CGRTS-0016214-A-28/06/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
CGRTS-0016214-A-28/06/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI TITOLARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR SISMA 2009-2016
TRA
il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 (di seguito anche “Commissario Straordinario”), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Valentini, Xxx XX Xxxxxxxx, x. 000/x - 00000, nella persona dell’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
l’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A., (di seguito anche
“Invitalia e/o Agenzia”) società con azionista unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, in persona dell’Amministratore Delegato e rappresentante legale pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx,
PREMESSO
1. la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;
2. il decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;
3. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, concernente l’adozione del “Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023” della Presidenza del Consiglio dei ministri;
CONSIDERATO
a) il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla
progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
b) in particolare, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
c) con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’attività da essa svolta;
d) la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca priorità e obiettivi per l’Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l’Agenzia quale ente strumentale dell’Amministrazione Centrale volto, tra l’altro, a “favorire l’attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale”;
e) l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;
f) l’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l’Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni”;
g) l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, definisce l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. quale società in house dello Stato;
h) con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l’”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
i) in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica;
j) gli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, disciplinano agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
k) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
l) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in attuazione dell’art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 21 giugno 0000, x. 00”, x, xx particolare, l’articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale il Commissario Straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull’andamento delle attività di Invitalia;
m) l’articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l’indicazione dell’impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
n) l’articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
o) l’articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
p) l’articolo 1, comma 3, lett. k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
q) l’articolo 1, comma 3, lett. n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
r) l’articolo 1, comma 3, lett. o), della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
s) la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l’iscrizione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
t) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall’Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
u) l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”;
v) la nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale l’attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato,
quale condizione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
w) il riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021 con cui il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale, tramite propria nota prot. n. 3576 del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
x) per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 e ss.mm.ii, e dell’articolo 1, commi da 460 a 464, della legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, e che la stessa società, per espressa disposizione statutaria è obbligata ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
VISTO
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ri-presa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento del-le procedure», ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l’art.1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 che definisce, attraverso l’allegata Tabella A, l’assegnazione e ripartizione a favore delle singole Amministrazioni titolari le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regola-mento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
- che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108”;
- che nelle settimane successive si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con la prevista milestone del 31 dicembre 2021;
- che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di riparti-zione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle mi-sure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
- che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’Articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di «individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’Articolo 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021,
n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108»;
TENUTO CONTO CHE
- gli Investimenti complementari alla strategia PNRR della Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi speciali di coesione territoriale hanno previsto interventi per le aree del Terremoto 2009 e 2016;
- l’art. 10, terzo comma, del decreto-legge del 21 settembre 2021 , n. 121, attualmente prevede che “La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia», unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto (…)” ministeriale citato;
- l’art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, attualmente prevede che “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;
- ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 “Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”;
- il successivo art. 10 prevede, inoltre che, “Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027” le amministrazioni
interessate, mediante apposite convenzioni, possono “avvalersi del supporto tecnico-operativo di società
in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
l’art. 13 ter del decreto-legge 30 Dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” prevede che per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione, il Commissario straordinario, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico- operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;
VISTE
- la nota in data 07/12/2020, prot. 0195361, con la quale INVITALIA ha trasmesso al Commissario straordinario il documento denominato "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A." e il relativo Decreto di approvazione n. DD 114/2020 del 17/11/2020 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale - Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, tale da rendere congrua la misura del 19% sul totale dei costi sostenuti che, a titolo di “rimborso spese generali”, sarà riconosciuta a INVITALIA;
- la nota in data 21/04/2022 prot. CGRTS-P-0010208 con la quale il Commissario straordinario ha comunicato ad INVITALIA l’esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica espletata ex art. 192 Dlgs 50/2016;
- la nota del 20 giugno 2022, prot. 4024, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Segretariato Generale ha rilasciato l’autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premesse e allegati)
1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.
2. Gli Allegati alla Convenzione sono costituiti da:
- Allegato A – Piano operativo per i servizi di supporto tecnico-operativo al sistema di gestione e controllo;
- Allegato B - Disciplinare di rendicontazione
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l’Ufficio del Commissario Straordinario sisma 2016 e Invitalia, di seguito Invitalia e/o Invitalia/Agenzia, ai fini della realizzazione delle attività di attuazione del Piano Operativo di Dettaglio (allegato A).
2. Nello specifico, INVITALIA garantirà il supporto tecnico-specialistico relativamente alle macro-attività di seguito elencate:
• Supporto al sistema di gestione, monitoraggio e controllo del PNC a favore delle Amministrazioni Titolari, Attuatori e Responsabili, per le attività di:
• Progettazione e definizione delle singole azioni costituenti il PNC Sisma;
• Programmazione e definizione dei piani di lavoro;
• Gestione contabile e sorveglianza;
• Controllo operativo;
• Supporto al Piano di comunicazione della Macromisura A del PNC (ideazione e realizzazione dei contenuti di informazione e comunicazione relativi alle linee operative, gestione ed organizzazione di incontri formativi e informativi);
• Realizzazione del Portale informativo
• Manutenzione ed erogazione del servizio
• Messa a disposizione di un gruppo di lavoro per le attività di supporto e coordinamento per l’attuazione
delle Funzioni previste in capo ai Soggetti Attuatori del Fondo Complementare al PNRR Area Sisma.
Articolo 3
(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di dettaglio)
1. Il Piano operativo, riportato in allegato, prevede in particolare: gli obiettivi specifici da conseguire;
l’organizzazione delle attività; l’analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all’art. 5.
2. Il Piano potrà essere integrato sulla base delle specifiche esigenze manifestate dal Commissario straordinario e le eventuali modifiche dovranno essere concordate tra le parti e approvate dal Commissario medesimo.
3. Eventuali esigenze di variazione saranno sottoposte da INVITALIA all’approvazione del Commissario che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte del Commissario, saranno comunicate tempestivamente ad INVITALIA che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Piano operativo di dettaglio.
Articolo 4
(Durata e decorrenza della Convenzione)
1. La presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2022 ed avrà effetti tra le Parti solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
2. Eventuali proroghe e modifiche alla presente Convenzione saranno concordate tra le Parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa.
Articolo 5 (Corrispettivo per le attività svolte)
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Commissario straordinario riconosce ad INVITALIA un importo massimo pari a € 2.049.169,64 (duemilioniquarantanovemilacentosessantanove,64) IVA al 22% esclusa, corrispondente ad € 2.499.986,96 (duemilioniquattrocentonovantanovemilanovecentoottantasei,96) IVA inclusa come determinato nel piano economico-finanziario previsionale di cui all’allegato Piano operativo di dettaglio.
2. La copertura finanziaria dell’importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla presente Convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43- bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
3. La relativa IVA sarà versata dalla struttura del Commissario straordinario direttamente all’Erario dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 6
(Rendicontazione, modalità e termini di pagamento)
1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine dell’annualità di Convenzione. A tal fine, entro i quattro mesi successivi alla scadenza annuale, INVITALIA trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’annualità precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione allegato alla presente.
2. Il Commissario valuterà l’ammissibilità dei costi rendicontati da INVITALIA in relazione alle attività svolte approvando, mediante apposito atto, entro 60 giorni dalla ricezione, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di rendicontazione di cui sopra; successivamente alla ricezione dell’atto di approvazione della rendicontazione, INVITALIA emetterà la relativa fattura; il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura medesima.
Articolo 7
(Esecuzione delle attività e Responsabile della Convenzione)
1. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di queste ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità, previa condivisione con la struttura Commissariale.
2. Il Commissario straordinario è individuato quale soggetto Responsabile della presente Convenzione.
3. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
4. Si individua, quale Responsabile dell’Agenzia, il responsabile Area Ricostruzione CentroItalia.
5. Il Commissario si impegna a mettere a disposizione di INVITALIA tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionale alla realizzazione delle attività.
6. INVITALIA si impegna affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con la Struttura commissariale, si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento del committente ed alle direttive impartite da quest’ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
7. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Articolo 8 (Contratto a terzi)
1. INVITALIA, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, previo concerto con il Commissario, potrà stipulare, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. INVITALIA è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile, nei confronti del Commissario, per l’esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. INVITALIA si impegna a sollevare il Commissario da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.
Articolo 9 (Obblighi di Invitalia)
1. INVITALIA si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
a) a mettere a disposizione del Commissario straordinario tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né da INVITALIA, né da chiunque collabori agli stessi ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Commissario e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. INVITALIA si impegna altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai sessanta giorni, su richiesta del Commissario, le unità di personale assegnate qualora rilevi:
- la non adeguatezza delle figure professionali;
- nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.
Articolo 10 (Proprietà dei risultati)
1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Commissario straordinario che potrà disporne per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per INVITALIA di realizzare pubblicazioni scientifiche nell’ambito della propria attività di ricerca.
Articolo 11 (Controversie)
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine INVITALIA, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.
Articolo 12
(Diritto di recesso e risoluzione)
1. Il Commissario potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione qualora, a suo giudizio, nel corso della realizzazione delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che rendano impossibile o inopportuna,
ovvero non più di interesse, la stessa realizzazione dell’incarico conferito. In tali ipotesi verranno riconosciute all’Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso - che dovranno essere opportunamente rendicontate - nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla medesima data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, salvo il caso di risoluzione per inadempimento che rimane regolato dagli art. 1455 e ss. del Codice civile, oltreché dalle norme speciali della presente convenzione.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto di INVITALIA di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti da impegni giuridicamente vincolanti.
Articolo 13 (Comunicazioni e notifiche)
1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere inviata all’indirizzo dei referenti di cui all’articolo 8 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Commissario straordinario: xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx0000@xxx.xxxxxxx.xx
Invitalia: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.
4.
Articolo 14 (Interruzione)
1. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile al Commissario, è dovuto ad INVITALIA il rimborso delle
spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data della sospensione.
2. In caso di sospensione o rallentamento delle attività per fatto imputabile ad Invitalia che metta a rischio il rispetto dei termini previsti dalla disciplina relativa al Fondo complementare PNRR Sisma, Invitalia corrisponderà al
Commissario la penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) per ogni giorno di ritardo, senza pregiudizio dei
maggiori danni derivanti dal mancato adempimento e del rimborso delle conseguenti spese.
Articolo 15
(La tutela dei dati personali)
1. Invitalia ed il Commissario si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente contratto.
2. Invitalia ed il Commissario si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:
- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR,
rivestendo il ruolo di autonomi Titolari;
- custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all’esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza
e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
3. Le modalità del trattamento: Invitalia ed il Commissario dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto.
4. La comunicazione dei dati: Invitalia ed il Commissario si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del GDPR; l’eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso. Invitalia e il Commissario si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto
aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
5. Persone autorizzate al trattamento: Invitalia e il Commissario si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l’esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
6. I diritti dell’Interessato e la violazione dei dati: I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR. Invitalia e il Commissario si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. Invitalia e il Commissario si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.
7. I rapporti privacy diretti: Invitalia e il Commissario si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di esecuzione del presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.
8. Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto. Invitalia infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell’ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di Invitalia.
Articolo 16 (Riservatezza)
1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Xxxxxxxxx verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere
effettuata solo con l’accordo di entrambe le Parti.
3. Invitalia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività
oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.
Articolo 17
(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Articolo 18 (Obblighi di pubblicazione)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lettera o), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, le Parti si impegnano a rispettare quanto disciplinato relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Articolo 19 (Norme di rinvio)
1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del codice civile.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16,
e verrà registrata solo in caso d’uso a spese a carico della Parte richiedente.
Allegati:
- Piano operativo di dettaglio;
- Disciplinare di rendicontazione.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.P.A., Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx | (Firmato digitalmente) |
Commissario straordinario del Governo ai fini della | |
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi | (Firmato digitalmente) |
sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 | XXXXXXX XXXXXXXX 28.06.2022 11:51:31 |
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx | GMT+01:00 |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx S.p.A. Amministratore Delegato 28.06.2022
07:57:20
GMT+00:00
ALLEGATO A
Piano Operativo di dettaglio
per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione e per l’assistenza tecnico-operativa alla Soggetto Attuatore Sisma 2016.
(Legge 25 Febbraio 2022, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”)
Sommario
Introduzione 20
Obiettivi 22
Modalità di attuazione 23
Descrizione delle attività 24
Gruppo di lavoro 26
Quadro finanziario 30
Tempistiche di realizzazione 31
Introduzione
Per rafforzare la capacità delle Amministrazioni impegnate nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, il Governo ha adottato importanti provvedimenti in questa direzione.
Nello specifico, il 28 luglio 2021 è stato approvato definitivamente il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) che reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tal senso, lo stesso D.L. 77/2021 definisce specifiche misure attuative per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento e accelerare l’attuazione dei suddetti investimenti pubblici. In particolare, la norma prevede che le amministrazioni interessate possano avvalersi, mediante apposite convezioni, del supporto tecnico- operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici. Le stesse società possono fornire supporto tecnico-operativo anche per le attività di monitoraggio e valutazione degli interventi e per le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa.
I provvedimenti in materia di semplificazioni vanno sostenuti anche attraverso l’attivazione di servizi trasversali in grado di aumentare la capacità produttiva dei soggetti attuatori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi tecnici connessi alla progettazione e approvazione degli interventi, nonché quelli riguardanti la committenza e il supporto tecnico operativo in tutte le fasi di realizzazione dell’intervento.
Lo stesso PNRR individua, per l’attuazione degli interventi, l’opportunità di “ricorrere al supporto tecnico- operativo di task force attivate attraverso società pubbliche qualificate che istituzionalmente affiancano le PA nelle attività di definizione e attuazione delle politiche di investimento pubblico per lo sviluppo”.
Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 77/2021, le citate misure e le procedure di accelerazione e semplificazione, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni, si applicano anche agli investimenti contenuti nel PNC di cui all’articolo 1 del D.L. n. 59/2021.
In questo contesto, il legislatore ha voluto individuare ulteriori risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, dedicate al supporto al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
La Struttura Commissariale, per sua natura straordinaria e temporanea, ha elaborato un piano organizzativo finalizzato a definire le funzioni di gestione e supporto nonché gli strumenti per sostenere gli interventi previsti nel PNC Sisma, al fine di garantire il buon fine dei medesimi, rispetto agli obiettivi individuati.
A seguito di detto piano organizzativo, il Commissario ha emanato il Decreto n. 148 del 10 marzo 2022, contenete l’avviso pubblico per l’individuazione di otto esperti cui affidare l’incarico di consulenza specialistica per il supporto all’attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo, e la responsabilità delle macro aree progettuali attraverso l’individuazione di Project Manager, di elevata competenza ed autonomia direzionale, e quindi:
- il P M per la conduzione delle Linee di intervento sulla Rigenerazione Urbana, Rifunzionalizzazione e Beni Culturali – Sub Misure e Linee A2.1, A3.1, A3.2, A4.5,;
- Il P M per il governo delle Linee di intervento su Tecnologia, Energia, Mobilità Sostenibile e Turismo, A1, A2.3, A2.4, A3.3, A4.2, A4.3 e A4.4 4.
- Il P M per l’attuazione delle Linee di intervento su Sviluppo e Ricerca Universitaria - Sub Misure e Linee B1, B2, B3 e B4.
Obiettivi
Il supporto di INVITALIA in favore del Commissario si realizza nell’ambito dei processi di assistenza tecnica del programma Fondo Complementare Pnrr Aree Sisma 2009-2016.
Tale Piano è finalizzato a dare uno slancio supplementare al territorio del centro Italia, coinvolgendo il tessuto produttivo, le attività economiche e sociali e generando un ambiente fertile ed attrattivo che dia la possibilità di avere nuove opportunità che vadano oltre la mera ricostruzione dell’edificato e delle infrastrutture esistenti prima degli eventi sismici.
In particolare, Invitalia potrà sostenere le amministrazioni attuatrici e responsabili, destinatarie delle attività di assistenza tecnica, nei seguenti ambiti operativi:
a) Assistenza tecnica nel/nella:
o Progettazione e programmazione
o Conduzione del Programma
o Gestione amministrativa, controllo e monitoraggio operativo
o Controllo di legittimità e ammissibilità della spesa, verifica del rispetto degli ulteriori requisiti RRF tra cui milestone, target di pertinenza e altri principi posti alla base di tutto il PNRR.
o con riferimento alla Macromisura A, supporto al Piano di attività del PNC con strumenti di informazione e comunicazione tecnica delle linee operative; ideazione e realizzazione di contenuti, anche per il sito internet; gestione ed organizzazione di incontri formativi e informativi a supporto delle linee operative.
o Realizzazione del portale informativo relativo al Fondo Complementare al PNRR Area Sisma Le attività di supporto alla Struttura del Commissario saranno realizzate garantendo un opportuno livello di coinvolgimento e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nei processi gestionali, dalla Struttura di supporto al Commissario Straordinario, agli Uffici speciali della Ricostruzione, al Soggetto Attuatore Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, per assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.
E’ necessario garantire il supporto alle attività sul campo con strumenti di comunicazione e di accompagnamento degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici, e allo stesso tempo promuovere le misure e i progetti derivanti dagli interventi connessi al PNC. In particolare, si rende necessario supportare le attività operative e professionali con strumenti di accompagnamento conoscitivo per l’integrazione dei processi e procedure legati all’attuazione dei segmenti del Piano.
Modalità di attuazione
Per il raggiungimento degli obiettivi delineati, Xxxxxxxxx mette a disposizione del Commissario un gruppo di lavoro che fornirà il supporto richiesto, garantendo l’instaurazione di un efficace rapporto di collaborazione con gli altri soggetti coinvolti, sia all’interno della Struttura commissariale che verso l’utenza, sui diversi ambiti di attività, anche al fine di condividere ed allineare le azioni da porre in essere. Nell’ambito del gruppo di lavoro sopra citato, saranno altresì individuate le risorse impegnate nell’attività di gestione degli interventi, che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la programmazione delle attività, il coordinamento operativo delle risorse assegnate alla struttura commissariale, il monitoraggio dell’avanzamento tecnico e finanziario delle Misure, la predisposizione della reportistica prevista per il monitoraggio operativo, la rendicontazione dei costi sostenuti e la gestione dei rapporti con il soggetto Titolare – Mef.
Descrizione delle attività
L’operato di INVITALIA si sostanzia nel supporto alle attività di assistenza tecnica nella gestione e controllo con particolare attenzione alle esigenze della Direzione Generale della Struttura Commissariale Sisma 2016.
L’attività richiesta è descritta sinteticamente nelle seguenti linee di azione:
o Progettazione, programmazione
Supporto ai responsabili di area e alle linee di intervento nella progettazione operativa delle misure, sub misure e linee di progetto, attraverso la composizione degli elementi rilevati nelle varie fasi di rilevazione dei fabbisogni puntuali; assistenza alla pianificazione temporale degli interventi – piani di lavoro – alla definizione del raccordo operativo, in primis con la Struttura di Missione 2009, per assicurarne la unitarietà d’azione; supporto al disegno dei processi di gestione delle singole linee di interventi (gestione, controllo e monitoraggio operativo);
o Conduzione del Programma
Supporto ai responsabili di linea del Programma PNC sisma: profili operativi e professional dedicati, per centro di responsabilità funzionale, sia del soggetto attuatore e sia dei soggetti territoriali responsabili;
Assistenza al coordinamento funzionale tra i responsabili di linea operativa e la Direzione Generale e Dirigenti Ammnistrativi, per facilitare la formalizzazione dei procedimenti connessi all’attuazioni delle unità di intervento;
o Supporto alla gestione, controllo e monitoraggio operativo
Per garantire le fluidità dei progetti e il rispetto dei tempi previsti: verifica dell’attuazione dei pacchetti/blocchi di lavoro, dei singoli cronoprogrammi e obiettivi per linea di intervento, verifica dell’avanzamento dei progetti in relazione agli stadi di attuazione finanziaria – sal -, controllo della documentazione tecnica a corredo delle richieste di liquidazione dei singoli interventi;
o Assistenza alle funzioni di controllo di legittimità e ammissibilità della spesa
Verifica del rispetto degli ulteriori requisiti RRF tra cui milestone e target di pertinenza, principio del DNSH e tagging climate e digital, nonché dei principi orizzontali, parità di genere, promozione dei giovani e superamento dei divari territoriali.
o Supporto alle funzioni amministrative e finanziarie di tutto il programma:
Definizione dei rapporti negoziali, assistenza ai procedimenti di spesa, controllo degli avanzamenti, verifica dei rendiconti e liquidazione, nonché elaborazione dei report periodici;
o Monitoraggio e comunicazione periodica formale richiesti dalle norme in materia, applicabili al PNC sisma.
La convenzione prevederà anche una ulteriore linea di attività dedicata al Supporto al Piano di comunicazione della Macromisura A, nonché organizzazione di momenti di formazione ed informazione, relative alle attività previste dalle linee operative.
La convenzione prevederà anche una ulteriore linea di attività dedicata alla Realizzazione del portale informativo relativo al Fondo Complementare al PNRR Area Sisma, attraverso la Progettazione della piattaforma e la Manutenzione ed erogazione del servizio.
Gruppo di lavoro
Per la realizzazione delle azioni di assistenza tecnica sopra delineate, Xxxxxxxxx metterà a disposizione un gruppo di lavoro composto da risorse interne e/o esterne in possesso di idonee competenze professionali coerenti con la specificità dei temi e delle problematiche oggetto d’intervento. Inoltre, all’emergere di eventuali esigenze manifestate dal Commissario, saranno attivate competenze specifiche nel project management, di natura giuridica, tecnico ingegneristica, eventualmente anche attraverso l’attivazione di servizi consulenziali di alto profilo, nel rispetto delle procedure previste dall’Agenzia.
Per le attività di comunicazione, le risorse dell’Agenzia si coordineranno con le risorse della Struttura Commissariale e per la realizzazione delle attività di ufficio stampa, gestione del sito, supporto alla creazione di materiale di comunicazione.
Di seguito l’indicazione dei macro requisiti dei gruppi di supporto:
- Esperti per la conduzione delle Linee di intervento per: assicurare l’omogeneità e la qualità dell’insieme delle azioni; garantire il rispetto della programmazione stabilita per l’attuazione degli interventi; presidiare l’avanzamento in termini di contenuti e processi dell’attuazione degli interventi; programmare le azioni di verifica o correttive anche finalizzate all’esercizio dei poteri sostitutivi del Soggetto attuatore sui Soggetti Responsabili degli interventi.
- Esperti/tecnici di coordinamento e specialisti, verticali, a supporto sia dei project manager e sia responsabili di linea, completano lo schema dei fabbisogni di accompagnamento: assistenti esperti junior in ingegneria civile e in opere pubbliche, architettura con competenza in rigenerazione urbana, in efficientamento energetico e miglioramento sismico di edifici, con competenze ingegneristiche in progettazione e realizzazione di opere stradali, in ambiti energetici, con competenze ed esperienze in architettura nel settore restauro e urbanistica.
- Per le linee di intervento B1.1, B1.2 e B4.1; funzioni di supporto al coordinamento e conduzioni di linea con competenze nelle aree sviluppo locale e d’impresa, per le linee di intervento B1.3, B1.4 e B2; funzioni consulenziali di sostegno in qualità di esperto territoriale di agricoltura e sociale, per linee di intervento B3.
- Assistenza tecnica a supporto del Direttore Generale/Coordinatore e dei dirigenti della struttura Sisma 2016 per le attività amministrative e contabili necessarie all’attuazione degli interventi finanziati a valere sul PNC. Tali azioni a supporto assicurano il raccordo con i responsabili di linea, per stato di attuazione degli interventi; presidiano le azioni di definizione degli atti amministrativi e contabili da predisporre; prevedono e regolamentano il raccordo con gli USR, USRA e USRC – ove coinvolti; supportano le attività del GdL interno Contabilità, conferiscono supporto al
DG/Coordinatore per la definizione delle richieste di trasferimento al MEF, e al controllo amministrativo-contabile delle richieste di trasferimento/pagamento; assistono la predisposizione provvedimenti commissariali per il trasferimento/pagamento delle risorse; supportano le attività di monitoraggio MEF.
Xxxxxxxx, invece, alle figure interne, saranno dedicati profili secondo la declinazione prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Tab. 1 - Profili professionali
Inquadramento aziendale | Funzioni | Declaratorie CCNL (Competenze e ruoli svolti nell'ambito dei gruppi di lavoro) |
1° livello Organizzativo del CCNL INVITALIA – Tariffa ESP | Responsabile di Unità Organizzativa | Lavoratore in possesso di elevate capacità gestionali a cui è affidata la responsabilità di un’Unità Organizzativa. Nell’ambito delle responsabilità assegnate dall’Azienda ovvero dal Responsabile superiore, garantisce il raggiungimento degli obiettivi della struttura, gestisce le risorse umane e il budget assegnato e assume la responsabilità del risultato della propria azione gestionale. |
Professionale master | Lavoratore con elevato know how specialistico e riconosciuta competenza a cui, in quanto riferimento di un gruppo di lavoro, l’Azienda affida formalmente il ruolo di supporto operativo e coordinamento professionale di risorse anche inquadrate nel medesimo livello. | |
Specialista | Nell’ambito della unità operativa di appartenenza, assicura la gestione in autonomia dei progetti e/o processi/attività assegnati, fornisce supporto di competenze al Dirigente/Responsabile di Unità Organizzativa nella conduzione di attività complesse, assicurando l’interazione con i soggetti anche esterni e garantendo qualità e tempistica degli output prodotti. | |
2°, livello Organizzativo del CCNL Invitalia – Tariffa SP | Professional senior (2 livello) | Lavoratore che, nell’ambito della propria mansione e specializzazione esprime una elevata e consolidata seniority a cui - in quanto riferimento di un gruppo di lavoro – l’Azienda affida formalmente il ruolo di supporto operativo e coordinamento professionale di risorse anche inquadrate nel medesimo livello, nei limiti delle attività assegnate dal Responsabile di Unità Organizzativa o dal Professional Master. |
Esperto (2 livello) | Lavoratore che, nell’ambito della unità operativa di appartenenza, opera - nei limiti delle indicazioni ricevute dal Responsabile di Unità Organizzativa, del Professional Master ovvero del Professional Senior - con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio delle attività assegnate relativamente a progetti o fasi di processo, che richiedono la valutazione di aspetti anche complessi, e fornendo supporto di competenze al Responsabile di Unità |
Inquadramento aziendale | Funzioni | Declaratorie CCNL (Competenze e ruoli svolti nell'ambito dei gruppi di lavoro) |
Organizzativa, al Professional Master ovvero al Professional Senior nella conduzione di progetti. | ||
3°, livello Organizzativo del CCNL Invitalia – Tariffa SP | Analista (3 livello) | Lavoratore con competenze di tipo economico e/o amministrativo e/o giuridico ed adeguata esperienza professionale che opera nell’ambito dei relativi processi/progetti, assicurando la realizzazione di attività di media complessità, in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando gli apporti di competenze complementari. |
Tecnico (3 livello) | Lavoratore con competenze di tipo tecnico e/o ingegneristico ed adeguata esperienza professionale che opera nell’ambito dei processi/progetti correlati, assicurando la realizzazione di interventi tecnico-progettuali di media complessità, in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando gli apporti di competenze complementari. | |
4°, livello Organizzativo del CCNL Invitalia – Tariffa JP | Analista di Supporto (4 livello) | Lavoratore con conoscenze specialistiche di tipo economico e/o amministrativo e/o giuridico che opera nell’ambito dei processi/progetti correlati, assicurando la realizzazione di attività di complessità ordinaria, in coerenza con le proprie competenze specialistiche. |
Tecnico di Supporto (4 livello) | Lavoratore con conoscenze di tipo tecnico e/o ingegneristico che opera nell’ambito dei processi/progetti correlati, assicurando la realizzazione di interventi tecnico-progettuali di complessità ordinaria, in coerenza con le proprie competenze specialistiche. |
Il dettaglio dei profili delle risorse ricercate, le modalità e le tempistiche di inserimento nel Gruppo di Lavoro saranno concordati con la Struttura Commissariale sulla base delle priorità stabilite dal Commissario e nel rispetto delle procedure di selezione dell’Agenzia.
Le previsioni di impegno dei singoli profili professionali, è riportata nella successiva tabella 2.
Tabella 2 – Impegni stimati del gruppo di lavoro – risorse interne (GG/Uomo)
Profilo | GG |
PM | 4 |
ESP | 251 |
Senior Professional | 2.600 |
Junior Professional | 2.928 |
5.783 |
La composizione e l’articolazione tra profili professionali dei team di lavoro da attivare per l’attuazione delle diverse linee di attività sarà variabile nel tempo sia all’interno delle singole linee sia tra di esse, per rispondere ad eventuali picchi di carico di lavoro e consentire la massima efficienza in relazione alle esigenze operative segnalate dal Commissario, in coerenza con l’evoluzione del processo di ricostruzione, dalle fasi di analisi e programmazione degli interventi a quelle di attuazione e monitoraggio.
Qualora se ne ravvisi l’esigenza da parte del Commissario, il gruppo di lavoro interno potrebbe essere affiancato da risorse professionali esterne, in possesso delle necessarie competenze ed esperienze maturate nei diversi ambiti di attività e selezionate tramite procedure di evidenza pubblica.
Il dimensionamento del gruppo di lavoro e le relative attività saranno dettagliate in fase attuativa sulla base delle richieste formulate dal Commissario e del relativo fabbisogno.
Quadro finanziario
Il valore delle attività previste per la realizzazione dell’intervento è stimato complessivamente in euro €
2.049.169,64 IVA esclusa, corrispondente ad euro € 2.499.986,96 IVA inclusa.
Nella tabella successiva è riportata la previsione del costo delle risorse interne di INVITALIA impegnate sulle attività, suddiviso per profilo professionale.
Tabella 3 – Dettaglio costo risorse interne della società
Profilo | GG/Uomo Costo standard | Valore | |
PM | 4 | 1.075,00 | 4.300,00 |
ESP | 251 | 680,00 | 170.680,00 |
SP | 2.600 | 310,00 | 806.000,00 |
JP | 2.928 | 217,00 | 635.376,00 |
5.783 | 1.616.356,00 |
Nella tabella successiva sono riportate le stime delle principali voci di costo previste per l’intervento.
Tabella 4 - Costi complessivi dell’intervento
Voce di spesa | COSTO |
A. Struttura Operativa | |
A.1 Risorse interne | 1.616.356,00 |
Totale voce A | 1.616.356,00 |
B. Altre voci di costo | |
B.1 Spese di missione e trasferte | 25.000,00 |
B.2 Ore straordinario valorizzate in giornate | 17.400,00 |
B.3 Costi beni e servizi | 80.000,00 |
Totale voce B | 122.400,00 |
Totale (A + B) | 1.738.756,00 |
C. Spese generali - 19% di (A + B.2) | 310.413,64 |
TOTALE (IVA esclusa) | 2.049.169,64 |
IVA (22%) | 450.817,32 |
TOTALE (IVA compresa) | 2.499.986,96 |
Si sottolinea che la ripartizione assume carattere meramente programmatico anche riguardo l’eventuale coinvolgimento di specifiche professionalità attraverso i relativi servizi di consulenza sulla base delle esigenze del Commissario. Conseguentemente, la ripartizione delle gg/uu tra le diverse linee di attività e gli oneri diretti ed indiretti conseguenti, ivi inclusi i costi derivanti dall’attivazione di servizi e consulenze specifiche, potranno essere oggetto di aggiornamento per meglio rispondere all’evolversi della situazione
Si precisa, infine, che il personale sarà comunque rendicontato secondo quanto stabilito nel disciplinare di rendicontazione allegato alla Convenzione e sulla base delle effettive attività svolte nel periodo considerato.
Tempistiche di realizzazione
Le attività oggetto del presente piano saranno realizzate a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022.
ALLEGATO B
DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE
(disciplinare di rendicontazione alla Convenzione)
1. Struttura Operativa
Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle quattro tipologie professionali – maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19% - rappresentate nella seguente tabella:
Qualifica | Profilo | Tariffa | |
Personale di indirizzo e coordinamento | PM | Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrate come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di Invitalia o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie operative del progetto | € 1.075 |
Personale Senior Professional | ESP | Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrate come quadri, nel caso di dipendenti di Invitalia o di sue controllate; | € 680 |
Personale di livello superiore | SP | Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa | € 310 |
Personale di livello operativo | JP | Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili. | € 217 |
Personale Invitalia (Dipendenti, consulenti collaboratori) e personale in somministrazione
- Per i costi relativi al personale Invitalia, ovvero per l’attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime nonché per il lavoro del personale non dipendente con contratti di somministrazione sulla base del contratto di somministrazione e della relativa fattura, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
• elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale e della funzione svolta (tecnico, amministrativo, ecc.);
• numero delle giornate effettuate;
• valorizzazione complessiva della prestazione resa dalla singola risorsa.
2. Altre voci di costo
Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.
Per “Altre voci di costo” si intendono le spese sostenute in relazione a:
• servizi specifici, prestazioni specialistiche, beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, i cui acquisti siano stati previamente autorizzati per iscritto dai competenti organi della Struttura commissariale;
• viaggi e spese di missione, autorizzati dai competenti organi della Struttura commissariale; altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all’acquisizione del personale tramite agenzia interinale (aggio);
• tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal Commissario Straordinario.
Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
• elenco delle spese sostenute;
• riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
• riferimento ai pagamenti effettuati.
Alle voci di costo di cui all’Allegato A “Altre voci di costo” B.1 e B.3, non sarà applicata la quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19%.
Il rimborso delle spese di missione e trasferte sarà effettuato, sulla scorta della Policy trasferte in vigore presso Invitalia.