PREMESSO CHE
CONTRATTO di affidamento in concessione avente ad oggetto la valorizzazione e gestione economica, di aliquota di sedime
dell’Aeroporto
Militare di San Xxxxxxx (PC) - ID 2509.
La società Difesa Servizi S.p.A. con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000,
C.F. e P.I. 11345641002, capitale sociale versato di euro 1.000.000,00, iscritta nel Registro delle imprese di Roma, in persona dell’Avv. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx nato a Roma il giorno 8 dicembre 1969, domiciliato per la carica ove sopra, quale Amministratore Delegato, di seguito denominata “Affidante”
E
La Società con xxxx xxxxxx xx , Xxx , Xxx. ,
X.X. , xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx € , iscritta nel registro delle imprese di x. XXX , in persona del Sig. nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale della quale della stessa di seguito denominata “Affidataria”
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società Difesa Servizi S.p.A. è la struttura di cui il Ministero della Difesa si avvale, in qualità di incaricata per la gestione economica di beni, anche immateriali e servizi - ivi compresa la valorizzazione e gestione economica degli immobili militari in uso istituzionale alla Difesa, fatta eccezione per l’alienazione - derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, nonché per l’acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’Amministrazione della Difesa ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;
- la società Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell’ente in house, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
- in data 10 novembre 2020 è stata stipulata una Convenzione tra Difesa Servizi S.p.A., la Direzione dei Lavori e del Demanio e lo Stato Maggiore Aeronautica finalizzata alla valorizzazione e gestione economica di aliquote del sedime ove è ubicato l’Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx (XX), nonché degli “asset” relativi al supporto tecnico e logistico, da concedere a soggetti terzi, pubblici e privati, nazionali ed esteri., approvata dal Sig. Ministro della Difesa in data 30/11/2020 e registrata alla Corte dei Conti in data 11/02/2021;
- ai sensi dell’art. 192 del nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50, la Società Difesa Servizi S.p.A. è iscritta nell’Albo tenuto dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) come società “in house” del Ministero della Difesa;
- a seguito di determinazione n. 48 del 1 Aprile 2021 la società Difesa Servizi S.p.A. ha indetto un Bando di Gara suddiviso in 3 Lotti, attraverso, pubblicazione sulla
G.U.R.I. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici del - n. , al fine di individuare operatori economici cui affidare in concessione 3 aree, con relative infrastrutture, dell’Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx (XX) sito in Xxx Xxxx 0, 00000 Xxx Xxxxxxx (XX);
- la Società / l’RTI Costituito con Capogruppo la Società con sede in è risultato aggiudicatario del Lotto come da comunicazione del , prot. con la presentazione di un’offerta contenente un rialzo percentuale del % sull’importo minimo posto a base di gara per un totale pari a € (euro /00);
- i soggetti facenti parte dell’RTI costituito/ Società, aggiudicataria del Lotto
, hanno comunicato la costituzione in data di una Società di scopo, ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di gara, denominata con sede legale in Via , Cap. C.F. con cui si stipula il presente contratto;
- in data hanno avuto termine le verifiche in capo all’aggiudicatario dei requisiti economico-finanziari richiesti dal Bando nonché le verifiche relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che a seguito di richiesta di comunicazione antimafia, mediante banca dati dedicata, è risultato che a carico dell’operatore economico aggiudicatario non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011;
- la società Difesa Servizi S.p.A. e la Forza Armata Aeronautica Militare hanno sottoscritto un apposito verbale di consegna dell’area ;
stipulano e convengono quanto segue:
ARTICOLO 1 (Premesse e allegati)
Le premesse anzidette, i documenti richiamati nel presente atto e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le parti rinunciano sin d’ora a muovere qualsiasi eccezione in merito alla loro veridicità.
Sono richiamati nel presente atto:
x. Xxxxx di gara e relativa documentazione allegata;
b. Documentazione attestante i requisiti dell’aggiudicatario; sono materialmente allegati:
c. Offerta economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara (Allegato A);
d. Verbale di consegna tra Difesa Servizi S.p.A. e l’operatore economico (Allegato B).
e. Patto di Integrità (Allegato C);
f. Planimetria relativa al Lotto oggetto del presente contratto (Allegato D)
ARTICOLO 2 (Oggetto)
Il presente contratto, di cui l’Affidataria accetta termini e condizioni, viene stipulato per
la concessione dell’Area e delle infrastrutture presso
l’Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx (XX) sito in Xxx Xxxx 0, 00000 Xxx Xxxxxxx (XX), come meglio descritto nell’Allegato “B” (verbale di consegna).
ARTICOLO 3 (Durata)
La durata dell’affidamento in esclusiva è stimato in anni 6 (sei), rinnovabili per ulteriori periodi di anni 6 fino alla naturale scadenza della Convenzione fissata al 31 Dicembre 2039. Al termine della durata del contratto l’Affidataria si impegna a riconsegnare il complesso ricevuto in gestione. In caso di ritardata riconsegna alla scadenza pattuita, l’Affidataria sarà tenuta al pagamento di una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, con un massimo mensile pari al canone vigente all'epoca della scadenza maggiorato del 20% (ventipercento), aggiornabile in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con base iniziale di riferimento il numero indice del terzo mese anteriore a quello di inizio dell’affidamento in gestione economica, oltre al canone ed agli oneri accessori, salvo il risarcimento del maggior
danno.
ARTICOLO 4 (Canone per l’affidamento in gestione economica, corrispettivo e relativa garanzia)
L’Affidataria del bene immobile/Area è tenuta a versare Difesa Servizi S.p.a. un canone annuo fisso stabilito, offerto in sede di gara in € ( /00) oltre I.V.A., da pagarsi, in un’unica soluzione annuale, tramite accreditamento su conto corrente bancario, contro presentazione di fattura, a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In caso di frazione di anno il canone verrà versato proprozionalmente sulla base dei giorni di concessione.
Gli importi sono al netto dell’IVA, il corrispettivo si intenderà al netto di ogni eventuale imposta e tassa aggiuntiva, che graverà comunque ed eventualmente sul titolare del contratto.
Nel computo del canone di concessione, sono stati considerati anche una serie di servizi di supporto tecnico-logistico che il Distaccamento Aeroportuale potrà garantire ai futuri concessionari. Tra questi, si riportano di seguito quelli più rilevanti:
a) Vigilanza: controllo degli accessi e delle aree del sedime oggetto di concessione mediante impianti di videosorveglianza e sistemi di allarme dedicati, da sottoporre alla preventiva autorizzazione della F.A., da realizzare dai concessionari senza oneri a carico dell’A.D. e da collegare alla sala di controllo aeroportuale, nonchè attraverso l’eventuale incremento dell’attività di ronda saltuaria;
b) Servizio sanitario: si potrà usufruire del presidio medico durante l’orario aeroportuale in grado di prestare esclusivamente il primo pronto soccorso (stabilizzazione in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 per eventuale trasporto di feriti presso la struttura ospedaliera);
c) Coordinamento delle attività degli operatori economici concessionari.
Relativamente al servizio di mensa, non contemplato nel calcolo del canone di concessione annuale in quanto da contabilizzare in base al numero effettivo di fruitori, potranno essere garantiti fino ad un massimo di 80 pasti meridiani totali giornalieri dal lunedì al venerdì, secondo le procedure di dettaglio che saranno all’uopo comunicate dal Distaccamento Aeroportuale. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente concordata comunque con il Camando del Distaccamento.
Per gli anni successivi al primo il pagamento anticipato del canone dovrà avvenire entro il primo trimestre dell’anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Fermo restando l’adeguamento secondo quanto previsto al successivo punto del presente articolo, il canone di affidamento in gestione economica non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto contrattuale.
Il canone contrattuale sarà adeguato annualmente in modo automatico, in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all’indice mensile del terzo mese precedente al mese di decorrenza dell’atto. L’eventuale mancata tempestiva richiesta dell’aggiornamento del canone, relativamente alle variazioni dell’indice ISTAT, non esonera l’Affidataria dal corrispondere i relativi importi pregressi.
Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese o eccezioni dell’Affidatario, qualunque ne fosse il titolo.
L’Affidatario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone nonché degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. In caso di ritardo, ovvero di mancato pagamento delle somme dovute, salvo quanto
stabilito all’art. 20, l’Affidatario dovrà l’importo di € 50,00 per ogni giorni di ritardo. A garanzia del corretto e puntuale pagamento del corrispettivo, l’Affidatario consegna all’Affidante, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la polizza fidejussoria rilasciata dalla n. con scadenza , La predetta polizza, di importo pari ad euro nella misura del 10% del valore del presente contratto e pari a tutta la durata della stessa, dovrà prevedere la:
- clausola di rinnovo tacito per tutta la durata del contratto;
- possibilità di escussione a prima richiesta ed entro quindici giorni dalla richiesta, su semplice richiesta scritta di Difesa Servizi;
- rinuncia ad ogni eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- la durata fino al pagamento di tutte le somme previste nel presente contratto. L’Affidante darà adesione allo svincolo ed alla restituzione della garanzia all’Affidataria soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie dipendenti dal presente contratto e non esistano danni o cause di possibile danno imputabili all’Affidataria, oppure a terzi per il fatto dei quali l’Affidataria debba risponderne.
ARTICOLO 5 (Destinazione d’uso dell’area in Concessione)
Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, Difesa Servizi, affida in gestione economica all’Affidataria le Infrastrutture/Aree identificate nell’Allegato D, di cui la stessa ha preso visione a seguito di specifico sopralluogo. L’aliquota di sedime dettagliata in allegato D al presente contratto dovrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità di cui al bando di gara sopra richiamato e per la porzione di aree e infrastrutture atte a consentire lo svolgimento delle attività oggetto di concessione esclusiva. L’Area e i relativi manufatti dovranno essere rifunzionalizzati a
spese e cura dell’affidatario che assume in consegna l’Area come vista e piaciuta. In particolare l’Affidatario utilizzerà l’area affidata per lo svolgimento della propria attività impenditoriale o in ogni caso quale articolazione della propria dislocazione produttiva, di deposito o logistica inerente all’attività esercitata.
In relazione al lotto di cui al presente contratto, l’Affidadario potrà espletare:
- attività manutentive di aeromobili, mediante la valorizzazione e gestione economica delle seguenti infrastrutture:
a) Manufatto n.43 (Hangar 2) e relativo piazzale antistante;
b) Manufatto n.42b (appendice Hangar 2);
c) Manufatto n.104 (Shelter 11) e relativo piazzale antistante;
d) Manufatto n.107 (Shelter 10) e relativo piazzale antistante;
e) Piazzale “Xxxxxx”.
- attività di ricerca, sviluppo, sperimentazione e collaudo di gomme vulcanizzate e strumenti per la trazione/pneumatici (come prove tecniche attinenti lo sviluppo di nuovi pneumatici, nonché alla loro adattabilità ai veicoli ed ai loro componenti), mediante la valorizzazione e gestione economica delle seguenti infrastrutture:
a) Manufatto n.41 (Hangar 1) e relativo piazzale antistante;
b) Manufatto n.42a (appendice Hangar 1);
c) Area in prossimità della testata 12, tra la pista e la parallela.
- attività tese alla verifica della conformità, certificazione, ispezione e formazione in ambito qualità, sicurezza e automotive (prove di sperimentazione e omologazione per il rumore e dei sistemi di frenatura ABS di veicoli di categoria L, M, N, O, T e di componenti ad essi riferiti; controllo emissioni; prove potenza e compatibilità elettromagnetica, nonché prove di sicurezza stradale), mediante la valorizzazione e gestione economica delle seguenti infrastrutture:
a) Aliquota manufatto n.40 (Stazione A/I e soccorso) e relativo piazzale laterale;
b) N.3 strisce antipolvere (A-B-C) in corrispondenza della parallela;
c) N.3 piazzole/margherite in prossimità manufatto n.101 (Shelter 1);
d) Manufatto n.103 (Shelter 2) e relativo piazzale antistante;
e) Manufatto n.105 (Shelter 4) e relativo piazzale antistante;
f) Manufatto n.106 (Shelter 5) e relativo piazzale antistante.
Alcune aree ubicate all’interno del sedime aeroportuale, quali ad esempio la pista, la parallela e le strade perimetrali di servizio limitrofe alla pista/parallela e all'hangar 1, non saranno oggetto di concessione esclusiva e continuativa, ma potrà essere consentito il loro saltuario utilizzo, per le eventuali esigenze dei singoli concessionari, previa pianificazione con il Distaccamento Aeroportuale, nel rispetto della vocazione militare e isituzionale, che dovrà essere comunque mantenuta e garantita. L’utilizzo delle suddette aree potrà avvenire dietro il pagamento di un ulteriore e separato corrispettivo economico, che sarà calcolato secondo un piano tariffario orario/giornaliero di riferimento, che comprenderà anche i servizi aggiuntivi forniti (quali ad esempio la pulizia delle superfici con la spazzatrice, il supporto del personale dedicato per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, l’attività di coordinamento, ecc.). A tal proposito, il locale Comando provvederà a contabilizzare i periodi di effettivo impiego da parte dei singoli concessionari e a comunicarli con cadenza semestrale (dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre) a Difesa Servizi SpA entro 30 giorni decorrenti dalla fine del semestre di riferimento, mediante l’inoltro di report che dovranno essere sottoscritti in contraddittorio tra il Comando e l'operatore economico, ai fini dell'accettazione dei contenuti. A seguire Difesa Servizi SpA emetterà la relativa fattura nell’ambito dei futuri contratti di concessione in aggiunta alla fattura annuale riferita al canone di concessione. Inoltre, gli utilizzatori delle suddette
superfici, avranno l’onere di provvedere, con cadenza semestrale, a propria cura e spese ed in coordinamento con il locale Comando, all’eliminazione di segni particolarmente evidenti lasciati sul manto stradale e al relativo ripristino in caso di eventuali danni arrecati a seguito dell’espletamento delle proprie attività.
Per quanto concerne l’eventuale attività di volo con aeromobili/elicotteri militari o di Stato, da programmare preventivamente con il locale Comando, considerata l’attuale condizione dell’aeroporto (spazio aereo classificato “G”) e le limitazioni relative alla fornitura dei servizi aeroportuali (antincendio, sanitario e di navigazione aerea), essa è circoscritta esclusivamente all’ala rotante (classe NH500 - NATO H-1), a vista, alle ore diurne e notturne, per atterraggi e decolli, sotto la responsabilità dei piloti, direttamente sulla/dalla piazzola elicotteri “H”, senza impiegare la pista e le vie di rullaggio. L’eventuale impiego di aeromobili/elicotteri diversi rispetto a quelli sopra indicati, potrà essere autorizzata a condizione che gli operatori economici garantiscano, a propria cura e spese, la presenza di personale e mezzi antincendio e sanitari adeguati allo scopo. Inoltre, dovranno essere stabilite procedure operative ad hoc per la gestione in sicurezza dei voli, inclusa l’eventuale fornitura di servizi minimi Meteo ed AIS, e dovranno essere stabilite delle LOA con pertinenti gestori dello spazio aereo in funzione della tipologia di attività (OAT, GAT, volo prova / collaudo in volo, etc.).
Tenuto conto che l’aeroporto conserva lo status militare, non sono consentite attività di volo di tipo “commerciale”, che sono da ricondursi all’esclusiva competenza dell’ENAC.
A decorre dal 01/11/2022 al 31/12/2023, e comuque durante tutto il periodo in cui si svolgeranno le celebrazioni del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, al fine di consentire il corretto svolgimento delle iniziative che saranno organizzate presso il sedime in questione, potrà essere limitato l’utilizzo di alcune aree aeroportuali,
secondo un programma che sarà preventivamente comunicato ai futuri concessionari al fine di consentire la pianificazione delle proprie attività.
ARTICOLO 6 (Impegni della Società Affidataria e copertura assicurativa) L’Affidataria è responsabile sia verso la Società Affidante che verso i terzi di ogni abuso trascuratezza nell’uso del complesso affidato e dei suoi impianti, e, in particolare, per incendio, per spandimento di acqua, fughe di gas e qualsiasi evento dovesse arrecare danni. A tal fine, si obbliga a stipulare una polizza assicurativa a copertura, in relazione al complesso immobiliare, dei rischi di incendio, scoppio, fulmini, crolli, atti vandalici nonché per danni verso terzi con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00. La polizza dovrà essere trasmessa a Difesa Servizi. Inoltre, sarà cura dell’Affidataria fornire all’Affidante gli atti inerenti gli eventuali rinnovi successivi della predetta polizza.
L’Affidataria si impegna a:
- trasferire, ove necessario, a propria cura e spese, i materiali dell’Aeronautica Militare eventualmente presenti all’interno delle aree e/o manufatti oggetto di concessione, presso i luoghi che saranno successivamente comunicati dal Distaccamento Aeroportuale;
- non interferire con il corretto svolgimento delle attività del comprensorio militare;
- verificare l’idoneità statica dei fabbricati/manufatti e valutazione della sicurezza (capitolo 8.3 e successivi delle NTC 2018 - Norme tecniche per le costruzioni -
D.M. 17 Gennaio 2018), in relazione alla destinazione d’uso, da comprovare, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia, mediante rilascio della certificazione di collaudo statico da parte di professionista abilitato; nel caso in cui la valutazione della sicurezza della struttura determini la necessità di interventi di adeguamento e/o interventi di miglioramento, questi dovranno essere realizzati a cura dell’Affidatario;
- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e salute dei lavoratori per tutte le operazioni connesse con la gestione economica dei beni, sollevando da ogni responsabilità l’Affidante; nonché garantire l’ottemperanza, sotto la propria responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti di lavoro, sicurezza ed igiene del lavoro;
- lasciare all’Aeronautica Militare la possibilità di accedere all’area consegnata, secondo le indicazioni che saranno all’uopo fornite dal Distaccamento Aeroportuale;
- attendere l’approvazione da parte degli organi tecnici della Forza Armata usuaria del sedime o dell’Affidante del progetto relativo agli interventi di rifunzionalizzazione dell’area.
ARTICOLO 7 (Consegna del bene)
L’Immobile viene consegnato alla Società Affidataria per le finalità di cui al precedente art. 5 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
L’Affidataria dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa l’Immobile dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, ivi compresi il D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e il D.M. n. 37/2008. L’Affidataria rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Affidante e ad ogni azione nei confronti della stessa per eventuali vizi o difetti dell’Immobile, manlevando e tenendo indenne Difesa Servizi da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.
La formale e definitiva consegna dell’Immobile avviene a seguito della sottoscrizione, contestualmente al presente contratto, del verbale di consegna tra Difesa Servizi S.p.A. e la Società / RTI ., e secondo tutte le disposizioni e prescrizioni in
esso contenute.
La Società Affidataria, contestualmente, dichiara che l’immobile è adatto ed idoneo all’uso convenuto avendone già preso visione in sede di sopralluogo.
Il verbale di consegna dell’area tra Difesa Servizi e la Società / RTI viene accluso al presente contratto quale parte integrante e sostanziale (citato Allegato “B”). La Società Affidante resta esonerata da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dall’immobile affidato.
Dal momento della consegna e per tutta la durata del presente contratto la Società Affidataria assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della durata del contratto, l’Affidataria dovrà restituire l’Immobile, in buono stato di conservazione.
ARTICOLO 8 (Disciplina del rapporto contrattuale)
È espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di potestà pubbliche; pertanto, il rapporto di affidamento in gestione economica che si instaura tra il Affidante e Affidataria, è disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati e da eventuali future modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 9 (Modalità e tempi di realizzazione degli interventi)
La Società Affidataria si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti nonché delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., tutti gli eventuali interventi di recupero, manutenzione ordinaria periodica e straordinaria del complesso immobiliare oltre che gli interventi preliminari necessari alla rifunzionalizzazione dell’area e dei relativi manufatti. A tal proposito occorre
verificare l’idoneità statica dei manufatti interessati e procedere con la valutazione della sicurezza, da comprovare mediante il rilascio della certificazione di collaudo statico da parte di professionista abilitato. Nel caso in cui la valutazione della sicurezza delle strutture determini la necessità di interventi di adeguamento e/o miglioramento, questi dovranno essere realizzati a cura del concessionario.
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’operatore economico dovrà far pervenire il disciplinare degli interventi che intende realizzare, i quali dovranno essere preventivamente esaminati ed eventualmente autorizzati dagli organi tecnici di Forza Armata.
L’Affidataria si obbliga a trasmettere a Difesa Servizi copia dei progetti e tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera.
Gli interventi saranno realizzati dall’Affidataria, anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in materia di lavori pubblici, dotate di attestato di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC, come da impegni assunti dal medesimo Affidataria in sede di gara. I lavori saranno eseguiti con risorse e responsabilità giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico dell’Affidataria. Eventuali ritardi, imputabili all’Affidatario ed alle proprie maestranze, nell’esecuzione degli interventi di rifunzionalizzazione, non potranno essere posti a fondamento per la dilazione o il ritardato pagamento dei canoni annuali.
Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli interventi o che l’Affidataria riterrà opportune, ai fini della migliore riuscita degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso dell’Affidante e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata e nell’ammontare del
canone. Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte dell’Affidataria delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.
ARTICOLO 10 (Responsabilità della Società Affidataria per e nell’esecuzione degli interventi)
L’Affidataria, manlevando espressamente l’Affidante da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all’impresa esecutrice degli interventi (ove diversa dall’Affidataria), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi. L’Affidante rimarrà, comunque, estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il l’Affidataria e i terzi a qualsiasi titolo e, in particolare, ai rapporti con l’impresa esecutrice degli interventi, con conseguente obbligo a carico dell’Affidataria di manlevare e tenere integralmente indenne l’Affidante da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi.
L’Affidataria si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’esecuzione degli interventi, rimanendo in ogni caso l’Affidante garantito da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte dell’Affidataria stesso.
Prima di dare avvio agli interventi, la Società Affidataria dovrà sottoscrivere, a proprie spese e a pena di decadenza, una polizza assicurativa, che viene prodotta all’atto della firma del presente contratto, a copertura, durante l’esecuzione degli interventi stessi, di
ogni rischio da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti e dei terzi, nonché di perimento totale o parziale, compreso incendio dell’immobile oggetto di gestione economica, con massimale non inferiore all’ammontare degli investimenti previsti per l’esecuzione degli interventi, come risultanti dal piano economico finanziario.
ARTICOLO 11 (Ultimazione degli interventi)
Ad ultimazione degli Interventi la Società Affidataria sarà tenuta a trasmettere all’Affidante la documentazione attestante l’avvenuta ultimazione degli interventi e le dichiarazioni e certificazioni necessarie (es. collaudo statico, agibilità, conformità impiantistica ed energetica, variazione inventariale, catastale e accatastamento). Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico della Società Affidataria.
La Società Affidante si riserva, anche in contraddittorio con l’Affidataria, l’esame della documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli interventi siano corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle attività oggetto del presente.
Contestualmente all’avvio delle attività di cui all’art. 5 del presente atto, l’Affidataria procederà a redigere, in contraddittorio con l’Affidante, apposita elencazione dei beni mobili, presenti nell’immobile, strettamente connessi allo svolgimento delle attività medesime. Eventuali modifiche/integrazioni all’elenco da parte dell’Affidataria dovranno essere comunicate formalmente all’Affidante ai fini della necessaria approvazione.
ARTICOLO 12 (Acquisizione delle opere realizzate)
Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto di affidamento in gestione economica, ivi comprese le ipotesi di cui all’art. 21, la Difesa acquisirà, senza
alcun compenso o rimborso tutte le opere realizzate senza che l’Affidataria, o qualsiasi terzo, anche avente causa dell’Affidataria, possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti all’Affidataria.
ARTICOLO 13 (Contratti di somministrazione)
La Società Affidataria provvederà a sua cura e spese all’installazione di utenze autonome per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, acqua e quanto possa essere necessario per la gestione dell’area oggetto di concessione, in modo da assicurare la piena autonomia rispetto agli impianti e alle utenze del Distaccamento Aeroportuale, ovvero, in alternativa, potranno essere installati contatori a defalco per la contabilizzazione dei consumi da rimborsare all’Aeronautica Militare.
Alla scadenza del presente contratto, l’Affidataria dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà dell’Affidante di richiederne il subentro.
ARTICOLO 14 (Manutenzione ordinaria e straordinaria)
A far data dalla sottoscrizione del Contratto, l’Affidataria assume l’obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di sedime oggetto di concessione e dei relativi manufatti.
L’Affidataria dovrà comunicare all’Affidante gli interventi di manutenzione ordinaria (ad eccezione del minuto mantenimento) mentre gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere autorizzati preventivamente dall’Affidante, ad avvenuta acquisizione da parte dell’Affidatario delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti. Dovranno essere, altresì, acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, la Società Affidataria potrà intervenire direttamente, dandone preventiva ed immediata comunicazione, anche mediante fax, telegramma o trasmissione telematica, all’Affidante.
L’Affidatario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte dell’Affidante per l’esecuzione degli interventi, per la gestione delle attività di cui all’art. 5 del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all’Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all’Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.
ARTICOLO 15 (Svolgimento delle “attività economiche”. Custodia e vigilanza.
Responsabilità della Società Affidataria)
L’Affidataria si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie cura, spese e responsabilità, le attività di cui al precedente art. 5, secondo gli standard di qualità richiamati in sede di gara.
Nello svolgimento delle predette attività, l’Affidataria, con espresso obbligo di manleva nei confronti dell’Affidante per ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.
Nello svolgimento delle predette attività e nell’esecuzione del presente contratto, l’Affidataria opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constare l’autonomia delle proprie attività e l’assoluta estraneità dell’Affidante alle medesime.
L’Affidatario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli
Interventi, alle attività di cui al precedente art. 5, oggetto del presente contratto, rimanendo in ogni caso l’Affidante sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte dell’Affidatario, che terrà sempre indenne l’Affidante da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.
La Società Affidataria dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva
l’Affidante da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, nell’ambito dello svolgimento del rapporto di affidamento in gestione economica e alle quali, in ogni caso, l’Affidante è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto. Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico dell’Affidatario al quale spetterà l’obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico dell’Affidatario tasse e imposte locali e nazionali eventualmente gravanti sull’Immobile.
La Società Affidataria:
- è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell’Immobile e delle attività ivi svolte;
- sosterrà ogni onere ed incombente necessario per legge rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.
ARTICOLO 16 (Attività della Difesa e della Aeronautica Militare)
La Società Affidataria si impegna a non interferire con il corretto svolgimento delle attività della Aeronautica Militare, che a tal fine:
- si riserva il diritto di accesso al complesso immobiliare, con personale addetto, per garantirela sicurezza del comprensorio militare;
- si riserva, altresì, di valutare preventivamente l’assenza di interferenze con le attività militari che si svolgono all’interno del complesso immobiliare oggetto del contratto.
Ogni interferenza notificata dalla Aeronautica Militare dovrà essere prontamente eliminata dalla Società Affidataria con oneri a proprio totale carico; decorsi infruttuosamente giorni 60 (sessanta), Difesa Servizi S.p.A., su indicazione della Aeronautica Militare, potrà procedere alla sospensione temporanea o revoca del contratto di concessione.
La Società Affidataria e/o il personale dello stesso incaricato dovranno organizzare l’attività in modo tale da non limitare o intralciare le attività tecnico-istituzionali dell’Amministrazione Difesa con particolare riferimento ai compiti di natura operativa o ad essi strettamente attinenti.
La Società Affidataria prende atto ed accetta che il complesso immobiliare si trova all’interno di una zona militare e conseguentemente:
- accetta sin da ora, anche in via aleatoria, l’onere di sopportare le condizioni e gli obblighi che derivano dai lavori in zona militare;
- si obbliga, per sé ed i propri dipendenti, a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, ad osservare la più stretta riservatezza quanto ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente contratto e della presenza del complesso immobiliare in un’area militare. Ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, La Società Affidataria si impegna a far rispettare il presente impegno anche a soggetti terzi.
ARTICOLO 17 (Accertamenti periodici)
L’Affidante potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e a pena di risoluzione del presente contratto:
- l’esecuzione e lo stato di avanzamento degli interventi mediante sopralluoghi che saranno effettuati da personale preposto dalla Società Affidante o della Aeronautica Militare;
- che le attività di cui all’art. 5, siano svolte e, più in generale, che l’Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto;
- che gli interventi manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti;
- che le attività di cui al precedente art. 5, siano svolte nel rispetto delle norme vigenti;
- che l’Affidatario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze assicurative e le garanzie richieste;
ARTICOLO 18 (Riconsegna dell’immobile)
Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo del presente contratto, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso di cui ai successivi artt. 19,20 e 21, l’Immobile e gli eventuali nuovi manufatti e gli impianti ad essi asserviti ritorneranno automaticamente nella giuridica disponibilità dell’Affidante, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli interventi. All’atto della riconsegna, l’Immobile, sotto la responsabilità e l’obbligo dell’Affidatario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione, anche sotto il profilo dell’impiantistica. All’atto della ripresa in consegna l’Affidante, redigendo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall’impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.
Si intendono esclusi dalla riconsegna dell’Immobile e potranno tornare nella piena disponibilità dell’Affidante i beni mobili ricompresi nell’inventario di cui al precedente art. 11.
ARTICOLO 19 (Risoluzione del contratto)
L’Affidante avrà titolo a dichiarare risolto il presente contratto di affidamento in
gestione economica dell’immobile nei seguenti casi:
- nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai precedenti artt. 10 e 15;
- qualora non vengano sottoscritte ed aggiornate le polizze assicurative previste dal presente contratto nonché qualora non vengano reintegrate le fideiussioni ovvero non vengano prorogate, rinnovate o costituite per l’intera durata del presente contratto;
- qualora la Società Affidataria rimanga inadempiente al pagamento del canone di affidamento in gestione economica infruttuosamente decorso il termine di giorni 30 dalla scadenza del termine indicato nella diffida al pagamento inviata dall’Affidante;
- nelle ipotesi di impedita vigilanza di cui al precedente art.15;
- qualora venga riscontrata l’omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene affidato in gestione economica;
- nelle ipotesi di mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 23;
- qualora l’Affidataria venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;
- qualora l’Affidatario si sia macchiato di una delle attività illecite di cui agli artt. 169 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;
- nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice Etico di cui al successivo art. 28. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l’Affidante, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo all’Affidataria per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, il contratto si intenderà “ipso iure” risolto. Nelle predette ipotesi di decadenza, l’Affidataria sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente art. 4, oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 20 (Recesso della Società Affidante)
L’Affidante si riserva la facoltà, di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni per sopravvenute inderogabili esigenze istituzionali comunque
connesse a provvedimenti normativi, regolamentari o amministrativi connesse all’efficienza operativa dell’Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx (XX), in tal caso corrisponderà un indennizzo, parametrato al solo danno emergente, che sarà considerato compensativo di ogni forma di pregiudizio derivato.
ARTICOLO 21 (Recesso della Società Affidataria)
Al verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la Società Affidataria potrà domandare il recesso del contratto. Tali elementi di straordinarietà e non prevedibilità dovranno essere adeguatamente motivati e documentati. L’Affidataria non potrà recedere dal presente rapporto contrattuale prima che siano decorsi 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
Nell’ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente comma, l’Affidante, ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al precedente art. 4.
Ove, successivamente, l’Affidataria intenda recedere dal presente contratto di affidamento in gestione economica, dovrà dare all’Affidante un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione di cui al precedente art. 4, di un importo pari a 2 volte il canone annuo di cui al presente contratto.
Nei casi di recesso di cui al presente articolo, l’Affidataria sarà tenuta alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabiliti al precedente art. 18, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.
ARTICOLO 22 (Manleva)
La Società Affidataria si obbliga a manlevare e garantire:
- la Società Affidante per ogni controversia, azioni legali, rivalse e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e
pretese provenienti da ogni soggetto terzo in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto;
- la Società Affidante da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse avanzata nei sui confronti per eventuali violazioni, a qualsiasi titolo, di diritti di terzi per difetti/danni a persone o cose cagionati;
- il Ministero della Difesa e l’Aeronautica Militare da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura, che possano derivare in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto, anche con riferimento a fattispecie di responsabilità civile derivante dagli obblighi contrattuali.
ARTICOLO 23 (Fusione, cessione/affitto d’azienda ed altre fattispecie.
Subentro di terzi)
Ove la Società Affidataria proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi ricompreso il presente rapporto contrattuale, ovvero in ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, di trasferimento della sede all’estero, di cessione di quote societarie o di operazioni che comportino modifiche nella compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che comportino cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo scioglimento e la liquidazione, in tali casi l’Affidante potrà consentire, mediante preventiva ed espressa autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica di cui al precedente art.
11;
b) accertamento del possesso in capo al subentrante di requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura.
ARTICOLO 24 (Controversie)
Il presente contratto di affidamento in gestione economica dell’Aliquota di Sedime aeroportuale sopra specificata sita in San Xxxxxxx – Piacenza è regolato ed interpretato in conformità alla legge italiana.
Le parti danno atto che tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse con riferimento ed in relazione all’interpretazione e/o alla validità e/o all’esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
ARTICOLO 25 (Riferimenti Normativi)
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti rinviano a quanto prescritto nelle seguenti fonti:
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare);
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico Regolamentare dell’Ordinamento Militare);
- R.D. 2440 del 18 novembre 1923;
- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011 (approvazione dello Statuto della Società Difesa Servizi S.p.A.);
- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2014 (Atto di Indirizzo);
- Contratto di Servizio stipulato in data 2 maggio 2018 tra il Dicastero della Difesa e la Società Difesa Servizi S.p.A.;
- Convenzione stipulata in data 10 novembre 2020 tra Difesa Servizi S.p.A., la Direzione dei Lavori e del Demanio e lo Stato Maggiore Aeronautica finalizzata alla valorizzazione e gestione economica di aliquote del sedime ove è ubicato l’Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx (XX), nonché degli “asset” relativi al supporto tecnico e logistico, da concedere a soggetti terzi, pubblici e privati, nazionali ed esteri., approvata dal Sig. Ministro della Difesa in data 30/11/2020 e registrata alla Corte dei Conti in data 11/02/2021;
- Codice Civile e leggi complementari.
- Decreto interministeriale Difesa – MEF del 28 marzo 2019, recante gli indirizzi strategici e i programmi della società Difesa Servizi S.p.A.;
- decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”, in particolar modo per quanto attiene gli articoli da 2 a 4;
ARTICOLO 26 (Spese contrattuali e oneri fiscali)
Le parti convengono che le spese di registrazione e le imposte di bollo del presente contratto, dovute nella misura prevista dalle vigenti norme sono a carico dell’Affidatario.
L’Affidante è esonerato da ogni responsabilità per ogni sanzione, soprattassa e interessi per omesso o tardivo pagamento della quota riferibile all’Affidatario.
Le spese di stipulazione del presente atto ad opera del notaio incaricato, sono suddivise in parti uguali tra Affidatario e Affidante.
In ogni caso l’affidatario si impegna ad accettare espressamente le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, che dovessero sopravvenire, eventualmente modificative del regime fiscale prescelto dalle parti.
ARTICOLO 27 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o “GDPR”), le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che i dati personali raccolti con il presente Contratto sono trattati secondo le modalità e per le finalità sotto descritte:
(a) vengono lecitamente trattati solo per quanto necessario ai fini dell’esecuzione e dell’assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, fiscali e tributari derivanti da questo Contratto nonché per il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti;
(b) vengono trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’Articolo 4, n. 2) del GDPR, con l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
(c) vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità di cui alla lettera (a) e comunque per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge;
(d) possono essere portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e il Titolare del trattamento può comunicare i dati per le finalità di cui alla lettera (a), e sempre rispettando l’obbligo di riservatezza, a collaboratori esterni e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, pubbliche Autorità, istituti bancari e assicurativi e, in genere, soggetti operanti nel settore giudiziario;
(e) possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui alla lettera (a) garantendo la massima tutela della riservatezza dei dati personali e operando in piena conformità al dettato del GDPR;
(f) sono trattati garantendo, ai sensi degli Articoli da 15 a 22 del GDPR, l’esercizio dei seguenti diritti: diritto di accedere e ottenere una copia dei propri dati personali;
diritto di rettifica dei dati personali; diritto all’oblio/alla cancellazione dei dati; diritto di sollevare obiezioni; diritto di ritirare il consenso e il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Le Parti si impegnano sin d’ora a sottoscrivere un Accordo ai sensi dell’art. 28 Reg. Europeo 679/16 qualora sia necessario disciplinare compiti attività misure di sicurezza e responsabilità inerenti al trattamento di dati personali, che sarà allegato al presente contratto.
ARTICOLO 28 (Modello ex d.lgs. 231/2001 e codice etico) L’Affidatario, nell’esecuzione del presente contratto, si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Affidante ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Affidante al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento e sarà causa di risoluzione del contratto. L’Affidatario, si impegna, inoltre, a manlevare l’Affidante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al presente articolo.
ARTICOLO 29 (Domicilio delle parti)
Le parti per qualsiasi comunicazione consentita o necessaria in virtù del presente contratto convengono la forma scritta e la consegna per posta raccomandata o a mano o posta elettronica certificata aziendale, presso i seguenti recapiti:
- Difesa Servizi S.p.A., Xxx Xxxxxxxx xx 000, 00000 Xxxx, tel. 00.0000.00.000/4, Fax.
x00.00.0000.00.000, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
- Società / RTI Via , Cap. – PEC ;
Per la Per Difesa Servizi S.p.A.
(Sig. ) (Avv. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx)