CAPITOLATO D’APPALTO
Provincia di Modena
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
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CAPITOLATO D’APPALTO
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ELEVATE PRESTAZIONI IN SACCHI
-ANNO 2019 –
Importo fornitura | |||
a) Importo forniture (base d’appalto) | €. 45.103,00 | ||
1) Totale | €. 45.103,00 | ||
Somme a disposizione: I.V.A. 22% | €. 9.922,66 | ||
Quota per progettazione Art. 113 del D.lgs € 902,06 | |||
n. 50/2016 | |||
Contributo A.N.A.C. | € 30,00 | ||
2) Totale somme a disposizione | €. 10.854,72 | ||
Importo complessivo (1+2) | €. 55.957,72 |
PARTE PRIMA 3
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE FORNITURE. 3
ART. 1 – Oggetto dell’appalto 3
ART.2 – Individuazione delle forniture. 3
ART.3 – Importo 3
ART. 4 – Caratteristiche della fornitura 3
ART. 5 – Modalità di aggiudicazione - formulazione dell'offerta economica 4
ART. 6 - Aggiudicazione della fornitura 4
ART. 7 – Durata dell’appalto 4
ART.8 – Stipulazione del contratto 4
ART. 9 – Documenti facenti parte del contratto 4
ART.10 – DUVRI 4
ART. 11– Spese contrattuali 4
ART.12 – Fallimento dell'Affidatario o morte del titolare 4
ART.13 – Xxxxxxxxx e Foro competente 5
ART.14 – Cauzione provvisoria e definitiva 5
ART. 15 - Assicurazione a carico dell’impresa 5
ART. 16 – Consegna delle forniture ed esecuzione del contratto 5
ART. 17 – Penalità 6
ART.18 – Pagamenti 6
ART.19 – Revisione prezzi 6
ART. 20 – Cessione del contratto 6
ART. 21 – Qualità dei materiali e dei componenti 7
ART 22 – Subappalto 7
ART. 23 – Esecuzione in danno 7
ART. 24 – Manutenzione e prove 7
ART. 25– Periodo di garanzia 7
ART. 26– Attestazione di regolare esecuzione 8
ART. 27 – Responsabilità 8
ART. 28 – Risoluzione del contratto 8
ART. 29 – Rinvio 9
ART. 30 – Controversie. 9
ART. 31 – Tutela della privacy 9
ART. 32 – Disposizioni finali 9
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE FORNITURE
ART. 1 – Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di conglomerato bituminoso a freddo ad elevate prestazioni in sacchi, da consegnare in diversi ordini eseguiti dal Direttore dell’Esecuzione della fornitura durante l’anno 2019, presso il centro Operativo di Modena sito in Via Xxxxxx, 5 a Modena.
CODICE CPV: 44113000-5 (Materiali per Costruzione Stradale)
ART.2 – Individuazione delle forniture
Le forniture oggetto del presente appalto sono le seguenti:
Fornitura e trasporto di conglomerato a freddo ad elevate prestazioni in sacchi da 20/25kg. cadauno, per un totale di kg. 141.600,00, da consegnare nei quantitativi richiesti durante l’anno 2019 dal Direttore dell’Esecuzione della Fornitura, come meglio descritto nella Tavola di Rif. PE002.
ART.3 – Importo
L'importo complessivo della fornitura ammonta a Euro 45.103,00 al netto dell'I.V.A. e delle altre somme a disposizione; il quadro economico è così suddiviso:
Importo fornitura | Euro 45.103,00 | Euro | |
Sommano | 45.103,00 | ||
I.V.A. 22% su fornitura Quota per progettazione Art. 113 del D.lgs n. 50/2016 | 9.922,66 902,06 | ||
Contributo A.N.A.C. | 30,00 | ||
Totale Somme a disposizione | 10.854,72 | ||
Importo complessivo | 55.957,72 |
L’importo della fornitura sopraccitato, come meglio specificato negli elaborati progettuali, sarà comprensivo di:
• qualsiasi spesa ed onere per la fornitura;
• tutti gli oneri a carico dell'Affidatario;
• utili dell'Affidatario.
L’offerta presentata resterà fissa ed invariabile.
La Ditta assegnataria, con la presentazione dell’offerta, si impegna ad effettuare le forniture impartite frazionate secondo le esigenze della Provincia di Modena.
L'importo complessivo delle forniture previste con corrispettivo a misura comprese nell'appalto ammonta a €. 45.103,00 per forniture, € 10.854,72 per I.V.A. al 22% e somme a disposizione, per complessivi €. 55.957,72.
ART. 4 – Caratteristiche della fornitura
Per ciò che riguarda le caratteristiche tecniche e prescrizioni per la posa del materiale oggetto della fornitura si rimanda alla voce dell’elaborato di progetto PE001 – Elenco Prezzi Unitari
La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire a proprie cure e spese entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta scritta che verrà inviata a mezzo di lettera Raccomandata A.R., tutto il materiale che, a giudizio insindacabile della D.L. non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni del presente disciplinare e dell’elaborato PE001 – Elenco Prezzi Unitari di progetto.
ART. 5 – Modalità di aggiudicazione - formulazione dell'offerta economica
L'offerta economica sarà a misura, secondo le specifiche tecniche e funzionali prescritte nel presente Capitolato. La fornitura è soggetta all’osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale, nel D.L.vo n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, nonché della vigente disciplina in materia di contabilità di Stato, appalti e fornitura di cui al X.X. x. 0000/0000 per quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare.
ART. 6 - Aggiudicazione della fornitura
L’aggiudicazione della fornitura per i contratti a misura avverrà col criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara. La percentuale di ribasso dovrà essere espressa in cifre e in lettere (con un massimo di due decimali dopo la virgola); in caso di difformità nell’indicazione in cifre e in lettere della percentuale di ribasso applicata, prevarrà l’indicazione in lettere.
I prezzi offerti (prezzi unitari indicati in elenco prezzi, detratto lo sconto percentuale praticato in fase di gara) rimangono validi per tutta la durata del contratto ossia fino al 31/12/2019 e, comunque, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale, pertanto, non è previsto nessun adeguamento prezzi.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza all'avvio dell'esecuzione, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016.
ART. 7 – Durata dell’appalto
L’appalto di cui al presente Capitolato avrà durata fino al 31/12/2019 o comunque fino all’esaurimento dell’ammontare dell’appalto a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione.
ART.8 – Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto avrà luogo con scrittura privata firmata con firma digitale tramite la piattaforma elettronica di negoziazione MePA.
ART. 9 – Documenti facenti parte del contratto
Il presente Capitolato speciale d'appalto formerà parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegato.
ART.10 – DUVRI
In conformità all’Art. 26 del D.L.vo 81/08 - Testo Unico ed ai contenuti del Comma 3-bis dall’Art. 16 del D.L.vo 106/09 - Decreto Correttivo, trattandosi di “… mere forniture di materiali ed attrezzature …” non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I e non sono da prevedere costi supplementari per la sicurezza.
ART. 11– Spese contrattuali
Le spese, imposte e tasse relative al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa nel caso di stipulazione con scrittura privata.
ART.12 – Fallimento dell'Affidatario o morte del titolare
L'Affidatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'Affidatario, l'Amministrazione provvederà alla revoca dell'appalto.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o recesso del contratto.
ART.13 – Domicilio e Foro competente
Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Provinciale di Modena. Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello di Modena.
ART.14 – Cauzione provvisoria e definitiva
a) Cauzione provvisoria
Al momento della presentazione dell’offerta, è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria di ammontare pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’appalto. Il deposito cauzionale sarà da costituirsi mediante le modalità previste dalla lettera di invito. La cauzione potrà essere ridotta per le imprese in possesso delle certificazioni di qualità previste dall'art.93 del D.Lgs.n.50/2016 secondo le percentuali ivi previste.
a) Cauzione Definitiva
Ai sensi all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria in ragione del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dal medesimo articolo di legge. Detta cauzione sarà restituita, ove nulla osti, al termine dell'intera fornitura. Le Imprese in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ovvero di altre certificazioni previste all'art. 93 D.lgs. 50/2016, usufruiscono delle riduzioni previste dallo stesso articolo.
La cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria deve essere conforme allo SCHEMA TIPO – SCHE DA TECNICA 1.2 o 1.2.1 approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 Gennaio 2018 n. 31.
ART. 15 - Assicurazione a carico dell’impresa
L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
ART. 16 – Consegna delle forniture ed esecuzione del contratto
Le consegne delle forniture sarà effettuata a Modena Via Xxxxxx, 5 presso Magazzino Provinciale dell'Ufficio Tecnico a spese ed oneri a carico della Ditta, entro 10 giorni dal contratto per ciò che riguarda il primo ordine di materiale, risultante da apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo 50/2016; in tal caso il direttore dell’esecuzione indica espressamente sul verbale le forniture da iniziare immediatamente.
Per le successive richieste la Direzione Lavori stabilirà con appositi ordinativi le quantità dei sacchi di conglomerato bituminoso a freddo ad elevate prestazioni da fornire e la Ditta fornitrice dovrà far pervenire al Magazzino Provinciale dell'Ufficio Tecnico in Via Xxxxxx, 5 a Modena, oppure sui punti singoli della rete stradale provinciale, nel termine massimo di 10 giorni dalla data di ordinazione franco porto e di ogni altra spesa, i detti quantitativi.
Entro 10 gg. dall’arrivo delle forniture, si provvederà alla verifica della qualità e corrispondenza del materiale alle caratteristiche stabilite per lo stesso dal presente disciplinare. L’Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di rispedire al mittente la merce difettosa o non corrispondente alle caratteristiche richieste, addebitando le relative spese alla ditta aggiudicataria.
ART. 17 – Penalità
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la fornitura di cui al precedente art. 16, verrà applicata, con l'unica formalità della contestazione formale dell'addebito, una penale di €. 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti, che verrà contabilizzata in detrazione ai pagamenti dovuti all'Affidatario o, in caso di insufficienza, sulla cauzione prestata. L'importo complessivo della penale non potrà comunque essere superiore al 10% (diecipercento) dell'importo netto del contratto.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri la mancata o incompleta fornitura richiesta all'aggiudicatario, con addebito delle spese relative direttamente sulle fatture emesse dall'aggiudicatario ovvero sulla cauzione definitivamente prestata.
L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.
Durante il periodo di garanzia, il mancato rispetto delle modalità di intervento, stabilite contrattualmente sulla base del servizio offerto, comporterà l'intervento in gestione diretta da parte dell'Amministrazione con rivalsa sulla cauzione definitiva, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti ed indiretti.
ART.18 – Pagamenti
Il pagamento sarà effettuato dietro emissione da parte della ditta di regolare fattura elettronica, in concomitanza con ogni fornitura di materiale. I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della fattura (salvo sospensione dei termini di cui sopra per richiesta D.U.R.C.)
ART.19 – Revisione prezzi
È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del Codice Civile.
I prezzi unitari in base ai quali, sotto riduzione del pattuito ribasso dell’appalto, saranno pagate le forniture, comprendono e compensano:
A) ogni altra spesa per la fornitura, l'imballaggio ed il carico ed il trasporto al Magazzino provinciale di tutto il materiale;
B) le tasse, le imposte, le prove dei materiali e qualunque altra spesa che la Ditta dovesse sostenere per l'esecuzione ed il collaudo delle forniture, nonchè le tasse di bollo e registro, i diritti di segreteria e di scritturazione degli atti contrattuali e conseguenti.
I prezzi medesimi sotto le condizioni tutte del contratto e del presente disciplinare si intendono accettati dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono quindi fissi, invariabili ed indipendenti da eventualità anche future, e con particolare riferimento al prezzo della mano d'opera e dei materiali. Il corrispettivo contrattuale, pertanto, si intende fisso ed invariabile.
E' esclusa la revisione dei prezzi contrattuali, in considerazione della brevità dei termini di adempimento dell'appalto.
ART. 20 – Cessione del contratto
È vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l'articolo 106 del D.L.vo 50/2016 nei casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
ART. 21 – Qualità dei materiali e dei componenti
I materiali e le parti componenti da impiegare per le forniture dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Capitolato. In mancanza di particolari indicazioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione alla quale sono destinati. In ogni caso i materiali dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Amministrazione. Quando l'Amministrazione abbia rifiutato una qualsiasi parte come non atta all'impiego, l'Affidatario deve sostituirla con altra conforme alle caratteristiche volute.
Qualora i materiali, in tutto od in parte siano dichiarate inaccettabili da parte dell'Amministrazione, l'Affidatario deve procedere a sua cura ed a sue spese al loro ritiro, senza responsabilità di sorta per l'Amministrazione in ordine allo stato di conservazione delle stesse.
ART 22 – Subappalto
Il subappalto è ammesso secondo le modalità ed i limiti previsti dall’art. 105 del D.L.vo n. 50/2016
In caso di mancata autorizzazione il contratto di subappalto è da considerarsi nullo, in quanto contrario a norma imperativa e l’amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto di appalto, in quanto la stipula del contratto di subappalto senza autorizzazione è da configurarsi quale grave inadempimento dell’appaltatore.
Il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione, previa comunicazione, da parte dell'appaltatore medesimo, della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore dell'Area Lavori Pubblici (Prot. 45835 del 11.10.2016), al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. “reverse charge” ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante.
ART. 23 – Esecuzione in danno
Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcun ulteriore adempimento oltre la comunicazione formale, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivanti all'Amministrazione. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario o in mancanza, sulla cauzione definitiva che dovrà in tale caso essere immediatamente reintegrata.
ART. 24 – Manutenzione e prove
Sarà obbligo della ditta di adottare nell'esecuzione delle forniture tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni dai quali si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il personale dell'Amministrazione Provinciale e che resterà a suo totale carico il completo risarcimento dei danni prodotti.
Sono inoltre a carico dell’appaltatore i seguenti oneri:
▪ far eseguire a sua cura e spese presso gli istituti e laboratori indicati e specializzati tutte quelle analisi che verranno ordinate dal servizio manutenzione OO.PP. sui materiali forniti;
La Direzione lavori ha la facoltà di ordinare in qualsiasi momento la sostituzione del materiale fornito, anche se già in opera, ove ne verifichi la difformità rispetto alle leggi vigenti
ART. 25– Periodo di garanzia
Il concorrente, deve garantire per iscritto la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo ad elevate prestazioni in sacchi – anno 2019, per un periodo di almeno mesi 6 dalla data di
consegna di ogni lotto di materiale. Tale periodo di garanzia obbligatorio potrà essere oggetto di correzione esclusivamente in aumento.
In particolare non si dovranno verificare rammollimenti del materiale una volta posato causati dalle alte temperature, né fenomeni di irrigidimento nel sacco causati dalle basse temperature, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche di utilizzo del materiale fornito per almeno mesi 6.
ART. 26– Attestazione di regolare esecuzione
Successivamente all'emissione dell’attestato di regolare esecuzione emesso da parte del direttore dell’esecuzione e confermato dal R.U.P., si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART. 27 – Responsabilità
L'Affidatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
È fatto conseguentemente obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste di terzi danneggiati. L'Affidatario è comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.
ART. 28 – Risoluzione del contratto
1. Il contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 lettere a) e b) e cioè qualora sia intervenuta decadenza dall'attestazione di qualificazione per l'esecuzione della fornitura o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.
2. Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dal medesimo art. 108 comma 1 lett.a-d) nel caso in cui siano accertate le predette condizioni.
3. Oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il contratto potrà essere, altresì', risolto per grave inadempimento specificamente contestato all'appaltatore mediante lettera raccomandata con indicazione di volersi avvalere della presente disposizione con le relative conseguenze, senza necessità di ulteriori adempimenti, in ogni caso, con riserva di risarcimento per ogni eventuale ulteriore danno nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:
a) frode nell'esecuzione della fornitura;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell’Esecuzione della Fornitura riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione della Fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento della Fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della stessa nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto o subcontratto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell’Esecuzione della Fornitura e dal responsabile del procedimento;
l) in ogni caso in cui il direttore dell’esecuzione della Fornitura accerti comportamenti dell’appaltatore che concretizzano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da comprometterne la buona riuscita;
m) perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
n) perdita dell'iscrizione della Ditta nelle c.d. “white lists” per gli appalti di forniture relativi alle lavorazioni c.d. “Sensibili” ovvero nella banca dati degli appalti relativi alla ricostruzione post sisma 2012;
o) violazione delle norme relative alla c.d. “tracciabilità” dei pagamenti, di cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.
L'Affidatario deve in ogni caso risarcire all'Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Affidatario stesso.
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o d'esecuzione d'ufficio può riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Amministrazione.
Costituisce altresì, causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 c. 3 del d.p.r. 16.4.2013 n. 62.
ART. 29 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto si fa riferimento alle norme vigenti.
ART. 30 – Controversie
1 Qualora l’importo economico della Fornitura comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dall’art. 205 del D.Lgs. n.50/2016.
2.Xxx non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, né alla transazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 50 /2016, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Modena.
ART. 31 – Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area Forniture Pubblici della Provincia di Modena. Le informazioni che la Provincia di Modena deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy” di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale.
ART. 32 – Disposizioni finali
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella lettera di invito e nel presente capitolato speciale d’appalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare con lettera di invito nonché di non affidare l’esecuzione dell’appalto per motivi di pubblico interesse.
Per quanto non espressamente stabilito, le parti faranno riferimento ai vigenti regolamenti provinciali e leggi in materia di contratti pubblici di servizi e forniture.