procedimento, previo ricevimento della fattura da parte dell’ufficio amministrativo di Fondazione.
Saldo finale:
Ultimati i lavori, con emissione del relativo certificato (art. 309 del Regolamento), il pagamento del saldo finale del contratto sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall’emissione del certificato finale di regolare secuzione (art. 237 Regolamento DPR 207/2010), previo ricevimento della relativa fattura ed effettuazione delle verifiche prescritte dal Regolamento DPR 207/2010 art. 4 comma 3.
La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo.
Art. 24) VIGILANZA E CONTROLLI
Fondazione Milano® ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione dell’opera, il
regolare ed esatto adempimento delle prestazioni,e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo che riterrà più adeguate ( art.221 del DPR 207/2010).
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all’appaltatore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni entro otto giorni dalla segnalazione.
Eventuali gravi inadempimenti, anche di temporaneo decadimento della qualità del servizio, comportanti una mancata o insoddisfacente prestazione, daranno a Fondazione Milano® la facoltà di risolvere o rescindere il Contratto in tutto, o anche limitatamente al tipo di servizio e/o alla località per i quali i suddetti inadempimenti si saranno verificati.
Costituisce in ogni caso grave inadempimento da parte dell’impresa il fatto di emettere autocertificazioni, che, a seguito di audit di Fondazione Milano® , si rivelino non conformi alla situazione reale.
Le altre ipotesi di inadempimento saranno regolate secondo le norme del codice civile o delle specifiche previsioni del presente Contratto: in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento le parti sono comunque responsabilizzate a collaborare per definire un piano di cessazione gestibile in modo da evitare che si verifichino ostacoli o intralci alla continuità delle attività istituzionali di Fondazione Milano® .
Si applicheranno in ogni caso le penali stabilite in altra apposita clausola
Art. 25) ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano® .
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano® potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’ appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Art. 26) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:
Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
‐ mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
‐ subappalto non autorizzato;
‐ nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
‐ nel caso previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo).
In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano® di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Fondazione Milano® potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi stabiliti dall’art. 135 del codice di contratti per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione.
Fondazione Milano® procederà alla risoluzione del contratto con la procedura prescritta dagli art. 136 del codice di contratti e nei casi ivi previsti per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. L’appaltatore si considera sempre gravemente inadempiente quando siano state cumulate penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.
Il Responsabile della Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, Fondazione Milano® ® dispone la risoluzione del contratto di appalto.
In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di Fondazione Milano® ®, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici:
‐ l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
‐ l’eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
‐ l’eventuale maggiore onere per Fondazione Milano® per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
‐ gli eventuali maggiori oneri sopportati da Fondazione Milano® a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa
effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.
Art. 27) RECESSO
Fondazione Milano® si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c. e secondo quanto disciplinato dall’art 134 del codice dei contratti, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata
R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
Art. 28) FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
Art. 29) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.
Art. 30) STIPULAZIONE CONTRATTO ‐ SPESE, IMPOSTE E TASSE‐
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Il contratto sarà stipulato ‐ previo controllo e approvazione dei competenti Organi della Fondazione ‐ in modalità elettronica, con firma digitale nel formato p7m e marca temporale per la data certa, e nel più breve tempo nei termini prescritti dall’art. 11 Codice dei Contratti Pubblici. La veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m) potrà essere sempre verificata in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 ‐ Codice dell'amministrazione digitale ‐ art. 23 comma 2.
Il contratto così stipulato è immediatamente efficace.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Il presente CSA non potrà essere modificato o integrato da patti concomitanti o successivi, inclusi eventuali accordi di rinnovo, se non in forma scritta a condizione di validità.
Ogni accordo verbale e/o comportamento di fatto, sempre che sia adeguatamente comprovato, potrà essere oggetto di valutazione per gli effetti eventualmente da esso direttamente derivanti nei limiti di leggi e regolamenti, ma non potrà derogare, modificare,
integrare o in qualsiasi altro modo interferire con le obbligazioni e/o diritti nascenti dal Contratto.
Art. 31) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Le Parti terranno riservate tutte le informazioni concernenti le rispettive attività di cui sono venute o potranno venire a conoscenza in occasione della definizione ed esecuzione del Contratto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’ espletamento del servizio.
Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.