Condizioni generali di vendita (CGV) per le aziende di fabbricazione e di vendita nel settore RVC
Condizioni generali di vendita (CGV) per le aziende di fabbricazione e di vendita nel settore RVC
(valide a partire dal 01.04.2011/ base CGV suissetec, versione 2008)
1. Condizioni generali / Diritto applicabile
1.1 Le seguenti condizioni sono valide per tutte le forniture di aziende di fabbricazione e di vendita nel settore del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione - RVC (in seguito denominate
«fornitore»), ai loro clienti (in seguito denominati «acquirente») in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Con il conferimento dell’ordine, l’acquirente accetta esplicitamente queste condizioni.
1.2 Divergenze, in particolare l’accettazione di altre condizioni generali, quali le norme SIA, le condizioni d’acquisto dell’acquirente ecc., sono valide esclusivamente se confermate in forma scritta dal fornitore.
1.3 Le condizioni individuali del fornitore si applicano per l’assunzione di servizi, quali la messa in servizio, le prove di funzionamento, i montaggi e l’insieme di elaborazione degli schemi globali.
1.4 Per il resto fanno stato le disposizioni del Codice Svizzero delle Obbligazioni.
1.5 Le presenti condizioni entrano in vigore il 01.04.2008 e sostituiscono tutte le condizioni generali di contratto delle aziende di fabbricazione e di vendita nel settore del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione (RVC).
2. Vincolo derivante dalla conferma, dalla modifica e dall’annullamento di ordini
2.1 La conferma d’ordine del fornitore è determinante per l’estensione e l’esecuzione della fornitura. In mancanza di un avviso contrario entro il termine di 8 giorni lavorativi dopo l’invio della conferma d’ordine, rispettivamente entro 5 giorni lavorativi nel caso di termini di conse- gna fino a 10 giorni, le specifiche indicate hanno carattere vincolante.
2.2 Materiali o servizi non riportati nella conferma d’ordine sono fatturati separatamente.
2.3 Le modifiche o gli annullamenti d’ordine effettuati dopo il termine di 8 rispettivamente 5 giorni lavorativi come indicato al paragrafo 2.1 sono validi unicamente con il consenso scritto del fornitore. Inoltre, i costi che ne derivano sono a carico dell’acquirente.
3. Prezzi
3.1 I prezzi riportati nella documentazione del fornitore possono, in linea di massima, subire variazioni in ogni momento e senza preavviso.
3.2 Tutti i prezzi indicati nella documentazione del fornitore si intendono IVA esclusa.
4. Illustrazioni, caratteristiche e condizioni tecniche
4.1 Le indicazioni, illustrazioni e dimensioni tecniche, gli schemi norma- lizzati ed i pesi riguardanti l’offerta che figurano nella documenta- zione del fornitore, sono considerati non vincolanti fino al momento in cui non fanno parte integrante della documentazione di una conferma d’ordine. Restano riservate le modifiche costruttive. I materiali posso- no essere sostituiti con altri di qualità equivalente. In casi particolari si devono richiedere, a titolo vincolante, degli schizzi quotati.
4.2 L’acquirente è tenuto a comunicare al fornitore le condizioni tecniche di funzionamento del sistema dell’impianto, se le stesse differiscono dalle raccomandazioni generali del fornitore.
5. Diritti d’autore e titolo di proprietà dei disegni tecnici e della documentazione
I disegni tecnici e la documentazione consegnati all’acquirente e che non formano parte integrante del materiale e del suo impiego, resta- no di proprietà del fornitore. Il loro uso, per lo stesso scopo o per un altro scopo, nonché la loro divulgazione sono consentiti unicamente con il consenso scritto del fornitore interessato.
6. Condizioni di consegna
6.1 La data di consegna viene indicata nel modo più preciso possibile, ma non può comunque essere garantita. Tuttavia, se le date di con- segna sono state esplicitamente concordate, esse sono vincolanti.
6.2 Il fornitore ha il diritto di trattenere la fornitura, qualora l’acquirente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento pattuite.
6.3 Se un ritardo di fornitura causa dei costi conseguenti comprovati, le parti contraenti cercheranno di raggiungere un accordo consensuale.
6.4 La non accettazione della merce ordinata alla data di consegna stabi- lita, autorizza il fornitore a fatturarla. Per quanto concerne le spese di immagazzinamento, le parti contraenti cercheranno di raggiungere un accordo consensuale.
6.5 Nel caso di ordinazioni su richiesta, il fornitore si riserva di fabbricare la merce ordinata solo dopo ricezione del relativo ordine di consegna.
7. Condizioni d’invio e di trasporto
7.1 Il fornitore è libero di scegliere il mezzo di trasporto. Salvo diversa pattuizione scritta
- i costi di trasporto non sono inclusi nel prezzo del prodotto e vengono fatturati all’acquirente in aggiunta al prezzo del prodotto;
- le forniture nelle regioni di montagna sono effettuate fino alla stazione ferroviaria a valle;
- per le consegne effettuate xxx xxxxxx, x’xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a sue spese. Se il cantiere non fosse accessibile ai camion, l’acquirente dovrà comunicare il luogo di consegna in tempo utile.
7.2 Per le forniture di accessori e pezzi di ricambio vengono fatturate le spese d’imballaggio e di spedizione.
7.3 I costi supplementari di trasporto derivanti da richieste di invii speciali da parte dell’acquirente (espresso, orario specifico di consegna ecc.), sono a carico di quest’ultimo.
7.4 Il fornitore è libero di utilizzare i tipi di imballaggio ed i mezzi di tra- sporto che ritiene più appropriati.
7.5 Gli imballaggi ed i mezzi di trasporto esplicitamente fatturati e specifi- cati vengono accreditati, se gli stessi sono rispediti franco stabili- mento del fornitore e in uno stato ineccepibile, entro il termine di 1 mese.
7.6 L’acquirente dovrà notificare immediatamente per iscritto alle ferro- vie, alla posta oppure allo spedizioniere qualsiasi reclamo inerente a danni di trasporto.
8. Trasferimento del beneficio e dei rischi
Se l’acquirente ritira la merce direttamente presso la fabbrica, o se la stessa viene inviata tramite una ditta di trasporti o altri terzi incaricati dal fornitore, il beneficio ed i rischi sono trasferiti all’acquirente dal momento in cui la fornitura lascia la fabbrica. Se il trasposto e lo scarico vengono eseguiti dal personale e con i dispositivi del forni- tore, il beneficio ed i rischi passano all’acquirente al momento in cui la merce viene posata al suolo. Se lo scarico della merce, trasportata dal personale e mediante dispositivi del fornitore, avviene tramite personale e/o dispositivi dell’acquirente o tramite terzi incaricati dal- l’acquirente, il beneficio ed i rischi sono trasferiti all’acquirente al momento dell’arrivo del mezzo di trasporto sul luogo di consegna. Se la merce viene montata dal personale del fornitore, il beneficio ed i rischi passano all’acquirente con l’ultimazione dei lavori di montaggio.
9. Ripresa della merce
9.1 Il fornitore è libero di riprendere la merce contro una nota di credito e previo accordo scritto con l’acquirente, nella misura in cui, al momen- to del suo rinvio, la merce stessa figuri nel catalogo, faccia ancora parte del programma di fornitura e sia nuova di fabbrica. Non esiste tuttavia alcun obbligo di ripresa da parte del fornitore.
9.2 Salvo diversa pattuizione scritta, le note di credito non vengono pa- gate, bensì computate unicamente con le altre pretese vantate dal fornitore nei confronti dell’acquirente. Di principio, il valore di una nota di credito non può superare l’85% del prezzo del prodotto (escluse le imposte e le spese di spedizione e di montaggio).
9.3 La merce deve essere rispedita xxxxxx fornitore con il bollettino di consegna, all’indirizzo stabilito. Dalla nota di credito vengono dedotte le spese di controllo, di spedizione ed eventuali spese di ripristino.
10. Controllo / Reclami al momento della fornitura
10.1 L’acquirente ha l’obbligo di controllare la merce immediatamente dopo ricezione della stessa. Se la merce non dovesse corrispondere alla descrizione indicata nel bollettino di consegna o presentasse dei difetti visibili, l’acquirente dovrà rivendicare il suo reclamo per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione della merce (per i danni di trasporto si rimanda ai paragrafi 7.6 e 8). In caso di omissione, le forniture e le prestazioni saranno considerate accettate.
10.2 Un reclamo per merce difettosa, non notificato entro il termine stabi- lito, interrompe inoltre l’obbligo di garanzia del fornitore.
10.3 Se l’acquirente desidera effettuare delle prove di collaudo che non sono esplicitamente previste nella fornitura, le stesse devono essere pattuite in forma scritta e sono a carico dell’acquirente. Se le prove di collaudo non possono essere eseguite entro il termine stabilito per motivi non imputabili al fornitore, le caratteristiche oggetto di tali prove di collaudo saranno considerate come soddisfatte fino a prova contraria, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1.
10.4 Reclami per merce difettosa non sospendono il termine di paga- mento.
11. Reclami per difetti non visibili a ricezione della merce
I difetti che non sono rilevabili a ricezione della merce devono essere fatti valere dall’acquirente al momento dell’accertamento (procedura analoga al paragrafo 10), ma al più tardi prima della scadenza dei termini di garanzia secondo il paragrafo 12.
12. Termini di garanzia / Xxxxxx e inizio
12.1 La durata della garanzia di tutti i nostri prodotti corrisponde a quanto stabilito dai fornitori Debrunner-Acifer.
12.2 Per le merci fornite in un secondo tempo a titolo di adempimento delle prestazioni di garanzia secondo il paragrafo 13 sono validi gli stessi termini di garanzia di base. Non viene invece prorogato il termine di garanzia per quelle parti della merce originariamente forni- ta, che non presentano difetti.
13. Prestazioni di garanzia
13.1 La garanzia si estende alle prestazioni indicate nei cataloghi del forni- tore, a quelle confermate per iscritto dallo stesso e all’assenza di difetti nella qualità della merce.
13.2 Il fornitore adempie i suoi impegni di garanzia, provvedendo gratui- tamente ed a sua libera scelta alla riparazione della merce difettosa rispettivamente delle parti difettose sull’impianto, oppure mettendo a disposizione i pezzi di ricambio franco fabbrica. È esclusa qualsiasi altra pretesa dell’acquirente (nei limiti massimi consentiti dalla legge), in particolare sono escluse pretese relative a una riduzione o risolu- zione, risarcimenti, rifusione dei costi per la sostituzione da parte dell’acquirente, spese per la determinazione delle cause dei danni, perizie, danni indiretti (interruzione dell’esercizio, danni causati dal- l’acqua, danni all’ambiente ecc.) e simili.
13.3 Tuttavia, se sussistono dei motivi imperativi dettati dai termini (in caso d’urgenza), per cui l’acquirente deve procedere alla sostituzione o alla riparazione di pezzi difettati, il fornitore si assume i costi com- provati, solo previa intesa reciproca e autorizzazione del fornitore, in base alle tariffe a regia usuali del settore. Le sostituzioni effettuate all’estero sono escluse dalla presente regolamentazione.
13.4 Questi obblighi di garanzia sono validi unicamente se il fornitore è stato informato in tempo utile in merito a un danno verificatosi (cfr. paragrafi 10 e 11).
13.5 L’obbligo di garanzia si estingue, se l’acquirente o terzi eseguono modifiche o riparazioni senza l’accordo scritto del fornitore.
13.6 Spetta all’acquirente provvedere a creare le condizioni necessarie per una normale esecuzione del collaudo.
14. Esclusione della garanzia
14.1 Dall’obbligo di garanzia sono esclusi i danni causati da forza mag- giore, da concetti d’impianto ed esecuzioni dell’installazione che non corrispondono allo stato della tecnica richiesto, come pure dalla man- cata osservanza delle direttive tecniche del fornitore relative alla pro- gettazione, al montaggio, alla messa in funzione, all’uso e alla manu- tenzione, nonché da interventi non idonei da parte di terzi.
Sono inoltre esclusi dall’obbligo di garanzia i danni dovuti alla man- cata manutenzione ai ventilatori, ai motori, ai compressori, alle pom- pe e agli umidificatori in stato di arresto o a danni causati dagli effetti dell’acqua.
14.2 Sono pure esclusi dall’obbligo di garanzia gli elementi sottoposti ad usura naturale (x.xx. ugelli di bruciatori a olio, guarnizioni, premi- stoppa ecc.) ed i prodotti d’esercizio (x.xx. vettori frigoriferi ecc.).
14.3 Sono inoltre esclusi dall’obbligo di garanzia: i danni causati dall’uti- lizzo di termovettori inadatti, i danni dovuti alla corrosione, in partico- lare se sono allacciati impianti per il trattamento dell’acqua, decalci- ficatori ecc., oppure se vengono aggiunti prodotti antigelo non idonei, i danni causati da allacciamenti elettrici inappropriati, protezioni insuf- ficienti, acqua aggressiva, pressione eccessiva dell’acqua, decal- cificazione inadeguata, influssi chimici o elettrolitici ecc.
La garanzia non è valida se l’impianto viene regolarmente scaricato o se resta vuoto periodicamente o per un periodo prolungato, se è azionato a vapore o se vengono aggiunte sostanze all’acqua del riscaldamento che possono avere effetti aggressivi sull’acciaio o sulle guarnizioni, se si verificano depositi di fango eccessivi nei corpi riscaldanti o in altre parti dell’impianto, nonché in caso di temporanea o permanente introduzione di ossigeno nell’impianto.
15. Responsabilità per danno da prodotti
Nella misura in cui all’acquirente non incombe alcuna propria respon- sabilità (installazione difettosa, modifica del prodotto, concetto errato, consulenza insufficiente ecc.), il fornitore risponde direttamente per i danni ai sensi della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP). In questo caso l’acquirente può indirizzare diretta- mente al fornitore un eventuale terzo danneggiato che procede con- tro di lui.
16. Condizioni di pagamento
16.1 Il termine di pagamento è di 30 giorni netto a partire dalla data di fatturazione.
16.2 I termini di pagamento pattuiti vanno rispettati anche quando suben- trano ritardi qualsiasi dopo che la merce ha lasciato la fabbrica. I pagamenti non possono essere né ridotti né trattenuti a causa di reclami, note di credito non ancora rimesse o contropretese non riconosciute dal fornitore.
16.3 I pagamenti devono essere effettuati anche se mancassero parti non essenziali che non impediscono il normale utilizzo della fornitura o se risultasse necessario effettuare dei lavori di ritocco alla fornitura.
16.4 Per i pagamenti effettuati in ritardo viene addebitato un interesse di mora secondo la consuetudine bancaria.
16.5 Il fornitore si riserva il diritto di subordinare la consegna degli ordini in sospeso al pagamento delle pretese scadute o addirittura di annul- lare l’ordine.
16.6 A partire da un determinato importo dell’ordine, se così pattuito in anticipo, un terzo della somma dell’ordine viene fatturato subito dopo ricezione della conferma d’ordine, a titolo di pagamento anticipato.
17. Foro giudiziario
Cfr. le condizioni aziendali generali (CAG) del gruppo Debrunner Acifer e delle relative società (valide dall'01.01.2009) punto 12 Adempimento.