CONVENZIONE
REP. 46/22
CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI DI VIGILANZA AGGIUNTIVI PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA EGIONE CAMPANIA
XX.XX.XX. S.P.A.
~
ISTITUTO VIGILANZA DORIA S.R.L.
Lotto 11
(AO SAN XXXXXXXX XX XXX E RUGGI D’XXXXXXX)
PER L’AFFIDAMENTO DEI
servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione
Campania
LOTTO 11 (AO SAN XXXXXXXX XX XXX E RUGGI D'XXXXXXX)
CIG: 790412631E
L'anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di Luglio presso la sede della Xx.Xx.Xx. SpA di Napoli, Centro Direzionale, Isola F9 Complesso esedra
da una parte:
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del in persona del Direttore Generale, Ing. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx nato a Bari il 02/03/1966, C.F. DBLLSN66C02A662B, dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 Novembre 2021
e dall'altra:
ISTITUTO DI VIGILANZA DORIA S.R.L., con sede legale in Xxxxx (XX) xxxx Xxx Xxxxxxxx, 00 C.F./P.IVA 00668460652, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxx Xxxx nato ad Angri (SA) il 28/02/1955, C.F. RGECSM55B28A294H (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che Xx.Xx.Xx. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell’art. 6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
b) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Determinazione dirigenziale n. 85 del 14/05/2019 una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per i SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI DI VIGILANZA
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AGGIUNTIVI PRESSO LE SEDI DELLE XX.XX. DELLA REGIONE CAMPANIA suddivisa in 16
lotti;
c) che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta con Determinazione del Direttore Generale n. 101 del 11/05/2022 e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordinativi di Fornitura;
d) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso;
e) che i singoli Contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – DEFINIZIONI
Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per:
a) Convenzione: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Xx.Xx.Xx. S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione aderente;
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b) Amministrazione/i Contraente/i o Amministrazione/i: le AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU. ed IRCCS della Regione Campania che, sulla base della normativa vigente, sono legittimati ad utilizzare la Convenzione e che possono, dunque, emettere Ordinativi di Fornitura (contratti specifici) basati sulla presente Convenzione;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione impegnandosi a quanto nella stessa previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni aderenti a seguito dell’emissione da parte delle stesse dei singoli Ordinativi di Fornitura;
d) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione; disciplina, inoltre, le modalità per l’emissione degli Ordinativi di Fornitura;
e) Ordinativo di Fornitura documento col quale l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di
acquisire le prestazioni/servizi oggetto delle Convenzione, determinandone quantità, importo e durata;
f) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore, perfezionato mediante l’Ordinativo di Fornitura, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Convenzione.
g) Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto: il rappresentante dell’Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l’Amministrazione stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del servizio. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore.
Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
- l’Allegato “B” (Capitolato Tecnico e relativi allegati);
- l’Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore);
- l’Allegato “D” (Offerta tecnica del Fornitore). La presente Convenzione è regolata, in via gradata:
a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
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b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto dall’Ordinativo di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi Allegati. Le clausole della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i singoli Ordinativi di Fornitura, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura.
La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico.
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LOTTO | AMMINISTRAZIONE | VALORE QUADRIENNALE OFFERTO |
11 | AO SAN XXXXXXXX XX XXX E RUGGI D'XXXXXXX | € 3.214.485,50 |
In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti entro il valore di aggiudicazione, determinato per ciascun Lotto, aggiungendo all’importo di aggiudicazione del servizio base obbligatorio di Vigilanza Armata Fissa, ( dato dal prodotto del fabbisogno complessivo e prezzo orario risultante dal ribasso percentuale offerto relativo al servizio di vigilanza armata fissa rispetto alla base d’asta ) , una quota forfettaria del 10% e per il solo lotto 16 una quota forfettaria del 20% .
Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione
contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
La Convenzione ha una durata di 24 mesi, decorrente dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno emettere l’Ordinativo di Fornitura, documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.
A seguito dell’emissione dell’/degli Ordinativo/i di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
La durata di ciascun “Contratto attuativo” è pari a 48 mesi decorrenti dalla data del relativo OdF.
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Articolo 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Ordinativo di Fornitura in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
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g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
i) a comunicare all’impresa subentrante, al momento della conclusione dell’appalto, tutti i dati e le informazioni
inerenti il personale impiegato necessarie per il cambio appalto.
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto, anche presso sedi e/o strutture della Amministrazione originariamente non previste ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016;
I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Articolo 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Convenzione. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
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a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alla Amministrazione le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione e del relativo contratto attuativo in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta
penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
Articolo 7 - VERIFICHE E MONITORAGGIO
Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
In ogni caso, le Amministrazioni procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione.
L’ Amministrazione Contraente provvederà nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, l’Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
In ogni caso l’attività di controllo viene svolta dal Direttore della Esecuzione della Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 18 del Decreto Mit 7 marzo 2018 n 49.
Ove l’Amministrazione comunichi a Xx.Xx.Xx. S.p.A., in relazione al singolo contratto, di aver accertato gravi ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle previsioni contrattuali ovvero che le prestazioni non sono state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà
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risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzione ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.
In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx. Sa S.p.A., con periodicità trimestrale , i dati di cui al paragrafo 20 del Capitolato ai fini reportistici pena l’applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 20.
La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali previste dal Capitolato Tecnico.
Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, Xx.Xx.Xx. S.p.A., durante tutta la durata delle stesse e dei singoli contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali, nonché presso le rispettive Centrali Operative.
Le verifiche ispettive potranno riguardare:
- le prescrizioni previste nel capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
Articolo 8 – PENALI
Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, a seconda della competenza, individuata nel Capitolato tecnico da SoReSA o dalla Amministrazione Contraente.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio
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della medesima Amministrazione o di SoReSa, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.
Nell’ambito della Convenzione SoReSa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nell’ambito del singolo Contratto l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 9 – CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A. o l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
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Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Articolo 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Xx.Xx.Xx., relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:
a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto dal Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a Xx.Xx.Xx. Spa di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
b) mancato rinnovo della licenza prefettizia per le classi funzionali A e B e per ambito territoriale relativo alle strutture rispetto alle quali viene richiesto lo svolgimento del servizio;
c) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
d) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione;
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e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
f) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
4. Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108,
comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi delle
ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione
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particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) In particolare, costituisce grave inadempimento il mancato rispetto della clausola sociale di cui al successivo art. 13
d) qualora, al di fuori di quanto previsto ai precedenti punto b e c), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Inoltre, l’Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica.
L’Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali
di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’Articolo 8 della presente Convenzione.
In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti, Xx.Xx.Xx.
S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.
In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Articolo 11 – RECESSO
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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Articolo 12 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx.
n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 13 ADEMPIMENTO CLAUSOLA SOCIALE
Il Fornitore, in adempimento della clausola sociale che in sede di offerta ha dichiarato espressamente di accettare, è tenuto ad assorbire prioritariamente, nell’organico del personale dedicato all’appalto, il personale operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 Dlgs. 15 giugno 2015 n 81 che prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento di cui all’art. 108 co.3 codice e comporta secondo i modi ed i tempi definiti al precedente art 10, la risoluzione del contratto
Articolo 14 – RISERVATEZZA
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A..
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Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 15 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE DELLA COMMESSA
Il Fornitore nomina il xxxx. Xxxxxx Xxxx quale Referente della Convenzione, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Fornitore, inoltre, nomina il xxxx. Xxxxxx Xxxx quale Responsabile della Commessa, con incarico di essere il referente unico del Contratto nei confronti di Xx.Xx.Xx. Spa e della Amministrazione Contraente che ha aderito alla presente Convenzione, per quanto di propria competenza. Questi avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Il Responsabile della Convenzione per conto di Soresa è il referente della Convenzione nei confronti del Fornitore
e dell’Amministrazione contraente e svolge tutti i compiti e funzioni di seguito previste:
• Applicare le penali di competenza di Soresa;
• Rilasciare le certificazioni per lo svincolo delle cauzioni;
• Disporre verifiche ed ispezioni, a campione, sulla corretta esecuzione del contratto
• Proporre la risoluzione /revoca della Convenzione al Direttore generale di Soresa;
• Ogni altra attività di competenza di Soresa.
Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.
E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
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a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 18 - FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
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Articolo 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. Xx.Xx.Xx. S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Xx.Xx.Xx. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
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La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 21 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ
Conformemente a quanto statuito dal Patto d’Integrità sottoscritto in data 9 luglio 2020, l’impresa accetta
espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
l’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato dalla Stazione Appaltante in data 09.07.2020 tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Xx.Xx.Xx e le Amministrazioni, si impegnano per quanto di rispettiva competenza a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura successivamente affidati, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione;
l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; l’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Xx.Xx.Xx di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 22 - CLAUSOLA FINALE
La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
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Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale (Ing. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx)
x.xx digitalmente
ISTITUTO DI VIGILANZA DORIA S.R.L.
Il Legale Rappresentante (Xxxx. Xxxxxx Xxxx)
x.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Durata della Convenzione), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 13 ( Adempimento clausola sociale) Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 18 (Foro competente), Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 22 (Clausola finale).
ISTITUTO DI VIGILANZA DORIA S.R.L.
Il Legale Rappresentante (Xxxx. Xxxxxx Xxxx) x.xx digitalmente
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Campania
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI DI VIGILANZA AGGIUNTIVI
presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Campania
CAPITOLATO TECNICO
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Campania
1. Sommario
4. PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 8
4.1 Richiesta Preliminare di Fornitura 8
4.4 Proposta del Piano di Fornitura 10
4.5 Approvazione del Piano di Fornitura 12
4.6 Ordinativo di Fornitura (OdF) 13
4.7 Presa in Consegna del Presidio e Avvio dei Servizi 14
4.8 Verbale di presa in consegna degli impianti 15
4.9 Verbale di riconsegna degli impianti 15
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL FORNITORE 15
6. FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO 18
7. SERVIZI DI VIGILANZA FISSA E SERVIZI AGGIUNTIVI OGGETTO DELL’APPALTO 19
9. GESTIONE CENTRALE OPERATIVA 21
10. REPORTISTICA E REGISTRO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 22
11. SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DIURNA E NOTTURNA 23
12. SERVIZI DI VIGILANZA CON RONDA ISPETTIVA DIURNA E NOTTURA 25
13. SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO 27
14. SERVIZIO DI TELEVIGILANZA CON PRONTO INTERVENTO 29
15. FORNITURE APPARECCHIATURE DI SORVEGLIANZA 32
16. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE 33
16.1 Servizio di Manutenzione preventiva 34
16.2 Servizio di Manutenzione correttiva 38
18. CONSUNTIVAZIONE E APPROVAZIONE DELLE ATTIVIVITA’ 40
19. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 41
20. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 41
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Campania
PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di descrivere i contenuti tecnici del Servizio di vigilanza armata e altri servizi di vigilanza per le sedi e gli immobili delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione Campania, elencati nell’allegato “B1 - Dettaglio sedi ASL_AO”.
Le modalità di erogazione dei servizi oggetto dell’appalto dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, e in particolare dal D.M. n. 269/2010 e s.m.i. recante “Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti” e relativi Allegati.
GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.
i. Xx.Xx.Xx.: Società Regionale per la Sanità, società strumentale costituita dalla Regione Campania alla quale è affidato il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario, che stipula la Convenzione con il Fornitore;
ii. Amministrazioni Richiedenti (AR) o Amministrazioni o Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere della Regione Campania che utilizzano la Convenzione attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura;
iii. Centrale Operativa: Centrale a disposizione del fornitore finalizzata alla gestione e al coordinamento dei servizi di vigilanza oggetto del contratto;
iv. Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
v. Guardia Particolare Giurata (G.P.G.): Guardia Particolare Giurata in uniforme in possesso di qualifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
vi. Richiesta Preliminare di Fornitura (RpF): documento sintetico, predisposto
dall’Amministrazione Richiedente e trasmesso al Fornitore, con il quale sono descritti
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sinteticamente i servizi richiesti;
vii. Proposta del Piano di Fornitura (PPF): documento redatto dal Fornitore che colleziona il set informativo base per ciascun servizio;
viii. Ordinativo di Fornitura (OdF): documento con il quale l’Amministrazione accetta la Proposta del Piano di Fornitura presentato dal Fornitore a seguito di una Richiesta Preliminare di Fornitura e ordina l’erogazione dei relativi servizi alle condizioni previste dalla Convenzione;
ix. Presidi: i presidi ospedalieri e le altre sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania presso
i quali viene richiesta l’attivazione dei servizi di vigilanza;
x. Responsabile del Servizio: referente delle Amministrazioni Richiedenti, responsabile della
verifica e del monitoraggio dell’esecuzione contrattuale;
xi. Responsabile della Fornitura: referente del fornitore responsabile nei confronti della singola Amministrazione della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di fornitura;
xii. Convenzione: Convenzione stipulata tra Xx.Xx.Xx. e il fornitore con la quale il fornitore si obbliga ad erogare i servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi a favore delle Amministrazioni Richiedenti, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati nel presente Capitolato.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto è rappresentato dall’insieme dei servizi di vigilanza armata fissa e dai servizi di vigilanza aggiuntivi, cosi come meglio descritti nel seguito, da erogarsi presso le sedi delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere della Regione Campania aderenti alla Convenzione. I suddetti servizi sono disciplinati dalla normativa in materia di sicurezza e nello specifico dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010.
I servizi previsti dal presente Capitolato si articolano nelle seguenti categoria:
I. Vigilanza armata fissa diurna e notturna.
II. Servizi di vigilanza aggiuntivi:
a. Ronde ispettive;
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b. Telesorveglianza con pronto intervento;
c. Televigilanza a distanza con pronto intervento;
d. Fornitura di nuovi impianti e attrezzature di sorveglianza;
e. Manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di sicurezza di proprietà del committente.
I servizi di vigilanza aggiuntivi sono opzionali e pertanto non vi è alcun obbligo di acquisto da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore sarà in ogni caso obbligato a fornire tali servizi ove richiesti dalle Amministrazioni.
Il Fornitore è tenuto, in ogni caso, a prestare i seguenti servizi accessori:
a. Contact center;
b. Gestione Centrale Operativa;
c. Produzione Reportistica periodica e di fine appalto.
Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio delle ASL e AO, suddivise per lotto, con indicazione dell’importo presunto e del fabbisogno stimato in termini di monte ore annuo per il servizio base di vigilanza armata fissa diurna e notturna.
Tabella 1 - Lotti di gara e Fabbisogni
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | Colonna 5 | Colonna 6 | Colonna 7 |
Lotto | Amministrazione | fabbisogno annuo | fabbisogno quadriennale | Importo presunto quadriennale del servizio di vigilanza armata | Importo presunto quadriennale forfettario aggiuntivo per lotto | Importo presunto quadriennale complessivo |
1 | ASL Napoli 1 | 641.680,00 | 2.566.720,00 | 00.000.000,00 € | 6.160.128,00 € | 67.761.408,00 € |
2 | ASL Napoli 2 | 96.790,00 | 387.160,00 | 9.291.840,00 € | 929.184,00 € | 10.221.024,00 € |
3 | ASL Napoli 3 | 212.731,20 | 850.924,00 | 00.000.000,20 € | 2.042.219,52 € | 22.464.414,72 € |
4 | ASL Salerno | 153.737,00 | 614.948,00 | 00.000.000,00 € | 1.475.875,20 € | 16.234.627,20 € |
5 | ASL Caserta | 48.618,00 | 194.472,00 | 4.667.328,00 € | 466.732,80 € | 5.134.060,80 € |
6 | ASL Avellino | 52.897,50 | 211.590,00 | 5.078.160,00 € | 507.816,00 € | 5.585.976,00 € |
7 | ASL Benevento | 12.948,00 | 51.792,00 | 1.243.008,00 € | 124.300,80 € | 1.367.308,80 € |
8 | AO Xxxxxxxxxx | 162.000,00 | 648.000,00 | 00.000.000,00 € | 1.555.200,00 € | 17.107.200,00 € |
9 | A.O. Xxxxx Xxxxxxxxxx | 66.674,00 | 266.696,00 | 6.400.704,00 € | 640.070,40 € | 7.040.774,40 € |
10 | AO Santobono Pausilipon | 52.172,00 | 208.688,00 | 5.008.512,00 € | 500.851,20 € | 5.509.363,20 € |
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11 | AO San Xxxxxxxx xx Xxx e Ruggi D’Xxxxxxx | 46.720,00 | 186.880,00 | 4.485.120,00 € | 448.512,00 € | 4.933.632,00 € |
00 | XX Xxxx’Xxxx x Xxx Xxxxxxxxxx | 8.250,00 | 33.000,00 | 792.000,00 € | 79.200,00 € | 871.200,00 € |
13 | AO S.Pio | 17.520,00 | 70.080,00 | 1.681.920,00 € | 168.192,00 € | 1.850.112,00 € |
00 | XX Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | 45.260,00 | 181.040,00 | 4.344.960,00 € | 434.496,00 € | 4.779.456,00 € |
15 | IRICS Xxxxxxx e Ascalesi | 62.780,00 | 251.120,00 | 6.026.880,00 € | 602.688,00 € | 6.629.568,00 € |
16 | A.O. Colli | 117.420,00 | 469.680,00 | 00.000.000,00 € | 2.254.464,00 € | 13.526.784,00 € |
A.O. Xxxxxxxx XX |
Si rappresenta che nella colonna 6 è stato indicato un “Importo presunto forfettario per Lotto”, da intendersi come quota aggiuntiva forfettaria potenzialmente utilizzabile dalle Amministrazioni rientranti nel relativo Lotto, stimato per tutti i lotti, ad eccezione del lotto 16, nella misura del 10% del valore di aggiudicazione del servizio di Vigilanza Armata Fissa. Tale valore forfettario è destinato a far fronte alle eventuali richieste di servizi aggiuntivi non obbligatori.
Si rappresenta che l’importo presunto forfettario per il lotto 16, da intendersi come quota aggiuntiva forfettaria potenzialmente utilizzabile dalle Amministrazioni rientranti nel relativo Lotto, è stato stimato nella misura del 20% del valore di aggiudicazione del servizio di Vigilanza Armata Fissa. Tale valore forfettario è destinato a far fronte ad eventuali nuove o ulteriori richieste del servizio base di vigilanza armata fissa e/o degli altri servizi aggiuntivi delle Amministrazioni incluse nel lotto.
L’importo totale presunto indicato nella colonna 7 della tabella precedente per ciascun lotto, al netto
dell’IVA, è riferito al periodo quadriennale di durata dell’appalto.
Per il servizio di vigilanza armata, l’Aggiudicatario, quindi, è tenuto ad accettare entro l’importo massimo di aggiudicazione (dato per ciascun lotto dal prodotto tra il fabbisogno complessivo di ore del servizio di vigilanza armata fissa posto a gara e il prezzo orario risultante dal ribasso offerto per lo stesso) gli Ordinativi di Fornitura da parte della Amministrazione Contraente. Gli importi massimi di aggiudicazione non sono da intendersi in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Ciascuna Amministrazione sarà libera di richiedere servizi di vigilanza armata fissa entro il limite di importo complessivo di aggiudicazione.
Per i servizi aggiuntivi l’aggiudicatario è tenuto ad accettare da ciascuna Amministrazione ordinativi
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di fornitura fino a concorrenza del limite massimo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio
di vigilanza armata fissa.
Per il lotto 16 l’importo forfettario massimo di aggiudicazione rispetto al quale l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad accettare Ordinativi di fornitura per ulteriori servizi di vigilanza armata fissa o servizi aggiuntivi è dato dal 20% dell’importo complessivo di aggiudicazione per il servizio di vigilanza armata relativo al suddetto lotto.
Ove dovessero verificarsi variazioni relative alle Aziende, Presidi o Strutture da servire o ai quantitativi occorrenti (nei limiti previsti dalla legge) l’Operatore Economico aggiudicatario del lotto si impegna a fornire il servizio oggetto della gara ai medesimi prezzi e alle medesime condizioni proposte
Trattandosi di appalto a misura, il corrispettivo erogato al Fornitore sarà determinato sulla base dei servizi effettivamente erogati, così come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Il dettaglio delle sedi è riportato nell’allegato “B1 - Dettaglio sedi ASL_AO” al presente Capitolato; tale dettaglio viene fornito a titolo puramente indicativo in quanto i servizi, comunque, andranno prestati presso le sedi che saranno indicate dalle Amministrazioni in sede di Richiesta Preliminare di Fornitura, come meglio specificato nel seguito.
2. CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, si applicano, ai sensi dell’art. 50 del Codice, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio.
Nell’allegato “B2 – Dettaglio del personale” al presente Capitolato è riportata l’indicazione del personale attualmente impiegato suddiviso per monte ore settimanale, livello contrattuale e scatti di anzianità. Si precisa che tale informazione è riportata solo a titolo indicativo in quanto il dato effettivo e attuale del personale verrà comunicato al Fornitore con la Richiesta Preliminare di Fornitura.
Rimane fermo che ciascuna Impresa è libera di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL.
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3. DURATA DELL’APPALTO
La Convenzione relativa a ciascun lotto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi di Fornitura (OdF). La durata delle Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.
I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno una durata pari a 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicati nell’ OdF
4. PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
Il processo di attivazione dei servizi prevede il coinvolgimento dell’Amministrazione Richiedente (AR)
e del Fornitore. Di seguito si offre una figura che schematizza il suddetto processo.
Richiesta preliminare di Fornitura (RPF)
1
Amministrazione
Richiedente
Proposta Piano di Fornitura adeguata?
Ordinativo di
Fornitura
5
Si
Fornitore
No
Sopralluogo/ghi
2
Audit di sicurezza
3
Proposta Piano di
Fornitura
4
Presa in consegna del sito e avvio
6
4.1 RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA
L’Amministrazione Richiedente (AR) formalizza il suo interesse alla fruizione dei servizi offerti dal fornitore mediante la predisposizione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RpF) utilizzando il modello “B3 - Modello Richiesta Preliminare di Fornitura” allegato al presente capitolato.
La RpF è un documento contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti (intesi come vigilanza armata fissa ed eventuali servizi complementari), l’ubicazione degli immobili, le caratteristiche specifiche del servizio, le informazioni su eventuali rischi specifici, il dimensionamento richiesto ed altre informazioni funzionali al servizio richiesto. In particolare, per consentire al Fornitore di formulare la propria proposta
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in termini di personale da impiegare in ottemperanza alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio, l’AR comunica anche il dettaglio del personale esterno impiegato, suddiviso per monte ore settimanale e livello e scatti di anzianità.
La RpF deve essere trasmessa dalla AR all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata che il Fornitore ha comunicato in sede di stipula della Convenzione come unico punto di contatto per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti l’affidamento in oggetto.
Con la trasmissione della RpF, l’AR si vincola a:
- Individuare un referente e comunicare i relativi estremi per il contatto (nome, cognome, ruolo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata) cui il Fornitore deve fare riferimento per concordare le date e le modalità di esecuzione dei sopralluoghi e per qualsiasi problematica o richiesta di informazioni attinente la RpF ricevuta;
- Supportare il Fornitore all’esecuzione del/i sopralluogo/hi e dell’Audit di sicurezza;
- Valutare la Proposta del Piano di Fornitura presentata dal Fornitore, formalizzando eventuali osservazioni o richieste di modifica;
L’emissione della RpF non vincola l’AR a emettere alcun OdF.
4.2 SOPRALLUOGHI
A seguito della ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore ha l’obbligo di concordare con l’Amministrazione interessata, nella persona del referente individuato con la RpF, la data del sopralluogo o dei sopralluoghi. I sopralluoghi devono essere avviati entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della RpF e concludersi entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della RpF, salvo diverso accordo tra Fornitore e Amministrazione Richiedente. Il sopralluogo dovrà essere effettuato congiuntamente con il referente, o un suo incaricato, e dovrà interessare tutti i presidi indicati dall’AR nel RpF e dovrà essere finalizzato a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche del sito, delle apparecchiature di sorveglianza e degli altri impianti di sicurezza ivi istallati, nonché di raccogliere tutte le informazioni utili alla definizione del rischio criminoso.
Al termine del sopralluogo deve essere redatto dal Fornitore e sottoscritto dall’AR, nella persona del
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referente, un verbale (secondo il modello “B4 – Verbale di sopralluogo” allegato al presente capitolato) che:
- Attesti l’avvenuta esecuzione del sopralluogo;
- Dia conto dei documenti e delle attestazioni di cui il Fornitore sia venuto in possesso e/o conoscenza durante la visita.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti, eventualmente derogati sulla base di un accordo esplicito tra Fornitore e AR, comporta l’applicazione delle penali previste al par. 21 e più precisamente la numero 3 dell’elenco.
4.3 AUDIT DI SICUREZZA
Il Fornitore presa visione dei presidi, per ciascuno di essi, dovrà redigere un Audit di sicurezza nel quale sono descritti in modo dettagliato tutti i rischi a cui ciascun presidio è esposto. L’Audit di sicurezza deve essere articolato secondo le seguenti sezioni:
- Principali evidenze emerse dai sopralluoghi sul presidio ovvero dalla mappatura e censimento delle apparecchiature di sorveglianza e dagli altri impianti di sicurezza ivi istallati;
- Principali evidenze emerse dalle informazioni ottenute dalla visita del presidio stesso tramite anche
l’interfaccia con i referenti del presidio;
- Conclusioni dell’Audit in cui si attribuisce una valutazione al presidio in termini di esposizione al rischio.
Tale relazione di Audit di sicurezza deve essere parte integrante della Proposta del Piano di Fornitura che il Fornitore proporrà all’Amministrazione Richiedente.
4.4 PROPOSTA DEL PIANO DI FORNITURA
Il Fornitore, completate le fasi sopra esposte, predispone la Proposta del Piano di Fornitura (PPF), ovvero un documento, specifico per ciascun sito, congruente rispetto le esigenze dichiarate dall’Amministrazione Richiedente e le conclusioni emerse dall’Audit di sicurezza.
Tale documento (modello “B5 – Proposta del Piano di Fornitura” allegato al presente Capitolato) dovrà contenere le seguenti informazioni:
- Descrizione della soluzione proposta per mitigare il rischio rilevato in sede di Audit di Sicurezza,
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in termini di servizio di vigilanza da erogare ed apparecchiature tecnologiche ed impianti di sicurezza da utilizzare;
- Descrizione dettagliata dei servizi di vigilanza armata fissa diurna e notturna e degli eventuali servizi complementari proposti con espressa indicazione dell’ubicazione degli immobili relativamente ai quali verranno attivati i servizi. I servizi proposti dovranno essere formulati partendo da quanto richiesto dall’Amministrazioni in sede di RpF eventualmente integrato con quanto ritenuto opportuno dal Fornitore a seguito dell’audit di sicurezza. In particolare, per ciascun presidio dell’Amministrazione Richiedente, dovranno essere esplicitate le seguenti informazioni:
o Servizi di vigilanza fissa diurna e notturna: dettaglio delle postazioni presidiate proposte con indicazione del numero di GPG presenti per postazione con le relative fasce orarie e giorni di presidio;
o Servizi di vigilanza con ronda ispettiva (eventuale): numero e frequenza delle ronde ispettive proposte con indicazione dei percorsi e del numero di punti di controllo e fasce d’orario;
o Servizi di telesorveglianza (eventuale): numero di presidi per i quali viene proposto il servizio di telesorveglianza e la tipologia di collegamento proposto;
o Servizi di televigilanza (eventuale): numero di presidi per i quali viene proposto il servizio di televigilanza e la tipologia di collegamento proposto;
o Fornitura di apparecchiature (eventuale): numero e tipologia di apparecchiature proposte con espressa indicazione del numero di ore di manodopera necessarie per l’istallazione delle singole apparecchiature;
o Manutenzione preventiva (eventuale): numero e tipologia di apparecchiature oggetto dei servizi di manutenzione preventiva; nel caso in cui le apparecchiature non rientrano negli “impianti base” descritti nel successivo par. 16.1 occorrerà indicare il programma di manutenzione preventiva proposto e il numero di ore di manodopera necessarie.
- Costo complessivo dei servizi proposti, con descrizione analitica dei costi dei singoli servizi e dei relativi prezzi unitari.
Il Piano di Fornitura dovrà altresì contenere il censimento quali-quantitativo di tutte le apparecchiature di sorveglianza e degli altri impianti di sicurezza presenti nel presidio rilevato durante i sopralluoghi effettuati.
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Qualora, durante le verifiche effettuate sugli impianti in uso di proprietà dell'Amministrazione così come sopra individuati, risultassero, già prima dell'attivazione del servizio, malfunzionamenti in uno o più impianti ritenuti indispensabili, il PPF dovrà riportare in modo dettagliato gli interventi di manutenzione correttiva proposti al fine di rendere di nuovo funzionali all’uso gli impianti stessi. In particolare, per ciascun impianto ritenuto mal funzionante, dovrà essere indicato quanto di seguito riportato:
- le principali caratteristiche tecniche dell’intervento proposto con i relativi tempi di realizzazione;
- il costo dell’intervento determinato secondo quanto previsto nel successivo par. 16.2;
- la data proposta per l’esecuzione dell’intervento.
Formalizzato il PPF in tutte le sue componenti, il Fornitore dovrà sottoscriverlo e consegnarlo all’Amministrazione Richiedente entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di ricezione della RpF ovvero entro il minor termine offerto dal concorrente in gara. Il Piano dovrà essere trasmesso al referente indicato dall’Amministrazione nel RpF ai punti di contatto ivi contenuti.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti comporta l’applicazione delle penali previste al par. 21 e più precisamente la numero 1 dell’elenco.
4.5 APPROVAZIONE DEL PIANO DI FORNITURA
L’Amministrazione, una volta pervenuta la Proposta del Piano di Fornitura, potrà accettarla e quindi passare all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura oppure inviare al Fornitore le modifiche proposte. In tal caso il Fornitore dovrà inviare una nuova Proposta del Piano di Fornitura entro 5 giorni solari dalla comunicazione delle modifiche.
Le eventuali richieste di modifiche saranno trasmesse dalla AR all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata che il Fornitore ha comunicato in sede di stipula della Convenzione come unico punto di contatto per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti l’affidamento in oggetto.
La nuova proposta del Piano dovrà essere trasmessa al supervisore indicato dall’Amministrazione nel
RpF ai punti di contatto ivi contenuti.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti comporta l’applicazione delle Penali prevista a parag 21 e più precisamente la numero 2 dell’elenco.
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4.6 ORDINATIVO DI FORNITURA (ODF)
A seguito dell’accettazione del Piano di Fornitura, l’Amministrazione Richiedente potrà procedere a seguito di nulla-osta acquisito dal SoReSa in ordine alla adesione alla Convenzione-quadro per il valore economico corrispondente al piano di fornitura concordato con il fornitore e per i servizi /prestazioni definite, con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore. Il diniego di nulla- osta da parte di SoReSa potrà verificarsi in caso di non legittimazione dell’Amministrazione a richiedere l’Adesione o per superamento del massimale o non congruenza delle prestazioni con quelle messe in gara. In tale casi l’Amministrazione dovrà concordare con il fornitore le opportune modifiche del piano di fornitura e richiedere nuovo nulla- osta In ogni caso, una volta acquisito il preliminare nulla -osta da parte di SoReSa l’ordinativo di fornitura dovrà essere trasmesso al fornitore tramite Siaps
Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi individuati nell’ordinativo, entro e non oltre 15 giorni solari dall’emissione dell’ordinativo stesso.
Sarà onere dell’Amministrazione redigere un ordinativo che dettagli le tipologie di servizi richiesti, con relativo dimensionamento e monte ore, sui presidi di competenza. Il numero, il dimensionamento e la combinazione di servizi richiesti determinati dall’Amministrazione e dovranno essere erogati dal Fornitore, senza eccezioni, nelle condizioni previste dal presente Capitolato e relativi allegati nonché nell’offerta tecnica ed economica presentata in gara.
In particolare l’OdF (modello “B6 – Ordinativo di Fornitura” allegato al presente Capitolato) conterrà le seguenti informazioni:
- Descrizione dettagliata dei servizi di vigilanza armata fissa diurna e notturna e degli eventuali servizi complementari richiesti con espressa indicazione dell’ubicazione degli immobili relativamente ai quali verranno attivati i servizi come di seguito riportato:
o Servizi di vigilanza fissa diurna e notturna: dettaglio delle postazioni presidiate richieste con indicazione del numero di GPG presenti per postazione con le relative fasce orarie e giorni di presidio;
o Servizi di vigilanza con ronda ispettiva (eventuale): numero e frequenza delle ronde ispettive
proposte con indicazione dei percorsi e del numero di punti di controllo e fasce d’orario;
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o Servizi di telesorveglianza (eventuale): numero di presidi per i quali viene richiesto il servizio di telesorveglianza e la tipologia di collegamento;
o Servizi di televigilanza (eventuale): numero di presidi per i quali viene richiesto il servizio di televigilanza e la tipologia di collegamento;
o Fornitura di apparecchiature (eventuale): numero e tipologia di apparecchiature richieste con espressa indicazione del numero di ore di manodopera necessarie per l’istallazione delle singole apparecchiature;
o Manutenzione preventiva (eventuale): numero e tipologia di apparecchiature oggetto dei servizi di manutenzione preventiva; nel caso in cui le apparecchiature non rientrano nei “impianti base” descritti nel successivo par. 16.1 occorrerà indicare il programma di manutenzione preventiva e il numero di ore di manodopera necessarie;
o Manutenzione correttiva (eventuale): interventi di manutenzione correttiva richiesti sulla base di quanto proposto dal Fornitore in sede di PPF.
- Durata dei servizi (4 anni);
- Costo complessivo dei servizi richiesti;
- Nominativo e contatti del Responsabile del Servizio dell’AR;
- Nominativo e contatti del fornitore attuale al fine di assicurare l’avvio delle procedure necessarie al
rispetto degli obblighi indicati nel precedente par. 2 “CLAUSOLA SOCIALE”.
Nel corso del contratto, l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore una modifica all’Ordinativo di Fornitura sia a seguito di un eventuale stabile mutamento delle esigenze che in caso di eventi particolari che richiedano una variazione del servizio ad oggetto. Il Fornitore sarà obbligato a implementare le modifiche sui servizi erogati secondo quanto richiesto dall’Amministrazione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti comporta l’applicazione delle penali previste al paragrafo 21 e più precisamente la n 2 dell’elenco.
4.7 PRESA IN CONSEGNA DEL PRESIDIO E AVVIO DEI SERVIZI
Il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico e dovrà quindi coordinarsi tramite il
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Responsabile del Servizio designato dall’AR con gli eventuali fornitori a cui è subentrato. In particolare il fornitore entrante dovrà, di concerto con l'Amministrazione interessata, procedere ad organizzare ed attivare i collegamenti con la Centrale Operativa al fine di impedire interruzioni nella gestione di allarmi, televigilanza e telesorveglianza (ove tali servizi siano stati richiesti).
4.8 VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Preso in consegna il sito, il Fornitore di concerto con l’Amministrazione Richiedente, redige il Verbale di presa in consegna degli Impianti. Per la redazione del verbale il Fornitore dovrà utilizzare il modello “B7
– Modello Verbale di presa in consegna” allegato al presente Capitolato, il quale rappresenta la presa in carico formale degli impianti e delle apparecchiature installati nel sito. Ove tale servizio aggiuntivo sia stato richiesto dalla AR, con la presa in consegna del sito il Fornitore dovrà provvedere alla Manutenzione Preventiva e Correttiva degli impianti. Si precisa che eventuali variazioni nel verbale di consegna devono essere formalizzate attraverso la redazione di Verbali di consegna aggiuntivi.
4.9 VERBALE DI RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Sopraggiunta la fine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto alla redazione del Verbale di Riconsegna degli impianti (modello “B8 – Modello Verbale di riconsegna” allegato al presente Capitolato) che certifica lo stato di conservazione dei sistemi e delle apparecchiature di vigilanza presenti nel presidio. In particolare, il Verbale deve censire tutti i sistemi e apparecchiature nella disponibilità della Amministrazione, tracciandone eventuali interventi di manutenzione correttiva e migliorativa. Inoltre, entro i termini previsti per la riconsegna, il Fornitore deve consegnare all’Amministrazione tutte le apparecchiature e tutta la documentazione tecnica e amministrativa afferente.
Infine, il Fornitore è tenuto a cooperare e collaborare nel passaggio di consegne all’Amministrazione o
a un soggetto terzo, fornendo tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessaria.
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL FORNITORE
L’emissione dell’Ordinativo di Fornitura di servizio da parte delle singole Amministrazioni implica per
il fornitore l’obbligo di nominare le seguenti figure/funzioni, per ciascun contratto specifico:
• Il Responsabile della Fornitura.
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Il Responsabile della Fornitura è la persona fisica responsabile nei confronti della singola Amministrazione della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di fornitura. Il Responsabile deve avere un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, coerentemente a quanto previsto dal D.M. 269/2010 e s.m.i. – allegato B, e può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta e costante supervisione; al Responsabile delle attività sono delegati in particolare due funzioni:
- Coordinamento delle attività e quindi ricevimento segnalazioni e chiamate da parte
dell’Amministrazione.
- Controllo delle attività effettivamente svolte, corretta fatturazione, fornitura di informazioni e reportistica.
Nella gestione operativa delle attività, il Responsabile della Fornitura può avvalersi dei “responsabili operativi” o “capi squadra” opportunamente delegati. Il nominativo ed i recapiti (telefono, cellulare, e- mail, PEC aziendale) del Responsabile della Fornitura nonché dei referenti territoriali, dei responsabili operativi, devono essere comunicati formalmente all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto.
• Gli Esecutori delle prestazioni oggetto del servizio.
Il personale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio.
Il Fornitore deve garantire, per tutta la durata contrattuale, un dimensionamento dell’organico di personale adeguato all’espletamento dei servizi richiesti dalle Amministrazioni negli OdF e coerente con il CCNL.
Il Fornitore deve utilizzare nel servizio esclusivamente personale in possesso delle qualifiche nonché degli standard e delle referenze professionali richieste. Il Fornitore è tenuto a rispettare quanto previsto dai CCNL in riferimento agli obblighi di assorbimento del personale delle ditte uscenti.
Il Fornitore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, e in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell’appalto, nazionali e regionali, sollevando le Amministrazioni da ogni responsabilità al
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riguardo.
Il personale deve indossare una divisa e un cartellino di riconoscimento nominativo. In particolare il Fornitore deve, a proprie spese, fornire la divisa di lavoro (divisa uguale per tutto il personale) e il cartellino di riconoscimento, con foto, nome e cognome del dipendente.
Le Amministrazioni potranno, nel corso dello svolgimento del servizio, per eventuali esigenze sopravvenute, apportare variazioni all’Ordine di Fornitura a seguito delle quali il Fornitore dovrà garantire modifiche all’assetto del dimensionamento del personale proposto adeguandolo alle sopravvenute esigenze.
È facoltà delle Amministrazioni richiedere al Fornitore la sostituzione di dipendenti che durante l’espletamento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o tenuto un comportamento non consono all’Amministrazione.
Il personale che è chiamato a erogare i Servizi di vigilanza deve essere designato “incaricato del trattamento dei dati personali” e dovrà ricevere le necessarie informazioni operative ex art. 29 GDPR e adeguata formazione. In particolare, il Fornitore deve dare appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. Tale obbligo permane anche al termine del contratto di fornitura. Il Fornitore s’impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.
Il personale deve svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, garantendo idonei standard qualitativi e senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.
Registro del personale impiegato
Il fornitore deve assicurare la predisposizione e il costante aggiornamento, incluso il consolidamento dei dati alla scadenza del periodo di affidamento, di un registro del personale impiegato nel quale, per ciascun presidio presso il quale vengono erogati i servizi di vigilanza, siano riportati i seguenti dati identificativi:
1) Nominativo GPG;
2) Mansione;
3) Contratto applicato;
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4) Data di assunzione;
5) Livello e scatti conseguiti;
6) Data rilascio e scadenza porto d'armi, in caso di servizio prestato da guardia giurata armata;
7) Data rilascio e scadenza della licenza concessa ai sensi del decreto prefettizio di cui all'art. 138 TULPS.
Il Fornitore dovrà assicurare l’accesso a tale Registro da parte del Responsabile del Servizio dell’AR.
6. FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO
Il Fornitore deve provvedere all’istruzione e all’aggiornamento del personale con particolare riguardo alle innovazioni normative, che interessano le prestazioni richieste assicurando che il personale abbia conoscenze, istruzioni e informazioni continuamente aggiornate sui:
- Rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro;
- Rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti dell’Amministrazione;
- Comportamenti mirati a mitigare i rischi suddetti.
- Trattamento dati personali
Il Fornitore dovrà inoltre assicurare le seguenti percentuali minime di formazione specifica del personale impiegato:
Materie | Percentuale minima di addetti da formare |
Corso per addetti antincendio in attività a rischio d’incendio basso oppure medio oppure elevato, ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, in relazione alle specificità dell’obiettivo | 50% |
Addetto al Primo soccorso sanitario, a norma del DM 15 luglio 2003 n. 388 per aziende di gruppo A oppure di gruppo B, in relazione alle specificità dell’obiettivo | 50% |
Corso di Primo Soccorso BLS-D per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico | 25% |
Le percentuali minime dovranno essere rispettate a livello di singolo contratto stipulato con le singole Amministrazioni.
In sede di offerta tecnica il Fornitore può inoltre offrire una percentuale minima di addetti da formare in materia di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese/francese/spagnolo. In tale caso la formazione dovrà rispettare le specifiche di seguito previste nel presente capitolato e dovrà assicura un livello di formazione pari ad almeno il livello A2 del sistema descrittivo europeo CEFR “livello base”.
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La formazione dovrà essere erogata assicurando il rispetto delle percentuali minime previste (in materia di antincendio, primo soccorso e primo soccorso BLS-D), eventualmente migliorate in sede di offerta tecnica, e della percentuale offerta per la lingua straniera, entro 6 mesi dall’avvio del servizio, periodo entro il quale il Fornitore dovrà presentare al Responsabile del Servizio dell’AR le attestazioni di avvenuta formazione, pena l’applicazione delle penali di cui al par 21 e più precisamente la numero 4 dell’elenco.
Dopo il termine sopra indicato, il Fornitore deve garantire la presenza in servizio di personale formato in conformità alle percentuali minime precedentemente indicate ovvero migliorative offerte in gara.
7. SERVIZI DI VIGILANZA FISSA E SERVIZI AGGIUNTIVI OGGETTO
DELL’APPALTO
I servizi di vigilanza fissa e i relativi servizi complementari oggetto dell’appalto sono finalizzati al mantenimento della sicurezza delle persone fisiche e delle strutture richiedenti nonché alla protezione del patrimonio. Tali servizi, dettagliatamente descritti nel seguito, sono finalizzati a garantire a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti aspetti:
- La sicurezza delle persone, delle cose e degli impianti;
- La prevenzione puntuale contro atti di sabotaggio, vandalismo e furti;
- Il pronto intervento in caso di danneggiamento, furto o altro;
- Gli interventi di ordine pubblico;
- Il controllo della chiusura-apertura delle porte, finestre in corrispondenza degli orari di operatività;
- La salvaguardia e la tutela dell’integrità fisica dei degenti, visitatori e del personale dipendente;
- Visite periodiche di controllo nell’ambito della struttura.
Per il Servizio di Vigilanza fissa e gli eventuali servizi aggiuntivi oggetto dell’appalto sono previste diverse modalità di remunerazione, come indicato nella seguente tabella e descritto nei paragrafi successivi.
Tipologia di servizio | Tipo di remunerazione |
Vigilanza armata fissa diurna e notturna, comprensiva dei servizi accessori obbligatori di contact center, gestione sala operative e produzione reportistica periodica | Prezzo ora/uomo |
Ronde Ispettive | Prezzo / numero di ronde / per tipologia di ronda |
Telesorveglianza con pronto intervento | Canone mensile /presidio |
Televigilanza con pronto intervento | Canone mensile/presidio |
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Fornitura di nuovi impianti e attrezzature di vigilanza | Prezzo / attrezzatura + Manodopera |
Manutenzione preventiva | Canone /impianto + Manodopera (eventuale) |
Manutenzione correttiva | Xxxxx approvato dall’AR |
8. CONTACT CENTER
Il Fornitore si impegna a istituire un Contact Center al fine di garantire il corretto fluire delle comunicazioni. Il servizio di Contact Center deve essere reso operativo contestualmente all’avvio dei servizi. In caso di ritardo o mancata attivazione, si applica la penale di cui al par. 21 e più precisamente la n 3 dell’elenco.
Il Contact Center dovrà prevedere la compresenza di diversi canali di comunicazione, quali:
- Numero telefonico dedicato;
- Numero fax dedicato;
- Indirizzo e-mail/pec dedicato.
La gestione delle comunicazioni deve prevedere lo smistamento della richiesta di intervento in relazione al tipo di chiamata e al livello di urgenza. Devono essere inoltre fornite elaborazioni di report statistici sulle comunicazioni gestite.
Le comunicazioni devono essere gestite seguendo uno schema che ne agevoli lo smistamento, prevedendo la classificazione delle richieste, ad esempio, sulla base delle seguenti tipologie:
a) Richieste di intervento manutentivo;
b) Reclamo;
c) Sollecito;
d) Richiesta di informazione generica sui servizi erogati.
Il canale telefonico deve essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni lavorativi dell’anno dalle
8.00 alle 18.00.
La gestione delle chiamate deve avvenire tramite l’utilizzo di un sistema IVR, con instradamento
automatico in relazione alla tipologia di chiamata:
- verso l’operatore telefonico, negli orari presidiati;
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- verso la segreteria telefonica, negli orari non presidiati.
Si precisa che il Contact Center non deve essere destinatario di segnalazioni afferenti le richieste di intervento derivanti da potenziali eventi criminosi.
9. GESTIONE CENTRALE OPERATIVA
Tutte le attività e i servizi contrattuali previsti dovranno essere gestiti dal Fornitore mediante una centrale operativa che rispetti i requisiti e sia in possesso delle certificazioni richieste dalle Normative vigenti, ai sensi del D.M. 269/10 e s.m.i. e del D.M. 115/2014 e ss.mm.ii.
I costi gestionali della centrale operativa sono ricompresi nel costo per il servizio di vigilanza fissa. Fasi essenziali del processo di controllo e gestione che dovranno essere garantiti sono le seguenti:
- Accertamento iniziale dell'evento e sua localizzazione;
- Decisione e attivazione tempestiva, mirata e circostanziata all'evento, del personale di vigilanza oltre che, se necessario, delle Forze dell'Ordine;
- Monitoraggio delle fasi evolutive dell'intervento;
- Valutazione della necessità di trasmettere comunicazione dell'intervento all'attenzione del
Direttore dell’Esecuzione o suo delegato;
- Chiusura dell'intervento con trasmissione del verbale al Responsabile del Servizio dell’AR.
Tutti gli oneri necessari per garantire l’eventuale remotizzazione degli impianti e apparecchiature impiegati per televigilanza e telesorveglianza, dai siti di installazione verso la Centrale Operativa, (software, hardware, licenze d'uso, software applicativi e sistemi operativi, interventi di programmazione), saranno a totale carico del Fornitore.
Per quanto riguarda l'attività di telesorveglianza il Fornitore dovrà garantire la continua operatività dei sistemi di comunicazione tra gli impianti di allarmi antintrusione presenti nelle strutture e la centrale operativa al fine di consentire la corretta gestione degli interventi. Per quanto riguarda l'attività di televigilanza le risorse adibite a tale attività dovranno essere in grado di visualizzare e gestire le immagini provenienti dai dispositivi di videoregistrazione e dalle telecamere installate nelle strutture dell'appaltatore.
L'attività di presidio della centrale operativa dovrà essere h 24, giorni feriali e festivi.
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10. REPORTISTICA E REGISTRO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Fornitore, deve inviare ogni giorno, entro le ore nove, al Responsabile del Servizio dell’AR un resoconto riportante gli eventuali eventi anomali verificatisi nelle h24 precedenti. Rimane ferma la facoltà, per l'Amministrazione interessata, di richiedere al Fornitore ulteriore elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, di particolari servizi che richiedono un controllo e verifica delle attività svolte.
Il Fornitore dovrà garantire, presso ciascun presidio, la tenuta di un Registro di Esecuzione del Servizio nel quale dovranno essere annotati quotidianamente tutte le attività effettuate, relative sia ai servizi di vigilanza armata fissa che ai servizi di vigilanza aggiuntiva con relative quantità erogate (es. numero ore, numero ronde, ecc.), nonché tutti gli eventi anomali rilevati nel corso delle attività svolte. Fatta salvo quanto descritto al precedente capoverso relativamente a eventuali eventi anomali, il Registro dovrà essere trasmesso con cadenza settimanale al Responsabile del Servizio.
Il Fornitore è tenuto, inoltre, a redigere annualmente un documento denominato Resoconto annuale e a consegnarlo al Responsabile del Servizio dell’AR entro l'ultimo giorno del mese successivo all'anno di riferimento. Il documento ha la finalità di illustrare l’andamento del Contratto di fornitura e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione dei Servizi.
Il Resoconto annuale deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati:
- Scenario in fase di avvio dell’erogazione dei Servizi;
- Soluzioni apportate alle criticità riscontrate in fase di avvio;
- Problematiche, anomalie, criticità non risolte e relative motivazioni;
- Soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione del Contratto di fornitura;
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati determina l’applicazione delle penali di cui al par. 21 e più precisamente la numero 5 dell’elenco.
Il Fornitore dovrà inoltre inviare a Xx.Xx.Xx., con cadenza annuale, una reportistica sull’andamento della Convenzione in cui dovranno essere esplicatati i contratti attuativi stipulati con le Amministrazioni (valore, durata, servizi attivati, presidi forniti) e le informazioni rilevanti sullo stato di avanzamento degli stessi.
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11. SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DIURNA E NOTTURNA
Per Servizio di vigilanza armata si intende il servizio, svolto dalle Guardie Particolari Giurate, atto ad evitare il verificarsi di eventi di natura criminale, nonché a sopperire agli stessi qualora si configuri una tale ipotesi.
Il Servizio, ai sensi del D.M. 269/2010,e s.m.i. articolo 3, comma 2, lett. b) e dell’Allegato D, Sezione III
3 b.2) e della norma UNI 10891, prevede “la presenza continuativa della G.P.G. cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste”, sia all'interno delle strutture che nelle aree esterne circostanti, con particolare attenzione ad accessi, androni e percorsi indicati, nei giorni e alle ore che saranno richiesti dalle Amministrazioni.
Il servizio di vigilanza armata fissa è svolto dalle Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), le quali sono chiamate a svolgere le attività di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
- Vietare l’ingresso nell’aree delle Amministrazioni di automezzi privi di autorizzazione;
- Mantenere costanti contatti con il personale individuato dalle Amministrazioni, segnalando fatti e/o circostanze anomale eventualmente rilevati;
- Controllare il flusso delle persone in entrata ed uscita registrando nominativi e verificando i documenti identificativi di persone non autorizzate (visitatori, fornitori, ecc.);
- Identificare le persone in ingresso a parti dell’edificio non aperte al pubblico e controllare eventuali autorizzazioni all’accesso;
- Garantire la sicurezza dei luoghi, controllare con discrezione l'eventuale intrusione di persone estranee e prevenire situazioni che possano creare pericolo a persone e cose;
- Controllare l'eventuale introduzione di materiali, oggetti o quant'altro possa apparire sospetto;
- Verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e quanto possa essere riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni delle Amministrazioni. In questi casi effettuare i relativi riscontri registrando il nominativo delle persone, il nome dell'eventuale Ditta, le motivazioni dell'uscita del bene, l'orario di uscita sull’apposito registro, informando tempestivamente le Amministrazioni;
- Tenere in custodia tutte le chiavi consegnate al Fornitore. A tale riguardo, la G.P.G. dovrà registrare
sull’apposito registro il nominativo del richiedente delle chiavi e l'orario di consegna e riconsegna;
- Annotare sull’apposito Registro, in modo esaustivo, qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul Registro dovranno in ogni caso essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto, il nome dell'eventuale responsabile dell'Amministrazione contattato;
- Controllare i monitor e gestire le immagini provenienti dall’impianto di videosorveglianza/sistema
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TVCC, qualora presenti, posti a protezione delle singole ubicazioni;
- Impartire ai privati in ingresso le informazioni sulla sosta dell’automezzo nell’area di parcheggio dell’insediamento;
- Informare l’utenza circa l’ubicazione degli uffici amministrativi e, ove richiesto, sugli orari di
ingresso agli stessi;
- Rilasciare informazioni di cortesia;
- Aprire, chiudere gli accessi agli edifici con contestuale inserimento e disinserimento dei sistemi di allarme ove presenti;
- Ove presenti, gestire gli allarmi locali provenienti dagli impianti di sicurezza installati a protezione delle strutture;
- Ove richiesto, effettuare ispezioni in determinate aree e/o secondo determinati percorsi negli orari richiesti dalle Amministrazioni. Nel corso delle ispezioni le G.P.G. dovranno: controllare lo stato di apertura e chiusura degli accessi, rilevare eventuali fatti e/o situazioni che rappresentino indizi di furti, danni ed effrazioni, accertare situazioni anomale o di pericolo (quali, ad esempio, focolai di incendi, fuoriuscite di gas ed acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, ecc.) con immediato coinvolgimento dei servizi di emergenza competenti; chiudere porte e finestre in caso di precipitazioni atmosferiche, annotare nel “Registro di servizio” qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute;
- Nel caso di servizio presso un Pronto Soccorso, le G.P.G. devono assicurare l’accesso a tale area alle autoambulanze, agli automezzi delle associazioni di soccorso/assistenza, agli operatori aziendali e devono disciplinare l’accesso dei privati cittadini;
- Ogni altra attività ricompresa tra quelle indicate nei D.M. 85/1999, D.M. 154/2009 e s.m.i. riguardo i servizi di sicurezza sussidiaria, se richieste dall’AR.
Le G.P.G. dovranno essere collegate via radio con la Centrale Operativa, ed essere dotate di cellulare e/o cercapersone.
Le G.P.G. devono assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni casi che potrebbero determinare tali situazioni:
- Rilevazione di anomalie all’impianto tecnologico: la G.P.G. deve avvisare gli operatori aziendali reperibili (personale addetto alle manutenzioni) e/o le eventuali relative Ditte interessate al servizio di manutenzione;
- Richiesta di intervento per l’allontanamento di persone indesiderate;
- Richieste di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte del personale delle Amministrazione in servizio e degli utenti.
Il servizio di vigilanza fissa potrà essere svolto sia nelle fasce orarie diurne che in quelle notturne e potrà
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essere prestato direttamente all’interno o nelle pertinenze dei locali indicati dalla Amministrazione.
In sede di Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni forniranno tutte le informazioni di dettaglio relative alle attività richieste alle G.P.G. quali in particolare gli orari di apertura e chiusura degli accessi, le fasce orarie, le aree ed i percorsi per le eventuali ispezioni, ecc.
Il servizio sarà remunerato sulla base della tariffa oraria, al netto del ribasso offerto in gara, per il numero di ore erogate nel mese di riferimento, come risultanti dal Registro di Esecuzione del Servizio di cui al par. 10, sulla base della seguente formula:
CV = POV x OEV
dove:
CV = canone del Servizio di vigilanza armata fissa diurna e notturna fissa [€];
POV = prezzo orario del Servizio di vigilanza fissa al netto del ribasso offerto in gara [€/ora]; OEV = numero di ore del Servizio di vigilanza fissa erogate nel mese di riferimento [ora].
Le frazioni di ora sono remunerate rapportandole all’unità in relazione ai minuti effettivamente erogati
(ad. esempio: 2 ore e 15 minuti sono remunerate come 2,25 ore).
12. SERVIZI DI VIGILANZA CON RONDA ISPETTIVA DIURNA E NOTTURA
Il servizio, erogato in conformità alla norma UNI 10891 e nel pieno rispetto delle modalità previste nel Decreto Ministeriale 269/2010, in particolare nell’Allegato D, Sezione III, 3c, deve essere svolto con la frequenza e nei percorsi indicati dalle Amministrazioni.
La ronda consiste nel servizio di vigilanza saltuario di zona delle aree interne o esterne ai locali delle Amministrazioni.
Le principali attività previste sono di seguito sintetizzate:
- Ispezionare i cancelli e ogni altra porta di accesso ai locali controllando lo stato di apertura/chiusura degli stessi;
- Verificare gli infissi e chiudere gli stessi ove indicato dall’Amministrazione;
- Ispezionare il perimetro del sito secondo i percorsi concordati con le Amministrazioni;
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- Ispezionare sia i parcheggi che le aree interne agli edifici;
- Monitorare gli impianti tecnologici di ausilio e, in caso di allarme, darne immediata notizia alle
persone preposte individuate dall’Amministrazione;
- Azionare, nelle situazioni di emergenza, i segnali di allarme e similari, nonché attivare, nei limiti del possibile e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, le misure di primo intervento necessarie;
- Rilevare eventuali fatti e/o situazioni che rappresentino indizi di furti, danni ed effrazioni;
- Accertare situazioni anomale o di pericolo quali, ad esempio, focolai di incendi, fuoriuscite di gas ed acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, ecc.
Tale servizio, deve essere espletato da due G.P.G. mediante l’utilizzo di autopattuglia chiaramente identificabile con il logotipo aziendale del Fornitore e dotata di radio veicolare in costante collegamento con la propria Centrale Operativa. Deve essere prevista la possibilità che, per le specifiche caratteristiche delle aree da ispezionare, il servizio debba essere svolto, in tutto o in parte, a piedi (ad esempio nel caso di aree non accessibili con un veicolo).
Qualora nel corso del servizio siano riscontrate situazioni anomale circa la sicurezza della struttura di cui trattasi, il personale di vigilanza è tenuto a redigere uno specifico rapporto di servizio che evidenzi quanto riscontrato. Il rapporto deve elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza della struttura sia sulla regolarità del servizio.
Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, il Fornitore deve fornire alle GPG addette al servizio in oggetto di una ricetrasmettitore portatile, operante sulla frequenza d’Istituto, con batteria di capacita adeguata alla durata del turno di servizio, con chiamata selettiva, e delle chiavi (messe a disposizione dall’AR) per l’accesso all’immobile nel caso di ispezioni da eseguire internamente allo stesso.
La dotazione minima del mezzo di trasporto è la seguente:
- Faro di profondità esterno orientabile;
- Estintore portatile omologato, di tipo universale;
- Cassetta di primo soccorso, come da Allegato 2 del D.M. 388/2003;
- Torcia;
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- Radio ricetrasmittente sulla frequenza del Fornitore, con installazione fissa.
Il Fornitore si obbliga a certificare alle Amministrazioni l’avvenuto servizio (orario di inizio e termine ispezione, percorso seguito), con scelta discrezionale riguardo gli strumenti di rilevazione adottati che dovranno, in ogni caso, assicurare la registrazione oggettiva non alterabile dei passaggi ed i loro tempi. In sede di OdF l’Amministrazione specificherà il numero di punti di controllo per ciascuna ronda richiesta. Per punto di controllo di intende il punto all’interno del presidio per i quali il Fornitore dovrà accertare l’avvenuto passaggio che potranno essere fino 5 o 10 o 20 per ronda.
In sede di Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni forniranno tutte le informazioni di numero di passaggi richiesti nonché alle fasce orarie, frequenze, aree e percorsi da vigilare.
Il servizio sarà remunerato sulla base della tariffa unitaria per tipologia di ronda (fino a 5, 10 o 20 punti di controllo) indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, al netto del ribasso offerto in gara, per il numero di ronde erogate nel mese di riferimento, come risultanti dal Registro di Esecuzione del Servizio di cui al par. 10, sulla base della seguente formula:
CVRI = ∑i PVRIi x RIVRIi
dove:
i = rappresenta il riferimento alle tre tipologie di ronda ispettiva; CVRI = canone del Servizio di Vigilanza – Xxxxx Xxxxxxxxx [€];
PVRIi = prezzo unitario per tipologia di ronda (fino a 5, 10 o 20 punti di controllo), indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, per il Servizio di Vigilanza – Xxxxx Xxxxxxxxx, al netto del ribasso offerto in gara [€/ronda ispettiva];
RIVRIi = numero di ronde ispettive erogate nel mese di riferimento [numero ronde ispettive].
Per ribasso offerto in sede di gara si intende la percentuale di ribasso offerta per il servizio in esame da
applicarsi al listino prezzi di cui all’allegato “B9 - Listino Prezzi” al presente Capitolato.
Il Canone include qualsiasi onere e spesa legata all’acquisto, uso e manutenzione dei veicoli utilizzati per
il suo espletamento.
13. SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO
Il servizio di Telesorveglianza con pronto intervento, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010,
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articolo 3, comma 2, lett. e), consiste nella “gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all’intervento diretto della guardia giurata”.
Il servizio dovrà consentire la gestione, presso una Centrale Operativa del Fornitore, conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel citato decreto, presidiata e attiva 24 ore su 24, degli allarmi pervenuti dagli impianti installati presso i locali protetti dell’Amministrazione.
Le comunicazioni tra impianto d’allarme e Centrale Operativa potranno avvenire attraverso uno dei seguenti vettori di comunicazione, che, ove non presenti, dovranno essere messi a disposizione dal Fornitore:
- Comunicatori su linea telefonica commutata;
- Comunicatori digitali su linea telefonica commutata;
- Ponte radio bidirezionale, installato a totale onere del Fornitore e operante sulla frequenza in concessione al Fornitore stesso;
- Comunicatori in tecnica ADSL, GSM, GPRS.
Il Fornitore ha comunque l’obbligo di prendere in carico eventuali differenti tipologie di collegamento presenti presso i presidi delle Amministrazioni richiedenti fatta salva la possibilità di sostituirli con collegamenti tra quelli sopra elencati a proprio onere e spese.
Si precisa che nel caso di comunicazioni che avvengano su linee telefoniche PSTN intestate all’Amministrazione, i relativi costi cono a carico dell’Amministrazione stessa. Negli altri casi i costi di comunicazione sono a carico del Fornitore.
In particolare, il collegamento dovrà consentire di trasmettere differenti variazioni di stato del sistema di allarme, quali intrusione, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza rete, manomissione impianto, garantendo l’immediatezza delle comunicazioni trasmesse.
In caso di allarme, l’addetto alla Sala Operativa, in qualità di coordinatore degli interventi fino alla
risoluzione dell’anomalia, deve poter:
- Allertare immediatamente la G.P.G. presente sul posto ed indirizzarla nell’area da cui è partito il
segnale di allarme;
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- Nel caso di strutture o edifici in cui non sia presente una G.P.G., attivare immediatamente l’autopattuglia di zona dando le coordinate dell’evento di allarme (es. sede interessata dall’evento, tipo di segnalazione ricevuta - intrusione, disattivazione impianto non autorizzata, manomissione, locale dell’edificio interessato dall’evento di allarme, mancanza rete, ecc.);
- Allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Polizia, etc.) in caso di necessità.
Le G.P.G. devono annotare sul “Registro di Servizio” tutte le informazioni relative agli eventi che dovessero verificarsi quali, ad esempio: esito dell’intervento, orario di inizio e fine intervento, nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate, etc.
Il servizio sarà remunerato sulla base del prezzo mensile indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, al netto del ribasso offerto in gara, per il numero di presidi per i quali è attivato il servizio di telesorveglianza sulla base della seguente formula:
CTS = PTS x PRSTS
dove:
CTS = canone del Servizio di Telesorveglianza[€];
PTS = prezzo mensile per il Servizio di Telesorveglianza, indicato nell’allegato “B9 - LISTINO PREZZI”, al netto del ribasso offerto in gara [€/presidio];
PRSTS = numero di presidi per i quali è stato attivato il Servizio di Telesorveglianza [numero di presidi].
Per ribasso offerto in sede di gara si intende la percentuale di ribasso offerta per il servizio in esame da applicarsi al listino prezzi di cui all’allegato “B9 - Listino Prezzi” al presente Capitolato.
Il Canone include qualsiasi onere e spesa legata al Servizio di Telesorveglianza ed al suo espletamento fino ad un massimo di 5 interventi mensili effettuati su presidi per i quali non sono presenti GPG in servizio di vigilanza armata fissa ovvero effettuati su presidi in cui è attivo il servizio di vigilanza ma in fasce orarie non coperte dal servizio stesso. Ciascun intervento mensile eccedente i 5 sarà remunerato sulla base della tariffa orario offerta per i servizi di vigilanza armata fissa. Per la remunerazione delle frazioni di ora vedasi quando riportato al par. 11.
14. SERVIZIO DI TELEVIGILANZA CON PRONTO INTERVENTO
Il servizio di Televigilanza con pronto intervento, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010,
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articolo 3, comma 2, lett. f), consiste nel “controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l’intervento della guardia giurata”.
Il servizio dovrà consentire la gestione, presso una Centrale Operativa del Fornitore, presidiata e attiva
24 ore su 24, delle immagini pervenute dagli impianti TVCC installati presso i locali protetti
dell’Amministrazione.
In particolare, il collegamento dovrà consentire il monitoraggio dei flussi video (immagini trasmesse a intervalli temporali predeterminati c.d. “time lapse” oppure flusso ininterrotto c.d. “full stream”) provenienti dalle telecamere installate presso i presidi dell’AR per i quali è attivato il servizio.
La trasmissione delle immagine potrà avvenire attraverso uno dei seguenti vettori di comunicazione, che, ove non presenti, dovranno essere messi a disposizione dal Fornitore:
- Comunicatori su linea telefonica commutata;
- Comunicatori digitali su linea telefonica commutata;
- Comunicatori in tecnica ADSL, GSM, GPRS.
Il Fornitore ha comunque l’obbligo di prendere in carico eventuali differenti tipologie di collegamento presenti presso i presidi delle Amministrazioni richiedenti fatta salva la possibilità di sostituirli con collegamenti tra quelli sopra elencati a proprio onere e spese.
Si precisa che nel caso di comunicazioni che avvengano su linee telefoniche PSTN intestate all’Amministrazione, i relativi costi cono a carico dell’Amministrazione stessa. Negli altri casi i costi di comunicazione sono a carico del Fornitore.
Dovrà essere assicurata, ad intervalli di 4 ore e per non meno di 6 volte al giorno, una tele ispezione programmata per verificare che le telecamere siano regolarmente funzionanti e trasmettano correttamente le immagini delle aree da proteggere e non vi siano situazioni anomale che comportino l’attivazione di segnali di allarme. L’esito di tali verifiche dovrà essere annotato in un apposito Registro. Su richiesta delle Amministrazioni tali ispezioni potranno essere concentrate in determinate fasce orarie.
In caso di eventi anomali, l’addetto alla Sala Operativa, in qualità di coordinatore degli interventi fino alla risoluzione dell’anomalia, deve poter:
- Effettuare una video ispezione mediante il sistema di videosorveglianza, in dotazione alla Centrale
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Operativa, che dovrà essere in grado di ricevere i segnali video dell’area interessata, visualizzando le immagini delle singole telecamere installate;
- Allertare immediatamente la G.P.G. presente sul posto ed indirizzarla nell’area da cui è partito il
segnale di allarme;
- Nel caso di strutture o edifici in cui non sia presente una G.P.G., attivare immediatamente l’autopattuglia di zona dando le coordinate dell’evento di allarme (es. sede interessata dall’evento, tipo di segnalazione ricevuta - intrusione, disattivazione impianto non autorizzata, manomissione, locale dell’edificio interessato dall’evento di allarme, mancanza rete, ecc.);
- Allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Polizia, etc.) in caso di necessità.
Successivamente, le G.P.G. devono annotare sul “Registro di Servizio” tutti le informazioni relative all’evento: esito dell’intervento, orario di inizio e fine intervento, nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate, etc.
Il servizio sarà remunerato sulla base del prezzo mensile indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, al netto del ribasso offerto in gara, per il numero di presidi per i quali è attivato il servizio di televigilanza sulla base della seguente formula:
CTV = PTV x PRSTV
dove:
CTV = canone del Servizio di Televigilanza [€];
PTV = prezzo mensile per il Servizio di Televigilanza, indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, al netto del ribasso offerto in gara [€/presidio];
PRSTV = numero di presidi per i quali è stato attivato il Servizio di Televigilanza [numero di presidi].
Per ribasso offerto in sede di gara si intende la percentuale di ribasso offerta per il servizio in esame da applicarsi al listino prezzi di cui all’allegato “B9 - Listino Prezzi” al presente Capitolato.
Il Canone include qualsiasi onere e spesa legata al Servizio di Televigilanza ed al suo espletamento fino ad un massimo di 5 interventi mensili su presidi per i quali non sono presenti GPG in servizio di vigilanza armata fissa ovvero effettuati su presidi in cui è attivo il servizio di vigilanza ma in fasce orarie non coperte dal servizio stesso. Ciascun intervento mensile eccedente i 5 sarà remunerato sulla base della tariffa orario
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offerta per i servizi di vigilanza armata fissa. Per la remunerazione delle frazioni di ora, vedasi quando riportato al par. 11.
15. FORNITURE APPARECCHIATURE DI SORVEGLIANZA
La fornitura di apparecchiature di sorveglianza attiene alla progettazione, approvvigionamento, installazione e collaudo di sistemi e apparecchiature presso le sedi delle Amministrazioni non ancora dotate di tali strumenti ovvero che abbiano ordinato una sostituzione o miglioramento degli impianti tecnologici esistenti. La fornitura è proposta a opera del Fornitore o su richiesta specifica dell’Amministrazione seguendo l’iter procedurale descritto al par. 4. Successivamente all’istallazione sarà onere del Fornitore provvedere al collaudo dello stesso e alla successiva presa in carico per gli adempimenti di manutenzione ordinaria. L’approvvigionamento delle apparecchiature di sorveglianza per il tramite del Fornitore rappresenta uno strumento non vincolante per l’Amministrazione, che in ogni momento potrà provvedere all’acquisto avvalendosi di altri strumenti.
Le apparecchiature di vigilanza dovranno tassativamente rispettare le specifiche tecniche indicate nell’allegato “B9 - Listino Prezzi” al presente capitolato. A tal fine la stipula della Convenzione è subordinata alla presentazione da parte del Fornitore delle schede tecniche delle apparecchiature offerte che dovranno essere conformi alle specifiche tecniche indicate nell’allegato “B9 - Listino Prezzi” al presente capitolato. La mancata corrispondenza delle specifiche tecniche costituirà causa ostativa alla stipula della Convenzione.
La fornitura di nuove apparecchiature potrà essere proposta dal Fornitore in sede di Proposta del Piano di Fornitura ed autorizzata dalle Amministrazioni in sede di OdF. Le Amministrazioni potranno inoltre richiedere al Fornitore la fornitura di nuove apparecchiature anche in corso di contratto, per sostituzione o miglioramento di quelle esistenti, inviando un’apposita comunicazione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata che il Fornitore ha comunicato in sede di stipula della Convenzione.
Il servizio sarà remunerato sulla base del prezzo unitario per tipologia di apparecchiatura indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, al netto del ribasso offerto in gara, per il numero di apparecchiature installate più il costo della manodopera necessaria per l’installazione delle apparecchiature sulla base della seguente formula:
CAPP =∑i PAPPi x XXXXx + PMO x ORMO
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Dove:
i = rappresenta il riferimento alla tipologie di apparecchiature; CAPP = costo del Servizio di Fornitura Apparecchiature[€];
PAPPi = prezzo unitario per tipologia di apparecchiatura, indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”,
al netto del ribasso offerto in gara [€/apparecchiatura];
XXXXx = numero di apparecchiature installate, per ciascuna tipologia di apparecchiatura [numero di apparecchiature],
PMO = prezzo orario per la manodopera, indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, al netto del ribasso offerto in gara [€/ora];
ORMO = numero di ore di manodopera per l’installazione delle apparecchiature [numero di ore],
Per ribasso offerto in sede di gara si intende la percentuale di ribasso offerta per il servizio in esame da applicarsi al listino prezzi di cui all’allegato “B9 - Listino Prezzi” al presente Capitolato. Si precisa che, come precisato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, il ribasso offerto in gara si applica alla sola componente del costo della manodopera riferibile alle spese generale e all’utile di impresa.
Il Canone include qualsiasi onere e spesa legata alla fornitura di apparecchiature e alla loro installazione e manutenzione ordinaria.
16. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE
Il servizio di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di vigilanza consiste nella manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa degli impianti installati presso le sedi delle Amministrazioni e presi in consegna dal Fornitore attraverso il Verbale di presa in consegna degli impianti di cui al par. 4.8. Tale servizio ha l’obiettivo di ridurre la probabilità di guasto del funzionamento e di mantenere inalterato il livello di funzionalità del sistema/apparecchiatura.
Nello specifico il servizio riguarda le apparecchiature di vigilanza eventualmente fornite dal Fornitore come servizio aggiuntivo e/o gli impianti e le apparecchiature già installati presso le sedi dell’Amministrazione, sui quali, a richiesta dell’Amministrazione Richiedente, potrà essere attivato il servizio di manutenzione. Le attività di manutenzione dovranno riguardare le seguenti tipologie di impianti e apparecchiature (definiti “Impianti Base”):
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Tipologia di servizio | Tipo di remunerazione |
Impianti antintrusione | Sensori, centraline, dispositivi lancio di allarme e sirene |
Impianti di televigilanza / telesorveglianza | Telecamere e NVR |
Altri impianti di vigilanza | Casseforti per uso privato, armadi portachiavi a gestione manuale, bacheche elettroniche per la gestione automatizzata di chiavi, serrature a profilo europeo, distruggitori di documenti e apparati nebbiogeni. |
Il servizio dovrà essere inoltre esteso agli ulteriori impianti e apparecchiature di vigilanza e sicurezza per le quali dovesse essere richiesto dalle Amministrazioni.
Alla luce di quanto sopra riportato, il Fornitore pertanto s’impegna a curare con la più scrupolosa attenzione la manutenzione di tutti gli impianti/apparecchiature di vigilanza e sicurezza al fine di poter assicurare un efficiente utilizzo degli stessi, nonché garantirne la conservazione.
16.1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
Gli interventi di manutenzione preventiva consistono nell’insieme di attività manutentive che svolte in modo routinario e preventivo, seguendo un prestabilito programma di manutenzione, consentono di accertare e rimuovere eventuali anomalie, di mantenere lo stato di efficienza e di integrità dei materiali e delle apparecchiature, assicurando al contempo l’impiego di personale altamente qualificato. Per gli Impianti Base le attività di manutenzione ordinaria devono prevedere al minimo le seguenti attività/frequenze:
Impianti antintrusione (frequenza 6 mesi):
- Verificare il fissaggio meccanico dei terminali
- Verificare il dispositivo anti disorientamento dei sensori (se presente)
- Controllare la funzionalità del dispositivo anti asportazione ed il bloccaggio dell’anti
disorientamento
- Controllare i valori di tensione e di ondulazione residua misurati sui terminali degli apparati alimentati
- Controllare la funzionalità dei dispositivo anti accecamento dei sensori (se presente)
- Verificare l'efficacia del dispositivo anti apertura dei sensori e della centrale
- Verificare l’allineamento dei sensori
- Pulire i sensori
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- Controllare la sensibilità e la portata dei sensori, per confronto con la documentazione di collaudo
- Controllare il rapporto segnale disturbo dei sensori (ove esiste la possibilità del controllo)
- Controllare le funzioni visualizzate sul rivelatore
- Controllare le singole uscite di allarme intrusione, manomissione e guasto
- Verificare la risposta dell'impianto a eventi di allarme (se esiste l’interfacciamento dell'impianto
antintrusione con altri rivelatori di xxxxxxx)
- Verificare la risposta dell'impianto a eventi temporali e manuali
- Aggiornare la documentazione tecnica di impianto (se appropriato)
Impianti di televigilanza / telesorveglianza (frequenza 6 mesi):
- Controllare il corretto fissaggio delle telecamere
- Pulire la superficie dei monitor e verificarne il funzionamento corretto
- Verificare la qualità di ogni singola immagine, in osservazione diretta
- Verificare le prestazioni delle unità di ripresa nelle condizioni ambientali e di installazione previste,
nell’arco delle 24 ore
- Verificare la qualità delle immagini registrate e la durata prevista dalle specifiche prove autodiagnostiche
- Controllare la sequenza delle telecamere e la funzionalità del brandeggio delle stesse (apportando le eventuali correzioni)
- Verificare la congruità del campo ripreso, utilizzando il metodo rotakin (EN 50132-7) e confrontare gli esiti con la documentazione di collaudo
- Pulire le sorgenti di luce e verificane la piena funzionalità
- Verificare la idoneità delle condizioni di illuminazione delle scene riprese
- Verificare il rispetto delle disposizioni di cui all’allegato B del D. L. 196/2003 e s.m.i.
- Eseguire prove di visualizzazione e trasferimento su memoria di massa esterna delle immagini
registrate, in conformità alle procedure di copia, riportate nel manuale dell’impianto
- Aggiornare la documentazione tecnica di impianto (se appropriato)
Casseforti per uso privato (1 anno):
- Verificare il regolare funzionamento ed accertarsi che gli utenti abbiano cambiato la combinazione,
se presente, almeno una volta dall’ultima ispezione
- Pulire la cassaforte
- Controllare e /o sostituire la batteria, se presente
- Lubrificare le cerniere, gli ingranaggi ed i catenacci
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Armadi portachiavi a gestione manuale (1 anno):
- Verificare la dotazione dei contrassegni e la loro congruità con le procedure di utilizzo
- Pulire l’armadio
- Verificare la funzionalità della serratura di chiusura dello sportello, se presente
Bacheche elettroniche per la gestione automatizzata di chiavi (1 anno):
- Verificare il funzionamento, in conformità alla indicazioni del fabbricante, riportate nel manuale tecnico
- Pulire la bacheca
- Controllare e/o sostituire la batteria di back-up dei dati
- Lubrificare eventuali parti mobili, secondo le indicazioni del fabbricante
Serrature a profilo europeo (1 anno):
- Verificare il corretto funzionamento
- Verificare il corretto allineamento tra catenacci e bocchette
- Pulire la serratura con gli appropriati lubrificanti a secco
Distruggitori di documenti (1 anno):
- Verificare il funzionamento, in conformità alla indicazioni del fabbricante, riportate nel manuale tecnico
- Lubrificare le lame
- Pulire l’esterno e l’interno del distruggitore di documenti
Apparati nebbiogeni (6 mesi):
- Verificare la funzionalità del dispositivo, in conformità alla indicazioni del fabbricante, riportate nel manuale tecnico
Per gli impianti e apparecchiature diversi dagli “Impianti Base” il Fornitore dovrà assicurare tutte le attività necessarie ad accertare e rimuovere eventuali anomalie e a mantenere lo stato di efficienza e di integrità dei materiali e delle apparecchiature. Per tali impianti il Fornitore in sede di Proposta di Piano di Fornitura dovrà esplicitare il programma di manutenzione ordinaria previsto (attività e relative frequenze) e le ore di manodopera necessarie. Tale programma dovrà essere approvato dalle Amministrazioni in sede di OdF.
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Il servizio di manutenzione preventiva riguarda le seguenti tipologie di impianti:
- Impianti già presenti nei siti delle Amministrazioni richiedenti presi in consegna dal fornitore con il verbale di consegna di cui al precedente par. 4.8. Per tali impianti i corrispettivi dovuti al fornitore per il Servizio di Manutenzione preventiva sono determinati in funzione del prezzo unitario di manutenzione preventiva per singolo elemento, al netto del ribasso offerto in gara.
- Impianti acquisiti dalle Amministrazioni dal Fornitore attraverso il servizio disciplinato al precedente par. 15. Per tali impianti il Servizio di Manutenzione preventiva è già ricompreso nel costo di acquisto e pertanto non sono dovuti ulteriori corrispettivi.
Il servizio sarà remunerato:
- per gli impianti base, sulla base del prezzo unitario per tipologia di apparecchiatura indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, al netto del ribasso offerto in gara, per il numero di apparecchiature:
CMPR = PMPRi x NMPRi
- per gli impianti diversi da quelli base, sulla base del costo della manodopera indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, al netto del ribasso offerto in gara, per il numero di ore necessarie sulla base della seguente formula così come riportato nell’OdF:
CMPR = PMO x ORMO
dove:
i = rappresenta il riferimento alla tipologie di apparecchiature; CMPR = canone del Servizio di Manutenzione Preventiva [€];
PMPRi = prezzo unitario per tipologia di impianto base, indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi” per il Servizio di Manutenzione Preventiva, al netto del ribasso offerto in gara [€/apparecchiatura];
NMPRi = numero di apparecchiature, per tipologia di impianto base [numero di apparecchiature],
PMO = prezzo orario per la manodopera, indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, al netto del ribasso offerto in gara [€/ora];
ORMO = numero di ore di manodopera per la manutenzione delle apparecchiature [numero di ore],
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Per ribasso offerto in sede di gara si intende la percentuale di ribasso offerta per il servizio in esame da applicarsi al listino prezzi di cui all’allegato “B9 - Listino Prezzi” al presente Capitolato. Si precisa che, come precisato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi”, il ribasso offerto in gara si applica alla sola componente del costo della manodopera riferibile alle spese generale e all’utile di impresa.
Il Canone include qualsiasi onere e spesa legata alla fornitura di apparecchiature e alla loro installazione e manutenzione ordinaria.
16.2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA
Nel caso di avaria o specifico malfunzionamento di sistemi e/o apparecchiature installati presso le sedi delle Amministrazioni, quest’ultima potrà attivare il Servizio di Manutenzione correttiva al fine di riportare il sistema e/o l’apparecchiatura allo stato iniziale di perfetto funzionamento. Pertanto, la manutenzione correttiva si sostanzia nell’insieme di interventi di riparazioni e sostituzioni parziali o integrali volte al ripristino delle funzionalità iniziali del sistema/apparecchiatura non ricomprese nelle attività di manutenzione preventiva.
Gli interventi di Manutenzione Correttiva possono essere richiesti dalla Amministrazioni secondo tre livelli di priorità: Urgente, Normale e Lieve.
Per le tipologie di intervento con priorità Normale o Lieve, l’attivazione del servizio di manutenzione
correttiva dovrà rispettare il seguente iter autorizzativo:
- Amministrazione: invio della richiesta di intervento per la verifica del guasto/malfunzionamento (la richiesta di intervento può essere generate anche da una segnalazione di guasto/malfunzionamento effettuate dallo stesso fornitore), in cui è indicato la tipologia di intervento richiesto e il livello di priorità.
- Fornitore: il Fornitore procede all’effettuazione di un sopralluogo al fine di accertare la natura del guasto/malfunzionamento entro 12 ore dalla ricezione della richiesta di intervento per gli interventi con priorità Normale e entro 36 ore dalla ricezione della richiesta di intervento ore per interventi con priorità Lieve;
- Fornitore: il Fornitore invia al Responsabile del Servizio una proposta di intervento con la descrizione dettagliata del numero di ore di manodopera necessarie e delle eventuali parti di ricambio necessarie e relativo prezzo (il prezzo per l’amministrazione per le parti di ricambio sarà
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pari al costo di acquisto sostenuto dal fornitore, documentato da apposita fattura, più il 5%) e i tempi necessari per la riparazione. La proposta di intervento deve essere inviata entro 24 ore dall’effettuazione del sopralluogo per gli interventi con priorità Normale e entro 72 ore dall’effettuazione del sopralluogo per gli interventi con priorità Lieve;
- Amministrazione: l’Amministrazione invia al fornitore la richiesta di intervento e/o della richiesta di modifica della proposta laddove non ritenute adeguata.
Per gli interventi segnalati dall’Amministrazione come Urgenti nella richiesta di intervento, non è previsto l’iter autorizzativo sopra esposto, ma proprio in virtù del grado di urgenza richiesto, il Fornitore dovrà procedere all’avvio della risoluzione dell’intervento entro 3 ore dalla richiesta di intervento dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati da parte del Fornitore sarà considerato come inadempimento e darà luogo all’applicazione delle penali così come disciplinate nel successivo par.21 , e più precisamente la numero 1 dell’elenco.
Il servizio sarà remunerato sulla base del costo approvato dall’Amministrazione con la specifica richiesta
di intervento così come sopra individuato.
17. CORRISPETTIVI
I servizi oggetto dell’appalto saranno remunerati come segue:
- Servizi di vigilanza fissa: prezzo orario offerto dal Fornitore al netto del ribasso sul valore posto a base d’asta. I prezzi saranno arrotondati a due decimali applicando la “regola di arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata
- Servizi aggiuntivi: listino prezzi indicato nell’allegato “B9 - Listino Prezzi” al presente capitolato al netto della percentuale di ribasso offerta. I prezzi saranno arrotondati a due decimali (applicando la regola sopra descritta).
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al
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Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dei singoli OdF e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio.
In ogni caso, l’Amministrazione contraente opera, sull’importo netto progressivo delle prestazioni maturate, la ritenuta prevista dall’art. 30, co. 5-bis, del Codice.
18. CONSUNTIVAZIONE E APPROVAZIONE DELLE ATTIVIVITA’
Con cadenza mensile, entro il decimo giorno del mese, il Fornitore dovrà inviare al Responsabile del Servizio il consuntivo delle attività effettuate e dei canoni maturati. Il consuntivo dovrà riportare le seguenti informazioni
- Vigilanza fissa: numero di ore erogate;
- Ronde ispettive: numero e tipologia di ronde effettuate;
- Telesorveglianza: numero di presidi oggetto del servizio più eventuali interventi mensili eccedenti i cinque;
- Televigilanza: numero di presidi oggetto del servizio più eventuali interventi mensili eccedenti i cinque;
- Fornitura di apparecchiature: numero e tipologia di attrezzature installate e ore di manodopera erogate per installazione;
- Manutenzione correttiva: numero e tipologia di interventi svolti (con dettagli dei ricambi installati e delle ore di manodopera erogate per gli interventi di manutenzione).
I servizi di manutenzione preventiva dovranno essere consuntivati con frequenza semestrale indicando il numero e la tipologia degli impianti/apparecchiature manutenute.
Per ciascuna attività svolta, i consuntivi dovranno contenere esplicita indicazione dell’OdF e delle
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eventuali variazioni dello stesso richieste dall’Amministrazione con le quali sono state autorizzate. Per eventuali attività non previste negli OdF (manutenzione correttiva, interventi mensili eccedenti i 5 per i servizi di telesorveglianza e televigilanza) dovranno essere separatamente indicate nei consuntivi.
Entro 15 giorni dalla ricezione del consuntivo il Responsabile del Servizio invia l’approvazione e/o
formalizza eventuali contestazioni che daranno origine alle penali di cui al successivo par. 21
19. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore verrà effettuato mensilmente dietro presentazione di apposita fattura emessa a seguito dell’approvazione dei consuntivi così come disciplinata nel precedente par. 18. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, il dettaglio dei servizi prestati nel periodo di riferimento con indicazione delle quantità erogate e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione.
L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel successivo par. 21
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni.
20. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
Il Fornitore si impegna a fornire a Xx.Xx.Xx. alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione.
I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto
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forma di file sequenziale e/ o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali Ms Excel, Access, etc
I flussi dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:
- Numero di ore del servizio di vigilanza armata per ciascun mese del periodo considerato presso la Azienda Sanitaria
- Importo del fatturato per il periodo considerato per il servizio di vigilanza fissa
- Importo fatturato per il servizio ronda ispettiva
- Importo fatturato per telesorveglianza o pronto intervento
- Importo per la fornitura di impianti , attrezzature sorveglianza e relativa manutenzione .
- Importo fatturato per manutenzione preventiva e/o correttiva
- Importi dei sistemi di sicurezza
Xx.Xx.Xx. potrà, comunque, richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie al fine di monitorare
l’andamento del servizio
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura può altresì essere effettuato da Xx.Xx.Xx. e dalle Aziende Sanitarie anche mediante l’ uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio
21. PENALI
SoReSa e l’Amministrazione pea tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riservano, ciascuna per la rispettiva competenza, di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di disposizioni del presente Capitolato secondo il principio della progressione.
Le penali saranno eventualmente applicate come segue:
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A) Da SoReSa
1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto per la consegna della Proposta del Piano di Fornitura verrà applicata una penale pari euro 500,00.
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto per l’aggiornamento della Proposta del Piano di Fornitura a seguito di variazioni comunicate dall’Amministrazione verrà applicata una penale pari euro 500,00.
3. Per ogni giorno di ritardo, salvo cause imputabili all’Amministrazione, rispetto ai termini previsti per l’esecuzione dei sopralluoghi, verrà applicata una penale pari euro 500,00.
4. In caso di ritardo nella trasmissione a Soresa della documentazione di cui all’art. 20 del Capitolato sono previste le seguenti penali:
• Per un ritardo di 15 giorni una penale di € 100
• Per un ritardo di un mese una penale di € 500
• Per un ritardo oltre il mese una penale di € 1000
• Per ogni mese di ritardo ulteriore al primo una penale di € 1000
4. In caso di mancata tempestiva comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, sarà applicata una penale di € 500. La comunicazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza decorrente dall’evento modificativo/integrativo.
B) Dall’ Amministrazione Contraente:
1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l’esecuzione del servizio di manutenzione correttiva verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l’avvio dei servizi verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
3. Per ogni inadempienza relativa al servizio di contact center ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine di sei mesi indicato al par. 6 del presente Capitolato,( o rispetto al termine migliorativo proposto in offerta tecnica) nel raggiungimento della
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percentuale minima di personale formato per ognuno degli ambiti disciplinari richiesti (antincendio, primo soccorso sanitario e primo soccorso BLS-D) ovvero della percentuale proposta dal Fornitore in sede di offerta tecnica (antincendio, primo soccorso sanitario, primo soccorso BLS-D e lingua straniera), verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al par. 10, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
Per ogni altro tipo di inadempienza, rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato e dagli altri atti di gara, relativa al servizio di vigilanza armata fissa o complementari ciascuna Amministrazione applicherà una penale commisurata al livello di gravità dell’inadempienza così come di seguito definito:
In caso trattasi di ritardato adempimento, per ogni giorno di ritardo:
o Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura;
o Inadempienza media: 0,7 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura;
o Inadempienza grave: 1,0 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati richiamati; in tali casi verranno applicate al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi corrispondenti al numero di giorni per il quale tale difformità è stata rilevata sino al momento in cui il servizio verrà effettivamente erogato in conformità alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso le penali applicate non potranno superare la misura massima di cui all’art. 113 bis comma
4 del Coddice.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso,
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che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ALLEGATI
- Allegato B1 – Dettaglio sedi per A.O./A.S.L.;
- Allegato B2 – Dettaglio del personale;
- Allegato B3 – Modello Richiesta Preliminare di Fornitura;
- Allegato B4 – Verbale di sopralluogo;
- Allegato B5 – Proposta del Piano di Fornitura;
- Allegato B6 – Ordinativo di Fornitura;
- Allegato B7 – Modello Verbale di presa in consegna;
- Allegato B8 – Modello Verbale di riconsegna;
- Allegato B9 – Listino Prezzi.
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